LA PREVIDENZA FORENSE · La materia della separazione e del divorzio sarebbe rimasta sempre al...

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2 maggio-agosto 2010 LA PREVIDENZA FORENSE QUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE POSTE ITALIANE S.p.A. – SPEDIZIONE IN A. P. – D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004,ART. 1, C. 1; DCB ROMA – CONTIENE I.P. IN MEMORIA DI FRANCO CIPRIANI L’AVVOCATO E LA PAROLA L’AVVOCATO TRA VERITÀ E SEGRETO

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2 maggio-agosto

2010

LA PREVIDENZA FORENSEQUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

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IN MEMORIA DI FRANCO CIPRIANI

L’AVVOCATO E LA PAROLA

L’AVVOCATO TRA VERITÀ E SEGRETO

SLA PREVIDENZA FORENSE

PresidenteAvv. Marco Ubertini

Direttore ResponsabileAvv. Dario Donella

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Numero chiuso in redazione il 28 luglio 2010Finito di stampare il mese di agosto 2010

Sped. in Abb. Post.D.L. 353/2003 conv.

L. 46/2004, art. 1 c. 1, DCB Roma

In copertina:Tempio di Paestum

SommarioA

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2maggio-agosto

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LA PREVIDENZA FORENSEQUADRIMESTRALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

EDITORIALECassa Forense: cantiere aperto di Marco Ubertini 98In memoria di Franco Cipriani di Gianpiero Balena 100

AVVOCATURAprofessione forense

Il 2009 nella relazione al CNF di Guido Alpa 103L’avvocato e la parola di Alarico Mariani Marini 109La rivista “Studio legale” della Giuffrè Editoredi Giuliano Berti Arnoaldi Veli 113

deontologiaL’avvocato tra verità e segreto di Roberto G. Aloisio 120

GIURISPRUDENZA FORENSEOmosessuali e matrimonio. Sentenza della Corte Costituzionale del 15 aprile 2010, n. 138con nota di Paolo Rosa 126Quando si perfeziona la notifica degli atti giudiziari eseguita dall’avvocato. Consiglio di Stato 13 aprile 2010, n. 2055 con nota di Sara Uboldi 132

PREVIDENZAIl saluto del nuovo Direttore generale di Sergio Cellini 137

speciale conferenzaOra il futuro non è impossibile di Paolo Rosa 138L’avvocatura in numeri di Giovanna Biancofiore 146La riforma: si poteva fare meglio? Uno sguardo nel futuro di Dario Donella 153L’applicazione della riforma di Michele Proietti 160Obblighi previdenziali dei giovani di Immacolata Troianiello 166Numeri e prospettive dell’assistenza di Monica Dossi 169

i problemiLa riforma e il patrimonio della Cassa di Carlo Dolci 178

segnalazioniDizionario degli Avvocati di Ancona presentazione di Guido Alpa 182La previdenza e l’assistenza forense Dopo la riforma del 2009 D. Condello-P. Rosa 183Intervento per le donne avvocato CENSIS 184

GIURIPRUDENZA PREVIDENZIALELa competenza per territorio per una domanda di condanna della Cassa. Ordinanza Tribunale di Venezia del 29 maggio 2010 con nota di Silvana Nardelli 186Un caso di doppia imposizione. Sentenza del 12 febbraio 2010, n. 3240 con nota di Leonardo Carbone 188

LETTERE E QUESITI 190

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Mentre questo numero va in stampa non è ancorachiaro se e come alcune delle misure contenute nellamanovra finanziaria estiva (D.L. n 78 del 31/05/2010)possano coinvolgere anche le Casse di PrevidenzaPrivatizzate che, come è noto, non ricevono finanzia-menti da parte dello Stato. Di tutto questo daremoconto nel prossimo numero, non appena i contorni delprovvedimento saranno più chiari e, speriamo, ver-ranno fugate le attuali incertezze legate anche ad unapoco felice formulazione di alcune norme del D.L.Accantonato, per il momento, questo delicato argo-mento, ho ritenuto utile dedicare l’editoriale di questonumero alle novità regolamentari allo studio del Co-mitato dei Delegati della Cassa che, sulla scia dellaRiforma previdenziale approvata, tendono ora ad agi-re su materie più specifiche, ma ugualmente impor-tanti, finalizzate ad un riequilibrio complessivo del si-stema. Mi riferisco, in particolare, alle proposte inmateria di riscatto e di retrodatazione dell’iscrizione,portate avanti dalla Commissione Riforma e, soprat-tutto, alla rivisitazione del Regolamento delle sanzio-ni, in corso di approvazione da parte del Comitato deiDelegati dopo un lungo e costruttivo dibattito in senoalla Commissione Studi.Per quanto riguarda il riscatto si sta ipotizzando unampliamento da 5 a 10 anni del periodo di rateazio-ne massimo, come già previsto per l’INPS, per darmodo di spalmare gli oneri economici su un più lun-go periodo, ammortizzando così, anche in considera-zione degli aspetti fiscali, le somme più elevate ri-chieste, soprattutto, agli avvocati della fascia di etàcompresa fra i 40 e i 55 anni. La proposta della Com-missione, va sottolineato, tende ad introdurre questamodifica regolamentare in modo permanente, a bene-ficio anche delle future generazioni di avvocati.La possibilità di riaprire i termini per una eventualeretrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per i primianni di iscrizione all’Albo riguarderebbe, invece, unperiodo temporale limitato (6 mesi o 1 anno) e po-trebbe consentire a chi è già iscritto alla Cassa di re-

cuperare i primi anni di attività professionale, con co-sti adeguati ma pur sempre inferiori, in molti casi, aquelli previsti per il riscatto.Un simile provvedimento transitorio sarebbe utile perassorbire, senza particolari contraccolpi sulla posi-zione previdenziale individuale, l’aumento da 30 a 35anni dell’anzianità contributiva minima per l’ammis-sione a pensione di vecchiaia, introdotto dalla Rifor-ma recentemente approvata. L’istituto si presterebbe,peraltro, anche ad essere utilizzato per aumentare ul-teriormente l’anzianità contributiva, fino a 40 anni,consentendo così un anticipo dell’età del pensiona-mento da 70 a 65 anni (cfr, art. 4 – comma VII del Re-golamento Prestazioni).Sul Regolamento delle sanzioni, poi, gli interventi indiscussione in Comitato tendono ad introdurre stru-menti di maggiore flessibilità che, senza prevederecondoni, consentano, tuttavia, di regolarizzare la pro-pria posizione contributiva con oneri molto ridotti. Atal fine verrebbero introdotti istituti come il “ravvedi-mento operoso” o “l’accertamento per adesione”, ol-tre ad un opportuno alleggerimento delle sanzioni perle irregolarità di minore rilievo (ritardo nell’invio delmod. 5 in caso di redditi pari a zero, brevi ritardi neipagamenti in autoliquidazione, ecc.). Un adeguatoregime transitorio dovrà disciplinare il passaggiodalla vecchia alla nuova disciplina garantendo equitàdi trattamento, con riferimento alle omissioni pre-gresse per le quali non siano ancora state avviate leprocedure di riscossione.Tutte le novità regolamentari di cui ho fatto cenno so-no in itinere e richiedono la formale delibera da par-te del Comitato dei Delegati nonché, cosa da non di-menticare, la definitiva approvazione da parte dei Mi-nisteri Vigilanti.Ma oltre che sul piano normativo la Cassa Forenseha aperto anche un “cantiere”, per così dire, internoma non meno importante, sul fronte della riorganiz-zazione dell’Ente. La vecchia struttura organizzativadi tipo gerarchico-funzionale si sta trasformando in

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Cassa Forense: cantiere apertodi Marco Ubertini

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una moderna organizzazione “per processi”, che po-ne al centro dell’attenzione degli operatori il servizioda rendere agli iscritti. Ciò ha comportato, dopo unalunga fase di studio, durata circa due anni, anche unarotazione interna dei dirigenti e di gran parte del per-sonale, nell’ottica di un miglioramento complessivodell’efficienza, con particolare riferimento all’areaistituzionale.Il nuovo organigramma, approvato dal Consiglio diAmministrazione il 20/06/2010, suddivide in modopiù razionale i compiti tra i Servizi prevedendo unaseparazione fra la previdenza e l’assistenza, così co-me fra il momento dell’accertamento contributivo equello della riscossione del credito.Sono stati unificati, per renderli anche più facilmentecontrollabili, i centri di spesa relativi agli acquisti ealle gare, definendone meglio i confini e le procedu-re, nell’ambito di una più attenta politica di conteni-mento dei costi.

Una volta assimilate le nuove procedure di lavoro eadeguatamente potenziati i supporti informatici, sonocerto che la riorganizzazione avviata darà i suoi frut-ti sul piano dell’efficienza e del miglioramento deiservizi all’utenza, anche grazie alla collaborazionedella classe dirigente e del personale tutto. Una pic-cola “rivoluzione” interna è stata avviata; l’impegnoè quello di chiudere anche questo “cantiere” nei tem-pi più rapidi possibili, rispettando tempistica edobiettivi del progetto. I nostri iscritti, ai quali in que-sta prima fase di assestamento, chiediamo un po’ dipazienza e comprensione, potranno, entro pochi mesi,verificarne i riflessi positivi in termini di migliora-mento dei servizi resi e di tempestività nella istrutto-ria delle pratiche.Nei prossimi numeri torneremo sui temi trattati conarticoli specifici che entreranno nel merito dei singo-li progetti, mano a mano che gli stessi arriveranno aconcretizzarsi in maniera definitiva.

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In memoria di Franco CiprianiFranco Cipriani, venuto improvvisamente a mancare il 27 aprile scorso, all’età di 70 anni, è stato certamente uno degli studiosi del processo civile più fecondi e poliedrici della sua generazione. Per alcuni anni ha autorevolmente collaborato alla redazione della “Previdenza Forense”.

di Gianpiero Balena

Prescindendo da alcuni saggi di esordio in tema diestinzione del processo, la prima area d’interesse diFranco Cipriani era stata, all’inizio degli anni ‘70, ildiritto processuale della famiglia, cui aveva dedica-to un primo volume su I provvedimenti presidenzialinell’interesse dei coniugi e della prole (ed. Jovene,1970), ed un secondo intitolato Dalla separazione aldivorzio (Jovene, 1971), in cui richiamava giusta-mente l’attenzione sulla peculiare funzione svolta, inun ordinamento in cui la stessa separazione era su-bordinata al consenso dei coniugi ovvero alla «col-pa», dalle ordinanze ex art. 708 c.p.c., idonee a so-pravvivere all’estinzione del processo in virtù del-l’art. 189 disp. att.La materia della separazione e del divorzio sarebberimasta sempre al centro della sua attenzione; cometestimoniano, tra l’altro, la trattazione su Il proces-so di divorzio apparsa nel Commentario sul divor-zio diretto da Pietro Rescigno (Giuffrè, 1980), i duevolumi di commento alla riforma del divorzio scrit-ti insieme ad Enrico Quadri (Jovene, 1987-88), unaraccolta di ben ventitré saggi pubblicata nel 1990col titolo Matrimonio e processo (ed. Jovene), ed al-cuni importanti contributi in cui, nella prima metàdegli anni ‘90, difese vigorosamente l’abolizionedella riserva di giurisdizione esclusiva dei tribuna-li ecclesiastici in materia di nullità del matrimonioconcordatario, derivante dall’Accordo di Villa Ma-dama del 1984, che una parte della dottrina e dellagiurisprudenza ostinatamente contestava.Altro tema a Lui caro è stato quello dei regolamen-ti, di competenza e di giurisdizione. A quest’ultimo,in particolare, dedicò nel 1977, per i tipi di Jovene,la sua monografia probabilmente più significativa,quanto meno dal punto di vista del diritto positivo,denunciando l’uso distorto dell’istituto, che proprioin quegli anni stava oramai dilagando, e lanciandouna serie di proposte interpretative che la giurispru-

denza, seppure con qualche anno di ritardo, ha fini-to col dover recepire (e talora finanche superare). Inquell’occasione, peraltro, nel ricostruire magistral-mente le singolari origini dell’istituto, diede una pri-ma prova – come ha osservato Andrea Proto Pisaniin alcune pagine a Lui dedicate sul fascicolo del Fo-ro italiano di maggio – anche di quelle raffinate ca-pacità d’indagine storica che diversi anni più tardilo avrebbero fatto conoscere al di fuori della ristret-ta cerchia dei cultori del processo civile.All’inizio degli anni ‘90, infatti, richiesto di tenereuna relazione sull’opera scientifica di Tommaso Si-ciliani, che aveva insegnato a Bari per vent’anni,dal 1926 al 1946, ed aveva avuto contatti tanto conGiuseppe Chiovenda quanto con Lodovico Morta-ra, si trovò a dover constatare che «i rapporti per-sonali e professionali» tra questi due grandi mae-stri rappresentavano «un capitolo tuttora pressochéinesplorato della storia della processualcivilisticaitaliana». La sua curiosità, in realtà, lo condusseben oltre; ed il risultato fu non soltanto una rico-struzione decisamente inedita – e tuttavia persuasi-va, nei limiti in cui può esserlo una trama anchepsicologica – dei rapporti tra Mortara e Chioven-da, bensì, più in generale, un accattivante affrescodella procedura civile italiana tra la fine del di-ciannovesimo secolo e i primi decenni del secoloscorso, nel quale trovarono una giusta collocazionee rivalutazione, accanto ai c.d. minori, figure di stu-diosi di primissimo piano quali Luigi Mattirolo eCarlo Lessona. Grazie alla sua penna agile ed inci-siva, le quasi 400 pagine (documenti a parte) delleStorie di processualisti e di oligarchi si leggono tut-to d’un fiato, quasi come un romanzo giallo, e cat-turano agevolmente anche l’attenzione del lettoreestraneo al mondo dei processualisti. Una delleconclusioni più interessanti che ne emergono è cheil «mito» di Chiovenda, quale padre fondatore del-

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la moderna scienza del diritto processuale civileitaliano, sia stato creato ad arte da Piero Calaman-drei, dopo la morte del maestro piemontese, perfronteggiare ed arginare, in un certo senso, la pre-potente «invasione» della procedura civile da partedi Francesco Carnelutti. Questo dichiarato ridi-mensionamento del ruolo di Giuseppe Chiovenda –che peraltro non ne offuscava in alcun modo la sta-tura scientifica – gli valse, com’era prevedibile, an-che qualche vivace critica; ma il sigillo più autore-vole della serietà delle sue ricerche gli venne, sep-pure indirettamente, proprio dalla figlia di Chio-venda, Beatrice, all’epoca quasi novantenne ma an-cora lucidissima e piena di vitalità, la quale, aven-do letto un articolo di Franco Cipriani in cui si par-lava del padre, ne rimase incuriosita e volle cono-scerlo. Da quel momento (si era nel 1990) nacquetra i due una profonda ed affettuosa amicizia, cheCipriani, all’indomani della scomparsa di lei, avve-nuta nel 2002, ebbe a definire sul Foro italiano «unodei doni più cari che la vita mi abbia riservato».Beatrice Chiovenda, dunque, gli mise a disposizionemolte carte e documenti del padre, che in parte giàcompaiono nel libro del 1990, e fu comunque un po-tentissimo stimolo – ammesso ch’Egli ne avesse bi-sogno – per proseguire nella direzione intrapresa,che è stata, negli ultimi vent’anni della sua vita, lasua più grande passione ed ha dato mirabili frutti.Basti qui ricordare, senza alcuna pretesa di comple-tezza, lo splendido volume, corredato di interessantidocumenti, su Il codice di procedura civile tra gerar-chi e processualisti (1992), nel quale pose l’accentosulla matrice autoritaria del codice vigente; e le treraccolte di saggi Ideologie e modelli del processocivile (1997), Scritti in onore dei Patres (2006), ePiero Calamandrei e la procedura civile. Miti leg-gende interpretazioni documenti (2007), l’ultimadelle quali ha avuto lo scorso anno una seconda edi-zione. Parecchi di questi scritti furono anche tradot-ti in lingua spagnola e pubblicati in Perù, nel 2003,col significativo titolo Batallas por la justicia civil.L’aver preso coscienza del peccato originale del co-dice vigente lo indusse a rimeditare criticamente an-che gli orientamenti più recenti del legislatore pro-cessuale, soprattutto dalla riforma del 1990 in poi,prendendo fermamente posizione contro l’eccessivamacchinosità del processo ordinario nonché contro laricorrente tendenza a comprimere e sacrificare i po-teri delle parti sull’altare dell’efficienza del processo,peraltro mai conseguita (si vedano ad esempio, su

questo versante, i saggi raccolti in un volume del2006 dal titolo Il processo civile nello Stato democra-tico). Ciò non vuol dire affatto che Cipriani fosse fau-tore di una concezione «privatistica» del processo oauspicasse un giudice «imbalsamato». Prova ne siala simpatia con cui ha sempre guardato al modellodel procedimento camerale (e recentemente, per ana-loghe ragioni, al procedimento sommario di cogni-zione introdotto dalla riforma del 2009), in cui i pote-ri di direzione del processo da parte del giudice sono,com’è noto, particolarmente ampi ed incisivi; model-lo ch’Egli, tuttavia, a differenza di altra autorevoledottrina, considerava del tutto idoneo – alla luce de-gli adattamenti cui era pervenuta la giurisprudenza,ordinaria e costituzionale – alla tutela dei diritti concognizione piena (cfr. da ultimo il saggio Sul procedi-mento per la liquidazione degli onorari agli avvocati,in Previdenza forense, 2009, 2, 141). La sua convin-zione di fondo, semmai, era che fosse del tutto inop-portuno «puntare» sui poteri del giudice – specie semeramente discrezionali ed insindacabili – e su un ri-gido sistema di preclusioni come migliori garanzie dieffettività e rapidità della tutela giurisdizionale; e, al-la luce dell’esperienza degli ultimi decenni, non soproprio come gli si potrebbe dar torto.Un altro importante filone delle sue ricerche ha ri-guardato, poi, l’ordinamento giudiziario, con parti-colare attenzione ai temi specificamente concernen-ti l’avvocatura, dei quali si è spesso occupato anchesu questa Rivista (l’ultimo suo articolo, La Corte diStrasburgo tra il processo civile e i crocifissi, erastato pubblicato sul primo fascicolo di quest’anno,a pag. 42); nella convinzione – a mio avviso esat-tissima – che non di rado alla base dei difetti impu-tati al processo civile vi siano, in realtà, disfunzioniproprie dell’ordinamento giudiziario (v. in tal sensola Prefazione al volume Materiali per lo studio del-l’ordinamento giudiziario, ed. E.S.I., Napoli 2001,nella quale conseguentemente auspicava che i pro-cessualisti tornassero a studiare con metodo scien-tifico tale materia). Altri suoi saggi su questi argo-menti sono raccolti in un volume del 1999, dal tito-lo Avvocatura e diritto alla difesa, dalla cui Prefa-zione traggo un passaggio che mi sembra illumi-nante quanto all’evoluzione del suo pensiero:«I saggi qui raccolti consentono (…) anche d’indi-viduare il percorso da me compiuto per approdarealla concezione liberale e garantistica (ma forse sa-rebbe il caso si definirla tout court democratica) delprocesso civile.

Infatti, mentre negli scritti meno recenti ci si imbat-te nei soliti luoghi comuni con i quali si soleva e sisuole prendere le distanze dagli avvocati e dal loromodo di difendere le parti nel processo (…), negliscritti più recenti si assiste a un’inversione di ten-denza, che non è certo immotivata: mi sono resoconto che non è affatto vero che gli avvocati voglia-no solo perder tempo; ho capito che il nostro legi-slatore, per contrastare i difensori, che sarebbero iresponsabili di tutti i mali del processo, dà troppipoteri discrezionali al giudice, sottraendo così ga-ranzie non già agli avvocati, ma alle parti».Da queste scarne e sintetiche indicazioni credo pos-sano già emergere la vastità e l’importanza dell’o-pera di Franco Cipriani, la cui passione per la ri-cerca, lungi dall’affievolirsi col passare degli anni,si era addirittura andata – se possibile – rafforzan-do, giacché lo scrivere del processo, per Lui, eranon già un lavoro, bensì una profonda esigenza del-lo spirito. Qualche anno fa, commentando triste-mente la prematura scomparsa di un collega, miaveva confidato, con fare serio ancorché con la so-lita punta d’ironia, che, se fosse toccato a lui an-darsene in quel momento, gli sarebbe seccato mol-

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tissimo, poiché sentiva di avere ancora molte coseda fare. E non era soltanto una battuta: nel 2006,infatti, realizzando un suo antico progetto, avevafondato (insieme a Girolamo Monteleone, SergioMenchini, Augusto Chizzini e al sottoscritto) unanuova rivista, il Giusto processo civile, nella qualeaveva profuso rinnovate energie ed un entusiasmopiù che giovanile, che ne hanno certamente propi-ziato l’immediato e lusinghiero successo.I suoi studi così variegati, le sue appassionate bat-taglie per un processo più «giusto» e razionale,sommati ad una collaborazione più che quaranten-nale col Foro italiano, che ha ospitato numerosissi-mi suoi articoli e note a sentenza, lo avevano resoun nome molto familiare all’avvocatura italiana,che credo lo apprezzasse particolarmente, oltre cheper la sua prosa elegante ed vivace, non di rado ve-nata e ravvivata da una sottile ma efficace ironia,per la capacità di difendere con vigore e passione iprincìpi nei quali credeva, nonché di dire (e di scri-vere) ciò che effettivamente pensava, anche quandoera politically incorrect. Fra tutti i molti importanti insegnamenti che ci halasciato, questo mi sembra proprio il più prezioso.

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Il 2009 nella Relazione al CNFdi Guido Alpa

AAVVOCATURA

professione forense

“La difesa del diritto (…) non è arte retorica

ma coscienza civile e impegno nella vita”

Piero CalamandreiCongresso forense, Napoli, 1949

Uno sguardo al passato e uno al futuroL’anno appena trascorso è statomemorabile, perché segnato dainnovazioni di grande rilievo, daaspirazioni e speranze, da diffi-coltà e purtroppo anche da ecce-zionali eventi luttuosi che hannocoinvolto l’Avvocatura: mi riferi-sco al dramma degli Avvocatiaquilani, colpiti non solo nei loroaffetti familiari e nei loro beni maanche, e duramente, nell’attivitàprofessionale legata al disgrega-mento del tessuto economico del-la regione. Mi riferisco ancora al-le minacce subìte dai Colleghi perl’esercizio del loro ministero e so-prattutto all’assassinio del Colle-ga Enzo Fragalà, barbaramenteaggredito mentre usciva dal suostudio: vorrei rinnovare a tutte le

famiglie il cordoglio e la solida-rietà del Consiglio. Gli avvocatinon fanno una vita semplice, sonoperpetuamente sulla linea delfronte e pagano con il sacrificiopersonale la difesa dei diritti, og-gi come per il passato1.Dicevo di aspirazioni e speranze:le riforme che connotano questafase storica, la riforma della giu-stizia, la riforma della professio-ne forense, la riforma della previ-denza forense, sono tutte nel se-gno del cambiamento e proiettatenel futuro,volte alla difesa dei va-lori fondamentali sui quali riposala nostra società e a modificare,innovare, adattare gli ordinamen-ti, gli strumenti, le tecniche perpoter risolvere i problemi dellaconflittualità, proteggere i diritti,contribuire al superamento dellacrisi economica, assolvere la fun-zione sociale assegnata alla no-stra categoria. La crisi economica ha acuito ilsenso della giustizia e la percezio-ne delle diseguaglianze2: siamo

però in una situazione ben diversada quella conosciuta negli StatiUniti a partire dagli anni Settantacome litigation society3, dal mo-mento che si sono riaperti i con-flitti sociali, si sono approfonditele differenze all’interno delle so-cietà multietniche, l’economiaglobale ha mostrato il suo voltoselvaggio, e l’impoverimento col-lettivo ha attenuato lo spirito ditolleranza. L’ansia di giustizia faappello agli avvocati, e quindi aigiudici, e la macchina della giu-stizia, già ansimante per il lavoroordinario, corre il rischio di in-cepparsi sotto il peso delle esigen-ze sociali. Le difficoltà del siste-ma – un sistema che lo stesso le-gislatore definisce con aggettiva-zioni cariche di aspettative perchédiretto all’«equa, efficace e solle-cita gestione del processo» (cosìrecita il comma 11 dell’art. 140-bis, del codice del consumo) –producono effetti negativi sul si-stema economico e sull’immagi-ne del Paese4. Dobbiamo però

1 AMBROSOLI (U.), Qualunque cosa succeda. Giorgio Ambrosoli oggi nelle parole del figlio, Milano, 2009; la figura del’avvocatoGiorgio Ambrosoli è stata ricordata nel trentesimo anniversario della sua uccisione nel corso del IV Congresso di aggiornamentoforense, nel marzo 2009. Nella “Previdenza Forense” v. R. DANOVI, Giorgio Ambrosoli, 2010, 1, 7 e A. MARIANI MARINI, Essere in-dipendenti. Giorgio Ambrosoli, 2010, 1, 11.2 KRUGMAN, Il ritorno della economia della depressione e la crisi del 2008, Milano, 2009; SEN, La diseguaglianza, Bologna, 2010.3 FRIEDMAN, Litigation and Society, 15 Annual Review of Sociology, 1989, p. 17 ss.; HOWARD, Life Without Lawyers. Liberating Ame-rica From Too Much Law, New York, 2009; LEXINGTON, Law v. common sense, The Economist Jan.17th 2009, p. 443.4 V. la Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2009 del Primo Presidente e del Procuratore Generale il 29.1.2010,

AAVVOCATURAprofessione forense

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guardare al futuro con tutta la se-renità possibile ed anche un pocodi ottimismo: usciremo dalla crisicon i nostri mezzi – come peraltroha sempre fatto l’Avvocatura, chenon ha mai beneficiato, neppurein questo frangente, di sussidi e diincentivi – come siamo usciti daaltre crisi e da momenti altrettan-to difficili. L’“atlante delle pro-fessioni” or ora pubblicato ci dàargomenti per guardare avanti contrepidazione ma anche con fidu-cia: riflette l’estensione del terzia-rio, l’ingresso di nuove figure,l’impegno dei corpi professionalinei luoghi di lavoro, nelle istitu-zioni, nelle organizzazioni locali,e pure le trasformazioni culturaliin atto, e le affermazioni progres-sive, seppur faticose 5, del proces-so di eguaglianza delle donne al-l’Università, nel libero foro e ne-gli organismi rappresentativi6.Devo dare atto che il Consiglio hasvolto con un impegno straordi-nario la sua attività: sia quelladeontologica sia quella istituzio-nale e di supporto agli Ordini eagli avvocati. Le relazioni acclusea questa introduzione testimonia-no il diuturno lavoro dell’Ufficiodi Presidenza, cioè del Consiglie-re Segretario, dei due Vicepresi-denti, del Tesoriere, dei singoliConsiglieri, delle Commissioni,delle Fondazioni, dei gruppi di la-voro, e tutti si sono avvalsi del-

l’ausilio prezioso degli uffici, nel-le due sedi, giurisdizionale e am-ministrativa, e dell’Ufficio studi.A tutti loro vorrei tributare il miopiù grande apprezzamento e il piùvivo ringraziamento. L’attività giurisdizionale è solo lospecchio dell’impegno profusodai Consiglieri in quest’anno pertanti versi complesso: le udienzetenute sono state 41, i ricorsi esa-minati 405, i ricorsi decisi 490;quelli in materia disciplinare sisono conclusi con 4 sanzioni diradiazione, 84 di sospensione, 43di censura e 41 di avvertimento.Alla deontologia si sono dedicatinumerosi incontri di studio e di ri-flessione, interni ed esterni, pres-so gli Ordini territoriali7 e nelleassise internazionali. Il codicedeontologico, modificato in alcu-ne parti per effetto dell’interventodell’Autorità di garanzia dellaconcorrenza e del mercato, ha te-nuto all’impatto della nuova legi-slazione, confermando la sua vali-dità e la sua intrinseca coerenza.Anziché soffocare o limitare la li-bertà della professione, ha garan-tito il suo corretto esercizio, co-me risulta dalle molteplici pro-nunce e dai pareri.Accanto a questa si è svolta l’atti-vità di redazione di pareri e quel-la di predisposizione di documen-ti per le riforme legislative di cuiparlerò, e sulle norme riguardanti

i consigli giudiziari, la disciplinadei servizi, la disciplina antirici-claggio, i progetti di codice pena-le e di procedura penale, il pro-cesso amministrativo8, i ricorsinegli appalti, la disciplina dell’ar-bitrato e in generale delle ADR, ealtri temi a cui si fa cenno nellerelazioni delle Commissioni edelle Fondazioni raccolte nell’ap-pendice. Si è rafforzata la collaborazionestretta con gli Ordini, con leUnioni regionali, con le Associa-zioni in un persistente clima diunitarietà, sottolineato non solodalle riunioni per la elaborazionedi un moderno progetto di riformadella professione forense, per ilfunzionamento dei consigli giudi-ziari, per l’allestimento degli or-ganismi di conciliazione, per ladefinizione degli obiettivi dellacategoria, ma anche dalla attua-zione del regolamento sull’ag-giornamento professionale, cheha fatto ritrovare il senso di ap-partenenza alla categoria a tuttigli avvocati. Abbiamo visitato nu-merose sedi, cooperato con leScuole forensi, e instaurato rap-porti proficui con le Istituzioni,con il Ministero della Giustizia, inprimis, con il Consiglio superioredella Magistratura, con gli Ufficigiudiziari, con le Università e i lo-ro organi rappresentativi, e con gliorgani rappresentativi degli Ordi-

nonché la Relazione in Parlamento del Ministro Guardasigilli e le relazioni del Ministero della Giustizia, del 30.1.2010; il rappor-to della Banca mondiale degli investimenti, Doing Business 2009, si è limitato a pubblicare le statistiche relative ai costi per ini-ziare e coltivare le attività economiche nei diversi Paesi, e quindi anche a tutelare il credito e le aspettative degli investitori; piùspecificamente v. il rapporto del CEPEJ (2008) fondato sui dati del 2006, in cui l’Italia è ancora collocata tra gli ultimi Paesi del-l’Unione per efficienza della macchina giudiziaria.5 Atlante delle professioni, a cura di MARIA MALATESTA, Bologna, 2009.6 Censis, Dopo le buone teorie, le proposte. Programma di ricerca-intervento per le donne avvocato, rapporto svolto per incarico delCNF, della Commissione Pari Opportunità del CNF e dell’AIGA, Roma, 2010; TACCHI, Eva togata, Torino, 2010.7 In particolare segnalo i risultati del seminario su Deontologia e procedimento disciplinare, Roma, 8 e 22 maggio 2009 raccolti neiCD messi a disposizione degli Ordini forensi, nonché le pronunce massimate e commentate su Rassegna forense, le relazioni ai con-vegni e gli scritti in materia di deontologia dei Consiglieri, a cui si fa cenno in appendice, gli scritti su Diritto e formazione e suAttualità forensi.8 Sul punto v. la Relazione inaugurale dell’anno giudiziario tenuta dal Presidente del Consiglio di Stato il giorno 11.2.2010.

ni e delle Associazioni d’Europa,del Mediterraneo e dell’AmericaLatina. I corsi dedicati agli avvo-cati italiani organizzati in collabo-razione con i Colleghi e le Uni-versità straniere dànno il perime-tro degli orizzonti culturali che siaprono ai giovani desiderosi diapprendere il diritto comparato, leprassi internazionali, i modellistranieri e di coltivare i rapporti aldi fuori dei confini nazionali. Lepubblicazioni inserite nelle colla-ne editoriali costituiscono un’ul-teriore prova dell’attività del Con-siglio e delle Fondazioni.

Omissis

Siamo ancora all’interno di un“cantiere aperto”, dal momentoche si debbono completare i seg-menti costituiti dalla semplifica-zione dei riti e dal processo am-ministrativo9 (oltre che la revisio-ne del codice penale e di procedu-ra penale). Dobbiamo capire co-me si modellerà il passaggio daltesto alla sua applicazione: il varodelle nuove regole richiederà an-cora un po’ di tempo perché ilnuovo apparato possa assestarsiadeguatamente ed è comprensibi-le che ogni innovazione, che ponea carico della difesa ritmi serrati edecadenze perigliose, debba esse-re vagliata con cura, specie se ledisposizioni transitorie sono for-mulate in modo complesso.Il rito sommario di cognizione, lacui previsione ha già dato luogo adivergenze interpretative, non èstato ancora sperimentato – aquanto ci risulta – in tutte le sedie con quella frequenza che si po-teva inizialmente immaginare. Il

sistema del “filtro in cassazione”– tema al quale è stato dedicato uninteressante convegno internazio-nale in collaborazione con la Su-prema Corte10 – richiederà una fa-se sperimentale complessa, nellaquale dispiegherà il suo ruolo lasesta sezione della Corte. Il con-trollo della ammissibilità dei ri-corsi sulla base della conformitàdella pronuncia impugnata all’o-rientamento della Corte potrà es-sere svolto compiutamente solocon il contributo di tutti gli opera-tori del diritto: Avvocatura e Ac-cademia sono in prima linea neldefinire, insieme con i giudici, lemigliori opzioni interpretative11.(Omissis) E questo è uno dei me-riti della riforma dell’ordinamen-to giudiziario che ha sancito for-malmente la collaborazione tra ilCNF e il vertice della Magistratu-ra con la istituzione del consigliodirettivo della Corte di Cassazio-ne. Ringrazio la Suprema Corte eil suo Presidente per il dialogo co-stante e per la cooperazione profi-cua che si è potuta instaurare conil Consiglio.La legislazione speciale ha intro-dotto anche l’azione di classe peril risarcimento del danno in alcu-ni settori del diritto privato e l’a-zione di classe proposta nei con-fronti dei gestori di servizi pubbli-ci o di pubblica utilità. Anchequesto è un aspetto rilevante deldisegno riformatore, perché ade-gua il nostro ordinamento proces-suale a quello dei più avanzatiPaesi europei: l’avvocato assi-sterà i soggetti che promuovonol’azione di classe, ma, anche se lanormativa non ha ritenuto neces-

sario il suo ministero in favore de-gli aderenti, potrà essere senz’al-tro utile il suo intervento per far sìche quanti aderiscano all’azionepossano valutarne la convenienzae i rischi.Rispetto alle altre innovazioni,quella che impegnerà maggior-mente gli Ordini, e pure il CNF, èla mediazione mediante concilia-zione obbligatoria. La concilia-zione obbligatoria, secondo il te-sto del decreto approvato alcunigiorni fa, è affidata ad organismiprivati, creati anche dagli ordiniprofessionali: per quanto riguar-da l’Avvocatura, alcuni organi-smi di conciliazione forense sonogià operanti, molti altri sono infase di istituzione; l’innovazioneè stata accolta con impegno dal-l’Avvocatura, che con questafunzione intende cooperare inmodo fattivo e concreto al risana-mento dei mali della giustizia.Collocati presso le sedi dei tribu-nali, gli organismi di conciliazio-ne forense costituiscono infatti lostrumento naturale per risolverele liti; essi saranno affidati agliavvocati, i quali svolgerannoquindi un duplice ruolo, fungen-do, a seconda delle loro compe-tenze, da conciliatori ovvero dadifensori. Gli Ordini dovrannoallestire apposite cancellerie, conpersonale adeguato, e formare iconciliatori, sempre che non siritenga, come auspicato, che pos-sano essere qualificati come taligli avvocati iscritti all’albo da unperiodo di tempo adeguato.Il Consiglio nazionale ha predi-sposto una task force per fronteg-giare il primo impatto e per sov-

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9 Sul punto v. il parere reso dal CNF e le audizioni parlamentari.10 Corte di Cassazione-Consiglio Nazionale Forense, Giurisdizioni di legittimità e regole di accesso nell’esperienza europea, Ro-ma, 5 marzo 2010.11 In materia il CNF ha raccolto molti interventi pubblicati nelle collane editoriali e nei CD a disposizione degli Ordini forensi.

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venire gli ordini nel gravoso im-pegno – umano, finanziario, or-ganizzativo – che dovrà esseresopportato. È stata costituita unarete degli organismi di concilia-zione forense, la redazione dimodelli operativi, di corsi diinformazione; il Consiglio ope-rerà anche attraverso le sue Fon-dazioni, ed ha già avviato la pro-cedura amministrativa per essereiscritto nell’elenco degli enti for-matori, al fine di poter contribui-re, con la qualificazione degli av-vocati che eserciteranno questafunzione, a migliorare l’assettodella macchina giudiziaria. La ri-duzione dei tempi di attuazionedella riforma in materia di me-diazione – dai diciotto mesi pre-visti nel primo progetto ai dodicidell’attuale testo – complicheràle cose; la obbligatorietà dellaconciliazione implicherà un im-pegno ulteriore degli avvocati edegli organismi; l’ampiezza deisettori inclusi provocherà un ral-lentamento dei processi; ci augu-riamo che questi metodi – impo-sti legislativamente perché pocoradicati nella nostra esperienza –e, per la verità, sperimentati consuccesso negli altri Paesi d’Euro-pa e promossi dagli organi del-l’Unione Europea al fine di am-pliare l’accesso alla giustizia conle small claims12 piuttosto chenon deflazionare il ricorso al-l’A.G.O., possano sortire l’effet-to sperato.

La riforma della professione forenseE vengo ora all’altra importanteriforma, che ha un nesso indisso-lubile con quella della giustizia: lariforma della professione forense.Il testo, contenente alla sua basemolte proposte dell’Avvocaturaunita, è stato approvato in com-missione al Senato; finalmente,dopo più di sessant’anni (le primerichieste di aggiornamento delladisciplina già erano affiorate nelprimo congresso del dopoguer-ra13) il legislatore ha varato unainiziativa che potrebbe davveromigliorare l’attività giudiziale estragiudiziale degli avvocati. Ciauguriamo che compia il suo cor-so in modo spedito, perché le in-novazioni che propone, per for-mare i giovani che si avviano allacarriera mediante le Scuole foren-si, per selezionare con criteri og-gettivi i candidati, per contempla-re le specializzazioni nell’ambitodella qualificazione degli avvoca-ti, assicurare l’effettività dell’e-sercizio dell’attività da parte degliiscritti agli albi, per introdurre unsistema di assicurazione obbliga-toria della responsabilità contrat-tuale nei confronti dei clienti, permodificare il procedimento disci-plinare accentuando la terzietà deiconsigli di disciplina – cito solo ipunti più qualificanti tra i moltiche il progetto prevede – sonodavvero significative e non rinvia-bili. Attesi i negativi risultati dellasoppressione delle disposizioni

sulle tariffe minime obbligatorie esul divieto del patto di quota lite,si è proposto di reintrodurre la di-sciplina abrogata; il Consiglio haanche avviato un progetto di rifor-mulazione delle tariffe, con l’in-tento di semplificarne la lettura, edi accorparne le voci14. Queste significative innovazionipromuovono la qualità della pro-fessione, connotato essenziale siaper sostenere la concorrenza sia –e soprattutto – per informare adun codice etico più rigido i com-portamenti dei “custodi dei dirit-ti”. La competenza qualificatarafforza l’autonomia e l’indipen-denza della Avvocatura, e perciòrafforza le basi della stessa demo-crazia.Contro gli obiettivi della riformasi sono letteralmente avventati co-loro che temono che esso possacomportare un aumento dei costidei servizi legali, coloro che lorappresentano come uno strumen-to di coesione e di rafforzamentodel ruolo della categoria, coloroche, criticando i criteri di selezio-ne, di accesso e di controllo dellaqualità, vorrebbero stemperare lafunzione dell’avvocato nella sem-plice prestazione di servizi, equi-parabile quindi ad una qualsiasiattività economica15. Al testo si èimputato di essere venato di istan-ze corporative e di essere veicolodi privilegi anticoncorrenziali16. Etuttavia, se si pensa che oggi gliavvocati iscritti agli albi sono piùdi 230.000 è ben difficile pensare

12 Istruttivi sono gli atti del primo colloquio indetto dall’allora Commissione delle Comunità europee a Montpellier nei giorni 10-12 dicembre 1975, pubblicati con il titolo Les moyens judiciaires et parajudiciaires de la protection de consommateurs (Montpellier,1976).13 V. la ristampa degli atti nella Collana di studi di storia dell’avvocatura.14 A questo progetto sta lavorando la Commissione Tariffe; ovviamente il progetto sarà sottoposto al vaglio del Ministro Guardasi-gilli, che lo esaminerà alla luce dell’interesse pubblico.15 Ciò nonostante il tenore della Direttiva servizi (2006/123/CE del 12.12.2006) che distingue le prestazioni aventi natura intellet-tuale dalle prestazioni aventi altra natura.16 V. le osservazioni del CNF alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 21.9.2001, in appendice.

che vi sia scarsa dinamica compe-titiva, e d’altra parte la selezioneall’accesso non è tanto diretta allatutela degli interessi di quanti giàsono entrati a far parte della cate-goria quanto piuttosto a comple-tare l’iter culturale iniziato all’U-niversità, a provvedere gli aspi-ranti di quella formazione profes-sionale di base necessaria peresercitare una funzione delicata erischiosa che coinvolge gli inte-ressi familiari e patrimoniali degliassistiti, a richiedere a chi è iscrit-to una competenza adeguata. Ai custodi dei diritti si vuol garan-tire anche una vecchiaia dignitosa,aspirazione della riforma dellaprevidenza forense, approvata contante difficoltà, ma finalmente ap-prodata in un porto sicuro 17

Le nuove tecnologieLa sfida tecnologica impegna ladiuturna attività dell’avvocato edegli uffici giudiziari: l’attivazio-ne del processo telematico in al-cune sedi ha rivelato da un lato lagrande utilità di questi mezzi, dal-l’altro la complessità dell’adegua-mento dell’intero sistema, non so-lo per il suo costo economico maanche per gli ostacoli di naturaprettamente tecnica che essi im-plicano. Il CNF, attraverso i suoiorgani, ha messo a punto un pro-getto articolato in diversi obietti-vi: oltre alla autenticazione dellafirma elettronica degli avvocati,ha istituito in collaborazione conla Corte di Cassazione un sistemadi accesso telematico ai dati deiregistri di cancelleria, e sta predi-sponendo l’Albo nazionale tele-matico degli Avvocati, ai sensi del

d.lgs. 29.12.2009 n. 193, recantemisure urgenti per la digitalizza-zione della giustizia.Pur trattandosi di provvedimentiche concernono aspetti limitati,riguardando le notifiche, la pub-blicità, le comunicazioni fra i di-versi uffici della Pubblica Ammi-nistrazione e il procedimento ese-cutivo, tuttavia essi sono un chia-ro segno della volontà del Gover-no e del Parlamento di portare acompimento la informatizzazionedegli uffici giudiziari e del pro-cesso telematico. Il Consiglio so-sterrà tutte le iniziative che possa-no condurre nel minor tempo pos-sibile alla conclusione del proce-dimento di informatizzazione deifascicoli e del processo civile.

Il contesto europeo e mediterraneoCerto, la globalizzazione dell’e-conomia e la dinamicità dei rap-porti richiedono l’abbandono del-la vecchia immagine dell’avvoca-to che lavorava in modo solitarionel suo piccolo ufficio, lo “sca-gno” di genovese memoria assi-milato nell’immaginario colletti-vo alle piccole beghe di provincia.La diffusione dei rapporti instau-rati con le tecniche informatiche,l’integrazione del mercato euro-peo, la libera circolazione dei pro-fessionisti, accompagnate dal plu-ralismo delle fonti, dalle prassicontrattuali internazionali, persi-no da progetti di codificazione eu-ropea18 hanno mutato completa-mente il lavoro dell’avvocato e lohanno svincolato dal suo radica-mento territoriale. Diverse anime tuttavia coabitano

il corpo dell’avvocatura europea,e la dialettica tra loro istauratapresenta tutti i riflessi del dibatti-to che è divampato anche nellanostra esperienza proprio nel cor-so dell’anno da poco concluso19. C’è l’anima che aspira ad unifor-marsi alla concezione liberista, al-la quale vuol ricondurre, sotto l’u-sbergo della parola “libertà”, tuttele tematiche della concezione im-prenditoriale della professione fo-rense. È la linea difesa, con diver-se prospettive, ovviamente, dal-l’Autorità garante della concor-renza e del mercato, dai grandicentri di potere economico, e daalcune frange dell’Avvocaturastessa. Il “Rapporto Longuet”, orora diffuso in Francia, muove ap-punto dalla definizione di “attivitàliberale” per superare gli ostacolialla aggregazione di professiona-lità diverse non solo interdiscipli-nari (finalità auspicabile nell’inte-resse dei clienti e degli stessi pro-fessionisti, e già praticata in Ita-lia) ma connotate dalla sola ap-partenenza alla categoria dei ser-vizi. Non si tratta, come ognunvede, di aggregare competenzeprofessionali, e migliorare il ser-vizio con il mutuo arricchimentoculturale e pratico; piuttosto diuna occasionale convivenza dioperatori che accumulano, giu-stappongono, ma non amalgama-no il “prodotto” consegnato alcliente. Per ottenere questo risul-tato si passa dalla definizioneconcettuale di professione forensetrasfusa in quella normativa di at-tività liberale, si modifica la ter-minologia legislativa e quindi si

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17 UBERTINI, Un “patto” con le nuove generazioni di avvocati per rafforzare uno dei pilastri della professione, in Guida al diritto, Dos-sier. Le nuove pensioni degli avvocati. Vademecum della professione forense, n. 1, febbraio 2010, p. 5.18 V. i seminari del CNF i cui atti sono pubblicati nei volumi segnalati in appendice e nei CD a disposizione degli Ordini forensi;e da ultimo AA.VV., Draft Common Frame of References, a cura di Alpa, Iudica, Perfetti, Zatti, Padova, 2009.19 L’intenso lavoro della Commissione per i rapporti internazionali è illustrato in appendice.

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svuota del suo contenuto tradizio-nale ed autentico l’attività forensein senso proprio. Anche la crisali-de nella quale si svolge l’attivitàforense viene trasformata: vi siauspica la creazione di società dicapitali con l’ingresso di soci nonprofessionisti, senza alcunapreoccupazione per la salvaguar-dia della indipendenza, dell’auto-nomia e pure del segreto profes-sionale. E si propone di travolgereuno dei principi basilari della no-stra professione: la prevenzionedel conflitto d’interessi, quasi chela fittizia inclusione di “Chinesewalls” all’interno dello studio fos-se sufficiente ad assicurare che gliavvocati tra loro associati, difenso-ri di parti tra loro in conflitto, man-tengano la loro imparzialità e nonsiano contaminati da aspirazionilucrative non commendevoli.La crisi economica e la concor-renza indifferente alle regole eti-che implicano al contrario chesiano rafforzati i presidi deontolo-gici. L’anima che noi avvertiamocome connaturale alla nostra pro-fessione, e con noi l’avvertono gliavvocati francesi che combattonoi propositi del Rapporto Longuet,così come gli avvocati tedeschi,belgi, greci, è l’anima che intendela professione forense comeun’attività intellettuale ispirata aprincipi di dignità, decoro, com-petenza unite alla autonomia e al-la indipendenza.Non è facile pervenire, in questecondizioni, alla redazione di uncodice deontologico comune20.

Una professione trasparente – aquesto risultato punta la istituzio-ne dell’Albo nazionale previstadal d.lgs. 29 dicembre 2009 – chemilita per la difesa dei diritti, nonper la mera creazione di profitti: i“mercanti del diritto” non espri-mono la realtà e l’anima dell’Av-vocatura italiana.E per venire proprio a questoaspetto, stiamo celebrando, contante iniziative, i sessant’anni del-la Convezione europea per la sal-vaguardia dei diritti umani. LaConvenzione deve essere colloca-ta nel contesto delle corti interna-zionali, nel loro “dialogo”, e nelsistema di cooperazione giudizia-ria instaurato nell’ambito dell’U-nione europea21. L’ambito mediterraneo favorisce ilruolo trainante dell’Avvocaturaitaliana: ad essa è stato affidato ilcompito di intermediare tra le Av-vocature europee e quelle dei Pae-si dell’Africa settentrionale, dellasponda adriatica e del MedioOriente, in uno spirito di collegan-za, di ricerca degli obiettivi di co-mune interesse, di scambi di espe-rienze professionali.

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ConclusioneViviamo in un’epoca di transizio-ne, in cui si delineano nuovi valo-ri, nuove esigenze, e quindi nuovecategorie. È difficile decifrare iltutto con distacco e lucidità: es-sendo coinvolti, in qualche mo-mento persino travolti, dagli

eventi, non è facile antivedere ilfuturo. Il nostro futuro è affidatoalle riforme, in particolare allariforma della professione forense,che proprio oggi è stata oggetto didiscussione di tutte le componen-ti dell’Avvocatura, riunite in assi-se per sollecitarne l’approvazioneurgente. Torno a sottolineare chenon sono le istanze corporativequelle che muovono la protestadell’Avvocatura, ma piuttosto iltimore che i ritardi possano arre-care danni irreparabili.Queste riforme, e le altre che sonoattese dal Paese, ci consentirannodi “prestare un servizio efficienteper i cittadini” – come ha richie-sto con parole vibrate il Presiden-te della Repubblica in tanti fran-genti, e ancora di recente in occa-sione del saluto augurale delle al-te Magistrature e nella rievocazio-ne di Enrico De Nicola, avvocato,Padre costituente, primo Capodello Stato.È appunto seguendo l’insegna-mento di Enrico De Nicola, diPiero Calamandrei, di GiulianoVassalli e degli altri grandi avvo-cati che hanno dato prestigio alleistituzioni e onorato il libero Foroche confermo a tutti Loro l’impe-gno dell’Avvocatura nel continua-re, con abnegazione, con senso diresponsabilità, con partecipazioneattiva e generosa a prestare il suoservizio per assicurare il migliorefunzionamento del sistema di am-ministrazione della giustizia e conciò contribuire a dare una nuovaprosperità al nostro Paese.

20 Il codice deontologico comune sarà oggetto discussione nei prossimi incontri di Roma e Marsiglia.21 Consiglio Nazionale Forense, L’essenza della democrazia, Roma, 2010 (in corso di stampa); ma v. anche CASSESE (S.), I tribuna-li di Babele, Roma, 2009; CASSESE (A.), I diritti umani oggi, Roma-Bari, 2009; RODOTÀ, L’età dei diritti al crepuscolo?, Relazione alconvegno di “Italia civile”, per il centenario di Norberto Bobbio, Torino, 15.10.2009 (in corso di pubblicazione).

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“Le parole possono cambiare ilmondo” si leggeva nel titolo di unarticolo pubblicato di recente daun noto scrittore.Ed è stato sempre così, dalle paro-le pronunciate da un profeta ebreosulle rive del Giordano duemilaanni fa, a quelle che nei secolihanno promosso le rivoluzioniche hanno cambiato il corso dellastoria.Ma occorrono parole giuste echiare, che si alimentino di argo-menti validi ed eticamente corret-ti, destinati a scavare nelle menti enelle coscienze e a vincere le in-comprensioni e le resistenze chesempre si oppongono alle buonecause.Nelle parole c’è anche qualcosa dimagico, come ha spiegato Catta-ni; le puoi usare per far capire oper nascondere, per narrare, percomunicare, per persuadere econvincere, per ingannare, per di-re il falso dicendo il vero, perchiarire o per oscurare.Per gli avvocati, oltre all’uso chene fanno i comuni mortali, la pa-rola è strumento del mestiere, per-ché, se diritto è linguaggio, il pro-cesso è fatto di parole: l’udienza èil luogo ove si parla e si ascolta,nel verbale si scrivono parole, ilgiudice nel verdetto dice la veritàe tutto ciò è dire il diritto, la iuri-sdictio.Sembra però che questo strumen-

to magico attraversi nel nostropaese una fase declinante. Il giu-dizio dei linguisti è unanime: l’i-taliano corrente appare semprepiù una lingua monotona, banale,appiattita sul linguaggio dei me-dia e su quello informatico, deglisms, dell’inglese usato dai mana-ger e dai giornalisti economici,che risparmia la fatica di ricercareun più preciso termine corrispon-dente nella nostra lingua.Del resto l’informazione che or-mai ci travolge non richiede pre-cisione, ci si trova subito tutto ciòche serve, ed è inutile cercare leparole giuste e quindi pensare pertrovarle.E poi abbiamo sempre troppa fret-ta. Sul vessillo della modernità èscritto: non abbiamo tempo.

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Il declino culturale ha investitoanche la professione forense, se sideve cogliere un significato sinto-matico nel catalogo di errori digrammatica, di sintassi e dimorfologia che hanno costellatogli elaborati delle prove scrittedell’ultimo esame di avvocato.Sino a qualche anno fa il linguag-gio dell’avvocato si distinguevaper la “inutile bruttezza”, così lodefiniva Mortara Garavelli nelsuo libro “Le parole e la giusti-zia”, per uno stile infarcito di an-ticaglie, veri e propri fossili lessi-

cali, di stereotipi del burocratese,e di quella quantità di latinismi diorigine medioevale che si leggonoancora nelle comparse e nelle sen-tenze.Era il prodotto di quella tendenzainerziale per cui i giovani disedu-cati allo scrivere nei corsi di stu-dio, attraverso la pratica legaleerano indotti ad imitare lo stile deipiù anziani avvocati.Oggi sembra che la situazione siapeggiorata a causa della condizio-ne culturale della società sul cuideclino vi sono numerosi segnali.Come è noto la capacità di scrive-re e parlare correttamente è legataalla capacità di comprensione diun testo e, per l’avvocato, alla ca-pacità di decifrare testi spessocomplessi.È un risultato che richiede ade-guati metodi di insegnamento an-che nelle facoltà di giurispruden-za, ma non soltanto; è infatti ac-certato che una parte consistentedi laureati regredisce sensibil-mente senza le sollecitazioni chederivano dalla lettura dei libri do-po i corsi di studi (è un fenomenopresente anche nei maschi statu-nitensi).Leggere è dunque fondamentaleper acquistare la capacità di parla-re e di scrivere, ed il libro è l’an-tidoto a quella forma di contami-nazione dell’italiano scritto e par-lato dagli studenti nelle univer-

AAVVOCATURA

professione forense

L’avvocato e la parolaCome scrivere, quanto scrivere

di Alarico Mariani Marini

AAVVOCATURAprofessione forense

sità, priva di precisione ed esat-tezza, ricca di forme gergali e re-frattaria alla sintassi, che poi per-mane nell’uso della lingua nelleprofessioni intellettuali.Quest’anno a Torino in un Salonedel Libro molto frequentato, conl’acquisto dei libri in aumento, lagiornata della lettura è stata cele-brata con enfasi dalle cronachecome segno di un risveglio cultu-rale.Ma è proprio così? Le statistichesmorzano gli entusiasmi se è veroche, secondo l’ISTAT, il 55 percento degli italiani non ha mai let-to un libro.A monte esiste una generale con-dizione negativa del sistema sco-lastico, purtroppo in progressivopeggioramento, che in base ai da-ti OCSE vede gli studenti italianial di sotto della media europeanella comprensione di un testo.Secondo il Centro Europeo del-l’Educazione, come ha scritto DeMauro nel suo “La cultura degliitaliani” nel testo ristampato e ag-giornato nel 2010, 8 laureati su100 non sanno scrivere, 25 su 100rischiano di regredire nell’usodella lingua, 21 su 100 non vannooltre un livello minimo di com-prensione di un testo, 1 su 3 nonpossiede più di 100 libri che sonopiù o meno quelli usati negli studi(va ricordato che in Italia i laurea-ti sono soltanto l’8 per cento del-la popolazione, molto al di sottodella media europea).Per i laureati in giurisprudenza, ingran parte in lista di attesa perl’accesso alla professione o pervocazione o per scelta lavorativaresiduale, allo svantaggio inizialesi aggiunge l’assenza di indirizzididattici e pratici per l’esercizio diuna professione giuridica e il ri-tardo con il quale si è affrontata laformazione post-laurea.

Solo da qualche anno nelle scuoledi formazione promosse dal Con-siglio Nazionale Forense ed oraguidate dalla Scuola Superioredell’Avvocatura si introducono igiovani allo studio e alla speri-mentazione delle tecniche dell’ar-gomentazione, del linguaggio,della composizione di un testo.Ma si tratta ancora di un percorsodifficile e destinato ad una partesoltanto di giovani motivati, men-tre la maggior parte, che non èmotivata e che ne avrebbe mag-gior bisogno, si limita a compiereuna pratica di studio che senza glistrumenti essenziali è priva di ef-ficacia.

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Per gli avvocati sembra che il pro-blema non consista soltanto nelcome scrivere, ma anche quantoscrivere.La prolissità dei testi forensi è unvizio antico e sulla brevità e con-cisione del discorso scritto o par-lato nel foro esiste una smisurataletteratura, che attraverso i secolinon sembra tuttavia aver prodottoapprezzabili risultati.Il fenomeno, aggravato dalla cre-scita del contenzioso e dall’impa-ri efficienza delle strutture giudi-ziarie, ha raggiunto dimensionipreoccupanti che hanno indottoad erigere argini di fortuna.Ad esempio, la Corte di Giustiziadelle Comunità Europee, per su-perare le difficoltà connesse allatraduzione, alla interpretazione ealla gestione elettronica dei testiha impartito istruzioni pratiche al-le parti anche sulla redazione esulla lunghezza delle memorie inbase all’art. 125-bis del regola-mento di procedura (G.U.C.E.8.12.2004, L. 361/15 seg.) Vi silegge: “43. Ai fini di un procedi-mento rapido, chi redige una me-moria deve tener conto in partico-

lare dei seguenti elementi: – lamemoria è alla base dell’esamedel fascicolo e per facilitare taleesame essa deve essere struttura-ta, concisa e priva di ripetizioni;– la memoria, in generale, saràtradotta: per facilitare la tradu-zione e renderla più fedele possi-bile si raccomanda di usare frasidalla struttura semplice e un vo-cabolario semplice e preciso; – iltempo necessario alla traduzionee la durata dell’esame del fasci-colo sono proporzionali alla lun-ghezza delle memorie depositatee più le memorie sono brevi, piùrapido è il trattamento della cau-sa.44. Secondo l’esperienza dellaCorte, una memoria utile può li-mitarsi, salvo particolari circo-stanze, a 10 o 15 pagine, mentrela replica, la controreplica e lacomparsa di risposta possono li-mitarsi a 5 o 10 pagine”.Il nostro legislatore, molto piùcautamente, per ora si è limitato aprescrivere all’art. 44 della leggecomunitaria 2008 per i giudizi inmateria di pubblici appalti “… chetutti i ricorsi e scritti di parte eprovvedimenti del giudice hannoforma sintetica …”.Una analoga disposizione è conte-nuta anche nel codice del proces-so amministrativo in corso di re-dazione ove la sinteticità e lachiarezza degli atti del giudice edelle parti è elevata a dovere, an-che se è prevedibile che produrràsolo effetti esortativi.Sembra tuttavia che si tenti di re-cuperare gli insegnamenti sulletecniche della costruzione del di-scorso in genere e sullo stile deldiscorso legale che dagli antichitesti sull’oratoria ai trattati delCinquecento e del Seicento, sinoagli studi del Novecento sull’ar-gomentazione e sul linguaggio,

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rappresentano miniere di materia-li e di riflessioni utili per ragiona-re e per scrivere correttamentequello che si vorrebbe non fossedifficile leggere e comprendere.Ma per l’avvocato la scrittura nonè soltanto un efficace strumentodi comunicazione del pensierodestinato a convincere il giudice ea prevalere sulle tesi opposte.Essa rivela, inesorabilmente, lacultura, lo stile personale, l’origi-nalità del pensiero: i modelli tra-dizionali dello scritto giudizialesono importanti testimonianzeculturali, ma la mera imitazionene tradisce il valore, che si devereincarnare mediante una creati-vità che interpreti il presente.Attraverso i pochi vincoli dellalegge processuale sulla forma de-gli atti si aprono ampi varchi per-ché l’avvocato ricerchi nuove for-me di organizzazione e di espres-sione del ragionamento.Occorre, ad esempio, considerareche nel processo oralità e scritturarappresentano due forme di co-municazione con diversi caratteried efficacia.Il discorso orale si organizza nel-la immediatezza della situazionenella quale si svolge; vi è simulta-neità tra concezione e trasmissio-ne del messaggio, ed esso si avva-le di risorse come l’intonazione,la gestualità, e la possibilità diprecisare e rettificare se si ha lasensazione di usi impropri del lin-guaggio.Il testo scritto è, invece, “irrevo-cabile”, come ha scritto RolandBarthes, è in absentia perché sen-za situazione, separato dall’autorenon permette correzioni e rispon-de a strategie di lunga durata per-ché resta agli atti del processo peressere letto così come è statoscritto, con i significati che l’au-tore gli ha dato e che sono tuttavia

destinati alla comprensione attra-verso una lettura successiva incontesti diversi.Se quindi il discorso scritto hauna scrittura rigida, non flessibile,senza l’efficacia psicologica del-l’oralità, esso richiede un uso at-tento nella scelta e nell’organizza-zione dei concetti, nello svolgi-mento del ragionamento e nellatecnica dell’esprimersi.Sull’uso del linguaggio appaio-no di grande interesse anche perlo stile dell’avvocato due rifles-sioni che si discostano dai cano-ni classici della chiarezza e bre-vità, anche perché, come hascritto Sanguineti, per nostrasfortuna la nozione di chiarezzapare essere intrinsecamente e fa-talmente oscura.Si tratta di Galileo Galilei e di Ita-lo Calvino, due autori la cui origi-nalità, a mio avviso, emana ungrande fascino.Galileo scriveva sulla “rapidità”dello stile: rapidità è un requisitoinsolito, ma in fondo discorrere, ildis-cursus qui usato nel significa-to di ragionare, è un correre qua elà con la mente come ricordavaBarthes.Galileo nel Saggiatore usa la me-tafora del cavallo: “Se il discorre-re circa un problema difficile fus-se come il portar pesi, dove molticavalli porteranno più sacca digrano che un caval solo, io accon-sentirei che i molti discorsi faces-ser più che un solo; ma il discor-rere è come il correre, e non comeil portare, ed un caval barbero so-lo correrà più che cento frisoni”.Calvino, nelle Lezioni americane,una lettura raccomandata ai giova-ni avvocati, da fine studioso dellinguaggio ci ha messo in guardiadal semplicismo, e ha scritto:“Quando le cose non sono sempli-ci, non sono chiare, pretendere la

chiarezza, la semplificazione a tut-ti i costi, è faciloneria … invece losforzo di cercare di pensare e diesprimersi con la massima preci-sione possibile proprio di frontealle cose più complesse è l’unicoatteggiamento onesto ed utile”.Ecco dunque due insegnamentipreziosi.L’avvocato con il linguaggio deveargomentare su problemi di diver-sa natura anche tecnici, spessocomplessi, nei quali la brevità nonè sempre possibile e la chiarezza ècompito assai arduo: Calvino rac-comanda la precisione, senza laquale non c’è chiarezza, e la leg-gerezza, una leggerezza pensosache si contrappone alla frivolezza;Galileo raccomanda la rapidità,perché il ragionamento non cedala propria luce sotto la pesantezzadi un discorrere lungo e involuto.Precisione e leggerezza del ragio-nare e dell’esprimersi non sonosoltanto carte vincenti nel dibatti-to giudiziale, ma sono espressionedella razionalità e dell’etica del-l’avvocato, il quale sempre devepensare e agire secondo ragione-volezza e onestà.In queste due semplici regole, infondo, consiste l’etica della pro-fessione.

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Dunque leggere libri per usare laparola e trasmettere i pensieri.Ma il libro sopravviverà ad Inter-net?Il problema si è posto anche pergli avvocati con la diffusione del-le banche dati e di tutti i supportiinformatici con i quali, ad es., unaricerca giurisprudenziale sembrapiù agevole, l’aggiornamento di-venta sedentario con l’e-learning,l’ultima interpretazione di unanorma è accessibile quasi in tem-po reale.Ora poi è arrivato l’e-book. Nel

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Settecento la minoranza coltaportava con sé in viaggio una pic-cola biblioteca di libri in piccoloformato; sempre i bibliofili hannocurato con una sorta di empatia imolti volumi collocati negli scaf-fali (ma ancora non è risolto ilproblema di come ordinarli e clas-sificarli). Ora invece la tua biblio-teca può essere sempre con te, sudi un piccolo supporto e puoi leg-gere tutto in ogni luogo senzaneppure il noioso automatismo disfogliare pagina su pagina. Ma èveramente così?Ne hanno scritto di recente Um-berto Eco e Jean-Claude Carrière,in un libro intervista curato daJean-Philippe de Tonnac (Nonsperate di liberarvi dai libri, Bom-piani, 2009), entrambi, tra l’altro,bibliofili incalliti; si tratta di unaminiera di riflessioni sulla culturae di notizie sulla storia del libro,nella quale sono disseminatiframmenti di ragionevolezza utilianche ai fautori dell’e… tutto.In primo luogo, i supporti infor-matici.L’esperienza ha insegnato chenulla è più effimero dei supportidurevoli: le videocassette perdonocolore e si cancellano rapidamen-te, i cd-rom non si producono più,

i dvd non avranno lunga vita. Cer-to, ci sono gli iPod, Internet, i cel-lulari ed ora anche i VOD (Videoon Demand); quanto dureranno?ad essere generosi non più divent’anni. E poi?A questo punto il bibliofilo prendedalla sua biblioteca un libro di fi-ne Quattrocento e si dice: ecco unsupporto che è durato 600 anni!Cultura è inoltre filtrare la memo-ria del passato e immagazzinaresolo ciò che merita di essere con-servato perché un giorno potrebbeessere utile. Internet ci dà dettaglisu tutto, ci inonda di informazionisenza filtrare nulla, senza distin-guere ciò che può aver valore e ciòche non lo ha; è incontrollabile.Anche nel diritto è difficile con-trollare una informazione di cuinon possiamo verificare l’auten-ticità.Ad es. chi garantisce l’autenticitàdi massime prodotte in serie, chipuò distinguervi una ratio deci-dendi da un obiter dictum? E an-cora decine di precedenti confor-mi rivelano una regola consolida-ta o una sola sentenza difforme èil segno di un nuovo indirizzo? Inqual modo la mole di materialegiuridico che traggo da Internetmi segnala gli elementi sui quali

si fonda uno sviluppo della cultu-ra giuridica?Senza considerare che Internet,secondo i linguisti, ha prodottofaciloneria e pigrizia nella scrittu-ra con l’uso del “copia e incolla”e non stimola alla ricerca di unostile personale dell’esprimersi in-ducendo all’uso di una linguasempre uguale e spesso banale.Ecco perché, per Eco, il libro è co-me il cucchiaio, il martello, la ruo-ta, le forbici. Una volta che li haiinventati non puoi fare di meglio.Del resto il libro ha resistito a tut-te le avversità naturali, alle guer-re, agli incendi delle bibliotecheda quella di Alessandria ai tempidi Cesare a quella di Bagdad nel2003, e a tutti i tentativi di soppri-merlo, dai roghi che nella storiahanno tentato di far sparire i libri“eretici” e “degenerati”, ai mon-goli, agli spagnoli del NuovoMondo, ai nazisti e alla rivoluzio-ne culturale di Mao.Certo, osserva Carrière, se l’avve-nire è avvenire, è sempre inatteso(il Cigno nero di Nicholas Talebpuò sempre essere dietro l’angolo).Ma, fortunatamente, sinora la so-cietà immaginata da Ray Brad-bury in Fahrenheit 451 non è an-cora arrivata.

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Una grande parte degli avvocatiitaliani ha ricevuto gratuitamente,per quasi trent’anni, una piccolarivista che si chiamava “Studio le-gale – mensile di informazioneper gli operatori del diritto”.Si trattava di una iniziativa pub-blicitaria della Casa EditriceGiuffrè, per segnalare le proprieedizioni, libri e riviste appenausciti. Difatti, in coda ad ogninumero, nella rubrica denomina-ta “Segnalazioni bibliografiche”,erano descritte – con un brevecommento illustrativo – le opereche via via venivano edite dallacasa editrice.La iniziativa nasceva all’iniziodegli anni ’70. Eravamo ancorain una Italia in cui la pubblicitàera qualcosa di curioso e avevauno spazio ben più ridotto diquello che si prenderà in seguito.La trasmissione pubblicitaria pereccellenza era Carosello, che laRAI trasmetteva tutte le sere do-po il telegiornale – e che era lacerniera, il confine fra il giorno el’inizio della notte riservata agliadulti. La idea programmatica diCarosello era quella di presenta-re una storiella, uno sketch, unacanzone, un cartone animato cheavesse vita a sè, all’interno diuno spazio ben determinato checonteneva, ma solo alla fine, ilmessaggio pubblicitario.

La casa editrice Giuffrè dovetteragionare allo stesso modo, con-cependo Studio legale come unluogo aperto al dialogo con i let-tori (tutti avvocati), anzi al dia-logo dei lettori fra di loro, un fo-rum di discussione su argomentitrovati dai lettori, che potessesuscitare la curiosità degli avvo-cati e trainasse così il messaggiopubblicitario.Può sembrare poca cosa, una ri-vista così, programmaticamenteanarchica, senza un filo condut-tore, che per di più nasce in unperiodo di grande rinnovamentonel mondo del diritto.E tuttavia, il fatto che la rivistasia esistita per trent’anni circa,ospitando ininterrottamente gliinterventi, gli sfoghi e anche imalumori di tanti avvocati di tut-ta Italia le conferisce agli occhidel curioso di storia dell’avvoca-tura un interesse particolare.Forse, nelle pagine di questa ri-vista si ritrovano più che altrovele tracce degli interessi quotidia-ni dell’avvocato italiano medio:quello che non fa parte delle co-siddette élite ordinistiche, o delsindacato o delle associazioni disettore; che non partecipa maga-ri alle assemblee dell’Ordine o aicongressi, e che tuttavia vuol di-re la sua sugli eventi che lo toc-cano. Se si voglia parlare del-

l’avvocatura, bisogna tenerlopresente.Dunque, la nostra rivista iniziaad uscire con cadenza mensilenel gennaio 1974. La veste grafi-ca è sobria, movimentata in co-pertina da una illustrazione checambia ogni volta: incisioni anti-che, ritratti di giuristi, e soprat-tutto i famosi schizzi di Daumiersugli avvocati, che ne sono i de-stinatari.Il primo numero dà per così direla linea. Difatti, contiene un arti-colo redazionale (“esperienzeprofessionali: la casistica da sal-vare) che strizza l’occhio al letto-re avvocato, invitandolo a manda-re materiale e cercando di farlosentire protagonista. “Il preziosomateriale di casi e questioni cheviene a sedimentarsi nell’espe-rienza dell’avvocato finisce trop-po spesso per disperdersi a causadella ristrettezza dei canali tradi-zionali (…). Volendo calare lasonda in questo territorio che s’in-travede fertile, la via da battere èuna sola: quella di rendere prota-gonista dell’informazione lo stes-so avvocato che ha vissuto o co-nosciuto direttamente la questio-ne. Si tratta insomma di creare uncanale nuovo, aperto a chiunqueavverta l’esigenza di “salvare uncaso” dalla irrimediabile sepoltu-ra cui lo condanna la pratica im-

La rivista “Studio legale” della Giuffrè Editore

Studio legale: una esperienza di dialogo tra avvocati, purtroppo cessata. Raccontarne la storia significa ricordare

tante interessanti vicende del diritto e della professione: un panorama di eventi da un angolo visuale insolito.

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli

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professione forense

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possibilità di rifluire in un reper-torio di giurisprudenza”.1

Naturalmente, per suscitare la vo-glia di scrivere e di contribuire aun dibattito che possa risultare in-teressante anche per chi legge enon solo per chi scrive, non bastadire “scriveteci”: neanche se ci sirivolge ad una categoria facile aprendere la penna in mano comegli avvocati. Occorre suggeriredei temi, suscitare interrogativi,cercare di individuare le questionidel momento. Per questo, la rivi-sta esordisce volta a volta con unaprima parte, che riserva ai propricollaboratori abituali, o a scrittireperiti altrove, con la funzioneappunto di stimolare il dibattito.Segue la parte dedicata alle lette-re; poi una sezione “documenti”;e infine la informazione biblio-grafica.Su una griglia così semplice, appa-rentemente senza pretese, si for-merà la rivista, che tutti gli avvo-cati di allora hanno sfogliato alme-no qualche volta con curiosità.Evidentemente, la rivista andava ariempire un vuoto. Negli anni set-tanta e ottanta, quello che pensava-no i vertici istituzionali della avvo-catura, i gruppi e gli avvocati “im-pegnati” lo si può trovare negli attidei congressi, nei documenti e nel-le riviste dei sindacati. Ma è dallelettere, dai dibattiti e dai sondaggipromossi da Studio legale che tra-spaiono meglio gli umori e gli in-teressi concreti della media degliavvocati italiani del tempo.Studio legale nasce nell’ambientemilanese della Casa editrice Giuf-

frè, nello stesso mese in cui inizia-no ad uscire due nuove riviste “se-rie” di Giuffrè: la GiurisprudenzaCommerciale e Lavoro e Previ-denza oggi, entrambe rivolte “es-senzialmente ai pratici” (così dicela informazione bibliografica).Non c’è un comitato di redazionevero e proprio. La rivista fa capo di-rettamente all’editore. Ma ci dovet-te essere un gruppo di avvocati eprofessori, soprattutto interessati al-le materie del penale e del commer-ciale, che se ne occuparono comedivertissement. Non li so citare tut-ti, perché furono all’evidenza molti:fra i più costanti vanno almeno ri-cordati Ennio Amodio e VittorioGrevi, e poi Remo Danovi.Quando esce la rivista il tema delmomento è quello del referendumsulla legge sul divorzio, che saràil primo referendum della storiarepubblicana. Un articolo diFrancesco Mercadante2, presen-tato come opinione dell’autore“fatta salva l’indipendenza dellarivista”, introduce un ragiona-mento pacato a favore della leggesul divorzio, sottolineando comeil dare una possibilità di rimediocivile a matrimoni falliti non pos-sa essere considerata mancanzadi rispetto per la contraria opinio-ne. Altri interventi in favore delmantenimento della legge mo-streranno poi come la classe fo-rense sia stata in maggioranza fa-vorevole al divorzio, in sintoniacon il sentire della maggioranzadei cittadini che come è noto vo-tarono “no” alla abrogazione del-la legge.

La rivista si interessa di psicolo-gia giudiziaria. Un articolo si oc-cupa di psicanalisi e processo pe-nale, uno tratta della voce comespia delle emozioni; vengono ri-portati gli esiti di un convegnopromosso a Milano da Giuffrè (6giugno 1974) su “Psicanalisi e di-ritto: incontro o scontro”, che eb-be come relatori Guido Galli e Fe-derico Stella. C’è anche una fotodel tavolo dei relatori: in primopiano è proprio Guido Galli, ma-gistrato e professore, che saràchiamato nel settembre 1974 a farparte della Commissione ministe-riale incaricata di elaborare il pro-getto del nuovo c.p.p., che colla-borerà spesso a Studio legale, eche sarà ucciso dai terroristi a Mi-lano nel marzo 19803.Un tema che fa discutere è lancia-to da un intervento di Pietro Ichi-no4 che sollecita gli avvocati lavo-risti ad attrezzarsi, dopo l’entratain vigore del processo del lavoro,creando studi professionali collet-tivi specializzati nella materia dellavoro, da un lato, e mettendosi inrapporti costanti e sinergici con isindacati.Nel numero successivo il collegaBaseggio gli risponderà dissen-tendo, e mettendo l’accento sui ri-schi di accaparramento di cliente-la e di conflitto di interesse che sipotrebbero verificare5. Un terzo proverà poi ad avanzareuna tesi mediatoria fra i due, fon-data sul rispetto delle reciprocheautonomie di avvocati e sindacati.E, ancora, si comincerà a dialoga-re su studi associati e studi indivi-

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1 Esperienze professionali: la casistica da salvare, in Studio legale n. 1/1974, ripetuto in n. 3/1974.2 Francesco Mercadante, Sul referendum: l’indissolubilità regola o eccezione?, in Studio legale n. 1/1974; L.C.C., Quale divorzio?,ivi n. 2/1974.3 Si veda il bel ricordo di Ennio Amodio, Quando muore un magistrato: Guido Galli a Milano, in Studio legale n. 3/1980, nonchéVittorio Grevi, Ricordo di un magistrato, ivi n. 3/1984.4 Pietro Ichino, Problemi del patrocinio forense nel nuovo processo del lavoro, in Studio legale n. 6/1974.5 Antonio Baseggio, Processo del lavoro e deontologia forense, ivi n. 7-8/1974.

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duali, un argomento che occupavaallora particolarmente la avvoca-tura milanese6. Un altro argomento che susciteràmolte lettere sarà quello del Giu-dice Conciliatore, e della giustiziaonoraria in generale: cui verrà an-che dedicato un numero speciale,monotematico7. Si è discusso alungo, negli anni, di questo argo-mento, della necessità per gli av-vocati-giudici onorari di non ac-cettare un ruolo subordinato, dinon creare categorie di giudici diserie B, delle incompatibilità e si-mili. Ma, rileggendo le lettere aStudio legale, sembra che l’ap-proccio dell’avvocato medio fos-se pragmaticamente favorevolealla giustizia onoraria, che in ef-fetti funzionava: a volte meglio diquella togata, certo più rapida-mente. E anzi, le pagine di Studiolegale ricordano e rendono onoread una figura – quella del Giudiceconciliatore – oramai presente so-lo ai più anziani, che in quegli an-ni rendeva, silenziosamente e sen-za alcun riconoscimento, nemme-no postumo, un buon servizio allacollettività.La rivista offre poi ai lettori inte-ressanti panorami sulle avvocatu-re degli altri paesi, in quegli annipraticamente sconosciute. Scor-

riamo alcuni titoli: Gli avvocati inUngheria;8 Gli avvocati americanidopo il Watergate;9 Gli avvocatidella Germania di Bonn;10 L’Av-vocatura in Argentina;11 I molte-plici valori dell’avvocatura fran-cese;12 Avvocati e giudici in Bel-gio;13 Formazione professionaledegli avvocati in Austria;14 Il foroolandese: unità nella diversità;15

Deontologia e segreto professio-nale in USA.16

Nel 1975 ci si inizia ad occuparedei praticanti. La generazioneche ha vissuto gli anni delle con-testazioni all’università si affac-cia alla professione e vuole direla sua, con giovanile irruenza. Larivista ne raccoglie le “rivendica-zioni”.17

E anche la previdenza forense di-venta uno degli argomenti dellelettere a Studio legale. In queglianni, la Cassa non ha ancora lasua rivista. Ci sono, è vero, i sin-dacati che hanno fatto della previ-denza uno dei loro cavalli di bat-taglia. Ancora una volta, è Studiolegale a raccogliere il disagio dimolti avvocati, le loro aspirazioniad una pensione più dignitosa. Al-la fine degli anni sessanta, unalegge approvata con leggerezzaaveva portato la Cassa sull’orlodella crisi finanziaria, costringen-

dola addirittura ad interromperela erogazione delle tredicesime.Infine, la legge 319 del 1975 arri-verà ad assicurare la copertura fi-nanziaria delle pensioni, aumen-tando i contributi soggettivi edoggettivi. Tuttavia, la nuova leggeavrà conseguenze oggettivamentepesanti sui pensionati. Studio le-gale raccoglierà più volte la vocedolente di questi ultimi: che rice-vevano sì una pensione proporzio-nata al versato (generalmente nonmolto), ma che si vedevano co-stretti a pagare per continuare laprofessione contributi prossimialla pensione stessa, sostanzial-mente a fondo perduto. Perché,poi, quando si vive al di sopra del-le possibilità, viene sempre il mo-mento che il prezzo viene scarica-to su qualcuno.Nel 1975 entra in vigore la rifor-ma sul diritto di famiglia, ed en-trano anche a regime le riforme fi-scali che hanno introdotto l’I.V.A.sulle prestazioni professionali.Per la prima volta si parla anchedi contratti collettivi di dipenden-ti degli studi legali. Di tutto que-sto scrivono gli avvocati a Studiolegale.Nel 1976 un paio di interventi sioccupano di servizio militare, dicittadini in divisa e della legge

6 Lucio Conte, Sui rapporti fra sindacato e avvocati alla luce del nuovo processo del lavoro, ivi n. 11-12/1974.7 Dibattito sul giudice onorario, con interventi di Vincenzo Vigoriti, Vittorio Grevi, Vincenzo Varano, con varie lettere e con il testodel disegno di legge concernente la istituzione del giudice onorario e del giudice monocratico di prima istanza, ivi n. 4/1977. Altriinterventi in Studio legale n. 6/1977.8 ivi, n. 1/1975.9 ivi, n. 4/1975.10 ivi, n. 9/1975.11 ivi, n. 4/1980.12 ivi, n. 6/1984.13 ivi, n. 6/1985.14 ivi, n. 7/1986.15 ivi, n. 1/1987.16 ivi, n. 9/1984.17 Ascenzio La Rocca, Le rivendicazioni dei praticanti procuratori, in Studio legale n. 5/1975. In seguito: Giuseppe Jacopino, Il pra-ticante procuratore legale nella legge professionale, ivi n. 11/1975; Ernesto Ciàncola, Praticanti procuratori abilitati: genesi o fi-ne della professione legale?, ivi, n. 11/1976; Nella Gridelli Velicogna, Considerazioni amare sui giovani di bottega, ivi, n. 9/1983.

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penale: la rivista riflette così ar-gomenti dibattuti nella societàcivile.Ci stiamo affacciando agli anni delterrorismo. E tuttavia, nel 1977 enel 1978, gli avvocati nelle lorolettere parlano d’altro. Si occupa-no delle legge 857/76, che ha mo-dificato la legge sulla assicurazio-ne obbligatoria, e ha riflessi con-creti sulla attività di coloro che sioccupano di infortunistica; si oc-cupano molto di diritto di famiglia,e ancora di più si occuperanno diequo canone e di locazioni, dopol’entrata in vigore della legge392/78. Quest’ultima legge, dettasull’equo canone, fu in effetti unnodo cruciale, e fortemente inno-vativo, in quegli anni. Non è inuti-le ricordare la centralità del pro-blema della casa per tutti gli annidel dopoguerra: che aveva avutocome conseguenza la nascita diuna legislazione vincolistica cheaveva ininterrottamente prorogatoi contratti di locazione in corso dal1950 in poi. La legge 392/78 posefine, con la gradualità di un lungoperiodo transitorio, al regime delleproroghe generalizzate; aumentòla competenza dei Giudici Conci-liatori e infine cercò di porre fine asituazioni obiettivamente ingiuste.Di questo e dei suoi riflessi praticisi occuperanno per parecchi annile lettere a Studio legale. Anzi,proprio la legge sull’equo canone,che aveva ridato una funzione ef-fettiva ai Giudici Conciliatori,riaccese il dibattito sulla giustiziaonoraria.18

Si teorizzava, proprio in queglianni, a proposito del giudice elet-tivo e di una sua ipotetica mag-giore rappresentatività democrati-ca. L’esperienza concreta dimo-strava invece che il requisito pri-mario richiesto dagli avvocati eraquello della competenza e gli av-vocati ritenevano che occorresse,per giudicare, prima di tutto, com-petenza in materia di diritto.A volte, leggendo interventi di chifu allora protagonista di lottequando non di atti estremi, la finedegli anni settanta viene rievocatacome un periodo in cui tutto eramesso in discussione. Rileggendole lettere a Studio legale, si con-stata invece che gli avvocati nellaloro maggioranza si occupavanoconcretamente di realizzare i di-ritti della gente, e che hanno sem-pre continuato a credere che lo sidovesse fare nell’ambito del siste-ma giuridico democratico vigen-te, di cui pure vedevano bene lemanchevolezze.Una sentenza della Cassazionecivile, la n. 5670 del 30 novem-bre 1978, fa scalpore tra gli av-vocati: è quella che muta unorientamento trentennale in ma-teria di inadempimento delle ob-bligazioni, e consente al credito-re di richiedere anche su provepresuntive il maggior danno ri-spetto agli interessi legali (art.1224, comma 2, c.p.c.). Siamo inanni in cui il tasso legale degliinteressi è al 5%, mentre i titolidi stato già rendono il 13%, sem-pre su base annua: e il tema è

dunque molto sentito. Gli avvo-cati commentano favorevolmentela svolta, e le sue conseguenzepratiche, che hanno un impattosignificativo sulla loro attivitàquotidiana.C’è posto anche per divagazionipiù lievi. La rivista ha chiesto adun gruppo di operatori del pro-cesso dell’area lombarda perchési usi la formula “salvis juribus”,e quale significato concreto ab-bia.19

Si scopre così, da un divertitoscambio di opinioni che parte dalPresidente dell’Ordine di Milano,dal Presidente del Tribunale, dalsegretario del sindacato avvocati,e che coinvolge poi anche parec-chi lettori, che tutti inseriscono lafatale formuletta in chiusura degliloro atti per abitudine, o per sca-ramanzia, ma nessuno sa beneperché, tutti sono consci della suainutilità sul piano processuale, etuttavia preferiscono non abban-donarla.20 È un inizio delle rifles-sioni sul linguaggio degli avvoca-ti, il “legalese”, che avrà un segui-to di grande interesse. Nell’otto-bre 1984, Studio legale lanceràinfatti una inchiesta fra i suoi let-tori, sul tema “L’avvocato parlalegalese?”. Ad essere messo in di-scussione dall’inchiesta sarà illinguaggio un po’misterico, inac-cessibile agli estranei, incompren-sibile. Dopo i primi interventi diRemo Danovi, Pietro Nuvolone ePiero Pajardi,21 seguirà nei mesisuccessivi un gran numero di let-tere,22 che metteranno l’accento

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18 Come e perché l’avvocato diventa giudice, in Studio legale n. 4/1980; Ancora sull’esperienza dei magistrati onorari, ivi n. 8/1980e n. 5/1981; L’avvocato-giudice garantisce l’imparzialità, ivi n. 6/1983.19 Salvis juribus: un talismano per il rito giudiziario – interventi di Giuseppe Prisco, Piero Pajardi, Franca Vitalie e Amedeo Tra-vi, in Studio legale 7/1979.20 In difesa di salvis juribus – Una formula incisiva, di Vladimiro Ballarin, e Il latino si addice alla toga, di Vincenzo de Collibus,in Studio legale n. 10/1979. 21 Inchiesta di Studio legale – L’avvocato parla “legalese”?, in Studio legale n. 8/1984.22 Il “legalese” tra neologismi e brocardi, con lettere di Guido Salvadori Del Prato, Mauro Zaccagnini, Francesco Cappa, Gio-

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volta a volta sulla ineliminabilitàdel tecnicismo, sulla inutilità perconverso di quelli che i linguistichiamano pseudotecnicismi, sulsenso di appartenenza e di sicu-rezza che dà agli avvocati l’uso diformule collaudate, sulla incom-prensibilità per i clienti di quelloche gli avvocati scrivono. Infine,la rivista diffonderà un questiona-rio messo a punto dall’avv. Vale-rio Pocar, professore di sociologiadel diritto all’Università di Mila-no. Il risultato della inchiesta saràpubblicato e commentato dallostesso Pocar in un fascicolo mo-notematico della rivista.23 Dallerisposte spesso ironiche e diverti-te emergerà che gli avvocati sirendono bene conto della proble-matica, e che tuttavia sono inmaggioranza affezionati ad unlinguaggio moderatamente aulico.“Il rafforzamento dell’uso di sim-boli e di rituali – commenta Pocar– tanto più simbolici e ritualiquanto meno rappresentano unarisposta ad autentiche necessità, èfenomeno caratteristico all’inter-no di gruppi che vedono scemarela propria coesione e la capacitàdei loro membri di identificarvisie vedono venir meno altri fattorisostanziali di identità (quali il po-tere, il prestigio e così via). Ciò èquanto probabilmente va verifi-candosi all’interno del gruppoprofessionale forense italiano”.In tempi recenti, la tematica è sta-ta approfondita, ed ha formatooggetto di studi e pubblicazionipromosse dal Consiglio Naziona-

le Forense e dalla Scuola Supe-riore dell’Avvocatura: iniziativedi ben più ampio respiro, che tro-vano tuttavia il loro primo ante-cedente nel mondo dell’avvoca-tura proprio in questi scritti e inquesta indagine suscitata da Stu-dio legale.Siamo a cavallo fra gli anni set-tanta e ottanta. Non c’è ancorauna separatezza fra civilisti e pe-nalisti così netta come al giornod’oggi. La stessa rivista Studio le-gale, che mescola indifferente-mente argomenti di civile e di pe-nale, ne è una prova. Il diritto ma-trimoniale e quello della respon-sabilità civile non hanno ancoraassunto connotazioni specialisti-che significative: sono materie incui si avventurano tutti. La elabo-razione del nuovo codice di pro-cedura penale, che la rivista e isuoi lettori seguono con attenzio-ne costante, suscita un interessepiù largo di quanto non avverreb-be al giorno d’oggi. La gestazionedel codice, e gli accadimenti nelmondo del penale, vengono se-guiti con un approccio semplifica-to dalla necessità di sintesi e dallascarsità dello spazio a disposizio-ne: che tuttavia ha il benefico ef-fetto di costringere chi scrive anon divagare, ad andare subito alsodo. Seguiamo dunque sulla rivi-sta la genesi del progetto e le sueprime discussioni,24 la presenta-zione del progetto del nuovo cpp(Convegno di Firenze 3-4 marzo1978) con interviste a Pisapia,Dominioni, Amodio, Chiavario e

Conso,25 alla nascita delle discus-sioni sul garantismo.26 Gli avvo-cati entrano nel dibattito penalenon solo in teoria. Nel 1980 quat-tro avvocati sono arrestati a Romacon l’accusa di favoreggiamentodei loro assistiti. A Milano sonoperquisiti studi legali alla ricercadi collegamenti eterodossi tra av-vocato e cliente. Vengono proces-sati avvocati per avere dato alcliente notizia della esistenza diun mandato di cattura, o di unprovvedimento che dispone inter-cettazioni telefoniche. La rivistalancia un sondaggio di opinione27

nel quale chiede di rispondere sel’avvocato possa suggerire alcliente di nascondere (o distrug-gere) documenti; se possa infor-mare il cliente, avendolo appresocasualmente, della esistenza di unmandato di cattura o di intercetta-zioni disposte; se possa comuni-care notizie apprese nel corso del-l’interrogatorio del cliente dete-nuto al collega che assista uncoimputato, o ai parenti del clien-te; se infine possa suggerire alcliente di allontanarsi per non es-sere eventualmente arrestato, o in-dicargli il paese ove possa ripara-re senza rischiare la estradizione.Sono questi, evidentemente, ipunti dolenti, sui quali non c’èuniformità di vedute, e che sonostati messi a nudo dalla recentestagione del terrorismo. Il son-daggio viene inviato a trentamilaavvocati, e le risposte vengonopubblicate e commentate in un in-teressante numero unico a cura di

vanni Calvanese, Carlo Dell’Acqua e Giuseppe Castagna, in Studio legale n. 3/1985. E, ancora, lettere di Sergio Zazzera, Lu-ciano Pietrantoni, Enrico Messori, Agostino Alfano, ivi n. 9/1985.23 Valerio Pocar, L’avvocato non rinuncia al legalese – I risultati dell’inchiesta sul linguaggio forense, in Studio legale n. 2/1986.24 Vittorio Grevi, Consensi degli avvocati al nuovo codice di procedura penale, in Studio legale n. 10/1975.25 Un abito nuovo per la giustizia penale. Il Convegno di Firenze sul progetto del nuovo codice di procedura penale, in Studio le-gale n. 2/1978:26 Ennio Amodio, il codice dei candidi garantisti?, in Studio legale n. 10/1980.27 Quali confini per il diritto di difesa? Sondaggio di opinione contenuto nelle pagine centrali del n. 10/1980.

AAVVOCATURAprofessione forense

Vincenzo Ferrari, Ennio Amodioe Piermaria Corso.28

Sempre sull’argomento della evo-luzione della procedura penale, siparla della differenza tra il ruoloattivo degli avvocati americani equello passivo degli avvocati ita-liani;29 si parla del processo Torto-ra, e dei pericoli di una evoluzione“mediatica” del processo penale;30

ci si scandalizza per la vicendagiuridicamente incomprensibiledel “processo dei cappuccini ec-cellenti” a carico dei membri delC.S.M;31 si partecipa con animodolente ma non rassegnato al luttoper la uccisione del dott. RoccoChinnici.32 Infine, entra in vigorenel 1988 il nuovo codice di proce-dura penale, al quale la rivista de-dica una breve Guida,33 e un nu-mero intero che riporta i risultatidi una simulazione effettuata inanteprima a Milano.34

Parallelamente alla procedura pe-nale, anche il processo civile faacqua. Se ne lamentano con cre-scente allarme gli avvocati chescrivono a Studio legale. Sulla ri-vista si parla, senza infingimenti,delle prassi degenerative, e si in-voca un intervento, che verrà ineffetti, con la novella del 1990. Larivista la diffonderà in un numero

monotematico, prima ancora cheappaia sulla Gazzetta Ufficiale,definendola nel titolo “il secondofiore all’occhiello dell’Italia re-pubblicana: le nuove norme delprocesso civile”.35 Titolo che ri-produce bene il clima di attesa e disperanza che quella riforma, stu-diata e invocata dagli avvocati invari convegni, iniziative e dibattiti,aveva ingenerato nella avvocatura.Di pari passo, anzi con crescenteintensità, gli avvocati parlano del-la loro deontologia; e comincianoad occuparsi del tema della pub-blicità. L’occasione ne è un casodi cui si parla molto. La rivistaCapital ha pubblicato nel settem-bre 1981 un lungo articolo su set-tanta avvocati definiti le “toghed’oro” della professione forense:che a molti è sembrato una cla-morosa violazione del divieto dipubblicità. L’ordine di Milano sene è occupato, deplorando la ini-ziativa con un comunicato. La ri-vista ne scrive in una rubrica, inti-tolata “avvocato offresi”,36 nellaquale raccoglie interventi e rac-conta anche esperienze straniere,tra le quali il caso Bates che nel1977 ha dato l’avvio alla liceitàdella pubblicità degli avvocatiUSA, inquadrata dalla Suprema

Corte nell’ambito di una delle li-bertà fondamentali del cittadino,quella di espressione e di infor-mazione.37 Il tema sarà ripreso ri-correntemente, e segnalerà la per-plessa accettazione da parte degliavvocati di forme di pubblicità,prima mascherate dal termine“informativa”, e lentamente ac-cettate come lecite, con il corretti-vo del rispetto del decoro, ancheper evitare cadute nel ridicolo.38

Si avverte, nelle lettere e negli in-terventi, un senso di scadimentodella deontologia, come la hannoappresa e la hanno vista in praticai colleghi più anziani. Forse è unaevoluzione fatale; forse è che i nu-meri degli avvocati hanno comin-ciato ad impennarsi, e la trasmis-sione del sapere e delle prassi pas-sa sempre meno attraverso la assi-milazione di modelli; e non esisto-no normative o codici per spiegarein che consista questa deontologia.Uno dei segnali che i lettori colgo-no è quello dell’involgarimentodelle competizioni elettorali per leelezioni dei Consigli dell’Ordine.Qualche lettore ne è scandalizzato,e ne trae la conclusione che sta ve-nendo a mancare qualcosa di fon-damentale, tra gli avvocati.39 È for-se giunto il momento di arrivare a

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28 Quali confini per il diritto di difesa? I risultati del sondaggio d’opinione, con commenti di Vincenzo C. Ferrari, Lealtà verso ilcliente: un imperativo deontologico; Ennio Amodio, Patologia della difesa e spirito inquisitorio; Piermaria Corso, La difesa tecni-ca tra favoreggiamento e patrocinio infedele, in Studio legale n. 1/1982.29 Ennio Amodio, Le toghe ibernate – Un ritratto del penalista europeo nell’album dei giuristi USA, in Studio legale 1/1983.30 Ennio Amodio, Il caso Tortora – Quando i riflettori si accendono sopra le sbarre, ivi n. 2/1984.31 Ennio Amodio, L’impeachment all’italiana – L’inchiesta romana sui “cappuccini eccellenti”, ivi n. 2/1983.32 Natale Stampa, In piedi ed a capo scoperto (ricordo di Rocco Chinnici), ivi n. 7/1983.33 Guida alla nuova procedura penale, in Studio legale n. 4/1988. Vedi anche Ennio Amodio, Gli scenari della nuova prassi, ivi n.1/1989.34 La prova generale del nuovo rito a Milano – Va in scena il processo accuatorio – Una simulazione in tre atti – udienza di convalida delfermo, udienza preliminare e dibattimento – in Studio legale n. 2/1989.35 La procedura civile riformata, in Studio legale n. 4/1990.36 Avvocato offresi, in Studio legale 9/1981.37 Jacinta Rumi Paroni, Via libera alla pubblicità nelle “cliniche legali” negli USA, in Studio legale 9/1981.38 Vittorio Olgiati, La pubblicità: anello debole dell’ordinamento professionale?, in Studio legale 5/1983; Giorgio Fredas, Avvoca-ti e pubblicità: non mitizzare il modello americano, ivi n. 7/1984.39 Ennio Amodio, Mai più alla transenna – Le elezioni forensi a Milano, ivi n. 8/1985; Lucio Conte, La corsa sfrenata dei candida-ti alle elezioni forensi, ivi n. 4/1986.

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codificare, in qualche modo, ladeontologia. È Remo Danovi alanciare anche sulle pagine di Stu-dio legale la proposta, che al mo-mento sembra utopistica, di mette-re per iscritto questi benedetti prin-cipi, non per legge, ma affidando-ne la individuazione e la redazioneal Consiglio Nazionale Forense.40

La proposta farà strada, e tredicianni dopo il codice deontologicosarà realtà, al termine di un lungocammino partito anche da questepagine.Il crescere del numero degli iscritti,e prima di quello dei praticanti, ar-riva rapidamente ad esiti imprevi-sti. Gli esami di procuratore diven-tano difficili da gestire; ci sono spe-requazioni ingiuste fra distretti (cisono quelli che promuovono quasitutti, e quelli che effettuano sele-zioni dure, o addirittura durissime).Nel 1986 si verifica a Milano unasituazione esplosiva: la commissio-ne ammette agli orali solo 42 can-didati su 1125, cioè il 3,75%. Sitratta di un esito assurdo: non lopuò giustificare il fatto ugualmentee reciprocamente assurdo che inqualche distretto le percentuali sia-no esattamente ribaltate con pro-mozione del 97-98% dei candidati.La rivista raccoglie lo stupore deilettori sotto titoli eloquenti: la stra-ge dei praticanti,41 il crucifige delpraticante.42 È noto che il problema

degli esami non è stato risolto, ne-gli anni successivi, nonostante i nu-merosi tentativi di intervento daparte del legislatore; ci fu anzi unanno in cui intervenne la magistra-tura perché in una sede distrettualesi constatò che i compiti scritti era-no stati consegnati quasi tutti ugua-li, con la conseguenza di un gene-rale annullamento delle prove diquella sede. Il ricordare che la“emergenza esami” data da alloradovrebbe indurre il legislatore ed ivertici dell’avvocatura a raddop-piare gli sforzi individuando questacome una delle principali criticitàdell’ordinamento professionale fo-rense.Infine, nel giugno del 1990 c’èuna sorta di sorpresa. Invece delconsueto numero mensile di unaventina di pagine, poco più pocomeno, la Giuffrè invia (con tiratu-ra di 55.000 copie) un bustonecontenente un compact disc, unCD ROM che contiene un estrattodella banca dati JURIS DATA, ac-compagnato dal n. 5/1990 di Stu-dio legale di 110 pagine. Il nume-ro contiene informazioni sullebanche dati su compact disc, ed èoccupato per più della metà dalmanuale di uso degli stessi. Sia-mo arrivati alle soglie dell’era deldigitale, degli archivi informatici,e poi della telematica. Studio le-gale se ne era già occupata, pub-

blicando qualche intervento delConsigliere Renato Borruso, chefu appunto uno dei pionieri dellainformatica giuridica.Siamo alle soglie di un modo nuo-vo di lavorare, sia per i giudici siaper gli avvocati. E anche di un mo-do nuovo di comunicare. Ci vorràancora tempo, ma le riviste e anchei libri giuridici cambieranno. Co-minceranno per primi a scompari-re i repertori di giurisprudenza sucarta, e le riviste contenenti solo leraccolte delle leggi; poi le rassegnedi giurisprudenza sui codici. Imessaggi pubblicitari prenderannonuove forme, meno costose diquanto non richiedesse la stampa esoprattutto la spedizione di una ri-vista mensile patinata; specie afronte del crescere quasi geometri-co del numero degli avvocati. An-che per la rivista Studio legale siavvicina il momento della fine:che tuttavia non è immediata, pro-prio perché è un mezzo gradito da-gli avvocati e, credo, anche da co-loro che la curavano. E così la rivi-sta continuerà ancora per qualcheanno ad ospitare lettere e commen-ti, pian piano riducendo il formato,poi abbandonando la carta patina-ta, e poi allungando la periodicità,fino alla chiusura definitiva, avve-nuta in un momento che non ho sa-puto ritrovare all’inizio del nuovosecolo.

40 Remo Danovi, Un Digesto per l’etica forense, in Studio legale n. 5/1984.41 La strage dei praticanti – Gli esami di procuratore a Milano – Una vuota esercitazione accademica di M. Cristina Mordiglia Ster-nai; Cronaca di un insensato supplizio, di Francesco M. Genovesi, in Studio legale 8/1986.42 Il crucifige del praticante – I perché di una discussa ecatombe di Gianfranco Marchesini; Ridisegnare il sistema, di Achillle Mel-chionda; Ma che mestiere fa il praticante? di Bruzio Pirrongelli, in Studio legale 4/1987.

AAVVOCATURAdeontologia

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L’avvocato tra verità e segreto (*)

L’avvocato non soggiace all’obbligo della verità, perché ha il dovere di rispettare il segreto. L’avvocato non deve essere un “mentitore” che altera la verità dei fatti, mentre ha amplissima libertà nella interpretazione e nella esposizione delle questioni di diritto.L’avvocato deve esercitare i doveri propri con lealtà, onestà e decoro, nell’interesse della giustizia, pur nell’ottica della parzialità di parte. Questi ed altri argomenti sono offerti all’attenzione ed alla meditazione del lettore.Sono argomenti appassionanti, tanto difficili, quanto interessanti.

(*) a ricordo di Franco Cipriani

di Roberto G. Aloisio

«Ti dirò chiaramente

tutto ciò che desideri sapere,

senza intrecciare enigmi

bensì con discorso schietto,

come è giusto aprire la bocca

di fronte agli amici»

[ESCHILO, Prometeo, tr. it. di G. Gal-

li, in La sapienza greca, Adelphi-Mila-

no, 1977].

1. Come debba atteggiarsi l’avvo-cato dinanzi alla verità1 e al se-greto è cosa che tenterò di spie-gare più oltre, pregiudiziale es-sendo, ai fini del discorso che sifa qui, un’actio finium regundo-rum tra queste due categorie (del-lo spirito).Franco Cipriani2 chiude le sue pa-gine con una frase di Capograssi;io, molto più sommessamente, levorrei aprire, riportandone un’al-tra, tratta dal medesimo saggio:3

“quando sentiamo la parola veritànoi moderni non sappiamo più

esattamente di che si tratta […omissis …]. Del resto sempre difronte alla verità, l’animo che nonama la verità, fa subito la questio-ne astratta: quid est veritas? Inastratto si può dire così per na-scondere il proprio disprezzo perla verità. Ma in concreto quandonascono le crisi, la spontaneitàdella vita, quasi si direbbe l’istin-to della vita, non vede che una viae un principio, riconosce quelloche è, le cose come sono andate,la legge come esiste e quello chevuole […omissis…]. Per gli uomini […omissis…] que-sta è la certezza suprema che laverità deve essere riconosciuta eche la verità, per usare le belle pa-role di un vecchio maestro, il Gra-vina, è la madre della giustizia”.Nelle parole di Giuseppe Capo-grassi si scorgono tutte le diffi-coltà per andare incontro alla ve-rità, trattandosi di un percorso ove

giuocano un ruolo decisivo l’in-tuito e il pensiero che pensa nellaricerca di superare i molti erroriche si frappongono sul camminodella verità. Così Benedetto Cro-ce ci spiega che “dal circolo infer-nale dell’errore non vi ha uscitagraduale, e salvarsi da esso non sipuò se non entrando di un trattonel circolo celestiale della verità,nel quale la mente gioisce comein sua patria. Lo spirito errante erifuggente dalla luce, deve con-vertirsi in spirito ricercante e bra-moso di luce, cedere il posto al-l’umiltà […omissis…]. La veritàè, nella ricerca, a capo della scaladegli errori […omissis…]. Ricer-care vale, insomma, percorrerela scala degli errori”.4

Le elevate menti che ho dovutoqui disturbare,5 per avere una bus-sola lungo il camminamento diquesto scritto, fanno cogliere unconcetto semplicissimo, che cioè

1 Al tema della verità è stato dedicato un volumetto, denso di approfondite riflessioni, dal titolo Processo e verità, a cura di A. MA-RIANI MARINI. Da tale volume ho tratto più di uno spunto, con particolare riferimento alla Presentazione di ALPA (pp. 7-9), a Veritàe interpretazione di VATTIMO (pp. 11-15) e a Probabilmente vero: avvocato, giudice e verità (pp. 17-30) di MARIANI MARINI.2 L’Avvocato e la Verità, in questa Rivista, 2003, n. 3, p. 224.3 G. CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza e verità, in Opere, vol. V, Milano-Giuffrè, 1959, p. 73.4 B. CROCE, Logica come scienza del concetto puro, Laterza-Bari, 1981, pp. 275-278.5 Rifugiarsi nella filosofia per attingere conoscenza è anche consigliato da GADAMER, Verità e metodo, Bompiani-Milano, 1983, che ri-leva quanto segue (p. 19): “Una delle esperienze più elementari del filosofare è costituita dal fatto che i classici del pensiero filosofi-co, quando ci sforziamo di capirli, ci si impongono con una forza di verità che la coscienza odierna non può respingere né superare”.

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la verità suppone (alle sue spalle)una buona volontà – umile, manon pigra – che nella sua laborio-sa operosità voglia approssimarsialla conoscenza del dato nella suaumanità fenomenica.Questa è in definitiva la metodicaconoscitiva che utilizza gran partedell’Avvocatura nel condurre lebattaglie nel e del processo (civi-le, penale e amministrativo): “nonè perciò un caso” – scrive FrancoCipriani – “se il processo civilesia stato paragonato ad una gara,più precisamente ad una “gara diabilità”, nella quale lungi dall’es-sere consentito barare, è necessa-rio essere probi e leali (art. 88c.p.c.), ma è pur sempre permessobattersi con tutte le proprie forze,ivi compreso il bluff, per vince-re”.6 Si bluffa ad esempio nel pro-cesso civile, quando si fa finta diprendere sul serio la linea difensi-va avversaria per dimostrarnel’infondatezza, glissando sulla de-bolezza (in fatto e/o in diritto)della propria tesi. Il buon avvoca-to – che voglia essere più astutodei furbi – “avrà come evidente fi-nalità quella di sembrare il piùsciocco degli sciocchi e di defor-mare con la semplicità ogni grovi-

glio, facendo le mosse di volerlodipanare, ma ponendo attentetrappole lungo il percorso del filodi Arianna”.7

2. Orbene tutto questo impegnati-vo discorso (almeno per chi eser-cita cotidie la professione forensee non fa speculazione filosofica)tende molto più pedestremente adire che l’avvocato ha in sé tuttigli strumenti per conoscere la ve-rità dei fatti e, se studia, per rag-giungere la correttezza della so-luzione della quaestio iuris.8

Ma è questo l’obiettivo cui devetendere il difensore?Non credo proprio, perché stascritto, in ogni dove, che il difen-dere o l’assistere non è ricercadella verità, ma (molto più eleva-tamente) tutela degli interessi edei diritti (qualche volta anchefondamentali) del cittadino, in ra-gione della faziosità istituzionale,anzi costituzionale (art. 24 Cost.),che è propria dell’avvocato.In tal senso, sono eloquenti – oltrele norme fondamentali della Co-stituzione e della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione euro-pea e della Convenzione per lasalvaguardia dei diritti dell’uomo

e delle libertà fondamentali – duedati normativi domestici:a) il Preambolo, in esordio, del

Codice Deontologico Forensesecondo il quale “l’avvocatoesercita la propria attività inpiena libertà, autonomia e indi-pendenza, per tutelare i diritti egli interessi della persona[…omissis…] per i fini dellagiustizia”;9

b) il Preambolo del Codice Deon-tologico degli Avvocati Euro-pei nella parte in cui affermache “in uno stato di diritto l’av-vocato è indispensabile allagiustizia e a coloro di cui devedifendere i diritti e le libertà”.

Non parla invece dei diritti del cit-tadino, e li sostituisce con “l’inte-resse superiore della Nazione”,l’art. 12 del R.d.l. 27 novembre1933, n. 1578, ma si tratta di nor-ma che è reperto storico, cadutocon l’avvento dell’ordinamentorepubblicano.

3. Il problema della verità (e dellasua dicibilità) si porrebbe perl’avvocato in tutta la sua portata(almeno) teorica se noi fossimosicuri di essere in presenza di unvalore10 (incondizionato), ma così

6 CIPRIANI, op. cit., p. 224, ivi puntuali e importanti riferimenti in nota, tra gli altri a CALAMANDREI, Il processo come giuoco.7 S. ANDREANI in M. PALOMBARA, La Bugia. Da un Codice Reginense del sec. XVII, a cura di Anna Maria Partini, Edizioni Mediter-ranee-Roma, 1983, p. 9.Dell’avvocato e del modo di proiettarsi sulla scena del diritto si dice giustamente che “il suo linguaggio dev’essere più che mai«tutto cose», egli deve parlare «per dire» come ammoniva già tanti anni addietro Enrico De Nicola. Il suo vero carisma risiederàallora, per clienti, colleghi e giudici, non nelle parole incomprensibili o alate che egli pronuncerà ma solo nella preparazione, neltalento, nell’onestà delle proposizioni e del comportamento e nella sua superiore capacità di associazione di idee”. (F. GRANDE STE-VENS, Vita d’un avvocato, Cedam-Padova, 2000, p. 15).8 Parla di “verità fattuale” e di “verità giuridica” FERRAJOLI, Principia iuris, 1, Teoria del diritto, Laterza-Bari, 2007, p. 71 nota 15.L’Opus di Ferrajoli (in tre volumi) può definirsi (ciceroniamente parlando) un monstrum culturale ed in esso un avvocato (qualeche sia la branca elettiva del diritto in cui opera) può trovare ogni “ben di dio” dello scibile giuridico.9 “La scoperta delle regole sul diritto – o ‘leggi delle leggi’, o, senz’altro, giustizia – è il risultato più alto della scienza. Esse per-mangono, mentre il diritto è provvisorio e caduco; e si fanno giudici del legislatore, mentre dal legislatore noi siamo giudicati”,N. IRTI, La «metodologia del diritto» di Francesco Carnelutti, p. XVIII, in F. CARNELUTTI, Metodologia del diritto, Cedam-Pado-va, 1990.10 Il termine valore qui viene utilizzato nell’accezione più impegnativa, quella filosofica, come “principio o idea di validità univer-sale (i supremi v. dello spirito) o come principio, soprattutto di vita morale, dipendente da una valutazione soggettiva e pratica”.Anche in chiave sociologica cioè dal punto di vista dei comportamenti sociali si considera valore “ogni condizione o stato che l’in-dividuo o più spesso una collettività reputa desiderabile, attribuendogli in genere significato e importanza particolari e assumen-

AAVVOCATURAdeontologia

non è perché la verità è null’altroche un dato reale al quale si ap-proda traverso un processo cono-scitivo.Un’altra semplice intuizione ciaiuta a comprendere che non sia-mo in presenza di un valore, quel-la secondo la quale la verità è unmezzo, non un fine. E che si trattidi un mezzo lo si comprende age-volmente – senza fare ricorso adesibizionismi filosofici – prestan-do l’orecchio alla saggezza popo-lare o, se preferite, al comune mo-do di dire, che ci fa cogliere comelo strumento della verità possa ad-dirittura approdare a scopi perver-si: così, si afferma che la verità(a) è come l’arsenico che esigeuna lenta somministrazione, apiccole dosi, (b) può essere unmezzo per uccidere, (c) va rivela-ta solo ai moribondi, perché essisono depurati dai sentimenti del-l’umana specie (la vergogna, l’in-vidia, la passione, l’odio etc.), (d)è un modo persino per mentire.11

La verità, ancora, può assumereconnotazioni rivoluzionarie:12

quanti di noi sono disposti a de-

clamare pubblicamente la veritàsulle proprie e sulle altrui male-fatte? Quanti di noi sarebbero di-sposti ad osare di denunciare quelpresidente o quell’amministratore(pubblico o privato) come incalli-to lestofante che utilizza gli inte-ressi altrui per soddisfare i propri?In definitiva non si può avere unatteggiamento feticistico verso laverità né cadere (come qualcunocade) in fanatismi ideologici, chesono funesti e sciagurati: la ve-rità, dunque, non è un valore, néassoluto né relativo; è semplice-mente uno strumento che va usatocon prudenza, perché chi lo impu-gna può infliggere ferite agli altri,ma non rimane mai indenne dagravide ripercussioni negative e,in proposito, Jorge Luis Borges ciinvita a “non esagerare il cultodella verità: non c’è uomo che al-la fine d’una giornata non abbiamentito, a ragione, molte vol-te”.13

4. Qui – il dato è di evidenza, madevo enunciarlo e poi giustificarlo– non ho voluto compiere questosforzo (per me inusuale) per pre-

parare la tessitura dell’elogio del-la menzogna e far dire – a qual-che maligno (e ce ne sono) – chegli avvocati rivendicano il privile-gio di mentire (quale diritto sog-gettivo promanante da uno status).Sbarro perciò la strada all’ambi-guità, rilevando innanzi tutto chel’avvocato-mentitore è colui chefalsifica e immuta i fatti (non ètale colui che sostiene le tesi giu-ridiche più ardite, anche quelleestreme, balorde o bislacche).Ecco, all’avvocato è fatto divietodi alterare la verità fattuale e ciòè detto a chiare lettere da FrancoCipriani:14 “non par dubbio che,per gli avvocati, ‘imbrogliare’lecarte non significa e non può si-gnificare barare o mentire, bensì,più semplicemente, metterle inun ordine che possa tornare utileal proprio cliente. Infatti, che gliavvocati non abbiano alcun dirit-to di mentire e/o di imbrogliare lecarte, è stato sempre affermatosia dal Consiglio nazionale foren-se in sede giurisdizionale, sia daivari Consigli dell’ordine in sededisciplinare”.

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dolo a criterio di valutazione di azioni e comportamenti: i v. della giustizia, della lealtà, del bene ecc.” (lemma “Valore”, in Il vo-cabolario Treccani, vol. V, Enc. It. Treccani-Milano, 1997, p. 795). Per valore Cicerone intende “ciò che è conforme alla natura ociò che è degno di scelta (selectione dignum) (De Fin., III, 6, 20). Per dirla in termini concettuali valore è l’a priori trascendenta-le di kantiana memoria; ma il valore, aggiungo, non si lascia catturare dalla ragione; è più figlio dell’intuizione, che si radica nelsentimento, che è “una forma di esperienza i cui oggetti sono completamente inaccessibili all’intelletto, che è cieco nei loro riguar-di come l’orecchio e l’udito nei riguardi dei colori” (SCHELER, Der Formalismus in der Ethik, 3ª ediz., 1927, p. 262). Ritiene, inve-ce, che i valori sono “costruiti dalla volontà, la quale innalza un proprio contenuto e lo riempie della propria energia” IRTI, Il di-ritto nell’età della tecnica, Editoriale Scientifica-Napoli, 2007, pp. 62-63. Sui grandi temi assiologici, non si può non richiamare,nel nostro campo, quello giuridico, A. FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche (il concetto del diritto), Giuffrè-Milano, 1975,pp. 35-197; l’Autore aveva già scritto, sul tema dell’assiologismo giuridico, le magistrali pagine della voce Efficacia giuridica, inEnc. dir., Giuffrè-Milano, 1965, vol. XIV, spec. pp. 438-454).11 Lo afferma Stepan Trofimovic in DOSTOEVSKIJ, I demoni, Einaudi-Torino, 1994, III, 7, 2.12 E di rivoluzione parla Francesco Galgano a proposito delle ‘parole’, “che possono assumere la consistenza del più temprato de-gli acciai e rendersi taglienti come la più affilata delle spade, o come la lama della ghigliottina. La Rivoluzione Francese offre l’e-sempio lampante di una simile capacità di materializzazione. Molti pensano, ingenuamente, che a decapitare la nobiltà francese siastata la ghigliottina del ’92. Ingenuità davvero colombina: l’invenzione del dott. Guillotin servì solo a tagliare la testa di alcune mi-gliaia di aristocratici, non certo a stroncare l’aristocrazia. Il vero patibolo fu eretto nel 1804, occultato sotto le cartacee sembian-ze del code Napoléon. La sentenza di morte fu eseguita senza rullar di tamburi, da queste dieci parole dell’art. 742: «l’eredità sidivide in parti uguali fra i discendenti»” (F. GALGANO, Il diritto e le altre arti (Una sfida alla divisione fra le culture), Editrice Com-positori-Bologna, 2009, pp. 16-17).13 J.L. BORGES, Elogio dell’ombra, Einaudi-Torino, 1998, p. 101 (da Frammenti di un Vangelo apocrifo).14 Op. cit., p. 223.

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Al di là poi della categoricità delcomando deontologico (“non men-tire”), la menzogna non è strategi-camente utile al buon avvocato,perché essa è segno (quando vienecolta dall’avversario o dal giudice)di debolezza. Descartes lo declamanella Quarta meditazione: “seb-bene sembri che poter ingannaresia un segno di sottigliezza, o dipotenza, tuttavia voler ingannaretestimonia, senza dubbio, debo-lezza”.15 La menzogna, forza deideboli, è eloquente/buona parlatri-ce/convincente,16 destinata a ren-dere verosimile il vero.17

5. Orbene, come devono atteg-giarsi i giuristi dinanzi alla verità?Fornisco qui le mie convinzioni,che sottopongo alla riflessionecritica del lettore:a) il giudice – che rappresenta il

logos nel processo – è coluiche deve accertare la verità deifatti e affermare la soluzionegiuridica corretta, attuare cioèl’ordinamento, per usare l’arci-nota espressione icastica diSalvatore Satta.

Sorvolo per un attimo sulla postu-lazione del diritto, spendendo po-che parole sul fatto, per accertareil quale il giudice non deve né puòandare alla ricerca autonoma dellaverità, non fosse altro perché egliè terzo (imparziale) e non parte.La falsificazione del fatto o il pie-gamento del diritto in favore (ille-cito) di una parte è per il giudice lapiù ignobile delle condotte che, aldi là delle sanzioni primarie e diquelle secondarie, è punita con ladisistima dell’ambiente professio-nale (gli avvocati e i giudici onesti)ed è esposta all’anatema di Mat-

teo: “sarete giudicati con il metrocon cui avete reso giustizia”.18

Il giudice, dunque, da un lato ri-cerca la verità nel laboratorio delprocesso e nel rispetto dei princi-pi che lo governano (disponibilitàdelle prove, contraddittorio e di-fesa), dall’altro elabora ed affer-ma – con l’ausilio della dialetticacontrapposta dei difensori – la so-luzione giuridica corretta, quindivera e pertanto giusta;19

b) il professore universitario –credo – ricerca la “verità” deldiritto nell’asetticità del labora-torio dell’Accademia, indivi-duando le soluzioni corrette ecoerenti con il sistema. Su que-sta figura di giurista non possoperò soffermarmi oltre perché,come diceva Antonio De Curtis,“io non m’intendo di teoria, miaiuto un po’con la pratica”;20

15 R. DESCARTES, Meditazioni metafisiche, tr. it., in Opere filosofiche, Roma-Bari, 1986, vol. 2, p. 81.16 H. DE BALZAC, Il colonnello Chabert, tr. it., Rizzoli-Milano, 1996.17 F. DOSTOEVSKIJ, I demoni, cit., II, 1, 2.A proposto delle menzogne, FRANZO GRANDE STEVENS, nel dare i suoi “Consigli ad un giovane avvocato”, dice così: “Giovane Ami-co, non scegliere questa professione se non bruci di curiosità intellettuale, […omissis…], non sceglierla se non vorrai mettere albando le furberie e rispettare, e consigliare di rispettare, le leggi anche morali. Un grande banchiere israelita scrisse al figlio neltestamento «Se non per vocazione, sii onesto per convenienza»”, in F. GALGANO – F. GRANDE STEVENS, Manualetto Forense, Cedam-Padova, 1996, pp. 75-76.18 “Se la storia delle pene è una storia di orrori, la storia dei giudizi è una storia di errori”, afferma FERRAJOLI, Diritto e Ragione(Teoria del garantismo penale), Laterza-Bari, 1996, pp. 619-641.19 “Veritas non auctoritas facit indicium”, FERRAJOLI, Principia iuris, cit., p. 876.Sulla verità, quale valore del processo, v. il fondamentale contributo di M. TARUFFO, La semplice verità (Il giudice e la costruzionedei fatti), Laterza-Bari, spec. pp. 74-134 e pp. 193-245; v. anche la recensione di S. CHIARLONI, La verità presa sul serio, in Riv. trim.dir. proc. civ., 2010, n. 2, pp. 695-706.Non persegue lo scopo di verità e ancor meno il fine di giustizia il giudice che si lasci affliggere dall’arroganza: sugli effetti nefa-sti di questo vizio v. L. ZOJA, Storia dell’arroganza (Psicologia e limiti dello sviluppo), Moretti & Vitali-Bergamo, 2003, che a pag.47, a proposito della civiltà greca (IV-V sec. a.C.), rileva terapeuticamente che “chi cadeva in emozioni non controllate, si sentivatragicamente escluso dalla comunità, poiché l’autocontrollo e la moderazione erano fra le prime necessità evidenti in un popologiunto da poco alla vita civile”.Sulla creatività della giurisprudenza e sui limiti della discrezionalità del giudice, v. ALPA, L’arte di giudicare, Laterza-Bari, 1996,pp. 3-40, 41-51.20 M. AMOROSI (a cura di), Totò (parli come badi), La Stampa-Torino, 2004. Siccome dalle Università vengono fuori quasi semprecontributi scientifici di alto livello e solo qualche volta opere buffe, per queste ultime è acconcio il detto, sempre di Antonio DeCurtis, che “a volte, anche un cretino ha un’idea” (AMOROSI, cit., p. 64). Per secernere il miele dal prodotto fornito dall’Accade-mia e forse anche per scegliere le api produttrici del miele migliore mi pare eccellente la lente che ci fornisce S. SATTA (Soliloquie colloqui di un giurista, Cedam-Padova, 1968, ora riedito nella bella veste grafica sarda Ilisso Edizioni-Nuoro, 2004, p. 158):per studiare a un degno livello scientifico il diritto “ci vuole del genio, il famoso genio fatto di pazienza. Le fonti sono come glispiriti: hanno bisogno di essere evocati, e solo una forza medianica sa farli parlare. La grandezza del giurista dipende dal gradoche ha di questa forza, ed è per essa che egli, scoprendo il diritto, si pone a sua volta come fonte del diritto. È difficile avere que-sto genio perché è difficile avere pazienza: ma se uno riesce ad averla riceve un premio che era follia sperare, perché vede vera-mente nel diritto la vita, acquista vere non false certezze, si mette in comunione con gli altri, al di là del tempo e dello spazio”.

AAVVOCATURAdeontologia

c) l’avvocato, attingendo all’e-sperienza comune, è scioltodall’obbligo di verità, perché ilgiuramento che egli presta (conformula di rito) è quello diesercitare i doveri professionalicon lealtà, onestà e decoro nel-l’interesse della giustizia (purnell’ottica della parzialità dellaparte). Per gli avvocati – dicia-molo pure – la riflessione sullaverità risulta un po’noiosa, per-ché essi raramente si confron-tano (con) e si dibattono (nel)dilemma della verità, essendoben più impegnati e sovrastatida quell’obbligo di cui semprepiù di rado si sente parlare:l’obbligo del segreto, che è uncaposaldo della nostra profes-sione e deve essere qualificatocome valore.21

6. Perché l’avvocato non soggiaceal dogma della verità?La risposta è agevole, perché gliavvocati hanno il dovere di rispet-tare il segreto, che è un cerchiopiù vasto al cui interno – ove sicollocano le verità – non è datoaccedere.

Osare di affermare oggi questodogma significa votarsi all’impo-polarità, perché è diffuso, neipiù, l’odio verso il segreto e sa-rebbe lungo raccontare perchétutto ciò accade nel mondo mon-dano: ciascun avvocato ha la niti-da percezione di questo odio ver-so il segreto, dato che oggi tuttihanno la pretesa di accedere aqualsiasi verità.Il segreto è un valore-dovere (fo-rense) che non andrebbe conside-rato (né dai magistrati né dal po-tere né dai comuni cittadini) comeun privilegio di una minoranza;esso è un peso onerosissimo chegrava sull’Avvocatura e serve aproteggere il bene più alto dellapersona, il valore della libertà dicoscienza, la libertà cioè di pen-sare di sé e delle proprie azioniciò che la coscienza suggerisce,propone ed impone: in ciò si risol-ve il mistero della confessione.

7. Ecco allora come si possa affer-mare la sacralità e l’insindacabi-lità della scelta di un avvocato dinon fare emergere sua sponte nelprocesso (e fuori da esso) la verità.

La norma deontologica contenu-ta nell’art. 14 del Codice Deon-tologico (obbligo di verità) con-tiene una regola estetica, che nonimpone il dovere incondizionatodi svelare la verità (al giudice oai terzi); è regola di forma e distile, tesa ad impedire che sianocontraddetti dati oggettivi evi-denti. Il canone di cui all’art. 14C.D. non è di verità, ma di di-gnità, di correttezza, di lealtà,perché – non smentendo i fattiobiettivi ed osteggiando la tenta-zione di introdurre prove false –gli avvocati tutelano la loro di-gnità e, in ultima istanza, perse-guono l’interesse superiore dellagiustizia.

8. La verità semmai ha un altroruolo nella vita degli attori delprocesso. In effetti, avvocati egiudici sono sottoposti, nella loroquotidiana opera, al giudizio diverità che un tribunale superioreapplica in ogni istante della lorovita: è il tribunale silente dellacoscienza, che, quando si attiva, èinesorabilmente giusto e crudelenel suo giudizio.

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21 Il segreto come valore trae fondamento dalla tradizione dell’avvocatura, nazionale e internazionale, che dà conforto all’af-fermazione, quasi un’assioma, contenuta nel testo. Inducono alla riflessione del dubbio le pagine di IRTI, Il diritto nell’età dellatecnica, op. loc. citt.

Omosessuali e matrimonio

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.138 DEL 15 APRILE 2010

Trib. Venezia – Corte app. Torino C. Pres. Cons. e Assoc. Certi di-ritti – Pres. Almirante – Rel. Criscolo

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.la q.i.c. degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis c.c. in riferimento agli artt. 3 e 29 Co-st. Infatti se è vero che i concetti di famiglia e dimatrimonio non si possono ritenere “cristallizzati”con riferimento all’epoca in cui la Costituzione en-trò in vigore, perché sono dotati della duttilità pro-pria dei principi costituzionali e, quindi, vanno in-terpretati tenendo conto non soltanto delle trasfor-mazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzio-ne della società e dei costumi, e anche vero chedetta interpretazione, però, non può spingersi finoal punto di incidere sul nucleo della norma, modi-ficandola in modo tale da includere in essa feno-meni e problematiche non considerati in alcun mo-do quando fu emanata. Questo significato del pre-cetto costituzionale non può essere superato pervia ermeneutica, perché non si tratterebbe di unasemplice rilettura del sistema o di abbandonareuna mera prassi interpretativa, bensì di procederead una interpretazione creativa.

Omissis

CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicatain epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione,questione di legittimità costituzionale degli articoli93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codi-

ce civile, «nella parte in cui, sistematicamente inter-pretati, non consentono che le persone di orienta-mento omosessuale possano contrarre matrimoniocon persone dello stesso sesso».Il giudice a quo premette di essere chiamato a pro-nunciare in un giudizio promosso da due persone disesso maschile, in opposizione, ai sensi dell’art. 98di detto codice, avverso l’atto col quale l’ufficiale distato civile del Comune di Venezia ha rifiutato diprocedere alla pubblicazione di matrimonio daglistessi richiesta, ritenendola in contrasto con la nor-mativa vigente, costituzionale e ordinaria, in quantol’istituto del matrimonio, nell’ordinamento giuridi-co italiano, sarebbe incentrato sulla diversità di ses-so tra i coniugi.Il Tribunale veneziano riferisce gli argomenti svoltidai ricorrenti, i quali hanno rilevato che, nel vigenteordinamento, non esisterebbe una nozione di matri-monio, né un suo divieto espresso tra persone dellostesso sesso. Essi si richiamano alla Costituzione ealla Carta di Nizza, rimarcando che l’interpretazioneletterale delle norme del codice civile, posta a fon-damento del diniego delle pubblicazioni, sarebbe co-stituzionalmente illegittima con particolare riguardoagli artt. 2, 3, 10, secondo comma, e 29 Cost.Tanto premesso, il rimettente rileva che, nell’ordi-namento italiano, il matrimonio tra persone dellostesso sesso non è previsto né vietato in modoespresso. Peraltro, pure in assenza di una norma de-finitoria, «l’istituto del matrimonio, così come pre-visto nell’attuale ordinamento italiano, si riferisceindiscutibilmente solo al matrimonio tra persone disesso diverso». Ad avviso del Tribunale, il chiaro te-nore delle disposizioni del codice, regolatrici dell’i-stituto in questione, non consentirebbe di estender-lo anche a persone dello stesso sesso. Si tratterebbedi una forzatura non consentita ai giudici (diversi daquello costituzionale), «a fronte di una consolidata

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Omossessuali e matrimonio (nota di Paolo Rosa)

Quando si perfeziona la notifica degli atti giudiziari eseguita dall’avvocato (a cura di Sara Uboldi)

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e ultramillenaria nozione di matrimonio come unio-ne di un uomo e di una donna». D’altra parte, secondo il Tribunale non si possonoignorare le rapide trasformazioni della società e deicostumi, il superamento del monopolio detenuto dalmodello di famiglia tradizionale, la nascita sponta-nea di forme diverse (seppur minoritarie) di convi-venza, che chiedono protezione, si ispirano al mo-dello tradizionale e, come quello, mirano ad essereconsiderate e disciplinate. Nuovi bisogni, legati an-che all’evoluzione della cultura e della civiltà, chie-dono tutela, imponendo un’attenta meditazione sul-la persistente compatibilità dell’interpretazione tra-dizionale con i princìpi costituzionali. Ciò posto, il Tribunale di Venezia, prendendo lemosse dal rilievo che il diritto di sposarsi costituisceun diritto fondamentale della persona, riconosciutoa livello sopranazionale ed in ambito nazionale (art.2 Cost.), illustra le censure riferite ai diversi para-metri costituzionali evocati, pervenendo al convin-cimento sulla non manifesta infondatezza della que-stione promossa, che inoltre giudica rilevante per-ché l’applicazione delle norme censurate non è su-perabile nel percorso logico-giuridico da compiereal fine di pervenire alla decisione della causa.2. La Corte di appello di Trento, con l’altra ordi-nanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferi-mento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., questione di legitti-mità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108,143, 143-bis, 156-bis cod. civ., nella parte in cui,complessivamente valutati, non consentono agli in-dividui di contrarre matrimonio con persone dellostesso sesso.La Corte territoriale premette di essere stata adita insede di reclamo, ai sensi dell’articolo 739 del codi-ce di procedura civile, proposto da due coppie (cia-scuna formata da persone dello stesso sesso) avver-so il decreto del Tribunale di Trento, che aveva re-spinto l’opposizione formulata dai reclamanti neiconfronti di un provvedimento dell’ufficiale di statocivile del Comune di Trento. Con tale provvedi-mento il detto funzionario aveva rifiutato di proce-dere alle pubblicazioni di matrimonio richieste da-gli opponenti, non ritenendo ammissibile nell’ordi-namento italiano il matrimonio tra persone del me-desimo sesso; ed il rifiuto era stato giudicato legitti-mo dal Tribunale.La Corte rimettente, dopo aver ritenuto infondata ladomanda principale diretta ad ottenere l’ordine al-l’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblica-

zioni, passa all’esame della questione di legittimitàcostituzionale, in via subordinata proposta dai re-clamanti, svolgendo, in relazione alle censure pro-spettate, considerazioni analoghe a quelle espostedal Tribunale di Venezia.3. I due giudizi di legittimità costituzionale, avendoad oggetto la medesima questione, vanno riuniti peressere decisi con unica sentenza.4. In via preliminare, deve essere confermata l’ordi-nanza, adottata nel corso dell’udienza pubblica edallegata alla presente sentenza, con la quale sonostati dichiarati inammissibili gli interventi dell’As-sociazione radicale Certi Diritti e dei signori C.M. eG.V., P.G.B. e C.G.R., R.F.R.P.C. e R.Z. Ciò in ap-plicazione del consolidato orientamento della giuri-sprudenza costituzionale, richiamato nell’ordinan-za, secondo cui non sono ammissibili gli interventi,nel giudizio di legittimità costituzionale in via inci-dentale, di soggetti che non siano parti nel giudizioa quo, né siano titolari di un interesse qualificato,inerente in modo diretto ed immediato al rapportosostanziale dedotto in causa e non semplicementeregolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dallenorme oggetto di censura, avuto altresì riguardo alrilievo che l’ammissibilità dell’intervento ad operadi un terzo, titolare di un interesse soltanto analogoa quello dedotto nel giudizio principale, contraste-rebbe con il carattere incidentale del detto giudiziodi legittimità.5. La questione, sollevata dalle due ordinanze di ri-messione, in riferimento all’art. 2 Cost., deve esse-re dichiarata inammissibile, perché diretta ad otte-nere una pronunzia additiva non costituzionalmenteobbligata (ex plurimis: ordinanze n. 243 del 2009, n.316 del 2008, n. 185 del 2007, n. 463 del 2002).6. Le dette ordinanze muovono entrambe dal pre-supposto che l’istituto del matrimonio civile, comeprevisto nel vigente ordinamento italiano, si riferi-sce soltanto all’unione stabile tra un uomo e unadonna. Questo dato emerge non soltanto dalle nor-me censurate, ma anche dalla disciplina della filia-zione legittima (artt. 231 e ss. cod. civ. e, con parti-colare riguardo all’azione di disconoscimento, artt.235, 244 e ss. dello stesso codice), e da altre norme,tra le quali, a titolo di esempio, si può menzionarel’art. 5, primo e secondo comma, della legge 1 di-cembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di sciogli-mento del matrimonio), nonché dalla normativa inmateria di ordinamento dello stato civile.In sostanza, l’intera disciplina dell’istituto, contenu-

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ta nel codice civile e nella legislazione speciale, po-stula la diversità di sesso dei coniugi, nel quadro di«una consolidata ed ultramillenaria nozione di ma-trimonio», come rileva l’ordinanza del Tribunaleveneziano.Nello stesso senso è la dottrina, in maggioranzaorientata a ritenere che l’identità di sesso sia causad’inesistenza del matrimonio, anche se una parteparla di invalidità. La rara giurisprudenza di legitti-mità, che (peraltro, come obiter dicta) si è occupatadella questione, ha considerato la diversità di sessodei coniugi tra i requisiti minimi indispensabili perravvisare l’esistenza del matrimonio (Corte di cas-sazione, sentenze n. 7877 del 2000, n. 1304 del1990 e n. 1808 del 1976).7. Ferme le considerazioni che precedono, si devedunque stabilire se il parametro costituzionale evo-cato dai rimettenti imponga di pervenire ad una de-claratoria d’illegittimità della normativa censurata(con eventuale applicazione dell’art. 27, ultima par-te, della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Norme sullacostituzione e sul funzionamento della Corte costi-tuzionale), estendendo alle unioni omosessuali ladisciplina del matrimonio civile, in guisa da colma-re il vuoto conseguente al fatto che il legislatore nonsi è posto il problema del matrimonio omosessuale.8. L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica ricono-sce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, siacome singolo sia nelle formazioni sociali ove sisvolge la sua personalità e richiede l’adempimentodei doveri inderogabili di solidarietà politica, eco-nomica e sociale.Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogniforma di comunità, semplice o complessa, idonea aconsentire e favorire il libero sviluppo della personanella vita di relazione, nel contesto di una valoriz-zazione del modello pluralistico. In tale nozione èda annoverare anche l’unione omosessuale, intesacome stabile convivenza tra due persone dello stes-so sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivereliberamente una condizione di coppia, ottenendone– nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla leg-ge – il riconoscimento giuridico con i connessi di-ritti e doveri.Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a talericonoscimento – che necessariamente postula unadisciplina di carattere generale, finalizzata a regola-re diritti e doveri dei componenti della coppia – pos-sa essere realizzata soltanto attraverso una equipa-razione delle unioni omosessuali al matrimonio. È

sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legi-slazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto leunioni suddette per verificare la diversità delle scel-te operate.Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo del-l’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’eserciziodella sua piena discrezionalità, individuare le formedi garanzia e di riconoscimento per le unioni sud-dette, restando riservata alla Corte costituzionale lapossibilità d’intervenire a tutela di specifiche situa-zioni (come è avvenuto per le convivenze more uxo-rio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988).Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesiparticolari, sia riscontrabile la necessità di un tratta-mento omogeneo tra la condizione della coppia co-niugata e quella della coppia omosessuale, tratta-mento che questa Corte può garantire con il con-trollo di ragionevolezza.9. La questione sollevata con riferimento ai parame-tri individuati negli artt. 3 e 29 Cost. non è fondata.Occorre prendere le mosse, per ragioni di ordine lo-gico, da quest’ultima disposizione. Essa stabilisce,nel primo comma, che «La Repubblica riconosce idiritti della famiglia come società naturale fondatasul matrimonio», e nel secondo comma aggiungeche «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza mo-rale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dal-la legge a garanzia dell’unità familiare».La norma, che ha dato luogo ad un vivace confron-to dottrinale tuttora aperto, pone il matrimonio afondamento della famiglia legittima, definita “so-cietà naturale” (con tale espressione, come si desu-me dai lavori preparatori dell’Assemblea costituen-te, si volle sottolineare che la famiglia contemplatadalla norma aveva dei diritti originari e preesistentiallo Stato, che questo doveva riconoscere).Ciò posto, è vero che i concetti di famiglia e di ma-trimonio non si possono ritenere “cristallizzati” conriferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò invigore, perché sono dotati della duttilità propria deiprincìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretatitenendo conto non soltanto delle trasformazioni del-l’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della so-cietà e dei costumi. Detta interpretazione, però, nonpuò spingersi fino al punto d’incidere sul nucleodella norma, modificandola in modo tale da inclu-dere in essa fenomeni e problematiche non conside-rati in alcun modo quando fu emanata.Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, laquestione delle unioni omosessuali rimase del tutto

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estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea,benché la condizione omosessuale non fosse certosconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost.,discussero di un istituto che aveva una precisaconformazione ed un’articolata disciplina nell’ordi-namento civile. Pertanto, in assenza di diversi rife-rimenti, è inevitabile concludere che essi tenneropresente la nozione di matrimonio definita dal codi-ce civile entrato in vigore nel 1942, che, come soprasi è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniu-gi dovessero essere persone di sesso diverso. In talsenso orienta anche il secondo comma della dispo-sizione che, affermando il principio dell’eguaglian-za morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardoproprio alla posizione della donna cui intendeva at-tribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.Questo significato del precetto costituzionale nonpuò essere superato per via ermeneutica, perché nonsi tratterebbe di una semplice rilettura del sistema odi abbandonare una mera prassi interpretativa, ben-sì di procedere ad un’interpretazione creativa.Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese inconsiderazione le unioni omosessuali, bensì inteseriferirsi al matrimonio nel significato tradizionale didetto istituto.Non è casuale, del resto, che la Carta costituziona-le, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenutonecessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30),assicurando parità di trattamento anche a quelli na-ti fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmentecon i membri della famiglia legittima. La giusta edoverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla to-glie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglialegittima ed alla (potenziale) finalità procreativa delmatrimonio che vale a differenziarlo dall’unioneomosessuale.In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., lacensurata normativa del codice civile che, per quan-to sopra detto, contempla esclusivamente il matri-monio tra uomo e donna, non può considerarsi ille-gittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essatrova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia perchéla normativa medesima non dà luogo ad una irra-gionevole discriminazione, in quanto le unioniomosessuali non possono essere ritenute omogeneeal matrimonio. Il richiamo, contenuto nell’ordinanza di rimessionedel Tribunale di Venezia, alla legge 14 aprile 1982,n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attri-buzione di sesso), non è pertinente.

La normativa ora citata – sottoposta a scrutinio daquesta Corte che, con sentenza n. 161 del 1985, di-chiarò inammissibili o non fondate le questioni dilegittimità costituzionale all’epoca promosse – pre-vede la rettificazione dell’attribuzione di sesso inforza di sentenza del tribunale, passata in giudicato,che attribuisca ad una persona un sesso diverso daquello enunciato dall’atto di nascita, a seguito di in-tervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali(art. 1).Come si vede, si tratta di una condizione del tuttodifferente da quella omosessuale e, perciò, inidoneaa fungere da tertium comparationis. Nel transessua-le, infatti, l’esigenza fondamentale da soddisfare èquella di far coincidere il soma con la psiche ed aquesto effetto è indispensabile, di regola, l’interven-to chirurgico che, con la conseguente rettificazioneanagrafica, riesce in genere a realizzare tale coinci-denza (sentenza n. 161 del 1985, punto tre del Con-siderato in diritto). La persona è ammessa al matri-monio per l’avvenuto intervento di modificazionedel sesso, autorizzato dal tribunale. Il riconoscimen-to del diritto di sposarsi a coloro che hanno cambia-to sesso, quindi, costituisce semmai un argomentoper confermare il carattere eterosessuale del matri-monio, quale previsto nel vigente ordinamento.10. Resta da esaminare il parametro riferito all’art.117, primo comma, Cost. (prospettato soltanto nel-l’ordinanza del Tribunale di Venezia).Il rimettente in primo luogo evoca, quali norme in-terposte, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita pri-vata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (di-vieto di discriminazione) della Convenzione euro-pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali (CEDU), ratificata e resa ese-cutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica edesecuzione della Convenzione per la salvaguardiadei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocol-lo addizionale alla Convenzione stessa, firmato aParigi il 20 marzo 1952); pone l’accento su una sen-tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (incausa C. Goodwin c. Regno Unito, 11 luglio 2002),che dichiarò contrario alla Convenzione il divieto dimatrimonio del transessuale (dopo l’operazione)con persona del suo stesso sesso originario, soste-nendo l’analogia della fattispecie con quella del ma-trimonio omosessuale; evoca altresì la Carta di Niz-za (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Euro-pea) e, in particolare, l’art. 7 (diritto al rispetto del-

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la vita privata e familiare), l’art. 9 (diritto a sposar-si ed a costituire una famiglia), l’art. 21 (diritto anon essere discriminati); menziona varie risoluzionidelle Istituzioni europee, «che da tempo invitano gliStati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono almatrimonio di coppie omosessuali ovvero al ricono-scimento di istituti giuridici equivalenti»; infine, se-gnala che nell’ordinamento di molti Stati, aventi ci-viltà giuridica affine a quella italiana, si sta deli-neando una nozione di relazioni familiari tale da in-cludere le coppie omosessuali.Ciò posto, si deve osservare che: a) il richiamo allacitata sentenza della Corte europea non è pertinen-te, perché essa riguarda una fattispecie, disciplinatadal diritto inglese, concernente il caso di un transes-suale che, dopo l’operazione, avendo acquisito ca-ratteri femminili (sentenza cit., punti 12-13) avevaavviato una relazione con un uomo, col quale perònon poteva sposarsi «perché la legge l’ha considera-ta come uomo» (punto 95). Tale fattispecie, nel di-ritto italiano, avrebbe trovato disciplina e soluzionenell’ambito della legge n. 164 del 1982. E, comun-que, già si è notato che le posizioni dei transessualie degli omosessuali non sono omogenee (v. prece-dente paragrafo 9); b) sia gli artt. 8 e 14 della CE-DU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza conten-gono disposizioni a carattere generale in ordine aldiritto al rispetto della vita privata e familiare e aldivieto di discriminazione, peraltro in larga parteanaloghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 del-la Carta di Nizza prevedono specificamente il dirit-to di sposarsi e di costituire una famiglia. Per ilprincipio di specialità, dunque, sono queste ultimele norme cui occorre fare riferimento nel caso inesame.Orbene, l’art. 12 dispone che «Uomini e donne inetà maritale hanno diritto di sposarsi e di formareuna famiglia secondo le leggi nazionali regolantil’esercizio di tale diritto».A sua volta l’art. 9 stabilisce che «Il diritto di spo-sarsi e il diritto di costituire una famiglia sono ga-rantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplina-no l’esercizio».In ordine a quest’ultima disposizione va premessoche la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato diLisbona, modificativo del Trattato sull’Unione eu-ropea e del Trattato che istituisce la Comunità eu-ropea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infat-ti, il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, del Trattatosull’Unione europea, introdotto dal Trattato di Li-

sbona, prevede che «1. L’Unione riconosce i diritti,le libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».Non occorre, ai fini del presente giudizio, affron-tare i problemi che l’entrata in vigore del Trattatopone nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione edegli ordinamenti nazionali, specialmente con ri-guardo all’art. 51 della Carta, che ne disciplinal’ambito di applicazione. Ai fini della presentepronuncia si deve rilevare che l’art. 9 della Carta(come, del resto, l’art. 12 della CEDU), nell’affer-mare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi naziona-li che ne disciplinano l’esercizio. Si deve aggiun-gere che le spiegazioni relative alla Carta dei dirit-ti fondamentali, elaborate sotto l’autorità del prae-sidium della Convenzione che l’aveva redatta (eche, pur non avendo status di legge, rappresentanoun indubbio strumento di interpretazione), con ri-ferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l’altro)che «L’articolo non vieta né impone la concessio-ne dello status matrimoniale a unioni tra personedello stesso sesso».Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uominied alle donne, è comunque decisivo il rilievo che an-che la citata normativa non impone la piena equipa-razione alle unioni omosessuali delle regole previsteper le unioni matrimoniali tra uomo e donna.Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali,si ha la conferma che la materia è affidata alla di-screzionalità del Parlamento.Ulteriore riscontro di ciò si desume, come già si èaccennato, dall’esame delle scelte e delle soluzioniadottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, inalcuni casi, una vera e propria estensione alle unio-ni omosessuali della disciplina prevista per il matri-monio civile oppure, più frequentemente, forme ditutela molto differenziate e che vanno, dalla tenden-ziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni,fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti,rispetto allo stesso.Sulla base delle suddette considerazioni si deve per-venire ad una declaratoria d’inammissibilità dellaquestione proposta dai rimettenti, con riferimentoall’art. 117, primo comma, Cost.

PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:a) dichiara inammissibile, in riferimento agli artico-

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li 2 e 117, primo comma, della Costituzione, laquestione di legittimità costituzionale degli arti-coli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bisdel codice civile, sollevata dal Tribunale di Vene-zia e dalla Corte di appello di Trento con le ordi-nanze indicate in epigrafe;

b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3e 29 della Costituzione la questione di legittimitàcostituzionale degli articoli sopra indicati del co-dice civile sollevata dal Tribunale di Venezia edalla Corte di appello di Trento con le medesimeordinanze.

NotaLa Corte Costituzionale con la sentenza 14.4.2010, n. 138, chequi si commenta, ha dichiarato inammissibile la questione dilegittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143,143-bis e 156-bis del codice civile sollevata dal Tribunale diVenezia e dalla Corte di Appello di Trento dichiarando nonfondata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, laquestione di legittimità costituzionale degli articoli sopra in-dicati del codice civile.La questione è molto semplice in linea di fatto.Per il Tribunale di Venezia e la Corte di Appello di Trento, afronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matri-monio come unione di un uomo e di una donna, si è verificataun’inarrestabile trasformazione della società e dei costumiche ha portato al superamento del monopolio detenuto dal mo-dello di famiglia tradizionale e al contestuale spontaneo sor-gere di forme diverse di convivenza che chiedono (talora agran voce) di essere tutelate e disciplinate.In questo quadro, per i Giudici remittenti, è necessario chie-dersi se l’istituto del matrimonio, nell’attuale disciplina, fon-dato sull’unione di un uomo e di una donna sia o meno in con-trasto con i principi costituzionali.Prima di soffermarsi sulle considerazioni della Corte Costitu-zionale vale forse la pena di vedere che cosa succede o sta suc-cedendo nel mondo.Da dicembre 2009 Città del Messico è diventata la prima cittàin America Latina ad aver approvato il matrimonio gay e nonsolo: la decisione presa dai legislatori permetterà anche allecoppie omosessuali di poter adottare bambini.La legge approvata dall’assemblea della capitale del Messicoha modificato la definizione di matrimonio nel codice civiledella città.Dalla definizione di matrimonio come unione di un uomo e diuna donna si è adottata la nuova definizione di matrimonio co-me unione libera di due persone.Il cambiamento permetterà alle coppie dello stesso sesso diadottare bambini, di chiedere prestiti bancari insieme, di farparte dell’asse ereditario, di essere inseriti nelle polizze di as-sicurazione del coniuge, ecc.Altre sette nazioni sino ad oggi hanno legalizzato i matri-moni gay: Canada, Spagna, Sudafrica, Svezia, Norvegia,Paesi Bassi e Belgio mentre negli U.S.A. gli Stati che per-mettono le unioni omosessuali sono lo Iowa, Massachusetts,Vermont, Connecticut e New Hampshire (Vittoria Barsotti, Ilmatrimonio dello stesso sesso, orientamenti recenti delle

Corti americane, in Corriere Giuridico 7/2007, pagg. 1023 eseguenti).La Corte Costituzionale italiana ha rigettato, in parte dichia-randola inammissibile ed in parte infondata, la questione dilegittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Venezia edalla Corte di Appello di Trento di diversi articoli del codicecivile nella parte in cui non consentono alle persone omoses-suali di contrarre matrimonio.Di fatto la questione riguardava due persone di sesso maschi-le che avevano fatto opposizione al provvedimento dell’Uffi-ciale di Stato Civile che aveva rifiutato di procedere alla pub-blicazione del matrimonio dagli stessi richiesta.La sentenza riafferma un preciso significato del termine ma-trimonio così come pensato dai padri costituenti nell’elabora-zione dell’art. 29 della Carta Costituzionale.Per la Corte Costituzionale i costituenti tennero presente lanozione di matrimonio definita dal codice civile, entrato in vi-gore nel 1942, che stabiliva (e tutt’ora stabilisce) che i coniu-gi dovessero essere persone di sesso diverso.Sostenere, come hanno fatto i Giudici remittenti, che si è veri-ficato un’inarrestabile trasformazione della società e dei co-stumi per sottoporre al vaglio costituzionale l’istituto del ma-trimonio, indurrebbe – scrive la Corte Costituzionale – adun’interpretazione creativa che non è possibile.La Corte Costituzionale in questo passaggio pone alcuni pa-letti che mi sembrano molto importanti:– il primo paletto è la distinzione fra attività interpretativa,

che spetta ai Giudici e da ultimo alla Corte Costituzionale,e l’attività creativa del diritto che non spetta ai Giudici, maal Parlamento;

– il secondo paletto posto dalla Corte Costituzionale sta nellariaffermazione della nozione di matrimonio così come vi-gente nel nostro ordinamento giuridico e corrispondente al-la definizione oggettiva, costituzionalmente accolta nell’art.29 della Carta Costituzionale, che non può lasciare spazioad interpretazioni soggettive.

Mi pare preciso e puntuale il ragionamento della nostra Cor-te Costituzionale.“Ciò significa che quello che la nostra Costituzione tutela invia particolare e privilegiata non è qualsiasi unione, bensìquella che nasce dal matrimonio tra un uomo ed una donna.Peraltro, tale circostanza porta ad escludere che in materiapossa rinvenirsi violazione del principio di uguaglianza dicui all’art. 3 della Costituzione in quanto le unioni omoses-suali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”(Stefano Spinelli, Il matrimonio non è un’opinione, 27 apri-le 2010).In buona sostanza, per ritenere il contrario, ed equiparare lafamiglia fondata sul matrimonio ad unioni diverse, bisogne-rebbe cambiare la stessa Carta costituzionale.In conclusione, né i Giudici né altri soggetti che non siano ilLegislatore nazionale, potrebbero attuare forme più o menovelate di riconoscimento di altre convivenze familiari diver-se da quella costituzionalmente fondata sul matrimonio.Resta però l’apertura della Corte Costituzionale a forme diriconoscimento stabilite dal Legislatore e quindi la pallapassa dalla Corte Costituzionale al Legislatore.

Paolo Rosa

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Quando si perfeziona la notifica degli atti giudiziarieseguita dall’avvocato

CONSIGLIO DI STATO 13 APRILE 2010, N.2055

Pres. Barbagallo, Rel. De Michele – Ericsson TelecomunicazioniSpa (avv. De Luca) c. Comune di Gattico (avv. Crosetti), e conl’intervento di Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma(avv.ti Morrone e Di Raimondo), Consiglio dell’Ordine degli Av-vocati di Rossano (avv. Morrone), Consiglio dell’Ordine degli Av-vocati di Napoli (avv. Sartorio), Consiglio dell’Ordine degli Av-vocati di Salerno (avv.ti Paolino e Zucchi), Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Reggio Emilia (avv. Turco)

Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Notifi-ca – Effettuata dall’avvocato – Ex art. 3 della L. n. 53 del1994 – Principio secondo cui la notifica si perfeziona, per ilnotificante, al momento della consegna del plico all’ufficia-le giudiziario – Applicabilità anche a tale tipo di notifiche.

Il principio generale affermato dalla Corte Costi-tuzionale con sentenza del 26 novembre 2002 n.477 in tema di momento perfezionativo della noti-fica per posta, poi trasfuso nell’art. 149 c.p.c. (alquale è stato aggiunto – con legge 28 dicembre2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il se-guente comma: “la notifica si perfeziona, per ilsoggetto notificante, al momento della consegnadel plico all’ufficiale giudiziario e, per il destina-tario, dal momento in cui lo stesso ha legale cono-scenza dell’atto”), si applica anche alle notificheeffettuate dagli avvocati per mezzo del servizio po-stale, a norma dell’art. 3 della legge 21 gennaio1994, n. 53.

FATTOCon atto di appello notificato il 5.10.2009, la so-cietà Ericsson Telecomunicazioni Spa impugnava lasentenza del Tribunale Amministrativo Regionaleper il Piemonte, sez. I, n. 1018 del 10.04.2009 – chenon risulta notificata – nella quale si dichiarava irri-cevibile il ricorso proposto dalla medesima societàavverso la nota n. 8678 del 24.12.2008, con cui ilComune di Gattico ordinava la non effettuazione diun intervento, oggetto di dichiarazione di inizio at-tività (n. 2370 del 28.3.2008), per la realizzazione diinfrastrutture di comunicazione elettronica per im-pianti radioelettrici, con potenza inferiore a 20 W.Nella sentenza impugnata si rilevava come la notifi-ca fosse stata effettuata in proprio dall’avvocato,

tramite il servizio postale, ex art. 3, comma 3 dellalegge 21.1.1994, n. 53, con perfezionamento dellastessa il 3.3.2009, data della consegna del plico aldestinatario in base alla relativa ricevuta.Non si estenderebbero infatti all’avvocato la senten-za della Corte Costituzionale n. 477/2002, che solocon riferimento agli ufficiali giudiziari – quali pub-blici ufficiali deputati “specificamente ed istituzio-nalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari” –avrebbe stabilito, per quanto riguarda il notificante,il noto “meccanismo anticipatorio del momentoperfezionativo della notifica alla consegna del plicoall’Ufficiale notificante”.Le ragioni come sopra sintetizzate erano contestatedall’originaria società ricorrente (nonché, con atti diintervento ad adiuvandum, dagli ordini forensi spe-cificati in epigrafe). Omissis…

DIRITTOIl Collegio è chiamato a valutare, in via prelimina-re, la data di perfezionamento delle notifiche effet-tuate dagli avvocati per mezzo del servizio postale,a norma dell’art. 3 della legge 21.1.1994, n. 53;quanto sopra, dopo la pronuncia della Corte Costi-tuzionale n. 477 del 26.11.2002, riferita al combi-nato disposto dell’art. 4, comma 3, della legge20.11.1982, n. 890 (secondo cui “l’avviso di ricevi-mento costituisce prova dell’avvenuta notificazio-ne”) e dell’art. 149 c.p.c., disciplinante le modalitàdi effettuazione delle notifiche a mezzo posta, origi-nariamente senza esplicita disciplina del momentoperfezionativo della notifica stessa. Nella citata pro-nuncia, la Suprema Corte riconosceva la fondatezzadella questione di costituzionalità, in quanto “l’ine-quivoco tenore testuale del comma terzo della leggen. 890/1982” non avrebbe consentito “l’interpreta-zione diversa da quella del perfezionamento dellanotificazione, anche per il notificante, alla data di ri-cezione del plico da parte del destinatario”; tale in-terpretazione, d’altra parte, si sarebbe posta in con-trasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, im-ponendo questi ultimi sia garanzie di conoscibilitàdell’atto da parte del destinatario, sia il non addebi-to al notificante dell’eventuale esito intempestivo diun procedimento, sottratto ai poteri del medesimodopo la fase di impulso. Era ritenuto, pertanto, “pa-lesemente irragionevole, oltre che lesivo del dirittodi difesa del notificante” che un effetto di decaden-za potesse discendere dal ritardo nel compimento diun’attività, riferibile non al medesimo notificante,ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’a-

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gente postale). Fermo restando, pertanto, il princi-pio del perfezionamento della notificazione, per ildestinatario, solo alla data di ricezione dell’atto,nella medesima sentenza n. 477/02 veniva afferma-to il principio “di portata generale”, riferibile “adogni tipo di notifica e dunque anche alle notifica-zioni a mezzo posta”, secondo cui gli effetti di talenotificazione debbono essere collegati, per quantoriguarda il notificante, “al solo compimento delleformalità a lui direttamente imposte dalla legge, os-sia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficialegiudiziario, essendo la successiva attività di que-st’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agen-te postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera didisponibilità del notificante medesimo”. A seguitodella sentenza sopra riportata, come è noto, all’art.149 c.p.c. è stato aggiunto – con legge 28.12.2005,n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente com-ma: “la notifica si perfeziona, per il soggetto notifi-cante, al momento della consegna del plico all’uffi-ciale giudiziario e, per il destinatario, dal momentoin cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto”.Nonostante i principi in precedenza riportati, tutta-via, nella sentenza appellata assume un indirizzo dinon riferibilità dei medesimi alle notifiche effettua-te a norma del ricordato art. 3 L. n. 53/1994, essen-do la dichiarazione di incostituzionalità riferita for-malmente – come già ricordato – solo al combinatodisposto dell’art. 149 c.p.c., nella versione origina-ria, e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982.Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio,per ragioni già in parte recepite in alcune preceden-ti pronunce (pur meno numerose, sul principio spe-cifico, di quelle ricordate dal Comune di Gattico:cfr. Cons. St., sez. V, 9.3.2009, n. 1365, Cass. civ.,sez. II, 25.9.2002, n. 13922).Deve essere in primo luogo sottolineato, infatti, co-me i principi di cui si discute siano esposti in unasentenza interpretativa di accoglimento di tipo addi-tivo (di Corte Costituzionale n. 477/2002), idoneaad esprimere i criteri da applicare, in via generale,in tema di notifiche, per una interpretazione costitu-zionalmente orientata della normativa in materia;detti criteri, inoltre, sono direttamente applicabilialle notifiche effettuate dagli avvocati, per rinvio re-cettizio – da ritenersi di natura dinamica, per il te-nore letterale e le finalità della norma – contenutonel terzo comma dell’art. 3 della citata legge n.53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti dellalegge n. 890/1982, la cui lettura non può che essere

effettuata nei termini in precedenza indicati, anchein collegamento al nuovo testo dell’art. 149 c.p.c. Inaccoglimento delle tesi difensive, al riguardo pro-spettate nell’atto di appello, nonché negli atti di in-tervento specificati in epigrafe, la sentenza appella-ta non appare dunque condivisibile e se ne deve di-sporre l’annullamento senza rinvio. A quest’ultimoriguardo, sembra opportuno sottolineare come nonsia ravvisabile nel caso di specie, in applicazionedell’art. 35 della legge 6.12.1971, n. 1034, un “di-fetto di procedura o vizio di forma”, secondo l’indi-rizzo giurisprudenziale che ritiene attinenti al con-tenuto della decisione – e non identificabili con di-fetti procedurali (come quelli riferiti a non correttavalutazione di sussistenza, o meno, di giurisdizione)– erronee declaratorie di inammissibilità, irricevibi-lità o decadenza del ricorso, identificate come con-tenuto della sentenza appellata, con conseguente ri-tenzione della causa, per pronunce di quest’ultimotipo, da parte del giudice di secondo grado (cfr. intal senso, per il principio, Cons. St., sez. V,6.12.1988, n. 797; Cons. St., sez. IV, 15.1.1980, n.13; Cons. St., sez. IV, 23.10.1984, n. 774; Cons. St.,sez. VI, 17.4.2003, n. 2083; Cons. St., sez. IV,7.6.2004, n. 3608; Cons. St., sez. V, 10.5.2005, n.2348, 14.4.2008, n. 1605 e 2.10.2008, n. 4774).Omissis…

NotaLa Corte Costituzionale, con la sentenza 26 novembre 2002 n.477 (pubblicata, tra le altre, in Foro it. 2003, I, 13 con nota acommento di R. CAPONI “La notificazione a mezzo posta siperfeziona, per il notificante, alla data di consegna all’ufficia-le giudiziario: la parte non risponde delle negligenze dei ter-zi”), ha sancito il principio, di portata generale, della scissio-ne temporale degli effetti della notificazione eseguita, a mezzodel servizio postale, dall’ufficiale giudiziario. La notificazio-ne, dunque, si perfeziona, per il notificante, con la consegnadell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario ri-leva il momento della effettiva ricezione dell’atto ovvero il de-corso del termine di cui alla compiuta giacenza. Questo prin-cipio è stato confermato dalla sentenza della Corte Costituzio-nale 23 gennaio 2004 n. 28 (in Foro it. 2004, I, 645 con notadi R. CAPONI “Sul perfezionamento della notificazione nel pro-cesso civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzio-nale)”) e dalle ordinanze della stessa Corte 12 marzo 2004 n.97; 28 aprile 2004 n. 132; 25 maggio 2004 n. 153; 12 aprile2005 n. 154.La giurisprudenza di legittimità si è uniformata al principioespresso dalla Corte Costituzionale affermando, in modo co-stante ed uniforme, la scissione temporale del momento perfe-zionativo delle notificazioni degli atti processuali. La SupremaCorte, inoltre, ha affermato che, in seguito alle pronunce so-pra richiamate della Consulta, deve ritenersi presente, nel-l’ordinamento processuale civile, il principio, di carattere ge-

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nerale, della distinzione fra i diversi momenti di perfeziona-mento delle notificazioni; esso, pertanto, è riferibile ad ogni ti-po di notificazione, qualunque sia la modalità di trasmissionedell’atto (Cass. civ. 2 febbraio 2007 n. 2261; Cass. civ. 19 ot-tobre 2006 n. 22480; Cass. civ. 11 ottobre 2006 n. 21760).Si è da subito discussa l’applicabilità del meccanismo dellascissione temporale alle notifiche eseguite, a mezzo posta, da-gli avvocati i quali, in forza dell’art. 3, comma 3, della legge21 gennaio 1994 n. 53 (che rinvia alla disciplina di cui agliart.li 4 e ss. della legge 20 novembre 1982 n. 890) possonoeseguire in proprio le notifiche di atti civili, amministrativi estragiudiziali.Alcune pronunce hanno escluso l’estensione analogica delprincipio affermato dalla Corte Costituzionale alle notificheeseguite, a mezzo posta, dagli avvocati evidenziando le diffe-renze esistenti tra la funzione dell’ufficiale giudiziario e quel-la dell’avvocato. In particolare, Tar Piemonte 9 aprile 2008 n. 604 ha esclusol’estensione analogica del meccanismo anticipatorio alla noti-ficazione eseguita, a mezzo posta, dall’avvocato in quanto“non potrebbe l'ordinamento attribuire pubblica fede ad atti dinotificazione effettuati da un privato, qual è l'avvocato, chenon assume la qualità di pubblico ufficiale quando annota sulsuo apposito registro la notificazione da effettuare”. Solo al-l’ufficiale giudiziario, dunque, è attribuita la qualifica di pub-blico ufficiale, in quanto soggetto al quale l’ordinamento at-tribuisce espressamente il compito di effettuare le notifiche de-gli atti giudiziari.Secondo il Tribunale amministrativo, l’impossibilità di esten-dere alla notificazione eseguita dal legale il principio dellascissione temporale, affermato dalla Corte Costituzionale conla sentenza n. 477/2002, trova conferma nel riformato art.149, u.c., c.p.c.: il legislatore, con la riforma di cui alla legge28 dicembre 2005 n. 263, recependo il principio espresso dal-la Consulta, ha espressamente previsto che “la notifica si per-feziona, per il soggetto notificante, al momento della consegnadel plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal mo-mento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”. Inapplicazione del canone interpretativo “ubi lex voluit, dixit;ubi noluit, tacuit”, il Tar Piemonte ha circoscritto l’ambito ap-plicativo del meccanismo anticipatorio del momento perfezio-nativo della notifica alle sole notificazione eseguite dall’uffi-ciale giudiziario. Lo stesso principio è stato affermato da Tar Piemonte-Torino10 aprile 2009 n. 1018, precisando che “in caso di notifica diun atto processuale effettuata in proprio dall’avvocato ex art.3, l. 21.1.1994 n. 53, la notificazione si perfeziona, anche peril notificante, “in forza del rinvio operato dall’art. 3, comma3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n.890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell’a-gente postale” (Cfr. Tar Piemonte 12 febbraio 2009 n. 431 eCass. civ. 25 settembre 2002 n. 13922). Quest’ultima è ante-riore alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002.Questo orientamento è condiviso A. CICCIA (Notifiche via av-vocato, no alla corsa contro il tempo, ItaliaOggi 25 settembre2009, VI) il quale ritiene che non sia possibile “un’equipara-zione dell’avvocato all’Ufficiale giudiziario: l’ufficiale giudi-ziario fa parte della dotazione personale del ministero dellagiustizia; è reclutato mediante concorso pubblico, è il pubbli-

co ufficiale cui è istituzionalmente e specificamente demanda-ta la funzione di notificazione; l’avvocato è un libero privatoprofessionista, affidatario solo in via accessoria della funzio-ne notificatoria”.A. DE MARCO (Sulla notificazione a mezzo posta: nuove e vec-chie incertezze, Foro amm. TAR 2009, 1669), al contrario, cri-tica apertamente la decisione del Tar Piemonte, affermandoche essa “non appare, infatti, una soluzione obiettivamentecondivisibile né sul piano logico-giuridico né tanto meno sulpiano dei principi costituzionali”. L’Autrice precisa che le dif-ferenze di ruolo e funzione tra ufficiale giudiziario ed avvoca-to, in realtà, non esistono in quanto l’art. 6 della legge53/1994 prevede espressamente che “l’avvocato o il procura-tore legale che compila la relazione di notificazione e le an-notazioni sul registro cronologico è considerato pubblico uf-ficiale ad ogni effetto” cosicché tutte le attività da esso svolteovvero i fatti avvenuti in sua presenza fanno fede, sino a que-rela di falso. La diversità del soggetto, autore della notifica-zione, dunque, non può influire sull’applicazione del principiodella scissione del momento perfezionativo della notifica: se-condo l’Autrice “in definitiva, la natura recettizia del rinviooperato dall’art. 3 co. III della l. 53 del 1994 alla disciplina dicui agli artt. 4 e ss. della l. 890 del 1982 nonché le considera-zioni di ordine sistematico che rilevano nell’interpretazionedelle norme generali sulle notificazioni degli atti processualidepongono, senza dubbio, in favore dell’applicazione del nuo-vo principio anche alle notifiche in proprio, con l’unica diffe-renza che, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudi-ziario, deve essere sostituita la data di spedizione del piegoraccomandato”.Altre pronunce hanno affermato l’applicabilità del principiostabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.477/2002, anche alla notifica eseguita, in proprio, dall’avvo-cato, a mezzo del servizio postale, la quale, pertanto, si perfe-ziona, per il notificante, con la consegna dell’atto all’ufficiopostale.Tar Abruzzo 29 ottobre 2009 n. 641 ha stabilito che la notifi-cazione eseguita dall’avvocato, a mezzo posta, si perfezionanel giorno della spedizione dell’atto e non in quello dell’effet-tivo recapito del plico sulla base di due concorrenti conside-razioni. Anche in questo caso, la successiva attività svolta dalservizio postale non può essere imputata al notificante; inol-tre, la legge 53/1994, la quale abilita il difensore alla notifi-cazione degli atti processuali, “rinvia, ai fini del perfeziona-mento della notifica da parte del richiedente, proprio alla leg-ge n. 20 novembre 1982 n. 890 relativa alla disciplina dellanotifica a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario, cioèproprio a quella legge oggetto della pronuncia di incostituzio-nalità, la cui applicazione non può, quindi, che essere effet-tuata in modo conforme a quanto ritenuto dalla Corte stessa”. Affermano che la notificazione eseguita direttamente dall’av-vocato, a mezzo posta, si perfeziona, per il notificante, con laconsegna dell’atto all’ufficio postale: Tar Calabria 27 gen-naio 2010 n. 45; Tar Campania 27 gennaio 2009 n. 423; TarAbruzzo 23 luglio 2009 n. 520; Tar Veneto 11 settembre 2009n. 2393; Tar Lazio 11 novembre 2009 n. 11068; Tar Lazio 2agosto 2007 n. 7465; Tar Campania-Napoli 28 gennaio 2009,n. 423.Questo principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza

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di legittimità. Vedasi, in tal senso, Cass. civ. 5 agosto 2004 n.15081; Cass. civ. 1° aprile 2004 n. 6402; Cass. civ. 25 set-tembre 2002 n. 13922.Infine, si segnala la sentenza del Tribunale di Milano, 17 ot-tobre 2007 (in Giur. merito 2008, 1943 con nota a commentodi F. MEAZZA) la quale ha reso una interpretazione letterale delriformato art. 149 c.p.c., secondo la quale la scissione tempo-rale del perfezionamento della notificazione ha un ambito diapplicazione circoscritto alle notifiche eseguite a mezzo posta.Secondo il Tribunale di Milano “il principio secondo cui, intema di notificazioni, la notificazione si perfeziona, per il no-tificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giu-diziario, deve intendersi infatti operativo esclusivamente conriferimento alle notificazioni effettuate a mezzo del serviziopostale, e ciò sia in relazione alle note pronunce in materiadella C. cost. (n. 477 del 26 novembre 2002 e n. 28 del 23 gen-naio 2004), ma anche per effetto del novellato art. 149 c.p.c.,il cui ultimo comma, aggiunto dall’art. 2 comma 1, lett. e) l. n.263 del 2005, appunto dispone, con esclusivo riferimento allenotificazioni a mezzo del servizio postale, che la notifica siperfeziona per il notificante al momento della consegna delplico all’Ufficiale giudiziario, mentre analoga soluzione nor-mativa non risulta prevista per le altre forme di notificazione,quale quella effettuata nel caso di specie (notifica a mani)”. Questa sentenza del Tribunale di Milano è estranea alle noti-fiche eseguite dall’avvocato, per le quali si è sempre e neces-sariamente fatto ricorso al servizio postale. La sentenza si se-gnala per l’applicazione eccessivamente formalistica dellanorma, della quale è fatta soltanto una interpretazione lettera-le, che porta ad un risultato assolutamente arbitrario ed in-giusto oltreché chiaramente contrario ai principi costituziona-li. Non sarebbe stato necessario il ricorso alla Corte Costitu-zionale, perché una corretta interpretazione sarebbe conformecon i suddetti principi.Passando all’esame delle questioni decise dalla sentenza del

Consiglio di Stato qui commentata, si osserva che il Tar Pie-monte è incorso in un equivoco, quando ha affermato che, nel-le notifiche eseguite dall’avvocato non si può considerare ri-spettato il termine considerando il momento della consegnaall’ufficio postale, perché ciò può valere soltanto nel caso dinotifica eseguita dall’ufficiale giudiziario in considerazionedella sua natura di pubblico ufficiale. La notifica eseguita dal-l’avvocato dovrebbe pertanto considerarsi perfezionata con laconsegna da parte degli uffici postali al destinatario. Giusta-mente è stato osservato (dal DE MARCO in op. cit.) che la dif-ferenza di ruolo e di funzione tra ufficiale giudiziario e avvo-cato non esistono, in quanto l’art. 6 della legge 53/1994 pre-vede espressamente che “l’avvocato o il procuratore legaleche compila la relazione di notificazione e le annotazioni sulregistro cronologico è considerato pubblico ufficiale ad ognieffetto”.Si consideri inoltre che l’avvocato è soggetto al controllo delsuo consiglio dell’ordine anche per quanto riguarda l’attivitàdi notificazione ed inoltre egli deve rispettare rigorose normeformali, che avvalorano la funzione pubblicistica di notifica-tore da parte dell’avvocato.L’equiparazione dell’avvocato all’ufficiale giudiziario nelcompimento della formalità per la notificazione a mezzo delservizio postale appare dunque coerente con la sentenza477/2002 della Corte Costituzionale e pertanto appare inecce-pibile la sentenza del Consiglio di Stato qui commentata. Se-condo questa sentenza, “i principi di cui si discute sono espo-sti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo addi-tivo (di Corte Costituzionale n. 477/2002), idonea ad esprime-re i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche,per una interpretazione costituzionalmente orientata dellanormativa in materia; detti criteri, inoltre, sono direttamenteapplicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati”.

Sara Uboldi

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PPREVIDENZA

Gentili lettori,approfitto dell’invito rivoltomidall’avv. Donella per presentarmie rendervi partecipi di alcune pri-me indicazioni sulle quali vorreiimprontare la nuova direzionedella Cassa.Innanzi tutto un brevissimo ex-cursus sulla mia istruzione edesperienza professionale.Dopo il liceo classico (IstitutoMassimo a Roma) mi sono lau-reato in Economia e Commercioed ho conseguito un Master inManagement alla Sloan Schooldel M.I.T.Successivamente ho lavoratosempre nel settore privato. Peruno dei leader internazionali dellaconsulenza aziendale (Booz Al-len), per uno dei più grossi gruppieditoriali italiani (Espresso), pervarie aziende di telecomunicazio-ni ed internet, nazionali ed estere(Telecom Italia, Excite@Home,Tiscali), ed infine, per dare un po’più di sapore al tutto, per il Gam-bero Rosso! Ho alternato respon-sabilità in Italia con quelle inFrancia, Spagna e soprattuttoGran Bretagna. Ho di conseguen-za integrato la conoscenza da den-tro del nostro paese e della sua in-frastruttura con quella da fuori,ottenendo – mi auguro – una vi-sione ed una valutazione più com-plete e meno locali di quelle che

sono le problematiche e le macro-tendenze in atto.Dico questo perché ho notato chela Cassa è molto italiano-centricaquando invece l’istituzione delpension fund, chiaramente contutte le differenze del caso, èun’entità globale, foriera di im-portanti opportunità di verifica edapprendimento da parte nostra.Penso quindi che un po’ di atten-zione anche all’estero, soprattuttoper quanto riguarda una certa di-versificazione della parte patri-moniale delle nostre attività, pos-sa essere suggeribile ed economi-camente vantaggiosa, fatte sem-pre salve tutte le garanzie di pru-denza e di tipicità del nostro si-stema.Dopo anni passati nelle telecomu-nicazioni vorrei anche renderel’Ente il più moderno e telematicopossibile. Un primo significativopasso è già stato fatto con il Mod.5, lo sforzo è e non sarà indiffe-rente, ma l’obiettivo è quello dipotere fare quasi tutto via compu-ter. Serve chiaramente un pari im-pegno da parte degli avvocati.La telematica e quindi la sempli-ficazione sono anche il primopasso del miglioramento del rap-porto complessivo con l’Avvoca-tura stessa, eliminando per quan-to possibile alcune situazioni didiffidenza e contenzioso. La Cas-

sa non è né vuole essere percepi-ta come un mini Ufficio Entrate.La Cassa null’altro è che l’enteche dovrà erogare le pensioni, inmodo tempestivo e corretto. Ma èchiaro che anche nel nostro casosarebbe utile una condivisionedel principio “versare meno, ver-sare tutti”.Da ultimo un riferimento a quellaparte del conto economico più di-rettamente sotto la mia gestione.Dopo anni di settore privato hoimparato che c’è sempre spazioper l’efficienza, spesso anche insituazioni che non lo farebberopensare. Se sia preferibile unamaggiore produttività, una mag-giore attenzione ai costi o un mixfra le due cose dipende dai casi edalla collaborazione delle contro-parti. Certamente è un argomentoche mi sta particolarmente a cuo-re e sul quale posso fin d’ora ga-rantire la massima attenzione.Per concludere credo che sia lapossibilità di rendere la Cassa giànei prossimi anni un ente più mo-derno, efficiente e solido, fino afarlo divenire un riconosciutopunto di riferimento nella panora-mica nazionale degli enti privatiz-zati. Ho accolto con entusiasmo lasfida che mi è stata lanciata e spe-ro, anche con il vostro aiuto, diessere in grado di ripagare la fidu-cia accordatami.

LA PREVIDENZA FORENSE

Il saluto del nuovo Direttore generale

Con questo articolo si presenta a tutti gli iscritti della Cassa Forense il suo Direttore generale, al quale la rivista augura un buon lavoro!

di Sergio Cellini

PPREVIDENZAspeciale conferenza

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La riforma della previdenza fo-rense recentemente approvata daiMinisteri vigilanti pare abbiascontentato tutte le generazionidi avvocati e quindi, come inogni riuscita transazione, ha rag-giunto l’obiettivo che si era postae cioè quello di dare stabilità alsistema economico-finanziario,stabilità prima carente.Infatti Cassa Forense come enteprivato è nata in corso d’operacioè a dire da un sistema previ-denziale in fase avanzata, con isuoi iscritti e pensionati, con unpatrimonio già accumulato, ri-

serve matematiche maturate,ecc… sulla base di un sistema dicerto caratterizzato da un livellodi contribuzione ridotto rispettoal valore delle prestazioni pro-messe e queste ultime imple-mentate con l’improvvida legge141/1992 perché ognuno esigeda Cassa Forense parsimonia ingenerale e generosità nel parti-colare.Condizione necessaria affinchéun sistema previdenziale sia inequilibrio in senso attuariale èche, per ciascun lavoratore ap-partenente al sistema, il mon-

tante rivalutato dei contributiversati durante la vita lavorati-va sia almeno pari al valore at-tuale aleatorio della renditaprevidenziale allo stesso attri-buita. Come risulta dalle slidesallegate, in Cassa Forense solochi avesse dichiarato per tuttala vita lavorativa un reddito su-periore ad € 250.000,00 avreb-be versato contributi sufficientiper pagare la pensione MAL’87 % DEGLI ISCRITTI DI-CHIARA REDDITI TRA 0 EIL TETTO PENSIONABILE,pari ad € 86.700,00.

PLA PREVIDENZA FORENSE

Ora il futuro non è impossibileUna severa analisi della imperizia e della mancanza di preveggenza delle generazioni che hanno governato il Paese. I giovani di oggi hanno ragione di preoccuparsi del loro avvenire. Anche la vita della nostra Cassa è esposta a molteplici rischi, che impongono una gestione della previdenza e del patrimonio particolarmente prudente. Numero degli avvocati, disfunzionedel sistema giudiziario, evoluzione demografica sono alcuni dei motivi per i quali si impongono proposte innovative, che faranno discutere.

di Paolo Rosa

I redditi degli avvocati iscritti alla Cassa (Superiori al tetto 13%)

Fascia di reddito Reddito medio N. Dichiarazioni %

€ 0 - Tetto € 23.171 112.035 87%

Tetto - € 150.000 € 108.668 9.485 7%

€ 250000 - € 500.000 € 345.270 2.242 2%

> € 500.000 € 1.061.150 1.115 1%

Totale € 49.039 128.712 100%

Livello di finanziamento della pensione ipotesi: – Anno pensionamento: 2008; – Età al pensionamento: 65 anni; – Anzianità al pensionamento: 35 anni; – Tavole di sopravvivenza: Istat 2004; – Tasso medio annuo di rendimento reale: 2%

Tipologia iscritto Reddito medio Pensione annua Montante contributi Valore capitale pensione Grado di copertura

Reddito minimo € 12.900 € 10.160 € 89.934 € 182.882 49,2%

Reddito metà tetto € 42.625 € 25.500 € 237.760 € 459.011 51,8%

Reddito al tetto € 85.250 € 45.398 € 449.379 € 817.175 55,0%

Reddito = € 150.000 € 150.000 € 45.398 € 590.589 € 817.175 72,3%

Reddito = € 250.000 € 250.000 € 45.398 € 808.672 € 817.175 99,0%

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La riforma della previdenza italia-na attuata con la legge 335/1995(passaggio dal sistema di calcoloretributivo a quello contributivo)si è fondata sulla logica di unequilibrio finanziario ed attuarialecon il cosiddetto principio della“capitalizzazione nozionale” se-condo la quale i contributi versatidal lavoratore non vengono real-mente investiti nel mercato finan-ziario ma vengono utilizzati perpagare le pensioni in essere se-condo il sistema di finanziamentoa ripartizione.In situazioni di disequilibrio pro-spettico, Cassa Forense, bocciatadal Comitato dei delegati l’ipotesidella armonizzazione al sistemacontributivo della 335/1995, è do-vuta intervenire su alcuni elemen-ti determinanti dell’equivalenzaagendo, attraverso gli strumentitecnici a sua disposizione, in par-ticolare sull’aumento dell’etàpensionabile e sull’aumento del-l’aliquota contributiva.Il sistema DI CALCOLO CON-TRIBUTIVO della pensioneavrebbe sicuramente acceleratola messa in definitiva sicurezzadell’impianto previdenziale fo-rense pur comportando, agli ef-fetti dell’equità delle prestazioni,un più deciso aumento della con-tribuzione.Da quando la previdenza pubbli-ca, con la 335/1995, ha iniziato lasua trasformazione dal sistema re-tributivo a quello contributivo, laresponsabilità della costruzionedella pensione e del proprio futu-ro è passata, gradualmente, dalloStato al singolo lavoratore con laevidente necessità di una accele-razione nel processo di alfabetiz-zazione previdenziale-finanziaria.Il fatto che Cassa Forense abbiamantenuto il sistema di calcoloretributivo della pensione agendo

su altri fattori non deve però illu-dere sulla tenuta ad oltranza delsistema.Si tratta ora, con calma perchél’urgenza è stata allontanata, di ra-gionare sul patto fra le generazio-ni, un problema di grande rilevan-za psico-sociale, culturale, econo-mico e, ovviamente, politico.Il Comitato dei Delegati, nel con-fronto con gli iscritti per il trami-te delle Associazioni di categoria,è l’istituzione entro la quale si de-ve fare politica previdenziale.Non è un caso che l’AssociazioneNazionale Forense – ANF sin dal2004 vada sostenendo come op-portuna “la validità del sistema at-tuale caratterizzato dai principidell’obbligatorietà e della solida-rietà, rinnovando però il patto frale generazioni nel segno di unamaggiore equità senza concessio-ni ai nuovi e vecchi egoismi”.Nella stessa direzione il Consigliodirettivo nazionale dell’AIGA,nella riunione del 16 febbraio2008, denunciava “la scarsa atten-zione mostrata verso le ragionidei giovani avvocati con un pres-sante appello al Comitato dei De-legati ad operare scelte coraggio-se idonee a rispondere alle effetti-ve esigenze della categoria foren-se, a ripristinare il patto di solida-rietà intergenerazionale violato”.Il 2 luglio 2009 i giovani avvoca-ti in unione con i dottori commer-cialisti ed esperti contabili, i gio-vani consulenti del lavoro, i notai,gli architetti e gli ingegneri hannopromosso un convegno presso lafacoltà di economia della Sapien-za di Roma dal titolo “Il futuroprevidenziale dei liberi professio-nisti – le proposte dei giovani”.In quella sede si è ricordato giu-stamente che i tempi della previ-denza sono decisamente lunghi edi conseguenza le necessarie azio-

ni correttive devono essere con-dotte con anticipo sufficiente adevitare in futuro che si sviluppinoproblemi di insostituibilità di di-mensioni tali da essere difficil-mente rimediabili.Il fine è quello di ragionare inprospettiva tutelando soprattuttole posizioni dei più giovani, inquanto maggiormente esposti, ri-spetto ai principi di sostenibilità,di solidità finanziaria, di certezzadell’erogazione delle prestazioniprevidenziali ed assistenziali oltreche, soprattutto, di equità interge-nerazionale. In questa ottica saràpossibile prevedere sia misure disolidarietà intergenerazionale cheintercategoriale, al fine di garanti-re certezza ed adeguatezza a tutti igiovani lavoratori autonomi ade-renti al sistema, prescindendo dal-la specifica professione cui appar-tengono. Questi giovani profes-sionisti sono convinti che, pur te-nendo conto delle singole specifi-cità, esistano diversi elementi dirischio comuni a tutte le diverseCasse di previdenza privatizzate eche pertanto possano essere con-divise politiche collegiali volte al-la diversificazione di queste tipo-logie di rischi ed alla creazione diun sistema di Welfare garantistaper tutti i giovani liberi professio-nisti. In questo senso l’obiettivo èla sostenibilità dell’intero impian-to previdenziale oltre che di quel-lo delle singole Casse.Elementi di condivisione dovreb-bero essere il controllo dei rischiassociati agli investimenti dei pa-trimoni, le politiche a sostegnodei redditi dei più giovani, il mo-nitoraggio delle evoluzioni demo-grafiche, i meccanismi di adegua-mento automatico dei coefficientidi trasformazione, le politiche diimmunizzazione dei rischi di as-senza di nuovi iscritti.

LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAspeciale conferenza

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Per chi volesse approfondire que-ste tematiche consiglio due lettu-re: E. Ambrosi, A. Rosina “Non èun paese per giovani”, Marsilio,2009 e A. Trudda, “Casse di pre-videnza – analisi delle dinamicheattuariali”, Giappichelli, 2008.Da sempre sono i giovani la partepiù dinamica di una società: sonoloro a travolgere le barriere dellatradizione, a proporre inedite let-ture della realtà.Eppure in Italia per le nuove ge-nerazioni questo non vale.Scopertesi improvvisamente “ra-pinate” del proprio futuro, final-mente accennano ad una reazione.Il conflitto generazionale è disat-tivato ed il merito di questo va al-la recente riforma della previden-za forense.Manca però la spinta al rinnova-mento e la società degli avvocatirimane rigida, poco reattiva da-vanti alle grandi sfide.Elisabetta Ambrosi ed AlessandroRosina, nel libro sopra indicato,analizzano senza sconti le respon-sabilità di due generazioni, in mo-do diverso protagoniste in negati-vo dell’Italia di oggi.“È ben rappresentato anche ilsenso di colpa che dovrebbe di-sturbare il sonno di chi appartie-ne alla generazione degli attualisessantenni. Le loro responsabi-lità sono molte e chiaramente in-dividuabili. C’è poco da salvaredella loro azione pubblica. Ci siricorderà di loro come di una ge-nerazione abile a farsi classe diri-gente, spietata nel difendere leproprie posizioni di potere, incu-rante del bene comune e dellacrescita dell’Italia.Conclusa la stagione nella qualelo stato e l’economia hanno fattoleva sul debito pubblico e sullasvalutazione della lira, le nostreelite hanno mostrato impietosa-

mente tutta la loro disarmante in-capacità.A fare le spese di tanta arroganteimperizia dirigenziale sono statisoprattutto gli attuali trentenni,che hanno assistito al drammaticodeterioramento di garanzie e pre-rogative rispetto alle generazioniprecedenti e ai coetanei europeicostretti a rivedere progressiva-mente al ribasso le proprie aspet-tative nel loro percorso di transi-zione alla vita adulta” (AMBROSI eROSINA, Non è un paese per gio-vani, pag. 7).Padri che monopolizzano spazi erisorse disponibili senza curarsidel bene comune. I figli che di-pendono pigramente dalla fami-glia, privi del coraggio e della ca-pacità di immaginare un futuro di-verso.Sono questi alcuni dei motivi cherendono l’Italia un paese che noncresce, dove i giovani hanno scar-so peso e poca voce. Sullo sfondoun interrogativo ineludibile: è an-cora possibile, per i più giovani,un pieno riscatto o appare semprepiù concreta l’inquietante ipotesidi un salto di generazione?Domani è un altro giorno o sareb-be meglio dire che domani non èun altro giorno uguale agli altriperché domani significa pensareoggi al futuro, progettare oggi ilfuturo. Chi più di altri ci invita apensare che domani è un altrogiorno è il messaggio sublimaledella pubblicità che vuole convin-cere a spendere e consumare oggi,a pensare solo all’oggi. La pubbli-cità ci impone il presente non ilfuturo. Al contrario della famigliadove la prospettiva del domani dilunga gittata è sempre presente.Ugualmente deve dirsi per la poli-tica, per la politica previdenziale.In generale quando la politica –per necessità o per comodità – si

limita ad amministrare l’oggi sen-za pensare al domani significasoltanto che la classe dirigenteviene meno al suo compito che èquello di tenere lo sguardo voltoal futuro del paese Italia e, nel no-stro caso, al futuro dell’Avvocatu-ra italiana.In particolare questa disattenzio-ne produce conseguenze che nonpotranno che essere negative per-ché qualcuno sfortunatamente pa-gherà per la sprovvedutezza del-l’oggi dal momento che – comedicono gli economisti – non esi-stono pasti gratis.Considerazione questa che è lapremessa per decifrare un aspettostrutturale della condizione attua-le dei giovani in Italia inclusi an-che i giovani avvocati. I problemiche si manifestano oggi sono natiper la passata dimenticanza deldomani.Il domani è arrivato ed ha colpitoprofondamente il c.d. patto fra legenerazioni.Che cos’è il patto fra le genera-zioni al di là della retorica?È un sistema di contabilità pubbli-ca: gli adulti sani lavorano ed in-direttamente si prendono cura de-gli anziani e dei ragazzi finan-ziando pensioni e scuola. Attra-verso la produzione di ricchezzacollettiva si finanziano le pensioniper gli anziani che non lavoranopiù e le scuole per i ragazzi cheancora non lavorano.Questo è, in estrema sintesi, ilpatto tra le generazioni.Prevede un’entità impersonale(lo Stato) che in una certa misuralibera le famiglie dall’onere di-retto della solidarietà intergene-razionale.La soluzione istituzionale al pro-blema della solidarietà fra genera-zioni è un aspetto centrale dellostato sociale così come si è svi-

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luppato nel secolo scorso in Euro-pa. Le singole famiglie vengonoliberate dal peso di gestire diretta-mente questi due oneri: l’istruzio-ne dei figli e la cura degli anziani,oneri che vengono soddisfatti at-traverso la tassazione generale.Si viene liberati da questo caricocome famiglie ma veniamo assog-gettati all’onere fiscale come cit-tadini. L’esito è la riduzione delmeccanismo di riproduzione delledisuguaglianze: lo stato socialeattenua le disparità delle condi-zioni di partenza, dal momentoche è una grande fabbrica diuguaglianza. Ben inteso: quandofunziona, quando è messo nellecondizioni di funzionare: in quelcaso lo stato sociale garantisce atutti i cittadini in quanto cittadiniuna serie di diritti che si chiama-no appunto diritti sociali (dirittoall’istruzione, alla salute, ecc…)che si aggiungono ai diritti civili(garantiti dallo stato di diritto) edai diritti politici (garantiti dallostato democratico).I diritti sociali sono un cantieresempre aperto ma naturalmente lafabbrica dei diritti sociali richiederesponsabilità da parte di chi laguida in modo da garantire unaplatea di diritti anche alle genera-zioni successive. A questo puntonascono i problemi.La stessa soluzione istituzionaledel patto fra generazioni presup-pone un equilibrio fra due dimen-sioni diverse, che a prima vistasono estranee l’una con l’altra: ladimensione della demografia conla difficoltà di prevedere con pre-cisione gli sviluppi demografici ela dimensione della finanza pub-blica con l’evoluzione dei rendi-menti di mercato.Il patto fra le generazioni mediatodallo stato sociale deve tener con-to sia dei ritmi di ricambio della

popolazione sia dei flussi di risor-se finanziarie in ingresso e inuscita: da una parte i proventi del-le tasse, dall’altra i costi delle pre-stazioni erogate. Potremo poi ag-giungere una terza dimensioneculturale che è relativa alla diffu-sione, fra tutti i cittadini elettori,del senso di responsabilità e dicondivisione che fanno di una na-zione una comunità solidale.La politica previdenziale forenseper molti anni colpevolmente di-sattenta non ha preso atto di que-sti problemi mantenendo invariatii generosi programmi di previden-za, assolutamente insostenibili.Nel frattempo il problema si ècomplicato per una diversa rivolu-zione, questa molto positiva: iprogressi della medicina. Che gliitaliani siano uno dei popoli piùlongevi del mondo è un aspetto dicui non dobbiamo assolutamentedimenticarci.Noi italiani siamo un popolo an-ziano, non solo perché nasconopochi bambini ma anche perchéabbiamo una speranza di vitamolto elevata.Tutto ciò non fa che aumentare losquilibrio fra le generazioni.Così è cresciuto enormemente ildebito pubblico. Oggi il debitopubblico è pari a circa un milionee mezzo di milioni di euro e con-tinua a crescere in termini assolu-ti. Detto con parole più compren-sibili oggi ogni italiano, compresii neonati, vive con un debito dicirca € 30.000,00 pro capite.Sono cifre che attestano come ilpatto fra generazioni non esista datempo. Il patto è saltato per moti-vi contabili ed in particolare per-ché i motivi contabili hanno datempo perso di vista i dati dellademografia. Questo divorzio èstato aggravato dal fatto che nonsolo non abbiamo modificato in

tempo le leggi riguardo alla pen-sione ma si è provveduto a spen-dere a debito e quindi a caricodelle giovani generazioni.Si è galleggiato nel welfare trop-po schiacciato sulle garanzie e po-co sulle opportunità per i giovani.Da questo quadro emerge una no-vità molto amara che riguarda legiovani generazioni: per la primavolta i giovani non hanno la pro-spettiva di condizioni di vita mi-gliori dei loro padri. È questo for-se l’aspetto più concreto di quellagenerazione del “declino” che daqualche tempo ricorre nella pub-blicistica e sulla stampa.Oggi sono i giovani a pagare lepensioni ma quando diventerannononni rischiano di dover scopriredi avere pagato troppo per le ge-nerazioni precedenti e troppo po-co per le loro.Ebbene come si può uscire daquesta situazione che interessa ilpaese Italia ma che interessa an-che l’Avvocatura italiana?Oggi siamo in 210.000 circa, tan-ti quanti la Germania e la Franciao la Spagna e la Francia messi in-sieme. L’OUA propone nuove re-gole più restrittive onde accederealla categoria, non più di nuovi4000 iscritti all’anno. Tale mano-vra, in termini puramente previ-denziali, avrebbe una ricaduta ne-gativa e verrebbe ad incidere sulrapporto fra avvocati attivi ed av-vocati pensionati. In questi ultimidieci anni l’ingresso è stato di8000-9000 giovani avvocati in ra-gione d’anno!È mia opinione che le direttrici dimarcia sulle quali occorre impe-gnarsi con studi approfonditi masenza pregiudiziali culturali o po-litici siano due:La prima è quella di pensare allarealizzazione di un unico poloprevidenziale per le libere profes-

LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAspeciale conferenza

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sioni in Italia a prescindere dallaspecificità di ogni singola catego-ria. La specificità può avere un in-teresse nella previdenza comple-mentare ma non certo in quella diprimo pilastro obbligatoria.Il polo previdenziale unico po-trebbe affrontare con maggioreefficacia ed efficienza il rischio fi-nanziario e quello demografico.“L’elemento di incertezza nelleoperazioni finanziarie è dato dallaaleatorietà degli importi patrimo-niali ovvero dalla difficoltà di de-terminare con certezza il valoredel capitale che un soggetto vedràrimborsarsi o dovrà rimborsare aduna scadenza prestabilita.Si può inoltre sottolineare cometale situazione può essere associa-ta sia alla figura dell’investitore(che intende aumentare il suo ca-pitale attraverso degli investimen-ti) che a quella del prenditore difondi (ad esempio promotore ogestore finanziario) a cui uno opiù risparmiatori affidano i propririsparmi affinché li investa nelmercato creando di conseguenzaun portafoglio di investimentoche sarà soggetto al c.d. rischio fi-nanziario.Per gestione patrimoniale e finan-ziaria si intende il complesso del-le attività di investimento delle ri-serve tecniche ed il suo generalecoordinamento con la dinamicadei flussi in entrate ed in uscitadella gestione di tesoreria.Quest’ultima include sia l’attivitàdi incasso dei premi, dei contribu-ti e degli eventuali altri ricavi, sial’attività di liquidazione delle po-sizioni assunte nei confronti degliassicurati, più ovviamente tutti glialtri normali costi di gestione.La gestione coordinata degli inve-stimenti e della tesoreria deve es-sere finalizzata a raggiungere unacomposizione di portafoglio che

combini adeguatamente il rischioed il rendimento degli investimen-ti con la liquidità resa necessariadalla struttura dei rischi assicurati.Il rischio di interesse per i fondiprevidenziali è dato dal possibilescostamento tra i rendimenti delleattività finanziarie e reali, in cui ilgestore investe i contributi, ed iltasso di rivalutazione degli impe-gni, attuali e futuri, assunti neiconfronti degli assicurati.In particolare ci si riferisce al cd.rischio di investimento che si ma-nifesta quando variabili esterne edinterne riducono la redditivitàsperata determinando una manca-ta capitalizzazione. Vi sono varia-bili che influenzano il rischio inmisura più determinante di altre,portando a tre distinte situazioni:– investimenti che hanno genera-

to una redditività inferiore aquella sperata, ma comunquesufficienti a garantire una capi-talizzazione reale;

– investimenti che hanno genera-to una redditività inferiore aquella sperata ed insufficiente agarantire una capitalizzazionereale;

– investimenti che hanno genera-to perdite in conto capitale equindi una riduzione della capi-talizzazione.

La combinazione tra i rischi demo-grafici e quelli finanziari determi-nano un ulteriore fattore di rischiodovuto al fatto che la Cassa possainavvertitamente accumulare deldeficit patrimoniale a seguito divalutazioni errate nel sistema di fi-nanziamento del fondo. Tale defi-cit è implicito, cioè non è imme-diatamente misurabile ma consistenello squilibrio tra gli impegni fu-turi del fondo e la somma degli im-porti annui in entrata, del patrimo-nio netto del fondo e del redditoprodotto dagli investimenti: tale ri-

schio prende il nome di rischio diaccumulo del deficit patrimoniale”(ALESSANDRO TRUDDA, Casse diprevidenza: analisi delle dinami-che attuariali, editore Giappichel-li, 2009, pagg. 23, 24 e 25).La seconda è quella che vede legenerazioni che più hanno avuto eche avranno dai generosi sistemiprevidenziali del passato, i qualiattraverso il sistema costituzional-mente garantito del pro rata conti-nueranno a persistere per moltotempo dopo qualsivoglia riforma,impegnarsi a fare davvero qualco-sa in favore delle giovani genera-zioni. Vedo questo impegno nel-l’individuazione di un limite dietà, che ritengo ragionevole oggifissare al raggiungimento dei 70anni compiuti con i quali si va inpensione cancellandosi dagli Albie liberando così risorse anche esoprattutto reddituali, per le gio-vani generazioni. Si potrà preve-dere la possibilità, a domanda, diconservare l’iscrizione all’Albocon congelamento della pensioneche sarà liquidata solo a cancella-zione avvenuta.Chi sarà ancora in salute, penso inquesta sede agli avvocati dopo i70 anni, potrà dedicarsi alla con-sulenza, agli arbitrati, alla Magi-stratura e non solo a quella onora-ria ma soprattutto ad aiutare i gio-vani nella professione come avve-niva un tempo nelle migliori bot-teghe dei nostri artisti.La giustizia civile italiana si ca-ratterizza rispetto ai principalipaesi europei per l’elevata litigio-sità.Nel 2006 in Italia il numero dinuove cause avviate rispetto allapopolazione, un indicatore abitua-le del tasso di litigiosità, era piùdel triplo di quello riscontrato inGermania e il doppio di quellofrancese e spagnolo. Questo ele-

PLA PREVIDENZA FORENSE

143

vato tasso di litigiosità viene soli-tamente indicato come uno deifattori responsabili della elevatadurata dei processi civili.Un ulteriore carattere distintivodel sistema giudiziario italianonel confronto europeo è l’elevatonumero di avvocati in rapportoagli abitanti, un elemento che vie-ne spesso indicato tra le determi-nanti del tasso di litigiosità.Vale la pena di esaminare lo stu-dio di Banca d’Italia, La giustizia

civile in Italia: i divari territoria-li, che si può facilmente rinveniresul sito della Banca stessa.A prescindere da ciò dovrà esse-re messo in atto un sistema dimonitoraggio costante dellariforma che consenta al gestoredi individuare eventuali scosta-menti dei valori attesi al fine diintervenire con tempestività, uti-lizzando gli strumenti tecnici asua disposizione, per garantireuno stato di equilibrio attuariale

che garantisca l’autosufficienzafinanziaria del sistema nel lungoperiodo.Andrà esaminata la risposta del-l’Avvocatura alla pensione modu-lare, la quota obbligatoria dellaquale – proprio per il suo calcolocontributivo – potrà essere au-mentata nel tempo lasciando inve-ce inalterata la percentuale dellapensione retributiva così accen-tuando l’armonizzazione alla pre-videnza pubblica.

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Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano - Tel. 02 3022.1 - www.ilsole24ore.comCapitale Sociale Euro 35.123.787,40 i.v. - n. 00777910159 di Cod. Fisc., P.IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Milano - R.E.A. n. 694938 pubblicato ai sensi dell'articolo 9, della delibera 129/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, denominata Informativa Economica di Settore.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2009

ATTIVITÀ

31.12.2009 31.12.2008

Attività non correntiImmobili, impianti e macchinari 90.523 96.363Avviamento 72.867 80.021Attività immateriali 100.511 111.899Partecipazioni in società collegate e joint venture 3.098 4.652Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.903 3.386Altre attività finanziarie non correnti 19.227 18.650Altre attività non correnti 773 994Attività per imposte anticipate 29.617 15.087Totale 319.519 331.052

Attività correntiRimanenze 15.433 19.988Crediti commerciali 193.537 215.590Altri crediti 12.517 4.646Altre attività correnti 6.847 6.774Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 95.277 150.129Totale 323.611 397.127

Attività destinate alla vendita 2.992 -TOTALE ATTIVITÀ 646.122 728.179

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31.12.2009 31.12.2008

A) Patrimonio nettoPatrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllanteCapitale sociale 35.124 35.124Riserve di capitale 180.316 180.316Riserve di rivalutazione 20.561 20.561Riserve di copertura e di traduzione (333) (104)Riserve - Altre 34.961 32.278Utili/(Perdite) portati a nuovo 78.799 72.817Utile (Perdita) attribuibile ad azionisti della controllante (52.564) 16.111Totale 296.864 357.103Capitale e riserve attribuibili 1.497 1.487a partecipazioni di minoranzaUtile (perdita) attribuibile a partecipazioni di minoranza (779) (97)Totale 718 1.390Totale Patrimonio netto 297.581 358.493

B) Passività non correntiPassività finanziarie non correnti 10.886 14.140Benefici ai dipendenti 38.786 42.270Passività per imposte differite 20.997 26.674Fondi rischi e oneri 19.209 23.696Altre passività non correnti 34 1.398Totale 89.912 108.178

C) Passività correntiScoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 3.633 4.830Passività finanziarie detenute per la negoziazione 459 143Debiti commerciali 161.077 174.944Altre passività correnti 8.792 9.404Altri debiti 84.195 72.187Totale 258.156 261.508Passività destinate alla vendita 472 -Totale passività 348.540 369.686TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 646.122 728.179

2009 2008

Ricavi quotidiani, libri e periodici 155.443 191.380Ricavi pubblicitari 187.559 244.631Altri ricavi 159.700 137.011Totale ricavi 502.702 573.022Altri proventi operativi 14.359 15.521Costi del personale (203.207) (175.858)Variazione delle rimanenze (2.966) (1.414)Acquisti materie prime e di consumo (34.299) (40.337)Costi per servizi (243.605) (267.405)Costi per godimento di beni di terzi (33.443) (33.116)Oneri diversi di gestione (14.290) (10.518)Accantonamenti (2.286) (3.939)Svalutazione crediti (7.650) (6.673)Margine operativo lordo (24.685) 49.283Ammortamenti attività immateriali (19.776) (15.226)Ammortamenti attività materiali (11.565) (11.067)Perdite di valore di attività materiali e immateriali (11.716) (5.197)Plus/minusvalenze da cessione att. non corr. 272 8

2009 2008

Risultato operativo (67.470) 17.801Proventi (Oneri) finanziariProventi finanziari 3.046 11.557Oneri finanziari (596) (1.349)Totale Proventi (Oneri) finanziari 2.450 10.208Altri proventi (oneri) da attività e passività di investimento (555) (2.480)Utili (perdite) da valutazione partecipazioni (1.168) (186)Risultato prima delle imposte (66.743) 25.343Imposte sul reddito 13.400 (9.329)Risultato delle attività in funzionamento (53.343) 16.014Risultato delle attività cessate - -Risultato netto (53.343) 16.014Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (779) (97)Risultato attribuibile ad azionisti della controllante (52.564) 16.111Utile per azione-base in euro (0,16) 0,12Utile per azione-diluito in euro (0,15) 0,12

STATO PATRIMONIALE Valori in migliaia di euroGruppo 24 ORE

CONTO ECONOMICO Valori in migliaia di euroGruppo IL SOLE 24 ORE

Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano - Tel. 02 3022.1 - www.ilsole24ore.comCapitale Sociale Euro 35.123.787,40 i.v. - n. 00777910159 di Cod. Fisc., P.IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Milano - R.E.A. n. 694938 pubblicato ai sensi dell'articolo 9, della delibera 129/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, denominata Informativa Economica di Settore.

BILANCIO AL 31.12.2009

STATO PATRIMONIALE Valori in migliaia di euroIL SOLE 24 ORE SPA

CONTO ECONOMICOValori in migliaia di euroIL SOLE 24 ORE SPA PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO

PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA DELIBERA 129/02/CONS DELL'AUTORITÀ

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, DENOMINATA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

01 Vendita di copie 137.106.700,9902 Pubblicità 124.189.030,7303 - Diretta 120.069.110,2604 - Tramite concessionaria 4.119.920,4705 Ricavi da editoria online 78.230,8206 - Abbonamenti 78.230,8207 - Pubblicità -08 Ricavi da vendita e di informazioni -09 Ricavi da altra attività editoriale 41.075.007,7910 Totale voci 01+02+05+08+09 302.448.970,33

ELENCO DELLE TESTATE IN ESCLUSIVA PUBBLICITARIA

PER L'ANNO 2009

ATTIVITÀ

31.12.2009 31.12.2008Attività non correntiImmobili, impianti e macchinari 86.125 91.508Avviamento 513 513Attività immateriali 18.915 16.407Partecipazioni in società collegate e joint venture 1.320 2.091Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.875 3.375Altre attività finanziarie non correnti 19.168 18.577Altre attività non correnti 150.668 167.431Attività per imposte anticipate 18.092 9.935Totale 297.676 309.837Attività correntiRimanenze 10.770 12.612Crediti commerciali 149.408 159.252Altri crediti 8.291 1.670Altre attività finanziarie correnti 21.420 16.258Altre attività correnti 5.459 5.611Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 87.383 143.205Totale 282.731 338.608

Attività non correnti destinate alla vendita 1.591 -TOTALE ATTIVITÀ 581.998 648.445

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto 31.12.2009 31.12.2008Totale Patrimonio nettoCapitale sociale 35.124 35.124Riserve di capitale 180.316 180.316Riserve di rivalutazione 20.561 20.561Riserve di copertura e di traduzione (333) (104)Riserve - Altre 35.385 32.860Utili (perdite) portati a nuovo 99.252 88.460Utile (perdita) dell'esercizio (46.436) 20.922Totale Patrimonio netto 323.869 378.139B) Passività non correntiPassività finanziarie non correnti 10.144 13.287Benefici ai dipendenti 32.041 34.522Passività per imposte differite 740 1.547Fondi rischi e oneri 13.717 16.475Altre passività non correnti 34 34Totale 56.676 65.865C) Passività correntiScoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 3.143 3.085Altre passività finanziarie correnti 4.162 5.151Passività finanziarie detenute per la negoziazione 459 143Debiti commerciali 140.244 149.285Altre passività correnti 4.398 4.852Altri debiti 49.047 41.925Totale 201.453 204.441Passività destinate alla vendita - -Totale passività 258.129 270.306TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 581.998 648.445

2009 2008Ricavi quotidiani, libri e periodici 146.642 180.232Ricavi pubblicitari 161.554 208.968Altri ricavi 99.007 96.996Totale ricavi 407.203 486.196Altri proventi operativi 13.604 15.051Costi del personale (153.756) (141.315)Variazione delle rimanenze (1.842) (1.268)Acquisti materie prime e di consumo (28.596) (36.802)Costi per servizi (213.046) (237.087)Costi per godimento di beni di terzi (25.680) (27.448)Oneri diversi di gestione (9.561) (7.632)Accantonamenti (2.396) (2.572)Svalutazione crediti (5.623) (5.358)Margine operativo lordo (19.693) 41.765Ammortamenti attività immateriali (3.369) (2.253)Ammortamenti attività materiali (10.005) (9.652)Perdita di valore attività materiale e immateriale - (1.197)Minusvalenze/Plusvalenze 225 2da cessione attività non correntiRisultato operativo (32.842) 28.665Proventi (Oneri) finanziariProventi finanziari 3.199 12.034Oneri finanziari (472) (1.394)Totale Proventi (Oneri) finanziari 2.727 10.640Altri proventi (oneri) da attività e passività di investimento (20.642) (7.123)Utile (perdite) da valutazione partecipazioni - (104)Risultato prima delle imposte (50.757) 32.078Imposte sul reddito 4.321 (11.156)Risultato netto (46.436) 20.922

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PPREVIDENZAspeciale conferenza

146

La Conferenza di Cassa Forensetenutasi a Stresa lo scorso aprile,è stata un’occasione per divulgareuna serie di dati statistici, per laquasi totalità aggiornati al 31 di-cembre 2009, riferiti all’avvoca-tura italiana, che qui riportiamosinteticamente e con un brevecommento.L’idea di riportare in maniera or-ganica le informazioni di tipo de-mografico ed economico dell’av-vocatura nasce dalla necessità diapprofondire le caratteristichedella categoria forense al fine dimaturare la consapevolezza di al-cune scelte operate da Cassa Fo-rense per mettere in sicurezza ilsistema previdenziale nonchéfornire spunti su cui operare stra-tegie future che siano congenialia far fronte alle problematiche e

alle criticità mostrate nella cate-goria.I dati raccolti e messi a confrontohanno pertanto avuto lo scopo didescrivere alcuni particolari feno-meni:– la dinamica del numero degli

avvocati italiani;– il processo di femminilizzazio-

ne della professione forense;– la dinamica dei redditi profes-

sionali dichiarati dagli avvocatiitaliani;

– come si caratterizzerà l’avvoca-tura in futuro.

Come si evince dal grafico ripor-tato in figura 1, gli avvocati italia-ni iscritti agli Albi Forensi sonopassati da un numero di 48.327professionisti presenti nel 1985 aben 208.000 nel 2009 con un au-

mento del 330%, mentre gli avvo-cati che, oltre essere iscritti agliAlbi, sono anche iscritti alla Cas-sa e quindi svolgono l’attività inmaniera continuativa, sono passa-ti da 37.495 presenti nel 1985 a152.000 professionisti nel 2009con un aumento del 300% circa. Ilrilevante aumento del numero de-gli avvocati negli ultimi decenninon dipende dalla naturale dina-mica della popolazione italianache invece ha mostrato nello stes-so periodo una tendenziale con-trazione della crescita. Difatti dalgrafico riportato in figura 1 si rile-va che sempre un maggior nume-ro di italiani sceglie di intrapren-dere la professione forense: se nel1985 era presente circa un avvo-cato ogni mille abitanti (0,9), nel2009 sono presenti ben 3,4 avvo-cati ogni mille abitanti!Interessante ci è sembrato mostra-re dove, sul territorio nazionale, siconcentra il maggior numero diavvocati.

Nella Figura 2, si riporta un graficoa “radar” dove si descrive come sidistribuisce per regione il numerodegli avvocati in rapporto al nume-ro di abitanti, da cui risulta come inalcune regioni esista una forte con-centrazione di professionisti, peresempio in Calabria con 5,9 avvo-cati ogni mille abitanti, Puglia eCampania intorno ai cinque avvo-

PLA PREVIDENZA FORENSE

L’avvocatura in numeriDi grande interesse nella nona Conferenza sulla Previdenza di Baveno-Stresa, è stata l’esposizione commentata di dati numerici (demografici ed economici)relativi alla professione di avvocato; in particolare quelli confrontati con i dati relativi all’intera popolazione italiana.

di Giovanna Biancofiore

0,91,0

1,5

2,1

2,9

3,4

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1985 1990 1995 2000 2005 20090,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0AVVOCATI ISCRITTI AGLI ALBI

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA

N° ISCRITTI ALBI OGNI MILLE ABITANTI

48.327 37.495

208.000

152.089

Figura 1 -

147

cati per abitante e regioni dove in-vece sembrerebbe scarseggiare lapresenza di avvocati, per esempiola Valle d’Aosta con 1,3 avvocati oil Trentino Alto Adige, il Friuli Ve-nezia Giulia e il Piemonte con unnumero di avvocati inferiore a dueprofessionisti ogni mille abitanti.La rilevante crescita del numerodegli avvocati italiani è un feno-meno abbastanza recente e ha difatto determinato un ringiovani-

mento della popolazione forensedifatti, se osserviamo la tabellaqui di seguito riportata (tabella 1),dal 1985 al 2009 l’indicatore de-mografico rappresentato dal rap-porto tra il numero dei pensionatie il numero di coloro che sono inattività e passato da 2,9 a 5,6.Questo è il principale motivo diuna attuale situazione di solvibi-lità per l’ente di previdenza gesti-to a ripartizione: un elevato nu-

mero di contribuenti determina uningente afflusso di entrate contri-butive a fronte di un contenutonumero di pensionati, che neces-sitano di una spesa per prestazio-ni ancora relativamente contenu-ta. La situazione sarebbe moltofavorevole se si potesse ritenereche un aumento del numero dinuovi iscritti possa permanere an-che in futuro ma i dati non con-fermano questa ipotesi. Si preve-de infatti che in futuro ci sarà uncalo del numero di nuove genera-zioni di avvocati.Difatti, come si evince dalla Ta-bella 2, dopo un rilevante aumen-to del numero dei laureati in giu-risprudenza, osservato negli anni2001-2004, con una media di cir-ca 25.000 nuovi laureati all’anno,si osserva un forte calo negli ulti-mi anni che ha già avuto riflessisull’andamento dei giovani cheiniziano la pratica forense, che so-no passati da oltre 23.000 nel2005 a circa 15.000 nel 2008.C’è da dire che gli effetti del calonon si rilevano ancora nell’anda-mento del numero di nuovi iscrittiagli Albi e alla Cassa Forense do-ve sono ancora presenti un nume-ro di nuove iscrizioni in aumentocon, rispettivamente, circa 14.000nuovi avvocati per il 2008 e circa10.000 nuovi avvocati iscritti allaCassa nello stesso anno.Tuttavia le previsioni devono te-nere conto del calo dei laureati edei praticanti, fenomeno che nonpotrà che avere come conseguen-za il futuro calo del numero deinuovi avvocati che svolgerà laprofessione con continuità.

Nel grafico 3 viene messo a con-fronto il valore dell’indicatore de-mografico (rapporto iscritti pen-sionati), rilevato per Cassa Foren-se con quello riferito alla popola-zione nazionale nel periodo tem-

LA PREVIDENZA FORENSE

Figura 2 -

3,8

2,7 1,3

5,9

3,8

5,0

4,9

4,4

4,2

3,1 3,14,8

2,8

1,5

1,8

2,8

2,2

3,6

2,7

1,9VALLE D'AOSTAPIEMONTE

LOMBARDIA

LIGURIA

VENETO

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRENTINO ALTO ADIGE

TOSCANA

LAZIOUMBRIAMARCHE

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

NUMERO AVVOCATI OGNI MILLE ABITANTI

Tabella 1 -

AnnoAvvocati

non pensionatiPensionati

N. Attivi per ogni pensionato

1985 34.329 11.884 2,91990 38.040 13.563 2,81995 51.897 16.537 3,12000 79.908 19.595 4,12005 111.708 21.987 5,12009 140.035 25.016 5,6

Tabella 2 -

AnnoLaureati in

giurisprudenzaNuovi iscritti

al registro praticantiNuovi iscritti

all’albo avvocatiNuovi iscritti

alla Cassa Forense

1997 18.624 18.036 n.d. 8.1661999 21.168 19.660 10.271 5.9782001 24.133 21.925 11.454 7.0202004 25.218 23.043 13.356 8.7002006 19.056 17.083 12.037 9.3652008 16.489 15.060 14.237 10.0062009 n.d. n.d. n.d. 10.326

PPREVIDENZAspeciale conferenza

148

porale 1985-2009. Nel periodotemporale considerato, mentrel’indicatore demografico a livellonazionale ha subito un progressi-vo peggioramento, passando daun valore di circa cinque attivi perogni pensionato a poco più di treattivi per ogni pensionato, conevidenti conseguenze negative su-

gli equilibri futuri della previden-za pubblica, l’indicatore demo-grafico della previdenza forense èinvece migliorato, passando da unvalore di 2,9 attivi per ogni pen-sionato a 5,6 attivi per ogni pen-sionato. La popolazione forense,rispetto alla popolazione naziona-le, è sicuramente una popolazione

giovane; ciò si evince mettendo aconfronto la composizione a pira-mide della struttura per età delledue popolazioni così come ripor-tato nella Figura 4.

Nella figura 4, si osserva come lastruttura per età della popolazioneitaliana abbia assunto una forma“rettangolarizzata” tipica delle po-polazioni “mature” che si trovanoin una situazione di stazionarietàcioè con numero di ingressi più omeno pari al numero di uscite; in-vece si osserva come la popolazio-ne forense abbia ancora una strut-tura per età con una forma tipicadelle popolazioni giovani in corsodi evoluzione caratterizzate da unabase molto ampia (attivi) e un ver-tice ridotto (pensionati).Oltre al fenomeno dell’aumentoconsiderevole del numero di indi-vidui, con conseguente ringiova-nimento della popolazione foren-se, all’interno dell’avvocatura,come per molte altre categorie

PLA PREVIDENZA FORENSE

5,6

3,3

2,9

4,9

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

1985 1990 1995 2000 2005 2009

Avvocati - n° attivi per pensionatoItalia - n° attivi per pensionato

Figura 3 -

AVVOCATI E POPOLAZIONE - COMPOSIZIONE % PER ETÀ - ANNO 2009

15 10 5 0 5 10 15 20 25

24 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 - 89

90+

Percentuale

Popolazione Avvocati

Cla

sse

di e

Figura 4 -

149

LA PREVIDENZA FORENSE

Tabella 3 -

AnnoReddito IRPEF Avvocatura

% crescita

PIL nazionale

% crescita

1999 € 3.476.601.590 6,8% € 1.127.091.085.000 3,3%

2000 € 3.827.748.127 10,1% € 1.191.057.319.980 5,7%

2001 € 4.147.856.131 8,4% € 1.248.648.102.890 4,8%

2002 € 4.510.879.809 8,8% € 1.295.225.718.270 3,7%

2003 € 4.684.281.352 3,8% € 1.335.353.721.800 3,1%

2004 € 5.328.208.984 13,7% € 1.391.530.161.500 4,2%

2005 € 5.648.927.942 6,0% € 1.429.477.476.300 2,7%

2006 € 6.311.871.790 11,7% € 1.485.378.847.350 3,9%

2007 € 6.984.105.914 10,7% € 1.544.915.618.350 4,0%

2008 € 7.104.080.859 1,7% € 1.572.241.223.000 1,8%

% crescita media 8,3% 3,8%

ISCRITTI CASSA - ANNO 1981

7%

93%

Uomini Donne

ISCRITTI CASSA - ANNO 1991

15%

85%

Uomini Donne

ISCRITTI CASSA - ANNO 2001

30%

70%

Uomini Donne

ISCRITTI CASSA - ANNO 2009

59%

41%

Uomini Donne

Figura 5 -

professionali, si è assistito al fe-nomeno della femminilizzazione.Un numero sempre maggiore didonne iniziano la professione,molte abbandonano dopo qualcheanno, ma la grande maggioranzadecide di continuare la professio-ne tanto da aver modificato negliultimi anni il peso delle donne al-l’interno della categoria, così co-me indicato nella Figura 5.

Nel 1980 gli avvocati donne rap-presentavano meno del 7% di tut-ti gli iscritti agli albi forensi; at-tualmente risultano iscritte aglialbi oltre 90.000 professionistepari al 44% di tutti gli iscritti(208.000).Le trasformazioni demografichesul numero e sulla composizioneper genere della categoria hannoavuto effetti molto importanti aifini previdenziali e sociali sulle

capacità reddituali della categoria.Il totale della ricchezza prodottadalla categoria nell’ultimo decen-nio mostra livelli di crescita moltoalti in particolare se messi a con-fronto con la ricchezza prodottadall’intera economia italiana.Nella Tabella 3 si riporta, per il pe-riodo 1999-2008, il valore del red-

dito complessivamente prodottodall’avvocatura e il PIL prodotto alivello nazionale da cui si rileva chein media i tassi di crescita della ric-chezza prodotta dagli avvocati èstata di gran lunga superiore a quel-li riscontrati sulla crescita della ric-chezza mediamente prodotta daciascun italiano, una media

PPREVIDENZAspeciale conferenza

150

dell’8,3% contro una media nazio-nale del 3,8%.Ma quanto questa crescita è dovu-ta all’aumento del numero degliavvocati piuttosto che alla mag-gior ricchezza portata da ciascunavvocato? Dare una risposta aquesta domanda è molto impor-tante per verificare come evolve illivello di sviluppo economico equindi di affermazione della pro-fessione sul mercato. Purtroppociò che emerge da un’analisi piùattenta del dato reddituale ètutt’altro che entusiasmante.Difatti se, invece di confrontare ilmonte reddituale complessivamen-te prodotto dall’avvocatura, valoreche risente della numerosità deiprofessionisti coinvolti, mettiamo a

confronto l’entità del reddito me-dio prodotto con il PIL medio na-zionale, si evince che in media ilprimo è cresciuto molto meno delsecondo: la ricchezza mediamenteprodotta da un avvocato, nel perio-do considerato, ha avuto una cre-scita media annua pari al 2,3%, edè cresciuta meno di quanto media-mente prodotto a livello nazionale,che invece ha mostrato una crescitamedia annua pari al 3,2%.Nelle ultime due colonne dellaTabella 4 si riportano inoltre i da-ti reddituali e di PIL medio nazio-nale espressi in valore monetariodell’anno 2008 e si rileva che dalpunto di vista reale, mentre il PILmedio nazionale ha avuto una,seppur minima, crescita passando

da un valore di circa 24.000 euronel 1999 a oltre 26.000 nel 2008,il reddito medio degli avvocati sitrova in una situazione di consoli-data stazionarietà: in media un av-vocato nel 2008 ha guadagnato, intermini reali, quanto dieci anni fa!Proseguendo nell’analisi dei red-diti prodotti dall’avvocatura, se siesaminano i dati reddituali distri-buiti per fasce di età e per generedel dichiarante, si perviene ad ul-teriori interessanti considerazioni. Dalla Tabella 5 emerge una fortevariabilità del reddito all’internodella categoria evidenziando lapresenza di un’avvocatura a piùfacce. La prima importante diffe-renza è la disparità di reddito pre-sente tra uomini e donne; le don-

PLA PREVIDENZA FORENSE

Tabella 4 -

AnnoReddito

medio avvocati% crescita

PIL medio nazionale

% crescitaReddito medio

avvocati in moneta2008

PIL medio nazionale in moneta

2008

1999 € 41.242 0,0% € 19.803 3,3% € 50.653 € 24.3212000 € 43.333 5,1% € 20.917 5,6% € 51.872 € 25.0392001 € 44.828 3,4% € 21.915 4,8% € 52.251 € 25.5442002 € 45.812 2,2% € 22.661 3,4% € 52.146 € 25.7942003 € 44.444 -3,0% € 23.181 2,3% € 49.356 € 25.7432004 € 46.476 4,6% € 23.920 3,2% € 50.600 € 26.0422005 € 47.383 2,0% € 24.391 2,0% € 50.725 € 26.1112006 € 49.039 3,5% € 25.201 3,3% € 51.468 € 26.4492007 € 51.314 4,6% € 26.020 3,2% € 52.956 € 26.8522008 € 50.351 -1,9% € 26.253 0,9% € 50.351 € 26.253

% crescita media 2,3% 3,2%

Tabella 5 -

Classi di etàReddito Irpef medio Volume d’affari Iva medio

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

24 – 29 € 11.679 € 16.143 € 13.591 € 14.124 € 20.525 € 16.86530 – 34 € 17.378 € 26.944 € 21.426 € 21.932 € 36.442 € 28.07335 – 39 € 24.784 € 42.150 € 32.926 € 33.319 € 61.118 € 46.35340 – 44 € 31.717 € 60.682 € 47.873 € 45.357 € 92.938 € 71.89645 – 49 € 39.070 € 83.263 € 67.443 € 57.916 € 130.103 € 104.26250 – 54 € 48.140 € 93.559 € 80.366 € 75.764 € 146.552 € 125.99155 – 59 € 51.876 € 101.490 € 92.425 € 82.348 € 161.132 € 146.73860 – 64 € 73.884 € 116.711 € 112.088 € 104.955 € 185.324 € 176.64865 – 69 € 56.018 € 100.867 € 97.084 € 92.700 € 161.578 € 155.76770 – 74 € 42.872 € 81.745 € 79.303 € 69.977 € 127.708 € 124.082

74+ € 26.768 € 52.821 € 51.644 € 43.105 € 82.455 € 80.677Totale € 28.177 € 66.025 € 50.351 € 39.765 € 101.635 € 76.013

151

ne, con un reddito medio di28.177 euro, dichiarano importiinferiori di quasi il 60% di quellidichiarati dai loro colleghi uomini(che invece hanno un reddito me-dio di 66.025 euro). La differenzadi reddito tra i due sessi è presen-te ad ogni età denunciando la pre-senza di altri fattori discriminantioltre a quelli tradizionalmente at-tribuiti ai maggiori impegni fami-liari a carico delle professionistedonne.Molta variabilità esiste poi tra av-vocati giovani e avvocati menogiovani: coloro che iniziano laprofessione possono contare suentrate intorno ai 13.500 euromentre il professionista, che ter-mina l’attività o comunque èprossimo al pensionamento, arri-va a dichiarare redditi pari a circa112.000 euro.

� � �

Cosa si prevede per il futuro?

Le previsioni eseguite per stabi-lire il numero futuro degli avvo-cati italiani, alla luce degli ultimidati sul numero di laureati e delnumero futuro della popolazioneitaliane fornite dall’Istat indica-no una categoria che procederàverso un progressivo invecchia-mento (minore accesso di giova-ni che iniziano la professione)con conseguente peggioramentodegli equilibri demografici.L’enorme afflusso di giovani don-ne si consoliderà nel tempo, per-tanto si ipotizza una professionesempre più svolta da soggetti disesso femminile.Da questi due elementi si puòragionevolmente ipotizzare chela dinamica dei redditi degli av-vocati potrebbe subire un ral-lentamento (a causa della pre-senza femminile e di un merca-to saturo).Tutti questi elementi costituisco-

no effetti dannosi per gli equilibridi un sistema previdenziale finan-ziato attraverso un “patto tra legenerazioni”.Le previsioni ci indicano che nel2050, tempo relativamente brevequando si parla di equilibri previ-denziali, la popolazione forenseavrà una struttura per età simile aquella riscontrata nella popolazio-ne italiana: il numero dei giovanisarà pari al numero degli anziani,così come mostrato graficamentenella Figura 6.

Tale situazione si rifletterà in ma-niera dannosa sugli equilibri pre-videnziali del nostro ente in cui lepensioni vigenti sono pagate con icontributi versati da chi è in atti-vità.L’attuale favorevole rapporto dicinque attivi per ogni pensionatoè destinato a scendere ai livelli delsistema pubblico di un attivo per

LA PREVIDENZA FORENSE

AVVOCATI E POPOLAZIONE COMPOSIZIONE % - ANNO 2050

10 5 0 5 10 15

24 - 29

35 - 39

45 - 49

55 - 59

65 - 69

75 - 79

85 - 89

Percentuale

Popolazione Avvocati

Cla

sse

di e

Figura 6 -

PPREVIDENZAspeciale conferenza

152

ogni pensionato; se oggi per unapensione pari a 100 ogni avvocatoattivo deve versare 20 per mante-nere l’equilibrio, a quanto am-monterà nel 2050 il contributoquando si avrà un attivo per unsingolo pensionato?

La Cassa Forense ha operato conl’obiettivo di mantenere nel tem-po gli attuali favorevoli equilibriprevidenziali destinati, come ab-biamo visto, a peggiorare neiprossimi decenni.Difatti, attraverso le modifichenormative previste dalla riformadi recente approvazione, si è rag-giunto l’obiettivo di una stabilitàfinanziaria di medio e lungo pe-riodo.L’aumento delle aliquote contri-butive associato al graduale innal-zamento dei requisiti pensionisti-ci migliora, in un’ottica attuariale,il rapporto tra contributi versati eprestazione erogata anche in con-siderazione del progressivo peg-gioramento degli equilibri demo-grafici legato al minor afflusso digiovani e all’aumento della spe-ranza di vita media.Il percorso di Cassa Forense peròè tutt’altro che terminato.Dopo il varo della riforma dellaprevidenza, Cassa Forense inten-de agire sulle parti deboli del si-stema costituite dai soggetti inmaggiore difficoltà.I giovani rappresentano coloro

che oggi soffrono le maggioridifficoltà perché devono trovarenuovi spazi per svolgere la pro-fessione in modo soddisfacente einnovativo.Le donne costituiranno in futurola maggioranza degli avvocati ita-liani ed è necessario fornire input

che garantiscano le medesime op-portunità di scelte lavorative.Gli obiettivi sono pertanto quelli diintervenire sui punti deboli della ca-tegoria al fine di creare un sistemaprevidenziale efficiente e modernochiamato oggi a fare qualcosa di piùche erogare una pensione.

PLA PREVIDENZA FORENSE

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Avvocati - n° attivi per pensionato

Italia - n° attivi per pensionato

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

1985 1990 1995 2000 2005 2009

Avvocati - n° attivi per pensionato

Italia - n° attivi per pensionato

Figura 7 -

153

PPREVIDENZA

speciale conferenza

La riforma: si poteva fare meglio?Uno sguardo nel futuro

La riforma del nostro sistema previdenziale con l’aumento della contribuzionee con la riduzione delle pensioni si imponeva come assolutamente necessaria

per i bilanci futuri della Cassa. La riforma è stata accolta con soddisfazione per lo scampato pericolo, ma con alcune riserve. È doveroso verificare,

con un necessario sguardo nel futuro, se siano opportune ulteriori modifichemigliorative, soprattutto con riferimento all’equità dei trattamenti tra tutti gli iscritti e tra le generazioni degli anziani e dei giovani.

di Dario Donella

1. La necessità della riformaLa riforma della previdenza fo-rense approvata di recente dai mi-nisteri vigilanti, dopo una lungaattesa, ha suscitato soddisfazioni,ma anche perplessità e qualchecontrarietà.Molti non hanno capito la neces-sità della riforma, con norme ri-gorose che aumentino i contributi,ma, contemporaneamente, abbas-sino la misura della pensione. Chil’ha capita, ne ha tratto soddisfa-zione, perché è certamente mi-gliorata la prospettiva dei nostriconti futuri.Pochi si erano resi conto che il

nostro sistema previdenziale erasquilibrato e che le prospettiveper il futuro indicavano, comeprossimo, il momento in cui laCassa si sarebbe trovata in diffi-coltà a mantenere i livelli attualidelle pensioni e della contribu-zione.Questa rivista aveva segnalato ledifficoltà in cui si sarebbe trovatala nostra Cassa, se non fosserostate approvate con sollecitudineimportanti riforme1.Pochi però leggono con attenzio-ne le valutazioni economiche edattuariali, molto spesso pubbli-cate nella Rivista. E, soprattutto,non prestano la dovuta attenzio-

ne alle informazioni spiacevoli.Da tempo, era diffuso un ingiu-stificato ottimismo, ispirato dal-la lettura dei bilanci di esercizio,apparentemente favorevoli.Vero è che una sostanziale rifor-ma, con riduzione delle pensionie aumento dei contributi, era di-ventata necessaria e improroga-bile.La rilettura dei bilanci tecnici edegli scritti ricordati nella nota 1dimostra chiaramente che, se sifosse ulteriormente ritardatol’intervento riformatore, la Cas-sa si sarebbe trovata in serie dif-ficoltà.È necessario che i nostri iscritti

LA PREVIDENZA FORENSE

1 Se ne è, in particolare, più volte interessato il direttore della Rivista. Nei tempi remoti in molti numeri di questa Rivista: 1993, 4,49; 1996, 2, 45; 1996, 3, 27; 1997, 3, 54; 1998, 2, 43.In modo organico, con l’esame della riforma del 1980 e delle sue evoluzioni: “Una riforma incompiuta ed alterata” 1993, 3, 50. Ri-levante pure, “Appunti per la riforma”, parte I: 2005, 3, 225; parte II: 2006, 2, 155. Vanno poi ricordati: 2000, 2, 56; 2003, 4, 358;2006, 1, 47 e, da ultimo, 2007, 3, 262.Tra gli scritti più rilevanti di altri autori pubblicati nella rivista, ricordiamo: CASTELLINO (il compianto economista massimo esper-to di economia previdenziale): “Le perplessità di un economista”, 1995, 1-2, 33; “A colloquio con Castellino”, 1990, 4, 52; “Unaccorato appello alla lungimiranza”, 2000, 4, 22.Tra gli scritti più recenti, segnaliamo quelli di M. MESSORI, “Analisi macroeconomica e questioni previdenziali”, 2004, 1, 35. L.FRANCARIO, “Rischi finanziari e rischi previdenziali”, 2004, 1, 41. G. CAZZOLA, “La sostenibilità dei sistemi previdenziali”, 2004, 2,136. G. ORRÙ, “Tasso di sostituzione e sostenibilità del sistema”, 2004, 2, 151. Id. “Bilancio tecnico. Un segnale d’allarme”, 2007,2, 135 e “Bilancio tecnico”, 2003, 4, 322. A. BRAMBILLA, “La sostenibilità economica e finanziaria delle casse previdenziali a me-dio e lungo termine”, 2004, 2, 153. P. ROSA, “Prospettive di riforma”, 2004, 3, 263. G. CAZZOLA, “Necessità di riforma” 2005, 4,328; M. ANGRISANI, “Considerazioni di un economista sulla necessaria riforma della previdenza forense”, 2005, 4, 332. Id. “Preve-nire i rischi del futuro”, 2004, 1, 31.Sono stati pubblicati, inoltre, i bilanci tecnici, chiari nell’indicare l’assoluta necessità ed urgenza della riforma.

PPREVIDENZAspeciale conferenza

154

si rendano consapevoli che iprovvedimenti di riduzionedelle pensioni e di aumento deicontributi erano assolutamen-te necessari per la stessa so-pravvivenza della Cassa.L’alternativa alla nostra Cassa èl’INPS, che chiede più soldi perpagare pensioni più basse! Questofatto non va dimenticato da chiesprime critiche radicali alla Cas-sa Forense.

2. Una sommaria valutazione del contenutodella riforma – La congruità della contribuzioneLa riforma è stata ampiamente di-scussa dal Comitato dei Delegatiche, alla fine, ha adottato il testoentrato in vigore con l’approva-zione dei ministeri vigilanti. L’ef-ficacia di alcune disposizioni èstata prorogata nel tempo e moltieffetti si produrranno soltanto infuturo.La riforma ha certamente crea-to una base utile per garantiregli equilibri finanziari futuri,ma manifesta qualche carenza escelte che non trovano tutti d’ac-cordo, perché non dà assoluta si-curezza per il futuro, mentre nonsempre distribuisce equamente di-ritti e doveri.L’attenzione maggiore degliiscritti è stata attratta dall’aumen-to dei contributi divenuto subi-to efficace. Il quesito ricorrente èse siano stati alzati troppo e se ciò

fosse necessario. Adesso moltichiedono anche se sia possibile ri-durli.Il giudizio sulla congruità del-l’ammontare dei contributi deveessere necessariamente collegatocon l’insieme delle disposizioni,soprattutto con quelle che disci-plinano la misura delle pensioni.È infatti evidente che il manteni-mento di certi livelli delle pensio-ni esige che i contributi siano pa-gati in una adeguata misura.È naturale che gli iscritti desideri-no mantenere il più alto possibileil livello pensionistico, tenutoconto che, nel futuro, esso subirànecessariamente ulteriori riduzio-ni, mano a mano che le modifi-che, contenute nella riforma, sa-ranno divenute efficaci. Gli iscrit-ti devono essere consapevoli checiò rende molto difficile il conte-nimento e ancora più difficile lariduzione dei contributi, senzache siano approvati significativiritocchi dell’ammontare dellepensioni, i quali tuttavia non ne-cessariamente devono essere ri-duttivi di tutte. Si pensi alla ipote-si di modifiche apportate per l’a-dozione di criteri equitativi tratutti gli iscritti, con la eliminazio-ne di alcuni privilegi, per rispet-tare quanto più possibile l’equitàtra tutti i trattamenti. Così è, peresempio, per la disparità di tratta-mento nella pensione di vecchiaiaanticipata, in funzione della an-zianità, e per i tempi troppo lun-ghi della riduzione della pensione

di vecchiaia con l’applicazioneintegrale del “pro rata”2. Se neparlerà più avanti. La riduzione visarebbe solo per alcune e non peraltre pensioni, ma essa sarebbemotivata e giustificata dal ri-spetto della equità.È dunque necessario, prima di tut-to, valutare se sia possibile che lepensioni future non vengano trop-po ridotte, senza dover intervenirecon l’aumento della contribuzione.Un incisivo ritocco delle regoleapprovate con la riforma potrebbeconsentire, per il futuro, un conte-nimento della contribuzione (sepotrà rimanere in vigore il contri-buto integrativo, elevato al 4%,oltre il termine imposto dai mini-steri vigilanti). E forse anche unasua riduzione. Sono questioni cheandrebbero attentamente esami-nate.Ogni valutazione del nostro siste-ma pensionistico va inquadratanella realtà della evoluzione de-mografica e della evoluzione del-la economia, che può avere rifles-si immediati sui redditi degli av-vocati (e perciò sulle entrate con-tributive).Anche la stabilità del nostro siste-ma politico-economico può in-fluire in misura non trascurabilesui nostri equilibri finanziari. Adesempio, per gli effetti che posso-no derivare da minori proventidelle nostre riserve patrimoniali.L’aumento, tuttora in corso, delnumero degli iscritti ha reso il no-stro sistema particolarmente van-

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2 Il sistema del “pro rata” funziona così: si distingue l’anzianità maturata prima dell’entrata in vigore della modifica riduttivadella misura della pensione dall’anzianità maturata dopo. Per l’anzianità anteriore alla modifica, la pensione viene calcolatacol vecchio sistema (nel nostro caso con il coefficiente 1,75); per l’anzianità posteriore, col sistema nuovo (nel nostro caso conil coefficiente 1,50). La somma dei due totali indica l’ammontare della pensione, la quale perciò (a parità di media dei redditi)diminuisce ogni anno. E ciò perché ogni anno si applica, per un minor numero di anni, il coefficiente vecchio (elevato) e, per unmaggior numero di anni, il coefficiente nuovo (ridotto). È chiaro che saranno necessari moltissimi anni prima che il nuovo coef-ficiente si applichi per intero a tutte le pensioni. Solo chi si iscrive ora alla Cassa riceverà una pensione calcolata per l’interocon il coefficiente ridotto all’1,50. È evidentemente una assurdità, perché viene prolungato per troppo tempo il privilegio deglianziani che possono beneficiare troppo a lungo del sistema di calcolo più favorevole.

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taggioso per i bilanci della Cassaa causa del miglioramento delrapporto tra iscritti e pensionati.In futuro, questo rapporto ottima-le non potrà durare perché aumen-terà il numero dei pensionati,mentre non potrà aumentare an-cora il numero degli iscritti con-tribuenti. Ciò significa che, in fu-turo, il minor numero di iscritticontribuenti dovrà provvedere peril maggior numero di pensionati.Si aggiunga che il continuo au-mento dell’età farà sì che, in me-dia, ogni pensionato riscuoterà lapensione per un maggior numerodi anni (salvo aumentare ancoral’età del pensionamento).Vi sono, dunque, molteplici ragio-ni per operare con la massimaprudenza, se si vogliono creare lecondizioni che consentano di evi-tare rischi per il futuro: non si di-mentichi che la garanzia del fu-turo è requisito essenziale di unsistema previdenziale valido. Senza ritocchi migliorativi, è piùprobabile che si abbia in futuro lanecessità di aumentare ulterior-mente i contributi; mentre sareb-be certa l’impossibilità di ridurli.Va dunque verificato se e quali ri-tocchi migliorativi, ispirati so-prattutto alla ricerca di equità ditrattamento tra tutti gli iscritti,possano influire positivamentesul regime contributivo. Non èforse illusorio prevedere che, con

i soli ritocchi migliorativi dell’e-quità comparativa dei trattamenti,i contributi possano restare im-mutati (o quasi).

3. La pensione “modulare”3

Nel valutare se vi sia qualche pos-sibilità di contenere gli oneri con-tributivi, l’attenzione si deve sof-fermare, prima di tutto, sullapensione “modulare”.Di essa, finora, si è percepito pre-valentemente l’obbligo del paga-mento del contributo dell’1%, chesi aggiunge al contributo soggetti-vo elevato al 13%.Gli aspetti positivi di questo tipodi previdenza consistono nellapossibilità di integrare la misuradella pensione ordinaria in modovariabile a seconda del desideriodell’iscritto, perché la contribu-zione può essere discrezional-mente fissata da un minimodell’1% ad un massimo del 10%del reddito, con assoluta discre-zionalità.Il sistema di calcolo di questapensione è quello contributivo eperciò l’entità dei contributi paga-ti influisce direttamente sulla mi-sura della pensione percepibile;ma la misura dell’entità di questapensione, calcolata col sistemacontributivo, è meno vantaggiosadi quella ordinaria, calcolata colsistema retributivo4. Quanti accettano di buon gradol’aumento della contribuzione

soggettiva, ritenuta già molto one-rosa, soprattutto considerando chegli effetti positivi si manifesteran-no al momento del pensionamen-to? Per i trentenni di adesso, vuoldire influire sulla misura dellapensione, che sarà percepita tratrenta/quarant’anni.Si tratta, dunque, di un tipo dipensione avente lo scopo di mi-gliorare la misura di quanto l’i-scritto percepirà da pensionato,che sarà tanto più elevata quantopiù elevato sarà stato il contributopagato.Essa è molto simile alla pensioneintegrativa. Questa però, per suanatura, è facoltativa. Una pensio-ne integrativa obbligatoria è unacontraddizione, che determinamolti inconvenienti.Non è qui il caso di approfondirequali e quanti inconvenienti deter-mini la nostra modulare obbliga-toria.È certamente contraddittorio im-porre un “beneficio” a tutti gliiscritti, anche se non propensiad aumentare gli oneri contri-butivi.Molto più ragionevole sarebbestato attribuire carattere di fa-coltatività alla pensione modu-lare. Sarebbe stato così possibileverificare quanti la gradiscano ein quale misura vorrebbero bene-ficiarne.Dalle prime reazioni, è probabil-

LA PREVIDENZA FORENSE

3 La pensione “modulare” è così chiamata, perché consente all’iscritto di scegliere la misura del contributo che intende pagare. Nelnostro caso, la scelta è tra il minimo dell’1% e il massimo del 10%. La pensione si calcola col sistema contributivo, cosicché essapuò essere maggiore o minore a seconda della misura del contributo scelto dall’iscritto e pagato. Questo tipo di contribuzione è ti-pico della pensione complementare, che è facoltativa. Un sistema di pensione modulare è anomalo con la contribuzione minima ob-bligatoria, ma nulla vieta di consentire all’iscritto di scegliere la misura del contributo soggettivo anche per la pensione obbliga-toria. Purché però la pensione sia calcolata col sistema contributivo; col sistema retributivo la variabilità del contributo sarebbeinvece assolutamente inammissibile. La variabilità del contributo, pertanto, non può essere estesa alla nostra pensione ordinaria,che è calcolata col sistema retributivo.4 Per la differenza tra sistema contributivo e sistema retributivo, si possono consultare in questa rivista VASARRI, n. 4, 2008, pag. 149e DONELLA, n. 4, 2008, pag. 152; sotto lo stesso titolo: “Perché il retributivo corretto”; BIANCOFIORE “Contributivo o retributivo”, n.3, 2004, pag. 212; DONELLA “Retributivo o contributivo”, n. 4, 2004, pag. 212.N.B. I numeri arretrati della rivista si possono leggere sul sito della Cassa alla voce “La Previdenza forense”.

PPREVIDENZAspeciale conferenza

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mente fondato ritenere che moltiavrebbero preferito la facoltati-vità. Specialmente la maggioran-za dei giovani che ha difficoltà nelpagamento dei contributi.È ora possibile trasformare la mo-dulare da obbligatoria in facoltati-va?Certamente sì. Si tratta, però, diun argomento che richiede ap-profondimento.L’introduzione della modulareobbligatoria è stato uno dei puntipiù controversi nella discussionedella riforma. Si può presumereche la sua introduzione sia statadeterminata dalla fretta di giunge-re alla approvazione della rifor-ma, senza valutarne l’effettiva uti-lità ed il livello di gradimento.Diminuire, in questo momento, lacontribuzione soggettiva dell’1%sarebbe certamente provvedimen-to gradito, soprattutto consideran-do che pochi riconoscono a que-sto tipo di pensione una effettivautilità e costoro potrebbero be-neficiarne anche con una modu-lare facoltativa, senza cioè cheessa sia imposta a chi non la de-sidera affatto. In una prospettivapessimistica, questo 1%, rispar-miato con la modifica della mo-dulare, potrebbe risultare utilizza-bile per un aumento del contribu-to soggettivo, che divenisse ne-cessario.

4. L’aumento dell’età pensionabile, come deliberato, può essere più apparente che realeIl punto più importante dellariforma è la elevazione della etàpensionabile a settant’anni.Si tratta di un provvedimento

pressoché necessario, considera-to che l’età media è notevolmenteaumentata in questi ultimi tempi:anche più di cinque anni.L’aumento dell’età pensionabileè argomento all’ordine del giornodi tutti i sistemi previdenziali,privati e pubblici, italiani e stra-nieri5.Col nostro provvedimento, noiabbiamo aperto la strada, che an-che gli altri dovranno percorrere.È però successo che questo prov-vedimento importantissimo, an-zi fondamentale per la riforma,sia stato diminuito molto nella suaefficacia, fino a svalutarla in granparte.Nel corso della discussione perl’approvazione della riforma,era stata prevista la possibilità diuna anticipazione fino al sessan-tacinquesimo anno, con una de-trazione della misura della pen-sione di circa il 5% per ogni annodi anticipazione.Questa diminuzione avrebbe resola Cassa indifferente alla anticipa-zione: perché avrebbe pagato perun tempo maggiore una pensionedi importo inferiore. Il suo oneresarebbe rimasto immutato: essaavrebbe dovuto pagare le pensioniper un numero maggiore di anni(pari a quelli dell’anticipazione),ma con un importo diminuito, inmodo tale che il totale delle ero-gazioni sarebbe rimasto presso-ché invariato.Nel corso della discussione finale,è stato però introdotto un emenda-mento, secondo il quale la ridu-zione della pensione, in caso dianticipazione, non viene applicataper coloro i quali abbiano matura-to quarant’anni di effettiva iscri-

zione (compresi pertanto i riscat-ti). La decorrenza della pensionesi ottiene a partire dall’anno dellamaturazione di questa anzianità ela riduzione della misura dellapensione per l’anticipazione siapplica solo per gli anni anterioria quello del compimento di qua-rant’anni di anzianità.Questo emendamento diminui-sce in misura rilevante l’effica-cia della elevazione dell’etàpensionabile, con risultati nonequi a vantaggio di chi abbia eser-citato in passato, o eserciti in fu-turo, riscatti con una contribuzio-ne ridotta (come è naturale conse-guenza quando il riscatto vienechiesto subito dopo la iscrizionealla Cassa).La riduzione dell’età pensiona-bile in funzione della anzianitàcontributiva non si giustifica sulpiano attuariale per le pensionidi vecchiaia, come sono le no-stre ordinarie, calcolate col si-stema retributivo, nel qualel’anzianità ha un rilievo solo nelcalcolo della misura della pen-sione, con effetti per l’iscritto,per una sua maggiore durata,molto inferiori al vantaggio diuna riscossione anticipata dellapensione.In futuro, i positivi effetti dellaelevazione dell’età pensionabi-le potrebbero essere vanificati,o quasi, con l’aumento del nu-mero dei riscatti e delle retroda-tazioni all’atto della iscrizione(rispetto a quanto avvenuto finoad ora). Il risultato sarebbe chemoltissimi andrebbero in pensio-ne prima dei settant’anni e moltiaddirittura a sessantacinque. Per-ciò tenderebbe ad essere in gran

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5 Vedasi il dibattito in corso per elevare nella previdenza pubblica l’età pensionabile a 70 anni e, di recente, la imposizione fatta al-l’Italia dalla Corte di Giustizia Europea di elevare l’età pensionabile della donna a 65 anni in tempi abbreviati rispetto alla eleva-zione dell’età già approvata dall’Italia, ma in tempi prolungati.

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parte annullato l’effetto positivodell’aumento dell’età pensiona-bile. E tornerebbe l’esigenza diaumentare i contributi o di di-minuire in altro modo l’entitàdelle pensioni.Dopo l’approvazione della rifor-ma, è stata presentata al Comitatodei Delegati una mozione per fa-cilitare e rendere poco onerosi iriscatti a chi non li abbia ancorarichiesti; e ciò per ottenere unapossibilità di anticipazione del-l’età della pensione con limitatoonere economico.I presentatori della mozione pro-babilmente non si sono resi con-to degli effetti pesantemente ne-gativi sui bilanci della Cassa chel’accoglimento della loro richie-sta, apparentemente equa, po-trebbe determinare.Il Comitato dei Delegati dovrebbevalutare attentamente gli effettidella modifica richiesta, perchéessi sono molto pericolosi per gliequilibri finanziari futuri.Il Comitato dovrebbe piuttostoriesaminare la disciplina della an-ticipazione; ne risulterebbe la op-portunità di ripristinare la rego-la secondo la quale la riduzioneper ogni anno di anticipazionesi applica sempre indipendente-mente dalla anzianità di iscri-zione. E, con ciò, sarebbe elimi-nata ogni disparità di trattamentoin ragione dell’anzianità e sareb-bero evitati pericolosi effetti suibilanci della Cassa.

5. Il confronto tra pensionedi vecchiaia anticipata e pensione di anzianità –La ipotesi di unificarleAnche se venisse ripristinata laregola che, in ogni caso di antici-pazione, l’ammontare della pen-sione viene ridotto del 5% circaogni anno, rimarrebbero rilevanti

problemi di collegamento con lapensione di anzianità.La pensione di anzianità è divenu-ta per la Cassa molto onerosa conl’aumento dell’età per la pensionedi vecchiaia, così da indurre a rie-saminare la sua opportunità nel si-stema previdenziale della nostraCassa; e addirittura la sua legitti-mità. Sarebbe, infatti, troppo rile-vante per gli iscritti la convenien-za della pensione di anzianità,perché calcolata senza riduzionedel suo ammontare, a differenzadella vecchiaia anticipata.Una misura più elevata della pen-sione di anzianità, rispetto allapensione di vecchiaia, non è cer-tamente giustificata come conse-guenza soltanto della cancellazio-ne dall’albo, imposta per acquisi-re questo tipo di pensione, cancel-lazione che spesso viene elusa ne-gli effetti. Si può senz’altro ritenere che sianecessario modificare le regoledella pensione di anzianità.Se è dubbio che noi abbiamo i po-teri per abolire un tipo di pensio-ne, è certo invece che li abbiamoper modificarne la disciplina.Questa possibilità di modifica èstata utilizzata, ad esempio, intro-ducendo qualche ritocco alla pen-sione di anzianità per contenere ilnumero di quelli indotti a richie-derla. Si tratta però di ritocchi as-solutamente insufficienti.È quasi certo che verrà abolita,nel sistema generale, l’incompati-bilità tra pensione e prosecuzionedel lavoro. È possibile che, primao poi, questa abolizione vengaestesa alla nostra Cassa, escluden-do l’obbligo della cancellazionedagli albi per la pensione di an-zianità: gli effetti sarebbero asso-lutamente disastrosi, perché, sefosse possibile mantenere l’iscri-zione all’albo anche con la pen-

sione di anzianità, con la discipli-na vigente, essa diventerebbe an-cor più vantaggiosa ed essa sareb-be sempre preferita alla pensionedi vecchiaia. Certamente preferitaalla pensione di vecchiaia antici-pata, che subisce una riduzionedel suo ammontare. Attraverso glieffetti abnormi, si constaterebbe-ro ingiusti privilegi (forse ancheincostituzionali) attribuiti allapensione di anzianità con la disci-plina attuale.È interessante richiamare l’atten-zione sul fatto che, con la discipli-na approvata, una pensione di an-zianità chiesta a sessantaquattroanni e undici mesi è calcolata perintero; mentre la pensione di vec-chiaia anticipata, chiesta a sessan-tacinque anni e un mese, è ridottadel 25%, calcolata con lo stessosistema di calcolo retributivo. Ladifferenza non si giustifica con laspesso inutile cancellazione dal-l’albo, con evidente violazionedell’art. 3 Cost.Una ipotesi, da verificare, per ov-viare a queste ingiuste disparità, èquella di una fusione tra pensio-ne di vecchiaia anticipata e pen-sione di anzianità.La disciplina potrebbe essere que-sta.Distinguere due tipi di pensione:– la pensione di vecchiaia, che si

potrebbe ottenere soltanto alcompimento del settantesimoanno di età;

– e la pensione di anzianità, chesi potrebbe chiedere dopo ilcompimento del sessantaduesi-mo anno (o quello diverso stabi-lito per il sistema generale).

In entrambi i casi, potrebbe es-sere mantenuta la iscrizione aglialbi con la prosecuzione dell’e-sercizio professionale, senza ef-fetti sulla misura della pensione.Per la pensione di vecchiaia, do-

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vrebbe rimanere l’attuale sistemadi calcolo retributivo, mentre, perl’anzianità, si dovrebbe adottare ilsistema contributivo.Gli effetti della adozione del si-stema contributivo sono molto si-mili a quelli della pensione antici-pata con riduzione del 5% perogni anno di anticipazione.La Cassa, pertanto, non sopporte-rebbe, con la nuova pensione dianzianità, oneri più elevati di quel-li attuali per la vecchiaia con la ri-duzione per la anticipazione, ap-plicata indipendentemente dallaanzianità maturata, mentre sareb-be per essa vantaggiosa rispettoalla pensione di anzianità attuale.Con le modifiche ipotizzate, sirenderebbe elastico il nostro siste-ma pensionistico con ampia pos-sibilità di scegliere l’età a cuichiedere la pensione, senza chequesta scelta, del tutto discrezio-nale, possa influire sugli oneridell’ente previdenziale e sullapossibilità di proseguire il lavorodi avvocato per il pensionato.Ci sarebbe chi, potendo prose-guire l’attività professionale,preferirebbe riscuotere prima lapensione di anzianità, pur nellasua entità ridotta, e chi preferi-rebbe invece ritardare il pensio-namento, per ottenere una pen-sione più elevata.Chi ritardasse il pensionamentofarebbe una specie di scommessasulla durata della sua vita, perchéchi vivesse di più trarrebbe van-taggio nel percepire una pensionepiù elevata per maggior tempo.Anche per la Cassa si otterrebbe-ro numerosi e rilevanti vantaggi:prima di tutto una equa differen-ziazione tra i due tipi di pensione.Non trascurabile è poi la semplifi-cazione del nostro sistema pen-sionistico, divenuto ora quantomai farraginoso.

Può darsi che queste modifichenon siano ragionevoli o non sianogradite.Mi sembra, però, che sia opportu-no approfondire l’argomento e di-scuterne.Sarebbe comunque importante, invia preliminare, che una verificaattuariale ci illustrasse se gli effet-ti di queste modificazioni possanoessere vantaggiosi per la Cassa.Il primo vantaggio sarebbe quellodi eliminare una pensione antici-pata che, senza la riduzione dellamisura della pensione in conside-razione della anzianità maturata,sarà certamente molto onerosaper la Cassa e tenderebbe a vani-ficare gli effetti dell’aumento del-l’età pensionabile, soprattutto ne-gli anni futuri. Essa, inoltre, è di-scriminatoria tra gli iscritti. Sa-rebbe poi molto vantaggiosa perla Cassa la trasformazione dellapensione di anzianità, alla qualel’ingiustizia per gli iscritti e laonerosità per la Cassa sono statein precedenza illustrate.Tra i vantaggi, dovrà essere verifi-cato se l’innovazione possa esclu-dere o, perlomeno, ridurre il ri-schio di un aumento futuro dellacontribuzione; o addirittura sepossa essere presa in considera-zione l’ipotesi di ridurla, qualorala modifica proposta determini unapprezzabile risparmio. Certa-mente, la esclusione della riduzio-ne della pensione di vecchiaia, infunzione della anzianità, non so-lo, quanto meno, attenua il rischiodi maggiori oneri futuri per laCassa, ma consente, da subito, unapprezzabile risparmio.

6. Altri ritocchi?Altri ritocchi della riforma potreb-bero essere studiati e verificati.Se ne possono ricordare alcuni,con qualche accenno.

1) L’accelerazione dell’aumentodel periodo di riferimento per ilcalcolo della pensione, che oraè troppo dilazionato nel tempoe troppo complicato per i cal-coli differenziati tra diversi pe-riodi (ben tre con distinti fatto-ri di calcolo), in ragione delmomento in cui sono state ap-provate modifiche della lorodurata;

2) L’accelerazione della effica-cia della riduzione della pen-sione, escludendo la regoladel “pro rata” rigidamenteapplicata ed applicando inve-ce correttamente il comma763 della legge finanziaria2007, secondo il quale vannocontemperati gli interessi del-le generazioni anziane diconservare quanto più a lun-go possibile i privilegi attualie delle generazioni giovani divedere anticipate le regoledelle pensioni, così da calco-larle quanto prima possibilein modo eguale per tutti. Conquesto comma, è stata supe-rata la necessità di applicarecon rigore il criterio del “prorata”, perché esso ora va sol-tanto “tenuto presente” nel-l’approvare provvedimentinecessari per la salvaguardiadell’equilibrio finanziario dilungo termine; la riduzionedei trattamenti va eseguita“in relazione alle anzianitàgià maturate rispetto alla in-troduzione delle modifichederivanti dai provvedimenti”approvati e “comunque tenu-to conto dei criteri di gradua-lità e di equità fra generazio-ni” (quasi esattamente sonoriprodotte le parole del testonormativo). Se è pur veroche, quando si applica il cri-terio del “pro rata”, sono cor-

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rette le regole approvate conla nostra riforma, è anche ve-ro che queste non si applica-no quando viene derogata laregola del “pro rata” nel sen-so indicato dal citato comma763. Derogando dal “pro ra-ta”, il tempo per l’acquisto diefficacia della riduzione delcoefficiente per il calcolodella pensione potrebbe esse-re contenuto in dieci/quindicianni.

3) Un altro ritocco potrebbe esse-

re fatto col riesame delle rego-le della assistenza, ora erogatain misura rilevante, non semprea favore dei bisognosi.

7. ConclusioniRitengo che non dobbiamo rasse-gnarci a mantenere quelle regoledella riforma, che noi ritenessimonon eque o rischiose per gli equi-libri finanziari della Cassa.Capisco la stanchezza, che certa-mente ha colto i componenti an-ziani del Comitato dei Delegati

dopo le fatiche della approvazio-ne della riforma, e che può indur-re alla pigrizia; ma l’inerzia sa-rebbe colpevole, se inducesse adescludere un riesame della rifor-ma attento ed ispirato alla equità ealla prudenza.I nuovi delegati eletti, e soprat-tutto i più giovani, dovrebberoapportare un contributo rilevantedi energie e di idee, affinché ilComitato si dimostri all’altezzadei suoi difficili ed onerosi com-piti.

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La Riforma previdenziale forense,entrata in vigore il 1° gennaio2010, ha già impegnato gli Organidi Amministrazione e gli uffici inuna intensa opera interpretativa edapplicativa della nuova normativa,con particolare riferimento al coor-dinamento fra alcune disposizionie al passaggio dalla vecchia allanuova disciplina per alcuni istituti.Una primissima delibera del Con-siglio di Amministrazione, adottatagià l’8 gennaio 2010, ha riguardatole modalità e i tempi di riscossionedel contributo minimo modulare,novità assoluta della Riforma, in-trodotto a partire dall’anno 2010.Su proposta degli uffici, visti anchei ristrettissimi tempi tecnici dispo-nibili, il Consiglio di Amministra-zione ha deliberato di fissare al 30aprile 2010 il termine del paga-mento del contributo minimo mo-dulare relativo al 2010, da inviarecon separato M.Av. rispetto agli al-tri contributi minimi (soggettivo,integrativo e di maternità).La stessa delibera prevede, peral-tro, che a partire dal 2011, tutti icontributi obbligatori con previ-sione di un minimo, debbano es-sere riscossi negli stessi termini econ le stesse modalità (M.Av.bancari).Sempre con riferimento al contri-buto modulare, nella seduta del18 febbraio 2010 si è affrontatoun delicato problema interpretati-

vo relativo alla norma che neesclude il pagamento per i pensio-nati di vecchiaia. Infatti, il nuovoRegolamento dei contributi preve-de che tale contribuzione, minimae percentuale, sia esclusa per ipensionati, ad eccezione dei pen-sionati di invalidità (artt. 3.3 e4.2). Il Regolamento, però, con-trariamente a quanto previsto per itradizionali contributi soggettivoe integrativo, non ne rimandaesplicitamente l’esclusione al-l’anno solare successivo alla ma-turazione del diritto alla pensionedi vecchiaia, ma si limita ad indi-viduare la categoria dei professio-nisti da escludere dal pagamentodel contributo modulare (artt. 3.3e 4.2: “I pensionati, con la solaeccezione dei pensionati di invali-dità, sono esclusi dai versamentidi cui ai commi precedenti”).La differente formulazione non-ché la differente finalità (quotapensione con il calcolo retributivoe quota pensione con il calcolocontributivo) della contribuzionesoggettiva di base rispetto a quellamodulare, potevano suggerire trediverse possibili interpretazioni:– esclusione del contributo mo-

dulare (minimo e percentuale)dall’anno del pensionamento(decorrenza 1° gennaio o suc-cessiva);

– esclusione in base al principio dicassa; in questo caso si sarebbe

escluso il pagamento dall’annosolare successivo alla maturazio-ne del diritto a pensione, ancheper i versamenti connessi ai red-diti dell’anno precedente (modu-lare percentuale); l’esclusionedal modulare, avrebbe, quindi,riguardato coloro che avesseromaturato il diritto a pensione en-tro il 31/12 dell’anno anteriore aquello in cui sarebbe scaduto iltermine per il pagamento;

– esclusione in base al principiodi competenza: l’esclusione dalpagamento del contributo mo-dulare, obbligatorio e facoltati-vo, avverrebbe dall’anno solaresuccessivo alla maturazione deldiritto a pensione di vecchiaia,in analogia a quanto già avvieneper il contributo soggettivo dibase.

Dopo ampia discussione, anche inrelazione agli effetti pratici chesarebbero derivati dalle tre diver-se soluzioni, il Consiglio di Am-ministrazione ha deliberato di in-terpretare gli articoli 3 e 4 delnuovo Regolamento dei contribu-ti nel senso che il pagamento delcontributo modulare, obbligatorioe facoltativo, è escluso a partiredall’anno solare successivo allamaturazione del diritto a pensionedi vecchiaia, in analogia a quantogià avviene per il contributo mini-mo soggettivo di base.Sempre nella seduta del 18 feb-

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L’applicazione della riformaLe prime questioni interpretative e applicative della riforma sono già state oggetto di esame da parte del Consiglio di amministrazione.Eccone un breve resoconto.

di Michele Proietti

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braio 2010 il Consiglio di Ammi-nistrazione è stato chiamato a pro-nunciarsi su una serie di questioniinterpretative di coordinamentotra vari istituti che richiamavano ilpagamento di contribuzione sog-gettiva e integrativa.Si poneva il quesito di come con-ciliare le norme preesistenti allaprevisione del contributo sogget-tivo modulare obbligatorio, dovu-to a decorrere dall’anno 2010.

Beneficio art. 14 ultraquaran-tenni

Il comma 1 dell’art. 14 della leg-ge 141/1992 prevede che “Chi siiscrive con decorrenza successivaal compimento del quarantesimoanno di età può ottenere i benefici…… con il pagamento di una spe-ciale contribuzione pari al doppiodei contributi minimi soggettivoed integrativo, dell’anno di pre-sentazione della domanda ……”.Il richiamo specifico al contributosoggettivo, seppure nella misuradel minimo, consentiva di riteneredovuta, a parere degli uffici, per ledomande di iscrizione presentatea decorrere dal 2010, anche lacontribuzione minima soggettivamodulare obbligatoria.

Riscatto

L’art. 4 del Regolamento per ilRiscatto di cui all’art. 24 dellalegge 141/1992, dopo avere previ-sto, al 1° comma, che l’iscrittoviene ammesso al riscatto previopagamento di un contributo taleda assicurare la riserva matemati-ca necessaria per la copertura as-sicurativa relativa al periodo ri-scattato, al 3° comma sancisceche l’“onere non può comunqueessere inferiore, per ciascun annoriscattato, ad un importo pari al-la misura intera dei contributi mi-nimi di cui agli artt. 10 e 11 della

legge 576/80 previsti per l’annodi presentazione della domanda”.Il tenore letterale di tale previsio-ne escluderebbe l’inclusione dellacontribuzione soggettiva obbliga-toria modulare.

Ricongiunzione

Il comma 4 dell’art. 4 della legge45/1990 prevede che la gestioneprevidenziale competente a ricon-giungere i periodi assicurativi,dopo avere ricevuto da parte delrichiedente il versamento dellaeventuale differenza fra la riservamatematica e le somme già versa-te alle gestioni previdenziali,chiede a queste ultime il trasferi-mento dei “contributi obbligatorio volontari … maggiorati degliinteressi annui composti al tassodel 4,50 per cento …”.Di conseguenza, il Consiglio diAmministrazione ha così delibe-rato:

Beneficio art. 14 ultraquarantenni:di prevedere che, per le domandedi iscrizione presentate da ultra-quarantenni, a decorrere dal 2010,il pagamento della speciale con-tribuzione prevista dall’art. 14della legge 141/92, comprendaanche la contribuzione minimamodulare obbligatoria;

Riscatto:di prevedere che il calcolo dell’o-nere minimo in caso di riscatto, aisensi dell’art. 4 del Regolamentoper il Riscatto, escluda ogni riferi-mento alla contribuzione minimamodulare;

Ricongiunzione:di prevedere, per le domande diricongiunzione presentate a de-correre dal 2010, ai sensi dell’art.4, comma 4, della legge 45/90, iltrasferimento presso altra gestio-ne previdenziale anche della con-tribuzione soggettiva modulare

obbligatoria e facoltativa even-tualmente maturata dall’iscritto.

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Non meno delicate appaiono lequestioni affrontate sul versantedelle prestazioni, dove, relativa-mente ad alcuni istituti, si è resonecessario risolvere importantiquestioni interpretative che di se-guito si riassumono:

Scaglioni e coefficientiSecondo quanto previsto dall’art.4, comma 5, del Regolamento perle Prestazioni previdenziali, ilreddito medio, determinato se-condo quanto previsto dai prece-denti commi dello stesso articolo,viene moltiplicato, per ciascunanno di effettiva iscrizione e con-tribuzione, sulla base di due nuo-vi coefficienti: 1,50% sulla som-ma compresa tra 0 e 3/4 del tettoreddituale (€ 65.100) e 1,20%sulla restante parte (sino a €

86.700).La norma transitoria di cui all’art.14 del predetto Regolamento, nelrispetto del principio del pro rata,prevede una pensione costituitadalla somma di più quote calco-late secondo i periodi di riferi-mento fissati dalla delibera adot-tata dal Comitato dei Delegati il19 gennaio 2001 (la media sui mi-gliori 10 anni di iscrizione degliultimi 15 anni sino al 31.12.2001e sui migliori 20 degli ultimi 25anni per il periodo 2002/2007)nonché su un’ulteriore quota, de-terminata con le modalità previstedall’art. 4 del nuovo regolamentoper il periodo dall’1.1.2008 (tuttal’anzianità contributiva esclusi ipeggiori 5 anni).Non risultava sufficientementechiaro se nel calcolo dei tratta-menti, maturati dal 2010, i duecoefficienti/scaglioni dovesseroessere applicati solo alla media

LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAspeciale conferenza

162

relativa all’ultima quota oppure atutte le quote.

Beneficio dei 10 anniPer le pensioni di invalidità e d’i-nabilità, il requisito dell’anzianitàminima richiesto per la matura-zione del diritto a pensione vieneridotto da 10 a 5 anni, fermo re-stando la necessità d’iscrizionealla Cassa da prima del quarante-simo anno di età (c. 1 degli artt. 9e 10). Relativamente al calcolo sievidenzia che l’aumento figurati-vo di 10 anni di anzianità non èstato mantenuto per la determina-zione delle pensioni d’invaliditàcome invece è stato fatto per quel-le d’inabilità e indirette (c. 3 degliartt. 9 e 10).

Pensione di anzianitàL’art. 7 del Regolamento per lePrestazioni previdenziali indica irequisiti di ammissione alla pre-stazione di anzianità e non con-templa esplicitamente la possibi-lità, in vigore sino al 31.12.2009,di accedere al predetto trattamen-to con 40 anni di effettiva iscri-zione e contribuzione prescinden-do dall’età anagrafica.Tale requisito alternativo a quellodei 58 anni e 35 d’iscrizione eracontenuto, unitamente alle nuovedecorrenze (le così dette “finestred’accesso”) nei commi 6 ed 8 del-l’art. 59 della legge n. 449/97, cuila Cassa si era adeguata in virtùdel comma 20 del medesimo art.59 che richiamava esplicitamentegli enti di cui al decreto legislati-vo n. 509/94 all’applicazione diquella disciplina.Il Regolamento per le prestazioniprevidenziali, tuttavia, richiama ilcontenuto dei commi 6 e 8 dell’art.59 della legge n. 449/97, soltantonel c. 4 dell’art. 1 – che disciplinale decorrenze delle pensioni foren-si – e non anche nell’art. 7, quello

relativo ai requisiti anagrafici e dianzianità contributiva per l’acces-so alla pensione d’anzianità.Pertanto la possibilità di accederealla pensione d’anzianità con 40anni di effettiva iscrizione e contri-buzione indipendentemente dal-l’età anagrafica sembra esclusa delregolamento per le prestazioni pre-videnziali a far data dall’1.1.2010.Rispetto alle tre questioni propo-ste, il Consiglio di Amministra-zione, nella seduta del 22 gennaio2010, ha così deliberato:– in sede di calcolo della pensio-

ne, di applicare i due nuovicoefficienti suddivisi per sca-glioni di reddito solo sulla me-dia risultante nell’ultima quotadi pensione (c. 5 dell’art. 4 Re-golamento delle Prestazioni),decorrente dal 2008, mentre perla prima ed eventuale secondaquota, nel rispetto del principiodel pro-rata, si continuerannoad applicare i 4 coefficienti,previsti dalla normativa antece-dente all’entrata in vigore delRegolamento delle Prestazioniprevidenziali;

– di non ritenere applicabile il be-neficio dei 10 anni al calcolodelle pensioni di invalidità, co-me invece è previsto espressa-mente per quelle di inabilità eindirette (c. 3 degli artt. 9 e 12);

– di non prevedere la possibilitàdi accedere alla pensione d’an-zianità con 40 anni di effettivaiscrizione e contribuzione indi-pendentemente dall’età anagra-fica a far data dal 1° gennaio2010, dovendo sempre sussiste-re sia i requisiti di età che quel-li di anzianità contributiva pre-visti dal nuovo Regolamentoper le Prestazioni previdenziali.

Ancora sul fronte delle prestazio-ni, il Consiglio di Amministrazio-ne, nella seduta del 18 marzo 2010

ha affrontato un ulteriore proble-ma connesso all’art. 4, comma 5del Regolamento per le Prestazio-ni previdenziali, concernente inuovi scaglioni e coefficienti per ilcalcolo delle pensioni.Con l’entrata in vigore del Regola-mento per le Prestazioni previden-ziali, infatti, l’art. 4, c. 5, stabilisce,a partire dalle pensioni con decor-renza dal 1° febbraio 2010, chel’importo medio, determinato se-condo i criteri previsti dai prece-denti commi dello stesso articolo,venga moltiplicato, per ciascun an-no di effettiva iscrizione e contri-buzione, per un coefficiente del-l’1,50% sulla somma compresa tra0 e i 3/4 del tetto reddituale e per larestante parte per un coefficientedell’1,20%, senza disciplinare re-gole di arrotondamento.I quattro scaglioni di reddito pre-visti dalla normativa previgente eutilizzati per il calcolo del pro-ra-ta anche nelle nuove pensioni, ve-nivano determinati con l’arroton-damento ai 50 euro più vicini, se-condo il disposto dell’art. 8, com-ma 4, della legge 141/92 e succes-siva delibera del Consiglio di Am-ministrazione del 3 agosto 2001,conseguente all’entrata in vigoredell’euro, mentre, viceversa, ilnuovo Regolamento non prevedealcun arrotondamento, in riferi-mento ai nuovi scaglioni. Tenutoconto che il Regolamento per leprestazioni previdenziali discipli-na che lo scaglione sia costituitodai 3/4 rispetto al tetto e che uneventuale arrotondamento ai 50euro più vicini, non previsto dallanorma, farebbe venire meno, intermini matematici, la proporzio-ne esatta tra tetto e scaglione ilConsiglio di Amministrazione haritenuto preferibile l’interpreta-zione letterale limitandosi ad ar-rotondare all’euro più vicino.

PLA PREVIDENZA FORENSE

163

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Non pochi problemi interpretativiha dato anche il nuovo istitutodell’integrazione al minimo dellapensione introdotto nella discipli-na previdenziale forense a partiredall’1.1.2010.

Integrazione al minimo della pen-sioneL’art. 5 del Regolamento per lePrestazioni previdenziali discipli-na l’integrazione all’importo mi-nimo da applicarsi alle pensionimaturate secondo i criteri dellanuova normativa.La norma introduce modifiche so-stanziali, eliminando gli automa-tismi di integrazione in preceden-za previsti: l’integrazione deve es-sere richiesta dall’avente diritto, epuò essere concessa solo nel casoin cui il reddito complessivo, deltitolare del trattamento e dell’e-ventuale coniuge, non superi i li-miti fissati dal terzo comma delcitato art. 5.Ai fini dell’applicazione è statonecessario risolvere alcune que-stioni interpretative.L’aver riconosciuto l’integrazionea domanda dell’avente dirittocomporta la decisione sulla de-correnza della stessa dal momen-to che il Regolamento non offreindicazioni in merito.Gli uffici hanno proposto al Con-siglio di Amministrazione chel’integrazione abbia decorrenzadall’anno in cui sussistono i requi-siti per averne diritto, indipenden-temente dal momento in cui vengapresentata la specifica domanda.Diversamente si avrebbe che l’i-stanza di integrazione, presentatasuccessivamente al pensionamen-to, determini il riconoscimentodel beneficio solo dal primo delmese successivo alla presentazio-ne della richiesta.

L’interpretazione maggiormentegarantista è quella che riconoscel’integrazione per gli anni per iquali si dimostri il diritto, indi-pendentemente dalla data di pre-sentazione della domanda e ciòpotrà comportare l’erogazione diarretrati, nei limiti della prescri-zione. Il diritto all’integrazionescaturirebbe quindi dalla data disussistenza dei requisiti e la do-manda costituirebbe soltanto l’in-put per dar corso alle istruttorie.Il trattamento minimo “competesolo nell’ipotesi in cui il redditocomplessivo dell’iscritto e del co-niuge, non legalmente ed effetti-vamente separato, comprensivodei redditi da pensione nonché diquelli soggetti a tassazione sepa-rata o a ritenuta alla fonte, non siasuperiore al triplo del trattamentominimo. Essa compete solo sinoal raggiungimento del redditocomplessivo pari a tre volte il trat-tamento minimo di cui sopra, sal-vo quanto previsto al comma 4”(art. 5, c. 3).Ai fini della determinazione delreddito complessivo la norma in-clude letteralmente i redditi dapensione, nonché quelli soggetti atassazione separata o a ritenuta al-la fonte.Peraltro è stato necessario chiari-re cosa si intendesse per “redditida pensione”, quali tipologie ditrattamenti debbano essere ricom-presi nella determinazione delreddito complessivo.Nella normativa dell’A.G.O. sonoesclusi dal calcolo per la conces-sione dell’integrazione la stessapensione da integrare al minimo etutti i redditi esenti da IRPEF(pensioni di guerra, di invaliditàcivile, rendite INAIL ecc.).Il comma 4 dell’art. 5 “considerala media dei redditi effettivamen-te percepiti nei tre anni preceden-

ti quello per il quale si chiede l’in-tegrazione”, pertanto sembrereb-be che la media debba esserequella dei redditi considerati alnetto degli oneri deducibili.Il pensionato si impegna a comu-nicare “le variazioni che compor-tino la perdita del diritto all’inte-grazione”, evidentemente dei red-diti già dichiarati, in fase di istan-za di integrazione, dal momentoche “in ogni caso ogni tre anni ilpensionato dovrà ripetere la do-manda di integrazione”, autodi-chiarando i redditi del trienniosuccessivo a quello già preso inconsiderazione (art. 5, comma 5).In concreto, i pensionati con tratta-mento dal 2010, nel presentare do-manda di integrazione dovrannoautodichiarare i redditi del triennio2007/2009 e ripresentare istanzaper l’anno 2013, dichiarando iltriennio reddituale 2010/2012.Visto l’intercalare temporale de-scritto, ne consegue che l’integra-zione avrebbe validità per untriennio solare, pertanto tutte ledecorrenze da febbraio a dicem-bre 2010, avrebbero stessa vali-dità fino al 31.12.2012, indipen-dentemente dal mese di decorren-za e dall’entità dei redditi prodot-ti nel triennio 2010-2011-2012che avranno rilevanza esclusiva-mente nell’esame della nuova ri-chiesta per il successivo triennio2013/2015.Quindi l’integrazione sarebbeconcessa tenendo conto solo deiredditi prodotti nel periodo di ri-ferimento (triennio precedente).Dalla lettura degli articoli che di-sciplinano le pensioni retributivesi rileva una differenza letteraleche indica una diversa disciplinadel trattamento minimo per lepensioni di vecchiaia e anzianitàrispetto a quella della inabilità/in-validità ed ai superstiti.

LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAspeciale conferenza

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Infatti l’art. 9 (pensione di inabi-lità), l’art. 10 (pensione di invali-dità) e l’art. 12 (pensioni a super-stiti) richiamano, ai fini della de-terminazione dei rispettivi importi,solo il 1° comma dell’art. 5 del Re-golamento, dove viene dichiaratanecessità di presentare domandaper percepire, l’integrazione al mi-nimo. Pertanto per questi tratta-menti l’integrazione deve essereconcessa, sempre a richiesta, senzale verifiche reddituali contemplatenei commi successivi al primo.L’art. 7 (pensione di anzianità) ri-chiama l’intero art. 5 e quindi an-che le parti ove vengono specifi-cati i limiti di reddito per accede-re al beneficio e le successive ve-rifiche triennali.Relativamente alla pensione divecchiaia, evidenziano che l’art. 3(misura della pensione) non faesplicito riferimento all’art. 5, tut-tavia è evidente che anche a que-sti trattamenti sia liquidabile l’in-tegrazione al minimo, secondo leregole dell’intero art. 5.Ciò in quanto, nella ricostruzionedell’articolato, gli artt. 4 e 5 sonoentrambi da considerare base perla disciplina nella determinazionedell’importo della pensione divecchiaia, nonché fondamento peril calcolo degli altri trattamenti.Relativamente alla rivalutazionedell’Istat annuale (art. 49 Reg.Gen.) si chiedeva se la stessa an-dasse applicata sull’intero tratta-mento minimo, ove spettante, co-sì da mantenerlo adeguato di annoin anno all’importo ritenuto indi-spensabile per far fronte alle esi-genze di vita secondo la normati-va forense.Diversamente l’integrazione avreb-be assorbito di anno in anno la ri-valutazione Istat e il pensionatoavrebbe percepito sempre lo stes-so importo.

Ciò fermo restando quanto dispo-sto dal comma 6 dell’art. 5 dove èprevisto che “la quota modulare egli eventuali supplementi di pen-sione assorbono, sino a concor-renza, l’integrazione al trattamen-to minimo di pensione”.Il comma 7, dell’art. 4 del Rego-lamento prevede, per i pensionatidi vecchiaia, l’anticipo al 65° an-no di età con una riduzione dello0,41% mensile della quota base dipensione.Nei casi di pensione integrata alminimo è sorto il dubbio se dettariduzione dovrebbe operare sul-l’intera pensione o solo sulla quo-ta base, ovvero in un momentosuccessivo nei casi di concessioneposticipata dell’integrazione e/odi eventuali rideterminazioni del-l’importo di pensione.Su tutte queste questioni, relativeal medesimo istituto, il Consigliodi Amministrazione si è pronun-ciato in data 18 marzo 2010 conuna articolata delibera che stabili-sce quanto segue:– che l’integrazione al trattamen-

to minimo, se e in quanto spet-tante, abbia decorrenza dall’an-no di maturazione dei requisitiprevisti dall’art. 5, indipenden-temente dal momento di presen-tazione della domanda;

– che siano esclusi dal computodel reddito complessivo, di cuiall’art. 5, comma 3, la pensioneforense da integrare al minimo ei redditi esenti da IRPEF;

– che la media, di cui al comma 4dell’art. 5, sia costituita con iredditi al netto degli oneri dedu-cibili;

– che l’integrazione, ove conces-sa, abbia validità non oltre il 31dicembre del triennio solare diriferimento, salvo riproposizio-ne della domanda da parte del-l’avente diritto;

– che per le pensioni di invalidità,inabilità e a superstiti l’integra-zione al minimo avvenga sem-pre previa richiesta dell’aventediritto;

– che per le pensioni di vecchiaiae anzianità l’integrazione vengaconcessa, previa richiesta del ti-tolare del trattamento, qualoraricorrano i requisiti previsti dal-l’intero art. 5;

– che la rivalutazione annualedell’istat sia applicata all’interotrattamento minimo;

– che la riduzione dello 0,41%mensile, di cui al comma 7, art.4, prevista in caso di anticipa-zione della pensione di vec-chiaia, operi sull’intera pensio-ne dopo l’eventuale adegua-mento al minimo.

È chiaro che l’importante operaermeneutica del Consiglio diAmministrazione ha anche fattoemergere la necessità di prevede-re, a breve termine, una sorta di“tagliando” per la Riforma, chearmonizzi i testi regolamentarialle problematiche concreteemerse in fase di prima applica-zione e risolte, in via interpretati-va dal Consiglio di Amministra-zione. Nel frattempo, però, le im-portanti questioni sottoposte da-gli uffici hanno avuto una lorodisciplina compiuta che consentedi garantire l’operatività e la coe-renza dell’impianto normativoapprovato.È anche prevedibile che ulterio-ri interventi chiarificatori deb-bano esserci su altri istituti, an-cora in fase di prima attuazione(si pensi alla cosiddetta “quotamodulare di pensione”) e sarànostro compito quello di tenerecostantemente informati gliiscritti attraverso le pagine diquesta rivista e il sito Internetdella Cassa.

PLA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAspeciale conferenza

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I giovani aspiranti avvocati che siavviano all’attività professionalepercepiscono, troppo spesso, i te-mi previdenziali come argomentiche non li riguardano da vicino eche, tranquillamente, potranno es-sere affrontati in un’età più matu-ra, dopo aver superato l’esame diabilitazione. Spesso non si è a co-noscenza che la produzione di unreddito professionale obbliga inogni caso il professionista a ver-sare contributi previdenziali al-l’Ente previdenziale di riferimen-to che nel caso esaminato può es-sere alternativamente la Cassa Fo-rense o la Gestione separata IN-PS.Spesso si ignora che l’anzianitàprevidenziale relativa agli anni dipraticantato, è utilizzabile succes-sivamente presso qualsiasi altroEnte previdenziale, INPS, INP-DAP ecc. qualora non si intra-prenda più la professione forense.Nel 1995 la L. 335 ha sancitol’obbligo da parte di tutti i percet-tori di reddito di iscriversi ad unEnte previdenziale e in tale otticaha istituito la Gestione separataINPS, prevista dalla legge diriforma del sistema pensionistico,per i lavoratori autonomi cheesercitano un’attività professiona-le o di collaborazione, per la qua-le non era prevista una forma as-sicurativa pensionistica. Essa haprevisto una forma di previdenza

proprio per quei soggetti non ga-rantiti da alcuna altra tutela.Il contributo INPS è stato istituitodalla citata normativa che ha sta-bilito l’obbligo contributivo per ipercettori di reddito privi di altracopertura previdenziale.Rientrano in questa categoria i li-beri professionisti, vale a dire i la-voratori autonomi che esercitanola professione in modo abitualeanche se non esclusivo, privi diCassa previdenziale di categoria.Non sono soggetti a contribuzio-ne, invece, i redditi derivanti daattività occasionali di lavoro auto-nomo, con compensi complessiviinferiori a 5.000 euro/anno; ces-sione di diritti d’autore da partedell’autore; indennità per cessa-zione di rapporto di agenzia; in-dennità per attività di levata diprotesti; borse di studio.Il praticante avvocato non abilita-to ma produttore di reddito hal’obbligo di iscriversi alla Gestio-ne separata INPS.Il praticante avvocato abilitato eproduttore di reddito può sceglie-re la forma di tutela tra i due isti-tuti e può così optare tra le dueforme di contribuzione previden-ziale.L’avvocato iscritto all’Albo hal’obbligo di iscriversi ad una Cas-sa di Previdenza. Se ha un redditoinferiore a € 10.000,00 (per il2010) ha facoltà di scelta tra la

Gestione separata oppure la CassaForense (pur con le limitazioniipreviste per la continuità profes-sionale), quando supera invecedetto importo ha l’obbligo diiscriversi alla Cassa Forense.Se il praticante abilitato decide dioptare per la Gestione separataINPS, la misura del contributo daversare prevista (per i lavoratoriautonomi, non iscritti ad altra for-ma di previdenza obbligatoria enon pensionati) è del 26,72% delreddito di lavoro prodotto.Il contributo è dovuto entro unmassimale, che per l’anno 2009, èstato fissato in 91.507 euro.La normativa del 1995 prevedevapertanto la copertura previden-ziale per ogni tipologia di lavora-tore produttore di reddito, la-sciando la facoltà dell’opzione ailiberi professionisti provvisti dipropria autonoma Cassa previ-denziale. Il contributo confluiscein una Gestione separata ed ha loscopo principale di finanziare unfondo obbligatorio che garanti-sce una pensione (invalidità, vec-chiaia e superstiti) calcolata conil sistema contributivo in presen-za di un minimo di 5 anni di ver-samenti.Il praticante una volta divenutoavvocato quando e se avrà supera-ti i limiti reddituali imposti, ab-bandonerà la gestione separataper iscriversi alla Cassa Forense.

PLA PREVIDENZA FORENSE

Obblighi previdenziali dei giovaniIl praticante non abilitato non può essere iscritto alla Cassa Forense, potrà solo chiedere il riscatto una volta iscritto. Per il praticante abilitato, c’è la facoltà di iscriversi alla Cassa indipendentemente dall’entità dei redditi.Se non si iscrive e ha redditi, deve iscriversi alla gestione separata INPS.

di Immacolata Troianiello

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Infatti l’avvocato, produttore diun reddito inferiore al limite red-dituale indicato annualmente (€10.000,00 per il 2010) non è an-cora obbligato all’iscrizione allaCassa ma solo alla Gestione.Se il praticante abilitato decidedi optare per l’iscrizione allaCassa Forense, la propria Cassaprevidenziale, inizierà un percor-so contributivo di lunga duratanel tempo che gli permetterà diottenere il massimo delle presta-zioni previdenziali legate all’an-zianità contributiva e potrà usu-fruire di agevolazioni studiateappositamente per consentirgliun approccio agevolato in consi-derazione della giovane età e del-le difficoltà iniziali della profes-

sione forense. Qui di seguito unatabella esemplificativa del calco-lo del contributo dovuto in baseal reddito.Dalle tabelle si evidenzia il pareg-gio dei due sistemi contributiviper un reddito di € 10.520,00 perl’anno 2010 ed un reddito di €

12.092,00 per il 2011(tutto questocalcolo sempre che i contributiINPS non subiscano variazioni).Le agevolazioni previste per ilpraticante ed il giovane avvocatoriguardano svariati aspetti dellacontribuzione.La contribuzione minima previstaper il professionista viene note-volmente ridotta.Infatti l’agevolazione più vantag-giosa riguarda l’esclusione della

previsione della contribuzioneminima integrativa (4%) per l’in-tero periodo del praticantato e peri primi 5 anni di iscrizione al-l’ALBO (per l’anno 2010 è pari a€ 550,00).Si aggiunge a tale riduzione, masolo per coloro che si iscrivono al-la Cassa prima del compimentodel 35° anno di età, la riduzione al-la metà del contributo minimo sog-gettivo previsto (per l’anno 2010da € 2.100,00 a € 1.050,00).La quota minima della pensionemodulare ridotta della metà.Gli obblighi si concretizzano in-vece nel trasmettere alla Cassa,entro il 30 settembre di ciascunanno, la comunicazione obbliga-toria (modello 5) di cui all’art.17 della legge n. 576/80, indi-cando il reddito professionaleIRPEF netto, denunciato con ilmodello Unico, relativamente al-l’anno solare anteriore alla pre-sentazione della dichiarazione alFisco, nonché il volume di affariIVA relativo al medesimo anno.L’obbligo di invio della comuni-cazione obbligatoria permane acarico dei praticanti abilitati alpatrocinio iscritti alla Cassa nel-l’anno solare anteriore a quellodi trasmissione del modello 5 enessuna deroga può essere am-messa rispetto a tale adempi-mento;– pagare il contributo soggettivo

minimo, in misura ridotta al50%, per i primi cinque anni diiscrizione alla Cassa, qualora lastessa decorra da data anterioreal compimento del 35° anno dietá. Tale contributo è riscossotramite avviso di pagamentoMAV (bancario o postale);

– versare il 13% a decorrere dal1/1/2010-mod.5/2011 sul reddi-to professionale IRPEF netto fi-no al tetto massimo stabilito dal

LA PREVIDENZA FORENSE

ANNO 2010

Imponibile €/anno Gestione separata INPS Cassa Avvocati Differenza

8.000,00 2136,80 2810,00 673,20

9.000,00 2403,90 2810,00 406,10

10.000,00 2671,00 2810,00 139,00

10.520,40 2810,00 2810,00 –

11.000,00 2938,10 2810,00 - 128,10

12.000,00 3205,20 2810,00 - 395,20

13.000,00 3472,30 2810,00 - 662,30

14.000,00 3739,40 2810,00 - 929,40

15.000,00 4006,50 2810,00 - 1196,50

16.000,00 4273,60 2810,00 - 1463,60

16.200,00 4327,02 2810,00 - 1517,02

ANNO 2011

Imponibile €/anno Gestione separata INPS Cassa Avvocati Differenza

8.000,00 2136,80 3230,00 1093,20

9.000,00 2403,90 3230,00 826,10

10.000,00 2671,00 3230,00 559,00

11.000,00 2938,10 3230,00 291,90

12.000,00 3205,20 3230,00 24,80

12.092,85 3230,00 3230,00 –

13.000,00 3472,30 3230,00 - 242,30

14.000,00 3739,40 3230,00 - 509,40

15.000,00 4006,50 3230,00 - 776,50

16.000,00 4273,60 3230,00 - 1043,60

16.200,00 4327,02 3230,00 - 1097,02

PPREVIDENZAspeciale conferenza

168

Comitato dei delegati, nonchè il3% sulla parte di reddito ecce-dente il tetto, di cui sopra – do-po aver decurtato l’importo delcontributo soggettivo minimo –in unica soluzione, entro il 31luglio di ciascun anno oppure indue rate, di pari importo, di cuila prima, entro il 31 luglio e, laseconda, entro il 31 dicembredel medesimo anno;

– versare l’1% del proprio redditoper la quota modulare;

– applicare il 4% sull’effettivovolume di affari IVA prodotto(detratto l’importo del contribu-to integrativo già assoggettatoad IVA – legge 22 marzo 1995n. 85) essendo esonerati, e svin-colati dal pagamento del contri-buto integrativo minimo;

– versare il contributo di mater-nità.

In ogni caso non devono fornire laprova dell’esercizio continuativodella professione per gli anni diiscrizione alla Cassa coincidenticon quelli di praticantato abilitato.Pertanto in tema di validità deglianni ai fini della continuità pro-fessionale, per coloro che inizianola professione forense, il Comita-to dei Delegati e la Giunta Esecu-tiva hanno individuato dei criteriper la convalida degli anni ai fini

pensionistici meno rigorosi diquelli ordinari:– per i praticanti con abilitazione

al patrocinio non è richiesto al-cun requisito;

– per gli avvocati: per il primotriennio di iscrizione all’Albo èsufficiente dare prova di avereiniziato l’attività (qualsiasi im-porto di reddito o di volumed’affari per ogni singolo annodei tre anni); dal 4° all’8° annodi iscrizione all’albo i limiti direddito/volume d’affari Iva or-dinari sono considerati allametà del loro valore.

Indennità di maternitàPer le professioniste, anche prati-canti, iscritte alla Cassa in stato digravidanza è corrisposta una in-dennità di maternità per i due me-si precedenti la data del parto e itre mesi successivi. L’indennità èpari ad una percentuale del reddi-to professionale denunciato ai finifiscali. La base di riferimento peril calcolo è data dal reddito deidue anni precedenti quello delparto. Anche ai fini della conti-nuità professionale sono previsteagevolazioni, infatti per due anni(compreso quello del parto) laprofessionista è esonerata dallaprova della continuità professio-nale. Altrimenti detto l’anno di

iscrizione alla Cassa sarà conside-rato utile ai fini previdenziali an-che in assenza di reddito profes-sionale, ferma restando la regola-rità contributiva.

Polizza sanitariaL’iscrizione alla Cassa Forenseconsente di usufruire automatica-mente e gratuitamente di una po-lizza sanitaria.Qualora il professionista decidadi intraprendere un’attività diver-sa dall’avvocatura, quale dipen-dente di enti pubblici o privati, al-tre professioni che hanno Casse diprevidenza private, ecc… gli annimaturati presso la Cassa Forensenon saranno persi in quanto il la-voratore potrà utilizzare gli stru-menti della ricongiunzione e dellatotalizzazione per accorpare i varitrattamenti pensionistici maturati.Eccezione è solo e proprio per glianni maturati presso la Gestioneseparata INPS che non potrannoessere accorpati a quelli successi-vamente versati presso la CassaForense. Gli anni maturati restanoa disposizione del contribuente, inentrambe le Casse di previdenza,sino al momento in cui egli andràin pensione dovendo poi lo stessooptare per la forma più consonaalle proprie esigenze a tutela deisuoi interessi.

PLA PREVIDENZA FORENSE

169

PPREVIDENZAinformazione

Numeri e prospettive dell’assistenza

L’assistenza erogata dalla Cassa Forense è un capitolo importante del suo bilancio, così come sono importanti le finalità che consegue.È opportuno che gli iscritti siano informati del tipo delle prestazioni

assistenziali e della entità degli oneri contributivi.

di Monica Dossi

Tutti i sistemi pensati e attuati de-vono fare i conti con le verificheattuariali, che altro non sono chel’osservazione meticolosa e criti-ca dell’esistente e la sua proiezio-ne nel futuro, prossimo e remoto.Più facile scriverlo che attuarlo,perché la previsione dei fenomenieconomici, demografici, finanzia-ri, sociali a venire dipende daun’infinità di fattori, generali especifici.Con riferimento alla riforma del-l’assistenza risulta imprescindibi-le raccogliere più dati possibilisull’attuale situazione dell’avvo-catura. Più dati e idee sarannoraccolti e esaminati, maggioresarà la probabilità che la riformapensata ed elaborata risponda allemutate esigenze degli iscritti, chesi trovano oggi a fare i conti condifficoltà sempre più pressanti e,fino a qualche anno fa, imprevedi-bili.I nuovi meccanismi assistenziali eindennitari non potranno non te-ner conto dell’evolversi delle nor-me e della società e la loro indivi-duazione, prima, e attuazione,poi, andranno affrontate con deci-sione e lucidità programmatica,nell’interesse dell’intera catego-ria.La Conferenza della Cassa Nazio-nale di Previdenza e Assistenza

Forense tenutasi a Stresa il 15-18aprile di quest’anno ha presentatol’avvocatura in numeri. Abbiamoappreso:– quanti sono gli avvocati italiani

(al 31.12.2009 n. 152.089 iscrit-ti alla Cassa contro n. 208.000iscritti agli ordini);

– dove sono (distribuzione per re-gione);

– chi sono (rapporto tra avvocati egiudizi penali, rapporto tra av-vocati e giudizi civili, distribu-zione uomini e donne, distribu-zione per classi d’età, composi-zione per età e sesso);

– quanto guadagnano (evoluzionedel monte reddituale, evoluzio-ne del volume d’affari iva, red-dito professionale e volumed’affari dichiarato, confronto trareddito medio per età, rivaluta-to, prodotto negli anni).

Sono stati esposti i dati relativi al-le prestazioni previdenziali (nu-mero e importo medio delle pen-sioni vigenti, trattamenti previ-denziali erogati da Cassa Forense)e i dati relativi ai trattamenti assi-stenziali, dei quali questo inter-vento intende costituire inquadra-mento e occasione di riflessione,anche in visione prospettica.L’assistenza erogata dalla Cassa èdisciplinata dagli artt. 16-20 delcapo III della L. n. 141/1992 e dal

Regolamento per l’erogazionedell’assistenza, approvato con no-ta ministeriale del 25.10.2004 ess.mm., approvate con nota mini-steriale del 24.07.2006. Il testo in-tegrato è in vigore dall’1 gennaio2007.Il regolamento definisce, all’art.1, tre tipologie di intervento:a) trattamenti a favore di chi versa

in stato di bisogno, ossia non èin grado di fare fronte alle esi-genze fondamentali della vita,per fatti e circostanze di rile-vante entità;

b) trattamenti indennitari a favoredi chi abbia sofferto un dannoincidente (in modo transitorio)sulla attività professionale e as-sistenza sanitaria integrativa;

c) altre provvidenze. Con questaterza forma di assistenza ci siripromette genericamente diporre in essere altre provviden-ze senza specificarle e quindicon l’intenzione di determinar-le in relazione alle esigenze chevengano via via a prospettarsi.Il regolamento, all’art. 16,menziona borse di studio, con-tributo per spese funerarie,contributo per spese di ricoveroin istituti per anziani malaticronici o lungodegenti, contri-buto per assistenza infermieri-stica domiciliare, assistenza sa-

LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAspeciale conferenza

170

nitaria integrativa diretta o in-diretta, erogazioni assistenzialia favore degli avvocati ultraot-tantenni pensionati della Cassae dei malati.

Resta esclusa dal regolamento perl’erogazione dell’assistenza lamaternità, disciplinata con legge aparte (D.lgs. n. 151/2001, modifi-cato dalla legge n. 289/2003), laquale non sarà oggetto di tratta-zione in questa sede, richiedendoun distinto approfondimento.Avvalendosi della propria autono-mia, Cassa Forense stanzia com-

plessivamente in favore dell’assi-stenza ordinaria e straordinaria il3% delle proprie entrate1. Nellospecifico l’aliquota è fissata ri-spettivamente per l’ipotesi a) nel-la misura dello 0,50%, per l’ipote-si b) nella misura dell’1,50% eper l’ipotesi c) nella misuradell’1% delle entrate correntiiscritte nel bilancio di previsione.Gli artt. 10 e 15 del capo III delregolamento, dedicati rispettiva-mente all’assistenza indennitariae sanitaria e all’assistenza sanita-ria integrativa, prevedono che

Cassa Forense “possa” erogare itrattamenti indennitari e le altreprovvidenze di cui alle lettere b) ec) del citato art. 1. L’erogazione ditali tipi di assistenza pare dunqueessere connotata da facoltatività.Non è così, invece, per l’assisten-za in caso di bisogno, prevista al-la lettera a) dell’art. 1. La letteradel regolamento implica inverouna sorta di obbligatorietà (l’art. 2del Regolamento, capo II, esordi-sce affermando: “Sono beneficia-ri dell’assistenza a favore di chiversa in caso di bisogno…”).Mentre talune provvidenze previ-ste sono correlate allo stato di bi-sogno, inteso quale impossibilità(assoluta o relativa) di fare frontealle necessità fondamentali dellavita, e quindi presuppongono lapresenza di un reddito non eleva-to (trattamento in caso di bisognoe integrazione di pensione agli ul-traottantenni), altre prescindonodal reddito, essendo legate ad unevento temporaneo invalidante(assistenza indennitaria e assi-

PLA PREVIDENZA FORENSE

ASSISTENZA

2. Trattamenti indennitari a seguito di calamità naturali ¶ Art. 18, comma 1

4. Altre provvidenze (quali borse di studio, contributi funerari od altro) ¶ Art. 19

3 bis. Assistenza sanitaria integrativa ¶ Art. 18, comma 2

3. Trattamenti indennitari a favore di chi abbia sofferto un danno da infortunio sulla attività professionale o da malattia

1. Assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno b) straordinaria ¶ Art. 17, comma 3

a) ordinaria ¶ Art. 17, comma 2

Tipi di assistenza erogata (Legge n. 141/1992)

1 Ai sensi della L. n. 576/1980, come modificata dalla L. n. 141/1992, il tetto da destinare alle prestazioni assistenziali dovrebbe es-sere pari al 2% delle entrate correnti: la maggiore percentuale del 3% è giustificata dal principio di autonomia normativa di Cas-sa Forense sancito dal D.lgs. n. 509/1994.

Trattamenti assistenziali

Tipo di assistenza

Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 Anno 2004

N. tratta-menti

Spesa erogata

N. tratta-menti

Spesa erogata

N. tratta-menti

Spesa erogata

N. tratta-menti

Spesa erogata

N. tratta-menti

Spesa erogata

Assistenza in caso di biso-gno (tramite

gli ordini)

1.031 € 2.800.000 1.235 € 3.200.000 1.565 € 6.257.570 1.636 € 6.000.000 2.146 € 6.000.000

Indennità per infortunio

e malattia210 € 1.423.771 226 € 1.634.224 220 € 1.381.784 156 € 1.037.332 145 € 945.472

Polizza sanitaria 0 € 7.150.050 0 € 6.935.880 0 € 5.239.901 0 € 6.277.044 0 € 5.371.793

Contributo funerario 605 € 2.963.734 605 € 2.945.752 502 € 2.387.169 491 € 2.368.336 559 € 2.728.914

Erogazioni a ultraottantenni 210 € 987.000 213 € 958.500 270 € 1.205.000 457 € 1.596.000

Totale 2.056 € 15.324.555 2.279 € 15.674.356 2.557 € 16.471.423 2.740 € 17.278.713 2.850 € 15.046.179

171

stenza sanitaria integrativa), adeventi calamitosi eccezionali (es.terremoto) o alla morte del sog-getto (contributo spese funerarie).Le “altre provvidenze” previsteastrattamente dal regolamento –ovvero borse di studio, contributoper spese di ricovero in istituti peranziani malati cronici o lungode-genti e contributo per assistenzainfermieristica domiciliare – nonessendo state ad oggi attivate, nonhanno un contorno ben definito enon possono essere inquadratenell’una o nell’altra categoria.L’individuazione e regolamenta-zione di queste e di nuove formedi welfare costituisce la sfida cheimpegnerà Cassa forense neiprossimi anni.La maternità, pur essendo regola-ta a parte da una legge dello stato,appartiene comunque alla catego-ria delle provvidenze disancoratedal bisogno ed erogate in relazio-ne ad un evento temporaneo con-siderato ‘invalidante’.

L’assistenza in caso di bisogno (artt. 2-9 Regolamento)I beneficiari dell’assistenza in ca-so di bisogno sono:a) gli iscritti alla Cassa a tutti gli

effetti previdenziali ed assi-stenziali;

b) gli avvocati che, pur non iscrit-ti alla Cassa, contribuiscono aisensi dell’art. 11 della legge 20settembre 1980 n. 576 o hannocontribuito ai sensi degli artt.10 e 11 della medesima legge,come modificati dagli artt. 5 e6 della legge 11 febbraio 1992n. 141, o che hanno versatocontributi personali in base aleggi precedenti;

c) i beneficiari di pensione a cari-co della Cassa;

d) i familiari di persone defunteappartenute alle categorie a),b), c), o già iscritte al discioltoEnte di Previdenza Forense; atale fine si intendono come fa-miliari il coniuge, i parenti diprimo e secondo grado e i sog-getti indicati nell’articolo 433del codice civile, se e in quan-to a carico del defunto.

Agli iscritti alla Cassa sono equi-parati coloro che hanno presenta-to domanda di iscrizione (in talecaso il procedimento per l’eroga-zione dell’assistenza, in relazionea fatti posteriori alla presentazio-ne della domanda, può essere atti-vato soltanto dopo che la Giuntaabbia deliberato l’iscrizione).

Salvo casi particolari e con circo-stanziata motivazione, le eroga-zioni a favore degli iscritti allaCassa ai soli fini assistenziali edei loro familiari non possono su-perare l’importo dei contributiversati, rivalutati a norma dell’ar-ticolo 16 della legge 20 settembre1980, n. 576.L’assistenza a chi versa in stato dibisogno è deliberata dalla GiuntaEsecutiva della Cassa su propostamotivata del competente Consi-glio dell’Ordine.Ai fini della valutazione dei re-quisiti per la erogazione dellaprestazione assistenziale sonoconsiderati i redditi dei compo-nenti il nucleo familiare dell’i-stante dichiarati per ciascuno deidue anni precedenti quello dellaproposta erogazione, che non do-vranno essere superiori all’im-porto pari a tre volte l’ammonta-re della pensione minima erogatadalla Cassa nell’anno precedentea quello della proposta erogazio-ne, maggiorato di un importo pa-ri alla predetta pensione minimaper ogni componente del nucleofamiliare dell’istante oltre il nu-mero di quattro.La domanda per la concessione diun trattamento di assistenza, di-

LA PREVIDENZA FORENSE

Proiezione spese assistenza – anni 2009-2060

Anno

Assistenza indennitaria e sanitaria Altre provvidenze

Spesa per infortunio

e malattia

Spesa per polizza

sanitaria

Spesa per assistenza

in caso di bisogno*

Spesa per

contributo funerario

Spesa per erogazio-ni a ultraot-

tantenni

Totale spesaassistenza

Stanziamentoassistenza in-dennitaria e

sanitaria(1,5% delle

entrate)

Stanziamentoper stato di

bisogno(0,5% delle

entrate)

Stanziamentoaltre provvi-denze (1%

delle entrate)

Stanziamentototale assi-stenza (3%

delle entrate)

2009 1.800.972 7.268.112 5.284.878 3.358.288 1.160.678 18.872.928 15.854.634 5.284.878 10.569.756 31.709.267

2010 1.993.016 7.587.377 7.531.225 3.577.606 1.373.064 22.062.288 22.593.674 7.531.225 15.062.449 45.187.348

2020 4.026.913 9.668.568 12.184.279 6.273.700 2.454.133 34.607.594 36.552.838 12.184.279 24.368.559 73.105.676

2030 6.227.036 12.399.031 18.708.062 10.285.845 3.302.900 50.922.874 56.124.185 18.708.062 37.416.123 112.248.369

2040 6.162.099 16.944.182 22.539.956 18.799.173 8.667.433 73.112.843 67.619.867 22.539.956 45.079.911 135.239.734

2050 6.253.875 20.264.527 22.532.855 34.295.126 25.950.350 109.296.733 67.598.565 22.532.855 45.065.710 135.197.130

2060 8.928.394 22.662.737 22.616.570 48.196.144 35.350.800 137.754.645 67.849.709 22.616.570 45.233.140 135.699.419

*Stanziamento

PPREVIDENZAspeciale conferenza

172

retta alla Cassa, è presentata alConsiglio dell’Ordine competen-te, che richiede la documentazio-ne prescritta dal regolamento equella comunque ritenuta oppor-tuna. Il Consiglio, tuttavia, può,con adeguata motivazione, pro-porre l’erogazione anche in assen-za di domanda.I Consigli dell’Ordine trasmetto-no alla Cassa copia delle propostedi assegnazione motivate. Entro iltermine di sessanta giorni dalla ri-cezione delle proposte, la GiuntaEsecutiva della Cassa, verificatala sussistenza delle condizioni le-gittimanti la concessione dell’in-tervento e richiesti, ove del caso, ichiarimenti e la documentazioneritenuti opportuni, dispone la tra-smissione ai Consigli dell’Ordine,a mezzo della banca cassiera, de-gli importi di volta in volta deli-berati in favore degli assistiti, neilimiti del fondo loro destinato.La Cassa, a tale fine, comunicaentro il 31 marzo di ogni anno atutti i Consigli dell’Ordine l’im-porto entro il quale potranno esse-re proposte erogazioni assisten-ziali. Tale importo è determinato,per ciascun Ordine, in relazione alnumero degli iscritti alla Cassa al-la data del 31 ottobre dell’annoprecedente a quello cui si riferiscelo stanziamento di bilancio.Ciascun Ordine, entro sessantagiorni dalla avvenuta comunica-zione, deve portare a conoscenzadei propri iscritti l’entità di taleimporto e le modalità per accede-re alla erogazione.

Salvo casi eccezionali, l’ammon-tare complessivo del contributoassistenziale, sia ordinario siastraordinario, non deve superare ildoppio della pensione minimaerogata dalla Cassa nell’anno incui si è verificato l’evento.Dalla tabella sopra riportata sinota che la spesa erogata per l’as-sistenza in caso di bisogno, incontrotendenza rispetto alle altreerogazioni assistenziali, più o

meno stabili o in aumento2, è an-data drasticamente e progressiva-mente diminuendo a partire dal-l’anno 2007, il che ha determina-to l’incremento del fondo straor-dinario di intervento previsto dal-l’art. 22 del regolamento, fondola cui dotazione deriva dai residuiattivi di quanto destinato all’assi-stenza e che, alla data del31.12.2008, ammonta ad euro40.472.917:

Dalla tabella riassuntiva iniziale ri-sulta che il fondo a disposizionenegli anni precedenti (fino al 2006,ovvero fino all’entrata in vigoredel nuovo regolamento) veniva in-teramente utilizzato3, il che impli-ca che le minori erogazioni (si èpassati da euro 6.257.570 erogatinel 2006 ad euro 2.340.853,79 ero-gati nel 20084) siano la diretta con-seguenza delle diverse e più severeprescrizioni imposte dal nuovo re-golamento e dai criteri interpretati-vi seguiti dalla Giunta Esecutiva,laddove non si voglia pensare che icolleghi in stato di bisogno siano,pur in una congiuntura economicaprogressivamente peggiore, note-

volmente diminuiti, ipotesi cheparrebbe da escludersi qualora cilimitassimo ad analizzare il nume-ro di istanze presentate dai Consi-gli dell’Ordine e respinte dallaGiunta. A fronte di uno stanzia-mento totale di euro 4.615.804,18e di richieste per complessivi euro3.818.504,69 (44 ordini nel 2008non hanno presentato istanze di as-segnazione), sono stati erogati trat-tamenti assistenziali per comples-sivi euro 2.340.853,79 (a 60 ordi-ni, tra i quali i 44 che non hannopresentato richiesta, non è stataerogata alcuna somma).

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PLA PREVIDENZA FORENSE

Andamento del Fondo straordinario di intervento di cui all’art. 22del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza. Anni 2004-2008

AnnoFondo straordinario di intervento

Valore a inizio anno Incremento Decremento Valore a fine anno

2004 € 0 € 5.591.029 € 0 € 5.591.029

2005 € 5.591.029 € 6.947.538 € 0 € 12.538.566

2006 € 12.538.566 € 6.441.474 € 613.760 € 18.366.280

2007 € 18.366.280 € 9.920.034 € 0 € 28.286.314

2008 € 28.286.314 € 12.295.345 € 108.742 € 40.472.917

2 Eccetto le erogazioni in favore degli ultraottantenni, di cui si dirà oltre.3 Diversa era la competenza a deliberare in merito all’assegnazione, allora demandata esclusivamente agli Ordini.4 Nella tabella generale, con riferimento all’anno 2008, compare la maggiore cifra di euro 2.800.000 (precisamente l’importo am-monta ad euro 2.839.056): la differenza dipende dal fatto che il totale di euro 2.340.853,79 riguarda le spese del 2008 sullo stan-ziamento a disposizione degli ordini per il 2008, mentre l’importo di euro 2.839.056 è relativo alla spesa effettuata nel 2008 perl’assistenza in caso di bisogno, anche relativamente a delibere adottate dagli ordini nel 2007 sullo stanziamento del 2007, ma in-viate alla Cassa e deliberate dalla Giunta Esecutiva nel 2008.

173

L’assistenza indennitariain caso di calamità naturali e di infortunio o malattia (artt. 10-14 Regolamento)Con riferimento a questa provvi-denza, Cassa Forense può erogare:a) indennizzi totali o parziali nei

casi di catastrofe o calamità na-turali, dichiarati ai sensi del-l’art. 5 della legge 24 febbraio1992 n. 225, a favore degliiscritti che risiedono o esercita-no la professione in un comunecolpito dall’evento e che, acausa di tale evento, abbianosubito un danno incidente sullaloro attività professionale.L’indennizzo nei casi di cata-strofe o calamità naturali puòessere concesso anche ai super-stiti di iscritti alla Cassa che, alverificarsi dell’evento calami-toso, siano titolari di pensionea carico della Cassa o abbianodiritto a conseguirla;

b) indennizzi agli iscritti alla Cas-sa da almeno tre anni, e nonpensionati, che per infortunio omalattia non abbiano potutoesercitare in maniera assolutal’attività professionale per al-meno tre mesi. L’indennizzopuò essere concesso per eventiche si verifichino già nel terzoanno di iscrizione.

Il requisito dell’iscrizione devesussistere al momento in cui si èverificato l’evento e l’assistenzapuò essere erogata anche se l’iscrit-to, successivamente all’evento me-desimo, ha cessato l’attività profes-sionale, purché non abbia richiestoil rimborso dei contributi versati.La misura del contributo assisten-ziale nei casi di catastrofe o cala-mità naturali (art. 10, lett. a) nonpuò superare il doppio della pen-

sione minima erogata dalla Cassanell’anno in cui si è verificato l’e-vento. La Giunta Esecutiva, valu-tate particolari circostanze, puòsuperare, fino al doppio, i limiticome sopra fissati. La GiuntaEsecutiva può altresì deliberare,in via straordinaria, la concessio-ne di indennizzi, secondo criterida determinarsi volta per volta daparte del Comitato dei Delegati,per danni agli immobili destinatidagli iscritti ad abitazione o a stu-dio e a beni strumentali dello stu-dio. A seguito del terremoto inAbruzzo Cassa Forense nel 2009ha erogato a 358 beneficiari (dicui 342 professionisti e 16 super-stiti) 6.500.000 euro5.Nel caso di richiesta derivante dainfortunio (art. 10, lett. b), l’i-stante dovrà dichiarare se ha be-neficiato o beneficerà di risarci-mento per responsabilità di terzi,impegnandosi a surrogare la Cas-sa nei propri diritti sino alla con-correnza dell’importo percepitodalla stessa.L’accertamento della natura dellamalattia o dell’infortunio, e del pe-riodo di inabilità incidente sulla at-tività professionale, è demandatoad un medico legale o ad un pri-mario ospedaliero designato dauno dei Delegati eletti nella circo-scrizione in cui risiede l’istante, suincarico del Presidente della Cas-sa. L’indennizzo per infortunio omalattia, non rinnovabile in rela-zione allo stesso infortunio o ma-lattia, è ragguagliato ai mesi di in-terruzione totale dell’attività, perperiodi continuativi di almeno tremesi, per non più di dodici mesi,anche se i vari periodi non sonocontinuativi; l’indennizzo è deter-minato in misura mensile ed è pariad un ventiquattresimo della media

dei redditi professionali annui de-nunciati dall’iscritto nei dieci anniprecedenti, o in tutti gli anni diiscrizione alla Cassa, se inferiori adieci, con rivalutazione al 100% aisensi dell’art. 2 della legge 20 set-tembre 1980 n. 576, salvo restandoper la media dei redditi il limitemassimo del contributo versato.L’indennizzo, se concesso, nonpuò essere inferiore, per ogni me-se, ad un dodicesimo della pensio-ne minima di vecchiaia dell’annoin cui si è verificato l’evento.In caso di decesso dell’iscritto, ladomanda di concessione dell’in-dennità può essere presentata an-che dal coniuge superstite, dai figliconviventi o a carico e dai familia-ri indicati nell’art. 433 del CodiceCivile, se conviventi e a carico.Le domande per la concessionedell’indennità debbono esserepresentate, a pena di decadenza,entro due anni dal verificarsi del-l’infortunio o dall’insorgere dellamalattia.L’assistenza indennitaria fissatadall’art. 18, comma 2, della leggen. 141/92 non è cumulabile per lostesso periodo con le indennità dimaternità.Come risulta dalla tabella riassun-tiva riportata a pag. 180, nell’arcotemporale 2004-2008 l’erogazio-ne per infortunio e malattia è an-data progressivamente aumentan-do, salvo che nel 2008. Nel 2009risultano 267 erogazioni (dellequali solo 29 per infortunio e il re-sto per malattia) per un importocomplessivo di euro 1.882.336,dato che conferma l’incrementodei casi di infortunio e malattia,con una erogazione media pro ca-pite pressoché costante. Il numerodei soli infortuni è comunque re-lativo, il che potrebbe prospettare

LA PREVIDENZA FORENSE

5 Altre domande sono pervenute nel 2010 e sono in fase di esame.

PPREVIDENZAspeciale conferenza

174

l’opportunità di scorporare la vo-ce dell’infortunio dalla disciplinaunitaria attualmente prevista dalregolamento per infortunio e ma-lattia insieme e quindi di valutarela stipulazione d’una polizza perassicurarne il rischio, regolamen-tando così in maniera differentel’infortunio rispetto alla ben piùconsistente voce di spesa relativaalla malattia.

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L’assistenza sanitaria integrativa (art. 15 Regolamento)La Cassa può erogare a favore de-gli iscritti a pieno titolo e dei pen-sionati che conservano la iscrizio-ne ad un albo, assistenza sanitariaintegrativa, diretta o indiretta, que-st’ultima anche attraverso la stipu-lazione di polizza con primariacompagnia assicuratrice. Il Comi-tato dei Delegati è competente adeliberare la forma di assistenza

sanitaria integrativa da erogare. LaCassa di previdenza e di assistenzadegli avvocati, con onere a propriocarico, garantisce attualmente agliiscritti (avvocati e praticanti)6 unapolizza assicurativa di base che co-pre i grandi interventi e i gravieventi morbosi. Il contratto sotto-scritto con Assicurazioni Generali,con durata dall’1 aprile 2007 al 31marzo 2010, poteva, fino al31.03.2010, essere esteso ai fami-liari previo pagamento di un pre-mio annuo per ciascun componen-te pari a € 72,00. L’accordo trien-nale con la compagnia prevedevaanche, per iscritti e familiari, unacopertura integrativa a pagamento,facoltativa e rinnovabile annual-mente, che copriva interventi chi-rurgici e ambulatoriali, parti, rico-veri, prestazioni di alta specializza-zione, visite specialistiche e accer-tamenti diagnostici. Nel 2009, suoltre 153.000 iscritti alla cassa, so-lo 8.000 (oltre a circa 8.000 fami-liari) hanno aderito alla polizza.

Alla scadenza Generali non ha rite-nuto più sostenibile il costo dellapolizza, molto basso rispetto a con-tratti simili sottoscritti dalle altrecasse. Per la Compagnia la polizzaha rappresentato una perdita im-portante7, che ha reso necessariauna rinegoziazione sostanziale equindi, al fine di garantire la neces-saria trasparenza e il coordinamen-to tra normativa nazionale ed euro-pea, una nuova gara (a febbraio èstato pubblicato il bando). Primadella scadenza della polizza, CassaForense ha sottoscritto un “accor-do ponte” con Generali8 per garan-tire agli iscritti la copertura base(gravi eventi morbosi) fino a nuovocontratto (sei mesi dalla scadenzadel 31.3.2010). Attualmente quindigli iscritti sono ‘coperti’ in caso digravi malattie o grandi interventi,ma non lo sono, per le stesse pro-blematiche, i familiari. La polizzaintegrativa, invece, è venuta menosia per i professionisti sia per i fa-miliari9.

PLA PREVIDENZA FORENSE

6 Restano esclusi dalla copertura assicurativa gli avvocati che si reiscrivono alla Cassa dopo il 65° anno di età, ad eccezione di co-loro che si sono cancellati per incarichi istituzionali.7 Al Sole 24 Ore Assicurazioni Generali ha dichiarato una perdita di circa 6 milioni di euro.8 Per la proroga temporanea della copertura base Cassa Forense ha pagato un premio maggiorato del 20%.9 La polizza attualmente in essere garantisce la tutela assicurativa dalle conseguenze economiche che eventi patologici particolar-mente rilevanti possono comportare. La copertura Grandi Interventi Chirurgici è valida anche per le conseguenze dirette di malat-tie e stati patologici preesistenti alla stipulazione della polizza (c.d. malattie pregresse) ed è caratterizzata dall’assenza di limite dietà per tutti gli iscritti assistiti dalla Cassa. Ha validità territoriale in tutto il mondo, con libertà di scelta del professionista e del-la struttura sanitaria disponibile.Il piano sanitario ideato e realizzato da Cassa Forense a favore dei propri iscritti prevede ampia tutela economica contro i gravieventi rappresentati sia da una pluralità di interventi chirurgici di rilievo, appositamente individuati ed elencati, sia da una seriedi situazioni patologiche, anch’esse predefinite ed elencate, la cui gravità comporti una riduzione permanente della capacità lavo-rativa generica pari o superiore al 66%.In particolare la polizza prevede:1) il rimborso delle spese di ricovero per gli eventi sopra nominati;2) in caso di grave evento morboso che comporti solo trattamento domiciliare senza ospedalizzazione, il rimborso delle principali

spese vive con il massimo di € 15.500 e di 180 giorni per anno e per assicurato;3) il rimborso delle spese sostenute nei 90 giorni precedenti e 120 successivi al ricovero per grande intervento e nei 30 giorni pre-

cedenti e 120 successivi al ricovero per grave evento (queste ultime con un limite di € 13.000);4) il rimborso delle spese di trasporto dell’assicurato fino a € 2.000 in Stati della UE e fino a € 4.000 nel resto del mondo;5) il rimborso delle spese per vitto e pernottamento in istituto di cura (o in struttura alberghiera qualora non vi fosse disponibilità)

di un accompagnatore dell’assicurato con il limite giornaliero di € 110 e massimo 30 giorni;6) l’estensione della copertura al rimborso delle spese sostenute per ricoveri dovuti a malattia oncologica, con il limite annuo di €

6.000 per i ricoveri con intervento, di € 3.000 per i ricoveri senza intervento di durata superiore ai 10 giorni.La polizza prevede altresì la possibilità per l’assicurato di usufruire del servizio di convenzionamento con pagamento diretto, se-condo le seguenti modalità:

175

I dati riferiti all’erogazione relati-va alla polizza sanitaria documen-tano un costante aumento di spesadal 2006 in poi.

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Le altre provvidenze (artt. 16-21 Regolamento)La Cassa può erogare a favore de-gli iscritti, dei beneficiari di pen-sione e dei loro familiari:a) borse di studio;b) contributi alle spese funerarie;c) contributo alle spese di ricove-

ro in istituti per anziani malaticronici o lungodegenti;

d) contributi per assistenza infer-mieristica domiciliare;

e) assistenza sanitaria integrativadiretta o indiretta;

f) erogazioni assistenziali a favoredi avvocati pensionati a caricodella Cassa che abbiano com-piuto ottanta anni di età.

Le provvidenze sub a), c) e d) nonsono mai state in concreto attiva-te: non compaiono infatti nella ta-bella riportata a pag. 180 relativaai trattamenti assistenziali anni2004-2008.Il regolamento prevede che il Co-mitato dei Delegati possa delibe-rare contributi per ulteriori inter-venti assistenziali a favore deglianziani e dei malati: trattasi di unanorma di apertura che presuppone

tuttavia l’individuazione di quellenuove forme di welfare che costi-tuisce, come detto, la sfida di Cas-sa Forense per i prossimi anni.Relativamente alle spese funera-rie la Cassa può erogare a favoredei prossimi congiunti degliiscritti e dei titolari di pensione aproprio carico un contributo perspese funerarie nella misura fissa-ta dal Comitato dei Delegati (condelibera del Comitato dei Delega-ti del 15 dicembre 1995 il contri-buto funerario massimo è statodeterminato in £. 10.000.000, at-tuali euro 5.164,57). Agli effettidel primo comma dell’art. 16 so-no prossimi congiunti il coniuge

LA PREVIDENZA FORENSE

a) per il ricovero in strutture sanitarie convenzionate con la Compagnia è previsto il pagamento diretto da parte dell’assicuratorealla Casa di Cura per tutte le prestazioni erogate sia mediche che di degenza garantite, nel caso in cui sia Casa di Cura sia équi-pes mediche risultino convenzionate. Nel caso in cui l’assicurato scelga l’Istituto di Cura tra quelli convenzionati lasciando al-la Compagnia l’onere della scelta dell’équipe medica, è previsto il pagamento diretto della Casa di Cura per tutte le prestazio-ni erogate, sia mediche che di degenza garantite. Nel caso in cui, invece, l’assicurato scelga un Istituto di Cura convenzionatoma un’équipe medica non convenzionata, la Compagnia procederà ad indennizzare quanto dovuto, entro i limiti di massimale in-dicati nell’Allegato A della polizza, esclusivamente in forma rimborsuale per tutte le prestazioni erogate (mediche e di degenza).Infine, per il ricovero in strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia è previsto il rimborso, sempre entro i limiti dimassimale indicati nel predetto Allegato A, delle spese sostenute per le prestazioni erogate;

b) per il ricovero in Istituto di Cura a totale carico del SSN è previsto il rimborso dei ticket o delle spese connesse o conseguenti alpassaggio di classe e di tutte le eventuali spese pre e post ricovero e di quelle per l’accompagnatore, l’assistenza infermieristi-ca, il trasporto dell’assicurato e dell’accompagnatore nei limiti di cui agli articoli di polizza;

c) day-hospital: la degenza in Istituto di Cura in regime di day-hospital superiore a giorni tre è equiparata, a tutti gli effetti, a ri-covero in Istituto di Cura.

In relazione alla modalità di cui al punto a), l’elenco delle case di cura convenzionate è consultabile sul sito della Cassa Forense:www.cassaforense.it.Per quanto riguarda i contenuti della copertura riservata ai familiari degli iscritti, non più in essere, era consentito estendere lacopertura al nucleo familiare dell’iscritto (familiari conviventi come risultanti da stato di famiglia) con un premio annuo di € 72per ciascun familiare. Era possibile assicurare tutti i familiari dell’iscritto componenti il nucleo e rientranti nella definizione. Peri familiari la copertura assicurativa aveva le stesse caratteristiche di quella dell’iscritto, con le seguenti precisazioni:a) limite di età fissato a 80 anni;b) in caso di decesso dell’iscritto, l’estensione della copertura assicurativa poteva essere effettuata dal titolare della pensione in-

diretta e/o di reversibilità, il quale poteva usufruire della copertura assicurativa con onere a proprio carico e nei limiti delle pre-stazioni previste per i familiari a carico.

Era inoltre estesa anche ai familiari la non operatività dell’esclusione per i grandi interventi chirurgici che fossero conseguenza dimalattie o stati patologici diagnosticati o curati anteriormente alla stipula della polizza.Per i gravi eventi morbosi restava ferma la necessità che la patologia fosse stata diagnosticata per la prima volta in corso di con-tratto, valida anche per gli iscritti. In caso di estensione della copertura base al nucleo familiare, l’eventuale adesione alla coper-tura integrativa doveva essere effettuata per l’intero nucleo familiare.Ciascun iscritto poteva estendere la copertura alla Polizza Integrativa, con un’integrazione di premio così determinata per ciascunassicurato (iscritto o familiare):– età compresa tra 0 e 40 anni, premio annuo pro capite di € 200;– età compresa tra 41 e 60 anni, premio annuo pro capite di € 360;– età compresa tra 61 e 80 anni, premio annuo pro capite di € 520.Nel caso di estensione della polizza Integrativa ai membri del nucleo familiare i premi di cui sopra venivano scontati del 15% nelcaso di nucleo composto da 2 persone, del 25% nel caso di nucleo composto da 3 persone e del 30% nel caso di nucleo compostoda 4 o più persone.

PPREVIDENZAspeciale conferenza

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superstite e i figli conviventi. Adoggi il contributo è liquidato d’uf-ficio senza alcun supporto docu-mentale. Alternativamente, i pa-renti entro il terzo grado, gli affi-ni entro il secondo grado, il co-niuge separato e il convivente mo-re uxorio possono ottenere, a do-manda, il rimborso delle spese fu-nerarie affrontate, in tale caso,però, per l’importo effettivamentesostenuto e, comunque, semprenella misura massima determinatadal Comitato dei Delegati. La re-golamentazione di questa voce dispesa rivestirà un’importanza nontrascurabile sul lungo periodo, dalmomento che diverrà in futurol’erogazione di maggiore consi-stenza in rapporto a tutte le altreprovvidenze come risulta dalla ta-bella relativa alle proiezioni dispesa riportata a pag. 18110. Ci sideve quindi interrogare se non siail caso di passare da una provvi-denza che prescinde da reddito espesa ad una erogazione legata alreddito, o, quantomeno, limitataper tutti alla spesa effettiva soste-nuta e documentata.Con riferimento agli ultraottan-tenni, la Cassa eroga provvidenzesu domanda, che deve essere in-viata dagli interessati tra il 1° gen-naio e il 30 giugno di ogni anno.Alla domanda deve essere allega-ta una dichiarazione nella qualel’istante comunica l’ammontaredei redditi imponibili propri e delconiuge convivente, immobiliari emobiliari, anche se soggetti a tas-sazione separata (i redditi del co-niuge vanno considerati permetà). L’erogazione del tratta-mento avviene se i redditi com-plessivi dichiarati non superano ildoppio della pensione minima an-

nua erogata dalla Cassa nell’annodi presentazione della domanda.L’ammontare del beneficio è de-terminato dal Consiglio di Ammi-nistrazione, di anno in anno se-condo bilancio (€ 4.700,00 perl’anno 2008), al fine di non supe-rare i limiti massimi di spesa stan-ziati con riferimento a questaprovvidenza e in misura non su-periore alla metà della pensioneminima annua prevista per l’annodi presentazione della domanda.Per le domande presentate nei ter-mini il trattamento è deliberatodalla Giunta e liquidato in unicasoluzione entro l’anno; è cumula-bile con le altre erogazioni assi-stenziali, ma non è reversibile nétrasmissibile agli eredi. Le do-mande presentate dopo il 30 giu-gno sono prese in considerazionecon l’esercizio finanziario del-l’anno successivo.Dalla tabella riassuntiva inizialerisulta che l’erogazione in favoredegli ultraottantenni, dal 2005 inpoi, è diminuita, anche se l’an-damento è, dal 2008, al rialzo. Ildato dell’anno 2005 ha una spie-gazione. In quell’anno il Consi-glio di Amministrazione inviòun’informativa a tutti coloro che,sulla base del regolamento e deidati in possesso di Cassa Forense,risultavano avere diritto a tale for-ma di provvidenza. L’iniziativadeterminò per l’anno in corso(2005) un numero rilevante di do-mande (457), che decrebbero no-tevolmente negli anni successivi(270 nel 2006, 213 nel 2007 e 210nel 2008). I dati generali degliiscritti inducono a ritenere chel’impegno relativo a questo capi-tolo di spesa in futuro aumenterà,fino a diventare la voce con la

maggiore erogazione dopo le spe-se funerarie11.Il riferimento è, ancora, alla tabel-la relativa alle proiezioni di spesariportata a pag. 181.

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Tutte le attuali provvidenze ero-gate dalla Cassa possono essereinquadrate negli interventi c.d.passivi, impostati cioè in modo daalleviare, erogando una somma didenaro, lo stato di criticità in cuil’assistito viene a trovarsi. Tutte,ad eccezione delle erogazioni as-sistenziali in caso di bisogno (art.3) e di quelle in favore degli av-vocati ultraottantenni (art. 21), so-no sganciate dal requisito reddi-tuale.Stiamo assistendo all’evolversidella professione in senso sfavo-revole agli iscritti, sia per il verti-ginoso aumento del loro numero,sia per lo stato sempre più criticodella giustizia e, non da ultimo,per il tentativo posto in essere daic.d. “poteri forti” di imprendito-rializzare la professione. L’evolu-zione della professione e l’attac-co alla stessa stanno producendo iloro effetti particolarmente sullefasce deboli degli iscritti e, nellospecifico, sui giovani e, nell’am-bito di costoro, sulla parte ancorapiù debole, costituita dalla com-ponente femminile. In questa si-tuazione l’assistenza passiva nonè più idonea a risolvere le criticitàche si presentano.Se vogliamo attuare un welfare atutto tondo a favore della profes-sione, è necessario stabilire qualipossano essere le provvidenze ditipo attivo, dirette cioè a fornire imezzi a coloro che attraversano ilperiodo di criticità e idonee adaiutarli a superare l’ostacolo, po-

PLA PREVIDENZA FORENSE

10 Si prevede che l’erogazione per spese funerarie passi dagli euro 3.358.288 del 2009 agli euro 48.196.144 nel 2060.11 Si prevede che l’erogazione in favore degli ultraottantenni passerà dagli euro 1.160.678 del 2009 agli euro 35.350,800 del 2060.

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tenziando le loro capacità di af-frontarlo.Per fare ciò dobbiamo prima ditutto inventariare le risorse dispo-nibili e, successivamente, cercaredi suddividerle in funzione dellepriorità che intendiamo raggiun-gere, individuando gli istituti chemeritino d’essere mantenuti e ap-portando comunque ad essi quellemodifiche che li rendano più effi-cienti e adatti allo scopo.Il passo ulteriore implica la rispo-sta ad una domanda, ovvero se siapossibile per Cassa Forense ado-perarsi per influire sulle condizio-ni che hanno determinato e deter-minano il peggioramento dell’e-sercizio della professione.Per quanto riguarda le forme diassistenza attualmente previste,un’assistenza indennitaria eun’assistenza sanitaria integrativafornita a tutti gli iscritti, indipen-dentemente dal loro reddito, co-stituiscono provvidenze che con-corrono fortemente a conferiretranquillità nell’esercizio profes-sionale e a rendere più accettabileil versamento di quella parte deicontributi destinati alla solida-rietà. L’assistenza in caso di biso-gno e l’integrazione della pensio-

ne agli ultraottantenni, le unichedue provvidenze ancorate al red-dito, costituiscono un irrinuncia-bile principio di solidarietà neiconfronti dei colleghi più sfortu-nati o anziani. Per quanto riguar-da l’indennità di maternità per lecolleghe – che, come detto sopra,richiede trattazione separata – èun dato ormai acquisto che la ca-tegoria se ne debba fare carico.È altrettanto evidente, però, chesenza provvidenze di tipo attivodifficilmente i giovani – e, nel lo-ro ambito, le donne – potranno su-perare le difficoltà, progressiva-mente sempre maggiori, di co-struirsi e consolidarsi una cliente-la, meglio contribuendo a garanti-re la previdenza e l’assistenza del-l’intera categoria. È nell’interessedell’avvocatura tutta – per consen-tire il raggiungimento di quelloche viene definito il primo macroobiettivo, ovvero l’adeguatezzadelle pensioni e, di conseguenza,un accettabile tasso di sostituzio-ne12 – porre in essere strumentiche consentano di arginare il crol-lo reddituale, particolarmente evi-dente tra le donne, destinate a di-ventare la maggioranza, e di inter-venire nelle situazioni di bisogno.

Questo aspetto della assistenza c.d.attiva è tutto da costruire: per orapossiamo contare sul fatto che leproiezioni di previsione di spesa,mantenendo l’attuale stanziamentodel 3%, reggono, consentendoci fi-no al 2058 un certo residuo attivo13.Dalla tabella riportata a pag. 181emerge che solo a partire dall’anno205014 la spesa per le “Altre prov-videnze” (tra cui le voci assai con-sistenti per spese funerarie e per leerogazioni agli ultraottantenni) su-pererà lo stanziamento dell’1% adesse destinato, pur rimanendo lostanziamento complessivo superio-re alle previsioni di spesa.Rimodulando le provvidenze at-tualmente previste e individuandointerventi di assistenza attiva utilia fornire ai giovani in generale – ealle giovani colleghe in particola-re, che saranno in futuro la com-ponente maggiore dell’avvocatura– le provvidenze che possano aiu-tarli nel difficile cammino di co-struirsi un futuro professionale di-gnitoso, porteremo beneficio al-l’intera categoria, liberandoci del-l’italian generational selfishnessnarrato dal prof. Michel Marto-ne15 e della sinecura alla WoodyAllen sulla sorte dei posteri16.

LA PREVIDENZA FORENSE

12 Il tasso di sostituzione è dato dal rapporto tra pensione e reddito e costituisce l’indicatore della misura in cui il sistema permet-te all’individuo di mantenere il proprio standard di vita al termine dell’attività lavorativa. È quindi rappresentativo dell’adegua-tezza dei sistemi previdenziali. Nella legge di attuazione del Protocollo Welfare (L. n. 247/2007) il legislatore ha auspicato il per-seguimento di politiche occupazionali e previdenziali che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione non infe-riore al 60%. Il tasso di sostituzione costituisce inoltre un elemento di assoluta novità nelle Nuove linee guida per la redazione deibilanci tecnici degli enti di previdenza privati, che ne prevedono l’inclusione tra gli indicatori di accompagnamento alla relazionedi bilancio.La riforma della previdenza forense ha avuto come obiettivo la sostenibilità nel lungo periodo e come vincolo l’adeguatezza delleprestazioni offerte, rivisitando il sistema sia dal lato delle entrate sia dal lato delle uscite.13 La previsione di spesa nel 2058 ammonta ad euro 134.226.534, a fronte di uno stanziamento complessivo per l’assistenza (3%delle entrate di bilancio) per euro 134.645.967.14 Precisamente dall’anno 2047, annualità non riportata in quanto la tabella, per ragioni di economia espositiva, indica i dati didecennio in decennio.15 MICHEL MARTONE, The italian welfare in front of generational selfishness, articolo del 21 giugno 2008. L’autore descrive un si-stema ammalato di egoismo generazionale, nel quale i privilegi dei padri vengono pagati con il futuro dei figli, sui quali grava ilterzo debito pubblico del mondo.16 PAOLO ROSA, Una riforma generazionalmente compatibile (Woody Allen: “E perché dovrei curarmi dei posteri? Loro che cosa han-no fatto per me?”), in La Previdenza Forense n. 1/2010, pp. 44 ss.

PPREVIDENZAi problemi

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Il 19 settembre 2008 il Comitatodei Delegati ha adottato, fra tan-te altre significative modifica-zioni, correzioni e aggiunte, unamisura del tutto nuova e rivolu-zionaria per il sistema previden-ziale italiano, riuscendo ad in-trodurre con consapevole re-sponsabilità il principio dell’au-mento dell’età pensionabile asettant’anni. Non è stato né faci-le né semplice far accettare a tut-ti una novità così significativa eho assistito personalmente ascontri al calor bianco fra i dele-gati delle tre commissioni, chehanno elaborato la riforma. Lediverse sensibilità e i del tuttolegittimi interessi si sono scon-trati, ma sono riusciti, infine, avarare un testo accettabile e in-novativo. Non si è capito bene(se non pensando male) perché iMinisteri vigilanti abbiano atte-so più di un anno (sino al 31 di-cembre 2009) per dare il loro as-senso alla riforma, limitando asei anni l’aumento del contribu-to integrativo al quattro percentoe, sul punto innalzamento del-l’età pensionabile, abbiano volu-to anticiparne l’entrata a regimeal 2021. Non mi pare che sul pri-mo punto ci fossero motivi ac-cettabili e, sul secondo, ce ne

fosse bisogno a fronte dell’in-dubbia incisività dell’innovazio-ne. Alla Nona Conferenza Na-zionale di Cassa forense a Bave-no, nella sessione pomeridianadel 16 aprile, Giovanni Geroldi,direttore generale del Ministerodel Lavoro, ad una precisa do-manda del consigliere d’ammi-nistrazione Salvatore Di Cristo-falo, ha, obtorto collo, ammessoche l’aumento limitato a sei annidel contributo integrativo, con-cesso invece senza limiti di tem-po ad Inarcassa (Ingegneri e Ar-chitetti), è stato determinato daun ragionamento paradossale: aCassa forense si è concesso soloper sei anni perché i suoi contisono migliori di quelli della con-sorella Inarcassa (senza conside-rare, evidentemente, che laproiezione positiva dell’equili-brio a cinquant’anni di CassaForense non può che essere con-seguita con l’aumento del con-tributo integrativo senza limiti ditempo). Sul ritardo dell’appro-vazione della riforma il direttoregenerale ha poi alluso alla diffi-coltà di concertazione con gli al-tri Ministeri vigilanti, sottoli-neando, peraltro, la macchino-sità della procedura e facendointravedere interventi esterni di

lobby non nominate, ma abba-stanza facilmente identificabili.Naturalmente la riforma, cometutti gli interventi normativi im-portanti, poteva essere migliore,ma il meglio è nemico del bene eritengo che tutti i delegati chehanno contribuito a vararla deb-bano andare orgogliosi del lorolavoro. Sembra un’ovvietà affer-mare che se la speranza di vita de-gli avvocati italiani è aumentatadi circa sette anni dal momentodell’entrata in vigore della rifor-ma del 1980, non era più possibi-le chiudere gli occhi e, a sostan-ziale parità di contribuzione,mantenere l’età pensionabile a 65anni. Ma l’ovvio molte volte sem-bra non avere rilevanza nella pre-disposizione delle regole.

L’incremento del patrimonioA parte altre considerazioni, l’ac-corciamento dello “scalone”, seaccompagnato al mantenimentodel contributo integrativo al 4%,provocherà a breve un sensibilemiglioramento dei conti, con l’i-nevitabile incremento del patri-monio della Cassa.È proprio sulla massiccia patri-monializzazione di Cassa Forenseche voglio intrattenere gli attenti

PLA PREVIDENZA FORENSE

La riforma e il patrimonio della CassaLe riserve patrimoniali della Cassa, in parte obbligatorie, in parte facoltative,stanno per assumere un rilievo di importanza sempre maggiore. Ciò induce a riesaminare i criteri della loro gestione, tenuto conto del ruolo sociale che esse svolgono e a riesaminare la struttura degli organi della Cassa per verificare se siano idonei alle incombenze sempre più complesse e onerose che vengono richieste.

di Carlo Dolci

lettori. Si deve tener presente chesecondo le previsioni attuariali,dopo la riduzione dello “scalone”,nel 2020 il patrimonio dovrebbesuperare i 16 miliardi di euro, nel2025 i 24 miliardi e nel 2030 i 33.Risultati che potrebbero ancoraincrementarsi a più di 18, 29 e 41miliardi se fra sei anni, come hoappena accennato, i Ministeri ac-consentissero a mantenere al 4%il contributo integrativo.Non è chi non veda che il veroproblema di Cassa Forense neiprossimi anni sarà quello di darsiuna struttura gestionale capace diaffrontare i problemi che un patri-monio di tale consistenza pone achiunque non voglia farselo man-giare dall’inflazione o, tanto me-no, dai mille rapaci che volteggia-no nel cielo della finanza. Senzacontare la sempre presente oc-chiuta voracità dello Stato, chenon solo taglieggia la redditivitàdegli investimenti con una dissen-nata tassazione, ma è sempre mol-to interessato a mettere le mani supatrimoni che potrebbero consen-tire una sensibile riduzione deldebito pubblico.

Le caratteristiche del patrimonio previdenzialeA questo punto è necessaria unapremessa (naturalmente ovvia,ma, per quanto prima scritto, me-ritevole di attenzione): il patrimo-nio di Cassa Forense non può es-sere trattato alla stregua di unqualsiasi patrimonio privato. Lasua caratteristica preminente è diqualificarsi dal punto di vista so-ciale. Su questa premessa, assolu-tamente condivisibile, si innestala pretesa dello Stato di imporrescelte vincolanti per gli investi-menti mobiliari e, soprattutto, im-mobiliari.

Dalla rilevanza sociale del patri-monio previdenziale non conse-gue però la sua disponibilità adessere investito con criteri pubbli-cistici. Proprio la sua natura im-pone, invece, una gestione moltorigorosa sotto il profilo del ri-schio, attenta alle tipologie di in-vestimento, aperta con estremaprudenza agli impieghi social-mente utili, proiettata a garantireuna redditività in linea con le pre-visioni attuariali. Tutte scelte chepossono essere attuate (l’espe-rienza lo comprova) attraversouna gestione di impronta liberisti-ca, non certo con interventi dirigi-stici dello Stato.

Esempi di uso sociale del patrimonioIn questi giorni si parla tanto disocial housing. Non vorrei che siritornasse all’antico, quando leCasse di previdenza erano costret-te a comprare soltanto immobiliad uso residenziale da affittare acanoni politici. Una stagione su-perata, che ha penalizzato pesan-temente la redditività del patrimo-nio immobiliare delle Casse, sen-za che lo Stato abbia menoma-mente pensato di compensare ilsacrificio con agevolazioni di ca-rattere fiscale. Se sui canoni ri-scossi si deve versare un terzo al-lo Stato, è del tutto evidente chegli affitti dovranno essere mante-nuti a livelli di un trenta per centosuperiore al mercato. Ma se si in-troducesse un sistema di detassa-zione totale (in linea con i criteriadottati negli altri stati europei),l’ente proprietario potrebbe dauna parte tenere canoni più bassi edall’altra assumersi i maggiorioneri di gestione e il maggior ri-schio inerente l’investimento inimmobili ad uso abitativo. A que-ste condizioni si potrebbe valuta-

re la possibilità di un investimen-to ponderato in social housing.Ma solo a queste condizioni e ab-binando i nuovi investimenti nelcomparto residenziale ad unaalienazione, anche questa fiscal-mente agevolata, dei cespiti piùvetusti.E, per fare un altro esempio, per-ché le Casse previdenziali nondovrebbero investire più risorsein fondi per le infrastrutture, co-me già fatto in misura tutto som-mato modesta nel Fondo 2i? Sa-rebbe un modo “sociale” di aiu-tare la comunità nazionale, inve-stendo il patrimonio previden-ziale in attività, di cui si senteuna forte necessità in questi tem-pi di crisi occupazionale, e otte-nendo nel contempo una redditi-vità più alta di quella ottenibiledagli investimenti sul mercato fi-nanziario. I maggiori evidenti ri-schi dell’investimento potrebbe-ro essere coperti dallo Stato at-traverso svariati meccanismi, at-tivando ad esempio le ingenti di-sponibilità della Cdp (Cassa De-positi e Prestiti).Si potrebbero fare ulteriori esem-pi di investimenti vantaggiosi eutili alla comunità, ma non è qui illuogo per discuterne. È invece ne-cessario valutare un altro proble-ma importante. Il sistema di scel-ta degli organi collegiali di CassaForense e l’adeguatezza delle suestrutture a garantire una gestioneefficiente di un patrimonio cosìimportante.

La scelta dei DelegatiIl metodo elettorale per eleggeregli ottanta delegati di Cassa Fo-rense (meglio sarebbe ridurne ilnumero a cinquanta, calcolandola rappresentanza a livello regio-nale, secondo il numero degliiscritti, e prevedendo almeno un

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LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAi problemi

tutto dignitoso i compiti di un de-legato.

La limitazione dei mandati e la conservazione delle esperienzeLa mia preferenza è sempre anda-ta ad una limitazione del numerodei mandati e ho sempre ritenutoun errore la modifica statutariache ha portato a tre il loro nume-ro. Otto anni sono più che suffi-cienti per imparare e per dare ilproprio contributo. Poi dal puntodi vista statistico, da una parte cisi tecnicizza (annullando quelbuon dilettantismo di cui accen-navo più sopra), dall’altra si atte-nuano le spinte dell’entusiasmoiniziale. Senza contare il pericolosempre latente dell’autoreferen-zialità che tende a privilegiare gliinteressi dell’ente, perdendo di vi-sta quelli per i quali l’ente è statoistituito.Certamente l’esperienza ha moltovalore ed è antieconomico buttar-la via. Ma ritengo che si possanotrovare sistemi efficaci per sfrut-tare quella dei delegati che se nevanno, senza pretendere di esclu-dere un rinnovamento gradualedei loro ranghi. Il problema do-vrebbe essere dibattuto a fondonel Comitato perché nessuno hauna ricetta sicura. Basta che si siaconsapevoli del problema e che siriesca a trovare soluzioni accetta-bili per conciliare il necessariorinnovamento con l’esigenza dimantenere le esperienze acquisite.

Le funzioni del Consigliod’amministrazioneA questo punto però si pone allanostra attenzione un altro proble-ma. Chi deve essere officiato perentrare nel Consiglio di ammini-strazione di Cassa Forense? Qui

sembrano valere un po’ meno leconsiderazioni di cui sopra. Il di-lettantismo intelligente può nonessere sufficiente a garantire unacapacità gestionale adeguata. Am-ministrare più di duecentomila av-vocati (la Cassa deve tener contoanche di quelli non iscritti) e ge-stire un patrimonio dell’entità so-pra ricordata, vuol dire avere a di-sposizione capacità manageriali dialtissimo livello. La Cassa è un’a-zienda complessa e gli avvocati, dinorma, non gestiscono aziende (equelli che le gestiscono non fannoi delegati). La Cassa è anche unorganismo che svolge attività pa-ra-assicurative e finanziarie. E gliavvocati, di norma, non fanno gliassicuratori o i banchieri.Da altro punto di vista è esperien-za recente che tecnici altamentequalificati sotto il profilo dellapreparazione finanziaria, immessiin consigli di amministrazione dialtre Casse, non hanno evitato er-rori piuttosto macroscopici nellavalutazione degli investimenti. Nési deve credere che questi erroripossano essere evitati con l’ado-zione di elaborati sistemi mate-matici di valutazione e di scelta.Non se ne può fare a meno, manon sono sufficienti. Gli investi-menti hanno sempre un grado dirischio più o meno alto e tale ine-vitabile rischiosità la si può par-zialmente neutralizzare solo conla diversificazione. Ma alla basedi tutti gli investimenti, specie didenaro previdenziale, deve starela prudenza, l’estrema prudenzadi amministratoti prudentissimi.Come dice il Presidente Ubertini,meglio perdere quello che a po-steriori può rivelarsi un buon af-fare, che assumersi un rischio nonvalutato a fondo.Detto questo è evidente che gesti-re decine di miliardi di euro sarà il

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PLA PREVIDENZA FORENSE

delegato per regione) è statospesso criticato. Come per tutti imetodi elettorali non si può attri-buire ad esso la responsabilitàdelle scelte dell’elettorato. Peral-tro la necessità di scegliere i col-leghi più adatti a guidare l’ente èargomento abbastanza ozioso.Certo sarebbe opportuno che chisi candida avesse un minimo diinfarinatura nel settore previden-ziale o in quello finanziario. Ma èabbastanza usuale che gli organilatamente definiti politici non ga-rantiscano la scelta di soggettitecnicamente preparati. Né riten-go sia necessario che un organodi indirizzo sia formato da perso-ne con specifiche connotazionitecniche. Non solo non serve, maa volte è anche controproducente.Tutto ciò per dire che sono prefe-ribili dei buoni dilettanti con pre-parazione generica che tecnici ri-gidamente formati. Il Comitatodei Delegati deve adottare le scel-te di fondo, esprimere la normati-va necessaria di tempo in tempoper l’attività aziendale, per la ge-stione finanziaria e per la politicaprevidenziale. Ha bisogno di in-telligenza ed equilibrio più che dinozioni tecniche. Certamente, co-me ho detto prima, meglio sareb-be che tutti i delegati sapesserodistinguere sin dall’inizio del lo-ro mandato fra sistemi di finan-ziamento e metodi di calcolo,quale sia il trattamento fiscale deifondi immobiliari, a che serval’internal auditing e così via. Mavi assicuro che serve molto di piùessere muniti di uno spirito equi-libratamente critico e di una con-creta volontà di intervenire neiprocessi deliberativi con spiritocostruttivo. Il necessario studiodei problemi che si presentano divolta in volta e l’esperienza con-sentono di svolgere in modo del

problema più rilevante dei consi-gli di amministrazione dei prossi-mi anni. Strumenti matematici einformatici per la valutazione delrischio, validi uffici finanziari in-terni, robuste consulenze esternesono assolutamente necessari, maforse non sono sufficienti. È allo-

ra necessario ripensare alla com-posizione di un Consiglio di am-ministrazione interamente forma-to solo da avvocati, sia pure bravie prudenti, ma quasi sempre conesperienze specifiche molto limi-tate e sottoposti all’inesorabile re-gola dell’avvicendamento, alla

quale, per i motivi già illustrati,non ritengo si debba rinunciare.A mio avviso, anche su questoproblema ineludibile, occorre chesi sviluppi una riflessione ap-profondita in Comitato dei dele-gati o, addirittura, in seno a tuttal’avvocatura.

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LA PREVIDENZA FORENSE

PPREVIDENZAsegnalazioni

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Presentazione di Guido AlpaGli annali della storia d’Italiaregistrano il ruolo straordinarioofferto dagli Avvocati nel co-struire non solo l’unità politicadel Paese, ma anche la sua ossa-tura amministrativa e la sua cre-scita economica e sociale. Nelladescrizione dei fatti e nella indi-viduazione dei protagonisti glistorici di professione si soffer-mano di più sulle qualità perso-nali e sull’azione dei singoli tra-scurando la loro provenienzaculturale e professionale. Que-sto Dizionario, sia pure entro ilimiti geografici in cui spazia,colma questa grave lacuna. Per-ché l’avvocato, per la sua for-mazione e per la sua cultura, ènecessariamente immerso nellasocietà, è necessariamente postoa fronte dei problemi della orga-nizzazione del potere all’internodella società, è necessariamentecoinvolto nella difesa dei diritti

dei singoli rispetto all’eserciziodel potere. La cultura e la for-mazione dell’avvocato incidonodunque sulla sua azione, e que-sto è un aspetto non trascurabilenella narrazione degli eventi enella narrazione della vita mate-riale.Il Dizionario presenta altre per-spicue novità. Inaugura un gene-re letterario sperimentato in altreesperienze, in particolare inquella tedesca; in Italia solo dapochi anni si sono promosse ini-ziative similari; per il momentosono solo agli albori, ma riguar-dano tutte le sfaccettate compo-nenti del modo di essere del giu-rista, trascurando la categoria fo-rense.L’opera quindi è singolare anchesotto questo profilo.Non si tratta però di una semplicegiustapposizione di biografie;piuttosto della ricostruzione delquadro complessivo del clima po-litico e sociale dell’Anconetano,dei rapporti intrecciati con i cen-

tri di potere nazionali, dell’ammi-nistrazione del bene pubblicounita all’esercizio dell’attivitàprofessionale. Insomma, si ha lariprova del fatto che l’Avvocatu-ra, al di là del suo ruolo naturale,può, attraverso i suoi componen-ti, svolgere anche un rilevantissi-mo ruolo sociale.Il Consiglio Nazionale Forense daalcuni anni ha inaugurato ricerchedi storia dell’Avvocatura, tra lequali campeggia anche un’indagi-ne sulla posizione della donna av-vocato nella storia della profes-sione condotta dall’avvocato an-conetano Nicola Sbano.È dunque con un profondo sensodi gratitudine che il Consiglio Na-zionale Forense saluta quest’ope-ra e si congratula con l’Ordine de-gli Avvocati di Ancona e con ilsuo Presidente, l’avvocato Mauri-zio Barbieri, per avere licenziatoun contributo così rilevante, peraver dato merito all’Avvocaturaanconetana e, tramite essa, a tuttal’Avvocatura italiana.

PLA PREVIDENZA FORENSE

Dizionario degli Avvocati di AnconaCollana storica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona edita con il patrocinio CNFAncona 2009a cura di Nicola Sbano

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PPREVIDENZAsegnalazioni

La previdenza e l’assistenza forenseiscrizioni, contribuzioni, sanzioni

pensione, maternità, invaliditàLa normativa vigente e la recente giurisprudenza

Volume aggiornato con la riforma del dicembre 2009G. Ciappichelli editore – Torino 2010

Parte primaLa guida alla previdenza e assistenza forense

a cura di Domenico Condello

Parte secondaLa riforma della previdenza forense

a cura di Paolo Rosa

LA PREVIDENZA FORENSE

PresentazioneIl sistema previdenziale forense,oggetto di importanti ed innovati-ve riforme negli anni ’80 e ’90 èstato profondamente ristrutturatocon la riforma approvata dai Mi-nisteri vigilanti nel dicembre2009.In questo contesto, le accresciuteesigenze conoscitive degli iscrittie degli operatori trovano in questomanuale un’adeguata risposta.Il libro, infatti, fornisce un quadroorganico e sistematico della mate-ria che tiene conto dell’evoluzio-ne normativa degli ultimi anni e

delle modifiche apportate dai piùrecenti provvedimenti.Nell’opera sono illustrate le pre-stazioni previdenziali e le moda-lità di finanziamento delle stessecon la relativa contribuzione.Larga parte dell’opera viene dedi-cata alla recentissima riforma del-la previdenza forense cercando dispiegarne la filosofia che l’ha gui-data ed i risultati raggiunti anchealla luce delle valutazioni attua-riali al progetto di riforma.La pensione modulare introdottacon la recente riforma costituiscel’autentica novità in grado di tra-

sformare il welfare forense in unsistema più flessibile e più mo-derno.L’aspetto grafico con l’utilizzo dinumerose slides è particolarmentecurato al fine di rendere più im-mediata l’informazione e agevo-lare la consultazione dell’operariformatrice.Gli ampi riferimenti alla legisla-zione ed alla giurisprudenza di le-gittimità permettono di orientarsicon facilità nel complesso conte-sto normativo del sistema previ-denziale forense interamente ri-prodotto.

PPREVIDENZAsegnalazioni

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PremessaQuesto testo presenta i risultati fi-nali del progetto “Dopo le buoneteorie, le proposte. Programma diricerca – intervento per le donneavvocato”, commissionato al Cen-sis dal Consiglio Nazionale Foren-se su proposta della sua Commis-sione Nazionale per le Pari Oppor-tunità e dell’Aiga Nazionale.Obiettivo del progetto è quello diprogettare strumenti di politicacategoriale e istituzionale in gra-do di promuovere le donne avvo-

cato ed elevare la loro partecipa-zione alla vita associativa.Il progetto intende fornire al CNF,alla sua Commissione per le PO eall’Aiga, uno strumento in gradodi sostenere il rilancio dell’imma-gine collettiva delle donne avvo-cato, indicare le azioni che po-tranno sostenerne gli snodi pro-fessionali più difficili e misurarela capacità delle avvocate di par-tecipare direttamente ad un pro-cesso di cambiamento culturale eprofessionale che le coinvolga.

Il testo che segue riporta i risulta-ti delle fasi principali in cui si èarticolato il progetto:– la definizione di alcune propo-

ste di intervento;– una ricognizione sui problemi e

i punti di forza alla base del ruo-lo professionale delle donne av-vocato, sull’impatto della pro-fessione nella loro sfera privata,sui traguardi e le domande chequeste professioniste pongono achi ha responsabilità di catego-ria e ai decisori pubblici.

PLA PREVIDENZA FORENSE

Dopo le buone teorie, le proposteProgramma di ricercaIntervento per le donne avvocatoRapporto finale (con il patrocinio di CNF, Commissione Pari Opportunità, AIGA)

CENSIS

IPSOA CEDAM UTET 2010

La competenza per territorioper una domanda di condanna della Cassa

Tribunale di VeneziaOrdinanza del 29 maggio 2010

Giudice Caprioli – avv. Diego Casonato (avv.ti Sartorato e Bian-chini) c. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense(avv.ti de Stefano e Biagini), Commissione Elettorale Centrale ePresidente della Cassa Nazione di Previdenza e Assistenza Foren-se (non costituiti) e con l’intervento di avv. Dario Donella (avv.tiUboldi e Bianchini)

Non può trovare applicazione il foro facoltativo dicui all’art. 20 c.p.c., ed in particolare quello del“forum destinatae solutionis”, nell’ipotesi in cuil’obbligazione dedotta in giudizio non abbia carat-tere patrimoniale (art. 1174 c.c.), ma riguardi unobbligo di natura istituzionale (come quello incom-bente sulla Cassa Nazionale Forense di indire orinnovare le elezioni del Comitato dei Delegati).

ORDINANZACon ricorso depositato il 4.11.2009 l’avvocato Die-go Casonato ha chiesto l’accertamento della viola-zione delle previsioni regolamentari aventi ad og-getto l’elezione del Comitato dei delegati e la con-seguente ripetizione delle operazioni di voto dei de-legati del collegio di Venezia quantomeno negli or-dini di Belluno e Rovigo con condanna della Cassadi Previdenza convenuta al rinnovo delle votazionidel Consiglio degli Ordini sopra menzionati indi-cando un termine per la data delle nuove elezioni. Si è costituita in causa la Cassa di previdenza ecce-pendo in via preliminare la carenza di competenzaterritoriale dell’organo adito ai sensi dell’art. 19c.p.c. e contestando con articolate eccezioni di ritoe di merito il fondamento dell’azione.

È altresì intervenuto in causa l’avvocato Donellaaderendo all’accezione di incompetenza e conte-stando la scelta del rito nonché chiedendo il rigetto.All’udienza del 26.3.2010 il procuratore del ricorren-te insisteva nella domanda di cui al ricorso ritenendonon fondata la questione relativa alla competenza sul-la quale invece gli altri difensori insistevano.Il Giudice riservava la decisione.L’eccezione di rito è fondata.È noto che ai sensi dell’art. 19 c.p.c. è competenteil giudice del luogo ove la stessa ha sede.Ora poiché la Cassa di previdenza convenuta ha se-de a Roma la competenza a decidere il presentecontenzioso appartiene al Tribunale di Roma.Non sussistono nella specie fori alternativi qualequello indicato dal ricorrente dell’art. 20 c.p.c., nonvertendosi in materia di obbligazione.L’obbligo di rinnovo delle operazioni elettorali hainfatti fondamento non già in obbligazione di con-tenuto patrimoniale secondo la nozione giuridicache si dà a tale termine ma in preteso obbligo di na-tura istituzionale.Va comunque osservato che il luogo di adempimen-to dell’obbligazione non coincide con quello dovesi devono svolgere le elezioni ma con la sede dellaCassa ove vengono indette le elezioni e proclamatigli eletti.Va pertanto dichiarata l’incompetenza del Tribuna-le di Venezia essendo competente ai sensi dell’art.19 c.p.c. il Tribunale di Roma nella cui circoscri-zione ha sede la Cassa di previdenza.Il ricorrente va condannato alla rifusione in favoredella Cassa di previdenza nella misura di € 800,00oltre accessori di legge di cui € 120,00 per speseed € 340,00 per diritti. Omissis…

NotaLa recentissima ordinanza del Tribunale di Venezia offre lospunto per operare qualche riflessione sull’ambito di applica-

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La competenza per territorio per una domanda di condanna della Cassa

(nota di Silvana Nardelli)

Un caso di doppia imposizione(nota di Leonardo Carbone)

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

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zione del foro facoltativo speciale di cui all’art. 20 c.p.c. Sitratta infatti di un’ordinanza di incompetenza ex art. 702-ter,c.p.c., resa a chiusura di un procedimento sommario di cogni-zione introdotto dall’ultima novella del c.p.c. (L. n. 69/2009),con la quale il Giudice veneziano ha individuato il foro com-petente in relazione ad una causa avente ad oggetto la dedot-ta violazione del Regolamento per l’elezione del Comitato deiDelegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed AssistenzaForense, specificamente con riguardo all’elezione svoltasi peril quadriennio 2009-2013 presso il distretto di Venezia.1. La vicenda. La causa trae origine dal ricorso proposto ex art.702-bis c.p.c. dal primo dei candidati non eletti per una dellequattro liste presentatesi per il distretto della Corte d’Appello diVenezia il quale ha convenuto in giudizio la Cassa Nazionale diPrevidenza ed Assistenza Forense (d’ora innanzi solo Cassa), ilsuo Presidente ed il Comitato elettorale centrale, al fine di far:a) accertare che le operazioni di voto dei delegati del Collegio diVenezia, o quanto meno negli Ordini di Rovigo e Belluno, sonoavvenute in violazione del Regolamento per la Elezione del Co-mitato dei Delegati, approvato con decreto interministeriale del28 dicembre 2002; b) condannare la Cassa Nazionale di Previ-denza e Assistenza Forense a rinnovare le votazioni del Consi-glio degli Ordini appartenenti al distretto della Corte d’Appellodi Venezia o quanto meno nei Consigli degli Ordini di Rovigo eBelluno, indicando un termine per la data delle nuove elezioni.Il ricorrente, scegliendo le snelle forme del nuovo procedimen-to sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c., haradicato la causa presso il Tribunale di Venezia, quale foro al-ternativo ex art. 20 c.p.c., e così verosimilmente ritenendo Ve-nezia il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio (presu-mibilmente individuata nello svolgimento o richiesto rinnovodelle elezioni) dovrebbe essere eseguita (ossia il Distretto del-la Corte d’Appello di Venezia).Costituitasi in giudizio la Cassa ha eccepito in via prelimina-re l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, indicandocome competente quello di Roma, ex art. 19 c.p.c., quale luo-go in cui la Cassa ha la propria sede. È intervenuto in causaanche uno degli avvocati eletti in altra lista presentatasi nelCollegio di Venezia, quale interessato a che non venga modifi-cato il risultato elettorale, aderendo e sostenendo l’eccezionedi incompetenza già sollevata dalla Cassa. Entrambe le partihanno poi sviluppato una serie di articolate difese per il riget-to della causa nel merito.2. Il foro competente. Il Tribunale di Venezia non è entrato nelmerito della vicenda, in quanto ha ritenuto fondata l’eccezio-ne preliminare di incompetenza sollevata dalla resistente, conadesione dell’intervenuto, declinando la propria competenzain favore del Tribunale di Roma.Nell’ordinanza in commento il Tribunale ha escluso che nelcaso di specie possa trovare applicazione uno dei fori alterna-tivi di cui all’art. 20 c.p.c. invocato dal ricorrente, in quanto“l’obbligo di rinnovo delle operazioni elettorali ha (…) fonda-mento non già in obbligazione di contenuto patrimoniale se-

condo la nozione giuridica che si dà a tale termine ma in pre-teso obbligo di natura istituzionale”.Sul punto non si rinvengono precedenti in termini, verosimil-mente per la peculiarità della materia dedotta in giudizio. La soluzione adottata dal Tribunale veneziano appare tuttaviacondivisibile in virtù dei generali principi desumibili dall’art.20 c.p.c.Come è noto tale previsione, per le cause relative a diritti diobbligazione, affianca al foro generale di cui agli artt. 18 e 19c.p.c., il foro speciale facoltativo del luogo in cui l’obbligazio-ne è sorta (forum contractus per le obbligazioni contrattuali,forum delicti per le obbligazioni derivanti da fatto illecito) odeve essere eseguita (forum destinatae solutionis), lasciandocosì all’attore la facoltà di scelta di adire uno o l’altro foro,tra essi concorrenti.È altresì noto che nella previsione dell’art. 20 c.p.c. rientranotutti i rapporti che abbiano ad oggetto un’obbligazione, qualun-que ne sia la fonte (contratto, fatto illecito, ed ogni altro atto ofatto idoneo a produrle, secondo l’art. 1173 c.c.)1, sia essa dinatura negoziale ovvero legale (come, secondo l’esempio clas-sico, quella avente carattere alimentare). Tuttavia il concetto diobbligazione alla quale fa riferimento l’art. 20 c.p.c. è soloquello di obbligazione avente ad oggetto un pagamento o altraprestazione patrimoniale; ciò che rileva dunque è il caratterepatrimoniale della prestazione dedotta in giudizio, che inverol’art. 1174 c.c. configura quale elemento necessario del concet-to stesso di obbligazione2, motivo per cui si escludono pacifica-mente dall’ambito di applicazione della norma, ad esempio, lecontroversie inerenti agli obblighi nascenti dal matrimonio.Peraltro proprio con riferimento al forum destinatae solutionis,la cui applicazione sembra essere stata invocata dal ricorrentenel caso di specie, la miglior dottrina, in virtù dell’origine sto-rica e della ratio della norma racchiusa nell’art. 20 c.p.c., necircoscrive l’operatività esclusivamente ai rapporti obbligatoripatrimoniali di fonte convenzionale, “in quanto solo con ri-guardo a questi è possibile ritenere che le aspettative dei con-traenti si concretino in un determinato luogo e caratterizzinosul piano spaziale il rapporto obbligatorio in modo univoco edidoneo a far ritenere giusto ed equo, agli occhi del legislatore,il ricollegarvi un criterio speciale di competenza territorialealternativo al forum rei”3. Non ricorre, invece, la possibilità diriscontrare “un’analoga caratterizzazione spaziale oggettiva-mente rilevante” rispetto alle obbligazioni patrimoniali di fon-te legale, rispetto alle quali potrà invece aver rilievo l’altro cri-terio del luogo in cui l’obbligazione è sorta4.La declinatoria di incompetenza del Tribunale di Venezia, infavore della competenza del Tribunale di Roma, appare dun-que corretta, tenuto conto che sicuramente la domanda del ri-corrente non aveva affatto ad oggetto un rapporto obbligato-rio di carattere patrimoniale, bensì un rapporto ben più com-plesso e di diversa natura che, solo una riduzione ai minimitermini, potrebbe portare ad individuarlo in un obbligo “isti-tuzionale” incombente sulla Cassa.

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

1 Cfr., in giurisprudenza, Cass. 14 giugno 2002, n. 8590, in Mass. Giust. civ., 2002, 1017.2 Per tutti v. SEGRÈ, Della competenza per territorio, in Commentario al c.p.c. diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, 236, il quale os-serva che l’art. 1174 c.c. “pone il carattere patrimoniale della prestazione tra i requisiti dell’obbligazione”.3 Così M. DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni. Profili di competenza e giurisdizione, Torino, 1999, spec. 121.4 Cfr. ancora M. DE CRISTOFARO, Il foro delle obbligazioni, cit., 122.

Giustamente quindi il Tribunale di Venezia, una volta esclusa l’o-peratività del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., ha ritenutoapplicabile solo il foro generale di cui all’art. 19, e poiché la Cas-sa ha sede a Roma, ha dichiarato competente a decidere la con-troversia il Tribunale di Roma. Al di fuori dei rapporti obbligato-ri patrimoniali, infatti, l’art. 20 non trova applicazione e occorrefar riferimento al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.5.Va altresì evidenziato che nell’ordinanza in commento il Giu-dice veneziano si è dato cura in ogni caso di precisare che,ammesso e non concesso che si possa applicare l’art. 20 c.p.c.,in ogni caso “il luogo di adempimento dell’obbligazione” noncoinciderebbe “con quello dove si devono svolgere le elezionima con la sede della Cassa ove vengono indette le elezioni eproclamati gli eletti”. In altri termini, il Tribunale sembrereb-be così (correttamente) dire che, anche a voler ritenere appli-cabile il forum destinatae solutionis di cui all’art. 20 c.p.c.,competente a decidere la controversia rimarrebbe sempre ecomunque il Tribunale di Roma. 3. La scelta del c.d. rito sommario. Essendosi l’ordinanza arre-stata alla declinatoria di incompetenza, secondo il dettatoespresso dell’art. 702-ter, co. 1, c.p.c., non emerge dalla stessase la causa dedotta in giudizio potesse considerarsi “compatibi-le” con le forme snelle del nuovo procedimento sommario. Co-me è noto tale ultimo procedimento – che costituisce in ogni ca-so un processo a cognizione piena ancorché semplificato nelleforme – è considerato il modello di rito per tutti quei procedi-menti, anche camerali, in cui prevalgano “caratteri di semplifi-cazione della trattazione o dell’istruzione della causa”6. Secon-do l’elaborazione sviluppata dai primi commentatori del nuovoprocedimento e dagli Osservatori di taluni Tribunali7, sono con-siderate compatibili con una trattazione e istruzione sommariatutte quelle cause che non presentano pluralità di questioni darisolvere, non richiedono accertamenti complessi, non necessi-tano di attività istruttorie numerose o di lunga indagine8. Senz’altro nel caso di specie ricorreva l’unico requisito espressa-mente indicato dall’art. 702-bis c.p.c., ovvero l’essere la contro-versia di competenza del tribunale in composizione monocratica. Più complesse e numerose appaiono invece le questioni dedot-te in giudizio (violazione del Regolamento per le elezioni delComitato della Cassa, validità o meno delle avvenute elezioni,

possibilità per il Giudice di condannare la Cassa alla ripeti-zione delle stesse), così come le parti coinvolte nel giudizio,che, attraverso l’intervento, è divenuto anche soggettivamentecomplesso; elementi questi che potrebbero far dubitare dellacompatibilità della causa con il nuovo rito sommario (e quin-di tali potenzialmente da poter indurre il Giudice, se non aves-se declinato la sua competenza, a disporre la c.d. passerella,dal rito sommario a quello ordinario, secondo il meccanismoprevisto dall’art. 702-ter, co. 3, c.p.c.).Tale valutazione tuttavia spetterà ora esclusivamente, e conmaggior cognizione di causa, al Tribunale di Roma, se il giu-dizio verrà proseguito secondo le indicazioni dell’ordinanzacommentata.

Silvana Nardelli

Un caso di doppia imposizione

CORTE DI CASSAZIONE; SEZIONI UNITECIVILI; SENTENZA 12 FEBBRAIO 2010, N.3240

Pres. Vittoria, Est. La Terza, P.M. Iannelli (concl.conf.); Planken-staeiner (Avv. Mancini, Brandstatter) c. Inps (Avv. Maritato, Cor-rera, Coretti).

Previdenza e assistenza sociale – Società a responsabilità limitatadel commercio – Socio amministratore e socio lavoratore – Obbli-go doppia iscrizione alla gestione separata e alla gestione com-mercianti – Esclusione – Obbligo iscrizione ad una unica gestio-ne concernente attività prevalente.

La regola dettata dall’art. 1, comma 208, della l. n.662 del 1996 – secondo la quale i soggetti che eserci-tano contemporaneamente, in una o più imprese com-merciali, varie attività autonome assoggettabili a di-

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GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

5 In tal senso S. SATTA, Commentario al c.p.c., Milano, 1959, 119. 6 Per i primi commenti al nuovo procedimento sommario di cognizione si vedano, tra i tanti: CONSOLO, Una buona novella al c.p.c.:la riforma del 2009 va ben al dì là della solo dimensione processuale, in Corr. Giur. 2009, 737, nonché protocolli dei Tribunali di Bo-logna, Genova e Modena, tratti da Foro it., 2010, V, 49 e ss.: Id., La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativia prima lettura, in Corr. Giur., 2009, 877; MENCHINI, L’ultima idea del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa deidiritti: il procedimento sommario di cognizione, in Corr. giur., 2009, 1025; LUISO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giur.it., 2009, 1568; BALENA, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro it. 2009, V, 324 ss.; ARIETA, Il rito semplificato di cognizio-ne, in www. judicium.it; CAPONI, Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.,in www.judicium.it. Da ultimo, vedi le prime sentenze applicative pubblicate, tra le altre, in Corr. giur., 2010, 499 ss., con note di M.ACIERNO, Il nuovo procedimento sommario, le prime questioni applicative, A. MONDINI, I provvedimenti dei Presidenti dei Tribunalidi Genova e di Bologna per la prima applicazione del procedimento sommario di cognizione, nonché nota congiunta di CONSOLO-LUI-SO, Assestamenti funzionali per l’effettività piena del procedimento sommario di cognizione: una prima conclusione.7 Cfr., tra altri, il “Protocollo sul procedimento sommario”, a cura dell’Osservatorio Valore prassi di Verona, scaricabile dal sito www.va-loreprassi.it., pubblicato anche in Foro it., 2010, V, 843, con nota di DALFINO, nonché i protocolli elaborati dai Tribunali di Bologna e Ge-nova, e lo “schema” predisposto dal Tribunale di Modena, tutti pubblicati in Foro it., 2010, V, 49 e ss. con nota esplicativa di Mondini.8 Cfr. per tutti, da ultimo, LANNI, in Codice di Procedura Civile Commentato, diretto da C. Consolo, La Riforma del 2009, a cura diConsolo-De Cristofaro, Ipsoa, 2009, nei commenti agli artt. 702-bis e ss.; in giurisprudenza Trib. Mondovì, ord., 5.11.2009, in Fo-ro it., 2009, I, c. 3506 e ss., con nota di M. FABIANI.

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verse forme di assicurazione obbligatoria per l’inva-lidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’as-sicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessidedicano personalmente la loro opera professionalein misura prevalente – si applica anche al socio di so-cietà a responsabilità che eserciti attività commercia-le nell’ambito della medesima e, contemporaneamen-te, svolga attività di amministratore, anche unico. Intal caso, la scelta dell’iscrizione nella gestione di cuiall’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, onella gestione degli esercenti attività commerciali, aisensi dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996,spetta all’Inps, secondo il carattere di prevalenza (1).

Nota(1) La problematica “risolta” dalle sezioni unite è se il sociodi una società commerciale, il quale partecipi personalmenteal lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contem-po, sia anche amministratore della medesima, percependo unapposito compenso, sia tenuto alla iscrizione (con relativacontribuzione) presso le due corrispondenti gestioni previden-ziali, ossia alla gestione commercianti per la prima attività edalla gestione separata per la seconda, oppure sia tenuto allaiscrizione presso una sola delle due da individuare come quel-la di competenza per la attività prevalente. Le sezioni unite ri-solvono, nel senso di cui alla riportata massima, il contrasto

che si era delineato nella sezione lavoro tra l’isolata Cass.13215 del 2008 ed il “consolidato” orientamento della Cortedi cassazione (fra le tante, Cass. 5 ottobre 2007, n. 20886;Cass. 8 gennaio 2008, n. 149; Cass. 17 gennaio 2008, n. 854;Cass. 22 febbraio 2008, n. 4676).La riportata sentenza, anche se “estranea” alla materia dellaprevidenza forense, interessa però anche gli avvocati e la Cas-sa, in quanto di recente l’Inps ignorando quanto affermatodalle sezioni unite con la sentenza in commento, ha intrapresonei confronti dei pensionati della Cassa Forense azioni di ac-certamento e diffida per fare iscrivere gli avvocati pensionatidella Cassa Forense che proseguono nell’esercizio dell’atti-vità professionale, alla gestione separata (ed iscrivendo anched’ufficio alcuni avvocati alla gestione separata) e richiedendoanche la relativa contribuzione. Ciò ha portato alcuni colleghiad impugnare i provvedimenti dell’Inps davanti al tribunale ead alimentare un contenzioso inutile.La regola della iscrizione ad una unica gestione previdenziale(affermato da Cass, 3240/2010) , infatti, vale ancor di più nelcaso del pensionato della Cassa Forense che esercita “una”sola attività (attività forense), anzi continua ad esercitare, an-che se in misura ridotta a causa della “vecchiaia”, la stessaattività svolta prima del pensionamento: è difficile “capire” ilperché l’avvocato pensionato della Cassa Forense dovrebbeversare, sui redditi professionali prodotti dopo il pensiona-mento, i contributi sia alla Cassa Forense (perché vi è obbli-gato per legge) che alla gestione separata Inps.

Leonardo Carbone

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALELA PREVIDENZA FORENSE

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Sulle deludenti dichiara-zioni dei redditi degli av-vocati e sull’aumento del-l’età pensionabileNon so quanti colleghi abbianoletto l’articolo “i redditi degli av-vocati dichiarati nel 2008”, appar-so sul n. 3/09 della rivista e nonabbiano avvertito un senso di nau-sea e disgusto apprendendo (a pa-gina 266, 3° colonna) che il50,33% degli iscritti alla Cassa hadichiarato un reddito annuo zero oinferiore al minimo (€ 7.590,00per il 2007) o comunque inferiorea € 12.650,00!A chi vogliono darla a bere questi68.624 bontemponi (quasi un ter-zo dell’intero corpo professiona-le) che poi ci capita magari di ve-dere sfrecciare su lussuose berli-ne, SUV e di incrociare nelle lo-calità turistiche più alla moda ?!Ha ben ragione il collega AntonioMaria Golini a indignarsi come hafatto nella lettera pubblicata sullostesso numero della rivista.A noi che paghiamo i contributida quasi trent’anni e pensavamodi essere prossimi alla pensione laCassa regala l’innalzamento del-l’età pensionabile da 65 a 70 anni.Sinceramente, non so come farò,allorché avrò 68 e 69 anni, a riu-scire a star dietro alle tumultuosetrasformazioni del nostro lavoro,a fronteggiare le spese crescentiche queste impongono, a destreg-giarmi tra corsi di aggiornamento,corsi per la sicurezza, corsi per laprivacy e l’antiriciclaggio (e chipiù ne ha ne metta – tutti a paga-mento!) e a tirar fuori un redditodel mio lavoro che, depurato dalcrescente prelievo operato dallastessa Cassa (13% di soggettivo +

1% rivalutabile di modulare + 4%di integrativo) e dalle imposte,tasse, eccetera, mi lasci qualcosain tasca.La domanda, però, è questa: se laCassa ha appurato che il 50% deisuoi iscritti dichiara redditi inve-rosimilmente bassi, cosa fa pervenire a capo di questa situazioneed evitare di dare l’impressione aPantalone di essere sempre lì a la-vare la schiena all’asino?Grazie per la risposta e per la pub-blicazione.

Pierluigi Milani

Il desolante spettacolo di tanti av-vocati che dichiarano reddito o vo-lume d’affari pari a zero o comun-que inferiore ai minimi prescrittiper l’esercizio continuativo dellaprofessione, ai fini della iscrizionealla Cassa, si ripete ad ogni rileva-zione dei redditi dichiarati.Purtroppo, nulla di nuovo.Alcune dichiarazioni di redditonullo o minimo sono da attribuirea giovanissimi appena iscritti al-l’albo ed ancora privi di reddito.È certamente legittimo il sospettoche, dietro le dichiarazioni di red-diti nulli o molto bassi, si nascon-da il deplorevole fenomeno dellaevasione fiscale.A fianco del fenomeno, difficil-mente quantificabile, della eva-sione fiscale, dobbiamo però an-che ritenere che la professione diavvocato, per moltissimi, non siaadeguatamente remunerativa.Si aggiunga che molti non eserci-tano affatto la professione, puressendo iscritti all’albo, o la eser-citano in modo assolutamentemarginale.Il fenomeno pertanto è moltocomplesso.

Si sta discutendo in Parlamento ilnuovo ordinamento professionale,per il quale è stato proposto che ilpermanere della iscrizione all’al-bo sia condizionato all’esercizioeffettivo della professione e chequesto sia collegato ad un pur mi-nimo reddito.Purtroppo, questa giustissimaproposta trova in Senato molte re-sistenze, che devono ritenersi in-giustificate, ma che non possonoessere ignorate e che si teme pos-sano prevalere.Evidentemente, c’è chi vuole chela professione di avvocato non siaesercitata in modo qualificato daprofessionisti competenti e che sidedicano per intero alla profes-sione. Noi però possiamo solochiedere riforme e protestare, sequeste non vengono approvate.Dalla Cassa di Previdenza sonopartiti molti appelli, affinché l’e-sercizio effettivo della professio-ne, come condizione della conser-vazione della iscrizione all’albo,sia parificato all’esercizio conti-nuativo della professione per laefficacia della iscrizione allaCassa.Questa regola è ritenuta da moltipunitiva e ingiusta. Non si vuolproprio capire che un avvocatoincapace di produrre reddito oaddirittura che non esercita affat-to la professione non può averequella preparazione professiona-le, quell’aggiornamento e quellacompetenza, che il cittadino do-vrebbe esigere ora da un iscrittoall’albo, al quale si rivolga peressere assistito. Un avvocato in-competente rappresenta un peri-colo per tutti i clienti.Argomento diverso è l’innalza-

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mento dell’età pensionabile da 65a 70 anni.Di esso, sono fatte alcune consi-derazioni nell’articolo “Si potevafare meglio?” pubblicato in que-sto stesso numero della Rivista.È certo che la Cassa non può pa-gare le pensioni attuali per un nu-mero di anni in continuo aumen-to, col crescere dell’età media deisuoi iscritti. Così come è certoche la misura della contribuzionefinora pagata è insufficiente permantenere al livello attuale lepensioni, perché il numero deipensionati è destinato a crescerenel futuro in modo considerevole,mentre altrettanto non potrà cre-scere il numero degli iscritti, cheversano contributi.Circa il momento in cui l’avvoca-to cessa di lavorare, va conside-rato che, dai dati in possesso del-la Cassa, quasi tutti gli iscrittiproseguono il lavoro anche dopoil pensionamento a 65 anni e oltrei 70 anni, così da poter maturareper intero i supplementi attual-mente previsti.Età pensionabile, misura dellacontribuzione, ammontare dellepensioni sono strettamente colle-gati fra di loro e interdipendenti.Ciascun fattore può essere au-mentato o diminuito, ma il risul-tato deve essere equilibrato e ta-le da garantire, anche per il futu-ro, gli equilibri finanziari dellaCassa.Ultimo argomento trattato dalcollega Milani è che cosa fa laCassa di fronte alla constatazioneche moltissimi avvocati dichiara-no redditi e volumi d’affari esiguio addirittura nulli.La risposta è già stata accennatain precedenza: non può fare asso-lutamente nulla.La Cassa non ha poteri di con-trollo della verità delle dichiara-

zioni fiscali e pertanto non puòdiscostarsi da essi.L’unico intervento, che è statocompiuto, risale al 1980, quandoè stato posto fine ad un sistemanel quale, a contribuzione pro-gressivamente più elevata, corri-spondeva una pensione egualeper tutti. È stata ottenuta la rifor-ma con una misura della pensio-ne correlata all’entità delle di-chiarazioni fiscali, come è attual-mente.Mancano dati precisi per il perio-do anteriore al 1980, per fare unacomparazione e accertare se lariforma abbia giovato alla since-rità delle dichiarazioni.Probabilmente sì. Purtroppo,quando il calcolo della pensionesi faceva sulla media dei redditidegli ultimi dieci anni, è anche ac-caduto che (stranamente) qualcu-no abbia dichiarato un reddito piùelevato proprio per questi anni!Con grande ritardo, il periodo diriferimento per il calcolo dellapensione è stato allungato, ma ilrimedio è tuttora insufficiente,perché la riforma richiede ancoramolti anni per essere interamenteefficace.Da questa Rivista sono partiti in-numerevoli appelli alla sinceritàfiscale, ma la nostra è “vox cla-mans in deserto”.

C’è chi crede nel successodella mediazione/concilia-zioneHo letto con vivo interesse l’arti-colo “Mediazione e conciliazio-ne” di Carlo Martuccelli apparsoin “La Previdenza Forense” nu-mero gennaio-aprile 2010, pag.35 e seg.Mi preme però osservare di noncondividere il pessimismo difondo dell’autore, secondo ilquale la mentalità degli italiani

mal si concilierebbe con lo spiri-to della mediazione, determinan-do quindi già in partenza il suofallimento.Indubbiamente l’istituto della me-diazione, così come introdotto orain Italia, è una sicura novità, manon si può non ricordare che nelresto del mondo istituti simili so-no realtà ben radicate già da mol-ti anni, con lusinghieri risultati.La novità e lo spirito, diciamo co-sì, “litigioso” di noi italiani rende-ranno sicuramente più difficilel’applicazione della conciliazio-ne, proprio per questo motivomaggiore dovrà essere la sensibi-lità di tutti noi avvocati a consi-gliare ai propri clienti di avvici-narsi alla conciliazione senza dif-fidenza.Si rende necessario, a mio parere,cambiare mentalità, ponendosi inmaniera più critica di fronte allavolontà di dare corso ad una litegiudiziaria.Basti solo pensare ai tempi ne-cessari per ottenere una sentenza,ai costi che una lite causa nell’e-conomia di una famiglia, sia a li-vello economico che a livellopsicologico e all’alta aleatorietàsul giudizio, che non permettequasi mai all’avvocato di poterdire con sufficiente sicurezzaquale sarà l’esito della causa dalui intrapresa.Per queste ragioni quindi riuscirea conciliare una futura lite è sicu-ramente un grande risultato.Se poi la conciliazione riesce atrovare una sintesi tra le due posi-zioni iniziali antitetiche, si rag-giunge anche un ulteriore risulta-to, altamente meritevole, il supe-ramento di posizioni iniziali èl’approdo in un nuovo rapporto diinteressi condiviso.Sperando che con queste brevi ri-ghe abbia dato un piccolo contri-

buto su un argomento, la conci-liazione, che mi sta veramente acuore.

Gioacchino Boglich

Gli argomenti esposti dall’avv.Boglich sono certo molto ragio-nevoli.Se l’istituto della mediazio-ne/conciliazione portasse buonifrutti, ne trarrebbero giovamento leparti, che definirebbero in brevetempo controversie, destinate altri-menti ai tempi giudiziari intermina-bili, e l’amministrazione della giu-stizia, che sarebbe alleggerita damolte controversie spesso di scarsovalore che non giustificano i costidell’amministrazione giudiziaria.Si pensi che sono abbastanza nu-merosi i ricorsi in Cassazione dicause di competenza del Giudicedi Pace. Tra i compiti del Giudicedi Pace, vi sarebbe anche quellodi favorire la conciliazione tra leparti; ma i risultati sono preva-lentemente negativi.L’argomento della mediazione/conciliazione è oggetto di discus-sioni di ogni genere, molto vivaci.Alcuni credono che il tentativo diconciliazione sarà una inutileperdita di tempo, che rallenterà larisoluzione delle controversie,senza portare utili risultati.C’è invece chi ritiene che, conmediatori che hanno il solo com-pito di favorire la conciliazione

senza poteri decisori, gli elementidi contrasto tra le parti possanoessere appianati così da favorireaccordi conciliativi.Uno dei nodi più dibattuti è lamancanza della obbligatorietàdell’assistenza di un avvocato.Il legislatore, evidentemente, te-me che l’avvocato porti un contri-buto di litigiosità e non un aiutoalla definizione della controver-sia e inoltre egli rappresenta uncosto per il cittadino che il legi-slatore vuol far risparmiare.L’esperienza insegna quanto siadifficile interpretare la volontàdelle parti ed esporle al giudice(ora) e al mediatore (domani) inmodo chiaro e comprensibile.È nell’esperienza di tutti gli avvo-cati quanto sia difficile interpre-tare i clienti e tradurre i loro pro-positi in termini comprensibili erapportati a regole del diritto (odell’equità).La risoluzione della controver-sia è probabilmente più facileapplicando le regole dell’equitàe non (come avviene in giudizio)regole giuridiche rigidamenteinterpretate. È però prevedibileche il compito del mediatoresarà molto arduo se non vi saràchi traduca il pensiero delle par-ti in termini comprensibili; com-pito questo che dovrebbe esseredell’avvocato.

Il legislatore, probabilmente,ritiene che l’avvocato sia unistigatore delle controversie eignora gli sforzi quotidiana-mente fatti dagli avvocati pertransigere le controversie, dis-suadendo dall’intraprenderecause lunghe, costose e di in-certo risultato.Ben venga il mediatore se sapràsuperare le difficoltà che si frap-pongono alla conclusione di ac-cordi conciliativi, ma l’avvenireè incerto: prevedere che cosasuccederà è troppo difficile perpotersi trasformare in profeti.Nelle valutazioni di ciascuno dinoi influisce certamente un atteg-giamento, del tutto personale, ot-timistico o pessimistico, rispettoai risultati della procedura diconciliazione/mediazione.I pessimisti temono che questaprocedura sia ostacolata dall’ele-vato grado di litigiosità esistentein Italia, probabilmente superioredi quello di molti altri Stati civili,e costituisca soltanto una perditadi tempo.Gli ottimisti confidano che le lun-ghezze e i costi dei giudizi ordina-ri inducano le parti ad evitare leliti giudiziarie e ad accogliere dibuon grado l’intervento del con-ciliatore/mediatore.In questo momento prevalgono ipessimisti.

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