Lassegno di mantenimento del coniuge nella separazione e nel divorzio: profili sostanziali BUSTO...

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L’assegno di mantenimento L’assegno di mantenimento del coniuge nella del coniuge nella

separazione e nel divorzio:separazione e nel divorzio:profili sostanzialiprofili sostanziali

BUSTO ARSIZIOBUSTO ARSIZIO

29 MARZO 201029 MARZO 2010

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SEPARAZIONE: PRESUPPOSTISEPARAZIONE: PRESUPPOSTI

La mancanza da parte del coniuge La mancanza da parte del coniuge richiedente di redditi che gli richiedente di redditi che gli consentano di conservare il tenore di consentano di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e vita goduto durante il matrimonio e

la sussistenza di una differenza di la sussistenza di una differenza di reddito tra i coniugi.reddito tra i coniugi.

Necessità di valutare le potenzialità Necessità di valutare le potenzialità economiche complessive dei coniugieconomiche complessive dei coniugi

(Cass., sez. I, 9 ottobre 2007, n. (Cass., sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21097). 21097).

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Cass. sez. I, 27 giugno 1997, n. 5762 Cass. sez. I, 27 giugno 1997, n. 5762

Il diritto all’assegno di mantenimento a seguito di Il diritto all’assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, si deve al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, si deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall’assegno. In caso contrario, indipendentemente dall’assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l’imposizione disparità economica che giustifichi l’imposizione dell’assegno, nonché la misura di esso.dell’assegno, nonché la misura di esso.

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Potenzialità economiche dei Potenzialità economiche dei coniugiconiugi

Condizioni per il sorgere del diritto al Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri la non titolarità di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, essendo a tal fine economica tra le parti, essendo a tal fine il parametro di riferimento costituito il parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il complessive dei coniugi durante il matrimonio (Cass. sez. I, 24 luglio 2007, matrimonio (Cass. sez. I, 24 luglio 2007, n. 16334)n. 16334)

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Come si dimostrano le potenzialità Come si dimostrano le potenzialità economiche complessive ?economiche complessive ?

A) La possibilità di ricorrere a presunzioni A) La possibilità di ricorrere a presunzioni per determinare l’effettiva posizione per determinare l’effettiva posizione reddituale delle parti, al di là delle reddituale delle parti, al di là delle dichiarazioni fiscali (dichiarazioni fiscali (Cass., sez. I, 14 maggio 2005, n. 10135Cass., sez. I, 14 maggio 2005, n. 10135). ).

B) La non necessità di un’esatta B) La non necessità di un’esatta ricostruzione dei redditi dei coniugi (ricostruzione dei redditi dei coniugi (Cass., sez. I, Cass., sez. I, 3 ottobre 2005, n. 19291)3 ottobre 2005, n. 19291)

C) La necessità di valutare ogni elemento C) La necessità di valutare ogni elemento fattuale, diverso dal reddito, suscettibile di fattuale, diverso dal reddito, suscettibile di incidere sulle condizioni economiche dei incidere sulle condizioni economiche dei coniugi. (coniugi. (Cass., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915)Cass., sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915)

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A) Ricorso a presunzioni per determinare A) Ricorso a presunzioni per determinare l’effettiva posizione reddituale delle parti, al l’effettiva posizione reddituale delle parti, al di là delle dichiarazioni fiscalidi là delle dichiarazioni fiscali la inattendibilità delle dichiarazioni dei la inattendibilità delle dichiarazioni dei

redditi prodotte: Principio espresso in redditi prodotte: Principio espresso in fattispecie nella quale il giudice del merito, fattispecie nella quale il giudice del merito, in un giudizio di separazione personale tra in un giudizio di separazione personale tra coniugi, aveva fatto ricorso allo strumento coniugi, aveva fatto ricorso allo strumento presuntivo per ricostruire, al di là delle presuntivo per ricostruire, al di là delle dichiarazioni fiscali, l’effettiva posizione dichiarazioni fiscali, l’effettiva posizione reddituale del marito – affermato medico reddituale del marito – affermato medico specialista libero professionista con specialista libero professionista con un’attività intensa, svolta presso numerosi un’attività intensa, svolta presso numerosi studi professionali – e ciò ai fini della studi professionali – e ciò ai fini della determinazione dell’assegno per il determinazione dell’assegno per il mantenimento della moglie e dei figli mantenimento della moglie e dei figli

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B) La non necessità di un’esatta B) La non necessità di un’esatta ricostruzione dei redditi dei coniugiricostruzione dei redditi dei coniugi non è necessaria la determinazione dell’esatto non è necessaria la determinazione dell’esatto

importo dei redditi percepiti, attraverso importo dei redditi percepiti, attraverso l’acquisizione di dati numerici, ma basta l’acquisizione di dati numerici, ma basta un’attendibile ricostruzione delle suddette un’attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l’erogazione, dall’uno all’altro risulti consentita l’erogazione, dall’uno all’altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze;esigenze;

i redditi dei coniugi non devono essere accertati i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle rispettive un’attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive (Cass., sez. I, situazioni patrimoniali complessive (Cass., sez. I, 8 maggio 1998, n. 4679).8 maggio 1998, n. 4679).

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c) Valutazione degli elementi c) Valutazione degli elementi fattuali diversi dal redditofattuali diversi dal reddito il il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile giudice del merito deve accertare, quale indispensabile

elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non disponibilità patrimoniali dell’onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti :condizioni delle parti :

quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare;mobiliare;

la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;lussuoso;

le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobiliobbligazionari ed azionari ed in beni mobili

la capacità di spesa e di garanzie di elevato benesserela capacità di spesa e di garanzie di elevato benessere

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Quali sono gli elementi fattuali Quali sono gli elementi fattuali rilevanti?rilevanti?

a: Rilevanza della convivenza a: Rilevanza della convivenza more uxoriomore uxorio di chi di chi chiede l’assegno (chiede l’assegno (Cass. 12 dicembre 2003 n. 19042Cass. 12 dicembre 2003 n. 19042) ;) ;

b: Rilevanza del patrimonio immobiliare b: Rilevanza del patrimonio immobiliare (Cass. sez. I, 12 (Cass. sez. I, 12

aprile 2001 n. 5492)aprile 2001 n. 5492) ; ;c: Rilevanza dell’indennità di trasfertac: Rilevanza dell’indennità di trasferta(Cass. sez. I, 9 giugno (Cass. sez. I, 9 giugno

2008 n. 15221);2008 n. 15221);

d: Irrilevanza dell’indennità di rappresentanza d: Irrilevanza dell’indennità di rappresentanza (Cass. (Cass.

sez. I, 19 dicembre 2003 n. 19527)sez. I, 19 dicembre 2003 n. 19527) ; ;e: Rilevanza degli incrementi di reddito intervenuti e: Rilevanza degli incrementi di reddito intervenuti

in corso di giudizio in corso di giudizio (Cass. sez. I, 14 dicembre 2006 n. 26835)(Cass. sez. I, 14 dicembre 2006 n. 26835) ; ;f: rilevanza della libera decisione del coniuge f: rilevanza della libera decisione del coniuge

obbligato di cessare l’attività lavorativa obbligato di cessare l’attività lavorativa (Cass. sez. I 4 (Cass. sez. I 4

aprile 2002 n. 4800)aprile 2002 n. 4800) ; ;

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L’attitudine al lavoro, quale L’attitudine al lavoro, quale potenzialità di guadagno . potenzialità di guadagno .

A: assume rilievo solo se venga A: assume rilievo solo se venga riscontrata non in termini di mere riscontrata non in termini di mere valutazioni ipotetiche e astratte, ma valutazioni ipotetiche e astratte, ma di effettiva possibilità di svolgimento di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale fattore individuale ed ambientale (Cass., (Cass.,

sez. I, 6 giugno 2008, n. 15086).sez. I, 6 giugno 2008, n. 15086).

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L’attitudine al lavoro, quale L’attitudine al lavoro, quale potenzialità di guadagnopotenzialità di guadagno B: rilevanza del rifiuto ingiustificato di una B: rilevanza del rifiuto ingiustificato di una

concreta opportunità di occupazione, o la concreta opportunità di occupazione, o la dismissione, volontaria, senza giusto dismissione, volontaria, senza giusto motivo, di un’attività lavorativa pregressa: il motivo, di un’attività lavorativa pregressa: il mancato sfruttamento delle proprie mancato sfruttamento delle proprie attitudini e delle possibilità lavorative del attitudini e delle possibilità lavorative del coniuge richiedente non può lasciar coniuge richiedente non può lasciar presumere, di per sé, il volontario rifiuto di presumere, di per sé, il volontario rifiuto di propizie occasioni di reddito od una scarsa propizie occasioni di reddito od una scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro diligenza nella ricerca di un lavoro (Cass., sez. I, 2 (Cass., sez. I, 2

luglio 2004, n. 12121).luglio 2004, n. 12121).

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L’attitudine al lavoro, quale L’attitudine al lavoro, quale potenzialità di guadagnopotenzialità di guadagnoC: Ha diritto all’assegno di mantenimento la C: Ha diritto all’assegno di mantenimento la

moglie che abbia abbandonato una propria moglie che abbia abbandonato una propria attività per seguire il marito all’estero e attività per seguire il marito all’estero e che, dopo la separazione, sia rimasta priva che, dopo la separazione, sia rimasta priva di reddito per non aver conseguito nessuna di reddito per non aver conseguito nessuna occupazione al suo rientro in Italia occupazione al suo rientro in Italia (Cass. sez. I 9 (Cass. sez. I 9 giugno 2008 n. 15221).giugno 2008 n. 15221).

ad esempio: prima della separazione i ad esempio: prima della separazione i coniugi avevano concordato che uno di essi coniugi avevano concordato che uno di essi non lavorasse non lavorasse (Cass. sez. I 19 marzo 2004 n. 5555).(Cass. sez. I 19 marzo 2004 n. 5555). Ciò in Ciò in quanto la separazione instaura un regime che quanto la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile tutti gli effetti tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza, a differenza del divorzio.della convivenza, a differenza del divorzio.

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Circostanze che possono influire Circostanze che possono influire sulla determinazione dell’assegnosulla determinazione dell’assegno L’assegnazione della casa coniugale.L’assegnazione della casa coniugale. La durata del matrimonio e il La durata del matrimonio e il

contributo alla formazione del contributo alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge patrimonio dell’altro coniuge (Cass. sez. I 16 (Cass. sez. I 16 dicembre 2004,n. 23378)dicembre 2004,n. 23378)

I contributi della famiglia d’origine I contributi della famiglia d’origine (Cass. sez. I 26 giugno 1996 n. 5916)(Cass. sez. I 26 giugno 1996 n. 5916)

Irrilevanza del contributo dato dalla Irrilevanza del contributo dato dalla famiglia d’origine del coniuge debole famiglia d’origine del coniuge debole (Cass. sez. I 18 luglio 2003 n. 11224(Cass. sez. I 18 luglio 2003 n. 11224). ).

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Circostanze irrilevantiCircostanze irrilevanti

L’irrilevanza del modesto tenore di vita L’irrilevanza del modesto tenore di vita tollerato o subito durante la convivenza tollerato o subito durante la convivenza (Cass. sez. I (Cass. sez. I

7 marzo 2001 n. 3291)7 marzo 2001 n. 3291) . . L’irrilevanza della mancata instaurazione della L’irrilevanza della mancata instaurazione della

convivenza coniugale convivenza coniugale (Cass. sez. I 19 novembre 2003 n. 17537)(Cass. sez. I 19 novembre 2003 n. 17537) . . L’irrilevanza, nella determinazione della L’irrilevanza, nella determinazione della

misura dell’assegno, della pronuncia di misura dell’assegno, della pronuncia di addebito a carico del coniuge obbligato addebito a carico del coniuge obbligato (Cass. sez. I (Cass. sez. I

14 agosto 1997 n. 7630)14 agosto 1997 n. 7630).. L’irrilevanza degli oneri di mantenimento del L’irrilevanza degli oneri di mantenimento del

convivente convivente more uxorio more uxorio ((Cass. sez. I 24 aprile 2001 n. 6017)Cass. sez. I 24 aprile 2001 n. 6017) . .

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Assegno divorzile: presuppostiAssegno divorzile: presuppostiart. 5 legge 898/70 art. 5 legge 898/70

A: La mancanza di mezzi adeguatiA: La mancanza di mezzi adeguatiB: oggettiva impossibilità di procurarseliB: oggettiva impossibilità di procurarseli fondamento etico e giuridico:fondamento etico e giuridico:

principio di solidarietà postconiugale.principio di solidarietà postconiugale. natura esclusivamente assistenziale natura esclusivamente assistenziale la valutazione relativa all’adeguatezza dei mezzi la valutazione relativa all’adeguatezza dei mezzi

economici del richiedente deve essere compiuta economici del richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale sociale

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rilevanza del tenore di vita matrimoniale: rilevanza del tenore di vita matrimoniale:

parametro per valutare l’adeguatezza dei mezzi.parametro per valutare l’adeguatezza dei mezzi. l’adeguatezza dei mezzi economici a l’adeguatezza dei mezzi economici a

disposizione del richiedente a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del matrimonio, fissate al momento del divorzio divorzio (Cass. sez. I, 8 ottobre 2008, n. 24858,). (Cass. sez. I, 8 ottobre 2008, n. 24858,).

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Inadeguatezza = stato di bisogno?Inadeguatezza = stato di bisogno?

NO: non è necessario uno stato di bisogno NO: non è necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto (il quale può essere anche dell’avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente):economicamente autosufficiente):

RILEVA invece l’apprezzabile RILEVA invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche: delle precedenti condizioni economiche: l’accertamento non può essere compiuto in l’accertamento non può essere compiuto in astratto ma deve essere concreto, non astratto ma deve essere concreto, non potendo il giudice basare la propria potendo il giudice basare la propria decisione su un mero apprezzamento decisione su un mero apprezzamento probabilistico, non fondato su dati realmente probabilistico, non fondato su dati realmente esistenti con riferimento alla specifica esistenti con riferimento alla specifica fattispecie (fattispecie (Cass. sez. I 30 novembre 2007 n. 25010Cass. sez. I 30 novembre 2007 n. 25010) )

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L’art. 5, comma 6, l. 898/1970L’art. 5, comma 6, l. 898/1970

subordina l’attribuzione dell’assegno subordina l’attribuzione dell’assegno divorzile ad una situazione non già divorzile ad una situazione non già d’indigenza o di insufficienza ad un d’indigenza o di insufficienza ad un tenore di vita autonomo e dignitoso, tenore di vita autonomo e dignitoso, ma di inadeguatezza dei mezzi del ma di inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a consentirgli la coniuge istante a consentirgli la conservazione del tenore di vita conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio goduto in costanza di matrimonio (Cass., (Cass., 27 luglio 2005, n. 15726 conformi: Cass., 16 maggio 2005, n. 10210) 27 luglio 2005, n. 15726 conformi: Cass., 16 maggio 2005, n. 10210)

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NATURA dell’assegno divorzileNATURA dell’assegno divorzile L’assegno periodico di divorzio ha carattere esclusivamente L’assegno periodico di divorzio ha carattere esclusivamente

assistenziale ossia: inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante assistenziale ossia: inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante (redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a (redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: di matrimonio:

Rileva l’apprezzabile deterioramento, delle precedenti condizioni Rileva l’apprezzabile deterioramento, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. per ristabilire un certo equilibrio.

la liquidazione in concreto dell’assegno deve essere effettuata in la liquidazione in concreto dell’assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. A con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. A quest’ultimo fine, peraltro, il giudice del merito, purché ne dia quest’ultimo fine, peraltro, il giudice del merito, purché ne dia adeguata giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti adeguata giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alla deduzione e richieste delle parti, criteri, anche in relazione alla deduzione e richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell’assegno stesso (Cass., sez. I, 15 gennaio 1998, n. 3 dell’assegno stesso (Cass., sez. I, 15 gennaio 1998, n. 3

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Criteri di liquidazioneCriteri di liquidazione la liquidazione in concreto dell’assegno deve la liquidazione in concreto dell’assegno deve

essere effettuata in base alla valutazione essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge :legge :

a.a. condizioni dei coniugi;condizioni dei coniugi;b.b. ragioni della decisione;ragioni della decisione;c.c. contributo personale ed economico dato da contributo personale ed economico dato da

ciascuno alla conduzione familiare ed alla ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;comune;

d.d. reddito di entrambi;reddito di entrambi;e.e. durata del matrimoniodurata del matrimonio(Cass., sez. I, 15 gennaio 1998, n. 3 (Cass., sez. I, 15 gennaio 1998, n. 3

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Parametri di rilevanza per valutare Parametri di rilevanza per valutare l’adeguatezza dei mezzi. l’adeguatezza dei mezzi.

a:La necessità di valutare il tenore di vita potenziale e non a:La necessità di valutare il tenore di vita potenziale e non quello tollerato, subito o concordato nel corso del quello tollerato, subito o concordato nel corso del matrimonio matrimonio (Cass. sez. I 26 novembre 1996 n. 10465) (Cass. sez. I 26 novembre 1996 n. 10465)

b:La rilevanza delle sole fonti di reddito stabili b:La rilevanza delle sole fonti di reddito stabili (Cass. sez. I 22 settembre 1999 (Cass. sez. I 22 settembre 1999

n. 10260)n. 10260) . .c. La rilevanza dei cespiti ereditari pervenuti in costanza di c. La rilevanza dei cespiti ereditari pervenuti in costanza di

matrimonio matrimonio (Cass. sez. I 9 marzo 2000 n. 2662)(Cass. sez. I 9 marzo 2000 n. 2662) . .d:L’irrilevanza della mancata richiesta di un assegno di d:L’irrilevanza della mancata richiesta di un assegno di

mantenimento in sede di separazione mantenimento in sede di separazione (Cass. sez. I 22 novembre 2000 n. (Cass. sez. I 22 novembre 2000 n. 15055) .15055) .

e. L’insussistenza dei presupposti dell’assegno divorzile a e. L’insussistenza dei presupposti dell’assegno divorzile a carico del coniuge che abbia smesso (anche carico del coniuge che abbia smesso (anche volontariamente) di lavorare volontariamente) di lavorare (Cass. sez. I 4 aprile 2002 n. 4800).(Cass. sez. I 4 aprile 2002 n. 4800).

ff: : L’irrilevanza del semplice divario di reddito tra i coniugi e L’irrilevanza del semplice divario di reddito tra i coniugi e degli incrementi patrimoniali successivi alla cessazione degli incrementi patrimoniali successivi alla cessazione della convivenza che non siano connessi ad aspettative della convivenza che non siano connessi ad aspettative maturate nel corso del matrimonio maturate nel corso del matrimonio (Cass. sez. I 20 marzo 1998 n. (Cass. sez. I 20 marzo 1998 n. 29552955) .) .

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Prova dell’inadeguatezzza dei Prova dell’inadeguatezzza dei mezzi e del tenore di vita godutomezzi e del tenore di vita goduto dimostrazione della fascia socio-dimostrazione della fascia socio-

economica di appartenenza della economica di appartenenza della coppia all’epoca della convivenza, e coppia all’epoca della convivenza, e del relativo stile di vita adottato del relativo stile di vita adottato manente matrimoniomanente matrimonio,,

l’attuale situazione economica.l’attuale situazione economica.(Cass. sez. I (Cass. sez. I

15 giugno 2005)15 giugno 2005);;

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Rilevanza- irrilevanza della Rilevanza- irrilevanza della convivenza more uxorioconvivenza more uxorio

A: La giurisprudenza secondo cui la A: La giurisprudenza secondo cui la convivenza è rilevante se incide convivenza è rilevante se incide positivamente sulla condizione positivamente sulla condizione economica di colui che richiede economica di colui che richiede l’assegno.l’assegno.

B: La giurisprudenza secondo cui la B: La giurisprudenza secondo cui la stabile stabile convivenza è comunque convivenza è comunque rilevante.rilevante.

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A: rilevanzaA: rilevanza Il Il diritto all’assegno di divorzio, non può diritto all’assegno di divorzio, non può

essere automaticamente negato per il fatto essere automaticamente negato per il fatto della instaurazione una convivenza della instaurazione una convivenza more more uxoriouxorio con altra persona, ove si dia la prova: con altra persona, ove si dia la prova:

che essa -di fatto consolidata e protraentesi che essa -di fatto consolidata e protraentesi nel tempo – influisca nel tempo – influisca in meliusin melius sulle sulle condizioni economiche dell’avente diritto, a condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del conviventemantenimento da parte del convivente

o quanto meno di apprezzabili risparmi di o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. spesa derivatigli dalla convivenza.

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Prova del mutamento in Prova del mutamento in meliusmelius

La dimostrazione del mutamento La dimostrazione del mutamento in meliusin melius delle condizioni delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data dall’onerato economiche dell’avente diritto può essere data dall’onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell’assegno convive, i quali possono far quale il titolare dell’assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza che dalla convivenza more uxoriomore uxorio il titolare dell’assegno il titolare dell’assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell’assegno: benefici che, tuttavia, avendo natura dell’assegno: benefici che, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell’assegno di divorzio che, in incidenti su quella parte dell’assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell’avente diritto, relazione alle condizioni economiche dell’avente diritto, sono destinati ad assicurargli quelle condizioni minime di sono destinati ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l’art. 5 autonomia economica giuridicamente garantita che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché questi non della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché questi non contragga un nuovo matrimonio (Cass., sez. I, 10 novembre contragga un nuovo matrimonio (Cass., sez. I, 10 novembre 2006, n. 240562006, n. 24056

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La rilevanza della mancata La rilevanza della mancata assegnazione della casa coniugale.assegnazione della casa coniugale. La revoca dell’assegnazione della casa La revoca dell’assegnazione della casa

familiare costituisce elemento valutabile ai familiare costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell’assegno di fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, in quanto essa incide divorzio, in quanto essa incide negativamente sulla situazione economica negativamente sulla situazione economica della parte che debba ottenere in locazione della parte che debba ottenere in locazione altro immobile per far fronte alle proprie altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative, e ne può, quindi, necessità abitative, e ne può, quindi, derivare un peggioramento della situazione derivare un peggioramento della situazione economica dell’economica dell’ex ex coniuge tale da renderla coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio costanza di matrimonio (Cass. sez. I 12 gennaio 2005 n. (Cass. sez. I 12 gennaio 2005 n.

408) (Cass. sez. I 1 dicembre 2004 n. 22500)408) (Cass. sez. I 1 dicembre 2004 n. 22500)

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l’indagine sulla capacità lavorativa l’indagine sulla capacità lavorativa del coniuge istante.del coniuge istante.

Deve trattarsi di impossibilità di ottenere mezzi tali da Deve trattarsi di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio. costanza di matrimonio.

L’accertamento della relativa capacità lavorativa va quindi L’accertamento della relativa capacità lavorativa va quindi compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell’astrattezza, compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell’astrattezza, bensì in quella dell’effettività e della concretezza, dovendosi, bensì in quella dell’effettività e della concretezza, dovendosi, all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto a ogni fattore oggettivi del caso di specie in rapporto a ogni fattore economico, sociale, individuale, ambientale, territoriale. economico, sociale, individuale, ambientale, territoriale.

Ad esempio: Ad esempio: exex moglie che aveva rinunziato sin dall’inizio moglie che aveva rinunziato sin dall’inizio della vita coniugale alla propria attività lavorativa per della vita coniugale alla propria attività lavorativa per dedicarsi alla cura della famiglia così, implicitamente e non dedicarsi alla cura della famiglia così, implicitamente e non ideologicamente, escludendo che la stessa, tuttora non ideologicamente, escludendo che la stessa, tuttora non occupata, e pertanto estranea al mondo del lavoro ormai dal occupata, e pertanto estranea al mondo del lavoro ormai dal 1966, avesse concrete possibilità di riprendere la propria 1966, avesse concrete possibilità di riprendere la propria attività professionale o di reperire altra occupazione attività professionale o di reperire altra occupazione confacente alle sue inclinazioni confacente alle sue inclinazioni (Cass. sez. I 6 dicembre 2007)(Cass. sez. I 6 dicembre 2007)

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I criteri di cui all’art. 5 legge n. 898/70 come fattori I criteri di cui all’art. 5 legge n. 898/70 come fattori di moderazione rispetto alla misura necessaria di moderazione rispetto alla misura necessaria per garantire il tenore di vita matrimoniale.per garantire il tenore di vita matrimoniale. L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in

due fasi:due fasi: 1) verificare l’esistenza del diritto in astratto del diritto 1) verificare l’esistenza del diritto in astratto del diritto

all’assegno e quindi procedere a una determinazione all’assegno e quindi procedere a una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza quantitativa delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell’assegno; dell’assegno;

2) determinazione in concreto dell’assegno in base alla 2) determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, comma 6 ( stesso art. 5, comma 6 ( delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimoniorapporto alla durata del matrimonio ) )

detti criteri agiscono come fattori di moderazione e detti criteri agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono, in diminuzione della somma considerata in astratto e possono, in ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla, quando la ipotesi estreme, valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi. (finisca per risultare incompatibile con detti elementi. (Cass. sez. I Cass. sez. I 14 gennaio 2008 n. 593) 14 gennaio 2008 n. 593)

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irrilevanza dell’assetto economico stabilito in irrilevanza dell’assetto economico stabilito in separazione se non come mero indice di separazione se non come mero indice di riferimento.riferimento.

Quanto al rapporto tra l’entità del contributo per il mantenimentoQuanto al rapporto tra l’entità del contributo per il mantenimento concordato in sede di separazione e quello dell’assegno di divorzio, concordato in sede di separazione e quello dell’assegno di divorzio, sebbene siano di diversa natura, struttura e finalità, l’assetto sebbene siano di diversa natura, struttura e finalità, l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un utile economico relativo alla separazione può rappresentare un utile indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. sez. I 17 settembre 2008 n. 23763 )elementi di valutazione (Cass. sez. I 17 settembre 2008 n. 23763 )

La determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua dell’articolo La determinazione dell’assegno di divorzio, alla stregua dell’articolo 5 della legge n. 898/1970, è indipendente dalle statuizioni 5 della legge n. 898/1970, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, l’assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, l’assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio: l’assetto economico relativo alla della pronuncia di divorzio: l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento nella separazione può rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, e misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, e non può quindi costituire autonomo elemento dotato di portata non può quindi costituire autonomo elemento dotato di portata delimitante la qualificazione dell’apporto in questione, secondo un delimitante la qualificazione dell’apporto in questione, secondo un principio avulso dal dato normativoprincipio avulso dal dato normativo (Cass., sez. I, 23 giugno (Cass., sez. I, 23 giugno 2008, n. 17017) 2008, n. 17017)

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Singoli criteri di determinazioneSingoli criteri di determinazione Le ragioni della decisione. Le ragioni della decisione. i redditi dei coniugi ( le indagini di Polizia:l’art. 5, comma 9, l. 1 i redditi dei coniugi ( le indagini di Polizia:l’art. 5, comma 9, l. 1

dicembre 1970 n. 898 non impone al tribunale in via diretta ed dicembre 1970 n. 898 non impone al tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato) ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato) (Cass., sez. I, 20 giugno 2008, n. 16972)(Cass., sez. I, 20 giugno 2008, n. 16972)

Le presunzioni.Le presunzioni. La non necessità di accertare i redditi nel loro esatto ammontare.La non necessità di accertare i redditi nel loro esatto ammontare. La rilevanza del patrimonio improduttivo di reddito La rilevanza del patrimonio improduttivo di reddito Cass. sez. I 29 ottobre Cass. sez. I 29 ottobre

1998 n. 10801)1998 n. 10801) . . La rilevanza del solo patrimonio effettivo ed attuale e dei redditi La rilevanza del solo patrimonio effettivo ed attuale e dei redditi

dotati di una sufficiente stabilità dotati di una sufficiente stabilità Cass. sez. I 10 luglio 2008 n. 19064 e Cass. sez. I 10 luglio 2008 n. 19064 e Cass., sez. I 28 gennaio 2004 n. 1487Cass., sez. I 28 gennaio 2004 n. 1487))

La rilevanza della pensione di invalidità e dell’indennità di La rilevanza della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento accompagnamento

La rilevanza dell’indennità di servizio percepita all’estero La rilevanza dell’indennità di servizio percepita all’estero (Cass. (Cass. sez. I 16 giugno 1997 n. 5380 ).sez. I 16 giugno 1997 n. 5380 ).

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Fatti sopravvenutiFatti sopravvenuti

L’incidenza sui redditi dell’obbligato L’incidenza sui redditi dell’obbligato della formazione di una nuova della formazione di una nuova famiglia (famiglia (Cass., sez. I, 30 novembre 2007, n. 25010)Cass., sez. I, 30 novembre 2007, n. 25010) . .

L’irrilevanza del rapporto fra i L’irrilevanza del rapporto fra i patrimoni delle famiglie d’origine patrimoni delle famiglie d’origine (Cass. (Cass.

sez. I 11 ottobre 2006 n. 21805)sez. I 11 ottobre 2006 n. 21805) . . La rilevanza degli incrementi La rilevanza degli incrementi

reddituali del coniuge obbligato reddituali del coniuge obbligato successivi alla separazione successivi alla separazione (Cass. sez. I 26 (Cass. sez. I 26

settembre 2007 n. 20204settembre 2007 n. 20204).).

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Decorrenza dell’assegnoDecorrenza dell’assegno facoltà discrezionale del giudice di far decorrere facoltà discrezionale del giudice di far decorrere

l’assegno dal momento della domanda l’assegno dal momento della domanda (Cass. sez. I 30 novembre (Cass. sez. I 30 novembre

2007 n. 25010):2007 n. 25010):non è deroga al principio secondo il quale non è deroga al principio secondo il quale l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo nuovo statusstatus delle parti, decorre dal passaggio in delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensì un giudicato della relativa statuizione, bensì un temperamento a tale principio in relazione alle temperamento a tale principio in relazione alle circostanze del caso concreto circostanze del caso concreto (Cass. sez. I 11 ottobre 1994 n. 8288)(Cass. sez. I 11 ottobre 1994 n. 8288)

L’impossibilità di far decorrere l’assegno da un L’impossibilità di far decorrere l’assegno da un momento intermedio tra la data della domanda e la momento intermedio tra la data della domanda e la data del passaggio in giudicato della sentenza di data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.divorzio.

La possibilità di far decorrere l’assegno di divorzio La possibilità di far decorrere l’assegno di divorzio da un momento successivo al passaggio in giudicato da un momento successivo al passaggio in giudicato del capo della sentenza relativa allo del capo della sentenza relativa allo statusstatus. .

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ripetibilità delle somme corrisposte ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di assegno di divorzioa titolo di assegno di divorzio

Qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento Qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto alla percezione dell’assegno divorzile, le somme del diritto alla percezione dell’assegno divorzile, le somme corrisposte al coniuge più debole, in base ad una pronuncia corrisposte al coniuge più debole, in base ad una pronuncia poi rivelatasi poi rivelatasi ab initioab initio errata, debbono essere restituite, errata, debbono essere restituite, trovando la loro erogazione esclusivo fondamento in un trovando la loro erogazione esclusivo fondamento in un titolo originato dalla infondata domanda del coniuge titolo originato dalla infondata domanda del coniuge "debole" "debole" (Cass., sez. I, 28 maggio 2004, n. 10291)(Cass., sez. I, 28 maggio 2004, n. 10291)

allorquando l’assegno di divorzio, sia destinato – nei fatti – allorquando l’assegno di divorzio, sia destinato – nei fatti – a soddisfare, per la sua non elevata entità, mere esigenze a soddisfare, per la sua non elevata entità, mere esigenze di carattere alimentare: esso non si differenzia dall’assegno di carattere alimentare: esso non si differenzia dall’assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione, con la di mantenimento corrisposto in sede di separazione, con la conseguenza che le somme corrisposte a tale titolo, nel conseguenza che le somme corrisposte a tale titolo, nel caso in cui venga meno il diritto all’assegno o se ne riduca caso in cui venga meno il diritto all’assegno o se ne riduca l’entità, non sono suscettibili di ripetizione (Cass., sez. I, 9 l’entità, non sono suscettibili di ripetizione (Cass., sez. I, 9 settembre 2002, n. 13060 settembre 2002, n. 13060

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Corresponsione dell’assegno in Corresponsione dell’assegno in unica soluzione: unica soluzione: una tantumuna tantum La valutazione di equità “ congruità” da parte del La valutazione di equità “ congruità” da parte del

tribunale.tribunale. L’assegno di divorzio corrisposto, su accordo delle L’assegno di divorzio corrisposto, su accordo delle

parti, in unica soluzione, per il soggetto che lo parti, in unica soluzione, per il soggetto che lo corrisponde non costituisce onere deducibile dal corrisponde non costituisce onere deducibile dal reddito ai fini dell’applicazione dell’Irpef in quanto, ai reddito ai fini dell’applicazione dell’Irpef in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. sensi dell’art. 10, comma 1, lett. cc), del d.p.r. n. 917 del ), del d.p.r. n. 917 del 1986, la deducibilità è prevista soltanto per l’assegno 1986, la deducibilità è prevista soltanto per l’assegno periodico di divorzio periodico di divorzio (Cass. sez. V 6 novembre 2006 n. 23659)(Cass. sez. V 6 novembre 2006 n. 23659)

L’assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di L’assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi all’altro sia stata stabilita dal tribunale, uno dei coniugi all’altro sia stata stabilita dal tribunale, su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi dell’art. 5, comma 4, della l. n. 898 del 1970 non è dell’art. 5, comma 4, della l. n. 898 del 1970 non è qualificabile come "reddito" imponibile ai fini i.r.pe.f. qualificabile come "reddito" imponibile ai fini i.r.pe.f. sulla base di quanto disposto dall’art. 47, comma 1, sulla base di quanto disposto dall’art. 47, comma 1, lett. lett. ff, d.P.R. n. 597 del 1973 , d.P.R. n. 597 del 1973 (Cass. sez. I 12 ottobre 1999 n. 11437) (Cass. sez. I 12 ottobre 1999 n. 11437)