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ANAGRAFE ECONOMICA ANAGRAFE ECONOMICA ANAGRAFE ECONOMICA ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE REGISTRO IMPRESE REGISTRO IMPRESE REGISTRO IMPRESE Guida al deposito della dichiarazione degli amministratori ex art. 16, comma 12-undecies, Legge n. 2/2009. Società a Responsabilità Limitata DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 16, COMMA 12-UNDECIES, LEGGE N. 2/2009 Tel.: +39 011 571 6424/6 Fax: +39 011 571 6445 [email protected] www.to.camcom.it/registroimprese Aggiornato a Marzo 2009 www.to.camcom.it/guideregistroimprese REGISTRO IMPRESE REGISTRO IMPRESE REGISTRO IMPRESE REGISTRO IMPRESE CAMERA DI COMMERCIO DI CAMERA DI COMMERCIO DI CAMERA DI COMMERCIO DI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO TORINO TORINO TORINO Via San Francesco da Paola 24 10123 Torino A cura di: E. C. Vocale Con la collaborazione di: N. Alemanno, A. Baravaglio Redazione: Y. Labbe Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale.

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Guida al deposito della dichiarazione degli amministratori ex art. 16, comma 12-undecies, Legge n. 2/2009.

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A cura di: E. C. Vocale Con la collaborazione di: N. Alemanno, A. Baravaglio Redazione: Y. Labbe Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale.

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Dichiarazione degli amministratori ex art. 16, comma 12-undecies, legge n.

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INDICE DEI CONTENUTI

DICHIARAZIONE DEGLI DICHIARAZIONE DEGLI DICHIARAZIONE DEGLI DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI EX ARAMMINISTRATORI EX ARAMMINISTRATORI EX ARAMMINISTRATORI EX ART. 16, COMMA 12T. 16, COMMA 12T. 16, COMMA 12T. 16, COMMA 12----UNDECIES, LEGGE N. UNDECIES, LEGGE N. UNDECIES, LEGGE N. UNDECIES, LEGGE N. 2/2/2/2/2009200920092009................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2222

NORMATIVA......................................................................................................................................... 2

SOPPRESSIONE LIBRO DEI SOCI E DELL’ELENCO SOCI: EFFETTI ........................................................... 2

REGIME PUBBLICITARIO: DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 16, COMMA 12-UNDECIES, DELLA LEGGE N. 2/2009................................................................................ 3

SCHEDA ADEMPIMENTO: SCHEDA ADEMPIMENTO: SCHEDA ADEMPIMENTO: SCHEDA ADEMPIMENTO: DEPOSITO DICHIARAZIODEPOSITO DICHIARAZIODEPOSITO DICHIARAZIODEPOSITO DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATNE DEGLI AMMINISTRATNE DEGLI AMMINISTRATNE DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. ORI EX ART. ORI EX ART. ORI EX ART. 16, LEGGE N. 2/200916, LEGGE N. 2/200916, LEGGE N. 2/200916, LEGGE N. 2/2009........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5555

COMPILAZIONE DELLA DCOMPILAZIONE DELLA DCOMPILAZIONE DELLA DCOMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEPOSITO DOMANDA DI DEPOSITO DOMANDA DI DEPOSITO DOMANDA DI DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEGLI EGLI EGLI EGLI AMMINISTRATORI EX ARAMMINISTRATORI EX ARAMMINISTRATORI EX ARAMMINISTRATORI EX ART. 16 L.2/09T. 16 L.2/09T. 16 L.2/09T. 16 L.2/09.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9999

ESEMPIO .............................................................................................................................................. 9

TRACCIATO DATI DA INSERIRE PER OGNI PACCHETTO DI QUOTE..................................................... 17

LA NORMATIVALA NORMATIVALA NORMATIVALA NORMATIVA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18181818

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DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 16, COMMA 12-UNDECIES, LEGGE N. 2/2009

NORMATIVA Con l’entrata in vigore1 dell’art. 16, comma 12-undecies, della legge n. 2 del 28 gennaio 20092 sarà definitivamente eliminato, con riguardo alle sole società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata, l’obbligo di tenuta del libro dei soci previsto dall’art. 2478 del codice civile. Conseguentemente all’eliminazione del predetto obbligo, con la stessa legge sono stati significativamente innovati anche gli articoli 2470 e seguenti del codice civile laddove questi articoli facevano espresso riferimento al libro dei soci ed alle annotazioni che obbligatoriamente gli amministratori erano tenuti ad eseguire sullo stesso libro.

I dati che gli amministratori dovevano trascrivere sul libro dei soci (il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno dei soci, i versamenti fatti sulle singole partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci) dovranno invece d’ora in poi, in ragione delle predette innovazioni normative, essere depositati con apposita domanda, soltanto presso il competente registro delle imprese: il registro delle imprese diventa quindi l’unico detentore di tutti i dati inerenti le partecipazione sociali dei soci delle società a responsabilità limitata.

Inoltre, a conferma di questa nuova funzione del registro delle imprese ed allo scopo di eliminare inutili duplicazioni e ancora, di semplificare gli adempimenti civilistici ed amministrativi posti a carico degli amministratori delle società a responsabilità limitata, la legge n. 2/2009 ha anche abrogato parte dell’art. 2478-bis del codice civile, eliminando altresì l’obbligo di depositare al registro delle imprese l’elenco dei soci unitamente al bilancio di esercizio e per conseguenza anche l’obbligo di conferma dell’elenco soci già depositato in sede di deposito del bilancio dell’esercizio precedente.

SOPPRESSIONE LIBRO DEI SOCI E DELL’ELENCO SOCI: EFFETTI Gli effetti conseguenti alla soppressione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci e di deposito dell’elenco dei soci nel registro delle imprese sono numerosi ed importanti.

Tra questi si evidenzia in particolare la differente funzione del registro delle imprese in ordine agli effetti del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società. Il legislatore ha, infatti, attribuito alla pubblicità degli atti di trasferimento nel registro delle imprese pieno valore, non solo nei confronti dei terzi, ma anche nei riguardi della società. Come emerge dalla nota n. 2453 di Unioncamere dell’11 febbraio 2009, la funzione del registro delle imprese, in questo caso, sembrerebbe andare ben oltre la tipica funzione pubblicitaria e informativa, divenendo addirittura “costitutiva” dello status di socio a tutti gli effetti nei confronti della società. Conseguentemente all’entrata in vigore della legge n. 2/2009, infatti, il trasferimento

1 Il 30 marzo 2009.

2 Di conversione del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

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delle partecipazioni sociali avrà effetto di fronte alla società, non più a decorrere dalla sua iscrizione nel libro dei soci, bensì dal momento del deposito dell’atto di trasferimento nel registro delle imprese. Secondo Unioncamere, invece, gli effetti del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società, si produrrebbero non a decorrere dal momento del deposito dell’atto di trasferimento nel competente registro delle imprese, come dice la norma, bensì così come avviene nei confronti dei terzi, a decorrere dal momento dell’iscrizione dell’atto stesso nel registro delle imprese. In pratica, solo a partire dall’iscrizione dell’atto traslativo nel registro delle imprese il socio acquirente avrebbe il diritto, per esempio, di partecipare alle assemblee, di percepire i dividendi e di impugnare le deliberazioni assunte. Si tratta di un indirizzo interpretativo senz’altro logico3 ma si discosta, nel leggere il termine “deposito” secondo il suo più ampio significato di “deposito per l’iscrizione”, dal testo letterale della norma che continua, invece, a distinguere i tre momenti in cui si esplica l’efficacia degli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali delle società a responsabilità limitata: - tra le parti, dal momento in cui le stesse hanno manifestato validamente il proprio consenso; - nei confronti della società, dal momento del deposito dell’atto di trasferimento della partecipazione sociale presso il competente registro delle imprese; - nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento della partecipazione sociale.

REGIME PUBBLICITARIO: DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 16, COMMA 12-UNDECIES, DELLA LEGGE N. 2/2009 Entro il 30 marzo 2009 gli amministratori delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata devono depositare, presso il registro delle imprese competente, una dichiarazione per integrare le risultanze del registro stesso con quelle del libro soci4. In questo modo sarà possibile per il registro delle imprese acquisire tutti quei dati che alla data del 30 di marzo non sarebbero stati ancora pubblicizzati presso lo stesso registro o che non sarebbero mai stati acquisiti, non essendone prevista la pubblicità: si pensi, per esempio, al domicilio5 del singolo socio e ai versamenti6 eseguiti da ciascuno dei soci in liberazione della quota dagli stessi sottoscritta.

Tale adempimento è esente da ogni imposta e tassa purché eseguito entro il termine prescritto. Nel caso, invece, lo stesso sia eseguito oltre il termine del 30 marzo, ciascun amministratore incorrerà nell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile; inoltre, in questo caso, perdendosi i benefici fiscali previsti quando la dichiarazione sia depositata tempestivamente, la relativa domanda sarà soggetta al pagamento dell’imposta di bollo e dei dovuti diritti di segreteria.

3 E coerente con lo stesso impianto normativo laddove, per esempio, il nuovo articolo 2472 c.c. dispone che, “nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti”. 4 Il comma 12-undecies della legge n. 2/2009 recita, infatti: ”Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci”.

5 L’art. 2479-bis c.c. dispone, infatti, che qualora l’atto costitutivo non abbia determinato i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, la convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese. 6 Dato che doveva essere obbligatoriamente iscritto a libro soci prima della sua soppressione a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16, comma 12-septies, legge n. 2/2009, ma non nel registro imprese

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Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): la dichiarazione, se non depositata, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della dichiarazione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui il deposito è avvenuto.

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SCHEDA ADEMPIMENTO: DEPOSITO DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 16, LEGGE N. 2/2009

Ufficio competente

L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società

Riferimenti normativi

Art. 16, comma 12-undecies, Legge n. 2/2009

Modalità di presentazione

La domanda deve essere trasmessa telematicamente, oppure, presentata su supporto informatico (floppy disk, cd rom)

Regime pubblicitario

Pubblicità dichiarativa

Termine

Entro il 30 marzo 2009.

Se la domanda è presentata successivamente al predetto termine:

- sarà applicata a ciascun amministratore la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c.;

- saranno dovuti i diritti di segreteria e l’imposta di bollo.

Soggetti obbligati

Gli amministratori

Soggetti legittimati

Procuratore, professionista incaricato7

Modello base B

Modelli allegati

ALLEGATO 1

• Int. S

ALLEGATO 2

• modello Note, nel quale deve essere specificato “Dichiarazione degli amministratori ex art. 16 legge n. 2/2009 e, nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata da un professionista incaricato, lo stesso dovrà dichiarare anche:

- se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati (solo incarico):

“Il sottoscritto …..dott. commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico dell’amministratore/legale rappresentante della società….”.

7 Commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 31, legge 340/2000 comma 2-quater e quinquies).

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- se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale che non è stato rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di ruolo (incarico e iscrizione):

“Il sottoscritto …………..., nato a ............... il ../../…., in qualità di dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ……….. al numero ……. .

Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda di iscrizione dell’atto di cessione di quote su incarico dell’amministratore/legale rappresentante della società ……..…”.

Intestazione/ firme distinta Fedra

• Se la domanda è presentata da un amministratore con smart card:

La distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore e da questi firmata digitalmente

• Se la domanda è presentata da un amministratore senza smart card:

La distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore; alla domanda deve essere allegato il “modello firme” sul quale l’amministratore deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato in .pdf/A .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall’intermediario che provvede all’invio telematico della domanda.

• Se la domanda è presentata da un procuratore:

La distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della procura sulla quale l’amministratore che l’ha conferita deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. La procura deve poi essere scansionata, trasformata in .pdf/A .pdf o .tif, e sottoscritta digitalmente dal procuratore.

• Se la domanda è presentata da un professionista incaricato:

la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi firmata digitalmente.

Atti/Documenti obbligatori da allegare alla domanda

Non previsti8

8 La dichiarazione deve essere resa dagli amministratori compilando la sola modulistica.

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Atti/Documenti eventuali da allegare alla domanda

ALLEGATO 1

Copia informatica della procura sottoscritta autografamente dall’amministratore che l’ha conferita e digitalmente dal procuratore, quando la pratica è presentata dal procuratore.

ALLEGATO 2

Copia informatica semplice del documento di identità dell’amministratore che presenta la domanda o che ha conferito procura quando lo stesso non abbia la smart-card. Tale copia deve essere allegata in file a parte e codificata con il codice E20.

Formato file contenente gli atti/documenti

.pdf/A, .pdf o .tif9

Codice atto 508 (DEPOSITO PER L’ISCRIZIONE ELENCO SOCI)

Codice forma atto

X (altra forma)

Data atto Data di presentazione10 della domanda11

Diritti di segreteria

Se la domanda è presentata entro il 30 marzo 2009:

non sono dovuti diritti di segreteria.

Se la domanda è presentata successivamente al 30 marzo 2009:

• Euro 90,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata telematicamente;

• Euro 120,00 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico.

Imposta di bollo

Se la domanda è presentata entro il 30 marzo 2009:

non è dovuta l’imposta di bollo.

Se la domanda è presentata successivamente al 30 marzo 2009:

Euro 65,0012 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata telematicamente, o tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico.

9 Il formato dei files contenti i documenti allegati, poiché non soggetti a deposito per l’iscrizione nel registro imprese, non deve necessariamente essere un formato .pdf/A.

10 Data di invio quando la domanda è presentata tramite Telemco, data deposito quando presentata su supporto informatico. 11 Essendo la dichiarazione, oggetto della domanda, finalizzata ad integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro dei soci della società.

12 Se il professionista è titolare di una propria autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, all’atto del deposito della domanda di iscrizione non dovrà versare l’importo di 65,00 euro, qualora l’abbia già versato all’erario con propria autorizzazione. In questo caso, nella distinta Fedra dovrà indicare gli estremi della propria autorizzazione. Lo stessa cosa vale nell’ipotesi in cui il professionista si avvalga della dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l’anno per pagare all’Agenzia delle Entrate l’imposta di bollo in modo virtuale.

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Registrazione atto

Non prevista

Sanzioni

Pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive:

• se la domanda è presentata successivamente al 30 marzo 2009:

- norme: art. 2630 c.c.

- soggetti sanzionati: ciascun amministratore

- importo dovuto: Euro 412,00

A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di notifica. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico.

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COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI EX ART. 16 L.2/09

ESEMPIO Domanda di deposito della dichiarazione degli amministratori ex. art.16, comma 12-undecies, L. n. 2/09 della società “Information s.r.l.” che, alla data del 04/03/2009, presenta a libro soci la seguente situazione:

Capitale sottoscritto € 50.000,00

Numero soci: 4 Numero quote: 3 1. Quota pari a € 10.000,00 posseduta in proprietà da: Bertotti Silvia; 2. Quota pari a € 10.000,00 posseduta in comproprietà da: Burzio Paola per 1/2 e Candita Simone per 1/2; 3. Quota pari a € 30.000,00 posseduta in nuda proprietà da Haj Ali Hassine, l’usufrutto spetta a Carena Enrica.

Selezionare la cartella “Modello Base” e scegliere il modello B. Cliccare sul pulsante Avanti per proseguire.

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Dopo aver inserito, nella maschera precedente, i “Dati di Intestazione della pratica”, predisporre la domanda inserendo il modello INTERCALARE S e NOTE DELLA PRATICA.

Valorizzare nella parte denominata “Modelli e Riquadri costituenti la pratica” della maschera in alto: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello B e, nella sezione destra, la riga DEPOSITO PER ISCRIZIONE ELENCO SOCI.

Selezionare la voce 508 elenco soci e titolari di diritti su azioni e quote al e indicare la data di riferimento che deve coincidere con quella della spedizione (invio) telematica della dichiarazione. Convalidare con il tasto Applica.

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Il sistema torna automaticamente alla maschera principale; selezionare, nella sezione “Modelli e Riquadri costituenti la pratica”, della maschera a lato: nella sezione sinistra, il mod. 2-(INTERCALARE S) ELENCO SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI e, nella sezione destra, oltre alla voce GENERALITA’ già selezionata automaticamente dal sistema, la voce ELENCO SOCI.

Selezionare la cartella Generalità ed indicare il capitale sociale sottoscritto e quale data di riferimento quella della spedizione (invio) della domanda. A quella data, infatti, avviene l’integrazione delle risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci della società interessata. Convalidare con il tasto Applica.

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Dichiarazione degli amministratori ex art. 16, comma 12-undecies, legge n.

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1° Pacchetto quote Quota: nominali 10.000,00 Titolo 1: 01 proprietà Socio: Bertotti Silvia Selezionare la cartella Elenco Soci. Cliccando su Nuovo, compare la maschera relativa alle quote che formano il primo pacchetto: inserire l’importo della quota sottoscritta ad esso corrispondente nel quadro Pari a nominali.

Il domicilio ed il versamento fatto sulla partecipazione, richiesti ad integrazione delle risultanze del registro delle imprese, per i quali non esiste apposito campo, dovranno essere descritti nel quadro Note seguendo lo schema indicato nel § “Tracciato dati da inserire per ogni pacchetto di quote”, che potrà essere salvato e copiato, integrandolo con i dati relativi alle singole occorrenze. Tale tracciato permetterà, una volta acquisiti i dati in esso contenuti, in seguito alle nuove releases, di aggiornare, su domanda, i dati stessi. Procedere cliccando su Avanti.

Indicare quanti sono i soggetti titolari e/o che posseggono altri diritti sulla quota selezionando la voce corrispondente.

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Cliccare sul tasto Nuovo e, nella maschera successiva, completare con i dati del titolare (nome e cognome/denominazione o ragione sociale). Nel campo Titolo selezionare, attraverso il menù a tendina, il codice relativo al titolo di possesso di quella quota da parte del socio; nel caso in esempio “01 – proprietà” Procedere con il tasto Inserisci. Il campo In ragione di…. nel caso di un solo titolare della partecipazione, come è il caso rappresentato dal 1° pacchetto quote, risulta compilato automaticamente a 1/1. Cliccare su Inserisci.

Automaticamente viene visualizzato il primo pacchetto di quote come nella maschera a lato. Cliccare quindi su Avanti per chiuderlo.

Terminare la compilazione del primo pacchetto con il tasto Fine.

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2° Pacchetto quote

Quota: nominali 10.000,00 Titolo 1: 01 proprietà Titolo 2: 01 proprietà Soci contitolari: Burzio Paola per ½ e Candita Simone per ½.

Si visualizza la maschera seguente che riporta il primo pacchetto; cliccare su Nuovo per inserire il secondo, compilando la nuova maschera in cui andrà inserito il valore nominale della quota sottoscritta, nonché, nelle note i dati relativi al secondo pacchetto sempre utilizzando il tracciato indicato al §“Tracciato dati da inserire per ogni pacchetto di quote”. Si precisa che, in caso di contitolarità della quota, il codice fiscale ed il domicilio da indicare sono quelli del rappresentante comune ex art. 2468 5° comma c.c.13 Indicare i soggetti titolari e/o che posseggono altri diritti sulla quota, nel caso in esempio “Da più contitolari”. Procedere con Avanti.

13 L’art..2468 comma 5 c.c., dispone che “nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106”.

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Cliccare sul tasto Nuovo e, nella maschera successiva, completare con i dati del primo contitolare indicando altresì nel campo In ragione di… la frazione di possesso. Si ricorda che la somma delle diverse occorrenze dovrà essere uguale a 1/1. Cliccare su Inserisci.

Procedere all’inserimento della nuova occorrenza come indicato per il primo contitolare. Cliccare su Inserisci. Quindi su Avanti per terminare la composizione del 2° pacchetto.

3° Pacchetto quote Quota:nominali 30.000,00 Titolo 1: 02 usufrutto Titolo 2: 05 nuda proprietà Soci: Haj Ali Hassine nudo proprietario Titolare di diritti sulla quota: Carena Enrica usufruttuario

Cliccare sul tasto Nuovo e, nella maschera successiva, completare con i dati del titolare di usufrutto indicando altresì nel campo In ragione di… sempre, nel caso la quota sia gravata da altri diritti, la frazione 1/1. Cliccare su Inserisci. Procedere all’inserimento del socio titolare della nuda proprietà come indicato per l’usufruttuario Cliccare su Inserisci, quindi su Avanti e terminare la composizione del 3° pacchetto.

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Al termine della composizione, è possibile verificare la corretta compilazione cliccando sul tasto Quadratura e quindi, se questa dà esito positivo, su Chiudi.

Il sistema torna alla maschera iniziale: selezionare nel riquadro Modelli e Riquadri costituenti la pratica, il mod. 3 (XX) NOTE DELLA PRATICA per inserire la seguente dichiarazione: “Dichiarazione degli amministratori ex art. 16, comma 12-undecies, legge 2/2009 (CODICE 520)”

Il codice 520 sarà disponibile dalla prossima versione del programma Fedra, come nuovo codice atto, mentre attualmente và inserito solo nel modello Note. Si raccomanda quindi l’inserimento di tale codice in quanto lo stesso permette al sistema, in automatico, di distinguere questa dichiarazione dalla comunicazione dell’elenco soci depositato sino a questo momento contestualmente al bilancio che, per le s.r.l., non dovrà più essere presentato a partire dal 01/04/2009. Cliccare sul tasto Applica e quindi chiudere la maschera. Terminata la compilazione del modello Note la pratica è conclusa e può essere scaricata per l’invio.

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TRACCIATO DATI DA INSERIRE PER OGNI PACCHETTO DI QUOTE Per velocizzare la compilazione dei pacchetti con i dati da integrare si consiglia di seguire la seguente procedura. Il tracciato da inserire nel quadro Note, rappresenta un record i cui campi sono da completare senza alterarne in nessun modo né la sequenza né il formato; lo schema deve essere copiato fedelmente, compresi trattini, senza alcuno spazio, ed inserendo in ogni campo, dopo il valore, il punto e virgola:

VALORE-VERSATO= CODICE-FISCALE= DOMICILIO-STATO= DOMICILIO-PV= DOMICILIO-CAP= DOMICILIO-COMUNE= DOMICILIO-VIA= DOMICILIO-NCIVICO= DOMICILIO-NOMEPEC= DOMICILIO-DOMINIOPEC= TESTO-VINCOLI=

Copiare il tracciato vuoto nel primo pacchetto di quote, selezionarlo, copiarlo e cliccare su Importa Note.

Copiare il tracciato in una nota nuova quindi salvarla con nome.

Tornare alla maschera relativa al primo pacchetto e terminare la compilazione della tabella con i dati. Inizialmente tali dati verranno ribaltati in visura esattamente come trascritti nelle note dei singoli pacchetti, ma, solo se trascritti fedelmente come dalla tabella indicata, verranno successivamente in automatico ribaltati dal campo note ai campi strutturati.

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LA NORMATIVA Legge n. 2/2009, art. 16, comma 12-undecies.

Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.