[PCT facile] Il PEC-cato originario del PCT

13
Il P.E.C.ato originario del PCT QUANDO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA FA (DE)CADERE IL DEPOSITO TELEMATICO Powered by Estratto da “#PCTfacile - il Deposito telematico” di Francesco Posati, rilasciata sotto 4.0 Per ulteriori permessi: http://twitter.com/fposati o [email protected]

Transcript of [PCT facile] Il PEC-cato originario del PCT

Il P.E.C.ato originario del PCT

QUANDO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA FA(DE)CADERE IL DEPOSITO TELEMATICO

Powered by Estratto da “#PCTfacile - il Deposito telematico” di Francesco Posati, rilasciata sotto 4.0Per ulteriori permessi: http://twitter.com/fposati o [email protected]

AVVOCATI E TECNOLOGIA

EVOLUZIONE TECNOLOGICAI “processi automatici” sostituiscono il lavoro manuale per trasformare materiali rozzi in “prodotti” sempre più complessi e duttili

IERI: DEPOSITO CARTACEO

OGGI: DEPOSITO TELEMATICOArt. 13 DM 44/2011 e art. 14 Specifiche Tecniche:

L’Avvocato:

1. CREA con software dedicato (Imbustatore) la busta crittografata (Atto.enc), contenente l’atto principale (PDF nativo) e gli allegati (PDF Immagine)

2. INVIA la busta crittografata dalla propria P.E.C. (censita nel ReGIndE dal COA) alla P.E.C. dell’Ufficio giudiziario di destinazione.

DL 90/2014DEPOSITO TELEMATICO TEMPESTIVO

Art. 55 co. 2 DL 90/2014: «All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA (RAC) è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. […]”»

Il Gestore di Posta Certificata del Ministero della Giustizia rilascia la RAC

PERICOLI

DEPOSITO TARDIVO = DECADENZA

Art. 13, D.M. 2 novembre 2005• Qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore del

destinatario, nelle dodici ore successive all’inoltro del messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna del messaggio.

• Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla mancata consegna del messaggio entro le 24 ore successive all’invio, così come previsto dal D.P.R. n. 68 del 2005.

QUINDI…

L’ULTIMO GIORNO È ANNULLATO

Il DEPOSITO TELEMATICO si può perfezionare anche in 24 ore

QUALI SOLUZIONI?

1. OBBLIGATA: Evitare l’ULTIMO GIORNO per il Deposito Telematico [cfr. art. 13, DM 2/11/2005]

Art. 16 bis, co. 9 D.Lgs 179/2012: «Il Giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche»

IL DEPOSITANTE È IN TERMINE

ANCHE…

2. POSSIBILE: Istanza di Remissione in termini [art. 153 co. 2 cpc]. Se ritiene verosimili fatti allegati, il giudice ammette la prova dell’impedimento e con ordinanza provvede all’accoglimento o al rigetto dell’istanza della parte decaduta

PIENA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE

OPPURE…

3. AUSPICABILE: RIFORMARE l’art. 55, co. 2 DL 90/2014. il Deposito Telematico è tempestivo quando è generata la Ricevuta di Accettazione dal Gestore del Mittente.

La RAC è fuori dalla disponibilità del depositante. Di competenza esclusiva del Gestore PEC

del Ministero della Giustizia[Cfr. Corte Cost. Sent. 477/2002]

I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi.

Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.

L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile

- Albert Einstein