La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

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La disciplina La disciplina della della

concorrenza concorrenza e della e della

pubblicitàpubblicitàLorenzo BenattiLorenzo Benatti

Parma, 10-16-17 ottobre 2008Parma, 10-16-17 ottobre 2008

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La concorrenzaLa concorrenza

La concorrenza perfetta è un’utopia.La concorrenza perfetta è un’utopia. La libertà di concorrenza è un valore La libertà di concorrenza è un valore

guida, fondamentale dell’economia guida, fondamentale dell’economia moderna.moderna.

Art. 41, 1° comma cost.: «l’iniziativa Art. 41, 1° comma cost.: «l’iniziativa economica privata è libera».economica privata è libera».

Art. 41, 2° comma cost.: «non può Art. 41, 2° comma cost.: «non può svolgersisvolgersi in contrasto con l’utilità sociale in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».alla libertà, alla dignità umana».

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La concorrenza nella La concorrenza nella legislazionelegislazione

Legislazione antimonopolistica (antitrust), Legislazione antimonopolistica (antitrust), che mira alla tutela della concorrenza e del che mira alla tutela della concorrenza e del mercato.mercato.

Le limitazioni della concorrenza:Le limitazioni della concorrenza: limitazioni legali della concorrenza e monopoli limitazioni legali della concorrenza e monopoli

legali,legali, divieti di concorrenza,divieti di concorrenza, limitazioni convenzionali della concorrenza.limitazioni convenzionali della concorrenza.

La repressione della concorrenza sleale.La repressione della concorrenza sleale.

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LIMITAZIONI LIMITAZIONI DELLA DELLA

CONCORRENZACONCORRENZA

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Limiti legaliLimiti legali

Autorizzazioni o concessioni.Autorizzazioni o concessioni. Controllo pubblico sull’esercizio di Controllo pubblico sull’esercizio di

determinate attività.determinate attività. Controllo pubblico sui prezzi (quasi Controllo pubblico sui prezzi (quasi

scomparso).scomparso). Monopoli legali.Monopoli legali. Divieti legali di concorrenza.Divieti legali di concorrenza.

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MonopolioMonopolio

Legale (art. 2597 e 1679):Legale (art. 2597 e 1679): obbligo di contrarre,obbligo di contrarre, obbligo di rispettare la parità di obbligo di rispettare la parità di

trattamento;trattamento; di fatto:di fatto:

inapplicabile disciplina monopolista inapplicabile disciplina monopolista legale,legale,

si applica però disciplina antitrust si applica però disciplina antitrust (contro abusi di posizione dominante).(contro abusi di posizione dominante).

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Divieti legali di Divieti legali di concorrenzaconcorrenza

collegati a rapporti contrattuali,collegati a rapporti contrattuali, durano in relazione al rapporto durano in relazione al rapporto

contrattuale,contrattuale, sono convenzionalmente derogabili.sono convenzionalmente derogabili.

fattispecie:fattispecie: prestatore di lavoro (2105 c.c.),prestatore di lavoro (2105 c.c.), soci con responsabilità illimitata di soci con responsabilità illimitata di

società di persone (2301 c.c.),società di persone (2301 c.c.), amministratori di soc. di capitali,amministratori di soc. di capitali, alienante azienda (2557),alienante azienda (2557), agente (1743).agente (1743).

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Limitazioni convenzionali Limitazioni convenzionali (2596)(2596)

«Il patto che limita la concorrenza «Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni» eccedere la durata di cinque anni» (primo comma).(primo comma).

«Se la durata del patto non è «Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un patto è valido per la durata di un quinquennio» (2° c.).quinquennio» (2° c.).

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ANTITRUSTANTITRUST

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Disciplina antitrustDisciplina antitrust

La disciplina mira a combattere e La disciplina mira a combattere e reprimere i comportamenti reprimere i comportamenti anticoncorrenziali.anticoncorrenziali.

Negli Usa fu introdotta nel 1890, in Negli Usa fu introdotta nel 1890, in Europa dopo la seconda guerra Europa dopo la seconda guerra mondiale, in Italia nel 1990.mondiale, in Italia nel 1990.

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Disciplina antitrustDisciplina antitrust

Due livelli nella disciplina generale:Due livelli nella disciplina generale: nazionale (legge 10 ottobre 1990, n. nazionale (legge 10 ottobre 1990, n.

287),287), comunitario (art. 81 e 82 trattato CE e comunitario (art. 81 e 82 trattato CE e

reg. CE 139/2004).reg. CE 139/2004). Discipline speciali:Discipline speciali:

settore radiotelevisivo,settore radiotelevisivo, editoria,editoria, aziende di credito.aziende di credito.

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Autorità di vigilanzaAutorità di vigilanza

Livello comunitario: Commissione Livello comunitario: Commissione UE,UE,

Livello nazionale: Autorità garante Livello nazionale: Autorità garante della concorrenza e del mercato della concorrenza e del mercato (www.agcm.it),(www.agcm.it),

Settori speciali: specifiche autorità.Settori speciali: specifiche autorità.

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Competenza AntitrustCompetenza Antitrust

La legge italiana si applica solo La legge italiana si applica solo quando non si applica la disciplina quando non si applica la disciplina comunitaria,comunitaria,

ossia quando le pratiche ossia quando le pratiche anticoncorrenziali hanno rilievo anticoncorrenziali hanno rilievo esclusivamente locale e non incidono esclusivamente locale e non incidono a livello comunitario.a livello comunitario.

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Autorità garanteAutorità garante

AGCM è un organo collegialeAGCM è un organo collegiale Poteri:Poteri:

dispone di poteri di indagine ed ispettivi,dispone di poteri di indagine ed ispettivi, adotta provvedimenti antimonopolistici,adotta provvedimenti antimonopolistici, irroga sanzioni amministrativeirroga sanzioni amministrative

Contro provvedimenti AGMC è Contro provvedimenti AGMC è competente il TAR del Lazio, contro competente il TAR del Lazio, contro quelli della commissione CE è quelli della commissione CE è competente il tribunale di primo grado competente il tribunale di primo grado CE.CE.

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Autorità giudiziaria Autorità giudiziaria ordianriaordianria

E’ possibile ricorrere all’autorità E’ possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere:giudiziaria ordinaria per ottenere: dichiarazioni di nullità,dichiarazioni di nullità, risarcimento danni.risarcimento danni.

Occorre rivolgersi direttamente alla Occorre rivolgersi direttamente alla Corte d’Appello.Corte d’Appello.

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Fattispecie rilevantiFattispecie rilevanti

Le fattispecie rilevanti sono le stesse Le fattispecie rilevanti sono le stesse sia per la disciplina comunitaria che sia per la disciplina comunitaria che per quella nazionale:per quella nazionale: intese restrittive della concorrenza,intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante,abusi di posizione dominante, concentrazioni.concentrazioni.

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Mercato rilevanteMercato rilevante

Si deve tener conto di:Si deve tener conto di: settore merceologico (intercambiabilità settore merceologico (intercambiabilità

o sostituibilità dei prodotti da parte del o sostituibilità dei prodotti da parte del consumatore)consumatore)

zona geografica.zona geografica.

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Concetto di impresaConcetto di impresa

Nell’applicazione dell’antitrust non Nell’applicazione dell’antitrust non si considera il concetto tradizionale si considera il concetto tradizionale di impresa, ma un concetto vasto di impresa, ma un concetto vasto (economico). Per esempio un gruppo (economico). Per esempio un gruppo societario è trattato come un’unica societario è trattato come un’unica impresa. Talora sono state impresa. Talora sono state considerate come imprese anche i considerate come imprese anche i professionisti.professionisti.

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Intese restrittive della Intese restrittive della concorrenzaconcorrenza

Sono comportamenti concordati tra Sono comportamenti concordati tra imprese, anche attraverso organi imprese, anche attraverso organi comuni, volti a limitare la libertà comuni, volti a limitare la libertà d’azione sul mercato.d’azione sul mercato.

Sono vietate quelle che «abbiano per Sono vietate quelle che «abbiano per oggetto o per effetto di impedire oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare in maniera restringere o falsare in maniera consistente il gioco della consistente il gioco della concorrenza».concorrenza».

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Intese restrittive della Intese restrittive della concorrenzaconcorrenza

Rientrano tre le intese anche le Rientrano tre le intese anche le cd. pratiche concordate.cd. pratiche concordate.

In tal caso il comportamento In tal caso il comportamento uniforme deve accompagnarsi ad uniforme deve accompagnarsi ad altri fattori che attestino una altri fattori che attestino una scelta consapevole.scelta consapevole.

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Tipologie di intese Tipologie di intese restrittive della restrittive della

concorrenzaconcorrenza Intese sui prezzi.Intese sui prezzi. Intese che limitano la produzione, Intese che limitano la produzione,

gli sbocchi o l’accesso al mercato.gli sbocchi o l’accesso al mercato. Intese di ripartizione dei mercati.Intese di ripartizione dei mercati. Intese che ledono la parità di Intese che ledono la parità di

trattamento tra i contraenti.trattamento tra i contraenti. Intese che impongono conclusione Intese che impongono conclusione

di contratti con prestazioni di contratti con prestazioni supplementari.supplementari.

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DerogheDeroghe

E’ prevista la possibilità di E’ prevista la possibilità di autorizzazioni in deroga.autorizzazioni in deroga.

Devono sussistere motivazioni: Devono sussistere motivazioni: miglioramento nelle condizioni di miglioramento nelle condizioni di offerta sul mercato, esigenza di offerta sul mercato, esigenza di assicurare concorrenzialità assicurare concorrenzialità internazionale, miglioramento internazionale, miglioramento qualitativo della produzione o della qualitativo della produzione o della distribuzione, progresso teconologico.distribuzione, progresso teconologico.

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Interventi autoritàInterventi autorità

Rimuovere effetti anticoncorrenziali.Rimuovere effetti anticoncorrenziali. Emettere sanzioni pecuniarie.Emettere sanzioni pecuniarie. Disporre, in caso di reiterazione, la Disporre, in caso di reiterazione, la

sospensione dell’attività fino a sospensione dell’attività fino a trenta giorni.trenta giorni.

Per far dichiarare nullità od Per far dichiarare nullità od ottenere risarcimento occorre ottenere risarcimento occorre ricorrere alla corte d’appello.ricorrere alla corte d’appello.

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Abuso di posizione Abuso di posizione dominantedominante

Non è vietato acquisire una Non è vietato acquisire una posizione dominante sul mercato,posizione dominante sul mercato,

ma lo sfruttamento abusivo di tale ma lo sfruttamento abusivo di tale posizione.posizione.

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SanzioniSanzioni

L’autorità accerta l’abuso,L’autorità accerta l’abuso, ne ordina la cessazione, ne ordina la cessazione,

prendendo le misure necessarie,prendendo le misure necessarie, irroga sanzioni pecuniarie (come irroga sanzioni pecuniarie (come

intese),intese), in caso di reiterazione può in caso di reiterazione può

disporre la chiusura per 30 giorni.disporre la chiusura per 30 giorni.

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ConcentrazioniConcentrazioni Concentrazione giuridica: due o più Concentrazione giuridica: due o più

imprese si fondono.imprese si fondono. Concentrazione economica: due o Concentrazione economica: due o

più imprese sono sottoposte ad più imprese sono sottoposte ad un’unica influenza determinante un’unica influenza determinante facendone un’unica entità facendone un’unica entità economica.economica.

Due o più imprese danno luogo ad Due o più imprese danno luogo ad impresa societaria comune.impresa societaria comune.

In ogni caso si ha una riduzione In ogni caso si ha una riduzione delle imprese indipendenti operanti delle imprese indipendenti operanti sul mercato.sul mercato.

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ConcentrazioniConcentrazioni Sono vietate quando provocano gravi Sono vietate quando provocano gravi

alterazioni del regime concorrenziale.alterazioni del regime concorrenziale. Devono essere preventivamente Devono essere preventivamente

comunicate all’autorità competente.comunicate all’autorità competente. Se lo ritiene l’autorità apre Se lo ritiene l’autorità apre

un’istruttoria, che deve chiudersi entro un’istruttoria, che deve chiudersi entro 45 giorni.45 giorni.

Al termine se vi sono le ragioni può Al termine se vi sono le ragioni può vietare l’operazione o autorizzarla vietare l’operazione o autorizzarla imponendo l’adozione di misure atte a imponendo l’adozione di misure atte a mantenere la concorrenza.mantenere la concorrenza.

In presenza di rilevanti interessi generali In presenza di rilevanti interessi generali può essere autorizzata una può essere autorizzata una concentrazione altrimenti vietataconcentrazione altrimenti vietata

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Sanzioni concentrazioniSanzioni concentrazioni Se la concentrazione è stata effettuata Se la concentrazione è stata effettuata

senza chiedere l’autorizzazione, senza chiedere l’autorizzazione, l’autorità prescrive misure per l’autorità prescrive misure per ripristinare le condizioni di concorrenza.ripristinare le condizioni di concorrenza.

Per le imprese che non rispettano le Per le imprese che non rispettano le indicazioni dell’Autorità, questa irroga indicazioni dell’Autorità, questa irroga sanzioni commisurate al fatturato delle sanzioni commisurate al fatturato delle imprese coinvolte.imprese coinvolte.

Non si ha in generale la nullità della Non si ha in generale la nullità della concentrazione, ma i terzi possono concentrazione, ma i terzi possono chiedere il risarcimento dei danni.chiedere il risarcimento dei danni.

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Concorrenza Concorrenza slealesleale

Art. 2598-2601 c.c.Art. 2598-2601 c.c.

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La libertà di concorrenzaLa libertà di concorrenza

Vi è ampia libertà per gli imprenditori Vi è ampia libertà per gli imprenditori nella competizione ed il danno derivante nella competizione ed il danno derivante dalla concorrenza non è risarcibile.dalla concorrenza non è risarcibile.

E’ però interesse generale che la E’ però interesse generale che la competizione sia corretta e leale.competizione sia corretta e leale.

Per il legislatore la concorrenza deve Per il legislatore la concorrenza deve svolgersi secondo i “principi di correttezza svolgersi secondo i “principi di correttezza pro-fessionale”. Quando questa è violata si pro-fessionale”. Quando questa è violata si parla di “concorrenza sleale”.parla di “concorrenza sleale”.

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Interessi tutelatiInteressi tutelati

Interessi degli imprenditori ad una Interessi degli imprenditori ad una competizione leale.competizione leale.

Interessi dei consumatori a che non ne Interessi dei consumatori a che non ne vengano falsati gli elementi di valutazione e vengano falsati gli elementi di valutazione e giudizio. Si discute se questi interessi siano giudizio. Si discute se questi interessi siano tutelati diretta-mente o indirettamente.tutelati diretta-mente o indirettamente.

I consumatori possono ora ricorrere alla I consumatori possono ora ricorrere alla disciplina repressiva delle pratiche disciplina repressiva delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive commerciali ingannevoli e aggressive dettata dal cod. cons.dettata dal cod. cons.

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Gli atti di concorrenza Gli atti di concorrenza slealesleale

Sono repressi e sanzionatiSono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o anche se compiuti senza dolo o

colpa,colpa, anche se non hanno ancora anche se non hanno ancora

provocato un danno ai concorrenti, provocato un danno ai concorrenti, ma basta un danno potenziale.ma basta un danno potenziale.

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Confronto con illecito Confronto con illecito civilecivile

Concorrenza slealeConcorrenza sleale è svincolata dal ricorrere è svincolata dal ricorrere

dell’elemento soggettivo dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa,del dolo o della colpa,

è svincolata dalla presenza è svincolata dalla presenza di un danno patrimoniale di un danno patrimoniale attuale,attuale,

è attuata attraverso è attuata attraverso sanzioni tipiche: inibitoria, sanzioni tipiche: inibitoria, rimozione degli effetti ed rimozione degli effetti ed eventualmente, il eventualmente, il risarcimento del dannorisarcimento del danno

Illecito civileIllecito civile richiede la presenza richiede la presenza

dell’ele-mento dell’ele-mento soggettivo del dolo o soggettivo del dolo o della colpa,della colpa,

richiede la presenza di richiede la presenza di un danno patrimoniale un danno patrimoniale attuale,attuale,

comporta il comporta il risarcimento del danno.risarcimento del danno.

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PresuppostiPresupposti

qualità di imprenditorequalità di imprenditore rapporto di concorrenzarapporto di concorrenza

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Qualità di imprenditoreQualità di imprenditore

Sicuramente di chi la subisce: art. 2598 Sicuramente di chi la subisce: art. 2598 «… ogni … mezzo... idoneo a danneggiare «… ogni … mezzo... idoneo a danneggiare l’altrui azienda».l’altrui azienda».

Dubbi per chi la attua: art. 2598 «...compie Dubbi per chi la attua: art. 2598 «...compie atti di concorrenza sleale chiunque …». Ma atti di concorrenza sleale chiunque …». Ma solo un imprenditore è concorrente di un solo un imprenditore è concorrente di un altro imprenditore. Altrimenti si altro imprenditore. Altrimenti si verificherebbe un privilegio per verificherebbe un privilegio per l’imprenditore a discapito degli altri l’imprenditore a discapito degli altri soggetti.soggetti.

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Rapporto di concorrenzaRapporto di concorrenza

Si deve tenere conto anche della Si deve tenere conto anche della prevedibile espansione territoriale e prevedibile espansione territoriale e del prevedibile sviluppo merceologico del prevedibile sviluppo merceologico in prodotti complementari o affini in prodotti complementari o affini dell’attività dell’imprenditore che dell’attività dell’imprenditore che subisce l’atto di concorrenza sleale.subisce l’atto di concorrenza sleale.

Si verifica fra operatori che operano Si verifica fra operatori che operano a livelli economici diversi: produttore-a livelli economici diversi: produttore-rivenditore; grossista-dettagliante.rivenditore; grossista-dettagliante.

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Atti di concorrenza slealeAtti di concorrenza sleale

Atti tipici:Atti tipici: atti di confusione,atti di confusione, atti di denigrazione,atti di denigrazione, appropriazione di pregi altrui.appropriazione di pregi altrui.

Categoria generale «ogni altro Categoria generale «ogni altro mezzo non conforme alla correttezza mezzo non conforme alla correttezza professionale e idoneo a professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda»danneggiare l’altrui azienda»

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Atti di confusione Atti di confusione (2598 n. (2598 n. 1)1)

Compie atti di concorrenza sleale chi:Compie atti di concorrenza sleale chi:

usa nomi o segni distintivi idonei a usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli altrui, produrre confusione con quelli altrui, imita servilmente i prodotti di un imita servilmente i prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi concorrente, compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente.un concorrente.

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Atti di confusioneAtti di confusione

Riproduzione segni distintivi,Riproduzione segni distintivi, Imitazione servile,Imitazione servile, Altri atti idonei a creare confusione Altri atti idonei a creare confusione

con i prodotti o l’attività di un con i prodotti o l’attività di un concorrente con qualsiasi altro concorrente con qualsiasi altro mezzo attuati.mezzo attuati.

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Riproduzione segni Riproduzione segni distintividistintivi

potrà riguardare segni distintivi tipici come la ditta, l’insegna, potrà riguardare segni distintivi tipici come la ditta, l’insegna, il marchio e il nome a dominio aziendale ed in tal caso la il marchio e il nome a dominio aziendale ed in tal caso la disciplina sulla concorrenza sleale integrerà quella a tutela disciplina sulla concorrenza sleale integrerà quella a tutela dei segni distintivi;dei segni distintivi;

potrà però riguardare anche altri segni (slogan pubblicitario) potrà però riguardare anche altri segni (slogan pubblicitario) ed in tal caso si potrà ricorrere solo alla disciplina della ed in tal caso si potrà ricorrere solo alla disciplina della concorrenza sleale;concorrenza sleale;

non può riguardare un elemento che il pubblico consideri non può riguardare un elemento che il pubblico consideri strutturale del prodotto (forma, colore, ecc.), denominazioni strutturale del prodotto (forma, colore, ecc.), denominazioni generiche o indicazioni descrittive del prodotto;generiche o indicazioni descrittive del prodotto;

devono essere segni distintivi nuovi (anche rispetto a prodotti devono essere segni distintivi nuovi (anche rispetto a prodotti affini);affini);

deve trattarsi di segni distintivi legittimamente usati;deve trattarsi di segni distintivi legittimamente usati; non è necessario che si siano verificati atti di confusione, ma non è necessario che si siano verificati atti di confusione, ma

che il comportamento sia idoneo a produrre confusione;che il comportamento sia idoneo a produrre confusione;

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Imitazione servileImitazione servile

Riproduzione di forme esteriori dei Riproduzione di forme esteriori dei prodotti, di elementi formali non prodotti, di elementi formali non essenziali ma caratterizzanti.essenziali ma caratterizzanti.

Imitazione di mezzi pubblicitari, Imitazione di mezzi pubblicitari, listini cataloghi, locali di vendita, listini cataloghi, locali di vendita, ecc.ecc.

L’imitazione deve riguardare parti L’imitazione deve riguardare parti appariscenti ed esterne.appariscenti ed esterne.

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Altri atti idonei a creare Altri atti idonei a creare confusioneconfusione

Difficile individuare fattispecie Difficile individuare fattispecie rientranti in questa categoria (che rientranti in questa categoria (che non rientrino in una di quelle non rientrino in una di quelle precedenti):precedenti): Imitazione moduli tipografici,Imitazione moduli tipografici, Imitazione colore furgoni,Imitazione colore furgoni, Imitazione cataloghi o depliants.Imitazione cataloghi o depliants.

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Atti di denigrazione Atti di denigrazione (2598, (2598, n.2)n.2)

Compie atti di concorrenza sleale chi:Compie atti di concorrenza sleale chi:

diffonde notizie o apprezzamenti sui diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti o l’attività di un concorrente idonei prodotti o l’attività di un concorrente idonei a determinare il discredito.a determinare il discredito.

La comunicazione deve avvenire ad un La comunicazione deve avvenire ad un numero vasto di soggetti?numero vasto di soggetti?

La notizia può essere qualsiasi notizia che La notizia può essere qualsiasi notizia che possa recare danno concorrenziale.possa recare danno concorrenziale.

La falsità delle notizie non è indispensabile La falsità delle notizie non è indispensabile per determinare il discredito.per determinare il discredito.

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Atti di denigrazione Atti di denigrazione (2598, (2598, n.2)n.2)

Denunzie al pubblico.Denunzie al pubblico. Comparazione e pubblicità Comparazione e pubblicità

comparativa.comparativa. Magnificazione (pubblicità Magnificazione (pubblicità

iperbolica).iperbolica). Diffida.Diffida. Diffusione notizie su procedimenti o Diffusione notizie su procedimenti o

provvedimenti giudiziari.provvedimenti giudiziari.

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DenunzieDenunzie

Sono atti di concorrenza sleale le Sono atti di concorrenza sleale le denunzie ad una pluralità di soggetti denunzie ad una pluralità di soggetti (denunzie al pubblico). E’ dubbio se (denunzie al pubblico). E’ dubbio se lo siano anche quelle effettuate lo siano anche quelle effettuate individualmente.individualmente.

Ci si chiede se i fatti denunziati Ci si chiede se i fatti denunziati debbano essere falsi? Possono debbano essere falsi? Possono essere anche veri se elaborati e essere anche veri se elaborati e presentati in modo tendenzioso.presentati in modo tendenzioso.

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ComparazioneComparazione

Si era giunti ad ammetterla quando Si era giunti ad ammetterla quando veritiera e proposta in modo veritiera e proposta in modo obiettivo.obiettivo.

Ora è prevista una disciplina della Ora è prevista una disciplina della pubblicità comparativa nel cod. pubblicità comparativa nel cod. cons. (rinvio).cons. (rinvio).

I criteri dettati da cod. cons. valgono I criteri dettati da cod. cons. valgono come criteri anche per concorrenza come criteri anche per concorrenza sleale.sleale.

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Pubblicità comparativaPubblicità comparativa E’ lecita se:E’ lecita se:

non è ingannevole,non è ingannevole, confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi

bisogni,bisogni, confronta confronta oggettivamenteoggettivamente una o più caratteristiche una o più caratteristiche

essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentativeessenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, , compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi,compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi,

non genera confusione sul mercato (tra imprenditori, non genera confusione sul mercato (tra imprenditori, tra marchi e altri segni distintivi)tra marchi e altri segni distintivi)

non causa discredito o denigrazione,non causa discredito o denigrazione, per i prodotti recanti denominazione di origine, si per i prodotti recanti denominazione di origine, si

riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione,denominazione,

non trae vantaggio dalla notorietà del concorrente o non trae vantaggio dalla notorietà del concorrente o del suo marchio o dei suoi segni distintivi,del suo marchio o dei suoi segni distintivi,

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MagnificazioneMagnificazione

E’ illecita quando si tratta di E’ illecita quando si tratta di implicita denigrazione del implicita denigrazione del concorrente.concorrente.

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DiffidaDiffida

Un imprenditore invita il Un imprenditore invita il destinatario a non fare qualcosa dato destinatario a non fare qualcosa dato che il farlo costituirebbe violazione che il farlo costituirebbe violazione di un diritto solitamente di privativa, di un diritto solitamente di privativa, del diffidante.del diffidante.

Essa costituisce atto di concorrenza Essa costituisce atto di concorrenza sleale quando trasmesso ad una sleale quando trasmesso ad una pluralità di soggetti e non solo al pluralità di soggetti e non solo al diffidato e abbia contenuto non vero.diffidato e abbia contenuto non vero.

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Diffusione notizie su Diffusione notizie su procedimentiprocedimenti

La diffusione di notizie su procedimenti La diffusione di notizie su procedimenti o provvedimenti giudiziari potrà o provvedimenti giudiziari potrà considerarsi denigrazione in relazione considerarsi denigrazione in relazione all’esito del procedimento.all’esito del procedimento.

La pubblicazione di una sentenza non è La pubblicazione di una sentenza non è imposta del giudice, ma attuata imposta del giudice, ma attuata volontariamente da una parte è atto di volontariamente da una parte è atto di concorrenza se attuata in modo concorrenza se attuata in modo fuorviante per i destinatari.fuorviante per i destinatari.

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Appropriazione di pregi Appropriazione di pregi altrui altrui (2598 n. 2)(2598 n. 2)

Compie atti di concorrenza sleale chi:Compie atti di concorrenza sleale chi:

si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa del si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa del concorrente.concorrente.

Pregio: «qualsiasi caratteristica dell’impresa o dei Pregio: «qualsiasi caratteristica dell’impresa o dei prodotti che tale sia considerata dal mercato, e prodotti che tale sia considerata dal mercato, e perciò diventi motivo di preferenza del mercato perciò diventi motivo di preferenza del mercato stesso nei confronti appunto dell’impresa o dei stesso nei confronti appunto dell’impresa o dei prodotti cui inerisce».prodotti cui inerisce».

Appropriazione: «allegazione, in una comunicazione Appropriazione: «allegazione, in una comunicazione rivolta al mercato, che la propria impresa o i propri rivolta al mercato, che la propria impresa o i propri prodotti presentano i “pregi” propri dell’impresa o prodotti presentano i “pregi” propri dell’impresa o dei prodotti di un concorrente» dei prodotti di un concorrente»

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Appropriazione di pregi Appropriazione di pregi altrui altrui (2598 n. 2)(2598 n. 2)

Appropriazione di pregi non posseduti Appropriazione di pregi non posseduti (si sovrappone al mendacio).(si sovrappone al mendacio).

““Agganciamento” consistente nel Agganciamento” consistente nel proporsi al pubblico equiparandosi in proporsi al pubblico equiparandosi in qualche modo ad un concorrente noto qualche modo ad un concorrente noto o ai suoi prodotti:o ai suoi prodotti: Pubblicità di riferimento.Pubblicità di riferimento. Pubblicità parassitaria.Pubblicità parassitaria.

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Altri atti di concorrenza Altri atti di concorrenza sleale sleale (2598, n. 3)(2598, n. 3)

Compie atti di concorrenza sleale chi:Compie atti di concorrenza sleale chi:

si vale direttamente o indirettamente di si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo contrario alla ogni altro mezzo contrario alla correttezza professionale e idoneo a correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.danneggiare l’altrui azienda.

Due elementi caratterizzanti:Due elementi caratterizzanti: contrarietà principi di correttezza contrarietà principi di correttezza

professionale,professionale, idoneità a danneggiare l’altrui azienda.idoneità a danneggiare l’altrui azienda.

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Comportamenti Comportamenti contrari alla contrari alla correttezza correttezza

professionaleprofessionale Atti che provocano un’alterazione del mercato:Atti che provocano un’alterazione del mercato: Pubblicità menzognera (anche non riferita ad uno Pubblicità menzognera (anche non riferita ad uno

specifico concorrente ma atta a trarre in inganno il specifico concorrente ma atta a trarre in inganno il pubblico).pubblico).

Sistematica vendita sottocosto dei propri prodotti Sistematica vendita sottocosto dei propri prodotti ((dampingdamping).).

Violazione di norme di diritto pubblico.Violazione di norme di diritto pubblico. Atti volti contro un concorrente determinatoAtti volti contro un concorrente determinato

Concorrenza parassitaria, ossia imitazione delle altrui Concorrenza parassitaria, ossia imitazione delle altrui iniziative imprenditoriali.iniziative imprenditoriali.

Boicottaggio economico, ossia il rifiuto ingiustificato ed Boicottaggio economico, ossia il rifiuto ingiustificato ed arbitrario di fornire prodotti a determinati rivenditori.arbitrario di fornire prodotti a determinati rivenditori.

Storno di dipendenti.Storno di dipendenti. Sottrazione di segreti aziendali.Sottrazione di segreti aziendali. Concorso nell’altrui inadempimento di obbligazioni.Concorso nell’altrui inadempimento di obbligazioni. Concorrenza da parte di ex dipendente.Concorrenza da parte di ex dipendente.

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Le sanzioniLe sanzioni Inibitoria (anche in assenza di dolo o colpa):Inibitoria (anche in assenza di dolo o colpa):

accertamento dell’illecito concorrenziale, accertamento dell’illecito concorrenziale, inibizione dalla continuazione per il futuro,inibizione dalla continuazione per il futuro, disposizione dei provvedimenti reintegrativi necessari disposizione dei provvedimenti reintegrativi necessari

per far cessare gli effetti del comportamento sleale. per far cessare gli effetti del comportamento sleale. Risarcimento (in presenza di danno e dolo o Risarcimento (in presenza di danno e dolo o

colpa): la colpa si presume una volta accertato colpa): la colpa si presume una volta accertato l’atto di concorrenza sleale (art. 2600, 3° l’atto di concorrenza sleale (art. 2600, 3° comma, c.c.).comma, c.c.).

Pubblicazione della sentenza.Pubblicazione della sentenza.

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LegittimazioneLegittimazione

L’imprenditore o gli imprenditori lesi,L’imprenditore o gli imprenditori lesi, le associazioni professionali degli le associazioni professionali degli

imprenditori “quando gli atti di concorrenza imprenditori “quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale” (art. 2601 c.c.)categoria professionale” (art. 2601 c.c.)

I consumatori e le loro associazioni? No I consumatori e le loro associazioni? No devono ricorrere alla disciplina sulla devono ricorrere alla disciplina sulla repressione delle pratiche commerciali repressione delle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive contenuta nel cod. ingannevoli ed aggressive contenuta nel cod. cons.cons.

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Competenza e ritoCompetenza e rito Materie che interferiscono anche indirettamente Materie che interferiscono anche indirettamente

con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (art. 134, 1° c., c.p.i.): sono competenti le sezioni (art. 134, 1° c., c.p.i.): sono competenti le sezioni specializzate.specializzate.

Materie che non interferiscono neppure Materie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale (art. 134, 1° c., c.p.i.): sono proprietà industriale (art. 134, 1° c., c.p.i.): sono competenti le sezione ordinarie di Tribunali e competenti le sezione ordinarie di Tribunali e Corti d’Appello.Corti d’Appello.

In tutti i casi si applica la procedura dettata dal In tutti i casi si applica la procedura dettata dal c.p.c. (rito ordinario) e non quella prevista dal D. c.p.c. (rito ordinario) e non quella prevista dal D. Lgs. 5/2003 (sentenza Corte Costituzionale 18 Lgs. 5/2003 (sentenza Corte Costituzionale 18 aprile-17 maggio 2007, n. 170). aprile-17 maggio 2007, n. 170).

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Procedimento cautelareProcedimento cautelare

presupposti (come sempre):presupposti (come sempre): il pericolo nel ritardo della tutela di il pericolo nel ritardo della tutela di

merito (merito (periculum in morapericulum in mora),), l’esistenza (sommariamente verificata) l’esistenza (sommariamente verificata)

del diritto dell’attore (del diritto dell’attore (fumus boni iurisfumus boni iuris).). Competente ad emanare i Competente ad emanare i

provvedimenti cautelari è lo stesso provvedimenti cautelari è lo stesso giudice cui spetta il giudizio di merito. giudice cui spetta il giudizio di merito.

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PUBBLICITA’ PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E INGANNEVOLE E COMPARATIVACOMPARATIVA

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Pubblicità ingannevole e Pubblicità ingannevole e comparativacomparativa

Disciplina introdotta con D. Lgs. 25 Disciplina introdotta con D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74gennaio 1992, n. 74: attuazione della : attuazione della direttiva 84/450/CEE, come direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, poi confluita in e comparativa, poi confluita in Codice del consumo (D. Lgs. 6 Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206)settembre 2005, n. 206)

Oggi : D. Lgs. 145 del 2 agosto 2007.Oggi : D. Lgs. 145 del 2 agosto 2007.

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Pubblicità ingannevolePubblicità ingannevole

Qualsiasi pubblicità che in qualsiasi Qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua modo, compresa la sua presentazione, induce in errore o presentazione, induce in errore o può indurre in errore le persone alle può indurre in errore le persone alle quali è rivolta e che «possa quali è rivolta e che «possa pregiudicare il loro comportamento pregiudicare il loro comportamento economico ovvero …. ledere un economico ovvero …. ledere un concorrente» (art. 2, 1° c., lett. b), concorrente» (art. 2, 1° c., lett. b), D. Lgs. 145/2007).D. Lgs. 145/2007).

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Principi ispiratoriPrincipi ispiratori

I principi cui si ispira la legge sono enunciati I principi cui si ispira la legge sono enunciati nel secondo comma dell’art. 1, 2° comma: «la nel secondo comma dell’art. 1, 2° comma: «la pubblicità deve esserepubblicità deve essere

palese,palese,

veritiera everitiera e

corretta».corretta». Pubblicità ingannevole: quella che possa Pubblicità ingannevole: quella che possa

pregiudicare il comportamento economico dei pregiudicare il comportamento economico dei consumatori ovvero che per questo motivo sia consumatori ovvero che per questo motivo sia idonea a ledere un concorrente (art. 2, 1° c., idonea a ledere un concorrente (art. 2, 1° c., lett. B, D. Lgs. 145/2007).lett. B, D. Lgs. 145/2007).

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Pubblicità veritieraPubblicità veritiera Art. 3: la valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità Art. 3: la valutazione dell’ingannevolezza della pubblicità

deve essere effettuata considerandone tutti gli elementi deve essere effettuata considerandone tutti gli elementi «con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:«con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro

disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti».riconoscimenti».

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Pubblicità palesePubblicità palese

Art. 5, 1° c.: «la pubblicità deve Art. 5, 1° c.: «la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo come tale. La pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione».evidente percezione».

E’ vietata la pubblicità subliminale.E’ vietata la pubblicità subliminale.

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Pubblicità correttaPubblicità corretta

«I termini «garanzia», «garantito» e «I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della contenuto e delle modalità della garanzia offerta» (art. 5, 2° c., D. Lgs. garanzia offerta» (art. 5, 2° c., D. Lgs. 145/2007).145/2007).

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Pubblicità correttaPubblicità corretta

Particolari norme sono previste per:Particolari norme sono previste per: i prodotti pericolosi per i consumatorii prodotti pericolosi per i consumatori; è ; è

considerata ingannevole la pubblicità che ometta considerata ingannevole la pubblicità che ometta di darne notizia in modo da indurre i di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza (art. 6);prudenza e vigilanza (art. 6);

pubblicità che può raggiungere bambini e pubblicità che può raggiungere bambini e adolescenti adolescenti (art. 7); «è considerata ingannevole (art. 7); «è considerata ingannevole la pubblicità, che possa, anche indirettamente, la pubblicità, che possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei naturali messaggi pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani»;sentimenti degli adulti per i più giovani»;

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Pubblicità comparativaPubblicità comparativa

Si intende pubblicità comparativa Si intende pubblicità comparativa «qualsiasi pubblicità che identifica in «qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente» (art. 2, 1° c., D. da un concorrente» (art. 2, 1° c., D. Lgs. 145/2007).Lgs. 145/2007).

Page 68: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

Pubblicità comparativa (art. Pubblicità comparativa (art. 4, 1° c.)4, 1° c.)

E’ lecita se:E’ lecita se: non è ingannevole,non è ingannevole, confronta beni o servizi che soddisfano gli confronta beni o servizi che soddisfano gli

stessi bisogni,stessi bisogni, confronta confronta oggettivamenteoggettivamente una o più una o più

caratteristiche caratteristiche essenziali, pertinenti, essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentativeverificabili e rappresentative, compreso , compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi,eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi,

non genera confusione sul mercato (tra non genera confusione sul mercato (tra imprenditori, tra marchi e altri segni imprenditori, tra marchi e altri segni distintivi)distintivi)

Page 69: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

Pubblicità comparativaPubblicità comparativa

E’ lecita se:E’ lecita se: non causa discredito o denigrazione di marchi, segni non causa discredito o denigrazione di marchi, segni

distintivi, beni servizi o attività del concorrente,distintivi, beni servizi o attività del concorrente, per i prodotti recanti denominazione di origine, si per i prodotti recanti denominazione di origine, si

riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione,denominazione,

non trae vantaggio dalla notorietà del concorrente o non trae vantaggio dalla notorietà del concorrente o del suo marchio o dei suoi segni distintivi,del suo marchio o dei suoi segni distintivi,

non presenta un bene o un servizio come imitazione non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale marchio o da una denominazione commerciale depositati.depositati.

Page 70: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

Offerte specialiOfferte speciali

Inoltre: «qualunque raffronto che fa Inoltre: «qualunque raffronto che fa riferimento a un offerta speciale deve riferimento a un offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il indicare in modo chiaro e non equivoco il termine dell’offerta oppure, nel caso in cui termine dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi» (art. dalla disponibilità dei beni e servizi» (art. 4, 3° c.).4, 3° c.).

Page 71: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

TutelaTutela Il controllo è affidata all’Autorità garante per la Il controllo è affidata all’Autorità garante per la

concorrenza ed il mercato (concorrenza ed il mercato (antitrustantitrust), che può ), che può chiedere informazioni e documenti. Può chiedere informazioni e documenti. Può richiedere prova sull’esattezza materiale dei richiedere prova sull’esattezza materiale dei dati contenuti nella pubblicità.dati contenuti nella pubblicità.

L’autorità può inibire gli atti di pubblicità L’autorità può inibire gli atti di pubblicità ingannevole o comparativa o la loro ingannevole o comparativa o la loro continuazione e che ne siano eliminati gli continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.effetti.

E’ prevista una sanzione amministrativa (da E’ prevista una sanzione amministrativa (da 1.000 a 100.000 Euro).1.000 a 100.000 Euro).

Può inoltre disporre la pubblicazione della Può inoltre disporre la pubblicazione della pronuncia o di una dichiarazione di rettifica.pronuncia o di una dichiarazione di rettifica.

E’ possibile, in caso d’urgenza, una sospensione E’ possibile, in caso d’urgenza, una sospensione provvisoria della pubblicità.provvisoria della pubblicità.

I ricorsi contro le decisioni dell’Autorità sono I ricorsi contro le decisioni dell’Autorità sono competenza del giudice amministrativo.competenza del giudice amministrativo.

Page 72: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

Pubbl. diffusa Pubbl. diffusa attraverso attraverso mediamedia

Occorre il parere dall’Autorità di Occorre il parere dall’Autorità di garanzia nulle comunicazioni, che garanzia nulle comunicazioni, che provvede con decisione motivata.provvede con decisione motivata.

L’autorità può vietare la pubblicità e L’autorità può vietare la pubblicità e anche disporre la pubblicazione della anche disporre la pubblicazione della decisione e/o di una dichiarazione di decisione e/o di una dichiarazione di rettifica.rettifica.

La sanzione minima è elevata a 25.000 La sanzione minima è elevata a 25.000 €.€.

Page 73: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

Organi di autodisciplinaOrgani di autodisciplina

L’art. 9 D. Lgs. 145/2007 prevede che nel caso si L’art. 9 D. Lgs. 145/2007 prevede che nel caso si ricorra «davanti ad un organismo di ricorra «davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva» e se il «ricorso all'Autorità sia stato definitiva» e se il «ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni».non superiore a trenta giorni».

Page 74: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

Codice di autodisciplina Codice di autodisciplina pubblicitariapubblicitaria

ha lo scopo di assicurare che la pubblicità ha lo scopo di assicurare che la pubblicità «venga realizzata come servizio per il pubblico, «venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore»;consumatore»;

è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità, gestori di veicoli pubblicitari pubblicità, gestori di veicoli pubblicitari che lo che lo abbiano accettatoabbiano accettato direttamente o tramite direttamente o tramite associazione, ovvero nella sottoscrizione di un associazione, ovvero nella sottoscrizione di un contratto di pubblicità.contratto di pubblicità.

prevede:prevede: un “giurì di autodisciplina”;un “giurì di autodisciplina”; un “comitato di controllo”.un “comitato di controllo”.

Page 75: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

Giurì di autodisciplinaGiurì di autodisciplina E’ l’organo incaricato cui può rivolgersi chiunque E’ l’organo incaricato cui può rivolgersi chiunque

ritenga di subire pregiudizio da attività ritenga di subire pregiudizio da attività pubblicitarie contrarie al codice di Autodisciplina, pubblicitarie contrarie al codice di Autodisciplina, nei confronti di chi, avendo accettato il Codice nei confronti di chi, avendo accettato il Codice abbia diffuso pubblicità ritenute non conformi a abbia diffuso pubblicità ritenute non conformi a esso.esso.

Qualora la decisione stabilisca che la pubblicità Qualora la decisione stabilisca che la pubblicità esaminata non è conforme alle norme del Codice esaminata non è conforme alle norme del Codice di Autodisciplina, il Giurì dispone che le parti di Autodisciplina, il Giurì dispone che le parti interessate desistano dalla stessa. Nei casi di interessate desistano dalla stessa. Nei casi di maggior gravità il giurì può disporre - quale maggior gravità il giurì può disporre - quale sanzione accessoria - che sia data notizia al sanzione accessoria - che sia data notizia al pubblico della decisione per estratto. pubblico della decisione per estratto.

Page 76: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

LegittimazioneLegittimazione

L’iniziativa nei confronti di forme L’iniziativa nei confronti di forme pubblicitarie ritenute con conformi pubblicitarie ritenute con conformi alle norme del codice di alle norme del codice di autodisciplina può essere assunta autodisciplina può essere assunta d’ufficio dallo stesso comitato, d’ufficio dallo stesso comitato, oppure promossa, liberamente e oppure promossa, liberamente e gratuitamente, da singoli cittadini-gratuitamente, da singoli cittadini-consumatori, così come da consumatori, così come da associazioni rappresentative di associazioni rappresentative di interessi collettivi.interessi collettivi.

Page 77: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

Comitato di controlloComitato di controllo E’ l’organo autodisciplinare garante degli E’ l’organo autodisciplinare garante degli

interessi dei cittadini-consumatori e della interessi dei cittadini-consumatori e della pubblicità in generale, quale strumento di pubblicità in generale, quale strumento di progresso economico e sociale.progresso economico e sociale.

Il comitato, se ravvisa profili di contrasto Il comitato, se ravvisa profili di contrasto con il codice, può:con il codice, può: per inadempienze lievi, invitare l’inserzionista per inadempienze lievi, invitare l’inserzionista

a modificare la pubblicità,a modificare la pubblicità, per violazioni manifeste, inoltrare alle parti per violazioni manifeste, inoltrare alle parti

un provvedimento succintamente motivato col un provvedimento succintamente motivato col quale si ingiunge a desistere. Se non vi è quale si ingiunge a desistere. Se non vi è opposizione entro 10 giorni, il provvedimento opposizione entro 10 giorni, il provvedimento diviene esecutivo. Se vi è opposizione, la diviene esecutivo. Se vi è opposizione, la decisione è rimessa al giurì,decisione è rimessa al giurì,

per i casi più complessi e importanti il per i casi più complessi e importanti il comitato avvia il procedimento davanti al comitato avvia il procedimento davanti al giurì, inoltrando un’istanza motivata.giurì, inoltrando un’istanza motivata.

Page 78: La disciplina della concorrenza e della pubblicità Lorenzo Benatti Parma, 10-16-17 ottobre 2008.

La disciplina della La disciplina della concorrenza e concorrenza e della pubblicitàdella pubblicità

dott. Lorenzo Benattidott. Lorenzo Benatti

[email protected]@unipr.it