LA DIFFAMAZIONE E IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

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Con le novità introdotte dal D.M. n.145 del 6 Luglio 2011

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Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha introdotto anche per la "diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità" il ricorso obbligatorio agli organismi di mediazione. Il volume ripercorre le scelte legislative e una casistica giurisprudenziale.

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9 788897 039303

ISBN 978-88-97039-30-3

Prezzo di copertina € 18,00 (i.i.)

Con le novità introdotte dal D.M. n.145 del 6 Luglio 2011

Con le novità introdotte dal D.M. n.145 del 6 Luglio 2011

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LA DIFFAMAZIONEE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

LA DIFFAMAZIONEE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Michele Gorga - Diego Buonocore

LA DIFFAMAZIONEE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Michele Gorga - Diego Buonocore

LA DIFFAMAZIONEE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La diffamazione e il procedimento di mediazioneMichele Gorga - Diego BuonocoreCopyright © 2011ISBN 978-88-97039-30-3

I edizione

tgbook editoreby tecnograficarossivia 1° maggio, 636066 Sandrigo (Vicenza)www.tecnograficarossi.itwww.tgbook.it

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica e la comunicazione).

La diffamazione e il procedimento di mediazioneMichele Gorga - Diego BuonocoreCopyright © 2011ISBN 978-88-97039-30-3

I edizione

tgbook editoreby tecnograficarossivia 1° maggio, 636066 Sandrigo (Vicenza)www.tecnograficarossi.itwww.tgbook.it

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica e la comunicazione).

INDICE

Michele Gorga

Parte ILO STATO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA E

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CAPITOLO PRIMO Lo stato della giustizia in Italia e le scelte strategiche necessarie

1.1. Le modifiche introdotte con il D.M. del 6 Luglio 2011 al D.M. n.180 del 4 Novembre 2010. 31.2. Lo stato della giustizia civile. 61.3. Le politiche dell’innovazione in campo giudiziario. 101.4. Informatica e processo. 151.5. Il riconoscimento dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR). 231.6. Cenni sulla direttiva 2008/52/CE 29

CAPITOLO SECONDO Il procedimento di mediazione

2.1. La mediazione in Italia come prevista nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. 33 2.2. Il procedimento di mediazione. 382.3. La meta - conciliazione amministrata. 412.4. L’obbligatorietà del tentativo di mediazione. 482.5. I criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi. 522.6. Il regime tributario della mediazione, il credito d’imposta ed il regime fiscale dei corsi di formazione per mediatore. 56

INDICE

Michele Gorga

Parte ILO STATO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA E

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CAPITOLO PRIMO Lo stato della giustizia in Italia e le scelte strategiche necessarie

1.1. Le modifiche introdotte con il D.M. del 6 Luglio 2011 al D.M. n.180 del 4 Novembre 2010. 31.2. Lo stato della giustizia civile. 61.3. Le politiche dell’innovazione in campo giudiziario. 101.4. Informatica e processo. 151.5. Il riconoscimento dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR). 231.6. Cenni sulla direttiva 2008/52/CE 29

CAPITOLO SECONDO Il procedimento di mediazione

2.1. La mediazione in Italia come prevista nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. 33 2.2. Il procedimento di mediazione. 382.3. La meta - conciliazione amministrata. 412.4. L’obbligatorietà del tentativo di mediazione. 482.5. I criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi. 522.6. Il regime tributario della mediazione, il credito d’imposta ed il regime fiscale dei corsi di formazione per mediatore. 56

Diego Buonocore

Parte IIIL DIRITTO DI INFORMAZIONE

CAPITOLO PRIMO La libertà di informazione e i suoi limiti

1.1. La libertà di informazione. 651.2. Il “decalogo” del giornalista. 661.3 La “verità dei fatti”. 671.4. La “continenza” della esposizione dei fatti. 701.5. L’interesse pubblico: la c.d. “pertinenza” della notizia . 731.6. Il diritto “all’oblio”. 751.7. Il diritto di critica. 761.8. a) la critica in ambito giudiziario. 791.9. b) la critica politica e sindacale. 811.10. Le critiche “di genere” sessuale. 841.11. Le interviste diffamatorie. 841.12. Il diritto di satira. 88

CAPITOLO SECONDOIl giornalista, la deontologia e il diritto all’onore e alla reputazione

2.1. Il “dover essere” della professione giornalistica. 912.2. La storia dell’albo professionale dei giornalisti. 922.3. l’art. 2 della legge n.69 del 1963. 932.4. Le sanzioni disciplinari e i rapporti con il procedimento penale e con la procedura di mediazione. 942.5. Le “carte” deontologiche. 962.6. La tutela della personalità nelle carte deontologiche. 972.7. Il procedimento disciplinare dinanzi all’Ordine dei giornalisti. 992.8. Tutela dei diritti della personalità e giurisprudenza dell’Ordine dei giornalisti. 101

II

Diego Buonocore

Parte IIIL DIRITTO DI INFORMAZIONE

CAPITOLO PRIMO La libertà di informazione e i suoi limiti

1.1. La libertà di informazione. 651.2. Il “decalogo” del giornalista. 661.3 La “verità dei fatti”. 671.4. La “continenza” della esposizione dei fatti. 701.5. L’interesse pubblico: la c.d. “pertinenza” della notizia . 731.6. Il diritto “all’oblio”. 751.7. Il diritto di critica. 761.8. a) la critica in ambito giudiziario. 791.9. b) la critica politica e sindacale. 811.10. Le critiche “di genere” sessuale. 841.11. Le interviste diffamatorie. 841.12. Il diritto di satira. 88

CAPITOLO SECONDOIl giornalista, la deontologia e il diritto all’onore e alla reputazione

2.1. Il “dover essere” della professione giornalistica. 912.2. La storia dell’albo professionale dei giornalisti. 922.3. l’art. 2 della legge n.69 del 1963. 932.4. Le sanzioni disciplinari e i rapporti con il procedimento penale e con la procedura di mediazione. 942.5. Le “carte” deontologiche. 962.6. La tutela della personalità nelle carte deontologiche. 972.7. Il procedimento disciplinare dinanzi all’Ordine dei giornalisti. 992.8. Tutela dei diritti della personalità e giurisprudenza dell’Ordine dei giornalisti. 101

II

Parte IIILA TUTELA DEL DIRITTO ALL’ONORE E ALLA

REPUTAZIONE

CAPITOLO PRIMOLa tutela in sede civile dell’onore e della reputazione

1.1. La tutela civilistica dell’onore e della reputazione. 1111.2. Il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione all’onore e alla reputazione. 1121.3. Cenni: azione per illecito extracontrattuale, querela, procedimento di mediazione: problemi di determinazione della competenza territoriale. 1141.4. Altri mezzi di riparazione alla lesione dell’onore e della reputazione: la rettifica. 1191.5. a) La rettifica di una notizia diffusa a mezzo stampa oppure attraverso il mezzo radiotelevisivo. 1201.6. b) Modalità della rettifica. 121

CAPITOLO SECONDOLa “responsabilità aggravata” per le azioni pretestuose.

2.1. La “responsabilità aggravata” per le azioni pretestuose. 1252.2. Il carattere sanzionatorio della “responsabilità aggravata”. 126 2.3. Le pronunce della giurisprudenza. 128 2.4. Criteri sui quali commisurare il risarcimento. 1292.5. Il riconoscimento della “temerarietà” è più difficile nel giudizio penale. 130

III

Parte IIILA TUTELA DEL DIRITTO ALL’ONORE E ALLA

REPUTAZIONE

CAPITOLO PRIMOLa tutela in sede civile dell’onore e della reputazione

1.1. La tutela civilistica dell’onore e della reputazione. 1111.2. Il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione all’onore e alla reputazione. 1121.3. Cenni: azione per illecito extracontrattuale, querela, procedimento di mediazione: problemi di determinazione della competenza territoriale. 1141.4. Altri mezzi di riparazione alla lesione dell’onore e della reputazione: la rettifica. 1191.5. a) La rettifica di una notizia diffusa a mezzo stampa oppure attraverso il mezzo radiotelevisivo. 1201.6. b) Modalità della rettifica. 121

CAPITOLO SECONDOLa “responsabilità aggravata” per le azioni pretestuose.

2.1. La “responsabilità aggravata” per le azioni pretestuose. 1252.2. Il carattere sanzionatorio della “responsabilità aggravata”. 126 2.3. Le pronunce della giurisprudenza. 128 2.4. Criteri sui quali commisurare il risarcimento. 1292.5. Il riconoscimento della “temerarietà” è più difficile nel giudizio penale. 130

III

Parte IVLA DIFFAMAZIONE IN INTERNET

CAPITOLO PRIMOLa diffamazione e i mezzi di comunicazione elettronica

1.1. La tutela dell’onore e della reputazione e i mezzi di comunicazione elettronica. 1351.2. La disciplina applicabile alla diffamazione “on line”. 1361.3. La rivista telematica e l’obbligo di registrazione della testata. 137

CAPITOLO SECONDOLa diffamazione “on line”: recenti orientamenti giurisprudenziali

2.1. Tutela del diritto all’onore e alla reputazione e mezzi di comunicazione informatici: recenti orientamenti giurisprudenziali. a). Il direttore di un giornale “on line” non risponde di diffamazione. 1412.2. b) Il sito registrato all’estero non “dribbla” la diffamazione 1422.3. c) E’ possibile il sequestro preventivo dell’articolo pubblicato sul blog. 1432.4. d) Anche “google suggest” può fornire risposte diffamatorie e può quindi essere condannato. 1442.5. e) I giornalisti che usano informazioni tratte dai social network non sono esclusi dall’obbligo di verifica (pronuncia del Garante della privacy). 146

IV

Parte IVLA DIFFAMAZIONE IN INTERNET

CAPITOLO PRIMOLa diffamazione e i mezzi di comunicazione elettronica

1.1. La tutela dell’onore e della reputazione e i mezzi di comunicazione elettronica. 1351.2. La disciplina applicabile alla diffamazione “on line”. 1361.3. La rivista telematica e l’obbligo di registrazione della testata. 137

CAPITOLO SECONDOLa diffamazione “on line”: recenti orientamenti giurisprudenziali

2.1. Tutela del diritto all’onore e alla reputazione e mezzi di comunicazione informatici: recenti orientamenti giurisprudenziali. a). Il direttore di un giornale “on line” non risponde di diffamazione. 1412.2. b) Il sito registrato all’estero non “dribbla” la diffamazione 1422.3. c) E’ possibile il sequestro preventivo dell’articolo pubblicato sul blog. 1432.4. d) Anche “google suggest” può fornire risposte diffamatorie e può quindi essere condannato. 1442.5. e) I giornalisti che usano informazioni tratte dai social network non sono esclusi dall’obbligo di verifica (pronuncia del Garante della privacy). 146

IV

Michele Gorga

Parte I

LO STATO DELLA GIUSTIZIAE LA MEDIAZIONECIVILE E COMMERCIALE

Michele Gorga

Parte I

LO STATO DELLA GIUSTIZIAE LA MEDIAZIONECIVILE E COMMERCIALE

1Lo stato della giustizia in Italia e le scelte strategiche necessarie

SOM-MARIO

1.1. Le modifiche introdotte con il D.M. n. 145 del 6 luglio 2011 al D.M. n. 180 del 4 novembre 2010. - 1.2. Lo stato della giustizia civile. - 1.3. Le politiche dell’innovazione in campo giudiziario. - 1.4. Informatica e processo. - 1.5. Il riconoscimen-to dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie. - 1.6. Cenni sulla direttiva 2008/52/CE.

1Lo stato della giustizia in Italia e le scelte strategiche necessarie

SOM-MARIO

1.1. Le modifiche introdotte con il D.M. n. 145 del 6 luglio 2011 al D.M. n. 180 del 4 novembre 2010. - 1.2. Lo stato della giustizia civile. - 1.3. Le politiche dell’innovazione in campo giudiziario. - 1.4. Informatica e processo. - 1.5. Il riconoscimen-to dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie. - 1.6. Cenni sulla direttiva 2008/52/CE.

1.1. Le modifiche introdotte con il D.M. n. 145 del 6 luglio 2011 al D.M. n. 180 del 4 noembre 2010.

Con il D.M. n. 145 del 06/07/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/08/201, in vigore dal 27/08/20111 , il Ministero della Giustizia ha vara-to un nuovo regolamento che modifica, significativamente, alcune parti del decreto Ministeriale n. 180 del 4 novembre 2010, che sulla base della previ-sione fatta dall’art.16 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, disci-plina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'ap-provazione delle indennità spettanti agli organismi per il servizio di me-dia-conciliazione. Con la novella regolamentare è stato modificato l’art. 4 del regolamento n.180 del 2010, norma, si ricorda, che disciplina l’iscrizione a domanda de-gli organismi di mediazione e che prevede al comma 2, una serie di parame-tri amministrativi ed economici e, al comma 3, una verifica di tipo “aggiun-tivo” sui requisiti di qualificazione dei mediatori.

Tale norma demanda al responsabile del procedimento il controllo per l’iscrizione dei mediatori ma non gli dà, però, parametri per la verifica delle competenze giuridiche oggettivamente richieste dall’attività di mediazione, quest’ultime non rintracciabili nella specifica professionalità individuata, in decreto, nel possesso di “un titolo di studio non inferiore al diploma di lau-rea universitaria triennale” ovvero, in alternativa, nell’iscrizione “ad un or-dine o collegio professionale”.

Previsioni alle quali nulla ha aggiunto il decreto in sede dell’ulteriore precisazione della necessità, per i mediatori, della“specifica formazione e … uno specifico aggiornamento almeno biennale”.

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1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, in vigore dal 26 Agosto 2011, il decreto ministeriale 6 luglio 2011 numero 145 “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull’approazione delle indennità spettanti agli organi-smi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislatio n. 28 del 2010″.

1.1. Le modifiche introdotte con il D.M. n. 145 del 6 luglio 2011 al D.M. n. 180 del 4 noembre 2010.

Con il D.M. n. 145 del 06/07/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/08/201, in vigore dal 27/08/20111 , il Ministero della Giustizia ha vara-to un nuovo regolamento che modifica, significativamente, alcune parti del decreto Ministeriale n. 180 del 4 novembre 2010, che sulla base della previ-sione fatta dall’art.16 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, disci-plina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'ap-provazione delle indennità spettanti agli organismi per il servizio di me-dia-conciliazione. Con la novella regolamentare è stato modificato l’art. 4 del regolamento n.180 del 2010, norma, si ricorda, che disciplina l’iscrizione a domanda de-gli organismi di mediazione e che prevede al comma 2, una serie di parame-tri amministrativi ed economici e, al comma 3, una verifica di tipo “aggiun-tivo” sui requisiti di qualificazione dei mediatori.

Tale norma demanda al responsabile del procedimento il controllo per l’iscrizione dei mediatori ma non gli dà, però, parametri per la verifica delle competenze giuridiche oggettivamente richieste dall’attività di mediazione, quest’ultime non rintracciabili nella specifica professionalità individuata, in decreto, nel possesso di “un titolo di studio non inferiore al diploma di lau-rea universitaria triennale” ovvero, in alternativa, nell’iscrizione “ad un or-dine o collegio professionale”.

Previsioni alle quali nulla ha aggiunto il decreto in sede dell’ulteriore precisazione della necessità, per i mediatori, della“specifica formazione e … uno specifico aggiornamento almeno biennale”.

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1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, in vigore dal 26 Agosto 2011, il decreto ministeriale 6 luglio 2011 numero 145 “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull’approazione delle indennità spettanti agli organi-smi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislatio n. 28 del 2010″.

uest’ultima previsione pare riferirsi ad una “generica” formazione cul-turale priva di agganci alla necessaria presupposta qualificazione di tipo giu-ridico e processuale.

uesti aspetti critici del decreto hanno trovato riscontro nell’ordinanza sull’incidente di costituzionalità, sollevata dinanzi al giudice delle leggi da parte del TAR del Lazio, costringendo così di fatto il Ministero della Giu-stizia all’intervento in sede di modifica regolamentari innanzi tutto specia-lizzando in modo significativo la figura del mediatore in ordine ai requisiti di qualificazione che lo stesso deve possedere.

E’ stato previsto, infatti, con il decreto di modifica non solo l’obbligo del possesso di una specifica formazione nelle “materie” per le quali è chiamato a svolgere la sua opera, ma anche dello specifico aggiornamento, almeno biennale, da acquisirsi comunque presso gli enti di formazione, da intender-si solo quelli accreditati in sede Ministeriale per la stessa formazione dei mediatori, nonchè la sua partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito gratuito, e quindi di formazione pratica, ad al-meno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti per il servi-zio di mediazione, in capo ai quali è stato posto l’obbligo di consentirli, gra-tuitamente e disciplinarli nel proprio regolamento.

In questa prospettiva deve anche essere letto, quindi, il radicale ribalta-mento dei criteri di nomina, da prevedere sempre nel regolamento, da parte del responsabile dell’organismo di mediazione, secondo criteri, questa volta, inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione, criteri che non solo devono essere predeterminati ma anche rispettosi della specifica com-petenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipolo-gia di laurea universitaria posseduta.

E proprio sulla formazione di base del mediatore sono state così recepite, in sede regolamentare, molte delle censure sollevate in ordine alla profes-sionalità del mediatore. Ancora in contrapposizione “all’eversiva” proposta da parte di alcuni Consigli degli Ordini forensi e soprattutto da parte dell’Organismo Unita-rio dell’Avvocatura (OUA),volte a vanificare l’obbligatorietà del procedi-mento di mediazione, con il decreto 145/2011 si è stabilito che il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di man-

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uest’ultima previsione pare riferirsi ad una “generica” formazione cul-turale priva di agganci alla necessaria presupposta qualificazione di tipo giu-ridico e processuale.

uesti aspetti critici del decreto hanno trovato riscontro nell’ordinanza sull’incidente di costituzionalità, sollevata dinanzi al giudice delle leggi da parte del TAR del Lazio, costringendo così di fatto il Ministero della Giu-stizia all’intervento in sede di modifica regolamentari innanzi tutto specia-lizzando in modo significativo la figura del mediatore in ordine ai requisiti di qualificazione che lo stesso deve possedere.

E’ stato previsto, infatti, con il decreto di modifica non solo l’obbligo del possesso di una specifica formazione nelle “materie” per le quali è chiamato a svolgere la sua opera, ma anche dello specifico aggiornamento, almeno biennale, da acquisirsi comunque presso gli enti di formazione, da intender-si solo quelli accreditati in sede Ministeriale per la stessa formazione dei mediatori, nonchè la sua partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito gratuito, e quindi di formazione pratica, ad al-meno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti per il servi-zio di mediazione, in capo ai quali è stato posto l’obbligo di consentirli, gra-tuitamente e disciplinarli nel proprio regolamento.

In questa prospettiva deve anche essere letto, quindi, il radicale ribalta-mento dei criteri di nomina, da prevedere sempre nel regolamento, da parte del responsabile dell’organismo di mediazione, secondo criteri, questa volta, inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione, criteri che non solo devono essere predeterminati ma anche rispettosi della specifica com-petenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipolo-gia di laurea universitaria posseduta.

E proprio sulla formazione di base del mediatore sono state così recepite, in sede regolamentare, molte delle censure sollevate in ordine alla profes-sionalità del mediatore. Ancora in contrapposizione “all’eversiva” proposta da parte di alcuni Consigli degli Ordini forensi e soprattutto da parte dell’Organismo Unita-rio dell’Avvocatura (OUA),volte a vanificare l’obbligatorietà del procedi-mento di mediazione, con il decreto 145/2011 si è stabilito che il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di man-

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cata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo sem-pre e solo formato dal mediatore designato per la mediazione. Il nuovo decreto risolve poi alcune criticità della disciplina delle indenni-tà contenendo i costi nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e contumacia-le. E’ previsto ora, dopo le modifiche introdotte all’ art.16 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  18 ottobre 2010, n. 180,– che disciplina in mate-ria di criteri di determinazione dell'indennità che comprendono sia le spese di avvio del procedimento che  le spese di mediazione – che nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo - controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di fami-glia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno deri-vante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e fi nanziari -, l'importo  massimo delle spese  di  mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato  dal-la tabella a) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla  let-tera e), ridotto a 40 e 50 euro quando il chiamato è contumace fatta salva l’ipotesi in cui il mediatore formuli la proposta che l’aumenta di 1/5-, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti salvo l’aumento di ¼ in caso di successo della mediazione.

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cata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo sem-pre e solo formato dal mediatore designato per la mediazione. Il nuovo decreto risolve poi alcune criticità della disciplina delle indenni-tà contenendo i costi nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e contumacia-le. E’ previsto ora, dopo le modifiche introdotte all’ art.16 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  18 ottobre 2010, n. 180,– che disciplina in mate-ria di criteri di determinazione dell'indennità che comprendono sia le spese di avvio del procedimento che  le spese di mediazione – che nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo - controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di fami-glia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno deri-vante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e fi nanziari -, l'importo  massimo delle spese  di  mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato  dal-la tabella a) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla  let-tera e), ridotto a 40 e 50 euro quando il chiamato è contumace fatta salva l’ipotesi in cui il mediatore formuli la proposta che l’aumenta di 1/5-, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti salvo l’aumento di ¼ in caso di successo della mediazione.

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1.2. Lo stato della giustizia civile.

La sistematica avversione dell’avvocatura alla mediazione, sembra pre-scindere dalla consapevolezza di quel’è l’attuale crisi in cui versa la giustizia civile in Italia che da almeno due decenni è oggetto di continue analisi gior-nalistiche e sociologiche, volte alla valutazione delle conseguenze negative che tale paralisi ha sul sistema economico del paese.2

A questo stato di cose il legislatore ha tentato di porre rimedio, da un lato, con l’introduzione dei riti alternativi quali l’arbitrato, la mediazione finalizzata alla conciliazione, o alle poche garantistiche forme di riscossione coattiva - e, dall’altro, lo stesso legislatore è intervenuto a piene mani, con la modifica del rito tanto che allo stato attuale unanime è la richiesta per l’unificazione, a poche fattispecie dei modi per affrontare una causa.

Il solo processo ordinario di cognizione oggi conta ben quattro riti ai quali sono da aggiungersi quelli speciali per un totale di circa trenta modi diversi per affrontare una causa civile. Tutto ciò sottacendo delle altre ri-

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2 La relazione di apertura dell’anno giudiziario 2010 ha rappresentato una situazione al-larmante per la giustizia civile italiana: 977 giorni per una causa civile di cognizione ordi-naria di primo grado davanti ai tribunali; 837 giorni per le cause di previdenza; 628 giorni per le cause di lavoro non pubblico; 740 giorni per il lavoro pubblico; 270 giorni per i procedimenti esecutivi mobiliari; 1.213 giorni per i procedimenti esecutivi immobiliari. Esistono poi delle differenze quantitative e di composizione della domanda di giustizia tra Nord, Centro e Sud che disegnano un profilo di litigiosità del Sud non solo quantitativa-mente superiore ma anche sistematico per tutti i tipi di controversia analizzati. Siamo pas-sati da 10 milioni di fascicoli, depositati nelle cancellerie di corti e tribunali italiani, a circa 11 milioni di fascicoli con una media di un cittadino su cinque in attesa di giudizio. Più della metà riguarda cause civili, che insieme a quelle di lavoro, superano quota 5 milioni e mezzo (incremento del 6% rispetto al 2009). Il confronto di questi dati in campo interna-zionale ci viene offerto dalla Banca Mondiale che ha elaborato una classifica attraverso il Rapporto Doing Business per il 2010. Per completare una procedura di recupero crediti sono necessari: 1.210 giorni in Italia; 515 giorni in Spagna; 406 giorni in Cina; 399 giorni in Inghilterra; 394 giorni in Germania; 331 giorni in Francia; 300 giorni in USA. I ritardi sono poi destinati ad aumentare perché nel confronto con paesi omogenei per dimensioni, livello di sviluppo economico e caratteristiche dei sistemi legali, l’Italia ha un tasso di liti-giosità maggiore. Secondo i dati del Rapporto Cepej 2009, i conflitti sono tre volte e mez-zo quelli della Germania e 2 volte e mezzo quelli di Francia e Spagna.

1.2. Lo stato della giustizia civile.

La sistematica avversione dell’avvocatura alla mediazione, sembra pre-scindere dalla consapevolezza di quel’è l’attuale crisi in cui versa la giustizia civile in Italia che da almeno due decenni è oggetto di continue analisi gior-nalistiche e sociologiche, volte alla valutazione delle conseguenze negative che tale paralisi ha sul sistema economico del paese.2

A questo stato di cose il legislatore ha tentato di porre rimedio, da un lato, con l’introduzione dei riti alternativi quali l’arbitrato, la mediazione finalizzata alla conciliazione, o alle poche garantistiche forme di riscossione coattiva - e, dall’altro, lo stesso legislatore è intervenuto a piene mani, con la modifica del rito tanto che allo stato attuale unanime è la richiesta per l’unificazione, a poche fattispecie dei modi per affrontare una causa.

Il solo processo ordinario di cognizione oggi conta ben quattro riti ai quali sono da aggiungersi quelli speciali per un totale di circa trenta modi diversi per affrontare una causa civile. Tutto ciò sottacendo delle altre ri-

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2 La relazione di apertura dell’anno giudiziario 2010 ha rappresentato una situazione al-larmante per la giustizia civile italiana: 977 giorni per una causa civile di cognizione ordi-naria di primo grado davanti ai tribunali; 837 giorni per le cause di previdenza; 628 giorni per le cause di lavoro non pubblico; 740 giorni per il lavoro pubblico; 270 giorni per i procedimenti esecutivi mobiliari; 1.213 giorni per i procedimenti esecutivi immobiliari. Esistono poi delle differenze quantitative e di composizione della domanda di giustizia tra Nord, Centro e Sud che disegnano un profilo di litigiosità del Sud non solo quantitativa-mente superiore ma anche sistematico per tutti i tipi di controversia analizzati. Siamo pas-sati da 10 milioni di fascicoli, depositati nelle cancellerie di corti e tribunali italiani, a circa 11 milioni di fascicoli con una media di un cittadino su cinque in attesa di giudizio. Più della metà riguarda cause civili, che insieme a quelle di lavoro, superano quota 5 milioni e mezzo (incremento del 6% rispetto al 2009). Il confronto di questi dati in campo interna-zionale ci viene offerto dalla Banca Mondiale che ha elaborato una classifica attraverso il Rapporto Doing Business per il 2010. Per completare una procedura di recupero crediti sono necessari: 1.210 giorni in Italia; 515 giorni in Spagna; 406 giorni in Cina; 399 giorni in Inghilterra; 394 giorni in Germania; 331 giorni in Francia; 300 giorni in USA. I ritardi sono poi destinati ad aumentare perché nel confronto con paesi omogenei per dimensioni, livello di sviluppo economico e caratteristiche dei sistemi legali, l’Italia ha un tasso di liti-giosità maggiore. Secondo i dati del Rapporto Cepej 2009, i conflitti sono tre volte e mez-zo quelli della Germania e 2 volte e mezzo quelli di Francia e Spagna.

forme processuali quali ad esempio in materia di esecuzioni mobiliari, o la riforma del giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

Da qui nasce l’esigenza di una ricostruzione di tutto il modo di pensare alla giustizia civile, ricostruzione di cui, oggi, si sente l’assoluta necessità quando si deve purtroppo prendere atto - come si è costretti a fare - che la Giustizia, di cui il diritto costituisce il supporto, è in crisi profonda con tut-ta una serie di conseguenze negative di carattere sociale, economico e politi-co.

Basti pensare all’intollerabile lungaggine dei processi, specie nelle aree meno infrastrutturate e di maggiore malessere economico del paese, con la conseguenza di fatto di un vero e proprio diniego di Giustizia, di ritardi e lentezze che non sono state affatto recuperate con la semplicistica soppres-sione delle garanzie per il cittadino, come è stato fatto con la sostituzione del giudice collegiale con quello monocratico che, invero, ha eliminato il contraddittorio tra i giudici decidenti in camera di consiglio che era l’ele-mento che distingueva l’attività giudiziaria da quella amministrativa come garanzia dell’imparzialità dei giudizi.

uesto stato di cose è poi oggi sempre più aggravato dal fatto che la stes-sa legislazione concorre a porre in crisi il sistema nel suo complesso, anche attraverso la soppressione di elementari garanzie per la generalità dei conso-ciati, come avviene per innumerevoli fondamentali compiti di benessere a cui è tenuta la P.A., o fondamentali servizi pubblici, o di mancanza di ogni tutela giurisdizionale dinanzi alle pretese tributaria e fi scale di un’ammini-strazione fi nanziaria sorda alle giuste istanze dei cittadini, basti pensare in merito all’attuale ibrida disciplina della formazione dei ruoli esattoriali.

uesto stato di cose ha reso, nel tempo, sempre più determinate l’inter-pretazione della legge da parte dei giudici in funzione correttiva e integrati-va, e quindi, sempre più decisiva la loro attività di ermeneutica inevitabil-mente anche di scelta politica finendo, così, per modificarli geneticamente giacché gli stessi giudici non sono più soggetti alla legge, come il 2° comma dell’art 101 della nostra Costituzione prescrive, ma sono al di sopra della legge dovendola spesso completare, modificare o addirittura integrare per renderne più razionale l’applicazione.

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forme processuali quali ad esempio in materia di esecuzioni mobiliari, o la riforma del giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

Da qui nasce l’esigenza di una ricostruzione di tutto il modo di pensare alla giustizia civile, ricostruzione di cui, oggi, si sente l’assoluta necessità quando si deve purtroppo prendere atto - come si è costretti a fare - che la Giustizia, di cui il diritto costituisce il supporto, è in crisi profonda con tut-ta una serie di conseguenze negative di carattere sociale, economico e politi-co.

Basti pensare all’intollerabile lungaggine dei processi, specie nelle aree meno infrastrutturate e di maggiore malessere economico del paese, con la conseguenza di fatto di un vero e proprio diniego di Giustizia, di ritardi e lentezze che non sono state affatto recuperate con la semplicistica soppres-sione delle garanzie per il cittadino, come è stato fatto con la sostituzione del giudice collegiale con quello monocratico che, invero, ha eliminato il contraddittorio tra i giudici decidenti in camera di consiglio che era l’ele-mento che distingueva l’attività giudiziaria da quella amministrativa come garanzia dell’imparzialità dei giudizi.

uesto stato di cose è poi oggi sempre più aggravato dal fatto che la stes-sa legislazione concorre a porre in crisi il sistema nel suo complesso, anche attraverso la soppressione di elementari garanzie per la generalità dei conso-ciati, come avviene per innumerevoli fondamentali compiti di benessere a cui è tenuta la P.A., o fondamentali servizi pubblici, o di mancanza di ogni tutela giurisdizionale dinanzi alle pretese tributaria e fi scale di un’ammini-strazione fi nanziaria sorda alle giuste istanze dei cittadini, basti pensare in merito all’attuale ibrida disciplina della formazione dei ruoli esattoriali.

uesto stato di cose ha reso, nel tempo, sempre più determinate l’inter-pretazione della legge da parte dei giudici in funzione correttiva e integrati-va, e quindi, sempre più decisiva la loro attività di ermeneutica inevitabil-mente anche di scelta politica finendo, così, per modificarli geneticamente giacché gli stessi giudici non sono più soggetti alla legge, come il 2° comma dell’art 101 della nostra Costituzione prescrive, ma sono al di sopra della legge dovendola spesso completare, modificare o addirittura integrare per renderne più razionale l’applicazione.

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A questo stato di crisi del processo si è tentato di far fronte mediante il ricorso a una generalità di soluzioni, tra queste anche l’informatica. Ma l’uso dell’informatica da parte del giurista, sebbene oggi sia abbastanza diffuso nell’ambiente forense, raramente è accompagnato da nozioni tecnico-scien-tifiche che dovrebbero essere possedute da chiunque voglia farne un uso consapevole.

uesta cultura sostanziale oggi ancora manca e non solo perché esistono pochissimi corsi universitari della disciplina, ma soprattutto perché è assen-te una seria programmazione didattica universitaria, sulla propedeuticità dell’insegnamento disciplinare specifico, non potendosi ritenere che vi pos-sano sopperire gli scarni moduli didattici delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali e gli asfittici moduli sul processo civile telematico. Così come inammissibile è l’assenza dell’obbligatorietà della formazione continua specialistica per l’avvocatura sulla disciplina.3

Il processo telematico nell’attuale esperienze storica, alla luce di queste considerazioni strategiche di fondo versa perciò in reali difficoltà, nono-stante che con lo stesso oggi si miri al raggiungimento di obiettivi molto limitati, riassumibili nella duplice, ma diversa, possibilità di usare l’infor-matica nel diritto in una applicazione immediata che possiamo chiamare di “automazione formale”.

uest’ultima più superficiale, consistente nel far svolgere talune opera-zioni di rilievo giuridico attraverso il computer al fi ne precipuo di guada-gnare in termini di tempo e di comodità (come, ad esempio, nel caso in cui si ricorra alla telematica per eseguire le notifiche), o nel liberare le cancelle-rie dal lavoro sul fascicolo per abbattere i tempi del c.d. “attraversamento”. Altra cosa, invece, da divenire in tempi non immediati, è il suo utilizzo co-me “automazione sostanziale” ben più rivoluzionaria, per ripensare, in occa-sione dell’uso del computer e valorizzando tutte le sue caratteristiche e no-tevoli potenzialità, tutto il “modus operandi” prescritto dalle leggi per rico-

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3 GORGA M., la formazione professionale dell’avvocatura anche sulla luce delle discipline più recenti in Riv. amministrativa. Repertorio Italiano, 2009, 499 ss.

A questo stato di crisi del processo si è tentato di far fronte mediante il ricorso a una generalità di soluzioni, tra queste anche l’informatica. Ma l’uso dell’informatica da parte del giurista, sebbene oggi sia abbastanza diffuso nell’ambiente forense, raramente è accompagnato da nozioni tecnico-scien-tifiche che dovrebbero essere possedute da chiunque voglia farne un uso consapevole.

uesta cultura sostanziale oggi ancora manca e non solo perché esistono pochissimi corsi universitari della disciplina, ma soprattutto perché è assen-te una seria programmazione didattica universitaria, sulla propedeuticità dell’insegnamento disciplinare specifico, non potendosi ritenere che vi pos-sano sopperire gli scarni moduli didattici delle Scuole di Specializzazione delle Professioni Legali e gli asfittici moduli sul processo civile telematico. Così come inammissibile è l’assenza dell’obbligatorietà della formazione continua specialistica per l’avvocatura sulla disciplina.3

Il processo telematico nell’attuale esperienze storica, alla luce di queste considerazioni strategiche di fondo versa perciò in reali difficoltà, nono-stante che con lo stesso oggi si miri al raggiungimento di obiettivi molto limitati, riassumibili nella duplice, ma diversa, possibilità di usare l’infor-matica nel diritto in una applicazione immediata che possiamo chiamare di “automazione formale”.

uest’ultima più superficiale, consistente nel far svolgere talune opera-zioni di rilievo giuridico attraverso il computer al fi ne precipuo di guada-gnare in termini di tempo e di comodità (come, ad esempio, nel caso in cui si ricorra alla telematica per eseguire le notifiche), o nel liberare le cancelle-rie dal lavoro sul fascicolo per abbattere i tempi del c.d. “attraversamento”. Altra cosa, invece, da divenire in tempi non immediati, è il suo utilizzo co-me “automazione sostanziale” ben più rivoluzionaria, per ripensare, in occa-sione dell’uso del computer e valorizzando tutte le sue caratteristiche e no-tevoli potenzialità, tutto il “modus operandi” prescritto dalle leggi per rico-

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3 GORGA M., la formazione professionale dell’avvocatura anche sulla luce delle discipline più recenti in Riv. amministrativa. Repertorio Italiano, 2009, 499 ss.