Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15

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IL NUOVO PROCESSO TELEMATICO ALLA LUCE DEL D.L. N. 83/2015: CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI ' COMO, 20 NOVEMBRE 2015 Movimento Forense Dipartimento Giustizia Telematica Movimento Forense Sezione di Como Sezione di Padova

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IL NUOVO PROCESSO TELEMATICO ALLA LUCE DEL

D.L. N. 83/2015: CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI'

COMO, 20 NOVEMBRE 2015

Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica

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Sezione di Padova

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CONFRONTOSULLA RECENTE

GIURISPRUDENZA SUL PCTAVV. EDOARDO FERRARO

AVV. ANTONIO ZAGO

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Sezione di Padova

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PARTE PRIMALE NOTIFICHE VIA PEC

AVV. EDOARDO FERRARO

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TRIBUNALE DI MONZAORDINANZA 7.1.2015

Nell’ipotesi oggi in esame di deposito del ricorso introduttivo in via cartacea, ad avviso di questo giudicante, non è consentita la notifica via PEC, in quanto la notifica per immagine non sarebbe presente nel fascicolo telematico e quindi non potrebbe venire estratta dal legale e la notifica di copia non per immagine non appare essere consentita.[…]Ritenuto che l’atto notificato dal ricorrente non rientri in nessuna delle ipotesi legislative, in quanto copia per immagine non di atto estratto dall’avvocato dal fascicolo informatico bensì di una copia autentica estratta dalla Cancelleria di un atto processuale di parte depositato in via analogica e non presente nel fascicolo informatico;

P.Q.M.Dispone la rinnovazione della notifica a parte convenuta BPM, secondo i principi sopra indicati [...]

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CORTE DI CASSAZIONESENTENZA 18235/2015

Alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l'uso dello strumento della posta elettronica certificata quale forma di comunicazione e/o notificazione. L'utilizzo della PEC è stato consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato - a norma degli articoli 148 comma 2-bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p. (legge n. 228 del 2012 art. 1 comma 19; D.L n. 179 del 2012, art. 16, comma 9 e 10). Allo stato, infatti, la forma della notifica via PEC è deputata a sostituire forme derogatorie dell'ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari

(fattispecie relativa alla notifica mediante PEC da parte del difensore di una istanza di rimessione in termini).M

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TAR VENEZIASENTENZA 369/2015

Sebbene, in base al disposto di cui all'art. 16- quater, co. 3- bis del d.l. 179/12, sia esclusa l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile della notificazione tramite pec, l'avvenuta costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata è idonea a sanare la nullità della notifica a mezzo pec.

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CORTE DI CASSAZIONEORDINANZA 9.4.2015

La pronuncia impugnata risulta notificata mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) su istanza della cancelleria il 07/02/2013. Il ricorso risulta notificato il 26 aprile 2013. [...]L'art. 18 della legge fallimentare stabilisce, al comma 14, che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione della pronuncia al reclamante a cura della cancelleria. (art. 18 commi 13 e 14). [...]Nella specie dall'esame degli atti consentito a questa Corte, per la natura della censura, è emerso che il legale della parte reclamante avv. xxx, aveva espressamente indicato nel proprio atto introduttivo del giudizio di reclamo l'indirizzo di posta elettronica certificata ex art.125 primo comma cod. proc. civ. La notificazione della sentenza impugnata risulta regolarmente ricevuto dal predetto legale il 7 febbraio 2013 come da attestazione del cancelliere in calce ad essa.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l'inammissibilità del ricorsoMov

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TRIBUNALE DI TORINOORDINANZA 22.4.2015

Il Giudice dott. xxxa scioglimento della riserva assunta all'udienza del xx/xx/xxxxha pronunciato la seguente

ORDINANZArilevato che il terzo chiamato non si è costituito e quindi non può ritenersi che la notifica abbia raggiunto il suo scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c.;rilevato che dalla documentazione prodotta non si evince con certezza che la notifica della citazione sia stata compiuta nel rispetto della normativa;rilevato che la ricevuta di consegna risulta essere "sintetica" per cui non vi è prova in atti di quali siano stati gli allegati notificati, tenuto oltretutto conto che nel fascicolo telematico il Giudice "non vede" l'atto di citazione per chiamata di terzo telematica e la relativa notifica telematica con gli allegati;rilevato che appare necessario che parte attrice fornisca ogni elemento utile per comprovare il perfezionamento dell'avvenuta notifica della citazione, eventualmente anche mediante invio telematico della notifica stessa con i relativi allegati oppure con produzione in formato cartaceo all'udienza

P.Q.M.Fissa udienza per chiarimenti, nel contraddittorio delle parti, alli xx/xx/xxxx

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TRIBUNALE DI MILANOORDINANZA 23.6.2015

Il Giudice- rilevato che ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 della l. 53/1994 "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi";- considerato che nel caso di specie l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale risulta pervenuta la comunicazione e-mail costituente notifica non corrisponde a quello risultante dai pubblici elenchi, ove figura un altro indirizzo pec inattivo;- ritenuto quindi che la notifica non possa ritenersi perfezionata, dispone la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione e dei successivi verbali, fissando per la comparizione della convenuta l'udienza del xx/xx/xxxx ore 10.00.Il GiudiceElena Riva Crugnola

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CORTE DI CASSAZIONEORDINANZA 23.6.2015

Si rileva, poi, che le notificazioni sono state eseguite il 14 maggio 2014, cioè quando era già stato emanato il Provvedimento del 16 aprile 2014 […]Tuttavia, il detto provvedimento [...] è entrato in vigore il 15 maggio 2014, giusta il disposto del suo articolo 31. [...]Ne consegue che le notificazioni di cui si discorre, in quanto avvenute il 14 maggio del 2014, non sono state effettuate sotto il suo vigore.Sussisterebbero, dunque, non essendosi costituito l’intimato (cosa che avrebbe determinato sanatoria della nullità) le condizioni per ordinare il rinnovo della notificazione dell’istanza di regolamento, previo rilievo della nullità della notificazione

(nel caso di specie non verrà disposto in quanto comunque inammissibile)

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TRIBUNALE DI VARESEORDINANZA 30.7.2015

Premesso […] che come già affermato più volte da questo Tribunale in precedenti pronunce non essendo possibile, in virtù dell'attuale stato della tecnica, operare un riscontro dei dati associati alla notifica effettuata nelle suddette forme direttamente a mezzo del sistema informatico, la validazione della regolarità della notificazione passa necessariamente dalla produzione in giudizio a cura del notificante di copia analogica del documento informatico trasmesso in via telematica

considerato- che, in particolare, poiché le componenti dei distinti files – email contenente gli atti notificati e ricevute di avvenuta accettazione/consegna – di cui si compone una notifica effettuata in via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53 che permettono una sua identificazione a mezzo dei documenti cartacei estratti vanno almeno individuate:

nel formato del documento;nella tipologia di firma cui è sottoscritto;nello stato di validità dell’eventuale certificato associato alla firma;nell’esistenza di una marca temporale;

è necessario che il difensore rilasci un’attestazione con la quale sotto la propria responsabilità dia atto almeno di tali elementi;

dichiarala nullità della notificazione del ricorso per sequestro e del decreto di fissazione udienza effettuata a xxxdispone la rinnovazione della formalità di notifica, fissando all’uopo termine perentorio fino al xx/xx/xxxx;

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PARTE SECONDAMALFUNZIONAMENTI DI SISTEMA

AVV. ANTONIO ZAGO

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Sezione di Padova

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TRIBUNALE DI MILANOPROVVEDIMENTO 12.1.2015

Il TRIBUNALE, in persona del Pres. f.f. dr.ssa N. Dell’Arciprete,

- rileva che la parte ricorrente richiede l’autorizzazione al deposito della memoria ex art. 190 c.p.c. in formato cartaceo, segnalando il difetto di funzionamento del sistema;

- ritiene che il difetto di funzionamento del sistema possa desumersi anche dall’essere prevenute, nel medesimo giorno, più istanze di autorizzazione al deposito analogico, come è accaduto nel caso di specie,

- ricorda che il presidente può autorizzare il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza” (art. 16-bis, comma IV, d.l. 179/2012 come mod. in l. 221/2012 e succ. mod.);

PER QUESTI MOTIVI

AUTORIZZA il deposito non telematico

MANDA alla cancelleria per comunicare l’odierno provvedimento a tutte le parti costituite.

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TRIBUNALE DI TORINOPROVVEDIMENTO 21.1.2015

- considerato che tra la giornata di sabato 17 e quella di lunedì 19 si sono verificati problemi di funzionamento del sistema, come ricavabile anche dal provvedimento di carattere generale, adottato ex art. 16 bis, comma 4, D.L.179/2012 dal Presidente Reggente del Tribunale;- rilevato che, benché dall’esame del fascicolo telematico la memoria in questione risulti depositata in data 19/01/2015 h. 17.00, giorno dell’invio, dalle stesse produzione del difensore risulta che la ricevuta di avvenuta consegna è stata generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia solo in data 20/1/2015;- considerato pertanto che l’attestazione del deposito, risultante dalla consultazione del fascicolo telematico, è difforme da quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 16 bis D.L. 179/2012, dovendo in base alla disposizione di legge considerarsi il deposito avvenuto “al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”;- considerato che la parte è incorsa in una decadenza inconsapevole;- ritenuto che l’atto per il deposito del quale viene chiesta la remissione in termini, è stato nelle more comunque già depositato

P.Q.M.rimette in termini la difesa di parte opposta per il deposito telematico della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., dichiarando tempestivo il deposito avvenuto telematicamente in data 20/01/2015.Si comunichi.

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TRIBUNALE DI TRENTOPROVVEDIMENTO 30.1.2015

- Letta l'istanza della difesa di xxx di rimessione in termini al deposito telematico della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2;- vista la documentazione allegata all'istanza;- rilevato che è noto che vi sia stato un blocco del sistema telematico in coincidenza con lo spirare del termine;- rilevato pertanto che sussistono le condizioni per la rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. per il deposito della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. per la parte xxx;- rilevato peraltro che appare opportuno differire per entrambe le parti, in particolare a tutela dei diritti della controparte rispetto all'istante, il termine per il deposito della memoria di replica ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.

P.Q.M.Autorizza la rimessione in termini per il deposito di memoria come richiesto;Assegna nuovo termine alle parti per il deposito di memoria ex art. 183 c.6 n.3 c.p.c. fino al 20 febbraio 2015.

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PARTE TERZADEPOSITI TELEMATICI:

AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA' 'AVV. ANTONIO ZAGO

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TRIBUNALE DI ROMAORDINANZA 24.1.2015

Deve ritenersi quindi ammissibile il deposito telematico di atti e provvedimenti non contemplati dal decreto autorizzatorio secondo il principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c. per il quale gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo ed inoltre, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c. per il quale l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come nel caso di specie, a seguito dell'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, con immediata visibilità per il Giudice e per tutte le altre parti del processo, non può essere dichiarato nullo (cfr. Tribunale Bologna, ord. 16.7.2014).

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TRIBUNALE DI TORINOORDINANZA 30.1.2015

Va considerato come la disposizione in questione non utilizzi l’espressione “atti introduttivi”, né quella di “atti endoprocedimentali” [...]L’art. 16 bis, comma 1, utilizza infatti una diversa formulazione, stabilendo che, a decorrere dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche".Il dubbio interpretativo da risolvere consiste pertanto nello stabilire se il reclamo, avverso un provvedimento cautelare emesso in corso di causa, debba essere considerato un atto processuale depositato dal difensore di una parte precedentemente costituita.La risposta non può che essere affermativa, [...].La mancata espressa previsione di nullità, non esime tuttavia il giudice dal valutare se l'atto, in concreto formato, presenti delle carenze o difformità, rispetto al tipo legale previsto, così gravi da impedire all'atto di conseguire il suo scopo.Nel caso in esame invece – per quanto esposto – l’atto, pur difforme dal tipo legale prescritto, dal punto di vista funzionale ha raggiunto il suo scopo nel rispetto del termine previsto per la proposizione del reclamo.Da ultimo – pur trattandosi di questione non espressamente affrontata dalla difesa della parte reclamata - va ancora osservato come non possa ritenersi che l’atto così depositato, recante la sottoscrizione autografa del difensore e non quella digitale, sia privo di sottoscrizione e quindi affetto (v. Cass. 13/01/2010 n. 388) da una nullità assoluta.M

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TRIBUNALE DI PADOVASENTENZA 10.2.2015

Il decreto autorizzativo ex art. 35 comma 1 del D.M. n. 44 del 2011 è quel particolare atto amministrativo autorizzativo adottato dal Direttore del DGSIA con cui il Direttore, in seguito alla sperimentazione ed all'analisi della dotazione informatica del Tribunale di Padova, ha decretato che questo ufficio giudiziario sia autorizzato a ricevere gli atti e solo quelli con valore legale, indicati in quell'atto autorizzativo.Il decreto ex art. 35 di cui è stato destinatario il Tribunale di Padova datato 3 giugno 2014 prevede l'attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse conclusionali e alle memorie di replica, alle memorie autorizzate dal Giudice e le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. per i procedimenti contenziosi civili e del lavoro.Questo elemento di valutazione porta inevitabilmente a ritenere non legittimo l'invio telematico della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione.

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TRIBUNALE DI PALERMOORDINANZA 23.2.2015

Non pare invece ammissibile e quindi in questa sede valutabile, la memoria del resistente depositata in forma cartacea anziché telematica, in data 23 gennaio 2015.Pur non essendo prevista una esplicita sanzione di irricevibilità, o ancora d’inammissibilità, deve escludersi la concreta possibilità per le parti di depositare atti in forma diversa da quella telematica, espressamente prevista dal legislatore come forma “esclusiva”.[…] non consente la sanatoria dell’atto ex art. 156 c.p.c, posto che la conoscenza acquisita dell’atto ad opera dell’altra parte, mediante la relativa lettura, non vale ad escludere che comunque la finalità pubblicistica della norma resta vanificata.

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TRIBUNALE DI TORINOORDINANZA 6.3.2015

Sulla falsariga delle premesse (ma non della conclusione e delle considerazioni finali) del provvedimento datato 16-1-2015 della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino, in primo luogo deve ritenersi che il reclamo ex art. 669 terdecies cpc rientri tra i provvedimenti da depositare telematicamente.Tali dati normativi, che tra l'altro derogano per espressa volontà legislativa al tendenziale principio di libertà delle forme previsto dall'art. 121 cpc solo per gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, non appaiono superabili richiamando la diversa categoria della nullità e le norme in materia di sanatoria della nullità senza tradire la volontà legislativa volta ad indicare un'unica esclusiva ed obbligatoria modalità di deposito.Fra l'altro a rigore la nullità attiene a vizi dell'atto più che al rispetto o meno di una obbligatoria ed esclusiva modalità di deposito di un atto di per sé non viziato, donde il richiamo alla categoria della inammissibilità appare preferibile, salva la valutazione di evoluzioni giurisprudenziali che si consolidino in senso diverso in relazione alla recente norma.[…]

PQMDichiara inammissibile il reclamo e le relative domande e istanze.

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TRIBUNALE DI ASTIORDINANZA 23.3.2015

Ritiene questo Collegio che al ricorso per reclamo debba essere riconosciuta natura di atto introduttivo del relativo giudizio.Ne discende che in merito alle modalità del relativo deposito la normativa attuale consente alle parti la scelta tra il deposito in forma telematica o in forma cartacea.Anche nel caso si intendesse qualificare l'atto di ricorso in reclamo come proveniente da parte già costituita (sebbene in una precedente e diversa fase di giudizio), non esistendo alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.) e del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) la parte che si costituisca in via telematica non può essere in alcun modo sanzionata.

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TRIBUNALE DI BERGAMOORDINANZA 25.3.2015

Il Giudicevisto l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto in via telematica dalla ALFA; preso atto dell’indirizzo ricostruttivo ormai consolidato presso questo Tribunale di applicazione rigorosa della norma di cui all’art. 16 bis d.l. 18.10.2012 n.179 conv. in 1… 17.12.2012 n.221;considerato in particolare che tale norma prevede il deposito telematico di atti dei difensori delle parti già costituite (comma 1);preso atto che nei confronti del Tribunale di Bergamo, in quanto in possesso dei requisiti tecnici e formativi necessari, il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, ha attivato con anticipo l’entrata in vigore del p.c.t. espressamente richiamando la comparsa di deposta e gli atti endoprocessuali;ritenuto in conclusione che in questa fase non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento,

P.Q.M.dichiara inammissibile l’atto di cui in premessa.

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TRIBUNALE DI MACERATAORDINANZA 25.3.2015

Il Giudice dott. Alessandra Canullo,- rilevato che il CTU dott. ** il 9.3.2015 ha depositato i chiarimenti richiestigli con modalità cartacea;- rilevato, tuttavia, che in virtù del disposto dell’art. 16 comma 1 D.L. 179/12 (convertito in L. 221/12) sussiste l’obbligo anche per gli ausiliari del giudice di depositare i propri atti in modalità telematica, dal 31.12.2014 anche per i procedimenti – quali quello in oggetto – instaurati prima del 30.6.2014, essendo in caso contrario preclusa persino la possibilità per la cancelleria di accettare il deposito cartaceo(secondo quanto disposto dalla circolare D.A.G. del 27/6/2014);- rilevato, inoltre, che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 16 bis comma 8 e 9 D.L. 179/12, ai fini dell’ammissibilità – previa autorizzazione – del deposito cartaceo;- ritenuto, pertanto, che la liquidazione del compenso al CTU per i chiarimenti resi – richiesta dall’Ausiliare con istanza allegata all’elaborato – debba necessariamente essere subordinata e condizionata al previo deposito telematico, da parte del CTU, dei chiarimenti resi (previa sua iscrizione al REGINDE, laddove non ancora effettuata);

P.Q.M.Dispone che il CTU dott. ** depositi i chiarimenti demandatigli all’udienza del gg/mm/aaaa con modalità telematica, subordinando all’avvenuto deposito telematico la liquidazione del compenso spettante al CTU per l’attività svolta.

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TRIBUNALE DI TORINODECRETO 26.3.2015

Il Giudice,- Visto il ricorso per riassunzione- Rilevato che la comparsa di riassunzione, per sua natura, non è atto introduttivo e appare concernere parte precedentemente costituita, data la natura del fenomeno successorio inerente al fallimento- Rilevato che non occorre fissare termine ex art. 102 cpc non avendo il provvedimento di inammissibilità in oggetto natura decisoria,

dichiaral'inammissibilità della comparsa di riassunzione, in quanto depositata in cartaceo.Torino, ***Il giudice

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TRIBUNALE DI TORINODECRETO 31.3.2015

Il Giudice,- Visto il ricorso per riassunzione depositato sia in telematico che in cartaceo,- Ritenuto che nonostante l'irritualità del doppio deposito, possa tenersi conto del deposito telematico avvenuto precedentemente,

revocail provvedimento di inammissibilità e fissa udienza al *** per trattazione ( e non per assunzione prove ), tenuto conto del tenore delle domande di parte riassumente e invitando le parti a trattare con memoria entro il *** la necessità o meno dell'istruttoria in relazione al tenore delle domande di parte riassumente, invitando parte a provvedere a notifica di ricorso e decreto entro il ***- Si comunichiTorino, ***Il giudiceM

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TRIBUNALE DI MILANODECRETO 8.4.2015

[2]. In Diritto: premessaIl Tribunale rileva come vi sia un contrasto (sopravvenuto) tra la normativa europea che regola l’ingiunzione di pagamento europea e la normativa interna che disciplina il ricorso per decreto ingiuntivo.[3]. In Diritto: soluzione del contrastoIl contrasto va risolto ritenendo ammissibile il deposito della ingiunzione europea su supporto cartaceo.[3.1]. In primo luogo, giova rilevare come il procedimento monitorio europeo sia istituto autonomo e diverso dai procedimenti monitori interni agli Stati Membri e, pertanto (quanto all’Italia), non sia riconducibile al «procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile» sottoposto all’obbligo della forma telematica […]

Per Questi Motiviessendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8 reg. 1896/2006,Dispone procedersi a mezzo del modulo standard E.

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TRIBUNALE DI MILANOORDINANZA 19.5.2015

Il Giudice rileva che• il domiciliatario non è legittimato a redigere atti difensivi per il cliente, avendo la mera funzione di recapito fisico, oltretutto obsoleta in tempi di processo telematico e di comunicazione telematiche che devono raggiungere il difensore; residua una utilità per quei casi in cui la notifica o comunicazione telematica non riesca a funzionare;• la eccezione sulla carenza di firma del difensore titolare, avvocato LF di Lecce, è dunque fondata;• occorre rilevare peraltro che la cancelleria non ha iscritto il titolare della difesa, del foro di Lecce, nel registro informatico, per cui costui non avrebbe potuto depositare atti a sua firma i quali, all'atto del controllo, sarebbero stati probabilmente rigettati automaticamente dal sistema che avrebbe rilevato la presenza di una firma di difensore non legittimato nel fascicolo;• la questione sarebbe dunque se questi adempimenti omessi dalla cancelleria, iscrizione del titolare nelle tabelle anagrafiche e quindi l'iscrizione nel registro nel fascicolo dell'avv. LF, siano scusabili e si possono generare una rimessione in termini;• sotto questo profilo non appare incolpevole l'atteggiamento del difensore che non controlli la correttezza delle iscrizioni da parte della cancelleria nel registro informatico, attesa la facile consultabilità di questo e l'onere professionale di collaborazione, ma la questione è in realtà irrilevante perché non è stata richiesta la dimensione in termini;

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TRIBUNALE DI ANCONAORDINANZA 28.5.2015

Come è noto in base all’art. 16 bis DL. 179/12 il deposito in via telematica è obbligatorio solo per gli atti endoprocessuali, essendo esclusi quelli introduttivi.Questo Tribunale ritiene - conformemente all’orientamento espresso sul punto da ultimo dal Tribunale di Torino - che il reclamo vada considerato come atto ”endoprocessuale” e come tale vada depositato in via telematica. Nello stesso schema ministeriale il reclamo viene considerato come ”endoprocessuale”, tant’è che viene richiesto di indicare obbligatoriamente il numero di R.G. del provvedimento reclamato e l’indicazione delle parti ( ”modifica anagrafica”) non è obbligatoria […]Nel caso di specie il reclamo depositato con modalità cartacea ha comunque raggiunto la sua funzione tipica.Infatti, a seguito del deposito in via cartacea, è stata fissata la prima udienza, sono stati notificati il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza alle controparti ed è stato instaurato il giudizio, nel rispetto del principio del contradditorio.

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TRIBUNALE DI ASTIORDINANZA 29.5.2015

In definitiva l’atto endoprocessuale in questione e la relativa doc. dep. "in cartaceo" presso la cancelleria secondo modalità di proposizione della domanda difformi dalla succitata prescrizione normativa, non può che considerarsi come mai pervenuto presso la cancelleria del Giudice, stante l’irritualità dello strumento di deposito utilizzato dal ricorrente;dal che consegue l’irricevibilità del ricorso.NEL MERITO:ad ogni modo, considerato che la cancelleria ha comunque provveduto a ricevere e dep. l’atto in questione, considerata la circostanza che trattasi di ricorso incidentale (latu sensu interpretabile come “atto introduttivo” facoltativo), considerata la delicatezza della materia (dir. fam.), visto il combinato disposto di cui agli artt. 121 e 156 c.p.c.,il Giudice ha pertanto comunque proceduto alla disamina dell’atto

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TRIBUNALE DI TORINOORDINANZA 11.6.2015

1. L'attrice in opposizione ha chiesto di essere rimessa in termini, per aver depositato la memoria n. 2 per via telematica con un numero di R.G. (18366/14) diverso da quello corretto (18336/14) [...]2. Pare certo che l’errore si sia verificato nella compilazione del file DatiAtto in formato XML […]3. Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo […]4. [...] Non offre argomenti in senso contrario, nel senso cioè della tempestività, l’art. 16-bis co. 7 introdotto dalla legge 17.12.2012 n. 221 (poi modificato da art. 51 co. 2 del d.l. 24.6.2014 n. 90) secondo cui “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna [RdAC] da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia [...] Funzione di questa norma è, all’evidenza, quella di esonerare il depositante dal rischio di tardività del deposito in ragione di ritardi di lavorazione a lui non imputabili5. […] Ritiene lo scrivente che la parte possa accedere a una remissione in termini al verificarsi di almeno una tra queste due condizioni: a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito; b) grave ritardo del cancelliere nell’accettazione/rifiuto dell’atto [...]6. L’attrice contesta al convenuto di aver lui pure sbagliato l’indicazione del numero di ruolo, questa volta sul frontespizio della memoria n. 2 (anch’esso reca l’indicazione n. 18366/2014). La memoria risulta tuttavia tempestivamente depositata, accettata dalla cancelleria e il file DatiAtto, ispezionato tramite consolle, reca la corretta indicazione del numero di ruolo. L’errore materiale risulta quindi innocuo.

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TRIBUNALE DI TREVISODECRETO 30.6.2015

Rilevato che l’art. 19, comma primo, d.l. 83/2015, riguardante disposizioni in materia di processo civile telematico, modifica il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che, dopo l’articolo 16 octies, vengano aggiunti l’art. 16 decies (rubricato “Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati”) e l’art. 16 undecies (rubricato Modalità dell’attestazione di conformità);Rilevato altresì che in base alla disposizione dell’art. 16 decies d.l. 83/2015 il difensore, quando deposita “con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53” debba attestare la conformità della copia al predetto atto;Considerato che nella richiesta pervenuta manca tale necessaria certificazione di conformità delle copie degli atti notificati;

P.Q.M.Rigetta l’istanza.

(fattispecie in tema di richiesta di esecutorietà di un D.I. ex art. 647 cpc)Mov

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TRIBUNALE DI TREVISODECRETO 30.6.2015

[…] il termine finale per la tempestiva costituzione in giudizio della parte convenuta è scaduto (il 26.6.2015) per causa non imputabile a tale parte;ed invero:1) la comparsa di costituzione e risposta della convenuta è stata inviata telematicamente entro detto termine finale, segnatamente il 26.6.2015 alle 16,33, con esito di “controlli automatici deposito terminati con successo”;2) solo il 1.7.2015 è pervenuto al difensore di parte convenuta il messaggio di “atto rifiutato per deposito fascicolo errato” e, pertanto, detto difensore ha nuovamente provveduto a trasmettere per via telematica La citata comparsa di risposta, ma quando ormai il termine del 26.6.2015 era spirato;3) dunque il banale errore materiale di indicazione del numero del fascicolo di destinazione del suddetto atto difensivo è stato segnalato dal sistema telematico solo il 1.7.2015, anziché immediatamente4) pertanto si può ritenere che parte convenuta sia incorsa in una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto sistema, inidoneo a segnalare all’interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale;

p.q.m.in accoglimento della predetta istanza di rimessione in termini, dichiara la tempestività della costituzione in giudizio di parte convenuta;

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PARTE QUARTAVARIE, EVENTUALI E... EVITABILI“ ”

AVV. EDOARDO FERRARO

Movimento ForenseDipartimento Giustizia Telematica

Movimento ForenseSezione di Como

Sezione di Padova

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TRIBUNALE DI MILANODECRETO 15.1.2015

[...]Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano del 26.06. 014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art.96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo.

P.Q.M.[…]2 - condanna (…) al pagamento in favore di (…), al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.000,00 per competenze. oltre IVA e C.o.a. come per legge ed oltre al 15% rimborso spese generali; condanna (…); al pagamento in favore di FALLIMENTO (…) ex art. 96, comma 3, c.pc. dell'importo ulteriore di euro 5.000,00.

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TRIBUNALE DI MILANOPROVVEDIMENTO 7.2.2015

Il Giudice Delegato del Fallimento, Dott.ssa Irene LupoVisto il decreto del Tribunale n. 534/2015 che ha rigettato l'opposizione proposta da *** nei confronti del fallimento *** ed ha condannato parte opponente al pagamento delle spese legali per € 12.000,00 oltre accessori, nonché al pagamento a favore del fallimento di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96 III com. cpc;rilevato che la pronuncia ex articolo 96, III comma, del codice di procedura civile appare fondata su un principio opinabile ritenendo obbligo dell’avvocato quello che potrebbe configurarsi come atto di cortesia; (…) dunque è opportuno prevenire la proposizione di un ricorso per cassazione dall'esito incerto;

APPROVAl'avvenuta sottoposizione da parte del curatore in data 5-2-2015 al comitato dei creditori della rinuncia da parte del fallimento ad avvalersi del capo della sentenza che ha condannato l'opponente al pagamento di € 5.000,00 subordinatamente al pagamento integrale delle spese liquidate in decreto entro 10 giorni dalla comunicazione pec da parte del curatore dei provvedimenti autorizzativi;M

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TRIBUNALE DI NAPOLIORDINANZA 20.3.2015

Il Giudice;rilevato che l'ingresso del PCT sta provocando un rallentamento del lavoro di questo Giudice essendo evidente che la preparazione dell'udienza, la lettura delle memorie caricate ogni giorno sulla consolle, di lunghezza spesso eccessiva e contenenti il più delle volte allegati indicati solo numericamente o istanze non portate singolarmente all'attenzione del magistrato, l'aumento considerevole dei decreti ingiuntivi che in materia contrattuale sono ora tutti assegnati all'area IX, per non parlare di tutte le problematiche che di volta in volta occorre risolvere con gli avvocati e la cancelleria stante la frequente criticità del sistema, si traducono in un aggravio di lavoro che rende impossibile il rispetto del programma di smaltimento delle cause precedentemente prefissato;ritenuto, in attesa dell'adozione di più pertinenti modalità di conduzione dell'attività processuale, quali ad esempio la fissazione di un numero massimo di pagine entro cui contenere le memorie, al fine di rispettare i termini di deposito di tutte le sentenze, necessario rimettere sul ruolo le cause in primo grado iscritte a ruolo dopo il 30.6.2012 e gli appelli iscritti a ruolo dopo il 1.1.2013;tenuto conto che la causa è stata iscritta a ruolo il 12.2.2013

P. Q. M.rimette la causa sul ruolo e fissa nuovamente per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.3.2016

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TRIBUNALE DI ROMAORDINANZA 20.4.2015

rilevato che l’atto digitale non rispetta la normativa vigente[...]- considerato che nella fattispecie la documentazione allegata al ricorso presenta uno o più elementi attivi (compare in evidenza da consolle la presenza di uno o più collegamenti ipertestuali negli allegati) e dunque la forma prevista dalla legge non è stata rispettata;ritenuto che la violazione della forma legale non consente di ritenere raggiunto lo scopo poiché l’atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar corso a valido processo telematico (cfr Trib. Ordinario di Roma del 13/7/2014)

PQMDichiara inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo

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TRIBUNALE DI SALERNODECRETO 22.4.2015

Il Giudice Istruttore, nella persona del giudice monocratico dr. Giorgio Jachia, pronuncia il seguente

DECRETOIn calce al verbale dell’udienza del 22 aprile 20151.1 REGOLARIZZAZIONE INFORMATICAPreliminarmente il Giudice INVITA ciascun difensore a depositare a mezzo P.C.T., nell’ottica della piena realizzazione del fascicolo telematico, copia di cortesia telematica in formato pdf nativo (e non in formato pdf scansionato) del ricorso e della comparsa di costituzione almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata (corredata dall’attestazione di conformità all’originale depositato in forma cartacea).Raccomanda che all’uopo di valuti se utilizzare il canale memoria autorizzata oppure quello atto introduttivo a seconda che si tratti di deposito o rideposito della copia di cortesia;All’uopo rappresenta che la formazione di un completo e corretto fascicolo informatico, oltre a costituire un preciso obbligo dell’amministrazione della giustizia, è condizione imprescindibile per il rapido svolgimento del processo e per il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti, consentendo al giudice e alle stesse parti l’accesso libero al fascicolo, anche da postazione remota.

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TRIBUNALE DI VENEZIASENTENZA XX.5.2015

il giudice *** all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguenteSENTENZA

Si ritiene che il teste sia attendibile, perché all'epoca dell'accordo controverso non era ancora dipendente del ***, d'altro canto, era amico del ***. A verbale di udienza l'avv. *** ha chiesto che fosse dichiarata la decadenza dell'attore dalla prova perché non aveva provveduto a citare il teste ammesso con ordinanza del 26.6.2014 per l'udienza odierna. L'ordinanza era stata regolarmente comunicata via PEC e si poteva esaminare sulla consolle, come ha fatto il procuratore del convenuto aprendo l'allegato. L'avv. *** a ribadito che la testimonianza era l'unica cosa che poteva chiarire la controversia e che non aveva aperto l'allegato Acrobat alla PEC contenente l'ordinanza 26.6.2014. La deposizione è stata ammessa ai sensi dell'art. 104, 2° comma disp. attuaz. c.p.c., ritenuta giustificata l'omissione del procuratore ricorrente per la difficoltà di ingranare con i meccanismi del PCT nella prima fase (non essendo sufficiente prendere visione del messaggio trasmesso via PEC dalla cancelleria, ma occorrendo anche aprire eventuali file PDF allegati al messaggio stesso).Venezia, xx maggio 2015

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TRIBUNALE DI MILANOORDINANZA 17.7.2015

RILEVATOche nel caso di procura su foglio separato è necessario che vi sia ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi;che, nel caso di specie, siffatta condizione non ricorre in quanto la procura in esame non reca indicazione alcuna in ordine alla controversia cui il mandato si riferisce;che l’art. 182, co. 2, c.p.c. stabilisce che, “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”;

P.Q.M.dispone che parte ricorrente provveda,entro e non oltre l’***, alla rinnovazione della procura e rinvia, per verifiche e per i successivi provvedimenti, all’udienza del ***, ore***.Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

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FONTI E RIFERIMENTI

www.processociviletelematico.it

www.quotidianogiuridico.it

www.pergliavvocati.it

www.ilcaso.it

www.lanuovaproceduracivile.com

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GRAZIE PER L ATTENZIONE'

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