LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

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NELLA S.P.A ART. 2392 C.C. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne gli effetti o attenuare le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra esse che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libero delle adunanze e delle deliberazioni degli consiglio…

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NELLA S.R.L ART. 2476 C.C. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. […] L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi…

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Le responsabilità di natura civilistica gravanti sugli amministratori si SPA e SRL

1. Responsabilità nei confronti della società 2. Responsabilità nei confronti dei creditori sociali 3. Responsabilità nei confronti dei singoli soci direttamente danneggiati e

di terzi

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Responsabilità nei confronti della società

Gli obblighi gravanti sugli amministratori tanto di SpA quanto di Srl verso la società possono sintetizzarsi come segue: - obbligo di diligenza - Obbligo di fedeltà - Obblighi specifici previste dalla legge

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Responsabilità nei confronti della societàAccettando l’incarico, gli amministratori instaurano infatti con la società un rapporto di natura contrattuale (variamente qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come mandato, contratto di amministrazione o rapporto di immedesimazione organica) in ragione del quale assumono obbligazioni distinguibili in due categorie: 1) obblighi relativi al funzionamento della società (convocazione

dell’assemblea, predisposizione e approvazione bilancio, tenuta delle scritture contabili, divieto di agire in conflitto di interessi)

2) Obblighi relativi alla gestione (art. 2086, l. 81/08, GDPR, 231, antiriciclaggio)

Entrambe le categorie costituiscono atti di esclusiva competenza degli amministratori dei quali gli stessi rispondono a prescindere dell’autorizzazione assembleare.

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Obbligo di diligenza nella SpA - art. 2392 c.c.Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

La diligenza costituisce uno standard astratto di comportamento che gli amministratori devono osservare. La diligenza va quindi valutata in concreto con riferimento a tutte le particolarità delle singole situazioni.

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Obbligo di diligenza nella SpA - art. 2392 c.c.Esemplificando: non si può ipotizzare la responsabilità degli amministratori in ogni caso in cui la società diventi insolvente o in presenza di grosse perdite finanziarie o per la non riuscita di un singolo affare o progetto. Applicazione del principio della business judgment rule

Espressione, questa, di derivazione statunitense con la quale ci si riferisce alla discrezionalità degli amministratori nel decidere le scelte di gestione, per cui gli amministratori sono responsabili solo se violano gli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto, non lo sono, invece, per aver effettuato scelte che hanno determinato l’insuccesso economico della società…

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Obbligo di diligenza nella SpA - art. 2392 c.c.…per cui i risultati della gestione aziendale, anche se negativi, non comportano una responsabilità da parte degli amministratori se gli stessi non derivano direttamente (nesso causale) da un difetto di diligenza Tale principio è stato assunto anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15470/2017: “all’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver computo scelte inopportune dal punto di vista economico (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), […] il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione anche se presentino profili di rilevante alea economica”

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Obbligo di diligenza nella SpA - art. 2392 c.c.L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione compiute dall’amministratore di società (cd. business judgement rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi rigorosamente ex ante secondo i parametri della diligenza professionale richiesta all’amministratore stesso e tenendo conto in particolare della mancata adozione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, id est della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Non può tuttavia essere dichiarata la responsabilità degli amministratori, utilizzando il criterio della business judgment rule, allorquando essi non abbiano agito in maniera scriteriata o in assenza dei dovuti approfondimenti, confidando legittimamente e non ingiustificatamente nella competenza delle singole figure professionali cui si siano affidate. (Trib. di Milano 15 novembre 2018)

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Responsabilità nei confronti dei creditori sociali nella SpA - art. 2394 c.c.L’articolo prevede la responsabilità degli amministratori di conservazione del patrimonio sociale. L’azione dei creditori sociali presuppone, quindi, l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti e la sua riconducibilità all’inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi di conservazione del patrimonio stesso.

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Responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi - art. 2395 c.c.

L’articolo completa il sistema di responsabilità degli amministratori con l’azione individuale dei soci o del terzo, i quali hanno diritto al risarcimento del danno subito se sono stati direttamente danneggiati da comportamenti dolosi o colposi degli amministratori. Il danno risarcibile è solo quello che colpisce direttamente il socio o il terzo e non anche quello che colpisce la società (e solo in via mediata il singolo).

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Responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi - art. 2395 c.c.

Quindi se un danno che ha colpito la società incide negativamente su diritti attribuiti al socio dalla sua partecipazione nonché sulla consistenza della sua partecipazione l’azione risarcitoria competerà solo alla società (Cass. n. 27346/2009). L’avverbio “direttamente” delimita l’ambito di esperibili dell’azione ex art. 2395 c.c. rispetto alle fattispecie di cui agli art. 2393 e 2394 c.c. rendendo chiaro che il discrimine tra le stesso va individuato nelle conseguenze che il comportamento illegittimo degli amministratori ha determinato.

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Responsabilità degli amministratori di Srl

In relazione alla responsabilità degli amministratori di Srl non è più prevista una norma di richiamo alla disciplina delle Spa, ma una disposizione specifica costituita dall’articolo 2476 c.c. Tale disciplina ruota attorno al principio che vede riconosciuto ad ogni socio il diritto di ottenere notizie dagli amministratori circa lo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

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Responsabilità degli amministratori di Srl

Di conseguenza ogni socio ha il potere di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità. Tale azione (riconosciuta ad ogni singolo socio) rimane comunque una “azione sociale” e, quindi, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società purché vi consenta una maggioranza dei soci che rappresenti almeno i 2/3 del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale.

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Responsabilità degli amministratori di Srl

Rimane impregiudicato il diritto del singolo socio o di un terzo all’azione risarcitoria per i danni subiti direttamente a causa di atti dolosi o colposi degli amministratori, con applicazione analogica delle disposizioni viste per le Società per Azioni.

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Obbligo di diligenza nelle Srl

Pur non previsto espressamente, quindi, l’obbligo di diligenza previsto dall’art. 2392 c.c. (che assurge quindi a norma di carattere generale) per le SpA si ritiene applicabile per analogia anche alle Srl. Per cui anche gli amministratori di Srl sono tenuti ad osservare i doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.

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Obbligo di diligenza La diligenza richiesta è quella del mandatario (art. 1720 c.c.) ossia la diligenza media del buon padre di famiglia. Nel caso degli amministratori, però, il parametro del “buon padre di famiglia andrà valutato in relazione al caso concreto e al tipo di attività svolta. Il comportamento dell’amministratore dovrà essere valutato con riferimento alla diligenza che avrebbe usato un amministratore normalmente diligente (c.d. diligenza qualificata)

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Obbligo di diligenza Il giudizio sulla diligenza sarà diversa di caso in caso, perchè i doveri degli amministratori variano a seconda delle situazioni specifiche, ossia a secondo del tipo di società, della tipologia di attività svolta e delle caratteristiche peculiari che interessano quel determinato settore di riferimento.

Da un punto di vista giudiziale è ormai consolidato l’orientamento per cui la mera contestazione della violazione del general-generico obbligo di diligenza difficilmente consente di accertare la responsabilità dell’amministatore.

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Nella maggioranza dei casi sottoposti all’attenzione dei tribunali le contestazioni circa la violazione dell’obbligo di diligenza vengono accompagnati dalla specifica indicazione di altre violazioni (come ad esempio il compimento di atti in conflitto di interesse) che vanno ad integrare il principio generale di diligenza.

Le difficoltà nell’accertamento della responsabilità degli amministratori per violazione del solo obbligo di agire con diligenza si spiega proprio alla luce del principio di insindacabilità nel merito delle scelte di gestione (business judgment rule). Ne consegue che il giudice investito di un’azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non possa apprezzare il merito dei singoli atti di gestione. La gestione della società, in quanto attività di impresa, comporta un alto margine di rischio e richiede il riconoscimento di un ampio margine di discrezionalità in capo all’amministratore in relazione alle scelte operate

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Obbligo di fedeltà e conflitto di interessi art. 2391 c.c. “l'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In caso di inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione. La stessa deliberazione del consiglio, qualora possa recare danno alla società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci, se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione” Disciplina prevista per le SPA

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Obbligo di fedeltà e conflitto di interessi art. 2475-ter c.c. “i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.” Se le decisioni vengono adottate dal CDA con il voto deciso di un amministratore in conflitto, se cagionano un danno alla società possono essere impugnate dagli altri amministratori. Disciplina prevista per le SRL integrata dall’art. 2391 c.c che assurge a ruolo di clausola generale.

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Obbligo di fedeltà e conflitto di interessi Ai fini della responsabilità dell’amministratore di una società di capitali che abbia agito in conflitto di interessi end art. 2391, comma 2 c.c., deve fornirsi la prova del danno ingiusto cagionato alla società (così la Cassazione con ordinanza n. 14072/2018).

IL CASO

Una società conveniva in giudizio l’AD, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per aver omesso di informare la società del rapporto di parentela intercorrente con un membro dell’advisor finanziario incarico di esaminare la convenienza di un’operazione di finanziamento. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provato il danno cagionato alla società e il nesso causale con la condotta dell’AD.

Nel caso di specie pur avendo l’AD omesso di comunicare il proprio interesse personale (in violazione dell’art. 2391 comma 1 c.c.) all’operazione non è stata fornita prova del danno e, soprattutto del nesso di causalità tra il danno (asserito dalla società) e la condotta dell’amministratore.

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Elementi costitutivi della responsabilità gestoria1) Violazione dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo 2) Danno 3) Nesso causale tra l’inadempimento dell’amministratore e i danno

provocato. In tema di responsabilità degli amministratori sociali nei confronti della società, grava su chi promuove il giudizio, l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni, il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi mentre è onere degli amministratori convenuti, provare l’adempimento ovvero la non punibilità a sé del fatto dannoso, provando altresì, con riferimento agli addebiti contesati, la puntuale osservanza dei doveri di diligente adempimento dei propri obblighi. (Cass. n. 2691/2017)

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Art. 2086 c.c. - GESTIONE DELL’IMPRESA L’imprenditore è capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva dalla crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

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Art. 2086 c.c. - GESTIONE DELL’IMPRESA l’art. 2086 c.c. è stato novellato dall’art. 375 del d.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi di impresa) e prevede oggi a carico dell’imprenditore il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

Cos’è l’adeguato assetto ORGANIZZATIVO? È il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza nonchè il relativo complesso procedurale di controllo (CNDCEC del 18/12/2020)

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Art. 2087 c.c. - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVOROL’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, seconda la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Disciplina strettamente connessa con la legge n. 81/08 e, alla luce dell’emergenza COVID-19, con i protocolli di sicurezza previsti dal DPCM del 24 aprile 2020.