La nuova disciplina dei contratti per i prodotti agricoli ... · PDF fileCategorie e istituti...

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  • La nuova disciplina dei contratti per i prodotti agricoli e alimentari Raffaele Tommasini 1.- La ristrutturazione dellautonomia privata ed il mercato La disciplina del contratto ha subto negli ultimi trentanni modifiche radicali, legate ad interventi legislativi spesso determinati dalla ineludibile esigenza di adeguamento in funzione della armonizzazione che da sempre caratterizza il faticoso processo di integrazione europea1. Sul piano generale il contratto, espressione del principio di autonomia privata, ha subto non poche rivisitazioni ed adattamenti in funzione della sua conformazione per la realizzazione degli interessi in gioco. Nel corso del tempo gli interessi emergenti, e meritevoli di specifica tutela, delle parti (affittuari, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, consumatori) hanno provocato una frammentazione delle tipologie contrattuali in relazione alla specificit dei contraenti e degli interessi protetti. Nel quadro pi recente delle problematiche in questione venuto emergendo un protagonista ritenuto ancora pi importante perch rivolto a tutelare non solo interessi di classi di soggetti, ma un interesse generale (e forse anche sovranazionale): il mercato2, costituito dalla interazione tra domanda ed offerta e considerato nella sua prospettiva dinamica e complessiva come un insieme di ipotesi sulle modalit con cui gli agenti economici possono modificare i loro rapporti giuridico patrimoniali3. (1) Sulla trasformazione della categoria del contratto si veda, in particolare, Roppo, Il contratto del duemila, III ediz., Torino, 2011, passim.

    (2) Franceschelli, Il mercato in senso giuridico, in Giur. comm., 1979, 501 ss.; Perlingieri, Mercato, solidariet e diritti umani, in Rass. dir. civ., 1995, 95 ss.; Lipari, Il mercato: attivit privata e regole giuridiche, in AA.VV., Il diritto della transizione, Milano, 1998, 42 ss.; Irti, Lordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998, passim; AA. VV., Il dibattito sullordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1999, passim; Tolone, Lordine della legge ed il mercato. La congruit dello scambio contrattuale, Torino, 2003, passim.

    (3) Cos Dardi, Il mercato nellanalisi economica contemporanea, in Il pensiero economico, a cura di Beccantini, Torino, 1989, 1.

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  • Ed occorre precisare che nellera del pensiero del molteplice4 e della frammentazione non possibile considerare il mercato, ma i mercati5. In questa ottica va articolata la problematica della c.d. filiera: dalla fase della produzione alla distribuzione finale mutano i soggetti, le strategie, le regole; non mercati in senso generale, ma mercati della produzione, intermedi, finali. I mercati della contrattazione tra imprese manifestano specificit ed esigenze diverse rispetto ai mercati della contrattazione tra imprese e consumatori. Lintervento normativo nel segmento dei consumi prospetta documenti contrattuali particolarmente formalizzati nel contenuto con la evidenziazione di tutti (o quasi tutti) gli aspetti giuridico-economici del rapporto: il legislatore impone che siano indicate ma una mera esemplificazione le caratteristiche del bene, le modalit di pagamento, il prezzo, le caratteristiche del diritto di recesso, e nello stesso tempo impone il divieto di inserire clausole o regole che possano alterare la posizione delle parti. Il contenuto del contratto dipende ovviamente dai diversi pacchetti di clausole previste6 e questi pacchetti qualificano la qualit e lappetibilit del contratto con una valutazione in cui il prezzo e gli altri elementi tipici non sono certamente decisivi nella valutazione del rapporto costi-benefici. Il legislatore congegna sovente tecniche, scelte normative e rimedi che tendono ad inserire latto contrattuale allinterno di unattivit7 economica organizzata, rimodulando cos la formazione del consenso negoziale e le manifestazioni dellautonomia privata.

    (4) Scrive lillustre Maestro Pugliatti, Continuo e discontinuo nel diritto, in Id., Grammatica e diritto, Milano, 1978, 93, che il diritto altro non che la sintesi del molteplice nelluno. Sul pensiero del molteplice cfr., specialmente, Scalisi, Teoria e metodo in Salvatore Pugliatti. Attualit di un insegnamento, in Id., Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno, Milano, 2005, 34 ss.; Schlesinger, Unit e molteplicit nel diritto. Ricordi e ringraziamenti, in Riv. Dir. Civ., 2005, 239 ss.

    (5) Per una ricostruzione del mercato nella prospettiva del molteplice cfr. Foti, Regole giuridiche e mercati concorrenziali del consumo. Sguardi civilistici su una relazione controversa, in Autonomia privata e strumenti di controllo nel sistema dei contratti, a cura di Tommasini, Torino, 2007, spec. 9 ss.

    (6) Cos Jannarelli, La disciplina dellatto e dellattivit: i contratti tra imprese e tra imprese e consumatori, in AA. VV., Trattato di diritto privato europeo, a cura di Lipari, Vol. III, Lattivit e il contratto, Padova, 2003, 27.

    (7) Sul rapporto tra atto e attivit si veda, specialmente: Auletta, voce Attivit, in Enc. dir., III, Milano, 1958, 981 ss.; Alcaro, Lattivit. Profili ricostruttivi e prospettive applicative, Napoli, 1999, passim.

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  • Si tende a superare la tecnica di tipo contrattuale per approdare al tipo di operazione economica8. La rubrica dellart. 62 indicativa al riguardo: si parla di relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti (agricoli ed agroalimentari9), superando cos le specifiche tipologie contrattuali. Non vi rientrano le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari istantanee, vale a dire con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito10; sembrano esclusi11, altres, con soluzione almeno discutibile, i conferimenti alle cooperative di prodotti agricoli ed alimentari, operati dagli imprenditori soci delle cooperative stesse12. I mercati concorrenziali implicano una costante conflittualit, e, dunque, la predisposizione di regole per mediare i diversi interessi a tutela non solo delle parti del singolo rapporto ma in un quadro pi esteso che coinvolge i rapporti tra i soggetti operanti in quello specifico settore. 2.- (segue) Mercato e regole giuridiche La relazione tra mercato e regole giuridiche a dir poco controversa.

    (8) Dangelo, Contratto e operazione economica, Torino, 1992, passim; Gabrielli, Il contratto e loperazione economica, in Riv. dir. civ., 2003, 93 ss.; ID., Mercato, contratto e operazione economica, in Rass. dir. civ., 2004, 1044 ss.

    (9) La circostanza che la rubrica dellart. 62 faccia riferimento, accanto ai prodotti agricoli, a quelli agroalimentari, laddove il primo comma dello stesso articolo menziona i prodotti alimentari, genera, alla stregua della normativa di settore vigente, incertezze interpretative ed applicative la cui analisi esula dagli specifici confini del presente contributo. Si rinvia, sul punto, a Albisinni, Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, 2-2012, spec. 2-5.

    (10) Pi precisamente, lart. 1, co. IV, del D.M. attuativo 19 ottobre 2012 esclude le cessioni c.d. istantanee dal campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dellart. 62; sembra lecito ritenere, pertanto, che anche per le suddette cessioni valgano ed operino i divieti previsti dal comma 2 per la generalit delle relazioni commerciali tra operatori economici.

    (11) Dal momento che non costituiscono cessioni ai sensi dellarticolo 62 (cos lart. 1, co. III, del D.M. attuativo 19 ottobre 2012).

    (12) Le successive lettere b) e c) della stessa disposizione appena richiamata escludono, altres, rispettivamente, i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse, e i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

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  • I contributi di Natalino Irti13 hanno suscitato un interessante dibattito; ad oggi rimane irrisolto il tema di fondo se il mercato sia locus artificialis o naturalis. Non potrei escludere che si tratti di un falso problema, considerato che sarebbe possibile accogliere entrambe le prospettive a seconda del segmento considerato. Non vi dubbio che nella sua prospettiva il giurista tende a dare al mercato regolarit e prevedibilit dellazione, rendendolo locus artificialis, ma le vicende degli ultimi anni hanno dimostrato e dimostrano che il mercato come locus naturalis talora impone il suo sistema disarticolato. Seguendo le incisive formulazioni di Jannarelli, a partire dallAtto Unico Europeo si prevista non gi la formazione di un mercato comune, ma la progressiva sostituzione di un mercato unico ai vari mercati nazionali14. E evidente che il mercato unico ha bisogno di un complesso di regole di funzionamento dei mercati finali e concorrenziali. Nei mercati reali il rischio principale lasimmetria di sistema o di massa, che in una visione prospettica occorre superare. Proprio nello scarto tra essere del mercato e dover essere dei mercati si inserisce il diritto. Lordine giuridico generalizzato impone per i mercati concorrenziali: azioni leali, azioni informate, azioni razionali. I meccanismi applicativi sono informati alle logiche del neoformalismo15. E si tratta di un neoformalismo con contenuti obbligatori e predeterminati, con lobbligo di inserire elementi ritenuti indispensabili e di non inserire clausole che possono provocare una disparit di trattamento tra le parti o un aggravamento non giustificato degli obblighi di uno dei contraenti o un rafforzamento dei diritti di uno di

    (13) Irti, Concetto giuridico di mercato e dovere di solidariet, in Riv. dir. civ., 1997, 185 ss.; Id., Lordine giuridico del mercato, cit., passim; Id., Teor