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Liquidazione volontariaLiquidazione volontaria
Società di capitali
Procedimento inderogabile
Procedimentoderogabile
La riforma societaria ha innovato la liquidazione delle società di capitaliIl nuovo principio contabile OIC 5 si applica anche alle società di persone
Società di persone
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Liquidazione volontariaLiquidazione volontaria
Società di capitali Società di persone
Si applicano le regole ad hoc oggetto di riforma del 2004
(artt. 2484-2496 del codice civile)
Si applicano le regole delle s.s. (artt. 2272-2283 del codice civile), salve le peculiarità
delle S.n.c. (artt. 2308-2312),
salve diverse previsioni statutarie
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Rende piRende piùù efficace la liquidazione nel efficace la liquidazione nel perseguimento del suo scopoperseguimento del suo scopo
La riforma delle societLa riforma delle societàà di capitalidi capitali
Monetizzare velocemente e al meglio il Monetizzare velocemente e al meglio il patrimonio aziendale nell'interesse di patrimonio aziendale nell'interesse di
creditori sociali e socicreditori sociali e soci
Aumento dei poteri dei liquidatori e Aumento dei poteri dei liquidatori e strumenti per preservare il valore strumenti per preservare il valore
dell'impresadell'impresa
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Precisato accertamento ed effetto della causa Precisato accertamento ed effetto della causa scioglimentoscioglimento
Eliminato il divieto di compiere nuove operazioniEliminato il divieto di compiere nuove operazioni
Prevista la possibilitPrevista la possibilitàà di deliberare su esercizio di deliberare su esercizio provvisorio, criteri di liquidazione e poteri dei provvisorio, criteri di liquidazione e poteri dei liquidatoriliquidatori
Precisati i poteri e gli obblighi degli Precisati i poteri e gli obblighi degli amministratori nella fase preamministratori nella fase pre--liquidazioneliquidazione
La riforma delle societLa riforma delle societàà di capitalidi capitali
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Precisato l'obbligo di redazione dei bilanci annuali Precisato l'obbligo di redazione dei bilanci annuali di liquidazionedi liquidazione
Prevista la possibilitPrevista la possibilitàà di distribuzione di acconti ai di distribuzione di acconti ai soci soci
Prevista la revoca della liquidazione con Prevista la revoca della liquidazione con necessaria tutela soci e creditorinecessaria tutela soci e creditori
La riforma delle societLa riforma delle societàà di capitalidi capitali
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Fasi della liquidazione societariaFasi della liquidazione societaria
artt. 2495 e artt. 2495 e 24962496
3) Estinzione della societ3) Estinzione della societàà (cancellazione (cancellazione dal R.I. e deposito dei libri sociali)dal R.I. e deposito dei libri sociali)
artt. 2487 artt. 2487 -- 24942494
2) Liquidazione vera e propria (dalla 2) Liquidazione vera e propria (dalla nomina dei liquidatori al deposito del nomina dei liquidatori al deposito del
bilancio finale di liquidazione e del piano di bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto)riparto)
artt. 2484 artt. 2484 -- 24852485(2486 e 2487(2486 e 2487--
bis)bis)
1)1) Accertamento della causa di Accertamento della causa di scioglimento e relativa pubblicitscioglimento e relativa pubblicitàà --
Gestione preGestione pre--liquidazione fino alla nomina liquidazione fino alla nomina dei liquidatoridei liquidatori
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Data di effetto dello scioglimentoData di effetto dello scioglimento
Data di iscrizione nel Data di iscrizione nel R.I. della delibera di R.I. della delibera di
scioglimento scioglimento anticipatoanticipato
6) Deliberazione dell'assemblea6) Deliberazione dell'assemblea
4) Riduzione del capitale sociale sotto il 4) Riduzione del capitale sociale sotto il minino legale minino legale (art. 2447: perdita > 1/3 che intacca il (art. 2447: perdita > 1/3 che intacca il capitale sociale minimo)capitale sociale minimo)
5) Ipotesi in cui non si riesca a liquidare la 5) Ipotesi in cui non si riesca a liquidare la quota al socio che recedequota al socio che recede
3) Impossibilit3) Impossibilitàà funzionamento funzionamento -- continuata continuata inattivitinattivitàà dell'assembleadell'assemblea
Data prevista dall'atto Data prevista dall'atto costitutivo/statutocostitutivo/statuto7) Altre cause previste dallo statuto7) Altre cause previste dallo statuto
2) Conseguimento dell'oggetto sociale 2) Conseguimento dell'oggetto sociale --sopravvenuta impossibilitsopravvenuta impossibilitàà di conseguirlodi conseguirlo
Data di Data di iscrizione nel iscrizione nel R.I. della R.I. della
dichiarazione dichiarazione degli degli
amministratori amministratori che accertano la che accertano la
causacausa
1) Decorso del termine1) Decorso del termine
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La sequenza degli "atti" di liquidazioneLa sequenza degli "atti" di liquidazione
LiquidatoriLiquidatoriF) Redazione e deposito del bilancio finale e del F) Redazione e deposito del bilancio finale e del piano di riparto (art. 2492, comma 1)piano di riparto (art. 2492, comma 1)
LiquidatoriLiquidatoriD) Redazione (successivi) bilanci annuali di D) Redazione (successivi) bilanci annuali di liquidazione (art. 2490, comma 1)liquidazione (art. 2490, comma 1)
LiquidatoriLiquidatoriE) Eventuale distribuzione acconti sulla E) Eventuale distribuzione acconti sulla liquidazione (art. 2491, comma 2)liquidazione (art. 2491, comma 2)
LiquidatoriLiquidatoriC) Redazione 1C) Redazione 1°° bilancio di liquidazione (art. bilancio di liquidazione (art. 2490, comma 4) 2490, comma 4)
LiquidatoriLiquidatoriG) Cancellazione della societG) Cancellazione della societàà (art. 2495) e (art. 2495) e deposito dei libri sociali (art. 2496)deposito dei libri sociali (art. 2496)
Amministratori Amministratori B) Passaggio di consegne da amministratori a B) Passaggio di consegne da amministratori a liquidatori (art. 2487liquidatori (art. 2487--bis)bis)
Assemblea dei soci Assemblea dei soci (Iscrizione carica a (Iscrizione carica a cura dei liquidatori)cura dei liquidatori)
A) Nomina dei liquidatori + altre eventuali A) Nomina dei liquidatori + altre eventuali delibere (art. 2487) + iscrizione della nomina delibere (art. 2487) + iscrizione della nomina nel R.I. (art. 2487nel R.I. (art. 2487--bis)bis)
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I documenti contabiliI documenti contabili
LiquidatoriLiquidatoriBilanci annuali di liquidazione: Bilanci annuali di liquidazione: veri e propri bilanciveri e propri bilanci
LiquidatoriLiquidatoriBilancio finale di liquidazione: Bilancio finale di liquidazione: stato patrimoniale stato patrimoniale semplificato con conto economico di periodo e semplificato con conto economico di periodo e riepilogativo + piano di ripartoriepilogativo + piano di riparto
LiquidatoriLiquidatoriPrimo bilancio di liquidazione: Primo bilancio di liquidazione: vero e proprio bilancio vero e proprio bilancio con specifica informativa e suddivisione del conto con specifica informativa e suddivisione del conto economico in 2 periodieconomico in 2 periodi
Amministratori Amministratori Rendiconto della gestione: Rendiconto della gestione: vero e proprio bilanciovero e proprio bilancio
AmministratoriAmministratoriSituazione dei conti alla data di effetto di Situazione dei conti alla data di effetto di scioglimento: scioglimento: prospetto che indica i saldi dei conti prospetto che indica i saldi dei conti alla data di effetto della causa di scioglimentoalla data di effetto della causa di scioglimento
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Società di persone
Decorso del termine Volontà dei sociConseguimento/impossibilitàdi conseguimento oggetto socialeMancanza della pluralità dei soci (accomandatari in S.a.s.) per 6 mesiFallimento (art. 2308)Provvedimento dell'autoritàgovernativa Altre cause previste dal contratto socialeAltre cause previste dalla legge
Le cause di scioglimento
Decorso del termineDeliberazione dell'assembleaConseguimento/impossibilità di conseguimento oggetto sociale (salvo modifiche statuto)Impossibilità di funzionamento dell'assembleaRiduzione del capitale sotto il minimo legale (salvo opzioni artt. 2447 e 2482-ter)Altre cause previste dall'atto costitutivo o statutoAltre cause previste dalla leggeRecesso del socio (art. 2437-quater e 2473)
Società di capitali
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Il fallimento non è (più) causa legale di scioglimento della società
Il curatore deve chiedere la cancellazione della società dopo la chiusura del fallimento
(art. 118 della L.F.)Se il fallimento si chiude in bonis tale scelta
è rimessa ai soci
Le società di capitali
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Società di persone
L'organo amministrativo deve "accertare" lo scioglimento ed
iscrivere la causa nel Registro delle Imprese
Società di capitali
Accertamento e pubblicità
Nelle società di capitali, quando l'atto costitutivo prevede altre cause di scioglimento, deve essere
stabilita la competenza a deciderle o accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari
art. 2484
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Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno di iscrizione presso il R.I. della
dichiarazione di accertamento fatta dagli amministratori (o della delibera
assembleare in caso di scioglimento volontario)
Certezza degli effetti e natura "costitutiva" della pubblicità legale commerciale
Le società di capitali
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Il liquidatore è preposto allo svolgimento della liquidazione
Ha la rappresentanza legale della società in liquidazione
È preposto a tutti gli adempimenti civilistici, contabili e fiscali della società
Diventa il nuovo "organo gestorio" della società
Nomina e attività dei liquidatori: poteri, limiti e adempimenti
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Società di persone
I nomi dei liquidatori
possono essere contenuti nell'atto costitutivo, ovvero sono scelti dai soci
Società di capitali
La nomina dei liquidatori
In taluni casi vi può provvedere il Tribunale (previa richiesta)
Se i nomi dei liquidatori non sono
contenuti nello statuto o nell'atto costitutivo la nomina spetta all'assemblea straordinaria
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I liquidatori delle società di persone
Entrano in carica dal momento di accettazione della nomina, prendendo il posto degli amministratori che decadono
Il loro operato è soggetto alle indicazioni/autorizzazioni dei soci
Il loro operato è generalmente regolato dalle norme sugli amministratori (art. 2276)
Sono tenuti a rendere pubblica la liquidazione, facendone menzione negli atti e nella corrispondenza (art. 2250)
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Fase preliminare
Ricevono in consegna beni e documenti sociali
dagli amministratori(art. 2277)Redigono e sottoscrivono insieme agli
amministratori l'inventario: stato
iniziale di liquidazione
Gestione liquidazione
Fase finale
Redigono e sottoscrivono il bilancio finale
In caso di residuo attivo, redigono il piano di ripartoDistribuiscono l'attivo residuoChiedono la
cancellazione della società
Compiono tutti gli atti connessi alla
liquidazione (previa disposizione e
autorizzazione dei soci)
Non possono mai compiere nuove
operazioniRichiedono il
versamento ai soci Pagano i creditori
Redigono il rendiconto annuale
I liquidatori delle società di persone
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I liquidatori, salvo diverse disposizioni statutarie o in sede di nomina, hanno il potere di compiere "tutti" gli atti utili alla liquidazione (art. 2489)
Ampi poteri nel "gestire" la liquidazione e nel realizzo dell'attivo
Sono soggetti alle norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2489)
I liquidatori delle società di capitali
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Fase preliminare
Iscrivono nel R.I. la loro nomina
Ricevono dagli amministratori i libri sociali, una situazione dei conti ante liquidazione ed
un rendiconto infrannuale
Separazione delle responsabilità degli amministratori da quelle dei liquidatori
I liquidatori delle società di capitali
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Gestione liquidazione
Redigono i bilanci annuali di liquidazione (Obblighi particolari in sede di 1° bilancio di liquidazione: art.
2490)Obblighi particolari in caso di continuazione dell'attività art.
2490)Possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti
Non possono distribuire acconti sulla liquidazione, se ciò preclude i creditori
Possono compiere anche operazioni "nuove" purché compatibili con la liquidazione
I liquidatori delle società di capitali
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Fase finale
Redigono, sottoscrivono e depositano presso il R.I. il bilancio finale di liquidazione (art. 2492)
In caso di reclami sul bilancio finale, stanno in giudizio in contraddizione con i reclamanti (soci)
Depositano presso una banca le somme attribuibili ai soci e non riscosse entro 90 giorni dal deposito del bilancio presso il
R.I. (art. 2494)Approvato il bilancio finale, chiedono la cancellazione della
società dal R.I. (art. 2495)Sono responsabili verso i creditori sociali se hanno colpa per
il mancato pagamento dei primi (art. 2495)Depositano i libri sociali presso il R.I. (art. 2496)
I liquidatori delle società di capitali
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Società di persone
Ruolo centrale dei soci che autorizzano
i liquidatori nel compiere gli atti utili alla liquidazione
Società di capitali
Nelle società di capitali le disposizioni sugli organi sociali si applicano in quanto compatibili
anche durante la liquidazione (art. 2488)
Ruolo attivo dell'assemblea sulle
modalità della liquidazione e degli organi di controllo sull'operato dei
liquidatori
Ruolo dei soci e degli organi sociali
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Amministratori
Fino alla nomina dei liquidatori conservano il potere di gestire la società al fine di conservare l'integrità
ed il valore del patrimonio sociale
Ruolo determinante e responsabilità nella fase preliminare della liquidazione e nel passaggio di
consegne
È scomparso il divieto di compiere nuove operazioni
Accertano ed iscrivono nel R.I. la causa di scioglimento della società, salvo i casi ex nn. 2), 4)
e 6) artt. 2484
Ruolo degli organi sociali nelle società di capitali
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Ruolo degli organi sociali nelle società di capitali
Assemblea dei soci(fase preliminare)
Delibera (in alcuni casi) con quorum qualificati su:
Numero liquidatori e regole funzionamento collegio
Nomina liquidatori ed individuazione di coloro che hanno la rappresentanza della società
Criteri della liquidazione e poteri dei liquidatori (atti di liquidazione, cessione d'azienda ed esercizio provvisorio)
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Assemblea dei soci(gestione e fase finale
liquidazione)
Revoca dei liquidatori (art. 2487)
Possibilità di revocare in ogni momento la liquidazione (art. 2487)
Approvazione bilanci annuali di liquidazione (art. 2490)
Approvazione (facoltativa, su impulso del liquidatore, del bilancio finale)
Ruolo degli organi sociali nelle società di capitali
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Collegio sindacale ed organi di controllo (gestione e fase finale della liquidazione)
Potere (per i sindaci) di chiedere al tribunale la revoca dei liquidatori (art. 2487, comma 4)
Predisposizione della relazione al bilancio annuale di liquidazione
Obbligo di predisporre la relazione di accompagno al bilancio finale di liquidazione (art. 2492, comma 2)
Piena operatività di tali organi, compatibile con le esigenze della liquidazione
Ruolo degli organi sociali nelle società di capitali
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Singoli soci (gestione e fase finale liquidazione)
Potere di chiedere al tribunale la revoca dei liquidatori (art. 2487, comma 4)
Diritto di impugnare il bilancio finale di liquidazione entro 90giorni dal deposito nel R.I. (art. 2492, comma 3)
Possibilità di approvazione tacita del bilancio finale (tramite rilascio senza riserva ex art. 2493, comma 2, di quietanza
all'atto del pagamento della quota di riparto)
Responsabilità verso creditori sociali insoddisfatti nei limiti della quota di riparto del bilancio finale (art. 2495, comma
2)
Ruolo dei soci
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SocietSocietàà di di personepersone
Effetto Effetto dichiarativodichiarativo: :
la societla societàà non si non si considera estinta considera estinta se vi sono ancora se vi sono ancora
debiti socialidebiti sociali
SocietSocietàà di di capitalicapitali
Tutte le società possono essere dichiarate fallite entro 1 anno dalla cancellazione, ovvero entro l'anno successivo se l'insolvenza si è manifestata dopo la cancellazione (art. 10
della L.F.)
Effetto costitutivoEffetto costitutivo: : la societla societàà èè comunque comunque estinta ed i creditori estinta ed i creditori insoddisfatti ricevono insoddisfatti ricevono tutela ai sensi dell'art. tutela ai sensi dell'art.
24952495
Effetti della cancellazione e Effetti della cancellazione e "sopravvenienze" "sopravvenienze" postpost chiusurachiusura
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La sola cancellazione non basta per
l'estinzione della società
I creditori insoddisfatti possono agire (art. 2312, comma 2):- in via principale nei confronti della società (in persona del
liquidatore)- in via subordinata nei confronti dei soci
- nei confronti del liquidatore (in caso di provata colpa)
Occorre effettiva estinzione di tutte le passività (ed attività)
Fino a quel momento la rappresentanza spetta al
liquidatore (ovvero ai soci se non c'è stata liquidazione)
Società di persone
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Art. 2495, comma 2Art. 2495, comma 2
"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e
nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda se proposta entro 1 anno dalla
cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società"
Società di capitali
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La cancellazione vale a ritenere
estinta la società
I creditori insoddisfatti possono agire:- nei confronti dei soci (se hanno avuto riparti)- nei confronti del liquidatore (in caso di provata
colpa)
Deposito bilancio finale e libri sociali c/o R.I.
Il liquidatore può essere Il liquidatore può essere incaricato a riscuotere crediti incaricato a riscuotere crediti fiscali chiesti a rimborso nel fiscali chiesti a rimborso nel
bilancio finalebilancio finale
Società di capitali
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Se dopo la cancellazione emergono sopravvenienze attive la società deve
considerarsi tornata in vita
Sulle somme e/o beni sopravvenuti si costituisce una comunione tra soci, divisibile secondo le regole del codice
civile
Società di persone
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Il credito (chiesto a rimborso) deve essere esposto nel bilancio finale di liquidazione
Dopo la cancellazione della società la legittimazione alla riscossione dei crediti fiscali
spetta a:
-- Ex liquidatore (societEx liquidatore (societàà di capitali)di capitali)-- Singoli soci proSingoli soci pro--quota (societquota (societàà di persone)di persone)-- Imprenditore (impresa individuale)Imprenditore (impresa individuale)
C.M. 254/E/1997
C.M. 225/E/2000
Rimborso crediti fiscali
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La cancellazione dal R.I. determina l’estinzione della società, che però non è irreversibile potendo l'iscrizione della cancellazione essere cancellata d'ufficio ex art. 2191, se è stata effettuata in mancanza dei requisiti di legge.
La presenza di attività non distribuite ai soci al momento della cancellazione e il loro sopravvenire dopo la cancellazione sono circostanze in cui la cancellazione è avvenuta in mancanza dei requisiti di legge: si applica l'art. 2191.
La presenza di debiti (e/o di cause pendenti passive) non costituiscono circostanze in cui la cancellazione è avvenuta in mancanza di requisiti di legge: non si applica l'art. 2191 (la cancellazione dal R.I. è comunque definitiva).
Tribunale di Como (Decreto del 24 aprile Tribunale di Como (Decreto del 24 aprile 2007)2007)
Recente giurisprudenza
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Il documento OIC 5 Il documento OIC 5
Indica principi e criteri di redazione di bilanci e documenti contabili per le società di capitale in
liquidazione
Recepisce la riforma societaria e colma lacuna di "prassi
contabile" nell'ambito dei principi contabili nazionali ed internazionali
Si applica anche asocietà di persone e cooperative e a
società di capitale italiane che applicano
gli IASin liquidazione
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I bilanci di liquidazioneI bilanci di liquidazione
Tutti i bilanci di liquidazione sono
"bilanci straordinari"
Criteri e finalitCriteri e finalitàà di di redazione diversi da redazione diversi da quelli propri del quelli propri del
bilancio d'esercizio, bilancio d'esercizio, ma stessa procedura ma stessa procedura di formazione di di formazione di
questoquesto
Si compongono di S.P., Si compongono di S.P., C.E., N.I.C.E., N.I.
Sono soggetti al Sono soggetti al controllo dei sindaci e controllo dei sindaci e
del revisoredel revisoreSono approvati Sono approvati dall'assemblea e dall'assemblea e pubblicati nel R.I.pubblicati nel R.I.
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Criteri di liquidazione e Criteri di liquidazione e going concerngoing concern
La valutazione delle poste di bilancio "nella prospettiva di continuazione dell'attività" (art. 2423-bis, n. 1) viene meno se interviene la cessazione dell'attività
produttiva
Non piNon piùù distinzione tra distinzione tra immobilizzazione e attivo immobilizzazione e attivo circolantecircolante
Disapplicazione principi Disapplicazione principi generali ex art. 2423generali ex art. 2423--bisbis
Modifica criteri di rilevazione e Modifica criteri di rilevazione e correlazione costi/ricavi (no correlazione costi/ricavi (no ammortamenti)ammortamenti)
Attività: valore di realizzo per stralcio
Passività: valore di estinzione dei debiti
Rimanenze: valore di realizzo per stralcio
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Dalla data di inizio della (gestione della) liquidazione
Iscrizione della nomina dei liquidatori nel R.I.
Da quando si applicano i criteri di Da quando si applicano i criteri di liquidazioneliquidazione
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La valutazione delle poste di bilancio "nella prospettiva di continuazione dell'attività" permane quando
l'assemblea straordinaria dispone lacontinuazione attività dell'impresa
Tipo di gestione conservativa e non dinamica, in cui il capitale investito non perde la sua
funzione di strumento di produzione del reddito e non si verifica nemmeno una riduzione significativa del livello di operatività
dell'impresa
La continuazione dell'attivitLa continuazione dell'attivitàà
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Going concernGoing concern e informativa contabilee informativa contabile
In ipotesi di prosecuzione dell'attività (anche per un solo ramo d'azienda) i liquidatori hanno specifici obblighi di
informativa contabile (art. 2490, comma 5):
Presentare nei bilanci intermedi una esposizione separata di attività e passività e relativo risultato
economico
Indicare nella prima relazione (di gestione) le ragioni e le prospettive della continuazione
Indicare e motivare in nota integrativa i criteri di valutazione adottati
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InattivitInattivitàà della liquidazione e della liquidazione e cancellazione della societcancellazione della societàà
Quando i liquidatori per oltre 3 anni consecutivi non depositano il bilancio (intermedio) di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal R.I. (art. 2490)
La cancellazione determina la definitiva estinzione della società, ancorché risultino passività (debiti sociali) non ancora estinte
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La fase preLa fase pre--liquidazioneliquidazione
Periodo che intercorre tra il verificarsi (accertarsi) di una causa di scioglimento e la pubblicazione della nomina dei
liquidatori
Gli amministratori mantengono il potere di gestire la società, al solo fine di conservare integrità e valore del patrimonio sociale e cessano con iscrizione nel R.I.
nomina liquidatori
Possono essere compiute anche "nuove operazioni", ma sempre di tipo conservativo: no a nuove strategie
di sviluppo e a operazioni di aumento della dimensione d'impresa
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È un periodo di gestione "limitato"
Gli amministratori sono responsabili se ritardano la
constatazione e pubblicazione della causa di
scioglimento
Tale fase di gestione permette di Tale fase di gestione permette di individuare:individuare:
Attività preparatorie alla liquidazione
Attività di collaborazione alla stessa
La fase preLa fase pre--liquidazioneliquidazione
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Gli "atti" preGli "atti" pre--liquidatori degli liquidatori degli amministratori amministratori
3) Elaborazione 3) Elaborazione rendiconto di gestionerendiconto di gestione
2) Predisposizione della 2) Predisposizione della situazione dei situazione dei conticonti alla data di effetto dello scioglimentoalla data di effetto dello scioglimento
1) Consegna dei 1) Consegna dei libri socialilibri sociali ai liquidatoriai liquidatori Passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori (art. 2487-bis, comma 3)
Il passaggio deve esser formalizzato mediante apposito verbale
Non può avvenire prima di iscrizione della nomina dei liquidatori
In assenza di espressi termini di consegna, omissioni o ostruzioni (di amministratori e liquidatori) sono fonte di
responsabilità verso la società
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Consegna dei libri socialiConsegna dei libri sociali
Libri Libri "sociali""sociali"
Interpretazione estensivaInterpretazione estensiva
Nella pratica consegna non necessaria se amministratori e liquidatori coincidono
- Libri sociali ex art. 2421
- Libri e scritture contabili ex artt. 2214 ss.
- Ogni altra documentazione amministrativa della società (contratti, corrispondenza, registri fiscali e previdenziali)
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La situazione dei contiLa situazione dei conti
Novità della riforma
Diversa da inventario iniziale Diversa da inventario iniziale di liquidazione, di cui non di liquidazione, di cui non èèpipiùù prevista redazione in prevista redazione in
contradditorio nelle societcontradditorio nelle societààdi capitali di capitali
Prospetto contabile che espone i saldi (attivi e passivi) dei conti, rilevati sino alla data di effetto dello scioglimento, desumibili dal bilancio di
verifica
Fotografia patrimonio come risultante dalla Fotografia patrimonio come risultante dalla contabilitcontabilitàà senza procedere a senza procedere a
rettifiche/assestamentirettifiche/assestamenti
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FinalitFinalitàà/utilit/utilitàà situazione dei contisituazione dei conti
Consente di verificare l'operato degli amministratori nella fase pre-liquidatoria
È un inventario contabile del patrimonio sociale alla data di effetto scioglimento
Permette di individuare, in una fase successiva, le variazioni contabili derivanti dalle operazioni poste in
essere dai liquidatori
Il documento deve essere redatto in maniera
analitica e più articolata degli schemi di bilancio
Saldo contabile di ogni voce e
sottovoce del piano dei conti della società
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Rendiconto di gestioneRendiconto di gestione
Obbligo giàesistente ante riforma
Vero è proprio bilancio di esercizio infrannuale
Riguarda la frazione di esercizio sociale intercorrente tra la chiusura dell'esercizio (ante scioglimento) cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato (depositato) e la data di pubblicazione della nomina dei liquidatori
È un bilancio da redigersi in base ai principi e criteri di cui all'art. 2423 (compatibilmente con
l'intervenuto scioglimento della società)
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Cosa accade se l'ultimo bilancio approvato non è quello dell'esercizio precedente?
Non è possibile predisporre un unico rendiconto ultrannuale
Gli amministratori devono consegnare:Gli amministratori devono consegnare:il rendiconto sulla gestioneil rendiconto sulla gestione
la la bozza dei precedenti bilancibozza dei precedenti bilanci (anche se non (anche se non approvata), con cura dei liquidatori di sottoporli a approvata), con cura dei liquidatori di sottoporli a
controllo, approvazione e pubblicazionecontrollo, approvazione e pubblicazione
ProblematicheProblematiche
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FinalitFinalitàà/utilit/utilitàà rendiconto di gestionerendiconto di gestione
Consente di verificare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica derivante dall'attività degli amministratori
svolta dall'1/1 alla data di avvio della liquidazione È utile per la redazione dell'inventario di liquidazione a cura
dei liquidatoriPermette di delimitare responsabilità di amministratori e
liquidatori
I liquidatori devono controllare il rendiconto e formulare osservazioni (art. 2490) che confluiranno nel 1°bilancio di
liquidazione
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Composizione del rendiconto di gestioneComposizione del rendiconto di gestione
- Stato Patrimoniale- Conto economico- Nota integrativa
Si compone e si redige in base alle disposizione sulla redazione del bilancio
d'esercizio
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I criteri di valutazione sono quelli delle imprese in funzionamento (going concern), con taluni
aggiustamenti
I criteri di valutazione del rendiconto di I criteri di valutazione del rendiconto di gestionegestione
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La valutazioneLa valutazione
Immobilizzazioni materiali e Immobilizzazioni materiali e immaterialiimmateriali
Viene a mancare il presupposto dell'utilitàpluriennale: non è possibile procedere ad
ulteriore capitalizzazione degli oneri pluriennali (costi impianto e ampliamento,
R&S, pubblicità)
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PartecipazioniPartecipazioni
Non dovrebbero subire particolari modifiche,
salvo specifiche situazioni in cui l'attività della
partecipata èstrettamente legata
all'attività della societàposta in liquidazione
Controllo del valore recuperabile della partecipazione
(determinazione del capitale economico)
La valutazioneLa valutazione
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CreditiCrediti
Attento accertamento del presumibile valore
di realizzo (richieste sconti e riduzioni da parte
dei debitori)
Rimanenze Rimanenze magazzinomagazzino
Se esiste un magazzino con lento rigiro o con prodotti fuori
mercato, occorre svalutazione
La valutazioneLa valutazione
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Lavori in Lavori in corsocorso
Considerare gli effetti in termini di risoluzione dei
contratti, pagamenti penali
PassivitPassivitàà
Possibile insorgenza di
nuovi o maggiori debiti: esigenza di
operare accantonamenti
La valutazioneLa valutazione
58
Le "correzioni" del Le "correzioni" del going concerngoing concern (gi(giàà) nel bilancio ) nel bilancio d'esercizio precedented'esercizio precedente
Le valutazioni al going concern proprie del rendiconto potrebbe operare già con riferimento all'esercizio anteriore a quello in cui si verifica lo
scioglimento
Delibera di liquidazione molto vicina (ex ante o ex post) alla data di approvazione del bilancio
Il rendiconto confermerà le
modifiche già operate in sede di bilancio (precedente)
59
Il rendiconto è un documento a valenza "interna"Ha la forma del bilancio infrannuale ma non è
soggetto ad approvazioneEventuali utili vanno a costituire (insieme al patrimonio netto) l'eventuale risultato della
liquidazioneSu tale risultato, possono al limite essere distribuiti
acconti, ma solo nella fase di liquidazione e a cura dei liquidatori
Il rendicontoIl rendiconto
60
I tempi di consegna del rendicontoI tempi di consegna del rendiconto
Nella prassi, la consegna del rendiconto ai liquidatori avviene successivamente alle date di
realizzo del passaggio di consegne (qualche giorno dopo l'iscrizione della nomina dei liquidatori)
Tale differimento deve essere ragionevole e breve
anche ai fini degli adempimenti fiscali
dichiarativi per il periodo pre-liquidazione (1/1 -data effetto liquidazione)
Art. 182, comma 1, Art. 182, comma 1, TUIRTUIR
Art. 5, comma 1, Art. 5, comma 1, D.P.R. 322/1998D.P.R. 322/1998
61
Il controllo e la "pubblicitIl controllo e la "pubblicitàà" del rendiconto" del rendiconto
In quanto documento a rilevanza interna, la legge In quanto documento a rilevanza interna, la legge non prescrive approvazione dei soci e pubblicitnon prescrive approvazione dei soci e pubblicitàà
legalelegale
Il rendiconto (e la situazione dei conti) deve essere allegato dai liquidatori al 1°
bilancio annuale di liquidazione, con eventuali osservazioni
Controllo "indiretto" da parte dell'assemblea e degli organi di controllo
62
Le principali differenze nei criteri di valutazioneLe principali differenze nei criteri di valutazione
Viene meno distinzione tra immobilizzazioni ed attivo circolante
Viene meno l’obiettivo di determinare l’utile con criteri prudenziali per la distribuzione ai sociCambiano i criteri di rilevazione e correlazione di costi e ricavi (non si procederà più alla rilevazione degli ammortamenti delle
immobilizzazioni)
Bilancio iniziale di liquidazioneBilancio iniziale di liquidazione
63
Lo stato patrimoniale (il primo bilancio di liquidazione) esprime la previsione di realizzo di attività ed estinzione di passività, nonché, nell'apposito fondo oneri di liquidazione, il costo della procedura nella sua durata prevista, al netto dei proventi che la liquidazione potrà maturare nel suo
corso
Il o i risultati economici di liquidazione esprimeranno gli "scostamenti" registrati a consuntivo rispetto alle previsioni formulate inizialmente, anche tramite l'utilizzo del fondo
oneri di liquidazione
Funzione del primo bilancio di Funzione del primo bilancio di liquidazioneliquidazione
64
Il "cambio" dei criteri di valutazioneIl "cambio" dei criteri di valutazione
Avviene al momento della entrata in carica del liquidatore
Rappresenta un motivo di "discontinuità" nella rappresentazione offerta dal bilancio
Il mutamento si verifica normalmente in corso d'esercizio e deve essere adeguatamente esposto in nota integrativa
Non deve riflettersi sul risultato economico
65
La "contropartita" del conto rettifiche La "contropartita" del conto rettifiche da "cambio di criterio valutativo"da "cambio di criterio valutativo"
È una posta aumentativa o diminutiva del patrimonio netto "rettifiche da liquidazione"
In essa confluiscono solo le rettifiche valutative e le appostazioni al "fondo per costi ed oneri di liquidazione"
Può essere modificato fino alla data di chiusura del 1°
periodo di liquidazione per l'emersione di nuove attività e passività prima non rilevate, ma non per rettifiche di stima
che non costituiscono rettifica di principi contabili
66
Le poste oggetto di diversa Le poste oggetto di diversa valutazionevalutazione
Immobilizzazioni immateriali (da eliminare salvo il caso di cedibilità a terzi)
Avviamento (derivativo, si mantiene in caso di continuazione dell'attività, ovvero se risultante da impegno contrattuale già
sottoscritto)
Immobilizzazioni materiali (da valutare a presunto valore di realizzo, ivi comprese quelle eventualmente non risultanti in
bilancio)
Risconti (da valutare in funzione della effettività degli stessi)
Debiti (crediti e ratei al valore di presunto realizzo o estinzione)
67
Il fondo oneri e costi di liquidazioneIl fondo oneri e costi di liquidazione
Comprende costi ed oneri che si prevede di sostenere per l'intera durata della liquidazione, al netto dei proventi che si ritiene di conseguire (per attività successive alla liquidazione)
Include costi per retribuzione del personale di liquidazione, fitti passivi, compensi professionali, compensi ai liquidatori, oneri finanziari del periodo di liquidazione, imposte e tasse da pagarsi nell'intera procedura di liquidazione, spese di cancellazione della società, ecc.
Tiene conto dei proventi quali interessi attivi, dividendi presunti da percepire, rimborsi di imposte nascenti dall'attività "post liquidazione, fitti e canoni attivi, proventi da cessione canoni di leasing
68
Quadro normativoQuadro normativo
"I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti." (art. 24901)
"Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati." (art. 24902-3)
Il bilancio deve essere sottoposto al collegio sindacale e al revisore ed essere depositato presso il registro delle imprese
Bilanci intermedi (annuali) di Bilanci intermedi (annuali) di liquidazioneliquidazione
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Aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza Aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza prosecuzione dell'attivitprosecuzione dell'attivitàà
Criteri di calcolo risultato economicoI bilanci intermedi rilevano un risultato economico positivo (negativo) che ha natura diversa dall'utile
o dalla perdita ordinariamente scaturenti dal bilancio ordinario
I principi generali del bilancio subiscono modifiche radicali, in quanto non sono più
validi:- principio del going concern
- divieto di rilevazione di utili non realizzati- principio di competenza
70
Rilevazione costi (oneri) e ricavi (proventi)Dovrebbero essere per la gran parte già accantonati nel
bilancio iniziale di liquidazioneSi continuano ad iscrivere: Tfr e altri fondi per rischi ed oneri; costi relativi all'utilizzo di servizi e oneri finanziariSi iscrivono come nuovi: eventuali ricavi di vendita di
prodotti ottenuti con completamento di lavorazioni in corso alla data di inizio liquidazione ed i costi di materie prime e
lavorazioni relativi, i proventi e gli oneri finanziari e tributari, le rivalutazioni e le svalutazioni, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive derivanti dall'accertamento di nuove o maggiori attività e passività
Criteri di valutazioneGli stessi visti per il bilancio iniziale di liquidazione
Aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza Aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza prosecuzione dell'attivitprosecuzione dell'attivitàà
71
Stato patrimoniale e conto economico
È opportuno continuare ad utilizzare, almeno in linea di principio, gli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c.
Le attività e passività sono tutte e solo quelle previste nel bilancio iniziale di liquidazione, salvo per le nuove attività e passività eventualmente e successivamente accertate dai
liquidatori
Anche per il conto economico si mantiene la forma di cui all'art. 2425 c.c., apportandovi però talune modifiche
Aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza Aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza prosecuzione dell'attivitprosecuzione dell'attivitàà
72
Schema tipico di conto economicoSchema tipico di conto economico
Utile (perdita) di esercizio23
Imposte sul reddito al netto utilizzo fondo oneri di liquidazione22.b)
Utilizzo fondo oneri di liquidazione22.a)
Imposte sul reddito22)
Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A.2 - B.2 - C.2 -E.2)
E)
Proventi e oneri finanziari al netto utilizzo fondo oneri di liquidazioneC.2)
Utilizzo fondo oneri di liquidazioneC.1)
Proventi e oneri finanziariC)
Costi della produzione al netto utilizzi fondo oneri di liquidazioneB.2)
Utilizzo fondo oneri di liquidazioneB.1)
Costi della produzioneB)
Valore della produzione al netto utilizzi fondo oneri di liquidazioneA.2)
Utilizzo fondo oneri di liquidazioneA.1)
Valore della produzioneA)
73
Nota integrativaOccorre fornire informazioni ordinarie ex art. 2427 c.c., per quanto compatibili (es. informazioni sui costi capitalizzati)Nella N.I. del 1°bilancio intermedio bisogna inserire il bilancio iniziale di liquidazione (per renderlo noto ai soci, ai creditori e ai terzi interessati)È necessario illustrare e giustificare discrasie tra criteri di valutazione di liquidazione rispetto a quelli utilizzati dagli amministratori nel rendiconto sulla gestione; è necessario che siano giustificati gli stanziamenti effettuati al "Fondo per costi ed oneri di liquidazione"È previsto l'utilizzo di tabella di raffronto con gli importi delprecedente bilancio di esercizio, del rendiconto degli amministratori, del bilancio iniziale di liquidazione e nello stato patrimoniale del primo bilancio intermedio. Le differenze debbono essere brevemente commentate
Aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza Aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza prosecuzione dell'attivitprosecuzione dell'attivitàà
74
Relazione sulla gestioneEventuali specifiche indicazioni sui criteri con i quali deve svolgersi la
liquidazione nonché sui poteri dei liquidatoriAndamento della liquidazione medesima nell'esercizio preso in esame, prospettive dell'attività liquidatoria, eventuali operazioni straordinarie compiute, principi e criteri stabiliti dai liquidatori per lo svolgimento
della liquidazioneNon dovrebbero essere dimenticate quelle indicate dall'art. 2428, del
codice civile, in particolare riguardanti i rapporti con le imprese collegate e controllate, le azioni proprie e della controllante, i fatti di
rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, gli strumenti finanziari qualora si sia esposti a rischio sotto il profilo finanziario
AllegatiVerbale consegne ai liquidatori, situazione contabile alla data di effetto
dello scioglimento della società ed rendiconto della gestione degli amministratori
Aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza Aziende tutte assoggettate alla liquidazione, senza prosecuzione dell'attivitprosecuzione dell'attivitàà
75
"Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve
indicare e motivare i criteri di valutazione adottati." (art. 24905)Criteri di calcolo del risultato economicoSi applicano i criteri ordinari di funzionamento
Stato patrimoniale e conto economicoLe attività e passività sono di norma quelle che già figurano nel rendiconto degli amministratori, con le eventuali nuove attività e
passività accertate dai liquidatoriIl conto economico è in linea di principio compilato in tutte le sue voci, con i medesimi criteri che valgono per l'impresa in
funzionamento
Aziende tutte assoggettate alla prosecuzione Aziende tutte assoggettate alla prosecuzione dell'attivitdell'attivitàà
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Nota integrativaNota integrativaSono fornite tutte Sono fornite tutte le informazioni di cui all'art. 2427 del codice informazioni di cui all'art. 2427 del codice civile Particolarmente accurata deve essere l'illustrazione e lacivile Particolarmente accurata deve essere l'illustrazione e la
motivazione dei criteri di valutazione applicatimotivazione dei criteri di valutazione applicati
Relazione sulla gestioneRelazione sulla gestioneÈÈ necessario fornire tutte le informazioni previste dall'art. necessario fornire tutte le informazioni previste dall'art.
2428, indicando le informazioni inerenti al fatto che la societ2428, indicando le informazioni inerenti al fatto che la societààèè comunque in liquidazione, per le quali si rinvia a quanto comunque in liquidazione, per le quali si rinvia a quanto
detto sopra nel caso di societdetto sopra nel caso di societàà tutte in liquidazione tutte in liquidazione
Aziende tutte assoggettate alla prosecuzione Aziende tutte assoggettate alla prosecuzione dell'attivitdell'attivitàà
77
Criteri di calcolo del risultato economicoOccorre determinare - con criteri ovviamente differenti - e
rappresentare nel bilancio intermedio di liquidazione due distinti risultati economici:
- uno per le aziende in liquidazione, applicando i cd. "criteri di liquidazione"
- uno per le aziende in esercizio provvisorio, applicando i criteri di valutazione ordinari
Questo provoca una serie di problemi del tutto simili a quelli attinenti ai cd. "patrimoni destinati" (OIC 2): tenuta di due distinte contabilità
e dovrà ripartizione dei costi generali
Esistenza contemporanea di aziende assoggettate alla Esistenza contemporanea di aziende assoggettate alla liquidazione e di aziende assoggettate alla liquidazione e di aziende assoggettate alla
prosecuzione dell'attivitprosecuzione dell'attivitàà
78
Stato patrimoniale e conto economicoIl patrimonio della società, i suoi costi e ricavi sono scissi in due parti distinte:
- una relativa alla classica gestione di liquidazione- l'altra relativa alla parte delle aziende in esercizio provvisorio
È consigliato l'utilizzo di colonne affiancate, fornendo poi anche l'importo aggregato
Nota integrativaÈ unitaria e, oltre alle informazioni indicate sopra in ambito di aziende tutte in liquidazione, deve contenere illustrazione e giustificazione dei criteri adottati
per la suddivisione fra le due gestioni dei costi generali amministrativi, industriali, commerciali, finanziari e tributari
Relazione sulla gestioneÈ unitaria e contiene tutte le informazioni richieste e viste sopra nel caso di
aziende in liquidazione
Esistenza contemporanea di aziende assoggettate alla Esistenza contemporanea di aziende assoggettate alla liquidazione e di aziende assoggettate alla liquidazione e di aziende assoggettate alla
prosecuzione dell'attivitprosecuzione dell'attivitàà
79
Bilancio finale di liquidazioneBilancio finale di liquidazione
Documento che riepiloga la liquidazione (corredato dal piano di riparto), redatto, sottoscritto e depositato dal liquidatore, nonché
soggetto al previo controllo legale e contabile (art. 2492)È impugnabile dai soci entro 90 giorni dalla pubblicazione (art.
2492)È tacitamente approvato se nessuno si oppone, ovvero se i soci rilasciano quietanza sul pagamento della (ultima) quota di riparto
(art. 2493)
L'approvazione del bilancio finale determina l'obbligo per i liquidatori di cancellare la
società (art. 2495)
Il deposito del bilancio finale determina l'obbligo per i
liquidatori di depositare c/o banca le somme non riscosse dai soci entro 90 giorni (art. 2494) e i libri sociali presso il R.I. (art.
2496)
80
Funzione del bilancio finale di liquidazioneFunzione del bilancio finale di liquidazione
Duplice funzione informativa: dimostrativa e di Duplice funzione informativa: dimostrativa e di rendicontazionerendicontazione
(principalmente nei confronti dei soci): indica modalità di svolgimento
della liquidazione e relativi risultati in base ai quali determinare le quote di
riparto del "netto residuo"
(nei confronti dei creditori): strumento di tutela delle loro pretese che permette, a certe condizioni, di agire nei confronti dei soci e del liquidatore (art. 2495,
comma 2)
Si articola in due parti distinte: - bilancio finale in senso stretto - piano (o prospetto) di riparto
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Bilancio finale in senso stretto: natura e Bilancio finale in senso stretto: natura e composizionecomposizione
Non esistono indicazioni di legge sulle modalità di redazione
È un bilancio sui generis che comprende:
- 1. Stato patrimoniale
- 2. Conto economico "di periodo"
- 3. Conto economico riassuntivo intera liquidazione (consigliato)
Parti essenzialiParti essenziali
Parte inseribile a seconda Parte inseribile a seconda del tipo di liquidazione del tipo di liquidazione (durata, complessit(durata, complessitàà, ,
valori)valori)
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Bilancio finale in senso stretto: struttura e Bilancio finale in senso stretto: struttura e contenuticontenuti
Devono utilizzarsi gli Devono utilizzarsi gli schemi di bilancioschemi di bilancio, con , con necessari adattamenti e semplificazioninecessari adattamenti e semplificazioni
Coerenza con struttura di bilanci intermedi
Uniformità formale e agevole collegamento con rendiconto e bilanci intermedi
Possibile presenza di elementi patrimoniali non liquidati
Esigenze Esigenze informative e meccanismi di e meccanismi di approvazione, impongono anche redazione di:approvazione, impongono anche redazione di:
3. Nota integrativa 3. Nota integrativa 4. Relazione sulla gestione4. Relazione sulla gestione
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Lo stato patrimonialeLo stato patrimoniale
Può avere una duplice articolazione:Può avere una duplice articolazione:
ElementareElementare
Ipotesi frequente in cui Ipotesi frequente in cui la liquidazione ha la liquidazione ha monetizzato tutto monetizzato tutto
l'attivol'attivo
ComplessaComplessa
Alla fine della Alla fine della liquidazione liquidazione
permangono ancora permangono ancora elementi attivi e/o elementi attivi e/o
passivipassivi
Si possono "adattare" gli schemi di bilancio: nell'articolazione complessa si usa lo schema del bilancio
abbreviato, prevedendo ulteriori raggruppamenti
84
Lo stato patrimonialeLo stato patrimoniale
In presenza di passività (debiti non estinti) l'OIC 5 raccomanda di appostare nell'attivo uno specifico deposito vincolato di pari importo, ovvero di tenerne conto nel piano di riparto
C.S. e C.S. e riserve riserve
sono quelle sono quelle del del
"rendiconto"rendiconto""
Le altre Le altre poste di poste di
P.N.L. sono P.N.L. sono generate generate dalla dalla
liquidazoneliquidazone
85
I debiti non estinti alla fine della liquidazioneI debiti non estinti alla fine della liquidazione
- Compensi dei liquidatori- Spese chiusura procedura- Debiti non scaduti o non contestati
Valutazione al valore nominale, aumentato (ove opportuno) di interessi e spese
estinzione
Debiti per II.DD.
Crediti per II.DD.Crediti per II.DD.
Appostazione nell'attivo di deposito vincolato pari al debito iscritto nel
passivo
Iscritti nell'attivo e realizzabili tramite:Iscritti nell'attivo e realizzabili tramite:-- Cessione a terziCessione a terzi-- Assegnazione ai soci (al netto Assegnazione ai soci (al netto dellespese di riscossione)spese di riscossione)-- Attesa di rimborso con legittimazione a Attesa di rimborso con legittimazione a riscuotere soci o liquidatoreriscuotere soci o liquidatore
86
I crediti non estinti alla fine della liquidazioneI crediti non estinti alla fine della liquidazione
Crediti v/soci per conferimenti
Credito della "liquidazione" verso il
socio
Si portano in compensazione (in sede di riparto) con le somme da corrispondere ai soci, ovvero si esigono in
caso di attivo insufficiente a coprire le passività di
liquidazione
Beni in natura
Valutati al valore corrente di realizzo per stralcio: valore di mkt (mobili e immobili) e valore di realizzo
(crediti)
Ricorrenti in società"ristrette" che vogliono evitare realizzi poco convenienti e non
vogliono prolungare la chiusura della liquidazione
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Lo stato patrimoniale "complesso"Lo stato patrimoniale "complesso"
Situazione patrimoniale finale in cui permangono beni in natura da assegnare, crediti v/soci:
l'attivo non è stato tutto liquidato
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Il conto economico di periodo Il conto economico di periodo
È un conto economico riferito al periodo compreso tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attivitàliquidatorie: struttura analoga al bilancio intermedio
CONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOVALORE DELLA PRODUZIONEVALORE DELLA PRODUZIONECOSTI DELLA PRODUZIONECOSTI DELLA PRODUZIONEONERI E PROVENTI FINANZIARIONERI E PROVENTI FINANZIARIRETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITRETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀÀFINANZIARIEFINANZIARIEPROVENTI STRAORDINARIPROVENTI STRAORDINARIONERI STRAORDINARIONERI STRAORDINARIImposte sul redditoImposte sul redditoUtile (perdita)Utile (perdita)
Riflette lo schema ex art. 2425
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3. Nota integrativa 4. Relazione gestione 3. Nota integrativa 4. Relazione gestione
Notizie inerenti Notizie inerenti attivitattivitàà liquidatoria di liquidatoria di "periodo": contenuto "periodo": contenuto
simile a quella simile a quella allegata ai bilanci allegata ai bilanci intermedi con ovvie intermedi con ovvie semplificazionisemplificazioni
Dovrà dare informativa nel caso di sussistenza di attività
non liquidate e passività non estinte ed indica i criteri di redazione del C.E.
generale
Illustra andamento Illustra andamento liquidazione dell'ultimo liquidazione dell'ultimo
"periodo" con riferimento a "periodo" con riferimento a realizzo attivitrealizzo attivitàà, estinzione , estinzione
passivitpassivitàà, soluzioni di , soluzioni di controversie in corso, nuovi controversie in corso, nuovi o maggiori accertamenti di o maggiori accertamenti di
attivitattivitàà e passivite passivitàà
Corredata da tabella che evidenzi:
- attività/passività ad inizio liquidazione- incassi/pagamenti durante tutta la procedura- attivo netto residuo
90
Il Piano di ripartoIl Piano di riparto
Parte fondamentale del bilancio finale da inserire Parte fondamentale del bilancio finale da inserire in Nota integrativa o come allegato al "fascicolo"in Nota integrativa o come allegato al "fascicolo"
Attivo netto Attivo netto residuoresiduo
Su criteri e oggetto di ripartizione è consigliata la previa approvazione
dell'assemblea
Il riparto non può Il riparto non può avvenire se non dopo avvenire se non dopo approvazione da parte approvazione da parte di tutti i soci, tacita o di tutti i soci, tacita o espressa, del bilancio espressa, del bilancio
finalefinale
91
Esempio di Bilancio finale con Piano di ripartoEsempio di Bilancio finale con Piano di riparto
Da ripartire tra i soci Da ripartire tra i soci èè il Patrimonio netto finale di liquidazione: il Patrimonio netto finale di liquidazione: 310.000 (liquidit310.000 (liquiditàà) + 100.000 (rimborso IVA)) + 100.000 (rimborso IVA)
92
Le ripartizione devono tener conto di acconti pari al 5% del C.S.Assegnazione proporzionale ai soci del credito Iva, con spese di
cessione a carico dei soci assegnatariAccollo al socio Rossi del debito v/Erario per II.DD. con
attribuzione del deposito speciale vincolato e sostenimento spese per cancellazione società dal R.I.
L'assemblea dei soci delibera all'unanimità i seguenti criteri di riparto:
Esempio di Bilancio finale con Piano di ripartoEsempio di Bilancio finale con Piano di riparto
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Revoca della liquidazioneRevoca della liquidazione
La revoca può essere effettuata in qualsiasi momento, previa eliminazione della causa di
scioglimento, con delibera assembleare richiesta per le modificazioni statutarie
(art. 2487- ter)
Può essere deliberata fino al Può essere deliberata fino al termine di approvazione del termine di approvazione del bilancio finale e prima che bilancio finale e prima che venga effettuato il riparto venga effettuato il riparto
finalefinale
Dopo il riparto, il socio Dopo il riparto, il socio diventa titolare di un diventa titolare di un diritto di credito alla diritto di credito alla quota di liquidazione, quota di liquidazione, non intaccabile da una non intaccabile da una delibera a maggioranzadelibera a maggioranza
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ModalitModalitàà ed effettied effetti
La revoca dello stato di liquidazione non ha effetto immediatoLa revoca dello stato di liquidazione non ha effetto immediato
Devono decorrere 60 gg. dall'iscrizione della delibera nel R.I.,salvo consenso dei creditori o pagamento dei dissenzienti
I creditori anteriori all'iscrizione della revoca possono fare opposizione
nei 60 gg
Il Tribunale può disporre ugualmente l'efficacia della revoca, ovvero imporre alla società la prestazione di idonea
garanzia
I soci dissenzienti dalla revoca hanno diritto al I soci dissenzienti dalla revoca hanno diritto al recessorecesso
96
ModalitModalitàà ed effettied effetti
La revoca della liquidazione comporta la La revoca della liquidazione comporta la decadenza dei decadenza dei liquidatori ed il subentro degli amministratoriliquidatori ed il subentro degli amministratori (da (da
nominare con la medesima delibera)nominare con la medesima delibera)
Gli altri organi sociali (assemblea, collegio sindacale e revisori) continuano la loro normale attività
Con la revoca la gestione dell'impresa Con la revoca la gestione dell'impresa riacquista i caratteri dinamici che aveva riacquista i caratteri dinamici che aveva
anteante liquidazioneliquidazione
97
Impatto della revoca su contabilitImpatto della revoca su contabilitàà e bilancie bilanci
Non esiste riferimento normativo: trovano applicazione prassi e adempimenti imposti agli amministratori in fase di
apertura della liquidazione
2) Elaborazione rendiconto di gestione da parte dei liquidatori (1/1 - data subentro)
1) Consegna documentazione e "valori" sociali agli amministratori
Passaggio consegne da liquidatori ad amministratori: necessario apposito verbale
In ipotesi di sospensione efficacia della revoca (es. pendente giudizio di opposizione dei creditori) i liquidatori
proseguono la gestione dell'impresa in liquidazione
98
Impatto della revoca su contabilitImpatto della revoca su contabilitàà e bilancie bilanci
Rendiconto di gestione dei Rendiconto di gestione dei liquidatoriliquidatori
Documento con effetto interno, non
reso pubblico
Serve ad accertare eventuali responsabilità dei liquidatori nell'ultimo periodo di gestione
Il rendiconto deve essere redatto con criteri e Il rendiconto deve essere redatto con criteri e valori di liquidazionevalori di liquidazione
99
Impatto della revoca su contabilitImpatto della revoca su contabilitàà e bilancie bilanci
La situazione patrimoniale di La situazione patrimoniale di aperturaapertura
Deve essere redatta dagli amministratori con riferimento
alla data del subentro
Avrà come base di partenza il rendiconto dei liquidatori ed esporrà attività e passività
valutate con criteri di funzionamento e non su valori di realizzo per stralci
100
Art. 182 TUIR
Determinazione reddito
d'impresa
Art. 5 D.P.R. 332/1998
Adempimenti dichiarativi
Si applica anche alle imprese individuali che "decidono" di
entrare il liquidazione
La liquidazione ai fini fiscaliLa liquidazione ai fini fiscali
101
Principi di tassazione delle imprese in liquidazione
L'apertura della liquidazione interrompe il periodo d'imposta
Si applicano le regole ordinarie del TUIR
Il reddito d'impresa liquidato annualmente è provvisorio se la liquidazione non supera certi limiti temporali
Trattamento particolare delle perdite fiscali
Adempimenti dichiarativi tutti gli a carico del liquidatore
Liquidazione operazione
potenzialmente elusiva
Liquidazione compatibile con
nuovi strumenti di pianificazione
fiscale
Reddito d'impresa e adempimenti Reddito d'impresa e adempimenti dichiaratividichiarativi
102
L'intera liquidazione è fiscalmente considerata un unico periodo d'imposta
Periodo ante liquidazione
Singolo periodo d'imposta: reddito
d'impresa determinato in base ad apposito conto economico
Periodo post liquidazione
Unico periodo d'imposta: reddito
d'impresa determinato in base al bilancio
finale
Periodo ante liquidazione: 1/1 - data inizio liquidazionePeriodo post liquidazione: data inizio - data chiusura
liquidazione
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
103
Il reddito d'impresa nel periodoIl reddito d'impresa nel periodo ante ante liquidazioneliquidazione
Inizio fiscale della liquidazione
Imprese individuali:
data variazione dati Iva ex art. 35 DPR 633/1972
Occorre certezza fiscale:l'inizio fiscale della liquidazione deve coincidere col momento in cui
l'impresa "esterna" la messa in liquidazione
Società di persone:
data della delibera di messa in liquidazione
Società di capitali:
data di iscrizione della causa di scioglimento
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
104
Il "conto della gestione" ex art. 182
Se il periodo ante liquidazione è inferiore a 12 mesi occorre ragguagliare taluni componenti fiscali di reddito alla durata
dell'esercizio (art. 110)
Costi - ricavi esposti in
dichiarazione +/-variazioni fiscali
Regole fiscali ordinarie a seconda del regime
contabile e di tassazione adottato
Società di persone: Conto della gestione ex
art. 2277
Società di capitali: Rendiconto ex art.
2487-bis
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
105
Dichiarazione dei redditi ante liquidazione
La predispone il liquidatore
Entro la fine del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione
(art. 5, comma 1, D.P.R. 322/1998)
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
106
Il reddito d'impresa nel periodo postliquidazione
Unico periodo d'imposta e tassazione annuale provvisoria o definitiva (dipende dalla durata della liquidazione):
Imprese individuali e società di persone
durata della liquidazione < 3 esercizi
Società di capitali
durata della liquidazione < 5 esercizi
Se la liquidazione supera 3/5 esercizi, ovvero non si presenta il bilancio finale, i redditi annuali provvisori diventano definitivi
Reddito annuale provvisorio e tassazione a conguaglio in base a bilancio finale
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
107
Bilanci di liquidazione ai fini fiscali
Tassazione annuale provvisoria
bilancio annuale (fiscale)
Tassazione a conguaglio
Ai fini fiscali i bilanci di liquidazione (intermedi e finale) sono obbligatori per tutte le imprese in
liquidazione (a prescindere dall’obbligo civilistico)
bilancio finale (fiscale)
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
108
Trattamento della plusvalenze patrimoniali
Si applicano le regole ordinarie ex art. 86
del TUIR
Quote di plusvalenze ante liquidazione imputabili negli esercizi intermedi di liquidazione
Quote di plusvalenze residue tassate nell'ultimo esercizio in cui si chiude la liquidazione
C.M. 108/E/1996
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
109
Il trattamento delle perdite fiscali
Imprese individuali e società di persone
Art. 8, commi 2 e 3 del TUIR
perdite ante liquidazione
non esistono in caso di società personali in
quanto giàutilizzate/imputate per
trasparenza
perdite "intermedie"
utilizzabili sono in sede di conguaglio finale
Se la liquidazione si chiude in perdita, la perdita èutilizzabile dall'imprenditore individuale o pro-quota
dai soci
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
110
Il trattamento delle perdite fiscali
Società di capitaliR.M. 124/E/2002 e
29/E/2004
Utilizzabili negli esercizi intermedi e/o in sede di conguaglio (anche oltre 5 anni da quando di sono formate)
perdite "intermedie"
Se la liquidazione si chiude in perdita, la perdita non èpiù utilizzabile in quanto la società viene cancellata ed
estinta
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
perdite ante liquidazione
111
Inizio liquidazione
Le perdite ante liquidazione sono state imputate
ai soci
PERDITA
PERDITA
PERDITA
PERDITA
Non scomputabili nei periodi intermedi ma solo
nel bilancio finale di liquidazione
Le perdite nelle societLe perdite nelle societàà di personedi persone
112
Inizio liquidazione
Le perdite ante liquidazione con meno di 5 anni
PERDITA
PERDITA
PERDITA
Scomputabili solo nel bilancio finale di liquidazione
(anche oltre i 5 anni di anzianità)
PERDITA
IndispensabileLiquidazione max 5 anni
Le perdite nelle societLe perdite nelle societàà di capitalidi capitali
113
Inizio liquidazione
PERDITA
REDDITO
PERDITA
Sono scomputabili nei periodi intermedi con la regola dei 5 anni
a prescindere dalla durata della liquidazione
PERDITA
Le perdite nelle societLe perdite nelle societàà di capitalidi capitali
REDDITO
114
Dichiarazioni dei redditi post liquidazione
Sempre predisposte dal liquidatore
Entro la fine del 9° mese successivo alla chiusura della
liquidazione o deposito del bilancio finale
Dichiarazioni intermedie
Nei termini ordinari (art. 5, comma 2, D.P.R. 322/1998)
Dichiarazione finale
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
115
Termini di presentazione(telematici)
Periodo
Dichiarazioni intermedie (1/1 - 31/12)
Entro la fine del 9° mese successivo alla chiusura
della procedura
Dichiarazione finale (1/1 -data chiusura liquidazione
Entro i termini ordinari per l'invio telematico (30
settembre dell'anno successivo)
Prima dichiarazione intermedia (data inizio liquidazione - 31/12)
Entro la fine del 9° mese successivo ad inizio
procedura
Dichiarazione iniziale (1/1 -data effetto liquidazione)
Sintesi degli adempimenti
116
Compatibilità con nuovi istituti IRES
Tassazione per
trasparenza
La messa in liquidazione di societàche partecipa la consolidato (ovvero
opta per la trasparenza) non interrompe i regimi fiscali: i redditi (perdite) della società in liquidazione
si considerano definitivi
Consolidato fiscale
Pex
La cessione di partecipazioni in
società in liquidazione può beneficiare della
Pex
Reddito d'impresa ed adempimenti dichiarativi
117
Redditi conseguiti/imputati in dipendenza di liquidazioni di imprese individuali e di società di persone
Si applica a imprenditore individuale, familiari partecipanti e soci di società di persone
Non si applica a redditi conseguiti da società di persone e/o di capitali
L'impresa in liquidazione deve avere più di 5 anni
L'imprenditore individuale deve esprimere opzione in dichiarazione dei redditi
Si decade dalla tassazione separata con effetto retroattivo, qualora la liquidazione si protrae per più di 3 anni (o non si
deposita il bilancio finale)
La tassazione separata dei redditi La tassazione separata dei redditi da liquidazioneda liquidazione
118
Società costituita da più di 5 anni e liquidazione non superiore a 3 esercizi. Se la
liquidazione dura piùdi 3 esercizi occorre
ricalcolo con tassazione ordinaria
Tassazioneseparata
se i soci sonopersone fisiche
Tassazione come reddito d'impresa
Pro-quotaper i soci
Società diPersone
Attività esercitata da più di 5 anni e liquidazione non superiore a 3
esercizi
I redditi dei vari
periodi sonotassati
separatamentese indicati
nel quadro RM
Tassazione comereddito d'impresa
Impreseindividuali
CondizioniLiquidazione di
durata pluriennale
Liquidazione chiusa nello
stesso esercizioin cui è iniziata
La tassazioneLa tassazione
119
La tassazione dei "riparti" da liquidazioneAssumono rilevanza (in capo ai soci) nel caso
di liquidazione di società di capitali:
Somme e valore normale di beni assegnati ai soci
rappresentano "utili" -redditi da
partecipazione (art. 47, comma 7,
TUIR)
Redditi di capitale (dividendi)
Soggetti non Iva
somme a titolo di "utili"
Imprese individuali, società di persone e società di capitali
somme a titolo di "capitale"
Plusvalenze
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
120
Somme o valore normale
dei beni ricevutidal socio
persona fisica
Costo fiscalmente riconosciuto
della partecipazione
100 80
20Utile
12,5%Imponibile49,72%
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
121
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
Esempio (Circolare n. 36/e del 2004)Socio società di capitali
Valore fiscalmente riconosciuto 3.000
Somma ricevuta: 4.500
di cui per ripartizione capitale sociale o riserve di capitale
4.000
Plusvalenza (art. 86) o Pex (art. 87) 1.000
Utile da partecipazione (art. 89) 4.500 - 4.000 = 500 utile
500Imponibile 5%
122
La revoca della liquidazione
Espressamente disciplinata per le società di capitali (art. 2487-ter)
La revoca elimina con effetto ex nunc gli effetti dello scioglimento
Continuità formale e sostanziale del ciclo fiscale dell'attivitàd'impresa (C.M. 4/E
2002)
Non sussiste alcun obbligo dichiarativo
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
123
La normativa antielusiva
La liquidazione rientra tra le operazioni potenzialmente elusive ex art. 37-bis del
D.P.R. 600/1973
Le società in liquidazione rientrano anche nell'ambito applicativo del regime di
determinazione presuntiva del reddito delle "società di comodo"
Reddito d'impresa ed adempimenti Reddito d'impresa ed adempimenti dichiaratividichiarativi
124
Il regime delle società di comodo (art. 30 L. 724/1994) è stato inasprito dal D.L. 223/2006 e
dalla Finanziaria 2007
Anche le societAnche le societàà che si trovano in un "che si trovano in un "periodo di periodo di non normale svolgimento dell'attivitnon normale svolgimento dell'attivitàà" (come le " (come le societsocietàà in liquidazione) sono soggette a tale in liquidazione) sono soggette a tale
disciplina antielusivadisciplina antielusiva
Società in liquidazioneliquidazione e disciplina sulle società di comodo
125
Le società in liquidazione che non superano il test di operatività
Dovrebbero presentare istanza di interpello disapplicativo della disciplina sulle società di
comodo
Se non vi è continuazione dell'attività d'impresa l'istanza di interpello può essere formulata in
termini più semplici
SocietSocietàà in liquidazione e disciplina in liquidazione e disciplina sulle societsulle societàà di comododi comodo
126
La Finanziaria 2008 ha innovato il regime antielusivo
La legge ha demandato all'A.F. il potere di individuare con apposito decreto determinate situazioni oggettive in presenza delle quali èconsentita la esclusione automatica della
disciplina, senza onere di presentare istanza di interpello
SocietSocietàà in liquidazione e disciplina in liquidazione e disciplina sulle societsulle societàà di comododi comodo
127
Le società in liquidazione che manifestano in dichiarazione dei redditi volontà di cancellarsi dal R.I. entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella in cui
hanno assunto impegno sono esonerate dall'onere di presentare istanza di interpello disapplicativo e, quindi, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
14 febbraio 2008 e Circolare 9/E/2008)
Ratio: favorire le società in liquidazione in considerazione del loro status, a condizione che assumano impegno a estinguersi entro un anno: circostanza che comproverebbe effettività della
liquidazione (Circolare 9/E/2008)
SocietSocietàà in liquidazione e disciplina in liquidazione e disciplina sulle societsulle societàà di comododi comodo
128
Al verificarsi della condizione richiesta, l'esclusione dalla disciplina antielusiva è retroattiva
Società in liquidazione che assume impegno di scioglimento in UNICO 2010, ottiene la disapplicazione automatica per il
periodo d'imposta precedente (2008) e per il periodo d'imposta in corso alla data in cui ha assunto l'impegno (2009) e per il periodo d'imposta successivo (che si chiude alla data di
cancellazione dal registro delle imprese)
Società in liquidazione e disciplina sulle società di comodo
129
Formali
Persistono a carico del liquidatore gli adempimenti formali, strumentali e dichiarativi
Variazione dati Iva inizio liquidazione e cessazione attività
Strumentali
Tenuta registri Iva, fatturazioni e liquidazioni periodiche
(assegnazione beni a soci imponibile
Iva)
Dichiarativi
Dichiarazione annuale Iva,
Comunicazione annuale
L'IvaL'Iva
130
Si applica su atti soggetti ad obbligo di registrazione
Delibera messa in liquidazione
Misura fissa (€ 168,00) entro 20 gg.
Assegnazione ai soci in sede di
riparto
Misura fissa (€168,00) se atto soggetto ad Iva, ovvero in misura proporzionale
L'imposta di registroL'imposta di registro
131
Si applicano in caso di assegnazione ai soci di immobili o diritti reali immobiliari
Misura fissa (€ 168,00 per ciascun tributo) se l'atto e soggetto ad Iva, ovvero proporzionale se l'atto non è
soggetto ad Iva
ALIQUOTA
Le imposte ipoLe imposte ipo--catastalicatastali
132
Art. 36 D.P.R. 602/1973
I liquidatori di società di capitali che non pagano le imposte (erariali) dovute per la liquidazione
rispondono in proprio del mancato pagamento se hanno prima soddisfatto crediti di ordine inferiori a quelli tributari o assegnato beni ai soci senza aver
soddisfatto prima i crediti tributari
L'ufficio accerta la responsabilità fiscale del liquidatore con avviso di accertamento impugnabile davanti a giudice tributario
La responsabilitLa responsabilitàà fiscale del fiscale del liquidatoreliquidatore
133
Presupposti per la responsabilità del liquidatore
Sussistenza di debiti d'imposta a carico della società
Esistenza di attività sociali e loro distrazione dal pagamento dei debiti tributari
Mancato accantonamento delle somme necessarie al pagamento delle imposte
La responsabilità fiscale del liquidatore