LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL PROCESSO COSTITUZIONALE NELLUNIONE EUROPEA Torino, 31 marzo 2006 LA...

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“ LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL PROCESSO

COSTITUZIONALE NELL’UNIONE EUROPEA ”

Torino, 31 marzo 2006

LA RIFORMA

DELLA

COSTITUZIONE ITALIANA

Prof.ssa Annamaria POGGI

Dott. Alberto CORSINI

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LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

la riforma del sistema elettorale del Parlamento

(Legge 21 dicembre 2005, n. 270)

la riforma della Parte Seconda della Costituzione

(Atto Senato n. 2544-D)

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LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

IL SISTEMA

ELETTORALE

DEL

PARLAMENTO

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SISTEMA ELETTORALE PREVIGENTE - CAMERA

sistema maggioritario con

correttivo proporzionale:

75% dei seggi: sistema maggioritario

(una scheda)

25% dei seggi: sistema proporzionale

(una scheda) con sbarramento del 4%

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SISTEMA ELETTORALE PREVIGENTE - SENATO

sistema maggioritario con

correttivo proporzionale: (unica scheda)

75% dei seggi: sistema maggioritario

25% dei seggi: sistema proporzionale

senza sbarramento

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LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

“ Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica ”

(Legge 21 dicembre 2005, n. 270)

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NUOVO SISTEMA ELETTORALE - CAMERA E SENATO

sistema proporzionale “puro”

premio di maggioranza

indicazione del capo della coalizione

o della forza politica non coalizzata

liste “bloccate”, senza preferenze

non previste “quote” per le donne

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SOGLIE DI SBARRAMENTO - CAMERA

sistema proporzionale con tre soglie nazionali di sbarramento:

10% per la coalizione

2% per le liste “coalizzate”

4% per le liste non “coalizzate”

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SOGLIE DI SBARRAMENTO - SENATO

sistema proporzionale con tre soglie regionali di sbarramento:

20% per la coalizione

3% per le liste “coalizzate”

8% per le liste non “coalizzate”

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PREMIO DI MAGGIORANZA - CAMERA

premio di maggioranza su base

nazionale (calcolato sommando i voti

ottenuti da tutti i partiti della coalizione)

garantito almeno il 55% dei seggi (340)

alla coalizione vincente che non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti

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PREMIO DI MAGGIORANZA - SENATO

premio di maggioranza su base

regionale (calcolato sommando i voti

ottenuti da tutti i partiti della coalizione)

garantito almeno il 55% dei seggi nella regione alla coalizione vincente che non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti

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LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

LA RIFORMA

DELLA

PARTE SECONDA

DELLA

COSTITUZIONE

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LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

forma di governo

bicameralismo

rapporti Stato-Autonomie

territoriali

sistema delle garanzie

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LA FORMA DI GOVERNO

introduzione del “premierato”:

designazione del Primo Ministro da parte del corpo elettorale (di fatto, elezione diretta)

rafforzamento dei suoi poteri verso:

- il Consiglio dei Ministri

- altri poteri dello Stato (specie il Parlamento)

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INDIVIDUAZIONE DEL PRIMO MINISTRO

candidatura collegata alle liste di

candidati alla Camera dei Deputati

nomina da parte del PdR, sulla base

dei risultati delle elezioni della

Camera dei Deputati

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INDIVIDUAZIONE DEL PRIMO MINISTRO (I) (ART. 92, 2°comma, Cost. – nuovo testo)

“ La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge.”

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INDIVIDUAZIONE DEL PRIMO MINISTRO (II)(ART. 92, 2° e 3°comma, Cost. – nuovo testo)

“ La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.”

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POTERI DEL PRIMO MINISTRO

nomina e revoca i Ministri

determina la politica generale

del Governo

dirige, coordina e promuove

l’attività dei Ministri

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POTERI DEL PRIMO MINISTRO (ART. 95, 1° e 2°comma, Cost. – nuovo testo)

“ I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.”

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IL RAPPORTO DI FIDUCIA TRA GOVERNO E PARLAMENTO

il solo Primo Ministro illustra il

programma e la composizione del

governo alle Camere

solo la Camera dei Deputati esprime

un voto sul programma

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GOVERNO IN PARLAMENTO(ART. 94 Cost. –nuovo testo)

“ Il Primo Ministro illustra il

programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma.”

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LO SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

solo la Camera dei Deputati

può essere sciolta

possibile lo scioglimento solo nei

casi espressamente previsti

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CASI DI SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA

su richiesta del Primo Ministro

in caso di morte o impedimento

permanente del Primo Ministro

in caso di dimissioni del Primo Ministro

in caso di approvazione della

mozione di sfiducia

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SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (I)(ART. 88, 1°comma, Cost. – nuovo testo)

“ Il Presidente della Repubblica decreto lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume l’esclusiva responsabilità;

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SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (II)(ART. 88, 1°comma, Cost. – nuovo testo)

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente;

c) in caso di dimissioni del Primo

ministro;

d) nel caso di cui all’art. 94, terzo

comma” (approvazione a maggioranza

assoluta di una mozione di sfiducia)

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

elezione: Assemblea della Repubblica

ruolo: “garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica”

età minima: 40 anni

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Elezione da parte dell’Assemblea

della Repubblica, composta da:

Senatori e Deputati Presidenti delle Giunte regionali 2 delegati per ogni Regione (eletti dal

Consiglio regionale) 1 ulteriore delegato regionale per ogni

milione di abitanti nella Regione

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IL PARLAMENTO

mantenimento del bicameralismo: Camera dei Deputati Senato federale

superamento del bicameralismo “perfetto”: diversità di rappresentanza diversità di composizione diversità di poteri

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LA CAMERA DEI DEPUTATI

rappresentanza nazionale

composizione: 500 Deputati eletti sul territorio nazionale 18 Deputati eletti dagli italiani residenti all’estero massimo 3 Deputati a vita nominati dal PdR gli ex Presidenti della Repubblica

età minima: 21 anni

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IL SENATO FEDERALE

rappresentanza territoriale

composizione:

252 Senatori eletti sul territorio nazionale

nessun seggio assegnato alla circoscrizione

Estero

nessun Senatore a vita

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IL SENATO FEDERALE

Requisiti per l’elezione a Senatore:

età minima: 25 anni

essere stati eletti deputati o senatori nella Regione

(oppure) risiedere nella Regione alla data di indizione delle elezioni

(oppure) aver ricoperto o ricoprire cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali all’interno della Regione

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IL SENATO FEDERALE

elezione contestuale alle elezioni dei

rispettivi Consigli regionali

in caso di proroga dei Consigli

regionali prorogati anche i

senatori in carica di quella Regione

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STRUTTURA DEL SENATO FEDERALE (ART. 57, 2° e 6°comma, Cost. – nuovo testo)

“ Il Senato federale della Repubblica è composto di duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale.

Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto […] rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali”.

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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

tre diversi procedimenti legislativi in base al contenuto del disegno di legge:

monocamerale solo Camera dei Deputati

monocamerale solo Senato federale

bicamerale paritario Camera dei Deputati

e Senato federale

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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI COMPETENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati esamina ed approva i disegni di legge concernenti:

materie di competenza esclusiva statale

ratifica dei trattati internazionali

bilancio e rendiconto consuntivo

Il Senato federale, entro 30 giorni dall’ approvazione, può proporre modifiche su cui decide la Camera in via definitiva

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FORMAZIONE DELLE LEGGI (I)(ART. 70, 1°comma, Cost. – nuovo testo)

“ La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’art. 117, secondo comma. […] Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva.”

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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI COMPETENZA DEL SENATO FEDERALE

Il Senato federale esamina ed approva i disegni di legge concernenti:

i principi fondamentali nelle materie di

competenza concorrente Stato-Regioni

La Camera dei Deputati, entro 30 giorni dall’ approvazione, può proporre modifiche su cui decide il Senato in via definitiva

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FORMAZIONE DELLE LEGGI (II) (ART. 70, 2°comma, Cost. – nuovo testo)

“ Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’art. 117, terzo comma. […] Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche sulle quali il Senato Camera decide in via definitiva.”

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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO BICAMERALE PARITARIO (I)

La funzione legislativa è esercitata da entrambe le Camere per l’esame dei d.d.l. concernenti:

determinazione dei L.E.P.

federalismo fiscale

sistema elettorale di Camera e Senato

legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali territoriali

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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO BICAMERALE PARITARIO (II)

La funzione legislativa è esercitata da entrambe le Camere per l’esame dei d.d.l. concernenti:

ordinamento della Capitale

riserve di legge statale ordinaria e di legge cost.

istituzione delle Autorità amministrative indipendenti

conferimento di funzioni amministrative agli enti locali

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FORMAZIONE DELLE LEGGI (III)(ART. 70, 3°comma, Cost. – nuovo testo)

“ La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’art. 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché…”

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FORMAZIONE DELLE LEGGI (IV)(ART. 70, 3°comma, Cost. – nuovo testo)

“ …nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.”

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LA CD. “DEVOLUTION” (I)

Potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di:

organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche

definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di specifico interesse delle Regioni

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LA CD. “DEVOLUTION” (II)

Potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di:

assistenza ed organizzazione sanitaria

polizia amministrativa regionale e locale

ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

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ART. 117, 4°comma, Cost. – nuovo testo (I)

“ Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

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ART. 117, 4°comma, Cost. – nuovo testo (II)

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di specifico interesse della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato ”

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L’ “INTERESSE NAZIONALE”

Il Governo fa valere l’ “interesse nazionale” nei confronti delle Regioni, invitandole a rimuovere

le disposizioni legislative

pregiudizievoli

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L’ “INTERESSE NAZIONALE”: IL PROCEDIMENTO

Se la Regione non provvede il Governo sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che delibera, a maggioranza assoluta, l’annullamento della legge regionale in contrasto con l’interesse nazionale

Il PdR emana il decreto di annullamento della legge regionale

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LEGGI REGIONALI ED INTERESSE NAZIONALE DELLA REPUBBLICA (ART. 127, 2°comma, Cost. – nuovo testo)

“ Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa preguidichi l’interesse nazionale della Repubblica […] invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo […] sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni.”

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GLI ORGANI DI RACCORDO STATO-AUTONOMIE TERRITORIALI

è costituzionalizzata la “Conferenza

Stato-Regioni” (che deve essere istituita)

con legge possono essere istituite altre

Conferenze tra lo Stato, le Regioni e le

Autonomie locali

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ART. 118, 3°comma, Cost. – nuovo testo

“ La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’art. 114” (Comuni, Province, Città

metropolitane, Regioni)

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LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Sono costituzionalizzate le authorities nazionali “per attività di garanzia o di vigilanza” in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione

I Presidenti delle Autorità sono nominati dal PdR, sentiti i Presidenti delle Camere

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AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI NAZIONALI (ART. 98-bis Cost. – nuovo testo)

“ Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, la legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte.”

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IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

I membri del CSM sono eletti per:

2/3 dalla Magistratura

1/6 dalla Camera dei Deputati

1/6 dal Senato federale

Il vice-presidente del CSM è nominato

dal PdR tra i membri “laici”

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LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE

15 giudici scelti da:

Presidente della Repubblica (4)

Supreme magistrature (4)

Camera dei Deputati (3)

Senato federale integrato con i PGR (4)

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LA CORTE COSTITUZIONALE: ACCESSO

Giudizio in via principale su ricorso di:

Stato

Regioni

Città metropolitane

Province

Comuni

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GARANZIE PER LE AUTONOMIE LOCALI(ART. 127-bis Cost. – nuovo testo)

“ I Comuni, le Province, e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione ”

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IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

sempre possibile il referendum

confermativo sul disegno di

legge cost. approvato dalle

Camere

(anche se approvato con maggioranza

pari o superiore ai 2/3)

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ENTRATA IN VIGORE: anno 2006

età del Presidente della Repubblica

Authorities

interesse nazionale

“federalismo”

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ENTRATA IN VIGORE: anno 2011

Senato federale

premierato

poteri del PdR

procedimento legislativo

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ENTRATA IN VIGORE: anno 2016

riduzione dei numero dei parlamentari

contestualità tra elezione del Senato federale e dei Consigli regionali

età per l’elezione alla Camera