La gestione associata delle funzioni comunali. Gli adempimenti, le forme, le scelte,...

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“La gestione associata delle funzioni comunali. Gli adempimenti, le forme, le scelte, l'organizzazione, i termini” - L’art. 14, commi da 25 a 31, del Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 122/2010, le funzioni, gli obblighi e le modalità di gestione associata - L'art. 16 della L. 148/2011 e la normativa regionale della Sardegna, la disciplina dei Comuni con meno di 1000 abitanti; i nuovi obblighi di gestione associata; la condizione dei Comuni tra 1000 e 5000 abitanti; il rapporto tra le Unioni ex art. 16 L. 138/2011 e quelle ex art. 32 TUEL - il nuovo quadro dello scadenziario dopo le modifiche introdotte con la conversione in legge del c.d. d.l. “Milleproroghe" , d.l. 215/2011; i termini in Sardegna -il rapporto tra normativa statale e norme regionali - le nuove norme in tema di centrale unica per gli appalti ex art. 23 d.l.201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e di gestione associata delle funzioni in materia di ICT la scelta fra le diverse forme di gestione associata previste dalla normativa; - Incidenza sull’assetto funzionale e organizzativo degli Enti interessati con

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“La gestione associata delle funzioni comunali. Gli adempimenti, le forme, le scelte, l'organizzazione, i termini”

- L’art. 14, commi da 25 a 31, del Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge 122/2010, le funzioni, gli obblighi e le modalità di gestione associata - L'art. 16 della L. 148/2011 e la normativa regionale della Sardegna, la disciplina dei Comuni con meno di 1000 abitanti; i nuovi obblighi di gestione associata; la condizione dei Comuni tra 1000 e 5000 abitanti; il rapporto tra le Unioni ex art. 16 L. 138/2011 e quelle ex art. 32 TUEL- il nuovo quadro dello scadenziario dopo le modifiche introdotte con la conversione in legge del c.d. d.l. “Milleproroghe" , d.l. 215/2011; i termini in Sardegna -il rapporto tra normativa statale e norme regionali- le nuove norme in tema di centrale unica per gli appalti ex art. 23 d.l.201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e di gestione associata delle funzioni in materia di ICT la scelta fra le diverse forme di gestione associata previste dalla normativa;- Incidenza sull’assetto funzionale e organizzativo degli Enti interessati con riferimento alla gestione del personale ed ai relativi vincoli di spesa piccoli comuni, gestioni associate e patto di stabilità- esperienze realizzate- gestioni associate comunali, nuove province nella prospettiva della Carta delle autonomie e della nuova normativa della Sardegna

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Premessa metodologica e di merito

Svolgo funzioni di coordinatore nazionale ANCI piccoli Comuni

La posizione politica di ANCICritica ferma di un metodo inaccettabile

Dissenso profondo nel merito

Sì alle gestioni associate, ma inadeguatezza delle norme in campo

Via l'art. 16 della manovra estiva

Iniziativa per questioni di costituzionalità

Rapporto con le Regioni

Partecipiamo comunque a tutti i tavoli:

Commisione paritetica

Carta autonomie al Senato

Incontri bilaterali

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Costituzione

I Comuni nella Costituzione dopo la riforma del

Titolo V

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Il nuovo TITOLO V

Art. 115 Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propriPoteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione

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Il nuovo TITOLO V

Lett. p) legislazione elettorale, organi di governo e funzionifondamentali di Comuni, Province e città metropolitane

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Art. 116Costituzione

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

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Statuto Regione Sardegnaart. 3

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi

nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico socialidella Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

...............

...............b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

...............

...............

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Art. 16, comma 29, l. 148/2011

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni

appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle province

autonome di Trento e Bolzano nel rispetto degli statuti delle

Regioni medesime, delle relative norme di attuazione e

secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e

successive modificazioni.

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Il nuovo TITOLO V

fusioni

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I piccoli Comuni come li conosciamo alcuni nodi del possibile cambiamento

Ordinamento istituzionale comunale

SINDACO, GIUNTA, CONSIGLIO, COMMISSIONI

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Organi del Comune

ORGANI DI GOVERNOORGANI DI GOVERNOSINDACOGIUNTACONSIGLIO COMUNALE (COMMISSIONI)

ORGANI DI GESTIONEORGANI DI GESTIONEDIRIGENTIRESPONSABILI dei SERVIZI

ORGANI del COMUNEORGANI del COMUNE

SEGRETARIO

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Rapporto fiduciario (Mozione di sfiducia)Rapporto fiduciario (Mozione di sfiducia)

Organi del Comune

Giunta Comunale (organo esecutivo)

Giunta Comunale (organo esecutivo)

Funzione amministrativaFunzione normativa (parte)Indirizzo politico

Sindaco Sindaco

Funzione amministrativaIndirizzo politico(con la Giunta)

Cittadini Residenti(corpo elettorale)

Cittadini Residenti(corpo elettorale)

Consiglio Comunale (assemblea rappresentativa)

Consiglio Comunale (assemblea rappresentativa)

Funzione normativa (parte)Indirizzo politico - controllo

Commissioni(assemblea rappresentativa)

Commissioni(assemblea rappresentativa)

Funzione consultiva – redigenteFunzione di controllo – di indagine

Nomina e revoca(rapporto fiduciario)

Nomina e revoca(rapporto fiduciario)

Rapporto fiduciario

(Mozione di sfiducia)

Rapporto fiduciario

(Mozione di sfiducia)

EleggonoEleggono

EleggonoEleggono

Consiglio/Assemblea Unione

Giunta UnioneConf. Sindaci

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Organi del Comune

SINDACO (art.50 – 54 TUEL)SINDACO (art.50 – 54 TUEL)Organo monocratico del Comune

È il CAPO dell’Amministrazione comunale e UFFICIALE di GOVERNO nel territorio amministrato

E’ RESPONSABILE DELL’AMMINISTRAZIONE:Stabilisce l’indirizzo politico-amministrativo nel rispetto dei programmi

previsti dal consiglio, e verifica la corretta attuazione del programma, nel rispetto dei principi di legalità, efficienza e buon andamento

dell’AmministrazioneIn che rapporto sta con l’amministrazione (attraverso) l’Unione o il Comune capofila ?

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Organi del Comune

QUALE CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE

QUALE CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE

Coordina l’attività degli assessori =

promuove l’iniziativa politica

Nuovo status (eventuale) del Sindaco nei Comuni con meno di 1.000 abitanti

E’ Presidente o assessore dell’Unione/Membro Conf. Sindaci, titolare di

iniziativa politica

QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

Sovraintende ai servizi di competenza statale esercitati dal Comune: STATO CIVILE E ANAGRAFE,

LEVA, DEMOGRAFIA, MATERIA ELETTORALE

Emana provvedimenti (ordinanze d’urgenza)

in materia di ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA

PUBBLICA, SANITA’ IGIENE

Il SINDACO

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Organi del Comune

COMPETENZE del CONSIGLIO COMUNALE (art.42 TUEL)

COMPETENZE del CONSIGLIO COMUNALE (art.42 TUEL)

E’ organo di indirizzo e controllo politico-amministrativoE’ competente ad approvare solo gli atti fondamentali dell’Ente,

caratterizzati da funzioni programmatorie e di indirizzo e a verificare i risultati dell’azione della Giunta

Nuovo ruolo (eventuale) del consiglio nei Comuni con meno di 1000 ab.

Partecipazione e approvazione linee programmatiche di mandato - Adozione statuti e regolamentiProgrammi, pianificazione, bilanci… - Convenzioni tra enti - Organismi di decentramento

Organizzazione dei servizi e affidamento in convenzione - Tributi e tariffeAcquisti, alienazioni, permute immobiliari – Nomina rappresentanti del comune e del consiglio

Rapporti con Consiglio Unione/maggioranze e minoranze, politiche e territoriali, consiglio ente capofila

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Organi del Comune

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE(art.48 TUEL)

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE(art.48 TUEL)

E’ organo di governoTraduce gli obiettivi e i programmi strategici del Consiglio

In PROGRAMMI GESTIONALI CONCRETI, DI BREVE-MEDIO TERMINE, soprattutto mediante l’adozione del PEG in una logica di BUDGET

Scompare nei Comuni fino a 1000 abitanti, con alcune conseguenze.Collabora con il sindaco nel governo del comune, con deliberazione collegiali

Compie tutti gli atti di governo che NON siano riservati al consiglio, al sindaco o agli organi di decentramentoEsercita attività propositiva e di impulso politico – amministrativo nei confronti del consiglio

Rapporti con Giunta Unione/Giunta capofila

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Conseguenze della scomparsa della Giunta nei Comuni con meno di 1000 abitanti

- nomina del Vice Sindaco tra i consiglieri

- Sindaco e Vice non formano organo collegiale

- gli atti di competenza della Giunta sono emanati dall'organo monocratico nelle stesse forme di quelli Giuntali di pari contenuto: delibere con pareri

- questione dell'affidamento ad amministratori (in questo caso Vice Sindaco e/o consiglieri delegati) della responsabilità di servizio

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Organi del Comune

DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI(art.107 TUEL)

DIRIGENTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI(art.107 TUEL)

Principio di separazione delle funzioni tra organo di GOVERNO e organi dell’APPARATO AMMINISTRATIVO

Organi di governo: indirizzo politico o di alta amministrazioneOrgani di gestione: destinatari di tali indirizzi, devono attuarli

Attuazione di IndirizziAdottando in provvedimenti necessari, anche con atti che impegnano l’ente verso l’esterno

Provvedendo alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, utilizzando autonomi poteri di spesa e organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

Segretario comunale, Segretario Unione, Segretario Comune capofila

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Organi del Comune e gestioni associate

Sindaco e Presidente Unione / Sindaco Comune capofila

Giunte comunali (singoli assessori)/ Giunta Unione/Giunta Comune capofila

Consigli comunali/ Consiglio Unione/ Consiglio Comune capofila

Questione rappresentanza minoranze e tutti i Comuni

Segretario/i e gestione associata

Alcuni nodi evidenziati da art. 16 manovra estiva bis, ma di interesse generale:- elezione diretta organi- rapporto tra Consigli

- rapporto Sindaci e Presidente Unione

Rinvio a riflessioni sulla legittimazione democratica diretta

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Ma perché stiamo ragionando di tutto questo con riferimento ai piccoli Comuni ?

Perché le gestioni associate ?

Due questioni fondamentali

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I piccoli Comuni sono investiti da due questioni:

1.con il nuovo Comune e la sussidiarietà verticale sanciti dal nuovo titolo V, viene in primo piano il tema dell'adeguatezza nell'esercizio delle funzioni.

Tre possibili risposte:a) assistenziale (esclusa da stato finanza pubblica)

b) dimensionamento coattoc) gestioni associate e cooperazione intercomunale

Quest'ultima risposta, si può articolare, sia quanto alle funzioni che alla definizione degli ambiti territoriali:

VolontariamenteObbligatoriamente

In modo misto (obblighi, incentivi, disincentivi)

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2. con la crisi della finanza pubblica viene posto il tema di una diseconomicità della frammentazione amministrativa

Il tema è posto, anche molto superficialmente e demagogicamente in termini di:

Costi della politica (risibile)Economie di scala Guadagni di efficienza ed efficacia

La spending-review, il grafico del prof. Giarda, extra-costi, fabbisogni standard, costi/benefici complessivo da presidi territoriali e partecipativi.

Le risposte possibili sono le due finali dell'adeguatezza. Ne guadagnerebbe il partire da presupposti non demagogici ma consapevoli della realtà concreta.

Di fatto è stato quasi esclusivamente questo il tema che guida gli interventinormativi sulla materia, con logiche approssimative ed emergenziali, che Possono condurre a costi, diseconomie e inefficienze, invece che a vantaggi.

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Come si fa in Europa ?Vulgata comune: gli 8.000 Comuni italiani sono troppi rispetto agli altri Paesi

Realtà: Germania oltre 13.000 Comuni (da 24.000)Austria 2.500 Svizzera 2.600Spagna oltre 8.000Francia 36.000

Forti accorpamenti e riduzioni in alcuni Paesi del Nord Europa

Forse il problema allora non è solo il numero ma come funziona complessivamente il sistema istituzionale e come funziona la cooperazione intercomunale

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FranciaForme d’intercomunalità: SIVU e SIVOM: il sindacato intercomunale di gestioneEPCI: il sindacato intercomunale di progetto investito di un proprio sistema fiscaleQuesta forma associativa prevede quattro diversi livelli di intercomunalità:COMUNITÀ DI COMUNI (Communauté de communes)COMUNITÀ D’AGGLOMERATO (Communauté d’agglomération)COMUNITÀ URBANE (Communauté urbaine)METROPOLI (Métropole)L’EPCI ha una persona giuridica morale e un’autonomia amministrativa.Questa forma d’intercomunalità è sempre più valorizzata rispetto alle altre.  Situazione in base agli ultimi aggiornamenti disponibili:Superficie 552.000 km² - 36.500 comuni Il 96.2% dei comuni francesi partecipano agli EPCI. Il 90.2% dei cittadini francesi risiedono in un EPCI.L’EPCI ha una persona giuridica morale e un’autonomia amministrativa.Questa forma d’intercomunalità è sempre più valorizzata rispetto alle altre. Gli EPCI rappresentano la struttura intercomunale più simile alle unioni di comuni

italiani.Situazione in base agli ultimi aggiornamenti disponibili:Superficie 552.000 km² - 36.500 comuniIl 96.2% dei comuni francesi partecipano agli EPCI. Il 90.2% dei cittadini francesi risiedono in un EPCI.

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GermaniaForme d’intercomunalità:  Forme di cooperazione intercomunale di diritto pubblico abbastanza flessibili:COMUNITÀ DI LAVORO INTERCOMUNALE (Kommunale Arbeitsgemeinschaft)CONVENZIONE DI DIRITTO PUBBLICO (Vereinbarung)Non hanno una persona giuridica morale né un’autonomia amministrativa. Forme di cooperazione intercomunale di diritto pubblico meno flessibili:UNIONE DI SCOPO o CONSORZIO DI COMUNI (Zweckverband)COMUNE COMPLESSO (Gesamtgemeinden): Consorzio di comuni di carattere obbligatorio Hanno una persona giuridica morale e un’autonomia amministrativa. I comuni complessi sono considerati degli enti territoriali in tre Länder. Il consorzio di comuni con rappresenta la struttura intercomunale più simile all’unione di comuni italiana.  Situazione in base agli ultimi aggiornamenti disponibili: Superficie: 357.000 km² - 12.000 comuni 1.281 comuni complessiIl 65% dei comuni tedeschi fanno parte di un comune complesso Stima del numero di consorzi di comuni in Germania : 4.800  

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La nuova fase di riforme ordinamentali

motivate da manovre legate all'emergenza

finanziaria

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Problemi di sistema

- improvvisazione

- modificazione continua della normativa con conseguente incertezza e contraddizioni

- conflitti di competenza tra i legislatori statle e regionali

- inaffidabilità e incertezza da parte degli amministratori locali

- mancanza del “chi fa che cosa”, la Carta delle autonomie

- incertezza sul destino dell'ente di area vasta

- incertezza sulle funzioni fondamentali (l. 42/2010, provvuisorietà e funzionalità e Carta autonomie)

- transizione e approdo federalismo fiscale; senza carta autonomie, sotto i colpi delle ripetute manovre finanziarie, soggetto a concreta definizione con prospettiva

di ulteriori cambiamenti e assestamenti, fabbisogni standard, perequazione

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1.Convenzioni1.Consorzi2.Unioni di Comuni3.Accordi di programma

Le Unioni di Comuni e le forme associative previste dal Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti locali - D.Lgs n. 267/2000

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Convenzioni

L’art. 30 del T.U.E.L. prevede che tali Enti, senza eccessive formalità, possano stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati

È la più diffusa tra le modalità di gestione associata tra piccoli Comuni In molti casi una prima convenzione, seguita da successivi ed analoghi accordi intercomunali, ha rappresentato il passaggio propedeutico o di sperimentazione per successive forme più complesse di collaborazione tra Enti.Per la loro costituzione è sufficiente un accordo raggiunto tramite l’autorizzazione e l’approvazione da parte dei Consigli degli Enti interessati con cui si determinano fini, durata, forme di consultazione dei soggetti contraenti, nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie (volontarietà)

Le Unioni di Comuni e le forme associative previste dal Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti locali - D.Lgs n. 267/2000

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Articolo 30 Tuel Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite

convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i

reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie

di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un

disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato

dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti

deleganti.

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Come cambiano (e come potrebbero ulteriormente cambiare) le convenzioni

- Con le manovre sulla gestione associata obbligatoria delle funzionidivengono una delle due forme (insieme all'Unione di Comuni)attraverso le quali adempiere all'obbligo

- rispetto alle Unioni possono essere:- alternative, quando attraverso esse si gestiscano tutte le funzioni obbligatiorie- complementari, quando alcune funzioni obbligatorie siano gestite in Unione e altre in convenzione

- si può gestire attraverso una sola convenzione multifunzione oppure mediante diverse convenzioni

- attualmente la normativa statale non prevede un limite dimensionale minimo da raggiungere con le forme convenzionali (diversamente che per le Unioni)

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- le gestioni associate tramite convenzioni dei Comuni con meno di 1000 abitanti sono soggette a verifica di efficienza, efficacia ed economicità, da parte del Ministero dell'Interno (art. 16, comma 16, l.148/2011)

Termini spostati di 9 mesi con milleproroghe

Anche nelle previsioni di modifica dell'art. 16 l. 148/2011 saranno probabilmentepreviste valutazioni su efficienza, efficacia ed economicità, anche relativamentea Comuni con più di 1000 abitanti, al termine di un periodo superiore di gestioneassociata in forma convenzionale ( ipotesi del triennio anche come durata minimadella convenzione)

La valutazione- se positiva consente la prosecuzione della convenzione- se negativa comporta a normativa vigente la inclusione coatta nell'Unione speciale nelle ipotesi di modifica l'obbligo di passaggio ad Unione ex art. 32 TUEL

I criteri- D.M. Interno secondo art. 16 legge 148/2011- Dpcm previa intesa in Conferenza Stato Città nelle ipotesi di modifica

Al momento in Sardegna non è prevista questa verifica

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ConsorziLa disciplina dei consorzi è contenuta nell’art. 31 del T.U.E.L., successivamente integrata da quanto disposto dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Finanziaria 2002 e dal comma 28 dell’art. 2 della legge n.244 del 24 dicembre 2007, finanziaria 2008.

• il consorzio scaturisce dall’espressione dell’autonomia amministrativa e gestionale degli Enti locali che lo costituiscono e origina anch’esso per applicazione del principio della volontarietà, salvo casi specifici di consorzi obbligatori (bonifica, ecc.);

• diversamente dalla convenzione, si caratterizza innanzitutto per la presenza di organi amministrativi espressamente individuati per la sua conduzione;

• si costituisce per mezzo dell’approvazione, da parte dei componenti dei Consigli degli Enti interessati, di una convenzione e dello statuto approvato a maggioranza assoluta;

• La convenzione, vero atto costitutivo del consorzio, disciplina le competenze degli organi consortili, le finalità e la durata dell’accordo, mentre lo Statuto deve definire l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi.

• E’ previsto il divieto di costituire più di un consorzio tra gli stessi enti locali (norma ampiamente disapplicata).

• il Comune può aderire ad un solo Consorzio, ad una sola Unione di Comuni, ad una sola Associazione per l’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni stessi ex art. 33 del Tuel;

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art. 31 Tuel Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio. 3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un consorzio. 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali. 8. Ai consorzi che gestiscono attivita' (( di cui all'articolo 113-bis )), si applicano le norme previste per le aziende speciali.

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L'art. 2, comma 186, lett. e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Il comma 186 della Legge Finanziaria 2010 come modificata dal d.l. 2/2010 prevede l’obbligo per i comuni di sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali). Veniva stabilito che i relativi compiti possono essere attribuiti con apposita convenzione al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune.In relazione alla soppressione dei direttori generali si prevede la Deroga per i Comuni sopra i 100 mila abitanti e si prevede altresì che la soppressione della figura opera dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 2/2010.In relazione alla soppressione dei consorzi di funzioni si precisa che sono esclusi i Bacini imbriferi montani.Il comma 186 prevede altresì la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con meno di 3000 abitanti, dell’esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.Il comma 187 prevede infine la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell’attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e il riparto avverrà previa intesa sancita in Conferenza unificata.

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Parere n. 101 del 30 dicembre 2010, la Sezione regionale per il controllo del Piemonte

Riguarda i termini di decorrenza della soppressione: il D.L. 2/2010, convertito in L. 42/2010, stabilisce che le disposizioni sul contenimento della spesa pubblica – ivi compresa la soppressione dei consorzi di funzioni – si applicano a decorrere dal 2011 e “…e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo”.Secondo la Sezione piemontese, “…il termine enti, che appare volutamentegenerico…non può che indicare, secondo un’interpretazione logico-sistematica, i singoli consorzi oggetto della prescrizione. Pertanto, essa si applicherà, e produrrà i propri effetti, a decorrere dal primo rinnovo…del consiglio di amministrazione del consorzio interessato…”.

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Unioni di Comunile Unioni di Comuni sono disciplinate dall' art. 32 del Capo V del T.U.E.L., finalizzate

al miglioramento dei servizi alla persona con sinergie funzionali stabili e flessibili, con possibili evoluzioni socio-economiche ed istituzionali a favore dei piccoli Comuni, ovunque essi siano collocati.

• Come previsto dall’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L., l’Unione può essere costituita tra due o più Comuni – non più obbligatoriamente contermini – allo scopo di gestire congiuntamente una pluralità di funzioni comunali.

• Le Unioni di Comuni sono Enti locali a tutti gli effetti (cfr. inoltre art 2 TUEL) e dotati di personalità giuridica propria. Adottano un proprio Statuto che individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni svolte e le risorse corrispondenti (comma 1 e 2).

Le Unioni di Comuni e le forme associative previste dal Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti locali - D.Lgs n. 267/2000

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Art. 32 Tuel Unioni di comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza. 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. 5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

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Gli Accordi di programma

• l’accordo di programma è stato previsto dal legislatore come strumento di ampio coinvolgimento e d’intesa tra un elevato numero di partner istituzionali per la realizzazione di azioni, opere ed interventi di notevole complessità,

• Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni dello Stato ed altri soggetti pubblici interessati possono, attraverso l’accordo di programma, condurre un’azione integrata e coordinata per il raggiungimento del fine comune prestabilito.

• La ratio di tale previsione normativa risiede nell’obiettivo di snellire ed abbreviare i tempi dell’azione amministrativa quando per la sua realizzazione debbano essere coinvolti diversi livelli di governo, che definiscono così – all’origine – un consenso unanime nel procedere.

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Gli Accordi di programma

I riferimenti normativi che regolano gli accordi di programma sono contenuti nell’art. 34 del T.U.E.L.

Si colloca in linea con la volontà del legislatore di favorire, ad ogni livello amministrativo, la massima collaborazione tra i diversi soggetti di governo, nella piena consapevolezza della strategicità di ogni forma di associazionismo possibile nel produrre benefici risultati, a livello locale, nazionale ed europeo.

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Gli Accordi di programma

una prima fase di interlocuzione denominata “Conferenza” tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

La Conferenza definisce il tipo di intervento e le priorità di cui tenere conto nella sua realizzazione, i progetti correlati all’esecuzione dell’opera e la verifica della compatibilità normativa, le modalità di reperimento dei finanziamenti necessari e dell’esecuzione dell’oggetto dell’accordo, le eventuali procedure di arbitrato e di surroga.

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Gli Accordi di programma

Allorché si formalizzi l’accordo occorre l’emanazione di un provvedimento che assumerà la forma di decreto presidenziale o sindacale in virtù del soggetto promotore della Conferenza, qualora confermato titolare dell’interesse predominante.

Nel caso in cui l’accordo comporti la variazione di strumenti urbanistici, è necessaria la ratifica, da parte del Consiglio comunale, dell’adesione del Sindaco, atto che deve avvenire entro 30 giorni a pena di decadenza.

L’accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento da effettuare; la dichiarazione perde ogni efficacia se l’intervento non viene almeno iniziato entro il successivo triennio.

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Le fusioni

Art. 15 TUELModifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste

dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con

popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate

forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati

ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118

della Costituzione.

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La nuova fase di riforme ordinamentali

motivate da manovre legate all'emergenza

finanziaria

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Legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010

Il personaleI commi da 7 a 10 dell’articolo 14 riguardano le assunzioni di personale enti

locali.Il comma 9 sostituisce il comma 7 del’art. 76 del dl n. 112/2008, per cui per tutti gli Enti (sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto) nei quali

l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti opera il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi

titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.Per tutti gli Enti sottoposti a PSI è introdotta una restrizione sulle assunzioni

che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La disposizione del

presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.

Con delibera 3/2011 le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno riportato per i piccoli Comuni in vigore il comma 562 della Finanziaria 2007, che

imponeva di non superare le spese del 2004 (ora del 2008). Il rispetto del patto di stabilità per i piccoli comuni contenuto nel DL 138/2011 riproporrebbe il tema del

vincolo del 20 per cento delle assunzioni.

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D.L 78 del 2010 convertito con Legge 122/2010- Art. 14, commi 25-31

OBBLIGATORIERA’ GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

• Comma 25 - Finalità assicurare il coordinamento della Finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.• Comma 26 - L’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l’ente titolare.• Comma 27 - Individua, in via provvisoria, le funzioni fondamentali dei Comuni (art.117, c.2, lett. p) tramite rinvio a quelle indicate dall’art. 21, c. 3, Legge Delega 42/2009

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Il comma 28 del d.l.78/2010 specifica che la gestione associata costituisce un obbligo non derogabile: “ Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti”

Il comma 29 del citato decreto 78/2010 elimina la possibilità di ibridi gestionali” I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.”

Il successivo comma 30 del decreto completa il quadro normativo imponendo una tempistica, la cui definizione specifica è demandata ad un Dpcm da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, entro cui dar corso al dettano normativo venutosi a delineare.

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La breve vita del Dpcm attuativo dell'art. 14 dl 78/2010

Il Dpcm del 09.06 2011 concernente … “ l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ai sensi dell’art. 14 comma 31 del decreto legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito in legge, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122” definisce “la decorrenza dell’obbligo di esercizio mediante convenzione o unione” .

Il comma 1 dell’art. 1idel Dpcm in esame stabilisce che a “ decorrere dal 1° gennaio 2012 i comuni di cui all’art. 14, comma 28ii, del decreto legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, esercitano in forma obbligatoriamente associata almeno due funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n° 42”. Il secondo comma stabilisce entro il 1 gennaio 2013 la tempistica entro cui procedere alla gestione di altre 2 funzioni fondamentali oltre a quelle previste al 1 gennaio 2012: “ a decorrere dal 1 gennaio 2013 i comuni di cui al comma 1 esercitano in forma obbligatoriamente associata almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate, tra quelle tra quelle di cui all’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n° 42”.

Infine il terzo comma fissa al 1 gennaio 2014 il termine entro cui esercitare in forma associato tutte le sei funzioni previste dalla legge 42 del 2009: “ a decorrere dal 1 gennaio 2014 i comuni di cui al comma 1 esercitano in forma obbligatoriamente associata tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti, ai sensi dell’art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n° 42”.

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La dimensione demografica minima

L’art. 2 del citato Dpcm completa l’architettura che le gestioni associate dei

servizi locali debbono avere, individuando “nel quadruplo del numero degli

abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati” il limite

demografico minimo per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

Quindi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab. debbono esercitare in forma

associata dal 1 gennaio 2014 tutte le sei funzioni fondamentali mediante unione

o convenzione ed il limite demografico viene fissato nel quadruplo del numero

degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

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La legge n. 111/2011, di conversione del DL n. 98/2011, cd manovra estiva ha introdotto nuove disposizioni di stimolo all’associazionismo. Il comma 2 quater dell’art. 20 della citata legge sostituisce l’art. 31 del D.L. 78/2010, replicando di fatto le disposizioni contenute nel Dpcm.

Il predetto comma viene sostituito dal seguente” "Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.”

I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009"»;

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Ma quali sono le funzioni da gestire in forma associata ?Elenco che è ancora ad oggi vigente, anche in Sardegna

Il d.l. 78 all’art. 14, comma 26 e 27, dispone che “ l’esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l’ente titolare ….. e sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’art. 21 comma 3, della legge 5 maggio 2009, n° 42.”

Le funzioni fondamentali di cui alla citata legge del 2009 riguardano: “ a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale”..

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Funzioni fondamentaliClassificazione delle funzioni/servizi da Bilancio

D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194

1. Funzioni generali di amministrazione digestione e di controllo. (70% spese)• Organi istituzionali, partecipazione e decentramento• Segreteria generale, personale e organizzazione• Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione• Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali• Gestione dei beni demaniali e patrimoniali• Ufficio tecnico• Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e serviziostatistico• Altri servizi generali

2. Funzioni di polizia locale.• Polizia municipale• Polizia commerciale• Polizia amministrativa

3. Funzioni di istruzione pubblica.•Assistenza scolastica,trasporto,refezione ed altriservizi, nonché l’edilizia scolastica

4. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Trasporti pubblici locali e servizi connessi• Illuminazione pubblica e servizi connessi• Viabilità,circolazione stradale e servizi connessi

5. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente.• Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi relativi al territorio e all’ambiente• Servizio smaltimento rifiuti• Servizio di protezione civile• Urbanistica e gestione del territorio

6. Funzioni nel settore sociale.• Servizio necroscopico e cimiteriale• Assistenza,beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona• Strutture residenziali e di ricovero per anziani• Servizi di prevenzione e riabilitazione• Asili nido,servizi per l’infanzia e per i minori

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Quadro normativo nel quale si collocava la riforma introdotta dalD.L. 78/2010

• COSTITUZIONE, in particolare, articoli 5, 117, 118

• D.Lgs. 267/2000 TESTO UNICO ENTI LOCALI Art. 27 Comunità Montane, definite Unioni di Comuni Art. 30 Convenzioni Art. 32 Unioni di Comuni Articolo 33, Esercizio Associato di Funzioni e Servizi da parte dei Comuni

• LEGGE DELEGA 42 DEL 2009 “FEDERALISMO FISCALE” Art. 11 e art. 12

• D.LGS 23 DEL 14 MARZO 2011, FEDERALISMO MUNICIPALE Introduce norme di premialità a favore delle Forme Gestione Associate e Unioni di Comuni

• DDL - S 2259 ora C3209 bis “CALDEROLI”, CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI.• Riordino di enti ed organismi decentrati”. (Camera 29.06.2011) Nuova elencazione Funzioni Fondamentali Forme associate: evidenzia la possibilità delle Regioni di prevedere forme di gestione associate ulteriori rispetto a Unioni e Convenzioni Possibilità dei Comuni di aderire a una sola Unione di Comuni

• DDL S 2671 DISPOSIZIONI A SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE PICCOLI COMUNI Piccoli Comuni: sotto i 5.000 abitanti Norme di favore per le forme di gestione associata

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Quadro normativo nel quale si colloca la riformaintrodotta dal D.L. 78/2010

Collegamenti tra il riordino territoriale ex d.lgs.78/2010 efederalismo fiscale:

• LEGGE DELEGA 42 DEL 2009 “FEDERALISMO FISCALE”- Art. 11 e art. 12

• D.LGS 23 DEL 14 MARZO 2011, FEDERALISMO MUNICIPALE- Introduce norme di premialità a favore delle Forme Gestione Associate e Unioni di Comuni

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Legge Delega 42 del 5 maggio 2009, “Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale”

Art. 11, lettera “g”, “Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane”, è prevista la– “valutazione dell’adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali– per l’ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali,– con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all’art. 2, dei territori montani e delle isole minori.

• Art. 12 lettera “f”, “Principi e criteri direttivi concernenti ilcoordinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali”• Prevede forme premiali per favorire Unioni e fusioni tra comuni,anche attraverso l’incremento dell’autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali.

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D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – art. 2 Fondo sperimentale di riequilibrio

•Art. 2, comma 3 - Nella fase transitoria (2011-2013) è previsto un Fondo sperimentale di riequilibrio, finanziato con il gettito dei tributi devoluti ai comuni (salvo la compartecipazione IVA)•comma 7 - Il riparto tiene conto dei fabbisogni standard, della redistribuzione del 30% del fondo su base pro-capite e di almeno il 20% (al netto della quota pro-capite) ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali e alle isole mono comuneQuindi : una quota pari al 20% (da calcolare sul 70% complessivodel fondo) ai comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata

Si tratta di un fondo istituito (per la durata di tre anni e, comunque,fino alla data di attivazione del Fondo Perequativo previsto dall’art. 13 della Legge 42/2009) per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione della fiscalità ai comuni della fiscalità immobiliare prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 1.

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D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – art. 2, comma7 Fondo sperimentale di riequilibrio

7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali …con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale ……

Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti.

Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.

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Decreto 14 marzo 2011, n. 23 in vigore dal 7 aprile 2011

Per il 2011 intesa in Conferenza Stato-città per una distribuzione del fondo di riequilibrio che garantisse contro scostamenti al ribasso troppo alti per i Comuni

Fondo ad oggi ampiamente saccheggiato e redistribuito con altri criteri

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’articolo 4 prevede la facoltà anche per le UNIONI DI COMUNI (oltre che per i comuni capoluogo di provincia, e per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte) di istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno.Tale imposta sarà a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo con un tetto di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione e recupero deibeni culturali ed ambientali locali, e i relativi servizi pubblici.

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Decreto 14 marzo 2011, n. 23 in vigore dal 7 aprile 2011

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio,da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni

culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi

pubblici locali.

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La manovra estival'art. 16 del d.l. 138/2011 convertito

nella legge 148/2011 recante “Riduzione dei costi relativi alla

rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle

funzioni comunali”

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Ma rispetto al quadro nazionale interviene la legislazione regionale

La Regione Sardegna con proprie leggi, la n° 18 del 4 Agosto 2011, recante

“ Unioni di comuni: modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12

(Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio

associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)”

e legge regionale del 22 Febbraio 2012, n° 4 “Norme in materia di enti locali

e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie”, introduce delle

sostanziali novazioni rispetto alla normativa nazionale.

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“"1. La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.";

"5 bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretarili.

5 ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte.Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5 quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento.".

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La legge regionale del 22 Febbraio 2012, n° 4 interviene sulle disposizioni di cui all’art. 16 della legge 148/2011 conmodifiche sostanziali.

L’art. 2 della citata legge, recante “Razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali”. Dispone che “ Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, negli enti locali della Sardegna si applicano l'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), con esclusione delle disposizioni dal comma 1 al comma 18 e dei commi 21, 22, 23, 24 e 29, la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), e la disciplina di cui alla presente legge”.

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Cosa non si applica

Tutta la normativa che distingue gli obblighi dei Comuni con meno di 1000 abitantida quella dei comuni con popolazione superiore ma soggetti ad obbligo di gestione

associata delle funzioni fondamentali ex art. 14 d.l. 78/2010, sia per ciò che riguarda le funzioni che per l'ordinamento delle c.d. Unioni speciali o municipali, derogatorie

Rispetto all'art. 32 Tuel

Il regime alternativo della convenzione per la gestione di tutte le funzioni e servizi, sottoposto a “verifica e valutazione” dal ministero dell'Interno (comma 16).

La soppressione della Giunta nei Comuni con meno di 1000 abitanti e le riduzioni del numero di consiglieri e assessori sino a 10.000 abitanti. (comma 17)

Comma 21. All’articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli"

sono sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".

Comma 24. All’articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente

più piccolo tra quelli associati" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138";al medesimo comma 31, la lettera c) è abrogata e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) entro il

31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009".

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Cosa si applica19. All’articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267

del 2000, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente

in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti".

20. All’articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione

fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti".

27. All’articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2012". (termine dismissione società)

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati

abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e

dall’articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all’esito

dell’accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo

restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131

31. A decorrere dall’anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

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Regione SardegnaFunzioni, dimensione minima, forma e termini

La legge regionale, prevede che “ Le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni appartenenti o che siano appartenuti a comunità montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 o attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutti i comuni, compresi quelli facenti parte di unioni o comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato di norma in 5.000 abitanti; tale limite demografico non si applica qualora il numero dei comuni coinvolti nella gestione associata sia pari o superiore a cinque e la relativa popolazione sia di almeno 3.000 abitanti.

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Il referendum in Sardegna sulle Province e la legge regionale n. 11 del 25 maggio 2012, “Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011

Entro 31 ottobre 2012, nuova legge contenente il riordino generale delle autonomie locali, facendo applicazione del principio di decentramento amministrativo e valorizzando le funzioni da attribuire alle unioni di comuni e/o ad altre forme associative.

Entro 31 dicembre 2012 deve essere data attuazione al processo di riforma, assicurando la consultazione delle popolazioni interessate.

Proroga attività organi provinciali in carica sino al 28 febbraio 2013.

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La carta delle autonomie

NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI AL DISEGNO DI LEGGE ORA ALL'ESAME DEL SENATO Art.  2 (Funzioni fondamentali dei comuni)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di competenza comunale ivi

compresi i servizi di trasporto pubblico;c) coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la

programmazione regionale;d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

e) gestione dell'ambiente e del territorio, ivi compresa la pianificazione urbanistica ed edilizia, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

f) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

g) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;

h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della

Costituzione;i) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

l) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il comune abbia la titolarità; m) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;

n) promozione delle garanzie di accesso ai servizi pubblici e privati;o) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

p) tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni

esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

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«Art. 3.(Funzioni fondamentali delle province)

1. Sono funzioni fondamentali delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:a) tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresa la tutela e la gestione del patrimonio ittico e venatorio; b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché, nell'ambito dei piani nazionale e regionali di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia; c) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;d) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;e) previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile nell'ambito dei piani nazionali e regionali; f) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni. 2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

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«Art. 8. (Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.2. Ai fini della competenza statale in materia, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico».3. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), m), n), o), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti qualora appartengano o siano appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, mediante unione di comuni o convenzione. Le funzioni di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni.4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.5. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni di cui al comma 2, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal medesimo comma 2. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

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6. Per le unioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", come modificato dal successivo comma 8.7. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso maggior limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.8. Le convenzioni di cui al comma 2 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del testo unico. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

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9. L'articolo 32 del testo unico è sostituito dal seguente:"1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggiin favore dei territori montani.2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.".

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La bulimia del legislatore statale in ordine alla obbligatorietà delle gestioni associate per i piccoli Comuni

La centrale unica di committenza

l’art. 23, co.4, del D.L. 06.12.2011, n.201, che testualmente recita:

4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici».

Termine previsto 31.03.2012 prorogato al 31.12 2013

Dimensione demografica minima da definire

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decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5

Art. 47-ter Digitalizzazione e riorganizzazione

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazionedigitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sonoaggiunti i seguenti: «3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione edella comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comunisono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in formaassociata, secondo le forme previste dal testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni conpopolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territoriocoincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune diCampione d'Italia. 3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono larealizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, retedati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software,l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazioneinformatica e la consulenza nel settore dell'informatica. 3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu'di una forma associativa. 3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni,che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata,deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto dispostodal comma 3-sexies.

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3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commiterzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con proprialegge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito delConsiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimalee omogenea per area geografica per lo svolgimento, in formaobbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensioneterritoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui alcomma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza e diriduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma3-bis del presente articolo. 3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioniinerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter.Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuniindividuano un'unica stazione appaltante. 3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi diattuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro seimesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». ))

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Come procedere ?

eventuale aggregazione già esistente: verifica di adeguatezza, rispetto a:Ambito territoriale, dimensione demografica, numero dei Comuni, omogeneità,Idea di prospettiva delle diverse amministrazioni

Censimento gestioni associate già attive e loro rapporto con forme ed ambiti territoriali

Fatta questa operazione occorre scegliere tra due prospettive (da leggere non solo come alternative ma anche come integrabili):Partire dalle singole funzioni, per modellarvi gli ambiti, a geometria variabile. In tale ipotesi lo strumento prevalente può essere quello delle convenzioniPartire dall’ambito territoriale. In tal caso lo strumento prevalente è quello della convenzione unica polifunzionale o dell’Unione

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Dietro il primo approccio c’è principalmente la prospettiva di una risposta all’obbligo ed alla esigenza di efficientamento come coordinamento dell’esistente.

Dietro il secondo approccio c’è principalmente l’idea di un processo di riorganizzazione territoriale istituzionale, attraverso la nascita di enti esponenziali e strumentali dei Comuni, attraverso i quali gli stessi conseguono adeguatezza nell’esercizio delle funzioni fondamentali

Se lo strumento principale è l’Unione la gestione associata di funzioni e servizi è funzionale ad un disegno di assetto e sviluppo di un territorio e delle sue comunità, ed alla ricostruzione al livello della gestione associata di una nuova modalità e capacità di governo dei Comuni.

L’Unione ha personalità giuridica ed una definita struttura di governance e di relazioni politico-amministrative. Inserisce il dato gestionale dentro una integrazione politica.

La Convenzione non ha personalità giuridica e quindi si rapporta con l’esterno attraverso l’ente capofila, sia sul piano finanziario che su quello dell’azione amministrativa.

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iI due strumenti non sono necessariamente alternativi.

Anzi, probabilmente laddove si scelga l’Unione come forma principale di assolvimento dell’obbligo, l’utilizzo di convenzioni (con altre Unioni o singoli Comuni) può costituire un necessario elemento di flessibilità laddove per esigenze proprie della funzione o del servizio sia opportuno gestirlo in un ambito più vasto.

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Dal punto di vista operativo la Convenzione è strumento più semplice e flessibile per avviare la gestione associata mentre può essere più rigido nel prosieguo della gestione stessa. Mentre l’Unione, una volta costituita e divenuta affidataria della gestione della funzione, può operare con una serie di vantaggi funzionali (personale, organizzazione uffici e servizi, dinamicità delle politiche,….)

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Quanto ad ambito e governance l’esperienza insegna che funzionano più facilmente (se devono gestire una molteplicità d funzioni) le Unioni con un numero non molto alto di Comuni.

Una volta compiuta la scelta di quale rapporto avere con le esperienze già avviate e con il rapporto ambito territoriale/funzioni, è importante condividere un progetto di gestione associata, che definisca modalità e tempi.

• la governance politica gli organi (Unione) o il sistema di relazioni (Convenzioni) le regole per le decisioni e per la rappresentanza (

perché l’Unione non sia bloccabile da veti su ogni questione con minaccia di uscita, ma nello stesso tempo sia garantito un ruolo e delle salvaguardie a ciascun Comune partecipante)

tenendo conto che il rapporto maggioranze/minoranze in una Unione non attiene solo alla politica ma anche ai singoli comuni

esempio: regole x minoranze in consiglio e per sindaci in giunta:forme di consultazione partecipazione senza votorichieste di revisionepoteri di veto e no

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A aIl programma per le funzioni

-quali e con quali strumenti

- in quali tempi

-con quali obiettivi

-con quali criteri di finanziamento e riparto dei costi

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ACon quale organizzazione degli uffici e servizi

Organizzazione diffusa o centralizzata

Con quale modalità di utilizzo e gestione del personale (comando, trasferimento, coordinamento)

Rapporto tra back office e front office, in relazione ai diversi Municipi

Quale ruolo del/dei Segretari (coerenza col processo, uffici segreteria)

La rete info-telematica e l’interoperabilità

La reingegnerizzazione dei procedimenti

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Le risorse e le spese

• la gestione ed imputazione delle entrate: contributi, tributi e tariffe. Decisioni unitarie e manovrabilità da parte dei singoli Comuni. Cornice regolamentare unitaria

• i criteri di imputazione e suddivisione delle spese: generali o per funzioni/servizi. Abitanti, territorio, utenti, gettito, numero di pratiche, metodi di ponderazione.

• le politiche di convergenza su debito, tariffe, aliquote ecc…

• naturalmente tutto ciò è tanto più rilevante quanto più è forte l’integrazione

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Questioni specifiche attinenti singole funzioni e servizi

es. lavori pubblici, programmazione

Rendere coerenti ICT e CUC

Un focus sul personale e sui vincoli di spesa per il personale

La mia esperienza di Unione

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L'art. 16 manovra estiva bis

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1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9 (a partire dalle prime elezioni amministrative successive alla data del 13 agosto 2012, un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 138/2011), i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al Comune di Campione d'Italia.

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2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dalla legge di conversione del presente decreto (il riferimento è alla nuova tempistica e sogliadimensionale di 10.000 salvo disposizioni regionali diverse). I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

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3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

Il Comma prevede che alle Unioni costituite da Comuni fino a 1.000 abitanti si applichi una specifica disciplina organizzativa e funzionale, che in parte deroga alla normativa di cui all’articolo 32, commi 2, 3 e 5, del TUEL (vedi commi 10-14)2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.5. ....Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

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4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la Programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottarsi annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento, da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n.400 del 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo contabili tra ciascun comune e l'unione.

Si palesa anche un evidente vuoto normativo per la mancanza di coordinamento del regime di finanza locale dell’Unione di cui al comma 1, indeterminata, rispetto alla vigente disciplina dei trasferimenti erariali e del federalismo fiscale municipale.

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5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ( cioè tutti, per i Comuni con meno di 1000 abitanti) ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti localiprevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

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6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesimaunione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

*”...vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica..”

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7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9* e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 (convenzioni e consorzi – si propone cioè alternatività tra unioni e convenzioni) del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.

*” comma 9 - 13 agosto 2012, a far data dal rinnovo amministrativo successivo a questo termine da parte del primo dei Comuni facenti parte dell’Unione di cui al comma 1:

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8. Nel termine perentorio di sei mesi ( 17 marzo 2012) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.

Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

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9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

La questione del “contagio”I comuni con più di 1000 abitanti se in Unione con comuni con meno di 1000, vengono attratti dall'ordinamento di questi, oppure solo se esercitano “tutte le funzioni” tramite l'Unione ?E comunque l'ordinamento dell'Unione mista è quello derogatorio oppurequello ex art. 32 TUEL ? E nel primo caso come si concilierebbe questo regimecon l'esclusione dell'attrazione di cui sopra ?

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10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

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12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri Componenti *. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui al successivo articolo 54, e successive modificazioni.

* Il presidente può quindi non essere un sindaco. Con problemi rispetto alle funzioniii cui al secondo periodo.

Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

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13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori,nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e nedisciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell 'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

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15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano ledisposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento altrattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori deicomuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell 'unione che risultinopercepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esuccessive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcuntrattamento per la carica sopraggiunta.

Art. 82 Indennita'

Articolo 86Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

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16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che,

alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi

pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30

Del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ai fini di cui al primo periodo,tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno,

entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di

significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione,

delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da

adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle atte stazioni di cui al

secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute,

adotta con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 30 novembre 2012 sul proprio sito

internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1,

Art. 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

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17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, ilconsiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

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18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni

con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui

all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,

e successive modificazioni; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del

primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e

successive modificazioni.

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19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267del 2000, e successive modificazioni, dopo le parole: ''previsti dal regolamento'', sonoaggiunte le seguenti: ''e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti adeguatamente motivata nell'atto di convocazione''.

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nei comuni con popolazione fino a15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono esclusivamente in orario serale, salvocasi straordinari di eccezionale gravità, si tengono preferibilmente in un arco temporalenon coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti adeguatamente motivata nell'atto diConvocazione''.

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267del 2000, e successive modificazioni, le parole: ''per l'intera giornata in cui sono convocati irispettivi consigli'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il tempo strettamente necessario perla partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogodi suo svolgimento''.

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22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successivemodificazioni, le parole: ''fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune'', sonosostituite dalle seguenti: ''superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cuiterritorio coincide integralmente con quello di una o di più isole''.

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successivemodificazioni, le parole: ''le isole monocomune'' sono sostituite dalle seguenti: ''i comuni ilcui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole''.

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, esuccessive modificazioni, le parole: ''5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degliabitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati'', sono sostituitedalle seguenti: ''10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regioneentro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138''; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dallaseguente: ''b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentaliloro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009.''.

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25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data dientrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono sceltimediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggettiiscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperticontabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri perl'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguentiprincipi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui alpresente comma e popolazione di ciascun comune;b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presentecomma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo direvisione degli enti locali;c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilitàpubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

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26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sonoelencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto ètrasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entrodieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto dinatura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomielocali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministrodell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto dicui al primo periodo.

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27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012''; alla lettera a) delmedesimo comma 32, le parole ''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31Dicembre 2012''.

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzionedelle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessatiabbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, letterae), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (soppressione consorzi), e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 10 (5) giugno 2003, n. 131.

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14, comma 32, decreto-legge n. 78 del 2010

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il (30 settembre 2013 milleproroghe senato) i comuni mettono in liquidazione le societa' gia'costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto,ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondoperiodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al((31 dicembre 2012)), il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitaleconseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, neiprecedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle qualiil comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripianodelle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma nonsi applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero conpartecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite dapiu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti;i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitantipossono detenere la partecipazione di una sola societa';

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Art. 8. (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo 120, secondocomma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativadelle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato uncongruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari;decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentitol'organo interessato, su proposta del Ministro competente o delPresidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimentinecessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidentedella Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale,qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Provinceo Citta' metropolitane, la nomina del commissario deve tenere contodei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Ilcommissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie localiqualora tale organo sia stato istituito.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati allefinalita' perseguite.

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29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle Regioni medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.».

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TABELLA CRONO-NORMATIVATEMPISTICA APPLICATIVA ART. 16 DL N. 138/2011dopo art. 29, commi 11 e 11 bis “Milleproroghe”

13 Novembre 2011(Comma 26)

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del DL n. 138/2011, il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia adotta, con atto di natura non regolamentare approvato in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, unoschema tipo di prospetto per la rendicontazione delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi degli enti locali.

17 agosto 2012(Commi 6 e 24)

Entro 2 mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione delDL n. 138/2011, le Regioni possono individuare un limitedemografico minimo diverso da quello indicato per le Unioniformate dai Comuni fino a 1.000 abitanti e per le forme associative(Unioni di Comuni e convenzioni) costituite da Comuni superiori a1.000 abitanti e fino a 5.000.

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17 settembre 2012(Comma 16, terza alinea)

Entro 3 mesi dalla entrata in vigore della Legge di conversione delDL n. 138/2011, il Ministro dell’Interno emana un decreto in cuivengono indicati contenuti e modalità delle attestazioni delleconvenzioni costituite dai Comuni fino a 1.000 abitanti perl’esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici.

17 dicembre 2012(Comma 8)

Entro 6 mesi (termine perentorio) dalla entrata in vigore dellaLegge di conversione del DL n. 138/2011, i Comuni fino a 1.000abitanti avanzano alla Regione una proposta di Unione.

17 settembre 2012(Comma 4, terza alinea)

Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della Legge di conversione delDL n. 138/2011, il Ministro dell’Interno di concerto con ilMinistro per la Semplificazione normativa adottano un regolamentoche disciplina il procedimento amministrativo-contabile deldocumento programmatico, nonché la successione nei rapportiamministrativo-contabili tra i Comuni e l’Unione di cui al comma 1.

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Elezioni Amministrative Primavera 2012(comma 17)

Dal primo rinnovo amministrativo di ciascun Comune dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del DL n.138/2011, questa la nuova composizione degli organi (Consiglioe Giunta) dei Comuni fino a 10.000 abitanti:

1. Comuni fino a 1.000 abitanti: il Sindaco + 6Consiglieri. (prima, il Sindaco + 9 Consiglieri);

2. tra 1.000 e 3.000 abitanti: Sindaco + 6 Consiglieri e 2Assessori (prima, Sindaco, 9 Consiglieri con Giunta di 3);

3. tra 3.000 e 5.000 abitanti: Sindaco + 7 Consiglieri e 3Assessori (prima, Sindaco + 12 Consiglieri, con Giunta di4);

4. tra 5.000 e 10.000 abitanti: Sindaco + 10 Consiglierie 4 Assessori (prima, come al punto precedente).

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30 giugno 2013(Comma 16)

30 settembre 2012, deroga all’obbligo di cui al comma 1 (Unioni) per i Comuni fino a 1.000 abitanti che a questa data esercitino attraverso convenzione tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici.

15 luglio 2013(Comma 16, seconda alinea)

15 ottobre 2012, termine entro il quale i Comuni fino a 1.000abitanti che svolgono le funzioni tramite convenzione, trasmettonoal Ministero dell’Interno attestazioni comprovanti il raggiungimentodi una efficiente gestione nell’esercizio funzionale.

30 agosto 2013(Comma 16, quarta alinea)

30 novembre 2012, il Ministro dell’Interno, dopo aver valutato leattestazioni trasmesse dai Comuni (vedi sopra), emana un decretocontenente l’elenco dei Comuni obbligati a costituire l’Unione di cuial comma 1 e di quelli esentati

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30 settembre 2013(Comma 8, seconda alinea)

31 dicembre 2012 (termine perentorio), la Regione provvede adistituire in tutto il territorio regionale le Unioni di cui al comma 1sulla base delle proposte dei Comuni e dell’elenco pubblicato dalMinistero dell’Interno, provvedendo anche qualora manchino o nonsiano conformi le proposte di aggregazione avanzate dai ComuniInteressati.

30 settembre 2012(art. 14, comma 31, DL n. 78/2010)

31 dicembre 2011, termine entro il quale i Comuni superiori a1.000 abitanti e fino a 5.000 devono esercitare obbligatoriamentein forma associata, attraverso Unione di Comuni o convenzione,almeno due funzioni fondamentali (ex articolo 14, comma 31,lettera a, DL n. 78/2010).

30 settembre 2013(Comma 24)

31 dicembre 2012, termine entro il quale i Comuni superiori a1.000 abitanti e fino a 5.000 devono esercitare obbligatoriamentein forma associata, attraverso Unione di Comuni o convenzione,tutte le sei funzioni fondamentali indicate nell’articolo 21,comma 3, della legge n. 42/2009

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30 settembre 2013(Comma 27)

31 dicembre 2012, termine entro il quale i Comuni conpopolazione inferiore a 30.000 abitanti mettono in liquidazione ocedono quote delle loro società partecipate.

2013(Comma 31)

2013, anno a partire dal quale tutti i Comuni superiori a 1.000abitanti sono assoggettati al Patto di stabilità interno.

Elezioni amministrativePrimavera 2013 + 4 mesi successivi(Commi 1, 5, 7, 9, 18)

13 agosto 2012, a far data dal rinnovo amministrativo successivo aquesto termine da parte del primo dei Comuni facenti partedell’Unione di cui al comma 1:- i Comuni associati all’Unione di cui al comma 1esercitano obbligatoriamente tutte le funzioniamministrative e i servizi pubblici (comma 1);- l’Unione di cui al comma 1 succede in tutti i rapportigiuridici in essere, nonché nelle dotazioni strumentali edi personale dei Comuni associati relativamente a tutte lefunzioni da esercitare (comma 5);

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- entro 4 mesi dalla data di cui sopra, le Unioni già costituite adeguano il proprio ordinamento alla disciplina contemplata nell’articolo 16 (comma 7);- gli Organi di governo dei Comuni associati (fino a 1.000 abitanti o superiori) sono solo il Sindaco e il Consiglio (comma 9);- ai Consiglieri dei Comuni fino a 1.000 abitanti non possono essere più attribuiti i gettoni di presenza (comma 18).

2014(Comma 5)

2014, anno a partire dal quale le Unioni di Comuni costituite daiComuni fino a 1.000 abitanti sono assoggettate al Patto distabilità interno.Va a regime il federalismo fiscale.

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Scenari di evoluzione- il ruolo delle Regioni (modifica soglie e definizione ambiti)

- le impugnazioni costituzionali (i CAL, i diversi profili)

- la Commissione paritetica

- il tavolo di confronto con il Governo Monti

- la Carta delle Autonomie all'esame del Senato della Repubblica

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Che fare ?- non rinunciare a battersi per conquistare ragionevolezza delle norme

- partire dall'analisi concreta della propria realtà territoriale e dai bisogni delle proprie comunità

- elaborare un progetto di gestione associata che risponda alle esigenze concrete e sia il più utile e funzionale possibile, oltre che il più compatibile possibile con una

intrepretazione orientata alla ragionevolezza della normativa in evoluzione, quanto a: definizione ambito e partner

forme della gestionetempistica

- un progetto che tenga insieme il più possibile la risposta alle scadenze in vigore, con una prospettiva ragionevole di medio-lungo periodo

Ricordando sempre, a noi stessi e a tutti, che a noi tocca la responsabilità di garantire comunque quotidianamente

l'amministrazione delle nostre comunità.