LA RIFORMA DELLE PENSIONI LEGGE 214/2011 - Riforma... · La Legge n.214 del 22 dicembre 2011, ......

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INAS CISL NAZIONALE Linea di Prodotto Previdenza Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione LA RIFORMA DELLE PENSIONI LEGGE 214/2011 a cura di Simona Ravizza e Daniele Lazzaro Aggiornamento a luglio 2013

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Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

– LEGGE 214/2011 –

a cura di Simona Ravizza e Daniele Lazzaro

Aggiornamento a luglio 2013

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INDICE

PREMESSA ...................................................................................................................................................... 3

CAP. 1 - ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA ............................................................................ 4

CAP.2 - PENSIONE DI VECCHIAIA .............................................................................................................. 6

1.LA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 2012 ......................................................................................................................................6

2.LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO: CONDIZIONE IMPORTO PENSIONE .......................7

3.LA PENSIONE DI VECCHIAIA CON DECORRENZA DAL 2021: ETÀ MINIMA 67 ANNI ............................................................8

4.ETÀ MASSIMA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA E INCENTIVAZIONE: NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE .9

5.LE DEROGHE IN MATERIA DI PENSIONE DI VECCHIAIA EX DLGS 503/92 .............................................................................9

CAP. 3 - PENSIONE ANTICIPATA .............................................................................................................. 13

1.LA PENSIONE ANTICIPATA ........................................................................................................................................................ 13

2.RIDUZIONE IMPORTO PENSIONE ANTICIPATA CON MENO DI 62 ANNI .............................................................................. 13

3.ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELLE DECURTAZIONI SULL’IMPORTO DELLA PENSIONE ANTICIPATA CON

REQUISITO MATURATO ENTRO IL 2017 ...................................................................................................................................... 14

4.PENSIONE ANTICIPATA NEL SOLO SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO .................................................................................. 15

CAP.4 - NORMA ECCEZIONALE ................................................................................................................ 17

CAP.5 - DEROGHE ALLA NUOVA NORMATIVA.................................................................................... 19

1.REQUISITI MATURATI AL 2011 .................................................................................................................................................. 19

2.PUBBLICO IMPIEGO – LIMITI ORDINAMENTALI .................................................................................................................... 20

3.PUBBLICO IMPIEGO – TRATTENIMENTO IN SERVIZIO .......................................................................................................... 20

CAP. 6 - SALVAGUARDIA DEI REQUISITI E DEROGHE ALLA NUOVA NORMATIVA .................. 22

1.LAVORATRICI CHE OPTANO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO (ART. 1,

C. 9, L. 243/04 - COSIDDETTE “DONNE OPTANTI”). ................................................................................................................... 22

2.SALVAGUARDATI DAI NUOVI REQUISITI PENSIONISTICI INTRODOTTI DALLA L.214/11: PRIMO, SECONDO E TERZO

CONTINGENTE ............................................................................................................................................................................... 24

3.PROBLEMATICHE INERENTI I SOGGETTI SALVAGUARDATI ................................................................................................ 44

CAP.7 - PUBBLICO IMPIEGO ...................................................................................................................... 62

1.PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE, ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E

MILITARE E AI VIGILI DEL FUOCO .............................................................................................................................................. 62

2.PERSONALE SCOLASTICO ......................................................................................................................................................... 63

3.ABROGAZIONE DELL’ESONERO DAL SERVIZIO (ART.72 L.133/08) ....................................................................................... 63

4.ABROGAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO, DELL’EQUO INDENNIZZO E DELLA PENSIONE

PRIVILEGIATA ................................................................................................................................................................................ 63

CAP.8 - CALCOLO DELLA PENSIONE ...................................................................................................... 66

1.PRO RATA CONTRIBUTIVO ........................................................................................................................................................ 66

2.COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE CON 70 ANNI DI ETÀ ................................................................................................. 66

3.QUOTA CONTRIBUTIVA IN PRESENZA DI MAGGIORAZIONI ................................................................................................. 66

CAP.9 - SOGGETTI OPTANTI PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO EX L. 335/95 ................................. 68

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CAP.10 - LAVORI USURANTI ..................................................................................................................... 71

CAP.11 - ACCESSO ALLA PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE ......................................... 73

CAP. 12 - ASSEGNO SOCIALE .................................................................................................................... 74

CAP.13 - PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ ............................................................................................... 75

1.TRASFORMAZIONE DELL’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ ........................................................................................ 75

2.MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE PER LA PENSIONE DI INABILITÀ .............................................................................. 75

3.RIPRISTINO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ SOSPESA ...................................................................................................... 76

4.ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITÀ, PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ O AI SUPERSTITI PER CAUSE DI

SERVIZIO EX L. 222/84 .................................................................................................................................................................... 76

CAP. 14 - SUPPLEMENTI E PENSIONE SUPPLEMENTARE................................................................... 77

1.SUPPLEMENTI DI PENSIONE .................................................................................................................................................... 77

2.SUPPLEMENTI DI PENSIONE NELLA GESTIONE SEPARATA INPS ....................................................................................... 78

3.PENSIONE SUPPLEMENTARE ................................................................................................................................................... 78

4.PENSIONE SUPPLEMENTARE NELLA GESTIONE SEPARATA ................................................................................................ 79

CAP. 15 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI LAVORATORI ........................................................................ 80

1.LAVORATORI POLIGRAFICI: PREPENSIONAMENTO ............................................................................................................. 80

2.PENSIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI RIMPATRIATI ............................................................................................... 81

3.COMMERCIANTI: DURATA DELL’INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE ................................... 81

4.PERSONALE VIAGGIANTE EX FONDO TRASPORTI ................................................................................................................. 82

5.FONDO VOLO .............................................................................................................................................................................. 88

6.LAVORATORI MARITTIMI ........................................................................................................................................................... 89

7.ALTRI FONDI SPECIALI .............................................................................................................................................................. 90

8.ARMONIZZAZIONE REGIMI PENSIONISTICI ............................................................................................................................ 90

9.CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ FONDI SPECIALI .................................................................................................................. 90

10.SOPPRESSIONE ENTI E ORGANISMI ....................................................................................................................................... 91

11.GESTIONE EX ENPALS .............................................................................................................................................................. 91

12.GESTIONE EX INPDAP - TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO ................................................................................................. 92

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PREMESSA

La Legge n.214 del 22 dicembre 2011, di conversione del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, è stata

pubblicata sul supplemento ordinario n. 276 allegato alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.

300 del 27.12.2011.

Coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2012 possono

conseguire una delle seguenti tipologie di pensione:

- la pensione di “vecchiaia”

- la pensione “anticipata” .

Dal 2012, quindi, non esiste più la pensione di anzianità vigente fino al 2011 (tranne, come

vedremo, per alcuni casi).

I requisiti richiesti per l’accesso a pensione dalla L.214/11 sono inoltre adeguati, a partire dal 2013,

all’aumento della speranza di vita.

Ovviamente, per il conseguimento dei nuovi trattamenti pensionistici è sempre richiesta la

cessazione dell’attività lavorativa dipendente.

Decorrenze: a partire dal 2012, inoltre, è stato inoltre soppresso il sistema delle “finestre”: quindi,

per coloro che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012, l’accesso alle prestazioni

pensionistiche non è più soggetto al meccanismo delle cosiddette “finestre mobili”, di cui alla L.

122/10.

In proposito, la Direzione Centrale Inps ha precisato che:

- la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età

pensionabile, se il lavoratore è in possesso dell’anzianità assicurativa e contributiva richiesta,

ovvero dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento di tutti i requisiti.

Su richiesta dell’interessato, la pensione potrà essere liquidata con decorrenza dal primo giorno del

mese successivo alla presentazione della domanda mentre per i dipendenti pubblici rimane fermo il

principio per cui la pensione viene liquidata dal giorno successivo a quello di cessazione;

- la pensione anticipata, invece, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione

della domanda, mentre per i dipendenti pubblici rimane fermo il principio per cui la pensione viene

liquidata dal giorno successivo a quello di cessazione.

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CAP. 1 - ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA

L’adeguamento alla speranza di vita consiste in un aumento dei requisiti richiesti per l’accesso a

pensione.

Tale disposizione è stata prevista dalla L.122/10, come modificata dall’art.24 della L.214/11.

Pertanto, come stabilito dalla L.214 cit., l’adeguamento si applica:

- a tutti i requisiti anagrafici previsti per l’accesso ai vari trattamenti pensionistici

- al requisito contributivo richiesto per accedere alla pensione anticipata.

Come si ricorderà, la legge 122/10 aveva stabilito, a partire dal 2015 (data poi anticipata al 2013

dalla L.214) l’applicazione di un adeguamento, in relazione all’incremento della speranza di vita e

con aggiornamento a cadenza triennale in base alle rilevazioni Istat, tramite decreto

interministeriale da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ciascun

aggiornamento.

La suddetta norma, in attuazione dell’art.22 ter, c.2, del DL 78/2009, convertito nella L.102/09,

prevedeva infatti un aumento dell’età anagrafica, con riferimento all’incremento della speranza di

vita e con aggiornamento a cadenza triennale in base alle rilevazioni Istat, tramite decreto

interministeriale, per le seguenti prestazioni pensionistiche:

pensione di vecchiaia liquidata nei sistemi retributivo/misto/contributivo (rispetto ai

requisiti di 60 e 65 anni);

pensione di anzianità con 35 anni di contributi, età e quote (la disposizione sembra

quindi non interessare il pensionamento di anzianità con 40 anni di contributi);

pensione di vecchiaia per le donne nel pubblico impiego;

assegno sociale.

Per consentire la determinazione dell’incremento dell’età, l’Istat deve rendere disponibili

annualmente i dati della variazione della speranza di vita all’età di 65 anni, con riferimento alla

media della popolazione residente in Italia, rispetto al triennio precedente.

Soltanto in fase di prima applicazione, l’aumento non potrà superare i tre mesi: infatti,

l’adeguamento vigente dal 1° gennaio 2013 è pari, appunto, a 3 mesi.

Ovviamente, l’aggiornamento non sarà applicato in caso di diminuzione della speranza di vita.

In caso di frazione di mese, viene effettuato un arrotondamento al decimale più prossimo.

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Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento della speranza di

vita per 12, con arrotondamento all’unità.

L’adeguamento viene applicato anche ai regimi pensionistici armonizzati (ad esempio, INPDAP,

Enpals), nonché ai regimi e gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli

vigenti nell’AGO, compresi quelli relativi ai lavoratori impegnati in lavori di sottosuolo presso

miniere, cave e torbiere, nonché al personale (compresi i rispettivi dirigenti) delle Forze di Polizia,

Forze Armate, Vigili del Fuoco.

Sono esclusi i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica

attività lavorativa (ad esempio, gli autisti di mezzi pubblici).

Gli adeguamenti hanno cadenza triennale fino all’anno 2019, successivamente saranno applicati con

cadenza biennale:

1° adeguamento: 1.1.2013 – pari a 3 mesi

2° adeguamento: 1.1.2016

3° adeguamento: 1.1.2019

4° adeguamento e successivi con cadenza biennale: 1.1.2021, 1.1.2023, ecc. .

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CAP.2 - PENSIONE DI VECCHIAIA

1.LA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 2012

Tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (uomini e donne) che maturano i requisiti dal 1° gennaio

2012, possono accedere alla pensione di vecchiaia - se in possesso di un’anzianità contributiva

minima di 20 anni (è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata) - secondo le

modalità anagrafiche riportate nelle seguenti tabelle.

I requisiti sono identici sia per chi accede alla pensione con il sistema di calcolo misto, sia per chi vi

accede con il sistema di calcolo contributivo.

LAVORATRICI DIPENDENTI AGO E FORME SOSTITUTIVE

Dal 1.1.2012 62 anni

Dal 1.1.2013 62 anni + 3 mesi *

Dal 1.1.2014 63 anni e 6 mesi + 3 mesi *

Dal 1.1.2016 65 anni + 3 mesi * + ulteriore adeguamento

Dal 1.1.2018 66 anni + 3 mesi * + ulteriore adeguamento

*Adeguamento alla speranza di vita

LAVORATORI DIPENDENTI AGO, FORME ESCLUSIVE E SOSTITUTIVE

E LAVORATRICI DIPENDENTI DELLE FORME ESCLUSIVE

Dal 1.1.2012 66 anni

Dal 1.1.2013 66 anni + 3 mesi *

Dal 1.1.2016 66 anni + 3 mesi * + ulteriore adeguamento

*Adeguamento alla speranza di vita

LAVORATRICI AUTONOME AGO E GESTIONE SEPARATA

Dal 1.1.2012 63 anni e 6 mesi

Dal 1.1.2013 63 anni e 6 mesi + 3 mesi *

Dal 1.1.2014 64 anni e 6 mesi + 3 mesi *

Dal 1.1.2016 65 anni e 6 mesi + 3 mesi * + ulteriore adeguamento

Dal 1.1.2018 66 anni + 3 mesi * + ulteriore adeguamento

*Adeguamento alla speranza di vita

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LAVORATORI AUTONOMI AGO E GESTIONE SEPARATA

Dal 1.1.2012 66 anni

Dal 1.1.2013 66 anni + 3 mesi *

Dal 1.1.2016 66 anni + 3 mesi * + ulteriore adeguamento

*Adeguamento alla speranza di vita

LAVORATRICI DIPENDENTI ISCRITTE INPS EX GESTIONE INPDAP

Fino al 31/12/2009 60 anni

Dal 01/01/2010 al

31/12/2011

61 anni

Dal 01.01.2012 66 anni

Dal 01.01.2013 66 anni + 3 mesi *

*Adeguamento alla speranza di vita

Le lavoratrici di Poste Italiane SpA conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia con i requisiti

dell’età previsto per le lavoratrici private in quanto il Fondo ex IPOST viene considerato

dall’INPS Fondo “sostitutivo”.

DONNE DIPENDENTI PUBBLICHE DEROGATE DAL REQUISITO ANAGRAFICO

Alcune categorie di lavoratrici della pubblica amministrazione non sono interessate

dall’innalzamento del requisito anagrafico in quanto il ruolo svolto gli consente di raggiungere un

requisito diverso:

Magistrati (70 anni di età)

Ambasciatori (70 anni di età)

Professori universitari (70 anni di età)

Personale delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (requisito

inferiore a seconda del grado e del ruolo).

2.LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO: CONDIZIONE

IMPORTO PENSIONE

Per gli assicurati a partire dal 1° gennaio 1996, destinatari del sistema contributivo puro, è richiesta

anche la condizione che l’importo della prestazione pensionistica non sia inferiore - per l’anno 2012

- all’1,5 dell’importo dell’assegno sociale. Tale parametro viene infatti annualmente rivalutato,

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rispetto alla variazione media quinquennale del PIL calcolato dall’ISTAT: non può comunque mai

essere inferiore all’1,5.

Si prescinde dal vincolo dell’importo minimo, qualora il lavoratore abbia raggiunto i 70 anni di età

e sia in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva (vale a dire, quella obbligatoria,

volontaria e da riscatto), con esclusione della contribuzione figurativa.

Pertanto, i destinatari del sistema contributivo puro potranno accedere alla pensione di vecchiaia, se

in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva, al compimento del 70° anno di età senza

alcun vincolo relativo all’importo pensionistico, ferma restando comunque l’applicazione

dell’adeguamento alla speranza di vita al requisito anagrafico dei 70 anni.

Ne consegue che, a partire dal 2013, sarà richiesta l’età di 70 anni + 3 mesi.

La Direzione Centrale Inps ha inoltre chiarito che ai soggetti che accedono alla pensione secondo il

sistema contributivo continuano ad applicarsi, anche dopo l’entrata in vigore della legge 214/11, le

disposizioni di cui all’art.1, c.40, della L.335/95, relative al riconoscimento dell’accredito figurativo

nei seguenti casi:

• assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età (limite

di 170 gg. per ciascun figlio);

• assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché

conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.

104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno (limite massimo complessivo di 24

mesi);

• a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è

riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di

vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa, la

lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del

moltiplicatore di cui alla tabella A (come modificata dalla L.247/07), relativo all'età di accesso al

trattamento pensionistico, maggiorato di un anno (per 1 o 2 figli) o di due anni (per 3 o più figli).

Nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

nel sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’anticipo dell’età pensionabile è

rapportato alle nuove età pensionabili, introdotte dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli

incrementi della speranza di vita.

3.LA PENSIONE DI VECCHIAIA CON DECORRENZA DAL 2021: ETÀ MINIMA 67 ANNI

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Per tutti i lavoratori e le lavoratrici iscritti all’Ago, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla

Gestione Separata, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile dall’anno 2021, i requisiti

anagrafici richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un’età

minima di accesso non inferiore a 67 anni.

Qualora, per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita non fosse comunque raggiunta l’età

minima dei 67 anni, lo stesso requisito dovrà essere incrementato - con apposito decreto direttoriale

da emanarsi entro il 31.12.2019 - fino a garantire la suddetta età minima.

4.ETÀ MASSIMA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA E INCENTIVAZIONE: NUOVI

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Premesso che per i lavoratori e le lavoratrici dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, delle forme

esclusive e sostitutive della stessa, nonché della Gestione Separata, la pensione di vecchiaia può

essere conseguita in base ai requisiti contributivi ed anagrafici descritti ai punti precedenti, è

prevista dall’art. 24, c. 4 della L. 214/11 una forma di incentivazione nel caso di proseguimento

dell’attività lavorativa, fermi restando gli specifici limiti ordinamentali: verranno, infatti, applicati

coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni, tenendo conto anche degli

adeguamenti rispetto alla speranza di vita.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 15 maggio 2012, ha provveduto

alla revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo a decorrere dal 1°

gennaio 2013 (cfr. mess. Inas 165/12).

La revisione riguarda tutte le prestazioni calcolate con il sistema contributivo puro e con il sistema

misto. In quest’ultimo caso si farà riferimento alla quota C (anzianità contributiva dal 1.1.1996 per

coloro che non hanno maturato 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e anzianità contributiva dal

1.1.2012 per coloro che hanno maturato i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995).

Poiché il coefficiente di trasformazione, per espressa indicazione normativa, va individuato al

momento del pensionamento, riteniamo che gli effetti di tali parametri si concretizzino

esclusivamente per trattamenti pensionistici con decorrenza dall’1.1.2013.

5.LE DEROGHE IN MATERIA DI PENSIONE DI VECCHIAIA EX DLGS 503/92

Per quanto riguarda le deroghe all’accesso a pensione di vecchiaia, previste dal Dlgs 503/92, la

Direzione Centrale Inps ha chiarito che le disposizioni di cui al Dlgs 503/92 non risultano

espressamente abrogate dall’art.24 della L.214/11 e, quindi, devono ritenersi tuttora operanti.

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I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati, a partire dal 2013, all’incremento relativo alla

speranza di vita.

Ai suddetti trattamenti pensionistici si applicheranno inoltre le disposizioni in materia di

decorrenza, introdotte dalla L.214/11, con esclusione dei soggetti non vedenti ed invalidi all’80%,

per i quali continuano ad applicarsi le decorrenze mobili, introdotte dalla L.122/10.

Si tratta delle situazioni, di seguito illustrate.

a. deroga riguardante i soggetti con grado di invalidità non inferiore all’80%.

Questi pertanto potranno continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei

55 anni di età (donne) e 60 anni (uomini).

Si ricorda che la deroga è prevista esclusivamente per i lavoratori privati e non si applica ai

dipendenti pubblici.

b. deroga riguardante i lavoratori non vedenti.

Ricordiamo, in proposito, che i non vedenti dalla nascita e i soggetti divenuti non vedenti prima

dell’inizio del rapporto assicurativo o anche dopo l’inizio del rapporto assicurativo, con almeno

10 anni di contributi dopo l’insorgenza della cecità, possono accedere alla pensione di vecchiaia

al compimento di 50 anni (donne) e 55 anni (uomini) se dipendenti, ovvero 55 anni (donne) e 60

anni (uomini) se autonomi; i non vedenti che non rientrano nelle suddette tipologie, invece,

accedono alla pensione all’età di 55 anni (donne) e 60 anni (uomini) se dipendenti, ovvero 60

anni (donne) e 65 anni (uomini) se autonomi.

Si ricorda che la deroga è prevista esclusivamente per i lavoratori privati re non si applica ai

dipendenti pubblici non vedenti che conseguono il diritto a pensione con i requisiti previsti per

la generalità dei lavoratori.

c. deroghe che consentono l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva

ridotta – ma pari ad almeno 15 anni - rispetto a quella ordinariamente prevista.

La DC Inps dichiara, comunque, che l’accesso alla pensione in deroga sarà consentito soltanto

al compimento dei nuovi requisiti anagrafici introdotto dalla L.214 cit., adeguati a partire dal

2013 all’incremento relativo alla speranza di vita.

Ai suddetti trattamenti pensionistici si applicheranno inoltre le disposizioni in materia di

decorrenza, introdotte dalla L.214/11.

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Sulla questione dell’età anagrafica, rimandiamo alle considerazioni fatte in occasione delle

nostre indicazioni di contenzioso, contenute nel mess. Inas n.382/12.

Le deroghe in argomento riguardano le seguenti casistiche:

- Lavoratori dipendenti ed autonomi in possesso di almeno 15 anni di contributi entro il 31.12.1992;

- Lavoratori dipendenti ed autonomi che sono stati autorizzati ai VV ante 31.12.1992 (in proposito, la

circolare precisa che non è richiesto il versamento di almeno un contributo volontario: per usufruire della

deroga, dunque, è sufficiente il possesso dell’autorizzazione);

- Lavoratori dipendenti con anzianità assicurativa pari ad almeno 25 anni, con almeno 10 anni di

occupazione per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (il requisito dei 25 anni e

quello dei 10 anni possono essere stati maturati anche dopo il 1992);

- Lavoratori dipendenti che possono far valere, al 31.12.1992, un’anzianità assicurativa e contributiva tale

che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti dal 1.1.93 alla fine del mese di compimento dell’età

pensionabile, non consentirebbero di maturare i requisiti contributivi ed assicurativi previsti dal Dlgs

503/92: pertanto questi sono ridotti fino al limite minimo dei 15 anni (c.d. “requisito ridotto”).

La DG Inps ha fornito, inoltre, dei chiarimenti specifici in relazione alle deroghe in argomento

riguardo agli iscritti all’ex Enpals, al Fondo Ferrovie, all’ex Inpdap ed all’ex Ipost:

Iscritti all’Ex Enpals – Anche a questi lavoratori si applicano le medesime deroghe sopra

descritte, con esclusione, ovviamente, di quella di cui al punto c), in ragione del differente

sistema di computo dell’annualità contributiva rispetto all’Ago. Per maggior chiarezza, nella

circolare Inps sono stati riportati anche i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia

vigenti - per le diverse tipologie di iscritti - al 31.12.92.

Iscritti al fondo speciale delle ferrovie dello Stato italiane s.p.a. – a questi lavoratori non

si applicano le deroghe previste dalla L.214/2011 in quanto precedentemente già esclusi

dalle deroghe previste dal decreto Legislativo 503/92: infatti, i requisiti contributivi e

assicurativi, previsti dai singoli regolamenti, erano più elevati.

Iscritti al fondo di quiescenza poste – In favore dei lavoratori postali viene applicato

esclusivamente il beneficio citato al paragrafo 2 della lettera d) della circolare INPS,

pertanto ai lavoratori che possono far valere, al 31.12.1992, un’anzianità assicurativa e

contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti dal 1.1.93 alla fine del

mese di compimento dell’età pensionabile, non consentirebbero di maturare i requisiti

contributivi ed assicurativi previsti dal Dlgs 503/92: quindi, questi sono ridotti fino al limite

minimo dei 15 anni (c.d. “requisito ridotto”).

Page 13: LA RIFORMA DELLE PENSIONI LEGGE 214/2011 - Riforma... · La Legge n.214 del 22 dicembre 2011, ... La suddetta norma, in attuazione dell’art.22 ter, c.2, del DL 78/2009, convertito

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Iscritti alla gestione ex-INPDAP – L’INPS ravvisa la necessità di procedere

all’armonizzazione delle norme sopra esposte, per tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto,

e quindi in favore dei lavoratori che maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione

di vecchiaia dalla L.214/2011 e che sono beneficiari del sistema di calcolo misto, estende le

deroghe previste nel paragrafo 2 lettere a) e d) della circolare INPS, di conseguenza la

deroga si applica a coloro che, al 31/12/1992, avevano maturato il requisito previsto (15 anni

di servizio) e a coloro che possono far valere, al 31.12.1992, un’anzianità assicurativa e

contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti dal 1.1.93 alla fine del

mese di compimento dell’età pensionabile, non consentirebbero di maturare i requisiti

contributivi ed assicurativi previsti dal Dlgs 503/92: pertanto questi sono ridotti fino al

limite minimo dei 15 anni (c.d. “requisito ridotto”).

Page 14: LA RIFORMA DELLE PENSIONI LEGGE 214/2011 - Riforma... · La Legge n.214 del 22 dicembre 2011, ... La suddetta norma, in attuazione dell’art.22 ter, c.2, del DL 78/2009, convertito

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CAP. 3 - PENSIONE ANTICIPATA

1.LA PENSIONE ANTICIPATA

Gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla

Gestione Separata che acquisiscono il diritto a decorrere dal 1° gennaio 2012 possono conseguire

una “pensione anticipata”, in presenza dell’anzianità contributiva riportata nella seguente tabella.

I requisiti sono identici sia per chi accede alla pensione con il sistema di calcolo misto, sia per chi

accede con il sistema di calcolo contributivo.

Decorrenza pensione Uomini Donne

Dal 1.1.2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese

Dal 1.1.2013 42 anni e 2 mesi + 3 mesi* 41 anni e 2 mesi + 3 mesi*

Dal 1.1.2014 42 anni e 3 mesi + 3 mesi* 41 anni e 3 mesi + 3 mesi*

Dal 1.1.2016 42 anni e 3 mesi + 3 mesi*

+ ulteriore adeguamento

41 anni e 3 mesi + 3 mesi* + ulteriore

adeguamento

*Adeguamento alla speranza di vita

L’Inps precisa che, per il perfezionamento del suddetto requisito contributivo:

nei confronti dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, sarà

valutata la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, ferma restando la

maturazione di almeno 35 anni di contribuzione utile, come previsto per la pensione di

anzianità della previgente normativa.

nei confronti dei soggetti iscritti a partire dal 1.1.1996, sarà valutata la contribuzione a

qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione di quella derivante da versamenti

volontari. Inoltre, la contribuzione relativa a periodi di lavoro precedenti il 18° anno di

età sarà rivalutata, moltiplicandola per il coefficiente 1,5.

2.RIDUZIONE IMPORTO PENSIONE ANTICIPATA CON MENO DI 62 ANNI

Se la pensione anticipata viene conseguita a 62 anni di età, l’importo di pensione maturato sarà

interamente attribuito.

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Diversamente, se la stessa viene conseguita prima del 62° anno di età, sulla quota di pensione

relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2012 verrà effettuata una

riduzione:

Ad esempio, un soggetto che accede al pensionamento all’età di 58 anni subirà la seguente

riduzione: 1%+1% (per i due anni mancanti ai 62), più 2%+2% (per i due anni mancanti ai 60) =

riduzione totale del 6%.

La percentuale verrà ridotta proporzionalmente al numero dei mesi effettivi, se l’anticipo è inferiore

all’anno.

La riduzione risulterà applicata soltanto sulla quota di pensione calcolata con il sistema

retributivo e pertanto:

- per i soggetti con almeno 18 anni di ctb al 31.12.95, sulla quota di pensione relativa all’anzianità

contributiva maturata al 31.12.2011;

- per i soggetti con meno di 18 anni di ctb al 31.12.95, sulla quota di pensione relativa all’anzianità

contributiva maturata al 31.12.1995.

Ne deriva che, per i soggetti iscritti a partire dall’1.1.1996, non si applicherà alcuna riduzione in

caso di pensionamento con età inferiore ai 62 anni.

3.ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELLE DECURTAZIONI SULL’IMPORTO

DELLA PENSIONE ANTICIPATA CON REQUISITO MATURATO ENTRO IL 2017

Vengono esclusi dall'applicazione delle riduzioni percentuali, come previsto dalla legge

Milleproroghe (art.6, c.2-quater, L.14/2012), i trattamenti liquidati in favore di soggetti che

maturino, entro il 31 dicembre 2017, il previsto requisito di anzianità contributiva per accedere alla

pensione anticipata, ovviamente prima di compiere i 62 anni di età.

Questa deroga vale esclusivamente quando l’anzianità contributiva sufficiente per raggiungere il

requisito richiesto derivi da prestazione effettiva di lavoro o da periodi di sospensione dell’attività

stessa per astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per

infortunio o malattia, o per periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Come chiarito dall’Inps, questo significa che sono escluse dalle penalizzazione le prestazioni

effettive di lavoro e rientrano in tale fattispecie:

congedo di maternità (art. 25 D.Lgs. 151/2001), anche intervenuto al di fuori del rapporto di

lavoro

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servizio militare di leva

infortunio o malattia

CIG

periodi di lavoro derivanti da totalizzazione estera

riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 1338/62 (omessa contribuzione)

Non rientrano invece nella locuzione di prestazione effettiva di lavoro:

congedo parentale, anche quello intervenuto al di fuori del rapporto di lavoro e riscattato

con onere ai sensi dell’art. 35, comma 5 del D.Lgs. 151/2001

aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsti dalla legge 206/2004

(vittime del terrorismo)

riscatto per aspettativa senza assegni per gravi motivi di famiglia

periodi di astensione post partum fruita in attività di servizio

permessi lavorativi ex legge 104/92 e di congedo straordinario biennale retribuito

maggiorazioni di servizio legate all’invalidità (art. 80, comma 3, legge 388/2000), allo status

di non vedente, esposizione all’amianto

maggiorazioni di servizio (aumenti nel computo di servizio) previsti per particolari categorie

di lavoratori (pubblici) previsti dal DPR n. 1092/73 – militari, forze di Polizia ecc.

LSU, CIGS, Mobilità, disoccupazione.

In caso di periodi ricongiunti ai sensi della legge 29/79, non costituiscono prestazione effettiva di

lavoro i periodi di servizio coperti da contribuzione volontaria, disoccupazione, riscatto di laurea,

anche se compresi nel relativo provvedimento.

4.PENSIONE ANTICIPATA NEL SOLO SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO

Coloro che risultano assicurati a partire dal 1° gennaio 1996 e che rientrano quindi in un sistema

contributivo puro, possono inoltre conseguire la pensione anticipata - indipendentemente dal sesso -

qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

20 anni di contribuzione effettiva (vale a dire, quella obbligatoria, volontaria e da

riscatto), con esclusione della contribuzione figurativa;

63 anni di età. Tale requisito è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita;

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un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte (per l’anno 2012) l’assegno sociale.

Tale parametro viene infatti annualmente rivalutato, rispetto alla variazione media

quinquennale del PIL calcolato dall’ISTAT: non può comunque mai essere inferiore a

2,8.

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CAP.4 - NORMA ECCEZIONALE

Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato (AGO e forme sostitutive) è prevista - in via

eccezionale - la possibilità di accedere alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia (se

donna) al compimento di almeno 64 anni di età, qualora:

- i lavoratori, in possesso di almeno 35 anni di contributi entro il 31.12.2012, che avrebbero

maturato, sempre entro l’anno 2012, i vecchi requisiti (di cui alla tabella B della L. 243/04 e

successive modificazioni), vale a dire quelli previsti per la pensione anzianità con le quote fino al

31.12.12: 60 anni di età e quota 96 (solo contribuzione da dipendente) oppure 61 anni di età e quota

97 (contribuzione “mista”);

- le sole lavoratrici, nel caso la norma risulti più favorevole rispetto ai nuovi requisiti richiesti dal

2012 in poi, che maturino 20 anni di contributi e compiano 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012.

Solo donne – requisiti da

maturare entro il 31.12.12

Uomini e donne – requisiti da

maturare entro il 31.12.12

Requisito di età per

l’accesso a pensione

20 anni di ctb. e 60 anni età

60 anni di età, 35 di ctb e

quota 96 (solo contribuzione

da dipendente)

61 anni di età, 35 di ctb e

quota 97 (contribuzione

mista)

64 anni

L’Inps ha infatti precisato (circ.35/12) che tali disposizioni si applicano ai soggetti che, alla data

di entrata in vigore della L.214/11 (28 dicembre 2011), svolgevano attività di lavoro

dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione che liquida la pensione.

A tal fine, deve essere valutata la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.

Alla luce dell’interpretazione dell’Inps, deriva che tale norma si applica anche:

- ai soggetti che conseguono la pensione con contribuzione mista (dipendente ed autonoma) purché,

alla data di entrata in vigore della L.214, svolgessero attività di lavoro dipendente;

- ai dipendenti delle Poste (vedi paragrafo apposito), ma non agli iscritti all’ex Fondo Ferrovie, né

agli iscritti ex Inpdap dipendenti da aziende municipalizzate.

In seguito la DG Inps, dopo aver ricevuto il parere del Ministero del Lavoro, ha confermato la

posizione precedentemente assunta con la circolare n.35/12.

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In sostanza, la disposizione si applica a coloro che, alla data del 28 dicembre 2011, possedevano lo

status di lavoratore dipendente del settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è

liquidata la pensione: questo significa che la norma è applicabile anche a coloro che perfezionano i

requisiti per il diritto a pensione con l’utilizzo di contribuzione versata in una gestione autonoma,

purché alla data del 28.12.11 svolgessero attività lavorativa dipendente.

Diversamente, il soggetto che alla data suddetta non risultava occupato come dipendente, pur

essendo questa l’ultima attività lavorativa svolta, non potrà usufruire della norma eccezionale, come

chiarito dal Ministero: “..l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di

dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di

lavoro”.

Ovviamente, sono invece fatte salve tutte quelle situazioni in cui l’attività dipendente non risultava

cessata al 28.12.11, ma soltanto sospesa (ad esempio, per cassa integrazione ordinaria).

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CAP.5 - DEROGHE ALLA NUOVA NORMATIVA

Accesso alla pensione con requisiti maturati entro il 31.12.2011

1.REQUISITI MATURATI AL 2011

I lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno già maturato i requisiti contributivi ed

anagrafici previsti, accedono alla pensione secondo la normativa vigente a tale data e possono

richiedere all’Ente di previdenza la certificazione del diritto.

A tal proposito, precisiamo che la norma concede al lavoratore la facoltà di richiedere al proprio

Ente di previdenza la certificazione del diritto, per conoscere la sua posizione assicurativa ed avere

certezza della contribuzione versata a suo favore entro il 31.12.2011.

Quindi, la richiesta di certificazione del diritto non è vincolante per la salvaguardia dei diritti

acquisiti, né esistono termini perentori per la sua proposizione.

In proposito, l’Inps ha precisato altresì che tale certificazione ha una funzione dichiarativa e non

costitutiva del diritto.

L’unica e sola condizione per acquisire il diritto alla pensione secondo le vecchie regole rimane,

quindi, aver perfezionato i requisiti previsti dalla normativa vigente alla data del 31/12/2011.

Ciò significa che andranno in pensione secondo le norme vigenti al 31 dicembre 2011 anche coloro

i quali, pur avendo perfezionato età anagrafica e contributi a questa data, debbano attendere

l’apertura della finestra nel corso del 2012 e del 2013.

La Direzione Centrale Inps nella circolare n. 35 ha confermato (vedi anche messaggio Inas n.

14/12) che tali lavoratori possono comunque accedere ai trattamenti pensionistici previsti dalla

L.214/11 (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), qualora possano conseguire con data

anticipata detti trattamenti, per effetto dell’abolizione del regime delle decorrenze, di cui alla

L.122/10.

Ad esempio: un lavoratore autonomo, con 20 anni di contributi e 65 anni di età a marzo del 2011,

può accedere alla pensione di vecchiaia secondo la vecchia normativa, trascorsi 18 mesi dalla

maturazione di tutti i requisiti. Con l’introduzione delle nuove norme, compiendo a marzo 2012 i 66

anni di età richiesti dalla L. 214, potrà accedere alla pensione di vecchiaia a partire dal primo

giorno del mese successivo, vale a dire dal 1° aprile 2012.

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2.PUBBLICO IMPIEGO – LIMITI ORDINAMENTALI

I dipendenti pubblici che hanno maturato un qualsiasi requisito entro il 31/12/2011 non sono

destinatari della nuova riforma pensionistica, pertanto restano soggetti al regime previgente per

l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità; anche se tali

dipendenti continuano a rimanere in servizio oltre la data del 31/12/2011, non sono interessati dai

nuovi requisiti.

Ne consegue che le amministrazioni pubbliche, dal 2012 e per gli anni successivi, dovranno

procedere al collocamento a riposo d’ufficio, al compimento dei 65 anni, di tutti i dipendenti che

nel 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, della “quota”, dei 61 anni di

età e 20 anni di contribuzione (se donne) o comunque dei requisiti previsti per l’accesso a pensione.

Le stesse amministrazioni dovranno verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti,

anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l’ente previdenziale di

riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità

contributiva.

Esempio: dipendente pubblico che aveva raggiunto quota 96 entro il 31/12/2011, sarà collocato a

riposo dalla sua amministrazione al compimento del 65° anno di età, in deroga alla riforma Monti,

con decorrenza mobile di 12 mesi.

L’art.24 della L.214/11 non ha modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio,

pertanto rimangono vincolanti per tutti i dipendenti pubblici i limiti ordinamentali fissati dalla

norma generale (65 anni di età e 70 anni per alcune particolari categorie).

La conferma della sussistenza dei limiti ordinamentali (65 anni) e, pertanto, nel settore del pubblico

impiego non opera l’incentivazione alla permanenza in servizio fino al 70° anno di età tranne nel

caso in cui il lavoratore, al compimento dei 65 anni, non raggiunga il requisito contributivo minimo

per l’accesso alla prestazione pensionistica. In tale unico caso l’amministrazione è tenuta a disporre

il trattenimento in servizio, su richiesta dell’interessato, fino alla data di maturazione del requisito e

non oltre il 70° anno di età.

3.PUBBLICO IMPIEGO – TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

L’istituto del trattenimento in servizio non è stato toccato dalla Riforma: i dipendenti pubblici

potranno continuare a chiedere il trattenimento in servizio, che dovrà essere riferito al periodo

successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, introdotto

dalla L.214/11, nel rispetto degli incrementi legati alla speranza di vita.

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I dipendenti pubblici che hanno maturato 66 anni di età e almeno 20 anni di servizio nel 2012,

avendo conseguito i 65 anni di età nel 2011, rimangono soggetti alla normativa previgente in fatto

di trattenimento in servizio, pertanto l’amministrazione avrebbe potuto accordarlo dal 65° anno di

età al 67°.

La riforma Monti non ha abrogato l’art.72 della L.133/08 (c.d. legge Brunetta), pertanto resta in

vigore la possibilità da parte del dipendente pubblico di chiedere il trattenimento in servizio, così

come resta in vigore la discrezionalità, da parte della amministrazione, di accordarlo.

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CAP. 6 - SALVAGUARDIA DEI REQUISITI E DEROGHE ALLA NUOVA NORMATIVA

REQUISITI MATURATI SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.2011

Continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenze, anche se i

requisiti sono maturati successivamente al 31.12.2011, in favore delle c.d. “Donne optanti”

(Lavoratrici che optano per la liquidazione della prestazione con il sistema contributivo ex

L.243/04) e dei soggetti cosiddetti “Salvaguardati”.

Ciò significa che i suddetti potranno continuare ad accedere al pensionamento con le regole vigenti

prima dell’entrata in vigore della L.214/11, e pertanto la loro pensione sarà liquidata con il regime

delle decorrenze previsto dalla L.122/10 (finestre mobili).

1.LAVORATRICI CHE OPTANO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE CON

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO (ART. 1, C. 9, L. 243/04 - COSIDDETTE “DONNE

OPTANTI”).

L'art.1, c.9, della L.243/04 ha previsto un regime sperimentale - dal 2008 fino al 2015 – in favore

delle sole lavoratrici, che permette loro di accedere alla pensione con le regole più favorevoli in

vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e

35 di contributi, tenendo conto sia dell’incremento della speranza di vita (dal 2013) che della

decorrenza della pensione.

Poiché tale norma sperimentale ha termine, per espressa previsione di legge, nell’anno 2015 (“..in

via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015..”), la Direzione Centrale Inps ha precisato che

l’applicazione della previgente normativa è condizionata alla collocazione della decorrenza

pensionistica entro il 31.12.2015.

Da tale interpretazione dell’Inps, deriva che le lavoratrici che matureranno i requisiti nell’anno 2015

risulterebbero escluse dalla possibilità di avvalersi della facoltà introdotta dalla L.243/04, per effetto

dell’applicazione delle finestre mobili.

Infatti, in applicazione del suddetto regime delle decorrenze mobili, la disposizione stessa potrà

essere utilizzata esclusivamente dalle lavoratrici che maturano i requisiti:

- entro il 30 dicembre 2014 (se dipendenti pubbliche)

- entro il 30 novembre 2014 (se dipendenti private)

- entro il 31 maggio 2014 (se lavoratrici autonome).

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La pensione in argomento viene calcolata con il sistema di calcolo contributivo in regime di

opzione. L’Inps ha ribadito che, trattandosi di una pensione di anzianità, ai fini del raggiungimento

dei 35 anni di contribuzione utile occorre prendere in considerazione tutta la contribuzione con

esclusione di quella figurativa per malattia/infortunio e disoccupazione.

Si ricorda inoltre che, trattandosi di una prestazione che segue soltanto le regole di calcolo

contributivo, ad essa continua ad applicarsi l’istituto del trattamento minimo e non deve essere

soddisfatto il requisito dell’importo minimo di pensione, previsto per coloro che conseguono il

diritto a pensione in base alla disciplina del sistema contributivo.

Infine, le lavoratrici che optano ai sensi della L.243/04 non possono avvalersi dei benefici

pensionistici previsti dalla L.335/95 (anticipo età oppure incremento pensionistico rispetto al

numero dei figli).

L’Inps ha precisato che non potranno avvalersi del regime sperimentale:

- le lavoratrici che hanno perfezionato un diritto a pensione in base alla normativa vigente al 2011

- le lavoratrici che hanno perfezionato un diritto a pensione in base alle nuove disposizioni

(L.214/2011)

- le lavoratrici “salvaguardate”

- le lavoratrici che, pur raggiungendo i requisiti entro il 2015, hanno una decorrenza successiva a

tale data.

L’Istituto, infine, ha ribadito che, in base alle disposizioni di carattere generale, la lavoratrice può

rinunciare alla domanda di pensione per accedere al regime sperimentale soltanto nel caso in cui la

stessa non abbia ricevuto la comunicazione dell’avvenuto accoglimento della domanda. In pratica, il

termine entro il quale deve ritenersi inammissibile la rinuncia è la data di comunicazione

dell’avvenuta liquidazione della pensione.

La gestione ex INPDAP, a seguito di un nostro quesito in ordine alla possibilità di accedere alla

pensione anche successivamente al 2015 per la lavoratrice che, entro tale data, avesse maturato non

solo i requisiti ma anche la decorrenza della pensione, ha risposto che la cessazione dal servizio

dovrà avvenire esclusivamente entro il 31/12/2015, proprio in relazione al fatto che la cosiddetta

pensione “opzione donne” scaturisce da una disposizione prevista in via sperimentale e limitata nel

tempo.

In seguito, anche la DG Inps ha dichiarato di condividere tale interpretazione (cfr. mess. INAS

90/13).

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2.SALVAGUARDATI DAI NUOVI REQUISITI PENSIONISTICI INTRODOTTI DALLA

L.214/11: PRIMO, SECONDO E TERZO CONTINGENTE

Si tratta di quei soggetti che sono rientrati nelle graduatorie effettuate rispetto al contingente

numerico fissato, nel limite delle risorse finanziarie stabilite.

Sono stati finora individuati, in successione, tre diversi contingenti di soggetti salvaguardati.

Per ciascun contingente, è stata prevista l’emanazione di uno specifico decreto interministeriale, che

definisce le modalità di attuazione della deroga, con la determinazione in particolare del limite

numerico dei soggetti interessati, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio dei lavoratori derogati, tenendo conto della data

di cessazione del rapporto di lavoro, della data di inizio del periodo di esonero, della data di

presentazione della domanda di pensionamento, rispetto ai requisiti e decorrenze previgenti.

Raggiunto il limite numerico fissato dal decreto, gli enti non prenderanno in considerazione ulteriori

domande.

Il monitoraggio generale di tutti i lavoratori potenzialmente salvaguardati sarà poi effettuato dalla

DG Inps, che procederà a predisporre le graduatorie. I lavoratori interessati riceveranno apposita

comunicazione in merito.

La legge Milleproroghe ha poi introdotto una clausola di salvaguardia qualora risultasse, sulla base

del monitoraggio previsto dalla L.214/2011, il raggiungimento del limite delle risorse finanziarie

disponibili. In questo caso, gli Enti previdenziali potranno prendere in considerazione le ulteriori

domande eccedenti, solo a condizione che, tramite un decreto interministeriale, sia stabilito un

incremento delle aliquote contributive non pensionistiche, a carico di tutti i datori di lavoro del

settore privato, dovute alla gestione di cui all’art. 24 L. 88/89 (gestione prestazioni temporanee

lavoratori dipendenti). La norma stabilisce che dovrà essere considerata prioritariamente la

contribuzione per la disoccupazione, e che dovrà invece essere esclusa quella per il Fondo di

garanzia per il TFR, nonché il contributo integrativo contro la disoccupazione, introdotto

dall’art.12, L.160/75.

PRIMO CONTINGENTE: 65000

Il primo contingente di salvaguardati è risultato pari a 65000 unità, come indicato nel DM del 1°

giugno 2012.

Si ricorda che nel plafond dei 65000 sono ricompresi anche i 10000 soggetti, già derogati

dall’applicazione delle finestre mobili ex art.12, c.5, della L.122/10: si tratta dei lavoratori in

mobilità ordinaria, in mobilità lunga e titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di

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solidarietà. Ne deriva che gli stessi usufruiranno sia della deroga all’applicazione della finestra

mobile, che della deroga relativa ai nuovi requisiti di accesso alla pensione, introdotti dalla riforma

Monti.

La graduatoria dei potenziali beneficiari sarà effettuata sulla base della data di cessazione del rapporto di

lavoro, ovvero della data di inizio di esonero dal servizio per i lavoratori del pubblico impiego. Per i soli

genitori di disabili in congedo straordinario, l’Inps precisa che sarà utilizzato invece il criterio della

prossimità al perfezionamento del diritto a pensione.

Come è noto, anche nei confronti dei soggetti salvaguardati trovano comunque applicazione le

disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita: pertanto, a decorrere dal 2013, i

requisiti anagrafici o contributivi per il perfezionamento del diritto a pensione sono incrementati di

tre mesi e i valori somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. “quota”) per il diritto alla

pensione di anzianità sono incrementati di 0,3 unità (DM 6.12.2011).

Di seguito, riportiamo una tabella riepilogativa delle tipologie dei lavoratori interessati, dei criteri di

ammissione al beneficio e del numero dei potenziali beneficiari, suddivisi per ciascuna categoria.

TIPOLOGIA SOGGETTI CRITERI CONTINGENTE

NUMERICO

Soggetti in mobilità ordinaria

(artt. 4 e 24 della L.223/91)

-accordi sindacali stipulati ante 4.12.11

-cessazione attività entro il 4.12.11

-perfezionamento requisiti entro il periodo

fruizione indennità mobilità

25.590

Soggetti in mobilità lunga

(L.176/98; L.81/03; L.296/06)

-accordi sindacali stipulati ante 4.12.11

-cessazione attività entro il 4.12.11

3.460

Soggetti interessati a Fondi di

solidarietà di settore

(art.2 c.28 L.662/96)

-titolarità di assegno straordinario al 4.12.11

oppure

-titolarità di assegno straordinario da data

successiva al 4.12.11 per effetto di accordi

collettivi stipulati entro il 4.12.11, se accesso alla

prestazione è stato autorizzato dall’Inps (gli

interessati rimangono a carico del Fondo fino ai

62 anni di età)

17.710

Autorizzati ai VV -autorizzazione ante 4.12.11

-non rioccupazione dopo autorizzazione

-almeno 1 ctb volontario accreditato o

accreditabile al 6.12.11

-decorrenza massima della pensione entro il

6.12.13

10.250

Soggetti interessati

all’esonero (P.I.)

-esonero in corso al 4.12.11

oppure

-provvedimento di concessione emesso ante

4.12.11

950

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Devono presentare domanda di accesso al

beneficio alla DTL entro il 21.11.2012,

a pena di decadenza

Genitori di disabili in

congedo ex art.42, c.5,

Dlgs 151/01

-in congedo straordinario al 31.10.11

-beneficio solo per pensione di anzianità con i 40

anni

-perfezionamento del requisito contributivo entro

24 mesi dalla data di inizio del congedo

Devono presentare domanda di accesso al

beneficio alla DTL entro il 21.11.2012,

a pena di decadenza

150

Lavoratori esodati -data cessazione rapporto di lavoro entro 31.12.11

-non rioccupazione in qualsiasi altra attività

lavorativa dopo la cessazione del rapporto di

lavoro

-decorrenza massima della pensione entro il

6.12.13

Devono presentare domanda di accesso al

beneficio alla DTL entro il 21.11.2012,

a pena di decadenza

6.890

TOTALE SALVAGUARDATI 65.000

PARTICOLARITÀ RELATIVE A CIASCUNA CATEGORIA DI SALVAGUARDATI:

a. Lavoratori in mobilità ordinaria

Si tratta di lavoratori che perfezionano i requisiti pensionistici – sia quelli previsti nel Fpld, sia quelli

previsti nelle GG.SS. dei lavoratori autonomi, per i soggetti con contribuzione mista – entro il periodo

di fruizione della mobilità.

Si precisa che non rientrano tra i destinatari del beneficio i soggetti che hanno usufruito dell’indennità di

mobilità in deroga.

Il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità - entro cui devono essere maturati i requisiti

pensionistici - va verificato al 24.7.12, data di pubblicazione del DM 1.6.12. Gli eventuali periodi di

sospensione della mobilità, successivi al 24 luglio, non saranno considerati utili ai fini del

prolungamento del periodo entro il quale devono essere maturati i requisiti.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge, anche a tali lavoratori si applica, dal 2013,

l’adeguamento alla speranza di vita. In proposito l’Istituto ha precisato che, relativamente ai soli

soggetti che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 31.12.11, qualora per effetto dell’incremento

della speranza di vita perfezionino i requisiti pensionistici oltre il periodo di fruizione dell’indennità

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di mobilità, gli stessi rientreranno comunque tra i destinatari della salvaguardia, per effetto di

appositi interventi. Diversamente, i suddetti interventi non saranno applicati nei confronti dei

lavoratori in mobilità ordinaria e cessati a partire dall’1.1.2012.

L’Inps ha segnalato che nel suddetto contingente sono ricompresi anche i lavoratori ai quali è stata

estesa l’applicazione della L.223/91, vale a dire:

- i lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200; da

aziende costituite per l’espletamento di attività di logistica (non meno di 50 dipendenti e

oltre 200); da agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza

(art.7 c.7 L.236/93);

- i lavoratori licenziati da aziende del trasporto aereo e da società derivate (L.291/04 e

L.166/08);

- i lavoratori licenziati da società di gestione aeroportuale e da società derivate (L.203/08).

b. Lavoratori in mobilità lunga

L’Inps precisa che nel suddetto contingente sono ricompresi:

- i lavoratori in mobilità lunga ex L.176/98, L.81/03 e L.296/06. Costoro devono maturare i

requisiti per la pensione di anzianità di cui alla tab.C della L.449/97 (vale dire 35 ctb e 57

età, o 40 ctb). Per i soli destinatari della L.176/98, i requisiti di età per la pensione di

vecchiaia sono 55 anni (donne) e 60 anni (uomini);

i lavoratori ultracinquantenni inseriti nel programma di reimpiego (L.127/06). Questi potranno accedere

alla pensione di vecchiaia o di anzianità con i requisiti vigenti al 31.12.11.

c. Lavoratori interessati a Fondi di solidarietà di settore

L’Inps chiarisce poi che i soggetti, titolari di assegno da data successiva al 4.12.11, potrebbero non

risultare nella lista SICO: per costoro, vi invitiamo a seguire le indicazione fornite con il nostro

messaggio n.246/2012.

La DG precisa:

- in relazione al Fondo settore tributi erariali, che le sedi Inps possono accreditare

manualmente la contribuzione relativa all’assegno straordinario fino a marzo 2008;

- in relazione ai titolari dell’assegno del Fondo settore credito iscritti all’ex Inpdap, che il

relativo periodo contributivo è stato validato sulla base delle istruzioni Inpdap

(circ.12/2004).

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Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge, anche a tali lavoratori si applica, dal 2013,

l’adeguamento alla speranza di vita. In proposito l’Istituto precisa che, relativamente ai soli soggetti

titolari di assegno alla data del 4.12.2011, qualora per effetto dell’incremento della speranza di vita

perfezionino i requisiti pensionistici oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai

singoli Regolamenti di settore, verrà assicurata, a carico dei Fondi di solidarietà medesimi, la

prosecuzione dell’erogazione dell’assegno fino al conseguimento della pensione. Diversamente,

riguardo a coloro che sono titolari di assegno da data successiva al 4.12.11 per effetto di accordi

stipulati entro la stessa data, qualora gli stessi compiano i 62 anni di età oltre il periodo massimo di

permanenza nel Fondo, l’Istituto si riserva di fornire successive indicazioni.

Autorizzati ai versamenti volontari

Le sedi Inps dovranno verificare l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge: per quanto riguarda la

condizione della non rioccupazione, dovranno acquisire apposita autocertificazione rilasciata

dall’interessato. La condizione di non rioccupazione si considera sussistente anche in caso di

svolgimento di lavoro socialmente utile, in quanto tale attività non comporta l’instaurazione di un

rapporto di lavoro.

In caso di autorizzazione ai VV in altra gestione pensionistica e successiva ricongiunzione presso l’Inps,

i contributi ricongiunti vengono equiparati a quelli obbligatori versati nella gestione accentrante,

perdendo la loro originaria natura e quindi anche l’autorizzazione ai VV perde efficacia ai fini delle

deroghe in materia pensionistica (messaggio Inas n.196/12).

Inoltre, si ricorda che ai fini della deroga non può essere considerata l’autorizzazione ai VV ad

integrazione dei periodi a part time e per i periodi da lavoro non coperta da contribuzione (ad esempio,

aspettative non retribuite).

d. Soggetti interessati all’esonero (P.I.)

Qualora un lavoratore appartenente a questa categoria si rivolga direttamente ad una sede Inps, la

DG invita le strutture periferiche dell’Istituto a raccordarsi con la gestione ex Inpdap per la verifica

della posizione assicurativa del lavoratore e dell’esistenza del perfezionamento dei requisiti richiesti

per l’accesso alla salvaguardia, in attesa della comunicazione di accoglimento dell’istanza da parte

della DTL.

e. Lavoratori cessati a seguito di accordi individuali o collettivi (c.d. “Esodati")

Si tratta di soggetti cessati dal rapporto di lavoro entro il 31.12.11 per effetto di accordi individuali

o collettivi, purché la data di cessazione risulti da elementi certi ed oggettivi (comunicazioni

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obbligatorie agli ispettorati del lavoro od altri soggetti equipollenti, indicati dal decreto

interministeriale).

f. Genitori di disabili in congedo ex art.42, c.5, Dlgs 151/01

Come già precisato, poiché la norma non stabilisce per tale categorie di lavoratori un criterio ordinatorio

ai fini del monitoraggio, la DG Inps ha individuato tale criterio sulla base della prossimità al

perfezionamento del diritto a pensione di anzianità con i 40 anni di ctb (entro 24 mesi dalla data di

inizio del congedo).

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO AL BENEFICIO ALLA DTL

Come precisato nella tabella (vedi anche messaggi Inas n.246/12 e n.254/12) alcune categorie di

potenziali salvaguardati dovevano obbligatoriamente presentare entro il 21.11.2012 – a pena di

decadenza – istanza di accesso alla deroga alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Il Ministero ha predisposto il modello da utilizzare per la richiesta del beneficio, nonché i modelli

per la dichiarazione sostitutiva di certificazione, diversificati per ciascuna tipologia di soggetti;

l’istanza deve contenere tutti gli elementi identificativi del richiedente, gli elementi identificativi

dell’azienda preso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della

tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici.

La domanda dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità.

Il Ministero ha precisato inoltre che le suddette domande potranno essere presentate con ciascuna

delle seguenti modalità:

- Posta elettronica certificata

- Posta elettronica dedicata

- Raccomandata A/R.

Le istanze presentate dai soggetti individuati dal decreto (esonerati dal servizio P.I., in congedo

straordinario, esodati) sono esaminate da apposite Commissioni, istituite presso le Direzioni Territoriali

del Lavoro, composte ciascuna da 2 funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro e da un

funzionario dell’Inps.

Le Commissioni comunicano con tempestività all’Inps le decisioni di accoglimento delle domande.

Avverso i provvedimenti di reiezione da parte delle Commissioni, l’interessato può presentare - entro 30

giorni - richiesta di riesame alla medesima Direzione Territoriale del Lavoro che ha ricevuto la

domanda.

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Le Commissioni istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro hanno il compito di esaminare

le istanze presentate dai lavoratori, controllandone i requisiti formali e sostanziali e verificando

l’idoneità della documentazione prodotta e la correttezza di quanto dichiarato in autocertificazione.

Le informazioni relative alla posizione contributiva ed assicurativa degli interessati sono messe a

disposizione della Commissione da parte del funzionario Inps che fa parte della stessa, ma non è

compito della Commissione controllare la posizione assicurativa e verificare l’esistenza degli

ulteriori requisiti stabiliti per ciascuna categoria di salvaguardati (maturazione dei requisiti per la

pensione, decorrenza della pensione entro una determinata data, ecc..).

Rimane compito della sede Inps competente, una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento

dell’istanza da parte della Commissione, effettuare tutte le ulteriori verifiche per accertare se

l’interessato possa o meno rientrare nel monitoraggio dei 65.000 salvaguardati.

IMPUGNAZIONE REIEZIONI DELLA DTL

E’ stato previsto che “le decisioni di accoglimento” delle DTL saranno inviate all’INPS dalle

Commissioni stesse, ed è stata esclusa una procedura di opposizione innanzi ad un organo superiore

avverso le decisioni negative, ma concessa, in tal caso, solo una istanza di “riesame” alla medesima

Commissione.

Quindi, in caso di esito negativo, può essere chiesto alla DTL il riesame dell’istanza, entro 30 gg.

dalla ricezione del provvedimento.

Si è posto, quindi, il problema dell’individuazione della corretta giurisdizione (TAR o giudice

ordinario), qualora il riesame fosse respinto e si prospettasse l’eventualità di attivazione del

contenzioso.

Un approfondimento con i nostri Legali ci porta ad affermare che esistono elementi tali da

consentire di individuare nella Magistratura Ordinaria (Giudice Unico del Lavoro) la competenza

per giurisdizione a dirimere, riservando all’INPS il ruolo di legittimato passivo.

Tali elementi sono riscontrabili:

- nella finalità dell’istanza che, anche se non diretta ad ottenere immediatamente il trattamento

pensionistico (all’inizio dello speciale procedimento, strutturato dal DM, gli interessati, infatti,

potrebbero non averne ancora maturato i requisiti), è in ogni caso diretta a far accertare uno status:

quello di soggetto avente diritto all’accesso ai benefici, di cui all’art.24, c.14, DL 201/11, diritto

soggettivo attinente la sfera previdenziale, la cui conoscenza è riservata al Giudice Ordinario, in

virtù dell’art.442 c.p.c.;

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- nella esclusione della discrezionalità che caratterizza l’esercizio dell’attività amministrativa delle

Commissioni, a cui è riservato il mero riscontro di condizioni preordinate dalla norma e

minuziosamente dettagliate per ciascuna tipologia dalla documentazione utilizzabile (medesima

posizione, riconosciuta all’INAIL da ormai costante giurisprudenza, in relazione all’accertamento

tecnico dei requisiti per il godimento dei benefici da esposizione all’amianto)

Poiché, quindi, il rapporto sostanziale rimane incardinato tra assicurato richiedente (creditore) e

l’INPS tenuto a riconoscere il beneficio (obbligato), sebbene una superficiale analisi indurrebbe ad

escludere una tale applicazione, un responsabile comportamento impone per prudenza di

considerare estesa anche all’istanza di cui trattasi la disciplina decadenziale (art.47, c.2, del DPR

639/70, come modificato dall’art. 4 del DL 384/92): pertanto, è necessario promuovere con

tempestività i necessari giudizi, di cui dovrà essere data comunicazione preventiva alla Linea di

Prodotto Previdenza.

COMUNICAZIONI DI ACCESSO ALLA PENSIONE CON IL BENEFICIO DELLA SALVAGUARDIA

La DG Inps ha comunicato (cfr. mess. Inas n.53/13) l’avvio delle operazioni relative alle lettere da

inviare ai soggetti interessati alla salvaguardia, in relazione al primo contingente dei 65.000.

Nelle lettere inviate, le sedi Inps:

• informano il lavoratore della possibilità di accedere alla pensione con il beneficio in argomento, e

quindi sulla base della normativa vigente prima della riforma di cui all’art. 24 della legge 214/2011;

• indicano la categoria di appartenenza, nell’ambito delle sette tipologie individuate dalla legge;

• si riservano di inviare una successiva comunicazione, che indicherà la decorrenza della pensione

in salvaguardia, e che sarà inviata in tempo utile per la presentazione della relativa domanda.

Riceveranno apposita comunicazione anche i lavoratori per i quali il monitoraggio abbia dato esito

negativo, con le opportune motivazioni.

Le comunicazioni per ora inviate riguardano soltanto le seguenti categorie di soggetti salvaguardati:

• lavoratori in mobilità ordinaria cessati entro il 4.12.11

• lavoratori in mobilità lunga cessati entro il 4.12.11

• titolari di prestazione straordinaria al 4.12.11

• autorizzati ai VV ante 4.12.11.

Per tutti gli altri, si dovrà attendere il completamento del monitoraggio.

In attesa di completare l’aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni in

applicazione della salvaguardia, le sedi periferiche possono comunque erogare una prestazione

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provvisoria in favore di coloro che hanno già conseguito i requisiti per la pensione: seguirà

comunque, in proposito, apposito messaggio della DG Inps.

L’Istituto ha ricordato, inoltre, che anche i Patronati possono visualizzare la situazione dei propri

assistiti in relazione alla salvaguardia, collegandosi al sito Inps (servizi per i patronati-servizi-

fascicolo-domande presentate-salvaguardia).

DECORRENZA DELLA PENSIONE PER I SOGGETTI SALVAGUARDATI E PROLUNGAMENTO

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Come già detto, i soggetti salvaguardati dai nuovi requisiti introdotti dalla L.214/11 accederanno

al pensionamento secondo il regime delle decorrenze “mobili”, vigente fino al 2011. Tra costoro,

sono presenti anche quei lavoratori che avevano tutte le caratteristiche per risultare salvaguardati

dal regime delle decorrenze mobili introdotto dalla L.122/10, ma che non sono rientrati nel

contingente numerico fissato per usufruire della deroga (10000 soggetti). In favore di questi ultimi,

l’art.12, c.5 bis della L.122/10 ha previsto la possibilità di prolungare la prestazione in godimento

fino all’apertura della decorrenza mobile della pensione: però il prolungamento viene erogato

soltanto dopo l’emanazione di un decreto interministeriale che stanzia, anno per anno, le risorse

finanziarie necessarie.

La DG Inps, a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale n.68225/12, ha dato indicazioni

operative (cfr. mess. Inas 355/12) riguardo al prolungamento della prestazione a sostegno del

reddito, in favore dei lavoratori interessati all’applicazione dell’art.12, c.5bis, L.122/10, vale a dire i

potenziali beneficiari della deroga - di cui alla L.122 cit. - che non sono rientrati nell’elenco dei

10.000 soggetti monitorati dall’Inps.

Come previsto dalla legge, costoro potranno usufruire del prolungamento della prestazione in

godimento, per un periodo non superiore ai mesi intercorrenti tra la decorrenza della pensione,

individuata in base alle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della L.122/10, e la nuova

decorrenza della pensione in virtù delle disposizioni di cui alla L.122 cit. (finestre mobili).

Il decreto interministeriale sopra citato ha, pertanto, concesso il prolungamento in favore di un

contingente di 3494 lavoratori, che hanno maturato - entro il periodo di fruizione della prestazione a

tutela del reddito - i requisiti per l’accesso alla pensione a partire dal 1° gennaio 2012.

Nel messaggio, l’Inps ricorda che il prolungamento delle prestazioni, in favore dei suddetti

lavoratori, sarà concesso purché venga presentata domanda di pensione ai sensi della salvaguardia,

prevista dall’art.12, c.5, della L.122/10.

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Per quanto riguarda i soggetti che sono già divenuti titolari di pensione nel corso del 2012, prima

dell’emanazione delle suddette istruzioni (ad esempio: un soggetto con la mobilità terminata il

28.10.11, la pensione con vecchia decorrenza 1.1.2012 e nuova decorrenza 1.10.2012, avrebbe

diritto al prolungamento della prestazione a sostegno del reddito per il periodo, già trascorso, 1.1.12

– 30.9.12), qualora l’interessato nella domanda di pensione non abbia indicato di voler usufruire

della salvaguardia di cui al suddetto art.12, come indicato nel messaggio Inps in commento,

consigliamo di chiedere il riesame della domanda di pensione, con richiesta di corresponsione del

prolungamento. In proposito, abbiamo predisposto un fac-simile, da allegare alla richiesta di

riesame.

Qui di seguito, riportiamo in sintesi le disposizioni dell’Istituto previdenziale, riguardanti i diversi

destinatari del prolungamento, individuati perché in possesso di determinate caratteristiche.

Soggetti in mobilità ordinaria:

• la data del loro licenziamento deve collocarsi successivamente al 30 ottobre 2008 (data di

cessazione del rapporto di lavoro dell’ultimo soggetto incluso nella graduatoria dei 10000 derogati)

e non oltre il 30.4.2010;

• devono aver perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione (di vecchiaia o di

anzianità) entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;

• la loro pensione, in base alla disposizioni vigenti fino al 31.12.2010, doveva avere decorrenza tra

l’1.1.2012 ed il 31.12.2012.

Lavoratori in mobilità lunga e soggetti ultracinquantenni (L.127/2006):

• la data del loro licenziamento deve collocarsi successivamente al 30 ottobre 2008 (data di

cessazione del rapporto di lavoro dell’ultimo soggetto incluso nella graduatoria dei 10000 derogati)

e non oltre il 30.4.2010;

• la loro pensione, in base alla disposizioni vigenti fino al 31.12.2010, doveva avere decorrenza tra

l’1.1.2012 ed il 31.12.2012.

Come si ricorderà (cfr. messaggio Inas n.352/11) anche i lavoratori ultracinquantenni, assimilati a

quelli in mobilità lunga, sono stati inseriti tra i destinatari della deroga.

Titolari di prestazione straordinario a carico dei Fondi di solidarietà:

• devono essere divenuti titolari di assegno straordinario nel periodo compreso tra l’1.11.2008 ed il

31.5.2010;

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• la loro pensione, in base alla disposizioni vigenti fino al 31.12.2010, doveva avere decorrenza

entro il 31.12.2012;

• devono presentare domanda di pensione, ai sensi della norma di salvaguardia prevista dall’art.12,

c.5, della L.122/10;

• non devono aver intrapreso attività lavorativa.

Periodo di prolungamento da corrispondere

Ricordiamo che la prestazione a sostegno del reddito, durante il periodo del prolungamento, non è

soggetta a contribuzione figurativa (come stabilito dal decreto interministeriale), in quanto il

prolungamento previsto dalla legge ha esclusivamente la finalità di accompagnare il lavoratore alla

pensione.

Sempre in virtù di tale finalità, viene indennizzato soltanto il periodo rimasto scoperto a causa

dell’introduzione delle nuove disposizioni in materia di decorrenza della pensione e non, invece, il

periodo durante il quale il lavoratore - in considerazione dell’accordo di mobilità stipulato e

terminato il periodo massimo di godimento dell’indennità - sarebbe comunque rimasto privo della

prestazione, in attesa dell’apertura della finestra.

Per chiarire meglio, riportiamo di seguito i due esempi proposti dall’Inps.

Lavoratore A (soggetto in mobilità ordinaria):

Viene pagato il prolungamento per il periodo 29.10.2011-31.3.2012.

Lavoratore B (soggetto in mobilità ordinaria):

za pensione ante L.122 = 1.10.2012

Viene pagato il prolungamento per il periodo 1.10.2012-30.6.2013 (infatti, il periodo 14.8.2012-

30.9.2012 sarebbe comunque rimasto scoperto sia da indennità di mobilità che da pensione).

Le sedi dell’Inps riceveranno dalla Direzione Generale Centrale dell’Istituto un file, contenente

l’elenco dei lavoratori interessati.

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Qualora la sede periferica dovesse rilevare l’esistenza di posizioni non ricomprese nell’elenco,

dovrà segnalarle alla DG Inps all’indirizzo [email protected].

La sede periferica dell’Inps, prima di procedere alla corresponsione del prolungamento in favore dei

soggetti in mobilità ordinaria o lunga e degli ultracinquantenni, dovrà comunque verificare:

- la presentazione della domanda di pensione ai sensi della norma di salvaguardia

- la persistenza dello stato di disoccupazione

- la mancata ripresa dell’attività lavorativa

- la non titolarità di una pensione diretta.

Nel periodo del prolungamento, l’importo corrisposto sarà pari:

- all’indennità già in godimento, per i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga e per i lavoratori

ultracinquantenni

- all’importo mensile dell’assegno straordinario finanziato dall’azienda esodante per i titolari

dell’assegno medesimo, con esclusione del rateo di tredicesima.

Riguardo al regime fiscale da applicare alle prestazioni in argomento, l’Istituto previdenziale

precisa infine che:

- le indennità di mobilità sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria

- gli assegni straordinari sono sottoposti, invece, a tassazione separata con l’aliquota del TFR.

SALVAGUARDATI DALLA L.214 DESTINATARI ANCHE DI ALTRE NORME DI SALVAGUARDIA

La DG Inps ha ricordato che, nel plafond dei 65000 salvaguardati ex L.214, coesistono lavoratori in

mobilità che potrebbero essere destinatari di più norme di salvaguardia (ex L.122/10 e ex L.111/11)

(cfr. Mess. INAS 81/13).

Come è noto, una delle condizioni richieste ai soggetti in mobilità, potenziali beneficiari delle

predette norme di salvaguardia, è quella del perfezionamento dei requisiti per la pensione entro il

termine di fruizione della prestazione a sostegno del reddito. Questo significa che, in ogni caso,

deve essere determinata la data di fine mobilità, come individuata anche in virtù di eventuali

sospensioni della stessa per ripresa di attività lavorativa dipendente a tempo determinato, per effetto

delle quali il termine ultimo della mobilità viene posticipato.

Inoltre, l’Inps ha ricordato che la salvaguardia relativa al contingente dei primi 65000 interessa

soltanto i lavoratori titolari di indennità di mobilità ordinaria (e non quelli destinatari di mobilità in

deroga) e che il perfezionamento dei requisiti deve avvenire nell’ambito della mobilità ordinaria.

Pertanto se un lavoratore, ad esempio, ha goduto prima di una mobilità ordinaria ed in seguito di

una mobilità in deroga, si dovrà verificare la maturazione dei requisiti entro il termine della mobilità

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ordinaria. Diversamente, qualora lo stesso dovesse maturare i requisiti per la pensione nell’ambito

della mobilità in deroga, non potrà essere ammesso alla salvaguardia.

L’Istituto nel suo messaggio n.3890 ha precisato, inoltre, quali sono le date da tenere in

considerazione, per ciascuna delle norme di salvaguardia sopra citate.

1) Salvaguardia ex art.12, c.5, della L.122/2010

Questa disposizione riguarda la deroga dall’applicazione delle c.d. “finestre mobili”, che interessa

un contingente di 10000 lavoratori e che si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla

base di accordi sindacali stipulati ante 30.4.2010.

Le sospensioni che concorrono alla determinazione della fine della durata della mobilità ordinaria

sono quelle che si collocano entro il 31 maggio 2010.

Tutti coloro che non rientrano nel novero dei 10.000 soggetti, perché licenziati successivamente al

30.10.2008 - e comunque non oltre il 30.4.2010 - sono potenziali destinatari del prolungamento del

sostegno al reddito, di cui all’art.12, c.5 bis, della L.122 del 2010 (vedi anche mess. Inas n.355/12).

In relazione a ciò, ogni anno vengono stanziate le necessarie risorse, mediante apposito decreto

emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero

dell’Economia e Finanza.

2) Salvaguardia ex art.18, c.22 quater, della L.111/2011

Trattasi della salvaguardia - che interessa un contingente di 5000 lavoratori - rispetto al posticipo

del regime delle decorrenze mobili (12/18 mesi), previsto dalla L.111 in relazione ai soggetti che

accedono al pensionamento di anzianità con i 40 anni indipendentemente dall’età a partire dal 2012:

cioè: 12/18 + 1 mese dal 2012, 12/18 + 2 mesi dal 2013, 12/18 + 3 mesi dal 2014 (vedi anche mess.

Inas 7/2013).

La deroga si applica ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali

stipulati anteriormente al 30 giugno 2011. Le sospensioni che concorrono alla determinazione della

fine della durata della mobilità sono quelle fino al 16 luglio 2011.

3) Salvaguardia ex art. 24, cc. 14 e 15, della L.214/2011

Questa norma di salvaguardia – con riferimento al contingente di 65000 lavoratori - si applica ai

lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al

4.12.2011.

Le sospensioni che concorrono alla determinazione della fine della durata della mobilità sono quelle

fino al 24 luglio 2012.

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L’Istituto per chiarezza illustra un esempio, riguardante un soggetto destinatario di più salvaguardie,

che riportiamo qui di seguito.

Soggetto ultracinquantenne residente nell’area Nord Italia con:

• data di licenziamento 30.6.2008

• data inizio mobilità 13.7.2008

• periodi di sospensione per rioccupazione: dal 13.2.2011 al 25.8.2011 (gg.194) e dal 14.10.2011 al

25.3.2012 (gg.184)

• data fine mobilità ordinaria utile per la salvaguardia della legge n.122/2010: 13.7.11 (ottenuta

tenendo conto della durata teorica di 3 anni e dell’assenza dei periodi di sospensione al 31.5.10)

• data di fine mobilità ordinaria utile per la salvaguardia della legge n.111/2011: 17.12.2011

(ottenuta tenendo conto della durata teorica di 3 anni e della sospensione dal 13.2.2011 al 16.7.2011

gg.154)

• data di fine mobilità ordinaria utile per la salvaguardia della legge n. 214/2011: 5.8.2012 (ottenuta

tenendo conto della durata teorica di 3 anni e delle sospensioni dal 13.2.2011 al 25.8.2011 gg.194 e

dal 14.10.2011 al 25.3.2012 gg.184).

LAVORATORI “ESODATI” IN MOBILITÀ

Si tratta di quei lavoratori che appartengono a due categorie di potenziali salvaguardati: come

soggetti in mobilità e come titolari di accordo individuale di incentivo all’esodo.

In proposito, la DG Inps ribadisce (vedi mess. Inas n.366/12 e mess.81/13) che la condizione della

“non rioccupazione” successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - richiesta dal DM 1.6.12 in

relazione ai lavoratori esodati - non deve essere tenuta in considerazione per i soggetti esodati che

siano anche in mobilità.

Questo perché, come è noto, tali lavoratori, per non decadere dalla mobilità, sono tenuti ad accettare

tutte le offerte di lavoro a termine.

Ne consegue che l’Inps non terrà conto, in fase di rilascio delle certificazioni di salvaguardia in

favore dei suddetti soggetti, di eventuali rioccupazioni a tempo determinato collocate entro il

24.7.12 (data di pubblicazione in G.U. del decreto interministeriale sopra citato).

SECONDO CONTINGENTE: 55000

Il decreto interministeriale dell’8.10.12, che disciplina le modalità di attuazione dell’art.22, c.1, DL

95/2012 (Spending review), è stato pubblicato sulla G.U. n.17 del 21.01.13.

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Il decreto definisce sia il contingente numerico degli ulteriori 55.000 lavoratori - salvaguardati dai

nuovi requisiti di accesso alla pensione introdotti dalla L.214/11 (vedi anche messaggio Inas

n.219/12) - sia le caratteristiche di accesso alla norma di salvaguardia, per ciascuna tipologia di

lavoratori interessati.

Con l’aggiunta delle suddette 55.000 unità alle precedenti 65.000, il numero dei potenziali

salvaguardati sale, pertanto, a 120.000.

Ne deriva che “le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti

prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.201 del 2011 continuano ad

applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011”.

Dalla lettura del testo del DM si evince chiaramente che, rispetto al precedente plafond dei 65.000,

negli ulteriori 55.000 non sono ricomprese tutte le categorie già individuate dal decreto

interministeriale dell’1.6.2012: per la precisione, rimangono esclusi i dipendenti pubblici interessati

all’esonero ed i genitori di disabili in congedo.

Il decreto in oggetto conferma inoltre la necessità, per la categoria dei lavoratori c.d.

“esodati”, di presentare apposita domanda di riconoscimento del beneficio alla DTL entro 120

gg. dalla data di pubblicazione in GU del decreto stesso - a pena di decadenza - vale a dire

entro il 21 maggio 2013.

La domanda per la DTL, come in precedenza, dovrà essere corredata della documentazione

prevista, indicata nel modello di domanda, ed inviata:

- alla DTL innanzi alla quale sono stati sottoscritti gli accordi, per i lavoratori con accordo

individuale sottoscritto ai sensi degli artt.410, 411 e 412 ter del c.p.c.

- alla DTL competente in ragione della residenza del lavoratore, in tutti gli altri casi.

Nella circolare del Ministero (cfr. mess. Inas 44/13), le Direzioni Territoriali sono inoltre invitate a

trasmettere al Ministero del Lavoro un primo report delle domande pervenute entro il prossimo 1°

marzo, ed a tenere aggiornato il predetto Ministero con cadenza quindicinale.

Come scadenza ultima per le decisioni sulle istanze presentate alle DTL, viene fissato il termine di

30 gg. a partire dal 21 maggio 2013.

Rileviamo che, anche questa volta, la circolare tace sulla necessità di inviare il provvedimento di

accoglimento o di reiezione, oltre che al diretto interessato, al patronato presso il quale il medesimo

ha eletto domicilio. Vi ricordiamo, in proposito, che lo stesso Ministero del Lavoro, con nota del

22.11.12 (vedi mess. Inas 366/12) ha ribadito alle DTL l’obbligo – in presenza di mandato di

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patrocinio – di inviare anche al patronato sia le comunicazioni di rigetto che quelle di

accoglimento.

Come già detto, la salvaguardia interessa un ulteriore contingente di 55.000 unità, suddivise per

tipologia, come illustrato nella tabella che segue:

TIPOLOGIA SOGGETTI CRITERI CONTINGENTE

NUMERICO

A) Destinatari di

programmi di gestione

delle eccedenze

occupazionali con

utilizzo degli

ammortizzatori sociali

accordi stipulati in sede governativa entro il

31.12.11 (anche se non cessati e non collocati

in mobilità al 4.12.11)

maturazione dei requisiti entro il periodo di

fruizione della mobilità

40.000

B) Interessati a fondi

di solidarietà di settore accordo per diritto all’accesso al Fondo al

4.12.11 (anche se a tale data non ancora cessati

e non ancora titolari della prestazione

straordinaria)

permanenza nel Fondo fino al 62° anno di età

1.600

C) Autorizzati ai VV autorizzazione ante 4.12.11

non ripresa attività lavorativa dopo

autorizzazione

almeno 1 ctb volontario accreditato o

accreditabile al 6.12.11

decorrenza della pensione entro il 6.1.15

7.400

D) Lavoratori esodati

(accordi individuali e

collettivi)

cessazione rapporto di lavoro entro il 31.12.11

non rioccupazione in qualsiasi attività

lavorativa dopo la cessazione del rapporto di

lavoro

decorrenza della pensione entro il 6.1.15

Devono presentare domanda di accesso

al beneficio alla DTL entro il 21.5.2013

6.000

TOTALE 55.000

Precisazioni

Per quanto riguarda i soggetti appartenenti alla categoria A) – “lavoratori destinatari di programmi

di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di

accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011” – il decreto precisa che le imprese

interessate devono comunicare al Ministero del Lavoro – Direzione Generale delle relazioni

industriali e dei rapporti di lavoro:

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• entro 30 gg. dalla pubblicazione in GU del decreto interministeriale in oggetto, l’elenco

nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31.12.2012, con indicazione della data di

licenziamento per ciascun lavoratore;

• entro il 31 marzo successivo di ciascun anno, l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno

licenziati in ciascun anno per il programma di gestione delle eccedenze, con indicazione della data

di licenziamento per ciascun lavoratore.

La suddetta Direzione Generale delle Relazioni Industriali dovrà poi trasmettere all’Inps – entro 15

gg. dalla data di ricevimento - le comunicazioni inviate da parte delle imprese.

Sulla base delle comunicazioni ricevute e seguendo il criterio della data del licenziamento, l’Inps

individuerà i lavoratori interessati al beneficio.

Per quanto riguarda gli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro dei soggetti appartenenti

alla categoria A) il Ministero del Lavoro, in una nota dell’8 marzo 2013, ha poi chiarito che il

termine per l’invio da parte delle imprese degli elenchi nominativi dei lavoratori interessati era

fissato al 31 marzo 2013 (e non al 20 febbraio), anche per i soggetti licenziati nel 2012.

Riportiamo, di seguito, altre precisazioni fornite dalla DG Inps (mess. INAS 96/13, mess.113/13):

Perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di

mobilità: i periodi di sospensione della mobilità che si collocano dopo il 21 gennaio 2013

(data di pubblicazione sulla G.U. del DM) non saranno considerati validi per il

prolungamento del periodo di fruizione della mobilità entro il quale devono essere maturati i

requisiti.

Decorrenza pensione: la data finale entro la quale si deve collocare la decorrenza

pensionistica, per i soggetti appartenenti alla categoria degli autorizzati ai VV ed a quella

degli “esodati”, è fissata al 6 gennaio 2015 (calcolando quindi i 36 mesi successivi

all’entrata in vigore del DL 201/11 – 6.12.11 – a partire dal mese successivo a tale data).

Esaurimento plafond per titolari assegno straordinario: la DG Inps ha dichiarato che, in

relazione ai potenziali salvaguardati appartenenti alla categoria “titolari di assegno

straordinario a carico dei Fondi di solidarietà di settore”, il plafond complessivamente

assegnato dai decreti interministeriali -pari a 19.310 unità (17.710 soggetti del primo

contingente dei 65.000, più altri 1.600 del contingente dei 55.000) – è da considerarsi

esaurito con riferimento alla decorrenza di assegno dal 1° luglio 2013. Il monitoraggio Inps

continuerà, comunque, a tener conto di eventuali ulteriori disponibilità che si dovessero

verificare.

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TERZO CONTINGENTE: 10.130

La legge di stabilità (L.228/12 – commi da 231 a 235 e c.237), entrata in vigore il 1° gennaio 2013,

ha ampliato la platea dei soggetti potenzialmente salvaguardati, modificando altresì - rispetto a

quanto previsto in precedenza per i contingenti dei primi 65000 e dei successivi 55000 - le categorie

dei lavoratori interessati, nonché le relative condizioni di accesso alla salvaguardia.

La norma non ha fissato il limite numerico di tali soggetti, limitandosi a quantificare i costi

necessari, anno per anno, a finanziare l’accesso al pensionamento per i salvaguardati (554 milioni di

euro dal 2013 al 2020, di cui 64 per il solo anno 2013). E’ stata comunque demandata ad apposito

decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

stabilità, l’attuazione delle suddette disposizioni.

Per finanziare interventi in favore delle varie categorie di lavoratori salvaguardati è inoltre istituito,

presso il Ministero del Lavoro, un fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l’anno 2013,

dove confluiranno anche le eventuali risorse non utilizzate per le precedenti salvaguardie.

Il Governo verificherà ogni 6 mesi – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

stabilità - la situazione di tali lavoratori, al fine di individuare adeguate misure di tutela, compresi

anche gli strumenti di politiche attive del lavoro, tramite l’utilizzo delle risorse finanziarie del

predetto Fondo.

Il Decreto attuativo interministeriale del 22 aprile 2013, riguardante il terzo contingente di

potenziali salvaguardati dalla L.214/11, pari complessivamente a 10.130 unità, è stato pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 28 maggio 2013 (cfr. mess. INAS 152/13, 155/13

Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, decorrono i 120 giorni entro i quali dovrà essere

presentata – alla DTL oppure all’INPS, a seconda dei casi - apposita istanza di accesso ai benefici di

cui all’art.1, c.231, della L.228/12.

Il termine per la presentazione della domanda scade quindi il 25 settembre 2013.

Le tipologie di lavoratori individuati per questo ulteriore contingente sono:

a) lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a

seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i

requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7,

commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in

deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un

contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla

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medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo

indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito

successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore

a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il

trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti

anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di

incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31

dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro

dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno

2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti

utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di

entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità

ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della

fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a

comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in

vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Nella tabella che segue riportiamo, in sintesi, le categorie di lavoratori interessate, le condizioni

richieste ed il quantitativo numerico assegnato per ciascuna categoria.

TERZO CONTINGENTE DI SALVAGUARDATI: 10.130 SOGGETTI

TIPOLOGIA SOGGETTI CONDIZIONI

a) In mobilità ordinaria o in deroga

(2.560)

Domanda alla DTL

entro il 25.9.13

cessati dal rapporto di lavoro entro il 30.9.12

accordi di mobilità governativi o non governativi

stipulati entro il 31.12.11

perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il

periodo di fruizione della mobilità ordinaria o in

deroga e comunque entro il 31.12.14

b) Autorizzati ai VV entro il 4.12.11

(1.590)

Domanda all’INPS

entro il 25.9.13

almeno 1 ctb. volontario accreditato o accreditabile al

6.12.11

anche se rioccupati dopo il 4.12.11 – con esclusione di

lavoro dipendente a tempo indeterminato – ma nel

limite di un reddito annuo lordo di 7.500 euro

perfezionamento dei requisiti utili a comportare la

decorrenza della pensione entro il 36° mese successivo

alla data del 6.12.11

c) Lavoratori c.d. “esodati” (con cessati dal rapporto di lavoro entro il 30.6.12

accordo individuale o collettivo stipulato entro il

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accordo individuale o accordo

collettivo di incentivo all’esodo)

(5.130)

Domanda alla DTL

entro il 25.9.13

31.12.11

anche se rioccupati dopo la cessazione – con

esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato

– ma nel limite di un reddito annuo lordo conseguito

dopo il 30.6.12 di 7.500 euro

perfezionamento dei requisiti utili a comportare la

decorrenza della pensione entro il 36° mese successivo

alla data del 6.12.11

d) Autorizzati ai VV entro il 4.12.11 e

collocati in mobilità ordinaria entro il

4.12.11 (si tratta di coloro che devono

attendere la fine della mobilità per

effettuare i VV)

(850)

Domanda all’INPS

entro il 25.9.13

perfezionamento dei requisiti utili a comportare la

decorrenza della pensione entro il 36° mese successivo

alla data del 6.12.11

Per questo terzo contingente di salvaguardati, il decreto prevede – diversamente dai due precedenti

– la necessità, per tutte le categorie di lavoratori interessati, di presentare apposita domanda entro

120 gg. dal 28.5.2013 (data di pubblicazione del decreto interministeriale):

Alla DTL, per i soggetti appartenenti alle tipologie a) e c)

All’INPS, per i soggetti appartenenti alle tipologie b) e d)

Nel decreto è precisato che:

- I soggetti di cui alla tipologia a) dovranno corredare l’istanza con l’accordo relativo alla loro

collocazione in mobilità. Qualora non siano in grado di produrre tale documentazione, sarà

la stessa DTL a reperire la suddetta direttamente presso il datore di lavoro dell’interessato.

Entro 45 gg. dall’acquisizione della domanda, la DTL invierà all’Inps l’istanza completa di

tutta la documentazione;

- I soggetti di cui alla tipologia c) dovranno corredare l’istanza con l’accordo che ha dato

luogo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di accordo sottoscritto ai sensi degli

artt.410, 411 e 412 ter del c.p.c., l’istanza sarà inviata alla DTL presso cui lo stesso è stato

sottoscritto, mentre in tutti gli altri casi alla DTL competente in relazione alla residenza del

lavoratore.

Anche per questo terzo plafond, il monitoraggio sarà effettuato dall’Inps. Nell’esame delle

domande, l’Istituto di previdenza terrà conto dei seguenti criteri di precedenza:

o per i soggetti in mobilità ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro

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o per gli autorizzati ai VV: data di cessazione del rapporto di lavoro precedente

l’autorizzazione

o per i c.d. “esodati”: data di cessazione del rapporto di lavoro

3.PROBLEMATICHE INERENTI I SOGGETTI SALVAGUARDATI

A)CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

1) Domande presentate da lavoratori esodati con accordi individuali e cessati entro il

31.12.11

Se gli stessi dichiarano di essersi rioccupati dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le

domande non potranno essere accolte. Diversamente, qualora gli stessi, trovandosi in

mobilità, dichiarino di essersi rioccupati dopo la cessazione del rapporto di lavoro ma prima

dell’entrata in vigore della normativa in argomento (6.12.11–DL 201/11), le domande

dovranno essere accolte, in quanto questi lavoratori erano comunque tenuti ad accettare

l’offerta di lavoro per non perdere lo status di soggetto in mobilità ex art.9, lett.b) e c) della

L.223/91.

La posizione del Ministero qui si conferma piuttosto rigida, ammettendo la possibilità di

rioccupazione solo per gli esodati che si trovano in mobilità, e negandola invece a quelli che

hanno ripreso una qualsiasi attività lavorativa, anche se di carattere saltuario e con compensi

annui esigui.

In tali situazioni, si potrebbe valutare la possibilità di attivare il contenzioso, sulla base delle

motivazioni suggerite a suo tempo dalla consulenza legale centrale in relazione alla

situazione degli autorizzati ai VV, per i quali sussiste la medesima condizione di non

rioccupazione (vedi messaggio Inas n.300/12).

2) Domande presentate da lavoratori del pubblico impiego interessati all’esonero

Non saranno accolte le istanze presentate da soggetti in possesso di un decreto di esonero

adottato successivamente al 4.12.11, anche in presenza di un parere favorevole espresso in

data precedente, in quanto la norma si riferisce esplicitamente ad un provvedimento formale

di esonero.

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3) Domande presentate da lavoratori esodati in possesso di accordi individuali sottoscritti

soltanto dalle parti

Il Ministero chiarisce che dovranno essere accolte le istanze presentate dai lavoratori in

possesso di un accordo individuale sottoscritto solo dalle parti (datore di lavoro/azienda e

lavoratore) e non ratificato né in sede sindacale, né presso la DTL.

In questo caso, il Ministero fornisce invece un’interpretazione della norma (art.2, c.1, lett.g)

favorevole ai lavoratori, sciogliendo un importante dubbio che aveva portato molte DTL a

respingere le domande presentate da tali soggetti. Poiché il Ministero non dice se le istanze

respinte con le suddette motivazioni saranno riesaminate d’ufficio o meno, consigliamo di

proporre un’esplicita richiesta di riesame alla DTL, citando la nota ministeriale in

commento, anche nel caso in cui siano già trascorsi i 30 giorni dalla reiezione (si tratta,

infatti, di un termine che non può essere considerato perentorio in quanto collegato ad un

riesame e non ad un ricorso).

4) Domande presentate tramite il patronato

In questo caso il Ministero accoglie le giuste rimostranze avanzate dai patronati del Ce.Pa.

con lettera del 31.10.12, ricordando alle DTL l’obbligo, in presenza di mandato di

patrocinio, di inviare le comunicazioni – sia quelle di accoglimento dell’istanza che quelle di

reiezione – anche al patronato, oltre che al diretto interessato.

Il chiarimento si è reso necessario, dal momento in cui ci siamo resi conto che, dopo aver

presentato una domanda alla DTL con allegato mandato di patrocinio, la comunicazione di

accoglimento o di reiezione veniva inviata soltanto al lavoratore, impedendoci così di

svolgere correttamente la nostra azione di tutela, anche ai fini di un eventuale riesame.

5) Domande presentate da lavoratori esodati delle Poste in possesso di accordi individuali

Viene precisato che la Società Poste Italiane ha dichiarato che la data di cessazione del

rapporto di lavoro dei dipendenti interessati è avvenuta entro il 31.12.11, a differenza di

quanto erroneamente dichiarato nei modelli UNILAV inviati all’Inps, nei quali era stata

invece inserita una data successiva. Pertanto, le domande presentate dagli interessati

dovranno essere esaminate tenendo conto della rettifica comunicata dalla Società Poste.

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6) Dipendenti pubblici in esonero per leggi regionali

L’art. 72, commi 1-6 del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n.

133/2008 aveva previsto che il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato,

anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali la Presidenza del Consiglio dei ministri,

gli enti pubblici non economici, le università, le istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti

di cui all’ art. 70, comma 4 del DLgs. n.165/2001, poteva chiedere di essere esonerato dal

servizio nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima

contributiva di 40 anni. Alcune regioni, con apposite leggi regionali hanno esteso l’istituto

dell’esonero ai propri dipendenti, che erano stati esclusi dai benefici previsti dalla legge

“Brunetta”. Nel frattempo è intervenuta la legge n. 214/11 (Riforma Monti – Fornero) che

ha introdotto nuovi requisiti per l’accesso alla pensione e ha salvaguardato alcune categorie

di lavoratori dall’introduzione delle nuove norme; tra queste categorie rientra il personale

esonerato.

Il Ministero del lavoro, con messaggio C.d.g 7774 del 28/11/2012 ha comunicato alla

Direzioni territoriali del lavoro che le domande presentate dai lavoratori collocati in esonero

a seguito di leggi regionali, per il riconoscimento dello status di salvaguardato, devono

considerarsi inammissibili. L’art. 24, comma 14 del D.L. 201/2011, convertito con

modificazioni nella legge 214/2011 prevede, infatti, espressamente la disapplicazione delle

disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto

dell’esonero dal servizio ed individua quali soggetti destinatari del beneficio e dunque

salvaguardati il solo personale delle amministrazioni dello Stato e delle altre

amministrazioni sopra indicate, senza alcuna possibilità di allargamento della platea dei

beneficiari dei derogati all’applicazione delle nuove norme.

B) CHIARIMENTI INPS

1)Requisiti di accesso alla pensione e decorrenze pensionistiche per i soggetti salvaguardati

Il chiarimento si è reso necessario, posto che tali lavoratori accedono al pensionamento secondo la

normativa pensionistica previgente alla data di entrata in vigore del predetto DL 201/11 (6 dicembre

2011): ne deriva che agli stessi si dovranno applicare anche le disposizioni, vigenti al 5 dicembre

2011,

in materia di decorrenza della pensione e di innalzamento del requisito anagrafico.

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a)Pensione di vecchiaia donne: innalzamento del requisito anagrafico dal 2014 (L.111/11)

La L.111/11, come modificata dalla L.148/11, aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il

graduale innalzamento del requisito anagrafico (60 anni) richiesto alle lavoratrici donne - dipendenti

e autonome nell’AGO, dipendenti nelle forme sostitutive dell’AGO, iscritte alla gestione separata –

per l’accesso alla pensione di vecchiaia (vedi tabella).

Anno di maturazione dei requisiti Incremento Requisito

2014 1 mese 60 anni di età + 1 mese + (*)

2015 Ulteriori 2 mesi 60 anni di età + 3 mesi + (*)

2016 Ulteriori 3 mesi 60 anni di età + 6 mesi + (*)

2017 Ulteriori 4 mesi 60 anni di età + 10 mesi + (*)

2018 Ulteriori 5 mesi 61 anni di età + 3 mesi + (*)

2019 Ulteriori 6 mesi 61 anni di età + 9 mesi + (*)

2020 Ulteriori 6 mesi 62 anni di età + 3 mesi + (*)

2021 Ulteriori 6 mesi 62 anni di età + 9 mesi + (*)

2022 Ulteriori 6 mesi 63 anni di età + 3 mesi + (*)

2023 Ulteriori 6 mesi 63 anni di età + 9 mesi + (*)

2024 Ulteriori 6 mesi 64 anni di età + 3 mesi + (*)

2025 Ulteriori 6 mesi 64 anni di età + 9 mesi + (*)

2026 Ulteriori 3 mesi 65 anni di età + (*)

(*) – adeguamento legato alla speranza di vita

L’innalzamento del requisito anagrafico non riguarderà le lavoratrici:

-che maturano i requisiti ante L.214/11 entro il 31.12.13

-non vedenti (art.1, c.6, Dlgs 503/92)

-con riconoscimento di grado di invalidità pari o superiore all’80% (art.1, c.8, Dlgs 503/92).

Al graduale innalzamento del requisito anagrafico, si aggiungerà l’adeguamento rispetto

all’incremento della speranza di vita, da applicarsi a partire dal 2013.

L’Inps precisa inoltre che le suddette lavoratrici accederanno al pensionamento - come tutti i

soggetti salvaguardati - secondo il regime delle decorrenze, introdotto dalla L.122/11 (finestre

mobili).

b)Pensione di anzianità con i 40 anni: posticipo del regime delle decorrenze mobili

L’art.18, c.22 ter, della L.111/11 ha previsto, per i soggetti che maturano il requisito per la pensione

di anzianità con la massima anzianità contributiva (40 anni di contributi a prescindere dall’età) a

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partire dal 2012, un graduale posticipo della decorrenza pensionistica, come riportato nella tabella

che segue:

Anno di maturazione

dei requisiti

Decorrenza lavoratori dipendenti Decorrenza lavoratori autonomi

2012 12 mesi + 1 mese 18 mesi + 1 mese

2013 12 mesi + 2 mesi 18 mesi + 2 mesi

2014 12 mesi + 3 mesi 18 mesi + 3 mesi

La DG Inps precisa che a tali soggetti non saranno applicate le disposizioni relative agli

adeguamenti legati alla speranza di vita, in quanto gli stessi accedono al pensionamento sulla base

di norme previgenti all’entrata in vigore del DL 201/11, che ha esteso l’applicazione dei suddetti

adeguamenti anche alle pensioni conseguite indipendentemente dall’età anagrafica.

Come si ricorderà, la L.111 aveva previsto una deroga all’applicazione del posticipo delle

decorrenze, in favore di un contingente di 5000 soggetti, appartenenti alle seguenti categorie:

-lavoratori in mobilita ordinaria, con accordi sindacali stipulati ante 30.6.2011, che maturino i

requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione della mobilità

-lavoratori in mobilita lunga, con accordi sindacali stipulati entro il 30.6.2011

-titolari di prestazione straordinaria alla data di entrata in vigore del DL 98/11 (6.7.11)

Il monitoraggio relativo alle domande di pensione, presentate dai potenziali 5000 derogati che

intendono avvalersi della predetta disposizione, sarà effettuato dalla DG Inps, sulla base della data

di cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva che i destinatari della salvaguardia di cui alla

L.214/11, che accederanno al pensionamento con i previgenti requisiti, saranno derogati

dall’applicazione del posticipo della decorrenza pensionistica solo se rientreranno nella graduatoria

dei suddetti 5000 soggetti.

b) Pensione di anzianità con le quote: adeguamento legato alla speranza di vita

Le disposizioni relative all’adeguamento legato alla speranza di vita si applicheranno anche ai

soggetti salvaguardati che matureranno i requisiti per la pensione di anzianità con le quote a partire

dal 1° gennaio 2013.

Questo determinerà un aumento del requisito anagrafico anche per il conseguimento del diritto alla

pensione di anzianità con le "Quote" (es. lavoratore dipendente nato il 10.1.1952; perfeziona i 61

anni e 3 mesi il 10.4.2013).

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I lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, dovranno perfezionare un’età anagrafica minima di

61 anni e 3 mesi, e quota 97,3, mentre i lavoratori autonomi dovranno raggiungere un’età anagrafica

minima di 62 anni e 3 mesi, e quota 98,3.

In entrambi i casi, dovranno essere perfezionati almeno 35 anni di contribuzione.

Anche con l’aumento di 3 unita, la "quota" dovrà essere determinata con lo stesso meccanismo

adottato in precedenza.

Di seguito illustriamo due procedure – alternative - che possono essere utilizzate per individuare la

quota.

Prima procedura

Età: L’età -espressa in anni e giorni - va individuata nel mese in cui si perfeziona il requisito

anagrafico considerando anche l’aumento di 3 unità. Per determinare le frazioni di anno, i giorni

vanno contati partendo da quello successivo al compimento dell’età (senza considerare l’aumento

delle tre unita) fino al giorno di verifica del diritto. Il risultato va diviso per 365 (366 se l’anno è

bisestile) e arrotondato al terzo decimale.

Contributi: Si divide l’anzianità contributiva posseduta dal lavoratore per 52, procedendo

all’arrotondamento al terzo decimale.

Esempio:

Lavoratore nt il 10.1.1952, che alla data del 10 aprile 2013 raggiungerà i 61 anni e 3 mesi, con

1868 ctb al 30.4.2013 (35 anni e 11 mesi). Non continua con il versamento contributivo.

L’età del lavoratore al 30.4.2013 (mese in cui perfeziona il requisito anagrafico) sarà pari a 61

anni e 110 gg (21gg gennaio ; 28 gg febbraio ; 31 gg marzo ; 30 gg aprile): 61+ 110/365= 61,301

L’anzianità contributiva al 30.4.2013 sarà pari a 1868/52= 35,923

Sommando l’età anagrafica e l’anzianità contributiva (61,301+35,923= 97,224), vediamo che il

lavoratore non perfeziona Quota 97,3.

In questo caso la verifica dovrà essere effettuata a maggio 2013

L’età del lavoratore al 31.5.2013 è pari a 61 anni e 141 gg (21 gg gennaio ; 28 gg febbraio ; 31 gg

marzo; 30 gg aprile ; 31 gg maggio): 61 +141/365= 61,386

L’¦anzianità contributiva al 30.4.2013 sarà pari a 1868/52= 35,923

La Quota sarà il risultato ottenuto dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva:

61,386 + 35,923= 97,309

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Seconda procedura

Età: Si individua il mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico e si procede a calcolare le

frazioni di anno con le stesse modalità illustrate sopra.

Contributi: Per determinare la contribuzione necessaria per perfezionare la Quota, basta sottrarre da

quest’ultima l’età con l’arrotondamento.

Esempio:

Lavoratore dipendente nt. il 10.1.1952 con 1868 ctb al 30.4.2013. Non continua con il versamento

contributivo.

L’età del lavoratore al 30.4.2013 (mese in cui perfeziona il requisito anagrafico) sarà pari a 61

anni e 110 gg (21gg gennaio; 28 gg febbraio;31 gg marzo;30 gg aprile): 61+ 110/365= 61,301

Dalla Quota 97,3 si detrae l’eta anagrafica con gli arrotondamenti e il risultato viene moltiplicato

per 52. In questo modo si determina la contribuzione minima necessaria per perfezionare la Quota:

97,3 - 61,301= 35,999 x 52 = 1872 ctb

La contribuzione che vanta il lavoratore (1868) non è sufficiente per perfezionare Quota 97,3.

In questo caso la verifica verrà effettuata a maggio 2013.

L’eta del lavoratore al 31.5.2013 è pari a 61 anni e 141 gg (21 gg gennaio; 28 gg febbraio; 31 gg

marzo; 30 gg aprile; 31 gg maggio): 61 +141/365= 61,386

Dalla Quota 97,3 si detrae l’età anagrafica con gli arrotondamenti e il risultato viene moltiplicato

per 52. In questo modo si determina la contribuzione minima necessaria per perfezionare la quota:

97,3-61,386=35,914 x 52= 1868 ctb

In questo caso la contribuzione accreditata in favore del lavoratore (1868) è sufficiente per

perfezionare Quota 97,3.

In pratica, pur non utilizzando ulteriore contribuzione, l’arrotondamento dell’ età anagrafica

effettuato il mese successivo (maggio), ha consentito comunque di raggiungere la quota prevista.

c) Dipendenti postali iscritti all’ex Ipost, dipendenti della pubblica amministrazione iscritti all’ex

Inpdap, dipendenti iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato

Per quanto riguarda i dipendenti iscritti a questi fondi esclusivi, si prende come sempre in

considerazione l’anno commerciale (360 giorni), anziché l’anno solare di 365 giorni. Di

conseguenza, la trasformazione dell’incremento di 3 mesi in giorni produce sempre un risultato di

90 giorni. Pertanto dal 1° gennaio 2013 il dipendente, per poter perfezionare la quota 97,3, in

presenza di 36 anni di servizio, deve possedere un’età anagrafica di 61 anni e 90 giorni.

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L’Inps aggiunge che, per tali dipendenti, continuano ad essere in vigore gli arrotondamenti

dell’anzianità a mese previsti dalla L.449/97.

d) Soggetti in mobilità e adeguamento legato alla speranza di vita

Sulla specifica questione, la DG Inps aveva comunicato di essere in attesa di un parere dal

Ministero. Infatti, l’applicazione delle disposizioni relative all’adeguamento legato alla speranza di

vita ai requisiti pensionistici per la pensione di vecchiaia e di anzianità con le quote non

consentirebbe, in molti casi, ai soggetti in mobilita ordinaria di rientrare nel plafond dei

salvaguardati, poiché l’incremento dei predetti requisiti impedirebbe il perfezionamento degli stessi

entro il periodo di fruizione della mobilità (condizione essenziale per rientrare nel novero dei

salvaguardati).

Come si ricorderà, infatti, l’adeguamento alla speranza di vita a partire dal 2013 si applica anche ai

lavoratori salvaguardati che accedono alla pensione di vecchiaia oppure alla pensione di anzianità

con le quote (ma non ai salvaguardati che accedono alla pensione di anzianità con i 40 anni di

contributi a prescindere dall’età).

In seguito l’Istituto, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha trovato una soluzione (cfr. mess.

INAS 133/13). Il Dicastero ritiene infatti che si possa utilizzare "…l’incremento temporale in

deroga della mobilità al fine di perfezionare i requisiti pensionistici…con onere a carico del Fondo

per l’occupazione e la formazione…". Di conseguenza, l’Inps ha chiesto agli uffici ministeriali

competenti l’intervento a carico di tale Fondo, per la copertura economica relativa al suddetto

trattamento di mobilità in deroga.

I soggetti interessati stanno ricevendo le relative certificazioni di accesso alla norma di

salvaguardia.

e) Rioccupazione dopo l’autorizzazione ai VV o dopo la cessazione del rapporto di lavoro

L’Istituto ha riconfermato quanto già espresso verbalmente circa la non rioccupazione dopo

l’autorizzazione ai VV, mentre dichiara di essere in attesa di indicazioni dal Ministero in relazione

alla medesima situazione - rioccupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro - per i c.d.

"esodati", che hanno presentato domanda alla DTL. Sulla questione, vi ricordiamo che, in realtà, il

Ministero si è già espresso, con la nota del 22.11.12, indirizzata anche alla DG Inps.

Torniamo sull’argomento nel successivo paragrafo “C) Posizione Inas” (vedi anche mess. Inas

n.366/12 e n.13/13 per le indicazioni di contenzioso).

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f) Lavoratori in congedo per assistere figli disabili: decorrenze mobili

Il Ministero del Lavoro ha confermato, come precisa l’Inps, che le decorrenze pensionistiche

introdotte dalla L.122/10 (c.d. "decorrenze mobili") si debbono applicare anche nei confronti dei

lavoratori salvaguardati in quanto appartenenti alla categoria dei "soggetti in congedo per assistere

figli disabili”

2) Assegno straordinario di sostegno al reddito

La DG Inps (cfr. mess. Inas 392/12) ha fornito alcune indicazioni operative sul monitoraggio,

riguardante il contingente dei soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito e dei

soggetti per i quali sia stato previsto l’accesso al relativo Fondo di solidarietà.

Come si ricorderà, il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 (plafond dei 65.000 salvaguardati) ha

fissato in 17.710 unità il numero complessivo dei soggetti interessati a Fondi di solidarietà di

settore:

già titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito alla data del 4.12.2011

divenuti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito in data successiva al 4.12.11,

per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.11. Questi soggetti, come stabilito dal

predetto decreto, rimarranno a carico del Fondo di solidarietà fino al compimento del 62°

anno di età, anche qualora dovessero maturare prima i requisiti di accesso al pensionamento.

L’Istituto precisa ora che i soggetti di cui alla lettera a) sono già stati inseriti nell’applicativo del

monitoraggio generale.

Diversamente, per quanto concerne i soggetti di cui alla lettera b), vale a dire coloro che sono stati

ammessi alla prestazione straordinaria a partire dal 1° gennaio 2012:

-le aziende sono tenute ad integrare le domande di assegno, qualora le stesse non prevedano la

permanenza nel Fondo fino ai 62 anni;

-la DG Inps ha verificato, rispetto alla disponibilità numerica indicata dal decreto (17.710 unità) e

con riguardo al criterio di priorità fissato dalla legge (data di cessazione del rapporto di lavoro), che

potranno beneficiare della salvaguardia i soggetti che cessano il rapporto di lavoro entro il

31.12.2012;

-le sedi Inps dovranno definire (entro il 9 gennaio 2013) le domande di liquidazione dell’assegno -

finalizzate all’accesso al pensionamento in virtù della salvaguardia – con decorrenza dell’assegno

compresa tra l’1.1.2012 e l’1.1.2013.

Con l’occasione, l’Istituto precisa che, ovviamente (vedi anche messaggio Inas n.12 del 3.11.2005),

i titolari di prestazione straordinaria di sostegno al reddito, che siano anche titolari di assegno di

invalidità o di pensione di invalidità, non saranno ammessi alla pensione di anzianità, alla scadenza

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dell’assegno straordinario. La pensione di anzianità potrà essere invece liquidata in caso di scadenza

o di revoca della prestazione di invalidità.

L’Istituto ha fornito alcune precisazione anche circa il contingente degli ulteriori 55.000

salvaguardati: si tratta, per la categoria degli interessati a Fondi di solidarietà di settore, di 1.600

unità complessive, in possesso di accordo collettivo per l’accesso al Fondo stipulato entro il 4.12.11

(anche se a tale data non erano ancora cessati dal rapporto di lavoro e non erano ancora titolari di

assegno straordinario). La DG Inps precisa, comunque, che le domande relative ad assegni con

decorrenza a partire dall’1.2.2013 hanno carattere di prenotazione, e potranno essere acquisite dalle

sedi soltanto dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della DC Pensioni.

Le aziende presentano le suddette domande, per i lavoratori interessati, alle competenti sedi Inps; le

segnalazioni delle sedi periferiche vengono poi inviate alla DG Inps per il monitoraggio, per il

tramite delle sedi regionali dell’Istituto.

Sulla base delle segnalazioni pervenute, la DC Pensioni:

-predispone la graduatoria su base nazionale e per ordine cronologico di presentazione della

domanda;

-verifica la disponibilità dei posti relativamente al contingente numerico fissato;

-nei limiti delle disponibilità, autorizza le sedi alla liquidazione dell’assegno straordinario.

Il monitoraggio sarà effettuato dalla DC pensioni con cadenza mensile, in considerazione delle

possibili variazioni del numero dei beneficiari (ad esempio, per decesso o per conseguimento di

pensione di inabilità).

3) Contribuzione utile alla salvaguardia: riscatti, ricongiunzioni e trasferimento di contributi

La DG Inps ha fornito chiarimenti circa le modalità operative da attivare in caso di riscatti,

ricongiunzioni o trasferimenti onerosi di contributi nel Fpld e nei Fondi speciali Telefonici, Elettrici

e Volo, utili alla maturazione del requisito contributivo previsto per rientrare nella salvaguardia

pensionistica, di cui all’oggetto (cfr. mess. Inas 326/12).

a) Riscatti, ricongiunzioni e trasferimenti onerosi nel Fpld e nei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici

e Volo

La situazione evidenziata riguarda i lavoratori che, riscattando, ricongiungendo o trasferendo a

titolo oneroso un periodo contributivo, riescano a maturare il requisito contributivo richiesto per

accedere alla pensione in qualità di salvaguardato. Questa ipotesi concerne i soggetti che:

- abbiano in corso tali domande;

- siano in procinto di presentarle;

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- non abbiano, per legge, la possibilità di presentarle.

L’Istituto precisa, quindi, che la sede periferica Inps, in caso di accoglimento della domanda,

provvederà ad accreditare “virtualmente” i relativi periodi, anche se ancora non è avvenuto l’intero

pagamento dell’onere, ai soli fini della comunicazione di salvaguardia (pertanto non saranno

considerati per scopi diversi, quali estratti conto, ecc..).

Al momento della liquidazione della pensione, i relativi periodi saranno acquisiti in via definitiva

soltanto dopo che sarà stato accertato l’effettivo pagamento dell’onere.

b) Seconda domanda di ricongiunzione ex L.29/79

Come è noto, ai sensi dell’art.4 della L.29/79, un lavoratore può presentare una seconda domanda di

ricongiunzione quando siano trascorsi almeno 10 anni di assicurazione dalla precedente, nei quali

possa far valere un minimo di 5 anni di contribuzione, versata in costanza di effettiva attività

lavorativa. In alternativa, la seconda domanda può essere presentata soltanto all’atto del

pensionamento, e solo presso la gestione nella quale è stata effettuata la prima ricongiunzione.

In ragione di ciò, qualora non sussistano le condizioni per l’inoltro della seconda domanda, il

lavoratore, ai fini della salvaguardia, dovrà segnalare all’Inps l’esistenza di tali periodi da

ricongiungere, dichiarando la propria intenzione di presentare la relativa domanda entro e non oltre

la fine del mese precedente la decorrenza della pensione, come indicata nella comunicazione Inps di

certificazione del diritto a pensione per i soggetti salvaguardati.

L’Istituto, anche in questo caso, provvederà ad accreditare provvisoriamente i relativi periodi, ai

soli fini della comunicazione di salvaguardia. Il costo della ricongiunzione sarà comunque

determinato con i parametri vigenti al momento della presentazione della domanda.

c) Trasferimento oneroso di contribuzione dai Fondi elettrici e telefonici al Fpld

Come si ricorderà (vedi anche mess. Inas n.298/2011 e n.314/11), i lavoratori cessati dal servizio

entro il 30.7.2010 hanno diritto al trasferimento gratuito della posizione assicurativa dai Fondi

Elettrici e Telefonici al Fpld, purché alla data di cessazione non abbiano perfezionato tutti i requisiti

per la pensione.

Diversamente, come stabilito dalla L.122/10, i lavoratori cessati dal servizio dopo il 30.7.2010, che

vogliano trasferire la contribuzione versata negli ex Fondi Elettrici e Telefonici al Fpld, possono

esercitare tale facoltà a domanda ed a titolo oneroso, a condizione che il richiedente non sia più

iscritto al Fondo e purché non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo medesimo.

Pertanto, qualora un lavoratore, ai fini della salvaguardia, voglia trasferire la suddetta contribuzione

presso il Fpld ma non possa farlo in quanto permane lo stato di iscritto (autorizzato ai VV o

soggetto in mobilità), dovrà segnalare all’Inps l’esistenza di tali periodi da trasferire, dichiarando la

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propria intenzione di presentare la relativa domanda entro e non oltre la fine del mese precedente la

decorrenza della pensione, come indicata nella comunicazione Inps di certificazione del diritto a

pensione per i soggetti salvaguardati.

L’Istituto, anche in questo caso, provvederà ad accreditare provvisoriamente i relativi periodi, ai

soli fini della comunicazione di salvaguardia. Il costo del trasferimento sarà comunque determinato

con i parametri vigenti al momento della presentazione della domanda.

Invece, i lavoratori cessati entro il 30 luglio 2010 che, pur maturando ulteriore contribuzione di

natura non obbligatoria anche successivamente alla predetta data (soggetti in mobilità), non

raggiungano comunque il diritto a pensione nel Fondo speciale, hanno diritto al trasferimento della

posizione assicurativa all’Ago a titolo gratuito e d’ufficio. In tal caso, il trasferimento può essere

effettuato solo in epoca successiva all’ultimo contributo figurativo accreditato.

L’Istituto, anche in questo caso, provvederà ad accreditare provvisoriamente i relativi periodi, ai

soli fini della comunicazione di salvaguardia (pertanto non saranno considerati per scopi diversi,

quali estratti conto, ecc..). Al momento della liquidazione della pensione, i relativi periodi saranno

acquisiti in via definitiva.

I lavoratori che si trovano nelle condizioni sopra descritte, dovranno, quindi, segnalare alla

competente sede Inps la propria situazione, al fine di ottenere l’inserimento nelle liste dei potenziali

salvaguardati, e firmare l’apposita informativa, predisposta dalle sedi periferiche dell’Inps sulla

base delle indicazioni contenute nel messaggio in argomento.

Nell’informativa vengono ribadite tutte le condizioni normative, relative ai riscatti ed alle

ricongiunzioni.

In particolare:

al momento della liquidazione della pensione, l’Inps procederà alla verifica dell’effettivo e

regolare pagamento dell’onere e, in caso di pagamento rateale, provvederà a richiedere il

pagamento del debito residuo in unica soluzione o - ove previsto - ad effettuare la trattenuta

sull’emolumento pensionistico delle rate di onere restanti, nei limiti e secondo le vigenti

disposizioni di legge e amministrative;

l’onere o le rate di onere di riscatto, regolarmente versati, e l’onere di ricongiunzione,

integralmente e regolarmente versato, non saranno rimborsati e ciò anche nel caso in cui

l’interessato non benefici della salvaguardia;

nel caso della seconda domanda di ricongiunzione, si rammenta che l’assicurato ha

effettuato una mera segnalazione dei periodi, e non l’effettiva domanda di ricongiunzione;

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la domanda di ricongiunzione potrà essere inoltrata dall’interessato in qualsiasi momento,

non appena maturi le condizioni poste dall’art.4 della legge 29/79, e comunque entro e non

oltre la fine del mese precedente a quello di decorrenza della pensione, indicato con la

comunicazione di salvaguardia;

nel caso del trasferimento a titolo oneroso della posizione assicurativa, si ricorda che

l’assicurato ha effettuato una mera dichiarazione circa l’intenzione di presentare la futura

domanda, in quanto non ancora cessato dall’iscrizione al predetto Fondo speciale;

la domanda di trasferimento di cui sopra potrà essere inoltrata dall’interessato in qualsiasi

momento, non appena maturi le condizioni, e comunque entro e non oltre la fine del mese

precedente a quello di decorrenza della pensione, indicato con la comunicazione di

salvaguardia.

4) Comunicazioni inviate ai salvaguardati

Le comunicazioni costituiscono certificazione del diritto alla salvaguardia (ferma restando la

sussistenza dei requisiti fino all’effettiva decorrenza). (mess. INAS 133/13).

5) Criteri utilizzati per il monitoraggio e presentazione domanda di pensione

Abbiamo ricevuto dalla DG Inps definitivi chiarimenti in merito ad una questione importante, legata

al secondo contingente dei salvaguardati ex L.214/11 (55.000), riguardo alla quale abbiamo ritenuto

opportuno chiedere ufficialmente spiegazioni alla Direzione Centrale delle Pensioni (cfr. mess.

INAS 157/13).

Diverse strutture Inas sul territorio ci avevano, infatti, segnalato che le sedi periferiche dell’Inps –

ed anche, purtroppo, qualche Dirigente nazionale in occasioni pubbliche - erroneamente indicano di

presentare sempre la domanda di pensione ai fini della salvaguardia ex L.214/11, anche prima di

aver ricevuto la relativa certificazione del diritto, per evitare di essere esclusi dal monitoraggio dei

soggetti salvaguardati.

Tali indicazioni derivavano, evidentemente, dalla lettura della circolare Inps n.76/2013, per la

precisione del punto 3.1 (" il comma 2 dell'art. 22 del DL 95/2012, convertito con legge 135 del

2012 ha stabilito che l'Istituto provvede al monitoraggio, sulla base di cessazione del rapporto di

lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei

requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011. Qualora dal

suddetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000 domande di

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pensione, l'Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad

usufruire dei benefici in argomento"...), che era stata interpretata proprio in tal senso.

Al contrario, e come da noi sempre fondatamente affermato, l’unico criterio utilizzato

nell’elaborazione delle liste dei soggetti salvaguardati – dopo quindi che è stata verificata

l’esistenza di tutti i requisiti e condizioni previste per ciascuna categoria – è quello relativo alla

data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ne deriva, come precisato anche nel messaggio Inps n.1500/13, che il lavoratore potrà utilmente

presentare la domanda di pensione - prima di aver ricevuto la certificazione del diritto in qualità di

salvaguardato - soltanto qualora sia imminente la decorrenza della stessa, per "fissare" la

decorrenza stessa e per non perdere il diritto a ratei di pensione.

La Direzione Generale dell’Inps nella sua risposta, riportata qui di seguito, ha ovviamente

confermato le nostre indicazioni, smentendo l’interpretazione fornita da alcune strutture periferiche

o altri soggetti dell’Istituto.

"Con la nota in calce allegata, codesto patronato INAS ha segnalato che alcune Sedi Inps

forniscono l’indicazione che i lavoratori interessati alla salvaguardia di cui alla legge n. 214 del

2011, devono "presentare sempre la domanda di pensione, anche prima di aver ricevuto la relativa

certificazione del diritto, per evitare di essere esclusi dal monitoraggio dei soggetti salvaguardati".

Al riguardo, preliminarmente, si precisa che la suddetta presentazione della domanda di

pensione non è condizione necessaria per evitare l’esclusione dal monitoraggio.

L’invito a presentare domanda di pensione da parte dei soggetti salvaguardati, invece, può essere

rivolto, per non perdere la decorrenza, ai lavoratori che accedono alla pensione di anzianità, in

quanto tale trattamento pensionistico decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di

presentazione della domanda.

Si ribadisce, inoltre, quanto già precisato nella recente videoconferenza e nel messaggio n. 1500

del 2013, e cioè che le domande di pensione in salvaguardia presentate in anticipo rispetto alla

decorrenza teorica del trattamento pensionistico non devono essere respinte ma tenute in apposita

evidenza, provvedendo a darne formale comunicazione agli interessati. "

7)Mobilità in deroga (salvaguardia 10.130)

Con specifico riferimento all’ultimo contingente di salvaguardati, la DC prestazioni a sostegno del

reddito ha precisato che tutte le mobilità in deroga sono utili (naturalmente, in presenza delle altre

condizioni previste). Quindi: quelle successive a mobilità ordinaria, quelle successive a indennità di

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disoccupazione, quelle da accordo governativo e quelle da accordo regionale (cfr. mess. INAS

164/13).

8)Possibilità di rimborso dei VV per i salvaguardati

Come si ricorderà (vedi anche nostro messaggio n.164/13) era stato chiesto alla DG Inps se fosse

possibile rimborsare la contribuzione volontaria versata oltre i 40 anni, in favore di quei soggetti

che avevano provveduto al versamento - in via cautelativa - prima di avere la certezza di essere

rientrati nelle graduatorie dei salvaguardati dalla L.214/11. L’Inps ci aveva già anticipato,

verbalmente, che il Ministero aveva espresso parere negativo in merito.

Ora l’Istituto ha confermato tale indicazione (cfr. mess. INAS 175/13), precisando che la possibilità

di rimborso si può verificare soltanto quando l’interessato abbia versato contribuzione volontaria in

relazione a periodi che si collocano dopo la decorrenza della pensione di cui è divenuto titolare.

Solo in quest’ultimo caso l’Istituto provvederà a rimborsare d’ufficio la predetta contribuzione.

Diversamente, l’eventuale contribuzione versata volontariamente dal lavoratore che si colloca prima

della decorrenza pensionistica non sarà rimborsata, anche se il requisito contributivo era stato già

perfezionato, in quanto comunque utile ad incrementare l’importo della pensione.

La situazione descritta riguarda infatti, per la gran parte, i lavoratori che avevano già maturato i 40

anni di contribuzione e che, in attesa di ricevere da parte dell’Inps la comunicazione di inclusione

nelle liste dei salvaguardati, avevano deciso di effettuare comunque i versamenti volontari per

maturare il nuovo requisito contributivo, richiesto per la pensione anticipata ex L.214/11.

Per inciso si ricorda che ormai, a partire dal 2012 – per effetto delle nuove modalità di calcolo della

pensione (pro rata contributivo) – la contribuzione versata oltre i 40 anni è comunque utile ad

incrementare l’importo pensionistico, anche nei confronti di coloro che rientravano fino al 2011 nel

sistema retributivo puro.

9) Permanenza delle condizioni di accesso alla salvaguardia

L’Istituto ha ricordato (cfr. mess. INAS 127/13) che le condizioni richieste per l’accesso alla

salvaguardia – come, ad esempio, la condizione della non rioccupazione – devono permanere fino al

momento dell’effettiva decorrenza della pensione, cioè fino all’apertura della "finestra mobile".

C) POSIZIONE INAS

1)Condizione della “non rioccupazione” e contenzioso (mess.Inas 13/13)

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Come è noto:

- ai soggetti autorizzati ai versamenti volontari ante 4.12.11, viene richiesto di aver versato almeno

un contributo volontario e di non essersi rioccupati dopo aver ottenuto l’autorizzazione;

- ai lavoratori “esodati”, cessati dal lavoro entro il 31.12.11, viene richiesto che la decorrenza della

pensione si collochi entro il 6.12.13 e di non essersi rioccupati dopo la cessazione dell’attività

lavorativa.

La condizione della “non rioccupazione”, riguardante entrambe le categorie sopra menzionate, non

è stata, in realtà, prevista né dall’art.24, c.14, della L.214/11(“..d) ai lavoratori che,

antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria

della contribuzione;”), né dall’art.6 della L.14/12 (“…sono inclusi tra i soggetti interessati alla

concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal

presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto

di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti

anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di

accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più

rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di

cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni

obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo

decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in

base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento

medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del

citato decreto-legge n. 201 del 2011.”).

Tali disposizioni di legge si sono, infatti, limitate a demandare ad apposito decreto l’attuazione della

norma (“15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma

14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della

concessione del beneficio di cui al comma 14”).

La condizione della “non rioccupazione” è stata introdotta, successivamente, per effetto dell’art.2

del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, attuativo della disposizione di legge (“..lavoratori

di cui alla lettera d) del citato comma 14….. questi lavoratori non devono aver comunque ripreso

attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della

contribuzione…; g) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre

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2011, n. 2l6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del

rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai

sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione

in qualsiasi altra attività lavorativa; h) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-

legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:

risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di

incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello

nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa”) .

In considerazione di quanto stabilito dal decreto interministeriale, la rioccupazione dopo

l’autorizzazione ai VV o dopo la cessazione del rapporto di lavoro – per gli “esodati” - determina

l’esclusione del lavoratore dall’accesso alla norma di salvaguardia.

Come precisato anche nel messaggio Inas n.7/2013, la DG Inps ed il Ministero del Lavoro hanno

ormai definitivamente chiarito che qualsiasi situazione di rioccupazione (a tempo determinato, per

brevi periodi, con retribuzioni esigue, ecc…) comporta l’esclusione dalla salvaguardia.

Dopo aver esaminato attentamente la questione, riteniamo che possa essere tentato il contenzioso

avverso le reiezioni, motivate dalla ripresa dell’attività lavorativa.

Infatti, l’avere inserito un nuovo requisito (mancata ripresa della attività lavorativa) non previsto

dall’art.24, c.14, della L.214/11 né dall’art.6 della L.14/12, costituisce accesso di delega.

E non si tratta della sola critica che, sotto il profilo di legittimità, può essere avanzata nei confronti

del DM: si pensi, ad esempio, alla disparità tra soggetti, entrambi cessati all’entrata in vigore della

riforma, entrambi autorizzati al versamento dei VV, di cui solo uno si sia astenuto da qualsiasi

attività dopo l’autorizzazione mentre l’altro ha avuto la ventura di occuparsi, sia pure per un

limitatissimo periodo.

Tali aspetti di illegittimità possono essere fatti valere attraverso la richiesta di “disapplicazione”

della norma illegittima, in sede di azione giudiziaria diretta all’accertamento del diritto (vedi,

sull’argomento, anche il messaggio Inas n.300/12).

Indicazioni operative:

• autorizzati ai VV: gli autorizzati ai VV che si siano rioccupati dopo l’autorizzazione non sono stati

inseriti nelle liste Si.Co., ed all’interessato non perviene alcuna comunicazione in merito. Quindi, la

contestazione può avvenire soltanto dopo la reiezione della domanda di pensione. In tali casi, dovrà

essere presentata domanda di pensione – in base alle norme vigenti prima dell’entrata in vigore

della L.214/11 – rispettando le previgenti decorrenze. La reiezione potrà poi essere impugnata, sulla

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base delle motivazioni sopra indicate, secondo il consueto iter: ricorso amministrativo e poi ricorso

giudiziario.

• lavoratori “esodati”: i soggetti esodati che si siano rioccupati dopo la cessazione dell’attività

lavorativa (con esclusione dei soggetti in mobilità: vedi messaggio Inas n.366/12) riceveranno un

provvedimento di reiezione da parte della DTL. Tali provvedimenti potranno essere impugnati,

sulla base delle motivazioni sopra indicate, con le modalità già indicate nel messaggio Inas

n.366/12.

In entrambe le situazioni, nell’eventualità di attivazione dell’azione giudiziaria, si raccomanda di

prestare la consueta attenzione alla selezione dei casi, per evitare il rischio della soccombenza, e di

tenere informata la Linea di Prodotto Previdenza.

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CAP.7 - PUBBLICO IMPIEGO

1.PERSONALE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE, ALLE FORZE DI POLIZIA

AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E AI VIGILI DEL FUOCO

La L.214/11 aveva previsto che, entro il 30/06/2012, dovesse essere emesso un apposito decreto di

armonizzazione dei requisiti e delle decorrenze previste dalla Riforma per il personale militare e le

forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Il provvedimento era stato predisposto ma non è stato mai pubblicato, pertanto ad oggi il personale

militare continua ad accedere alla pensione con i requisiti previgenti e con la finestra mobile di 12

mesi.

Per l’anno 2013, detto personale consegue il diritto alla pensione:

Pensione di vecchiaia

20 anni di servizio con un requisito anagrafico di 65 anni (in alternativa, diverso a seconda

del ruolo, della qualifica e del grado, con finestra mobile di 12 mesi).

Pensione di anzianità

40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall’età, in questo caso la finestra

mobile sarà di 12 mesi + 2 mesi (nel 2013)*;

57 anni e 3 mesi di età, 35 anni di anzianità contributiva con finestra mobile di 12 mesi;

Quota 97 e 3 mesi (solo per il personale tecnico) con finestra mobile di 12 mesi;

La riforma ha cancellato il sistema della massima anzianità contributiva, che permetteva al

personale militare di accedere alla pensione al raggiungimento della quota massima della resa

pensionistica (80%) con 53 anni di età.

Potranno avvalersi ancora di tale opportunità coloro che:

hanno raggiunto il massimo rendimento, pari all’80% e i 53 anni entro il 31/12/2011

hanno raggiunto il massimo rendimento, pari all’80% entro il 31/12/2011 e matureranno il

requisito anagrafico successivamente a tale data.

*nel 2014 la finestra mobile sarà di 12 mesi + 3 mesi, come previsto dall’art.18 comma 22 ter, quater e quinques della L.111/11

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2.PERSONALE SCOLASTICO

Il personale del comparto Scuola continua ad accedere alla pensione il 1° settembre dell’anno in cui

matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

La L.214/11, abrogando le c.d. “finestre mobili”, ha di fatto abrogato una norma che, per tale

personale sarebbe entrata in vigore solo dal 2012 (L.148/11), pertanto i dipendenti di questo

comparto non sono mai stati interessati da questa uscita differita. L’unico personale scolastico che

accede alla pensione con la finestra mobile sono le donne optanti con 57 anni e 3 mesi di età e 35

anni di servizio (ex L.243/04) e il personale che chiede la pensione in totalizzazione; in questo caso,

tale personale potrà accedere alla pensione il 1°settembre dell’anno successivo alla maturazione dei

requisiti.

Ricordiamo che il personale scolastico che chiede la pensione in totalizzazione, non è soggetto alla

finestra mobile di 18 mesi, come nella generalità dei casi, ma mantiene la finestra mobile dedicata,

dunque il 1° settembre dell’anno successivo in cui avviene la maturazione dei requisiti per la

totalizzazione.

3.ABROGAZIONE DELL’ESONERO DAL SERVIZIO (ART.72 L.133/08)

La L.214/11 ha abrogato l’istituto dell’esonero dal servizio, introdotto dalla L.133/08, dal

05/02/2011. Sono fatti salvi tutti i decreti concessivi emessi dalle amministrazioni entro tale data,

anche nei casi in cui la fruizione dell’esonero avvenga successivamente ad essa.

4.ABROGAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO, DELL’EQUO

INDENNIZZO E DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA

L’articolo 6 del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 ha abrogato gli istituti

per l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di

degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando in

materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL.

Le prestazioni sopra indicate continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente alla data del

06/12/2011 nei confronti delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aereonautica), dell’Arma dei

Carabinieri, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello

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Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza), del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco nonché del personale adibito al soccorso pubblico.

Nei confronti dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni

(come individuate dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001), che avevano diritto ai trattamenti

privilegiati e all’equo indennizzo per causa di servizio, rimane garantita la tutela INAIL, assicurata

in alcune fattispecie con la peculiare forma della “gestione per conto” ai sensi dell’art. 127 T.U.,

comma 2, e del D.M. 10/10/85 (Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari

di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli

assicurati al trattamento previsto dal presente decreto).

La tutela INAIL non si applica:

ai procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già

avviati alla data del 06/12/2011;

nei casi in cui non siano scaduti i termini per la presentazione della domanda della

prestazione; per i dipendenti iscritti alla ex CPDEL il termine massimo per la presentazione

della domanda di pensione privilegiata è di 5 anni dalla cessazione dal servizio, nel caso dei

dipendenti iscritti alla ex CTPS non c’è alcune termine, l’istanza di privilegiata può essere

presentata in qualsiasi momento, purché sia già avvenuto un precedente riconoscimento di

causa di servizio.

ai procedimenti attivati d’ufficio per fatti di servizio occorsi anteriormente al 06/12/2011.

Per quanto riguarda gli aggravamenti relativi ai casi pregressi precedentemente riconosciuti, il

problema interpretativo rimane aperto.

Si potrebbe, infatti, ritenere legittimamente che l’istituto della possibilità di aggravamento su di un

evento già riconosciuto venga immediatamente a sussistere proprio all’atto del riconoscimento

stesso come patrimonio acquisito ad effetto dello stesso. In altri termini si tratterebbe di conferire

alla recente norma una efficacia esclusivamente rivolta verso il futuro senza implicazione per i

rapporti giuridici precedentemente istaurati.

Riteniamo, pertanto, che non essendo stata contemplata tale fattispecie, le domande di

aggravamento su causa di servizio o su pensione privilegiata già riconosciute debbano essere

presentate nel rispetto dei termini imposti dalla legge.

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Sulla tutela, l’INAIL, ha solo emesso una scarsa nota esplicativa che non può certo ritenersi

esaustiva e merita approfondimenti con l’Istituto e soprattutto in merito all’indicazione delle

modalità applicative in relazione alle procedure previste per le singole prestazioni.

Di fatto non sappiano ancora ancora quali figure nel pubblico impiego possano godere delle

prestazioni erogate dall’Istituto in quanto le amministrazioni non sono soggetto al pagamento del

premio. Una questione non ancora risolta riguarda, per esempio gli insegnanti che svolgono delle

mansioni, nell’ambito scolastico, non considerate a rischio (che non sono a contatto con sostanze

chimiche, che non operano nei laboratori tecnici, che non usano mezzi informatici), e che non

sarebbero destinatarie della tutela INAIL . Ciò comporterebbe, con il venir meno dell’istituto della

causa di servizio, l’assenza di ogni forma di tutela.

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CAP.8 - CALCOLO DELLA PENSIONE

1.PRO RATA CONTRIBUTIVO

A decorrere dal 1° gennaio 2012, è stato esteso il sistema contributivo in pro-rata alle anzianità

contributive maturate a partire da tale data. Tale previsione interessa, in particolare, coloro che

rientrano nel sistema retributivo puro, vale a dire i soggetti che, al 31.12.1995, erano in possesso di

un’anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni.

Ne consegue che tutti coloro che non sono cessati entro il 31/12/2011 saranno destinatari di un

sistema di calcolo misto.

Quindi, i lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.95 avranno un importo di pensione

composto da:

secondo il sistema retributivo;

31.12.2011, calcolata secondo il sistema contributivo.

Ovviamente, nulla cambia per i soggetti che al 31.12.95 avevano un’anzianità contributiva inferiore

ai 18 anni, nei confronti dei quali continua ad applicarsi il sistema di calcolo misto.

2.COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE CON 70 ANNI DI ETÀ

La legge 214/11 ha stabilito che, con effetto dal 1° gennaio 2013, il coefficiente di trasformazione

relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento sia esteso anche per le età

corrispondenti a valori fino a 70 anni. Inoltre, poiché il valore dei 70 anni è adeguato agli

incrementi della speranza di vita, ogniqualvolta ciò comporti il superamento del valore 70, il

coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti ai valori superiori a 70.

Dal 1° gennaio 2019, la rivalutazione del coefficiente di trasformazione, precedentemente soggetto

ad una revisione triennale, diverrà biennale.

3.QUOTA CONTRIBUTIVA IN PRESENZA DI MAGGIORAZIONI

Con l’introduzione del pro quota contributivo sulle anzianità maturate dal 2012 in poi, si accentua il ben

noto problema del calcolo delle prestazioni pensionistiche in presenza di maggiorazioni contributive (ad

esempio, quella relativa ai lavoratori invalidi).

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67

L’Istituto previdenziale ha precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, eventuali maggiorazioni

contributive spettanti ad alcune categorie di lavoratori (invalidi con grado di invalidità superiore al

74%, non vedenti, ecc.) non assumeranno rilevanza ai fini del calcolo della quota contributiva, in

quanto l’importo della pensione è determinato moltiplicando il montante contributivo per il

coefficiente di trasformazione relativo all’età.

L’Inps ha poi confermato (cfr. mess. INAS 90/13) che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva,

sia quelle legate a stati di invalidità che quelle legate al servizio (militari e forze di polizia,

personale viaggiante delle ferrovie) nel sistema contributivo sono utili solo per il diritto e non per la

misura della pensione.

Ne consegue che, con l’introduzione del sistema misto, anche per i lavoratori rientranti nel sistema

retributivo puro, dall’1/01/12 le maggiorazioni contributive incideranno sul trattamento

pensionistico ai fini del diritto e ai fini della misura solo fino al 31/12/2011.

L’analogia con la maggiorazione per le vittime del terrorismo (utile anche ai fini della misura) non è

applicabile, in quanto in tale situazione, all’epoca, è stata espressamente regolamentata da un

apposito parere dei Ministeri competenti. Con una circolare del 2005, l’Inps aveva infatti stabilito

che, per i soggetti che avranno liquidato il trattamento pensionistico con il sistema retributivo o

misto, il beneficio andrà ad incrementare l’anzianità contributiva relativa all’ultima quota di

pensione calcolata con il sistema retributivo, mentre nei confronti di coloro che avranno un

trattamento liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, la maggiorazione (10 anni) dovrà

essere effettuata, in assenza di specifiche disposizioni normative, applicando i criteri stabiliti in via

generale dall’articolo 8 L.155/81, per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai

periodi da accreditare figurativamente.

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68

CAP.9 - SOGGETTI OPTANTI PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO EX L. 335/95

L’art.24, c.7, della L.214/11 ha soppresso quanto indicato dall’art.1, c.23, L.335/95, con riferimento

alla facoltà di opzione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema

contributivo.

La soppressione del predetto comma fa venire meno il rinvio ai requisiti di accesso per la pensione

di vecchiaia nel sistema contributivo (cfr. mess. INAS 102/12).

Rimane salva la possibilità di opzione per il sistema contributivo alle condizioni previste ante 2012:

l’esercizio di tale facoltà consentirà soltanto di conseguire un trattamento pensionistico con il

sistema di calcolo contributivo, ma non secondo le regole di accesso alla pensione previste nel

medesimo sistema.

La DC Inps aveva anticipato, diverso tempo fa, di aver richiesto al Ministero di rivedere

l’interpretazione della legge riguardo all’opzione ex L.335/95, ma finora non è tornata sulla specifica

questione.

L’Inps ha chiarito che se l’iscritto era in possesso di tutti i requisiti previgenti entro il 31.12.2011 (sia

quelli richiesti per l’accesso a pensione, sia quelli necessari per l’esercizio dell’opzione), anche

esercitando l’opzione ex L.335/95 successivamente al 31.12.2011, mantiene il diritto alla pensione

contributiva secondo la previgente normativa.

Come si ricorderà, infatti, l’articolo 1, c.23, della L. 335/95 prevede, nei confronti dei lavoratori

iscritti nell’Ago e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, la facoltà di optare per il

riconoscimento del diritto e della misura della pensione esclusivamente con il sistema contributivo,

a condizione che siano soddisfatte le condizioni per l’opzione stessa (meno di 18 anni di ctb al

1995, 15 anni di ctb di cui almeno 5 dal 1996).

Ne deriva che:

- coloro che perfezionano le condizioni per l’opzione nonché i requisiti per la pensione entro il

31.12.2011, potranno accedere alla pensione contributiva sia ai fini del diritto che della misura, in

base alla normativa vigente a tale data (compreso anche l’importo dell’1,2 volte A.S.), anche se la

facoltà di opzione viene esercitata dal 2012. La decorrenza della pensione non potrà comunque

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essere anteriore all’opzione stessa. Per coloro che perfezionano, in regime di opzione, i requisiti

pensionistici entro il 31.12.2011, continueranno ad applicarsi le finestre mobili.

- coloro che perfezionano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti previsti per l’opzione,

potranno optare per il sistema contributivo, ma soltanto ai fini della misura. Per il diritto alla

prestazione pensionistica dovranno essere soddisfatti i requisiti contributivi ed anagrafici previsti

per coloro che rientrano in un sistema misto, indipendentemente dall’importo della pensione ( 1,5

volte A.S.), in quanto si tratta di un requisito richiesto soltanto per gli iscritti dal 1° gennaio 1996.

L’opzione – una volta soddisfatte le condizioni - può essere esercitata o nel corso della vita

lavorativa oppure al momento del pensionamento:

- se viene chiesta al momento del pensionamento, l’Inps dovrà effettuare un doppio calcolo (misto

e contributivo in regime di opzione). L’irrevocabilità della domanda avviene soltanto nel momento

in cui il lavoratore opera la scelta.

- nel caso in cui la domanda di opzione venga presentata nel corso della vita lavorativa, e le

retribuzioni – successive all’opzione – non eccedano il massimale, la richiesta di opzione si

considera improduttiva. In questo caso l’Inps procederà al doppio calcolo di pensione per consentire

al lavoratore di effettuare la sua scelta.

Diversamente, in caso di superamento del tetto, la scelta diventa irrevocabile.

In merito a quest’ultima fattispecie riteniamo utile ricordare che L. 335/95 ha introdotto il nuovo

sistema di calcolo contributivo, che trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori, privi di

anzianità contributiva in qualsiasi gestione, che iniziano l’attività lavorativa a decorrere dal

1.1.1996, stabilendo un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, che viene

rivalutato annualmente in base agli indici Istat, oltre il quale non è previsto il prelievo contributivo.

L’applicazione del massimale opera anche nei confronti di coloro che optano per il sistema

contributivo ma soltanto per periodi successivi all’opzione stessa.

POSIZIONE INAS

L’interpretazione data alla norma dall’Inps - impedendo l’accesso alla pensione con un’anzianità

contributiva ridotta pur in presenza di un’età anagrafica avanzata - vanifica, di fatto, la scelta di

optare per un sistema di calcolo (quello contributivo) che in genere determina la liquidazione di una

pensione di importo inferiore a quella che sarebbe stata liquidata – a parità di numero di contributi –

con il sistema di calcolo misto.

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70

Abbiamo esaminato di recente, con la Consulenza legale centrale, il caso di una lavoratrice che si

trova nelle condizioni per esercitare la facoltà di opzione per il sistema contributivo ex L.335/95 ma

che, pur optando, non matura il diritto alla pensione di vecchiaia, non avendo raggiunto i 20 anni di

anzianità contributiva.

La Consulenza legale, nel suo parere, ha effettuato delle interessanti considerazioni che, in

situazioni analoghe, potrebbero essere utilizzate per attivare un contenzioso mirato, nel rispetto

delle consuete cautele. Infatti, un’interpretazione della disposizione di legge più attinente alla ratio

della norma induce a ritenere che il soggetto optante per il sistema contributivo ai sensi della

L.335/95 possa, attualmente, accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 70° anno di età,

qualora in possesso di un’anzianità contributiva di almeno cinque anni a partire dal 1996, a

prescindere dall’importo della pensione.

L’ipotesi di contenzioso è stata esaminata nel messaggio INAS n.183/13.

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CAP.10 - LAVORI USURANTI

L’art.24, c.17, della L.214/11 ha apportato delle modifiche al Dlgs 67/2011, norma in materia di

accesso alla pensione di anzianità con il beneficio previsto per lo svolgimento di attività usurante:

- ha abbreviato il periodo transitorio, che è terminato nel 2011 invece che nel 2012: l’applicazione

del beneficio è andata quindi a regime a partire dal 2012;

- dal 2012, il soggetto che abbia ottenuto il riconoscimento del beneficio per lo svolgimento di

attività usurante può accedere alla pensione di anzianità sulla base dei requisiti, previsti dalla

tabella B della L.247/07.

La norma ha apportato delle modifiche anche riguardo ai requisiti agevolati, richiesti ai soggetti che

svolgono lavoro notturno a turni. Come si ricorderà, si tratta di quei lavoratori che svolgono lavoro

notturno soltanto per un determinato numero di giorni all’anno, nei confronti dei quali, qualora il

numero di giorni di lavoro notturno sia inferiore a 78, il beneficio si applica in misura ridotta

rispetto alle altre tipologie di addetti ad attività usurante.

In relazione al pensionamento in base ai benefici per lavoro usurante successivamente all’entrata in

vigore della L.214/11, l’Istituto previdenziale ha precisato che:

• i requisiti agevolati sono comunque soggetti, a partire dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento

relativo all’aumento della speranza di vita;

• i lavoratori che accedono al pensionamento in base ai benefici per lavoro usurante, come stabilito

dalla L.214/11, avranno la pensione liquidata con le cosiddette “finestre mobili”.

Questo significa che la pensione sarà liquidata trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei

requisiti agevolati se a carico del Fpld, ovvero trascorsi 18 mesi se a carico di una gestione speciale

per i lavoratori autonomi;

• i lavoratori notturni occupati per almeno 78 gg. all’anno - come anche i lavoratori notturni per

periodi di durata pari all’intero anno - accedono al pensionamento anticipato con i requisiti richiesti

per la generalità dei soggetti addetti a lavori usuranti;

• i lavoratori notturni occupati per meno di 78 gg. all’anno (quindi: da 64 a 71 oppure da 72 a 77), ai

fini dell’applicazione del beneficio, si considerano appartenenti alla categoria (da 64 a 71 o da 72 a

77) nella quale hanno svolto attività lavorativa per il periodo di tempo più lungo nel periodo di

riferimento. Ad esempio, un soggetto che ha svolto, negli ultimi 10 anni, complessivamente 7 anni

di lavoro notturno, di cui per tre anni con turni di 70 giorni annui e per quattro anni con turni di 75

giorni annui, sarà considerato appartenente alla tipologia “lavoratore notturno a turni da 72 a 77

giorni annui”;

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• ai lavoratori notturni occupati per meno di 78 gg. all’anno, qualora abbiano svolto anche mansioni

usuranti di altro genere (ad esempio, siano stati conducenti di veicoli pubblici), si applica il

beneficio previsto per la generalità degli addetti a lavoro usurante quando il lavoro da turnista

notturno sia stato svolto per meno della metà del periodo di svolgimento complessivo di lavoro

usurante;

• le domande degli iscritti ai soppressi Inpdap ed Enpals continuano ad essere presentate con le

medesime modalità, stabilite dagli Enti stessi.

Riportiamo qui di seguito una tabella, contenente lo sviluppo dei requisiti agevolati dal 2008 in poi.

1.TABELLA DEI REQUISITI AGEVOLATI PER SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ USURANTE

(FINO AL 2011 E DAL 2012 IN POI) Data maturazione

requisiti agevolati

Requisiti generalità

lavoratori addetti ad

attività usuranti

Requisiti lavoratori turni

notturni:

da 64 a 71 per anno

Requisiti lavoratori turni

notturni:

da 72 a 77 per anno

Dal 1.7.2008

al 30.6.2009

dipendenti : 57 anni

autonomi: 58 anni

35 anni di ctb

dipendenti : 57 anni

autonomi: 58 anni

35 anni di ctb

dipendenti : 57 anni

autonomi: 58 anni

35 anni di ctb

Dal 1.7.2009

al 31.12.2009

dipendenti: 57 anni e quota 93

autonomi: 58 anni e quota 94

35 anni di ctb

dipendenti : 58 anni e

quota 93

autonomi: 59 anni e quota

94

35 anni di ctb

dipendenti : 57 anni e quota 93

autonomi: 58 anni e quota 94

35 anni di ctb

Dal 1.1.2010

al 31.12.2010

dipendenti: 57 anni e quota 94

autonomi: 58 anni e quota 95

35 anni di ctb

dipendenti : 58 anni e

quota 94

autonomi: 59 anni e quota

95

35 anni di ctb

dipendenti : 57 anni e quota 94

autonomi: 58 anni e quota 95

35 anni di ctb

Dal 1.1.2011

al 31.12.2011

dipendenti: 57 anni e quota 94

autonomi: 58 anni e quota 95

35 anni di ctb

dipendenti : 59 anni e

quota 94

autonomi: 60 anni e quota

95

35 anni di ctb

dipendenti : 58 anni e quota 94

autonomi: 59 anni e quota 95

35 anni di ctb

Dal 1.1.2012

al 31.12.2012

(A regime)

dipendenti: 60 anni e quota 96

autonomi: 61 anni e quota 97

35 anni di ctb

dipendenti : 62 anni e

quota 98

autonomi: 63 anni e quota

99

35 anni di ctb

dipendenti : 61 anni e quota 97

autonomi: 62 anni e quota 98

35 anni di ctb

Dal 1.1.2013 * (da

questa data si

sommeranno ai

requisiti anche gli

adeguamenti alla

speranza di vita: 3 mesi

dal 2013, ecc…)

dipendenti: 61 anni e quota 97

autonomi: 62 anni e quota 98

35 anni di ctb

dipendenti : 63 anni e

quota 99

autonomi: 64 anni e quota

100

35 anni di ctb

dipendenti : 62 anni e quota 98

autonomi: 63 anni e quota 99

35 anni di ctb

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CAP.11 - ACCESSO ALLA PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

La manovra Monti ha abrogato il requisito minimo di durata - richiesto soltanto per la pensione di

vecchiaia ed anzianità in regime di totalizzazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, possono essere totalizzati tutti i periodi temporalmente non

coincidenti anche di durata inferiore a 3 anni, ai fini del conseguimento di un’unica prestazione, in

base ai requisiti specifici previsti dal decreto.

Nulla è cambiato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi, richiesti per l’accesso alla pensione in

totalizzazione ex Dlgs 42/06.

Si precisa che alle prestazioni in regime di totalizzazione continueranno ad applicarsi le decorrenze

mobili, introdotte dalla L.122/10. Inoltre, si applicheranno le disposizioni in materia di

adeguamento alla speranza di vita, introdotte sempre dalla L.122/10.

Coloro che hanno perfezionato i requisiti vigenti entro il 31.12.2011 ed hanno presentato domanda

di pensione in regime di totalizzazione nel corso del 2011/2012, ancora non definita e in attesa

dell’apertura della relativa finestra, hanno la possibilità di:

- scegliere se valorizzare anche i periodi inferiori a 3 anni. In questo caso, la decorrenza dei 18

mesi verrà rideterminata a partire dal 1° gennaio 2012

- scegliere di non utilizzare in prima liquidazione tali periodi e mantenere la decorrenza originaria. I

periodi esclusi, accreditati nel FPLD o nella Gestione Separata, daranno luogo ad una pensione

supplementare, a condizione che almeno una quota della pensione in totalizzazione sia a carico di

un fondo sostitutivo o esclusivo dell’Ago.

A partire dal 2012 in avanti, anche a coloro che raggiungono il diritto alla pensione in regime di

totalizzazione con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, sarà applicato lo

spostamento della decorrenza pensionistica prevista ai sensi della L.111/2011 per i lavoratori

autonomi (18 + 1 mese nel 2012 – 18 + 2 mesi nel 2013 – 18 + 3 mesi nel 2014), nonché – a parere

dell’Inps -l’incremento legato alla speranza di vita. ???????

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CAP. 12 - ASSEGNO SOCIALE

L’art.24, c.8, della L.214/11 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, aumenta di un anno -

quindi passa da 65 a 66 anni - il requisito anagrafico per il conseguimento:

- dell’assegno sociale (art. 3 c. 6, L. 335/95),

- dell’assegno sociale sostitutivo della pensione per sordomuti (art. 10 L. 381/70),

- della pensione di invalidità e dell’assegno di invalidità civile (art. 19 L. 118/71),

L’Inps ha inoltre specificato che, a decorrere dal 2013, si applicherà il meccanismo di adeguamento del

requisito anagrafico di accesso anche alle suddette prestazioni, in base all’incremento della speranza di

vita, introdotto dall’art.12 della legge n.122/10.

Pertanto, i requisiti anagrafici richiesti per le suddette prestazioni saranno i seguenti:

dal 1° gennaio 2013

al 31 dicembre 2015

65 anni + 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016

al 31 dicembre 2017

65 anni + 3 mesi* + ulteriore adeguamento

dal 1° gennaio 2018 66 anni + 3 mesi* + ulteriore adeguamento

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CAP.13 - PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ

1.TRASFORMAZIONE DELL’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L’Istituto ha precisato che, anche dopo l’entrata in vigore della L.214, l’assegno ordinario di

invalidità (art.1, L.222/84) viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento

dell’età anagrafica, prevista dalle singole gestioni assicurative esaminate nei capitoli precedenti, in

presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione, a condizione che gli interessati

abbiano cessato l’attività lavorativa dipendente.

2.MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE PER LA PENSIONE DI INABILITÀ

In base alle disposizioni contenute nell’art. 24 c.2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 viene esteso il

sistema contributivo in pro-rata alle anzianità contributive maturate da tale data.

La novità riguarda sostanzialmente coloro che potevano far valere 18 anni di contribuzione al

31.12.1995, per i quali si continuava ad applicare, fino al 31.12.2011, il sistema di calcolo

retributivo.

Di conseguenza, anche per le pensioni di inabilità con decorrenza 1° febbraio 2012 la

maggiorazione convenzionale (art.2 c.3 L.222/84) si calcola secondo le regole del sistema

contributivo, facendo riferimento sempre all’età di 60 anni – indipendentemente dal sesso e dalla

gestione a carico della quale viene liquidata la prestazione – e all’anzianità contributiva

complessiva, che non potrà essere superiore a 40 anni.

Per attribuire la maggiorazione contributiva alle pensioni di inabilità occorrerà:

A) determinare il montante individuale

per gli assicurati dal 1996 e per gli assicurati con un’anzianità contributiva inferiore a 18

anni al 31.12.1995 (vecchi misti) – il montante va individuato prendendo a riferimento i

periodi di contribuzione compresi dal 1996 alla decorrenza della pensione;

per gli assicurati con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995

(nuovi misti) – il montante va individuato prendendo a riferimento i periodi compresi dal

1.1.2012 alla decorrenza della pensione;

B) determinare la contribuzione media settimanale

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76

sommare le retribuzioni rivalutate, individuate nelle ultime 260 settimane di contribuzione

antecedenti la decorrenza della pensione e dividerle per 260. Al risultato così ottenuto

applicare l’aliquota di computo vigente in ogni singola gestione;

C) determinare il montante individuale complessivo

moltiplicare la contribuzione media settimanale per il numero delle settimane intercorrenti

tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento del 60° anno di

età, tenendo conto dell’anzianità contributiva massima di 40 anni e sommarlo al montante

individuale.

D) Moltiplicare il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione.

3.RIPRISTINO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ SOSPESA

La nuova disciplina in materia di requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, si applica

anche nel caso di ripristino della pensione di invalidità, sospesa per motivi reddituali (art. 8 della L.

638/83), nei confronti di coloro che, al 31/12/11, non hanno raggiunto l’età pensionabile, prevista dalla

disciplina vigente a tale epoca.

Quindi, per le pensioni di invalidità sospese per motivi reddituali, da ripristinare al compimento al

compimento dell’età successivamente al 31/12/11, si devono osservare i nuovi limiti di età pensionabile.

4.ASSEGNO PRIVILEGIATO DI INVALIDITÀ, PENSIONE PRIVILEGIATA DI

INABILITÀ O AI SUPERSTITI PER CAUSE DI SERVIZIO EX L. 222/84

L’Inps precisa che i trattamenti di invalidità per causa di servizio, disciplinati dall’art. 6 della L. 222/84,

non risultano abrogati dal DL 201/11, convertito nella L. 214/11, trattandosi di trattamenti previdenziali

del regime generale. Pertanto, continua ad applicarsi la previgente normativa.

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CAP. 14 - SUPPLEMENTI E PENSIONE SUPPLEMENTARE

Le norme istitutive della pensione supplementare e dei supplementi di pensione prevedono che tali

trattamenti si conseguano al compimento dell’età pensionabile.

Pertanto, la Direzione Centrale Inps ha chiarito che, per le prestazioni liquidate a partire dal 1°

gennaio 2012, occorre perfezionare i nuovi requisiti anagrafici stabiliti dalla L. 214/11.

1.SUPPLEMENTI DI PENSIONE

La L.155/81 prevede che i contributi, versati e accreditati nell’Ago successivamente alla decorrenza

della pensione, costituiscono oggetto – su domanda – della liquidazione di un supplemento, a

condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente

supplemento (art.7 c.4 legge citata).

L’interessato può richiedere, per una sola volta, la liquidazione del supplemento dopo che siano

trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, se

risulta perfezionata l’età pensionabile (art. c. 5 legge citata).

Con l’entrata in vigore della L. 214/2011, che ha modificato l’età pensionabile, si sono poste alcune

questioni in merito all’individuazione del requisito anagrafico.

L’Inps ha fornito alcune indicazioni in merito:

1. Rimane cristallizzato il requisito anagrafico vigente alla data del 31.12.2011 per i seguenti

soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia (retributivo-misto-contributivo) entro il 31.12.2011;

b) titolari di pensione di anzianità (retributivo-misto-contributivo) che hanno perfezionato

entro il 31.12.2011 anche l’età pensionabile prevista dalla normativa previgente;

c) lavoratori che hanno perfezionato il requisito anagrafico e contributivo per il diritto alla

pensione di vecchiaia entro il 31.12.2011, anche se la decorrenza è successiva a tale data

(finestre mobili).

2. Verrà applicato il nuovo requisito anagrafico previsto dalla L.214/2011, considerando anche gli

incrementi legati alla speranza di vita, per i seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di anzianità (retributivo-misto) anteriormente al 1° gennaio 2012 che non

hanno perfezionato entro il 31.12.2011 il previgente requisito anagrafico previsto per la

pensione di vecchiaia;

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b) titolari di pensione di vecchiaia sistema contributivo (cosiddette quote) anteriormente al 1°

gennaio 2012 che non hanno perfezionato entro il 31.12.2011 il previgente requisito

anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia;

c) coloro che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata a

decorrere dal 1° gennaio 2012.

2.SUPPLEMENTI DI PENSIONE NELLA GESTIONE SEPARATA INPS

Il D.M. 282/96 prevede il riconoscimento di un supplemento di pensione per contributi versati nella

Gestione Separata, successivi alla decorrenza della pensione.

Poiché la norma citata prevede il riconoscimento di tale prestazione, per la prima volta, trascorsi

due anni dalla decorrenza della pensione e, successivamente, dopo 5 anni dalla decorrenza del

precedente supplemento, indipendentemente dall’età pensionabile, l’elevazione del requisito

anagrafico previsto dalla manovra Monti non influisce ai fini dell’acquisizione del diritto al

supplemento.

3.PENSIONE SUPPLEMENTARE

La pensione supplementare si consegue su domanda quando un soggetto, titolare di altra pensione a

carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Ago, possiede anche contribuzione

versata all’Inps non sufficiente per ottenere una pensione autonoma.

Per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere al 1° gennaio 2012, occorre fare

riferimento alla nuova età pensionabile (con l’incremento legato alla speranza di vita), rimanendo

irrilevante il fatto che al 31.12.2011 sia stato già raggiunto il previgente requisito anagrafico.

La questione è già stata affrontata con la Consulenza legale centrale, la quale ha assunto la

posizione di seguito riportata, per un’eventuale azione di contenzioso.

La norma non attribuisce direttamente un diritto, bensì la facoltà di chiedere la prestazione.

La medesima facoltà è subordinata ad un requisito e ad una condizione - il primo rappresentato

dalla circostanza che sia stato liquidato o sia in corso di liquidazione un'altra pensione, la seconda

rappresentata dalla circostanza che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento

di vecchiaia secondo le norme dell'AGO.

Di conseguenza, non appena si verificano sia il requisito che la condizione, insorge, ad effetto della

norma sopra citata, il diritto (potestativo) a richiedere la prestazione, a nulla rilevando l'epoca nella

quale sarà presentata.

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Particolarità

L’Inps ha chiarito che non potrà essere accolta la domanda di pensione supplementare di coloro che

presentino la relativa domanda dal 2012, pur avendo già acquisito un diritto autonomo a pensione

nel sistema contributivo sulla base dei requisiti vigenti al 31.12.2011 (5 anni di ctb + 65 età + 1,2

importo A.S.).

Per rendere più chiaro il meccanismo, riportiamo di seguito un esempio:

Un lavoratore autonomo nato il 16.6.1946 con 7 anni di ctb al 2011 (collocati tutti successivamente

al 1995), potrebbe conseguire il diritto a pensione a giugno del 2011, con prima decorrenza utile

1° gennaio 2013.

A seguito dell’entrata in vigore della L. 214/2011 - che ha elevato i requisiti contributivi ed

anagrafici (20 anni di ctb e almeno 66 anni) - lo stesso lavoratore, nell’errata convinzione di non

aver raggiunto il diritto autonomo a pensione, presenta una domanda di pensione supplementare.

La stessa sarà respinta in quanto l’entrata in vigore della nuova normativa non inficia il diritto

acquisito al 2011. In questo caso il lavoratore dovrà attendere l’apertura della finestra mobile.

4.PENSIONE SUPPLEMENTARE NELLA GESTIONE SEPARATA

Gli iscritti alla Gestione Separata, che non perfezionano i requisiti per il diritto ad una pensione

autonoma (età – contributi – limite importo pensione), possono ottenere la pensione supplementare,

sempreché risultino titolari di una pensione a carico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti o di

una forma previdenziale sostitutiva o esclusiva di tale fondo, oppure delle gestioni dei lavoratori

autonomi e delle gestioni previdenziali per i liberi professionisti.

In particolare, l’Istituto previdenziale ha ribadito che l’importo dell’1,5 volte l’assegno sociale

rappresenta uno dei requisiti per il conseguimento del diritto autonomo alla pensione.

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CAP. 15 - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI LAVORATORI

In questo capitolo, illustriamo gli effetti della riforma delle pensioni con riguardo ad alcune particolari

tipologie di lavoratori iscritti all’Inps, a Fondi speciali dell’Inps e ad altre Gestioni previdenziali come

l’ex Inpdap, l’ex Enpals, e così via.

1.LAVORATORI POLIGRAFICI: PREPENSIONAMENTO

Con messaggio n.7155/12, non pubblicato in rete, la DG Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito

all’accesso al pensionamento anticipato ex L.62/2001 per i lavoratori poligrafici, dopo l’entrata in

vigore della L.214/11.

In proposito, l’Istituto ha infatti precisato che, per ora, la norma di riforma delle pensioni non ha

apportato modifiche: le novità potranno essere stabilite dall’atteso regolamento di armonizzazione dei

requisiti di accesso alla pensione - per i regimi e le gestioni in cui sussistono requisiti diversi da quelli

vigenti nell’Ago - previsto dal c.18, art.24, della L.214 cit.

Ricordiamo, infatti, che l’art. 37 della L.416/81 (anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 7

marzo 2001, n.62) aveva stabilito i requisiti richiesti per accedere al “prepensionamento” da parte dei

“lavoratori poligrafici” di imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione

nazionale e di imprese editrici di periodici, per le quali sia stato emanato un decreto del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali - ai sensi dell’art.35 della L.416 del 1981 e dell’art.14 della L.62 del 2001

- e che rientrano nel contingente numerico di prepensionamenti autorizzati per ciascuna azienda dallo

stesso Dicastero.

Tali requisiti, come precisato anche nella circolare Inps n.107/02, sono:

ai sensi della legge n.416/1981 e dell’articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n.62;

inaria dei lavoratori, per effetto di

decreto ministeriale, a seguito di dichiarata crisi aziendale;

La legge succitata non aveva stabilito alcun requisito di età anagrafica (sull’argomento, si veda anche la

circolare Inas n.1974 del 10 settembre 1998).

L’Inps, nel suo messaggio, conferma quindi la permanenza in vigore delle suddette disposizioni fino

all’emanazione del decreto di armonizzazione, precisando altresì che la decorrenza della pensione, per

questi soggetti, è fissata al primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

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2.PENSIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI RIMPATRIATI

Per quanto riguarda i requisiti per i lavoratori stranieri che rimpatriano restano invariate le

indicazioni già comunicate dall’ Inps con la circolare n. 35/2012, par. 8 (v. Messaggio Inas n.

104/2012 della Linea di prodotto Politiche Sociali e Migratorie).

Pertanto i lavoratori stranieri che rimpatriano, se rientrano nel sistema contributivo, dal 01.01.2012

hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 66° anno di età con applicazione

dell’incremento per speranza di vita (v. Tabella 1 ) che dal 01.01.2013 è di tre mesi ( v. Messaggio

Inas n. 102.2012 delle Linee di Prodotto Previdenza e Pubblica Amministrazione).

Tabella 1 - Pensione di vecchiaia per stranieri che rimpatriano

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi + ulteriore adeguamento .

La deroga al requisito contributivo minimo previsto non si applica ai lavoratori stranieri che hanno

titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto (che hanno

instaurato il primo rapporto di lavoro in Italia prima del 01/01/1996). Infatti, in tali casi la pensione

di vecchiaia potrà essere concessa con almeno 20 anni di contribuzione e 66 anni di età sia per gli

uomini sia per le donne . Solo in caso di decesso dopo il 66° anno di età, ai superstiti dei lavoratori

rimpatriati spetta la pensione secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori (v. Circolare

Inps 45/2003 ).

3.COMMERCIANTI: DURATA DELL’INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

COMMERCIALE

L’Istituto previdenziale si è posto il problema del raccordo tra le disposizioni in materia di

indennizzo per cessazione di attività commerciale e le nuove disposizioni in materia di pensione di

vecchiaia, introdotte dalla L.214/11.

Come si ricorderà, la L.207/96, che ha istituito tale prestazione, fissa la durata dell’indennizzo

“…fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno

di età, se donna”.

A seguito dell’introduzione delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, l’Inps – come previsto

dalla L.183/10 - aveva stabilito una proroga dello stesso fino alla decorrenza effettiva della

pensione (vedi messaggio Inps 16870/11, commentato nel messaggio Inas 292/11): questo aveva

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significato, con l’entrata in vigore della L.122/11, la possibilità di godere dell’indennizzo fino a 18

mesi dal compimento dell’età.

La legge 183/10 aveva infatti dichiarato che “per i soggetti che nel mese di compimento dell’età

pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la

pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione

di vecchiaia medesima”. In proposito l’Inps, nel messaggio sopra citato, aveva precisato che “…la

proroga…deve essere concessa esclusivamente ai soggetti che, in possesso dei requisiti di

assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della

proroga stessa, senza indennizzo e senza pensione, e quindi senza la tutela voluta e sancita dal

legislatore…”.

Gli interessati, prima dell’entrata in vigore della L.214/11, trovandosi alla data di compimento

dell’età pensionabile in possesso anche del requisito contributivo minimo (20 anni), godevano

pertanto della prestazione fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia. Ora invece, alla

scadenza dell’indennizzo, si troveranno senza lo stesso e senza pensione, non avendo compiuto la

nuova età pensionabile.

L’Inps ha chiesto uno specifico parere al Ministero del Lavoro, circa la possibilità di prolungare la

corresponsione dell’indennizzo fino al compimento delle nuove età pensionabili, previste dalla

L.214/11: di recente, l’Istituto ha precisato che il Ministero ha espresso parere negativo (cfr. mess.

INAS 164/13).

La DG Inps ha, pertanto, dato istruzioni alle proprie sedi di prorogare il pagamento dell’indennizzo

soltanto fino ad un massimo di 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile prevista dalla

precedente normativa, quindi fino ai 61 anni e 6 mesi per le donne e fino ai 66 e 6 mesi per gli

uomini (in favore dei soggetti in possesso di almeno 20 anni di ctb al compimento della vecchia età

pensionabile).

4.PERSONALE VIAGGIANTE EX FONDO TRASPORTI

La DG Inps, dopo l’entrata in vigore della L.214/11, ha precisato, relativamente al personale

viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di

trasporto, che lo stesso continua ad accedere al pensionamento di vecchiaia alle età previste dal

Dlgs 414/96 (60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne), non essendo stata abrogata tale norma

dalla legge di riforma delle pensioni (vedi messaggio INAS 102/12).

L’Istituto ha inoltre chiarito quanto di seguito riportato.

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1) Decorrenza della pensione - In caso di perdita del titolo abilitante (al compimento del 60°

anno di età), la decorrenza della pensione, anche dal 2012 in poi, avviene in base alle

disposizioni della L.247/07 (cfr. messaggio INAS 91/11).

2) Svolgimento di attività diversa - Lo svolgimento di attività diversa dopo il compimento

dell’età e fino alla prima decorrenza utile - ma non oltre - non incide sul diritto a pensione

già maturato al raggiungimento dell’età (circ. Inps 60/08 – parte terza). Questa rappresenta

l’unica eccezione alla condizione dello svolgimento delle mansioni di personale viaggiante

stabilmente e senza interruzioni tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della

pensione.

3) Qualifica di personale viaggiante – L’Istituto ricorda che per “personale viaggiante” si

intendono i lavoratori in possesso di una delle qualifiche professionali le cui mansioni

comportano la prestazione di servizi a bordo di mezzi di trasporto (vedi circ. INPS 75/94 :

“…per "personale viaggiante" deve intendersi il personale che, in base alle disposizioni

contrattuali, riveste una delle qualifiche professionali le cui mansioni comportino la

prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto. In relazione alla dipendenza

mansione-qualifica rivestita, alla declaratoria delle mansioni di cui all'ultimo accordo

nazionale di lavoro stipulato ed ai relativi inquadramenti effettuati, la norma in esame trova

applicazione specifica per le sottoelencate qualifiche: Settore autofiloferrotranvieri:

Conduttore-frenatore, conducente di linea, capotreno, fuochista viaggiante, fuochista

autorizzato, verificatore titoli di viaggio, macchinista, agente di movimento (limitatamente

alle qualifiche ad esaurimento di bigliettaio, bigliettaio scelto e conducente), controllore

viaggiante; Settore lagunari: Allievo marinaio, marinaio, aiuto motorista, marinaio di I

classe, bigliettaio marinaio, timoniere marinaio, conduttore motoscafo lagunare, conduttore

di M/B di stazza non superiore alle 50 T., motorista navale di II classe per moto- battello,

pilota motorista lagunare, capitano, conduttore di I classe di M/B di stazza non superiore

alle 50 T., motorista navale di I classe per motonavi, preposto condotta mezzi; Settore

lacuali: Allievo marinaio, marinaio motorista, applicato di bordo, conduttore di natante

ausiliario, fuochista abilitato, marinaio applicato di bordo, motorista tecnico di motonave,

capo macchinista, capo motorista, capo timoniere, macchini- sta motorista, capitano,

capitano di I classe; Settore funivie aeree e terrestri: Addetto scorta vetture.”).

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4) Diritto alla pensione di vecchiaia anticipata - Il diritto alla pensione di vecchiaia riservata al

personale viaggiante si consegue al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

• stabilità di svolgimento delle mansioni alla data di compimento dell’età pensionabile, vale

a dire che la mansione di personale viaggiante deve essere stata svolta per un congruo

periodo di tempo prima della cessazione. Non si considera, quindi, soddisfatta la condizione

della “stabilità” nel caso di un soggetto che abbia svolto, ad esempio, le mansioni di

personale viaggiante dal 1990 al 2002 e nell’anno 2012 (anno in cui compie 60 anni), ma nel

periodo 2003-2011 sia stato adibito a mansioni diverse;

• alla data di esonero, i contributi versati relativamente alla specifica qualifica devono

risultare superiori a quelli versati, per lo svolgimento di altre mansioni, nel soppresso Fondo

ET o nell’AGO per i periodi successivi al 31.12.95 (ad esempio: se il soggetto è in possesso

di 1040 ctb settimanali, almeno 521 ctb devono essere stati versati in relazione alla

mansione di personale viaggiante; se il soggetto ha 30 anni di contributi, almeno 15 anni e 1

settimana di contributi devono essere stati versati in relazione alla mansione di personale

viaggiante);

• possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia.

La DG Inps precisa, inoltre, che le aziende interessate hanno l’onere di attestare, sulla base dei

criteri sopra delineati (effettività, stabilità e prevalenza), lo svolgimento delle mansioni del

lavoratore interessato. Se l’interessato ha lavorato in aziende diverse, ciascuna dovrà rilasciare la

relativa attestazione.

Anche il lavoratore deve rilasciare apposita dichiarazione in merito.

Le dichiarazioni dell’azienda e del lavoratore saranno necessariamente utilizzate nell’istruttoria

della domanda di pensione.

In seguito, la DC INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sulla riforma del sistema previdenziale

introdotta dall’art. 24 della L.214/2011, con particolare riguardo ai requisiti per la pensione di

vecchiaia anticipata per il personale viaggiante (cfr. mess. INAS 120/13).

Come è noto, l’età pensionabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al

soppresso Fondo Autoferrotranvieri con la qualifica di “personale viaggiante”, è di 60 anni per gli

uomini e 55 anni per le donne.

Il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite

di età, determina una diversa decorrenza del trattamento pensionistico.

L’Istituto precisa che la perdita del titolo abilitante si verifica:

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a) nell’ipotesi in cui il lavoratore, sottoposto a visita medica, non venga riconosciuto idoneo

alla guida

b) ma anche nell’ipotesi in cui, al compimento dei 60 anni di età, l’interessato non si

sottoponga agli accertamenti medici previsti dalla legge per il rinnovo della patente.

Quando viene meno il titolo abilitante per raggiungimento del limite di età, la decorrenza del

trattamento pensionistico sarà quella stabilita dalla L. 247/2007 (finestra trimestrale).

Viceversa, qualora l’interessato venga sottoposto a visita ed è riconosciuto idoneo alla guida,

l’accesso al pensionamento avverrà secondo quanto previsto dalla L. 122/2010, cioè trascorsi dodici

mesi dalla data di compimento dell’età di 60 anni (finestra mobile). La pensione di vecchiaia non

potrà mai essere liquidata in una data anteriore, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro

prima dei predetti 12 mesi.

Le lavoratrici con qualifica di personale viaggiante, potranno accedere al pensionamento di

vecchiaia solo secondo la decorrenza stabilita dalla L. 122/2010, cioè trascorsi dodici mesi dalla

data del compimento dell’età di 55 anni (finestra mobile), potendo condurre il veicolo sino al

compimento di 60 anni di età.

Infine, si ricorda che anche ai suddetti lavoratori si applica, al requisito dell’età per l’accesso alla

pensione di vecchiaia, l’adeguamento alla speranza di vita (+ 3 mesi dal 1.1.2013; + ulteriori 4 mesi

dal 1.1.2016; ecc. ecc.).

L’adeguamento, invece, non opera nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo

abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento del limite di età

(art. 12, comma 12-quater, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010).

Si riporta la tabella riepilogativa.

ETA’ PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE

DONNE UOMINI

55 ANNI* +

FINESTRA MOBILE di 12 MESI

(L. 122/2010)

60 ANNI* + FINESTRA MOBILE di 12 MESI

(L.122/2010) IN CASO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA A

SEGUITO DI VISITA DI REVISIONE

60 ANNI** + FINESTRA TRIMESTRALE

(L. 247/2007) IN CASO DI PERDITA DEL TITOLO

ABILITANTE

*più l’adeguamento alla speranza di vita

** senza l’adeguamento alla speranza di vita

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Riguardo all’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al Fondo Autoferrotranvieri

che rivestono la qualifica di "personale viaggiante", in seguito la D.C. INPS (cfr. mess. INAS

124/13) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla perdita del titolo abilitante allo svolgimento

della specifica attività per raggiungimento del limite di età.

Poiché la recente riforma del sistema previdenziale (L. 214/2011) non ha apportato alcuna modifica

alla disposizione speciale in materia di età pensionabile per il "personale viaggiante" (art. 3, comma

6, D.Lgs. 414/96), viene confermata l’età pensionabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia : 60

anni per gli uomini e 55 anni per le donne (art. 5, D.Lgs. 503/92).

Tale requisito anagrafico deve essere adeguato alla speranza di vita, come disposto dall’art. 12,

comma 12-quater, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010; la medesima norma ha stabilito

che detto adeguamento non opera, invece, nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo

abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di

età.

La perdita o meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per

raggiungimento del limite di età, determina una diversa decorrenza del trattamento pensionistico:

A. perdita del titolo abilitante – accesso alla pensione in base alla disciplina stabilita dalla L.

247/2007 (finestra trimestrale);

B. idoneità alla guida – accesso alla pensione secondo quanto previsto dalla L. 122/2010, cioè

trascorsi dodici mesi dalla data di compimento dell’età di 60 anni (finestra mobile).

C. L’Istituto precisa che il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica

attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, si verifica solo nell’ipotesi in cui sia

espressamente previsto, da una norma, un limite massimo di età:

l’art. 115, comma 2 - lett. b) del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada) prevede che chi guida

veicoli a motore non può aver superato: "anni sessanta per guidare autobus, autocarri,

autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere

elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno

specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica

annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento";

l’art. 1, allegato B, del D.M. 4 agosto 1998, n. 513, dispone che il personale addetto alla

condotta dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente

di guida categoria D, oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D.

A titolo riepilogativo, la perdita del titolo abilitante avviene nei seguenti casi:

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1. l’autista di autobus o il conducente di tram ha compiuto 60 anni e non chiede l’elevazione

del limite di età (non si sottoponga agli accertamenti medici per il rinnovo della patente di

guida);

2. l’autista di autobus o il conducente di tram, sottoposto a 60 anni alla visita medica per

l’elevazione del limite di età, non ottiene tale elevazione (no rinnovo della patente di guida).

In tali situazioni l’accesso alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del limite di età

di 60 anni + finestra trimestrale di cui alla L. 247/2007.

La domanda di pensione andrà corredata da una dichiarazione di responsabilità di non aver

richiesto/non essere stato sottoposto ad accertamento sanitario per l’elevazione del limite di età,

ovvero dalla documentazione attestante l’esito negativo dei prescritti accertamenti medico-legali per

l’elevazione del limite di età.

Viceversa, il titolo abilitante non viene meno nei seguenti casi:

1. l’autista di autobus o il conducente di tram al compimento di 60 anni ha ottenuto

l’elevazione del limite di età;

2. per tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale viaggiante (macchinista,

capotreno, controllore, ecc.).

In tali situazioni l’accesso alla pensione di vecchiaia si consegue a 60 anni + incremento per

l’adeguamento alla speranza di vita + finestra mobile di cui alla L. 122/2010.

Si riporta la tabella riepilogativa.

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA DEL PERSONALE

VIAGGIANTE PER IL TRIENNIO 2013/2015

LAVORATRICI LAVORATORI

55 ANNI + 3 MESI

(adeguamento alla speranza di vita) +

FINESTRA di 12 MESI

che perdono il titolo abilitante:

(il lavoratore non si sottopone a visita medica per l’elevazione

del limite, ovvero, sottoposto a visita medica, non ottiene

l’elevazione del limite di età)

60 ANNI + FINESTRA di cui alla L. 247/2007

In tale situazione si trovano gli autisti degli autobus e i

conducenti di tram.

che non perdono il titolo abilitante:

60 ANNI + 3 MESI (adeguamento alla speranza di vita) +

FINESTRA di 12 MESI di cui alla L. 122/2010

In questa situazione si trovano:

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- gli autisti degli autobus o i conducenti di tram che al

compimento di 60 anni hanno ottenuto l’elevazione del

limite di età, anche nell’ipotesi in cui la risoluzione del

rapporto di lavoro intervenga prima della maturazione dei 3

mesi (aspettativa di vita) + 12 mesi (finestra mobile);

- tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale

viaggiante (macchinista, capotreno, controllore, ecc.).

In conclusione, l’Istituto ricorda che gli iscritti all’ex Fondo Autoferrotranvieri, qualora riconosciuti

invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti,

possono essere collocati in pensione per invalidità specifica (inidoneità alla mansione) purchè

possano far valere almeno 10 anni di servizio ed a condizione che, per incapacità fisica o per

mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda.

Con riguardo al personale viaggiante, tale prestazione può essere riconosciuta fino a quando non

siano maturate tutte le condizioni previste per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia

(comprese l’adeguamento alla speranza di vita e la finestra mobile).

5.FONDO VOLO

Nei confronti degli iscritti al Fondo Volo, il Dlgs 164/97 stabilisce che il diritto alla pensione di

vecchiaia si consegue ad un’età pensionabile ridotta di cinque anni, rispetto all’età richiesta per la

generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Ne consegue che, a partire dall’1.1.2012, l’età pensionabile richiesta sarà determinata sulla base dei

nuovi requisiti anagrafici, introdotti dalla L.214/11:

Lavoratrici Fondo Volo

Dal 1.1.2012 57 anni

Dal 1.1.2013 57 anni + 3 mesi *

Dal 1.1.2014 58 anni e 6 mesi + 3 mesi *

Dal 1.1.2016 60 anni + 3 mesi * + ulteriore adeguamento

Dal 1.1.2018 61 anni + 3 mesi * + ulteriore adeguamento

*adeguamento alla speranza di vita

Lavoratori Fondo Volo

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Dal 1.1.2012 61 anni

Dal 1.1.2013 61 anni + 3 mesi *

Dal 1.1.2016 61 anni + 3 mesi * + ulteriore adeguamento

*Adeguamento alla speranza di vita

Per i soggetti destinatari del sistema contributivo puro (vale a dire, gli iscritti dal 1.1.96 in poi)

continua ad applicarsi la disposizione, di cui al Dlgs 164/97, che consente di aggiungere alla propria

età anagrafica, ai fini del conseguimento dell’età pensionabile prevista nel Fondo e

dell’applicazione del relativo coefficiente di trasformazione, un anno ogni cinque anni interi di

lavoro, svolto con obbligo di iscrizione al Fondo (fino ad un massimo di cinque anni).

Inoltre, gli stessi possono conseguire la pensione anticipata con un’età anagrafica ed un requisito

contributivo ridotti, rispetto ai requisiti richiesti nell’AGO.

Tale riduzione è pari ad un anno, ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al

Fondo, fino ad un massimo complessivo di cinque anni, purché il lavoratore possa far valere almeno

20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, ovvero almeno 15 anni (per i soli

tecnici di volo e piloti collaudatori).

6.LAVORATORI MARITTIMI

I lavoratori marittimi con almeno 20 anni di contributi, di cui almeno 10 di servizio di macchina o di

stazione telegrafica, continuano ad accedere alla pensione di vecchiaia anticipata all’età di 55 anni,

come previsto dalla L. 413/84.

La DG Inps ha confermato – in risposta a nostro specifico quesito – che a tali soggetti continua ad

applicarsi la disciplina in materia di decorrenza delle pensioni, introdotta dalla L.122/10 (c.d. “finestre

mobili”).

I piloti del pilotaggio marittimo (riuniti in corporazioni presso i porti italiani) ed il personale abilitato al

pilotaggio (ex art. 96 del codice della navigazione) continuano invece a conseguire il diritto alla

pensione di vecchiaia al compimento dell’età di 60 anni (uomini) e 55 anni (donne). Inoltre, anche ai

marittimi con la qualifica di “pilota di porto” continuano ad applicarsi le norme in materia di decorrenza

della pensione introdotte dalla L.122/10, comprese le disposizioni relative ai soggetti che perdono il

titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età

(vedi messaggio Inas n. 28/11).

E’ presumibile che, come stabilito dall’art.24, c.18, della L.214/11, il regolamento recante le misure di

armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento – al momento della stesura della presente

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guida non ancora emanato - interesserà sia i marittimi addetti al servizio di macchina o di stazione

telegrafica, sia i piloti di porto, in quanto compresi tra i soggetti che accedono al pensionamento con

requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori.

7.ALTRI FONDI SPECIALI

Le disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla riforma si applicano anche riguardo ai lavoratori

iscritti ai seguenti Fondi di previdenza:

- Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

- Fondo per i dipendenti dell’Enel e delle aziende elettriche private

- Fondo per il personale addetto alle imposte di consumo.

Inoltre, le medesime disposizioni in materia di accesso a pensione sono applicate anche agli iscritti ai

Fondi integrativi (Gas, Esattorie e ricevitorie imposte dirette, ex Consorzio del Porto di Genova, ex Ente

autonomo Porto di Trieste).

8.ARMONIZZAZIONE REGIMI PENSIONISTICI

E’ prevista l’armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai regimi pensionistici

per i quali sono previsti requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell’Assicurazione Generale

Obbligatoria. Tra questi, sono compresi:

- lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a

cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti

dall’articolo 18 L. 153/69;

- personale (compresi i dirigenti) appartenenti alle seguenti categorie:

Al riguardo, dovrà essere emanato apposito regolamento, volto ad attuare le disposizioni sopra indicate.

9.CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ FONDI SPECIALI

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, è previsto un contributo di solidarietà a

carico sia degli iscritti che dei pensionati del:

- Fondo Volo

- Ex Fondo trasporti

- Ex Fondo Elettrici

- Ex Fondo Telefonici

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- Ex Inpdai

Il contributo di solidarietà viene determinato in rapporto al periodo maturato anteriormente all’entrata in

vigore della L. 335/95 e la quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al

regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, come da tabella di seguito riportata:

Anzianità contributive

al 31.12.95

Percentuale del contributo

Pensionati

Percentuale del contributo

Lavoratori

Da 5 anni fino a 15 0,3% 0,5%

Oltre 15 anni e fino a 25 0,6% 0,5%

Oltre 25 anni 1% 0,5%

Il trattamento pensionistico, con l’applicazione del contributo, non potrà comunque essere inferiore a 5

volte il trattamento minimo.

Restano escluse dall’applicazione del suddetto contributo:

- le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo

- le pensioni e gli assegni di invalidità

- le pensioni di inabilità.

10.SOPPRESSIONE ENTI E ORGANISMI

Dal 1° gennaio 2012 sono soppressi l’INPDAP e l’ENPALS e le relative funzioni sono attribuite

all’INPS che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. Dalla data di entrata in

vigore del DL e fino al 31.12.2011, tali Enti possono compiere soltanto atti di ordinaria

amministrazione.

Un apposito decreto dovrà prevedere il trasferimento all’INPS delle risorse umane, finanziarie e

strumentali degli enti soppressi e l’INPS sarà incrementato in tale misura di queste risorse. I dipendenti

dei soppressi enti manterranno l’inquadramento previdenziale di provenienza.

In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi

continuano a svolgere le attività connesse ai compiti istituzionali. Per tale motivo, l'INPS nei giudizi già

in essere relativamente agli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali,

già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS.

In proposito l’Inps ha precisato che, in attesa dei suddetti decreti, le domande di prestazioni dovranno

continuare ad essere presentate, secondo le consuete modalità, presso le rispettive strutture ex Enpals ed

ex Inps.

11.GESTIONE EX ENPALS

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Con circolare n. 36/12, la Direzione Centrale Inps ha fornito le prime indicazioni circa l’applicazione

delle disposizioni in materia pensionistica, contenute nella riforma Monti, nei confronti dei lavoratori

iscritti alla Gestione ex Enpals (Lavoratori dello spettacolo e Sportivi professionisti).

L’Istituto ha precisato, infatti, che continua ad applicarsi la previgente normativa, compreso il

meccanismo delle decorrenze pensionistiche vigente al 31.12.2011, in attesa dell’emanazione dei

regolamenti di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento (di cui all’art. 24, c. 18, L.

214/11) soltanto nei confronti:

dei soggetti iscritti all’Ente per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti

nell’Ago, in possesso di anzianità contributiva ante 31.12.95;

della categoria dei ballerini e tersicorei.

Ne deriva che tutti coloro che sono destinatari del sistema contributivo puro (vale a dire, i soggetti

che hanno il primo accredito contributivo a decorrere dall’1.1.96), con esclusione dei ballerini e

tersicorei, a partire dall’anno 2012 accederanno al pensionamento con i medesimi requisiti previsti per

la generalità degli iscritti all’Ago.

In ogni caso, i requisiti dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

Al momento della redazione del presente testo, non è stato ancora emanato il regolamento di

armonizzazione.

12.GESTIONE EX INPDAP - TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio dal 13/08/2011 e

fino al 31/12/2011 (nel comparto Scuola non si applica a chi matura i requisiti entro il 31/12/2011):

VECCHIE DISPOSIZIONI NUOVE DISPOSIZIONI

(D.L. 138/2011 e L. 214/11)

Pensione di Vecchiaia 105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

9 mesi

(6 mesi + 3 mesi)

Pensione di anzianità 9 mesi

(6 mesi + 3 mesi)

27 mesi

(24 mesi + 3 mesi)

Pensione per limiti di servizio 105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

9 mesi

(6 mesi + 3 mesi)

Pensione per raggiungimento

della massima anzianità

105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

9 mesi

(6 mesi + 3 mesi)

Pensione inabilità 105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

Pensione reversibilità /

indiretta

105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

Non sono interessati dai termini sopra indicati i seguenti lavoratori:

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- che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità

che di vecchiaia, (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;

- del comparto scuola e AFAM interessato dalle regole sulla decorrenza della pensione (1°

settembre o 1° novembre) e che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011.

Per il personale sopra indicato rimangono i seguenti termini:

- 105 gg. per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti

dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o per il

raggiungimento della massima anzianità contributiva, a condizione che i relativi requisiti siano

stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui

requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2011e per le cessazioni dal servizio

conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per il raggiungimento del

termine finale fissato dal contratto stesso;

- non prima dei sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.

I lavoratori che alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato la “quota” ma non abbiano raggiunto i

limiti di età o l’anzianità contributiva massima, il TFS/TFR viene erogato dopo sei mesi, anche nel caso

in cui l’iscritto abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i requisiti di accesso per

limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (40 anni).