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LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA. FONTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA. FONTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

LO STATUS DI RIFUGIATO È Riconosciuto a colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo fondato timore, avvalersi della protezione di questo Paese.

èArt. 1 – A Convenzione di Ginevra

PROTEZIONE SUSSIDIARIA (art. 2, co. 1 lett. g) d.lgs 251/07)

È persona ammissibile alla protezione sussidiaria colui per i quale non ci sono i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave. Sono considerati danni gravi (art. 14 d.lgs 251/07): a)  La condanna a morte o all’esecuzione; b)  La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o

degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c)  La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un

civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

LA PROTEZIONE UMANITARIA (art. 32, co.3, d.lgs. 25/08) Il decreto Procedure prevede che Nei soli casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale può trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del pds ai sensi dell’art. 5 co. 6 del TU Immigrazione. L’art. 5, co. 6, citato prevede che “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. NB: La normativa italiana non definisce in termini univoci quali siano le esigenze di protezione umanitaria di un individuo.

I DIRITTI DEL TITOLARE

DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE E DEI

SUOI FAMILIARI

STATUS DI RIFUGIATO: IL PERMESSO DI SOGGIORNO -  Dà diritto ad un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza; -  Il permesso di soggiorno per asilo è rilasciato per la prima volta previa presentazione della domanda all’Ufficio Immigrazione della Questura della Provincia del luogo in cui si trova colui che è stato riconosciuto rifugiato; -  Il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo nella prassi avviene mediante la presentazione di appositi moduli compilati e spediti per il tramite degli uffici postali, allegando: a) Istanza compilata e sottoscritta dall’interessato (Modulo 1 e Modulo 2 qualora in possesso di reddito); b) fotocopia di tutto il documento di viaggio (se il rifugiato ne è in possesso); -  I figli minori di 14 anni del rifugiato sono comunque iscritti nel suo permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31, co.1, T.U. Immigrazione; -  Il titolare dello status di rifugiato, che risiede legalmente da almeno 5 anni sul territorio italiano, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, può chiedere la concessione della cittadinanza italiana; -  Direttiva 2011/51/UE: riconoscimento anche ai titolari di protezione internazionale del permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti.

STATUS DI RIFUGIATO: IL TITOLO DI VIAGGIO Al rifugiato viene rilasciato un titolo di viaggio di validità quinquennale rinnovabile (la data di scadenza è la stessa del permesso di soggiorno). Il titolo di viaggio costituisce un documento equipollente al passaporto e consente al titolare di circolare liberamente all’interno degli Stati europei dell’Area Schengen e nei territorio in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra, in presenza di eventuali ulteriori requisiti richiesti (es. visto e altre formalità consolari). Alla domanda di titolo di viaggio devono essere allegati: 1)  Modulo per la richiesta del titolo di viaggio; 2)  2 foto formato tessera; 3)  1 marca da bollo; 4)  Marca della tassa di concessione governativa sull’uso dei passaporti (attualmente 40,29 euro); 5)  Fotocopia del permesso di soggiorno valido o della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo (nella prassi il rinnovo del titolo è contestuale alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno).

L’ASSISTENZA AMMINISTRATIVA L’art. 25 della Convenzione di Ginevra prevede che se un rifugiato ha bisogno, per l’esercizio di un diritto, dell’assistenza di autorità straniere cui egli non si piò rivolgere, tale assistenza gli è fornita dalle autorità del Paese in cui risiede ovvero da un’autorità internazionale.

ESEMPIO: Per contrarre matrimonio in Italia il nulla osta al matrimonio è rilasciato dall’Ufficio dell’UNHCR con sede in Italia, sulla base di un atto di notorietà sostitutivo e comprensivo dell’atto di nascita del rifugiato reso presso il Tribunale civile competente per il luogo di residenza, alla presenza di due testimoni.

I FAMILIARI DEL TITOLARE DI STATUS DI RIFUGIATO Ove presenti sul territorio nazionale (solo il coniuge e i figli minori): -  Qualora non abbiano individualmente diritto alla protezione internazionale, è disposto in loro favore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Ove non presenti sul territorio nazionale: -  Possibilità di ricongiungimento familiare (art. 29 bis TUI): il rifugiato non deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitario né di un reddito minimo annuo.

ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE (art. 27 d.Lgs 251/07)

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in

materia di assistenza sociale e sanitaria

N.B. Nessuna limitazione di detto principio può quindi essere introdotta da eventuali disposizioni regolamentari o da leggi regionali.

Pubblico impiego per i rifugiati (art. 25, co.2, d.Lgs 251/07)

“E’ consentito al titolare dello status di rifugiato (e per il titolare di protezione sussidiaria dal

22.03.2014) l’accesso al pubblico impiego con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini

dell’Unione Europea”

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: IL PERMESSO DI SOGGIORNO -  Il permesso di soggiorno è della durata di tre anni (NB: 5 anni dal

22.03.2014) ed è rinnovabile alla scadenza “previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria” (art. 23, co. 2, d.lgs 251/2007) è al rinnovo la Questura dovrà chiedere alla Commissione Territoriale che ha adottato il provvedimento il parere circa la permanenza o meno delle esigenze di protezione;

-  Può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro qualora ne ricorrano i requisiti;

-  Il titolare di protezione sussidiaria soggiace, per l’acquisto della cittadinanza italiana, alla disciplina generale prevista dalla l. 91/92;

-  Direttiva 2011/51/UE: riconoscimento anche ai titolari di protezione internazionale del permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti.

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: IL TITOLO DI VIAGGIO Art. 24, co.2, d.lgs 251/07 “Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell’identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato”.

I FAMILIARI DEL TITOLARE DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA Ove presenti sul territorio (solo il coniuge e i figli minori): Hanno i medesimi diritti del titolare stesso ed è disposto in loro favore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;

Ove non presenti sul territorio: Si applica la disciplina generale per il ricongiungimento familiare prevista dall’art. 29 TUI NB. Dal 22.03.2014 sarà in vigore la nuova disciplina per il ricongiungimento familiare dei titolari di protezione sussidiaria cui si applicherà l’art. 29-bis TUI.

ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE (art. 27 d.Lgs 251/07)

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in

materia di assistenza sociale e sanitaria

N.B. Nessuna limitazione di detto principio può quindi essere introdotta da eventuali disposizioni regolamentari o da leggi regionali. Art. 27, co. 1 –bis in vigore dal 22.03.2014 prevede l’adozione da parte del Ministero della Salute di linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione fisica per i titolari di protezione internazionale che abbiano subito tortura, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale

LA PROTEZIONE UMANITARIA: IL PERMESSO DI SOGGIORNO

- Il permesso di soggiorno è rilasciato per un pe r iodo “non supe r io re a l l e neces s i t à documentate” (nella prassi assolutamente uniforme un anno); - È rinnovabile; - Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro qualora ne ricorrano i requisiti.

LA PROTEZIONE UMANITARIA: IL TITOLO DI VIAGGIO

“Nei soli casi in cui lo straniero sia munito di permesso di soggiorno per motivi umanitari su richiesta della

competente Commissione e sia privo di passaporto ovvero si trovi nell’impossibilità di ottenerlo, le SS. LL. potranno rilasciare in suo favore il titolo di viaggio per

stranieri […]”

Min. Interno, Circ. 300/C/2003/331/P/12.214-5/1^a Div. del 24 febbraio 2003

I FAMILIARI DEL TITOLARE DI PROTEZIONE UMANITARIA Art. 29 co. 10 TUI: stabilisce l’impossibilità di richiedere il

ricongiungimento familiare per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari

ê MANCATA TUTELA DELL’UNITA’

FAMILIARE

ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA

Si applicano le disposizioni previste per gli stranieri regolarmente soggiornanti in generale:

Art. 34, co.1, TUI: “Hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno

parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomi, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, […];

Art. 41 TUI: “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, […]”.

L’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

Il d.lgs 140/2005: -  Stabilisce le norme in materia di accoglienza dei

richiedenti asilo; -  Recepisce la Direttiva “accoglienza” 2003/9/CE; -  Deve necessariamente essere letto in combinato disposto

con le norme successive intervenute in materia, in particolare con il Decreto Qualifiche e, soprattutto, il Decreto Procedure.

LA DURATA DELL’ACCOGLIENZA

“Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo” (art. 5, co.6, D.Lgs. 140/2005)

ê

Non dipende dal periodo intercorso tra la presentazione della domanda di asilo e la conclusione dell’iter amministrativo

ê

In caso di diniego se il richiedente asilo presenta ricorso ed ha l’effetto sospensivo ha diritto all’accoglienza “Per il periodo in cui non gli consentito il lavoro”

ê

“Il richiedente conserva peraltro il diritto alle misure di assistenza sino alla conclusione del procedimento, laddove non riesca a reperire un’occupazione che gli consenta di

guadagnare quanto serve per una vita dignitosa” V. Sentenze TAR Friuli Venezia Giulia n.151/2011 e n.156/2011

REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA

Possono essere revocate per: -  Allontanamento dal Centro senza giustificato motivo (salva la

possibilità per il Prefetto di ripristinarle con decisione motivata);

-  Violazione grave e ripetuta da parte del richiedente asilo delle regole del Centro;

-  Accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti per garantirsi l’assistenza.

La valutazione deve essere sempre effettuata su base individuale

I CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) Il richiedente è ospitato in un Cara quando (art. 20, d.lgs 25/08): a) è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti; b) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo; c) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

La determinazione della fattispecie in base alla quale il richiedente asilo è stato inviato in un Cara è importante per numerosi profili di diritti del richiedente tra cui:

-  Durata dell’accoglienza;

-  Effetto sospensivo automatico del ricorso;

-  Possibilità di applicazione della Clausola di sovranità ai sensi dell’art. 28 d.lgs 25/08.

Si segnala la prassi di alcune Questure si indicare confusamente, e senza adeguata istruttoria, le ipotesi di invio.

Fonte: Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

Modalità di accoglienza •  Possibilità di uscire dal centro nelle ore diurne; •  Il richiedente può chiedere al Prefetto un permesso di allontanamento temporaneo; •  Salvaguardia dell’integrità dei nuclei familiari; •  Servizi di prima assistenza medica all’interno del centro è problema della frequente

mancata iscrizione al SSN dei richiedenti asilo accolti nei Cara.

La gestione ed il funzionamento dei Cara sono regolati dallo Schema di capitolato d’appalto, approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 21.11.2008.

“Non tutti i Cara offrono lo stesso livello di servizi, in molti casi si riscontrano carenze nella fornitura di servizi alla persona così come previsti dallo Schema generale di capitolato per la gestione dei centri adottato nel 2008 (mediazione

linguistica, informativa legale, sostegno socio-psicologico), con potenziale danno soprattutto per i soggetti più vulnerabili, come le vittime di tortura o trauma estremo, le vittime di violenza sessuale o di genere, le persone con

disabilità” Commissione Straordinaria per i Diritti Umani del Senato

NB: nei CARA non possono MAI essere accolti minori stranieri non accompagnati

LO SPRAR: Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati -  È stato istituito dalla l. 189/2002 (c.d. Bossi-Fini); -  È costituito dalla rete territoriale degli enti locali che

accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) per realizzare servizi di accoglienza integrata a richiedenti asilo e titolari di protezione;

-  Oltre alla rete strutturale è previsto il finanziamento dei progetti attraverso risorse straordinarie.

I NUMERI DELL’ACCOGLIENZA Progetti FNPSA: 151 di cui 111 per categorie ordinarie e 40 per

vulnerabili; ê

3000 posti di Accoglienza FNPSA: 2500 per categorie ordinarie; 450 per vulnerabili e 50 per vulnerabili con disagio mentale.

Risorse straordinarie: •  38 progetti straordinari di Protezione Civile (816 posti); •  20 progetti straordinari dell’Otto per Mille (163 posti). TOTALE: 3979 posti. Fonte: Rapporto annuale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 2012-2013

L’ampliamento del sistema Sprar

Sulla Gazzetta Ufficiale n.207 del 4 settembre 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno per la presentazione delle domande di contributo per i FNPSA. Il Fondo costituisce il finanziamento per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli enti locali in seno allo Sprar per il triennio 2014-2016. La graduatoria pubblicata a seguito del Bando ha previsto circa 20000 posti di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione di cui circa 13000 posti ‘ordinari’ e 7000 posti ‘aggiuntivi’

“L’ACCOGLIENZA INTEGRATA” Supera la sola predisposizione di vitto e alloggio, prevedendo in modo

complementare anche misure di orientamento legale e sociale nonché la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio –

economico per i propri beneficiari.

I servizi garanti nello Sprar dovrebbero essere: -  Assistenza sociale; -  Assistenza sanitaria; -  Attività multiculturali; -  Inserimento scolastico dei minori; -  Mediazione linguistica e interculturale; -  Orientamento e informazione legale; -  Servizi per l’alloggio; -  Servizi per l’inserimento lavorativo; -  Servizi per la formazione.

L’INGRESSO NELLO SPRAR La procedura di accesso ha inizio con la segnalazione del singolo caso alla Banca Dati del Servizio Centrale Sprar che può essere eseguita da: -  Prefetture – UTG; -  Enti locali; -  Enti gestori di progetti Sprar; -  CARA; -  Associazioni e enti di tutela; -  Questure.

La segnalazione deve contenere: -  Permesso di soggiorno o attestato nominativo della persona; -  Breve relazione sociale sul caso; -  Referente da contattare in caso di inserimento.

USCITA DALLO SPRAR

Il beneficiario esce dal progetto qualora si verifichi: -  L’integrazione sul territorio o in altre zone; -  Abbandono volontario del progetto; -  La scadenza dei termini, qualora non sia stata richiesta o

autorizzata la proroga; -  L’allontanamento a causa di gravi violazioni delle norme

interne del progetto; -  La scelta di un rimpatrio volontario.

I CIRCUITI DI ACCOGLIENZA DELLE AREE METROPOLITANE Non appartengono né alla rete SPRAR né al sistema dei Cara. Hanno regole di accesso e capacità ricettive del tutto difformi tra loro. ESEMPI: Torino: il Comune gestisce 28 posti riservati a richiedenti asilo (26 uomini e 2 donne); Roma: l’Ufficio Speciale Immigrazione di Roma Capitale gestisce 21 centri di accoglienza, per un totale di circa 1300/1400 posti, non riservati esclusivamente a richiedenti asilo e rifugiati. Attualmente molti di questi centri sono diventati Sprar; Milano: la rete di strutture di accoglienza gestita direttamente dal Comune è strutturata sui c.d. Centri polifunzionali che garantiscono circa 400 posti in accoglienza.

IL TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI ASILO NEI CIE (Centri di identificazione ed espulsione) a)  Condizioni previste dall’art. 1, par. f della Convenzione di Ginevra

(ovvero si sia reso colpevole di crimini contro l’umanità o contro la pace o di crimini di guerra);

b)  Sia stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall’art. 380, co. 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

c)  Sia destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

LA MANCATA ACCOGLIENZA DEI TITOLARI DI PROTEZIONE u Sussiste la mera possibilità di accesso alle strutture

SPRAR nell’ambito dei posti disponibili; u L’Italia non ha alcuna normativa specifica che permetta

di garantire a coloro ai quali è stata riconosciuta la protezione di godere di un programma individuale di supporto all’integrazione socio-lavorativa. Assenza di un piano Nazionale di inclusione sociale per i titolari di protezione.

u Gravi problemi di abbandono di rifugiati, specie nelle aree metropolitane, dove sono molto frequenti le c.d. “occupazioni”.

Art. 29 co. 3 d.Lgs 251/07 (in vigore dal 22.03.2014)

Prevede la predisposizione di un Piano Nazionale che individui le linee di intervento per realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all’inserimento socio – lavorativo, all’accesso all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni.

ESEMPI DI OCCUPAZIONI METROPOLITANE

Ponte Mammolo (Roma): vivono circa 150 titolari di protezione, quasi tutti di nazionalità eritrea o etiope; Via dei Cavaglieri (Roma): nelle stagioni invernali può arrivare a contare fino a 1000 persone, in gran parte titolari di protezione; Via Collatina (Roma): conta più di 800 persone, di cui il 90% titolari di protezione internazionale; Via Luca Giordano (Firenze): lo spazio autogestito conta circa 50 somali, titolari di protezione internazionale; La casa bianca (Torino): conta circa 60 persone; Ex villaggio olimpico (Torino): è stato di recente occupato da circa 300 persone, in gran parte provenienti dalla cd Emergenza Nord – Africa.

PONTE MAMMOLO (ROMA)

VIA DEI CAVAGLIERI (ROMA)

Per ulteriori approfondimenti…

Asgi – Scheda Pratica: Lo status di rifugiato h t t p : / / w w w . a s g i . i t / p u b l i c / p a r s e r _ d o w n l o a d / s a v e /1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf Asgi – Scheda Pratica: La protezione sussidiaria h t t p : / / w w w . a s g i . i t / p u b l i c / p a r s e r _ d o w n l o a d / s a v e /protezione.sussidiaria.morandi.bonetti.11.marzo.2012.pdf Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale http://www.serviziocentrale.it/file/pdf/manuale.pdf

Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20carceri.pdf Mediazioni Metropolitane – Rapporto di ricerca http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2011/05/Mediazioni-Metropolitane-Rapporto-di-ricerca.pdf

CONTATTI: LOREDANA LEO [email protected]