La Liquidazione della parcella del CTU [Sola lettura] · 2016-11-28 · LA LIQUIDAZIONE DEL...
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LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL CTU
Antonella De Maria Alessandro Mancini
Commissione CTU e volontaria giurisdizione
Roma 15 novembre 2016
Commissione CTU e volontaria giurisdizione
Nello svolgimento degli incarichi degli ausiliari del giudice,
indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza, non si può far
riferimento alle tariffe professionali; infatti le attività dell’ausiliario vengono
svolte nell’interesse generale e costituiscono un munis publicum (funzione,
compito, dovere pubblico) che non può certo assimilarsi all’esercizio della libera
professione.
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Fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, il testo di riferimento per la
determinazione del compenso del CTU era la legge 8 luglio 1980 n. 319.
Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora regolato dal D.P.R. n.
115/2002 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia» il
quale, nell’abrogare esplicitamente la legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole in
modo quasi identico, gran parte delle norme che precedentemente concernevano tale
materia.
Il suddetto Testo Unico ha abrogato, infatti, esplicitamente la legge 319/1980,
fatta eccezione per l’art. 4 relativo agli «onorari commisurati al tempo», ossia il sistema
di liquidazione per vacazioni, il quale continua ad essere in vigore.
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Sulla normativa vigente, vanno ad incidere le modifiche introdotte con il D.M.30 maggio 2002 n. 182, recante l’»Adeguamento dei compensi spettanti ai periti,consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su disposizionedell’autorità giudiziaria in materia civile e penale» le quali, oltre a rideterminare inaumento le stesse percentuali, hanno di fatto comportato un apprezzabile incrementodegli onorari spettanti ai consulenti tecnici e ai periti.
L’Allegato del D.M. 30 maggio 2002, intitolato «Tabelle contenenti la misuradegli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazionieseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazionedell’art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319» prevede una lunga serie di tabelle dautilizzarsi a seconda del tipo di incarico affidato al consulente tecnico.
La parte del Testo Unico dedicata alla disciplina del CTU è il Titolo VII rubricato«Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile etributario» e più precisamene gli articoli dal 49 al 72.
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Agli ausiliari del magistrato spettano l’Onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di
viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. La misura degli
onorari, fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministero
della Giustizia.
Art. 49
Elenco spettanzeArt. 50
Misura degli onorari
FISSI
VARIABILI
A TEMPO
D.M 30 maggio 2002
Art. 4 legge n. 319/1980
Testo Unico Spese Giustizia
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L’Allegato al D.M. 30 maggio 2002 è pertanto il riferimento principale per
la determinazione della misura degli onorari fissi e di quelli variabili; la Tabella
stabilisce all’Art. 1 i criteri di individuazione dei valori da porre a base dei calcoli
per gli onorari a percentuale, come segue:
«Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia
al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla
base degli elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza
tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti
gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento
dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni»
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Il Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, con la Circolare
5 marzo 2006 «Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia» ha
precisato che:
� la liquidazione degli onorari commisurati a tempo costituisce un criterio
meramente sussidiario, da utilizzarsi esclusivamente allor quando non sia
possibile ricorrere al criterio della determinazione in misura fissa o variabile
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Relativamente alle modalità di determinazione degli onorari a tempo,
l’art. 4 della L. n. 319/1980 prescrive quanto segue:
«Per le prestazioni non previste nelle tabelle gli onorari sono commisurati al
tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di € 14,68 e per
ciascuna delle successive è di € 8,15.
L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento
delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere
aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici
giorni.
L’onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un’ora e un
quarto è dovuto interamente.
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Il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun
incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati
alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e
dal verbale di udienza il numero di vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il
numero di vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore
che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico,
indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o
traduzione»
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Nella determinazione degli onorari variabili il magistrato deve
tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della
prestazione fornita
Artt. 51 e 52
Determinazione
onorari
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aumento fino al massimo 20%
aumento fino al doppio
no vacazione oltre scadenza
fissi e variabili ridotti di 1/3
Dichiarazione di
urgenza con
decreto motivato
Prestazioni di
eccezionale
importanza e
complessità
Prestazione non
completata entro
il termine stabilito
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Quando l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il
compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo,
aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio
Art. 53
Incarichi collegiali
Compenso
A1 x 40%
Compenso
A1 x 40%
Compenso
A1Compenso
globale
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Si evidenzia che nonostante le tabelle siano risalenti al 2002, il Testo Unico
prescrive all’Art. 54 che debbano essere aggiornate all’aumento del costo della vita,
adeguando gli importi con cadenza triennale.
In merito al rimborso delle spese sostenute dall’ausiliario i successivi articoli 55
e 56 definiscono quali spese possono essere oggetto di rimborso e quali sono le
modalità di presentazione per ottenere il riconoscimento delle stesse.
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Ai fini della liquidazione delle indennità di viaggio e di soggiorno, il Testo Unicoequipara gli ausiliari del giudice ai dipendenti statali e, in particolare, ai dirigenti diseconda fascia del ruolo unico.
Le spese relative all’utilizzo del mezzo proprio, preventivamene autorizzate dalgiudice, possono essere riconosciute applicando le tariffe dell’ACI; il rimborso delle spesedi viaggio effettuato con altri mezzi non necessita di una specifica allegazione se vi sianodelle tariffe di riferimento relative a servizi di linea, con eccezione del trasporto aereoche deve essere specificamente autorizzato dal giudice.
Le spese devono essere indicate e documentate distintamente per il successivocontrollo da parte delle cancellerie e del magistrato che provvede alla liquidazione.
Art. 55
Indennità e
spese di viaggio
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All’ausiliario è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute (ad es. diritticorrisposti ad uffici tecnici, catasto e conservatoria), non possono, invece, essererimborsate spese per collaborazioni utilizzate dal consulente per lo svolgimentodell’incarico quando non siano state autorizzate dal giudice al momento delconferimento dell’incarico (o successivamente se richiesto).
Non è previsto rimborso per le fotografie digitali, essendo esse parte integrantedella stesura della relazione, a differenza delle spese sostenute dal perito per copieeliografiche e fotostatiche, delle quali può essere richiesto il rimborso nella misuradocumentata.
Analogamente non competono spese o diritti per collazione degli scritti, néspettano rimborsi per le spese generali dello studio o, infine, per la dattilografia, copia orilegatura.
L’ausiliario deve presentare nota specifica delle spese sostenute e allegare lacorrispondente documentazione.
Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle nonnecessarie.
Art. 56
Spese per
adempimento incarico
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Valutazione d’azienda e bilanci
Spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale comedisciplinato dall’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, determinato tenendo conto che l’ultimoscaglione di riferimento ai fini del calcolo è quello che va da € 258.228,46 a € 516.456,90,anche nel caso in cui il consulente abbia accertato valori superiori al limite massimo didetto scaglione.
In particolare nei casi di valutazione d’azienda l’art. 3 del citato decreto indica ilvalore dell’onorario rinviando alle medesime tabelle contenute nell’art. 2, ma ridottedella metà.
CASI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO
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Tale principio non contrasta con il disposto di cui all’art. 2233 c.c., secondo cui lamisura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro dellaprofessione, in quanto prima l’art. 2, legge n. 319 del 1980, poi l’art. 50, comma secondodel Testo Unico, impongono di contemperare la misura degli onorari con la naturapubblicistica dell’incarico. E’ stato anche precisato come la pluralità delle valutazioni edegli accertamenti richiesti non esclude l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietàdel compenso, pertanto, nell’ipotesi di consulenza consistente nella valutazione di unpatrimonio nell’arco di alcuni anni, il compenso va determinato con riferimento ad ununico valore costituito dalla sommatoria dei valori riscontrati all’esito degli accertamentiesperiti.
Il limite massimo dello scaglione per il calcolo a percentuale dell’onorario,fissato dall’art. 2 del D.P.R. n. 352 del 1988 in «non oltre il miliardo di lire» configura unlimite insuperabile, che non contrasta né con gli artt. 35 e 36 della Cost., né con l’art.2233 c.c.; nella pratica tuttavia, nonostante il contrario avviso della Suprema Corte, si èespresso in passato il Tribunale di Roma secondo cui «poiché il limite massimo di lire unmiliardo appare, dato il tempo trascorso dall’approvazione delle tabelle, ormaiinadeguato in relazione all’effettivo valore delle controversie, che non può non essereconsiderato anche in sede di liquidazione dei consulenti, è orientamento di questoTribunale applicare, per importi superiori al miliardo, l’ultimo scaglione progressivo dellarelativa voce tabellare».
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In precedenza la Corte di Appello di Roma aveva avuto modo di stabilire chel’art. 2 del D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, doveva essere interpretato nel senso checon le parole «fino e non oltre lire 1.000.000.000» si fosse inteso fissare il limite massimodello scaglione al quale va applicata la percentuale del compenso dallo 0,25 per centoallo 0,50 per cento e non di porre un divieto di liquidazione per valori superiori.
Sempre il Tribunale di Roma con la circolare del 14 aprile 1984, n. 4161 arrivavaad escludere che il limite massimo del valore oggetto della controversia segnasse ancheil limite massimo dell’onorario liquidabile.
Tale interpretazione consente anche oggi di concludere che sia possibile:
� Applicare l’aliquota più elevata agli importi eccedenti quello massimo indicato dallanorma
� Applicare le disposizioni dell’art. 52 del Testo Unico sulle prestazioni di eccezionaleimportanza, complessità e difficoltà, con l’aumento fino al doppio dell’onorarioliquidato
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Pluralità di incarichi
Quando il quesito del Giudice si articola in più sotto-quesiti riconducibili a diversevoci della tariffa, per ciascuno di essi è dovuto l’intero onorario.
L’art. 29 dell’Allegato al D.M. 30 maggio 2002 recita: «tutti gli onorari, ove nondiversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultatidell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernentei quesiti».
Esso viene erroneamente citato a supporto della tesi opposta per la quale, anchein caso di pluralità di quesiti, ne andrebbe compensato uno solamente.
Si tratta di un’errata interpretazione del citato articolo, come viene ben chiaritodalla giurisprudenza.
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«Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio, deveaversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamentoplurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorarisommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. Nella fattispecie,relativa ad incarico di accertamento del carattere usurario dei tassi di interesse applicatiad una pluralità di rapporti di conto corrente bancario, la S.C. ha ritenuto legittima laliquidazione eseguita mediante sommatoria degli onorari relativi a ciascuno dei distintirapporti esaminati « (Cass. Civ. n. 18092/2002).
«In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, ilprincipio di onnicomprensività dell’onorario sancito dall’art. 29 D.M. 30 maggio 2002riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamentepreviste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentaliall’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagininon interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi dinatura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da unlato, e di attività di stima dei beni dall’altro che, in quanto previsti distintamente dagliart. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso» (Cass. Civ. n.7174/2010).
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«E’ del tutto legittima la valutazione come non unitario l’incarico conferito alconsulente e articolantesi in una pluralità di quesiti. Più specificamente deve ribadirsi chela pluralità di remunerazione per i diversi oggetti da valutare nell’ambito di un unico edunitario quesito è sempre ammissibile. Tanto in quanto la differenza strutturale deidifferenti profili oggetto di valutazione da parte dell’ausiliario del giudice non osta ed,anzi giustifica una liquidazione che tenga doverosamente conto della molteplicità delleattività di valutazione.
Se, infatti, è stato affermato che ai fini della determinazione giudiziale delcompenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, un incarico avente ad oggetto unapluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass. Sez. 2, 16 febbraio 2006, n. 3414)è pure stato chiarito la pluralità delle valutazioni richieste deve rilevare ai fini delladeterminazione giudiziale del compenso.
E, secondo orientamento qui condiviso, questa rilevanza dovendo aversiriguardo all’accertamento richiesto dal giudice e quando si tratti di accertamentoplurimo, ancorché in base ad incarico unitario, legittima la liquidazione degli onorarisommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti» (Cass. N.6233/2006; Cass. N. 7186/2007; Cass. Civ. n. 21224/2014)
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«Questa Corte di legittimità ha esplicitato che, in tema di liquidazione delcompenso al consulente tecnico d’ufficio, il principio di onnicomprensività dell’onorariosancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29, riguarda senz’altro le attività complementaried accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimentodell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico (cfr. Cass. 25.3.2010,n. 7174, ove si aggiunge – ma non è il caso di specie – che il principiodell’onnicomprensività non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini noninterdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di naturadifferente)» (Cass. civ. 27126/2014)
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Compensi in materia penale
In materia di compenso al consulente tecnico del Pubblico Ministero e al perito,valgono le stesse regole già affrontate in materia civile, sono infatti applicabili le normedelle leggi speciali tenendo presente che nel settore penale il criterio di individuazionedel parametro è quello del «valore economico del bene o dell’utilità che costituisconooggetto dell’accertamento e della contestazione quale risulta dagli elementi obiettivi delprocesso».
Si pone in evidenza come sia stata avanzata l’ipotesi secondo cui potrebberoessere applicabili le tariffe professionali, anziché le disposizioni del T.U. Spese di Giustizia,non essendo queste richiamate dalla normativa contenuta del nuovo codice di procedurapenale. Tale tesi, seppur vantaggiosa per una migliore liquidazione dei compensi, nonpotrebbe tuttavia trovare accoglimento, di fronte alla previsione dell’art. 73 delleDisposizioni di Att. C.p.p. che stabilisce espressamente: «per la liquidazione del compensoal consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito»
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Le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degliinteressati, presentata all’autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
Il perito o il consulente nominato sono tenuti ad avanzare la richiesta diliquidazione del compenso e, ai sensi del Testo Unico a presentare una nota specificadelle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, allegando la corrispondentedocumentazione.
Spettano inoltre allo stesso le eventuali indennità e spese di viaggio determinateai sensi dell’art. 55
MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE COMPENSI
Art. 71
Domanda di
liquidazione e
decadenza
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La domanda deve essere presentata a pena di decadenza:
per Onorari e spese per l’espletamento dell’incarico
dove per compimento deve intendersi il deposito in cancelleria della
relazione peritale (o invio telematico).
per Trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede
in cui si svolge il processo
per Spese e indennità di viaggio e soggiorno
trascorsi 100 giorni dal
compimento delle operazioni
trascorsi 200 giorni
dalla trasferta
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La richiesta di liquidazione deve essere sottoposta ad accertamento da partedel giudice che determina l’importo da liquidare al perito accertando le spese sostenuteed escludendo da rimborso quelle non necessarie.
Nell’Istanza di liquidazione devono essere indicati:
� Il Giudice titolare della pratica
� Il numero di R.G.
� Il nome delle parti (e degli avvocati)
� Le generalità del Perito
� La data di conferimento dell’incarico
� Il termine assegnato dal Giudice per il deposito
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Va evidenziato che i «chiarimenti» non costituiscono un’attività ulteriore edestranea rispetto a quella, già espletata e remunerata , oggetto di consulenza, maun’attività complementare, integrativa e necessaria, per la quale non spetta uncompenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.
La liquidazione dei compensi viene effettuata con decreto motivato notificato alconsulente tecnico tramite avviso di deposito dello stesso decreto presso la cancelleria. Ilgiudice pone il compenso in via provvisoria a carico di una delle parti o in solido a caricodi ambedue le parti processuali.
Il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo.
Mentre nel campo civile saranno le parti a provvedere al pagamento, in sedepenale, successivamente alla liquidazione del magistrato e alla notifica delprovvedimento, il cancelliere emette l’ordinanza di pagamento delle indennità a favoredel perito che, da parte sua, emette fattura o ricevuta sotto forma di parcellaintestandola all’organo al quale è rivolta la sua prestazione. L’ordinanza di pagamento ela fattura danno diritto alla riscossione dell’onorario, che viene anticipato nel campopenale dallo Stato.
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Nella stesura originaria il testo delle disposizioni era il seguente:
«Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato,del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione inpristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possonoproporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidentedell'ufficio giudiziario competente."
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE
Art. 170
Opposizione al
decreto di pagamento
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Nell’intento di ridurre le diseconomie causate dagli eccessivi modelliprocessuali, il D. Lgs. n. 150/2011 ha provveduto alla reiscrizione dell’art. 170 del TestoUnico Spese di Giustizia, che attualmente recita:
«Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato,del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione inpristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possonoproporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo1° settembre 2011, n. 150.»
A seguito di tale modifica il procedimento di opposizione al decreto dipagamento viene ricondotto nell’alveo della disciplina dei procedimenti di cui al capo IIIdel D.Lgs. sopra indicato e rubricato «Delle controversie regolate dal rito sommario dicognizione» introdotte con L. n. 69/2009 all’art. 702-bis c.p.c. e ss.
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Articolo 15Dell’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.
Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo
quanto previsto dall’articolo 5.Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li
detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile
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Dalle incongruità sorte a seguito della modifica introdotta ne conseguiva che nonera specificato quale fosse il termine per l’impugnazione, con evidente difficoltà operativaderivante dalla dimenticanza del legislatore.
A chiarimento è intervenuto il Ministero della Giustizia emanando la circolare del7/11/2012, nella quale si specifica che “E’ da ritenersi che il termine per la proposizione diun’eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del D.P.R. 115/2002 vadaindividuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizionee, quindi, in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione” (cfr art.702 quater c.p.c.)
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L’iter per la determinazione del compenso risulta pertanto il seguente:
� Esame del quesito per verificare se lo stesso si può ritenere riferito ad un unicotema o soggetto piuttosto ad una pluralità di temi o soggetti
� Individuazione degli articoli dell’allegato al D.M. 30.05.2002 da applicare
� Determinazione dell’onorario per ogni prestazione eseguita, ossia per ogniarticolo dell’allegato al D.M. 30.05.2002 considerato
� Verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 52 delD.P.R. n. 115/02 (eventuale aumento fino al doppio)
� Elencazione delle spese
� Precisazione che l’importo richiesto deve essere considerato al netto dell’IVA edel contributo previdenziale
Si espongono di seguito alcuni esempi utili per la predisposizione dell’istanza diliquidazione dei compensi , alla quale dovrà essere allegata l’ipotesi di parcella
FORMULARIO ED ESEMPI PRATICI
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE ….
R.G. .........
G.I. DOTT..................
PARTE ATTRICE.....................
PARTE CONVENUTA.................
ISTANZA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI
Ill.mo Dott…..............G.I. nella cusa civile R.G...................
Il sottoscritto Dott…..............................., nominato...........................indata........................quale Consulente Tecnico nella causa indicata in epigrafe, inriferimento alla propria Relazione Tecnica depositata in data
PRESENTA ISTANZA
per la liquidazione del proprio compenso ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e ai sensi del D.M. 30 maggio 2002.
Commissione CTU e volontaria giurisdizione
Allo scopo di fornire alla S.V. elementi di informazione utili per la valutazionedell’attività professionale svolta, espone quanto segue:
o allo scrivente Consulente Tecnico sono stati posti quesiti che hanno reso necessaril’esame dei bilanci e delle scritture contabili della società
o l’impegno profuso, le difficoltà che hanno caratterizzato l’incarico, la completezzaed il pregio della prestazione fornita, giustificano – a parere del sottoscritto –l’applicazione dell’onorario medio
o il Consulente Tecnico fa presente di aver predisposto una Relazione composta din…......pagine; sono state accluse tabelle che riassumono dettagliatamente gliaccertamenti effettuati, allo scopo di esporre la metodica e le risultanze
Si fornisce il prospetto allegato di calcolo degli onorari che è stato determinatosulla base degli onorari previsti ex art. 4 D.M. 30 maggio 2002
Il C.T.U. si rimette alla liquidazione che verrà effettuata dalla S.V. , con preghieradi voler disporre il decreto di liquidazione in solido tra le parti.
Nel ringraziare per la fiducia accordata nell’affidamento dell’incarico peritale,rimane a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.
Con osservanza
….........lì............... Il Consulente Tecnico
Commissione CTU e volontaria giurisdizione
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE ….
R.G. .........
G.I. DOTT..................
PARTE ATTRICE.....................
PARTE CONVENUTA.................
LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 4 - D.M. 30/05/2002
VALORE DELLA DOMANDA
A. TOTALE ATTIVITA’ € 1.390.560,00
B. TOTALE RICAVI € 978.600,00
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% Onorari % Onorari
Fino ad € 51.645,69 0,379 195,74 0,7579 391,42
da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38 0,1405 72,56 0,2811 145,18
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45 0,0932 144,40 0,1879 291,13
da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90 0,0474 122,40 0,0947 244,54
da € 516.456,91 e fino a € 1.032.913,80 0,0235 121,37 0,0471 243,25
da € 1.032.913,81 fino e non oltre € 2.582.284,50 0,0093 33,26 0,0188 67,24
ONORARIO SUL TOTALE ATTIVITA' 689,73 1.382,76
MINIMO MASSIMO
BASE IMPONIBILE
% Onorari % Onorari
Fino ad € 258.228,45 0,0932 240,67 0,1879 485,21
da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90 0,0474 122,40 0,0947 244,54
da € 516.546,91 e fino a € 1.032.913,80 0,0188 86,87 0,0376 173,73
da € 1.032.913,81 fino e non oltre € 5.164.568,99 0,0093 0,0188
ONORARIO SUL TOTALE RICAVI LORDI 449,94 903,49
BASE IMPONIBILE
MINIMO MASSIMO
Commissione CTU e volontaria giurisdizione
Ove inoltre la S.V. ill.ma ravvisasse il riconoscimento della maggiorazione per particolare complessità e difficoltà del lavoro svolto, il totale liquidabile potrebbe essere aumentato fino ad un importo così determinato:
SPESE DOCUMENTATE
Diritti corrisposti ad uffici tecnici
Bolli
Spese sostenute per copie
TOTALE ANTICIPAZIONI
100,00
50,00
50,00
200,00
ONORARI MINIMO MASSIMO
A percentuale 1.139,66 2.286,24
Aumento fino al doppio ex art. 51 del D.P.R. 115/2002 1.139,66 2.286,24
TOTALE ONORARI RICHIESTI 2.279,33 4.572,48