LA NECESSARIA “CAPACITA' DI ADATTAMENTO” DEL TURISTA ESCLUDE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

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LA NECESSARIA “CAPACITA' DI ADATTAMENTO” DEL TURISTA ESCLUDE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

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LA NECESSARIA “CAPACITA' DI ADATTAMENTO” DEL TURISTA ESCLUDE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA. Giud. Cosenza V.C. e altri (Avv. Uttaro) c. Primatour s.r.l. (Avv. Giuffrida) ‏. GIUDICE DI PACE DI ROMA, sez. IV Sentenza del 18 giugno 2005. I disagi generici - PowerPoint PPT Presentation

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LA NECESSARIA “CAPACITA' DI

ADATTAMENTO” DEL TURISTA

ESCLUDE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

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GIUDICE DI PACE DI ROMA, sez. IV Sentenza del 18 giugno 2005

Giud. Cosenza V.C. e altri (Avv. Uttaro)

c. Primatour s.r.l. (Avv. Giuffrida)

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Massima I

I disagi generici che i turisti lamentino di avere sofferto durante lo

svolgimento di un viaggio,

non supportati da specifici elementi che consentano di provare colpa dell'organizzaizone

del pacchetto turistico,

non costituiscono inadempimento imputabile al tour operator, non importano responsabilità contrattuale e non configurano un danno da

vacanza rovinata.

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Massima II

I disagi sofferti da turisti durante il godimento di una vacanza a causa

del grande affollamento in un periodo di alta stagione, così come le conseguenze derivanti dalla scarsa capactà di adattamento alle abitudini in una nazione diversa dall'Italia,

per usi, costumi e cucina,

non costituiscono inadempimento imputabile al tour operator, non importano responsabilità contrattuale dell'organizzatore del viaggio e non consentono di

configurare un danno da vacanza rovinata.

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SOGGETTI

Turisti scontenti(V.C. e altri) Primatour s.r.l.

Chiedono risarcimento del danno

da vacanza rovinata

Rigetta la domanda perché infondata

ATTORI CONVENUTO

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Gli attori citano in giudizio

la società Primatourper danno da

vacanza rovinata

Gli attori lamentano numerosi disagi

einconvenienti

durante una vacanza in Tunisia

Ricostruzione grafica dei fatti

1

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Ricostruzione grafica dei fatti

2

Primatour rigetta leaccuse

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Ricostruzione grafica dei fatti

3

Tentativo senza esito

di conciliazione tra le parti

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Fase istruttoria

Un testimone dell'attore non ravvisa danno da vacanza rovinata

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Decisione di procedere in giudizio

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Ricostruzione grafica dei fatti

6Dispositivo:

il G.D.P. rigetta la domanda dell'attore

perchè infondata

il G.D.P. dispone che le spese processuali

siano compensate tra le parti

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Schema della ricostruzione grafica dei fatti

Domanda dell'attore

Domanda riconvenzionaledel convenuto

Tentativo conciliatorio

fallitoFase

istruttoria

Causa trattenuta in decisioneDecisione

del G.D.P.a favore

del convenuto

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MOTIVAZIONI DEL GIUDICE

1.Mancanza di disservizi o inadempimenti imputabili alla convenuta società

2.Genericità dei disagi sofferti non idonei a configurare il danno per il quale si reclamava il risarcimento

D.Lgs.111/95, art.14 (ora D.Lgs.206/05,art.93)In caso di mancato o inesatto adempimento delle

obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno,

secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione

derivante da causa a loro non imputabile.

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MOTIVAZIONI DEL GIUDICE3. Gli attori non hanno ricevuto danni alla salute

D.Lgs.111/95,art.17(ora D.Lgs.206/05,art.96)L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla

responsabilità di cui agli articoli 15 e 16 (Responsabilità per danni alla persona e

Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile

al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine

ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto

sia a questo ultimo imputabile.

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Reali motivazioni della vacanza rovinata

Periodo delle ferie in alta stagione e quindi grande affollamento

Scarsa capacità di adattamento alle abitudini di una nazione diversa dall'Italia

per usi, costumi e cucina

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CONCLUSIONI

La domanda dell'attore è fondata sul comma 1 dell'art. 94 e sul comma 1 dell'art.95 del D.LGS 206/05, mentre la domanda riconvenzionale del convenuto si basa sul comma 1 dell'art. 96 al medesimo D.LGS.

Il G.D.P. rigetta la domanda attrice poiché la mancata o l'inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore e non al venditore, il quale non ha quindi responsabilità.

Il G.D.P. ha anche una funzione conciliativa tra le parti che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore. Nella causa in esame il tentativo conciliatorio è fallito, perciò essa è stata trattenuta in decisione.