LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL PROCESSO COSTITUZIONALE NELLUNIONE EUROPEA Torino, 31 marzo 2006 LA...
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“ LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL PROCESSO
COSTITUZIONALE NELL’UNIONE EUROPEA ”
Torino, 31 marzo 2006
LA RIFORMA
DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA
Prof.ssa Annamaria POGGI
Dott. Alberto CORSINI
LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
la riforma del sistema elettorale del Parlamento
(Legge 21 dicembre 2005, n. 270)
la riforma della Parte Seconda della Costituzione
(Atto Senato n. 2544-D)
LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
IL SISTEMA
ELETTORALE
DEL
PARLAMENTO
SISTEMA ELETTORALE PREVIGENTE - CAMERA
sistema maggioritario con
correttivo proporzionale:
75% dei seggi: sistema maggioritario
(una scheda)
25% dei seggi: sistema proporzionale
(una scheda) con sbarramento del 4%
SISTEMA ELETTORALE PREVIGENTE - SENATO
sistema maggioritario con
correttivo proporzionale: (unica scheda)
75% dei seggi: sistema maggioritario
25% dei seggi: sistema proporzionale
senza sbarramento
LA NUOVA LEGGE ELETTORALE
“ Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica ”
(Legge 21 dicembre 2005, n. 270)
NUOVO SISTEMA ELETTORALE - CAMERA E SENATO
sistema proporzionale “puro”
premio di maggioranza
indicazione del capo della coalizione
o della forza politica non coalizzata
liste “bloccate”, senza preferenze
non previste “quote” per le donne
SOGLIE DI SBARRAMENTO - CAMERA
sistema proporzionale con tre soglie nazionali di sbarramento:
10% per la coalizione
2% per le liste “coalizzate”
4% per le liste non “coalizzate”
SOGLIE DI SBARRAMENTO - SENATO
sistema proporzionale con tre soglie regionali di sbarramento:
20% per la coalizione
3% per le liste “coalizzate”
8% per le liste non “coalizzate”
PREMIO DI MAGGIORANZA - CAMERA
premio di maggioranza su base
nazionale (calcolato sommando i voti
ottenuti da tutti i partiti della coalizione)
garantito almeno il 55% dei seggi (340)
alla coalizione vincente che non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
PREMIO DI MAGGIORANZA - SENATO
premio di maggioranza su base
regionale (calcolato sommando i voti
ottenuti da tutti i partiti della coalizione)
garantito almeno il 55% dei seggi nella regione alla coalizione vincente che non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
LA RIFORMA
DELLA
PARTE SECONDA
DELLA
COSTITUZIONE
LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
forma di governo
bicameralismo
rapporti Stato-Autonomie
territoriali
sistema delle garanzie
LA FORMA DI GOVERNO
introduzione del “premierato”:
designazione del Primo Ministro da parte del corpo elettorale (di fatto, elezione diretta)
rafforzamento dei suoi poteri verso:
- il Consiglio dei Ministri
- altri poteri dello Stato (specie il Parlamento)
INDIVIDUAZIONE DEL PRIMO MINISTRO
candidatura collegata alle liste di
candidati alla Camera dei Deputati
nomina da parte del PdR, sulla base
dei risultati delle elezioni della
Camera dei Deputati
INDIVIDUAZIONE DEL PRIMO MINISTRO (I) (ART. 92, 2°comma, Cost. – nuovo testo)
“ La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge.”
INDIVIDUAZIONE DEL PRIMO MINISTRO (II)(ART. 92, 2° e 3°comma, Cost. – nuovo testo)
“ La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.”
POTERI DEL PRIMO MINISTRO
nomina e revoca i Ministri
determina la politica generale
del Governo
dirige, coordina e promuove
l’attività dei Ministri
POTERI DEL PRIMO MINISTRO (ART. 95, 1° e 2°comma, Cost. – nuovo testo)
“ I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.”
IL RAPPORTO DI FIDUCIA TRA GOVERNO E PARLAMENTO
il solo Primo Ministro illustra il
programma e la composizione del
governo alle Camere
solo la Camera dei Deputati esprime
un voto sul programma
GOVERNO IN PARLAMENTO(ART. 94 Cost. –nuovo testo)
“ Il Primo Ministro illustra il
programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma.”
LO SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
solo la Camera dei Deputati
può essere sciolta
possibile lo scioglimento solo nei
casi espressamente previsti
CASI DI SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA
su richiesta del Primo Ministro
in caso di morte o impedimento
permanente del Primo Ministro
in caso di dimissioni del Primo Ministro
in caso di approvazione della
mozione di sfiducia
SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (I)(ART. 88, 1°comma, Cost. – nuovo testo)
“ Il Presidente della Repubblica decreto lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume l’esclusiva responsabilità;
SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (II)(ART. 88, 1°comma, Cost. – nuovo testo)
b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente;
c) in caso di dimissioni del Primo
ministro;
d) nel caso di cui all’art. 94, terzo
comma” (approvazione a maggioranza
assoluta di una mozione di sfiducia)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
elezione: Assemblea della Repubblica
ruolo: “garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica”
età minima: 40 anni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Elezione da parte dell’Assemblea
della Repubblica, composta da:
Senatori e Deputati Presidenti delle Giunte regionali 2 delegati per ogni Regione (eletti dal
Consiglio regionale) 1 ulteriore delegato regionale per ogni
milione di abitanti nella Regione
IL PARLAMENTO
mantenimento del bicameralismo: Camera dei Deputati Senato federale
superamento del bicameralismo “perfetto”: diversità di rappresentanza diversità di composizione diversità di poteri
LA CAMERA DEI DEPUTATI
rappresentanza nazionale
composizione: 500 Deputati eletti sul territorio nazionale 18 Deputati eletti dagli italiani residenti all’estero massimo 3 Deputati a vita nominati dal PdR gli ex Presidenti della Repubblica
età minima: 21 anni
IL SENATO FEDERALE
rappresentanza territoriale
composizione:
252 Senatori eletti sul territorio nazionale
nessun seggio assegnato alla circoscrizione
Estero
nessun Senatore a vita
IL SENATO FEDERALE
Requisiti per l’elezione a Senatore:
età minima: 25 anni
essere stati eletti deputati o senatori nella Regione
(oppure) risiedere nella Regione alla data di indizione delle elezioni
(oppure) aver ricoperto o ricoprire cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali all’interno della Regione
IL SENATO FEDERALE
elezione contestuale alle elezioni dei
rispettivi Consigli regionali
in caso di proroga dei Consigli
regionali prorogati anche i
senatori in carica di quella Regione
STRUTTURA DEL SENATO FEDERALE (ART. 57, 2° e 6°comma, Cost. – nuovo testo)
“ Il Senato federale della Repubblica è composto di duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale.
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto […] rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali”.
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
tre diversi procedimenti legislativi in base al contenuto del disegno di legge:
monocamerale solo Camera dei Deputati
monocamerale solo Senato federale
bicamerale paritario Camera dei Deputati
e Senato federale
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI COMPETENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
La Camera dei Deputati esamina ed approva i disegni di legge concernenti:
materie di competenza esclusiva statale
ratifica dei trattati internazionali
bilancio e rendiconto consuntivo
Il Senato federale, entro 30 giorni dall’ approvazione, può proporre modifiche su cui decide la Camera in via definitiva
FORMAZIONE DELLE LEGGI (I)(ART. 70, 1°comma, Cost. – nuovo testo)
“ La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’art. 117, secondo comma. […] Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva.”
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI COMPETENZA DEL SENATO FEDERALE
Il Senato federale esamina ed approva i disegni di legge concernenti:
i principi fondamentali nelle materie di
competenza concorrente Stato-Regioni
La Camera dei Deputati, entro 30 giorni dall’ approvazione, può proporre modifiche su cui decide il Senato in via definitiva
FORMAZIONE DELLE LEGGI (II) (ART. 70, 2°comma, Cost. – nuovo testo)
“ Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’art. 117, terzo comma. […] Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche sulle quali il Senato Camera decide in via definitiva.”
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO BICAMERALE PARITARIO (I)
La funzione legislativa è esercitata da entrambe le Camere per l’esame dei d.d.l. concernenti:
determinazione dei L.E.P.
federalismo fiscale
sistema elettorale di Camera e Senato
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali territoriali
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO BICAMERALE PARITARIO (II)
La funzione legislativa è esercitata da entrambe le Camere per l’esame dei d.d.l. concernenti:
ordinamento della Capitale
riserve di legge statale ordinaria e di legge cost.
istituzione delle Autorità amministrative indipendenti
conferimento di funzioni amministrative agli enti locali
FORMAZIONE DELLE LEGGI (III)(ART. 70, 3°comma, Cost. – nuovo testo)
“ La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’art. 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché…”
FORMAZIONE DELLE LEGGI (IV)(ART. 70, 3°comma, Cost. – nuovo testo)
“ …nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.”
LA CD. “DEVOLUTION” (I)
Potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di:
organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di specifico interesse delle Regioni
LA CD. “DEVOLUTION” (II)
Potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di:
assistenza ed organizzazione sanitaria
polizia amministrativa regionale e locale
ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
ART. 117, 4°comma, Cost. – nuovo testo (I)
“ Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
ART. 117, 4°comma, Cost. – nuovo testo (II)
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di specifico interesse della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato ”
L’ “INTERESSE NAZIONALE”
Il Governo fa valere l’ “interesse nazionale” nei confronti delle Regioni, invitandole a rimuovere
le disposizioni legislative
pregiudizievoli
L’ “INTERESSE NAZIONALE”: IL PROCEDIMENTO
Se la Regione non provvede il Governo sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che delibera, a maggioranza assoluta, l’annullamento della legge regionale in contrasto con l’interesse nazionale
Il PdR emana il decreto di annullamento della legge regionale
LEGGI REGIONALI ED INTERESSE NAZIONALE DELLA REPUBBLICA (ART. 127, 2°comma, Cost. – nuovo testo)
“ Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa preguidichi l’interesse nazionale della Repubblica […] invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo […] sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni.”
GLI ORGANI DI RACCORDO STATO-AUTONOMIE TERRITORIALI
è costituzionalizzata la “Conferenza
Stato-Regioni” (che deve essere istituita)
con legge possono essere istituite altre
Conferenze tra lo Stato, le Regioni e le
Autonomie locali
ART. 118, 3°comma, Cost. – nuovo testo
“ La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’art. 114” (Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni)
LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
Sono costituzionalizzate le authorities nazionali “per attività di garanzia o di vigilanza” in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione
I Presidenti delle Autorità sono nominati dal PdR, sentiti i Presidenti delle Camere
AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI NAZIONALI (ART. 98-bis Cost. – nuovo testo)
“ Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, la legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte.”
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
I membri del CSM sono eletti per:
2/3 dalla Magistratura
1/6 dalla Camera dei Deputati
1/6 dal Senato federale
Il vice-presidente del CSM è nominato
dal PdR tra i membri “laici”
LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE
15 giudici scelti da:
Presidente della Repubblica (4)
Supreme magistrature (4)
Camera dei Deputati (3)
Senato federale integrato con i PGR (4)
LA CORTE COSTITUZIONALE: ACCESSO
Giudizio in via principale su ricorso di:
Stato
Regioni
Città metropolitane
Province
Comuni
GARANZIE PER LE AUTONOMIE LOCALI(ART. 127-bis Cost. – nuovo testo)
“ I Comuni, le Province, e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione ”
IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE
sempre possibile il referendum
confermativo sul disegno di
legge cost. approvato dalle
Camere
(anche se approvato con maggioranza
pari o superiore ai 2/3)
ENTRATA IN VIGORE: anno 2006
età del Presidente della Repubblica
Authorities
interesse nazionale
“federalismo”
ENTRATA IN VIGORE: anno 2011
Senato federale
premierato
poteri del PdR
procedimento legislativo
ENTRATA IN VIGORE: anno 2016
riduzione dei numero dei parlamentari
contestualità tra elezione del Senato federale e dei Consigli regionali
età per l’elezione alla Camera