Divorzio e Separazione Personale.

21
Divorzio e separazione personale Diritto Internazionale Privato Clara Bejarano Alcántara Giurisdizione in materia di divorzio e legge applicabile Nel corso degli ultimi anni, il matrimonio e, conseguentemente, il divorzio tra soggetti con una diversa cittadinanza è divenuto un fenomeno in continuo e costante aumento e, per tale motivo, è con grande sollievo che, il 31 dicembre 1996, si è accolta l’entrate in vigore il Titolo IV della Legge n. 218 del 31 maggio 1995, con la quale è stata approvata la “Riforma del sistema Italiano di diritto internazionale privato”. Esso concerne il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione. Vengono qui in rilievo sia i procedimenti che riguardano convenuti non domiciliati in uno Stato dell’Unione sia quelli relativi ad una materia esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento nº 44 del 2001. Prima dell’entrata in vigore della normativa in parola, le pronunce di scioglimento del vincolo matrimoniale emesse da Tribunali e Corti stranieri avevano efficacia nel territorio italiano solamente a seguito della delibazione della Corte d’Appello, che le riconosceva come valide attraverso l’emissione di una sentenza che veniva successivamente trascritta nei registri dello stato civile del Comune competente. In conformità del principio della circolazione internazionale dei provvedimenti giudiziari,con la legge n. 218, il riconoscimento di quelle sentenze e quei provvedimenti stranieri che possiedono determinati requisiti è divenuto automatico. Alle Corti di Appello italiane, quindi, è rimasta una competenza residuale in ordine ai requisiti di riconoscimento in caso di mancata ottemperanza o di Pagina 1

description

Divorzio e Separazione Personale.

Transcript of Divorzio e Separazione Personale.

Divorzio e separazione personale

Divorzio e separazione personale

Diritto Internazionale Privato

Clara Bejarano Alcntara

Giurisdizione in materia di divorzio e legge applicabile

Nel corso degli ultimi anni, il matrimonio e, conseguentemente, il divorzio tra soggetti con una diversa cittadinanza divenuto un fenomeno in continuo e costante aumento e, per tale motivo, con grande sollievo che, il 31 dicembre 1996, si accolta lentrate in vigore il Titolo IV della Legge n. 218 del 31 maggio 1995, con la quale stata approvata la Riforma del sistema Italiano di diritto internazionale privato.Esso concerne il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione. Vengono qui in rilievo sia i procedimenti che riguardano convenuti non domiciliati in uno Stato dellUnione sia quelli relativi ad una materia esclusa dallambito di applicazione del regolamento n 44 del 2001.

Prima dellentrata in vigore della normativa in parola, le pronunce di scioglimento del vincolo matrimoniale emesse da Tribunali e Corti stranieri avevano efficacia nel territorio italiano solamente a seguito della delibazione della Corte dAppello, che le riconosceva come valide attraverso lemissione di una sentenza che veniva successivamente trascritta nei registri dello stato civile del Comune competente.

In conformit del principio della circolazione internazionale dei provvedimenti giudiziari,con la legge n. 218, il riconoscimento di quelle sentenze e quei provvedimenti stranieri che possiedono determinati requisiti divenuto automatico.

Alle Corti di Appello italiane, quindi, rimasta una competenza residuale in ordine ai requisiti di riconoscimento in caso di mancata ottemperanza o di contestazione attraverso unazione di mero accertamento (art. 67 della Legge 218).

Per quanto riguarda alla giurisdizione in materia d i divorzio, dobbiamo comminciare risaltando gli articoli 31 e 32 della legge 215 del 1995.Art. 31 Separazione personale e scioglimento del matrimonio1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Art. 32 Giurisdizione in materia di nullit, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio1. In materia di nullit e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato in Italia.

Possiamo vedere come queste disposizione estendono l'ambito della giurisdizione italiana e l'articolo 32 aggiunge due critere specifici per questa materia: di una parte, la cittadinanza italiana di uno dei coniugi e, dell'altra parte, la celebrazione del matrimonio in Italia. Residenza e domicilio vanno determinati in base alle disposizioni del codice civile e, come regola, devono sussistere al momento di proposizione della domanda.Grazie al criterio della cittadinanza italiana dellattore, i cittadini italiani si vedono sempre riconosciuta la possibilit di chiedere la separazione o il divorzio ad un tribunale italiano con applicazione della legge italiana, quando tali istituti sono sconosciuti alla legge straniera altrimenti applicabile.

Il criterio relativo alla celebrazione del matrimonio in Italia, una carta nuova concessa con la legge di riforma su citata, per effettuare la richiesta di divorzio e separazione in Italia.

Notevole rilievo presenta il secondo comma dell' articolo 31, a norma del quale la legge italiana applicabile qualora la separazione o il divorzio non siano previsti dalla lex straniera ma questa prevalenza della lex fori non una novit nel panorama del diritto europeo comparato e si spiega con le grandi differenze che esistevano nella disciplina del divorzio ed giustificata dall'esigenza di assicurare e garantire ai propri cittadini la possibilit di sciogliere il propio matrimonio indipendentemente dal modo di disporre della legge straniera.La giurisdizione potr esistere anche qualora la parte convenuta abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dellart. 77 c.p.c. Si tratta di un criterio speciale di giurisdizione, che, nel contesto che ci riguarda qui, potr trovare applicazione in un ambito limitato di ipotesi, ad esclusione, in particolare di quei provvedimenti di volontaria giurisdizione idonei ad incidere sullo stato o sulla capacit degli individui ovvero su rapporti personali e familiari.

Particolare rilevanza assume la parte finale del secondo comma dellart. 3, che attribuisce giurisdizione allItalia, nelle materie escluse dallapplicazione del regolamento n. 44 del 2001, ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

In somma, possiamo affirmare che la legge 218/1995 prevede, quale regola generale, lautomatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilit con lordinamento italiano.I provvedimenti stranieri devono per essere trascritti presso il Comune italiano competente.

Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:

- al Comune italiano, direttamente dallinteressato;

- oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione stata emessa la sentenza.

Per richiedere la trascrizione necessario esibire un documento di identit in corso di validit e produrre:

- istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dellart. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui allart. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;

- copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui allart. 64, debitamente legalizzata e tradotta.

Sulla materia studiata previamente ha inciso in maniera considerevole il regolamento CE 2201/2003 di cui parleremo dopo.

Conviene fermare un attimo per lo studio del reglamento UE 1259/2010 (Roma III) del Consiglio relativo alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Consente ai coniugi di designare di comune accordo la legge applicabile. In fatto, la electio iuris ad opera dei coniugi constituisce linnovazione forse pi visibile del regolamento.Divorziare in Europa e il regolamento CE 2201/2003

Dal 1 marzo 2001 le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro dellUnione europea sono riconosciute pi facilmente negli altri Stati membri.

Due persone di nazionalit diversa, o non pi residenti nello stesso Stato membro, che intendono divorziare devono sapere a quali tribunali o autorit competenti nazionali rivolgersi.

Nel 2000 il Consiglio ha adottato un regolamento che stabilisce:

- in quale Stato membro i tribunali sono competenti per giudicare un procedimento di divorzio;

- le modalit secondo cui le sentenze di divorzio pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute dalle autorit degli altri Stati membri.

Tale normativa riguarda lo scioglimento del matrimonio, come pure le decisioni relative alla potest dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, se tali decisioni sono state prese insieme al divorzio. Informazioni in materia possono essere consultate cliccando su potest dei genitori.

Detta normativa non riguarda invece questioni come gli assegni di mantenimento, disciplinate da un regolamento del Consiglio sulla competenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, oppure la divisione dei beni.

Il regolamento in vigore dal 1 marzo 2001 e si applica alle sentenze di divorzio pronunciate dopo tale data. Si applica anche alle sentenze di separazione personale dei coniugi e di annullamento di matrimonio.

Trattandosi di un regolamento, le sue disposizioni sono direttamente applicabili, nel senso che tutti possono avvalersene dinanzi ad un tribunale.

Non si applica alla Danimarca.

A seguito di una proposta della Commissione europea del maggio2002, il 29 novembre 2003 i ministri della Giustizia europei hanno approvato un nuovo regolamento che, per quanto riguarda il riconoscimento e lesecuzione, riprende le disposizioni del suddetto regolamento n.1347/2000 del Consiglio, ma che va oltre in materia di potest dei genitori. Questo testo che non modifica le disposizioni del regolamento n. 1347/2000 relative al divorzio, entrato in vigore il 1 agosto 2004, ma le sue disposizioni sono applicabili dal 1 marzo 2005.

Gli articoli 64 e 65 del regolamento CE 2201/2003 definisce in maniera sua propria e tassativamente i criteri di competenza giurisdizionale del giudice dello Stato di origine della sentenza. Non sar necessario che questi "potesse conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano" e neppure che appartenga allo Stato la cui legge " richiamata dalle norme o produce effetti nell'ordinamento di quello Stato".

Da un'altra parte, il regolamento 2201/2003 non richiede che la decisione sia definitiva ma conferisce comunque al giudice la facolt di sospendere il procedimiento se la decisione stata impugnata nello Stato di origine con un mezzo di impugnazione ordinario. Per effetuare le iscrizioni di stato civile la decisione deve essere invece definitiva.

La legge italiana invece richiede i l passaggio in giudicato della sentenza se il riconoscimiento si fonda sull' articolo 64 e dispone nulla nel quadro dell'articolo 65.

Occorre sapere che il regolamento n. 1347/2000 non stabilisce quale legge nazionale i tribunali dovranno applicare al divorzio. In taluni casi, infatti, i tribunali di uno Stato membro si trovano a dover applicare la legge di un altro paese. Ci dipende dalla normativa nazionale di ogni Stato membro.

Per quanto riguarda l'esecuzione il regolamento CE 2201/2003 fa proprio il sistema del reglamento 44/2001: istanza al giuduce competente; decisione da parte di quest' ultimo senza l'intervento di altre parti; eventuale oppsizione successiva.Quali sono i tribunali competenti?

Sono competenti a pronunciare una sentenza di divorzio i tribunali dello Stato membro:

- in cui i coniugi risiedono abitualmente;

- in cui il convenuto risiede abitualmente;

- qualora i coniugi non risiedano pi nello stesso Stato membro, i tribunali dello Stato membro in cui i coniugi avevano l'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora;

- in caso di domanda congiunta, i tribunali dello Stato membro in cui uno dei due coniugi risiede;

- a determinate condizioni, i tribunali dello Stato membro in cui il richiedente risiede abitualmente;

- di cui i coniugi hanno la nazionalit.

Le parti non possono scegliere un tribunale diverso da quelli sopra menzionati.

Qualora vengano adite le giurisdizioni competenti di diversi Stati membri per una procedura relativa alle stesse parti, si pronuncia sul divorzio quella che stata adita per prima. In altri termini, se un tribunale viene adito, resta competente anche se successivamente ne viene adito un altro. Quest'ultimo, invece, deve rifiutarsi di deliberare.

Il riconoscimento delle decisioni

Di norma, una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato membro automaticamente riconosciuta dagli altri Stati membri senza particolari procedure; quindi non necessario alcun procedimento per laggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di decisione di divorzio, separazione, annullamento contro la quale non sia pi possibile proporre impugnazione.

Tuttavia, qualsiasi persona interessata pu chiedere che il giudice non riconosca la sentenza di divorzio. Ci nel caso in cui, per esempio, tale riconoscimento palesemente contrario allordine pubblico o, a determinate condizioni, se la decisione contraria a un'altra decisione o ancora se l'atto introduttivo non sia stato comunicato o notificato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa provvedere alla propria difesa.

Grazie al riconoscimento delle decisioni, non richiesta alcuna procedura per l'aggiornamento degli atti di stato civile di uno Stato membro. La domanda va fatta sulla base di una sentenza di divorzio (o di separazione personale o di annullamento di matrimonio) che sia definitiva e non possa essere oggetto di ricorso secondo la normativa di tale Stato membro.

Ci sono nuove proposte in relazione al diritto applicabile e alla competenza dei tribunali in materia di divorzio

La Commissione ha avviato i lavori sul diritto applicabile in materia di divorzio. Il 14 marzo 2005 ha pubblicato un libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio e ha ricevuto 65 risposte. Il 6 dicembre 2005 si svolta un'audizione pubblica.

A seguito del processo di consultazione, il 17 luglio 2006 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale. L'obiettivo generale di tale proposta di fornire un quadro giuridico chiaro e completo in materia matrimoniale nell'Unione europea e di garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto riguarda la certezza del diritto, la prevedibilit, la flessibilit e l'accesso ai tribunali.Riconoscimiento di divorzi stranieri e la convenzione dell' Aja sul riconoscimiento dei divorzi e delle separazioni personali del 1970

L'arrivo del divorzio in Italia ha reso possibile il riconoscimiento delle sentenze straniere di divorzio, anche se rese nei confronti di cittadini italiani. Con la legge 218/1995, il riconoscimiento di una sentenza straniera di separazione e di divorzio diviene automatico. A lungo, l'ostacolo principale al riconoscimiento degli atti stranieri di divorzio rimasto l'ordine pubblico, previsto espressamente sia dall'articolo 64 sia dall' articolo 65. La giurisprudenza italiana divenuta molto pi liberale: sopratutto per effetto della convenzione dell' Aja del 1970, la convenzione internazionale pi importante nel settore, che permette aprire la porta in Italia al riconoscimiento di un divorzio straniero meramente consensuale, anche tra coniugi italiani. Essa facilita il riconoscimiento dei divorzi sopratutto perch stabilisce regole molto ampie di competenza internazionale riconosciendo il potere dei giudici di altri Stati di pronunciare il divorzio sulla base di una competenza determinata da una molteplicit di criteri). L'unico presidio dell' ordine pubblico che questo scioglimento del matrimonio "venga pronunciato all'estero all'esito di un rigoroso accertamento dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare".

Il giudice a quo competente se una delle parti residente in quello Stato al momento della domanda. Inoltre, il riconoscimiento dovuto quando la sentenza si pronuncia nello Stato di cui entrambi coniugi erano cittadini o di cui era cittadino anche soltanto l'attore.

Questa elencazione non tassativa per: essa fa riferimento a una serie di casi in cui lo Stato ad quem non pu rifiutare di ricooscere il divorzio ma non esclude che tale Stato possa riconoscere dei divorzi stranieri anche sulla base dei propri criteri sulla competenza internazionale.

L'obiettivo di la convenzione dell' Aja del 1970 di garantire, a determinate condizioni, il riconoscimento, tra gli Stati contraenti, dei divorzi e delle separazioni personali pronunciate in un altro Stato contraente, a seguito di una procedura giudiziaria o di altra procedura ufficialmente riconosciuta nello Stato a quo. Essa ha un carattere "minimalista": impone agli contraenti uno standard minimo, ma non esclude che essi facciano di pi nel senso del riconoscimiento dei divorzi.

La convenzione non si applica alle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione disciplinate dal Regolamento n. 1347/2000, ad eccezione della Danimarca.

La convenzione si applica, invece, alle relazioni tra gli Stati membri che l'hanno ratificata (attualmente 8) e agli Stati terzi parti della convenzione (attualmente 8.)

La convenzione si pone l'obiettivo di determinare :

- quali sono i tribunali competenti per giudicare una procedura di divorzio,

- in quale modo i divorzi pronunciati in uno Stato membro contraente debbano essere riconosciuti dalle autorit degli altri Stati contraenti.

La convenzione riguarda solo la competenza dei tribunali e il riconoscimento delle decisioni di divorzio e di separazione personale. Le decisioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio o alla custodia dei figli non rientrano nella convenzione tanto quanto le disposizioni relative agli obblighi di risarcimento, alle condanne accessorie o alle condanne di ordine pecuniario rese con la sentenza di divorzio anche escluse..

Per quanto riguarda agli convenzioni bilaterali, alcuni Stati membri hanno inoltre concluso convenzioni bilaterali con paesi terzi sul riconoscimento dei divorzi.

Il divorzio straniero come motivo di divorzio

L'articolo 3, n. 2, lettera e) della legge sul divorzio, "lo scioglimento... del matrimonio pu essere domandato da uno dei coniugi... nei in cui... l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all' estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio".

Si tratta di una norma che prescinde dal sistema di diritto internazionale privato, cio dall'applicabilit della legge italiana alla stregua dell' articolo 31 della legge di riforma, dotata di un campo autonomo di applicazione essendo una norma di applicazione necessaria.Cosa c' in caso di divorzio in Italia tra coniuge straniero e italiano?

La coppia che ha deciso di divorziare, lo pu fare, seguendo liter attuale della separazione legale e del divorzio dopo tre anni dalla data della separazione quindi occorrer seguire il normale iter procedimentale previsto dal codice di procedura civile italiano, e rivolgersi al tribunale del luogo competente.

Se la coppia decisa a fare domanda congiunta o consensuale, pu divorziare nello Stato dorigine dellextracomunitario rispettando la normativo dello stato estero e non necessaria la separazione legale, a meno che lo Stato dorigine non richieda per sua normativa, questo passaggio. Perch ci sia valido in Italia occorre che:1) Non esista sentenza italiana contraria alla sentenza straniera, riguardante lo stesso oggetto e le stesse persone;2) Non sia iniziato un processo in Italia, per lo stesso oggetto e persone;3) Non sia contrario allordine pubblico

Lostacolo pi grande quando la normativa straniera impone che uno dei due coniugi debba avere la residenza in quello stesso Stato.

Sebbene quindi, in caso di lite non consensuale a domanda congiunta le cose siano pi complicate, la domanda si potr proporre sempre che si rispettino i punti elencati sopra e si notifichi allaltra parte allindirizzo anagrafico italiano.

Dal momento della notifica che deve essere dimostrata e documentata, la controparte ha 90 giorni di tempo per nominare un suo legale rappresentante, oppure eccepire la giurisdizione, visto che questa derogabile consensualmente dalle parti.

Se trascorso tale periodo la controparte non ha nominato difensore o ha eccepito la giurisdizione, il divorzio pu essere pronunciato in contumacia se ci previsto dallo Stato estero, e una volta che la sentenza passata in giudicato potr essere trascritta dallufficiale di Stato civile del luogo in cui avvenuto il matrimonio in Italia.

Cosa c' in caso di divorzio in Italia tra coniugi emtrambi straniero?

Per la separazione personale ed il divorzio, il legislatore ha mantenuto un ruolo di primo piano al principio di nazionalit, cio quello relativo al luogo da cui provengono le parti, ma questo viene in parte sacrificato, nel caso di coniugi di cittadinanza diversa, allesigenza di una regolamentazione unitaria del rapporto. La ricerca della legge applicabile viene rimessa in questi casi al prudente apprezzamento del giudice, che dovr individuare il paese in cui la vita matrimoniale prevalentemente localizzata, tenendo conto delle connessioni esistenti con i diversi ordinamenti.

Lart. 31 legge n. 218 del 1995, stabilisce che la legge italiana applicabile qualora la separazione o il divorzio non siano previsti dalla lex cause straniera, a tutela del diritto al divorzio. Dunque, da tale norma non viene richiesta la cittadinanza italiana del coniuge che chiede in Italia la separazione o il divorzio, e pu essere pertanto invocata anche da uno straniero, sia in un matrimonio misto sia in un matrimonio tra stranieri.

La stessa cassazione civile a sezioni unite con la sentenza 1994/2004, ha stabilito che la domanda di separazione personale, quando nessuno dei coniugi sia cittadino ed il matrimonio non sia stato celebrato in Italia, devoluta alla cognizione del giudice italiano, nella disciplina dellart.3 della legge 218/1995, in relazione al successivo art. 32, non solo se il convenuto sia residente o domiciliato in Italia, ma in difetto di tale situazione , anche se la parte attrice abbia residenza ( anche di fatto) in Italia, tenendosi conto che lultima parte del secondo comma dellart. 3, rendendo operanti ai fini della giurisdizione pure i criteri stabiliti per la competenza territoriale.

Come il Regolamento CE 2201/2003 allart. 3 stabilisce, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e allannullamento del matrimonio le autorit giurisdizionali dello Stato membro:

a) Nel cui territorio si trova uno di questi requisiti:

- La residenza abituale dei coniugi; - Lultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora; - La residenza abituale del convenuto; - In caso di domanda congiunta la residenza abituale di uno dei coniugi; - La residenza abituale dellattore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda o, - la residenza abituale dellattore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed cittadino dello Stato membro stesso, o nel caso del Regno Unito e dellIrlanda, ha l il proprio domicilio;

b) Di cui i due coniugi sono cittadini.Giurisdizione e legge applicabile alla separazione dei coniugi in una recente sentenza del Tribunale diBelluno

Una sentenza resa il 30 dicembre 2011 dal Tribunale di Belluno affronta unarticolata serie di questioni relative alla giurisdizione e ai conflitti di leggi in materia di separazione giudiziale.

Si trattava della separazione di coniugi di cittadinanza marocchina residenti in Italia. Dopo il matrimonio, celebrato in Marocco, la coppia si era stabilita in provincia di Belluno. Allepoca del procedimento, itre figli nati dalla loro unione non avevano ancora raggiunto la maggiore et.

Il procedimento era stato instaurato dalla moglie. Questa chiedeva che venisse dichiarata la separazione con addebito al marito, che le venisse affidata la prole e assegnata la casa coniugale e che venisse disposto a carico del marito un contributo mensile al mantenimento dei figli, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie, scolastiche e mediche. Il marito era rimasto contumace.

Nella pronuncia il Tribunale introduce innanzitutto nel dibattito processuale la questione della propria giurisdizione. A tale proposito il Tribunale ha riguardo separatamente alle varie domande oggetto del ricorso.

Quanto alla dichiarazione della separazione, il Tribunale premette anzitutto di ritenere applicabile il regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla competenza giurisdizionale e lefficacia delle decisioni in materia di cause matrimoniali e responsabilit genitoriale (Bruxelles II bis). Come chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 relativa al casoSundelind Lopez (causaC-68/07), la circostanza che i coniugi siano cittadini di uno Stato terzo rispetto allUnione non esclude infatti lapplicabilit, negli Stati membri, della disciplina europea.

Nel caso di specie prosegue la sentenza la giurisdizione italiana deve ritenersi sussistente in forza dellart. 3, par. 1, lett. a), del regolamento. La residenza abituale dei coniugi secondo la nozione (autonoma, osserva il Tribunale) accolta dal diritto dellUnione risulta infatti trovarsi in Italia. In particolare, riferendosi al quinto trattino dellart. 3, par. 1, lett. a), il Tribunale osserva che, anche a voler tacere della residenza del marito, la ricorrente risulta aver risieduto in Italia per oltre un anno immediatamente prima della domanda.

Circa laddebito, il Tribunale di Belluno comincia col dare atto che il regolamento Bruxelles II bisinteressa soltanto, l dove parla di separazione personale e divorzio, lo scioglimento e lattenuazione del vincolo matrimoniale, restando escluse dalla disciplina uniforme, fra le altre, le questioni riguardanti le cause della crisi coniugale (cos l8 considerando del regolamento). Senonch, osserva il Tribunale, deve affermarsi nella specie la giurisdizione italiana anche in rapporto alla domanda di addebito, giacch questa, pur costituendo una domanda autonoma e soltanto eventuale, risulta essere, nel nostro sistema, inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio.

Sussiste la giurisdizione italiana, continua il Tribunale, anche in relazione alla domanda riguardante laffidamento dei figli minori. Risulta infatti che questi ultimi risiedono in Italia e tanto basta, ai sensi dellart. 8 del regolamento n. 2201/2003, a conferire al giudice italiano la competenza a pronunciarsi su questo aspetto.

Il Tribunale passa, quindi, ad accertare la propria competenza in ordine alle domande relative al mantenimento della prole, rilevandone lestraneit alla sfera di applicazione materiale del regolamento n. 2201/2003, in quanto relative a quelle che il diritto dellUnione europea autonomamente qualifica come obbligazioni alimentari. Rispetto a tali domande occorre dunque guardare altrove, e in particolare al regolamento (CE) n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale ed il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I). Inapplicabile ratione temporis invece il regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, dato che il procedimento in questione stato proposto anteriormente alla data di applicabilit di tale disciplina.

Il Tribunale, su queste premesse, ritiene che la giurisdizione italiana possa affermarsi (quanto meno) in baseallart. 5 n. 2 del regolamento n. 44/2001, norma che eleva a titolo di giurisdizione in materia alimentare, appunto ildomicilio e la residenza abituale dellalimentando e che comunque valorizza il vincolo di accessoriet fra la domanda di alimenti elazione relativa allostato delle persone cui tale pretesa si riconnetta.

Rilevata la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine a tutte le domande, il Tribunale passa ad affrontare la questione relativa alla legge applicabile alla separazione.

La fattispecie, si osserva nella pronuncia, rientra nel campo di applicazione dellart. 31 della legge 31 maggio 1995 n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Tale disposizione richiama anzitutto la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio. Da qui, lapplicabilit in prima battuta della legge marocchina.

Senonch, il Codice della famiglia marocchino (Moudawana), come modificato nel 2004, non disciplina specificamente la separazione personale, limitandosi a prevedere listituto del divorzio.

In tali condizioni, ad avviso del Tribunale, viene in rilievo la previsione dettata dallart. 31, 2 comma, della stessa legge n. 218/1995, ai sensi del quale la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana. La separazione, rileva conclusivamente il Tribunale, deve ritenersi regolata dalla lex fori.Riflessione in base al Libro Verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio (2005) presentato dalla Commissione

Il Libro verde individua i problemi che possono sorgere allo stato attuale e propone alcune possibili soluzioni. Il documento di lavoro della Commissione in allegato fornisce informazioni sul diritto sostanziale e processuale e sulle norme che regolano i conflitti di legge in materia di divorzio negli Stati membri.

Attualmente non esistono norme comunitarie sul diritto applicabile in materia di divorzio. Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio (regolamento Bruxelles II) disciplina la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale, ma nulla dispone in merito al diritto applicabile.

Considerate le differenze esistenti tra le norme sui conflitti di legge degli Stati membri in materia di divorzio e la complessit di tali norme, spesso difficile prevedere quale legge nazionale si applicher a un determinato caso. Possiamo parlare di una mancanza di certezza giuridica e di prevedibilit per i coniugi e di una insufficiente autonomia delle parti eistendo il rischio di risultati che non corrispondono alle legittime aspettative dei cittadini.

Tra le soluzioni possibile si pu lasciare lo status quo, armonizzare le norme sui conflitti di legge, permettere ai coniugi di scegliere il diritto applicabile, rivedere i criteri di giurisdizione di cui allarticolo 3 e all' articolo 7 del regolamento n. 2201/2003, o permettere ai coniugi di scegliere il tribunale giurisdizionalmente competente.Bibliografia

Testo dell' insegnamento: Ballarino: Diritto Internazionale privato italiano. CEDAM, Padova. Capitolo IX "Divorzio e separazione personale" (pag. 171-180).

Regolamento UE 1259.2010 (Roma III).

Legge 6 marzo 1987, n. 74.

Legge 1 dicembre 1970, n. 898.

Convenzione dell'aja 1970.

Legge n. 218 del 31 maggio 1995.

Regolamento DPR 445/2000. Regolamento CE 2201/2003. Libro Verde presentato sulla Comissione sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio Bruxelles, 14.3.2005 COM(2005) 82 definitivo.

http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_it.htm http://www.academia.edu/890628/Questioni_di_diritto_internazionale_processuale_in_materia_di_volontaria_giurisdizione http://aldricus.com/2012/03/12/belluno/ http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_it.htm http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/StatoCivile/SentenzeStraniere.htm http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/ http://www.causadiseparazione.it/divorzio/procedura_di_divorzio.html http://www.legalefacile.it/m/tematichelegali/separazioneedivorzio/riconoscimentosentenzapronunciatadastatononeuropeo.asp http://www.diritto.it/docs/31665-riconoscimento-sentenze-estere-di-separazione-e-divorzio-in-italia-e-sentenze-italiane-all-estero http://www.legalefacile.it/m/tematichelegali/separazioneedivorzio/ http://www.legalefacile.it/m/tematichelegali/separazioneedivorzio/initaliatraconiugestranieroeitaliano.asp http://www.legalefacile.it/m/tematichelegali/separazioneedivorzio/initaliatraconiugientrambistranieri.aspPagina 12