LA NECESSARIA “CAPACITA' DI ADATTAMENTO” DEL TURISTA ESCLUDE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA
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LA NECESSARIA “CAPACITA' DI
ADATTAMENTO” DEL TURISTA
ESCLUDE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA
GIUDICE DI PACE DI ROMA, sez. IV Sentenza del 18 giugno 2005
Giud. Cosenza V.C. e altri (Avv. Uttaro)
c. Primatour s.r.l. (Avv. Giuffrida)
Massima I
I disagi generici che i turisti lamentino di avere sofferto durante lo
svolgimento di un viaggio,
non supportati da specifici elementi che consentano di provare colpa dell'organizzaizone
del pacchetto turistico,
non costituiscono inadempimento imputabile al tour operator, non importano responsabilità contrattuale e non configurano un danno da
vacanza rovinata.
Massima II
I disagi sofferti da turisti durante il godimento di una vacanza a causa
del grande affollamento in un periodo di alta stagione, così come le conseguenze derivanti dalla scarsa capactà di adattamento alle abitudini in una nazione diversa dall'Italia,
per usi, costumi e cucina,
non costituiscono inadempimento imputabile al tour operator, non importano responsabilità contrattuale dell'organizzatore del viaggio e non consentono di
configurare un danno da vacanza rovinata.
SOGGETTI
Turisti scontenti(V.C. e altri) Primatour s.r.l.
Chiedono risarcimento del danno
da vacanza rovinata
Rigetta la domanda perché infondata
ATTORI CONVENUTO
Gli attori citano in giudizio
la società Primatourper danno da
vacanza rovinata
Gli attori lamentano numerosi disagi
einconvenienti
durante una vacanza in Tunisia
Ricostruzione grafica dei fatti
1
Ricostruzione grafica dei fatti
2
Primatour rigetta leaccuse
Ricostruzione grafica dei fatti
3
Tentativo senza esito
di conciliazione tra le parti
Ricostruzione grafica dei fatti
4
Fase istruttoria
Un testimone dell'attore non ravvisa danno da vacanza rovinata
Ricostruzione grafica dei fatti
5
Decisione di procedere in giudizio
Ricostruzione grafica dei fatti
6Dispositivo:
il G.D.P. rigetta la domanda dell'attore
perchè infondata
il G.D.P. dispone che le spese processuali
siano compensate tra le parti
Schema della ricostruzione grafica dei fatti
Domanda dell'attore
Domanda riconvenzionaledel convenuto
Tentativo conciliatorio
fallitoFase
istruttoria
Causa trattenuta in decisioneDecisione
del G.D.P.a favore
del convenuto
MOTIVAZIONI DEL GIUDICE
1.Mancanza di disservizi o inadempimenti imputabili alla convenuta società
2.Genericità dei disagi sofferti non idonei a configurare il danno per il quale si reclamava il risarcimento
D.Lgs.111/95, art.14 (ora D.Lgs.206/05,art.93)In caso di mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno,
secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a loro non imputabile.
MOTIVAZIONI DEL GIUDICE3. Gli attori non hanno ricevuto danni alla salute
D.Lgs.111/95,art.17(ora D.Lgs.206/05,art.96)L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla
responsabilità di cui agli articoli 15 e 16 (Responsabilità per danni alla persona e
Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto
sia a questo ultimo imputabile.
Reali motivazioni della vacanza rovinata
Periodo delle ferie in alta stagione e quindi grande affollamento
Scarsa capacità di adattamento alle abitudini di una nazione diversa dall'Italia
per usi, costumi e cucina
CONCLUSIONI
La domanda dell'attore è fondata sul comma 1 dell'art. 94 e sul comma 1 dell'art.95 del D.LGS 206/05, mentre la domanda riconvenzionale del convenuto si basa sul comma 1 dell'art. 96 al medesimo D.LGS.
Il G.D.P. rigetta la domanda attrice poiché la mancata o l'inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore e non al venditore, il quale non ha quindi responsabilità.
Il G.D.P. ha anche una funzione conciliativa tra le parti che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore. Nella causa in esame il tentativo conciliatorio è fallito, perciò essa è stata trattenuta in decisione.