LA DIVISIONE. DEFINIZIONE Apporzionamento, con attribuzione in proprietà esclusiva, a ciascuno dei...

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LA DIVISIONE

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  • LA DIVISIONE
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  • DEFINIZIONE Apporzionamento, con attribuzione in propriet esclusiva, a ciascuno dei condividenti, di una porzione di valore proporzionale alla quota della quale era titolare >>> scioglimento della comunione ereditaria. Art. 713 ss. + artt. 1112, 1113, 1115 c.c.
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  • FORME DI DIVISIONE CONTRATTO DI DIVISIONE: consenso raggiunto dai contitolari del diritto circa le cose da assegnare a ciascuno in proporzione alla quota vantata sul bene. Econtratto tipico ad efficacia reale. DIVISIONE GIUDIZIALE: conseguente allesperimento dellesercizio dellazione giudiziale da parte di uno degli aventi diritto una volta constatata limpossibilit di addivenire ad un accordo divisionale. Oggetto: accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dellasse e sua trasformazione in diritto di propriet. DIVISIONE TESTAMENTARIA: effettuata dal testatore che attribuisce direttamente i beni facenti parte dellasse ereditario. DIVISIONE NOTARILE: 2 hp (a) nel caso di divisione contrattuale i condividenti, con decisione unanime, deferiscono ad un notaio il compimento delle operazioni divisionali; (b) il giudice delega il notaio per il compimento delle operazioni.
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  • DIVISIONE EEREDITARIA SOGGETTI: tutti i coeredi ovvero i loro successori a titolo universale oppure particolare. Legittimario pretermesso solo quando ha vittoriosamente esperito lazione di riduzione. Se tra i chiamati vi sono nascituri, la divisione non pu aver luogo prima della nascita, salva lautorizzazione del giudice (715 c.c.) DIRITTO DI CHIEDERE LA DIVISIONE: 713 c.c. diritto di natura potestativa e imprescrittibile. Eccezionalmente, il diritto rimane sospeso: patto di indivisione (art. 1111 c.2); sospensione per volont del testatore (713, c. 2 e 3); sospensione legale (715); sospensione per provvedimento dellautorit giudiziaria (717 e 1111, 1 comma)
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  • 713. Facolt di domandare la divisione. 1. I coeredi possono sempre domandare la divisione (c. 1111 ss., 1350 n. 11, 2646, 2685; p.c. 22, 784 ss.). 2. Quando per tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di et (c. 2), il testatore pu disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore et dell'ultimo nato. 3. Egli pu anche disporre che la divisione dell'eredit o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. 4. Tuttavia in ambedue i casi l'autorit giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, pu, su istanza di uno o pi coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
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  • OGGETTO DELLA DIVISIONE: tutte le situazioni soggettive oggetto di comunione. Debiti e crediti: per i primi si applica il principio dellimmediata divisione proporzionale mentre per i secondi costituiscono oggetto di contitolarit da parte dei coeredi da sciogliersi mediante divisione.
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  • Godimento separato e possesso esclusivo dei beni ereditari 14. Godimento separato di parte dei beni. 1. Pu domandarsi la divisione anche quando uno o pi coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo. es. utilizzazione ed amministrazione del bene comune da parte del singolo.
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  • 718. Diritto ai beni in natura. 1. Ciascun coerede pu chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredit, salve le disposizioni degli articoli seguenti. E norma inderogabile perch tutela un interesse patrimoniale di ordine strettamente privato. Indica un criterio di massima dal quale il giudice pu discostarsi se ricorrono ragioni di necessit o di opponibilit previste dalla legge.
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  • 727. Norme per la formazione delle porzioni. 1. Salvo quanto disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantit di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualit, in proporzione dell'entit di ciascuna quota (c. 718, 1114). 2. Si deve tuttavia evitare, per quanto possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica (c. 816).
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  • Deroghe al principio di divisione in natura: a) la vendita dei beni per il pagamento di debiti e pesi ereditari. Quando manca liquidit sufficiente a far fronte al pagamento dei debiti, i condividenti possono decidere di far luogo allalienazione di beni ereditari al fine di procurarsi i mezzi per estinguere le passivit. Si procede prima con la vendita dei beni mobili e, qualora anche questa non sia sufficiente, con quella dei beni immobili.
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  • 719. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari. 1. Se i coeredi aventi diritto a pi della met dell'asse concordano nella necessit della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (c. 752 ss.), si procede (p.c. 747 ss.) alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti (c. 2646). 2. Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita pu seguire tra i soli condividenti e senza pubblicit, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.
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  • b) Il problema dei beni indivisibili 720. Immobili non divisibili. 1. Se nell'eredit vi sono immobili non comodamente divisibili [ciascun condividente deve conseguire ununit autonoma funzionale valore delle porzioni inferiore a quello dellintero], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia (c. 846) (1)o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non pu effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di pi coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi a ci disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
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  • Altre operazioni divisionali 1. Formazione dello stato attivo e passivo; 2. (eventuale) alienazione di beni; 3. Pagamento dei debiti; 4. Resa dei conti: rende definiti e liquidi i debiti ed i crediti di ciascun coeredi verso gli altri per il godimento individuale di beni comuni o derivanti da atti di amministrazione compiuti nellinteresse comune. 5. Imputazione dei debiti; 724 6. Imputazione delle donazioni;725 7. Prelevamenti relativi a queste due imputazioni 8. Formazione delle porzioni; 9. Attribuzione delle medesime
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  • EFFETTI della DIVISIONE Scioglimento della comunione ereditaria con apporzionamento che si risolve nellacquisto del diritto di propriet esclusiva dei beni che compongono la porzione. Effetto retroattivo al momento dellapertura della successione. Art. 757 c.c.
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  • Impugnazione della divisione contrattuale ANNULLAMENTO PER VIOLENZA O DOLO 761. 1. La divisione pu essere annullata (c. 768) quando l'effetto di violenza (c. 1435 ss.) o di dolo (c. 1439). 2. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui cessata la violenza o in cui il dolo stato scoperto (c. 1442). E escluso lannullamento per errore: art. 762 (divisione supplementare in caso di errore sulla quantit dei beni da dividere) e art. 763 (rescissione per lesione nel caso di errore sulla valutazione dei beni).
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  • 763. Rescissione per lesione. 1. La divisione pu essere rescissa (c. 1448 ss.) quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto (c. 2652 n. 1). 2. La rescissione ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore (c. 734, 735), quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi inferiore di oltre un quarto all'entit della quota ad esso spettante. 3. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione (dal perfezionamento della divisione in caso di divisione contrattuale ed in caso di divisione del testatore dal giorno dellapertura della successione). EFFETTI: Ripristino della comunione ereditaria e necessit di addivenire ad una nuova divisione.
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  • 767. Facolt del coerede di dare il supplemento. 1. Il coerede contro il quale promossa l'azione di rescissione pu troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati. Il supplemento deve reintegrare il diritto del soggetto e non limitarsi a ridurre la lesione nei limiti del quarto.
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  • OMISSIONE DI BENI EREDITARI 762 1. L'omissione di uno o pi beni dell'eredit non d luogo a nullit della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa. NULLITA PER MANCANZA di PRESUPPOSTI titolo ereditario entit della quota partecipazione di tutti i condividenti
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  • LA DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE Ha origine nel diritto romano. Non era prevista nel codice del 1865 che disciplinava la sola divisio inter liberos: con atto tra vivi o per testamento, il padre, la madre e gli ascendenti potevano distribuire i loro beni tra i figli e i discendenti. E divisione soltanto in senso lato in quanto mezzo diretto non gi a sciogliere una comunione quanto a realizzare la distribuzione a pi soggetti di determinati beni facenti parte di un unico patrimonio.
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  • Art. 734 Divisione fatta dal testatore. 1. Il testatore pu dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (c. 556). 2. Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge (c. 565 ss.), se non risulta una diversa volont del testatore. Si applica la disciplina speciale della divisione contrattuale (artt. 761 e 763, comma 2).
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  • Contenuto POTERE del TESTATORE: ampia liberta. Pu sacrificare il diritto allomogeneit delle porzioni riconosciuto ad ogni coerede in sede di divisione ordinaria (artt. 718 727). LIMITI del TESTATORE: 1. Correlazione proporzionale tra valore della quota e beni assegnati: art. 763 il valore dei beni assegnati non pu essere inferiore alla quota di oltre un quarto, altrimenti rescissione. 2. Intangibilit della riserva. DIVISIONE SOGGETTIVAMENTE PARZIALE: il testatore ha provveduto a formare la porzione di qualche coerede ma non quella di altri nei confronti dei quali si restringe la comunione in ordine ai beni non divisi che si scioglier con le forme della divisione ereditaria negoziale o giudiziale. Attenzione a 735 comma 1. DIVISIONE OGGETTIVAMENTE PARZIALE: il testatore distribuisce fra gli eredi istituiti solo una parte dei beni ereditari. Art. 734. CONGUAGLI ex art.728: secondo lopinione prevalente della G di legittimit e della D, possono trovare applicazione anche se non riguardano sostanze appartenenti alla massa ereditaria in quanto rappresentano unesigenza tecnica insopprimibile.
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  • IMPUGNATIVA della DIVISIONE FATTA dal TESTATORE NULLITA per PRETERIZIONE art. 735 c.c. Preterizione di eredi e lesione di legittima. 1. La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari (c. 536) o degli eredi istituiti nulla. 2. Il coerede che stato leso nella quota di riserva pu esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi Interpretazione: presupposto soggettivo (preterizione del legittimario o di altro erede istituito) + inesistenza di beni residui indivisi sufficienti a formare la porzione del pretermesso) (per th pi estrema si ha nullit anche se manca solamente il presupposto soggettivo). Effetti: ripristino della comunione ereditaria con possibilit di fare luogo a nuova ripartizione a richiesta degli interessati. AZIONE DI RIDUZIONE PER LESIONE. Art. 735 comma 2 c.c. Applicazione speciale di quella generale prevista dallart. 554. Presupposto: il testatore ha istituito erede il legittimario ma lo ha apporzionato in misura inferiore alla quota. Non rende nulla la divisione, ma la corregge. E rimedio anche per lesioni inferiori al quarto. LA RESCISSIONE PER LESIONE OLTRE IL QUARTO. Art. 763 comma 2.
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  • IL C.D. ASSEGNO DIVISIONALE SEMPLICE Art. 733 comma 1 Norme date dal testatore per la divisione. 1. Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. Lassegnazione da parte del testatore ha carattere obbligatorio, a differenza della divisione testamentaria propriamente detta che ha carattere reale (assegno divisionale qualificato). Sussiste la precedente comunione ereditaria. Le disposizioni dettate dal testatore perdono il loro carattere vincolante quando la lesione supera il quarto. Carattere obbligatorio: i beni cadono in comunione ereditaria, solo in sede di formazione delle porzioni gli eredi o il giudice sono tenuti a rispettare le indicazioni del testatore.
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  • La divisione rimessa allopera del terzo Art. 733 comma 2. Il testatore pu disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorit giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volont del testatore o manifestamente iniqua. Solo preparazione di un progetto di divisione.
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  • Il c.d. retratto successorio. 732. Diritto di prelazione. 1. Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finch dura lo stato di comunione ereditaria. 2. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono pi, la quota assegnata a tutti in parti uguali. Funzione: favorire la concentrazione dei beni nelle mani di pochi soggetti.
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  • 2 FASI: 1. DIRITTO DI PRELAZIONE: deve esercitarsi nel termine di due mesi 2. DIRITTO DI RISCATTO: pu esercitarsi sino a quando non si proceduto con la divisione. Nei confronti di ogni acquirente e di ogni successivo avente causa. 4 condizioni (a) persistenza della comunione ereditaria; (b) alienazione onerosa; (c) alienazione di quota ereditaria; alienazione ad un estraneo