La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)

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a cura di Simone Chiarelli Seminario di aggiornamento La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)

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a cura di Simone Chiarelli

Seminario di aggiornamento

La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della

riforma dello SUAP (DPR 160/2010)

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La normativa nazionale e regionale vigente con riferimento alla gestione del procedimento unico autorizzatorio, i rapporti con gli enti terzi e le problematiche organizzative del SUAP

DALLE RIFORME BASSANINI AL

NUOVO SPORTELLO UNICO

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Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

Art. 20 comma 8 8. In sede di prima attuazione della presente legge e

nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le seguenti materie: ……….. (…Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi)

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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Art. 23 Conferimento di funzioni ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. …….

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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita' organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive.

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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Art. 24 Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Art. 25 Procedimento

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti princìpi: a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento; b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi; c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti; d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;……

IL PROCEDIMENTO VERRA’ POI SVILUPPATO NEL DPR 447/1998 … DPR 440/2000

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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Art. 27 Esclusioni

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilita' e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

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Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di

autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere

interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma

8, della legge 15 marzo 1997, n. 59(G.U. n. 301 del 28-12-1998)

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del

Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi

(G.U. n. 33 del 09-02-2001)

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D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e ssmmii Art. 3 (Sportello unico)

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 24, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.

2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (cciaa o associazione comuni)

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D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447

3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.

PARERE PREVENTIVO 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.

SUAP OBBLIGATORIO

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 settembre 2010, n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

G.U. n. 229 del 30.09.2010 supplemento ordinario n. 227 Testo in vigore dal 15.10.2010

IL SUAP NEL NUOVO DPR

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione

1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situato l'impianto.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione

3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

CAPO II - Funzioni e organizzazione del SUAP Art. 4  Funzioni e organizzazione del SUAP

1.  Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2.  Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 3.  Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto

1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:a)  agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento; b)  alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti; c)  alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.(Art. 24 legge 241/90 esclusione dal diritto di accesso)(Art. 26 Dlgs 59/2010 Diritto di informazione: requisiti, mezzi di accesso alle banche dati, mezzi di ricorso, assistenza…)

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 4.  L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo

responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

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VIENE CHIARITO CHE PUO’ ESSERE CONSENTITO L’ACCESSO AGLI ATTI EMESSI ANCHE DA ALTRI UFFICI PURCHE’ DETENUTI DAL SUAP NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO

5.  I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

6.  Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

per i comuni in cui non è istituito/funzionante il SUE

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7.  Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

ESCLUSIVO INVIO TELEMATICO DAL SUAP AGLI ALTRI ENTI COINVOLTIle domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti ed i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi secondo quanto disposto dall’allegato tecnico al Regolamento

come meglio precisato nel parere del consiglio di stato n. 208/2010 il legislatore NON HA VOLUTO ATTRIBUIRE NESSUNA VALENZA GIURIDICA ALLA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DI IMPUGNATIVE DA PARTE DI TERZI

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8.  Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9.  Il collegamento di cui al comma 8:a)  rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;

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b)  garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso; c)  assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA; d)  garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.

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10.  Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 30/09/2010) del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.

entro 120 GG (28 GENNAIO 2011) dalla data di pubblicazione del DPR i Comuni avrebbero dovuto attestare, secondo le modalità dall’art. 4 comma 2 dell’allegato tecnico al Regolamento, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti del NUOVO SUAP: introduzione del meccanismo di autovalutazione dei Comuni sul possesso dei requisiti richiesti

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ANCI: Tali requisiti tecnici minimi si sostanziano: in una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale,

a cui fa riferimento il SUAP, per ricevere la documentazione dalle imprese, per inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti, per trasmettere gli atti, le comunicazioni ed i relativi allegati alle altre amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, e ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico;

della firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello, per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;

di un’applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente. La verifica della firma e la successiva estrazione dei documenti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel sito di DIGITPA. Queste applicazioni sono disponibili gratuitamente sul web;

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di un sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000;

del sito web del SUAP o area ad esso riservata nell’ambito del sito istituzionale, in cui siano pubblicate informazioni sui procedimenti amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche. Quest’area web può anche essere collocata all’interno di portali realizzati da una forma associativa di appartenenza, dalla Provincia o dalla Regione di riferimento.

Il Ministero ha predisposto un apposito modulo per le comunicazioni da parte dei comuni e sta curando la pubblicazione dell’elenco dei comuni con i SUAP operanti sul portale www.impresainungiorno.gov.it

11.  Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1 (180 gg 29 marzo), lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.

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L’elenco potrà essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito i requisiti, ma qualora entro i 180 gg (29 marzo) si verifichi la mancata costituzione dello SUAP o la sua non rispondenza ai criteri di funzionalità previste, ivi compresa l’impossibilità di gestione telematica dei servizi, l’esercizio delle funzioni è svolto dalla Camera di commercio territorialmente competente, che acquisirà le istanze tramite COM UNICA e le rigirerà tramite PEC ai comuni che dovranno comunque istruirle.

12.  Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

13.  In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14.  Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

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IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

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CAPO III - Procedimento automatizzato (IMMEDIATO) Art. 5  Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze 1.  Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono

soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.

2.  La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

3.  La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4.  Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.

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5.  A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

6.  Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.

7.  Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.La ricevuta di presentazione della SCIA rilasciata dal SUAP deve fornire all’interessato i precisi riferimenti temporali per l’avvio dell’attività o dell’intervento e potrebbe costituire comunicazione di regolare avvio del procedimento, per il fatto che viene rilasciata previo verifica della completezza formale della SCIA e degli allegati. Per tale motivo si suggerisce che essa contenga tutti gli elementi tipici della comunicazione di avvio del procedimento previsti dal comma 2 art. 8 della 241/90.

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Art 8 della 241/908. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento1….2. Nella comunicazione debbono essere indicati: (nella ricevuta)a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve

concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

8.  Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

ART. 2 LEGGE 241/90 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO 30 GG SALVO DIVERSI TERMINI PREVISTI DA DISCIPLINE REGIONALI O SPECIALI

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IL PROCEDIMENTO ORDINARIO/PROCEDIMENTO

UNICO

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

CAPO IV - Procedimento ordinario TUTTO IL DPR ENTRA IN VIGORE ENTRO 180 GG DALLA PUBBLICAZIONE IN GU QUINDI DAL 29 MARZO 2011 TRANNE IL PRESENTE CAPO IV CHE ENTRA IN VIGORE DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE IN GU QUINDI IL 30 SETTEMBRE 2011

Art. 7  Procedimento unico

1.  Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. AL DI FUORI DEI CASI NEI QUALI L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SIA SOGGETTO A SCIA (PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO)…IL PROCEDIMENTO E’ SUBORDINATO AL RILASCIO DI UN’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E PRENDE AVVIO SU ISTANZA DI PARTE E DEVE CONCLUDERSI NEL TERMINE MASSIMO DI 60 GG (30+30)

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

Importante ricordare che né D.P.R. 160/2010, né il D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, hanno disposto l’abrogazione dell’art. 27 del D.lgs 112/1998, si ritiene che rimangono soggetti al procedimento ordinario i procedimenti amministrativi relativi agli impianti di produzione di materiali di armamento, i depositi costieri, gli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.L’art. 27 esclude che, per tali ipotesi, l’interessato possa ricorrere all’autocertificazione per attestare la conformità del progetto alle prescrizioni di legge e di conseguenza, conformemente al nuovo DPR, per tali ipotesi non si puo’ ricorrere al “procedimento automatizzato” disciplinato dall’art. 5 ove è prevista la possibilità di presentare l’ “asseverazione” di conformità del progetto e avviare direttamente l’attività.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

2.  Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.

Per il comma 1 il SUAP verifica la completezza dell’istanza ed eventualmente richiede, nel termine di 30 giorni o in un termine più breve previsto dalla disciplina regionale, la documentazione integrativa = 30 GG

Per il comma 2 allo scadere di detto termine, l’istanza si intende correttamente presentata ed il SUAP è tenuto ad adottare, nei 30 giorni successivi o in altro termine più breve previsto nelle discipline regionali, il provvedimento conclusivo del procedimento o ad indire una conferenza di servizi = 30 GG PER UN MASSIMO DI 60 GG

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

3.  Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.

Decreto legge 112/2008 h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine

previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

Il responsabile del SUAP conclude il procedimento prescindendo dal parere delle amministrazioni solo se queste, regolarmente convocate, non vi hanno partecipato. In tal caso il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni causati dalla mancata emissione di detti pareri, salvo che non abbia omesso di richiederli.

Si suggerisce, analogamente a quanto previsto per il procedimento automatizzato di cui all’art. 5, il rilascio da parte del SUAP della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza. In tale ipotesi la ricevuta, pur non costituendo “titolo autorizzatorio”, assume la funzione di comunicazione di avvio del procedimento se redatta con gli elementi tipici del comma 2 art. 8 L. 241/90, e offre i precisi riferimenti temporali per la formazione del “Silenzio – Assenso”, nelle ipotesi in cui, a norma dell’art. 20 della L.241/90, è previsto dalla legge che il silenzio della P.A. per un certo tempo successivo alla presentazione dell’istanza equivalga ad accoglimento della medesima.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

4.  Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

LE AGENZIE PER LE IMPRESE… 5.  Nei procedimenti di cui al comma 1 (autorizzazioni), l'Agenzia,

su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

6.  Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

7.  Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

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LA VARIAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

Art. 8  Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici

1.  Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

2.  È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3.  Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore. MEDIE STRUTTURE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

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IL COLLAUDO

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

Art. 10  Chiusura dei lavori e collaudo 1.  Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori,

trasmettendo:a)  la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; (art. 25 DPR 380/2001 procedura per il rilascio del certificato di agibilità)

b)  nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

2.  La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 3.  Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di

cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

4.  Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.

5.  In conformità al procedimento di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

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Preavviso di rigetto – L. 241/1990 e smi 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento

dell'istanza 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del

procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

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I DIRITTI DI ISTRUTTORIA

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D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447

Art. 10 (Spese) 1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente

regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.

2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.

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D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del

cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.

4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

Art. 12 Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione

1. Il presente regolamento ha efficacia:a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

…………..

7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b).

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I diritti di istruttoria verranno versati direttamente agli enti terzi e non più al SUAP…..

in quanto tutto il DPR 447/1998 cessa di avere vigore dal 30 settembre 2011 e quindi anche l’art. 10 relativo alle “spese”.

Inoltre, ciò è espressamente scritto nell'allegato tecnico del DPR 160 art. 13, è previsto un software ministeriale per il pagamento on line dei diritti con riversamento automatico agli enti…

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Le novità introdotte dal D.Lgs del 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno con riferimento alla parte II titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico) art. 64-81

Dir. 12-12-2006 n. 2006/123/CE

Articolo 5 - Semplificazione delle procedure

1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano.

LA VOLONTA’ E’ QUELLA DI COSTRINGERE GLI STATI MEMBRI A SEMPLIFICARE IL PIU’ POSSIBILE: L’OBBIETTIVO E’ RIDURRE LA SPESA PUBBLICA… NON A CASO ORAMAI DA DIVERSI ANNI LE MODIFICHE INERENTI LA SEMPLIFICAZIONE SONO COMPRESE NELLA MANOVRA FINANZIARIA E RICORDIAMO CHE E’ STATO PUBBLICATO ANCHE IL DPR INERENTE LE AGENZIE PER LE IMPRESE CHE SOSTIIUIRA’ IL COMUNE PRESENTANDO L’ISTRUTTORIA SU DELEGA DELL’INTERESSATO!

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale: SCIA SI APPLICA A TUTTE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PREVALE SULLE LEGGI REGIONALI, INFATTI, OGGI I REQUISITI PROFESSIONALI SONO QUELLI DELL’ART. 71 DEL DECRETO 59 CHE PREVALGONO SULLA LR 21-2006 E SUL RELATIVO REG

2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.

3. ………….. 4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59DALL’ ART 2 – 7 ESCLUSIONI: IN MODO PARTICOLARE PER QUANTO CI INTERESSA LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DLGS NON SI APPLICANO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TAXI, NCC, GIOCHI PROIBITI

Art. 3 Servizi sociali Art. 4 Servizi finanziari Art. 5 Servizi di comunicazione

Art. 6 - Servizi di trasporto 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo,

marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.

2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:a) scuola guida;b) trasloco;c) noleggio di veicoli e unità da diporto;d) pompe funebri;e) fotografia aerea.

Art. 7 Altri servizi esclusi

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:a)……. d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito;

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 8 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;

……f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attività (d.i.a). di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

…..h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

….i) autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali;

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 10 - Libertà di accesso ed esercizio delle attività di

servizi

1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. CONFERMA PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL LIBERO MERCATO

2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (oggi scia)PRINCIPIO DELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E’ CHE L’AUTORIZZAZIONE DI PER SE’ RAPPRESENTA GIA’ UN VINCOLO ALLA LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA… QUINDI VA SOSTITUITA CON LA SCIA… IL DLGS POI PERO’ PREVEDE DALL’ART. 69 ETC IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ECT

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 11 - Requisiti vietati

1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

1) il requisito della cittadinanza Italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generate;f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri Italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 12 - Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di

interesse generale

1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata;e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale;f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare;h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 13 – Notifiche

1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.

2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne dà contestuale comunicazione all'autorità competente.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresì, alle autorità competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 14 - Regimi autorizzatori

1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello Stato.

3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 15 – Condizioni per i rilascio dell’autorizzazione

1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono:a) non discriminatorie;b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;d) chiare ed inequivocabili;e) oggettive;f) rese pubbliche preventivamente;g) trasparenti e accessibili.

2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorità competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 16 - Selezione tra diversi candidati

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.………………..

Art. 17 - Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990. ART 19 C 2 ORA SOLO SCIA - ART 20 SILENZIO ASSENSO

2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso.MOTIVO IMPERATIVO DI INTERESSE GENERALE: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano…

3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione

sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;b) i mezzi di ricorso previsti;c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata.

5. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.

Art. 18 - Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni

1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico.(ES divieto di nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria nelle commissioni di concorso e valutazione dei titoli)

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 19 - Efficacia delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:a) previsione di un rinnovo automatico, purché compatibile con le disposizioni del presente decreto;b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati;c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui è subordinato il suo ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.

4. È consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attività per la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 25 - Sportello unico

1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive. DPR 160/2010

2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. AGENZIE PER LE IMPRESE IL DPR 159/2010

3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in

cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 'impresainungiorno', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorità competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto. AMMINISTRAZIONI STATALI REGIONALI LOCALI E ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

6. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti

cambiamenti:a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e’ rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione può, per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere la richiesta attività di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento può essere espletato in modalità non interamente telematica.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 26 - Diritto all'informazione

1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.

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BOLKESTEIN ED “INTERPRETAZIONI”BOLKESTEIN ED “INTERPRETAZIONI”

Ministero dello Sviluppo Economico Circolare esplicativa

CIRCOLARE n. 3635/C Prot. n. 0045166 del 06/05/2010 “Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II.

Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico.”

SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIO, E …..

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (PER INTERVENTO DEL DL 78/2010 IL COMMA HA SOLO UN PERIODO: SCIA IMMEDIATA)

2. È subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni,

limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di

un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Page 74: La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)

D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è

sostituito dal seguente: «6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:a) al domicilio del consumatore;b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;h) nei mezzi di trasporto pubblico.»

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.

9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.».

10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.

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Circolare 3635/C del 6 maggio 2010

SOMMINISTRAZIONE “INIZIO ATTIVITA’”

In materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande si richiama il parere 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1), nel quale il Ministero dell’interno ha ribadito che l’autorizzazione per l’attività in discorso mantiene la “natura di licenza di polizia ai fini dell’art. 86 del t.u.l.p.s. come disposto dall’art. 152 del reg. al t.u.l.p.s., modificato dal D.P.R. n. 311/2001”. Ad avviso del Ministero dell’interno, infatti, tale particolare natura di “autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la somministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezione dell’attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e dell’incolumità delle persone. Da ciò discende che l’autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere l’attività di verifica dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale (..)”. I requisiti soggettivi ai quali fa riferimento il parere ministeriale sono quelli di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (PARTICOLARI REATI)

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Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 SOMMINISTRAZIONE “TRASFERIMENTO”

… nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, l’operatore è tenuto alla dichiarazione di inizio dell’attività e poi all’invio della comunicazione contestualmente all’avvio. Di conseguenza, l’avvio effettivo dell’attività nella nuova sede non può essere effettuato prima del decorso dei trenta giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione visto che la disposizione che lo disciplina richiama espressamente il primo periodo del comma 2 dell’art. 19. Trattasi quindi di dichiarazione di inizio dell’attività (DIA) ad efficacia differita. Resta fermo che dall’applicazione della DIA ad efficacia differita, nel caso di specie, non consegue alcun obbligo di interruzione dell’attività in essere.

OGGI SCIA IMMEDIATA ART. 19 COMMA 2 SOLO UN PERIODO

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Circolare 3635/C del 6 maggio 2010

SOMMINISTRAZIONE “SUBINGRESSO”

Nel caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività, per espressa previsione dell’art. 64, comma 4, l’istituto applicabile è quello della DIA ad efficacia immediata. L’attività dell’avente causa, quindi, può essere iniziata contestualmente all’invio della dichiarazione al comune competente per territorio. Resta ferma, ai fini dell’avvio della DIA ad efficacia immediata, la necessità del possesso dei presupposti e dei requisiti espressamente richiamati nella disposizione.

Page 79: La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)

Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 Programmazione degli esercizi di somministrazione (Art. 64

comma 3).La disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela. In via prioritaria sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più ammissibile. Il sistema di programmazione introdotto dalla disposizione in discorso, infatti, impedisce alle amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull’equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti. Nella predisposizione del provvedimento di programmazione, pertanto, non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di contemperare sia l’interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività.

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Circolare 3635/C del 6 maggio 2010

I provvedimenti di programmazione, altresì, pur nella necessità di assicurare una localizzazione delle attività in grado di rispondere alle necessità anche stagionali del territorio, non potranno prescindere dalla necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale, nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell’ambiente urbano oltre che il rispetto dell’ordine pubblico e della salute pubblica. Sulla base dei predetti presupposti possono essere individuati meccanismi di programmazione fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire l’equilibrio degli interessi coinvolti. In ogni caso, giova ribadire che la previsione conferma il divieto di fissare contingenti e parametri numerici legati alla mera logica dell’equilibrio tra domanda e offerta, già sancita dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

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Circolare 3635/C del 6 maggio 2010

SorvegliabilitàL’art. 64, comma 5, dispone che “L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie”. I decreti ai quali la disposizione fa rinvio, ai fini della verifica della sorvegliabilità dei locali nei quali deve svolgersi l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono stati emanati dal Ministero dell’interno. Trattasi dei decreti ministeriali 17 dicembre 1992, n. 564, e 5 agosto 1994, n. 534, ai quali si fa rinvio ai fini della individuazione dei requisiti e delle caratteristiche dei locali necessari per ottenere il riconoscimento della conformità.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 65 - Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislative 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione di inizio di attività».

3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, è abrogato.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 66 - Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 67 - Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

Page 85: La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)

D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 68 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri

sistemi di comunicazione 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite

televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».

3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 69 - Vendite presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio di attività».

3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.».

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati. 5. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge

17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. (tesserino riconoscimento)

[L. 17-8-2005 n. 173 - Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali. Art. 3 comma 3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese]

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Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 ESERCIZI DI VICINATO, SPACCI INTERNI, APPARECCHI AUTOMATICI,

VENDITA PER CORRSIPONDENZA TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE, VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL COSUMATOREPer effetto degli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto, l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 114 del 1998, nonché mediante le forme speciali di vendita di cui al medesimo articolo e comma, lett. h), è soggetta alla DIA ad efficacia immediata. Trattasi di un intervento di semplificazione che non obbliga al decorso dei trenta giorni prima dell’avvio, previsti dall’abrogato istituto della comunicazione di cui al citato decreto legislativo n.114/1998.

Con riferimento agli aspetti sanzionatori, si precisa che la violazione delle disposizioni in materia di esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e vendita presso il domicilio dei consumatori, cui fa rinvio l’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.114/1998 si determina anche nel caso di mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad efficacia immediata prevista dagli articoli 65, 66, 67, 68, e 69 del decreto ai fini dell’avvio dell’attività.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 70 - Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.».

2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: «4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e’ rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.».

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole:

«della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante «sono inserite le seguenti: «limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche».

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

[D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale. 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio]

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

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Circolare 3635/C del 6 maggio 2010

Aree Pubbliche

L’art. 70, comma 5, dispone che “Con intesa in sede di Conferenza unificata …sono individuati …. i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi”. La disposizione rinvia a successivo provvedimento da assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata, con il quale risolvere le conseguenze che possono determinarsi in relazione alle nuove disposizioni in materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche tramite l’utilizzo di un posteggio.

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Circolare 3635/C del 6 maggio 2010

Come è noto, la concessione di posteggio per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.114/1998 ha attualmente durata decennale e, nella quasi totalità dei casi, per effetto delle relative disposizioni regionali, è tacitamente rinnovata o assegnata con procedure di selezione che, in ogni caso, prevedono meccanismi di priorità nei confronti dei soggetti che già hanno utilizzato la relativa porzione di area pubblica. Le suddette modalità di assegnazione dei posteggi risultano incompatibili con l’art. 12 della Direttiva.

Page 93: La gestione dei servizi nelle attività produttive alla luce della riforma dello SUAP (DPR 160/2010)

Circolare 3635/C del 6 maggio 2010

……. risulta necessario procedere alla individuazione di nuovi criteri… conformi al principio comunitario ed emanare apposite disposizioni transitorie. Nell’ambito dell’intesa di cui al citato articolo 70, comma 5, potranno pertanto essere fissati i criteri di individuazione di una durata adeguata di tali concessioni, tenuto conto non solo degli investimenti necessari per attrezzare i posteggi, ma anche delle esigenze organizzative dell’impresa e delle problematiche anche di ordine sociale rilevanti nel settore. In tale intesa, nell’ambito della affermata esigenza di evitare discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa nei criteri di concessione dei posteggi, potranno essere inoltre individuati eventuali limiti al numero dei posteggi concedibili ad una stessa impresa nella medesima area pubblica mercatale, a prescindere se si tratti di impresa individuale o impresa costituita in forma societaria, per garantire una maggiore gamma di prodotti e di offerte ed un sufficiente confronto concorrenziale.

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Circolare 3635/C del 6 maggio 2010

In ogni caso si ritiene che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla scadenza del termine decennale per ciascuna di esse originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel provvedimento recante l’intesa prevista dall’art. 70, comma 5. Le concessioni che scadono nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di effettiva applicazione delle disposizioni transitorie da individuarsi nell’intesa in argomento, tenuto conto dell’ultima parte del citato comma 5 dell’articolo 70, devono ritenersi prorogabili a semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così previsto dalla legge regionale applicabile) fino a detta ultima data, ferma restando per il periodo successivo l’applicazione delle soluzioni a tal fine direttamente individuate in tali disposizioni transitorie.

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REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI NAZIONALI

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e

bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore

merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e I'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

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RUOLI CAMERALI

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

Art. 72 - Attività di facchinaggio 1. I soggetti che presentano la dichiarazione di

inizio di attività per l'esercizio dell'attività di facchinaggio ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342. (DOPPIA DIA)

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 73 - Attività di intermediazione commerciale e di affari

1. È soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

2. Le attività disciplinate dalla legge 3SXX febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

…………….

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 74 - Attività di agente e rappresentante di commercio

1. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive .……………

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 75 - Attività di mediatore marittimo

1. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive …………..

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 76 - Attività di spedizioniere

1. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrive …………..(sostanziale eliminazione del ruolo o elenco, introduzione DIA DIFFERITA oggi SCIA tramite suap nello spirito della semplificazione prevista dalla direttiva per l’accesso alle attivita’ di servizi)

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ACCONCIATORE,

ESTETISTA, TINTOLAVANDERIA

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

Art. 77 - Attività di acconciatore

1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, è sostituito dal seguente: «2. L'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, è inserito il seguente: «5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.».

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 78 - Attività di estetista

1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: «Art. 21. L'attività professionale di cui all'articolo 1 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.».

3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 Art. 79 Attività di tintolavanderia

1. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituita dalla seguente: «a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;»;

3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: «previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituito dal seguente: «Art. 61. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui l'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.».

5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è abrogato.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

Art. 83 - Strutture turistico – ricettive

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti I'operatività delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

Art. 84 - Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,

quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

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L. 4-2-2005 n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Art. 16 Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

Art. 11. Attuazione in via regolamentare e amministrativa.

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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Circolare 3635/C del 6 maggio 2010

premessa….. per gli eventuali aspetti rientranti invece nelle competenze regionali le disposizioni contenute nel decreto legislativo, necessarie per consentire il completo adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario entro il termine a tal fine stabilito, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all’adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento. Ciò anche per effetto della clausola di cedevolezza contenuta all’articolo 84, comma 1, del citato decreto legislativo….

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L’impatto dei Regolamenti approvati il 10 giugno 2010 dal Consiglio dei Ministri in materia di semplificazione ed il riordino della disciplina relativa al SUAP e la previsione del portale web “impresa in un giorno”.

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO:Sulla G.U. 30/09/2010 n. 229 sono stati pubblicati il DPR 7/09/2010 n. 160, che reca la nuova disciplina in materia di sportello unico per le attività produttive e il DPR 9/07/2010 n. 159, che disciplina le Agenzie per le imprese.I regolamenti danno attuazione ai commi 3 e 4 dell’art. 38 del D.L. 25/06/2008 n. 112, rubricato ”Impresa in un giorno” e intendono essere funzionali non solo al disegno di semplificazione di assetti procedimentali ed organizzativi, ma anche a quello di promozione e rilancio del sistema produttivo contribuendo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell’attività d’impresa.La pubblicazione dei due regolamenti è una fase importante di un processo complesso che prevede numerosi adempimenti attuativi e complesse attività organizzative da parte di una pluralità di soggetti pubblici e privati, volte a rendere pienamente operative tutte le previsioni della nuova disciplina dal 30 settembre 2011.ll DPR semplifica e riordina la disciplina dello SUAP, per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, prevedendo l’introduzione dell’esclusivo utilizzo degli strumenti telematici nell’esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160Individua il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti, che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 59/2010. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività e i relativi elaborati tecnici sono presentati in modalità telematica al SUAP del comune competente per il territorio. Il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione è presentata al SUAP che verifica, con modalità telematica, la completezza formale della documentazione e degli allegati e, in caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia la ricevuta e il richiedente può avviare immediatamente l’attività.

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Le disposizioni del regolamento, ed in particolare quelle riferite alle attività soggette alla SCIA, entrano in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione, mentre la parte riferita al procedimento unico per le altre attività entra in vigore a decorrere da un anno da tale pubblicazione.

L’operatività dell’impianto normativo è garantita dalla previsione che, qualora il Comune non abbia i requisiti previsti e, in particolare, non sia in grado di rappresentare l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, le funzioni del SUAP sono esercitate dalle Camere di commercio competenti per territorio.

A tal fine il DPR introduce all’art. 4 comma 10, un meccanismo che prevede un’autovalutazione dei Comuni sul possesso dei requisiti richiesti e la relativa comunicazione, entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Qualora poi entro 180 giorni si verifichi la mancata costituzione dello Sportello Unico o la sua non rispondenza ai criteri di funzionalità previsti, l’esercizio delle funzioni è svolto dalla Camera di commercio territorialmente competente.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 CAPO I - Principi generali ed ambito applicativo

Art. 1  Definizioni 1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)  «agenzia per le imprese» (di seguito denominata: «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b)  «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico; c)  «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; d)  «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e)  «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; f)  «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160g)  «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge; h)  «dichiarazione di conformità»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;

LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ LE FIRMA CHI DI COMPETENZA: ES IL TECNICO ABILITATO PER LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E L’UTENTE NEL CASO DI CESSAZIONE ATTIVITA’

i)  «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge; j)  «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160k)  «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività;

l)  «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia; m)  «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; n)  «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni; o)  «sistema pubblico di connettività» (di seguito denominato: «SPC»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione;

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160p)  «interoperabilità»: la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD (Codice dell'amministrazione digitale) e delle regole tecniche del SPC (sistema pubblico di connettività).

Art. 2  Finalità e ambito di applicazione 1.  Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-

legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2.  …………….

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Art. 3  Il portale «impresainungiorno»

1.  Il portale:a)  fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3; b)  assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;

viene introdotto il sistema delle Agenzie per le imprese, soggetti privati ai quali sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d’asseverazione

c)  prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;

d)  contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'articolo 1, lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160e)  costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo.

Viene individuato nel portale “Impresainungiorno” la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti già operative per lo scambio informativo e l’interazione telematica tra le Amministrazioni e gli altri Enti interessati. E’ pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzo ai sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni

2.  Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.

3.  Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6.Il Regolamento apre, dunque, all’onnicomprensività dell’ambito di competenza del SUAP. Tale assunto, appare evidente, dovrà necessariamente guidare le scelte organizzative di Comuni, Camere di Commercio ed Enti terzi

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 CAPO II - Funzioni e organizzazione del SUAP

Art. 4  Funzioni e organizzazione del SUAP

1.  Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2.  Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 3.  Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura

l'informazione attraverso il portale in relazione:a)  agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento; b)  alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti; c)  alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.

4.  L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

5.  I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

6.  Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

7.  Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

8.  Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 9.  Il collegamento di cui al comma 8:

a)  rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese; b)  garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso; c)  assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA; d)  garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 10.  Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale (30/09/2010) del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.

Entro 120 (28 GENNAIO 2011) giorni dalla data di pubblicazione sulla GU i Comuni AVREBBERO DOVUTO attestare, secondo le modalità previste dall’art. 4 comma 2 dell’allegato tecnico al Regolamento, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, lett. a (Suap quale unico punto di accesso) e lett. a-bis (collegamento con il Registro delle Imprese) del Decreto Legge 112 e dell’art. 2 comma 2 del Regolamento (trasmissione telematica delle “pratiche”), al Ministero dello Sviluppo Economico che cura la pubblicazione dell’elenco dei Suap sul Portale.Il comma 10 ha introdotto un meccanismo di autovalutazione dei Comuni sul possesso dei requisiti richiesti con la relativa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.ANCI: Tali requisiti tecnici minimi si sostanziano…..

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 11.  Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1

(180 gg 6 mesi 29 marzo), lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.

12.  Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

13.  In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14.  Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 CAPO III - Procedimento automatizzato (IMMEDIATO)

Art. 5  Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze

1.  Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.

2.  La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

3.  La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4.  ……………….

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Art. 6  Funzioni dell'Agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa

1.  Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge.

2.  L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.

3.  L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.

4.  L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

CAPO V - Disposizioni comuni Art. 9  Chiarimenti tecnici

1.  Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Art. 11  Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico

1.  I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. …

Art. 12  Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione 1.  Il presente regolamento ha efficacia:

a)  in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; b)  in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.2.  Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni. ….

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D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 4.  Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica di cui al

comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto predisposto dai SUAP già operativi.

5.  L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6.  Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7.  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b).

8.  Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.ALL-Specifiche tecniche per il regolamento di cui all’ art. 38 del D.L. 112/2008 «Impresa in un giorno»

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D.P.R. 9 luglio 2010 n. 159 “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’art.38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.113”.

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO:Il regolamento disciplina le Agenzie per le imprese introdotte nel nostro ordinamento al fine di facilitare i rapporti tra imprese e amministrazione. Le Agenzie per le imprese sono soggetti privati accreditati che assolvono ad una duplice funzione:

rilasciare titoli con valore autorizzatorio nei casi in cui i relativi procedimenti non lascino spazio discrezionale alle autorità amministrative;

attestare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività di impresa (di supporto ai SUAP nelle istruttorie di procedimenti amministrativi).Il DPR prevede due livelli di accreditamento delle Agenzie. Il primo è riferito alle attività vincolate, ossia soggette alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), il secondo abilita a fornire supporto ai SUAP nell’istruttoria dei procedimenti in cui l’amministrazione ha potere discrezionale. I due livelli presuppongono due diversi certificati di conformità della struttura secondo le qualifiche indicate nell’allegato al provvedimento.E’ previsto che le Agenzie siano accreditate dal Ministero per operare in relazione a specifiche attività economiche, previa sottoscrizione di polizza assicurativa per la copertura di rischi legati a responsabilità civile. Al Ministero sono attribuite anche le funzioni di vigilanza sull’attività delle Agenzie.L’elenco delle Agenzie accreditate, con l’indicazione dell’ambito territoriale e delle attività, nonché i relativi aggiornamenti e gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell’accreditamento, saranno resi disponibili sul portale www.impresainungiorno.gov.it

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D.P.R. 9 luglio 2010 n. 159Per potere esercitare (e pertanto svolgere anche tutte le attività richiamate nel Regolamento SUAP), le Agenzie devono risultare accreditate dal Ministero. Ai fini dell’accreditamento, l’Agenzia presenta apposita istanza che contiene l’indicazione dettagliata delle attività economiche per le quali chiede l’accreditamento e l’ambito territoriale, almeno regionale, nel quale intende operare.L’istanza è corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico-amministrativa rispondente a criteri di competenza indipendenza e terzietà, nonché di copia dell’atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività, valida per tutta la durata dell’accreditamento stesso. Il modulo per l’istanza, da presentare in modalità informatica e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nonché le istruzioni per la compilazione, saranno pubblicati in un'apposita sezione del portale www.impresainungiorno.gov.it .Il regolamento dispone che alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento, si provvederà mediante tariffa a carico dell’Agenzia, stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore. Conseguentemente, prima di tale definizione delle tariffe e delle modalità informatiche di presentazione delle domande, non possono né devono essere presentate istanze di accreditamento da parte delle Agenzie.

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La modifica dell’art. 19 della legge 241/90: l’introduzione della SCIA e le nuove procedure previste dal DL 78/2010 convertito con legge 122/2010

Dalla DIA alla SCIA

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Elenco aggiornamenti all'articolo 19 della legge 241/1990

LA 241 HA RAPPRESENTATO LA 1° LEGGE DI CARATTERE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INFATTI ALCUNI ARTICOLI RELATIVI AL RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO O ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO SI

APPLICANO A TUTTE LE PROCEDURE DELLA PA SALVO DIVERSE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE LEGGI DI SETTORE

28/12/1993La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993, n. 303) ha disposto (con l'art. 2) la modifica degli artt. 14 e 19.

21/02/2005La L. 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/2/2005, n. 42) ha disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) la modifica degli artt. 1, 2, 6, 8, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 20, 21, 22, 24, 25, 27 e 29, l'abrogazione dell'art. 31 e l'introduzione degli artt. 3-bis, 10-bis, 14-quinquies.

16/03/2005Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16/3/2005, n. 62), convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. n. 91/L, relativo alla G.U. 14/5/2005 n. 111) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli artt. 2, 18, 19, 20, 21 e 25.

19/06/2009La L. 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. n. 95/L, relativo alla G.U. 19/06/2009, n. 140) ha disposto (con gli artt. 7, 8, 9, 10) la modifica degli artt. 1, 2, 20, 16, 25, 14-ter, 19, 22, 29 e l'introduzione dell'art. 2-bis.

23/04/2010Il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 (in SO n.75, relativo alla G.U. 23/04/2010, n.94) ha disposto (con l'art. 85, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 2.

31/05/2010Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (in SO n.114, relativo alla G.U. 31/05/2010, n.125) , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. n. 174/L, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176), ha disposto (con l'art. 49, comma 4-bis) la modifica dell'art. 19.

07/07/2010Il DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 14) dell'allegato 4) l'abrogazione del comma 5 dell'art. 19

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Legge 241/1990 art. 19 TESTO ORIGINARIO

C’ERA UN RINVIO AL GOVERNO

Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata….

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Legge 241/1990 art. 19

Modifiche introdotte dalla Legge 537/1993 (art. 2 comma 10) LA DIA NEL 1993 AVEVA CARATTERE GENERALE E LA SI POTEVA APPLICARE

TUTTE LE VOLTE CHE SI PARLAVA DIautorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso…

In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi….

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Legge 241/1990 art. 19Modifiche introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35

NEL 2005 NON TROVIAMO SEMPLIFICAZIONI, MA COMPLICAZIONI LA DIA HA EFFICACIA DOPO 30 GG - DOPPIO PASSAGGIO

PRESENTAZIONE DIA E COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’ DOPO 30 GG - INOLTRE NELLA FORMULAZIONE SPARISCE IL RIMANDO

AL PRIVATO (EDILIZIA) RIFERENDOSI SOLO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli ......

L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.

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La nuova SCIALegge 241/1990 art. 19DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

CAMBIA SOLO LA DENOMINAZIONE IN SCIA. VIENE CONFERMATO IL RIMANDO ALLE SOLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IMPRENDITORIALI: COMMERCIO ARTIGIANATO DIREZIONALE ETC) CI DOBBIAMO SOFFERMARE SUL TERMINE RICHIESTE CHE SEMBRA RIFERITO SOLO AD ALBI E RUOLI IN REALTA’… MA CON UNA VIRGOLA DOPO RUOLI… SI RIFERIREBBE A TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, ....... SCIA OGNI VOLTA CHE NON C’E’ UNA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA PA

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La nuova SCIALegge 241/1990 art. 19DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

OGNI ATTO… LA NORMA HA CARATTERE GENERALE NON E’ IL COMUNE CHE DECIDE, MA LA NORMA STESSA CHE PREVEDE LE ESCLUSIONI OVVERO I CASI IN CUI NON E’ POSSIBILE APPLICARE LA SCIA

Ogni atto ….. è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. LA NORMA PREVEDE ANCHE I VINCOLI IMPOSTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA: QUINDI SE LA NORMA COMUNITARIA PREVEDE L’AUTORIZZAZIONE IL COMUNE NON PUO’ SEMPLIFICARE LA PROCEDURA

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La nuova SCIALegge 241/1990 art. 19DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ......

L’ART 46 PREVEDE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI A FIRMA DELL’ISTANTE (NON C’E’ BISOGNO DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’)L’ART 47 PREVEDE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (NON ESISTE UN CERTIFICATO A MONTE MA SONO FATTI NOTI AL DICHIARANTE) SE L’ISTANTE USA MODELLI DIVERSI DALLA SCIA LA PA NON ESSENDO VINCOLATA AL NOMEN IURIS “FORMA”, MA ALLA SOSTANZA… LO DEVE ACCETTARE. NEL CASO DEL COM1 SIAMO NELLA FATTISPECIE DI IRRICEVIBILITA’1) MANCA LA SOTTOSCRIZIONE O DOCUMENTO’ D’IDENTITA’2) MANCA OGGETTO O NON E’ IDENTIFICATO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO3) PRESENTAZIONE DI UNA SCIA PER AVVIARE UN’ATTIVITA’ SOGGETTA A REGIME AUTORIZZATORIO

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La nuova SCIALegge 241/1990 art. 19DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 … nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero

dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

NONCHE’ PUO’ ESSERE INTERPRETATO CON CARATTERE AGGIUNTIVO… TUTTE LE PROCEDURE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DA ATTESTAZIONI A SEMPLICE FIRMA DEL TECNICO (ES ATTESTAZIONE CAPIENZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO) O ASSEVERAZIONI DI TECNICI ABILITATI (LE ASSEVERAZIONI SONO PERIZIE GIURATE DAVANTI ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO)

O COME INOLTRE QUANDO PREVISTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE... INTEPRETAZIONE PIU’ CONVENIENTE ALTRIMENTI DETTI DOC DEVONO ESSERE ALLEGATI A TUTTE LE ATTIVITA’: EV, SUBINGRESSO ETC

ANCHE SE ALCUNI SONO DI ALTRO AVVISO IN QUANTO IL NOME STESSO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA’ LASCIA INTEDERE CHE TUTTO DEVE ESSERE CERTIFICATO

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La nuova SCIALegge 241/1990 art. 19DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

NUOVA FORMULAZIONE SECONDO LA QUALE LA SCIA SOSTITUISCE ANCHE I PARERI… IL PARERE DI ALTRI ORGANI E’ SOSTITUIBILE DALLE AUTOCERTIFICAZIONI, CIO’ NON E’ POSSIBILE SE SIAMO DINANZI AD UN ENDOPROCEDIMENTOES INSEGNE: insegne di esercizio sono soggette a pareri e quindi autocertificabiliinsegne su strada sono soggette ad autorizzazione

IN MANCANZA DELLE ATTESTAZIONI, PARERI ETC LA SCIA E’ EFFICACE MA NON REGOLARE … DARE TEMPO CONGRUO ALL’ISTANTE PER REGOLARIZZARE

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La nuova SCIALegge 241/1990 art. 19 DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Comma 2 L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata

dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

IL COMMA 2 NELLA NUOVA VERSIONE HA SOLO UN PERIODO: LA SCIA E’ SEMPRE AD EFFICACIA IMMEDIATA … CERTO L’EFFETTO CHE PRODUCE E’ ABILITANTE SE L’INTERESSATO L’HA INVIATA ALL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE ED REGOLARE

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La nuova SCIALegge 241/1990 art. 19DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Comma 3 L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei

requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, ..... MODIFICA FONDAMENTALE NON SI DICE PIU’ IN CASO DI MANCATA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI, MA IN CASO DI ACCERTATA CARENZA… L’ACCERTAMENTO E’ DI COMPETENZA DELLA PAQUINDI SE UN CITTADINO PRESENTA SCIA FIRMATA ETC MA NON INDICA I REQUISITI, LA PA DEVE ACCERTARE ENTRO 60 GG SE HA I REQUISITI E SE NON LI HA PUO’, SEMPRE NEI 60 GG, EMETTERE PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DANNOSI… NON DI RIMOZIONE DI TUTTI GLI EFFETTI, MA SOLO DI QUELLI CHE LA PA RITENGA DANNOSI (E’ COMPLESSO E PERICOLOSO)… SE UN’ATTIVITA’ E’ ILLECITA, MA NON DANNOSA SI APPLICANO SOLO SANZIONI!

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La nuova SCIALegge 241/1990 art. 19DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Comma 3..... salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. QUINDI PER CONTINUARE L’ES DI PRIMA IL TIZIO CHE NON HA I REQUISITI NOMINA UN PREPOSTO E REGOLARIZZA ENTRO 30 GG

Comma 3 È fatto comunque salvo il potere

dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

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Legge 241/1990 – Art. 21-quinquies. Revoca del provvedimento.1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Legge 241/1990 – 21-nonies. Annullamento d'ufficio.1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO E’ UN PROVVEDIMENTO DI II° NON C’E BISOGNO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO21-OCTIES ANNULLABILITA DEL PROVVEDIMENTO PER VIOLAZIONE DI LEGGE O VIZIATO DA ECCESSO DI POTERE O INCOMPETENZA

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Comma 3 In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di

notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

SCIA: 1) RICEVIBILE O IRRICEVIBILE ENTRO 5 GG (CONSIGLIO…)2) ENTRO 60 GG ACCERTARE IL POSSESSO REQUISITI SE MANCANO INFORMO DI CONFORMARE L’ATTIVITA’ CONCEDENDO NON MENO DI 30 GG MA ENTRO I 60 GG3) SE NON CONFORMA L’ATTIVITA’ ENTRO 60 GG AVVIO PROCEDIMENTO TRANNE IL CASO DELL’ANNULLAMENTO D’UFFICIO O IN CASO DI PRESENZA DI EFFETTI DANNOSI 4) AVVIO DEL PROCEDIMENTI IN OGNI TEMPO IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI

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Comma 4 Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo

periodo del comma 3 (NEI 60 GG), all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. L’ATTIVITA’ DOPO I 60 GG CONTINUA ANCHE SE SANZIONATA, QUINDI DOPO I 60GG, A MENO CHE NON SI TRATTI DI FALSE DICHIARAZIONI, LA PA PUO’ INTERVENIRE SOLO IN PRESENZA DEL PERICOLO DI DANNO AL PATRIMONIO, SALUTE ETC

Comma 5 (ABROGATO). Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente

carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia…………

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La nuova SCIALegge 241/1990 art. 19DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Comma 6 Ove il fatto non costituisca più grave reato,

chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

QUESTO REATO RIGUARDA TUTTI I CASI DI FALSE DICHIARAZIONI SIA DELL’INTERESSATO CHE DEI TECNICI ABILITATI… QUINDI DELLA SCIA E DEI DOC A CORREDO DELLA SCIA

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Le altre disposizioni contenute nel DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 e nella legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE Art. 40 Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno Art. 40-bis Quote latte Art. 41 Regime fiscale di attrazione europea Art. 42 Reti di imprese Art. 43 Zone a burocrazia zero Art. 44 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero Art. 45 Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92 Art. 46 Rifinanziamento del fondo infrastrutture Art. 47 Concessioni autostradali Art. 48 Disposizioni in materia di procedure concorsuali Art. 48-bis Assunzione di magistrati Art. 48-ter Disposizione in materia di contenzioso tributario Art. 49 Disposizioni in materia di conferenza di servizi Art. 50 Censimento Art. 51 Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale Art. 52 Fondazioni bancarie Art. 52-bis Garanzia per il versamento di somme dovute per effetto di accertamento con adesione Art. 53 Contratto di produttività Art. 54 EXPO Art. 54-bis Interventi a sostegno del settore della pesca marittima Art. 54-ter Modifica al decreto legislativo n. 285 del 2005

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Le altre disposizioni contenute nel DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 e nella legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 49 comma 4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza (SOLO L’IMPRENDITORE E’ CONCORRENTE NON IL PRIVATO CHE PRESENTA UN PROVVEDIMENTO EDILIZIO PERTANTO LA DIA EDILIZIA E’ ANCORA IN VIGORE) ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

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Art. 49 comma 4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: ..... DPR 159-160/2010 L’IDEA E’ DI SEMPLIFICARE IL PIU’ POSSIBILE: LA SCIA DIVENTERA’ UNA AUTOCERTIFICAZIONE SU QUESTO ART E’ INTERVENUTO IL MINISTERO DELLA SEMPLIFICAZIONE CON UNA CIRCOLARE CHE DOVREBBE ESSERE DEL 16 SETTEMBRE DICENDO CHE LA SCIA SI APPLICA ANCHE ALL’EDILIZIA… MA PRODUTTIVA O NO? IL MINISTERO COMPETENTE NON E’ ANCORA INTERVENUTO

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a)proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b)eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;

c)estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d)informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;

e)soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f)coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

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Art. 49 comma 4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all’ articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare n. 3637/C del 10 agosto, ha fornito le prime indicazioni applicative, indirizzate in particolare alle Camere di Commercio su:

APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA SCIA ALL’ATTIVITÀ DI:

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE E FACCHINAGGIO;

INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI, AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO, MEDIATORE MARITTIMO, SPEDIZIONIERE;

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Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010 ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: …, con riferimento alle attività disciplinate dal citato d.lgs. n. 59, sono soggetti alla SCIA di

cui all’art. 19 della legge n. 241 attualmente vigente:

• il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 64, comma 1;• l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all’art. 64, comma 2;• l’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l’espresso richiamo, ad opera dell’art. 64, comma 2, all’applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”) e ferma restando, ovviamente, l’applicabilità ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva la DIA;• l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), di cui all’art. 65, nonché le attività effettuate mediante le forme speciali di vendita (Spacci interni - Apparecchi automatici - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio dei consumatori), di cui agli artt.66, 67, 68 e 69.

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Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010 ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:

Dal contenuto dell’art. 19 della Legge 241/1990, nel testo oggi vigente, risulta evidente l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Di conseguenza, salve ulteriori e più meditate precisazioni da verificare con le amministrazioni regionali competenti, resta ferma la necessità dell’autorizzazione nei seguenti casi:

• avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell’articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;• trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del d. lgs. n. 59, ad una sede collocata in una zona tutelata nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell’ambito di zone tutelate;• avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, di cui all’art. 28 del d. lgs. n. 114, come modificato dall’art. 70 del d. lgs. n. 59;• avvio dell’attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. n. 114.

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