Accordi di separazione e divorzio - Questioni fiscali
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Gli accordi di separazione e divorzioAspetti problematici e fiscali
Avv. Matteo MagriBrescia, 17 aprile 2015
Famiglia, un cantiere ancora aperto
Riforma della filiazione
L. 10 dicembre 2012, n. 219 e succ. d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
Semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio
D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con mod. dalla l. 10 novembre 2014, n.
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Divorzio «breve»
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Convivenze
Disegno di legge in materia di convivenza (d.d.l. 24.6.2014, n. 124)
Art. 13, comma 5, n. 5
È previsto, in caso di risoluzione di un eventuale contratto stipulato tra due
conviventi, l’obbligo di corrispondere al convivente che versi in una situazione di
difficoltà economica un assegno di mantenimento commisurato alla durata della
convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Riforma della filiazione e negoziazione assistita
Fine della concezione del matrimonio come atto sottratto all’autonomia degli sposi e
di valenza in senso lato pubblicistica
Concetto «esteso» di figlio (artt. 74 e 258 c.c.)
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Accordi di separazione e divorzio – Aspetti fiscali
Art. 19, legge n. 74 del 1987
Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento
del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai
procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la
revisione degli assegni di cui alla legge n. 898 del 1970, articoli 5 e 6, sono esenti
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Accordi di separazione e divorzio – Aspetti fiscali
Corte Costituzionale, sentenza 11 giugno 2003, n. 202
L’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il
beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente nel
giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve
tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che
gravano sul coniuge non affidatario della prole.
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Ambito dell’esenzione ex art. 19, l. 74/1987
Imposte e tasse ESENZIONE
Atti oggetto di esenzione
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Accordi di separazione e divorzio – Aspetti fiscali
Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento
del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio…
Amministrazione finanziaria: i trasferimenti agevolati devono essere
indissolubilmente connessi al procedimento di separazione e non devono invece
essere retti da altre cause non connesse alla separazione o al divorzio. Sono
quindi esclusi tutti gli atti che seppur concomitanti non traggono dalla
separazione la loro ragion d’essere.
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Eccezione: il coniuge imprenditore
Nel caso in cui il coniuge che deve trasferire i beni all’altro coniuge sia un
imprenditore, ed il bene che viene trasferito sia un bene d’impresa, l’esenzione
fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 non può riguardare l’iva
ma anche l’irpef sull’eventuale c.d. plusvalore latente.
Coniuge A imprenditore
Coniuge A persona
fisica
Coniuge B assegnatario
ESENZIONEESENZIONE
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Atti di trasferimento a favore dei figli
Corte Costituzionale, sentenza 11 giugno 2003, n. 202
Art. 19, legge n. 74 del 1987
Si richiamano gli artt. 29 e 31 Costituzione
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Circolare Ag. Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012
…l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987
deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli
disposte in accordi di separazione e di divorzio a condizione che il testo
dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto,
preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli,
contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della
risoluzione della crisi coniugale.
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Conseguenze dei trasferimenti e prima casa
CASO
Trasferimento da un coniuge all’altro in adempimento di accordi di separazione o
divorzio della quota di immobile acquistato con le agevolazioni prima casa prima
del quinquennio
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Conseguenze dei trasferimenti e prima casa
Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 18/02/2014, n. 3753
L'attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di "alienazione" dell'immobile, bensì una forma di utilizzazione dello stesso ai fini della migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi, in vista della cessazione della convivenza stessa. Da ciò deriva che la cessione dell'immobile, in esecuzione degli accordi di separazione, non rileva ai fini della decadenza dai benefici "prima casa" e quindi non comporta la perdita delle agevolazioni fiscali anche qualora risulti effettuata prima del decorso del quinquennio e senza riacquisto, entro l'anno successivo, di altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Brescia, 17 aprile 2015
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Conseguenze dei trasferimenti, detrazioni irpef e risparmio energetico
CONDIZIONE PER L’AGEVOLAZIONE
Essere familiare convivente con il possessore dell’immobile
Il coniuge separato conserva certamente la condizione di familiare ma non
Essendo più convivente con il proprietario della casa coniugale non può portare
in detrazione il 36% o 50% delle spese di ristrutturazione o risparmio energetico
Sostenute per l’immobile assegnato.
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Cass. Civ., 12.9.2014, n. 19319È da escludere l’impugnabilità dell’accordo di separazione una volta omologato, giacché l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione che vale a superare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con esso, essendo logicamente insostenibile che i coniugi possano «disvolere» con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso «volere» l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione.
Separazione simulata e giurisprudenza
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
Principio di «auto-responsabilità»
Ad un soggetto non è consentito far valere in giudizio un preteso diritto derivante da
un fatto illecito che lo stesso soggetto abbia contribuito a determinare.
Separazione simulata e giurisprudenza
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Certezza dello status vs Affidamento dei terzi
Separazione simulata e affidamento dei terzi
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Tribunale di Reggio Emilia, 5 novembre 2013, n. 1672 – Est. Morlini
L’accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei
rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di beni
immobili o di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili
di revocatoria. Oggetto della revocatoria non è tanto l’intangibilità della
separazione (ndr: lo status), quanto piuttosto le concrete modalità del suo
assolvimento
Separazione simulata e affidamento dei terzi
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Art. 5, comma 2, D.L. 132/2014
È fatto espresso obbligo agli avvocati che assistono alla negoziazione di certificare
la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
È escluso che lo strumento della negoziazione possa consentire di superare gli
ordinari limiti dell’autonomia privata
Negoziazione assistita, simulazione e responsabilità dell’avvocato
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Cass. Sez. UU, 17 luglio 2014, n. 16379
Il matrimonio-rapporto (…) può ritenersi un’espressione sintetica comprensiva di
molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale e familiare
– che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità,
caratterizzandosi così (…) come il «contenitore» di una pluralità di diritti inviolabili,
di doveri inderogabili, di responsabilità, di legittime aspettative e di legittimi
affidamenti dei componenti della famiglia, sia come individui sia nelle relazioni
reciproche.
I limiti inderogabili della negoziazione assistita
Brescia, 17 aprile 2015 Avv. Matteo Magri
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Studio Legale Magri
Via Caraffe, 1446043 Castiglione delle Stiviere (MN)Tel./Fax +39 0376 638740Fax + 39 0376 1857005E-mail [email protected]