Costituzione Della Repubblica Federale Italiana

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Premessa dellautore Il presente documento, il cui autore Arnaldo Demetrio, unelaborazione di unipotetica Costituzione nata a seguito di un cambiamento totale dellassetto politico, sociale, economico, organizzativo e finanziario dello Stato italiano: se questo possa essere conseguenza di una rivoluzione, di un colpo di stato o di un processo pacifico, democratico e condiviso dato solo al lettore immaginare. Sta di fatto che rimane evidente che gli indirizzi, citati nel titolo stesso del documento, non possono che fare riferimento ad una situazione preesistente a quella descritta nella presente Costituzione. Questa, quindi, non solo una costituzione in senso stretto ma contiene elementi, indirizzi ed indicazioni che normalmente non sono comprese in una costituzione. Il presente lavoro si basato sulla Costituzione della Repubblica Italiana vigente alla data dellagosto 2006, ed alcune parti sono identiche. A scanso di malintesi bene precisare che il federalismo qui descritto pensiero dellautore, e non ha nessun riferimento a formazioni o movimenti politici italiani, passati e presenti. A ulteriore precisazione, lautore sa di non essere un esperto a nessun titolo: il presente documento sar certamente caratterizzato da ingenuit, ripetizioni, contraddizioni, insistita semplificazione a tutti i costi. Se i lettori mi vorranno fare notare tutte queste cose io sar loro molto grato e ne trarr certamente un insegnamento ed un aiuto. Ancorch non registrato in alcun modo, il presente documento di propriet esclusiva dellautore, liberamente utilizzabile da chiunque purch rimanga tale e quale e sia citato lautore e la fonte. Il presente documento, per il quale in teoria si potrebbe parlare di regime di copyleft, disponibile sul sito personale dellautore, che deve essere cos citato come fonte esclusivamente come qui sotto riportato: Il sito di Jdawin di Atheia www.jadawin.info Milano, inizio elaborazione agosto 2006 dc, elaborazione saltuaria nel corso di 2006 dc e 2007 dc, fine della prima stesura 5 luglio 2007 dc, correzione del 19 giugno 2009 dc, correzione del 4 giugno 2010 dc, correzione del 4 novembre 2010 dc, correzione del 27 gennaio 2011 dc. Costituzione della Repubblica Federale Italiana con indirizzi di organizzazione sociale ed economica Principi fondamentali Articolo 1 La Repubblica Federale Italiana una repubblica democratica federale, composta dalle repubbliche locali. Essa fondata sul lavoro equamente distribuito, organizzato principalmente nella cooperazione, su unequa distribuzione dei profitti, sullintervento diretto dello Stato nelleconomia, su un assetto complessivo della societ teso a superare il modello capitalista e ad elevare notevolmente il livello di vita di tutti i cittadini, sfavorendo al contempo laccumulazione di enormi profitti da parte di poche persone o gruppi. La Repubblica Federale Italiana non ha, altres, alcun modello economico-sociale di riferimento se non unoproprio, anche se fortemente, ma criticamente, influenzato dal modello comunista e da tutte le esperienze di sinistra, anarchiche e libertarie comprese, che tende a conciliare liniziativa privata con una sempre maggiore aspettativa di elevato benessere per tutti i cittadini, di maggior tempo per vivere una vita piena, sana e degna di essere vissuta, in un ambiente in cui la vita naturale e selvatica sia in armonia con la presenza umana sul territorio. La sovranit appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione e nel rispetto delle leggi federali e locali. Le decisioni di tutti i consigli, e delle relative sotto-divisioni, sono deliberate secondo i seguenti criteri: Maggioranza relativa: maggioranza di voti in percentuale, con frazioni arrotondate per eccesso a partire da 0,5 che considerato unit successiva, dei membri del relativo consiglio; Maggioranza assoluta: maggioranza del cinquanta per cento pi 1, con frazioni arrotondate per eccesso a partire da 0,5 che considerato unit successiva, dei membri del relativo consiglio; Maggioranza qualificata: maggioranza dei due terzi, con frazioni arrotondate per eccesso a partire da 0,5 che considerato unit successiva, dei membri del relativo consiglio. Articolo 2

Tutti i cittadini hanno pari dignit sociale senza discriminazioni in base al sesso o allorientamento sessuale, alla razza o alletnia, alla lingua, alla concezione del mondo, alla religione, alla filosofia, alle idee politiche o alle condizioni personali e sociali. A questo principio si uniforma lazione dello Stato in ogni aspetto della vita sociale e collettiva. Lo Stato fa suoi i principi di partecipazione effettiva di tutti i cittadini allorganizzazione politica, economica e sociale del Paese, al contributo di questi in tutti i sensi e al beneficio da parte di questi dellintera ricchezza del Paese, e richiede da loro un preciso impegno in tal senso. Articolo 3 La repubblica non riconosce il lavoro come valore in s, eterno ed immutabile, e favorisce con ogni mezzo lalleviamento della fatica, perseguendo laumento del benessere di tutti e combattendo leccessivo benessere di pochi. Di conseguenza utilizza il termine alternativo di attivit. Al contempo valorizza la manualit, le attivit artigianali e la produzione artistica e culturale, ne difende e ne favorisce lattuazione, la salvaguardia e lo sviluppo a tutti i livelli: privato, collettivo e scolastico. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto a svolgere unattivit il pi possibile utile e necessaria alla societ e con pari dignit con le attivit pi creative ed intellettuali, e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il diritto ed al contempo il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit e la propria scelta, unattivit o una funzione che concorra al progresso materiale o artistico o culturale della societ e del suo personale. Articolo 4 La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. La Repubblica Federale Italiana, in questo contesto, si articola nelle seguenti repubbliche locali, ognuna con una bandiera, un inno nazionale e una capitale: Repubblica di Savoia, capitale Aosta Repubblica Piemontese, capitale Torino Repubblica di Provenza, capitale Cuneo Repubblica Lombarda, capitale Milano Repubblica Ligure, capitale Genova Repubblica Tirolese, capitale Bolzano Repubblica Trentina, capitale Trento Repubblica Veneta, capitale Venezia Repubblica Friulana, capitale Treviso Repubblica Emiliana Romagnola, capitale Bologna Repubblica Toscana, capitale Firenze Repubblica Umbra, capitale Perugia Repubblica delle Marche, capitale Ancona Repubblica Abruzzese, capitale Pescara Repubblica del Lazio, capitale Roma Repubblica Molisana, capitale Campobasso Repubblica Campana, capitale Napoli Repubblica Lucana, capitale Potenza Repubblica del Tavoliere, capitale Foggia Repubblica della Murgia, capitale Bari Repubblica del Salento, capitale Lecce Repubblica Silana, capitale Cosenza Repubblica Calabrese, capitale Reggio Calabria Repubblica Siciliana, capitale Palermo Repubblica di Sardegna, capitale Cagliari. Ogni repubblica ha proprie leggi, purch non in contrasto tra loro e con le leggi federali. Le repubbliche possono nascere, dividersi o accorparsi per proposta popolare sottoscritta da almeno un milione di cittadini e ratificata o respinta da referendum a maggioranza relativa senza quorum. Il risultato ha valore per cinque anni e per questo periodo non pu essere presentata proposta uguale o contraria. Si pu, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni, Comunit Locali e Aree Locali espressa mediante referendum a maggioranza assoluta senza quorum e con legge della Repubblica, sentiti i

Consigli delle Repubbliche interessate, consentire che Comuni, Comunit Locali e Aree Locali, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Repubblica e aggregati ad un'altra. Il mutamento delle suddivisioni territoriali e listituzione di nuove nell'ambito di una Repubblica sono stabiliti con legge della Repubblica Federale, su iniziative delle aree territoriali, sentita la stessa Repubblica federata. La Repubblica federata, sentite le popolazioni interessate, pu con sue leggi istituire nel proprio territorio nuove aree territoriali e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. La capitale federale centrale Milano. Hanno funzione di capitale federale decentrata le citt di: Torino per le repubbliche Savoia, Piemontese, Provenza e Ligure Verona per le repubbliche Tirolese, Trentina, Veneta e Friulana Piacenza per le repubbliche Lombarda ed Emiliana Romagnola Pistoia per le repubbliche Toscana ed Umbra Pesaro per le repubbliche Marche e Abruzzese Barletta per le repubbliche Molisana e Tavoliere Brindisi per le repubbliche Murgia e Salento Catanzaro per le repubbliche Lucana e Silana Articolo 5 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche e dialettali. La Repubblica simpegna a adottare, elaborare in proprio o di concerto con cittadini ed organizzazioni internazionali una lingua universale semplice, immediata, di facile apprendimento ed utilizzo che faciliti come mai fatto finora la comprensione tra tutti i popoli del mondo e sgravi la comunit internazionale dagli enormi costi sopportati finora per la complessa opera di traduzione tra le molte lingue del pianeta. Non ha importanza che sia lesperanto o altra lingua artificiale, passata, presente o futura, ma importante che ne sia adottata una e che questa sia insegnata insieme a quella italiana ed alle lingue ed ai dialetti locali. La Repubblica si impegna a livello internazionale, in modo deciso, in questo compito. Articolo 6 La Repubblica Federale Italiana promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Lo Stato combatte il fanatismo e la speculazione riguardo a tutte le tecnologie, comprese quelle informatiche, ma al contempo considera, soprattutto queste ultime come uneccezionale opportunit per perseguire gli scopi di cui agli articoli 2, 3 e 28. Combatte i ciechi interessi capitalistici delle grandi corporazioni internazionali e favorisce lo sviluppo di software libero, condiviso e partecipato, promuovendone lo sviluppo in ogni sua forma. Articolo 7 La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, persegue lobiettivo di un aumento generalizzato delle aree boschive, forestali e selvagge, riducendo drasticamente limpatto devastante dellantropizzazione selvaggia e senza regole degli ultimi due secoli. Articolo 8 Lo Stato indipendente da qualsiasi religione, chiesa, setta o credenza ed a loro superiore in ogni ordine e grado. Lo Stato non riconosce alcun patto od intesa pre-esistente ed ingloba nel suo territorio lex- Stato Vaticano, e nel suo patrimonio tutti i beni di questo, anche internazionali, senza indennizzo alcuno. Articolo 9 La Repubblica Federale Italiana uno stato ufficialmente a-religioso e fortemente laico: tutte le concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche sono ammesse con pari diritti e doveri purch non contrastino con la legge e la Costituzione. Ogni organizzazione che si richiami a concezioni del mondo filosofiche, religiose, atee e agnostiche vive, si finanzia e si organizza in modo autonomo dallo Stato il quale pu, alloccorrenza, stabilire intese, anche economiche, con ognuna di loro. Le organizzazioni anzidette non hanno diritto ad interferire, in alcun modo, con la vita, le istituzioni e le organizzazioni della Repubblica in modo che prevalga esclusivamente il loro punto di vista. Specificatamente non sono ammesse la presenza, lorganizzazione di culto e la propaganda di tali organizzazioni nellamministrazione pubblica e dello Stato, nelle imprese di ogni tipo, nelle scuole di ogni ordine e grado, nellapparato della sicurezza e nella sanit. Ogni eventuale deroga stabilita a livello locale e approvata dalle autorit centrali. Per il suo carattere a-religioso ed aconfessionale profondamente laico la Repubblica non riconosce valore al concetto di santit o beatitudine e quindi vieta per legge lutilizzo di nomi di santi o beati o concetti

religiosi sia per indicare localit, strade o luoghi sia per denominare qualsiasi struttura, ente od organizzazione pubblica o privata. Procede quindi, per quanto possibile e seguendo comunque norme di buon senso, a sostituire tali denominazioni con altre pi consone. Lo stesso concetto esteso allesposizione di simboli, ritratti, immagini, raffigurazioni e simili in e sopra qualunque edificio od ambiente che non sia abitazione privata, con leccezione ovvia delle strutture di rilevante interesse culturale ed artistico. (Nota dellautore: mentre per Piazza del Duomo o Piazza Duomo, in qualsiasi localit, la denominazione potrebbe anche restare, non ha nessuna giustificazione quella di Piazza dei Santi Apostoli. Similmente la Madonnina in cima al Duomo di Milano resterebbe al suo posto). Per lo stesso motivo lo Stato adotta un calendario laico senza alcun riferimento a santi, beati o concetti religiosi ma, eventualmente, con riferimento a persone e gruppi distintesi nel progresso civico, sociale, scientifico, culturale ed ambientale della collettivit. Tale concetto esteso ad ogni aspetto della comunicazione pubblica ufficiale ed alle imprese ed alle strutture di ogni natura. Similmente le festivit religiose sono sostituite con altrettante, ed in maggior numero, festivit civili. Per quanto precede la numerazione e la datazione queste dovrebbero essere cambiate ma, per ragioni pratiche, diviene obbligatorio per legge, quando necessario, sostituire lespressione AC o A.C., avanti Cristo, con la stessa espressione avente lesplicazione, eventualmente per esteso, di ante (data) convenzionale, e di sostituire lespressione DC o D.C., dopo Cristo, con la stessa espressione avente lesplicazione, eventualmente per esteso, di data convenzionale. Tutte le riedizioni di qualunque forma mediatica pre-esistente devono essere obbligatoriamente aggiornate in tal senso. Con lo stesso criterio sono punite le violazioni a questa norma anche se espresse solo verbalmente da esponenti pubblici, insegnanti e docenti nellesercizio delle proprie funzioni compresi, che tali espressioni compaiano o no su mezzi mediatici, a seguito denuncia di qualsiasi cittadino o di funzionario pubblico. Lindagine per accertare la veridicit di tale denuncia sar svolta dalla Sicurezza Nazionale e dal Dipartimento Giudiziario come di seguito specificato in questo documento. Ogni partecipazione fisica e/o sostegno economico e finanziario a processioni, sagre, fiere e manifestazioni a carattere confessionale da parte di strutture pubbliche, o loro esponenti nella loro veste ufficiale, vietato per legge. Su tutti i mezzi mediatici non esplicitamente confessionali vietata qualsiasi forma di superstizione religiosa, soprattutto astrologia, cartomanzia, e simili. Con particolare riferimento a giochi, quiz e trasmissioni mediatiche, come radio e televisione ed Internet, argomenti confessionali possono essere trattati col dovuto distacco critico ed in modo assolutamente imparziale. Lo stesso dicasi per i divulgatori e le guide artistiche, che devono conformarsi a quanto sopra esposto. Ogni attivit basata su quanto sopra esposto vietata per legge, ad eccezione che nel proprio nucleo o famiglia per motivi di gioco, e comunque esclusivamente a titolo gratuito. Le violazioni a questo articolo della presente costituzioni saranno punite a norma del Codice Sociale. Articolo 10 La repubblica ha il compito prioritario di promuovere il progresso economico, sociale, culturale, scientifico e tecnologico della societ, con particolare riguardo alla salvaguardia dellambiente, al ripristino di ambienti naturali selvaggi e non antropizzati e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Rientra in questi intenti una decisa politica demografica per la consistente e decisa diminuzione della popolazione, per adeguarla a livello ottimale in un corretto rapporto tra risorse del territorio, risorse energetiche, limiti dello sviluppo, qualit della vita, umanizzazione della convivenza e minimo inquinamento possibile. Di conseguenza la repubblica favorisce la societ rurale a scapito di quella urbana, contrasta la formazione e lampliamento di centri urbani sovrappopolati, regolamenta limmigrazione al fine che questa non vanifichi i risultati della politica demografica. Le aree urbane abbandonate sono utilizzate per servizi sociali o abbattute e restituite alla natura. Lo Stato considera fondamentale che la popolazione anziana prosegua la propria vita, al di l del periodo lavorativo, in modo pi che dignitoso, economicamente e socialmente, e attua tutto quanto in suo potere per garantire questo principio, destinandovi congrua parte delle proprie risorse. Articolo 11 La bandiera della Repubblica Federale Italiana tricolore: croce a x bianca e quattro triangoli alternati verdi e rossi. Linno nazionale laria del Nabucco di Giuseppe Verdi.

Articolo 12 Trattati internazionali con implicazioni sulle leggi e sugli ordinamenti della repubblica sono considerati validi, in tutto o in parte, solo se non in contraddizione con la Costituzione e con le leggi dello Stato. Lo Stato intrattiene, se stabilito di concerto dal Dipartimento Estero e dal Governo Federale, relazioni di ordinaria amministrazione con tutti gli Stati ma non riconosce ufficialmente, da parte di Dipartimento Esterno e Governo Federale che agiscono di concerto, lesistenza di Stati non elettivi come regni, imperi, granducati, principati e simili, anche se costituzionali. Di conseguenza il Dipartimento Estero non mantiene presso questi Stati una propria ambasciata e non ammette sul proprio territorio lambasciata degli stessi. In regime di reciprocit mantenuto con questi Stati solamente un Ufficio di Rappresentanza. In mancanza di accordo bilaterale questi uffici non sono istituiti. Parte prima Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili Articolo 13 La libert personale, della corrispondenza e di tutte le forme di comunicazione, del domicilio e delle sedi di attivit produttive, nonch la libert di muoversi e spostarsi sul territorio nazionale e verso lestero sono inviolabili. La legge disciplina detenzione, ispezione o perquisizione personale e ogni altra restrizione della libert personale. In casi di necessit e urgenza, indicati dalla legge, sono previsti provvedimenti provvisori da parte delle autorit di sicurezza che sono validi di per s. Violenze fisiche o morali sono punite a tutti i livelli. La detenzione preventiva regolata dalla legge e dal Dipartimento Giudiziario. Articolo 14 La repubblica disconosce la discendenza patrilineare e il sistema patriarcale, ed ugualmente contraria a una discendenza matrilineare e a un sistema matriarcale. Di conseguenza la denominazione delle persone prevede i seguenti principi generali: Il cognome di discendenza paterna abolito e rimane evidente solo negli atti pubblici e nelle certificazioni e per quanto attiene la ricostruzione e lidentificazione genealogica Ad ogni persona, alla nascita, sono assegnati uno o pi nomi propri da parte di chi la riconosce come propria discendenza o, in mancanza, provvede al suo mantenimento. In caso di figli di incerta o sconosciuta origine lo Stato provvede allassegnazione di uno o pi nomi Ogni persona, raggiunta la maggiore et di diciotto anni, pu cambiare i propri nomi o aggiungerne di nuovi, rimanendo traccia storica dei pregressi. La stessa possibilit concessa ogni dieci anni. Articolo 15 La repubblica non riconosce la famiglia, cos come storicamente conosciuta, come unica forma possibile di aggregazione tra gli individui e ammette, di conseguenza, forme diverse di aggregazione, con pari dignit. La repubblica individua, nella forma del nucleo abitativo, brevemente denominato nucleo, la struttura di base di aggregazione e fa obbligo al/ai/alle componente/i del nucleo la registrazione e laggiornamento dello stesso ad ogni sua variazione, sia nellubicazione sia nella composizione, entro sei mesi dal loro verificarsi. Lorigine di ogni individuo, precedentemente stabilita dai concetti di paternit e maternit, stabilita con il criterio di appartenenza comunitaria, riferita alla/alle persona/e componenti il nucleo che, volontariamente e di comune accordo, ne diano comunicazione. In mancanza di ci lo Stato provvede obbligatoriamente a esami clinici e genetici per stabilire, per quanto possibile, lorigine di ogni individuo. In caso di esito negativo, o nellimpossibilit di identificare i possibili progenitori, provvede a fornire unidentit allindividuo. Per gli stessi motivi lo Stato combatte il nomadismo: alle popolazioni che storicamente hanno fatto del nomadismo il loro stile di vita, come genericamente zingari e rom, lo Stato offre finanziariamente ed istituzionalmente la possibilit di avere casa, lavoro e diritti al pari dei propri cittadini. Se tale possibilit rifiutata o violata lo Stato espelle fisicamente dautorit individui e gruppi accompagnandoli alla pi vicina frontiera, schedando le persone coinvolte ed impedendo loro il rientro nel Paese se non garantito dalla effettiva e definitiva accettazione delle presenti condizioni. Il nomadismo di transito della durata massima di un anno ammesso. Articolo 16

I cittadini hanno diritto di riunirsi in qualsiasi luogo, pacificamente e senza armi. Ogni riunione in luogo chiuso, privata o aperta al pubblico, libera. Le riunioni, le manifestazioni e i cortei con intento di coinvolgere la comunit, che si svolgono in spazi aperti, sono libere, con preavviso, a carattere informativo, di un giorno alle autorit locali, che possono vietarle solo per validi e dimostrati motivi di sicurezza o incolumit pubblica, sui quali decide il Dipartimento Giudiziario. I cittadini sono liberi di associarsi in comitati, movimenti, organizzazioni e partiti i cui scopi non siano manifestamente contro la legge. Le societ segrete e le societ politiche organizzate militarmente non sono ammesse. Lo Stato, per quanto possibile, sostiene finanziariamente e logisticamente lavvio ed il proseguimento, per un determinato periodo deciso dai Consigli con periodicit di cinque anni, delle attivit di tutte le associazioni. Per favorire luguaglianza tra i cittadini la Repubblica abolisce ufficialmente ogni forma colloquiale di reverenza come il lei o il voi, stabilendo di conseguenza il tu come forma ufficiale, conformando a questo principio tutti i propri organi ed atti, a partire dallistruzione. Per lo stesso principio vietato per legge luso dei termini di onorevole, eccellenza, sua santit e simili e sulluso, ancorch precedentemente non riconosciuto legalmente ma tollerato, di fatto, dei titoli nobiliari. Non vietato per legge ma fortemente sfavorito e reso assolutamente non obbligatorio luso colloquiale di titoli professionali come Dottore, Ingegnere, Geometra, Ragioniere e simili. Non per motivi religiosi o filosofici ma per motivi di eguaglianza sociale ed individuale e nel pieno rispetto del concetto di laicit assoluta e per la dignit della donna e delluomo, lo Stato vieta per legge in modo assoluto luso di copricapi e veli che nascondano, per motivi religiosi e/o superstiziosi, tutto o in parte il corpo dei cittadini e degli immigrati senza cittadinanza. A titolo esemplificativo si fa riferimento al velo ed al burka islamici ed al turbante indiano. Tutti i cittadini hanno diritto a professare, esercitare in pubblico, organizzare, manifestare e propagandare la propria concezione del mondo, atea o agnostica o religiosa, e la propria convinzione politica nei limiti stabiliti dallArticolo 9 della Costituzione e dalle leggi in vigore. Il carattere ecclesiastico o filosofico e il fine di religione o di culto o di concezione del mondo d'unassociazione od istituzione non possono essere causa di limitazioni legislative, n di gravami fiscali per la sua costituzione, capacit giuridica e ogni forma di sua attivit. Articolo 17 Tutti i cittadini hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e la propria emotivit con la parola, lo scritto, il suono, limmagine e ogni altro mezzo di diffusione, definito di seguito mezzo di comunicazione. Il mezzo di comunicazione non pu essere soggetto ad autorizzazioni o censure. Si pu procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorit sociale nel caso di delitti, per i quali lapposita legge sulla comunicazione espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorit sociale, il sequestro del mezzo di comunicazione periodico o aperiodico pu essere eseguito da responsabili della sicurezza federale che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorit sociale. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. Per lo Stato non esistono i reati di vilipendio, di offesa o di diffamazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, e con qualsiasi modalit, anche con modalit ed epiteti cosiddetti volgari, e lascia liberi individui e gruppi di confrontarsi reciprocamente nei soli limiti del rispetto delle leggi dello Stato e nel rispetto della sicurezza pubblica. La legge stabilisce, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento del mezzo di comunicazione periodico o aperiodico. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie ai criteri di comune decenza stabiliti dallapposita legge sulla comunicazione. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le sue violazioni. Nessuno pu essere privato, per motivi politici, religiosi, filosofici od ideologici, della capacit sociale, della cittadinanza, del/dei nome/i proprio/propri. Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu essere imposta se non in base alla legge. Articolo 18 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ed gratuita per tutti i cittadini e le imprese. La gratuit garantita dallo Stato. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Articolo 19 Nessuno pu essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno pu essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. L'estradizione del cittadino pu essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non pu in alcun caso essere ammessa per reati politici, religiosi, filosofici od ideologici. Articolo 20 Ogni cittadino pu circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale od occasionale per motivi di sanit o di sicurezza. Se la permanenza in un luogo, superando i sei mesi continuativi di durata, diventa stabile il cittadino deve registrare lappartenenza ad un nuovo nucleo o ad uno gi esistente nello stesso luogo preciso, anche se questo luogo fosse una struttura di ospitalit come alberghi, hotel, pensioni, residence o altro. Nessuna restrizione pu essere determinata da ragioni politiche, religiose, filosofiche o ideologiche. Ogni cittadino libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Ogni cittadino oltre i diciotto anni provvisto di un unico documento elettronico di identit valido cinque anni, sotto forma di tessera plastificata con microprocessore e fotografia aggiornata, che vale per tutte le funzioni inerenti lintera appartenenza alla comunit, compresa labilitazione alla guida di veicoli terrestri, marini, sottomarini e aerei. Lo stesso documento di cui sopra ha la funzione di denaro elettronico e sostituisce le pre-esistenti carte di credito. Lunit monetaria denominata credital declinata solo al singolare, suddivisa in centesimi. La repubblica promuove il sempre maggiore uso del denaro elettronico per tutte le transazioni a scapito del denaro cartaceo, fino alla tendenziale eliminazione totale di questultimo. Articolo 21 La responsabilit penale personale. L'imputato non considerato colpevole sino alla condanna definitiva. La detenzione preventiva deve essere autorizzata, nei casi previsti, dallautorit sociale. La durata complessiva del procedimento non pu superare, in alcun caso, i cinque anni e lautorit sociale si impegna per legge a rispettare questo termine. I gradi di giudizio sono nel numero di tre: Primo Procedimento, Secondo Procedimento dAppello, Procedimento Definitivo del Consiglio del Dipartimento Giudiziario. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari alla Dichiarazione Internazionale dei Diritti dellUomo e devono tendere alla rieducazione effettiva del condannato e al suo reinserimento a pieno titolo nella comunit. Non ammessa la pena di morte, nemmeno nei casi previsti dalle cosiddette precedenti leggi militari di guerra. Non ammessa la pena dellergastolo. La pena detentiva, compresi i casi di omicidio e di strage, non pu superare i quindici anni. Sconti di pena possono essere eccezionalmente concessi per gravi motivi, come quelli di salute, o per manifesta ed accertata riabilitazione del soggetto. In casi di scarcerazione e di recidiva la pena precedentemente scontata deve essere scontata fino alla primitiva scadenza, oltre alla nuova pena comminata. Articolo 22 I funzionari e i dipendenti dello Stato e delle Repubbliche federate e degli enti pubblici non sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali e civili, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilit civile si estende allo Stato, alle Repubbliche federate e agli enti pubblici. In caso di condanna questi sono tenuti a un rimborso finanziario nei confronti del/degli/delle offeso/i/e, stabilito dalla legge. I funzionari e i dipendenti di cui sopra, in caso di condanna, sono sottoposti a provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge. Articolo 23 L'ordinamento giuridico italiano si conforma solo in parte alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti pre-esistenti sono profondamente rivisti nel linguaggio e nella logica ed accorpati razionalmente in nuove, poche, essenziali e concrete leggi la cui numerazione parte da 1. I numerosi e pre-esistenti codici di procedura vengono, di conseguenza, accorpati, unificati e semplificati in un unico Codice Sociale suddiviso in Sezioni che, di norma, non fa distinzioni tra penale, ovvero la detenzione, e civile, ovvero la sanzione economica. Le leggi, generalmente, si distinguono in Leggi Federali, che riguardano il Paese nel suo complesso e nei rapporti tra le singole repubbliche federate, e Leggi Nazionali, che riguardano le singole repubbliche e le loro suddivisioni interne.

La condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformit delle norme e dei trattati internazionali, la cui adesione rivista se non congruente con le leggi della Repubblica Federale Italiana. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Al contempo la Repubblica riconosce ai propri cittadini la libert di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela la vita degli italiani all'estero. Rapporti etico-sociali Articolo 24 La Repubblica riconosce i diritti del nucleo come comunit naturale fondata sullindividuo o sullunione di due o pi persone, senza distinzione di sesso ed orientamento sessuale o di genere. Articolo 25 Lunione, forma di aggregazione tra due o pi persone appartenenti ad un nucleo non individuale, ordinata sull'eguaglianza morale e sociale dei componenti, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unit del nucleo. Lunione sostituisce il matrimonio come istituzione regolante la convivenza di due o pi persone ed celebrata da un organo od un esponente di un consiglio territoriale qualsiasi nel territorio federale, di scelta dei contraenti, e registrato a livello nazionale. Il matrimonio religioso, ideologico, filosofico o politico non riconosciuto dalla legge ed ha carattere esclusivamente privato. Se contrasta con i diritti del nucleo sanzionato dal Codice Sociale. Il termine che identifica tra loro le persone unite nel nucleo stabilito per legge in compagno/a/e/i. I precedenti termini di marito e moglie sono tollerati nelluso comune ma non da parte delle autorit e negli atti pubblici. Il cosiddetto concubinaggio, di solito conosciuto a dominanza maschile, perde quindi la caratteristica di reato purch non leda, nei termini di legge, dignit ed integrit fisica, materiale, etica, civica e sentimentale di alcun componente del nucleo. Articolo 26 dovere e diritto dei componenti del nucleo mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del nucleo, purch riconosciuti da uno o tutti i componenti il nucleo. Nei casi di incapacit dei componenti del nucleo, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti da parte dello Stato. Articolo 27 La legge assicura ai figli nati fuori dallunione nel nucleo ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri del nucleo legittimo. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca dellorigine. Articolo 28 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione del nucleo e dellunione e l'adempimento dei compiti relativi, limitando nel contempo, per, laumento della popolazione, con disincentivi economici e di legge, nella misura di un massimo di due nuove nascite ogni due persone. Lo Stato protegge la maternit, l'infanzia e la giovent, favorendo gli istituti necessari a tale scopo purch questi non siano confessionali o religiosi. Articolo 29 Lo Stato, per limitare gli inevitabili problemi legati alla diversa e pi promiscua organizzazione dei legami affettivi e per tutelare le giovani generazioni da un possibile disagio affettivo e materiale, favorisce il pi possibile la crescita dei figli in situazioni il pi collettive possibile, garantendo da una parte il rapporto insopprimibile con i genitori effettivi ma limitando nel contempo uneccessiva dipendenza da questi e dalle dinamiche aggressive e disgregatrici che caratterizzano in modo spesso drammatico la cosiddetta famiglia naturale. Dando attuazione alle pi moderne e non conformiste teorie pedagogiche, lo Stato persegue il fine della realizzazione di una comunit affettiva allargata, nella quale adulti e giovani reciprocamente si arricchiscano dei contributi e delle esperienze di tutti i membri della comunit di cui sono parte. Senza giungere quindi allabolizione della paternit e della maternit reali, lo Stato prefigura una comunit in cui anche i non genitori si sentano in parte tali ed in cui, al contempo, i figli si sentano tali in parte anche quando in realt non lo siano, secondo concezioni vecchie e logore che hanno ormai fatto il loro tempo.

Articolo 30 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivit, e garantisce che tutte le cure siano gratuite, per tutti i suoi cittadini. Nessuno pu essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non pu in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Articolo 31 La Repubblica ha unalta concezione della vita e della sua qualit, dalla nascita alla morte. Per la salvaguardia della qualit effettiva della vita di tutti i propri cittadini la Repubblica rende obbligatori tutta una serie di accertamenti ed esami clinici al fine di prevenire e debellare malattie e tare di ogni tipo, genetiche, ereditarie, trasmissibili e non, sia per gli adulti che per i nascituri. Nel caso in cui una o pi persone decidano di unirsi ed avere figli lo Stato pu negare il permesso alla procreazione, oltre che in riferimento allarticolo 10, anche in presenza di accertati pericoli per la prole, e provvedere, in mancanza di altre soluzioni, alla sterilizzazione obbligatoria per gli individui adulti. In caso di nascite clandestine in contrasto con il presente articolo la legge prevede pene detentive. Per combattere le malattie e tare di cui sopra la Repubblica utilizzer ogni mezzo, compresa la clonazione, cercando di limitare al minimo scientificamente indispensabile e giustificabile lutilizzo di animali vivi. Articolo 32 Lo Stato contrario, in linea di principio, alla vivisezione ed al maltrattamento degli animali. Gli atti contrari a questi principi sono sottoposti a sanzioni penali. Lo Stato anche contrario, in linea di massima, allo sfruttamento ed alluccisione degli animali per fini alimentari e favorisce e sostiene, per quanto possibile, chi ha scelto di alimentarsi in modo vegetariano o vegetariano. Articolo 33 Per la Repubblica la clonazione umana non un reato e consente che singoli individui, gratuitamente o entro un limite di spesa stabilito per legge, replichino se stessi per clonazione, con i soli limiti di cui allarticolo 10. Per le stesse motivazioni lo Stato regolamenta, con apposita legge, leutanasia. La Repubblica vieta per legge laccanimento terapeutico e lo sanziona con pene detentive. La Repubblica gestisce in proprio la campagna demografica per il contenimento della popolazione e la diffusione gratuita di tutti i metodi anticoncezionali. Lo Stato regolamenta, con apposita legge, listituto dellaborto e ne rende, nei limiti di legge, unico avente diritto di decisione la donna. Lo Stato garantisce, con apposita legge, luso delle tecniche di fecondazione assistita, omologa, eterologa o per clonazione. Lo Stato, quando sia possibile, favorisce listituto delladozione in alternativa alla fecondazione assistita. Lo Stato non ammette lobiezione di coscienza da parte di chiunque e rende obbligatori, per il personale medico, paramedico e professionale, i trattamenti sopra esposti. Articolo 34 L'arte, la cultura, listruzione e la scienza sono libere e libero ne l'insegnamento, con i limiti sotto esposti. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali gratuite per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, ed i relativi diplomi ed attestati hanno valore pubblico. Comunit e istituzioni religiose e confessionali hanno lo stesso diritto, senza oneri per lo Stato, ma a puro titolo privato di arricchimento culturale e formazione personale: i relativi diplomi e attestati non hanno valore pubblicamente riconosciuto. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali deve assicurare ad esse piena libert e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Articolo 35 Lordinamento scolastico federale prevede le seguenti fasce formative, che sono tra loro consecutive: Scuola Infantile (obbligatoria) Dalla nascita a circa cinque anni garantisce lassistenza, leducazione e lintrattenimento per tutti coloro che non possono avere la presenza di persone adulte per tutta la giornata. Non previsto alcun esame o test di pre-iscrizione, invece stabilito un attestato finale di frequenza e profilo personale.

Scuola Inferiore (obbligatoria) Da circa sei anni a circa quattordici garantisce una formazione di base umanistica. previsto il tempo pieno con gli stessi criteri di cui al punto precedente. Non previsto alcun esame o test di pre-iscrizione, invece stabilito un attestato finale di frequenza e profilo personale. Scuola Superiore Da circa quindici anni a circa venti garantisce, in vari indirizzi, la formazione professionale. Anche in questo caso previsto il tempo pieno e, in casi particolari, lalloggio. Lammissione a numero chiuso e con test di pre-iscrizione, compatibilmente con lequilibrio del numero degli iscritti ai vari indirizzi e con le previsioni delle esigenze produttive a livello della Repubblica federata. prevista la contemporanea assunzione in imprese pubbliche o private, a tutti gli effetti normativi, contributivi e sindacali, con parziale onere per lo Stato. stabilito un esame finale, con prove scritte ed orali, le cui modalit sono stabilite per legge, che produce il Diploma di Scuola Superiore. Universit Di durata variabile, un livello di istruzione altamente professionale, con le caratteristiche di cui al punto precedente. stabilito un esame scritto per ogni materia e un esame scritto finale per Tesi, illustrata in colloquio, che produce il Diploma di Universit Accademia Di durata variabile, il pi alto livello di specializzazione e formazione professionale, culturale e scientifica, con le caratteristiche di cui al punto precedente e con collaborazione in aziende ed istituti statali e privati. Con le stesse caratteristiche del punto precedente, produce il Diploma di Accademia. Scuole professionali Di varia durata ed indirizzo, garantiscono la formazione tecnica e professionale specifica in determinati settori produttivi, e vi si pu accedere solo dopo il completamento della Scuola Inferiore. Hanno le medesime caratteristiche della Scuola Superiore. Possono essere private, con eventuale e parziale onere per lo Stato, ma non a indirizzo religioso o confessionale. Nessuna di queste scuole ha il diritto di darsi ordinamenti autonomi da quelli stabiliti dalle leggi dello Stato. Rapporti economici Articolo 36 Lo Stato ritiene suo dovere organizzare ed intervenire in prima persona nellassetto produttivo della Repubblica. A tal fine stabilisce quanto segue. Le imprese sono organizzate per legge nel seguente modo: A) Imprese Individuali. In tale categoria sono comprese tutte le organizzazioni di attivit il cui unico proprietario o esercente sia una sola persona fisica. Leventuale denominazione dellimpresa individuale deve essere sempre seguita dallindicazione di II in carattere maiuscolo, normale e senza punti dinterpunzione, con la facolt di aggiungere il nome proprio del Titolare. La denominazione dellimpresa individuale deve comparire ufficialmente in tutti gli atti pubblici e in tutti i tipi di elenchi professionali e telefonici. La denominazione di Titolare riconosciuta e citata in tutti gli atti pubblici, nella letteratura e pubblicistica specifica ed in tutti gli elenchi e registri e sostituisce, a tutti gli effetti, i precedenti termini di Padrone, Proprietario ed Imprenditore. Gli eventuali collaboratori continuativi dellImpresa Individuale, anche se appartenenti al nucleo del titolare, figurano come Collaboratori Dipendenti e devono essere regolarmente retribuiti e tutelati come da apposita legge dello Stato. La denominazione di Collaboratore Dipendente segue quanto detto sopra per quella di Titolare e vale, in senso generale, per tutte le mansioni e le qualifiche e sostituisce, di fatto, i precedenti termini di Lavoratore Dipendente, Lavoratore Subordinato, Operaio, Manovale, Impiegato e simili. B) Societ Cooperative. In tale categoria, che lo Stato propone e privilegia nellambito delle imprese non individuali, figurano imprese di ogni tipo in cui i rapporti tra i soci, tutti rientranti nella denominazione ufficiale di Socio Collaboratore, sono improntati alla massima equit possibile, sia nellambito dei diritti sia nellambito dei doveri. Le Societ Cooperative sono formate da almeno due Soci Collaboratori e la loro denominazione deve sempre essere seguita dallindicazione di SC in carattere maiuscolo, normale e senza punti dinterpunzione ed vietata lindicazione dei nomi propri dei soci. Lorganizzazione interna e il funzionamento

delle Societ Cooperative sono improntati alle regole della democrazia partecipativa che devono essere presenti nello Statuto, obbligatorio per legge per tutte le imprese collettive. Lo Statuto deve consentire lequit di diritti decisionali e consultivi di tutti i Soci Collaboratori, mentre deve garantire che la responsabilit economica sia ripartita soltanto proporzionalmente in base alle quote societarie conferite dai singoli soci. I ricavi netti dellattivit, se presenti, oltre la retribuzione normale, devono essere ripartiti in parti eguali tra tutti i Soci Collaboratori. Le Societ Cooperative possono avere partecipazione da parte dello Stato e non sono quindi definite come Societ Private o Societ Pubbliche. C) Societ Pubbliche. In tale categoria rientrano tutte le imprese non individuali, gli istituti di ricerca, gli istituti universitari ed accademici, le scuole ed istituti scolastici e professionali, il cui principale e preponderante socio lo Stato.Tali imprese possono avere come Soci Finanziatori singoli cittadini, che conferiscono quote societarie nella misura massima individuale del 0,50% e nella misura massima collettiva del 80%, partecipano per Statuto agli organi consultivi e decisionali dellimpresa e partecipano proporzionalmente alla ripartizione dei ricavi netti, se presenti. La denominazione di Socio Finanziatore segue quanto sopra detto per le altre denominazioni. Le Societ Pubbliche hanno, come le altre, i propri Collaboratori Dipendenti che possono anche essere Soci Finanziatori nella misura massima collettiva del 20%, senza per questo avere maggiori prerogative e diritti di base degli altri collaboratori non soci. D) Societ Private. In tale categoria rientrano tutti gli altri tipi pre-esistenti di imprese, in cui lo Stato non ha alcuna parte economica. Le societ private sono indipendenti le une dalle altre e sono vietate per legge le compartecipazioni da parte di altre imprese di qualsiasi tipo. Eventuali partecipazioni o acquisti da parte di altre imprese devono avvenire solo per incorporazione della/e minore/i nella maggiore o nella creazione di una nuova impresa e nella contemporanea cessazione della/e pre-esistente/i. Anche per queste imprese previsto uno Statuto con le caratteristiche sopra esposte. In queste imprese i Soci Finanziatori possono arrivare alla misura massima individuale del 20% ma non possono essere Collaboratori Dipendenti e svolgono il proprio eventuale lavoro nellimpresa a titolo gratuito, mentre i Collaboratori Dipendenti possono essere Soci Finanziatori solo fino ad un massimo individuale del 3% ed ad un massimo collettivo del 20% del Capitale Sociale. Le citate Quote Societarie hanno denominazione legale e sostituiscono tutte le precedenti forme come Obbligazioni, Azioni e altro. Articolo 37 Lo Stato non riconosce, per quanto sopra esposto, di conseguenza, la natura stessa della Borsa e delle sue attivit, che sono vietate per legge, come tutte le forme di speculazione. Vengono di conseguenza vietate per legge le imprese finanziarie che abbiano il solo scopo della compra-vendita di quote di capitale delle societ. Articolo 38 Le societ miste di capitali italiani e stranieri sono vietate per legge. Le attivit delle imprese estere devono quindi svolgersi, sul territorio della Repubblica Federale Italiana, solo con la formazione di imprese italiane e nelle forme precedentemente esposte. Lazienda italiana deve diventare finanziariamente ed economicamente indipendente entro dieci anni, il capitale investito dallazienda estera figura quindi come prestito che deve essere restituito dallazienda italiana. Lazienda estera ha diritto ad esercitare funzioni di indirizzo, controllo e gestione della parte italiana purch non in contrasto con le leggi dello Stato. Articolo 39 Lo Stato combatte la dispersione della ricchezza produttiva del Paese e favorisce un rapporto il pi diretto possibile tra produttori e consumatori allo scopo dichiarato e programmatico di alzare il livello dei ricavi delle imprese e contemporaneamente abbassare il prezzo finale al consumo. Per questo scopo lo Stato gestisce in proprio tutte le imprese di distribuzione, nella forma di Societ Pubblica, ma solo quando questa attivit non sia gestita autonomamente dai produttori. Articolo 40

La regolamentazione del lavoro e dei rapporti allinterno di imprese e societ sono organizzati da un unico Regolamento del Lavoro nazionale, suddiviso in parti denominate Settore a seconda del relativo raggruppamento di attivit, che sostituisce gli eventuali precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il Regolamento del Lavoro, settore per settore, ha una validit di cinque anni ed un aggiornamento di met periodo, il rinnovo e laggiornamento del Regolamento contrattato, in tutti i suoi aspetti, tra le associazioni produttive di settore, denominate Associazione Imprenditoriale, e le rappresentanze dei lavoratori liberamente e democraticamente elette, denominate Rappresentanza di Lavoratori o brevemente RdL. Queste ultime, ai vari livelli di rappresentanza territoriale, possono decidere se essere affiancate dalle associazioni di lavoratori, denominate Associazione Sindacale: la natura ed il funzionamento di queste entit sono regolati dalla Legge del Lavoro, delle Associazioni e delle Rappresentanze. La ratifica del Regolamento del Lavoro avviene alla presenza di funzionari della Repubblica Federale che devono verificare che non ci siano violazioni della legge e della costituzione. Articolo 41 La presente costituzione stabilisce che, in linea di massima, si debba tendere a lavorare il pi proficuamente possibile, significando in ci, come gi accennato, anche una diminuzione della fatica e del tempo dedicato al lavoro ed un aumento del tempo dedicato a se ed alla collettivit. La costituzione stabilisce quindi che, in linea di principio: la settimana lavorativa debba essere composta, complessivamente, da quattro giorni lavorativi e tre di riposo, anche non continuativi tra loro; che la durata della giornata lavorativa debba risultare mediamente di sette ore lavorative escluso leventuale periodo intermedio di riposo e/o ristorazione; che il periodo di ferie annuale debba essere tendenzialmente e mediamente nella misura di sessanta giorni ( o due mesi) di calendario; che permessi in minuti ed ore per motivi personali siano fruibili liberamente e compensati con successivi minuti ed ore di lavoro, distribuiti nelle quattro settimane successive; che la retribuzione del lavoratore sia comprensiva di oneri e contributi previdenziali, fiscali ed assicurativi e che debba essere demandato il versamento degli stessi, con un adeguato ordine di obbligatoriet, ai singoli lavoratori; che lammontare complessivo di tali oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi non debba indicativamente superare il trenta per cento della retribuzione lorda; che larmonizzazione complessiva delle predette raccomandazioni spetti ai succitati funzionari della Repubblica Federale nella fase di ratifica finale. La supervisione e le controversie sono demandate al Dipartimento Sociale. Articolo 42 Uomini e donne hanno pari diritti nella societ nel suo complesso e, a parit di lavoro, la medesima retribuzione. Le condizioni di lavoro devono consentire, sia agli uomini che alle donne, gli adempimenti di qualsiasi natura (conduzione economica, lavori domestici, cura ed istruzione dei figli) che liberamente scelgono di ottemperare nellambito del nucleo abitativo. Articolo 43 La costituzione stabilisce in quindici anni il limite minimo di et per svolgere qualsiasi attivit lavorativa e tutela, attraverso la legge, il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parit di lavoro, il diritto alla parit di retribuzione. Articolo 44 La costituzione stabilisce che la retribuzione di tutti i cittadini, indipendentemente dalla natura e dal settore dellattivit e dalla mansione svolta, debba essere tendenzialmente concepita in una scala parametrale 100-170. Risulta necessario affermare che, come enunciato genericamente negli articoli 1 e 3, che lammontare della retribuzione riferita al parametro 100 debba essere grandemente e proporzionalmente aumentato. (Nota esplicativa dellautore: ho a lungo pensato a come concepire questo parametro. Ragionando in euro del 2007 e ipotizzando che il lavoro pi umile possa essere considerato lo spazzino ed il lavoro pi prestigioso e maggiormente retribuito in assoluto, imprenditori compresi, possa essere quello di Presidente della Repubblica, la scala parametrale 100-170 starebbe a significare che, mediamente nellanno solare e al

netto di contributi e tasse lo spazzino guadagnerebbe, anche alla luce dellelevamento del benessere auspicato in questa costituzione, intorno ai 4000 euro e il presidente 6800. Ho reso sufficientemente chiaro il concetto? ovvio che solo un esempio: le cifre potrebbero essere 5000 e 8500, 6000 e 10200 e cos via..solo verso lalto!) Articolo 45 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere dignitosamente ha diritto al mantenimento e allassistenza sociale, la cui attuazione stabilita per legge. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidit e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Articolo 46 Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Articolo 47 L'assistenza privata libera solo nella misura in cui non realizzi privilegi di singoli o collettivit a scapito di altri/e, e nel caso che sia integrativa rispetto a carenze ed inadeguatezze di quella pubblica. Articolo 48 Lorganizzazione dei lavoratori, nelle due fattispecie di Rappresentanza di Lavoratori e di Associazione Sindacale, libera. A tali organizzazioni non pu essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. condizione per la registrazione che gli statuti delle organizzazioni sanciscano un ordinamento interno a base democratica. Le organizzazioni registrate hanno personalit giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare rinnovi del Regolamento del Lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Articolo 49 Il diritto di sciopero, come previsto dalla legge sul lavoro, prevede che sia libero nella misura in cui, previa preliminare consultazione assembleare, sia accettato almeno dalla met pi uno dei componenti della singola unit produttiva di riferimento. In caso di indizione di assemblea la partecipazione ed il voto nella assemblea stessa obbligatorio per legge: vi si possono sottrarre lavoratrici e lavoratori che debbano ottemperare ad evidenti obblighi di organizzazione e sicurezza, stabiliti in precedenza. Articolo 50 L'iniziativa economica privata libera, nella misura in cui rispetti gli articoli precedenti di questa parte della Costituzione. Non pu svolgersi in contrasto con l'utilit sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert, alla dignit umana, allambiente e agli animali. La Legge sul Lavoro determina i programmi e i controlli opportuni perch l'attivit economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata al fine del benessere dellintera collettivit. Articolo 51 La propriet pubblica o privata secondo i criteri precedentemente descritti. La Repubblica tendenzialmente dirige lattivit economica nella societ verso forme cooperative, partecipative e pubbliche. La propriet privata riconosciuta e garantita dalla Legge sul Lavoro, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La propriet privata pu essere, nei casi previsti dalla legge, con o senza indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredit. Articolo 52

A fini di utilit generale la legge pu riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione con o senza indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunit di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Articolo 53 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali la legge impone obblighi e vincoli alla propriet terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unit produttive; aiuta la piccola e la media propriet; favorisce le forme cooperative di organizzazione imprenditoriale. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. La legge prevede che tutte le aziende dei settori Sanit, Energia, Trasporti e Comunicazione siano a maggioranza relativa, o completamente, pubbliche. La legge stabilisce la natura pubblica di unazienda radiotelevisiva nazionale denominata Radio Televisione Italiana, articolata su tre emittenti televisive denominate Tele 1, Tele 2 e Tele 3 e su tre emittenti radiofoniche nazionali denominate Radio1, Radio 2 e Radio 3: queste emittenti si occupano prevalentemente, rispettivamente, di questioni, cronache ed argomenti di carattere internazionale, nazionale e locale. La funzione prevalentemente culturale e di intrattenimento intelligente dellazienda stabilita e regolata dalla Legge sulla Comunicazione, che prevede anche unobbligatoria copertura temporale solo per una parte della giornata al fine di favorire le relazioni interpersonali che siano ostacolate il meno possibile da una fruizione ininterrotta e passiva del mezzo radio-televisivo. Va da s che la mancanza della necessit di occupare ad ogni costo le ventiquattro ore della giornata indirizza gli sforzi creativi degli autori verso la qualit e non la quantit. La Legge sulla Comunicazione regolamenta anche la nascita, il numero e la proliferazione di radio e televisioni locali e vigila sulla qualit delle trasmissioni secondo proprie norme etiche e culturali. I concetti sopra esposti si riferiscono anche a qualunque altro mezzo mediatico ed in particolare ad Internet. Per le stesse motivazioni e per favorire il radicamento sul territorio e nelle realt locali la costituzione garantisce e promuove il decentramento delle imprese televisive e cinematografiche smantellando il preesistente accentramento delle stesse nellarea di Roma. Articolo 54 La Repubblica Federale riconosce come primaria la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualit e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi pi idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalit. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Allo stesso tempo favorisce, anche economicamente, il volontariato purch non passi, attraverso di esso, attivit di propaganda e condizionamento religiosi da parte di chicchessia. A livello generale lo Stato giudica inconcepibile e priva di senso la proliferazione di imprese che, in un territorio ristretto, forniscano prodotti e servizi similari se non addirittura identici: stabilisce quindi, per legge, una regolamentazione che favorisca laggregazione di imprese simili in imprese pi grandi e meglio distribuite sul territorio, al fine di facilitare la soddisfazione dei bisogni della popolazione in generale e non il vantaggio di pochi, oltre che facilitare una pi razionale organizzazione del tessuto produttivo del Paese. Articolo 55 La Repubblica Federale incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Limita il proliferare indiscriminato del numero di banche e determina la semplificazione del sistema complessivo del credito. Favorisce la formazione di banche cooperative e a livello di repubblica locale, e l'accesso del risparmio popolare alla propriet dell'abitazione, alla propriet diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento economico nei grandi complessi produttivi del Paese. Al fine di poter garantire il rispetto della legge, questa costituzione considera illegale il segreto bancario e regolamenta per legge le prerogative di controllo e i limiti legittimi di tale attivit da parte dello Stato. Nellintento di contrastare larricchimento spropositato ed illegale di individui o gruppi, lo Stato esercita una forte attivit di controllo e di ispezione dei movimenti bancari e finanziari e, tendenzialmente, rende obbligatoria la certificazione e la giustificazione di tutti i movimenti di valuta, in entrata ed in uscita, su ogni conto bancario. Articolo 56

La costituzione stabilisce che il canone di affitto delle abitazioni, comprese le spese, non superi il dieci per cento del reddito netto complessivo dei componenti del nucleo abitativo. Tale reddito certificato annualmente alla fine di ogni anno e il canone di affitto dellanno successivo, stabilito in base a tale certificazione, corrisposto mensilmente. Nellanno successivo sono rateizzati gli adeguamenti relativi al mutato reddito dellanno precedente. Ad ogni variazione annua del reddito complessivo del nucleo, sia in aumento che in diminuzione, il relativo deve essere adeguato. Tuttavia la repubblica favorisce la cooperazione anche nel settore edilizio, volta a rendere proprietarie le persone che abitano nella loro casa, e sfavorisce, come in tutti i settori produttivi, laccumulazione di grosse propriet in mano a pochi. Parte seconda Organizzazione della societ Organi di governo Articolo 57 Per il proprio funzionamento democratico di base la Repubblica si organizza come di seguito esposto. Le denominazioni delle localit devono essere il pi possibile nella lingua o dialetto locali. La legge vieta lutilizzo di nomi di santi religiosi e sostituisce i precedenti nomi in tal senso con i nomi pi consoni. Comune. Di solito denominata comune unentit urbana, avente una struttura urbanistica unita ed omogenea, con almeno cinquemila abitanti. Il Comune pu essere suddiviso in Quartieri, od altra denominazione locale, in base a criteri urbanistici o storico-culturali. La denominazione dei comuni e dei quartieri, per legge, deve essere il pi vicino possibile alla denominazione storicamente determinata nella lingua o dialetto locale e secondo i criteri di cui allArticolo 5. Comunit Locale. La Comunit Locale ha una struttura urbanistica sparsa, non accentrata, senza grandi centri od agglomerazioni, e pu essere altres unarea geografica-culturale omogenea comprendente comuni con meno di cinquemila abitanti. Comunit Locali e Comuni possono essere contigue ma mai una allinterno dellaltra. Area Locale. LArea Locale riunisce Comuni e Comunit Locali omogenee tra loro per posizione geografica, caratteristiche morfologiche ed economico-culturali. Le pre-esistenti strutture della Provincia e della Regione sono, pertanto, abolite. Consigli. I consigli sono il nucleo di base dellorganizzazione della societ. Essi sono strutturati su base territoriale, comunitaria, per insiemi e sottoinsiemi produttivi, scolastici e residenziali. I consigli, a livello territoriale, sono eletti ogni cinque anni a partire dal Caseggiato, a seguire il Quartiere (od altra denominazione locale, o raggruppamento di Quartieri) fino al Comune, alla Comunit Locale, allArea Locale e alla Repubblica federata. Il massimo organo di rappresentanza a livello locale il Consiglio della Repubblica. Sopra esso c il Consiglio Federale. In caso di case o ville sparse queste sono raggruppate e considerate alla stregua del Caseggiato. A livello non territoriale i consigli sono il Consiglio di Impresa (per le imprese di ogni settore e natura con almeno quindici Collaboratori Dipendenti e/o Soci Lavoratori), ed il Consiglio di Istituto (per scuole di ogni ordine e grado). Articolo 58 Elezioni delle rappresentanze. A tutte le cariche elettive pu concorrere chiunque non sia stato giudicato definitivamente colpevole di reati, di qualsiasi natura, che comportino una sanzione detentiva. Alla fine della detenzione i cittadini sono immediatamente reintegrati nel diritto a concorrere a tutte le cariche elettive. In caso di eletti che successivamente siano condannati definitivamente questi decadono immediatamente dalla loro carica. Norme e dettagli specifici per la elezione dei consigli, di ogni ordine e grado, e quanto non contemplato dalla presente Costituzione, sono stabiliti da un'unica Legge, denominata Legge Elettorale. A) Consiglio di Caseggiato.

Alla carica di Consigliere nel Consiglio di Caseggiato possono concorrere solo persone fisiche, che possono venire proposte da se stesse o da una singola persona, purch questa sia residente nel caseggiato da almeno sei mesi e sia registrata regolarmente come Nucleo Abitativo, singolo o collettivo. facolt del candidato accettare la candidatura stessa, senza ulteriori obblighi. I consiglieri sono eletti nella proporzione fissa di 1 ogni 10 abitanti adulti del caseggiato e con il limite massimo del 10 per cento di consiglieri sul totale dei residenti adulti nel caseggiato. Non prevista lorganizzazione di liste tra consiglieri eletti. Il sistema elettorale proporzionale puro al 100%. Sono ammesse, a titolo personale, riunioni private tra singoli consiglieri, senza validit legale. La legge prevede lorganizzazione di Commissioni specifiche allinterno del Consiglio di Caseggiato, purch questo sia composto da almeno cinquanta consiglieri. Le proposte possono essere presentate anche da un singolo consigliere, e qualsiasi decisione, compresa quella di istituzione di commissioni, deve essere approvata dalla maggioranza relativa dei presenti alla riunione. La presenza alle riunioni obbligatoria per legge, salvo per ben motivate e giustificate ragioni, da sottoporre al consiglio per scritto almeno un giorno prima della riunione al fine di essere approvate a maggioranza relativa. In caso di non approvazione lassenza punita con unammenda pecuniaria stabilita dallo Statuto del consiglio. Lorganizzazione interna del consiglio, nei limiti di legge, demandata al consiglio stesso tramite un apposito Statuto, la cui bozza stabilita per legge, che deve essere approvato dal l per cento pi uno, o frazione, del consiglio. In caso di decesso o di trasferimento del singolo consigliere il suo posto rimane vacante fino alle successive elezioni. Per ben motivate o giustificate ragioni, da sottoporre al consiglio per scritto almeno un giorno prima dellultima riunione disponibile, il consigliere pu dimettersi dal suo incarico. Il consiglio decide a maggioranza relativa se accettare le dimissioni. Il consiglio non pu accettare le dimissioni della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso. B) Consiglio di Quartiere (od altra denominazione locale, o raggruppamento di Quartieri), Comune, Comunit Locale, Area Locale, Repubblica federata. Rimanendo generalmente valido quanto esposto al punto A), si precisa quanto segue: per i consigli relativi al presente punto B) 1 Capitolo 1 I consiglieri possono essere individuali ed indipendenti e venire candidati da se stessi o da altri. Per lapprovazione della candidatura i candidati individuali ed indipendenti devono raccogliere obbligatoriamente per scritto il consenso di un numero di cittadini nella proporzione delluno per cento degli abitanti registrati e maggiorenni. Il consenso di ogni singolo cittadino pu essere concesso a pi di un candidato contemporaneamente. Tale tipo di candidatura individuale ammessa solo per i Consigli di Quartiere (od altra denominazione locale, o raggruppamento di Quartieri) 2 I consiglieri devono essere appartenenti di associazioni, comitati, movimenti, liste civiche o partiti preesistenti o creati al momento, e questi, per presentarsi alle elezioni, devono raccogliere obbligatoriamente il consenso scritto di un numero di cittadini nella proporzione del cinque per cento degli abitanti registrati e maggiorenni. Il consenso di ogni singolo cittadino pu essere concesso a pi di una lista contemporaneamente. 3 Ottengono voti validi alle elezioni le liste che ottengono almeno il cinque per cento dei consensi dei votanti, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione alla votazione. Per le elezioni non esistono collegi elettorali eccetto per ragioni organizzative: il quorum dei voti validi sul totale dei votanti. Il sistema di voto proporzionale puro al 100%. 4 Vince le elezioni la lista che ottiene la maggioranza relativa. Le liste sono obbligate dalla legge a dichiarare, per scritto e prima dellinizio della campagna elettorale, nel caso non avessero la maggioranza assoluta, con quali altre liste sarebbero disposte a formare il governo del consiglio: i candidati individuali di cui al capitolo 1 sono liberi di dichiarare il loro consenso a una o pi liste o al raggruppamento di liste che concordano di formare il governo durante la prima riunione del consiglio stesso. Se non si dovesse giungere alla formazione di una maggioranza assoluta il consiglio viene commissariato dal consiglio immediatamente superiore, con la formazione di un governo tecnico e viene stabilita la data delle successive elezioni a non meno di otto mesi di distanza. Il governo continua ad essere commissariato fino a che non si giunge al conseguimento di una maggioranza assoluta. Il governo obbligato a rimanere in carica per cinque anni: se allinterno della compagine che sostiene il governo

ci fossero delle defezioni il governo rimane in carica ed i singoli consiglieri devono dimettersi senza essere sostituiti. 5 Le singole liste, per la determinazione dei candidati alle elezioni, li scelgono al loro interno tra i candidati, proposti da se medesimi o da gruppi non organizzati, senza limiti di numero, che raccolgano ognuno il consenso di almeno il cinque per cento degli aderenti alla lista. I votanti sono i gi appartenenti alla lista o chi vi aderisce al momento della manifestazione del consenso al singolo candidato. Gli appartenenti alla lista vengono registrati, tramite apparecchiature e programmi forniti gratuitamente alle liste dal governo della Repubblica, in un archivio informatico opportunamente protetto e collegato agli archivi delle altre liste, in modo da garantire, in tempo reale, che il votante manifesti il consenso al candidato di una sola lista. Il voto a candidati di diverse liste reato che comporta una sanzione sociale. Solo il personale dello Stato che sovrintende alle elezioni interne delle liste pu verificare l'eventuale reato, con ogni mezzo commesso, per la comminazione della sanzione sociale di cui sopra. 6 Il voto alle elezioni dei consigli completamente segreto ed i votanti sono registrati nei registri appositi. 7 Il voto pu essere elettronico ed a distanza solo se lapposita commissione dello Stato individua un sistema elettronico completamente sicuro e al riparo di malfunzionamenti o manomissioni. 8 Il voto pu essere esercitato solo da persone in grado di esprimerlo in modo cosciente ed autosufficiente. Non ammessa lassistenza al voto da parte di alcuno se non nei casi previsti dalla Legge Elettorale. 9 In caso di decesso o di impedimenti di qualsiasi natura al regolare svolgimento della sua attivit, stabiliti per legge, o su richiesta di dimissioni da parte dell'interessato, come descritto al successivo capitolo 10, il suo mandato di consigliere viene a cessare e viene assegnato al primo dei non eletti nella stessa lista. 10 Per ben motivate o giustificate ragioni, da sottoporre al consiglio per scritto almeno un mese prima dellultima riunione disponibile, il consigliere pu dimettersi dal suo incarico. Il consiglio decide a maggioranza relativa se accettare le dimissioni. Il consiglio non pu accettare, per ragioni di governabilit, le dimissioni del 49 per cento, o frazione, dei componenti del consiglio stesso. 11 Se un eletto in una lista dichiara di non aderire pi agli intenti, al programma e alla linea politica generale della lista stessa e di non sentirsi, per questi motivi, a suo agio nella lista stessa pu solo dare le dimissioni da consigliere, disciplinate come nel punto precedente. Il suo posto preso dal primo dei non eletti nella stessa lista. 12 I consiglieri sono a scalare verso lalto o verso il basso nelle istituzioni della Repubblica: un consigliere di quartiere, quindi, pu candidarsi ad un consiglio superiore ma deve dimettersi, se eletto, dallincarico precedente, e cos via e viceversa. 13 Il Consiglio della Repubblica pu avere un numero massimo di 100 consiglieri. 14 Il Consiglio Federale eletto con gli stessi criteri di cui sopra e ha un limite massimo di 300 consiglieri. Al suo interno elegge i propri organi amministrativi e le commissioni, che possono avere collaboratori esterni scelti dalle singole liste in un numero massimo totale di 200 e per un periodo massimo consecutivo di due anni. 15 Il Consiglio Federale elegge, a partire dallinizio del terzo mese successivo elle elezioni, a maggioranza relativa il Presidente della Repubblica. Le elezioni del presidente della repubblica non possono protrarsi per pi di quindici giorni consecutivi. 16 In tutti i consigli sono eleggibili a consiglieri deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di et. 17 Tutti i consigli eleggono al loro interno un Presidente del Consiglio con gli stessi criteri di cui allarticolo 15. Con il medesimo criterio sono eletti gli organi interni di tutti i consigli. La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni area interessata, sulla base dei quozienti interi e dei pi alti resti. Le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo entro settanta giorni dalla fine dei precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 18 Finch non siano riuniti i nuovi Consigli sono prorogati i poteri dei precedenti .I Consigli si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascun Consiglio pu essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. 19 Ogni Consiglio ha il suo regolamento che deve per rispettare i criteri dettati dalla Legge sulla Rappresentanza 20 Le sedute dei Consigli sono pubbliche, a meno che non decida altrimenti la maggioranza relativa dei componenti presenti.

21 I consiglieri di tutti i consigli non hanno privilegi di alcun tipo riguardo a qualsiasi altro cittadino. 22 I consiglieri che, per la natura della propria funzione, fossero obbligati al tempo pieno sono stipendiati dallo Stato fino alla scadenza del mandato od alle dimissioni ma non posso avere altri redditi o attivit. Tale condizione deve essere certificata per legge da parte della maggioranza relativa del relativo Consiglio. I consiglieri a tempo pieno hanno diritto, in caso di non rielezione o di dimissioni, alla riassunzione nella impresa dalla quale provengono. I redditi di attivit dipendente od imprenditoriale e i redditi da consigliere sono alternativi ed inconciliabili tra loro. 23 I consiglieri non a tempo pieno hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle loro funzioni. 24 La funzione legislativa esercitata dal Consiglio Federale e dai Consigli delle Repubbliche. 25 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo e a ciascun consigliere dei due ordini di consiglio repubblicano (il Consiglio Federale e il Consiglio della Repubblica), nonch al Presidente della Repubblica come specificato nel successivo Articolo 59. 26 Ogni disegno di legge presentato in un Consiglio , secondo le norme del suo regolamento, il quale pressoch uguale per tutti i Consigli, esaminato da una commissione e poi dal Consiglio stesso che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 27 Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali dichiarata l'urgenza. 28 Il regolamento stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge rimesso al Consiglio, se il Governo o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dal Consiglio stesso oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di informazione pubblica dei lavori delle commissioni. 29 La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Consiglio la Camera sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. 30 Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. 31 indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, e la modifica di una legge o di un regolamento, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli delle Repubbliche. Sono ammessi referendum anche per le leggi e i regolamenti tributari e di bilancio, di amnistia, di indulto e leggi e regolamenti derivanti da trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini maggiorenni. La votazione al referendum obbligatoria per legge e non necessario alcun quorum. La proposta soggetta a referendum approvata se raggiunta la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. 32 La legge determina le modalit di attuazione del referendum. Articolo 59 L'esercizio della funzione legislativa attuato con pieno diritto dal Governo e sottoposto al voto di maggioranza del Consiglio. Articolo 60 Le precedenti distinzioni tra leggi, decreti, provvedimenti attuativi e regolamenti dattuazione sono abolite e sono istituite tre distinzioni fondamentali e definitive: la Legge , il Regolamento ed il Provvedimento. Articolo 61 L'amnistia e l'indulto sono concessi con Provvedimento deliberato a maggioranza qualificata del Consiglio Federale in ogni suo articolo e nella votazione finale. Il Provvedimento che concede l'amnistia o l'indulto definisce anche il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del Provvedimento. Articolo 62 Il Consiglio Federale autorizza con semplice votazione a maggioranza qualificata la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o comportano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Articolo 63 Ogni modifica di una Legge, di un Regolamento o di un Provvedimento ne comporta immediatamente laggiornamento senza necessit di promulgarne altri, annotando e memorizzando nel testo originario le modifiche e le date relative. Articolo 64 Il Consiglio Federale approva ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non pu essere concesso eccetto per Provvedimento e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con lapprovazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge o provvedimento che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Articolo 65 Ciascun Consiglio pu disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e, se fosse necessario, utilizza consulenti esterni. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni del Dipartimento Giudiziario. Articolo 66 Poteri del Presidente della Repubblica In base alla Legge sulla Rappresentanza il Presidente della Repubblica ha poteri di rappresentanza del Paese presso la comunit internazionale, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione del Consiglio Federale, pu proporre leggi federali che devono essere approvate, coi suddetti criteri, dal Consiglio Federale, pu rimandare leggi ed ordinamenti gi approvati al riesame del Consiglio Federale, con proprie proposte di modifica che devono essere nuovamente approvate con gli stessi criteri. Le modifiche del presidente non possono, per legge, essere pi di tre per ogni singolo provvedimento. Ha il comando della Sicurezza Nazionale, presiede il Consiglio di Difesa nominato, secondo la legge, dal Consiglio Federale, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Consiglio Federale. Presiede il Consiglio Superiore del Dipartimento Giudiziario, organo elettivo dello stesso. Il Presidente della Repubblica, inoltre, approva con la sua firma tutte le leggi ed i provvedimenti del Consiglio Federale e dei Consigli delle repubbliche federate. Il Presidente della Repubblica conduce gli incontri per la formazione del Governo Federale e ratifica la formazione del governo stesso. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui non possa operare al loro espletamento, sono esercitate dal Presidente del Consiglio Federale. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio Federale indice lelezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se il Consiglio fosse stato sciolto o mancasse meno di tre mesi alla sua cessazione. Il Presidente della Repubblica pu concedere grazia e commutare le pene senza approvazione da parte di nessun organo dello Stato. Il Presidente della Repubblica pu, sentito il suo Presidente, sciogliere il Consiglio Federale. Non pu esercitare tale facolt negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Il Presidente della Repubblica non responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi messo in stato di accusa dal Consiglio Federale, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento laico di fedelt alla Repubblica Federale Italiana e di osservanza della Costituzione dinanzi al Consiglio Federale. Il Presidente della Repubblica nomina il Governatore e, su proposta di questo, i Capi Dipartimento.

Articolo 67 Organi di amministrazione La precedente organizzazione in Ministeri, o altrimenti Dicasteri, abolita. I Ministeri prendono la nuova denominazione di Dipartimenti, il loro numero ridotto a nove. Il numero, la costituzione, la cessazione e laccorpamento dei dipartimenti deve essere approvato dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata. Le funzioni dei dipartimenti seguono le seguenti indicazioni generali. Dipartimento Economico. Si occupa delle generali questioni economiche del Paese, del bilancio, della programmazione di bilancio, delle questioni generali di finanza. Dipartimento Estero. Si occupa di tutto ci che concerne i rapporti con la comunit internazionale e con gli Stati e, per le questioni economiche, lavora di concerto con il Dipartimento Economico. Dipartimento Sociale. Si occupa di tutto ci che concerne la salute, il benessere, lassistenza sanitaria, lassistenza economica, lassistenza previdenziale, lassistenza abitativa e lassistenza alla famiglia ed alle unioni della popolazione. Si occupa anche di tutto ci che concerne il mondo del lavoro, dei diritti e dei doveri di lavoratori e dirigenti, del Regolamento del Lavoro e del coordinamento dei vari Regolamenti. Partecipa agli incontri per il rinnovo o la stipula dei vari Regolamenti del Lavoro e coordina e controlla le rappresentanze dei lavoratori e delle associazioni di lavoratori. Dipartimento Sicurezza. Si occupa di tutto ci che concerne la sicurezza della popolazione. Da esso dipende il nuovo ed unificato organo di Sicurezza Nazionale, che riunifica e comprende in s i precedenti istituti di Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Tributaria, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale, Esercito, Marina, Aviazione, Guardia Forestale, Polizia Municipale etc. Organizza le attivit della Sicurezza Nazionale, a livello locale, con i Consigli delle Repubbliche. Dipartimento Culturale. Si occupa di tutto ci che concerne listruzione, leducazione, la formazione, il sostegno ed il patrocinio delle attivit artistiche e culturali del Paese, di concerto con le organizzazioni territoriali. Dipartimento Commerciale. Si occupa del coordinamento delle attivit commerciali e di distribuzione del Paese. Dipartimento Industriale. Si occupa del coordinamento delle attivit produttive ed industriali del Paese, di concerto con gli altri dipartimenti. Dipartimento Comunicazione Si occupa della gestione della stampa, degli organi di informazione, delle televisione, della radio, di Internet, delle reti di telefonia e di tutti gli altri sistemi mediatici, e della loro regolamentazione. Ha poteri di controllo sulle emittenti pubbliche radiotelevisive e sulla rete infrastrutturale di comunicazione (telefonia fissa, mobile ed altre), gestita, al livello di centrali, reti ed interconnessione, dalla societ pubblica unica nazionale denominata Italcom. Controlla e regolamenta lattivit di tutte le altre societ di telecomunicazione di prodotti e servizi, pubbliche o private. Dipartimento Giudiziario Si occupa delle gestione dei processi, della comminazione delle pene economiche o detentive, della gestione delle prigioni e dei centri di riabilitazione. Non si occupa delle indagini e delle autorizzazioni alle stesse, che sono esclusiva competenza della Sicurezza Nazionale, ma sorveglia il rispetto della legge da parte degli appartenenti alla Sicurezza Nazionale. Svolge i propri compiti in un ambito fortemente modernizzato rispetto al passato e senza i paludamenti e la burocrazia tipiche della funzione giudiziaria. Si occupa anche di collaborare con in vari Dipartimenti ed i consigli per la promulgazione legislativa di propria competenza. Elegge al suo interno il Consiglio Superiore nel numero di venti membri. Il responsabile di ogni singolo dipartimento il Capo Dipartimento e partecipa alla formazione del Governo Federale. Il Governo Federale quindi composto dal Governatore, ovvero il responsabile di Governo, che il principale esponente ( o leader) della coalizione o del singolo partito o movimento vincitore delle elezioni, dal suo Vice Governatore, da lui direttamente nominato tra gli eletti della sua lista o alleanza elettorale, e dai nove Capi Dipartimento. La compagine governativa pu avvalersi di collaboratori di loro nomina nel numero massimo di venti, il restante personale necessario fornito dai singoli dipartimenti o nominato per loccasione.

I membri del governo, in quanto esclusivamente eletti nel Consiglio Federale, partecipano obbligatoriamente alle riunioni ed alle votazioni del consiglio stesso. In via del tutto eccezionale, che deve essere approvata da ogni consiglio a maggioranza relativa, possono essere nominati Capi Dipartimento, e quindi membri del Governo, anche cittadini non consiglieri nella misura massima di due su nove. Il totale della maggioranza necessaria viene eventualmente cos percentualmente aggiornato. Il Governatore ed i Capi Dipartimento, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento laico nelle mani del Presidente della Repubblica. Il Governo deve avere la fiducia, a maggioranza assoluta, da parte del Consiglio Federale entro dieci giorni dalla sua formazione. Il voto contrario del Consiglio Federale su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Consiglio Federale e non pu essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. I Consigli delle Repubbliche e di seguito tutti gli altri, ad eccezione che per i Consigli di Caseggiato, seguono i medesimi criteri, con la naturale differenza che i dipartimenti sono definiti Settori. Varie Articolo 68 Modifica della Costituzione Le modifiche della Costituzione devono essere proposte ed approvate a maggioranza relativa dal Consiglio Federale. Il testo integrale della nuova costituzione, con evidenziate le modifiche, deve essere consegnato, a cura dello Stato, ad ogni cittadino maggiorenne. Dopo almeno due mesi deve essere indetto un referendum senza quorum. La nuova costituzione approvata a maggioranza relativa dei partecipanti al voto. Non pu essere presentata alcuna ulteriore modifica costituzionale se non dopo cinque anni dalla precedente, qualunque esito abbia avuto il relativo referendum. Articolo 69 Tutti i cittadini, e tutti i consigli, possono rivolgere petizioni ai consigli, al Governatore ed al Presidente della Repubblica per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit. Articolo 70 Tutti i componenti le strutture consiliari possono essere revocati dal basso. I proponenti la revoca per qualsiasi consigliere, comprese le cariche elette al loro interno ed il Presidente della Repubblica, devono raccogliere adesioni scritte e certificate nella misura fissa delluno per cento, con decimali arrotondati per eccesso, del totale della popolazion