LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

44
TUTELA DELLA SALUTE PSICO- FISICA SUL LAVORO E AZIONI POSITIVE: OPPORTUNITA’ PER GLI ENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA- ADEMPIMENTI NORMATIVI Dott.ssa Filomena Schettino ASL DI BRESCIA – U.O.I. PSAL –DGD3

description

TUTELA DELLA SALUTE PSICO-FISICA SUL LAVORO E AZIONI POSITIVE: OPPORTUNITA’ PER GLI ENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA- ADEMPIMENTI NORMATIVI Dott.ssa Filomena Schettino ASL DI BRESCIA – U.O.I. PSAL –DGD3. LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA. Art. 1. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Page 1: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

 TUTELA DELLA SALUTE PSICO-FISICA SUL LAVORO E AZIONI POSITIVE: OPPORTUNITA’ PER GLI ENTI DELLA PROVINCIA DI

BRESCIA- ADEMPIMENTI NORMATIVI

Dott.ssa Filomena Schettino ASL DI BRESCIA – U.O.I. PSAL –DGD3

Page 2: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

LA SALUTE NELLA LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANACOSTITUZIONE ITALIANAArt. 1.Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.della Costituzione.

Art. 2.Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 32.Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Omissis…….. Omissis……..

Page 3: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

LA CARTA DI OTTAWA PER LA LA CARTA DI OTTAWA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE ( 1° PROMOZIONE DELLA SALUTE ( 1° Conferenza Internazionale sulla Conferenza Internazionale sulla promozione della salute - 17-21 novembre promozione della salute - 17-21 novembre 1986)1986)  La promozione della salute è il processo che mette in La promozione della salute è il processo che mette in

grado le persone di aumentare il controllo sulla grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo stato di completo benesserebenessere fisico, mentale e sociale, fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è come una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo l’obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere. benessere.

Page 4: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Roma, 18 dicembre 2007 - Roma, 18 dicembre 2007 - Conferenza Europea “Salute in tutte Conferenza Europea “Salute in tutte le politiche: risultati e sfide”le politiche: risultati e sfide”……Lo stato della salute della popolazione è determinato in larga Lo stato della salute della popolazione è determinato in larga

misura da fattori esterni al settore sanitario – quali i fattori misura da fattori esterni al settore sanitario – quali i fattori socio–economici, sociali ed ambientali che influenzano gli stili socio–economici, sociali ed ambientali che influenzano gli stili di vita e i comportamenti. La politica sanitaria dovrebbe, di vita e i comportamenti. La politica sanitaria dovrebbe, pertanto, mirare a migliorare i servizi sanitari pubblici e i pertanto, mirare a migliorare i servizi sanitari pubblici e i sistemi sanitari e allo stesso tempo ad interagire con le sistemi sanitari e allo stesso tempo ad interagire con le politiche e i processi decisionali in settori diversi da quello politiche e i processi decisionali in settori diversi da quello della salute per migliorare la salute………della salute per migliorare la salute………

………….Un difetto di protezione e di promozione della salute dei .Un difetto di protezione e di promozione della salute dei cittadini produrrà anche gravi conseguenze economiche in cittadini produrrà anche gravi conseguenze economiche in considerazione del fatto che il capitale umano, inteso come considerazione del fatto che il capitale umano, inteso come popolazione in salute e ben istruito al lavoro è un prerequisito popolazione in salute e ben istruito al lavoro è un prerequisito essenziale per raggiungere gliessenziale per raggiungere gli

obiettivi di crescita economica e di competitività posti obiettivi di crescita economica e di competitività posti dall’Agenda di Lisbona……………dall’Agenda di Lisbona……………

Page 5: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

LA BUONA SALUTE

L'UE si è posta l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli europei promuovendone la buona salute. Il programma europeo per la salute 2008-2013 mira a:

Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini; Promuovere la salute e ridurre le disuguaglianze in questo settore; Produrre e diffondere informazioni e conoscenze relative alla salute.

L'UE garantisce l'interazione di questo programma con quelli condotti in materia di protezione e integrazione sociale, ambiente, ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, in modo da massimizzarne l'efficacia.

Page 6: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

BENESSERE ORGANIZZATIVOBENESSERE ORGANIZZATIVO

l’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle praticheorganizzative che animano la dinamica della convivenza nei

contestidi lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità

dellavita e il grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle

comunitàlavorative.

((F. AVALLONE, M. BONARETTI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UFFICIO PER L’INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2003)

Page 7: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989

concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavorolavoratori durante il lavoro

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 29 giugno 1989, n. 183Europee 29 giugno 1989, n. 183

Entrata in vigore il 19 giugno 1989Entrata in vigore il 19 giugno 1989

Termine di recepimento: 31 dicembre 1992Termine di recepimento: 31 dicembre 1992

Direttiva recepita con Decreto Legislativo 19 settembre Direttiva recepita con Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 6261994, n. 626

Page 8: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE – BRUXELLES 11.03. 2002Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e dalla società: una nuova strategia Comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006

La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro rappresentano oggi uno dei settori più ricchi diimplicazioni e più importanti della politica sociale dell'Unione.

Tale strategia, che copre il periodo 2002-2006, possiede un triplice carattere innovativo:– sposa un'impostazione globale del benessere sul luogo di lavoro, prendendo inconsiderazione le trasformazioni del mondo del lavoro e l'insorgenza di nuovirischi, in particolare psicosociali, e mira così a migliorare la qualità del lavoro, della quale un ambiente di lavoro sano e sicuro è uno dei componenti fondamentali;– si basa sul consolidamento di una cultura di prevenzione dei rischi, sullacombinazione di strumenti strategici differenziati (legislazione, dialogo sociale,spinta al progresso e individuazione delle pratiche migliori, responsabilità socialedelle imprese, incentivi economici) e sulla realizzazione di partenariati tra tutti isoggetti nel campo della salute e della sicurezza;– essa dimostra inoltre che una politica sociale ambiziosa è un fattore di competitività e che, per contro, la mancanza di strategia comporta costi che pesano in modo significativo sulle economie e sulle società.

Page 9: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIDipartimento della Funzione Pubblica

DIRETTIVA 24 marzo 2004

Il Dipartimento della funzione pubblica intende sostenere la capacità delleamministrazioni pubbliche di attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi diefficacia e di produttività, anche per realizzare e mantenere il benesserefisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti erelazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vitadei lavoratori e delle prestazioni.Il Dipartimento ritiene, infatti, che, per lo sviluppo e l'efficienza delleamministrazioni, le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, lasussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività el'apprendimento, l'ergonomia - oltre che la sicurezza - degli ambienti dilavoro, costituiscano elementi di fondamentale importanza ai fini dellosviluppo e dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche.Per migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche pubbliche, èimportante offrire agli operatori la possibilità di lavorare in contestiorganizzativi che favoriscono gli scambi, la trasparenza e la visibilità deirisultati del lavoro, in ambienti dove esiste un'adeguata attenzione agli spazi

architettonici, ai rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale.

Page 10: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

IL CONCETTO DI IL CONCETTO DI SALUTESALUTED.LGS. 81/2008 - art. 2, comma 1, lettera o – definizione di salute mutuata

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità»

Page 11: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

d.lgs. 81/2008 e s.m.i.:

Art. 15. (Misure generali di tutela)1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi

di lavoro sono:………..OMISSIS- d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella

concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;……………………………..

Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle

attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i

contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

- 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010…………………

Page 12: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008GIUGNO 2008

Page 13: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL STRESS LAVORO CORRELATO DEL

08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008

Page 14: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008 GIUGNO 2008

Finalità: Finalità: - - accrescere la consapevolezza e la accrescere la consapevolezza e la comprensione comprensione dello stress lavoro dello stress lavoro correlato da parte dei datori di lavoro, correlato da parte dei datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti e lavoratori e loro rappresentanti e attirare attirare l’attenzione l’attenzione sui segnali che potrebbero sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro denotare problemi di stress lavoro correlato;correlato;- offrire ai ddl e ai lavoratori - offrire ai ddl e ai lavoratori un quadro di un quadro di riferimento per individuare, prevenire e riferimento per individuare, prevenire e gestire gestire problemi da stress lavoro-problemi da stress lavoro-correlato.correlato.

Page 15: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008GIUGNO 2008

Page 16: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008 GIUGNO 2008

Art. 4 individuazione problemi stress lavoro-correlato

potenziali indicatori di stress (elenco non esaustivo):Alto tasso di assenteismo, Elevata rotazione del personale, Frequenti conflitti interpersonali, Lamentele

analisi di diversi fattori, quali:

Inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina orario lavoro, grado autonomia, corrispondenza tra competenze lavoratori e requisiti prof.li richiesti, carichi lavoro ecc.)Condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore,sost. pericolose, ecc.)Comunicazione (incertezza su prestazioni richieste, su prospettive di impiego, su possibilicambiamenti, ecc.)Fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte allasituazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.)

In presenza di stress, adozione di misure di prevenzione: Misure di prevenzione per eliminare o ridurre lo stress stabilite da DL ed adottate con partecipazione e collaborazione di lavoratori e/o RLS

Page 17: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008 GIUGNO 2008

Art. 5 - Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori

gestione problemi stress lavoro- correlato: La gestione dei problemi può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l’adozione di una separata politica sullo stress e/o con specifiche misure volte a identificare i fattori di stress.

Art. 6 - prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress lavoro-correlato: Adozione di misure collettive, individuali o entrambe. Possono essere sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati o quale parte di una politica integrata sullo stress che includa misure sia preventive che di risposta.Se non presenti nel luogo di lavoro professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni;Le misure adottate dovrebbero essere regolarmente riviste per valutare se sono efficaci, se consentono un uso ottimale delle risorse, se sono ancora idonee o necessarie

Page 18: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS ACCORDO QUADRO EUROPEO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO LAVORO CORRELATO DEL 08/10/2004 – RECEPITO CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 CON L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2008 GIUGNO 2008

Art. 6 - prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress lavoro-correlato Le misure antistress potrebbero includere, ad esempio:-Misure di gestione e comunicazione ( fare chiarezza su obiettivi aziendali e ruolo di ogni lavoratore, assicurare un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliare responsabilità e potere di controllo sul lavoro o migliorare la gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro;

-formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento;

- Informazione e consultazione dei lavoratori e/o RLS

Page 19: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

 INDICAZIONI METODOLOGICHE

DELLACOMMISSIONE CONSULTIVA

PERMANENTEex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)

Page 20: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)

Il documento indica un percorso Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello metodologico che rappresenta il livello

minimo di attenzione dell’obbligo di minimo di attenzione dell’obbligo di valutazione del rischio stress- lavoro valutazione del rischio stress- lavoro correlato per tutti i datori di lavoro correlato per tutti i datori di lavoro

pubblici e privatipubblici e privati

Page 21: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)

Stress lavoro correlato, come descritto nell’art. 3 Stress lavoro correlato, come descritto nell’art. 3 dell’Accordo Europeo 2004 –recepito con l’Accordo dell’Accordo Europeo 2004 –recepito con l’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008. interconfederale del 9 giugno 2008.

Page 22: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)

La valutazione del rischio da stress lavoro La valutazione del rischio da stress lavoro correlato deve integrarsi nella valutazione correlato deve integrarsi nella valutazione

dei rischi generale , effettuata dal ddl, dei rischi generale , effettuata dal ddl, avvalendosi del RSPP, con il avvalendosi del RSPP, con il

coinvolgimento del MC e consultazione del coinvolgimento del MC e consultazione del RLS/RLSTRLS/RLST

Page 23: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)

FINALITA’:Identificazione del percorso metodologico Identificazione del percorso metodologico che che permetta una corretta identificazione dei fattori di permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro correlato, da cui rischio da stress lavoro correlato, da cui discendano la pianificazione e la realizzazione di discendano la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o riduzione del rischio.misure di eliminazione o riduzione del rischio.

La valutazione riguarda tutti i lavoratori compresi La valutazione riguarda tutti i lavoratori compresi i dirigenti e i preposti.i dirigenti e i preposti.

Prende in esame gruppi omogenei di lavoratori Prende in esame gruppi omogenei di lavoratori individuati dal datore di lavoro sulla base individuati dal datore di lavoro sulla base dell’organizzazione aziendale.dell’organizzazione aziendale.

Page 24: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)

Valutazione preliminare

Rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, se possibile numericamente apprezzabili, appartenenti almeno a tre distinte famiglie:1) eventi sentinella: eventi infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni , segnalazioni del MC, lamentele;2) fattori di contenuto del lavoro: ambiente ed attrezzature ; carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti;3) fattori di contesto: ruolo nell’ambito della organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali, evoluzione e sviluppo di carriera,comunicazione.

STRUMENTI: LISTE DI CONTROLLO APPLICABILI ANCHE DAI SOGGETTI AZIENDALI DELLA PREVENZIONE;PER I PUNTI 2 E 3 “OCCORRE” SENTIRE I LAVORATORI E/O RLS/RLST

Page 25: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)

Valutazione preliminare

A) Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

B) Diversamente, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc).Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. Valutazione approfondita).

Page 26: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDICAZIONI METODOLOGICHE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE ex art. 6 D.Lgs. 81/08 (18 novembre 2010)

Valutazione approfondita

Valutazione della percezione soggettiva dei lavoratoriattraverso:• questionari standardizzati• focus group• interviste semi-strutturate

RIFERITA AI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI DA CUI SONO EMERSE LE PROBLEMATICHE.

Valutazione del rischio nelle aziende con < 5 lavoratoriNelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predettistrumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può sceglieredi utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano ilcoinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni enella verifica della loro efficacia.

Page 27: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004OTTOBRE 2004 (ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E (ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)INTEGRAZIONI)..

DECRETO N. 13559 DEL 10/12/2009 – DECRETO N. 13559 DEL 10/12/2009 – REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE SANITA’GENERALE SANITA’

Page 28: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)..

IDENTIFICAZIONE SISTEMATICA DELLE VARIE FONTI DI IDENTIFICAZIONE SISTEMATICA DELLE VARIE FONTI DI STRESS NEI GRUPPI OMOGENEI:STRESS NEI GRUPPI OMOGENEI:

IL PRIMO MODELLO PROPOSTO E’ QUELLO ELABORATO IL PRIMO MODELLO PROPOSTO E’ QUELLO ELABORATO DALL’AGENZIA EUROPEA PER LA SALUTE E LA DALL’AGENZIA EUROPEA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, CHE DELINEA DELLE AREE SICUREZZA SUL LAVORO, CHE DELINEA DELLE AREE CHIAVE RELATIVE AL CHIAVE RELATIVE AL CONTENUTO E AL CONTESTO DEL CONTENUTO E AL CONTESTO DEL LAVOROLAVORO CON L’INDICAZIONI DI CONDIZIONI DI RISCHIO CON L’INDICAZIONI DI CONDIZIONI DI RISCHIO ESEMPLIFICATIVE PER CIASCUNA AREA CHIAVE.ESEMPLIFICATIVE PER CIASCUNA AREA CHIAVE.

A CUI DEVONO AGGIUNGERSI LE A CUI DEVONO AGGIUNGERSI LE CRITICITA’ CONNESSE CRITICITA’ CONNESSE AL CAMBIAMENTO AL CAMBIAMENTO (INSICUREZZA, INCERTEZZA CIRCA (INSICUREZZA, INCERTEZZA CIRCA LE ASPETTATIVE E LE PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE, LE ASPETTATIVE E LE PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE, ETC)ETC)

Page 29: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Fattori di rischio stressogeni(European Agency for Safety and Health at Work –

2000)

CONTENUTI LAVORATIVICONTENUTI LAVORATIVI

AMBIENTE DI LAVORO EATTREZZATURE

Condizioni fisiche di lavoro, problemi inerenti l’affidabilità, la disponibilità, l’idoneità, la manutenzione o la riparazione di strutture ed attrezzature di lavoro

PIANIFICAZIONE DEICOMPITI

Monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o inutile, sottoutilizzazione, incertezza elevata

CARICO/RITMI DI LAVORO Sovraccarico o sottocarico di lavoro, mancanza di controllo sul ritmo, alti livelli di pressione temporale

ORARIO DI LAVORO Lavoro a turni, orari di lavoro rigidi, imprevedibili, eccessivamente lunghi o che alterano i ritmi sociali

Page 30: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Fattori di rischio stressogeni(European Agency for Safety and Health at Work –

2000)CONTESTO LAVORATIVOCONTESTO LAVORATIVO

CULTURA ORGANIZZATIVA

Scarsa comunicazione, bassi livelli di sostegno per la risoluzione di problemi e lo sviluppo personale, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi.

RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE

Ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di altre persone

SVILUPPO DI CARRIERA Incertezza / blocco della carriera insufficienza / eccesso di promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell’impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro

AUTONOMIA DECISIONALE/CONTROLLO

Partecipazione ridotta al processo decisionale, carenza di controllo sul lavoro (il controllo, specie nella forma di partecipazione rappresenta anche una questione organizzativa e contestuale di più ampio respiro)

RELAZIONI INTERPERSONALI SUL LAVORO

Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori, conflitto interpersonale, mancanza di supporto sociale

INTERFACCIA FAMIGLIA/LAVORO

Richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso appoggio in ambito domestico, problemi di doppia carriera

Page 31: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONIMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. .

SECONDO MODELLO PROPOSTO:SECONDO MODELLO PROPOSTO:

Page 32: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONIMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI....

PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVONO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVONO ESSERE PERCORSI TRE STADI:ESSERE PERCORSI TRE STADI:

-DEFINIZIONE DI CRITERI DI QUALITA’DEFINIZIONE DI CRITERI DI QUALITA’

-INDIVIDUAZIONE DI METODI APPROPRIATIINDIVIDUAZIONE DI METODI APPROPRIATI

-AGGREGAZIONE E ARMONIZZAZIONE DI UN MIX AGGREGAZIONE E ARMONIZZAZIONE DI UN MIX DI STRUMENTIDI STRUMENTI..

Page 33: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONIMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI..

-DEFINIZIONE DI CRITERI DI QUALITA’:DEFINIZIONE DI CRITERI DI QUALITA’:

- LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE PROMOSSA E GESTITA - LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE PROMOSSA E GESTITA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO E DAL TOP DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO E DAL TOP MANAGEMENT;MANAGEMENT;

- DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA ADEGUATE AZIONI - DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA ADEGUATE AZIONI INFORMATIVE E FORMATIVE PER LAVORATORI E LORO INFORMATIVE E FORMATIVE PER LAVORATORI E LORO RAPPRESENTANTI,RAPPRESENTANTI,

- ESSERE ORIENTATA ALLE SOLUZIONI, SOPRATTUTTO DI TIPO - ESSERE ORIENTATA ALLE SOLUZIONI, SOPRATTUTTO DI TIPO COLLETTIVO;COLLETTIVO;

- PREVEDERE IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI - PREVEDERE IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI;LORO RAPPRESENTANTI;

- GARANTIRE LA CENTRALITA’ DEGLI ATTORI INTERNI DELLA - GARANTIRE LA CENTRALITA’ DEGLI ATTORI INTERNI DELLA PREVENZIONE;PREVENZIONE;

- INTEGRARSI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - INTEGRARSI NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALE;GENERALE;

- UTILIZZO DI UN MIX DI STRUMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI- UTILIZZO DI UN MIX DI STRUMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Page 34: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONIMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI..

INDIVIDUAZIONE DI METODI DI APPROCCIO INDIVIDUAZIONE DI METODI DI APPROCCIO APPROPRIATI:APPROPRIATI:

- AZIONI COMUNICATIVE E INFORMATIVEAZIONI COMUNICATIVE E INFORMATIVE-ANALISI DOCUMENTALEANALISI DOCUMENTALE-AZIONI FORMATIVE AZIONI FORMATIVE -OSSERVAZIONE DIRETTAOSSERVAZIONE DIRETTA-ANALISI DELLE SOGGETTIVITA’ANALISI DELLE SOGGETTIVITA’-SOLUZIONI DI PREVENZIONE COLLETTIVASOLUZIONI DI PREVENZIONE COLLETTIVA-SOLUZIONI DI CASI INDIVIDUALISOLUZIONI DI CASI INDIVIDUALI-SORVEGLIANZA SANITARIASORVEGLIANZA SANITARIA-PIANO DI MONITORAGGIOPIANO DI MONITORAGGIO

Page 35: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONIMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI..

AGGREGARE E ARMONIZZARE UN MIX DI STRUMENTI:AGGREGARE E ARMONIZZARE UN MIX DI STRUMENTI:

Page 36: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONIMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI..

Page 37: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONIMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI..

PROPOSTA OPERATIVAPROPOSTA OPERATIVA

AZIONI COMUNICATIVE E INFORMATIVE ( nelle piccole imprese: AZIONI COMUNICATIVE E INFORMATIVE ( nelle piccole imprese: incontri e materiale informativo; nelle aziende complesse: riunioni di incontri e materiale informativo; nelle aziende complesse: riunioni di gruppi di lavoratori e informazione per preposti, dirigenti, materiale gruppi di lavoratori e informazione per preposti, dirigenti, materiale informativo adeguato)informativo adeguato)

-ANALISI DOCUMENTALE E DEFINIZIONE DI INDICATORI OGGETTIVI PER ANALISI DOCUMENTALE E DEFINIZIONE DI INDICATORI OGGETTIVI PER GRUPPI OMOGENEI (circa l’organizzazione del lavoro, la gestione della GRUPPI OMOGENEI (circa l’organizzazione del lavoro, la gestione della salute e della sicurezza, indicatori interni)salute e della sicurezza, indicatori interni)

-AZIONI FORMATIVE (percorsi formativi diversificati per dirigenti-AZIONI FORMATIVE (percorsi formativi diversificati per dirigenti-preposti, lavoratori, medico competente e RSPP)preposti, lavoratori, medico competente e RSPP)

- VALUTAZIONE DEI RISCHI medianteVALUTAZIONE DEI RISCHI mediante- VALUTAZIONE OGGETTIVA (osservazione diretta, check-list, job VALUTAZIONE OGGETTIVA (osservazione diretta, check-list, job analysis, interviste a lavoratori ed identificazione dei gruppi analysis, interviste a lavoratori ed identificazione dei gruppi omogenei),omogenei),-VALUTAZIONE SOGGETTIVA (COLLOQUI, INTERVISTE, QUESTIONARI)VALUTAZIONE SOGGETTIVA (COLLOQUI, INTERVISTE, QUESTIONARI)

-REPORT SINTETICO DEI DATI E DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO.REPORT SINTETICO DEI DATI E DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO.

Page 38: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONIMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI..

PROPOSTA OPERATIVAPROPOSTA OPERATIVA

-GESTIONE DEL RISCHIO:GESTIONE DEL RISCHIO:

-SOLUZIONI DI PREVENZIONE COLLETTIVA PER SOLUZIONI DI PREVENZIONE COLLETTIVA PER GRUPPO/INDIVIDUO ED ORGANIZZAZIONE.GRUPPO/INDIVIDUO ED ORGANIZZAZIONE.

SOLUZIONI DI CONTENIMENTO INDIVIDUALE DEI CASI SOLUZIONI DI CONTENIMENTO INDIVIDUALE DEI CASI INDIVIDUALI DEL GRUPPOINDIVIDUALI DEL GRUPPO

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI GRUPPI A RISCHIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI GRUPPI A RISCHIO

INTERVENTI DI MONITORAGGIO NEL TEMPOINTERVENTI DI MONITORAGGIO NEL TEMPO

Page 39: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

 

PASSAGGI CHE DEVONO ESSERE DOCUMENTATI NEL PERCORSO DI VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

-le azioni di sensibilizzazione ed informazione effettuate, i soggetti coinvolti e gli strumenti adottati;

-l’analisi documentale in ordine alla descrizione dell’organizzazione del lavoro, della gestione del sistema di sicurezza e tutela della salute e dei flussi informativi inerenti gli indicatori aziendali di stress lavoro-correlato;

-le azioni formative intraprese per le varie figure interne (strumenti adottati e durata delle iniziative);

-il processo valutativo effettuato con gli strumenti di indagine oggettiva / soggettiva utilizzati ed il report di analisi dei dati con il livello di rischio per aree/gruppi omogenei;

-il programma delle misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale da attivare con la tempistica di intervento ed il ruolo dei soggetti aziendali che vi devono provvedere;

-l’eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio, implementata nel piano sanitario esistente, compresi i programmi di promozione della salute su base volontaria;

- il piano di monitoraggio / follow-up con relativa tempistica.

Page 40: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Aziende con meno di 10 lavoratori

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SEMPLIFICATO

- RACCOLTA INFORMAZIONI OGGETTIVE

- INCONTRI DI FORMAZIONE SUL RISCHIO STRESS

- FOCUS GROUP MIRATI ALLA ANALISI DELLA MANSIONE E DEI RISCHI AD ESSA LEGATI, AI FATTORI ORGANIZZATIVI CONSIDERATI STRESSOGENI DAL GRUPPO, FATTORI DEMOGRAFICI, RELAZIONI INTERPERSONALI

- RIPROPOSIZIONE AL GRUPPO DEI LAVORATORI DELLE CRITICITA’ EMERSE , PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;

- INCONTRI PERIODICI DI TUTTO IL GRUPPO PER MONITORARE L’ANDAMENTO DELLE MODIFICHE

Page 41: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

Page 42: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORATIVO ALLA LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 LUCE DELL’ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004 ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE ( ART. 28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

Page 43: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

I QUESTIONARII QUESTIONARI

Page 44: LA SALUTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

I QUESTIONARII QUESTIONARI