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La Governance economica europea e le implicazioni per la finanza pubblica locale 1 Scuola superiore dell’economia e della finanza “Ezio Vanoni” Martedì 12 novembre 2012

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La Governance economica europea e le implicazioni per la finanza

pubblica locale

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Scuola superiore dell’economia e della finanza “Ezio Vanoni”

Martedì 12 novembre 2012

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L’Italia e la crisi del debito sovrano

La risposta delle istituzioni europee La riforma della governance Il Semestre europeo Il Fiscal compact Gli strumenti di gestione comune del debito Verso l’Unione bancaria

La riforma della Costituzione La Legge costituzionale sul pareggio di bilancio (L. Cost. 1/2012) Le modifiche agli art. 81 e 119 della CostituzioneL’equilibrio di bilancio per PA e enti territorialiPatto di stabilità interno

L’armonizzazione dei bilanci e la nuova programmazione regionale

Indice della presentazione

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Autunno 2009: il Governo greco appena insediatosi (Papandreu) rivela le reali dimensioni del deficit greco (al 14% del Pil), che la crisi importata dagli USA ha ampiamente contribuito ad aumentare in misura incontrollata.

Cresce la preoccupazione degli investitori in titoli di Stato greci.Scoppia la crisi del debito sovrano.

Maggio 2010: viene varato un primo piano di salvataqgio della Grecia, a condizioni, tuttavia, molto dure per un Paese già fortemente indebolito. La situazione greca si aggrava, il Pil crolla del 4% nel 2010 e del 7% nel 2011, il rapporto debito/Pil continua a crescere (160% nel 2011).

Nel 2010 i salvataggi toccano all’Irlanda e nel 2011 al Portogallo.Nel luglio 2011 un secondo pacchetto di aiuti viene varato per laGrecia; l’architettura degli interventi viene cambiata.

La crisi del debito sovrano

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L’apice della crisi:l’autunno 2011

Tra luglio e agosto 2011 lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e i corrispondenti rendimenti dei titoli dei Paesi “core”dell’Eurozona subisce un significativo aumento.

Gli investitori temono il rischio di insolvenza di Spagna e Italia, rifuggendo così dai titoli pubblici di entrambi i Paesi e rifugiandosi nelle attività ritenute “sicure”, i titoli di Stato tedeschi e americani.

La BCE, vincolata dal mandato che le vieta di farsi carico del debitodi singoli Stati, è sempre più preoccupata per la stabilità dell’euro.

In una lettera ufficiosa viene pertanto richiesto all’Italia di anticipare il “risanamento fiscale e le riforme” in cambio dell’implicita promessadi intervento sul mercato dei titoli pubblici nel caso in cui la crisidovesse inasprirsi.

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Le ripercussioni sull’Italia

Il Governo italiano promette di varare una nuova manovra chedovrebbe condurre al pareggio di bilancio entro il 2013, con unanno di anticipo rispetto ai piani precedenti.

Dal 7 agosto 2011 la BCE inizia allora ad acquistare titoli diStato italiani e spagnoli nel mercato secondario.

Nonostante le due manovre di emergenza adottate tra il luglio el’agosto 2011, l’acuirsi delle tensioni sui mercati e le forti pressionieuropee costringono il Governo Berlusconi alle dimissioni.

Nel novembre 2011 ha così inizio il Governo Monti.

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Deficit e rapporto debito pubblico/Pil, anno 2007

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia da dati Eurostat

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Deficit e rapporto debito pubblico/Pil, anno 2012

Fonte: elaborazioni Éupolis Lombardia da dati Eurostat7

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La riforma della governanceLa crisi economica evidenzia i limiti del Patto di Stabilità e Crescita(PSC, introdotto nel ’97 e modificato nel 2005):

non impedisce che gli squilibri macroeconomici e finanziaridi un singolo Paese finiscano col compromettere la stabilitàfinanziaria e economica dell’UE

gli incentivi che contiene sono insufficienti alla riduzionedel debito pubblico

Diviene pertanto urgente attuare un cambiamento di governancea livello europeo.

La nuova governance europea mira a fornire una risposta alla crisieconomica e finanziaria e a promuovere l'attuazione della nuovastrategia per la crescita e l'occupazione (Europa 2020).

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OBIETTIVI:

garantire il coordinamento delle politiche economiche nazionali (che ora vengono preventivamente condivise);

rendere efficaci le regole del PSC.Fino allo scoppio della crisi, i meccanismi procedurali previsti dal meccanismo preventivo del PSC erano rimasti di fatto inapplicati, così come era stato sostanzialmente ignorato il criterio sul debito;

rafforzare il processo di sorveglianza macroeconomica sulle politiche di bilancio dei singoli Paesi, che devono ora essere valutate organicamente in modo da garantirne coerenza e sostenibilità.

La riforma della governance

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La riforma della governance

Di seguito le principali azioni che hanno consentito un graduale rafforzamento della governance:

Semestre Europeo (gennaio 2011)

Patto Euro Plus (marzo 2011)

Two-Pack (novembre 2011)

Six-Pack (dicembre 2011)

Accordo intergovernativo sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla Governance (Fiscal compact, 2012).

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OBIETTIVI:

realizzare il coordinamento ex-ante e in itinere delle politiche economiche e di bilancio nazionali; garantire la sorveglianza macroeconomica degli Stati membri.

La disciplina del Semestre europeo viene introdotta a partire dal gennaio 2011.

La procedura prevede da parte di ciascun Paese la trasmissione alla Commissione europea degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e delle politiche economiche prima che questi vengano attuati, in modo da consentire una loro valutazione.

Gli Stati membri tengono conto delle indicazioni loro rivolte dalConsiglio prima di adottare decisioni di significativo impatto sui lorobilanci e nello sviluppare le proprie politiche economiche, di bilancio e occupazionali.

Il semestre europeo

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Il semestre europeo

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Il Fiscal Compact

E’un accordo intergovernativo (non è legge della UE) sottoscritto da 25 Stati. Impone due vincoli fondamentali ai Paesi aderenti:

regola del ʺpareggio di bilancioʺ per l’aggregato della PA, inserito nella normativa nazionale (preferibilmente a livello costituzionale);

uno specifico ʺcriterio di convergenzaʺ rapida verso un valore di riferimento per il rapporto debito/Pil (60%).

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I saldi di finanza pubblicarilevanti in ambito europeo

Indebitamento netto (nominale) della PA: calcolato da ISTAT secondo SEC95 sulla base del criterio della competenza economica. E’ il saldo tra le entrate e le spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni di crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni). Deve essere inferiore al 3% del Pil.

Indebitamento netto (strutturale) della PA: calcolato dal MEF, si ottiene sottraendo all’indebitamento netto nominale gli effetti del ciclo economico e quelli delle misure una tantum.

Saldo primario: differenza tra l’indebitamento netto e la spesa per interessi (rilevante per le tendenze di finanza pubblica).

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Il Fiscal Compact

PRIMO VINCOLO:

Il conto della PA deve essere in pareggio o in avanzo. Tale regola è rispettata se l’indebitamento netto strutturale (corretto dal ciclo e dalle misure una tantum) è pari o converge velocemente all’obiettivo di medio termine (OMT) del Paese in questione.

Il limite inferiore è country specific, al massimo allo 0,5% del Pil (limite consentito all’1% del Pil per i soli Paesi aventi un rapporto debito/Pil inferiore al 60%).

In caso di deviazione (ivi comprese le circostanze eccezionali) entrano in gioco meccanismi automatici di correzione.

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L’obiettivo di medio termine(OMT)

L’obiettivo di medio termine (OMT) è un determinato valore dell’indebitamento netto, ed è country specific (dipende dalle condizioni cicliche normali del Paese, dai costi legati all’invecchiamento della popolazione, dallo stock di debito).

Fornisce un margine di sicurezza per soddisfare il parametro sul deficit nominale al 3% del Pil (Patto di Stabilità e Crescita, PSC).

Assicura la sostenibilità delle finanze pubbliche o un avvicinamento rapido a tale condizione.

Viene rivisto ogni tre anni.

Il PSC richiede ad ogni Paese di trovarsi al proprio OMT o di convergere ad esso ad un ritmo adeguato.

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Calcolo dell’OMTSecondo la normativa EU l’OMT deve come minimo essere pari al valore più elevato di tre elementi:

1.il primo termine è il valore dell’indebitamento netto strutturale che consente di rispettare la soglia nominale del 3% in condizioni normali del ciclo (“minimum benchmark”);2.il secondo termine si riferisce all’obbligo per i Paesi euro di mantenere un indebitamento netto strutturale non superiore a -1% del Pil;3.il terzo termine deriva dalla somma di tre addendi:il saldo di bilancio che stabilizza il debito al 60%;l’aggiustamento di bilancio che coprirebbe una frazione del valore attuale dell’incremento della spesa per l’invecchiamento su un orizzonte infinito;un ulteriore aggiustamento per i Paesi con debito >60% del Pil

Ogni Paese può adottare un MTO più severo di quello che scaturisce dalla formula sopra. L’Italia ha scelto un MTO pari a 0.

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Il Fiscal CompactSECONDO VINCOLO:

Qualora il rapporto debito/Pil fosse superiore al 60%, l’eccedenza deve essere ridotta in media di un ventesimo all’anno (NB: il Six-Pack aveva già introdotto l’ipotesi di una procedura per deficit eccessivo (PDE) per violazione del criterio sul debito).

Si ritiene che tale rapporto si stia riducendo ad un ritmo adeguato verso il valore di riferimento se il differenziale rispetto a tale valore diminuisce negli ultimi tre anni ad un ritmo medio di un ventesimo all’anno.

Sono previste sanzioni (al massimo allo 0,1% del Pil) per i Paesi che non introducono la regola del pareggio di bilancio nella propria legislazione entro un anno dalla ratifica del Trattato.

In caso di violazione degli obblighi qui contenuti, ciascun Paese può adire la Corte di Giustizia UE.

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Principali saldi di finanzapubblica

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Le implicazioni del FiscalCompact per l’Italia

Per rispettare il vincolo di equilibrio di bilancio, l’Italia dovrà mantenere un elevato avanzo primario, in grado di coprire gli elevati interessi sul debito.

In tale situazione una crescita reale dell’economia di poco superiore all’inflazione garantirebbe un’automatica riduzione del rapporto debito/Pil.

Anche rafforzando la crescita e ripristinando condizioni favorevoli sul mercato finanziario che limitino il costo del debito, ci vorranno molti anni perché il rapporto debito/Pil converga al 60%.

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SimulazioneQual è l’avanzo primario richiesto a ciascun Paese per mantenere il pareggio di bilancio? (Hp: spread a 0 per tutti i Paesi).

Fonte: Simulazione Corte dei Conti, Rapporto 2013 21

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Simulazione

Fonte: Simulazione Corte dei Conti, Rapporto 2013 22

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Proiezioni

Fonte: Corte dei Conti, Rapporto 2013

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Possibili soluzioni

L’Italia sembra avere di fronte a sé un percorso di ʺausteritàʺ,destinato a protrarsi per lunghi anni.

A meno che non riesca ad impegnarsi seriamente in:

riforme strutturali che aumentino il potenziale di crescita;

percorsi di dismissione del patrimonio pubblico a riduzione del debito;

trattative in sede europea: un rilancio degli Eurobond?

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Gli EurobondProposte di sostituzione su larga scala dei titoli di stato nazionalicon titoli dell’Eurozona emessi e garantiti congiuntamente.

Idea: tutti i titoli così emessi sarebbero di uguale qualità, con beneficiin termini di liquidità e di riduzione del costo del finanziamento per iPaesi più indebitati.

Ne sono state avanzate diverse ipotesi. La Commissione europea ha suddiviso le opzioni principali sulla base di due criteri:

il grado di sostituzione delle emissioni nazionali (totale o parziale) la natura delle garanzie sottostanti (in solido o pro quota).

Il secondo criterio ha una forte incidenza sul moral hazard econsentirebbe di non modificare i Trattati (no bail out clause).

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Gli Eurobond

VANTAGGIO:

Gli Eurobond potrebbero interrompere il circolo vizioso tra crisi delsettore bancario e crisi degli Stati, rassicurando i mercati sullastabilità dell’euro e facilitando il processo di consolidamento fiscaledegli Stati più in difficoltà.

SVANTAGGIO:

Il pericolo del moral hazard. Gli Stati più indebitati sarebberodisincentivati a effettuare le necessarie riforme.Non saranno, pertanto, accettabili per i Paesi più virtuosi, a meno che non siano costruiti in modo da garantire la sostenibilità del debito dei Paesi più indebitati.

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L’European Redemption FundPer riportare il rapporto debito/Pil dei Paesi dell’Eurozona entro livelli di sicurezza, l’opzione migliore e più facilmente attuabile potrebbe essere quella proposta dai Consiglieri economici del Governo tedesco (2011-2012).

Secondo questo schema:tutto il debito >60% del Pil verrebbe conferito ad un fondo che in cambio emette titoli (AAA);ogni Paese manterrebbe l’onere del rimborso della propria quota, vincolando a tal fine una quota fissa delle proprie entrate;il rimborso verrebbe spalmato su 25 anni o più;il Fiscal compact assicurerebbe l’impossibilità di accumulare nuovo debito;la Germania sopporterebbe un modesto interesse (il prezzo della condivisione dei rischi) ma non si addosserebbe debito altrui;nel tempo, proseguendo verso l’Unione federale, queste prime obbligazioni potrebbero essere sostituiti da Euro/Union bond emessi congiuntamente.

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Unione bancaria

• Il sistema bancario deve poter contribuire efficacemente al funzionamento dell’economia reale.

• La realizzazione di un’Unione bancaria consentirebbe di ripristinare e preservare, all’interno dell’Eurozona:

una reale integrazione del mercato interbancario;

la stabilità finanziaria;

l’unicità della politica monetaria;

la riduzione dei rischi di salvataggio delle banche in difficoltà, attualmente a carico dei singoli Stati (spirale debito pubblico/problemi bancari).

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La proposta

► Regolamentazione unificata: definizione di regole condivise per tutti i Paesi per garantire la stabilità finanziaria e limitare il rischio di comportamenti fraudolenti (in parte già armonizzata da Direttive e Regolamenti);

► Supervisione unificata: individuazione di un meccanismo di vigilanza unificato in capo alla BCE per contenere o impedire scelte troppo rischiose (in fase di realizzazione, con il Regolamento Single Supervisory Mechanism);

► Assicurazione sui depositi: definizione di uno schema di assicurazione sui depositi a livello europeo per proteggere i depositanti e limitare il rischio di bank-run (non in agenda);

► Sistema di Risoluzione delle Crisi: individuazione di un’autorità preposta alla risoluzione delle crisi bancarie (in agenda a partire dal 2015 con il Regolamento Single Resolution Mechanism).

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La proposta

La Commissione ha proposto il trasferimento in capo alla BCE dei seguenti poteri sul sistema bancario:

autorizzazione allo svolgimento di attività bancaria;

controllo del rispetto dei requisiti di Basilea III (leva finanziaria, liquidità, etc);

controllo dei conglomerati bancari (su base consolidata);

ispezione diretta (per le banche di interesse sistemico, salvo casi particolari);

possibilità di sanzioni.

Separazione tra politica monetaria e vigilanza (separazione degli organismi preposti alle due funzioni, che nel caso della vigilanza potranno comprendere anche esponenti di Paesi non Eurozona).

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La proposta

Alle Banche Centrali nazionali rimarranno, invece, i seguenti compiti:

raccolta informazioni;

controllo applicazione delle decisioni prese dalla BCE;

compiti di protezione risparmiatori/consumatori;

contrasto alle attività di riciclaggio.

Il controllo diretto della BCE si avrà per le 130 banche di interesse sistemico; gli istituti rimanenti verranno controllati indirettamente, attraverso le Banche Centrali nazionali.

Interesse sistemico: attivo >30 mld, attivo/Pil >20%, tra le 3 più grandi di un Paese, elevata attività transfrontaliera, sotto assistenza ESM (European Stability Mechanism).

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Verso una supervisione unicaIl meccanismo di supervisione unica avrà inizio formalmente dal novembre 2014; nei prossimi 12 mesi la BCE assumerà gradualmente il controllo dei 130 istituti di interesse sistemico:

1° fase (“risk assessment”): messa a punto di regole condivise di vigilanza a livello europeo;

2° fase (“asset quality review”): analisi della composizione e della qualità degli attivi di bilancio;

3° fase (“stress test”): simulazioni statistiche per verificare la resistenza degli istituti bancari a ipotetici scenari di crisi;

Attesa per il Consiglio di dicembre, che dovrebbe definire meglio il meccanismo di risoluzione delle crisi.

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Verso l’Unione bancaria

•FASE 1: Supervisione unica Obiettivo quasi raggiunto (dal 2014)

Le banche che non passano l’esame della BCE avranno circa 6 mesi per allinearsi facendo ricorso al mercato o, in extremis, allo Stato (la vigilanza unificata non spezza, di per sé, la spirale debito pubblico/bilanci bancari);

• FASE 2: Meccanismo europeo di risoluzione In agenda (dal 2015?)

Alla vigilanza accentrata in capo alla BCE dovrebbe seguire un accentramento delle responsabilità in caso di crisi: l’ESM potrebbe intervenire per ricapitalizzare direttamente le banche in crisi senza ottenere le garanzie dagli Stati coinvolti;

•FASE 3: Sistema di garanzie unico sui depositi Non in agenda

Importante per spezzare la spirale debito pubblico/bilanci bancari

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La riforma della Costituzione

►Inserisce il principio del pareggio di bilancio nella Costituzione, dando attuazione agli impegni sottoscritti dall’Italia del Patto Euro Plus (marzo 2011) e nel Fiscal Compact (marzo 2012).

►Approvata nell’aprile 2012, modifica gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.

►Alle disposizioni contenute è necessario dare attuazione con una legge da approvarsi a maggioranza rinforzata

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Modifiche al testo costituzionale• Art. 81 Introduzione a livello costituzionale del

principio di pareggio di bilancio (previsto dal Fiscal Compact)

• Art. 81 attenzione al ciclo economico

• Art 81 rilievo normativo delle leggi di bilancio

• Art. 97 Concorso delle pubbliche amministrazioni agli obiettivi di finanza pubblica (deficit e debito)

• Art. 117 l’armonizzazione dei bilanci pubblici è portata sotto la competenza esclusiva dello Stato

• Art. 119 equilibrio di bilancio a livello territoriale (regionale)

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Il principio di pareggio di bilancioCon la nuova formulazione dell’art. 81 viene introdotto a livello costituzionale il pareggio di bilancio: “lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio Statale, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”.

Si tratta di una innovazione di forma più che di contenuto perché:-all’art. 81 il IV comma prevedeva a margine che per ogni nuova “spesa” sia necessario “indicare” (nella vecchia versione, “provvedere” per ogni nuovo “onere” nella versione modificata) i mezzi per farvi fronte.

-il Patto di Stabilità e Crescita una norma di rango costituzionale già prevede il pareggio di bilancio al netto del ciclo

-È una formulazione piuttosto rigida che imbriglia l’azione di governo

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L’importanza del ciclo economico

Raccordo con gli indicatori di finanza pubblica definiti a livello comunitario. L’equilibrio dei conti pubblici tiene conto delle fasi favorevoli e sfavorevoli del ciclo economico. Si valorizzano gli aspetti strutturali, depurati dagli andamenti congiunturali (sia sulle entrate sia sulle uscite).In generale in base al nuovo art. 81 Cost. nelle fasi favorevoli del ciclo economico dovrà essere accumulato un leggero avanzo, per fronteggiare le fasi negative.

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La rilevanza della legge di bilancioIl contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

La cd. legge a procedura rinforzata: prelude all’importanza delle norme relative al bilancio che assumono un diverso rango tre le fonti del diritto.

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Il concorso delle PA agli obiettivi di finanza pubblica

All’art. 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.Rafforza le previsioni contenute nelle leggi nazionali e introduce il concorso esplicito alla sostenibilità del debito pubblico (al lordo delle attività) misurato in rapporto al PIL

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L’armonizzazione dei bilanci pubblici

L’art. 117 viene modificato per riportare l’armonizzazione dei bilanci pubblici tra le competenze esclusive dello Stato.Nella Riforma costituzionale del 2001, il tema era invece materia di competenza concorrente Stato/Regioni.Tale norma tende ad assicurare il controllo e il coordinamento dei conti delle amministrazioni pubbliche e la costruzione del conto consolidato delle Pubbliche amministrazioni valido a livello comunitario.L’adozione di criteri uniformi dei bilanci pubblici potrebbe favorire il percorso del federalismo fiscale in un’ottica di benchmarking.

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L’equilibrio di bilancio per gli enti territoriali

Art. 119 I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni. possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.Il principio verrà applicato a partire dal 2016E’ ammessa la possibilità di ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio e con la contestuale definizione dei piani di ammortamento (golden rule “limitata” rispetto alla previgente golden rule “piena”).

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Procedure per la verifica degli obiettivi di finanza pubblica

Procedimenti di bilancio definiti con legge rinforzataMonitoraggio e i meccanismi correttivi nel caso di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblicaDefinizione delle cause (previste dall’art. 81) per le quali è ammesso il ricorso all’indebitamento e procedure di indebitamentoLa previsione di regole sulla spesa (in conformità a quanto stabilito a livello comunitario)L'istituzione presso le Camere di un organismo indipendente di verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio (Servizio bilancio Camera e Senato)

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La legge rinforzata attrae nella propria sfera “il contenuto della legge di bilancio dello Stato”, la disciplina del ricorso degli enti territoriali all’indebitamento e le modalità con cui questi concorrono alla sostenibilità del debito per il complesso delle PAI principi fondamentali della decisione di bilancio salgono ad un rango costituzionaleNel nuovo schema dovrebbe scomparire la legge di stabilità perché il bilancio dello Stato, organizzato per missioni e programmi, in cui viene inquadrata l’intera legislazione in essere e modellata quella futura, tenderà ad assorbire l’intera decisione di bilancio in ciascun livello di governo.

La legge di contabilità rinforzata

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Ricorso all’indebitamentoCause per le quali viene ammesso il ricorso all’indebitamento sono:a)periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;

b)eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Definizione di una procedura (definizione degli obiettivi, richiesta dell’autorizzazione allo scostamento, finalità delle risorse disponibili, piano di rientro)

Richiesta maggioranza assoluta di ciascuna camera

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Regole sulla spesaTasso annuo programmato di crescita della spesa delle AP in linea con la normativa comunitaria

Livello di spesa definito su base triennale

In caso di superamento dei tessi di spesa, trasmissione di una relazione alle Camere

Con la spending review e la sperimentazione del bilancio a base zero superamento del criterio della spesa storica

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Organismo indipendente• Organismo indipendente per l'analisi e la verifica

degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio

• Ufficio demandato alla vigilanza dei conti pubblici a cui spetta l'elaborazione di stime, effettua analisi, verifiche e valutazioni in merito

• Comune ad altri Paesi europei (Fiscal council o watch dog)

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L’equilibrio di bilancio a livello regionale si intende:come “saldo non negativo” , di competenza e di cassa, a preventivo che a consuntivo,

da realizzare:in termini nominali (e non strutturali, cioè tenendo conto degli effetti del ciclo e al netto delle misure una tantum)• in termini complessivi (entrate finali-spese finali)• in termini di parte corrente (entrate correnti- spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti)

L’equilibrio di bilancio per gli enti territoriali

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Saldo nominale e meccanismi di stabilizzazione

L’equilibrio di bilancio richiesto per gli Enti territoriali è inteso come saldo non negativo nominale, mentre quello richiesto per il complesso delle PA è l’obiettivo di medio termine (OMT) come saldo consolidato strutturale.a)Difficile depurare gli effetti del ciclo economico su bilanci localib)Previsti meccanismi correttivi (trasferimenti) che consentono di sterilizzare le fasi avverse del ciclo economico sulle entrate degli enti localic)nelle fasi favorevoli del ciclo economico gli enti decentrati concorrono alla sostenibilità del debito pubblico attraverso contributi al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato in relazione alle entrate aggiuntive prodotte nelle fasi positive

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La golden rulePer rendere compatibile il pareggio di bilancio con l’attività di investimenti pubblici degli enti territoriali è consentita l’applicazione di una golden rule “limitata” (nel vecchio art.119 Cost. era invece una golden rule “piena”: la locuzione “possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento” viene ora assoggettata ad una duplice condizione:

a) in senso intertemporale deve essere contestualmente definito unpiano di ammortamento;b) in senso territoriale deve essere garantito il pareggio di cassa per ilcomplesso degli enti facenti capo a ciascuna Regione, quest’ultima inclusa, sulla base di apposite intese su base territoriale:

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Il Patto di stabilità interno

« ..la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto dei parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti [decentrati]..in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica..»Il sistema dei vincoli di finanza pubblica degli enti locali (ed in particolare il PSI) non pongono a questi enti i medesimi vincoli posti dall’Unione europea alle PA (eterogeneità dei vincoli posti a Comuni e Province da un lato e alle Regioni dall’altro; utilizzo del criterio di competenza mista al posto di quello eurocompatibile).

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Il Patto di stabilità interno

•Opportuno ridenominare le grandezze finanziarie richiamate dal Patto di stabilità interno in modo da renderle compatibili con quelle utilizzate in sede europea (saldo eurocompatibile, diverso dal saldo di competenza mista).•Rendere trasparente l’aggiustamento fiscale richiesto alle singole Amministrazioni pubbliche •Definire obiettivi per gli enti locali di riduzione dello stock del debito compatibili con gli impegni assunti a livello comunitario

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Ruolo delle RegioniRiconoscimento di un ruolo pro attivo delle Regioni nel conseguimento degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica.

•Assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni (art. 17 legge delega 42/2009)

•Patto di stabilità verticale ordinario: la Regione libera spazi di autonomia finanziaria per gli enti locali del territorio

•Patto di stabilità orizzontale; scambi di spazi finanziari tra Comuni

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Ruolo delle RegioniIndebitamento consentito agli enti locali solo a valle di apposite intese concluse in ambito regionale per assicurare il pareggio a livello territoriale

(attività di raccolta delle informazioni Gli enti locali comunicano alla Regione i saldi di cassa e gli investimenti che intendono realizzare

Concorso delle Regioni al mancato rispetto dei vincoli di bilancio

Ruolo della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come sede di raccordo tra Regioni e Stato

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L’armonizzazione contabile enti territoriali

Strumento di attuazione del Federalismo fiscale (legge delega 42/2009) finalizzato a rendere confrontabili e a favorire il consolidamento dei conti delle Pubbliche amministrazioni locali;

Doppia esigenza:

favorire il benchmark tra Regioni e enti locali e attuazione federalismo fiscale

Riformare la contabilità pubblica per rispondere alle richieste europee

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Riflessi sulla programmazione regionale

•Coordinamento tra strumenti di programmazione e bilancio a livello regionale con potenziamento delle funzioni di controllo esercitato dal Consiglio (trasparenza) e dalla Corte dei Conti;

•Allineamento del ciclo della programmazione regionale al ciclo di bilancio nazionale e al semestre europeo e contestuale riduzione degli ambiti di autonomia nella impostazione dei documenti di programmazione regionale.

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Programmazione e bilancioCon l’armonizzazione dei bilanci viene facilitato il controllo di merito del Consiglio regionale nelle scelte ai allocazione delle risorse effettuate dalla Giunta;

Viene favorito il raccordo delle spese degli enti locali nell’ottica di favorire il confronto e la performance reciproca;

Vengono potenziati i meccanismi sanzionatori e i poteri di controllo della Corte dei Conti;

Vengono previsti il Piano degli indicatori e dei risultati

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Allineamento ciclo bilancioLe Regioni in sperimentazione:

introducono strumenti di programmazione economico finanziaria simili a quelli previsti dalla norma di contabilità nazionale (DEFR nota di aggiornamento al DEFR);

Allineano il ciclo di bilancio e la programmazione annuale a quella nazionale

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Anno t-1 Anno t Anno t+1G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Entro 30 giugno presentazione

DEFR

Entro 20 ottobre presentazione nota

aggiornamento DEFR Entro 15 ottobre

presentazione l.Stabilità e Bilancio

Entro 31 ottobre presentazione disegno l.

stabilità regionale e bilancio

Entro 20 settembre presentazione nota aggiornamento DEF

Entro 10 aprile presentazione DEF

Approvazione Piano degli indicatori

Entro 30 giugno presentazione

Assestamento di bilancio

Presentazione legge assestamento Bilancio

Entro 30 aprile approvazione Rendiconto e

Piano dei risultati

Entro luglioApprovazione rendiconto

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Riduzione autonomia?Gli spazi di autonomia nella programmazione regionale sono limitati all’impostazione del programma di governo e della programmazione di legislatura;

Le manovre economiche hanno tagliato le risorse trasferire alle Regioni;

Mancato attuazione del federalismo fiscale

Nuovi vincoli alla finanza pubblica

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