LA QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO E LA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

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STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] LA QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO E LA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE Un recente sentenza della Cassazione ha stabilito che il giudice di merito, in sede di liquida- zione dell’assegno di divorzio, da effettuarsi in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, salva restan- do la valutazione della loro influenza sulla misura dell’assegno stesso purché ne dia adeguata giustificazione. Per detto orientamento, una volta positivamente verificata la ricorrenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno di divorzio, la liquidazione in concreto dello stesso deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge: con- dizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da cia- scuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello co- mune, reddito di entrambi, durata del matrimonio, con riguardo al momento della pronuncia.

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Una sentenza della Cassazione ha stabilito che il giudice in sede di liquidazione dell’assegno di divorzio, da effettuarsi in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri.

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LA QUANTIFICAZIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO E LA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Un recente sentenza della Cassazione ha stabilito che il giudice di merito, in sede di liquida-zione dell’assegno di divorzio, da effettuarsi in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, salva restan-do la valutazione della loro influenza sulla misura dell’assegno stesso purché ne dia adeguata giustificazione.

Per detto orientamento, una volta positivamente verificata la ricorrenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno di divorzio, la liquidazione in concreto dello stesso deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge: con-dizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da cia-scuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello co-mune, reddito di entrambi, durata del matrimonio, con riguardo al momento della pronuncia.

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Inoltre, precisa la Suprema Corte, il giudice del merito, purché ne dia adeguata giustificazio-ne, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni ed alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell’asse-gno divorzile.

Nel caso trattato dalla cassazione, nel confermare la sentenza con la quale il tribunale ave-va posto a carico dell’ex coniuge l’obbligo di corrispondere altro un assegno di mensile di importo pari a milleduecento euro dalla data della domanda, da elevarsi per altro successivo periodo, e rivalutabile secondo gli indici Istat, la Corte regolatrice ha ritenuto che la corte territoriale non si fosse discostata dagli enunciati principi, in quanto, dopo aver considerato l’elevato tenore di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di convivenza, ed aver rileva-to che l’ex marito, il quale in sede di separazione si era accollato, anche con riferimento al mantenimento ed all’educazione dei figli, oneri, su base annua, pari a circa sessanta milioni di lire, possedeva una capacità reddituale di gran lunga superiore rispetto a quella risultan-te dalle dichiarazioni dei redditi (sostanzialmente inattendibili anche in relazione allo svol-gimento della medesima attività professionale svolta dall’attuale consorte), ha determinato l’entità dell’assegno, fornendo al riguardo congrua motivazione, nell’ambito dell’accertata condizione deteriore della ex moglie, sulla base delle rispettive situazioni delle parti, anche in relazione all’elevato tenore di vita -desunto anche dall’entità delle suddette obbligazioni- mantenuto durante la convivenza.La stessa decisione, con riferimento alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, riba-disce, in conformità ad un costante orientamento (cfr., Cass. Civ., n. 408 del 2005, cit.), che la stessa costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, in quanto essa incide negativamente (e, normalmente, in modo rilevante) sulla situazione eco-nomica della parte che debba ottenere in locazione altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative, e ne può, quindi, derivare un peggioramento della situazione economica dell’ex coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it