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LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO Il D.lvo 81/2008 e le novità introdotte dagli Accordi Stato-Regione del 21 dicembre 2011

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LA FORMAZIONE SULLA

SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO Il D.lvo 81/2008 e le novità introdotte dagli Accordi Stato-Regione del 21 dicembre 2011

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Accordo Stato-Regioni

21 dicembre 2011 Sanciti gli accordi (*) che definiscono la formazione indicata dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro che assume i compiti del RSPP) e dell’art. 37, commi 2 e 7 (lavoratori, preposti e dirigenti). Gli accordi definiscono contenuti minimi, durata e modalità della formazione e dell’aggiornamento periodico in funzione della classificazione di rischio delle aziende (basso, medio, alto).

Secondo la classificazione presente nel testo dell’accordo il settore della Pubblica Istruzione presenta un rischio medio (*) Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (Repertorio atti n. 221/ESR del 21 dicembre 2011). Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la formazione, nonché l'aggiornamento periodico, dei Datori di lavoro (Repertorio atti n. 223/ESR del 21 dicembre 2011).

Attuazione delle disposizioni del D.Lvo 81/2008 e classificazione del rischio nella scuola pubblica

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Datori di lavoro

Il DM 292/1996 individua nel Dirigente Scolastico (DS) la figura del Datore di Lavoro (DL) Nelle scuole di ogni ordine e grado fino a 200 dipendenti il DS ha facoltà di assumere in proprio l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ) assolvendo direttamente a tutti compiti previsti per questa figura

La formazione per il Dirigente Scolastico quando svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione Definiti i corsi di formazione:

•  Corso iniziale della durata di 32 ore

•  Aggiornamento di 10 ore ogni 5 anni

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Lavoratori Le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni

Formazione generale •  4 ore per tutti settori sui concetti di rischio, danno, prevenzione,

protezione, organizzazione della prevenzione, diritti doveri e sanzioni, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione specifica •  8 ore per il rischio medio in cui è inserita la scuola, relativo ai

rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore

Aggiornamento •  6 ore minimo distribuite in 5 anni •  I contenuti devono essere nuovi rispetto alla prima formazione e

dovranno trattare: •  Approfondimenti giuridico-normativi •  Aggiornamenti tecnici •  Aggiornamenti su organizzazione e gestione •  Fonti di rischio e misure di protezione

Metodologia formativa Oltre alla formazione in aula è consentita la modalità e-learning

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Lavoratori Riepilogo della formazione

Formazione Generale

Può essere svolta in modalità e-learning

Costituisce credito formativo permanente

Tutti i settori 4 ore

Formazione Specifica

Può essere svolta in modalità e-learning in

seguito ad accordi aziendali, adottati previa consultazione con il RLS

(*)

8 ore

Aggiornamento

Può essere svolto in modalità e-learning

6 ore ogni 5 anni

•  Schema riepilogativo della nuova formazione

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Lavoratori

I nuovi corsi di formazione sono aggiuntivi rispetto a: La informazione prevista dall’art. 36 del D.Lvo 81/08, •  Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, con la

collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione assolve l’obbligo della informazione prevalentemente attraverso: •  Incontri e riunioni collettive •  Documenti in bacheca •  Circolari e avvisi

•  Le informazioni sono relative: •  Alle risultanze della valutazione dei rischi •  Alle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre

i rischi rilevati •  Alla organizzazione della prevenzione all’interno della

scuola •  Alla composizione delle squadre di emergenza •  Alla gestione delle emergenze

L’addestramento previsto dai Titoli successivi al primo del D.Lvo 81/2008 relativi a macchine, attrezzature, DPI, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, sostanze pericolose, ecc.

Informazione e addestramento già previste dal D.Lvo 81/2008

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Lavoratori

Sono esonerati dalla formazione generale e specifica tutti i lavoratori che prima del 26 gennaio 2012 hanno frequentato corsi di durata e con contenuti simili a quelli previsti dalle norme ed eventualmente dai CCNL.

Questi lavoratori dovranno frequentare l’aggiornamento entro il 26 gennaio 2013.

Esoneri e esclusioni

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Lavoratori

Le Scuole che hanno formalmente e documentalmente approvato piani di formazione rispettosi delle indicazioni previste dalle norme e dai CCNL entro il 26 gennaio 2012 possono erogare la formazione prevista entro il 26 gennaio 2013 in sostituzione di quella introdotta.

La formazione pregressa è riconosciuta in caso di trasferimento da una scuola ad un’altra (di ogni ordine e grado)

I nuovi assunti a digiuno di formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovranno frequentare i nuovi corsi prima o contestualmente all’assunzione. Laddove non risulti possibile deve essere completata entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

Disposizione transitoria, trasferimenti e nuovi assunti

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Lavoratori

Sono lavoratori nella scuola: •  Personale docente e non docente (ATA) •  Gli allievi sono equiparati ai lavoratori quando si

trovano nelle seguenti condizioni: •  l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il

partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; (art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lvo 81/2008)

Criteri per l’individuazione dei lavoratori

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Preposti

La formazione dei Preposti è aggiuntiva a quella di lavoratore e prevede:

Le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni

Modulo A

Può essere svolta in modalità e-learning

4 ore • I principali soggetti del sistema di sicurezza

• Relazioni tra i soggetti • Definizione ed individuazione dei fattori di rischio

• Incidenti ed infortuni mancati

• Tecniche di comunicazione

Modulo B

Può essere svolta in modalità e-learning in seguito ad accordi aziendali, adottati previa consultazione con il RLS

4 ore • Valutazione dei rischi • Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali della sicurezza

• Modalità di esercizio delle funzioni di controllo

Aggiornamento

Può essere svolta in modalità e-learning

Tutti i settori 6 ore

ogni 5 anni

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Preposti

Sono esonerati dalla formazione generale e specifica tutti i Preposti che prima del 26 gennaio 2012 hanno frequentato corsi di durata e con contenuti simili a quelli previsti dalle norme ed eventualmente dai CCNL.

I Preposti dovranno frequentare l’aggiornamento entro il 26 gennaio 2013.

Esoneri e esclusioni

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Preposti

Le Scuole che hanno formalmente e documentalmente approvato piani di formazione rispettosi delle indicazioni previste dalle norme e dai CCNL entro il 26 gennaio 2012 possono erogare la formazione prevista entro il 26 gennaio 2013 in sostituzione di quella introdotta.

La formazione pregressa è riconosciuta in caso di passaggio da una scuola ad un’altra (di ogni ordine e grado) I nuovi assunti, individuati come Preposti, dovranno complessivamente frequentare:

•  la formazione generale per i lavoratori (4 ore) •  la formazione specifica per i lavoratori (8 ore) •  la formazione particolare per Preposti (8 ore)

prima o contestualmente all’assunzione. Laddove non risulti possibile deve essere completata entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

Disposizione transitoria e nuovi assunti

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Preposti

L’individuazione del preposto all’interno della scuola deve essere attuata dal datore di lavoro in ragione del ruolo gerarchico e degli effettivi compiti assegnati. La definizione del D.Lvo 81/08 riporta all’art. 2 comma 1 lett. e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Criteri per la individuazione nella scuola

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Preposti

L’individuazione dei Preposti nella scuola richiede una attenta valutazione del Dirigente Scolastico nella definizione dell’organigramma della sicurezza in funzione delle deleghe e degli incarichi assegnati al personale. Sulla base della definizione appena illustrata è possibile fornire di seguito alcune indicazioni per la individuazione del Preposto nella scuola.

Criteri per la individuazione nella scuola Docenti impegnati nei laboratori nell’insegnamento di

materie tecniche o tecnico-scientifiche Sono preposti limitatamente al periodo di utilizzo del laboratorio e nei confronti degli allievi equiparati a lavoratori

Vicepreside/Vicario/Responsabile di plesso Attenzione: se tali figure hanno autonomia gestionale e decisionale e margini di discrezionalità e influenza sull’organizzazione del lavoro, allora rivestono la funzione di Dirigente nell’area/reparto/plesso assegnato.

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Preposti

Capo Ufficio Tecnico (se individuato) Limitatamente al personale tecnico assegnato

Criteri per la individuazione nella scuola TAG

Responsabile del magazzino (se individuato) limitatamente al personale assegnato al magazzino

Coordinatore/responsabile di area/reparto/ufficio Limitatamente al personale assegnato

Più in generale:

Coordinatore del personale ausiliario (se individuato) Limitatamente al personale ausiliario assegnato

Capo-Ufficio (se individuato) Limitatamente al personale del proprio ufficio

Responsabile di laboratorio (se individuato) Limitatamente al personale tecnico assegnato

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Dirigenti

Il Dirigente non deve frequentare i corsi per i lavoratori (generale di 4 ore e specifico di 8 ore) ma un corso specifico che prevede:

Le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni

Formazione Può essere svolta in modalità e-learning, ma la verifica finale deve essere svolta in presenza.

Giuridico-Normativo 4 ore

Gestione e Organizzazione 4 ore

Invidiuazione e Valutazione dei Rischi 4 ore

Comunicazione, Formazione, Consultazione

4ore

Aggiornamento Può essere svolta in modalità e-learning.

Tutti i settori

6 ore ogni 5 anni

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Dirigenti

Sono esonerati dalla formazione i Dirigenti che prima del 26 gennaio 2012 hanno frequentato corsi di durata e con contenuti simili a quelli previsti dalle norme ed eventualmente dai CCNL. Sono inoltre esonerati i Dirigenti che abbiano una formazione conforme:

•  all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 (ex corso per datori di lavoro della durata di 16 ore) se effettuata dopo il 14/08/2003

•  al Modulo A del corso per RSPP e ASPP (della durata di 28 ore) come definito dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006

•  I Dirigenti dovranno frequentare l’aggiornamento entro il 26 gennaio 2013.

Esoneri e esclusioni

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Dirigenti

Le Scuole che hanno formalmente e documentalmente approvato piani di formazione rispettosi delle indicazioni previste dalle norme e dai CCNL entro il 26 gennaio 2012 possono erogare la formazione prevista entro il 26 gennaio 2013 in sostituzione di quella introdotta.

La formazione pregressa è riconosciuta in caso di trasferimento da una scuola ad un’altra (di ogni ordine e grado)

I nuovi assunti, individuati come Dirigenti, dovranno completare:

•  la formazione particolare per Dirigenti (16 ore) prima o contestualmente all’assunzione. Laddove non risulti possibile deve essere completata entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

Disposizione transitoria e nuovi assunti

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Dirigenti

L’individuazione dei Dirigenti all’interno della scuola deve essere attuata dal datore di lavoro in ragione del ruolo gerarchico e degli effettivi compiti assegnati. La definizione del D.Lvo 81/08 riporta all’art. 2 comma 1 lett. d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Criteri per la individuazione nella scuola

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Dirigenti

L’individuazione dei Dirigenti nella scuola richiede una attenta valutazione del Dirigente Scolastico nella definizione dell’organigramma della sicurezza in funzione delle deleghe e degli incarichi assegnati al personale. Sulla base della definizione appena illustrata è possibile fornire di seguito alcune indicazioni per la individuazione del Dirigente nella scuola.

Criteri per la individuazione nella scuola DSGA

In qualità di responsabile della direzione generale degli uffici amministrativi e del personale ausiliario

Vicepreside/Vicario/Responsabile di plesso Attenzione: tali figure rivestono la funzione di Dirigente nell’area/reparto/plesso assegnato se hanno autonomia gestionale e decisionale e margini di discrezionalità e influenza sull’organizzazione del lavoro.

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Datore di lavoro, Dirigente, Preposto Esercizio di fatto di poteri direttivi

Approfondimento normativo E’ importante ricordare che l’articolo 299 del D.Lvo 81/08 (“Esercizio di fatto di poteri direttivi”) introduce il principio di effettività che, coerente con uno degli aspetti giurisprudenziali più tipici del nostro diritto penale del lavoro, prevede: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) (ndr - datore di lavoro), d) (ndr – preposto) ed e) (ndr – dirigente), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.” Pertanto l’individuazione delle figure di dirigente e preposto (il datore di lavoro nella scuola è già individuato dal DM 292/96) deve fare riferimento al ruolo e alla mansione realmente svolta, concretamente espletata nonché ai poteri realmente conferiti, al di là di ogni atto formale di delega.