2015 n 83 - Decreto Legge Riforma Fallimetare PCT CPC

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1 DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015 N. 83 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (G.U. n. 147 del 27 giugno 2015) Entrata in vigore: 27 giugno 2015 SCHEDE ESPLICATIVE a cura di Sergio Rossetti Giudice del Tribunale di Milano con la collaborazione di: Arianna Marconi, Veronica Di Giovanni, Serena Francesca Narducci, Filippo D’Aquino, Simonetta Scirpo, Federico Rolfi, Giuseppe Buffone INDICE 1. Modifiche al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 pag. 002 2. Modifiche al codice civile pag. 018 3. Modifiche al codice di procedura civile pag. 019 4. Modifiche alle disp. att. c.p.c. pag. 033 5. Modifiche in materia di processo telematico pag. 036 6. Modifiche al d.P.R. 1229 del 1959 pag. 041 7. Modifiche al d.P.R. 115 del 2002 pag. 043 8. Proroga trattenimento in servizio dei magistrati ordinari pag. 044 9. Disposizioni transitorie pag. 045 10. Il testo del decreto legge pag. 046

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1 DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 2015 N. 83 Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (G.U. n. 147 del 27 giugno 2015) Entrata in vigore: 27 giugno 2015 SCHEDE ESPLICATIVE a cura di Sergio Rossetti Giudice del Tribunale di Milano con la collaborazione di: Arianna Marconi, Veronica Di Giovanni, Serena Francesca Narducci,Filippo DAquino, Simonetta Scirpo, Federico Rolfi, Giuseppe Buffone INDICE 1.Modifiche al R.D. 16 marzo 1942 n. 267pag. 002 2.Modifiche al codice civilepag. 018 3.Modifiche al codice di procedura civilepag. 019 4.Modifiche alle disp. att. c.p.c.pag. 033 5.Modifiche in materia di processo telematicopag. 036 6.Modifiche al d.P.R. 1229 del 1959pag. 041 7.Modifiche al d.P.R. 115 del 2002pag. 043 8.Proroga trattenimento in servizio dei magistrati ordinaripag. 044 9.Disposizioni transitoriepag. 045 10. Il testo del decreto leggepag. 046 2 MODIFICHE AL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore). Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a)avvocati,dottoricommercialisti,ragionierieragionieri commercialisti; b)studiprofessionaliassociatiosociettraprofessionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cuiallaletteraa).Intalecaso,all'attodell'accettazione dell'incarico,deveesseredesignatalapersonafisica responsabile della procedura; c)colorocheabbianosvoltofunzionidiamministrazione, direzioneecontrolloinsocietperazioni,dandoprovadi adeguatecapacitimprenditorialiepurchnonsiaintervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. [Nelprovvedimentodinomina,iltribunaleindicalespecifiche caratteristiche e attitudini del curatore].Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alladichiarazionedifallimento,nonchchiunquesitroviin conflitto di interessi con il fallimento. Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore). Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a)avvocati,dottoricommercialisti,ragionierieragionieri commercialisti; b)studiprofessionaliassociatiosociettraprofessionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cuiallaletteraa).Intalecaso,all'attodell'accettazione dell'incarico,deveesseredesignatalapersonafisica responsabile della procedura; c)colorocheabbianosvoltofunzionidiamministrazione, direzioneecontrolloinsocietperazioni,dandoprovadi adeguatecapacitimprenditorialiepurchnonsiaintervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. [Nelprovvedimentodinomina,iltribunaleindicalespecifiche caratteristiche e attitudini del curatore].Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi haconcorsoaldissestodell'impresaduranteicinque1anni anteriorialladichiarazionedifallimento,nonchchiunquesi troviinconflittodiinteressiconilfallimento.Nonpualtres esserenominatocuratorechiabbiasvoltolafunzionedi commissariogiudizialeinrelazioneaproceduradiconcordato perilmedesimodebitore,nonchchisiaunitoinassociazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.2 Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter3.Lasentenzapronunciataaisensidellarticolo16motiva specificamenteinordineallasussistenzadeirequisitidicuial terzocommaetieneconto,ancheallalucedellerisultanzedei rapporti riepilogativi di cui allarticolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui allarticolo 154.istituitopressoilMinisterodellagiustiziaunregistro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori,deicommissarigiudizialiedeiliquidatorigiudiziali. Nel registro vengono altres annotati i provvedimenti di chiusura delfallimentoediomologazionedelconcordato,nonch l'ammontaredell'attivoedelpassivodelleprocedurechiuse.Il registrotenutoconmodalitinformaticheedaccessibileal pubblico.5 1Alterzocommailtermineduestatosostituitodalterminecinquedallart.5,co.1,lett.a),deld.l.83/15.Taledisposizionesiapplicaai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl 83/15. 2 Il terzo comma stato cos modificato dallart. 5, co. 1, lett. a), del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 23, co. 3, dl 83/15. 3 Comma aggiunto dallart. 5, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 23, co. 3, dl 83/15. 4 Comma aggiunto dallart. 5, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 23, co. 3, dl 83/15. 5Comma aggiunto dallart. 5, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 5, comma 1, lett. b), terzo cpv, entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dallart. 16 bis, co. 9 septies del d.l. 179/12 conv. in l. 221/12 da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma Art. 104-ter. (Programma di liquidazione). Entrosessantagiornidallaredazionedell'inventario,ilcuratore predisponeunprogrammadiliquidazionedasottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordineallemodaliteaiterminiprevistiperlarealizzazione dell'attivo, e deve specificare: a)l'opportunitdidisporrel'esercizioprovvisoriodell'impresa, odisingoliramidiazienda,aisensidell'art.104,ovvero l'opportunitdiautorizzarel'affittodell'azienda,odirami,a terzi ai sensi dell'art. 104-bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilit di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti. Ilcuratorepuessereautorizzatodalgiudicedelegatoad affidareadaltriprofessionistialcuneincombenzedella procedura di liquidazione dell'attivo. Ilcomitatodeicreditoripuproporrealcuratoremodificheal programma presentato.Persopravvenuteesigenze,ilcuratorepupresentare,conle modalitdicuiaicommiprimo,secondoeterzo,un supplemento del piano di liquidazione. Primadellaapprovazionedelprogramma,ilcuratorepu procedereallaliquidazionedibeni,previaautorizzazionedel giudicedelegato,sentitoilcomitatodeicreditorisegi nominato,soloquandodalritardopuderivarepregiudizio all'interesse dei creditori. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, pu non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o pi beni, se l'attivitdiliquidazioneappaiamanifestamentenon conveniente. In questo caso, il curatore ne d comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziareazioniesecutiveocautelarisuibenirimessinella disponibilit del debitore. Ilprogrammaapprovatocomunicatoalgiudicedelegatoche autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi. Art. 104-ter. (Programma di liquidazione). Entrosessantagiornidallaredazionedell'inventario,einogni casononoltrecentottantagiornidallasentenzadichiarativadi fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione dasottoporreall'approvazionedelcomitatodeicreditori.Il mancatorispettoditaleterminesenzagiustificatomotivo giusta causa di revoca del curatore.6 Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordineallemodaliteaiterminiprevistiperlarealizzazione dell'attivo, e deve specificare: a)l'opportunitdidisporrel'esercizioprovvisoriodell'impresa, odisingoliramidiazienda,aisensidell'art.104,ovvero l'opportunitdiautorizzarel'affittodell'azienda,odirami,a terzi ai sensi dell'art. 104-bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilit di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti. f)iltermineentroilqualesarcompletatalaliquidazione dellattivo.7 Ilterminedicuiallaletteraf)delprecedentecommanonpu eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento . Nel casoincui,limitatamenteadeterminaticespitidell'attivo,il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli tenuto a motivarespecificamenteinordinealleragionichegiustificano tale maggior termine.8 Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, pu essereautorizzatodalgiudicedelegatoadaffidareadaltri professionistiosocietspecializzatealcuneincombenzedella procedura di liquidazione dell'attivo.9 Ilcomitatodeicreditoripuproporrealcuratoremodificheal programma presentato.Persopravvenuteesigenze,ilcuratorepupresentare,conle modalitdicuiaicommiprimo,secondoeterzo,un supplemento del piano di liquidazione. Primadellaapprovazionedelprogramma,ilcuratorepu procedereallaliquidazionedibeni,previaautorizzazionedel giudicedelegato,sentitoilcomitatodeicreditorisegi nominato,soloquandodalritardopuderivarepregiudizio all'interesse dei creditori. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, pu non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o pi beni, se l'attivitdiliquidazioneappaiamanifestamentenon conveniente. In questo caso, il curatore ne d comunicazione ai 6 Il primo comma stato cos modificato dallart. 6, co. 1, lett. a), del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl 83/15. 7 Il secondo comma stato cos modificato dallart. 6, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl 83/15. 8 Comma aggiunto dallart. 6, co. 1, lett. c), del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl 83/15. 9 Il terzo comma stato cos modificato dallart. 6, co. 1, lett. d), del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl 83/15. 4 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziareazioniesecutiveocautelarisuibenirimessinella disponibilit del debitore. Il programma approvato comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi. Ilmancatorispettodeiterminiprevistidalprogrammadi liquidazionesenzagiustificatomotivogiustacausadirevoca del curatore.10 Art.107. (Modalit delle vendite). Levenditeeglialtriattidiliquidazionepostiinesserein esecuzionedelprogrammadiliquidazionesonoeffettuatidal curatoretramiteprocedurecompetitiveancheavvalendosidi soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso dibenidimodestovalore,dapartedioperatoriesperti, assicurando,conadeguateformedipubblicit,lamassima informazione e partecipazione degli interessati. Ilcuratorepuprevederenelprogrammadiliquidazionechele venditedeibenimobili,immobiliemobiliregistrativengano effettuatedalgiudicedelegatosecondoledisposizionidel codice di procedura civile in quanto compatibili. Peribeniimmobilieglialtribeniiscrittineipubbliciregistri, primadelcompletamentodelleoperazionidivendita,data notiziamediantenotificazionedapartedelcuratore,aciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. Ilcuratorepusospenderelavenditaovepervengaofferta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Degliesitidelleprocedure,ilcuratoreinformailgiudice delegatoedilcomitatodeicreditori,depositandoincancelleria la relativa documentazione. Sealladatadidichiarazionedifallimentosonopendenti procedureesecutive,ilcuratorepusubentrarvi;intalecasosi applicanoledisposizionedelcodicediproceduracivile; altrimentisuistanzadelcuratoreilgiudicedell'esecuzione dichiaral'improcedibilitdell'esecuzione,salviicasidideroga di cui all'art. 51. ConregolamentodelMinistrodellagiustizia,daadottareai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonostabilitirequisitidionorabiliteprofessionalitdei soggettispecializzatiedeglioperatoriespertideiqualiil curatorepuavvalersiaisensidelprimocomma,nonchi mezzi di pubblicit e trasparenza delle operazioni di vendita. Art.107. (Modalit delle vendite). Levenditeeglialtriattidiliquidazionepostiinesserein esecuzionedelprogrammadiliquidazionesonoeffettuatidal curatoretramiteprocedurecompetitiveancheavvalendosidi soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso dibenidimodestovalore,dapartedioperatoriesperti, assicurando,conadeguateformedipubblicit,lamassima informazione e partecipazione degli interessati. Levendite e gli attidiliquidazionepossonoprevederecheilversamentodel prezzoabbialuogoratealmente;siapplicano,inquanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma,secondoperiodo,delcodicediproceduracivile11.In ognicasoalfinediassicurarelamassimainformazionee partecipazionedegliinteressatiilcuratoreeffettualapubblicit previstadallart.490co.1c.p.c.almenotrentagiorniprima dellinizio della procedura competitiva12. Ilcuratorepuprevederenelprogrammadiliquidazionechele venditedeibenimobili,immobiliemobiliregistrativengano effettuatedalgiudicedelegatosecondoledisposizionidel codice di procedura civile in quanto compatibili. Peribeniimmobilieglialtribeniiscrittineipubbliciregistri, primadelcompletamentodelleoperazionidivendita,e'data notiziamediantenotificazionedapartedelcuratore,aciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. Ilcuratorepusospenderelavenditaovepervengaofferta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Degliesitidelleprocedure,ilcuratoreinformailgiudice delegatoedilcomitatodeicreditori,depositandoincancelleria la relativa documentazione. Sealladatadidichiarazionedifallimentosonopendenti procedureesecutive,ilcuratorepusubentrarvi;intalecasosi applicanoledisposizionedelcodicediproceduracivile; altrimentisuistanzadelcuratoreilgiudicedell'esecuzione dichiaral'improcedibilitdell'esecuzione,salviicasidideroga di cui all'art. 51. ConregolamentodelMinistrodellagiustizia,daadottareai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonostabilitirequisitidionorabiliteprofessionalitdei soggettispecializzatiedeglioperatoriespertideiqualiil curatorepuavvalersiaisensidelprimocomma,nonchi mezzi di pubblicit e trasparenza delle operazioni di vendita. 10 Lultimo comma stato aggiunto dallart. 6, co. 1, lett. e), del d.l. 83/15. Tale disposizione si applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ex art. 25, co. 3, dl 83/15. 11 Comma cos sostituito dallart. 11 del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 11 si applicano anche ai fallimenti e a procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12 Il primo comma stato cos modificato dallart. 11, co. 1, del d.l. 83/15. Le disposizioni di tale articolo, nella parte in cui introduce lultimo periodo dellart.107co.1L.F.,siapplicanodecorsitrentagiornidallapubblicazioneinGazzettaUfficialedellespecifichetecnicheprevistedallart.161-quater delle disposizioni per lattuazione del codice di procedura civile ex art. 23, co. 2, del d.l. 83/15. 5 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma Art.118. (Casi di chiusura).Salvoquantodispostonellasezioneseguenteperilcasodi concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1)senelterminestabilitonellasentenzadichiarativadi fallimentononsonostatepropostedomandediammissioneal passivo; 2)quando,ancheprimachesiacompiutalaripartizionefinale dell'attivo,leripartizioniaicreditoriraggiungonol'intero ammontaredeicreditiammessi,oquestisonoinaltromodo estintiesonopagatituttiidebitielespesedasoddisfarein prededuzione;3) quando compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4)quandonelcorsodellaprocedurasiaccertachelasua prosecuzionenonconsentedisoddisfare,neppureinparte,i creditoriconcorsuali,nicreditiprededucibilielespesedi procedura. Tale circostanza pu essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33.Neicasidichiusuradicuiainumeri3e4),ovesitrattidi fallimentodisocietilcuratorenechiedelacancellazionedal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della societ nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusuradellaproceduraestesaaisociaisensidell'art.147, salvocheneiconfrontidelsociononsiastataapertauna procedura di fallimento come imprenditore individuale. Art.118. (Casi di chiusura).Salvoquantodispostonellasezioneseguenteperilcasodi concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1)senelterminestabilitonellasentenzadichiarativadi fallimentononsonostatepropostedomandediammissioneal passivo; 2)quando,ancheprimachesiacompiutalaripartizionefinale dell'attivo,leripartizioniaicreditoriraggiungonol'intero ammontaredeicreditiammessi,oquestisonoinaltromodo estintiesonopagatituttiidebitielespesedasoddisfarein prededuzione;3) quando compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4)quandonelcorsodellaprocedurasiaccertachelasua prosecuzionenonconsentedisoddisfare,neppureinparte,i creditoriconcorsuali,nicreditiprededucibilielespesedi procedura. Tale circostanza pu essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33.Neicasidichiusuradicuiainumeri3e4),ovesitrattidi fallimentodisocietilcuratorenechiedelacancellazionedal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della societ nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusuradellaproceduraestesaaisociaisensidell'art.147, salvocheneiconfrontidelsociononsiastataapertauna proceduradifallimentocomeimprenditoreindividuale.La chiusuradellaproceduradifallimentonelcasodicuialn.3) nonimpeditadallapendenzadigiudizi,rispettoaiqualiil curatore pu mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivistatiegradidelgiudizio,aisensi dellarticolo 43.In derogaall'articolo35,anchelerinunzieallelitieletransazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spesefutureedeventualionerirelativiaigiudizipendenti, nonchlesommericevutedalcuratorepereffettodi provvedimentiprovvisoriamenteesecutivienonancorapassati ingiudicato,sonotrattenutedalcuratoresecondoquanto previstodallarticolo117,commasecondo.Dopolachiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effettodiprovvedimentidefinitivieglieventualiresiduidegli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementarefra i creditorisecondolemodalitdispostedaltribunaleconil decretodicuiallarticolo119.Inrelazionealleeventuali sopravvenienzeattivederivantidaigiudizipendentinonsifa luogoariaperturadelfallimento.Qualoraallaconclusionedei giudizipendenticonsegua,pereffettodiriparti,ilvenirmeno dell'impedimentoall'esdebitazionedicuialcommasecondo dell'articolo142,ildebitorepuchiederel'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.13 Art.120. (Effetti della chiusura) Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio delfallitoeleconseguentiincapacitpersonaliedecadonogli organi preposti al fallimento.Leazioniesperitedalcuratoreperl'eserciziodidiritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. Icreditoririacquistanoilliberoeserciziodelleazioniversoil debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. Il decreto o la sentenza con la quale il credito stato ammesso al passivocostituisceprovascrittaperglieffettidicuiall'art.634 Art.120. (Effetti della chiusura) Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio delfallitoeleconseguentiincapacitpersonaliedecadonogli organi preposti al fallimento.Leazioniesperitedalcuratoreperl'eserciziodidiritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. Icreditoririacquistanoilliberoeserciziodelleazioniversoil debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. Il decreto o la sentenza con la quale il credito stato ammesso al passivocostituisceprovascrittaperglieffettidicuiall'art.634 13Ilsecondocommastatocosmodificatodallart.7,co.1,lett.a),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.7siapplicanoadecorrere dallentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 7, del d.l. 83/15. 6 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma del codice di procedura civile.del codice di procedura civile. Nellipotesidichiusurainpendenzadigiudiziaisensi dellarticolo118,secondocomma,terzoperiodoeseguenti,il giudicedelegatoeilcuratorerestanoincaricaaisolifinidi quantoiviprevisto.Innessuncasoicreditoripossonoagiresu quanto oggetto dei giudizi medesimi.14 Art. 161. (Domanda di concordato). Ladomandaperl'ammissioneallaproceduradiconcordato preventivopropostaconricorso,sottoscrittodaldebitore,al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: a)unaaggiornatarelazionesullasituazionepatrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b)unostatoanaliticoedestimativodelleattivitel'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c)l'elencodeititolarideidirittirealiopersonalisubenidi propriet o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalit e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essereaccompagnatidallarelazionediunprofessionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,terzocomma,letterad),cheattestilaveridicitdeidati aziendalielafattibilitdelpianomedesimo.Analogarelazione deveesserepresentatanelcasodimodifichesostanzialidella proposta o del piano. Per la societ la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. LadomandadiconcordatocomunicataalpubblicoMinistero ed pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. L'imprenditorepudepositareilricorsocontenenteladomanda diconcordatounitamenteaibilancirelativiagliultimitre esercizieall'elenconominativodeicreditoriconl'indicazione deirispettivicrediti,riservandosidipresentarelaproposta,il pianoeladocumentazionedicuiaicommisecondoeterzo entrounterminefissatodalgiudice,compresofrasessantae centoventigiornieprorogabile,inpresenzadigiustificati motivi,dinonoltresessantagiorni.Nellostessotermine,in alternativaeconconservazionesinoall'omologazionedegli effetti prodotti dal ricorso, il debitore pu depositare domanda ai sensidell'articolo182-bis,primocomma.Inmancanza,si applical'articolo162,commisecondoeterzo.Condecreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale punominareilcommissariogiudizialedicuiall'articolo163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Ilcommissariogiudiziale,quandoaccertacheildebitoreha postoinessereunadellecondotteprevistedall'articolo173, deveriferirneimmediatamentealtribunaleche,nelleformedel procedimentodicuiall'articolo15everificatalasussistenza Art. 161. (Domanda di concordato). Ladomandaperl'ammissioneallaproceduradiconcordato preventivopropostaconricorso,sottoscrittodaldebitore,al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: a)unaaggiornatarelazionesullasituazionepatrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b)unostatoanaliticoedestimativodelleattivitel'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c)l'elencodeititolarideidirittirealiopersonalisubenidi propriet o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalit e deitempidiadempimentodellapropostainognicaso,la propostadeveindicarelutilitspecificamenteindividuataed economicamentevalutabileprocuratainfavorediciascun creditore.15 Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essereaccompagnatidallarelazionediunprofessionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,terzocomma,letterad),cheattestilaveridicitdeidati aziendalielafattibilitdelpianomedesimo.Analogarelazione deveesserepresentatanelcasodimodifichesostanzialidella proposta o del piano. Per la societ la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. LadomandadiconcordatocomunicataalpubblicoMinistero ed pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. L'imprenditorepudepositareilricorsocontenenteladomanda diconcordatounitamenteaibilancirelativiagliultimitre esercizieall'elenconominativodeicreditoriconl'indicazione deirispettivicrediti,riservandosidipresentarelaproposta,il pianoeladocumentazionedicuiaicommisecondoeterzo entrounterminefissatodalgiudice,compresofrasessantae centoventigiornieprorogabile,inpresenzadigiustificati motivi,dinonoltresessantagiorni.Nellostessotermine,in alternativaeconconservazionesinoall'omologazionedegli effetti prodotti dal ricorso, il debitore pu depositare domanda ai sensidell'articolo182-bis,primocomma.Inmancanza,si applical'articolo162,commisecondoeterzo.Condecreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale punominareilcommissariogiudizialedicuiall'articolo163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Ilcommissariogiudiziale,quandoaccertacheildebitoreha 14Lultimocommastatoaggiuntodallart.7,co.1,lett. b),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.7siapplicanoadecorreredallentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 7, del d.l. 83/15. 15Ilprimocommastatocosmodificatodallart.4deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.4siapplicanoaiprocedimentidiconcordato preventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondoperiodo,d.l. 83/2015. 7 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma delle condotte stesse, pu, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero,accertatiipresuppostidicuiagliarticoli1e5, dichiarailfallimentodeldebitoreconcontestualesentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. Dopoildepositodelricorsoefinoaldecretodicuiall'articolo 163ildebitorepucompieregliattiurgentidistraordinaria amministrazionepreviaautorizzazionedeltribunale,ilquale puassumeresommarieinformazionie deveacquisireil parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore pu altres compiere gliattidiordinariaamministrazione.Icreditiditerzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo,iltribunaledevedisporregliobblighiinformativi periodici,ancherelativiallagestionefinanziariadell'impresae all'attivit compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicit almeno mensileesottolavigilanzadelcommissariogiudizialese nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicitmensile,depositaunasituazionefinanziaria dell'impresache,entroilgiornosuccessivo,pubblicatanel registrodelleimpreseacuradelcancelliere.Incasodi violazioneditaliobblighi,siapplical'articolo162,commi secondoeterzo.Quandorisultachel'attivitcompiutadal debitoremanifestamenteinidoneaallapredisposizionedella propostaedelpiano,iltribunale,anched'ufficio,sentitoil debitoreeilcommissariogiudizialesenominato,abbreviail terminefissatoconildecretodicuialsestocomma,primo periodo. Il tribunale pu in ogni momento sentire i creditori. Ladomandadicuialsestocommainammissibilequandoil debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensidelmedesimocommaallaqualenonabbiafattoseguito l'ammissioneallaproceduradiconcordatopreventivoo l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Fermorestandoquantodisposto dall'articolo22, primocomma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ilterminedicuialsestocommadelpresentearticolodi sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.postoinessereunadellecondotteprevistedall'articolo173, deveriferirneimmediatamentealtribunaleche,nelleformedel procedimentodicuiall'articolo15everificatalasussistenza delle condotte stesse, pu, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero,accertatiipresuppostidicuiagliarticoli1e5, dichiarailfallimentodeldebitoreconcontestualesentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. Dopoildepositodelricorsoefinoaldecretodicuiall'articolo 163ildebitorepucompieregliattiurgentidistraordinaria amministrazionepreviaautorizzazionedeltribunale,ilquale puassumeresommarieinformazionie deveacquisireil parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore pu altres compiere gliattidiordinariaamministrazione.Icreditiditerzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo,iltribunaledevedisporregliobblighiinformativi periodici,ancherelativiallagestionefinanziariadell'impresae all'attivit compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicit almeno mensileesottolavigilanzadelcommissariogiudizialese nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicitmensile,depositaunasituazionefinanziaria dell'impresache,entroilgiornosuccessivo,pubblicatanel registrodelleimpreseacuradelcancelliere.Incasodi violazioneditaliobblighi,siapplical'articolo162,commi secondoeterzo.Quandorisultachel'attivitcompiutadal debitoremanifestamenteinidoneaallapredisposizionedella propostaedelpiano,iltribunale,anched'ufficio,sentitoil debitoreeilcommissariogiudizialesenominato,abbreviail terminefissatoconildecretodicuialsestocomma,primo periodo. Il tribunale pu in ogni momento sentire i creditori. Ladomandadicuialsestocommainammissibilequandoil debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensidelmedesimocommaallaqualenonabbiafattoseguito l'ammissioneallaproceduradiconcordatopreventivoo l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Fermorestandoquantodisposto dall'articolo22, primocomma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ilterminedicuialsestocommadelpresentearticolodi sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Art. 163. (Ammissione alla procedura).Iltribunale,ovenonabbiaprovvedutoanormadell'art.162, commiprimoesecondo,condecretononsoggettoareclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previstediverseclassidicreditori,iltribunaleprovvede analogamentepreviavalutazionedellacorrettezzadeicriteridi formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2)ordinalaconvocazionedeicreditorinonoltretrentagiorni dalladatadelprovvedimentoestabilisceiltermineperla comunicazione di questo ai creditori; Art. 163. (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti16). Iltribunale,ovenonabbiaprovvedutoanormadell'art.162, commiprimoesecondo,condecretononsoggettoareclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previstediverseclassidicreditori,iltribunaleprovvede analogamentepreviavalutazionedellacorrettezzadeicriteridi formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2)ordinalaconvocazionedeicreditorinonoltrecentoventi17 giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 16 La rubrica stata cos modificata dallart. 3, co. 1, lett. a), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondoperiodo,d.l. 83/2015. 8 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma 3)nominailcommissariogiudizialeosservateledisposizioni degli articoli 28 e 29; 4)stabilisceilterminenonsuperioreaquindicigiornientroil quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale lasommaparial50percentodellespesechesipresumono necessarieperl'interaprocedura,ovveroladiversaminor somma,noninferioreal20percentoditalispese,chesia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato pu disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma. Qualoranonsiaeseguitoildepositoprescritto,ilcommissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, primo comma. 3)nominailcommissariogiudizialeosservateledisposizioni degli articoli 28 e 29; 4)stabilisceilterminenonsuperioreaquindicigiornientroil quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale lasommaparial50percentodellespesechesipresumono necessarieperl'interaprocedura,ovveroladiversaminor somma,noninferioreal20percentoditalispese,chesia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato pu disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma. Qualoranonsiaeseguitoildepositoprescritto,ilcommissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, primo comma. Uno o pi creditori che, anche per effetto di acquisti successivi allapresentazionedella domanda di cui all'articolo 161, rappresentanoalmenoildiecipercentodeicreditirisultantidalla situazionepatrimonialedepositataaisensidell'articolo 161,secondocomma,letteraa),possonopresentareuna propostaconcorrentediconcordatopreventivoeilrelativopianononoltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini delcomputo della percentuale del dieci per cento, non si consideranoicreditidellasocieta'checontrollalasocieta' debitrice,dellesocieta'daquestacontrollateediquellesottoposteacomunecontrollo.La relazione dicuialcommaterzodell'articolo161puo'esserelimitataallafattibilita'del pianopergliaspettiche nonsianogia'oggettodiverificada parte del commissariogiudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano.Le proposte diconcordatoconcorrentisonoammissibilisenonrisultachelapropostadiconcordatodeldebitoreassicurailpagamento,ancorchdilazionato,dialmenoilquarantapercentodell'ammontaredeicreditichirografari.La propostapuo'prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha laforma di societa'perazioni o a responsabilit limitata, puo'prevedereunaumentodi capitale della societa' conesclusioneolimitazionedeldiritto d'opzione.Icreditorichepresentanounapropostadiconcordatoconcorrentehannodirittodivotosullamedesimasolosecollocatiinuna autonoma classe.Qualoralapropostaconcorrenteprevedadiverseclassidi creditoriessa,primadiesserecomunicataaicreditoriaisensidelsecondocommadell'articolo171, deveesseresottopostaalgiudiziodel tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.18 Art. 163-bis.(Offerte concorrenti). Quandoilpianodiconcordatodicuiall'articolo161,secondocomma,letterae)comprendeunaoffertadapartedi un soggetto gi individuato avente ad oggetto il trasferimento in suofavoreeversouncorrispettivoindenarodell'aziendaodi uno o pi ramid'aziendaodispecifici beni, il commissario tenutoavalutare,motivandoleproprieconclusioni,la congruitdell'offerta,tenutocontodeiterminiedellecondizionidellastessa,delcorrispettivoedelle caratteristichedell'offerente.L'offertae il piano possono prevederecheiltrasferimentoabbialuogoprimadell'omologazione.Nelcasoincuiilcommissarioritenga,alla 17 Al secondo la parola trenta stata sostituita con centoventi dallart. 3, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente allentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 18 Gli ultimi quattro commi sono stati aggiunti dallart. 3, co. 1, lett. c), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 3 si applicano ai procedimenti di concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo periodo, d.l. 83/2015. 9 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma lucedimanifestazionidiinteressecomunquepervenute,del valoredell'aziendaodelbene,chel'offertacontemplatadalpianopossanoncorrisponderealmigliorinteressedei creditori,chiedealtribunale,conistanzamotivata,diaprire unprocedimentocompetitivo.L'offertaeilpianopossonoprevederecheiltrasferimentoabbialuogoprima dell'omologazione.Il tribunale, sentito il commissario,decidesull'istanzaovvero disponed'ufficiol'aperturadiunprocedimentocompetitivo,tenutocontodelvaloredell'aziendaodelbene,nonche'dellaprobabilitdiconseguireunamiglioresoddisfazionedeicreditori.Ildecretochedisponel'aperturadelprocedimentocompetitivostabiliscelemodalitdipresentazionediofferte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicuratainognicasolacomparabilita',irequisitidipartecipazionedegliofferenti,le formeeitempidiaccessoalleinformazionirilevanti,gli eventualilimitialloroutilizzoelemodalitconcuiil commissariodevefornirleacolorochenefannorichiesta,ladatadell'udienzaperl'esamedelleofferte,lemodalitdi svolgimentodellaproceduracompetitiva,legaranzieche devonoessereprestatedagliofferentieleformedipubblicitdeldecreto.L'offertadicuialprimocommadivieneirrevocabiledalmomentoincuivienemodificatal'offertainconformitaquantoprevistodaldecretodicuialpresente commaevieneprestatalagaranziastabilitaconilmedesimodecreto.Leofferte,dapresentarsiinforma segreta, non sono efficacisenonconformia quanto previsto dal decreto e, inognicaso,quandosottopostea condizione.Leoffertesonoresepubblicheall'udienzafissataperl'esamedellestesse,allapresenzadegliofferentiedi qualunqueinteressato.Sesonostatepresentatepiu'offertemigliorative,il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puavereluogoallastessaudienzaoadun'udienza immediatamentesuccessivaedeveconcludersiprima dell'adunanza dei creditori, anche quando ilpiano prevedechelavenditaol'aggiudicazioneabbialuogodopo l'omologazione.Inognicaso,conlavenditaoconl'aggiudicazione, seprecedente,asoggettodiversodacoluichehapresentatol'offertadicuialprimocomma,quest'ultimoliberatodalleobbligazionieventualmente assunteneiconfrontideldebitoreeinsuofavoreil commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entroillimitemassimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformit all'esito della gara.Ladisciplinadelpresentearticolosiapplica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzareaisensidell'articolo 161,settimocomma,nonchall'affittodiaziendaodiunoopi rami di azienda.19 Art. 165. (Commissario giudiziale).Il commissario giudiziale , per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Siapplicanoalcommissariogiudizialegliarticoli36,37,38e 39. Art. 165. (Commissario giudiziale). Il commissario giudiziale , per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Siapplicanoalcommissariogiudizialegliarticoli36,37,38e 39. Ilcommissariogiudizialefornisceaicreditorichenefanno richiesta, valutata la congruit dellarichiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utiliperlapresentazionediproposteconcorrenti,sullabase dellescritturecontabiliefiscaliobbligatoriedeldebitore, 19 Articolo aggiunto dallart. 2, co. 1, del d.l. 83/15. Le disposizioni di tale articolo si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente allentrata in vigore del presente decreto ex art. 25, co. 1, del d.l.83/15 10 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma nonchognialtrainformazionerilevanteinsuopossesso.In ognicasosiapplicaildivietodicuiallarticolo124,comma primo, ultimo periodo. Ladisciplinadicuialcommaprecedentesiapplicaanchein caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utiliperlapresentazionediofferteaisensidell'articolo163-bis.20 Art. 169-bis. (Contratti in corso di esecuzione). Ildebitore nelricorso dicuiall'articolo161puchiedereche il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla datadellapresentazionedelricorso.Surichiestadeldebitore puessereautorizzatalasospensionedelcontrattopernonpi di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Intalicasi,ilcontraentehadirittoadunindennizzo equivalentealrisarcimentodeldannoconseguentealmancato adempimento.Talecreditosoddisfattocomecreditoanteriore al concordato. Loscioglimentodelcontrattononsiestendeallaclausola compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavorosubordinatononchaicontrattidicuiagliarticoli72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma. Art. 169-bis. (Contratti pendenti21). Ildebitoreconilricorsodicuiall'articolo161o successivamente pu chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto diammissione,ilgiudicedelegatocondecretomotivatosentito laltrocontraenteassunte,oveoccorra,sommarieinformazioni lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla datadellapresentazionedelricorso.Surichiestadeldebitore puessereautorizzatalasospensionedelcontrattopernonpi di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o lasospensionedelcontrattohannoeffettodallacomunicazione del provvedimento autorizzativo allaltro contraente.22 Intalicasi,ilcontraentehadirittoadunindennizzo equivalentealrisarcimentodeldannoconseguentealmancato adempimento.Talecreditosoddisfattocomecreditoanteriore alconcordatofermarestandolaprededuzionedelcredito conseguenteadeventualiprestazionieseguitelegalmenteein conformitagliaccordioagliusinegoziali,dopola pubblicazione della domanda ai sensi dellarticolo 16123. Loscioglimentodelcontrattononsiestendeallaclausola compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavorosubordinatononchaicontrattidicuiagliarticoli72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma. Incaso discioglimentodelcontratto dilocazionefinanziaria, il concedentehadirittoallarestituzionedelbeneedtenutoa versare al debitore leventuale differenza fra la maggiore somma ricavatadallavenditaodaaltracollocazionedelbenestesso avvenuteavaloridimercatorispettoalcreditoresiduoinlinea capitale.Lasommaversataaldebitoreanormadelperiodo precedente acquisita alla procedura.Il concedente ha diritto di farvalereversoildebitoreuncreditodeterminatonella differenzatrailcreditovantatoalladatadeldepositodella domandaequantoricavatodallanuovaallocazionedelbene. Tale credito soddisfatto come credito anteriore al concordato.24 20 Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dallart. 3, co. 2, del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondoperiodo,d.l. 83/2015. 21 La rubrica stata cos sostituita dallart. 8, co. 1, lett. a), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ex art. 23, co. 8, d.l. 83/15. 22 Il primo comma stato cos sostituito dallart. 8, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ex art. 23, co. 8, d.l. 83/15 23 Il secondo comma stato cos modificato dallart. 8, co. 1, lett. c), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ex art. 23, co. 8, d.l. 83/15 24 Lultimo comma stato aggiunto dallart. 8, co. 1, lett. d), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ex art. 23, co. 8, d.l. 83/15. 11 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma Art. 172. (Operazioni e relazione del commissario). Ilcommissariogiudizialeredigel'inventariodelpatrimoniodel debitoreeunarelazioneparticolareggiatasullecausedel dissesto,sullacondottadeldebitore,sullepropostedi concordatoesullegaranzieofferteaicreditori,eladepositain cancelleriaalmenodiecigiorniprimadell'adunanzadei creditori.Nellostessoterminelacomunicaamezzoposta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.Surichiestadelcommissarioilgiudicepunominareuno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. Art. 172. (Operazioni e relazione del commissario). Ilcommissariogiudizialeredigel'inventariodelpatrimoniodel debitoreeunarelazioneparticolareggiatasullecausedel dissesto,sullacondottadeldebitore,sullepropostedi concordatoesullegaranzieofferteaicreditori,eladepositain cancelleriaalmenoquarantacinque25giorniprimadell'adunanza deicreditori.Nellostessoterminelacomunicaamezzoposta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma. Qualoranelterminedicuialquartocommadell'articolo163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare incancelleriaecomunicareaicreditori,conlemodalitdicui allarticolo171,secondocomma,almenodiecigiorniprima delladunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola,unaparticolareggiatacomparazionetratutteleproposte depositate.Lepropostediconcordato,ivicompresaquella presentatadaldebitore,possonoesseremodificatefinoa quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analogarelazioneintegrativavieneredattaqualoraemergano informazionicheicreditoridevonoconoscereaifini dell'espressione del voto.26 Surichiestadelcommissarioilgiudicepunominareuno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. Art. 175. (Discussione della proposta di concordato). Nell'adunanzadeicreditoriilcommissariogiudizialeillustrala sua relazione e le proposte definitive del debitore. Lapropostadiconcordatononpupiesseremodificatadopo l'inizio delle operazioni di voto. Ciascun creditore pu esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibileoaccettabilelapropostadiconcordatoesollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Ildebitorehafacoltdirispondereecontestareasuavoltai crediti,ehaildoveredifornirealgiudicegliopportuni chiarimenti. Art. 175. (Discussione della proposta di concordato). Nell'adunanzadeicreditoriilcommissariogiudizialeillustrala suarelazioneelepropostedefinitivedeldebitoreequelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dellarticolo 163, comma quarto.27 Lapropostadiconcordatononpupiesseremodificatadopo l'inizio delle operazioni di voto.28 Ciascun creditore pu esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibilioconvenientilepropostediconcordatoesollevare contestazionisuicrediticoncorrenti.Ildebitorepuesporrele ragioniperlequalinonritieneammissibiliofattibilile eventuali proposte concorrenti.29 Ildebitorehafacoltdirispondereecontestareasuavoltai crediti,ehaildoveredifornirealgiudicegliopportuni chiarimenti. Sonosottoposteallavotazionedeicreditoritutteleproposte presentatedaldebitoreedaicreditori,seguendo,perqueste ultime, lordine temporale del loro deposito.30 25 Al primo comma il termine dieci stato sostituito con quarantacinque dallart. 3, co. 3, lett. a), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente allentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015 26Commiaggiuntidallart.3,co.2,lett.b),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidiconcordatopreventivo introdotti successivamente allentrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ex art. 23, co. 1, secondo periodo, d.l. 83/2015. 27Ilprimocommastatocosmodificatodallart.3,co.4,lett.a),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo periodo, d.l. 83/2015. 28Ilsecondocommastatosoppressodallart.3,co.4,lett.b),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo periodo, d.l. 83/2015. 29Ilterzocommastatocossostituitodallart.3,co.4,lett.c),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo periodo, d.l. 83/2015. 30 Lultimo comma stato aggiunto dallart. 3, co. 4, lett. d), del d.l. 83/15. Le disposizioni di cui allart. 3 si applicano ai procedimenti di concordato preventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondoperiodo,d.l. 83/2015. 12 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Ilconcordatoapprovatodaicreditoricherappresentanola maggioranzadeicreditiammessialvoto.Ovesianopreviste diverseclassidicreditori,ilconcordatoapprovatosetale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Icreditorimunitidiprivilegio,pegnooipoteca,ancorchla garanziasiacontestata,deiqualilapropostadiconcordato prevedel'integralepagamento,non hannodirittoalvotosenon rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto oinparteallaprelazione,perlapartedelcreditononcoperta dallagaranziasonoequiparatiaicreditorichirografari;la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Icreditorimunitididirittodiprelazionedicuilapropostadi concordatoprevede,aisensidell'articolo160,lasoddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Sonoesclusidalvotoedalcomputodellemaggioranzeil coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionarioaggiudicatarideilorocreditidamenodiunanno prima della proposta di concordato. Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Ilconcordatoapprovatodaicreditoricherappresentanola maggioranzadeicreditiammessialvoto.Ovesianopreviste diverseclassidicreditori,ilconcordatoapprovatosetale maggioranzasiverificainoltrenelmaggiornumerodiclassi. Quandosonopostealvotopipropostediconcordatoaisensi dell'articolo175,quintocomma,siconsideraapprovatala propostachehaconseguitolamaggioranzapielevatadei creditiammessialvoto;incasodiparit,prevalequelladel debitoreo,incasodiparitfrapropostedicreditori,quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti postealvotosiastataapprovataconlemaggioranzedicuial primoesecondoperiododelpresentecomma,ilgiudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dellarticolo 178, rimette al voto la sola propostachehaconseguitolamaggioranzarelativadeicrediti ammessialvoto,fissandoiltermineperlacomunicazioneai creditorieiltermineapartiredalqualeicreditori,neiventi giornisuccessivi,possonofarpervenireilpropriodissensocon lemodalitprevistedalpredettoarticolo.Inognicasosi applicano il primo e secondo periodo del presente comma.31 Icreditorimunitidiprivilegio,pegnooipoteca,ancorchla garanziasiacontestata,deiqualilapropostadiconcordato prevedel'integralepagamento,non hannodirittoalvotosenon rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto oinparteallaprelazione,perlapartedelcreditononcoperta dallagaranziasonoequiparatiaicreditorichirografari;la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Icreditorimunitididirittodiprelazionedicuilapropostadi concordatoprevede,aisensidell'articolo160,lasoddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Sonoesclusidalvotoedalcomputodellemaggioranzeil coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, lasocietchecontrollalasocietdebitrice,lesociet daquesta controllateequellesottoposteacomunecontrollo,nonchi cessionarioaggiudicatarideilorocreditidamenodiunanno prima della proposta di concordato.32 Art. 182 (Provvedimenti in caso di cessione di beni).Seilconcordatoconsistenellacessionedeibenienondisponediversamente,iltribunalenominanellasentenzadi omologazioneunoopiliquidatorieuncomitatoditreocinquecreditoriper assistere alla liquidazione edeterminalealtremodalitdella liquidazione. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. Siapplicanoalcomitatodeicreditorigliarticoli40e41in quantocompatibili.Allasostituzionedeimembridelcomitato provvede in ogni caso il tribunale. Levenditediaziendeeramidiaziende,beniimmobiliealtri Art. 182 (Cessioni).33 Seilconcordatoconsistenellacessionedeibenienondisponediversamente,iltribunalenominanellasentenzadi omologazioneunoopiliquidatorieuncomitatoditreocinquecreditoriper assistere alla liquidazione edeterminalealtremodalitdellaliquidazione.Intalcaso,iltribunaledisponecheilliquidatoreeffettuilapubblicitprevista dall'articolo 490, primo comma,delcodicedi procedura civile e fissa il termine entro cui la stessadeveessere eseguita34. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili. Siapplicanoalcomitatodeicreditorigliarticoli40e41in 31Ilprimocommastatocosmodificatodallart.3,co.5,lett.a),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo periodo, d.l. 83/2015. 32Ilquartocommastatocosmodificatodallart.3,co.5,lett.b),deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo periodo, d.l. 83/2015. 33 La rubrica stata cos sostituita dallart. 2, co. 2, lett. a), del d.l. 83/15. 34 Il primo comma stato cos sostituito dallart. 2, co. 2, lett. b), del d.l. 83/15. Le disposizioni di tale articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dallart. 161-quater delle disposizioni per lattuazione del codice di procedura civile ex art. 23, co. 2, del d.l. 83/15. 13 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma beniiscrittiinpubbliciregistri,nonchlecessionidiattivite passivit dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. Siapplical'articolo33,quintocomma,primo,secondoeterzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicitsemestraledallanomina.Quest'ultimocomunicaa mezzodipostaelettronicacertificataaltracopiadelrapportoal commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. quantocompatibili.Allasostituzionedeimembridelcomitato provvede in ogni caso il tribunale. Levenditediaziendeeramidiaziende,beniimmobiliealtri beniiscrittiinpubbliciregistri,nonchlecessionidiattivite passivit dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Allevendite,allecessionieaitrasferimentilegalmentepostiin esseredopoildepositodelladomandadiconcordatooin esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quantocompatibili.Lacancellazionedelleiscrizionirelativeai diritti di prelazione, nonch delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati suordinedelgiudice,salvodiversadisposizionecontenutanel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.35 Siapplical'articolo33,quintocomma,primo,secondoeterzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicitsemestraledallanomina.Quest'ultimocomunicaa mezzodipostaelettronicacertificataaltracopiadelrapportoal commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma. Art. 182-quinquies.(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuit aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti).Ildebitorechepresenta,ancheaisensidellarticolo161sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione deidebitiaisensidellarticolo182-bis,primocomma,ouna proposta di accordo ai sensi dellarticolo 182-bis, sesto comma, puchiederealtribunalediessereautorizzato,assuntesedel casosommarieinformazioni,acontrarrefinanziamenti, prededucibiliaisensidellart.111,seunprofessionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui allarticolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziariodellimpresasinoallomologazione,attestachetali finanziamentisonofunzionaliallamiglioresoddisfazionedei creditori.Lautorizzazionedicuialprimocommapuriguardareanche finanziamentiindividuatisoltantopertipologiaedentit,enon ancora oggetto di trattative.Iltribunalepuautorizzareildebitoreaconcederepegnoo ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. Ildebitorechepresentadomandadiammissionealconcordato preventivoconcontinuitaziendale,ancheaisensidell'articolo161sestocomma,puchiederealtribunalediessereautorizzato,assuntesedelcasosommarieinformazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionistainpossesso dei requisiti dicuiall'articolo67,terzocomma,letterad),attestachetaliprestazionisonoessenzialiperlaprosecuzionedellaattivitdiimpresae funzionaliadassicurarelamiglioresoddisfazionedei creditori.L'attestazionedelprofessionistanonnecessariaper pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorsefinanziariechevenganoapportatealdebitoresenza obbligodirestituzioneoconobbligodirestituzionepostergato alla soddisfazione dei creditori.Ildebitorechepresentaunadomandadiomologazionediunaccordodiristrutturazionedeidebitiaisensidell'articolo182-bis,primocomma,ounapropostadiaccordoaisensidell'articolo182-bis, sesto comma, pu chiedere al tribunaledi Art. 182-quinquies.(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuit aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti).Ildebitorechepresenta,ancheaisensidellarticolo161sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione deidebitiaisensidellarticolo182-bis,primocomma,ouna proposta di accordo ai sensi dellarticolo 182-bis, sesto comma, puchiederealtribunalediessereautorizzatoancheprimadel depositodelladocumentazionedicuiall'articolo161,commi secondoeterzo,assuntesedelcasosommarieinformazioni,a contrarrefinanziamenti,prededucibiliaisensidellart.111,se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti dicuiallarticolo67,terzocomma,letterad),verificatoil complessivofabbisognofinanziariodellimpresasino allomologazione,attestachetalifinanziamentisonofunzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.36 Lautorizzazionedicuialprimocommapuriguardareanche finanziamentiindividuatisoltantopertipologiaedentit,enon ancora oggetto di trattative. Ildebitorechepresentaunadomandadiammissionealconcordatopreventivoai sensi dell'articolo 161, sesto comma, ancheinassenzadelpianodicuiall'articolo161,secondo comma,letterae),ounadomandadiomologazionediun accordo di ristrutturazione deidebitiaisensi dell'articolo 182-bis,primocomma,ounapropostadiaccordoaisensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, pu chiedere altribunale di essere autorizzato in viad'urgenzaacontrarrefinanziamenti, prededucibiliaisensidell'articolo111,funzionaliaurgenti necessitrelativeall'eserciziodell'attivitaziendalefinoalla scadenza del termine fissato daltribunaleaisensidell'articolo 161,sestocomma,oall'udienzadiomologazionedicuiall'articolo182-bis,quartocomma,oallascadenzadel terminedicui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso devespecificareladestinazionedeifinanziamenti,cheil debitore non ingradodi reperire altrimenti tali finanziamenti eche,inassenzaditalifinanziamenti,deriverebbeun pregiudizioimminenteedirreparabileall'azienda.Iltribunale, assuntesommarieinformazionisulpianoesullapropostain 35Il quinto comma stato cos sostituito dallart. 2, co. 2, lett. c), del d.l. 83/15. La disposizione di tale articolosi applica anche ai fallimenti ed ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 36 Il primo comma stato cos modificato dallart. 1, co. 1, lett. a), del d.l. 83/15. 14 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma essereautorizzato,in presenza dei presupposti di cui al quartocomma,apagarecrediti anche anteriori per prestazioni di beni oservizi.Intalcasoi pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria dicui all'articolo 67. corsodielaborazione,sentitoilcommissariogiudizialese nominato,e,sedelcaso,sentitisenzaformalitiprincipali creditori,decideincameradiconsigliocondecreto motivato,entrodieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.Larichiestapu avereadoggetto anche il mantenimentodilineedicreditoautoliquidantiinesserealmomento del deposito della domanda.37 Iltribunalepuautorizzareildebitoreaconcederepegnoo ipotecaoacederecreditiagaranziadeimedesimi finanziamenti.38 Ildebitorechepresentadomandadiammissionealconcordato preventivoconcontinuitaziendale,ancheaisensidell'articolo161sestocomma,puchiederealtribunalediessereautorizzato,assuntesedelcasosommarieinformazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionistainpossesso dei requisiti dicuiall'articolo67,terzocomma,letterad),attestachetaliprestazionisonoessenzialiperlaprosecuzionedellaattivitdiimpresae funzionaliadassicurarelamiglioresoddisfazionedei creditori.L'attestazionedelprofessionistanonnecessariaper pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorsefinanziariechevenganoapportatealdebitoresenza obbligodirestituzioneoconobbligodirestituzionepostergato alla soddisfazione dei creditori.Ildebitorechepresentaunadomandadiomologazionediunaccordodiristrutturazionedeidebitiaisensidell'articolo182-bis,primocomma,ounapropostadiaccordoaisensidell'articolo182-bis, sesto comma, pu chiedere al tribunalediessereautorizzato,in presenza dei presupposti di cui al quartocomma,apagarecrediti anche anteriori per prestazioni di beni oservizi.Intalcasoi pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria dicui all'articolo 67. Art. 182-septies. (Accordodiristrutturazioneconintermediarifinanziariee convenzione di moratoria). Quandoun'impresahadebitiversobancheeintermediari finanziariinmisuranoninferioreallameta'dell'indebitamentocomplessivo,ladisciplinadicui all'articolo 182-bis, in deroga agliarticoli1372e1411delcodicecivile,e'integratadalle disposizionicontenuteneicommisecondo,terzoequarto. Restanofermiidirittideicreditoridiversidabanchee intermediari finanziari.L'accordodiristrutturazionedeidebitidicuiall'articolo 182-bispuo'individuareunaopiu'categorietraicreditoridicui al primo commache abbiano fra loro posizione giuridicaeinteressi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma ditalearticolo,ildebitorepuo'chiederechegli effetti dell'accordo vengano estesiancheaicreditorinonaderentiche appartengano alla medesima categoria, quando tutti icreditoridellacategoriasianostatiinformatidell'avviodelle trattativeesianostatimessiincondizionediparteciparviin buonafedeeicreditidellebancheedegliintermediari finanziariaderentirappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una bancao un intermediario finanziario puo'esseretitolaredicreditiinseritiinpiu'diunacategoria.I creditoriaiqualiildebitorechiededestendereglieffettidell'accordo sono considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimentodellasogliadelsessantapercentodicuial primo comma dell'articolo 182-bis.Ai fini di cuialprecedentecommanonsitienecontodelle ipotechegiudizialiiscrittedallebancheodagliintermediari 37 Comma aggiunto dallart. 1, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. 38 Il terzo comma stato cos modificato dallart. 1, co. 1, lett. c), del d.l. 83/15. 15 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma finanziarineinovantagiornicheprecedonoladatadipubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.Il debitore, oltre agliadempimentipubblicitarigia'previsti, devenotificareilricorsoeladocumentazionedicuialprimocommadell'articolo182-bisallebancheeagliintermediarifinanziariaiqualichiedediestendereglieffettidell'accordo.Percostoroiltermineperproporrel'opposizionedicuialquartocommadelmedesimoarticolodecorredalladatadella notificazionedelricorso.Iltribunaleprocedeall'omologazioneprevioaccertamentocheletrattativesisianosvolteinbuonafedeechelebancheegli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estenderegli effetti dell'accordo:a)abbianoposizionegiuridicaeinteressieconomiciomogenei rispetto aquellidellebancheedegliintermediarifinanziari aderenti;b)abbianoricevutocompleteedaggiornateinformazionisullasituazionepatrimoniale,economicaefinanziariadel debitorenonche'sull'accordoesuisuoieffetti,esianostati messi in condizione di partecipare alle trattative;c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, inmisura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.Quandofral'impresadebitriceeunaopiu'bancheointermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinarein via provvisoria gli effettidellacrisiattraversounamoratoria temporaneadeicreditineiconfrontidiunaopiu'bancheointermediarifinanziariesiaraggiuntalamaggioranzadicuial secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche neiconfrontidellebancheedegliintermediarifinanziarinon aderenti se questi siano statiinformati dell'avvio delle trattative esianostatimessiincondizionediparteciparviinbuona fede,eunprofessionistainpossessodeirequisitidicui all'articolo67,terzocomma,letterad),attestil'omogeneita' dellaposizionegiuridicaedegliinteressieconomicifrai creditori interessati dalla moratoria.Nelcasoprevistodalcommaprecedente,lebanchee gliintermediarifinanziarinonaderentiallaconvenzione possonoproporreopposizioneentrotrentagiornidallacomunicazionedellaconvenzionestipulata,accompagnatadallarelazionedelprofessionistaaisensidell'articolo67, terzocomma,letterad).Lacomunicazionedeveessereeffettuata,alternativamente,mediante lettera raccomandata o postaelettronicacertificata.Conl'opposizione,labancao l'intermediariofinanziariopuo'chiederechelaconvenzionenonproducaeffettineisuoiconfronti.Iltribunale,con decretomotivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenzadellecondizionidicuialcommaquarto,terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello, aisensi dell'articolo 183.Innessuncaso,pereffettodegliaccordieconvenzionidicuiaicommiprecedenti,aicreditorinonaderentipuo'essereimpostal'esecuzionedinuoveprestazioni,laconcessionedi affidamenti,ilmantenimentodellapossibilita'diutilizzare affidamentiesistentiol'erogazionedinuovifinanziamenti.Aglieffettidelpresentearticolonone'consideratanuova prestazione laprosecuzionedella concessione del godimento di beni oggetto di contrattidilocazione finanziaria gia' stipulati.39 39 Articolo aggiunto dallart. 9, co. 1, del d.l. 83/15. 16 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma Art. 185. (Esecuzione del concordato). Dopol'omologazionedelconcordato,ilcommissariogiudiziale nesorveglial'adempimento,secondolemodalitstabilitenella sentenzadiomologazione.Eglideveriferirealgiudiceogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art. 136. Art. 185. (Esecuzione del concordato). Dopol'omologazionedelconcordato,ilcommissariogiudiziale nesorveglial'adempimento,secondolemodalitstabilitenella sentenzadiomologazione.Eglideveriferirealgiudiceogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art. 136. Ildebitoretenutoacompiereogniattonecessarioadare esecuzioneallapropostadiconcordatopresentatadaunoopi creditori, qualora sia stata approvata e omologata. Nelcasoincuiilcommissariogiudizialerilevicheildebitore nonstaprovvedendoalcompimentodegliattinecessariadare esecuzioneallasuddettapropostaonestaritardandoil compimento,devesenzaindugioriferirnealtribunale.Il tribunale,sentitoildebitore,puattribuirealcommissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. Ilsoggettochehapresentatolapropostadiconcordato approvata e omologata dai creditori pu denunziare al tribunale i ritardioleomissionidapartedeldebitore,mediantericorsoal tribunalenotificatoaldebitoree alcommissariogiudiziale,con ilqualepuchiederealtribunalediattribuirealcommissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. Fermorestandoildispostodell'articolo173,iltribunale,sentiti incameradiconsiglioildebitoreeilcommissariogiudiziale, purevocarelorganoamministrativo,sesitrattadisociet,e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suoincaricoeattribuendogliilpoteredicompiereogniatto necessario a dareesecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualoratalepropostaprevedaunaumentodelcapitalesociale deldebitore,laconvocazionedellassembleastraordinariadei sociaventeadoggettoladeliberaditaleaumentodicapitalee leserciziodelvotonellastessa.Quandostatonominatoil liquidatoreanormadellarticolo182,icompitidi amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.40 Art. 236. (Concordato preventivo).punitoconlareclusionedaunoacinqueannil'imprenditore, che,alsoloscopodiessereammessoallaproceduradi concordatopreventivo,siasiattribuitoattivitinesistenti, ovvero,perinfluiresullaformazionedellemaggioranze,abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo si applicano: 1)ledisposizionidegliartt.223e224agliamministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societ; 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3)ledisposizionidegliartt.228e229alcommissariodel concordato preventivo;4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. Art. 236. (Concordatopreventivoeaccordodiristrutturazionecon intermediari finanziari e convenzione di moratoria).41 punitoconlareclusionedaunoacinqueannil'imprenditore, che,alsoloscopodiessereammessoallaproceduradi concordatopreventivoodiottenerelomologazionediun accordodiristrutturazioneconintermediarifinanziarioil consensodegliintermediarifinanziariallasottoscrizionedella convenzionedimoratoria,siasiattribuitoattivitinesistenti, ovvero,perinfluiresullaformazionedellemaggioranze,abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.42 Nel caso di concordato preventivo si applicano: 1)ledisposizionidegliartt.223e224agliamministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societ; 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3)ledisposizionidegliartt.228e229alcommissariodel concordato preventivo; 40Gliultimiquattrocommisonostatiaggiuntidallart.3,co.6,deld.l.83/15.Ledisposizionidicuiallart.3siapplicanoaiprocedimentidi concordatopreventivointrodottisuccessivamenteallentratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecretoexart.23,co.1,secondo periodo, d.l. 83/2015. 41 La rubrica stata cos sostituita dallart. 10, co. 1, lett. a), n. 1, del d.l. 83/15. 42 Il primo comma stato cos modificato dallart. 10, co. 1, lett. a), n. 2, del d.l. 83/15. 17 Testo vigente prima del d.l. 83/15 Testo successivo alla riforma 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. Nelcasodiaccordodiristrutturazioneconintermediari finanziariodiconvenzionedimoratoria,siapplicanole disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).43 Art. 236-bis. (Falso in attestazioni e relazioni). Ilprofessionistachenellerelazionioattestazionidicuiagli articoli 67, terzo comma, letterad), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquiese186-bisesponeinformazionifalseovvero omettediriferireinformazionirilevanti,punitoconla reclusionedadueacinqueannieconlamultada50.000a 100.000 euro. Se il fatto commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per s o per altri, la pena aumentata. Sedalfattoconsegueundannopericreditorilapena aumentata fino alla met. Art. 236-bis. (Falso in attestazioni e relazioni). Ilprofessionistachenellerelazionioattestazionidicuiagli articoli 67, terzo comma, letterad), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies,182-septiese186-bisesponeinformazionifalse ovveroomettediriferireinformazionirilevanti, punitoconla reclusionedadueacinqueannieconlamultada50.000a 100.000 euro.44 Se il fatto commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per s o per altri, la pena aumentata. Sedalfattoconsegueundannopericreditorilapena aumentata fino alla met. 43 Lultimo comma stato aggiunto dallart. 10, co. 1, lett. a), n. 3, del d.l. 83/15. 44 Il primo comma stato cos modificato dallart. 10, co. 1, lett. b), del d.l. 83/15. 18 MODIFICHE AL CODICE CIVILE Testo vigente prima del 83/2015 Testo successivo alla riforma

Sezione I-bis45

Dell'espropriazionedibenioggettodivincolidiindisponibilita'o di alienazioni a titolo gratuito

Art.2929-bis(Espropriazionedibenioggettodivincolidi indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito). Ilcreditorechesiapregiudicatodaunattodeldebitore,dicostituzionedivincolodiindisponibilita'odialienazione,che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri,compiutoatitologratuitosuccessivamentealsorgeredelcredito,puo'procedere,munitodititoloesecutivo,a esecuzioneforzata,ancorche'nonabbiapreventivamente ottenutosentenzadichiarativadiinefficacia,setrascriveil pignoramento nel termine di un anno dalladataincui l'atto e' statotrascritto.Ladisposizionedicuialpresentecommasi applica anche al creditore anterioreche,entrounannodalla trascrizionedell'attopregiudizievole,intervienenell'esecuzione da altri promossa.Quandoilpregiudizioderivadaunattodialienazione,il creditorepromuovel'azioneesecutivanelleforme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazioneeognialtro interessatoallaconservazionedelvincolopossonoproporreleopposizioniall'esecuzionedicuialtitoloVdellibroIIIdelcodicediproceduracivilequandocontestanolasussistenzadeipresuppostidicuialprimocomma,nonche'la conoscenzadapartedeldebitoredelpregiudiziochel'attoarrecavaalleragionidel creditore. 45 Sezione cos inserita dallart. 12 co. 1 del d.l. 83/15. La disposizione di cui allart. 2929 bis c.c. si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ex art. 23, co. 6, d.l. 83/15. 19 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Testo vigente prima del 83/2015Testo successivo alla riforma Art. 480.(Forma del precetto).Ilprecettoconsistenell'intimazionediadempierel'obbligo risultantedaltitoloesecutivoentrounterminenonminoredi diecigiorni,salval'autorizzazionedicuiall'articolo 482,con l'avvertimentoche,inmancanza,siprocederaesecuzione forzata.Ilprecettodevecontenereapenadinullitl'indicazionedelle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e' fattaseparatamente,olatrascrizioneintegraledeltitolostesso, quandoe'richiestadallalegge.Inquest'ultimocasol'ufficiale giudiziario,primadellarelazionedinotificazione,deve certificarediavereriscontratochelatrascrizionecorrisponde esattamente al titolo originale.Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezionedidomiciliodellaparteistantenelcomuneincuiha sedeilgiudicecompetenteperl'esecuzione.Inmancanzale opposizionialprecettosipropongonodavantialgiudicedel luogo in cui e' stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.Ilprecettodeveesseresottoscrittoanormadell'articolo125e notificatoallapartepersonalmenteanormadegliarticoli137e seguenti. Art. 480.(Forma del precetto).Ilprecettoconsistenell'intimazionediadempierel'obbligo risultantedaltitoloesecutivoentrounterminenonminoredi diecigiorni,salval'autorizzazionedicuiall'articolo 482,con l'avvertimentoche,inmancanza,siprocederaesecuzione forzata.Ilprecettodevecontenereapenadinullitl'indicazionedelle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e' fattaseparatamente,olatrascrizioneintegraledeltitolostesso, quandoe'richiestadallalegge.Inquest'ultimocasol'ufficiale giudiziario,primadellarelazionedinotificazione,deve certificarediavereriscontratochelatrascrizionecorrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altres contenere lavvertimento che il debitore pu, con lausilio di un organismo dicomposizionedellacrisiodiunprofessionistanominatodal giudice,porrerimedioallasituazionedisovraindebitamento concludendoconicreditoriunaccordodicomposizionedella crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore46. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezionedidomiciliodellaparteistantenelcomuneincuiha sedeilgiudicecompetenteperl'esecuzione.Inmancanzale opposizionialprecettosipropongonodavantialgiudicedel luogo in cui e' stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.Ilprecettodeveesseresottoscrittoanormadell'articolo125e notificatoallapartepersonalmenteanormadegliarticoli137e seguenti. Art. 490.(Pubblicit degli avvisi).Quandolaleggedisponechediunattoesecutivosiadata pubblicanotizia,unavvisocontenentetuttiidati,chepossono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albodell'ufficiogiudiziariodavantialqualesisvolgeil procedimento esecutivo. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiorea25.000euro,edibeniimmobili,lostessoavviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stimaredattaaisensidell'articolo173-bisdelledisposizionidi attuazionedelpresentecodice,altresinseritoinappositisiti internetalmenoquarantacinquegiorniprimadeltermineperla presentazione delle offerte o della data dell'incanto.Ilgiudicedisponeinoltrechel'avvisosiainseritoalmeno quarantacinquegiorniprimadeltermineperlapresentazione delleofferteodelladatadell'incantounaopivoltesui quotidianidiinformazionelocaliaventimaggiorediffusione nellazonainteressatao,quandoopportuno,suiquotidianidi informazione nazionale e, quando occorre, che sia divulgato con leformedellapubblicitcommerciale.Ladivulgazionedegli avvisiconaltrimezzidiversidaiquotidianidiinformazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sonoequiparatiaiquotidiani,igiornalidiinformazionelocale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro Art. 490.(Pubblicit degli avvisi).Quandolaleggedisponechediunattoesecutivosiadata pubblicanotizia, unavvisocontenentetuttiidati,che possonointeressareilpubblico,deveessereinseritosulportaledelMinisterodellagiustiziainun'areapubblicadenominata"portaledellevendite pubbliche47. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiorea25.000euro,edibeniimmobili,lostessoavviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stimaredattaaisensidell'articolo173-bisdelledisposizionidi attuazionedelpresentecodice,altresinseritoinappositisiti internetalmenoquarantacinquegiorniprimadeltermineperla presentazione delle offerte o della data dell'incanto.Suistanzadelcreditoreprocedenteodeicreditoriintervenuti munitidititoloesecutivoilgiudicepudisporreinoltreche l'avvisosiainseritoalmenoquarantacinquegiorniprimadel termineperlapresentazionedelleofferteunaopivoltesui quotidianidiinformazionelocaliaventimaggiorediffusione nellazonainteressatao,quandoopportuno,suiquotidianidi informazionenazionaliochesiadivulgatoconleformedella pubblicit commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali diinformazionelocale,multisettimanaliosettimanalieditida soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani 46 L'ultima parte del secondo comma stata aggiunta dall'art. 13, co. 1, lett. a) del d.l. 83. La disposizione si applica a decorrere dallentrata in vigore della legge di conversione del presente decretoex art. 23, co. 7, d.l. 83/15. 47 Comma cos sostituito dallart. 13, co. 1 lett b n. 1 La disposizione di applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dallart. 161 quater delle disp. att. c.p.c. ex art. 23, co. 2, d.l. 83/15 20 Testo vigente prima del 83/2015Testo successivo alla riforma operatoridellacomunicazione(ROC)eaventicaratteristiche editorialianalogheaquelledeiquotidianichegarantisconola maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore. chegarantisconolamaggiordiffusionenellazonainteressata. Nell'avviso omessa l'indicazione del debitore48. Art. 492-bis.(Ricerca con modalit telematiche dei beni da pignorare). Suistanzadelcreditoreprocedente,ilpresidentedeltribunale delluogoincuiildebitorehalaresidenza,ildomicilio,la dimoraolasede,verificatoildirittodellaparteistanteaprocedereadesecuzioneforzata,autorizzalaricercaconmodalittelematichedeibenidapignorare.L'istanzadevecontenerel'indicazionedell'indirizzodipostaelettronica ordinariaedilnumerodifaxdeldifensorenonch,aifini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.FermoquantoprevistodalledisposizioniinmateriadiaccessoaidatiealleinformazionidegliarchiviautomatizzatidelCentro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo8dellalegge1 aprile 1981, n. 121, conl'autorizzazionedicuialprimocommailpresidentedel tribunaleoungiudicedaluidelegatodisponechel'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematicodirettoaidaticontenutinellebanchedatidellepubbliche amministrazioni o allequalilestesse possonoaccederee,inparticolare,nell'anagrafetributaria,compresol'archiviodei rapporti finanziari,nelpubblicoregistro automobilisticoein quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutteleinformazionirilevantiperl'individuazionedicoseecreditidasottoporreadesecuzione, comprese quelle relative airapportiintrattenutidaldebitoreconistitutidicreditoe datoridilavoroocommittenti.Terminateleoperazioni l'ufficiale giudiziario redige un unicoprocessoverbale nel quale indica tutte lebanchedatiinterrogateelerelative risultanze.Se l'accesso ha consentito di individuare cose chesitrovanoin luoghiappartenentialdebitorecompresinelterritoriodi competenza dell'ufficialegiudiziario,quest'ultimoaccedeaglistessiperprovvedered'ufficioagliadempimentidicuiagli articoli517,518e520.Seiluoghinonsonocompresinel territoriodicompetenzadicuialperiodoprecedente,copia autenticadelverbalee'rilasciataalcreditoreche,entroquindicigiornidalrilascioapenad'inefficaciadella richiesta,lapresenta,unitamenteall'istanzapergliadempimentidicuiagliarticoli517,518e520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.L'ufficialegiudiziario,quandononrinvieneunacosaindividuatamediantel'accessonellebanchedatidicuial secondocomma,intimaaldebitorediindicareentroquindici giorniilluogoincuisi trova, avvertendolo che l'omessa o la falsacomunicazionee'punitaanormadell'articolo388,sesto comma, del codice penale.Se l'accesso ha consentito di individuare creditideldebitoreo cosediquest'ultimochesononelladisponibilitdi terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio,ovepossibileanorma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore ealterzoil verbale, che dovr anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e delprecetto,dell'indirizzodi posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo Art. 492-bis.(Ricerca con modalit telematiche dei beni da pignorare). Su istanza del creditore 49, il presidente deltribunale del luogo incuiildebitorehalaresidenza,ildomicilio,ladimoraola sede,verificatoildirittodellaparteistanteaprocederead esecuzioneforzata,autorizzalaricercaconmodalittelematiche deibenidapignorare.L'istanzadevecontenere l'indicazionedell'indirizzodipostaelettronicaordinariaedil numerodifaxdeldifensorenonch,aifinidell'articolo547, dell'indirizzodipostaelettronicacertificata.Listanzanonpu esserepropostaprimachesiadecorsoilterminedicui allarticolo482.Sevipericolonelritardo,ilpresidentedel tribunaleautorizzalaricercatelematicadeibenidapignorare prima della notificazione del precetto50. FermoquantoprevistodalledisposizioniinmateriadiaccessoaidatiealleinformazionidegliarchiviautomatizzatidelCentro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo8dellalegge1 aprile 1981, n. 121, conl'autorizzazionedicuialprimocommailpresidentedel tribunaleoungiudicedaluidelegatodisponechel'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematicodirettoaidaticontenutinellebanchedatidellepubbliche amministrazioni o allequalilestesse possonoaccederee,inparticolare,nell'anagrafetributaria,compresol'archiviodei rapporti finanziari,nelpubblicoregistro automobilisticoein quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutteleinformazionirilevantiperl'individuazionedicoseecreditidasottoporreadesecuzione, comprese quelle relative airapportiintrattenutidaldebitoreconistitutidicreditoe datoridilavoroocommittenti.Terminateleoperazioni l'ufficiale giudiziario redige un unicoprocessoverbale nel quale indica tutte lebanchedatiinterrogateelerelative risultanze.Lufficialegiudiziarioprocedeapignoramento munitodeltitoloesecutivoedelprecetto,ancheacquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, terzoperiodo,ilprecettoconsegnatootrasmessoallufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento51. Se l'accesso ha consentito di individuare cose chesitrovanoin luoghiappartenentialdebitorecompresinelterritoriodi competenza dell'ufficialegiudiziario,quest'ultimoaccedeaglistessiperprovvedered'ufficioagliadempimentidicuiagli articoli517,518e520.Seiluoghinonsonocompresinel territoriodicompetenzadicuialperiodoprecedente,copia autenticadelverbalee'rilasciataalcreditoreche,entroquindicigiornidalrilascioapenad'inefficaciadella richiesta,lapresenta,unitamenteall'istanzapergliadempimentidicuiagliarticoli517,518e520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.L'ufficialegiudiziario,quandononrinvieneunacosaindividuatamediantel'accessonellebanchedatidicuial secondocomma,intimaaldebitorediindicareentroquindici giorniilluogoincuisi trova, avvertendolo che l'omessa o la falsacomunicazionee'punitaanormadell'articolo388,sesto 48Commacossostituitodall'art.13,co.1,lett.b)n.2.Ladisposizionediapplicaancheaiprocedimentipendentialladatadientratainvigoredel presente decreto. ex art. 23, co. 9, del d.l. 83/15. 49Laparola"procedente",presenteneltestooriginario,statasoppressadall'art.13, co.1,lett.ff,n.1-lett. a, deld.l.83.Ladisposizionedi applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ex art. 23, co. 9, del d.l. 83/15.50 Comma cos modificato dall'art. 13, co.1, lett. ff, n.1-lett. b, del d.l. 83. La disposizione di applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ex art. 23, co. 9, del d.l. 83/15.. 51 Comma cos modificato dall'art. 13, co.1, lett. ff, n. 2, del d.l. 83. La disposizione di applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ex art. 23, co. 9, del d.l. 83/15.21 Testo vigente prima del 83/2015Testo successivo alla riforma incuiilcreditorehaelettodomicilioohadichiaratodiessere residente,dell'ingiunzione,dell'invitoedell'avvertimentoal debitore dicui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonchl'intimazionealterzodinondisporredellecoseodelle sommedovute,neilimitidicuiall'articolo546.Ilverbaledicuialpresen