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Formazione Specialistica Revisione Legale LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE DEL BILANCIO ISA Italia 240

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LA RESPONSABILITA’ DEL REVISORERELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA

REVISIONE DEL BILANCIO

ISA Italia 240

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1. GLI ERRORI DOVUTI A FRODI

2. RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE

3. RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

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I principi di revisione che regolano e forniscono una guida in merito allaresponsabilità del revisore riguardo alla “possibile esistenza di frodi”nell’ambito della revisione del bilancio sono:

ISA Italia 240 – «La responsabilità del revisore relativamente allefrodi nella revisione»

ISA Italia 250 – «La considerazione di leggi e regolamenti nellarevisione» applicabile ai possibili rischi di frode che emergano dalmancato rispetto degli stessi

SAS N° 99 – «Consideration of Fraud (US)» principio di revisioneamericano

L’ISA Italia 240 si correla con il 315 “L’identificazione e la valutazione deirischi di errori significativi e la comprensione dell’impresa” e con il 330 “Lerisposte del revisore ai rischi identificati”: il revisore dovrà comprendere ilsistema di controllo interno e valutare, tra gli altri, i rischi di errorisignificativi dovuti a frodi e dare risposta a tali rischi con adeguateprocedure di revisione.

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Dal punto di vista giuridico la frode è un comportamento in genereconsistente di artifici o raggiri finalizzati al conseguimento di illeciti profitti.Nel diritto penale la frode si esplicita in diverse fattispecie tipiche, fra lequali il reato di:

- Truffa (art 640 cp) – «Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo talunoin errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, èpunito con…»

- Frode informatica (art 640-ter cp)

- Frode assicurativa (art 642 cp)

- Insolvenza fraudolenta (art 641 cp)

- …

Dal punto di vista della revisione tuttavia il concetto, almeno dal punto divista giuridico, è diverso. Non sempre cioè al verificarsi di una dellefattispecie di «frode» previste dal codice penale corrisponde una froderilevante per il revisore.

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Obiettivi del revisore in merito alle frodi nella revisionecontabile (par. 10 ISA Italia 240)

1) «identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilanciodovuti a frodi;

2) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardanti irischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi,mediante la definizione e la messa in atto di risposte di revisioneappropriate;

3) fronteggiare adeguatamente frodi o sospette frodi individuatedurante la revisione.»

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Il revisore che svolge il suo lavoro secondo i principi di revisioneacquisisce una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suocomplesso non contenga errori significativi.

Errori in bilancio possono derivare da:

Comportamenti o eventi non intenzionali Frodi

Ciò che distingue le due categorie di errori è l’intenzionalità omeno dell’atto che determina errori in bilancio.

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Un errore NON DOVUTO a frodi è determinato da un comportamento oevento non intenzionale, inclusa l’omissione di un importo o diun’informativa adeguata, quali ad esempio:

Errore nel processo di raccolta e elaborazione dei dati utilizzati nellaredazione del bilancio;

Errata stima contabile derivante da una svista o da una non correttainterpretazione dei fatti;

Errore nell’applicazione dei principi contabili inerenti lamisurazione, rilevazione, classificazione, presentazione e informativadei fatti aziendali.

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Un errore DOVUTO a frodi è:

Originato da un atto intenzionale

Dolosamente posto in essere

Al fine di ottenere un vantaggio ingiusto o illecito

Tale atto può essere compiuto da uno o più componenti dellaDirezione, dai responsabili delle attività di Governance, dal restantepersonale dipendente o dai terzi.

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Definizioni fornite nell’ISA Italia 240

Frode: Un atto intenzionalmente perpetrato con l’inganno daparte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delleattività di governance, dal personale dipendente o da terzi, alloscopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti

Fattori di rischio di frodi: Eventi o circostanze che indicanoincentivi o pressioni a commettere frodi o che fornisconoun’occasione per la commissione di frodi

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Il revisore è interessato a quelle frodi che comportano la presenza di errorisignificativi in bilancio.

Attenzione!: L’esistenza di una frode secondo la definizione delcodice penale non determina necessariamente l’esistenza di unafrode nell’ambito della revisione, perché magari quella frodenon ha causato un errore significativo in bilancio

Esistono due tipologie di errore dovute a frodi rilevanti per il revisore:

Falsa informativaeconomico-finanziaria

Appropriazioni illecitedi beni ed attività

dell’impresa

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La falsa informativa economico-finanziaria comporta erroriintenzionali, inclusa l’omissione in bilancio di importi o di un’informativaadeguata, al fine di ingannare gli utilizzatori dello stesso influenzando laloro percezione della performance e della redditività aziendale.

La presenza di pressioni per il raggiungimento di obiettivi attesi dalmercato o per il desiderio di massimizzare i propri emolumenti (*) basatisulla performance dell’impresa aumenta il rischio di frodi connesse a falsainformativa economico-finanziaria (es. ridurre con false fatture fornitori irisultati di esercizio al fine di minimizzare il carico fiscale o aumentare irisultati al fine di ottenere/mantenere finanziamenti con false fatture aclienti).

(*) Spesso i bonus del top management sono determinati sulla base delraggiungimento di determinati indicatori di performance aziendale (uncerto volume di ricavi, un certo livello di EBIT ecc)

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La falsa informativa economico-finanziaria può ad esempio essereattuata per mezzo di:

Manipolazioni, falsificazioni o alterazioni delle scritture contabili odella relativa documentazione di supporto utilizzata nellaredazione del bilancio (es caso Parmalat);

Omissioni di fatti, operazioni o informazioni significative;

Applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili agliimporti, alla classificazione delle voci, alla modalità dirappresentazione e all’informativa in bilancio.

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L’appropriazione illecita di beni ed attività comporta lasottrazione di beni dell’impresa e può essere realizzata con diversemodalità, tra cui:

distrazione di incassi, appropriandosi di incassi da clienti (anchein via temporanea) o dirottando su conti personali incassi dicrediti già stralciati;

furto di beni materiali (merci di magazzino e scarti da rivendere);

pagamenti per beni e servizi non ricevuti (es. a fornitoricompiacenti o inesistenti);

utilizzo di beni ed altre attività aziendali per finalità personali (es.a garanzia di un prestito personale).

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La frode presuppone quindi tre elementi:

1. la presenza di un incentivo o pressione per commetterla;2. la percezione di un’occasione per perpetrarla;3. la possibilità di giustificare e nascondere l’atto.

La possibilità di falsificare l’informativa economico-finanziaria o diappropriarsi di beni o attività dell’azienda può sussistere quando unsoggetto ritiene che il controllo interno possa essere forzatoperché:

- egli riveste una posizione in ragione della quale gode di fiducia,oppure

- in quanto è a conoscenza di specifiche debolezze del controllointerno.

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La responsabilità principale per la prevenzione e individuazionedelle frodi compete alla Direzione aziendale ed ai responsabili dellaGovernance.

La Direzione deve garantire:

enfasi sulla prevenzione delle frodi, tramite una cultura aziendaleispirata a valori di onestà e alle condotte eticamente corrette;

istituzione di un “ambiente di controllo” che, tramite codici,direttive e procedure aziendali, contribuisca ad assicurare losvolgimento dell’attività dell’impresa secondo i principi sopraesposti.

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Implementazione e mantenimento di un sistema di controllointerno adeguato, che dia ragionevole sicurezza sull’attendibilitàdell’informativa economico-finanziaria e sul rispetto di leggi eregolamenti applicabili alla realtà aziendale.

Il sistema di controllo interno deve sottostare alla supervisione degliorgani di Governance, anche al fine di vigilare su possibili forzaturedei controlli stessi da parte della Direzione.

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A causa dei limiti intrinseci dell’attività di revisione (esercizio delgiudizio professionale, utilizzo di verifiche a campione, naturapersuasiva piuttosto che conclusiva degli elementi probativi disponibilial revisore), vi è un inevitabile rischio che alcuni errori significativipresenti nel bilancio non siano individuati, ivi compresi quelli derivantida frodi, anche se la revisione è stata correttamente pianificata e svoltain conformità ai principi di revisione.

Il rischio di non identificare un errore significativo derivante da frodi èmaggiore rispetto a quello di non rilevare un errore significativoderivante da comportamenti non intenzionali in quanto le frodi possonoessere accompagnate da schemi organizzativi sofisticati e attentamenteprogettati al fine di occultarle tra cui falsificazione di documenti erilascio di dichiarazioni o informazioni fuorvianti.

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La successiva scoperta in bilancio di un errore significativo dovuto afrodi non indica di per sé che la revisione contabile non sia statasvolta secondo i principi di revisione.

Per stabilire se il revisore abbia operato in conformità ai principi direvisione è necessario valutare le procedure di revisione svoltenel caso specifico, la sufficienza e l’adeguatezza degli elementiprobativi ottenuti a seguito dello svolgimento di tali procedure e lacoerenza della relazione di revisione emessa sulla base dellavalutazione degli elementi probativi acquisiti.

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Nell’ambito delle proprie responsabilità il revisore deve:

Utilizzare scetticismo professionale (atteggiamento professionale)

Discutere del rischio di frode all’interno del team (condivisione)

Identificare e valutare i rischi di frode (quali possono essere i rischidi frode)

Definire le risposte ai rischi identificati (quali procedure vengonoposte in essere per fare fronte a quei rischi)

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Scetticismo professionale

Lo scetticismo professionale è un atteggiamento dell’individuo cheimplica un approccio dubitativo e una valutazione critica degli elementiprobativi acquisiti.Il revisore deve mantenere un atteggiamento di scetticismoprofessionale durante l’intero processo di revisione:

Non deve ritenersi soddisfatto da elementi probativi che non sianopersuasivi sulla base della semplice convinzione che la Direzione siaonesta e si comporti con integrità

Se ritiene che uno o più documenti non sia attendibile o autenticodeve fare approfondimenti (es. richiesta di conferma esterna)

Comunque se non ha motivazioni per ritenere diversamente, ilrevisore considera autentiche le scritture contabili e i documentisottoposti alla sua attenzione.

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Scetticismo professionale

Il concetto di scetticismo professionale se fino a poco tempo fa eraespresso nell’ambito dei principi di revisione, a seguito delle recentimodifiche al DLgs 39/2010 (DLgs 135/2016), è stato introdotto anche dallegislatore. Di seguito il testo del nuovo Art. 9 (Deontologia e scetticismoprofessionale).

«1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legalerispettano i principi di deontologia professionale elaborati daassociazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministerodell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministerodell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministerodell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordinie le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire lemodalità di elaborazione dei principi.

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Scetticismo professionale…segue art 9 DLgs 39/2010

«2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisionelegale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismoprofessionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un erroresignificativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendonoirregolarità, compresi frodi o errori.3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisionelegale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante larevisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value(valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, iflussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entitàin funzionamento.4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale» si intende unatteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costantemonitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenzialeinesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica delladocumentazione inerente alla Revisione» 22

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I membri del team di revisione devono discutere tra di loro della possibilitàche il bilancio dell’impresa possa contenere errori significativi dovuti afrodi.

Alla discussione deve partecipare il responsabile dell’incarico.La discussione prevede uno scambio di idee su:

Aree di bilancio che possono con maggiore probabilità essere impattateda rischi di frode;

Esistenza di fattori interni/esterni che possono configurarsi comepressioni od incentivi a frodi: ad es. schema bonus del top management(fattore interno) o pressione degli analisti per il raggiungimento dideterminati risultati da comunicare al mercato (fattore esterno);

Possibilità di inserire elementi di imprevedibilità nelle procedure direvisione (es: inventario fisico a sorpresa o conferma di saldiclienti/fornitori con saldi piccoli o pari a zero);

Eventuali segnalazioni di frode venute all’attenzione del revisore; Rischio di forzatura dei controlli da parte della Direzione.

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La discussione del rischio di frode all’interno del team

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Per identificare eventuali rischi di errori dovuti a frodi il revisoredeve svolgere le seguenti procedure: Compiere indagini presso la Direzione, gli organi di Governance

e gli altri soggetti aziendali e comprendere come i responsabilidelle attività di Governance supervisionano i processi adottatidalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode e ilfunzionamento del controllo interno che la Direzione ha istituito;

Considerare se siano presenti uno o più fattori di rischio difrode;

Considerare qualsiasi relazione inusuale o inattesa emersanello svolgimento delle procedure di analisi comparativa;

Considerare le eventuali altre informazioni che potrebberorisultare utili per identificare rischi di errori significativi dovuti afrodi.

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Il revisore deve poi effettuare una valutazione dei rischi di frodeidentificati a livello di singolo saldo di bilancio ed asserzione.

Utilizzando il proprio giudizio professionale il revisore deve considerarela probabile entità dei potenziali errori e, se valutata significativa, devedeterminare le risposte necessarie per fronteggiare il rischio di erroresignificativo derivante da tali rischi di frode.

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Secondo l’ISA Italia 240, negli incarichi di revisione esistono duepresunzioni di rischi significativi legati alle frodi in bilancio:

Frodi connesse allaforzatura dei controlli da

parte della direzione

(par. 31 ISA Italia 240)

Frodi nella rilevazione deiricavi

(par. 26 ISA Italia 240)

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Rischio di frode connesso alla rilevazione dei ricavi

In base al par. 26 dell’ISA Italia 240, il revisore deve sempre tenereconto della presunzione che vi siano rischi di frode nella rilevazione deiricavi (cioè la cd revenue recognition è un rischio di frode presunto sututti gli incarichi).

Se il revisore, in una specifica circostanza, non ha ritenuto che larilevazione dei ricavi presenti rischi di errori significativi dovuti a frodi,deve documentare le ragioni che giustificano tale conclusione (es. unasocietà immobiliare i cui unici ricavi sono relativi a canoni di locazioneattiva per pochi contratti in essere; una holding finanziaria che ricevesolo dividendi ecc ecc).

Si tratta quindi di presunzione relativa (e non assoluta)

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Rischio di frode connesso alla forzatura dei controlli da partedella direzione

In base al par. 31 dell’ISA Italia 240, il revisore deve sempre tenereconto della presunzione che vi siano rischi di frode legati forzatura deicontrolli da parte della direzione (cioè la forzatura dei controlli è unrischio di frode presunto su tutti gli incarichi).

In questo caso, a differenza di quanto detto in merito ai ricavi, si trattadi presunzione assoluta, in quanto il rischio di forzatura deicontrolli è presente in qualunque impresa.

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Il revisore risponde ai rischi di errori significativi dovuti a frodimediante:

a) Una risposta che abbia un effetto generale sulle modalità disvolgimento della revisione;

b) Una risposta ai rischi identificati a livello di asserzioni;

c) Una risposta ai rischi identificati che comporta lo svolgimento dideterminate procedure di revisione per fronteggiare i rischi dierrori significativi dovuti a frodi conseguenti alla possibileforzatura dei controlli da parte della Direzione.

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Le risposte generali di revisione:

a) Accresciuto scetticismo professionale;

b) Valutazione delle modalità di assegnazione del personaledell’incarico e supervisione dello stesso;

c) Valutazione dei principi contabili adottati dalla società;

d) Inserimento di un elemento di imprevedibilità nella selezione dellanatura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione.

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ISA Italia 240 – le risposte del revisore

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Le risposte ai rischi identificati a livello di asserzioni:

a) Modifiche alla natura delle procedure di revisione (es. inserirerilevazioni o ispezioni fisiche, conferme esterne…);

b) Modifiche alla tempistica delle procedure di revisione (spostarealcune procedure in prossimità della chiusura dell’esercizio, fare testintermedi…);

c) Modifiche all’estensione delle procedure di revisione (es. ampliare ledimensione dei campioni, effettuare analisi comparative a livelli dimaggiore dettaglio…).

Nell’appendice 2 del principio viene riportato un elenco delle possibiliprocedure da adottare in risposta a rischi di errori significativi dovuti afrodi.

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Le risposte del revisore

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Le risposte alla possibile forzatura dei controlli da partedella Direzione:

a) Verificare la correttezza delle scritture registrate nei libricontabili e delle rettifiche apportate in sede di preparazione delbilancio (es Journal entries review (*), spesso con l’utilizzo ditecniche informatiche, per individuare registrazioni anomale);

b) Esaminare le stime contabili per verificare ingerenze chepotrebbero dar luogo a errori significativi;

c) Comprendere le motivazioni economiche legate adoperazioni significative che esulino dall’attività ordinariadell’impresa o che appaiano inusuali data la conoscenzaacquisita dell’impresa e del contesto in cui opera.

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Le risposte del revisore

(*) le journal entries review sono estrazioni di transazioni che potrebberoessere anomale. Es. registrazioni fatte nei we, per importi ripetuti, perimporti sotto una certa soglia (999,99), a orari notturni, registrazioni fatteda persone che non ne avrebbero il potere ecc

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Quando il revisore identifica un errore, deve considerare se siaindicativo di una frode ed in tal caso, deve considerarne gli effetti inrelazione ad altri aspetti della revisione, in particolare sull’attendibilità delle attestazioni della direzione.

Il revisore non può assumere che un caso di frode sia un elementoisolato ("se ce ne è una, allora c'è il rischio concreto che ve ne sianoaltre o che quella stessa frode sia più ampia di quanto rilevato")

Nel caso in cui il revisore ritenga che un errore sia il risultato di unafrode ma il suo risultato non è significativo rispetto al bilancio nel suocomplesso, egli deve valutare le implicazioni con particolareriferimento a quelle relative alla posizione ricoperta nella strutturaorganizzativa dei soggetti coinvolti.

Da valutare anche perché il sistema di controllo interno non hafunzionato e prevenuto o individuato la frode.

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Valutazione degli elementi probativi

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Il revisore deve ottenere dalla direzione un’attestazione scrittanella quale la stessa confermi di

Riconoscere la propria responsabilità nella configurazione emessa in atto dei controlli interni;

Aver comunicato al revisore i risultati della propriavalutazione del rischio che il bilancio possa contenere errorisignificativi dovuti a frodi (fraud risk assessment);

Aver comunicato al revisore quanto a sua conoscenza inrelazione a frodi effettive, sospette o segnalate relativeall’impresa.

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Le attestazioni della direzione

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Se il revisore ha individuato una frode o ha ottenuto informazioni cheindicano la possibile esistenza di una frode, ne deve informaretempestivamente la Direzione ad un appropriato livello diresponsabilità.

Se sussistono dubbi circa l’integrità e l’onestà della Direzione o deiresponsabili delle attività di Governance, il revisore valuta serichiedere un parere legale che lo assista nella definizione delleiniziative più appropriate.

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Comunicazioni

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Il revisore può considerare di recedere dall’incarico nel caso incui, a seguito della rilevazione di un errore derivante da una frodeeffettiva o sospetta, ritenga di trovarsi in un contesto tale damettere in discussione la continuazione dell’incarico medesimo.

In tal caso il revisore deve valutare la compatibilità dell’eventualerecesso con il quadro normativo e regolamentare applicabile allospecifico incarico (es attenzione se il recesso si può fare secondoquanto previsto dal DLgs 39/2010 e il relativo decreto attuativoDm 261/2012).

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Effetti sull'incarico

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La documentazione delle risposte del revisore alla valutazionedei rischi di significativa non corretta rappresentazione devecomprendere:

la strategia di revisione in risposta alla valutazione dei rischidi significative non corrette rappresentazioni dovute a frode alivello di bilancio nel suo complesso e

la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure direvisione nonché il legame tra tali procedure e i rischi valutatidi significative non corrette rappresentazioni dovute a frode alivello di asserzioni;

i risultati delle procedure di revisione, ivi comprese quelledefinite in risposta al rischio di elusione dei controlli originatoda interferenze da parte del Management.

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Documentazione