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LA STORIA DELLA NOSTRA COSTITUZIONE Senato della Repubblica

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LA STORIADELLA NOSTRACOSTITUZIONE

Senato della Repubblica

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LA STORIADELLA NOSTRACOSTITUZIONE

Senato della Repubblica

La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italianaaggiornato alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012)

La frase di Enrico De Nicola a p. 3 è trattadal cinegiornale dell’Istituto Luce Vita della Repubblica, la Costituzione entra in vigore(La settimana Incom, n. 111, 9 gennaio 1948)

Edizione a cura dell’Ufficio delle informazioni parlamentari,dell’archivio e delle pubblicazioni del Senato

Le pubblicazioni del Senato in formato elettronicosono disponibili gratuitamente online www.senato.it/pubblicazioni

Senato della Repubblica 2018CC BY-NC-ND 4.0

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la storia della nostra costituzioneSenato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

L’ho letta attentamente!Possiamo firmare con sicura coscienza.

enrico de nicola

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IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Con questa pubblicazione il Senato della Repubblicaintende promuovere la conoscenza della Costituzioneitaliana da parte dei cittadini, rendendo loroaccessibile – articolo per articolo – non solo il testovigente della Carta fondamentale, ma anche il progettooriginariamente predisposto dalla Commissione dei Settantacinque, gli emendamenti a esso presentati, il testo approvato dall’Assemblea Costituente e infinegli estremi delle leggi di revisione costituzionalesuccessivamente intervenute.

Palazzo Giustinianisala della costituzione

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IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

indice Generale

IndIce della carta costItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

testo della carta costItuzIonale

meuccIo ruInI: la seduta del 22 dIcembre 1947

umberto terracInI: Il saluto dI enrIco de nIcola

IntroduzIone

IndIcazIonI per la lettura

lInk utIlI

l’assemblea costItuente: I gruppI

l’assemblea costItuente: I deputatI

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IndIce deglI artIcolI

indice della carta costituzionale

PrinciPifondaMentali

articoli 1-12

parte Idiritti e doveri dei cittadini

titolo I rapporti civili 13-28

titolo II rapporti etico-sociali 29-34

titolo III rapporti economici 35-47

titolo IV rapporti politici 48-54

parte IIordinaMento della rePubblica

titolo I il Parlamentosezione I le camere 55-69sezione II la formazione delle leggi 70-82

titolo II il Presidente della repubblica 83-91

titolo III il Governo

sezione I il consiglio dei ministri 92-96sezione II la Pubblica amministrazione 97-98

sezione III Gli organi ausiliari 99-100

titolo IV la Magistratura

sezione I ordinamento giurisdizionale 101-110sezione II norme sulla giurisdizione 111-113

titolo V le regioni, le Provincie, i comuni 114-133

titolo VI Garanzie costituzionali

sezione I la corte costituzionale 134-137sezione II revisione della costituzione. leggi costituzionali 138-139

disPosizioni transitorie e finali

I-XVIII

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IndIce della cartacostItuzIonale

indice deGli articoli

PrinciPifondaMentali

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

parte Idiritti e doveri dei cittadini

titolo I 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

titolo II 29 30 31 32 33 34

titolo III 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

titolo IV 48 49 50 51 52 53 54

parte IIordinaMento della rePubblica

titolo I sezione I 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

68 69

sezione II 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

titolo II 83 84 85 86 87 88 89 90 91

titolo III sezione I 92 93 94 95 96

sezione II 97 98

sezione III 99 100

titolo IV sezione I 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

sezione II 111 112 113

titolo V 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

127 128 129 130 131 132 133

titolo VI sezione I 134 135 136 137

sezione II 138 139

disPosizioni transitorie e finali

i ii iii iv v vi vii viii iX X Xi Xii Xiii

Xiv Xv Xvi Xvii Xviii

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IndIce deglI artIcolI

«Questa Carta che stiamo per darci è, essa stessa, uninno di speranza e di fede. Infondato è ogni timore chesarà facilmente divelta, sommersa, e che sparirà presto.No; abbiamo la certezza che durerà a lungo, e forse nonfinirà mai, ma si verrà completando ed adattando alleesigenze dell’esperienza storica.

[...]

E così avverrà; la Costituzione sarà gradualmenteperfezionata; e resterà la base definitiva della vitacostituzionale italiana. Noi stessi – ed i nostri figli –rimedieremo alle lacune ed ai difetti, che esistono, e sono inevitabili».

Meuccio ruiniPresidente della coMMissione Per la costituzione

Meuccio ruini

resoconto della seduta PoMeridiana dell’asseMblea costituente del 22 diceMbre 1947

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IndIce deglI artIcolI

uMberto terraciniPresidente dell’asseMblea costituente

uMberto terracini

resoconto della seduta PoMeridiana dell’asseMblea costituente del 22 diceMbre 1947

«Do lettura del messaggio di Enrico De Nicola:

Roma, 22 dicembre 1947 – ore 18,30

“La ringrazio vivamente, illustre Presidente, di avermicomunicato con cortese sollecitudine l’approvazione dellaCostituzione della Repubblica italiana. Il mio pensiero, reverente e devoto, si rivolge, in questomomento di sincera commozione, all’Assemblea Costituente,che - sotto la Sua incomparabile e indimenticabile Presidenza- ha compiuto un lavoro di cui gli storici daranno certamenteun giudizio sereno, che onorerà il nostro Paese, per laprofondità delle indagini compiute, per l’altezza dei dibattitisvoltisi, per lo zelo coscienzioso costantemente osservato nellaricerca delle soluzioni più democratiche e nella formulazionerigorosamente tecnica dei principi fondamentali e dellespecifiche norme costituzionali - e all’Italia nostra, amata e martoriata, che dalle sventure sofferte e dai sacrifiziiaffrontati, saprà trarre ancora una volta, nella concordia degli intenti e delle opere dei suoi figli, le energie necessarieper il suo sicuro avvenire, offrendo al mondo un nuovoesempio di eroiche virtù civili e un nuovo incitamento al progresso sociale”.

(Vivissimi, generali, prolungati applausi, cui si associa il pubblico delle tribune).

Giunga il nostro riverente affettuoso pensiero ad EnricoDe Nicola, che oggi acclamiamo primo Presidente della Repubblica Italiana». (Nuovi vivissimi, generali applausi).

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IndIce deglI artIcolI

L’Assemblea Costituente venne eletta il 2 giugno 1946; il 25 giugno si tenne la seduta inaugurale. In quella stessadata vennero a cessare i lavori della Consulta.

All’interno dell’Assemblea venne nominata una“Commissione per la Costituzione”, composta da 75 membriappartenenti a tutte le forze politiche. A tale Commissione(meglio conosciuta come “Commissione dei 75”), venneaffidato il compito di presentare un “Progetto diCostituzione”.

La Commissione venne ripartita in tre Sottocommissioni.Prima Sottocommissione: diritti e doveri dei cittadini; seconda Sottocommissione: organizzazione costituzionale dello Stato; terza Sottocommissione: rapporti economici esociali.

La Commissione dei 75, presieduta dall’onorevole MeuccioRuini, iniziò i suoi lavori il 20 luglio 1946 e li concluseapprovando un “Progetto di Costituzione della RepubblicaItaliana”, che presentò alla Presidenza dell’AssembleaCostituente il 31 gennaio 1947.

L’Assemblea Costituente, presieduta dall’onorevoleUmberto Terracini, iniziò l’esame del Progetto il 4 marzo1947 e lo concluse con l’approvazione definitiva il 22dicembre 1947.

La Carta Costituzionale venne promulgata il 27 dicembre1947 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

introduzione

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la storia della nostra costituzione

Per ProGetto della coMMissionesi intende il testo del progetto ela-borato dalla commissione dei 75.Il testo è tratto da “la storia dellanostra costituzione”. senato dellarepubblica, 2008.

Per eMendaMenti aPProvatisi intendono proposte di modificaal progetto della commissione,presentate da costituenti nel cor-so della discussione in assembleae approvate. tali proposte, deno-minate “emendamenti”, sono ri-portate seguendo l’ordine crono-logico di presentazione. accantoai nomi dei presentatori si è rite-nuto utile, ai fini di una più com-pleta lettura, indicare il gruppoparlamentare di appartenenza. Iltesto è tratto da “la storia della no-stra costituzione”. senato dellarepubblica, 2008.

Per testo aGGiuntivosi intende il testo di nuovi articoliproposti nel corso della discussio-ne generale da singoli o più costi-tuenti al progetto della commis-sione. anche in questo caso sonoriportati i nomi dei presentatori edil gruppo parlamentare di appar-tenenza. Il testo è tratto da “la sto-ria della nostra costituzione”. se-nato della repubblica, 2008.

Per testo aPProvatosi intende il testo interamente edefinitivamente votato dall’assem-blea costituente il 22 dicembre1947. Il testo è tratto da “costitu-zione della repubblica Italiana”.copia anastatica del testo origi-nario. senato della repubblica,2017.

Per leGGi di Modificasi intendono quelle leggi che, nelcorso degli anni, hanno apportatomodifiche ad alcuni articoli dellacostituzione approvata nel 1947.

Per testo in viGoresi intende il testo vigente alla datadella pubblicazione del presentee-book. Il testo è tratto da “costi-tuzione della repubblica Italiana”.senato della repubblica, 2017.

indicazioni utili Per la lettura

Senato della Repubblica

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IndIce deglI artIcolI

linK utili

la Gazzetta ufficiale n. 298 del 27 diceMbre 1947

Gli atti ParlaMentari il testo della costituzionedella costituente in MultiviGenza

versione testuale versione iMMaGine

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la storia della nostra costituzione

i GruPPi ParlaMentaridell'asseMblea costituente

autonoMista partIto dI azIone e partIto sardo dI azIone

bnl blocco nazIonale della lIbertà

dc democrazIa crIstIana

Misto deputatI che non Fanno parte dI alcun gruppo parlamentare

Pci partIto comunIsta ItalIano

Pdl partIto democratIco del laVoro

Pri partIto repubblIcano ItalIano

PsiuP partIto socIalIsta dI unItà proletarIa (prIma della scIssIone del gennaIo 1947)

Psi partIto socIalIsta ItalIano (dopo la scIssIone del 1947)

Psli partIto socIalIsta deI laVoratorI ItalIanI (dopo la scIssIone del 1947)

udn unIone democratIca nazIonale

uQ Fronte democratIco lIberale dell'uomo QualunQue

Senato della Repubblica

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IndIce deglI artIcolI

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

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IndIce deglI artIcolI

abozzI gIuseppe uQ caglIarI aVVocato

adonnIno gIoVan battIsta dc palermo aVVocato

albergantI gIuseppe pcI mIlano FerroVIere

albertI antonIo dc Verona aVVocato, agrIcoltore

albertI gIuseppe * psIup-psI roma proFessore* dImIssIonarIo Il 23 luglIo 1946; sostItuIto da zagarI marIo Il 24 luglIo 1946

aldIsIo salVatore dc palermo dottore In gIurIsprudenza, agrIcoltore

allegato luIgI pcI barI contadIno

amadeI leonetto psIup-psI pIsa aVVocato

aMbrosini GasPare dc PalerMo Professore ordinario nella facoltà di GiurisPrudenza dell’università di roMa

amedeo FIlIppo * psIup-psI torIno organIzzatore* deceduto Il 18 gIugno 1946; sostItuIto da zappellI luIgI Il 28 gIugno 1946

aMendola GiorGio Pci coll. unico naz. dottore in GiurisPrudenza, Giornalista

andreottI gIulIo dc roma dottore In gIurIsprudenza, gIornalIsta

angelInI armando dc pIsa aVVocato

angeluccI nIcola dc roma aVVocato

arata gIuseppe psIup-pslI parma aVVocato

arcaInI gIuseppe dc mIlano dIrIgente bancarIo

arcangelI alessandro dc ancona dottore In scIenze agrarIe, proFessore dI economIa polItIca nell’unIVersItà dI macerata

assennato marIo pcI barI aVVocato

aVanzInI ennIo dc mantoVa aVVocato

aYroldI carIssImo gIuseppe uQ lecce dottore In medIcIna

azzalI leone * prI roma ImpIegato statale * subentrato a bernabeI bruno, deceduto, Il 15 gennaIo 1948

azzI arnaldo prI coll. unIco. naz. generale dI dIVIsIone nella rIserVa

baccIconI luIgI dc Verona conduttore capo delle FerroVIe dello stato

badInI conFalonIerI VIttorIo udn-plI cuneo aVVocato

baldassarI gIno pcI pIsa IndustrIale

balduzzI luIgI dc mIlano dottore In gIurIsprudenza, dIrIgente dI banca

baracco leopoldo dc cuneo aVVocato

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i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

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IndIce deglI artIcolI

barbareschI gaetano psIup-psI genoVa commIssarIo

bardInI VIttorIo pcI sIena operaIo

bargagna Italo pcI pIsa ImpIegato

barontInI anelIto pcI genoVa operaIo

barontInI IlIo pcI pIsa FerroVIere

bartalInI ezIo* psIup-psI coll. unIco naz. aVVocato* subentrato a modIglIanI gIuseppe emanuele, deceduto, Il 14 noVembre 1947

basIle guIdo pdl catanIa proFessore, aVVocato

bassano carlo * pdl l’aQuIla aVVocato* deceduto Il 10 settembre 1947; sostItuIto da donatI antIgono l’11 settembre 1947

basso lelio PsiuP-Psi coMo avvocato

bastIanetto celeste * dc VenezIa aVVocato* subentrato a corazzIn luIgI, deceduto, Il 12 dIcembre 1946

battIstI luIgI * psIup-psI trento dottore In scIenze economIche* deceduto Il 14 dIcembre 1946; sostItuIto da parIs danIlo Il 6 FebbraIo 1947

bazolI steFano dc brescIa aVVocato

beI adele pcI ancona operaIa

bellato angelo dc cuneo ImpIegato bancarIo

bellaVIsta gIrolamo udn-plI palermo aVVocato, proFessore unIVersItarIo, gIornalIsta

belluscI gIuseppe prI roma dottore In lettere, proFessore

belottI gIuseppe dc brescIa dottore In economIa e commercIo, dIrettore dI azIenda edItorIale

bencIVenga roberto bnl-uQ coll. unIco naz. generale dell’esercIto In pensIone

benedettI tullIo mIsto coll. unIco naz. Ingegnere

benedettInI luIgI FIlIppo bnl-mIsto roma uFFIcIale

bennanI luIgI psIup-pslI ancona aVVocato

benVenutI lodoVIco dc mantoVa aVVocato

bergamInI alberto mIsto coll. unIco naz. gIornalIsta

bernabeI bruno * prI roma aVVocato* subentrato a grIsolIa gIrolamo, deceduto, Il 6 FebbraIo 1947

* deceduto Il 23 dIcembre 1947; sostItuIto da azzalI leone Il 15 gennaIo 1948

bernamontI dante pcI mantoVa maestro elementare, organIzzatore sIndacale

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i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

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IndIce deglI artIcolI

bernardI adrIano psIup-psI como aVVocato

bernInI FerdInando psIup-psI parma dottore In lettere e FIlosoFIa, proFessore

bertInI gIoVannI dc FIrenze aVVocato

bertola ermenegIldo dc torIno proFessore dI bIologIa

bertone gIoVannI battIsta dc cuneo aVVocato

bettIol gIuseppe dc Verona proFessore ordInarIo dI dIrItto penale nell’unIVersItà dI padoVa

bIagIonI lorIs dc pIsa dottore In lettere

bIanchI bIanca psIup-pslI FIrenze dottore In pedagogIa e FIlosoFIa, Insegnante

bIanchI bruno pcI mantoVa operaIo

bIanchI costantIno psIup-psI brescIa Ingegnere

bIanchInI laura dc brescIa dottore In FIlosoFIa, pubblIcIsta

bIbolottI aladIno pcI pIsa VIce segretarIo conFederazIone generale ItalIana del laVoro

bInnI Walter psIup-pslI perugIa proFessore, lIbero docente

bItossI renato pcI FIrenze operaIo meccanIco

bocconi alessandro PsiuP-Psli ancona avvocato

boldrInI arrIgo pcI bologna perIto agrarIo

bolognesI seVerIno pcI Verona contadIno

bonFantInI corrado psIup-pslI torIno medIco chIrurgo

bonIno uberto udn-plI catanIa IndustrIale, banchIere

bonomellI oreste psIup-psI brescIa commercIante

bonomI IVanoe mIsto coll. unIco naz. aVVocato

bonomI paolo dc roma dottore In scIenze economIche e commercIalI, presIdente della coldIrettI

bordon Giulio autonoMista (Pa) val d’aosta avvocato

borsellIno raImondo salVatore dc palermo medIco chIrurgo, chIrurgo prImarIo dI ospedale

bosco-lucarellI gIoVanbattIsta dc beneVento aVVocato

bosI IlIo pcI bologna ImpIegato

boVettI gIoVannI dc torIno aVVocato

bozzi aldo udn roMa consiGliere di stato

braschI gIoVannI dc bologna aVVocato

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i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

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IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

brunI gerardo mIsto coll. unIco naz. dottore In FIlosoFIa, bIblIotecarIo

brusasca gIuseppe dc cuneo aVVocato

bubbIo teodoro dc cuneo aVVocato

buccI QuInto pcI bologna operaIo

buFFonI Francesco psIup-psI como aVVocato

bulloni Pietro dc brescia avvocato

buonocore gIuseppe bnl-mIsto napolI dottore In lettere e In gIurIsprudenza, docente dIrItto ecclesIastIco nell’unIVersItà dI napolI

burato arturo dc Verona agrIcoltore

caccIatore luIgI psIup-psI coll. unIco naz. Ingegnere

caccurI edmondo dc barI dottore In gIurIsprudenza, prImo pretore

caIatI Italo gIulIo dc lecce proFessore dI FIlosoFIa e pedagogIa

caIro arrIgo psIup-pslI mIlano aVVocato

calaMandrei Piero autonoMista coll. unico naz. avvocato, Professore ordinario di diritto e Procedura civile, MaGnifico rettore università di firenze

caldera carlo psIup-psI Verona aVVocato

calosso umberto psIup-pslI torIno dottore In lettere, gIornalIsta

camangI ludoVIco prI roma Ingegnere cIVIle

campIllI pIetro dc roma dottore In economIa e commercIo

camposarcuno mIchele dc beneVento aVVocato, proFessore

candela gIuseppe udn catanIa aVVocato

canepa gIuseppe psIup-pslI genoVa aVVocato, pubblIcIsta

canevari eMilio PsiuP-Psli Milano GeoMetra

cannIzzo bartolomeo uQ catanIa dottore In gIurIsprudenza

caporalI gIoVannI ernesto psIup-pslI mantoVa organIzzatore sIndacale

cappa paolo dc genoVa aVVocato, pubblIcIsta

cappellettI guglIelmo dc Verona laureato In gIurIsprudenza, dIrIgente IndustrIale

caPPi GiusePPe dc Mantova dottore in lettere e in GiurisPrudenza, avvocato

cappugI renato dc FIrenze ImpIegato FerroVIarIo

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i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

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IndIce deglI artIcolI

capranI aldo * pcI brescIa aVVocato* deceduto l’11 agosto 1947; sostItuIto da chIarInI gaetano l’11 settembre 1947

capua antonIo uQ catanzaro laureato In medIcIna, docente dI radIologIa medIca

carandInI nIcolò * plI napolI dottore In gIurIsprudenza* dImIssIonarIo Il 16 luglIo 1946; sostItuIto da morellI renato Il 17 luglIo 1946

carbonarI luIgI dc trento dottore In scIenze polItIche, IndustrIale

carbonI angelo psIup-pslI roma aVVocato

carbonI enrIco * dc caglIarI * subentrato a FalchI battIsta, dImIssIonarIo, Il 28 gIugno 1947

carIgnanI gIoVannI dc pIsa aVVocato

caristia carMelo dc catania Professore ordinario nell’università di catania

carmagnola luIgI psIup-psI torIno segretarIo della camera del laVoro dI torIno

caroleo Francesco bnl-mIsto catanzaro aVVocato

caronIa gIuseppe dc catanIa medIco, rettore unIVersItà dI roma

carpano maglIolI ernesto psIup-psI torIno aVVocato

carratellI benedetto dc catanzaro

cartIa gIoVannI psIup-pslI catanIa aVVocato

caso gIoVannI dc napolI medIco, docente dI medIcIna del laVoro nell’unIVersItà dI napolI

cassIanI gennaro dc catanzaro aVVocato

castellI edgardo dc mIlano aVVocato

castellI aVolIo gIuseppe dc l’aQuIla consIglIere dI stato

castiGlia Pietro uQ PalerMo avvocato

castrogIoVannI attIlIo mIsto catanIa aVVocato

caVallarI VIncenzo pcI bologna aVVocato

caVallI antonIo dc brescIa aVVocato, proFessore dI lettere, dottore commercIalIsta

caVallottI alberto pcI mIlano medIco chIrurgo, specIalIsta In pedIatrIa

cerretI gIulIo pcI sIena gIornalIsta

cevolotto Mario Pdl coll. unico naz. avvocato

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i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

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IndIce deglI artIcolI

chatrIan luIgI dc coll. unIco naz. dottore In gIurIsprudenza, generale dell’esercIto

chIaramello domenIco psIup-pslI cuneo dottore In scIenze economIche e commercIalI

chIarInI gaetano * pcI brescIa* subentrato a capranI aldo, deceduto, l’11 settembre 1947

chIeFFI Francesco dc caglIarI dottore In economIa e commercIo

chIostergI gIuseppe prI ancona proFessore

cIampIttI gIoVannI dc beneVento aVVocato

cIanca alberto autonomIsta (pa) coll. unIco naz. dottore In gIurIsprudenza

cIccolungo nIcola dc ancona dottore In gIurIsprudenza

cIcerone VIncenzo bnl-mIsto-uQ lecce dottore In scIenze polItIche

cIFaldI antonIo udn-plI beneVento aVVocato

cImentI FIorenzo dc Verona FunzIonarIo dI banca

cIngolanI marIo dc perugIa dottore In chImIca, proFessore

clerIcI edoardo dc mIlano laureato In gIurIsprudenza

coccIa IVo dc perugIa aVVocato

codacci Pisanelli GiusePPe dc lecce laureato in GiurisPrudenza, libero docente di diritto aMMinistrativo

codIgnola trIstano autonomIsta (pa) coll. unIco naz. dottore In gIurIsprudenza, edItore

colitto francesco uQ benevento Professore, avvocato

colombI arturo pcI bologna operaIo, pubblIcIsta

colombo emIlIo dc potenza dottore In gIurIsprudenza

colonna dI palIano carlo bnl-plI napolI dottore In agrarIa, agrIcoltore

colonnettI gustaVo dc torIno Ingegnere, proFessore unIVersItarIo

concI elIsabetta dc trento dottore In lettere, Insegnante

condorellI orazIo bnl-plI catanIa aVVocato, proFessore unIVersItarIo

conti Giovanni Pri roMa laureato in leGGe

coppa ezIo uQ napolI medIco, docente dI medIcIna del laVoro

coppI alessandro dc parma dottore In gIurIsprudenza e scIenze socIalI, aVVocato

corassorI alFeo * pcI parma braccIante* dImIssIonarIo l’11 settembre 1946; sostItuIto da cremaschI olIndo Il 12 settembre 1946

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

corazzIn luIgI * dc VenezIa ragIonIere* deceduto Il 5 dIcembre 1946; sostItuIto da bastIanetto celeste Il 12 dIcembre 1946

corbI bruno pcI l’aQuIla dottore In gIurIsprudenza, pubblIcIsta

corbIno epIcarmo mIsto-plI napolI proFessore nella unIVersItà dI napolI

corsaneGo caMillo dc roMa avvocato, Professore, dottore coMMercialista

corsI angelo psIup-pslI caglIarI

corsInI tommaso uQ coll. unIco naz. dottore agronomo

cortese guIdo udn-plI napolI aVVocato

cortese pasQuale * dc palermo medIco chIrurgo* subentrato a restIVo Francesco, dImIssIonarIo, Il 14 noVembre 1947

cosattInI gIoVannI psIup-psI udIne aVVocato

costa gastone psIup-psI Verona aVVocato

costantInI antonIo psIup-psI VenezIa aVVocato

cotelessa marIo dc l’aQuIla dottore In medIcIna, proFessore

coVellI alFredo mIsto salerno dottore In gIurIsprudenza, proFessore dI lettere, pubblIcIsta

cremaschI carlo dc brescIa dottore In lettere, proFessore

cremaschI olIndo * pcI parma agrIcoltore* subentrato a corassorI alFeo, dImIssIonarIo, Il 12 settembre 1946

crIspo amerIgo udn-plI napolI aVVocato

croce benedetto udn-plI coll. unIco naz. dottore In FIlosoFIa, scrIttore

cuomo gIoVannI udn-plI salerno dottore In lettere e In gIurIsprudenza

d’agata antonIno * pcI messIna commercIante* deceduto Il 26 FebbraIo 1947; sostItuIto da FIore umberto Il 6 marzo 1947

damIanI ugo mIsto coll. unIco naz. Ingegnere cIVIle

d’amIco dIego * dc palermo medIco oculIsta, docente unIVersItarIo* deceduto Il 6 agosto 1947; sostItuIto da restIVo Francesco l’11 settembre 1947

d’amIco mIchele pcI palermo geometra

d’aragona lodoVIco psIup-pslI mIlano pubblIcIsta

de caro gerardo dc barI laureato In FIlosoFIa e gIurIsprudenza

de caro raFFaele udn-plI coll. unIco naz. aVVocato

de Falco gIuseppe uQ-mIsto salerno dottore In scIenze economIche e commercIalI

de FIlpo luIgI pcI potenza agrIcoltore

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i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

de gasperI alcIde dc trento dottore In FIlosoFIa

del curto gIoVannI dc como laureato In medIcIna, chIrurgIa e gIurIsprudenza

della seta ugo prI roma proFessore dI FIlosoFIa e pedagogIa

dellI castellI FIlomena dc l’aQuIla dottore In lettere

de marIa benIamIno dc lecce dottore In medIcIna ed In scIenze naturalI

de martIno carmIne mIsto salerno dottore In scIenze economIche e socIalI

de mercurIo ugo prI coll. unIco naz. aVVocato

de Michele luiGi dc naPoli dottore in GiurisPrudenza e scienze Politico-sociali

de mIchelIs paolo psIup-psI cuneo ImpIegato

de palma gIacomo dc roma aVVocato

de unterrIchter JerVolIno marIa dc coll. unIco naz. dottore In lettere

de vita francesco Pri PalerMo dottore in econoMia e coMMercio

dI Fausto Florestano dc roma Ingegnere, archItetto

dI gIoVannI eduardo psIup-pslI catanIa aVVocato

dI glorIa calogero psIup-pslI FIrenze dottore In gIurIsprudenza

di vittorio GiusePPe Pci coll. unico naz. seGretario Generale della confederazione Generale italiana del lavoro

doMinedÒ francesco Maria dc roMa Professore universitario, avvocato

donatI antIgono * pdl l’aQuIla laureato In gIurIsprudenza e scIenze polItIche* subentrato a bassano carlo, deceduto, Il 10 settembre 1947

d’onoFrIo edoardo pcI roma gIornalIsta

dossetti GiusePPe dc ParMa Professore universitario di diritto ecclesiastico

dozza gIuseppe pcI bologna ImpIegato

dugonI eugenIo psIup-psI mantoVa dottore In gIurIsprudenza, dIrIgente d’azIenda

einaudi luiGi udn-Pli coll. unico naz. Professore universitario

ermInI gIuseppe dc perugIa proFessore, rettore unIVersItà dI perugIa

fabbri Gustavo Misto coll. unico naz. avvocato

FabrIanI arnaldo dc l’aQuIla proFessore ordInarIo dI lettere neI lIceI

FacchInettI cIprIano prI coll. unIco naz. pubblIcIsta

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i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

FaccIo luIgI psIup-psI Verona ImpIegato

FalchI battIsta * dc caglIarI aVVocato* dImIssIonarIo Il 27 gIugno 1947; sostItuIto da carbonI enrIco Il 28 gIugno 1947

fanfani aMintore dc siena Professore ordinario di storia econoMica

FantonI lucIano dc udIne aVVocato

FantuzzI sIlVIo pcI parma coltIVatore dIretto

FarallI VannuccIo psIup-psI genoVa IndustrIale

FarIna gIoVannI pcI mIlano agrIcoltore

FarInI carlo pcI perugIa ImpIegato

FedelI aldo psIup-psI Verona aVVocato

FedelI armando pcI perugIa meccanIco

federici aGaMben Maria dc coll. unico naz. Professoressa di lettere

Ferrarese antonIo dc VenezIa aVVocato

FerrarI gIacomo pcI parma Ingegnere

FerrarIo celestIno dc como rappresentante dI commercIo

FerrerI pIetro * dc mIlano laureato In matematIca e In scIenze economIche* subentrato a grandI achIlle, deceduto, Il 12 dIcembre 1946

FIetta cornelIo psIup-pslI mIlano aVVocato

FIlIppInI gIuseppe psIup-pslI ancona aVVocato

finocchiaro aPrile andrea Misto PalerMo avvocato

FIore umberto * pcI catanIa organIzzatore sIndacale* subentrato a d’agata antonIno, deceduto, Il 6 marzo 1947

FIorentIno gIosuè psIup-psI palermo Ingegnere

FIorItto domenIco psIup-psI barI aVVocato

FIrrao gIuseppe dc napolI Ingegnere

FlecchIa VIttorIo pcI torIno operaIo decoratore

Foa VIttorIo autonomIsta (pa) coll. unIco naz. dottore In gIurIsprudenza

Fogagnolo alberto psIup-psI Verona aVVocato

ForesI palmIro dc FIrenze laureato In chImIca e In gIurIsprudenza

Fornara pIero psIup-psI torIno medIco, lIbero docente In clInIca pedIatrIca

FranceschInI Francesco dc VenezIa proFessore ordInarIo dI FIlosoFIa e storIa

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Fresa armando uQ-mIsto coll. unIco naz. Ingegnere

FroggIo gIacInto dc catanzaro aVVocato

fuschini GiusePPe dc coll. unico naz. avvocato

Fusco gIuseppe udn-plI napolI aVVocato

gabrIelI antonIo dc lecce aVVocato

galatI VIto gIuseppe dc catanzaro proFessore ordInarIo dI FIlosoFIa e storIa

galIoto mIchelangelo * pdl-plI palermo medIco chIrurgo* subentrato a pasQualIno Vassallo rosarIo, dI cuI Fu annullata l’elezIone, Il 13 settembre 1946

gallIco spano nadIa pcI roma

gallo concetto mIsto catanIa commercIante

garlato gIuseppe dc udIne Ingegnere, dIrettore dI consorzIo dI bonIFIca

gasparotto luIgI pdl coll. unIco naz. aVVocato

gatta alessandro dc napolI aVVocato

gaVIna cesare pcI mIlano aVVocato

germano attIlIo dc barI dottore In economIa e commercIo

gerVasI gallIano pcI sIena artIgIano

geuna sIlVIo dc torIno laureato In lIngue stranIere, pubblIcIsta

ghIdettI VIttorIo pcI VenezIa polIgraFIco

Ghidini Gustavo PsiuP-Psli ParMa avvocato

ghIslandI guglIelmo psIup-pslI brescIa aVVocato

gIacchero enzo dc cuneo Ingegnere

gIacomettI guIdo psIup-psI VenezIa presIdente dell’ente consumI dI VenezIa

gIannInI guglIelmo uQ coll. unIco naz. gIornalIsta

gIolIttI antonIo pcI cuneo dottore In gIurIsprudenza, consulente edItorIale

gIordanI IgIno dc roma dottore In lettere, gIornalIsta

Giua Michele PsiuP-Psi torino libero docente di chiMica Generale

gonella guIdo dc Verona proFessore unIVersItarIo

gorrerI dante pcI parma IdraulIco

gortanI mIchele dc udIne dottore In scIenze naturalI, proFessore ordInarIo dI geologIa

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

gotellI angela dc genoVa dottore In lettere, Insegnante

grandI achIlle * dc mIlano tIpograFo* deceduto Il 28 settembre 1946; sostItuIto da FerrerI pIetro Il 12 dIcembre 1946

Grassi GiusePPe udn-Pli lecce avvocato, Professore

grazI enrIco psIup-psI sIena Ingegnere

grazIa VerenIn psIup-psI bologna dIrettore uFFIcIo regIonale del laVoro per l’emIlIa

greppI antonIo * psIup-psI mIlano aVVocato* dImIssIonarIo Il 18 settembre 1946; sostItuIto da tremellonI roberto Il 26 settembre 1946

Grieco ruGGero Pci lecce Pubblicista

grIllI umberto psIup-pslI cuneo aVVocato

grIsolIa gIrolamo * prI roma aVVocato* deceduto Il 18 gennaIo 1947; sostItuIto da bernabeI bruno Il 6 FebbraIo 1947

gronchI gIoVannI dc pIsa dottore In lettere, IndustrIale

guarIento antonIo dc Verona Ingegnere

guerrIerI emanuele dc catanIa aVVocato

guerrIerI FIlIppo dc genoVa aVVocato

guI luIgI dc Verona dottore In FIlosoFIa, Insegnante

guIdI cIngolanI angela marIa dc roma dottore In lettere slaVe

gullo Fausto pcI catanzaro aVVocato

gullo rocco psIup-pslI palermo aVVocato

ImperIale gIuseppe pcI barI FerroVIere

iotti leonilde (nilde) Pci ParMa dottore in lettere, inseGnante

JacInI steFano dc mIlano aVVocato

JacomettI alberto psIup-psI torIno dottore In scIenze agrarIe

JerVolIno angelo raFFaele dc napolI aVVocato, docente unIVersItarIo

labrIola arturo udn napolI proFessore, aVVocato

laconI renzo pcI caglIarI dottore In FIlosoFIa

la graVInese nIcola uQ barI medIco chIrurgo

lagraVInese pasQuale uQ lecce aVVocato

la malFa ugo prI coll. unIco naz. dottore In scIenze dIplomatIche e consolarI

laMi starnuti edGardo PsiuP-Psli Pisa avvocato

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

landI romolo pcI bologna ImpIegato

la Pira GiorGio dc firenze Professore universitario

la rocca vincenzo Pci naPoli avvocato

lazzatI gIuseppe dc mIlano dottore In lettere, proFessore unIVersItarIo

leone Francesco pcI torIno perIto IndustrIale

leone Giovanni dc naPoli avvocato, Professore ordinario nell’università di bari

lettIerI raFFaele dc salerno docente dI chIrurgIa nell’unIVersItà dI napolI

lI causI gIrolamo pcI coll. unIco naz. dottore In scIenze economIche, pubblIcIsta

lIzIer pIetro dc VenezIa dottore In lettere, proFessore

lIzzadrI oreste psIup-psI coll. unIco naz. dottore In scIenze economIche

lombardI carlo pcI mIlano ImpIegato

lombardI gIoVannI * psIup-psI napolI aVVocato, docente unIVersItarIo* deceduto Il 29 ottobre 1946; sostItuIto da sansone luIgI renato Il 12 dIcembre 1946

lombardI rIccardo autonomIsta (pa) coll. unIco naz. Ingegnere

loMbardo ivan Matteo PsiuP-Psi coll. unico naz. diriGente industriale

longhena marIo psIup-pslI bologna proFessore In lettere

longo luIgI pcI coll. unIco naz. gIornalIsta

lopardI emIlIo psIup-psI l’aQuIla aVVocato

lozza stellIo pcI cuneo proFessore dI ItalIano e storIa

lucifero d’aPriGliano roberto bnl-Pli catanzaro Pubblicista

luIsettI VIrgIlIo psIup-psI torIno tIpograFo

lupIs gIuseppe * psIup-psI catanIa dottore In gIurIsprudenza* annullata l’elezIone Il 3 luglIo 1947; sostItuIto da sapIenza gIuseppe Il 3 luglIo 1947

lussu eMilio autonoMista caGliari Giornalista (Psa)

macrellI cIno prI bologna aVVocato

Maffi fabrizio Pci Milano dottore in Medicina, Professore

maFFIolI catullo uQ coll. unIco naz. IndustrIale

magnanI marIno pcI sIena ImpIegato

magrassI elIseo gIoVannI * prI coll. unIco naz. aVVocato* subentrato a natolI lamantea aurelIo, dImIssIonarIo, Il 3 luglIo 1947

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

magrInI lucIano prI coll. unIco naz. gIornalIsta

malagugInI alcIde psIup-psI mIlano dottore In lettere, presIde dI lIceo classIco

maltaglIatI abdon pcI FIrenze ImpIegato

malVestItI pIero dc mIlano pubblIcIsta

Mancini Pietro PsiuP-Psi catanzaro Professore in lettere e filosofia, avvocato

Mannironi salvatore dc caGliari avvocato

manzInI raImondo dc bologna gIornalIsta

marazza achIlle dc mIlano aVVocato

Marchesi concetto Pci verona dottore in lettere e in GiurisPrudenza, Professore universitario

marconI pasQuale dc parma medIco chIrurgo

marIanI enrIco psIup-psI como Ingegnere

marIanI Francesco psIup-psI mIlano sIndacalIsta

marIna marIo uQ coll. unIco naz. ragIonIere, IndustrIale

Marinaro francesco bnl-uQ roMa avvocato

marInellI oddo * prI coll. unIco naz. aVVocato* subentrato a martIno enrIco, dImIssIonarIo, Il 14 noVembre 1947

martInellI marIo dc como ragIonIere

martIno enrIco * prI coll. unIco naz. aVVocato* dImIssIonarIo Il 30 ottobre 1947; sostItuIto da marInellI oddo Il 14 noVembre 1947

martIno gaetano udn-plI catanIa proFessore ordInarIo dI FIsIologIa, rettore dell’unIVersItà dI messIna

marzarotto achIlle dc Verona proFessore dI matematIca

massInI cesare pcI roma macchInIsta delle FerroVIe dello stato

massola umberto pcI coll. unIco naz. operaIo

mastIno gesumIno dc caglIarI aVVocato

mastIno pIetro autonomIsta (psa) caglIarI aVVocato

MastroJanni ottavio uQ roMa avvocato

mattarella bernardo dc palermo aVVocato

matteI teresa pcI FIrenze dottore In FIlosoFIa

matteottI carlo psIup-psI Verona pubblIcIsta

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

matteottI matteo psIup-pslI pIsa dottore In scIenze polItIche

mazza crescenzo uQ-dc napolI dottore In medIcIna e chIrurgIa

mazzeI VIncenzo prI catanzaro aVVocato, proFessore unIVersItarIo

mazzonI nIno psIup-pslI parma gIornalIsta

meda luIgI dc mIlano aVVocato

medI enrIco dc palermo proFessore ordInarIo dI FIsIca nell’unIVersItà dI palermo

mentastI pIero dc VenezIa commercIalIsta

merIghI marIo psIup-psI parma dottore In medIcIna e chIrurgIa

Merlin anGelina (lina) PsiuP-Psi coll. unico naz. Professoressa

Merlin uMberto dc verona avvocato

mezzadra domenIco * pcI mIlano* subentrato a montagnanI pIetro, dImIssIonarIo, Il 17 luglIo 1946

mIccolIs leonardo uQ barI dottore In IngegnerIa cIVIle

mIchelI gIuseppe dc coll. unIco naz. dottore In gIurIsprudenza, notaIo

mInella angIola pcI genoVa dottore In lettere

mInIo enrIco pcI roma ceramIsta

modIglIanI gIuseppe emanuele * psIup-pslI coll. unIco naz. aVVocato*deceduto Il 5 noVembre 1947; sostItuIto da bartalInI ezIo Il 14 noVembre 1947

MolÈ enrico Pdl catanzaro avvocato

molInellI guIdo pcI ancona dIplomato In FIsIca e matematIca

momIglIano rIccardo psIup-psI como gIornalIsta

montagnana marIo pcI brescIa gIornalIsta

montagnana toglIattI rIta pcI bologna

montagnanI pIetro * pcI mIlano dottore In chImIca e FarmacIa* dImIssIonarIo Il 16 luglIo 1946; sostItuIto da mezzadra domenIco Il 17 luglIo 1946

montalbano gIuseppe pcI palermo proFessore dI procedura penale

montemartInI gabrIele luIgI psIup-pslI mIlano laureato In scIenze naturalI

monterIsI VIto dc barI Ingegnere

montIcellI regInaldo * dc sIena aVVocato* subentrato a pontIcellI Francesco, dImIssIonarIo, Il 12 settembre 1946

montInI lodoVIco dc brescIa aVVocato

morandI rodolFo psIup-psI coll. unIco naz. dottore In gIurIsprudenza

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

moranIno Francesco pcI torIno pubblIcIsta

morellI luIgI dc como segretarIo della camera del laVoro dI mIlano

morellI renato * udn-plI beneVento aVVocato* subentrato a carandInI nIcolò, dImIssIonarIo, Il 17 luglIo 1946

morInI attIlIo psIup-pslI mIlano aVVocato

Moro aldo dc bari avvocato, Professore nell’università di bari

Mortati costantino dc coll. unico naz. Professore di diritto costituzionale nell’università di naPoli

moscatellI VIncenzo pcI torIno tornItore meccanIco

motolese alFonso dc lecce lIbero docente dI clInIca oculIstIca

murdaca FIlIppo dc catanzaro aVVocato

murgIa Francesco dc caglIarI aVVocato

musolIno eugenIo pcI catanzaro aVVocato

musotto Francesco psIup-psI palermo aVVocato

nasI VIrgIlIo pdl palermo aVVocato

natolI lamantea aurelIo * prI coll. unIco naz. gIornalIsta* dImIssIonarIo Il 2 luglIo 1947; sostItuIto da magrassI elIseo gIoVannI Il 3 luglIo 1947

negarVIlle celeste carlo pcI coll. unIco naz. pubblIcIsta

negro antonIo pcI genoVa organIzzatore sIndacale

nennI pIetro psIup-psI coll. unIco naz. gIornalIsta

nIcotra marIa dc catanIa casalInga

nIttI Francesco saVerIo udn-plI coll. unIco naz. proFessore unIVersItarIo, aVVocato

nobile uMberto Pci coll. unico naz. inGeGnere, Generale del Genio aeronautico

nobIlI oro tIto psIup-psI perugIa aVVocato

noce lonGo teresa Pci ParMa oPeraia

notarIannI gIuseppe dc napolI aVVocato

noVella agostIno pcI genoVa organIzzatore sIndacale

numeroso raFFaele dc napolI laureato In gIurIsprudenza

orlando camIllo dc roma armatore, aVVocato

orlando VIttorIo emanuele udn-plI coll. unIco naz. aVVocato, proFessore unIVersItarIo

paccIardI randolFo prI pIsa aVVocato

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

paJetta gIan carlo pcI mIlano gIornalIsta

paJetta gIulIano pcI como ImpIegato

pallastrellI gIoVannI dc parma dottore In scIenze agrarIe, proFessore

paoluccI sIlVIo prI l’aQuIla aVVocato

Paratore GiusePPe udn coll. unico naz. avvocato

parIs danIlo * psIup-pslI trento ImpIegato* subentrato a battIstI luIgI, deceduto, Il 6 FebbraIo 1947

parrI FerruccIo prI coll. unIco naz. dottore In lettere, pubblIcIsta

pasQualIno Vassallo rosarIo * pdl palermo aVVocato* annullata l’elezIone Il 13 settembre 1946; sostItuIto da galIotI mIchelangelo Il 13 settembre 1946

pastore gIulIo dc coll. unIco naz. gIornalIsta

pastore raFFaele pcI barI organIzzatore sIndacale

pat bortolo manlIo dc udIne ragIonIere, dIrIgente dI azIenda IndustrIale

patrIcolo gennaro uQ coll. unIco naz. dottore In gIurIsprudenza, gIornalIsta

patrIssI emIlIo uQ-mIsto coll. unIco naz. dottore In economIa e commercIo

pecorarI Fausto dc coll. unIco naz. medIco radIologo

pella gIuseppe dc torIno dottore, commercIalIsta

pellegrInI gIacomo pcI udIne pubblIcIsta

pellIzzarI achIlle dc genoVa dottore In lettere, proFessore unIVersItarIo

Penna busceMi ottavia uQ catania

pera gIoVannI battIsta psIup-pslI genoVa aVVocato

Perassi toMaso Pri coll. unico naz. Professore di diritto internazionale nell’università di roMa

perlIngIerI gIoVannI dc beneVento aVVocato

perrone-capano gIuseppe udn-plI barI aVVocato

persIco gIoVannI pdl-pslI napolI aVVocato

Pertini alessandro (sandro) PsiuP-Psi coll. unico naz. avvocato

perugI gIulIo uQ roma generale dI dIVIsIone nella rIserVa

Pesenti antonio Pci verona laureato in GiurisPrudenza

petrIllI raFFaele pIo dc barI aVVocato

Piccioni attilio dc coll. unico naz. avvocato

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

pIemonte gIuseppe ernesto psIup-pslI udIne dottore In scIenze agrarIe

pIerI gIno psIup-psI udIne chIrurgo, docente unIVersItarIo

pIgnatarI aldo enzo psIup-pslI potenza aVVocato

pIgnedolI antonIo dc parma dottore In FIsIca e matematIca, docente unIVersItarIo

pIstoIa umberto psIup-psI mIlano rappresentante dI commercIo

platone FelIce pcI cuneo aVVocato

pollastrInI elettra pcI perugIa ImpIegata

Ponti Giovanni dc venezia Professore ordinario di lettere nei licei

pontIcellI Francesco * dc sIena aVVocato* dImIssIonarIo l’11 settembre 1946; sostItuIto da montIcellI regInaldo Il 12 settembre 1946

Porzio Giovanni udn-Pli coll. unico naz. avvocato

pratolongo gIordano pcI coll. unIco naz. operaIo

pressInottI pIetro psIup-psI mantoVa ragIonIere

pretI luIgI psIup-pslI bologna aVVocato, proFessore dI FIlosoFIa

prezIosI costantIno pdl salerno aVVocato

prIolo antonIo psIup-psI catanzaro aVVocato

proIa alFredo dc l’aQuIla IndustrIale

puccI alberto marIo pcI parma Ingegnere

puotI renato uQ-mIsto napolI aVVocato

Quarello gIoachIno dc torIno pubblIcIsta, IndustrIale

QuIntIerI adolFo dc catanzaro aVVocato

QuIntIerI QuInto udn-plI catanzaro Ingegnere

raImondI gIuseppe dc cuneo Ingegnere

raPelli GiusePPe dc torino raGioniere

ravaGnan riccardo Pci venezia dottore in GiurisPrudenza, Giornalista

reale eugenIo pcI napolI dottore In medIcIna

reale VIto udn potenza aVVocato

recca raFFaele dc barI aVVocato

rescIgno matteo dc salerno aVVocato, proFessore

restagno pIer carlo dc coll. unIco naz. FunzIonarIo bancarIo

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

restIVo Francesco * dc palermo aVVocato, docente unIVersItarIo* subentrato a d’amIco dIego, deceduto, l’11 settembre 1947 * dImIssIonarIo Il 13 noVembre 1947; sostItuIto da cortese pasQuale Il 14 noVembre 1947

rIccI gIuseppe pcI bologna IndustrIale

rIccIo steFano dc napolI aVVocato, proFessore dI dIrItto penale nell’unIVersItà dI napolI

rIVera VIncenzo dc l’aQuIla proFessore nell’unIVersItà dI roma, dIrettore dell’IstItuto botanIco

rodI cesarIo uQ barI proFessore dI storIa e FIlosoFIa

rodInÓ marIo uQ napolI Ingegnere

rodInÓ ugo dc napolI dottore In gIurIsprudenza e In scIenze economIche e polItIco-socIalI

rognonI arturo uQ coll. unIco naz. IndustrIale, commercIante

romano antonIo dc catanIa dottore In gIurIsprudenza, presIdente dI trIbunale

romIta gIuseppe psIup-psI cuneo Ingegnere

rosellI enrIco dc brescIa dottore In chImIca, sIndacalIsta

rossI gIuseppe pcI FIrenze operaIo

rossI marIa maddalena pcI Verona dottore In chImIca

rossi Paolo PsiuP-Psli Genova avvocato

roVeda gIoVannI pcI torIno operaIo

rubIllI alFonso udn-plI salerno aVVocato

ruggerI luIgI pcI ancona commercIante

ruggIero carlo psIup-pslI barI laureato In gIurIsprudenza

ruini bartoloMeo (Meuccio) Misto coll. unico naz. avvocato

rumor marIano dc Verona dottore In lettere, Insegnante dI lIceo

russo perez guIdo uQ palermo aVVocato

saccentI dIno pcI FIrenze operaIo

saggIn marIo dc Verona dottore In scIenze economIche e commercIalI

salerno nIcola psIup-pslI napolI aVVocato

salIzzonI angelo dc bologna ragIonIere

salVatore attIlIo dc catanIa aVVocato

sampIetro umberto dc mIlano aVVocato

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la storia della nostra costituzione

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

sansone luIgI renato * psIup-pslI napolI aVVocato* subentrato a lombardI gIoVannI, deceduto, Il 12 dIcembre 1946

santI ettore prI-mIsto perugIa ragIonIere

sapIenza gIuseppe * psIup-pslI catanIa aVVocato* subentrato a lupIs gIuseppe, dI cuI Fu annullata l’elezIone, Il 3 luglIo 1947

saragat gIuseppe psIup-pslI roma dottore In scIenze polItIche

sardIello gaetano prI coll. unIco naz. aVVocato

sartor domenIco dc VenezIa aVVocato

scalFaro oscar luIgI dc torIno dottore In gIurIsprudenza, magIstrato

scarpa sergIo pcI torIno geometra

scelba marIo dc catanIa aVVocato

schIaVettI Fernando autonomIsta (pa) coll. unIco naz. dottore In lettere, gIornalIsta

schIrattI guglIelmo dc udIne aVVocato

scoca salVatore dc salerno docente In scIenze delle FInanze e dIrItto FInanzIarIo

scoccImarro mauro pcI coll. unIco naz. dottore In scIenze economIche

scottI alessandro pdl cuneo agrIcoltore

scottI Francesco pcI mIlano pubblIcIsta

secchIa pIetro pcI coll. unIco naz. FunzIonarIo dI partIto

segala marIo psIup-pslI Verona aVVocato

segnI antonIo dc caglIarI proFessore ordInarIo dI unIVersItà, aVVocato

selVaggI VIncenzo bnl-uQ coll. unIco naz. gIornalIsta

serenI emIlIo pcI coll. unIco naz. dottore In scIenze agrarIe

sForza carlo prI coll. unIco naz. dottore In gIurIsprudenza

sIcIgnano ludoVIco pcI salerno aVVocato

sIles nIcola dc catanzaro IndustrIale

sIlIpo luIgI pcI catanzaro laureato In lettere e FIlosoFIa

sIlone IgnazIo * psIup l’aQuIla scrIttore* pseudonImo dI secondo tranQuIllI

siMonini alberto PsiuP-Psli ParMa funzionario di Partito

spallIccI aldo prI bologna medIco chIrurgo

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la storia della nostra costituzione

spano VelIo pcI coll. unIco naz. gIornalIsta

spataro gIuseppe dc l’aQuIla aVVocato

stampacchIa VIto marIo psIup-psI lecce aVVocato

stella àlbIno ottaVIo dc torIno agrIcoltore

storchI FerdInando dc coll. unIco naz. dottore In scIenze economIche e commercIalI

sullo FIorentIno dc salerno dottore In lettere, proFessore

taddIa gherardo psIup-pslI bologna aVVocato

tambronI armarolI Fernando dc ancona aVVocato

tarGetti ferdinando PsiuP-Psi firenze avvocato

taviani eMilio Paolo dc Genova dottore in GiurisPrudenza, in scienze sociali e in filosofia, Professore universitario

tega renato psIup-psI bologna Insegnante elementare

terracini uMberto Pci Genova avvocato

terranoVa corrado dc catanIa Ingegnere

tessItorI tIzIano dc udIne aVVocato

tIerI VIncenzo uQ coll. unIco naz. gIornalIsta, commedIograFo

tItomanlIo VIttorIa dc napolI Insegnante

toGliatti PalMiro Pci coll. unico naz. dottore in GiurisPrudenza

toGni GiusePPe dc Pisa diriGente di azienda

tomba tullIo psIup-psI Verona pubblIcIsta

tonello tommaso psIup-psI VenezIa dIrettore dIdattIco, pubblIcIsta

tonettI gIoVannI psIup-psI VenezIa dottore In scIenze socIalI

tosato eGidio dc coll. unico naz. avvocato, Professore ordinario nell’università di Milano

tosI enrIco dc como dottore, proFessore, ragIonIere

tozzI condIVI renato dc ancona aVVocato

tremellonI roberto * psIup-pslI mIlano dottore In scIenze economIche e commercIalI* subentrato a greppI antonIo, dImIssIonarIo, Il 26 settembre 1946

treVes paolo psIup-pslI mIlano dottore In gIurIsprudenza e scIenze polItIche, pubblIcIsta

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

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la storia della nostra costituzione

trImarchI mIchelangelo dc catanIa aVVocato

trIpedI domenIco udn-uQ catanzaro aVVocato

trullI martIno uQ barI aVVocato

tumInellI mIchele marIa uQ mIlano dottore In lettere

tuPini uMberto dc ancona avvocato

turco alessandro dc catanzaro aVVocato

ubertI gIoVannI dc Verona dottore In gIurIsprudenza e In scIenze socIalI

ValentI mIchele dc parma aVVocato

ValIanI leo autonomIsta (pa) coll. unIco naz. gIornalIsta

Vallone luIgI udn lecce IndustrIale

Valmarana gIustIno dc Verona aVVocato

vanoni ezio dc coMo avvocato, Professore universitario

VarVaro antonIo mIsto palermo aVVocato

VendIttI mIlzIade uQ coll. unIco naz. dottore In gIurIsprudenza

VernocchI olIndo psIup-psI coll. unIco naz. dottore In gIurIsprudenza, gIornalIsta

VeronI dante * pdl roma aVVocato* subentrato a VIsocchI guglIelmo, dI cuI Fu annullata l’elezIone, Il 6 FebbraIo 1947

VIale ambrogIo dc genoVa aVVocato

VIcentInI rodolFo dc brescIa dottore commercIalIsta

VIgna oberdan psIup-psI udIne aVVocato

VIgo gaetano dc catanIa aVVocato

VIgorellI ezIo psIup-pslI mIlano aVVocato

VIlardI gIuseppe uQ-mIsto catanzaro ragIonere, esportatore

VIllabruna bruno udn-plI torIno aVVocato

VIllanI ezIo psIup-pslI bologna gIornalIsta

VIncIguerra Ireneo psIup-psI salerno aVVocato

VIschIonI FelIce psIup-psI como ImpIegato nelle FerroVIe dello stato

VIsocchI guglIelmo * udn roma Ingegnere* annullata l’elezIone Il 10 dIcembre 1946; sostItuIto da VeronI dante Il 6 FebbraIo 1947

Volpe calogero dc palermo medIco chIrurgo

zaccagnInI benIgno dc bologna dottore In medIcIna e chIrurgIa

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

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la storia della nostra costituzione

zagarI marIo * psIup-pslI roma dottore In gIurIsprudenza* subentrato ad albertI gIuseppe, dImIssIonarIo, Il 24 luglIo 1946

zanardI Francesco psIup-pslI bologna dottore In chImIca e FarmacIa

zannerInI emIlIo psIup-psI sIena dIrettore e presIdente del consorzIo maremmano delle cooperatIVe dI produzIone e laVoro

zappellI luIgI * psIup-psI torIno ImpresarIo costruttore* subentrato ad amadeo FIlIppo, deceduto, Il 28 gIugno 1946

zerbI tommaso dc mIlano docente unIVersItarIo dI ragIonerIa

zotta marIo dc potenza dottore In gIurIsprudenza, consIglIere dI stato

zuccarini oliviero Pri ancona Giornalista

i dePutati dell’asseMblea costituente

i ParlaMentari che coMPonevano la “coMMissione dei 75”sono evidenziati in Grassetto

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

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la storia della nostra costituzione

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA

la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA

la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

ProMulGazione

Senato della Repubblica

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

L’ASSEMBLEA COSTITUENTE

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1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercitanelle forme e nei limiti della Costituzione.

Progetto della commissione dei 75Già art. 1l’Italia è una repubblica democra-tica. la repubblica italiana ha perfondamento il lavoro e la parteci-pazione effettiva di tutti i lavoratoriall’organizzazione politica, econo-mica e sociale del paese. la sovranità emana dal popolo edè esercitata nelle forme e nei limitidella costituzione e delle leggi.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentel’Italia è una repubblica democra-tica fondata sul lavoro. la sovranitàappartiene al popolo, che la eser-cita nelle forme e nei limiti dellacostituzione.FanFani (DC); Grassi (UDn); Mo-ro, TosaTo, BUlloni, PonTi, Cle-riCi (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentel’Italia è una repubblica democra-tica, fondata sul lavoro. la sovranità appartiene al popolo,che la esercita nelle forme e nei li-miti della costituzione.

leggi di modificanessuna.

articolo

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

PrinciPifondaMentali

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

parte II

ordInamento della repubblIca

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

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2

La Repubblica riconosce e garantisce i dirittiinviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale.

Progetto della commissione dei 75Già art. 6per tutelare i principî inviolabili esacri di autonomia e dignità dellapersona e di umanità e giustizia fragli uomini, la repubblica italianagarantisce i diritti essenziali agli in-dividui ed alle formazioni socialiove si svolge la loro personalità erichiede l’adempimento dei doveridi solidarietà politica, economicae sociale.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituirlo col seguente, da collo-carsi come art. 2:“la repubblica riconosce e garan-tisce i diritti inviolabili dell’uomosia come singolo, sia nelle forma-zioni sociali ove si svolge la suapersonalità; e richiede l’adempi-mento dei doveri di solidarietà po-litica, economica e sociale.”aMenDola, laConi, ioTTi leonil-De, GrieCo (PCi).

Identico emendamento venne pre-sentato dai deputati:FanFani (DC); Grassi (UDn); Mo-ro, TosaTo, BUlloni, PonTi, Cle-riCi (DC).

l due emendamenti sostitutivi ven-nero posti ai voti congiuntamentee congiuntamente approvati.

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica riconosce e garan-tisce i diritti inviolabili dell’uomo,sia come singolo sia nelle forma-zioni sociali ove si svolge la suapersonalità, e richiede l’adempi-mento dei doveri inderogabili disolidarietà politica, economica esociale.

leggi di modificanessuna.

articolo

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

PrinciPifondaMentali

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

parte II

ordInamento della repubblIca

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

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3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzionedi sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinionipolitiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacolidi ordine economico e sociale, che, limitando difatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umanae l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratoriall’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Progetto della commissione dei 75Già art. 7l cittadini, senza distinzione di ses-so, di razza e lingua, di condizionisociali, di opinioni religiose e po-litiche, sono eguali di fronte allalegge.è compito della repubblica rimuo-vere gli ostacoli d’ordine economi-co e sociale che limitano la libertàe l’eguaglianza degli individui e im-pediscono il completo sviluppodella persona umana.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituirlo col seguente da collo-carsi come art. 3:“I cittadini, senza distinzione disesso, di razza, di lingua, di condi-zioni sociali, di religione e di opi-nioni politiche, hanno pari dignitàsociale e sono eguali di fronte allalegge.è compito della repubblica rimuo-vere gli ostacoli di ordine econo-mico e sociale che, limitando difatto la libertà e l’eguaglianza deicittadini, impediscono il completosviluppo della persona umana el’effettiva partecipazione di tutti ilavoratori all’organizzazione poli-tica, economica e sociale dell’Ita-lia.”aMenDola, laConi, ioTTi leonil-De, GrieCo (PCi).

Identico emendamento venne pre-sentato dai deputati:FanFani (DC); Grassi (UDn); Mo-ro, TosaTo, BUlloni, PonTi, Cle-riCi (DC).I due emendamenti sostitutivi ven-nero posti ai voti congiuntamentee congiuntamente approvati.

testo approvatodall’assembleacostituentetutti i cittadini hanno pari dignitàsociale e sono eguali davanti allalegge, senza distinzione di sesso,di razza, di lingua, di religione, diopinioni politiche, di condizionipersonali e sociali.è compito della repubblica rimuo-vere gli ostacoli di ordine econo-mico e sociale, che, limitando difatto la libertà e l’eguaglianza deicittadini, impediscono il pieno svi-luppo della persona umana e l’ef-fettiva partecipazione di tutti i la-voratori all’organizzazione politica,economica e sociale del paese.

leggi di modificanessuna.

articolo

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

PrinciPifondaMentali

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

parte II

ordInamento della repubblIca

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

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4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, unaattività o una funzione che concorra al progressomateriale o spirituale della società.

Progetto della commissione dei 75Già art. 31la repubblica riconosce a tutti icittadini il diritto al lavoro e pro-muove le condizioni per rendereeffettivo questo diritto.ogni cittadino ha il dovere di svol-gere un’attività od una funzioneche concorra allo sviluppo mate-riale o spirituale della società, con-formemente alle proprie possibilitàe alle proprie scelte.l’adempimento di questo dovereè condizione per l’esercizio dei di-ritti politici.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesopprimere il terzo comma.CorTese (UDn-Pli).

Identico emendamento venne pre-sentato dal deputato: Foa (Pa).

Idem dai deputati: ZoTTa, Cassiani (DC).

Idem dai deputati: Caso (DC); CoPPa (UQ); De Maria(DC).

Idem dal deputato: GaBrieli (DC).

Idem dai deputati:BenvenUTi, DoMineDò (DC).

Idem dai deputati: BosCo lUCarelli, CaPPi, CaPPUGi (DC).

sopprimere il secondo e il terzocomma.niTTi (UDn-Pli).

Non approvata la soppressione delsecondo comma.

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica riconosce a tutti icittadini il diritto al lavoro e pro-muove le condizioni che rendanoeffettivo questo diritto.ogni cittadino ha il dovere di svol-gere secondo le proprie possibilitàe la propria scelta, un’attività o unafunzione che concorra al progres-so materiale o spirituale della so-cietà.

leggi di modificanessuna.

articolo

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

PrinciPifondaMentali

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

parte II

ordInamento della repubblIca

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

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5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;adegua i princìpi ed i metodi della sualegislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Progetto della commissione dei 75Già art. 106la repubblica italiana, una ed in-divisibile, riconosce e promuovele autonomie locali.attua, nei servizi che dipendonodallo stato, un ampio decentra-mento amministrativo.adegua i principî ed i metodi dellasua legislazione alle esigenzedell’autonomia e del decentra-mento.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica, una e indivisibile,riconosce e promuove le autono-mie locali; attua nei servizi che di-pendono dallo stato il più ampiodecentramento amministrativo;adegua i principî ed i metodi dellasua legislazione alle esigenzedell’autonomia e del decentra-mento.

leggi di modificanessuna.

articolo

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

PrinciPifondaMentali

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

parte II

ordInamento della repubblIca

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

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6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Progetto della commissione dei 75articolo non presente.

articoli aggiuntivial Progetto dellacommissione dei 75Già art. 108 bisla repubblica detta norme per laprotezione delle minoranze lingui-stiche.CoDiGnola (Pa). Modificato su proposta della Com-missione ed approvato sostituen-do la parola “protezione” con la pa-rola “tutela”.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica tutela con appositenorme le minoranze linguistiche.

leggi di modificanessuna.

articolo

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

PrinciPifondaMentali

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

parte II

ordInamento della repubblIca

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

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7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai PattiLateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettatedalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Progetto della commissione dei 75Già art. 5lo stato e la chiesa cattolica sono,ciascuno nel proprio ordine, indi-pendenti e sovrani.l loro rapporti sono regolati dai pat-ti lateranensi. Qualsiasi modifica-zione dei patti, bilateralmente ac-cettata, non richiede procedimen-to di revisione costituzionale.le altre confessioni religiose han-no diritto di organizzarsi secondoi propri statuti, in quanto non con-trastino con l’ordinamento giuridi-co italiano. l rapporti con lo statosono regolati per legge, sulla basedi intese, ove siano richieste, conle rispettive rappresentanze.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentetrasferire l’ultimo comma all’arti-colo 14, sostituendo le parole: “lealtre confessioni” con: “tutte leconfessioni”.lUCiFero (Pli).Approvata solo la proposta di tra-sferimento (vedi art. 8 testo defini-tivo).

testo approvatodall’assembleacostituentelo stato e la chiesa cattolica sono,ciascuno nel proprio ordine, indi-pendenti e sovrani.l loro rapporti sono regolati dai pat-ti lateranensi. le modificazioni deipatti, accettate dalle due parti, nonrichiedono procedimento di revi-sione costituzionale.

leggi di modificanessuna.

articolo

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8

Tutte le confessioni religiose sono egualmentelibere davanti alla legge.Le confessioni religiose diverse dalla cattolicahanno diritto di organizzarsi secondo i propristatuti, in quanto non contrastino conl’ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relativerappresentanze.

Progetto della commissione dei 75Già art. 14tutti hanno diritto di professare li-beramente la propria fede religio-sa, in qualsiasi forma individuale oassociata, di farne propaganda edi esercitare in privato ed in pub-blico atti di culto, purché non sitratti di principî o riti contrari all’or-dine pubblico o al buon costume.All’articolo 14 venne aggiunto l’ul-timo comma dell’articolo 5 del pro-getto, come da emendamento Lu-cifero (vedi art. 7 testo definitivo).

nuovo testo della commissionetutti hanno diritto di professare li-beramente la propria fede religio-sa, in qualsiasi forma, individualeo associata, di farne propagandae di esercitare in pubblico o in pri-vato atti di culto, purché non si trattidi riti contrari al buon costume.le confessioni religiose diversedalla cattolica hanno diritto di or-ganizzarsi secondo i propri statutiin quanto non contrastino coll’or-dinamento giuridico italiano.l loro rapporti con lo stato sono re-golati per legge sulla base di intesecon le rispettive rappresentanze.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentemodificare il comma che si vienead aggiungere all’articolo 14 dopola trasposizione dall’articolo 5 (art.7 testo definitivo): “tutte le confes-sioni religiose sono egualmente li-bere di fronte alla legge”.CaPPi, GronChi (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentetutte le confessioni religiose so-no egualmente libere davanti allalegge.le confessioni religiose diversedalla cattolica hanno diritto di or-ganizzarsi secondo i propri statuti,in quanto non contrastino con l’or-dinamento giuridico italiano.l loro rapporti con lo stato sono re-golati per legge sulla base di intesecon le relative rappresentanze.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 12 aprile 1947 vennesuddiviso in 2 distinti articoli: 8 e19 del testo definitivo.

leggi di modificanessuna.

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9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Progetto della commissione dei 75Già art. 29l monumenti artistici e storici, achiunque appartengano ed in ogniparte del territorio nazionale, sonosotto la protezione dello stato.compete allo stato anche la tuteladel paesaggio.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75

Già art. 29 bisla repubblica promuove la ricer-ca scientifica e la sperimentazio-ne tecnica e ne incoraggia lo svi-luppo.Firrao, ColonneTTi (DC); noBile(PCi).

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteall’articolo 29, sostituire la primaparte con la seguente: “Il patrimo-nio artistico e storico della nazioneè sotto la tutela dello stato”.CoDiGnola (Pa); MalaGUGini (Psi);MarChesi, noBile (PCi).

sostituire alla parola “stato” la pa-rola “repubblica”.lUssU (Psa).Sub-emendamento all’emenda-mento Codignola.

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica promuove lo svilup-po della cultura e la ricerca scien-tifica e tecnica.tutela il paesaggio e il patrimoniostorico e artistico della nazione.

leggi di modificanessuna.

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Progetto della commissione dei 75Già art. 3l’ordinamento giuridico italiano siconforma alle norme del diritto in-ternazionale generalmente rico-nosciute.

Già art. 11la condizione giuridica dello stra-niero è regolata dalla legge in con-formità delle norme e dei trattatiinternazionali.lo straniero al quale siano negatenel proprio paese le libertà garan-tite dalla costituzione italiana hadiritto di asilo nel territorio italiano.non è ammessa l’estradizione del-lo straniero per reati politici.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentedopo il secondo comma, aggiun-gere il seguente: “non è ammessal’estradizione del cittadino, salvoche sia espressamente consentitada convenzioni internazionali”.

all’ultimo comma, dopo la parola:“estradizione” aggiungere: “del cit-tadino”.CorsaneGo (DC).Parzialmente approvato con la so-stituzione, proposta dalla Commis-sione, della parola “convenzioni”con la parola “trattati”.

al secondo comma, aggiungere leparole: “nelle condizioni stabilitedalla legge”.Perassi (Pri).

“lo straniero, al quale sia impeditol’effettivo esercizio dei diritti deri-vanti dalle libertà democratichegarantite dalla costituzione italia-na, ha diritto di asilo nel territoriodella repubblica italiana”.Treves (Psli); BUlloni, CaPPi (DC).

aggiungere al secondo comma: “main nessun caso per reati politici”.Perassi (Pri); CorsaneGo (DC).

Sub-emendamento all’emenda-mento Corsanego.

testo approvatodall’assembleacostituentel’ordinamento giuridico italiano siconforma alle norme del diritto in-ternazionale generalmente rico-nosciute.la condizione giuridica dello stra-niero è regolata dalla legge in con-formità delle norme e dei trattatiinternazionali.lo straniero, al quale sia impeditonel suo paese l’effettivo eserciziodelle libertà democratiche garan-tite dalla costituzione italiana, hadiritto d’asilo nel territorio della re-pubblica secondo le condizionistabilite dalla legge.non è ammessa l’estradizione del-lo straniero per reati politici.

NotaIn sede di coordinamento gli arti-coli 3 e 11 del progetto vennerodapprima unificati e successiva-mente scissi in due distinti articoli:10 e 26 del testo definitivo.

leggi di modificala legge costituzionale 21 giugno1967, n. 1 «estradizione per i delittidi genocidio» (g.u. n. 164 del 3 lu-glio 1967) stabilisce (art. unico):“l’ultimo comma dell’articolo 10 el’ultimo comma dell’articolo 26 del-la costituzione non si applicano aidelitti di genocidio”.

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10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionalegeneralmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolatadalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paesel’effettivo esercizio delle libertà democratichegarantite dalla Costituzione italiana, ha dirittod’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

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11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e comemezzo di risoluzione delle controversieinternazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;promuove e favorisce le organizzazioniinternazionali rivolte a tale scopo.

Progetto della commissione dei 75Già art. 4l’Italia rinunzia alla guerra comestrumento di conquista e di offesaalla libertà degli altri popoli e con-sente, a condizione di reciprocitàe di eguaglianza, le limitazioni disovranità necessarie ad una orga-nizzazione internazionale che as-sicuri la pace e la giustizia tra i po-poli.

nuovo testo della commissionel’Italia ripudia la guerra come stru-mento di offesa alla libertà degli al-tri popoli e di risoluzione delle con-troversie internazionali e consente,in condizione di parità con gli altristati, alle limitazioni di sovranitànecessarie ad un ordinamento in-ternazionale che assicuri la pacee la giustizia tra i popoli.

emendamenti approvatidall’assembleacostituente“l’Italia ripudia la guerra comestrumento di offesa alla libertà de-gli altri popoli e come mezzo di ri-soluzione delle controversie inter-nazionali”.selvaGGi (UQ).

sostituire alle ultime parole: “tra ipopoli” le parole: “tra le nazioni”.leone Giovanni, BeTTiol, Mon-TiCelli, nUMeroso, Borsellino,MeDi, Jervolino, De MiChele,GorTani (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentel’Italia ripudia la guerra come stru-mento di offesa alla libertà degli al-tri popoli e come mezzo di risolu-zione delle controversie interna-zionali; consente, in condizioni diparità con gli altri stati, alle limi-tazioni di sovranità necessarie adun ordinamento che assicuri lapace e la giustizia fra le nazioni;promuove e favorisce le organiz-zazioni internazionali rivolte a talescopo.

leggi di modificanessuna.

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12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Progetto della commissione dei 75Già art. 2la bandiera d’Italia è il “tricolore”:verde, bianco e rosso, a bande ver-ticali di uguali dimensioni.

nuovo testo della commissionela bandiera della repubblica è iltricolore italiano: verde, bianco,rosso, a bande verticali di egualidimensioni.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentela bandiera della repubblica è iltricolore italiano: verde, bianco erosso, a tre bande verticali di egualidimensioni.

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La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, néqualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziariae nei soli casi e modi previsti dalla legge.In casi eccezionali di necessità ed urgenza,indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimentiprovvisori, che devono essere comunicati entroquarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successivequarantotto ore, si intendono revocati e restanoprivi di ogni effetto.

Progetto della commissione dei 75Già art. 8la libertà personale è inviolabile.non è ammessa forma alcuna didetenzione, di ispezione o perqui-sizione personale o domiciliare, néqualsiasi altra restrizione della li-bertà personale, se non per attomotivato dell’autorità giudiziaria enei soli casi e modi previsti dallalegge.In casi eccezionali di necessità edurgenza, indicati tassativamentedalla legge, l’autorità di pubblicasicurezza può prendere misureprovvisorie, che devono essere co-municate entro quarantotto oreall’autorità giudiziaria.se questa non le convalida nei ter-mini di legge, sono revocate e re-stano prive di ogni effetto.è punita ogni violenza fisica o mo-rale a danno delle persone comun-que sottoposte a restrizioni di li-bertà.

nuovo testo della commissionesostituire il secondo comma colseguente:non è ammessa forma alcuna didetenzione, di ispezione o perqui-sizione personale, né qualsiasi al-tra restrizione della libertà perso-nale, se non per atto motivato del-l’autorità giudiziaria e nei soli casie modi previsti dalla legge.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire l’articolo 8 col seguente:“la libertà personale è inviolabile.nessuno può esserne privato, sal-vo il caso di flagranza di reato, senon per atto dell’autorità giudiziarianei casi e nei modi previsti dallalegge.Il fermo di polizia non è ammessoche per fondato sospetto di reatoe di fuga. Il fermo e l’arresto di po-lizia non possono durare più diquarantotto ore.decorso tale termine, la personafermata o arrestata deve essere ri-messa in libertà, a meno che l’au-torità giudiziaria, informata del ca-so, non abbia convalidato il prov-vedimento.è vietata ogni violenza fisica o mo-rale nei confronti delle persone co-munque sottoposte a restrizioni dilibertà”.BeTTiol, leone Giovanni, MeDa(DC).Approvato solo ultimo comma; ri-tirati gli altri.

al terzo comma, sostituire le paro-le: “autorità di pubblica sicurezza”,con le parole: “autorità di polizia”.

all’ultimo comma, aggiungere: “èassolutamente vietato privare dellalibertà personale chiunque siaestraneo al fatto per il quale l’au-torità di polizia procede”.CrisPo (Pli).

al terzo comma, sopprimere l’ulti-mo periodo: “se questa non leconvalida nei termini di legge, so-no revocate e restano prive di ognieffetto”, sostituendolo col seguen-te: “la quale ha l’obbligo di provve-dere alla convalida di esse entro lesuccessive quarantotto ore, altri-menti si intendono revocate e privedi ogni effetto”.PreZiosi (PDl).

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ordInamento della repubblIca

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13articolo

titolo Irapporti civili

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

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> segue articolo 13 > segue emendamenti

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È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

aggiungere alla fine dell’articolo 8:“la legge determina i limiti massi-mi della carcerazione preventiva”.MUrGia, avanZini, BenvenUTi(DC).

scindere l’articolo 8 in due articolial fine di dare rilievo speciale allalibertà di domicilio.lUCiFero (Pli); Basso (PsiUP-Psi);BUlloni (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentela libertà personale è inviolabile.non è ammessa forma alcuna didetenzione, di ispezione o perqui-sizione personale, né qualsiasi al-tra restrizione della libertà perso-nale, se non per atto motivato del-l’autorità giudiziaria e nei soli casie modi previsti dalla legge.In casi eccezionali di necessità edurgenza, indicati tassativamentedalla legge, l’autorità di pubblicasicurezza può adottare provvedi-menti provvisori, che devono es-sere comunicati entro quarantottoore all’autorità giudiziaria e, se que-sta non li convalida nelle succes-sive quarantotto ore, si intendonorevocati e restano privi di ogni ef-fetto.è punita ogni violenza fisica e mo-rale sulle persone comunque sot-toposte a restrizioni di libertà.la legge stabilisce i limiti massimidella carcerazione preventiva.

leggi di modificanessuna.

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13articolo

titolo Irapporti civili

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

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segue emendamenti

segue articolo 13

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Il domicilio è inviolabile.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modistabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritteper la tutela della libertà personale.Gli accertamenti e le ispezioni per motivi disanità e di incolumità pubblica o a fini economicie fiscali sono regolati da leggi speciali.

Progetto della commissione dei 75articolo non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già art. 8 bisIl domicilio è inviolabile.nessuno vi si può introdurre o ese-guirvi ispezioni o perquisizioni osequestri, se non nei casi di leggeo per ordine dell’autorità giudizia-ria, salvo quanto previsto dalla leg-ge per esigenze di sanità o di pub-blica incolumità.solo in casi eccezionali di neces-sità ed urgenza, indicati tassativa-mente dalla legge, l’autorità di pub-blica sicurezza può prendere mi-sure provvisorie che debbono es-sere comunicate entro quarantottoore all’autorità giudiziaria. per laconvalida valgono le disposizionidell’articolo precedente.gli ufficiali della pubblica sicurezzapotranno introdursi nel luogo o neiluoghi, diversi dall’abitazione, ovela persona esplichi la sua attività,per i soli accertamenti previsti dallalegge in materia economica e fi-scale.lUCiFero (Pli); rUsso PereZ (UQ);CorBino (GM); ConDorelli, Co-lonna, BellavisTa, QUinTeriQUinTo, Perrone-CaPano, Cor-Tese, BaDini ConFalonieri (Pli).

Il domicilio è inviolabile.nessuno vi si può introdurre o ese-guirvi ispezioni o perquisizioni osequestri, senza ordine motivatodall’autorità giudiziaria e nei solicasi e modi previsti dalla legge.per i casi eccezionali di necessitàe di urgenza valgono le disposizio-ni dell’articolo precedente a tuteladella libertà della persona.gli accertamenti e le ispezioni permotivi di sanità, di incolumità pub-blica o per scopi economici e fisca-li sono regolati da leggi speciali.Basso (Psi); laConi (PCi); MorTaTi(DC); Perassi (Pri).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl domicilio è inviolabile.non vi si possono eseguire ispe-zioni o perquisizioni o sequestri senon nei casi e modi stabiliti dallalegge secondo le garanzie pre-scritte per la tutela della libertà per-sonale.gli accertamenti e le ispezioni permotivi di sanità e di incolumitàpubblica o a fini economici e fiscalisono regolati da leggi speciali.

leggi di modificanessuna.

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14articolo

titolo Irapporti civili

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parte Idiritti e doveri dei cittadini

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La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 9la libertà e la segretezza di corri-spondenza e di ogni forma di co-municazione sono garantite. la lo-ro limitazione può avvenire soltan-to per atto motivato dell’autoritàgiudiziaria, nei casi stabiliti dallalegge.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesopprimere la seconda parte.nel caso in cui tale emendamentovenga respinto, alla fine dell’arti-colo aggiungere: “ed in pendenzadi procedimento penale”.ConDorelli, BellavisTa (Pli).Approvato solo secondo comma.

testo approvatodall’assembleacostituentela libertà e la segretezza della cor-rispondenza e di ogni altra formadi comunicazione sono inviolabili.la loro limitazione può avveniresoltanto per atto motivato dell’au-torità giudiziaria con le garanziestabilite dalla legge.

leggi di modificanessuna.

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15articolo

titolo Irapporti civili

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Page 52: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Ogni cittadino può circolare e soggiornareliberamente in qualsiasi parte del territorionazionale, salvo le limitazioni che la leggestabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può esseredeterminata da ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal territoriodella Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 10ogni cittadino può circolare e sog-giornare liberamente in qualsiasiparte del territorio italiano, nei limitie nei modi stabiliti in via generaledalla legge per motivi di sanità odi sicurezza. In nessun caso la leg-ge può limitare questa libertà perragioni politiche.ogni cittadino ha diritto di emigra-re, salvo gli obblighi di legge.la repubblica tutela il lavoro ita-liano all’estero.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire ai due ultimi commidell’articolo 10 del testo della com-missione, il seguente:“ogni cittadino è libero di usciredal territorio della repubblica edi rientrarvi, salvo gli obblighi dilegge”.

trasferire i due ultimi commi deltesto della commissione al titoloIII sui rapporti economici .BUlloni, sChiraTTi (DC).

Trasfuso nell’art. 30 del progettocome comma aggiuntivo dellaCommissione (vedi art. 35 testodefinitivo).

testo approvatodall’assembleacostituenteogni cittadino può circolare e sog-giornare liberamente in qualsiasiparte del territorio nazionale, salvole limitazioni che la legge stabiliscein via generale per motivi di sanitào di sicurezza. nessuna restrizionepuò essere determinata da ragionipolitiche. ogni cittadino è libero di uscire dalterritorio della repubblica e di rien-trarvi, salvo gli obblighi di legge.

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titolo Irapporti civili

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I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamentee senz’armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere datopreavviso alle autorità, che possono vietarlesoltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Progetto della commissione dei 75Già art. 12tutti hanno diritto di riunirsi paci-ficamente e senz’armi.per le riunioni, anche in luogoaperto al pubblico, non è richiestopreavviso.delle riunioni in luogo pubblico de-ve essere dato preavviso alle au-torità, che possono vietarle percomprovati motivi di sicurezza e diincolumità pubblica.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteI cittadini hanno diritto di riunirsipacificamente e senz’armi.per le riunioni, anche in luogoaperto al pubblico, non è richiestopreavviso.delle riunioni in luogo pubblico de-ve essere dato preavviso alle au-torità, che possono vietarle soltan-to per comprovati motivi di sicu-rezza o di incolumità pubblica.

leggi di modificanessuna.

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I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,senza autorizzazione, per fini che non sono vietatiai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle cheperseguono, anche indirettamente, scopi politicimediante organizzazioni di carattere militare.

Progetto della commissione dei 75Già art. 13l cittadini hanno diritto di associarsiliberamente, senza autorizzazione,per fini che non sono vietati ai sin-goli dalla legge penale.sono proibite le associazioni se-grete e quelle che perseguono an-che indirettamente scopi politicimediante organizzazioni di carat-tere militare.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteI cittadini hanno diritto di associarsiliberamente, senza autorizzazione,per fini che non sono vietati ai sin-goli dalla legge penale.sono proibite le associazioni se-grete e quelle che perseguono, an-che indirettamente, scopi politicimediante organizzazioni di carat-tere militare.

leggi di modificanessuna.

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Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Progetto della commissione dei 75Già art. 14, 1° commaVedi nota art. 8.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentetutti hanno diritto di professare li-beramente la propria fede religiosain qualsiasi forma, individuale o as-sociata, di farne propaganda e diesercitarne in privato o in pubblicoil culto, purché non si tratti di riticontrari al buon costume.

leggi di modificanessuna.

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19articolo

titolo Irapporti civili

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Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazionilegislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Progetto della commissione dei 75Già art. 15Il carattere ecclesiastico ed il finedi religione o di culto d’una asso-ciazione od istituzione non posso-no essere causa di speciali limita-zioni legislative né di speciali gra-vami fiscali per la sua costituzione,per la sua capacità giuridica, perogni sua forma di attività.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl carattere ecclesiastico e il fine direligione o di culto d’una associa-zione od istituzione non possonoessere causa di speciali limitazionilegislative né di speciali gravamifiscali per la sua costituzione, ca-pacità giuridica e ogni forma di at-tività.

leggi di modificanessuna.

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parte II

ordInamento della repubblIca

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

20articolo

titolo Irapporti civili

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

IndIcegenerale

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IndIce deglI artIcolI

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Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.Si può procedere a sequestro soltanto per attomotivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampaespressamente lo autorizzi, o nel caso di violazionedelle norme che la legge stessa prescriva perl’indicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo interventodell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito

Progetto della commissione dei 75Già art. 16tutti hanno diritto di esprimere li-beramente il proprio pensiero conla parola, lo scritto, ed ogni altromezzo di diffusione.la stampa non può essere sotto-posta ad autorizzazioni o censure.si può procedere al sequestro sol-tanto per atto dell’autorità giudi-ziaria nei casi di reati e di violazionidi norme amministrative per i qualila legge sulla stampa dispone il se-questro.nei casi predetti, quando vi è as-soluta urgenza e non è possibile iltempestivo intervento dell’autoritàgiudiziaria, il sequestro della stam-pa periodica può essere eseguitoda ufficiali di polizia giudiziaria, chedebbono immediatamente, e nonmai oltre ventiquattro ore, chiederela convalida dei loro atti all’autoritàgiudiziaria.la legge può stabilire controlli perl’accertamento delle fonti di notiziee dei mezzi di finanziamento dellastampa periodica.sono vietate le pubblicazioni astampa, gli spettacoli e tutte le altremanifestazioni che siano contrarieal buon costume. la legge deter-mina misure adeguate.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentedopo il primo comma, aggiungere:“al fine di garantire a tutti i cittadinil’effettivo esercizio di questo dirittoe di escludere ogni monopolio difatto, lo stato può disporre controlliper l’accertamento dei mezzi di fi-nanziamento e può regolare l’im-piego dei mezzi di produzione”.dopo il secondo comma, aggiun-gere: “lo stato può disporre con-trolli sulle agenzie d’informazioneal fine di accertarne le fonti di no-tizie e i mezzi di finanziamento”.

sopprimere il quinto comma.MonTaGnana Mario, Cavallari(PCi). Parzialmente approvato; parzial-mente assorbito.

aggiungere in fine dell’articolo leparole: “preventive e repressive”.Moro, TosaTo, Di FaUsTo, Bian-Chini laUra, DoMineDò, ToZZiConDivi, CiCColUnGo, reCCa,CreMasChi Carlo, BalDUZZi (DC).

sostituire il terzo comma col se-guente: “si può procedere a se-questro soltanto per atto motivatodell’autorità giudiziaria nei casi didelitto, per i quali la legge sullastampa espressamente lo con-senta, e nei casi di violazione dellenorme relative all’obbligo dell’in-dicazione dei responsabili”.Grassi (UDn); MorTaTi, CaMPo-sarCUno, CasTelli avolio, DoMi-neDò, reCCa (DC); De MiChelis(Psi); FanFani, BianChini laUra,PasTore GiUlio, MonTini (DC).

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21articolo

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> segue articolo 21 > segue emendamenti

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da ufficiali di polizia giudiziaria, che devonoimmediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro oresuccessive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.La legge può stabilire, con norme di caratteregenerale, che siano resi noti i mezzi difinanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazionicontrarie al buon costume. La legge stabilisceprovvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

sostituire al quarto comma il se-guente:“nei casi predetti, quando vi è as-soluta urgenza e non è possibileil tempestivo intervento dell’auto-rità giudiziaria, il sequestro dellastampa periodica può essere ese-guito da ufficiali di pubblica sicu-rezza, che debbono immediata-mente, e non mai oltre dodici ore,inoltrare denuncia all’autorità giu-diziaria”.BUlloni (DC); GrieCo, laConi(PCi); MonTini, CaPPi (DC); rava-Gnan, MonTaGnana Mario (PCi);roselli, BianChini laUra (DC);Cavallari (PCi); BaZoli (DC).

Approvato con la modifica propo-sta dalla Commissione della so-stituzione della parola: “dodici”con la parola “ventiquattro”.

sostituire il secondo comma conil seguente: “la legge può stabi-lire, con norme di carattere gene-rale, che siano resi noti i mezzi difinanziamento della stampa perio-dica”.MorTaTi, CaPPi, BeTTiol, raPelli,Moro, valenTi, CarBonari, Be-loTTi, BalDUZZi, Ferrario Cele-sTino (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentetutti hanno diritto di manifestareliberamente il proprio pensierocon la parola, Io scritto e ogni altromezzo di diffusione.la stampa non può essere sog-getta ad autorizzazioni o censure.si può procedere a sequestro sol-tanto per atto motivato dell’auto-rità giudiziaria nel caso di delitti,per i quali la legge sulla stampaespressamente Io autorizzi, o nelcaso di violazione delle norme chela legge stessa prescriva per l’in-dicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia assolutaurgenza e non sia possibile il tem-pestivo intervento dell’autorità giu-diziaria, il sequestro della stampaperiodica può essere eseguito daufficiali di polizia giudiziaria, chedevono immediatamente, e nonmai oltre ventiquattro ore, fare de-nunzia all’autorità giudiziaria. sequesta non lo convalida nelle ven-tiquattro ore successive, il seque-stro si intende revocato e privod’ogni effetto.la legge può stabilire, con normedi carattere generale, che sianoresi noti i mezzi di finanziamentodella stampa periodica.sono vietate le pubblicazioni astampa, gli spettacoli e tutte le al-tre manifestazioni contrarie albuon costume. la legge stabilisceprovvedimenti adeguati a preve-nire e a reprimere le violazioni.

leggi di modificanessuna.

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segue emendamenti

segue articolo 21

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Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Progetto della commissione dei 75Già art. 17nessuno può essere privato permotivi politici della capacità giuri-dica, della cittadinanza, del nome.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentenessuno può essere privato, permotivi politici, della capacità giuri-dica, della cittadinanza, del nome.

leggi di modificanessuna.

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Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 18nessuna prestazione personale opatrimoniale può essere impostase non per legge.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire alle parole: “per legge”,le parole: “in base alla legge”.TUPini (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentenessuna prestazione personale opatrimoniale può essere impostase non in base alla legge.

leggi di modificanessuna.

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Page 61: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Tutti possono agire in giudizio per la tutela deipropri diritti e interessi legittimi.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appositiistituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Progetto della commissione dei 75Già art. 19tutti possono agire in giudizio perla tutela dei propri diritti ed interes-si legittimi.la difesa è diritto inviolabile in ognistato e grado del procedimento.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già art. 100 bisla repubblica assicura medianteapposite istituzioni, la difesa ai nonabbienti in ogni grado di giurisdi-zione.la roCCa (PCi).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentetutti possono agire in giudizio perla tutela dei proprî diritti e interessilegittimi.la difesa è diritto inviolabile in ognistato e grado del procedimento.sono assicurati ai non abbienti,con appositi istituti, i mezzi per agi-re e difendersi davanti ad ogni giu-risdizione.la legge determina le condizionie i modi per la riparazione degli er-rori giudiziarî.

leggi di modificanessuna.

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Page 62: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Nessuno può essere distolto dal giudice naturaleprecostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure disicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 20nessuno può essere distolto dalgiudice naturale che gli è preco-stituito per legge.nessuno può essere punito senon in virtù di una legge in vigoreprima del fatto commesso e conla pena in essa prevista, salvo chela legge posteriore sia più favore-vole al reo.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal primo comma, sopprimere leparole: “che gli è”.leone Giovanni (DC).

sostituire il secondo comma colseguente:“nessuno può essere punito senon in forza di una legge in vigoreprima del fatto commesso”.leone Giovanni, BeTTiol, MasTi-no GesUMino, noTarianni, Fir-rao, BalDUZZi, laZZaTi, GaTTa, DeMiChele, FanFani (DC).

aggiungere, dopo il secondo, il se-guente comma:“nessuno può essere sottopostoa misure di sicurezza al di fuori deicasi previsti dalla legge”.BeTTiol, leone Giovanni (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentenessuno può essere distolto dalgiudice naturale precostituito perlegge.nessuno può essere punito senon in forza di una legge che siaentrata in vigore prima del fattocommesso.nessuno può essere sottoposto amisure di sicurezza se non nei casiprevisti dalla legge.

leggi di modificanessuna.

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L’estradizione del cittadino può essere consentitasoltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 10.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentel’estradizione del cittadino può es-sere consentita soltanto ove siaespressamente prevista dalle con-venzioni internazionali.non può in alcun caso essere am-messa per reati politici.

leggi di modificala legge costituzionale 21 giugno1967, n. 1 «estradizione per i delittidi genocidio» (g.u. n. 164 del 3 lu-glio 1967) stabilisce (art. unico):“l’ultimo comma dell’articolo 10e l’ultimo comma dell’articolo 26della costituzione non si applicanoai delitti di genocidio”.

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La responsabilità penale è personale.L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenticontrari al senso di umanità e devono tenderealla rieducazione del condannato.Non è ammessa la pena di morte.

Progetto della commissione dei 75Già art. 21la responsabilità penale è perso-nale.l’imputato non è considerato col-pevole sino alla condanna defini-tiva.le pene devono tendere alla rie-ducazione del condannato e nonpossono consistere in trattamenticontrari al senso di umanità.non è ammessa la pena di morte.possono fare eccezione soltantole leggi militari di guerra.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire l’ultimo comma col se-guente:“non è ammessa la pena di mortese non nei casi previsti dalle leggimilitari di guerra”.veroni (PDl).

testo approvatodall’assembleacostituentela responsabilità penale è perso-nale.l’imputato non è considerato col-pevole sino alla condanna defini-tiva.le pene non possono consisterein trattamenti contrarî al senso diumanità e devono tendere alla rie-ducazione del condannato. non è ammessa la pena di morte,se non nei casi previsti dalle leggimilitari di guerra.

leggi di modificalegge costituzionale 2 ottobre2007, n. 1 «modifica all’articolo 27della costituzione, concernentel’abolizione della pena di morte»(g.u. n. 236 del 10 ottobre 2007).

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Page 65: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamenteresponsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Progetto della commissione dei 75Già art. 22l dipendenti dello stato e degli entipubblici sono personalmente re-sponsabili, secondo le leggi penali,civili e amministrative, degli atticompiuti in violazione di diritti. lostato e gli enti pubblici garantisco-no il risarcimento dei danni arrecatidai loro dipendenti.la legge determina le condizionie i modi per la riparazione degli er-rori giudiziari.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire l’articolo con il seguente:“I dipendenti dello stato e degli en-ti pubblici sono responsabili degliatti compiuti nell’esercizio dellefunzioni loro attribuite, in violazionedi diritti o di interessi legittimi.le norme relative alla responsabi-lità civile sono estese allo stato eagli enti pubblici per fatti dei lorodipendenti.la legge determina le condizionied i modi per la riparazione deglierrori giudiziari”.CosTanTini (PsiUP-Psi); Morini,araTa, Binni (Psli); veroni (PDl);BaDini ConFalonieri, CiFalDi(Pli); Treves (Psi); Bassano (PDl);CrisPo (Pli).Parzialmente approvato; parzial-mente assorbito.al primo comma, alle parole: “ga-rantiscono il risarcimento”, sosti-tuire le altre: “rispondono diretta-mente”, oppure: “sono tenuti al ri-sarcimento”.al primo comma secondo periodo,dopo la parola: “dipendenti” ag-giungere: “nell’esercizio delle lorofunzioni”.trasferire il secondo comma all’ar-ticolo 19, quale terzo comma.DoMineDò (DC).Parzialmente approvato; parzial-mente assorbito.

sostituire il primo comma con ilseguente: “l dipendenti dello stato e degli entipubblici sono responsabili per i lo-ro atti, secondo le leggi penali eamministrative. lo stato e gli entipubblici sono tenuti al risarcimentodei danni derivati ai cittadini a cau-sa dei loro dipendenti”.trasferire il secondo comma all’ar-ticolo 19 del progetto.CariGnani (DC).

Parzialmente approvato; parzial-mente assorbito.

testo approvatodall’assembleacostituentel funzionari e i dipendenti dello sta-to e degli enti pubblici sono diret-tamente responsabili, secondo leleggi penali, civili e amministrative,degli atti compiuti in violazione didiritti. In tali casi la responsabilitàcivile si estende allo stato e aglienti pubblici.

leggi di modificanessuna.

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La Repubblica riconosce i diritti della famigliacome società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza moralee giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dallalegge a garanzia dell’unità familiare.

Progetto della commissione dei 75Già art. 23la famiglia è una società naturale:la repubblica ne riconosce i dirittie ne assume la tutela per l’adem-pimento della sua missione e perla saldezza morale e la prosperitàdella nazione.la repubblica assicura alla fami-glia le condizioni economiche ne-cessarie alla sua formazione, allasua difesa ed al suo sviluppo, conspeciale riguardo alle famiglie nu-merose.

nuovo testo della commissionela repubblica riconosce i dirittidella famiglia come società natu-rale fondata sul matrimonio indis-solubile.Il matrimonio è ordinato in baseall’eguaglianza morale e giuridicadei coniugi nei limiti richiesti dal-l’unità della famiglia.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenel nuovo testo della commissio-ne sopprimere al primo comma laparola: “indissolubile”.Grilli (Psli).nel secondo comma dell’articolo23 del nuovo testo sostituire le pa-role: “nei limiti richiesti dall’unitàdella famiglia”, con le altre: “nei li-miti stabiliti dalla legge per l’unitàdella famiglia”.Grassi, BoZZi (UDn).

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica riconosce i dirittidella famiglia come società natu-rale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull’egua-glianza morale e giuridica dei co-niugi, con i limiti stabiliti dalla leggea garanzia dell’unità familiare.

leggi di modificanessuna.

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titolo IIrapporti etico-sociali

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È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la leggeprovvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori delmatrimonio ogni tutela giuridica e sociale,compatibile con i diritti dei membri dellafamiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricercadella paternità.

Progetto della commissione dei 75Già art. 24Il matrimonio è basato sulla egua-glianza morale e giuridica dei co-niugi. la legge ne regola la condi-zione al fine di garantire l’indisso-lubilità del matrimonio e l’unità del-la famiglia.

nuovo testo della commissioneè dovere e diritto dei genitori man-tenere, istruire ed educare i figli,anche nati fuori del matrimonio.nei casi di incapacità la leggeprovvede a che siano assolti talicompiti.ai figli nati fuori del matrimonio èriconosciuta una condizione giu-ridica che esclude inferiorità moralie sociali.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentedopo il secondo comma aggiun-gere il seguente: “la legge detta lenorme ed i limiti per la ricerca dellapaternità.”Merlin UMBerTo (DC).

“la legge assicura ai figli nati fuoridel matrimonio ogni tutela giuridi-ca e sociale compatibile con i dirittidei membri della famiglia legitti-ma.”ZoTTa, DoMineDò, GaBrieli, or-lanDo CaMillo, Di FaUsTo, resCi-Gno, GUerrieri, CaCCUri, Mon-Tini (DC).

Emendamenti inizialmente pre-sentati all’art. 25 del progetto.

testo approvatodall’assembleacostituenteè dovere e diritto dei genitori man-tenere, istruire ed educare i figli,anche se nati fuori del matrimonio.nei casi di incapacità dei genitori,la legge provvede a che siano as-solti i loro compiti.la legge assicura ai figli nati fuoridel matrimonio ogni tutela giuri-dica e sociale compatibile con i di-ritti dei membri della famiglia le-gittima.la legge detta le norme e i limitiper la ricerca della paternità.

leggi di modificanessuna.

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titolo IIrapporti etico-sociali

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Page 68: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, conparticolare riguardo alle famiglie numerose.Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Progetto della commissione dei 75Già art. 25è dovere e diritto dei genitori ali-mentare, istruire, educare la prole.nei casi di provata incapacità mo-rale o economica la repubblicacura che siano adempiuti tali com-piti.l genitori hanno verso i figli natifuori del matrimonio gli stessi do-veri che verso quelli nati nel matri-monio. la legge garantisce ai figlinati fuori del matrimonio uno statogiuridico che escluda inferiorità ci-vili e sociali.la repubblica provvede alla pro-tezione della maternità, dell’infan-zia e della gioventù, favorendo edistituendo gli organi necessari atale scopo.

nuovo testo della commissionela repubblica agevola con appro-priate misure economiche la for-mazione della famiglia e l’adempi-mento dei suoi oneri, con partico-lare riguardo alle famiglie nume-rose; provvede alla protezione dellamaternità, dell’infanzia e della gio-ventù, favorendo gli istituti neces-sari a tale scopo.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentela repubblica agevola la forma-zione della famiglia e lo sviluppodi essa, mediante opportune prov-videnze, con particolare riguardoalle famiglie numerose, alla mater-nità, all’infanzia ed alla gioventù.rUsso PereZ (UQ).Nel corso della discussione il pro-ponente ritirò l’emendamento,salvo le parole “opportune prov-videnze”.

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica agevola con misureeconomiche e altre provvidenze laformazione della famiglia e l’adem-pimento dei compiti relativi, conparticolare riguardo alle famiglienumerose.protegge la maternità, l’infanzia ela gioventù, favorendo gli istitutinecessari a tale scopo.

leggi di modificanessuna.

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titolo IIrapporti etico-sociali

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La Repubblica tutela la salute comefondamentale diritto dell’individuo e interessedella collettività, e garantisce cure gratuite agliindigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinatotrattamento sanitario se non per disposizione dilegge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Progetto della commissione dei 75Già art. 26la repubblica tutela la salute, pro-muove l’igiene e garantisce curegratuite agli indigenti.nessun trattamento sanitariopuò essere reso obbligatorio senon per legge. sono vietate lepratiche sanitarie lesive della di-gnità umana.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire con il seguente:“la repubblica tutela la salute, co-me un fondamentale diritto dell’in-dividuo e come un generale inte-resse della collettività.lo stato assolve tale compito at-traverso istituzioni coordinate in-torno ad un unico organo centraleed autonomo.nessuno può essere obbligato adun determinato trattamento sani-tario se non per disposizione dilegge, la quale inoltre garantisce ilrapporto di fiducia fra medico edammalato”.Caronia (DC); MeriGhi (Psi); MaF-Fi (PCi); leTTieri, CoTelessa (DC);sPalliCCi (Pri); Fornara (Psi);Borsellino (DC); CoPPa eZio, Ca-PUa (UQ); Del CUrTo, MarConi,De Maria (DC); MarTino GaeTano(Pli).Nel corso del dibattito il deputatoMerighi ritirò la propria firma.Parzialmente approvato; parzial-mente ritirato.

sostituire la seconda parte del ter-zo comma dell’emendamento ca-ronia con la seguente: “la quale,però, non può violare i limiti impo-sti dal rispetto della personalitàumana”.leone Giovanni (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica tutela la salute co-me fondamentale diritto dell’indi-viduo e interesse della collettività,e garantisce cure gratuite agli in-digenti.nessuno può essere obbligato aun determinato trattamento sani-tario se non per disposizione dilegge. la legge non può in nessuncaso violare i limiti imposti dal ri-spetto della persona umana.

leggi di modificanessuna.

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titolo IIrapporti etico-sociali

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L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.La Repubblica detta le norme generalisull’istruzione ed istituisce scuole statali per tuttigli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi dellescuole non statali che chiedono la parità, deveassicurare ad esse piena libertà e ai loro alunniun trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.È prescritto un esame di Stato per l’ammissioneai vari ordini e gradi di scuole o per la

Progetto della commissione dei 75Già art. 27l’arte e la scienza sono libere; e li-bero è il loro insegnamento.la repubblica detta le norme ge-nerali sull’istruzione; organizza lascuola in tutti i suoi gradi medianteistituti statali; riconosce ad enti eda privati la facoltà di formare scuoleed istituti d’educazione.le scuole che non chiedono la pa-rificazione sono soggette soltantoalle norme per la tutela del dirittocomune e della morale pubblica.la legge determina i diritti e gli ob-blighi delle scuole che chiedonola parificazione e prescrive le nor-me per la loro vigilanza, in modoche sia rispettata la libertà ed as-sicurata, a parità di condizioni di-dattiche, parità di trattamento aglialunni.per un imparziale controllo ed agaranzia della collettività è prescrit-to l’esame di stato per l’abilitazioneall’esercizio professionale e perl’ammissione ai vari ordini e gradidi scuole indicati dalla legge.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire l’articolo 27 col seguente:“l’arte e la scienza sono libere e li-bero ne è l’insegnamento. la re-pubblica detta le norme generalisull’istruzione, ed istituisce scuolestatali per tutti gli ordini e gradi. en-ti e privati hanno diritto di istituirescuole con la sola osservanza del-le norme di diritto comune. la leg-ge, nel fissare i diritti e gli obblighidelle scuole non statali che chie-dono la parificazione, deve assicu-rare ad esse libertà effettiva ed ailoro alunni parità di trattamentocon gli alunni degli istituti statali.per garantire l’eguaglianza di con-dizioni a tutte le scuole e la serietàdegli studi nell’interesse della col-lettività, un esame di stato è pre-

scritto al termine degli studi se-condari e per l’abilitazione all’eser-cizio delle professioni.alle istituzioni di alta cultura, uni-versità e accademie, è riconosciu-to il diritto di darsi autonomi ordi-namenti.”DosseTTi, GronChi, Moro, Mon-Terisi, Di FaUsTo, FranCesChini,BianChini laUra, Foresi, Caronia,GUerrieri FiliPPo, BerTola (DC).Parzialmente approvato; parzial-mente sostituito da successiviemendamenti.

“enti e privati hanno diritto di isti-tuire scuole ed istituti di educazio-ne. la legge, nel fissare i diritti egli obblighi delle scuole non stataliche chiedono la parità, deve assi-curare ad esse piena libertà e ai lo-ro alunni equipollenza di tratta-mento scolastico rispetto agli alun-ni degli istituti statali. è prescrittoun esame di stato per l’ammissio-ne ai vari ordini e gradi di scuole,per la maturità e per l’abilitazioneall’esercizio professionale. alle isti-tuzioni di alta cultura, università eaccademie, è riconosciuto il dirittodi darsi autonomi ordinamenti.”DosseTTi, Gonella (DC); Bernini(Psi); GronChi (DC); MarChesi(PCi); FranCesChini, CreMasChiCarlo (DC); TUMMinelli (UQ); loZ-Za, siliPo, BernaMonTi (PCi).Parzialmente approvato; terzocomma sostituito da successivoemendamento.

sostituire il terzo comma con il se-guente: “è prescritto un esame distato per l’ammissione ai vari ordinie gradi di scuole o per la conclu-sione di essi, nonché per l’abilita-zione all’esercizio professionale”.DosseTTi, Gonella (DC); Bernini(Psi); GronChi (DC); MarChesi(PCi); FranCesChini, CreMasChiCarlo (DC); TUMMinelli (UQ); loZ-Za, siliPo, BernaMonTi (PCi).

Sub-emendamento al secondoemendamento Dossetti.

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parte II

ordInamento della repubblIca

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

33articolo

titolo IIrapporti etico-sociali

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

> segue articolo 33 > segue emendamenti

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conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizioprofessionale.Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsiordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

al terzo comma aggiungere: “sen-za oneri per lo stato”.

CorBino (MisTo); MarChesi (PCi);PreTi, Binni (Psli); loZZa (PCi);FaBBri (MisTo); ZaGari (Psli); PaC-CiarDi (Pri); roDinò Mario (UQ);siliPo (PCi); CoDiGnola (Pa); Ber-nini (Psi); BaDini ConFalonieri,CorTese, Perrone CaPano (Pli).

alla fine dell’articolo aggiungere:“nei limiti consentiti dalle leggi del-lo stato”.MarChesi, sCoCCiMarro (PCi).

testo approvatodall’assembleacostituentel’arte e la scienza sono libere e li-bero ne è l’insegnamento.la repubblica detta le norme ge-nerali sull’istruzione ed istituiscescuole statali per tutti gli ordini egradi.enti e privati hanno il diritto di isti-tuire scuole ed istituti di educazio-ne, senza oneri per lo stato.la legge, nel fissare i diritti e gli ob-blighi delle scuole non statali chechiedono la parità, deve assicuraread esse piena libertà e ai loro alun-ni un trattamento scolastico equi-pollente a quello degli alunni discuole statali.è prescritto un esame di stato perl’ammissione ai vari ordini e gradidi scuole o per la conclusione diessi e per l’abilitazione all’esercizioprofessionale.le istituzioni di alta cultura, univer-sità ed accademie, hanno il dirittodi darsi ordinamenti autonomi neilimiti stabiliti dalle leggi dello stato.

leggi di modificanessuna.

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segue emendamenti

segue articolo 33

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La scuola è aperta a tutti.L’istruzione inferiore, impartita per almeno ottoanni, è obbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuiteper concorso.

Progetto della commissione dei 75Già art. 28la scuola è aperta al popolo.l’insegnamento inferiore, impar-tito per almeno otto anni, è obbli-gatorio e gratuito.l capaci e meritevoli, anche se prividi mezzi, hanno diritto di raggiun-gere i gradi più alti dell’istruzione.la repubblica assicura l’eserciziodi questo diritto con borse di stu-dio, assegni alle famiglie, ed altreprovvidenze, da conferirsi per con-corso agli alunni di scuole statalie parificate.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il primo comma col se-guente: “la scuola è aperta a tutti”.roDi (UQ).

Identico emendamento venne pre-sentato dal deputato:BosCo lUCarelli (DC).

al secondo comma sostituire alleparole: “l’insegnamento”, le paro-le: “l’istruzione”.CoDiGnola (Pa).

all’ultimo comma sopprimere leparole: “gli alunni delle scuole sta-tali e non statali”.ConDorelli (Pli).

testo approvatodall’assembleacostituentela scuola è aperta a tutti.l’istruzione inferiore, impartita peralmeno otto anni, è obbligatoria egratuita.l capaci e meritevoli, anche se prividi mezzi, hanno diritto di raggiun-gere i gradi più alti degli studi.la repubblica rende effettivo que-sto diritto con borse di studio, as-segni alle famiglie ed altre provvi-denze, che devono essere attribui-te per concorso.

leggi di modificanessuna.

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titolo IIrapporti etico-sociali

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La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sueforme ed applicazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionaledei lavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e leorganizzazioni internazionali intesi ad affermaree regolare i diritti del lavoro.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interessegenerale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Progetto della commissione dei 75Già art. 30la repubblica provvede con le sueleggi alla tutela del lavoro in tuttele sue forme ed applicazioni.promuove e favorisce gli accordie le organizzazioni internazionaliper affermare e regolare i diritti dellavoro.

nuovo testo della commissioneaggiungere al testo proposto ilcomma seguente:“riconosce la libertà di emigra-zione salvi gli obblighi generali dilegge e tutela il lavoro italiano al-l’estero.“

successivo nuovo testo dellacommissionemodificare il comma aggiuntivocome segue:“riconosce la libertà di emigrazio-ne, salvo gli obblighi stabiliti dallalegge per motivi di interesse ge-nerale, e tutela il lavoro italiano al-l’estero.”

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal secondo comma, dopo la paro-la: “accordi”, aggiungere: “ed or-ganizzazioni”.GUiDi CinGolani anGela Maria(DC).

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica tutela il lavoro in tut-te le sue forme ed applicazioni.cura la formazione e l’elevazioneprofessionale dei lavoratori.promuove e favorisce gli accordie le organizzazioni internazionaliintesi ad affermare e regolare i di-ritti del lavoro.riconosce la libertà di emigrazio-ne, salvo gli obblighi stabiliti dallalegge nell’interesse generale, e tu-tela il lavoro italiano all’estero.

leggi di modificanessuna.

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titolo IIIrapporti economici

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Page 74: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzioneproporzionata alla quantità e qualità del suolavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sée alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.La durata massima della giornata lavorativa èstabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Progetto della commissione dei 75Già art. 32Il lavoratore ha diritto ad una retri-buzione proporzionata alla quan-tità e qualità del lavoro ed in ognicaso adeguata alle necessità diun’esistenza libera e dignitosa persé e la famiglia.Il lavoratore ha diritto non rinun-ciabile al riposo settimanale ed aferie annuali retribuite.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal primo comma aggiungere il se-guente: “Il salario minimo indivi-duale e familiare e la durata dellagiornata lavorativa sono stabilitidalla legge”.BiBoloTTi, BiTossi (PCi).

Solo la parte riferita alla durata del-la giornata lavorativa.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl lavoratore ha diritto ad una retri-buzione proporzionata alla quan-tità e qualità del suo lavoro e inogni caso sufficiente ad assicurarea sé e alla famiglia un’esistenza li-bera e dignitosa.la durata massima della giornatalavorativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo set-timanale e a ferie annuali retribuite,e non può rinunziarvi.

leggi di modificanessuna.

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La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a paritàdi lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devonoconsentire l’adempimento della sua essenzialefunzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori conspeciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Progetto della commissione dei 75Già art. 33la donna lavoratrice ha gli stessidiritti e, a parità di lavoro, le stesseretribuzioni che spettano al lavo-ratore. le condizioni di lavoro de-vono consentire l’adempimentodella sua essenziale funzione fa-miliare.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già art. 32 bisè proibito il lavoro salariato dei mi-nori di anni 16. la repubblica tu-tela il lavoro dei minori di anni 21con speciali norme di legge e ga-rantisce loro, a parità di lavoro, ildiritto alla parità di retribuzione.CorBi, PaJeTTa GiUliano, MaTTeiTeresa, BiTossi (PCi).

emendamenti approvatidall’assembleacostituente1) trasferire l’articolo 32 bis pro-posto dagli onorevoli corbi, pajettagiuliano, mattei teresa e bitossiall’articolo 33 come secondo com-ma:2) sostituire all’espressione: “èproibito il lavoro salariato dei minoridi anni 16”, la seguente: “la leggestabilisce il limite minimo di età perìl lavoro salariato”.CinGolani, Taviani, Moro, MeDi,DoMineDò, valenTi, ColonneTTi,JaCini, Ferrarese, resCiGno (DC).

al già art. 33dopo le parole: “funzione familia-re”, aggiungere: “ed assicurare allamadre ed al fanciullo una speciale,adeguata protezione”.GalliCo sPano naDia, noCe lon-Go Teresa, MaTTei Teresa, Pol-lasTrini eleTTra, MonTaGnanaToGliaTTi riTa (PCi); Merlin an-Gelina (Psi); rossi Maria MaD-Dalena, Bei aDele, ioTTi leonil-De, Minella anGiola (PCi).approvato con la sostituzione, pro-posta dalla commissione e accet-tata dai firmatari, della parola “fan-ciullo” con la parola “bambino”.

testo approvatodall’assembleacostituentela donna lavoratrice ha gli stessidiritti e, a parità di lavoro, le stesseretribuzioni che spettano al lavo-ratore. le condizioni di lavoro de-vono consentire l’adempimentodella sua essenziale funzione fa-miliare e assicurare alla madre eal bambino una speciale adeguataprotezione.la legge stabilisce il limite minimodi età per il lavoro salariato.la repubblica tutela il lavoro deiminori con speciali norme e garan-tisce ad essi, a parità di lavoro, ildiritto alla parità di retribuzione.

leggi di modificanessuna.

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Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.Gli inabili ed i minorati hanno dirittoall’educazione e all’avviamento professionale.Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.L’assistenza privata è libera.

Progetto della commissione dei 75Già art. 34ogni cittadino inabile al lavoro esprovvisto dei mezzi necessari allavita ha diritto al mantenimento edall’assistenza sociale.l lavoratori, in ragione del lavoroche prestano, hanno diritto chesiano loro assicurati mezzi adegua-ti per vivere in caso di infortunio,malattia, invalidità e vecchiaia, di-soccupazione involontaria.all’assistenza ed alla previdenzaprovvedono istituti ed organi pre-disposti ed integrati dallo stato.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire l’articolo col seguente:“ogni cittadino inabile al lavoro esprovvisto dei mezzi necessari hadiritto al mantenimento ed all’as-sistenza sociale.l lavoratori hanno diritto che sianoloro assicurati mezzi adeguati pervivere in caso di infortunio, malat-tia, invalidità e vecchiaia, disoccu-pazione involontaria.gli inabili ed i minorati hanno dirittoall’educazione ed all’avviamentoprofessionale.ai compiti previsti in questo arti-colo provvedono organi ed istitutipredisposti od integrati dallo stato.l’assistenza privata è libera”.laConi (PCi); CevoloTTo (PDl);TarGeTTi (PsiUP-Psi); Moro, Ta-viani (DC).

testo approvatodall’assembleacostituenteogni cittadino inabile al lavoro esprovvisto dei mezzi necessari pervivere ha diritto al mantenimentoe all’assistenza sociale.l lavoratori hanno diritto che sianopreveduti ed assicurati mezzi ade-guati alle loro esigenze di vita incaso di infortunio, malattia, invali-dità e vecchiaia, disoccupazioneinvolontaria.gli inabili ed i minorati hanno dirittoall’educazione e all’avviamentoprofessionale.ai compiti previsti in questo arti-colo provvedono organi ed istitutipredisposti o integrati dallo stato.l’assistenza privata è libera.

leggi di modificanessuna.

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L’organizzazione sindacale è libera.Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.È condizione per la registrazione che gli statutidei sindacati sanciscano un ordinamento internoa base democratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica.Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratticollettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Progetto della commissione dei 75Già art. 35l’organizzazione sindacale è li-bera.non può essere imposto ai sinda-cati altro obbligo che la registra-zione presso gli uffici locali e cen-trali, secondo le norme di legge.l sindacati registrati hanno perso-nalità giuridica.possono, rappresentati unitaria-mente in proporzione dei loroiscritti, stipulare contratti collettividi lavoro con efficacia obbligatoriaper tutti gli appartenenti alle cate-gorie alle quali il contratto si rife-risce.

nuovo testo della commissionesostituire il terzo e il quarto com-ma con il seguente:“l sindacati registrati hanno perso-nalità giuridica e possono, rappre-sentati unitariamente, in propor-zione dei loro iscritti, stipulare con-tratti collettivi di lavoro con effica-cia obbligatoria per tutti gli appar-tenenti alle categorie alle quali ilcontratto si riferisce.”

emendamenti approvatidall’assembleacostituentedopo il secondo comma dell’arti-colo 35 aggiungere:“è condizione per la registrazioneche essi sanciscano nei loro statutiun ordinamento interno democra-tico”.BenvenUTi (DC); Di viTTorio (PCi);Taviani (DC); Canevari (Psli); Bi-Tossi (PCi); MorTaTi, Moro (DC);laConi (PCi); Mariani FranCesCo(PsiUP-Psi); araTa, CarBoni (Psli);veroni (PDl).

testo approvatodall’assembleacostituentel’organizzazione sindacale è li-bera.ai sindacati non può essere impo-sto altro obbligo se non la loro re-gistrazione presso uffici locali ocentrali, secondo le norme stabilitedalla legge.è condizione per la registrazioneche gli statuti dei sindacati sanci-scano un ordinamento interno abase democratica.l sindacati registrati hanno perso-nalità giuridica. possono, rappre-sentati unitariamente in proporzio-ne dei loro iscritti, stipulare con-tratti collettivi di lavoro con effica-cia obbligatoria per tutti gli appar-tenenti alle categorie alle quali ilcontratto si riferisce.

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Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Progetto della commissione dei 75Già art. 36tutti i lavoratori hanno diritto disciopero.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituirlo col seguente:“Il diritto di sciopero si esercitanell’ambito delle leggi che lo rego-lano”.Merlin UMBerTo (DC).

testo approvatodall’assembleacostituenteIl diritto di sciopero si esercitanell’ambito delle leggi che lo rego-lano.

leggi di modificanessuna.

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L’iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l’utilità socialeo in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.La legge determina i programmi e i controlliopportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Progetto della commissione dei 75Già art. 37ogni attività economica privata opubblica deve tendere a provve-dere i mezzi necessari ai bisogniindividuali ed al benessere collet-tivo.la legge determina le norme ed icontrolli necessari perché le atti-vità economiche possano esserearmonizzate e coordinate a fini so-ciali.

Già art. 39l’iniziativa economica privata è li-bera.non può svolgersi in contrasto conl’utilità sociale o in modo da recaredanno alla sicurezza, alla libertà ealla dignità umana.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteTesto coordinato dei già artt. 37 e39, concordato tra i deputati Tavia-ni ed Arata, in sostituzione dei ri-spettivi emendamenti.l’iniziativa economica privata è li-bera.non può svolgersi in contrasto conl’utilità sociale o in modo da recaredanno alla sicurezza, alla libertà,alla dignità umana.la legge determina i programmi ei controlli opportuni perché l’attivitàeconomica, pubblica e privata pos-sa essere indirizzata e coordinataa fini sociali.

testo approvatodall’assembleacostituentel’iniziativa economica privata è li-bera.non può svolgersi in contrasto conl’utilità sociale o in modo da recaredanno alla sicurezza, alla libertà,alla dignità umana. la legge determina i programmi ei controlli opportuni perché l’attivitàeconomica pubblica e privata pos-sa essere indirizzata e coordinataa fini sociali.

leggi di modificanessuna.

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La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garantitadalla legge, che ne determina i modi di acquisto,di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne lafunzione sociale e di renderla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere, nei casipreveduti dalla legge, e salvo indennizzo,espropriata per motivi d’interesse generale.La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Progetto della commissione dei 75Già art. 38la proprietà è pubblica o privata. Ibeni economici appartengono allostato, ad enti od a privati.la proprietà privata è riconosciutae garantita. la legge ne determinai modi di acquisto, di godimentoed i limiti allo scopo di assicurarela sua funzione sociale e di render-la accessibile a tutti.sono per legge stabilite le normeed i limiti della successione legit-tima e testamentaria ed i diritti del-lo stato sulle eredità.la legge autorizza, per motivi d’in-teresse generale, l’espropriazionedella proprietà privata salvo inden-nizzo.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentela proprietà è pubblica o privata. Ibeni economici appartengono allostato, ad enti o a privati.la proprietà privata è riconosciutae garantita dalla legge, che ne de-termina i modi di acquisto, di go-dimento e i limiti allo scopo di as-sicurarne la funzione sociale e direnderla accessibile a tutti.la proprietà privata può essere,nei casi preveduti dalla legge, esalvo indennizzo, espropriata permotivi d’interesse generale.la legge stabilisce le norme ed ilimiti della successione legittimae testamentaria e i diritti dello statosulle eredità.

leggi di modificanessuna.

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A fini di utilità generale la legge può riservareoriginariamente o trasferire, medianteespropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubbliciessenziali o a fonti di energia o a situazioni dimonopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Progetto della commissione dei 75Già art. 40per coordinare le attività economi-che la legge riserva originariamen-te o trasferisce con espropriazione,salvo indennizzo, allo stato, aglienti pubblici od a comunità di la-voratori e di utenti determinate im-prese o categorie di imprese chesi riferiscono a servizi pubblici es-senziali o a fonti di energia o a si-tuazioni di monopolio ed hannocarattere di preminente interessegenerale.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentedopo le parole: “per coordinare leattività economiche”, aggiungere:“allo scopo del bene comune”. alleparole: “riserva e trasferisce”, so-stituire: “può riservare e trasferire”.DoMineDò, BenvenUTi (DC).Prima parte assorbita dal succes-sivo emendamento.

sostituire all’espressione: “per co-ordinare le attività economiche”,l’altra: “ai fini dell’utilità generale”.Taviani, DoMineDò, erMini, Co-lonneTTi, BenvenUTi, reCCa, To-Gni, ZaCCaGnini, anDreoTTi, Ga-laTi (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentea fini di utilità generale la leggepuò riservare originariamente otrasferire, mediante espropriazionee salvo indennizzo, allo stato, adenti pubblici o a comunità di lavo-ratori o di utenti determinate im-prese o categorie di imprese, chesi riferiscano a servizi pubblici es-senziali o a fonti di energia o a si-tuazioni di monopolio ed abbianocarattere di preminente interessegenerale.

leggi di modificanessuna.

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Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietàterriera privata, fissa limiti alla sua estensionesecondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, latrasformazione del latifondo e la ricostituzionedelle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Progetto della commissione dei 75Già art. 41allo scopo di conseguire il razio-nale sfruttamento del suolo e distabilire equi rapporti sociali, la leg-ge impone obblighi e vincoli allaproprietà terriera privata, ne fissai limiti di estensione ed abolisce illatifondo, promuove la bonifica del-le terre e la elevazione professio-nale dei lavoratori, aiuta la piccolae la media proprietà.

nuovo testo della commissioneallo scopo di conseguire il razio-nale sfruttamento del suolo e distabilire equi rapporti sociali, la leg-ge impone obblighi e vincoli allaproprietà terriera privata, fissa limitialla sua estensione, promuove latrasformazione del latifondo, la bo-nifica delle terre e la ricostituzionedelle unità produttive ed aiuta lapiccola e media proprietà.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituirlo col seguente: “allo scopo di conseguire un piùelevato prodotto della terra ed unadistribuzione socialmente equa diesso, la legge può imporre alla pro-prietà terriera privata e pubblicaobblighi e vincoli, anche relativi allaestensione, appropriati alle varieregioni e zone agrarie italiane. lalegge impone e promuove la bo-nifica delle terre e la trasformazio-ne del latifondo ad incremento edelevazione del ceto dei piccoli emedi proprietari.”einaUDi (Pli).Approvate le espressioni: “appro-priati alle varie regioni e zone agra-rie”; “impone e promuove la boni-fica delle terre e la trasformazionedel latifondo”.

aggiungere in fine: “nel medesi-mo intento la legge dispone prov-vedimenti in favore delle zonemontane”.GorTani, FanToni, GarlaTo, DelCUrTo, MiCheli, rivera, sChiraT-Ti, valenTi, valMarana, MarCo-ni, BalDUZZi, viale, BUBBio, Fir-rao, BerTola, sTella, sUllo Fio-renTino, PaT, saliZZoni, Manni-roni, liZier, MUrGia, CaPPelleT-Ti, ConCi elisaBeTTa, BellaTo,GUarienTo, FranCesChini, Car-Bonari (DC).

sopprimere l’inciso: “l’elevazioneprofessionale dei lavoratori”, e far-ne oggetto di un articolo autono-mo (articolo 41 bis) del seguentetenore:“la repubblica promuove la for-mazione e l’elevazione professio-nale dei lavoratori”.Moro (DC); laConi (PCi); Taviani,DoMineDò (DC).

testo approvatodall’assembleacostituenteal fine di conseguire il razionalesfruttamento del suolo e di stabi-lire equi rapporti sociali, la leggeimpone obblighi e vincoli alla pro-prietà terriera privata, fissa limitialla sua estensione secondo le re-gioni e le zone agrarie, promuoveed impone la bonifica delle terre,la trasformazione del latifondo ela ricostituzione delle unità pro-duttive; aiuta la piccola e la mediaproprietà.la legge dispone provvedimenti afavore delle zone montane.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte II

ordInamento della repubblIca

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

44articolo

titolo IIIrapporti economici

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 83: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Progetto della commissione dei 75Già art. 42la repubblica riconosce la funzio-ne sociale della cooperazione; nefavorisce l’incremento e la sotto-pone alla vigilanza, stabilita conlegge, per assicurarne i caratteri ele finalità.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituirlo col seguente:“la repubblica riconosce la fun-zione sociale della cooperazionea carattere mutualistico e senza fi-ni di speculazione privata. la leggene favorisce l’incremento con imezzi più idonei, facilita lo svolgi-mento della sua funzione e ne as-sicura il carattere e le finalità attra-verso gli opportuni controlli”.Canevari, Cairo, ZanarDi, FiliP-Pini (Psli).

L’espressione “facilita lo svolgi-mento della sua funzione” venneritirata dai proponenti.

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica riconosce la funzio-ne sociale della cooperazione acarattere di mutualità e senza finidi speculazione privata. la leggene promuove e favorisce l’incre-mento con i mezzi più idonei e neassicura, con gli opportuni control-li, il carattere e le finalità.la legge provvede alla tutela e allosviluppo dell’artigianato.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte II

ordInamento della repubblIca

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

45articolo

titolo IIIrapporti economici

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

IndIcegenerale

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IndIce deglI artIcolI

Page 84: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze dellaproduzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limitistabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Progetto della commissione dei 75Già art. 43I lavoratori hanno diritto di parte-cipare, nei modi e nei limiti stabilitidalle leggi, alla gestione delleaziende ove prestano la loro opera.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteaggiungere il seguente comma:“apposite provvidenze legislativeassicurano la tutela e lo sviluppodell’artigianato”.GorTani, FranCesChini, Di FaU-sTo, anDreoTTi (DC).

sostituire l’articolo 43 con il se-guente:“ai fini della elevazione economicae sociale del lavoro, ed in armoniacon le esigenze della produzione,la repubblica riconosce il dirittodei lavoratori a collaborare, nei mo-di e nei limiti stabiliti dalle leggi,alla gestione delle aziende.”GronChi, PasTore GiUlio, sTor-Chi, FanFani (DC).

testo approvatodall’assembleacostituenteai fini della elevazione economicae sociale del lavoro e in armoniacon le esigenze della produzione,la repubblica riconosce il dirittodei lavoratori a collaborare, nei mo-di e nei limiti stabiliti dalle leggi,alla gestione delle aziende.

leggi di modificanessuna.

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titolo IIIrapporti economici

prIncIpIFondamentalI

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Page 85: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina econtrolla l’esercizio del credito.Favorisce l’accesso del risparmio popolare allaproprietà dell’abitazione, alla proprietà direttacoltivatrice e al diretto e indiretto investimentoazionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Progetto della commissione dei 75Già art. 44la repubblica tutela il risparmio;disciplina, coordina e controllal’esercizio del credito.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentela repubblica incoraggia e tutelail risparmio in tutte le sue forme efavorisce l’accesso del risparmiopopolare alla proprietà dell’abita-zione, alla proprietà diretta coltiva-trice, al diretto ed indiretto investi-mento azionario nei grandi com-plessi produttivi del paese.la repubblica disciplina, coordinae controlla l’esercizio del credito.ZerBi, MalvesTiTi (DC); Canevari(Psli); GasParoTTo (PDl); MaGri-ni, Della seTa (Pri).

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica incoraggia e tutelail risparmio in tutte le sue forme;disciplina, coordina e controllal’esercizio del credito.Favorisce l’accesso del risparmiopopolare alla proprietà dell’abita-zione, alla proprietà diretta coltiva-trice e al diretto e indiretto investi-mento azionario nei grandi com-plessi produttivi del paese.

leggi di modificanessuna.

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parte II

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47articolo

titolo IIIrapporti economici

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

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Page 86: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.La legge stabilisce requisiti e modalità per l’eserciziodel diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale esecondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 45sono elettori tutti i cittadini di am-bo i sessi che hanno raggiunto lamaggiore età.Il voto è personale ed eguale, libe-ro e segreto. Il suo esercizio è do-vere civico e morale.non può essere stabilita nessunaeccezione al diritto di voto se nonper incapacità civile o in conse-guenza di sentenza penale.sono eleggibili, in condizioni dieguaglianza, tutti gli elettori chehanno i requisiti di legge.

nuovo testo della commissionesostituire il terzo comma col se-guente: non può essere stabilitanessuna limitazione al diritto di vo-to se non per incapacità civile o inconseguenza di sentenza penaleo in casi di indegnità morale indi-cati dalla legge.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire i primi tre commi con iseguenti:“sono elettori i cittadini di ambo isessi, che hanno raggiunto la mag-giore età.Il voto è personale, eguale e segre-to. Il suo esercizio è dovere civicoe morale.non può essere stabilita nessunalimitazione al diritto di voto se nonper incapacità o in conseguenzadi sentenza penale irrevocabile”.ColiTTo (UQ).Parzialmente approvato; terzocomma ritirato e successivamenteapprovato come emendamento ri-presentato dal deputato MastinoPietro.

sostituire il primo comma col se-guente:“hanno diritto al voto tutti i cittadinidi ambo i sessi, al raggiungimentodella maggiore età”.MorTaTi (DC).

Approvata solo la seconda parte:la prima rinviata alla discussionesul referendum.

sopprimere il quarto comma.BoZZi (UDn).

testo approvatodall’assembleacostituentesono elettori tutti i cittadini, uominie donne, che hanno raggiunto lamaggiore età.Il voto è personale ed eguale, libe-ro e segreto. Il suo esercizio è do-vere civico. Il diritto di voto non può essere li-mitato se non per incapacità civileo per effetto di sentenza penale ir-revocabile o nei casi di indegnitàmorale indicati dalla legge.

leggi di modificalegge costituzionale 17 gennaio2000, n. 1 «modifica all’articolo 48della costituzione concernentel’istituzione della circoscrizioneestero per l’esercizio del diritto divoto dei cittadini italiani residentiall’estero» (g.u. n. 15 del 20 gen-naio 2000).

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48articolo

titolo IVrapporti politici

prIncIpIFondamentalI

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Page 87: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsiliberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Progetto della commissione dei 75Già art. 47tutti i cittadini hanno diritto di or-ganizzarsi liberamente in partiti perconcorrere con metodo democra-tico a determinare la politica na-zionale.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentetutti i cittadini hanno diritto di riu-nirsi liberamente in partiti che siuniformino al metodo democraticonell’organizzazione interna e nellaazione diretta alla determinazionedella politica nazionale.MorTaTi (DC), rUGGiero (Psli).Parzialmente approvato; parzial-mente ritirato.

testo approvatodall’assembleacostituentetutti i cittadini hanno diritto di as-sociarsi liberamente in partiti perconcorrere con metodo democra-tico a determinare la politica na-zionale.

leggi di modificanessuna.

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parte II

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49articolo

titolo IVrapporti politici

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

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Page 88: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alleCamere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Progetto della commissione dei 75Già art. 46ogni cittadino può rivolgere peti-zioni al parlamento per chiedereprovvedimenti legislativi o espri-mere necessità d’ordine generale.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentetutti i cittadini possono rivolgerepetizioni alle camere per chiedereprovvedimenti legislativi o esporrecomuni necessità.

leggi di modificanessuna.

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parte II

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50articolo

titolo IVrapporti politici

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

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Page 89: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possonoaccedere agli uffici pubblici e alle cariche elettivein condizioni di eguaglianza, secondo i requisitistabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblicapromuove con appositi provvedimenti le pariopportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo postodi lavoro.

Progetto della commissione dei 75Già art. 48tutti i cittadini d’ambo i sessi pos-sono accedere agli uffici pubbliciin condizioni d’eguaglianza, con-formemente alle loro attitudini, se-condo norme stabilite da legge.per l’adempimento delle funzionipubbliche ogni cittadino ha dirittodi disporre del tempo necessarioe di conservare il suo posto di la-voro.

nuovo testo della commissionetutti i cittadini di ambo i sessi pos-sono accedere alle cariche elettivee agli uffici pubblici in condizionidi eguaglianza, secondo le normestabilite dalla legge.I cittadini hanno il dovere di adem-piere alle funzioni loro affidate condisciplina ed onore, prestandogiuramento nei casi stabiliti dallalegge.per l’adempimento delle funzionipubbliche elettive ogni cittadinoha diritto di disporre del tempo ne-cessario e di conservare il suo po-sto di lavoro.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenel nuovo testo della commissio-ne sostituire all’espressione: “se-condo le norme stabilite dalla leg-ge”, l’espressione: “secondo i re-quisiti stabiliti dalla legge”.FeDeriCi Maria (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentetutti i cittadini dell’uno o dell’altrosesso possono accedere agli ufficipubblici e alle cariche elettive incondizioni di eguaglianza, secon-do i requisiti stabiliti dalla legge.la legge può, per l’ammissione aipubblici uffici e alle cariche eletti-ve, parificare ai cittadini gli italianinon appartenenti alla repubblica.chi è chiamato a funzioni pubbli-che elettive ha diritto di disporredel tempo necessario al loroadempimento e di conservare ilsuo posto di lavoro.

leggi di modificalegge costituzionale 30 maggio2003, n. 1 «modifica dell’articolo51 della costituzione» (g.u. n. 134del 12 giugno 2003).

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51articolo

titolo IVrapporti politici

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

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Page 90: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.Il servizio militare è obbligatorio nei limiti emodi stabiliti dalla legge. Il suo adempimentonon pregiudica la posizione di lavoro delcittadino, né l’esercizio dei diritti politici.L’ordinamento delle Forze armate si informa allospirito democratico della Repubblica.

Progetto della commissione dei 75Già art. 49la difesa della patria è sacro do-vere del cittadino.Il servizio militare è obbligatorio. Ilsuo adempimento non pregiudicala posizione di lavoro del cittadino,né l’esercizio dei diritti politici.l’ordinamento dell’esercito si in-forma allo spirito democratico del-la repubblica italiana.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal terzo comma, sostituire alle pa-role: “dell’esercito”, le parole: “delleforze armate”.GasParoTTo (PDl); ChaTrian (DC);Moranino (PCi); sTaMPaCChia(PsiUP-Psi); BrUsasCa (DC).

Identico emendamento venne pre-sentato dal deputato:Di Giovanni (Psli).

Idem dal deputato:aZZi (Pri).

sostituire il secondo comma colseguente:“Il servizio militare è obbligatorionei limiti e modi stabiliti dalla leg-ge. Il suo adempimento non pre-giudica la posizione di lavoro delcittadino né l’esercizio dei dirittipolitici.”laConi (PCi); TarGeTTi (PsiUP-Psi);GasParoTTo (PDl); Merlin UM-BerTo, aMBrosini (DC); sTaMPaC-Chia, viGna (Psi); ravaGnan, Ger-vasi (PCi).

testo approvatodall’assembleacostituentela difesa della patria è sacro do-vere del cittadino.Il servizio militare è obbligatorionei limiti e modi stabiliti dalla leg-ge. Il suo adempimento non pre-giudica la posizione di lavoro delcittadino, né l’esercizio dei dirittipolitici.l’ordinamento delle forze armatesi informa allo spirito democraticodella repubblica.

leggi di modificanessuna.

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parte II

ordInamento della repubblIca

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52articolo

titolo IVrapporti politici

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

IndIcegenerale

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IndIce deglI artIcolI

Page 91: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Tutti sono tenuti a concorrere alle spesepubbliche in ragione della loro capacitàcontributiva.Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Progetto della commissione dei 75articolo non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già art. 51 bistutti sono tenuti a concorrere allespese pubbliche in ragione dellaloro capacità contributiva. Il siste-ma tributario è informato a criteridi progressività.sCoCa, MeDa lUiGi (DC); GrieCo(PCi); CasTelli (DC); laConi (PCi);CreMasChi Carlo (DC).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentetutti sono tenuti a concorrere allespese pubbliche in ragione dellaloro capacità contributiva.Il sistema tributario è informato acriteri di progressività.

leggi di modificanessuna.

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parte II

ordInamento della repubblIca

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53articolo

titolo IVrapporti politici

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

IndIcegenerale

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Page 92: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedelialla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubblichehanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabilitidalla legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 50ogni cittadino ha il dovere di es-sere fedele alla repubblica, di os-servarne la costituzione e le leggi,di adempiere con disciplina edonore le funzioni che gli sono affi-date.Quando i poteri pubblici violino lelibertà fondamentali ed i diritti ga-rantiti dalla costituzione, la resi-stenza all’oppressione è diritto edovere del cittadino.

nuovo testo della commissionesostituire il primo comma con ilseguente:ogni cittadino ha il dovere di es-sere fedele alla repubblica, di os-servarne la costituzione e le leggi.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenterinviare l’esame del secondo com-ma alla discussione sul titolo VIdella parte seconda.BenvenUTi (DC).

sopprimere il secondo comma.roDi (UQ).

Identico emendamento venne pre-sentato dal deputato:aZZi (Pri).

Idem dal deputato: ColiTTo (UQ).

Idem dal deputato: BosCo lUCarelli (DC).

Idem dal deputato: Della seTa (Pri).

Idem dal deputato: Terranova (DC).

Idem dal deputato: CanDela (UDn).

Idem dal deputato: BoZZi (UDn).

sopprimere il secondo comma.subordinatamente sostituirlo colseguente:“non è punibile la resistenza ai po-teri pubblici, nei casi di violazionedelle libertà fondamentali garantitedalla costituzione”.Caroleo (MisTo).Solo l’emendamento soppressivo.

testo approvatodall’assembleacostituentetutti i cittadini hanno il dovere diessere fedeli alla repubblica e diosservarne la costituzione e leleggi.I cittadini cui sono affidate funzionipubbliche hanno il dovere diadempierle con disciplina ed ono-re, prestando giuramento nei casistabiliti dalla legge.

leggi di modificanessuna.

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parte II

ordInamento della repubblIca

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

54articolo

titolo IVrapporti politici

prIncIpIFondamentalI

parte Idiritti e doveri dei cittadini

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 93: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabilitidalla Costituzione.

Progetto della commissione dei 75Già art. 52Il parlamento si compone della ca-mera dei deputati e della cameradei senatori.le camere si riuniscono in assem-blea nazionale nei casi prevedutidalla costituzione.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesi propone la soppressione di ognideliberazione sull’ultimo commadell’articolo 52, fino a quando nonsaranno deliberate le disposizionirelative alla formazione del senatoe al capo dello stato.MorTaTi, TosaTo, anDreoTTi (DC).

al primo comma sostituire alle pa-role: “della camera dei senatori”,le altre: “del senato della repub-blica”.MaCrelli, De viTa (Pri).

sostituire il secondo comma conil seguente:“Il parlamento si riunisce in sedutacomune dei membri delle due ca-mere soltanto nei casi stabiliti dallacostituzione”.Perassi (Pri).

testo approvatodall’assembleacostituenteIl parlamento si compone della ca-mera dei deputati e del senato del-la repubblica.Il parlamento si riunisce in sedutacomune dei membri delle due ca-mere nei soli casi stabiliti dalla co-stituzione.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

55articolo

titolo Iil Parlamento

sezione Ile camere

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 94: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La Camera dei deputati è eletta a suffragiouniversale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodicidei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati allacircoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Progetto della commissione dei 75Già art. 53la camera dei deputati è eletta asuffragio universale e diretto, in ra-gione di un deputato per ottanta-mila abitanti o per frazione supe-riore a quarantamila.

Già art. 54sono eleggibili a deputati tutti glielettori che hanno compiuto i ven-ticinque anni di età al momentodelle elezioni.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentealle parole: “al momento delle ele-zioni”, sostituire le parole: “entro ilgiorno delle elezioni”.ColiTTo (UQ).

testo approvatodall’assembleacostituentela camera dei deputati è eletta asuffragio universale e diretto, in ra-gione di un deputato per ottanta-mila abitanti o per frazione supe-riore a quarantamila.sono eleggibili a deputati tutti glielettori che nel giorno delle elezio-ni hanno compiuto i venticinqueanni di età.

leggi di modificalegge costituzionale 9 febbraio1963, n. 2 «modificazioni agli arti-coli 56, 57 e 60 della costituzione»(g.u. n. 40 del 12 febbraio 1963).legge costituzionale 23 gennaio2001, n. 1 «modifiche agli articoli56 e 57 della costituzione concer-nenti il numero dei deputati e se-natori in rappresentanza degli ita-liani all’estero» (g.u. n. 19 del 24gennaio 2001).

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

56articolo

titolo Iil Parlamento

sezione Ile camere

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

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Page 95: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Senato della Repubblica è eletto a baseregionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due,la Valle d’Aosta uno.La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvoil numero dei seggi assegnati alla circoscrizioneEstero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzionealla popolazione delle Regioni, quale risultadall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Progetto della commissione dei 75Già art. 55la camera dei senatori è eletta abase regionale.a ciascuna regione è attribuito,oltre ad un numero fisso di cinquesenatori, un senatore per duecen-tomila abitanti o per frazione su-periore a centomila.la Valle d’aosta ha un solo sena-tore.nessuna regione può avere unnumero di senatori maggiore diquello dei deputati che manda al-l’altra camera.I senatori sono eletti per un terzodai membri del consiglio regionalee per due terzi a suffragio univer-sale e diretto dagli elettori che han-no superato il venticinquesimo an-no di età.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesopprimere al secondo commal’ultimo periodo:“nessuna regione può avere unnumero di senatori maggiore diquello dei deputati che manda al-l’altra camera.”MorTaTi, FUsChini, Ferrarese,De PalMa, sUllo, DoMineDò, Ca-riGnani, BUBBio, BalDUZZi, saliZ-Zoni, viale (DC).

Il senato della repubblica è elettoa base regionale.Il numero dei senatori è determi-nato in ragione di uno ogni250.000 abitanti o per frazione su-periore a 100.000, attribuendosiperò a ciascuna regione un nu-mero minimo di sei senatori.MorTaTi, TosaTo, UBerTi, DoMi-neDò, BasTianeTTo, PerlinGieri,reCCa, alBerTi, Ferrarese, sTor-Chi (DC).

Approvato con la riduzione delquoziente a 200.000, come nel te-sto proposto dalla Commissione.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl senato della repubblica è elettoa base regionale.a ciascuna regione è attribuito unsenatore per duecentomila abitantio per frazione superiore a cento-mila. nessuna regione può avere unnumero di senatori inferiore a sei.la Valle d’aosta ha un solo sena-tore.

leggi di modificalegge costituzionale 9 febbraio1963, n. 2 «modificazioni agli arti-coli 56, 57 e 60 della costituzione»(g.u. n. 40 del 12 febbraio 1963).legge costituzionale 27 dicembre1963, n. 3 «modificazioni agli arti-coli 131 e 57 della costituzione eistituzione della regione “molise”»(g.u. n. 3 del 4 gennaio 1964).legge costituzionale 23 gennaio2001, n. 1 «modifiche agli articoli56 e 57 della costituzione concer-nenti il numero dei deputati e se-natori in rappresentanza degli ita-liani all’estero» (g.u. n. 19 del 24gennaio 2001).

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

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Page 96: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Progetto della commissione dei 75Già art. 56sono eleggibili a senatori gli elet-tori, nati o domiciliati nella regione,che hanno compiuto trentacinqueanni d’età, e sono o sono stati: de-corati al valore nella guerra di libe-razione 1943-1945, capi di forma-zioni regolari o partigiane con gra-do non inferiore a comandante didivisione; presidenti della repub-blica, ministri o sottosegretari distato, deputati all’assemblea co-stituente o alla camera dei depu-tati, membri non dichiarati decadutidel disciolto senato; membri perquattro anni complessivi di consigliregionali o comunali; professori or-dinari di università e di istituti su-periori, membri dell’accademia deilincei e di corpi assimilati; magi-strati e funzionari dello stato e dialtre pubbliche amministrazioni digradi non inferiori o equiparati aquelli di consigliere di cassazioneo direttore generale; membri elettiviper quattro anni di consigli supe-riori presso le amministrazioni cen-trali; di consigli di ordini professio-nali; di consigli di camere di com-mercio, industria ed agricoltura; diconsigli direttivi nazionali, regionalio provinciali di organizzazioni sin-dacali; membri per quattro anni diconsigli di amministrazione o di ge-stione di aziende private o coope-razione con almeno cento dipen-denti o soci; imprenditori individua-li, proprietari conduttori, dirigentitecnici ed amministrativi di aziendedi eguale importanza.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituirlo col seguente: “sonoeleggibili a senatori gli elettori, natio domiciliati nella regione, che han-no compiuto quaranta anni di età”.De viTa (Pri).Solo l’eleggibilità a quarant’anni.

dopo le parole: “gli elettori”, sop-primere l’inciso: “nati o domiciliatinella regione”.CiFalDi (Pli), Cairo (Psli).

Identico emendamento venne pre-sentato dal deputato: DonaTi (PDl).

Idem dai deputati: BasTianeTTo, BaZoli, MonTini,Caso, BeTTiol, liZier, Corsane-Go, MarTinelli, sPaTaro, CoTe-lessa (DC).

Idem dai deputati: TarGeTTi (Psi); DonaTi (PDl); no-Bili TiTo oro (PsiUP-Psi); CiFalDi(Pli); CoDaCCi Pisanelli, BasTia-neTTo (DC).

alle parole: “trentacinque anni dietà”, sostituire le altre: “quaranta an-ni di età”. sopprimere le categorie.ConTi (Pri).

al primo comma sopprimere le pa-role: “nati o domiciliati nella regio-ne”. nel caso che il detto emenda-mento soppressivo non fosse ap-provato dall’assemblea, aggiun-gere, alla fine dell’articolo stesso,il seguente comma: “Il requisito della nascita o del do-micilio nella regione, di cui alla pri-ma parte del presente articolo, nonsi applica a coloro che siano stati,in uno dei collegi della regione,deputati alla costituente o alla ca-mera dei deputati”.CoDaCCi Pisanelli, CasTelli avo-lio, ChaTrian, CinGolani, erMini,TUPini, ToZZi ConDivi, De PalMa(DC).

Solo l’emendamento soppressivo.

testo approvatodall’assembleacostituentel senatori sono eletti a suffragiouniversale e diretto dagli elettoriche hanno superato il venticinque-simo anno di età.sono eleggibili a senatori gli elet-tori che hanno compiuto il quaran-tesimo anno.

leggi di modificanessuna.

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Page 97: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.Il Presidente della Repubblica può nominaresenatori a vita cinque cittadini che hannoillustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Progetto della commissione dei 75articolo non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già art. 55 bisaggiungere il seguente comma:cinque senatori sono nominati avita dal capo dello stato fra coloroche, con meriti insigni, nel camposociale, scientifico, artistico, lette-rario, hanno illustrato la patria.alBerTi (DC).

sono senatori di diritto e a vita gliex presidenti della repubblica.sono pure senatori di diritto e a vitagli ex presidenti del consiglio e gliex presidenti delle assemblee le-gislative, i quali abbiano coperto lacarica almeno per un anno anchese non continuativamente.a tale diritto si può rinunziare, pur-ché la rinunzia sia fatta prima dellafirma del decreto di nomina daparte del capo dello stato.alBerTi (DC).Parzialmente approvato; parzial-mente ritirato; parzialmente assor-bito.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il terzo comma dell’arti-colo aggiuntivo alberti con la for-mula: “salvo rinunzia”.CleriCi (DC).

testo approvatodall’assembleacostituenteè senatore di diritto e a vita, salvorinunzia, chi è stato presidente del-la repubblica.Il presidente della repubblica puònominare senatori a vita cinque cit-tadini che hanno illustrato la patriaper altissimi meriti nel campo so-ciale, scientifico, artistico e lette-rario.

leggi di modificanessuna.

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Page 98: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.La durata di ciascuna Camera non può essereprorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Progetto della commissione dei 75Già art. 58le due camere sono elette percinque anni.I loro poteri sono tuttavia prorogatisino alla riunione delle nuove ca-mere.la legislatura può essere proroga-ta con legge solo nel caso di guer-ra in corso o di imminente pericolodi guerra.le elezioni delle nuove camerehanno luogo entro settanta giornidalla fine delle precedenti. Il prov-vedimento che le indice fissa laprima riunione delle camere nonoltre il ventesimo giorno dalle ele-zioni.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal quarto comma, sostituire le pa-role: “Il provvedimento”, con le se-guenti: “decreto del presidente del-la repubblica”.Perassi (Pri).

al quarto comma, dopo le parole:“dalla fine delle precedenti”, ag-giungere: “tranne che sia dichia-rato lo stato di guerra”.TarGeTTi, aMaDei, CarPano Ma-Glioli, De MiChelis, FeDeli alDo,MalaGUGini (Psi).

la camera dei deputati è eletta percinque anni. Il senato della repub-blica viene rinnovato per un terzoogni tre anni.CorBino (MisTo).Parzialmente approvato.

Il senato della repubblica è elettoper sei anni.CleriCi (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentela camera dei deputati è eletta percinque anni, il senato della repub-blica per sei. la durata di ciascuna camera nonpuò essere prorogata se non perlegge e soltanto in caso di guerra.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 9 ottobre 1947 vennescisso in due distinti articoli: n. 60e n. 61 testo definitivo.

leggi di modificalegge costituzionale 9 febbraio1963, n. 2 «modificazioni agli arti-coli 56, 57 e 60 della costituzione»(g.u. n. 40 del 12 febbraio 1963).

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Le elezioni delle nuove Camere hanno luogoentro settanta giorni dalla fine delle precedenti.La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 60.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentele elezioni delle nuove camerehanno luogo entro settanta giornidalla fine delle precedenti. la pri-ma riunione ha luogo non oltre ilventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuovecamere sono prorogati i poteri del-le precedenti.

leggi di modificanessuna.

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Le Camere si riuniscono di diritto il primo giornonon festivo di febbraio e di ottobre.Ciascuna Camera può essere convocata in viastraordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria unaCamera, è convocata di diritto anche l’altra.

Progetto della commissione dei 75Già art. 59le due camere si riuniscono di di-ritto il primo giorno non festivo difebbraio e di ottobre.ciascuna camera si riunisce inol-tre in via straordinaria per iniziativadel suo presidente, o su richiestadel presidente della repubblica odi un terzo dei membri della ca-mera.Quando si riunisce una camera, èconvocata di diritto anche l’altra.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentele camere si riuniscono di dirittoil primo giorno non festivo di feb-braio e di ottobre.ciascuna camera può essere con-vocata in via straordinaria per ini-ziativa del suo presidente o delpresidente della repubblica o diun terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordi-naria una camera, è convocata didiritto anche l’altra.

leggi di modificanessuna.

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Page 101: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.Quando il Parlamento si riunisce in sedutacomune, il Presidente e l’Ufficio di presidenzasono quelli della Camera dei deputati.

Progetto della commissione dei 75Già art. 60ciascuna camera elegge nel pro-prio seno il presidente e l’ufficiodi presidenza.la presidenza dell’assemblea na-zionale è assunta per la durata diun anno, alternativamente, dal pre-sidente della camera dei deputatie dal presidente della camera deisenatori.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il secondo comma colseguente:Quando le due camere siedonocongiuntamente l’ufficio di presi-denza è quello della camera deideputati.CorBino (MisTo)

testo approvatodall’assembleacostituenteciascuna camera elegge fra i suoicomponenti il presidente e l’ufficiodi presidenza.Quando il parlamento si riuniscein seduta comune, il presidente el’ufficio di presidenza sono quellidella camera dei deputati.

leggi di modificanessuna.

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Page 102: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delledue Camere e il Parlamento a Camere riunitepossono deliberare di adunarsi in seduta segreta.Le deliberazioni di ciascuna Camera e delParlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se nonsono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva unamaggioranza speciale.I membri del Governo, anche se non fanno partedelle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Progetto della commissione dei 75Già art. 61ciascuna camera e l’assembleanazionale adottano il proprio re-golamento a maggioranza assolu-ta dei loro membri.le sedute sono pubbliche; tuttaviale camere e l’assemblea possonodeliberare di riunirsi in comitatosegreto.le deliberazioni delle camere edell’assemblea non sono valide senon è presente la maggioranza deiloro membri e se non sono adot-tate a maggioranza dei presenti,salvo che la costituzione prescrivauna maggioranza speciale.I membri del governo, anche senon fanno parte delle camere,hanno diritto e, se richiesti, obbligodi assistere alle sedute. debbonoessere intesi ogni volta che lo ri-chiedano.

nuovo testo della commissionesostituire il secondo comma conil seguente:“le sedute sono pubbliche. tutta-via le camere possono deliberaredi riunirsi in seduta segreta.”

sostituire nei commi secondo eterzo dell’articolo 61 alla parola:“assemblea”, l’altra: “parlamento”.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteciascuna camera adotta il proprioregolamento a maggioranza asso-luta dei suoi componenti.le sedute sono pubbliche; tuttaviaciascuna delle due camere e ilparlamento a camere riunite pos-sono deliberare di adunarsi in se-duta segreta.le deliberazioni di ciascuna ca-mera e del parlamento non sonovalide se non è presente la mag-gioranza dei loro componenti, e senon sono adottate a maggioranzadei presenti, salvo che la costitu-zione prescriva una maggioranzaspeciale.I membri del governo, anche senon fanno parte delle camere,hanno diritto, e se richiesti obbligo,di assistere alle sedute. devonoessere sentiti ogni volta che lo ri-chiedono.

leggi di modificanessuna.

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Page 103: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.Nessuno può appartenere contemporaneamentealle due Camere.

Progetto della commissione dei 75Già art. 62la legge determina i casi di ineleg-gibilità e di incompatibilità con l’uf-ficio di deputato o di senatore.nessuno può essere contempo-raneamente membro delle duecamere.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno

testo approvatodall’assembleacostituentela legge determina i casi di ineleg-gibilità e di incompatibilità con l’uf-ficio di deputato o di senatore.nessuno può appartenere contem-poraneamente alle due camere.

leggi di modificanessuna.

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Page 104: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissionedei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Progetto della commissione dei 75Già art. 63ciascuna camera giudica dei titolidi ammissione dei propri membri.

nuovo testo della commissioneciascuna camera giudica dei titolidi ammissione dei propri membrie delle cause sopraggiunte di ine-leggibilità e di incompatibilità.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteciascuna camera giudica dei titolidi ammissione dei suoi compo-nenti e delle cause sopraggiuntedi ineleggibilità e di incompatibilità.

leggi di modificanessuna.

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Page 105: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Progetto della commissione dei 75Già art. 64ogni membro del parlamento rap-presenta la nazione ed esercita lesue funzioni senza vincolo di man-dato.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno

testo approvatodall’assembleacostituenteogni membro del parlamento rap-presenta la nazione ed esercita lesue funzioni senza vincolo di man-dato.

leggi di modificanessuna.

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67articolo

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Page 106: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

I membri del Parlamento non possono esserechiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.Senza autorizzazione della Camera alla qualeappartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimentiprivato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di unasentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per ilquale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Progetto della commissione dei 75Già art. 65I membri del parlamento non pos-sono essere chiamati a risponderedelle opinioni e dei voti espressinell’esercizio delle loro funzioni.nessun membro del parlamentopuò, senza autorizzazione dellacamera alla quale appartiene, es-sere sottoposto a procedimentopenale, né arrestato, o altrimentiprivato della libertà personale, osottoposto a perquisizione domi-ciliare, salvo il caso di flagrante de-litto, per il quale è obbligatorio ilmandato o l’ordine di cattura.eguale autorizzazione è richiestaper trarre in arresto o mantenerein detenzione un membro del par-lamento, in esecuzione di una sen-tenza anche irrevocabile.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire, nel primo comma, le pa-role: “perseguiti per le”, alle parole:“chiamati a rispondere delle”.MorTaTi (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentel membri del parlamento non pos-sono essere perseguiti per le opi-nioni espresse e i voti dati nel-l’esercizio delle loro funzioni. senza autorizzazione della cameraalla quale appartiene, nessunmembro del parlamento può es-sere sottoposto a procedimentopenale; né può essere arrestato, oaltrimenti privato della libertà per-sonale, o sottoposto a perquisizio-ne personale o domiciliare, salvoche sia colto nell’atto di commet-tere un delitto per il quale è obbli-gatorio il mandato o l’ordine di cat-tura. eguale autorizzazione è richiestaper trarre in arresto o mantenerein detenzione un membro del par-lamento in esecuzione di una sen-tenza anche irrevocabile.

leggi di modificalegge costituzionale 29 ottobre1993, n. 3 «modifica dell’articolo68 della costituzione» (g.u. n. 256del 30 ottobre 1993).

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68articolo

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Page 107: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 66l membri del parlamento ricevonouna indennità fissata dalla legge.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteI membri del parlamento ricevonouna indennità stabilita dalla legge.

leggi di modificanessuna.

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69articolo

titolo Iil Parlamento

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Page 108: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due Camere.

Progetto della commissione dei 75Già art. 67la funzione legislativa è colletti-vamente esercitata dalle due ca-mere.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentela funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due camere.

leggi di modificanessuna.

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70articolo

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sezione IIla formazione delle leggi

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Page 109: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediantela proposta, da parte di almeno cinquantamilaelettori, di un progetto redatto in articoli.

Progetto della commissione dei 75Già art. 68l’iniziativa delle leggi appartieneal governo, a ciascun membro del-le camere ed agli organi ed enticui sia conferita da legge costitu-zionale.Il popolo ha sempre l’iniziativa del-le leggi, mediante la proposta, daparte di almeno cinquantamilaelettori, di un disegno redatto in ar-ticoli.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal secondo comma, sopprimerela parola: “sempre”.Perassi (Pri).

testo approvatodall’assembleacostituentel’iniziativa delle leggi appartieneal governo, a ciascun membro del-le camere ed agli organi ed enti aiquali sia conferita da legge costi-tuzionale.Il popolo esercita l’iniziativa delleleggi, mediante la proposta, daparte di almeno cinquantamilaelettori, di un progetto redatto inarticoli.

leggi di modificanessuna.

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71articolo

titolo Iil Parlamento

sezione IIla formazione delle leggi

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Page 110: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Ogni disegno di legge, presentato ad una Cameraè, secondo le norme del suo regolamento,esaminato da una Commissione e poi dallaCamera stessa, che l’approva articolo per articoloe con votazione finale.Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviatiper i disegni di legge dei quali è dichiaratal’urgenza.Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferitia Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione deigruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,

Progetto della commissione dei 75Già art. 69ogni disegno di legge deve esserepreviamente esaminato da unacommissione di ciascuna camerasecondo le norme del rispettivo re-golamento; e deve essere appro-vato dalle camere, articolo per ar-ticolo, con votazione finale a scru-tinio segreto.Il regolamento stabilisce procedi-menti abbreviati per l’esame e l’ap-provazione di disegni di legge, deiquali sia dichiarata l’urgenza.su richiesta del governo o del pro-ponente, ciascuna camera puòdeliberare che l’esame di un dise-gno di legge sia deferito ad unacommissione composta in mododa rispettare la proporzione deigruppi alla camera, e che su rela-zione della commissione si proce-da alla votazione senza discutere,salve le dichiarazioni di voto.tale procedimento non è applica-bile ai disegni di legge concernentil’approvazione dei bilanci e l’auto-rizzazione alla ratifica di trattati in-ternazionali.

nuovo testo della commissioneogni disegno di legge deve esserepreviamente esaminato da unacommissione di ciascuna camerasecondo le norme del rispettivoregolamento; e deve essere ap-provato dalle camere, articolo perarticolo, e con votazione comples-siva.Il regolamento stabilisce procedi-menti abbreviati per l’esame e l’ap-provazione di disegni di legge, deiquali sia dichiarata l’urgenza.Il regolamento può altresì stabilirei casi e le forme in cui, salva con-traria richiesta del governo o di 30membri della camera, l’esame el’approvazione di disegni di leggesiano deferiti a commissioni com-poste in modo da rispettare la pro-porzione dei gruppi alla camera.

Il regolamento determina le formedi pubblicità dei lavori delle com-missioni.Il procedimento preveduto dal pri-mo comma non può essere dero-gato per i disegni di legge in ma-teria costituzionale e quelli con-cernenti l’approvazione di bilancie di rendiconti consuntivi, l’auto-rizzazione a ratificare trattati inter-nazionali e la delegazione di poterilegislativi al governo.

successivo nuovo testo dellacommissioneal nuovo testo sostituire gli ultimitre commi con i seguenti: “Il rego-lamento può altresì stabilire i casie le forme in cui l’esame e l’appro-vazione dei disegni di legge sianodeferiti a commissioni anche per-manenti, costituite in modo da ri-spettare la proporzione dei gruppiparlamentari. sarà altresì sempreconsentito al governo o a un de-cimo dei membri della camera oad un quinto dei membri dellacommissione di opporsi a tale pro-cedimento o di richiedere che il vo-to finale sul disegno sia dato senzadiscussione dalla camera. Il rego-lamento determina le forme dipubblicità dei lavori delle commis-sioni.Il procedimento preveduto dal pri-mo comma non può essere dero-gato per i disegni di legge in ma-teria costituzionale e quelli con-cernenti l’approvazione di bilancie di rendiconti consuntivi, l’auto-rizzazione a ratificare trattati inter-nazionali e la delegazione di poterilegislativi al governo”.

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72articolo

titolo Iil Parlamento

sezione IIla formazione delle leggi

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> segue articolo 72 > segue emendamenti

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se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissionerichiedono che sia discusso e votato dalla Camerastessa oppure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.La procedura normale di esame e diapprovazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quellidi delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il terzo e il quarto com-ma con i seguenti:“Il regolamento può altresì stabilirei casi e le forme in cui l’esame el’approvazione di disegni di leggesiano deferiti a commissioni com-poste in modo da rispettare la pro-porzione dei gruppi alla camera.Il procedimento preveduto dal pri-mo comma non può essere dero-gato per i disegni di legge in ma-teria costituzionale e quelli con-cernenti l’approvazione di bilancie di rendiconti consuntivi, l’auto-rizzazione a ratificare trattati inter-nazionali e la delegazione di poterilegislativi al governo”.Perassi (Pri).Primo comma assorbito nel nuovotesto della Commissione.

sostituire la seconda parte del ter-zo comma con la seguente:“sarà sempre consentito al gover-no o ad un decimo dei membri del-la camera o a un quinto dei mem-bri della commissione, in qualun-que momento fino all’approvazio-ne definitiva del testo di legge, dirichiedere che si ritorni al normaleprocedimento o di richiedere cheil voto finale sul disegno sia datosenza discussione dalla camera”.lUCiFero (Pli).

all’ultimo comma dopo le parole:“in materia costituzionale”, aggiun-gere le parole: “ed elettorale”.lUCiFero (Pli).

testo approvatodall’assembleacostituenteogni disegno di legge, presentatoad una camera è, secondo le nor-me del suo regolamento, esami-nato da una commissione e poidalla camera stessa, che l’approvaarticolo per articolo e con votazio-ne finale.Il regolamento stabilisce procedi-menti abbreviati per i disegni dilegge dei quali è dichiarata l’ur-genza.può altresì stabilire in quali casi eforme l’esame e l’approvazione deidisegni di legge sono deferiti acommissioni, anche permanenti,composte in modo da rispecchiarela proporzione dei gruppi parla-mentari. anche in tali casi, fino almomento della sua approvazionedefinitiva, il disegno di legge è ri-messo alla camera, se il governoo un decimo dei componenti dellacamera o un quinto della commis-sione richiedono che sia discussoe votato dalla camera stessa op-pure che sia sottoposto alla suaapprovazione finale con sole di-chiarazioni di voto. Il regolamentodetermina le forme di pubblicitàdei lavori delle commissioni.la procedura normale di esame edi approvazione diretta da partedella camera è sempre adottataper i disegni di legge in materia co-stituzionale ed elettorale e perquelli di delegazione legislativa, diautorizzazione a ratificare trattatiinternazionali, di approvazione dibilanci e consuntivi.

leggi di modificanessuna.

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segue articolo 72

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Le leggi sono promulgate dal Presidente dellaRepubblica entro un mese dalla approvazione.Se le Camere, ciascuna a maggioranza assolutadei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza,la legge è promulgata nel termine da essastabilito.Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loropubblicazione, salvo che le leggi stessestabiliscano un termine diverso.

Progetto della commissione dei 75Già art. 71le leggi sono promulgate dal pre-sidente della repubblica entro unmese dall’approvazione.se le camere ne dichiarano l’ur-genza, ciascuna a maggioranzaassoluta dei suoi membri, la leggeè promulgata nel termine fissatodalle camere stesse.le leggi entrano in vigore non pri-ma del ventesimo giorno succes-sivo alla loro pubblicazione, salvoche le camere abbiano come so-pra dichiarato l’urgenza.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il primo comma con i se-guenti:“le leggi sono promulgate dal pre-sidente della repubblica entro unmese dall’approvazione.nel termine suddetto il presidentedella repubblica può, con mes-saggio motivato, domandare allecamere una nuova deliberazione.egli deve procedere alla promul-gazione, se le camere confermanola precedente deliberazione amaggioranza assoluta dei loromembri”.BoZZi (UDn).Parzialmente approvato; parzial-mente ritirato.

al terzo comma, alle parole: “ab-biano come sopra dichiarato l’ur-genza”, sostituire le seguenti altre:“stabiliscano d’accordo un terminediverso”.ColiTTo (UQ).

all’ultimo comma, sostituire le pa-role: “ventesimo giorno”, con le al-tre: “quindicesimo giorno”.Perassi (Pri).

testo approvatodall’assembleacostituentele leggi sono promulgate dal pre-sidente della repubblica entro unmese dall’approvazione.se le camere, ciascuna a maggio-ranza assoluta dei proprî compo-nenti, ne dichiarano l’urgenza, lalegge è promulgata nel termine daessa stabilito.le leggi sono pubblicate subito do-po la promulgazione ed entrano invigore il quindicesimo giorno suc-cessivo alla loro pubblicazione, sal-vo che le leggi stesse stabiliscanoun termine diverso.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 23 ottobre 1947 vennescisso in due distinti articoli: 73 e74 del testo definitivo.

leggi di modificanessuna.

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Il Presidente della Repubblica, prima dipromulgare la legge, può con messaggio motivatoalle Camere chiedere una nuova deliberazione.Se le Camere approvano nuovamente la legge,questa deve essere promulgata.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 73.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl presidente della repubblica, pri-ma di promulgare la legge, puòcon messaggio motivato alle ca-mere chiedere una nuova delibe-razione.se le camere approvano nuova-mente la legge, questa deve esse-re promulgata.

leggi di modificanessuna.

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È indetto referendum popolare per deliberarel’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.Non è ammesso il referendum per le leggitributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattatiinternazionali.Hanno diritto di partecipare al referendumtutti i cittadini chiamati ad eleggere la Cameradei deputati.La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza

Progetto della commissione dei 75Già art. 72l’entrata in vigore d’una legge nondichiarata urgente a maggioranzaassoluta, e non approvata da cia-scuna camera a maggioranza didue terzi, è sospesa quando, entroquindici giorni dalla sua pubblica-zione, cinquantamila elettori o treconsigli regionali domandano chesia sottoposta a referendum po-polare. Il referendum ha luogo senei due mesi dalla pubblicazionedella legge l’iniziativa ottiene l’ade-sione, complessivamente, di cin-quecentomila elettori o di setteconsigli regionali.si procede altresì a referendumquando cinquecentomila elettorio sette consigli regionali doman-dano che sia abrogata una leggevigente da almeno due anni.In nessun caso è ammesso refe-rendum per le leggi tributarie, diapprovazione dei bilanci e di auto-rizzazione alla ratifica di trattati in-ternazionali.

Già art. 73hanno diritto di partecipare al re-ferendum tutti i cittadini chiamatiad eleggere la camera dei depu-tati. la proposta soggetta a referen-dum è approvata se hanno parte-cipato alla votazione i due quintidegli aventi diritto e se è raggiuntala maggioranza dei voti validamen-te espressi. la legge determina le modalità diattuazione del referendum.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesopprimere il primo comma.BoZZi (UDn); CiFalDi (Pli); niTTi(UDn).

sostituire l’articolo 72 col seguente:“l’entrata in vigore di una leggenon dichiarata urgente a maggio-ranza assoluta, o non appro vata daciascuna camera a maggioranzadi due terzi, potrà essere sospesadalla corte costituzionale entroquindici giorni dalla pubblicazione,quando sia stato proposto ricorsoper la dichiarazione di incostitu-zionalità e richiesta la sospensio-ne”. subordinatamente: soppri-merlo.CoDaCCi Pisanelli (DC).Parzialmente approvato; parzial-mente ritirato.

sopprimere il primo comma.sostituire il secondo comma colseguente:“si procede a referendumpopola-re se 500.000 elettori o sette con-sigli regionali facciano do mandaperché sia abrogata una legge”.PersiCo (Psli).

sostituire il terzo comma col se-guente:“non è ammesso il referendumper le leggi tributarie, per quelle diapprovazione del bilancio e perquelle di autorizzazione alla ratificadi trattati internazionali”.PersiCo (Psli).

al terzo comma aggiungere ai casiprevisti anche le leggi per la con-cessione di amnistia.MeDa, CleriCi, BenvenUTi, Bian-Chini laUra, roselli, saliZZoni,ZaCCaGnini, TiToManlio viTToria(DC).

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> segue articolo 75 > segue emendamenti

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degli aventi diritto, e se è raggiunta lamaggioranza dei voti validamente espressi.La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

al terzo comma comprendere trale leggi escluse dal referendumabrogativo anche le leggi eletto-rali.rossi Maria MaDDalena, GioliT-Ti, GrieCo, loMBarDi Carlo, Mo-linelli, siCiGnano, rUGGeri, Fer-rari, MUsolino, Gervasi (PCi).

aggiungere al terzo comma del-l’emendamento meda le parole: “eindulto”.CevoloTTo (PDl).

al già art. 73al secondo comma alle parole:“due quinti”, sostituire le parole: “lamaggioranza”.Perassi (Pri).

testo approvatodall’assembleacostituenteè indetto referendumpopolare perdeliberare l’abrogazione, totale oparziale, di una legge o di un attoavente valore di legge, quando lorichiedono cinquecentomila elet-tori o cinque consigli regionali.non è ammesso il referendumperle leggi tributarie e di bilancio, diamnistia e di indulto, di autorizza-zione a ratificare trattati internazio-nali.hanno diritto di partecipare al re-ferendum tutti i cittadini chiamatiad eleggere la camera dei depu-tati.la proposta soggetta a referen-dumè approvata se ha partecipatoalla votazione la maggioranza degliaventi diritto, e se è raggiunta lamaggioranza dei voti validamenteespressi.la legge determina le modalità diattuazione del referendum.

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segue articolo 75

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L’esercizio della funzione legislativa non puòessere delegato al Governo se non condeterminazione di princìpi e criteri direttivi esoltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Progetto della commissione dei 75Già art. 74l’esercizio della funzione legisla-tiva non può essere delegato algoverno se non previa determina-zione di principi e criteri direttivi, esoltanto per tempo limitato e peroggetti definiti.per i decreti legislativi valgono lenorme stabilite per le leggi in ordi-ne al referendum popolare ed allacorte costituzionale.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il secondo comma colseguente:“per i decreti legislativi, emessi inbase a delegazione del parlamen-to, si applicano le stesse norme sulreferendum popolare e sulla cortecostituzionale che valgono per leleggi”.PersiCo (Psli).

testo approvatodall’assembleacostituentel’esercizio della funzione legisla-tiva non può essere delegato algoverno se non con determinazio-ne di principî e criteri direttivi e sol-tanto per tempo limitato e per og-getti definiti.

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Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbianovalore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la suaresponsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stessopresentarli per la conversione alle Camere che,anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se nonsono convertiti in legge entro sessanta giornidalla loro pubblicazione. Le Camere possonotuttavia regolare con legge i rapporti giuridicisorti sulla base dei decreti non convertiti.

Progetto della commissione dei 75articolo non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già art. 74 bisIl presidente della repubblica nonpuò emanare decreti aventi valorelegislativo, deliberati dal governo,se non in casi straordinari di asso-luta e urgente necessità. In tali casile camere, anche se sciolte, sonoappositamente convocate e deb-bono riunirsi entro cinque giorni.l decreti perdono di efficacia senon sono convertiti in legge e pub-blicati entro sessanta giorni.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire alle parole: “valore legi-slativo” le parole: “valore di leggeordinaria”.CoDaCCi Pisanelli (DC).

sostituire la prima parte del primocomma con la seguente:“non possono emanarsi decretiaventi valore legislativo se non incasi di assoluta necessità”.TarGeTTi (Psi).

testo approvatodall’assembleacostituenteIl governo non può, senza delega-zione delle camere, emanare de-creti che abbiano valore di leggeordinaria.Quando, in casi straordinari di ne-cessità e d’urgenza, il governoadotta, sotto la sua responsabilità,provvedimenti provvisori con forzadi legge, deve il giorno stesso pre-sentarli per la conversione alle ca-mere che, anche se sciolte, sonoappositamente convocate e si riu-niscono entro cinque giorni.I decreti perdono efficacia sin dal-l’inizio, se non sono convertiti inlegge entro sessanta giorni dallaloro pubblicazione. le camerepossono tuttavia regolare con leg-ge i rapporti giuridici sorti sulla ba-se dei decreti non convertiti.

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Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Progetto della commissione dei 75Già art. 75spetta all’assemblea nazionaledeliberare la mobilitazione gene-rale e l’entrata in guerra.l’amnistia e l’indulto sono delibe-rati dall’assemblea nazionale.

nuovo testo della commissionesostituire il primo comma con ilseguente: l’assemblea nazionale deliberalo stato di guerra e concede al go-verno i necessari poteri.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteIl parlamento delibera la mobili-tazione e lo stato di guerra e con-ferisce al governo i necessari po-teri.GasParoTTo (PDl).Parzialmente approvato.

sostituire il secondo comma conil seguente:“l’amnistia e l’indulto sono con-cessi dal presidente della repub-blica, dietro delegazione delle ca-mere, e non possono applicarsi aireati commessi successivamentealla richiesta di delegazione”.BeTTiol (DC).

le camere riunite deliberano lamobilitazione.Moro (DC).Parzialmente approvato.

testo approvatodall’assembleacostituentele camere deliberano lo stato diguerra e conferiscono al governoi poteri necessari.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 21 ottobre 1947 vennescisso in due distinti articoli: n. 78e n. 79 del testo definitivo.

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L’amnistia e l’indulto sono concessi con leggedeliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.La legge che concede l’amnistia o l’indultostabilisce il termine per la loro applicazione.In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possonoapplicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 78.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentel’amnistia e l’indulto sono conces-si dal presidente della repubblicasu legge di delegazione delle ca-mere.non possono applicarsi ai reaticommessi successivamente allaproposta di delegazione.

leggi di modificalegge costituzionale 6 marzo1992, n. 1 «revisione dell’articolo79 della costituzione in materia diconcessione di amnistia e indulto»(g.u. n. 57 del 9 marzo 1992).

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Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di naturapolitica, o prevedono arbitrati o regolamentigiudiziari, o importano variazioni del territoriood oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Progetto della commissione dei 75Già art. 76le due camere autorizzano conlegge la ratifica dei trattati interna-zionali di natura politica o di arbi-trato e regolamento giudiziario, edi quelli che importano variazionidel territorio nazionale, oneri allefinanze o modificazioni di leggi.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentealle parole: “trattati internazionalidi natura politica o di arbitrato e re-golamento giudiziario”, sostituirele seguenti: “trattati internazionalidi materia politica, di arbitrato o re-golamento giudiziario”; ed alle pa-role: “territorio nazionale”, sostitui-re le seguenti: “territorio della re-pubblica”.Perassi (Pri).

testo approvatodall’assembleacostituentele camere autorizzano con leggela ratifica dei trattati internazionaliche sono di natura politica, o pre-vedono arbitrati o regolamenti giu-diziari, o importano variazioni delterritorio od oneri alle finanze omodificazioni di leggi.

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Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo contodelle fasi avverse e delle fasi favorevoli del cicloeconomico.Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del cicloeconomico e, previa autorizzazione delle Camereadottata a maggioranza assoluta dei rispettivicomponenti, al verificarsi di eventi eccezionali.Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneriprovvede ai mezzi per farvi fronte.Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Progetto della commissione dei 75Già art. 77le camere approvano ogni annoil bilancio e il rendiconto consun-tivo presentati dal governo.l’esercizio provvisorio del bilan-cio non può essere concesso cheper legge, una sola volta, e per unperiodo non superiore a quattromesi.con la legge di approvazione delbilancio non si possono stabilirenuovi tributi e nuove spese.In ogni altra legge che importi nuo-ve o maggiori spese devono esse-re indicati i mezzi per farvi fronte.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenel secondo comma sostituire leparole: “una sola volta, e per un pe-riodo non superiore a quattro me-si”, con le altre: “per periodi nonsuperiori complessivamente aquattro mesi”.BerTone (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentele camere approvano ogni annoi bilanci e il rendiconto consuntivopresentati dal governo.l’esercizio provvisorio del bilancionon può essere concesso se nonper legge e per periodi non supe-riori complessivamente a quattromesi.con la legge di approvazione delbilancio non si possono stabilirenuovi tributi e nuove spese.ogni altra legge che importi nuoveo maggiori spese deve indicare imezzi per farvi fronte.

leggi di modificalegge costituzionale 20 aprile2012, n. 1 «Introduzione del prin-cipio del pareggio di bilancio nellacarta costituzionale» (g.u. n. 95del 23 aprile 2012).

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> segue articolo 81

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L’esercizio provvisorio del bilancio non puòessere concesso se non per legge e per periodinon superiori complessivamente a quattro mesi.Il contenuto della legge di bilancio, le normefondamentali e i criteri volti ad assicurarel’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso dellepubbliche amministrazioni sono stabiliti conlegge approvata a maggioranza assoluta deicomponenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

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segue articolo 81

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Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo darispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alleindagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Progetto della commissione dei 75Già art. 78ciascuna camera può disporre in-chieste su materie di pubblico in-teresse.la commissione d’inchiesta è no-minata con la rappresentanza pro-porzionale dei vari gruppi della ca-mera e svolge la sua attività pro-cedendo agli esami e alle indaginicon gli stessi poteri e limiti dell’au-torità giudiziaria.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteciascuna camera può disporre in-chieste su materie di pubblico in-teresse.a tale scopo nomina fra i propricomponenti una commissione for-mata in modo da rispecchiare laproporzione dei vari gruppi. lacommissione di inchiesta procedealle indagini e agli esami con glistessi poteri e le stesse limitazionidell’autorità giudiziaria.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

82articolo

titolo Iil Parlamento

sezione IIla formazione delle leggi

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 124: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Presidente della Repubblica è eletto dalParlamento in seduta comune dei suoi membri.All’elezione partecipano tre delegati per ogniRegione eletti dal Consiglio regionale in modoche sia assicurata la rappresentanza delleminoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzoscrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Progetto della commissione dei 75Già art. 79Il presidente della repubblica èeletto dall’assemblea nazionale,con la partecipazione dei presi-denti dei consigli regionali e di unconsigliere designato da ciascunodei consigli stessi a maggioranzaassoluta.l’elezione del presidente della re-pubblica ha luogo per scrutinio se-greto a maggioranza di due terzi,e dopo il terzo scrutinio a maggio-ranza assoluta dei membri checompongono l’assemblea a que-sto fine.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal primo comma, alle parole: “conla partecipazione”, ecc., sostituirele seguenti: “con la partecipazionedi tre delegati per ogni consiglioregionale eletti dal consiglio in mo-do che sia assicurata la rappresen-tanza della minoranza”.laConi (PCi); CarBoni anGelo(Psli); Moro (DC); TarGeTTi (Psi);MaCrelli (Pri).

aggiungere dopo il primo comma:“ad eccezione della Val d’aosta”.CorBino (MisTo-Pli).

testo approvatodall’assembleacostituenteIl presidente della repubblica èeletto dal parlamento in seduta co-mune dei suoi membri.all’elezione partecipano tre dele-gati per ogni regione eletti dalconsiglio regionale in modo chesia assicurata la rappresentanzadelle minoranze. la Valle d’aostaha un solo delegato.l’elezione del presidente della re-pubblica ha luogo per scrutinio se-greto a maggioranza di due terzidell’assemblea. dopo il terzo scru-tinio è sufficiente la maggioranzaassoluta.

leggi di modificanessuna.

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parte IIordinaMento della rePubblica

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83articolo

titolo IIil Presidente della repubblica

prIncIpIFondamentalI

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Page 125: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Può essere eletto Presidente della Repubblicaogni cittadino che abbia compiuto cinquantaanni d’età e goda dei diritti civili e politici.L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 80sono eleggibili i cittadini che han-no compiuto quarantacinque annidi età e godono dei diritti civili e po-litici.l’ufficio di presidente della repub-blica è incompatibile con qualsiasialtra carica.l’assegno e la dotazione del pre-sidente sono determinati per legge.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal primo comma alla parola: “qua-rantacinque”, sostituire la parola:“cinquanta”.FUsChini (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentepuò essere eletto presidente dellarepubblica ogni cittadino che ab-bia compiuto cinquanta anni d’etàe goda dei diritti civili e politici.l’ufficio di presidente della repub-blica è incompatibile con qualsiasialtra carica.l’assegno e la dotazione delpresidente sono determinati perlegge.

leggi di modificanessuna.

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84articolo

titolo IIil Presidente della repubblica

prIncIpIFondamentalI

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Page 126: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convocain seduta comune il Parlamento e i delegatiregionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tremesi alla loro cessazione, la elezione ha luogoentro quindici giorni dalla riunione delle Camerenuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Progetto della commissione dei 75Già art. 81Il presidente della repubblica èeletto per sette anni.trenta giorni prima che scada iltermine, il presidente dell’assem-blea nazionale convoca l’assem-blea per l’elezione del presidentedella repubblica.se le camere sono sciolte, oppuremanca meno di tre mesi alla finedella legislatura, l’elezione del pre-sidente della repubblica ha luogoentro quindici giorni dalla costitu-zione delle nuove camere. nel frat-tempo sono prorogati i poteri delpresidente in carica.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal secondo comma, sostituire alleparole: “assemblea nazionale”, leparole: “camera dei deputati”.CorBino (MisTo-Pli).

testo approvatodall’assembleacostituenteIl presidente della repubblica èeletto per sette anni.trenta giorni prima che scada iltermine, il presidente della cameradei deputati convoca in seduta co-mune il parlamento e i delegati re-gionali, per eleggere il nuovo pre-sidente della repubblica.se le camere sono sciolte, o man-ca meno di tre mesi alla loro ces-sazione, la elezione ha luogo entroquindici giorni dalla riunione dellecamere nuove. nel frattempo so-no prorogati i poteri del presidentein carica.

leggi di modificanessuna.

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85articolo

titolo IIil Presidente della repubblica

prIncIpIFondamentalI

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Page 127: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblicaentro quindici giorni, salvo il maggior termineprevisto se le Camere sono sciolte o manca menodi tre mesi alla loro cessazione.

Progetto della commissione dei 75Già art. 82le funzioni del presidente della re-pubblica sono, in caso di suo im-pedimento, esercitate dal presi-dente dell’assemblea nazionale.se l’impedimento è permanente,o in caso di morte o dimissioni delpresidente della repubblica, il pre-sidente dell’assemblea nazionaleindìce la elezione del nuovo presi-dente della repubblica entro quin-dici giorni, salvo il maggior terminenel caso previsto dall’ultimo com-ma dell’articolo precedente.

nuovo testo della commissioneal secondo comma sostituire alleparole: “presidente dell’assembleanazionale”, l’espressione: “presi-dente della camera dei deputati”.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire: “esercitate dal presiden-te dell’assemblea nazionale”, con:“esercitate dal presidente del se-nato della repubblica”.CorBino (MisTo-Pli).

testo approvatodall’assembleacostituentele funzioni del presidente della re-pubblica, in ogni caso che egli nonpossa adempierle, sono esercitatedal presidente del senato.In caso di impedimento perma-nente o di morte o di dimissioni delpresidente della repubblica, il pre-sidente della camera dei deputatiindice la elezione del nuovo presi-dente della repubblica entro quin-dici giorni, salvo il maggior termineprevisto se le camere sono sciolteo manca meno di tre mesi alla lorocessazione.

leggi di modificanessuna.

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86articolo

titolo IIil Presidente della repubblica

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Page 128: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valoredi legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previstidalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Progetto della commissione dei 75Già art. 83Il presidente della repubblica è ilcapo dello stato e rappresental’unità nazionale.promulga le leggi ed emana i de-creti legislativi ed i regolamenti.nomina, ai gradi indicati dalla leg-ge, i funzionari dello stato.accredita e riceve i rappresentantidiplomatici; ratifica i trattati inter-nazionali, previa, quando sia richie-sta, l’autorizzazione delle camere.ha il comando delle Forze armatee presiede il consiglio supremo didifesa; dichiara la guerra deliberatadall’assemblea nazionale.presiede il consiglio superiore del-la magistratura. può concederegrazia e commutare le pene.

nuovo testo della commissioneaggiungere il seguente comma:“può inviare messaggi al parla-mento”.

sostituire il terzo comma col se-guente:“nomina, nei casi indicati dalla leg-ge, i funzionari dello stato”.

sostituire il quinto comma col se-guente:“ha il comando delle Forze armate,presiede il consiglio supremo didifesa costituito secondo la legge,dichiara lo stato di guerra delibe-rato dalle camere”.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteaggiungere all’articolo 83 il se-guente comma:“può concedere le onorificenzedella repubblica”.CleriCi, UBerTi, ZerBi, ChaTrian,Del CUrTo, BosCo lUCarelli(DC); BaDini ConFalonieri (Pli);siles, BUBBio (DC).

Posto in votazione in un nuovo te-sto concordato con la Commissio-ne: “Concede le onorificenze dellaRepubblica”.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl presidente della repubblica è ilcapo dello stato e rappresental’unità nazionale.può inviare messaggi alle camere. Indice le elezioni delle nuove ca-mere e ne fissa la prima riunione. autorizza la presentazione alle ca-mere dei disegni di legge di inizia-tiva del governo. promulga le leggi ed emana i de-creti aventi valore di legge e i re-golamenti. Indice il referendum popolare neicasi previsti dalla costituzione. nomina, nei casi indicati dalla leg-ge, i funzionari dello stato. accredita e riceve i rappresentantidiplomatici, ratifica i trattati inter-nazionali, previa, quando occorra,l’autorizzazione delle camere.ha il comando delle Forze armate,presiede il consiglio supremo didifesa costituito secondo la legge,dichiara lo stato di guerra delibe-rato dalle camere.presiede il consiglio superiore del-la magistratura.può concedere grazia e commu-tare le pene.conferisce le onorificenze dellarepubblica.

leggi di modificanessuna.

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87articolo

titolo IIil Presidente della repubblica

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parte I

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> segue articolo 87

Page 129: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,ratifica i trattati internazionali, previa, quandooccorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondola legge, dichiara lo stato di guerra deliberatodalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

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87articolo

titolo IIil Presidente della repubblica

prIncIpIFondamentalI

parte I

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segue articolo 87

Page 130: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.Non può esercitare tale facoltà negli ultimi seimesi del suo mandato, salvo che essi coincidanoin tutto o in parte con gli ultimi sei mesi dellalegislatura.

Progetto della commissione dei 75Già art. 84Il presidente della repubblica può,sentiti i loro presidenti, scioglierele camere.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentealle parole: “sciogliere le camere”,sostituire le parole: “sciogliere en-trambe le camere o anche una so-la di esse”.ColiTTo (UQ).aggiungere il seguente comma:“non può usare di tale facoltà negliultimi sei mesi del suo mandato”.laConi (PCi).

testo approvatodall’assembleacostituenteIl presidente della repubblicapuò, sentiti i loro presidenti, scio-gliere le camere o anche una soladi esse.non può esercitare tale facoltà ne-gli ultimi sei mesi del suo mandato.

leggi di modificalegge costituzionale 4 novembre1991, n. 1 «modifica dell’articolo88, secondo comma, della costi-tuzione» (g.u. n. 262 dell’8 novem-bre 1991).

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88articolo

titolo IIil Presidente della repubblica

prIncIpIFondamentalI

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Page 131: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministriproponenti, che ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altriindicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Progetto della commissione dei 75Già art. 85nessun atto del presidente dellarepubblica è valido se non è con-trofirmato dal primo ministro e daiministri competenti che ne assu-mono la responsabilità.Il presidente della repubblica nonè re sponsabile per gli atti compiutinell’esercizio delle sue funzioni,tranne che per alto tradimento oper violazione della costituzione.In tali casi può essere messo instato di accusa dall’assemblea na-zionale a maggioranza assoluta deisuoi membri.

nuovo testo della commissioneal terzo comma alle parole: “puòessere”, sostituire la parola: “è”, ealle parole: “assemblea naziona-le”, sostituire le parole: “camereriunite”.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il primo comma coi se-guenti: “nessun atto del presidente dellarepubblica è valido se non è con-trofirmato dai ministri proponenti,che ne assumono la responsabili-tà.gli atti aventi valore di legge e glialtri atti del presidente della re-pubblica che saranno determinatidalla legge devono essere contro-firmati anche dal presidente delconsiglio dei ministri”.Perassi (Pri).

alle parole: “primo ministro”, sosti-tuire le parole: “presidente del con-siglio dei ministri”.CosTa (Psi).Esaminato ed approvato in sededi discussione dell’articolo 86.

testo approvatodall’assembleacostituentenessun atto del presidente dellarepubblica è valido se non è con-trofirmato dai ministri proponenti,che ne assumono la responsabi-lità.gli atti che hanno valore legislativoe gli altri indicati dalla legge sonocontrofirmati anche dal presidentedel consiglio dei ministri.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 23 ottobre 1947 vennemodificato sostituendo, al secon-do comma, le parole “violazionedella Costituzione” con le parole:“per attentato alla Costituzione” evenne scisso in due articoli 89 e90 del testo definitivo.

leggi di modificanessuna.

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89articolo

titolo IIil Presidente della repubblica

prIncIpIFondamentalI

parte I

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Page 132: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Presidente della Repubblica non è responsabiledegli atti compiuti nell’esercizio delle suefunzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 89.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl presidente della repubblica nonè responsabile degli atti compiutinell’esercizio delle sue funzioni,tranne che per alto tradimento oper attentato alla costituzione.In tali casi è messo in stato di ac-cusa dal parlamento in seduta co-mune, a maggioranza assoluta deisuoi membri.

leggi di modificalegge costituzionale 11 marzo1953, n. 1 «norme integrative dellacostituzione concernenti la cortecostituzionale» (g.u. n. 62 del 14marzo 1953).legge costituzionale 16 gennaio1989, n. 1 «modifiche degli articoli96, 134 e 135 della costituzione edella legge costituzionale 11 mar-zo 1953, n. 1, e norme in materiadi procedimenti per i reati di cuiall’articolo 96 della costituzione»(g.u. n. 13 del 17 gennaio 1989).«regolamento parlamentare per iprocedimenti di accusa» (appro-vato, con disgiunto atto di impulso,in identico testo, dal senato il 7 giu-gno 1989 e dalla camera dei de-putati il 28 giugno 1989) (g.u. n.153 del 3 luglio 1989).

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90articolo

titolo IIil Presidente della repubblica

prIncIpIFondamentalI

parte I

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Page 133: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Progetto della commissione dei 75articolo non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già art. 85 bisIl presidente della repubblica, pri-ma di assumere le funzioni, prestagiuramento di fedeltà alla repub-blica e di osservanza della costi-tuzione avanti le camere riunite.Perassi (Pri); MorTaTi (DC).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl presidente della repubblica, pri-ma di assumere le sue funzioni,presta giuramento di fedeltà allarepubblica e di osservanza dellacostituzione dinanzi al parlamentoin seduta comune.

leggi di modificanessuna.

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91articolo

titolo IIil Presidente della repubblica

prIncIpIFondamentalI

parte I

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Page 134: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Progetto della commissione dei 75Già art. 86Il governo della repubblica è com-posto del primo ministro, presiden-te del consiglio, e dei ministri.Il presidente della repubblica no-mina il primo ministro e, su propo-sta di questo, i ministri.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal primo comma, dopo le parole:“del primo ministro, presidente delconsiglio”, aggiungere le seguentialtre: “del consiglio dei ministri”.ColiTTo (UQ).sostituire il primo comma col se-guente: “Il governo della repub-blica è composto dal presidente,dal consiglio dei ministri e dai mi-nistri”.CosTa (Psi).

testo approvatodall’assembleacostituenteIl governo della repubblica è com-posto del presidente del consiglioe dei ministri, che costituiscono in-sieme il consiglio dei ministri.Il presidente della repubblica no-mina il presidente del consiglio deiministri e, su proposta di questo, iministri.

leggi di modificanessuna.

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92articolo

titolo IIIil Governo

sezione Iil consiglio dei Ministri

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Page 135: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni,prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Progetto della commissione dei 75articolo non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già art. 86 bisIl presidente del consiglio dei mi-nistri e i ministri, prima di assume-re le funzioni, prestano giuramentonelle mani del presidente della re-pubblica.CorBino (MisTo-Pli).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl presidente del consiglio dei mi-nistri e i ministri, prima di assume-re le funzioni, prestano giuramentonelle mani del presidente della re-pubblica.

leggi di modificanessuna.

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parte IIordinaMento della rePubblica

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93articolo

titolo IIIil Governo

sezione Iil consiglio dei Ministri

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Page 136: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.Ciascuna Camera accorda o revoca la fiduciamediante mozione motivata e votata per appellonominale.Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenernela fiducia.Il voto contrario di una o d’entrambe le Cameresu una proposta del Governo non importaobbligo di dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dellaCamera e non può essere messa in discussioneprima di tre giorni dalla sua presentazione.

Progetto della commissione dei 75Già art. 87primo ministro e ministri debbonoavere la fiducia del parlamento.entro otto giorni dalla sua forma-zione, il go verno si presenta all’as-semblea nazionale per chiedernela fiducia.la fiducia è accordata su mozionemotivata, con voto nominale ed amaggioranza assoluta dei compo-nenti l’assemblea.

nuovo testo della commissione Il presidente del consiglio e i mi-nistri debbono avere la fiducia delparlamento.la fiducia è accordata su mozionemotivata e votata ad appello nomi-nale.

Già art. 88un voto contrario dell’una o dell’al-tra camera su una proposta delgoverno non importa dimissioni.una mozione di sfiducia non puòessere presentata ad una camerase non è motivata e firmata da unquarto dei componenti, né può es-sere posta in discussione prima ditre giorni dalla sua presentazione.dopo il voto di sfiducia di una dellecamere il governo, se non intendedimettersi, deve convocare l’as-semblea nazionale che si pronun-cia su una mozione motivata.

nuovo testo della commissioneSostitutivo degli artt. 87, 88Il governo deve avere la fiduciadelle due camere.ciascuna camera accorda o revo-ca la fiducia mediante mozionemotivata e votata ad appello nomi-nale.entro dieci giorni dalla sua forma-zione il governo si presenta allecamere per ottenerne la fiducia.un voto contrario di una o di en-trambe le camere su una propostadel governo non importa obbligodi dimissioni.

la mozione di sfiducia deve esse-re firmata da almeno un quinto deicomponenti della camera e nonpuò essere messa in discussioneprima di tre giorni dalla sua pre-sentazione.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire l’ultimo comma del nuo-vo testo della commissione con ilseguente:“la mozione di sfiducia deve es-sere firmata da almeno un decimodei componenti la camera”.TarGeTTi (Psi).

testo approvatodall’assembleacostituenteIl governo deve avere la fiduciadelle due camere.ciascuna camera accorda o revo-ca la fiducia mediante mozionemotivata e votata per appello no-minale.entro dieci giorni dalla sua forma-zione il governo si presenta allecamere per ottenerne la fiducia.Il voto contrario di una o d’entram-be le camere su una proposta delgoverno non importa obbligo didimissioni.la mozione di sfiducia deve esse-re firmata da almeno un decimodei componenti della camera enon può essere messa in discus-sione prima di tre giorni dalla suapresentazione.

leggi di modificanessuna.

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94articolo

titolo IIIil Governo

sezione Iil consiglio dei Ministri

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Page 137: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne èresponsabile. Mantiene l’unità di indirizzopolitico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la attività dei Ministri.I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.La legge provvede all’ordinamento dellaPresidenza del Consiglio e determina il numero,le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri.

Progetto della commissione dei 75Già art. 89Il primo ministro dirige la politicagenerale del governo e ne è re-sponsabile. mantiene l’unità di in-dirizzo politico ed amministrativodi tutti i dicasteri, promuovendo ecoordinando l’attività dei ministri.l ministri sono responsabili colle-gialmente degli atti del consigliodei ministri, e personalmente degliatti dei loro dicasteri.la legge provvede all’ordinamentodella presidenza del consiglio edetermina il numero, le attribuzionie l’organizzazione dei ministeri.

nuovo testo della commissione al secondo comma sostituire allaparola: “personalmente”, la parola:“individualmente”.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl presidente del consiglio dei mi-nistri dirige la politica generale delgoverno e ne è responsabile.mantiene l’unità di indirizzo politi-co ed amministrativo, promovendoe coordinando l’attività dei mini-stri.I ministri sono responsabili colle-gialmente degli atti del consigliodei ministri, e individualmente de-gli atti dei loro dicasteri.la legge provvede all’ordinamentodella presidenza del consiglio edetermina il numero, le attribuzionie l’organizzazione dei ministeri.

leggi di modificanessuna.

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95articolo

titolo IIIil Governo

sezione Iil consiglio dei Ministri

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Page 138: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessinell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazionedel Senato della Repubblica o della Cameradei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Progetto della commissione dei 75Già art. 90Il primo ministro ed i ministri pos-sono essere messi in istato d’ac-cusa dalle due camere per atticompiuti nell’esercizio delle lorofunzioni.

nuovo testo della commissione Il presidente del consiglio dei mi-nistri ed i ministri sono messi inistato di accusa dal parlamentoper reati commessi nell’eserciziodelle loro funzioni.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl presidente del consiglio dei mi-nistri e i ministri sono posti in statod’accusa dal parlamento in sedutacomune per reati commessi nel-l’esercizio delle loro funzioni.

leggi di modificalegge costituzionale 16 gennaio1989, n. 1 «modifiche degli articoli96, 134 e 135 della costituzione edella legge costituzionale 11 mar-zo 1953, n. 1 e norme in materia diprocedimenti per i reati di cui al-l’articolo 96 della costituzione»(g.u. n. 13 del 17 gennaio 1989)

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

96articolo

titolo IIIil Governo

sezione Iil consiglio dei Ministri

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 139: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea,assicurano l’equilibrio dei bilanci e lasostenibilità del debito pubblico.I pubblici uffici sono organizzati secondodisposizioni di legge, in modo che siano assicuratiil buon andamento e l’imparzialitàdell’amministrazione.Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabilitidalla legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 91l pubblici uffici sono organizzati inbase a disposizioni di legge, in mo-do da assicurare il buon andamen-to e l’imparzialità dell’amministra-zione. nell’ordinamento degli ufficisono determinate le sfere di com-petenza, le attribuzioni e le respon-sabilità proprie dei funzionari.agli impieghi nelle pubbliche am-ministrazioni e negli enti di dirittopubblico si accede mediante con-corso, salvo i casi stabiliti dallalegge.l pubblici impiegati sono al servizioesclusivo della nazione.l pubblici impiegati membri delparlamento non possono conse-guire promozioni se non per an-zianità.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteI pubblici uffici sono organizzatisecondo disposizioni di legge, inmodo che siano assicurati il buonandamento e l’imparzialità dell’am-ministrazione.nell’ordinamento degli uffici sonodeterminate le sfere di competen-za, le attribuzioni e le responsabi-lità proprie dei funzionari.agli impieghi nelle pubbliche am-ministrazioni si accede medianteconcorso, salvo i casi stabiliti dallalegge.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 24 ottobre 1947 vennescisso in due parti: i primi 2 commidivennero articolo 97 testo defini-tivo; i restanti commi divennero pri-mo e secondo comma dell’articolo98 te sto definitivo.

leggi di modificalegge costituzionale 20 aprile2012, n. 1 «Introduzione del prin-cipio del pareggio di bilancio nellacarta costituzionale» (g.u. n. 95del 23 aprile 2012).

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

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97articolo

titolo IIIil Governo

sezione IIla Pubblicaamministrazione

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 140: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivodella Nazione.Se sono membri del Parlamento, non possonoconseguire promozioni se non per anzianità.Si possono con legge stabilire limitazioni aldiritto d’iscriversi ai partiti politici per imagistrati, i militari di carriera in servizio attivo,i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentantidiplomatici e consolari all’estero.

Progetto della commissione dei 75Già art. 94la funzione giurisdizionale, espres -sione della sovranità della repub-blica, è esercitata in nome del po-polo.l magistrati dipendono soltantodalla legge, che interpretano edapplicano secondo coscienza.l magistrati non possono essereiscritti a partiti politici o ad asso-ciazioni segrete.

nuovo testo della commissione la giustizia è amministrata in no-me del popolo. l magistrati sonosoggetti soltanto alla legge.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il terzo comma col se-guente: “la legge potrà stabilire limitazionial diritto di iscrizione ai partiti po-litici per i magistrati; per i militariin servizio attivo; per i funzionari egli agenti di polizia; per i rappre-sentanti consolari e diplomaticiall’estero”.CleriCi (DC).

dopo la parola: “militari”, aggiun-gere le parole: “di carriera”.noBile (PCi).Sub-emendamento all’emenda-mento Clerici.

testo approvatodall’assembleacostituenteI pubblici impiegati sono al servizioesclusivo della nazione.se sono membri del parlamento,non possono conseguire promo-zioni se non per anzianità.si possono con legge stabilire li-mitazioni al diritto d’iscriversi aipartiti politici per i magistrati, i mi-litari di carriera in servizio attivo, ifunzionari ed agenti di polizia, i rap-presentanti diplomatici e consolariall’estero.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 20 novembre 1947 di-venne articolo 101 testo definitivo;il te sto approvato il 5 dicembre1947 divenne l’ultimo comma te-sto definitivo articolo 98; per i primidue commi vedi nota articolo 97.

leggi di modificanessuna.

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98articolo

titolo IIIil Governo

sezione IIla Pubblicaamministrazione

prIncIpIFondamentalI

parte I

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IndIce deglI artIcolI

Page 141: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoroè composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorieproduttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.È organo di consulenza delle Camere e delGoverno per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princìpi ed entro i limitistabiliti dalla legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 92Il consiglio economico nazionale,composto nei modi stabiliti dallalegge, è organo di consulenza delparlamento e del governo in ma-teria economica; ed esercita le al-tre funzioni che gli sono dalla leg-ge attribuite.

nuovo testo della commissione sostituire il termine: “consiglioeconomico e del lavoro”, con quel-lo di: “consiglio nazionale dell’eco-nomia e del lavoro”.Sub-emendamento all’emenda-mento Clerici.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteIl consiglio economico e del lavo-ro, composto, nei modi stabiliti dal-la legge, da tecnici e da rappresen-tanti delle categorie produttive, èl’organo di consulenza del parla-mento e del governo per le mate-rie e secondo le funzioni che glisono dalla legge attribuite; ha l’ini-ziativa legislativa e può contribuirealla elaborazione della legislazionesociale secondo i principi ed entroi limiti stabiliti dalla legge.CleriCi (DC).

alle parole: “Il consiglio economi-co nazionale”, aggiungere: “degliesperti”.QUinTieri QUinTo, ConDorelli,lUCiFero (Pli); FaBBri (MisTo).Trasformato in sub-emendamentoall’emendamento Clerici.

Inserire, al punto in cui si parla del-le categorie produttive, le seguentiparole: “in misura che tenga contodella loro importanza numerica equalitativa”.Di viTTorio (PCi).

testo approvatodall’assembleacostituenteIl consiglio nazionale dell’econo-mia e del lavoro è composto, neimodi stabiliti dalla legge, di espertie di rappresentanti delle categorieproduttive, in misura che tengaconto della loro importanza nume-rica e qualitativa.è organo di consulenza delle ca-mere e del governo per le materiee secondo le funzioni che gli sonoattribuite dalla legge.ha l’iniziativa legislativa e può con-tribuire alla elaborazione della le-gislazione economica e sociale se-condo i principî ed entro i limiti sta-biliti dalla legge.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

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99articolo

titolo IIIil Governo

sezione IIIGli organi ausiliari

prIncIpIFondamentalI

parte I

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IndIcegenerale

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IndIce deglI artIcolI

Page 142: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Consiglio di Stato è organo di consulenzagiuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.La Corte dei conti esercita il controllo preventivodi legittimità sugli atti del Governo, e anchequello successivo sulla gestione del bilancio delloStato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilitedalla legge, al controllo sulla gestione finanziariadegli enti a cui lo Stato contribuisce in viaordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Progetto della commissione dei 75Già art. 93Il consiglio di stato è organo diconsulenza giuridico-amministra-tiva e di tutela della giustizia nel-l’amministrazione.la corte dei conti esercita il con-trollo preventivo di legittimità sugliatti del governo, e quello anchesuccessivo sulla gestione del bi-lancio dello stato.partecipa, nei casi e nelle formestabiliti dalla legge, al controllo del-lo stato sulla gestione finanziariadegli enti a cui lo stato contribui-sce in via ordinaria. riferisce diret-tamente al parlamento sul risultatodel riscontro effettuato.la legge determina le condizioninecessarie ad assicurare l’indipen-denza degli istituti suddetti e deiloro componenti di fronte al go-verno.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl consiglio di stato è organo diconsulenza giuridico-amministra-tiva e di tutela della giustizia nel-l’amministrazione.la corte dei conti esercita il con-trollo preventivo di legittimità sugliatti del governo, e anche quellosuccessivo sulla gestione del bi-lancio dello stato. partecipa, neicasi e nelle forme stabiliti dalla leg-ge, al controllo sulla gestione fi-nanziaria degli enti a cui lo statocontribuisce in via ordinaria. rife-risce direttamente alle camere sulrisultato del riscontro eseguito.la legge assicura l’indipendenzadei due istituti e dei loro compo-nenti di fronte al governo.

leggi di modificanessuna.

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100articolo

titolo IIIil Governo

sezione IIIGli organi ausiliari

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 143: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 98.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentela giustizia è amministrata in no-me del popolo. I giudici sono soggetti soltanto allalegge.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

101articolo

titolo IVla Magistratura

sezione Iordinamentogiurisdizionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 144: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La funzione giurisdizionale è esercitata damagistrati ordinari istituiti e regolati dalle normesull’ordinamento giudiziario.Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsipresso gli organi giudiziari ordinari sezionispecializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estraneialla magistratura.La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popoloall’amministrazione della giustizia.

Progetto della commissione dei 75Già art. 95la funzione giurisdizionale in ma-teria civile e penale è attribuita aimagistrati ordinari, istituiti e rego-lati dalle norme sull’ordinamentogiudiziario.al consiglio di stato ed alla cortedei conti spetta la giurisdizione nel-le materie e nei limiti stabiliti dallalegge.presso gli organi giudiziari ordinaripossono istituirsi per determinatematerie sezioni specializzate conla partecipazione anche di cittadiniesperti, secondo le norme sull’or-dinamento giudiziario.le norme sull’ordinamento giudi-ziario e quelle sulle magistraturedel consiglio di stato e della cortedei conti sono stabilite con leggeapprovata a maggioranza assolutadei membri delle due camere.non possono essere istituiti giu-dici speciali se non per legge ap-provata nel modo sopraindicato.In nessun caso possono istituirsigiudici speciali in materia penale.l tribunali militari possono essereistituiti solo in tempo di guerra.

Già art. 96Il popolo partecipa direttamenteall’amministrazione della giustiziamediante l’istituto della giuria neiprocessi di corte d’assise.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentela funzione giurisdizionale è eser-citata da magistrati ordinari, istituitie regolati dalle norme sull’ordina-mento giudiziario. non possonoessere istituiti giudici straordinario giudici speciali. possono soltantoistituirsi presso gli organi giudiziariordinari sezioni specializzate perdeterminate materie anche con lapartecipazione di cittadini idoneiestranei alla magistratura. Il con-siglio di stato e gli organi di giusti-zia amministrativa hanno giurisdi-zione per la tutela, nei confrontidella pubblica amministrazione,degli interessi legittimi, ed ancheper la tutela di diritti soggettivi nelleparticolari materie determinatedalla legge. la corte dei conti hagiurisdizione in materia di conta-bilità pubblica ed in altre materiespecialmente indicate dalla legge.l tribunali militari sono istituiti intempo di guerra. possono istituirsiin tempo di pace per reati militaricommessi da appartenenti alle for-ze armate. le norme sull’ordina-mento giudiziario e su ogni magi-stratura sono stabilite con legge.ConTi (Pri); reale viTo (UDn); BeT-Tiol (DC); Perassi (Pri); FaBBri(MisTo); leone Giovanni (DC).

aggiungere il seguente comma: “la legge determina le condizioninecessarie ad assicurare l’indipen-denza dei giudici e del pubblicoministero militari di fronte al go-verno”.leone Giovanni (DC).

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

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102articolo

titolo IVla Magistratura

sezione Iordinamentogiurisdizionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

> segue emendamenti

Page 145: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

sostituire il penultimo comma conil seguente: “l tribunali militari in tempo di guer-ra hanno la giurisdizione stabilitadalla legge. In tempo di pace han-no giurisdizione soltanto per reatimilitari commessi da appartenentialle forze armate”.PersiCo (Psli).

Sub-emendamento all’emenda-mento Conti.

al già art. 96la legge regolerà i casi e le formedella partecipazione diretta del po-polo alla amministrazione dellagiustizia.MasTino PieTro (Ga); ZanarDi(Psli); lUssU (Ga).

testo approvatodall’assembleacostituentela funzione giurisdizionale è eser-citata da magistrati ordinari istituitie regolati dalle norme sull’ordina-mento giudiziario.non possono essere istituiti giu-dici straordinari o giudici speciali.possono soltanto istituirsi pressogli organi giudiziarî ordinarî sezionispecializzate per determinate ma-terie, anche con la partecipazionedi cittadini idonei estranei alla ma-gistratura.la legge regola i casi e le formedella partecipazione diretta del po-polo all’amministrazione della giu-stizia.

NotaIn sede di coordinamento i testiapprovati il 21 e il 24 novembre1947 vennero scissi in 3 distintiarticoli 102, 103 e 108 testo defi-nitivo.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

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Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

102articolo

titolo IVla Magistratura

sezione Iordinamentogiurisdizionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

segue emendamenti

Page 146: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustiziaamministrativa hanno giurisdizione per la tutelanei confronti della pubblica amministrazionedegli interessi legittimi e, in particolari materieindicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materiedi contabilità pubblica e nelle altre specificatedalla legge.I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltantoper i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 102.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl consiglio di stato e gli altri organidi giustizia amministrativa hannogiurisdizione per la tutela nei con-fronti della pubblica amministra-zione degli interessi legittimi e, inparticolari materie indicate dallalegge, anche dei diritti soggettivi.la corte dei conti ha giurisdizionenelle materie di contabilità pubbli-ca e nelle altre specificate dallalegge.I tribunali militari in tempo di guer-ra hanno la giurisdizione stabilitadalla legge. In tempo di pace han-no giurisdizione soltanto per i reatimilitari commessi da appartenentialle forze armate.

leggi di modificanessuna.

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parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

103articolo

titolo IVla Magistratura

sezione Iordinamentogiurisdizionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 147: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.Il Consiglio superiore della magistratura èpresieduto dal Presidente della Repubblica.Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenentialle varie categorie, e per un terzo dal Parlamentoin seduta comune tra professori ordinari diuniversità in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Progetto della commissione dei 75Già art. 97la magistratura costituisce un or-dine autonomo ed indipendente.Il consiglio superiore della magi-stratura, presieduto dal presidentedella repubblica, è composto delprimo presidente della corte dicassazione, vicepresidente, di unaltro vicepresidente nominatodall’assemblea nazionale e dimembri designati per sette anni,metà da tutti i magistrati fra gli ap-partenenti alle diverse categorie,metà dall’assemblea nazionalefuori del proprio seno. gli elettidall’assemblea nazionale iscrittiagli albi forensi non possono eser-citare la professione finché fannoparte del consiglio.le assunzioni, le promozioni, le as-segnazioni ed i trasferimenti di se-de e di funzioni, i provvedimenti di-sciplinari ed in genere il governodella magistratura ordinaria, sonodi competenza del consiglio su-periore secondo le norme dell’or-dinamento giudiziario.Il ministro della giustizia promuovel’azione disciplinare contro i magi-strati, secondo le norme dell’ordi-namento giudiziario.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il secondo comma colseguente: “Il consiglio superioredella magistratura è composto dalprimo presidente della corte dicassazione che lo presiede e di ot-to membri eletti per cinque annida tutti i magistrati, fra gli apparte-nenti alle diverse categorie”.aBoZZi (UQ).Solo l’espressione: “fra gli appar-tenenti alle diverse categorie”; par-zialmente ritirato.sostituire il secondo comma colseguente: “Il consiglio superioredella magistratura, presieduto dal

presidente della repubblica, ècomposto dal primo presidente edal procuratore generale della cor-te di cassazione, vicepresidenti, edi membri designati per sette anni,per due terzi fra tutti i magistratiappartenenti alle diverse categorie,e per un terzo dall’assemblea na-zionale fuori dal proprio seno”.sCalFaro (DC).Solo le espressioni: “per due terzi”;“fra tutti i magistrati delle diversecategorie”; “fuori dal proprio se-no”.la magistratura costituisce un or-dine autonomo ed indipendenteda ogni altro potere. Il consigliosuperiore della magistratura, pre-sieduto dal presidente della re-pubblica, è composto dal primopresidente della corte di cassazio-ne, vicepresidente, del procuratoregenerale della corte medesima, edi membri designati per quattroanni, metà dai magistrati, secondole norme dell’ordinamento giudi-ziario, e metà dal parlamento, frapersone che appartengono alle se-guenti categorie: magistrati dell’or-dine giudiziario e amministrativoa riposo; professori ordinari di ma-terie giuridiche nelle università; av-vocati dopo quindici anni di eser-cizio. chi è nominato nel consigliosuperiore della magistratura ces-sa, finché dura in tale carica, di es-sere iscritto negli albi professionalie non può essere membro del par-lamento o di un consiglio regiona-le. spettano al consiglio superioredella magistratura, secondo le nor-me dell’ordinamento giudiziario, leassunzioni, le assegnazioni e i tra-sferimenti, le promozioni ed i prov-vedimenti disciplinari.ConTi (Pri); leone Giovanni, BeT-Tiol, Cassiani (DC); rossi Paolo(Psli); DosseTTi (DC); Perassi(Pri).Modificato su richiesta della Com-missione: non approvata la frase:“Magistrati dell’ordine giudiziarioe amministrativo a riposo”.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

104articolo

titolo IVla Magistratura

sezione Iordinamentogiurisdizionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

> segue articolo 104 > segue emendamenti

Page 148: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

I membri elettivi del Consiglio durano in caricaquattro anni e non sono immediatamenterieleggibili.Non possono, finché sono in carica, essere iscrittinegli albi professionali, né far parte delParlamento o di un Consiglio regionale.

aggiungere: che appartengano al-le seguenti categorie: 1) magistratidell’ordine giudiziario o ammini-strativo anche a riposo; 2) profes-sori universitari di diritto di ruolo;3) avvocati dopo quindici anni diesercizio. chi è nominato nel con-siglio superiore della magistraturacessa di essere iscritto nell’alboprofessionale.sCalFaro (DC).Sub-emendamento al primoemendamento Scalfaro: ultimocomma approvato con la soppres-sione della parola “anche”.Il ministro di grazia e giustizia as-sicura il funzionamento, secondola legge, dell’organizzazione dellagiustizia.ColiTTo (UQ); MorTaTi (DC).l’organizzazione dell’amministra-zione della giustizia spetta al mi-nistro di grazia e giustizia, che nerisponde innanzi al parlamento.TarGeTTi, CosTa, CarPano Ma-Glioli, FeDeli alDo, ManCini (Psi).Presentato come articolo 97 bis emodificato al momento della ap-provazione.un vicepresidente scelto fra imembri designati dal parlamento. lUssU (Ga).Sub-emendamento all’emenda-mento Conti.sostituire alla parola: “scelto”, laparola: “eletto”. PersiCo (Psli).Sub-emendamento all’emenda-mento Lussu.sostituire alla parola: “designati”,la parola: “eletti”. sCalFaro (DC).Sub-emendamento al primoemendamento Scalfaro.l membri del consiglio superioredella magistratura non sono rie-leggibili. CosTanTini (Psi).

testo approvatodall’assembleacostituentela magistratura costituisce un or-dine autonomo e indipendente daogni altro potere.Il consiglio superiore della magi-stratura è presieduto dal presiden-te della repubblica.ne fanno parte di diritto il primopresidente e il procuratore gene-rale della corte di cassazione.gli altri componenti sono eletti perdue terzi da tutti i magistrati ordi-narî tra gli appartenenti alle variecategorie, e per un terzo dal par-lamento in seduta comune tra pro-fessori ordinarî di università in ma-terie giuridiche ed avvocati dopoquindici anni di esercizio.Il consiglio elegge un vicepresi-dente fra i componenti designatidal parlamento.I membri elettivi del consiglio du-rano in carica quattro anni e nonsono immediatamente rieleggi-bili.non possono, finché sono in cari-ca, essere iscritti negli albi profes-sionali, né far parte del parlamentoo di un consiglio regionale.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 25 novembre 1947venne scisso in 3 distinti articoli:104, 105, 110 testo definitivo.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

104articolo

titolo IVla Magistratura

sezione Iordinamentogiurisdizionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

segue emendamenti

segue articolo 104

Page 149: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Spettano al Consiglio superiore dellamagistratura, secondo le norme dell’ordinamentogiudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed itrasferimenti, le promozioni e i provvedimentidisciplinari nei riguardi dei magistrati.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 104.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentespettano al consiglio superioredella magistratura, secondo le nor-me dell’ordinamento giudiziario, leassunzioni, le assegnazioni ed itrasferimenti, le promozioni e iprovvedimenti disciplinari nei ri-guardi dei magistrati.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

105articolo

titolo IVla Magistratura

sezione Iordinamentogiurisdizionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 150: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioniattribuite a giudici singoli.Su designazione del Consiglio superiore dellamagistratura possono essere chiamati all’ufficiodi consiglieri di cassazione, per meriti insigni,professori ordinari di università in materiegiuridiche e avvocati che abbiano quindici annid’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Progetto della commissione dei 75Già art. 98l magistrati sono nominati con de-creto del presidente della repub-blica, su designazione del consi-glio superiore della magistratura,in base a concorso seguito da ti-rocinio. possono essere nominateanche le donne nei casi previstidall’ordinamento giudiziario.Il consiglio superiore della magi-stratura può designare per la no-mina magistrati onorari in tutte lefunzioni attribuite dalla legge a giu-dici singoli; e può designare all’uffi-cio di consigliere di cassazioneprofessori ordinari di materie giu-ridiche nelle università ed avvocatidopo quindici anni d’esercizio.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal secondo comma, dopo le paro-le: “può designare all’ufficio di con-sigliere di cassazione”, aggiunge-re: “per meriti insigni”.CaCUrri (DC).sostituire la seconda parte del se-condo comma col seguente: “epuò designare all’ufficio di consi-gliere di cassazione, nei limiti econ le modalità di legge, professoriordinari di materie giuridiche nelleuniversità ed avvocati dopo cinqueanni di iscrizione all’albo specialedella cassazione”.TarGeTTi (Psi).Approvato con la sostituzione dellaparola “cinque”, con la parola“quindici”.al secondo comma dopo le parole:“la nomina”, aggiungere le parole:“anche elettiva”.PersiCo (Psli).le nomine dei magistrati hannoluogo in base a concorso. è am-messa, in confronto alla leggesull’ordinamento giudiziario, la no-mina di magistrati onorari per tuttele funzioni attribuite dalla legge agiudici singoli. su designazione delconsiglio superiore possono es-

sere chiamati all’ufficio di consi-gliere di cassazione: docenti ordi-nari di diritto nelle università e av-vocati dopo venti anni d’esercizio,iscritti nell’albo speciale dei patro-cinatori dinanzi alle giurisdizionisuperiori.ConTi (Pri); leone Giovanni (DC);Perassi (Pri).

testo approvatodall’assembleacostituentele nomine dei magistrati hannoluogo per concorso.la legge sull’ordinamento giudi-ziario può ammettere la nomina,anche elettiva, di magistrati onorariper tutte le funzioni attribuite a giu-dici singoli.su designazione del consiglio su-periore della magistratura possonoessere chiamati all’ufficio di con-siglieri di cassazione, per meriti in-signi, professori ordinari di univer-sità in materie giuridiche e avvocatiche abbiano quindici anni d’eser-cizio e siano iscritti negli albi spe-ciali per le giurisdizioni superiori.

leggi di modificanessuna.

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106articolo

titolo IVla Magistratura

sezione Iordinamentogiurisdizionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

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I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nédestinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilitedall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle normesull’ordinamento giudiziario.

Progetto della commissione dei 75Già art. 99l magistrati sono inamovibili.non possono essere dispensati osospesi dal servizio, retrocessi, tra-sferiti o destinati ad altra sede ofunzione se non col loro consensoo con deliberazione del consigliosuperiore della magistratura, peri motivi e con le garanzie di difesastabiliti dalle norme sull’ordina-mento giudiziario.l magistrati si distinguono per di-versità di funzioni e non di gradi.Il pubblico ministero gode di tuttele garanzie dei magistrati.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal secondo comma sopprimere laparola: “retrocessi”.ColiTTo (UQ).

Identico emendamento venne pre-sentato dal deputato: PersiCo (Psli).

Idem dal deputato: MonTiCelli (DC).

Idem dal deputato: CasTiGlia (UQ).

al secondo comma, alle parole:“od ufficio”, sostituire: “né destinatiad altre funzioni”. nello stessocomma, alla parola: “stabilite”, so-stituire: “stabiliti”.Mannironi, CaCUrri, GUerrieriFiliPPo, QUinTieri aDolFo, roMa-no, BenvenUTi, Ferreri, CarBonienriCo, PonTi, CaPPi (DC).

l magistrati sono inamovibili. nonpossono essere dispensati o so-spesi dal servizio, né trasferiti adaltra sede od ufficio, se non dalconsiglio superiore della magi-stratura, in base al loro consensood a de liberazione del consiglioper i motivi e con le garanzie di di-fesa stabilite dall’ordinamento giu-diziario. Il ministro di grazia e giu-stizia ha facoltà di promuoverel’azione disciplinare. l magistrati si

distinguono per diversità di funzio-ni e non di grado.ConTi (Pri); leone Giovanni (DC);Perassi (Pri).

all’ultimo comma dell’emenda-mento conti sopprimere le parole:“e non di grado”.leone Giovanni (DC).

aggiungere il seguente comma: Ilpubblico ministero gode le garan-zie stabilite dall’ordinamento giu-diziario.Grassi (UDn); leone Giovanni(DC).

testo approvatodall’assembleacostituenteI magistrati sono inamovibili. nonpossono essere dispensati o so-spesi dal servizio né destinati adaltre sedi o funzioni se non in se-guito a decisione del consiglio su-periore della magistratura, adottatao per i motivi e con le garanzie didifesa stabilite dall’ordinamentogiudiziario o con il loro consenso.Il ministro della giustizia ha facol-tà di promuovere l’azione disci-plinare. I magistrati si distinguono fra lorosoltanto per diversità di funzioni.Il pubblico ministero gode delle ga-ranzie stabilite nei suoi riguardi dal-le norme sull’ordinamento giudi-ziario.

leggi di modificanessuna.

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107articolo

titolo IVla Magistratura

sezione Iordinamentogiurisdizionale

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Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministeropresso di esse, e degli estranei che partecipanoall’amministrazione della giustizia.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 102.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentele norme sull’ordinamento giudi-ziario e su ogni magistratura sonostabilite con legge.la legge assicura l’indipendenzadei giudici delle giurisdizioni spe-ciali, del pubblico ministero pressodi esse, e degli estranei che parte-cipano all’amministrazione dellagiustizia.

leggi di modificanessuna.

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L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Progetto della commissione dei 75Già art. 100l’autorità giudiziaria può disporredirettamente dell’opera della poli-zia giudiziaria.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentel’autorità giudiziaria dispone diret-tamente dell’opera della poliziagiudiziaria.UMBerTi (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentel’autorità giudiziaria dispone diret-tamente della polizia giudiziaria.

leggi di modificanessuna.

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titolo IVla Magistratura

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Ferme le competenze del Consiglio superioredella magistratura, spettano al Ministro dellagiustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 104.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteFerme le competenze del consi-glio superiore della magistratura,spettano al ministro della giustizial’organizzazione e il funzionamentodei servizi relativi alla giustizia.

leggi di modificanessuna.

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titolo IVla Magistratura

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La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più brevetempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suocarico; disponga del tempo e delle condizioninecessari per preparare la sua difesa; abbia lafacoltà, davanti al giudice, di interrogare o di farinterrogare le persone che rendono dichiarazionia suo carico, di ottenere la convocazione

Progetto della commissione dei 75Già art. 101l’azione penale è pubblica. Il pub-blico ministero ha l’obbligo di eser-citarla e non la può mai sospende-re o ritardare.le udienze sono pubbliche, salvoche la legge per ragioni di ordinepubblico o di moralità disponga al-trimenti.tutti i provvedimenti giurisdizionalidebbono essere motivati.

nuovo testo della commissione Il pubblico ministero ha l’obbligodi esercitare l’azione penale.tutti i provvedimenti giurisdizionalidebbono essere motivati.

Già art. 102contro le sentenze o le decisionipronunciate dagli organi giurisdi-zionali ordinari o speciali è sempreammesso il ricorso per cassazio-ne secondo le norme di legge.

nuovo testo della commissione contro le sentenze e contro i prov-vedimenti sulla libertà personalepronunciati dagli organi giurisdi-zionali ordinari o speciali è sempreammesso ricorso in cassazioneper violazione di legge.si può derogare a tale norma sol-tanto per le sentenze dei tribunalimilitari in tempo di guerra.contro le sentenze del consigliodi stato e della corte dei conti èammesso ricorso per soli motiviinerenti alla giurisdizione.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentela legge sull’ordinamento giudi-ziario regolerà l’istituto della cortedi cassazione.TarGeTTi, CosTa, FeDeli alDo,CalDera, FaCCio, aMaDei, ToMBa,BernarDi, Merlin anGelina, Pie-ri (Psi).Presentato nel corso della discus-sione sull’art. 95 del progetto comeart. 95 bis.

testo approvatodall’assembleacostituentetutti i provvedimenti giurisdizionalidevono essere motivati.contro le sentenze e contro i prov-vedimenti sulla libertà personale,pronunciati dagli organi giurisdi-zionali ordinari o speciali, è sempreammesso ricorso in cassazioneper violazione di legge. si può de-rogare a tale norma soltanto per lesentenze dei tribunali militari intempo di guerra.contro le decisioni del consigliodi stato e della corte dei conti il ri-corso in cassazione è ammessoper i soli motivi inerenti alla giuri-sdizione.

NotaIn sede di coordinamento i testi ap-provati il 27 novembre 1947 ven-nero scissi in due distinti articoli:111 e 112 testo definitivo.

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111articolo

titolo IVla Magistratura

sezione IInorme sullagiurisdizione

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parte I

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e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizionedi ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.La colpevolezza dell’imputato non può essereprovata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamentesottratto all’interrogatorio da parte dell’imputatoo del suo difensore.La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata

leggi di modificalegge costituzionale 23 novembre1999, n. 2 «Inserimento dei principidel giusto processo nell’articolo111 della costituzione» (g.u. n.300 del 23 dicembre 1999).legge 25 febbraio 2000, n. 35«conversione in legge, con modi-ficazioni, del decreto-legge 7 gen-naio 2000, n. 2, recante disposizio-ni urgenti per l’attuazione dell’ar-ticolo 2 della legge costituzionale23 novembre 1999, n. 2, in materiadi giusto processo» (g.u. n. 50 del1° marzo 2000).

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111articolo

titolo IVla Magistratura

sezione IInorme sullagiurisdizione

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parte I

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segue articolo 111

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impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.Tutti i provvedimenti giurisdizionali devonoessere motivati.Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organigiurisdizionali ordinari o speciali, è sempreammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltantoper le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

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111articolo

titolo IVla Magistratura

sezione IInorme sullagiurisdizione

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parte I

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segue articolo 111

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Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitarel’azione penale.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 111.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl pubblico ministero ha l’obbligodi esercitare l’azione penale.

leggi di modificanessuna.

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112articolo

titolo IVla Magistratura

sezione IInorme sullagiurisdizione

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Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusao limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.La legge determina quali organi di giurisdizionepossono annullare gli atti della pubblicaamministrazione nei casi e con gli effetti previstidalla legge stessa.

Progetto della commissione dei 75Già art. 103la tutela giurisdizionale dei dirittie degli interessi verso gli atti dellapubblica amministrazione è dispo-sta in via generale dalla legge enon può essere soppressa o limi-tata per determinate categorie diatti.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire l’articolo 103 col se-guente: “la tutela giurisdizionale dei dirittie degli interessi verso gli atti dellapubblica amministrazione è dispo-sta dalla legge in via generale enon può essere in nessun casosoppressa o limitata a particolarimezzi di impugnativa o esclusa perdeterminate categorie di atti”.MorTaTi (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentecontro gli atti della pubblica am-ministrazione è sempre ammessala tutela giurisdizionale dei diritti edegli interessi legittimi dinanzi agliorgani di giurisdizione ordinaria oamministrativa.tale tutela giurisdizionale non puòessere esclusa o limitata a parti-colari mezzi di impugnazione o perdeterminate categorie di atti.la legge determina quali organi digiurisdizione possono annullaregli atti della pubblica amministra-zione nei casi e con gli effetti pre-visti dalla legge stessa.

leggi di modificanessuna.

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113articolo

titolo IVla Magistratura

sezione IInorme sullagiurisdizione

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La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propristatuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Progetto della commissione dei 75Già art. 107la repubblica si riparte in regionie comuni.le province sono circoscrizioniamministrative di decentramentostatale e regionale.

nuovo testo della commissione la repubblica si riparte in regioni,province e comuni.

sopprimere il secondo comma.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica si riparte in regioni,provincie e comuni.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

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114articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

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[Abrogato]

Progetto della commissione dei 75Già art. 108le regioni sono costituite in entiautonomi con propri poteri e fun-zioni secondo i principi fissati nellacostituzione.alla sicilia, alla sardegna, al tren-tino-alto adige e alla Valle d’aostasono attribuite forme e condizioniparticolari di autonomia con statutispeciali adottati mediante leggi co-stituzionali.

nuovo testo della commissione al secondo comma sostituire allaparola: “con”, la parola: “secondo”.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesopprimere all’emendamento pe-corari le parole: “e zara”, per modoche la formula sarebbe la seguen-te: “al Friuli-Venezia giulia”.TessiTori (DC).

L’emendamento Pecorari, ritiratodallo stesso proponente nel corsodella discussione, recitava: “Al se-condo comma, dopo: “Valle d’Ao-sta”, aggiungere: “alla Regione giu-lio-friulana e Zara”.

testo approvatodall’assembleacostituentele regioni sono costituite in entiautonomi con propri poteri e fun-zioni secondo i principî fissati nellacostituzione.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 27 giugno 1947 vennescisso in due distinti articoli: 115e 116 testo definitivo.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

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115articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

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Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valled’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con leggecostituzionale.La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.Ulteriori forme e condizioni particolari diautonomia, concernenti le materie di cui al terzocomma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo allelettere l), limitatamente all’organizzazione della

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 115.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentealla sicilia, alla sardegna, al tren-tino-aIto adige, al Friuli-Veneziagiulia e alla Valle d’aosta sono at-tribuite forme e condizioni parti-colari di autonomia secondo sta-tuti speciali adottati con leggi co-stituzionali.

leggi di modificalegge costituzionale 26 febbraio1948, n. 2 «conversione in leggecostituzionale dello statuto dellaregione siciliana, approvato conil decreto legislativo 15 maggio1946, n. 455» (g.u. n. 58 del 9 mar-zo 1948).legge costituzionale 26 febbraio1948, n. 3 «statuto speciale per lasardegna» (g.u. n. 58 del 9 marzo1948).legge costituzionale 26 febbraio1948, n. 4 «statuto speciale per laValle d’aosta» (g.u. n. 59 del 10marzo 1948).legge costituzionale 26 febbraio1948, n. 5 «statuto speciale per iltrentino-alto adige» (g.u. n. 62 del13 marzo 1948).legge costituzionale 31 gennaio1963, n. 1 «statuto speciale dellaregione Friuli-Venezia giulia» (g.u.n. 29 del 1° febbraio 1963).legge costituzionale 10 novembre1971, n. 1 «modificazioni e integra-zioni dello statuto speciale per iltrentino-alto adige» (g.u. n. 3 del5 gennaio 1972).legge costituzionale 23 febbraio1972, n. 1 «modifica del terminestabilito per la durata in caricadell’assemblea regionale sicilianae dei consigli regionali della sar-degna, della Valle d’aosta, deltrentino-alto adige, del Friuli-Ve-nezia giulia» (g.u. n. 63 del 7 mar-zo 1972).d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 «ap-provazione del testo unico delleleggi costituzionali concernenti lostatuto speciale per il trentino-altoadige» (g.u. n. 301 del 20 novem-bre 1972).

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giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuitead altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cuiall’articolo 119. La legge è approvata dalleCamere a maggioranza assoluta dei componenti,sulla base di intesa fra lo Stato e la Regioneinteressata.

legge costituzionale 12 aprile1989, n. 3 «modifiche ed integra-zioni alla legge costituzionale 23febbraio 1972, n. 1, concernentela durata in carica dell’assemblearegionale siciliana e dei consigliregionali della sardegna, della Val-le d’aosta, del trentino-alto adigee del Friuli-Venezia giulia. modificaallo statuto speciale per la Valled’aosta» (g.u. n. 87 del 14 aprile1989).legge costituzionale 31 gennaio2001, n. 2 «disposizioni concer-nenti l’elezione diretta dei presi-denti delle regioni a statuto spe-ciale e delle province autonome ditrento e di bolzano» (g.u. n. 26 del1° febbraio 2001).legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

legge costituzionale 7 febbraio2013, n. 1 «modifica dell’articolo13 dello statuto speciale della re-gione Friuli-Venezia giulia, di cuialla legge costituzionale 31 gen-naio 1963, n. 1» (g.u. n. 40 del 16febbraio 2013).legge costituzionale 7 febbraio2013, n. 2 «modifiche all’articolo3 dello statuto della regione sici-liana, in materia di riduzione deideputati dell’assemblea regionalesiciliana. disposizioni transitorie»(g.u. n. 41 del 18 febbraio 2013).legge costituzionale 7 febbraio2013, n. 3 «modifica degli articoli15 e 16 dello statuto speciale perla sardegna, di cui alla legge co-stituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,in materia di composizione ed ele-zione del consiglio regionale»(g.u. n. 50 del 28 febbraio 2013).

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segue articolo 116

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La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalleRegioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguentimaterie:a) politica estera e rapporti internazionali delloStato; rapporti dello Stato con l’Unione europea;diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadinidi Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessionireligiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;armi, munizioni ed esplosivi;

Progetto della commissione dei 75Già art. 109la regione ha potestà di emanare,per le seguenti materie, norme le-gislative che siano in armonia conla costituzione e con i principi ge-nerali dell’ordinamento dello stato,e rispettino gli obblighi internazio-nali e gli interessi della nazione edelle altre regioni: ordinamentodegli uffici ed enti amministrativiregionali; modificazioni delle cir-coscrizioni comunali; polizia localee rurale; fiere e mercati; beneficen-za pubblica; scuola artigiana; ur-banistica; strade, acquedotti e la-vori pubblici di esclusivo interesseregionale; porti lacuali; pesca nelleacque interne di carattere regio-nale; torbiere.

Già art. 110la regione ha potestà di emanare,per le seguenti materie, norme le-gislative nei limiti del precedentearticolo, e con l’osservanza deiprincipi e delle direttive che la re-pubblica ritenga stabilire con leggeallo scopo di una loro disciplinauniforme: assistenza ospedaliera;istruzione tecnico-professionale;biblioteche di enti locali; turismo eindustria alberghiera; agricolturae foreste; cave; caccia; acque pub-bliche ed energia elettrica, in quan-to il loro regolamento non incidasull’interesse nazionale e su quellodi altre regioni; acque minerali etermali; tramvie; linee automobili-stiche regionali.

Già art. 111la regione ha potestà di emanarenorme legislative di integrazioneed attuazione delle disposizioni dilegge della repubblica, per adat-tarle alle condizioni regionali, inmateria di: igiene e sanità pubblica;istruzione elementare e media; an-tichità e belle arti; disciplina delcredito, dell’assicurazione e del ri-sparmio; industria e commercio;miniere; navigazione interna; e intutte le materie indicate da leggispeciali. le leggi della repubblica

possono demandare alle regioniil potere di emanare norme rego-lamentari per la loro esecuzione.

nuovo testo della commissione riunire gli artt. già 109, 110, 111nel seguente: la regione ha po-testà di emanare norme legislativenei limiti delle direttive o dei prin-cipi generali stabiliti con leggi dellarepubblica per le seguenti mate-rie: ordinamento degli uffici ed entiamministrativi della regione; mo-dificazione delle circoscrizioni co-munali e provinciali; polizia localeurbana e rurale; fie re e mercati; be-neficenza pubblica ed assistenzasanitaria ed ospedaliera; istruzioneartigiana e tecnico-professionale;musei e biblioteche di enti locali;urbanistica; turismo ed industriaalberghiera; tramvie e linee auto-mobilistiche regionali; viabilità, ac-quedotti e lavori pubblici di inte-resse regionale; porti e navigazio-ne lacuale; acque pubbliche edenergia elettrica in quanto la lororegolamentazione non incida sul-l’interesse nazionale o su quello dialtre regioni; acque minerali e ter-mali; cave e torbiere; caccia; pescanelle acque interne; agricoltura eforeste; altre materie indicate daleggi speciali. le leggi della repub-blica possono demandare alla re-gione il potere di emanare normeper la loro esecuzione.

successivo nuovo testo dellacommissione sostituire il primo alinea col se-guente: “ordinamento degli ufficied enti amministrativi dipendentidalla regione”.

sostituire il sesto alinea col se-guente: “istruzione professionaleed artigiana”.

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117articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

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> segue articolo 117 > segue emendamenti

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e) moneta, tutela del risparmio e mercatifinanziari; tutela della concorrenza; sistemavalutario; sistema tributario e contabile delloStato; armonizzazione dei bilanci pubblici;perequazione delle risorse finanziarie;

f ) organi dello Stato e relative leggi elettorali;referendum statali; elezione del Parlamentoeuropeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativadello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali;ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il primo periodo col se-guente:“la regione ha potestà di emana-re norme legislative, nei limiti deiprincipi fondamentali stabiliti dallesingole leggi dello stato, nelle se-guenti materie:”TosaTo (DC).

la regione emana norme legisla-tive nelle materie seguenti: MorTaTi (DC).

sopprimere nell’emendamento to-sato la parola: “singole”, in manierache il testo sarebbe il seguente: “la regione ha potestà di emana-re norme legislative nei limiti sta-biliti dal le leggi dello stato”.Perassi (Pri).

nell’elenco delle materie alle pa-role “tramvie; linee automobilisti-che regionali”, sostituire le altre:“tramvie e linee automobilistichedi interesse regionale”.ColiTTo (UQ).

sopprimere il tredicesimo alinea.noBile (PCi); PreTi (Psli).

sostituire il sesto alinea col se-guente: “istruzione artigiana e diavviamento professionale”.Foresi (DC).

Approvata solo l’espressione:“istruzione artigiana”.

sostituire il sesto alinea col se-guente: “istruzione artigiana e pro-fessionale”.Moro (DC).

al sesto alinea aggiungere: “assi-stenza scolastica e patronati sco-lastici”.Perassi (Pri).

Approvata solo l’espressione: “as-sistenza scolastica”.

sostituire il dodicesimo alinea colseguente: “navigazione e porti la-cuali”.DoMineDò (DC).

dopo l’elenco delle materie, ag-giungere: “sempre che le normestesse non siano in contrasto conl’interesse nazionale o con quellodi altre regioni”.Morelli renaTo (Pli).

sostituire il diciottesimo alinea colseguente: “agricoltura, foreste, ar-tigianato, industria e commercio”.perassi (prI).

Approvata solo la parola: “artigia-nato”.

all’ultimo comma sostituire allaparola: “esecuzione”, la parola: “at-tuazione”.Perassi, CaManGi, ZUCCarini,Della seTa, PaolUCCi (Pri); lUssU(Ga); ConTi (Pri); PersiCo (Psli);BellUsCi, PaCCiarDi, aZZi (Pri).

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segue articolo 117

> segue articolo 117

segue emendamenti

> segue testo approvato

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m) determinazione dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e socialiche devono essere garantiti su tutto il territorionazionale;

n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;coordinamento informativo statistico einformatico dei dati dell’amministrazionestatale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

testo approvatodall’assembleacostituentela regione emana per le seguentimaterie norme legislative nei limitidei principî fondamentali stabilitidalle leggi dello stato, semprechéle norme stesse non siano in con-trasto con l’interesse nazionale econ quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli en-ti amministrativi dipendenti dallaregione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; Fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assisten-za sanitaria ed ospedaliera; Istruzione artigiana e professionalee assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti lo cali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistichedi interesse regionale; Viabilità, acquedotti e lavori pub-blici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. altre materie indicate da leggi co-stituzionali.le leggi della repubblica possonodemandare alla regione il poteredi emanare norme per la loro at-tuazione.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).legge costituzionale 20 aprile2012, n. 1 «Introduzione del prin-cipio del pareggio di bilancio nellacarta costituzionale» (g.u. n. 95del 23 aprile 2012).

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> segue articolo 117

segue testo approvato

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s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beniculturali.

Sono materie di legislazione concorrente quellerelative a: rapporti internazionali e con l’Unioneeuropea delle Regioni; commercio con l’estero;tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salval’autonomia delle istituzioni scolastiche e conesclusione della istruzione e della formazioneprofessionale; professioni; ricerca scientifica etecnologica e sostegno all’innovazione per i settoriproduttivi; tutela della salute; alimentazione;ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento dellacomunicazione; produzione, trasporto edistribuzione nazionale dell’energia; previdenza

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complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;casse di risparmio, casse rurali, aziende di creditoa carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per ladeterminazione dei princìpi fondamentali,riservata alla legislazione dello Stato.Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamenteriservata alla legislazione dello Stato.Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,

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> segue articolo 117

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partecipano alle decisioni dirette alla formazionedegli atti normativi comunitari e provvedonoall’attuazione e all’esecuzione degli accordiinternazionali e degli atti dell’Unione europea, nelrispetto delle norme di procedura stabilite da leggedello Stato, che disciplina le modalità di eserciziodel potere sostitutivo in caso di inadempienza.La potestà regolamentare spetta allo Stato nellematerie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, leProvince e le Città metropolitane hanno potestàregolamentare in ordine alla disciplinadell’organizzazione e dello svolgimento dellefunzioni loro attribuite.

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> segue articolo 117

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Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delledonne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne euomini alle cariche elettive.La legge regionale ratifica le intese della Regionecon altre Regioni per il migliore esercizio delleproprie funzioni, anche con individuazione diorgani comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con entiterritoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

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segue articolo 117

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Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’eserciziounitario, siano conferite a Province, Cittàmetropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.I Comuni, le Province e le Città metropolitanesono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,secondo le rispettive competenze.La legge statale disciplina forme dicoordinamento fra Stato e Regioni nelle materiedi cui alle lettere b) e h) del secondo commadell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Progetto della commissione dei 75Già art. 112la regione provvede all’ammini-strazione nelle materie indicate ne-gli articoli 109 e 110 e nelle altredelle quali lo stato le delega la ge-stione.

nuovo testo della commissione spettano alle regioni le funzioniamministrative per le materie indi-cate nel precedente articolo, inquanto regolate da norme speciali;salvo quelle di interesse esclusi-vamente locale attribuite con leggidella repubblica alle province, aicomuni e ad altri enti locali.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire l’articolo con il seguen-te:“spettano alla regione le funzioniamministrative per le materie elen-cate nel primo comma del prece-dente articolo, salvo quelle di inte-resse esclusivamente locale, attri-buite dalla legge della repubblicaalle province, ai comuni o ad altrienti locali.lo stato può con legge delegarealla regione l’esercizio di altre fun-zioni amministrative.la regione esercita normalmentele funzioni amministrative delegan-dole alle province, ai comuni o adaltri enti locali, o valendosi dei lorouffici”.MorTaTi (DC).

testo approvatodall’assembleacostituente spettano alla regione le funzioniamministrative per le materie elen-cate nel precedente articolo, salvoquelle di interesse esclusivamentelocale, che possono essere attri-buite dalle leggi della repubblicaalle provincie, ai comuni o ad altrienti locali.lo stato può con legge delegarealla regione l’esercizio di altre fun-zioni amministrative.la regione esercita normalmentele sue funzioni amministrative de-legandole alle provincie, ai comunio ad altri enti locali, o valendosi deiloro uffici.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

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> segue articolo 118

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Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per losvolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

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segue articolo 118

Page 173: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibriodei relativi bilanci, e concorrono ad assicurarel’osservanza dei vincoli economici e finanziariderivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanzapubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erarialiriferibile al loro territorio.

Progetto della commissione dei 75Già art. 113le regioni hanno autonomia fi-nanziaria nelle forme e nei limitistabiliti da leggi costituzionali chela coordinano con la finanza dellostato e dei comuni.alle regioni sono assegnati tributipropri e quote di tributi erariali. Ilgettito complessivo dei tributi era-riali è ripartito in modo che le re-gioni meno provviste di mezzi pos-sano provvedere alle spese neces-sarie per adempiere alle loro fun-zioni essenziali.allo stesso scopo possono essereistituiti fondi per fini speciali in ba-se a leggi della repubblica che de-terminano i contributi dello statoe delle regioni, e la gestione e laripartizione dei fondi.la regione ha un proprio dema-nio e patrimonio, se condo le mo-dalità stabilite con legge della re-pubblica.non possono istituirsi dazi d’im-portazione ed esportazione, o ditransito fra l’una e l’altra regione;né prendersi provvedimenti cheostacolino in qualsiasi modo la li-bera circolazione delle persone edelle cose.

nuovo testo della commissione le regioni hanno autonomia fi-nanziaria nelle forme e nei limitistabiliti da leggi costituzionali,che la coordinano con la finanzadello stato, delle province e deicomuni.alle regioni sono attribuiti tributipropri e quote di tributi erariali perprovvedere alle spese necessarieper adempiere alle loro funzioninormali.per provvedere ad altri scopi de-terminati lo stato può assegnarea singole regioni contributi spe-ciali.

la regione ha un proprio dema-nio e patrimonio, se condo le mo-dalità stabilite con legge della re-pubblica.non possono istituirsi dazi d’im-portazione ed esportazione, o ditransito fra l’una e l’altra regione;né prendersi provvedimenti cheostacolino in qualsiasi modo la li-bera circolazione delle persone edelle cose.

successivo nuovo testo dellacommissione sostituire il primo comma del nuo-vo testo col seguente:“le regioni hanno autonomia fi-nanziaria nelle forme e nei limitistabiliti da leggi della repubblica,che la coordinano con le finanzedello stato, delle province e dei co-muni”.

sostituire il secondo comma delnuovo testo col se guente:“alle regioni sono attribuiti tributipropri e quote di tributi erariali lequali sono determinate in relazioneai bisogni delle regioni, in mododa poter provvedere alle spese ne-cessarie per adempiere alle lorofunzioni normali”.

sostituire il terzo comma del nuo-vo testo col seguente:“per provvedere ad altri scopi de-terminati e particolarmente per va-lorizzare il mezzogiorno e le Isole,lo stato assegna per legge a sin-gole regioni contributi speciali”.

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> segue emendamenti> segue articolo 119

Page 174: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La legge dello Stato istituisce un fondoperequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commiprecedenti consentono ai Comuni, alle Province,alle Città metropolitane e alle Regioni difinanziare integralmente le funzioni pubblicheloro attribuite.Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuoveregli squilibri economici e sociali, per favorirel’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normaleesercizio delle loro funzioni, lo Stato destina

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteaggiungere, in fine, il seguentecomma:“la regione non può in alcun mo-do limitare il diritto dei cittadini adesercitare, in qualunque parte delterritorio nazionale paia ad essiconveniente, la loro arte, profes-sione o mestiere”.noBile (PCi); PorZio (UDn); DiGloria, PersiCo (Psli); Bernini(Ps); veroni (PDl); Morelli rena-To (Pli); GasParoTTo (PDl); laMisTarnUTi, Corsi (Psli); FinoC-Chiaro aPrile (MisTo); Giannini(UQ); Massini (PCi).

all’emendamento nobile aggiun-gere dopo la parola: “mestiere’’, laparola: “impiego”. ConDorelli (Pli).

testo approvatodall’assembleacostituentele regioni hanno autonomia fi-nanziaria nelle forme e nei limitistabiliti da leggi della repubblica,che la coordinano con la finanzadello stato, delle provincie e deicomuni.alle regioni sono attribuiti tributiproprî e quote di tributi erariali, inrelazione ai bisogni delle regioniper le spese necessarie ad adem-piere le loro funzioni normali.per provvedere a scopi determina-ti, e particolarmente per valorizzareil mezzogiorno e le Isole, lo statoassegna per legge a singole re-gioni contributi speciali.la regione ha un proprio dema-nio e patrimonio, secondo le mo-dalità stabilite con legge della re-pubblica.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 15 luglio 1947 vennescisso in due distinti articoli: 119e 120 testo definitivo.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).legge costituzionale 20 aprile2012, n. 1 «Introduzione del prin-cipio del pareggio di bilancio nellacarta costituzionale» (g.u. n. 95del 23 aprile 2012).

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segue emendamenti

> segue articolo 119

segue articolo 119

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risorse aggiuntive ed effettua interventi specialiin favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,attribuito secondo i princìpi generali determinatidalla legge dello Stato. Possono ricorrereall’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascunaRegione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

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segue articolo 119

Page 176: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la liberacircolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorionazionale.Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o dellanormativa comunitaria oppure di pericolo graveper l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovveroquando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 119.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentela regione non può istituire dazîd’importazione o esportazione otransito fra le regioni.non può adottare provvedimentiche ostacolino in qualsiasi modola libera circolazione delle personee delle cose fra le regioni.non può limitare il diritto dei citta-dini di esercitare in qualunque par-te del territorio nazionale la loroprofessione, impiego o lavoro.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

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120articolo

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> segue articolo 120

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o dell’unità economica e in particolare la tuteladei livelli essenziali delle prestazioni concernentii diritti civili e sociali, prescindendo dai confiniterritoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poterisostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

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segue articolo 120

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Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.Il Consiglio regionale esercita le potestàlegislative attribuite alla Regione e le altrefunzioni conferitegli dalla Costituzione e dalleleggi. Può fare proposte di legge alle Camere.La Giunta regionale è l’organo esecutivo delleRegioni.Il Presidente della Giunta rappresenta laRegione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

Progetto della commissione dei 75Già art. 114sono organi della regione il con-siglio regionale, la deputazione re-gionale ed il suo presidente.una legge della repubblica stabi-lisce il numero dei membri delconsiglio ed il sistema elettorale,che deve essere conforme a quel-lo per la formazione della cameradei deputati.Il presidente ed i membri della de-putazione regionale sono eletti dalconsiglio regionale, che eleggepure nel suo seno un presidenteed un ufficio di presidenza per ipropri lavori.l membri del consiglio regionalenon possono essere chiamati a ri-spondere delle opinioni o dei votiespressi nell’esercizio delle lorofunzioni.

nuovo testo della commissione sono organi della regione: il con-siglio regionale, la giunta ed il suopresidente.Il numero ed il sistema di elezionedei consiglieri ed i casi di ineleg-gibilità e di incompatibilità sonostabiliti con leggi dello stato.nessuno può essere contempo-raneamente membro di un consi-glio regionale e di una delle came-re del parlamento o di altro consi-glio regionale.l consiglieri regionali non possonoessere chiamati a rispondere delleopinioni e dei voti espressi nel-l’esercizio delle loro funzioni.Il consiglio elegge nel suo senoun presidente ed un ufficio di pre-sidenza, per i propri lavori.ll presidente ed i membri dellagiunta sono eletti dal consiglio re-gionale tra i suoi componenti.

Già art. 115ll consiglio regionale esercita lapotestà legislativa che compete al-la regione e quella regolamentaredelegata dallo stato. può proporredisegni di legge al parlamento na-zionale. adempie le altre funzioniconferite dalle leggi. la deputa-zione regionale è l’organo esecu-tivo della regione.Il presidente della deputazionerappresenta la regione.

nuovo testo della commissione Il consiglio regionale esercita lapotestà legislativa attribuita allaregione e le altre funzioni confe-ritegli dalla costituzione e dalleleggi. può proporre disegni di leg-ge al parlamento.la giunta regionale è l’organo ese-cutivo delle regioni.Il presidente della giunta rappre-senta la regione; promulga le leggied i regolamenti regionali e dirigele funzioni amministrative delegatedallo stato alla regione, confor-mandosi alle istruzioni del gover-no centrale.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

121articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

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IndIce deglI artIcolI

> segue testo approvato> segue articolo 121

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dirige le funzioni amministrative delegate dalloStato alla Regione, conformandosi alle istruzionidel Governo della Repubblica.

testo approvatodall’assembleacostituentesono organi della regione: il con-siglio regionale, la giunta e il suopresidente.Il consiglio regionale esercita lepotestà legislative e regolamentariattribuite alla regione e le altre fun-zioni conferitegli dalla costituzionee dalle leggi. può fare proposte dilegge alle camere.la giunta regionale è l’organo ese-cutivo delle regioni.Il presidente della giunta rappre-senta la regione; promulga le leggied i regolamenti regionali; dirigele funzioni amministrative delegatedallo stato alla regione, confor-mandosi alle istruzioni del gover-no centrale.

NotaIn sede di coordinamento finale itesti approvati il 16 luglio 1947 ven-nero scissi in due distinti articoli:121 e 122 testo definitivo.

leggi di modificalegge costituzionale 22 novembre1999, n. 1 «disposizioni concer-nenti l’elezione diretta del presi-dente della giunta regionale e l’au-tonomia statutaria delle regioni»(g.u. n. 299 del 22 dicembre 1999).

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

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121articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

prIncIpIFondamentalI

parte I

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segue articolo 121

segue testo approvato

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Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altricomponenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati conlegge della Regione nei limiti dei princìpifondamentali stabiliti con legge della Repubblica,che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.Nessuno può appartenere contemporaneamentea un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,ovvero al Parlamento europeo.Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 121.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl sistema d’elezione, il numero e icasi di ineleggibilità e di incompa-tibilità dei consiglieri regionali sonostabiliti con legge della repubbli-ca.nessuno può appartenere con-temporaneamente a un consiglioregionale e ad una delle cameredel parlamento o ad un altro con-siglio regionale.Il consiglio elegge nel suo senoun presidente e un ufficio di presi-denza per i proprî lavori.l consiglieri regionali non possonoessere chiamati a rispondere delleopinioni espresse e dei voti datinell’esercizio delle loro funzioni.Il presidente ed i membri dellagiunta sono eletti dal consiglio re-gionale tra i suoi componenti.

leggi di modificalegge costituzionale 22 novembre1999, n. 1 «disposizioni concer-nenti l’elezione diretta del presi-dente della giunta regionale e l’au-tonomia statutaria delle regioni»(g.u. n. 299 del 22 dicembre 1999).

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122articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

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> segue articolo 122

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I consiglieri regionali non possono esserechiamati a rispondere delle opinioni espresse edei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lostatuto regionale disponga diversamente, è elettoa suffragio universale e diretto. Il Presidenteeletto nomina e revoca i componenti dellaGiunta.

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122articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

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segue articolo 122

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Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armoniacon la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali diorganizzazione e funzionamento. Lo statutoregola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimentiamministrativi della Regione e la pubblicazionedelle leggi e dei regolamenti regionali.Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglioregionale con legge approvata a maggioranzaassoluta dei suoi componenti, con duedeliberazioni successive adottate ad intervallonon minore di due mesi. Per tale legge non èrichiesta l’apposizione del visto da parte delCommissario del Governo. Il Governo della

Progetto della commissione dei 75Già art. 119gli statuti regionali regolano l’eser-cizio dei diritti d’iniziativa e del re-ferendum popolare in armonia coni princìpi stabiliti dalla costituzioneper le leggi della repubblica.gli statuti regionali regolano altresìil referendum su determinati prov-vedimenti amministrativi.

Già art. 124lo statuto di ogni regione è stabi-lito in armonia alle norme costitu-zionali, con legge regionale deli-berata a maggioranza assoluta deiconsiglieri e a due terzi dei presen-ti; e deve essere approvato conlegge della repubblica.

nuovo testo della commissione Testo coordinato degli artt. già 119,124.ogni regione ha uno statuto ilquale, in armonia con la costitu-zione e con le leggi della repub-blica, stabilisce le norme relativeall’organizzazione interna della re-gione, all’esercizio del diritto di ini-ziativa e del referendum su leggi eprovvedimenti amministrativi dellaregione ed alla pubblicazione del-le leggi e dei regolamenti regionali.lo statuto è adottato con legge de-liberata dal consiglio regionale amaggioranza assoluta dei suoimembri, ed è approvato con leggedella repubblica.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteogni regione ha uno statuto ilquale, in armonia con la costitu-zione e con le leggi della repub-blica, stabilisce le norme relativeall’organizzazione interna della re-gione. lo statuto regola l’eserciziodel diritto di iniziativa e del referen-dum su leggi e provvedimenti am-ministrativi della regione e la pub-blicazione delle leggi e dei regola-menti regionali.lo statuto è deliberato dal consi-glio regionale a maggioranza as-soluta dei suoi componenti, ed èapprovato con legge della repub-blica.

leggi di modificalegge costituzionale 22 novembre1999, n. 1 «disposizioni concer-nenti l’elezione diretta del presi-dente della giunta regionale e l’au-tonomia statutaria delle regioni»(g.u. n. 299 del 22 dicembre 1999).legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

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123articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

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> segue articolo 123

Page 183: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionalidinanzi alla Corte costituzionale entro trentagiorni dalla loro pubblicazione.Lo statuto è sottoposto a referendum popolarequalora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettoridella Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non èapprovato dalla maggioranza dei voti validi.In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consigliodelle autonomie locali, quale organo diconsultazione fra la Regione e gli enti locali.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

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123articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

prIncIpIFondamentalI

parte I

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segue articolo 123

Page 184: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

[Abrogato]

Progetto della commissione dei 75Già art. 116Il presidente della deputazione re-gionale dirige le funzioni ammini-strative delegate dallo stato allaregione, conformandosi alle istru-zioni del governo centrale.un commissario del governo, re-sidente nel capoluogo della regio-ne, vigila e coordina secondo le di-rettive generali del governo gli attidell’amministrazione regionale perle funzioni delegate alle regioni epresiede all’esercizio di quelle ri-servate allo stato.

nuovo testo della commissione un commissario del governo, re-sidente nel capoluogo della regio-ne, so praintende alle funzioni am-ministrative esercitate dallo statoe le coordina con quelle esercitatedalla regione.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteun commissario del governo, re-sidente nel capoluogo della regio-ne, sopraintende alle funzioni am-ministrative esercitate dallo statoe le coordina con quelle esercitatedalla regione.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

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124articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

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Page 185: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Nella Regione sono istituiti organi di giustiziaamministrativa di primo grado, secondol’ordinamento stabilito da legge della Repubblica.Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Progetto della commissione dei 75Già art. 122sugli atti della regione è esercitatoil controllo di legittimità da un or-gano centrale composto in mag-gioranza di elementi elettivi secon-do l’ordinamento stabilito dalle leg-gi della repubblica.Il controllo di legittimità sugli attidei comuni e degli altri enti localiè esercitato dalle regioni per mez-zo di organi in maggioranza elettivinei modi e limiti stabiliti con leggidella repubblica.per le deliberazioni amministrativeindicate dalla legge, l’autorità de-liberante può essere invitata a rie-saminare il merito della delibera-zione.nella regione sono costituiti or-gani di giustizia amministrativa diprimo grado secondo l’ordinamen-to da stabilire con legge della re-pubblica. possono istituirsi sezionicon sede diversa dal capoluogodella regione.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire i primi due commi coiseguenti:“Il controllo di legittimità sugli attiamministrativi delle regioni, delleprovince, dei comuni e degli altrienti locali è esercitato in forma de-centrata da un organo dello statoper le regioni e da un organo re-gionale per gli altri enti con le for-me e con i limiti stabiliti dalle leggidella repubblica.la legge potrà, in determinati ca-si, consentire un controllo di me-rito al solo effetto di richiedereall’ente locale deliberante conistanza motivata il riesame delladeliberazione”.PiCCioni, Moro (DC).

testo approvatodall’assembleacostituenteIl controllo di legittimità sugli attiamministrativi della regione èesercitato, in forma decentrata, daun organo dello stato nei modi enei limiti stabiliti da leggi della re-pubblica.la legge può in determi-nati casi ammettere il controllo dimerito, al solo effetto di promuo-vere, con richiesta motivata, il rie-same della deliberazione da partedel consiglio regionale.nella regione sono istituiti organidi giustizia amministrativa di pri-mo grado, secondo l’ordinamentostabilito da legge della repubbli-ca. possono istituirsi sezioni consede diversa dal capoluogo dellaregione.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 4 dicembre 1947 ven-ne modificato e scisso in due di-stinti articoli: 125 e 130 testo defi-nitivo.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

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125articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

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Con decreto motivato del Presidente dellaRepubblica sono disposti lo scioglimento delConsiglio regionale e la rimozione del Presidentedella Giunta che abbiano compiuto atti contrarialla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresìessere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioniregionali, nei modi stabiliti con legge dellaRepubblica.Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducianei confronti del Presidente della Giuntamediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e

Progetto della commissione dei 75Già art. 117Il consiglio regionale può esseresciolto quando compie atti contrariall’unità nazionale o altre gravi vio-lazioni di legge; e quando, nono-stante la segnalazione fatta dal go-verno, non procede alla sostituzio-ne della deputazione o del presi-dente della deputazione, che han-no compiuto analoghi atti e viola-zioni.lo scioglimento è disposto con de-creto motivato del presidente dellarepubblica su proposta del con-siglio dei ministri e deliberazioneconforme alla camera dei senatori,presa a maggioranza assoluta deisuoi membri, con l’astensione dalvoto dei rappresentanti della re-gione interessata.con lo stesso decreto di sciogli-mento è nominata una commis-sione di tre membri, scelti fra i cit-tadini eleggibili al consiglio regio-nale. la commissione indice le ele-zioni del consiglio entro due mesidalla pubblicazione del decreto discioglimento ed intanto provvedeall’ordinaria amministrazione dicompetenza della deputazione edalle misure improrogabili, da sot-toporre poi alla ratifica del consi-glio.

nuovo testo della commissione Il consiglio regionale può esseresciolto quando compie atti con-trari alla costituzione o gravi vio-lazioni di legge o non sostituiscela giunta od il suo presidente cheabbiano compiuto analoghi atti eviolazioni.Il consiglio può altresì essere sciol-to quando per dimissioni o impos-sibilità di formare una maggioran-za non sia in grado di funzionare.lo scioglimento è disposto con de-creto motivato del presidente dellarepubblica previa deliberazionedel senato della repubblica.

una commissione, nominata conlo stesso decreto e composta ditre cittadini eleggibili al consiglioregionale, indìce le elezioni entrodue mesi e provvede all’ordinariaamministrazione di competenzadella giunta ed agli atti improroga-bili da sottoporre poi alla ratificadel consiglio.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteal primo comma, dopo le parole:“contrari all’unità”, aggiungere: “eall’interesse”.al secondo comma, dopo le paro-le: “su proposta del consiglio deiministri”, aggiungere: “e su parereconforme del consiglio di stato inadunanza generale”. al terzo com-ma, alla dizione: “entro due mesi”,sostituire: “entro tre mesi”.CaMPosarCUno (DC).

Approvato solo l’emendamento alterzo comma.al terzo comma del nuovo testo,sostituire le parole: “senato dellarepubblica”, con: “consiglio deiministri e sentita una commissionedi deputati e senatori compostanei modi stabiliti dalla legge”.Perassi (Pri).

al secondo comma del nuovo te-sto aggiungere: “o per ragioni di si-curezza nazionale”.TosaTo (DC).

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> segue testo approvato> segue articolo 126

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approvata per appello nominale a maggioranzaassoluta dei componenti. La mozione non puòessere messa in discussione prima di tre giornidalla presentazione.L’approvazione della mozione di sfiducia neiconfronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stessocomportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissionicontestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl consiglio regionale può esseresciolto, quando compia atti con-trarî alla costituzione o gravi viola-zioni di legge, o non corrispondaall’invito del governo di sostituirela giunta o il presidente, che ab-biano compiuto analoghi atti o vio-lazioni.può essere sciolto quando, per di-missioni o per impossibilità di for-mare una maggioranza, non sia ingrado di funzionare. può essere altresì sciolto per ra-gioni di sicurezza nazionale.lo scioglimento è disposto con de-creto motivato del presidente dellarepubblica, sentita una commis-sione di deputati e senatori costi-tuita, per le questioni regionali, neimodi stabiliti con legge della re-pubblica.col decreto di scioglimento è no-minata una commissione di tre cit-tadini eleggibili al consiglio regio-nale, che indice le elezioni entrotre mesi e provvede all’ordinariaamministrazione di competenzadella giunta e agli atti improroga-bili, da sottoporre alla ratifica delnuovo consiglio.

leggi di modificalegge costituzionale 22 novembre1999, n. 1 «disposizioni concer-nenti l’elezione diretta del presi-dente della giunta regionale e l’au-tonomia statutaria delle regioni»(g.u. n. 299 del 22 dicembre 1999).

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segue articolo 126

segue testo approvato

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Il Governo, quando ritenga che una leggeregionale ecceda la competenza della Regione,può promuovere la questione di legittimitàcostituzionale dinanzi alla Corte costituzionaleentro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera dicompetenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Cortecostituzionale entro sessanta giorni dallapubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

Progetto della commissione dei 75Già art. 118l disegni di legge approvati dalconsiglio regionale sono comuni-cati al governo centrale, e promul-gati trenta giorni dopo la comuni-cazione, salvo che il governo nonli rinvii al consiglio regionale col ri-lievo che eccedono la competenzadella regione o contrastano congli interessi nazionali o di altre re-gioni. ove il consiglio regionale liapprovi nuovamente a maggioran-za assoluta dei suoi membri sonopromulgati, ma non entrano anco-ra in vigore, se entro quindici giornidalla comunicazione il governo liimpugna per incostituzionalità da-vanti alla corte costituzionale o nelmerito, per contrasto di interessi,davanti all’assemblea nazionale.In caso di dubbio la corte decidese competente a pronunciarsi siaessa stessa o l’assemblea. se unalegge è dichiarata urgente dal con-siglio regionale ed il governo con-sente, la promulgazione e l’entratain vigore non sono subordinate aitermini indicati. le leggi regionalisono vistate dal commissario delgoverno nella regione e promul-gate dal presidente della deputa-zione regionale.

nuovo testo della commissione sostituire il primo comma col se-guente:l disegni di legge approvati dalconsiglio regionale sono comuni-cati al commissario del governonella regione, e promulgati trentagiorni dopo la comunicazione, sal-vo che il governo non li rinvii alconsiglio regionale col rilievo cheeccedono la competenza della re-gione o contrastano con gli inte-ressi nazionali o di altre regioni.al secondo comma alle parole:“assemblea nazionale”, sostituirela parola: “parlamento”.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteogni legge approvata dal consiglioregionale è comunicata al com-missario che, salvo il caso di op-posizione da parte del governo,deve vistarla nel termine di trentagiorni dalla comunicazione.la legge è promulgata nei diecigiorni dalla apposizione del vistoed entra in vigore non prima diquindici giorni dalla sua pubblica-zione. se una legge è dichiarataurgente dal consiglio regionale, eil governo della repubblica lo con-sente, la promulgazione e l’entratain vigore non sono subordinate aitermini indicati.Il governo della repubblica, quan-do ritenga che una legge approva-ta dal consiglio regionale eccedala competenza della regione ocontrasti con gli interessi nazionalio con quelli di altre regioni, la rin-via al consiglio regionale nel ter-mine fissato per l’apposizione delvisto.ove il consiglio regionale la appro-vi di nuovo a maggioranza assolutadei suoi componenti, il governodella repubblica può, nei quindicigiorni dalla comunicazione, pro-muovere la questione di legittimitàdavanti alla corte costituzionale,o quella di merito per contrasto diinteressi davanti alle camere. Incaso di dubbio, la corte decide dichi sia la competenza.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

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[Abrogato]

Progetto della commissione dei 75Già art. 120la regione esercita normalmentele sue funzioni amministrative amezzo di uffici nelle circoscrizioniprovinciali che può suddividere incircondari per un ulteriore decen-tramento. nelle circoscrizioni pro-vinciali sono istituite giunte nomi-nate da corpi elettivi nei modi e coipoteri stabiliti da una legge dellarepubblica.

Già art. 121Il comune è autonomo nell’ambitodei principi fissati dalle leggi ge-nerali della repubblica. con leggedella regione, su richiesta dellamaggioranza delle popolazioni in-teressate, possono essere creatinuovi comuni o modificate le cir-coscrizioni esistenti.

nuovo testo della commissione Testo coordinato degli artt. già 120,121le province e i comuni sono entiautonomi nell’ambito dei principifissati da leggi generali della re-pubblica, che ne determinano icompiti e le funzioni. le provincee i comuni sono anche circoscri-zioni di decentramento statale eregionale. la istituzione di nuoveprovince è stabilita con leggi dellarepubblica, su iniziativa della re-gione, sentite le popolazioni inte-ressate. con leggi della regione,sentite le popolazioni interessate,possono essere istituiti nuovi co-muni e modificate le loro circoscri-zioni e denominazioni.

successivo nuovo testo dellacommissione sopprimere al primo comma delnuovo testo le parole: “i compiti”.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteaggiungere, dopo il primo commadell’art. 120 del progetto, il commaseguente: “può suddividere le cir-coscrizioni provinciali in circondaridi carattere esclusivamente am-ministrativo per un ulteriore decen-tramento”.BUBBio, BeloTTi (DC).

premettere al terzo comma delnuovo testo le parole: “Il cambia-mento delle circoscrizioni provin-ciali”, continuando poi il testo co-me proposto.MiCheli (DC).

sostituire il terzo comma dell’arti-colo con la seguente formulazio-ne:“l’istituzione di nuove province èstabilita con leggi della repubbli-ca, su iniziativa dei comuni interes-sati, sentita la regione a cui appar-tengono”.reCCa, MonTerisi, Borsellino,CleriCi, CariGnani, BaraCCo,GarlaTo, Ferreri, GerMano, Bia-Gioni (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentele provincie e i comuni sono entiautonomi nell’ambito dei principîfissati da leggi generali della re-pubblica, che ne determinano lefunzioni.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 17 luglio 1947 vennescisso in 3 distinti articoli: 128, 129e 133 testo definitivo.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

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128articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

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[Abrogato]

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 128.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentele provincie e i comuni sono an-che circoscrizioni di decentramen-to statale e regionale.le circoscrizioni provinciali pos-sono essere suddivise in circon-dari con funzioni esclusivamenteamministrative per un ulteriore de-centramento.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

129articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

Page 191: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

[Abrogato]

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 125.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteun organo della regione, costituitonei modi stabiliti da legge della re-pubblica, esercita, anche in formadecentrata, il controllo di legittimitàsugli atti delle provincie, dei co-muni e degli altri enti locali.In casi determinati dalla legge puòessere esercitato il controllo di me-rito nella forma di richiesta moti-vata agli enti deliberanti di riesa-minare la loro deliberazione.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

130articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

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Page 192: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Piemonte;Valle d’Aosta;Lombardia;Trentino-Alto Adige;Veneto;Friuli-Venezia Giulia;Liguria;Emilia-Romagna;Toscana;Umbria;

Marche;Lazio;Abruzzi;Molise;Campania;Puglia;Basilicata;Calabria;Sicilia;Sardegna.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Progetto della commissione dei 75Già art. 123le regioni sono così costituite:piemonte; Valle d’aosta; lombar-dia; trentino-alto adige; Veneto;Friuli e Venezia giulia; liguria; emi-liana lunense; emilia e romagna;toscana; umbria; marche; lazio;abruzzi; molise; campania; puglia;salento; lucania; calabria; sicilia;sardegna.l confini ed i capoluoghi delle re-gioni sono stabiliti con legge dellarepubblica.

nuovo testo della commissione oltre alle regioni indicate dall’ar-ticolo 108, che hanno forme spe-ciali di autonomia, sono costituite,con le funzioni ed i poteri stabilitidalla costituzione, le regioni se-guenti:piemonte; lombardia; Veneto; li-guria; emilia e romagna; toscana;umbria; marche; lazio; abruzzi emolise; campania; puglia; basili-cata; calabria.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentealle parole: “emilia e romagna”,sostituire la parola: “emilia”.CorBino (MisTo-Pli).

testo approvatodall’assembleacostituentesono costituite le seguenti regioni:piemonte;Valle d’aosta;lombardia;trentino-alto adige;Veneto;Friuli-Venezia giulia;liguria;emilia-romagna;toscana;umbria;marche;lazio;abruzzi e molise;campania;puglia;basilicata;calabria;sicilia;sardegna.

leggi di modificalegge costituzionale 27 dicembre1963, n. 3 «modificazioni agli arti-coli 131 e 57 della costituzione eistituzione della regione molise»(g.u. n. 3 del 4 gennaio 1964).

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131articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

prIncIpIFondamentalI

parte I

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IndIce deglI artIcolI

Page 193: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigliregionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo diun milione d’abitanti, quando ne facciano richiestatanti Consigli comunali che rappresentino almenoun terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendumdalla maggioranza delle popolazioni stesse.Si può, con l’approvazione della maggioranza dellepopolazioni della Provincia o delle Provinceinteressate e del Comune o dei Comuni interessatiespressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

Progetto della commissione dei 75Già art. 125si può con legge costituzionale,sentiti i consigli regionali interes-sati, disporre la fusione di regioniesistenti e la creazione di nuoveregioni con un minimo di 500 milaabitanti, quando ne facciano richie-sta tanti consigli comunali cherappresentino almeno un terzodelle popolazioni interessate, e laproposta sia approvata per refe-rendum dalla maggioranza dellepopolazioni stesse. si può, con referendum e leggedella repubblica, sentiti i consigliregionali, consentire che comuni,i quali ne facciano richiesta, sianostaccati da una regione ed aggre-gati a un’altra.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentealle parole: “cinquecentomila”, so-stituire le parole: “un milione”.PerlinGieri (DC).

testo approvatodall’assembleacostituentesi può con legge costituzionale,sentiti i consigli regionali, disporrela fusione di regioni esistenti o lacreazione di nuove regioni con unminimo di un milione d’abitanti,quando ne facciano richiesta tanticonsigli comunali che rappresen-tino almeno un terzo delle popo-lazioni interessate, e la propostasia approvata con referendum dal-la maggioranza delle popolazionistesse. si può, con referendum e con leg-ge della repubblica, sentiti i con-sigli regionali, consentire che pro-vincie e comuni, che ne faccianorichiesta, siano staccati da una re-gione ed aggregati ad un’altra.

leggi di modificalegge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 «modifiche al titolo Vdella parte seconda della costitu-zione» (g.u. n. 248 del 24 ottobre2001).

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

132articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

prIncIpIFondamentalI

parte I

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IndIcegenerale

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IndIce deglI artIcolI

Page 194: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’àmbitod’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni,sentita la stessa Regione.La Regione, sentite le popolazioni interessate,può con sue leggi istituire nel proprio territorionuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota art. 128.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteIl mutamento delle circoscrizioniprovinciali e la istituzione di nuoveprovincie nell’ambito d’una regio-ne sono stabiliti con legge dellarepubblica, su iniziativa dei comu-ni, sentita la stessa regione.la regione, sentite le popolazioniinteressate, può con sue leggi isti-tuire nel proprio territorio nuovi co-muni e modificare le loro circoscri-zioni e denominazioni.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

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Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

133articolo

titolo Vle regioni, le Provincie, i comuni

prIncIpIFondamentalI

parte I

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IndIce deglI artIcolI

Page 195: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimitàcostituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Statoe su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra leRegioni;sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Progetto della commissione dei 75Già art. 126la corte costituzionale giudicadella costituzionalità di tutte leleggi.risolve i conflitti d’attribuzione frai poteri dello stato, fra lo stato e leregioni, fra le regioni.giudica il presidente della repub-blica ed i ministri accusati a normadella costituzione.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentela corte costituzionale giudicadella legittimità costituzionale degliatti aventi forza di legge dello stato,delle regioni, dei conflitti di attri-buzione nonché dei conflitti frastato e regioni e fra regioni.MorTaTi, TosaTo (DC).Modificato dalla Commissionecon l’inserimento dell’espressione:“fra i poteri dello Stato”.per i giudizi sull’accusa del presi-dente della repubblica e dei mini-stri intervengono, oltre i compo-nenti ordinari della corte, altri 15membri eletti dal parlamento in se-duta comune al principio di ognilegislatura fra cittadini aventi i re-quisiti per l’elezione a membro delsenato.MorTaTi (DC).Modificato dalla Commissione chepropose di portare a 16 i membrieletti del Parlamento.

testo approvatodall’assembleacostituentela corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla le-gittimità costituzionale delle leggie degli atti, aventi forza di legge,dello stato e delle regioni;sui conflitti di attribuzione tra i po-teri dello stato, e su quelli tra lo sta-to e le regioni, e tra le regioni;sulle accuse promosse contro ilpresidente della repubblica ed iministri, a norma della costitu-zione.

NotaIn sede di coordinamento i testi ap-provati il 2 novembre ed il 3 dicem-bre 1947 divennero articolo 134 esettimo comma articolo 135 testodefinitivo.

leggi di modificalegge costituzionale 11 marzo1953, n. 1, articolo 2 «norme inte-grative della costituzione concer-nenti la corte costituzionale» (g.u.n. 62 del 14 marzo 1953).legge costituzionale 16 gennaio1989, n. 1 «modifiche degli articoli96, 134 e 135 della costituzione edella legge costituzionale 11 mar-zo 1953, n. 1, e norme in materiadi procedimenti per i reati di cuiall’articolo 96 della costituzione»(g.u. n. 13 del 17 gennaio 1989).

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134articolo

titolo VIGaranzie costituzionali

sezione Ila corte costituzionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

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IndIcegenerale

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IndIce deglI artIcolI

Page 196: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La Corte costituzionale è composta di quindicigiudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle suprememagistrature ordinaria ed amministrative.I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizionisuperiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materiegiuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.I giudici della Corte costituzionale sono nominatiper nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono esserenuovamente nominati.

Progetto della commissione dei 75Già art. 127la corte è composta per metà dimagistrati, per un quarto di avvo-cati e docenti di diritto, per unquarto di cittadini eleggibili ad uffi-cio politico, tutti aventi l’età di al-meno quarant’anni.l giudici della corte sono nominatidall’assemblea nazionale. per lecategorie dei magistrati, avvocatie docenti di diritto, la nomina haluogo su designazione, in numerotriplo di nomi, rispettivamente daparte delle magistrature ordinarieed amministrative, del consigliosuperiore forense, e dei professoriordinari di discipline giuridiche nel-le università.la corte elegge il presidente tra isuoi componenti. Il presidente edi giudici durano in carica nove anni.sono ineleggibili i membri del go-verno, delle camere e dei consigliregionali.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituirlo col seguente: “la corte costituzionale è compo-sta di 15 membri nominati per unterzo dal presidente della repub-blica, per un terzo dal parlamentoriunito in seduta comune e per unterzo dalle supreme magistraturedell’ordine giudiziario e ammini-strativo. l membri della corte co-stituzionale debbono appartenerealle seguenti categorie: magistrati,anche a riposo, delle giurisdizionisuperiori dell’ordine giudiziario eamministrativo; professori univer-sitari di ruolo in materie giuridiche;avvocati dopo venti anni di eserci-zio, che con la loro nomina cessa-no di essere iscritti nell’albo pro-fessionale. la corte elegge il pre-sidente fra i suoi componenti. Il

presidente e i giudici durano in ca-rica sette anni. l’ufficio di presi-dente o giudice della corte costi-tuzionale è incompatibile con quel-lo di membro del parlamento e deiconsigli regionali e con ogni caricaod ufficio indicati dalla legge”.ConTi (Pri); MonTiCelli, leoneGiovanni, BeTTiol, Cassiani (DC);rossi Paolo (Psli); avanZini (DC).

sostituirlo col seguente: “la corte costituzionale è compo-sta di 15 membri, nominati per unterzo dal presidente della repub-blica, per un terzo dal parlamentoriunito in seduta comune e per unterzo dal consiglio superiore dellamagistratura.l membri della corte costituzionaledebbono appartenere alle seguen-ti categorie: magistrati dell’ordinegiudiziario e amministrativo anchea riposo; docenti universitari di di-ritto; avvocati dopo 15 anni di eser-cizio, che con la loro nomina ces-sano di essere inscritti nell’alboprofessionale. la corte elegge ilpresidente fra i suoi componenti.Il presidente e i giudici durano incarica nove anni e non sono rie-leggibili.l’ufficio di presidente o giudicedella corte costituzionale è incom-patibile con quello di membro delparlamento o dei consigli regionalie con ogni altra carica od ufficiopubblico”.MarTino GaeTano (DC).Approvato per quanto concerne lanon rieleggibilità.

l giudici durano in carica dodici (onove) anni e sono rinnovabili perun terzo ogni quattro (o tre) anni.la rinnovazione avverrà per estra-zione a sorte nell’ambito di ognunodei tre gruppi di membri della cor-te rispettivamente nominati dalpresidente della repubblica, dalparlamento riunito in seduta co-mune e dal consiglio superioredella magistratura.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

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Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

135articolo

titolo VIGaranzie costituzionali

sezione Ila corte costituzionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

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IndIce deglI artIcolI

> segue emendamenti> segue articolo 135

Page 197: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Alla scadenza del termine il giudicecostituzionale cessa dalla carica e dall’eserciziodelle funzioni.La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, cherimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,fermi in ogni caso i termini di scadenzadall’ufficio di giudice.L’ufficio di giudice della Corte è incompatibilecon quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,

alla sostituzione dei giudici cessatidall’ufficio si procede con lo stessosistema di nomina di cui al primocomma del presente articolo. aMBrosini, CaPPi, TosaTo, Moro,UBerTi, CoDaCCi Pisanelli (DC).Approvato il primo comma con lavariante: “12 anni”; decaduti i re-stanti commi.

alle parole: “professori di ruolo”,sostituire le parole: “professori uni-versitari ordinari”. PersiCo (Psli).

al secondo comma sostituire allaparola: “membri”, la parola: “giudi-ci”. UBerTi (DC).Sub-emendamento all’emenda-mento Conti.

l giudici sono rinnovabili secondole norme che saranno stabilite dal-la legge. aMBrosini (DC).

l giudici non sono immediatamen-te rieleggibili. MorTaTi (DC).Sub-emendamento all’emenda-mento Martino Gaetano.

testo approvatodall’assembleacostituentela corte costituzionale è compo-sta di quindici giudici nominati perun terzo dal presidente della re-pubblica, per un terzo dal parla-mento in seduta comune e per unterzo dalle supreme magistratureordinaria e amministrative.l giudici della corte costituzionalesono scelti tra i magistrati anche ariposo delle giurisdizioni superioriordinaria ed amministrative, i pro-fessori ordinari di università in ma-terie giuridiche e gli avvocati dopoventi anni d’esercizio.la corte elegge il presidente fra isuoi componenti.l giudici sono nominati per dodicianni, si rinnovano parzialmente se-condo le norme stabilite dalla leg-ge e non sono immediatamenterieleggibili.l’ufficio di giudice della corte è in-compatibile con quello di membrodel parlamento o d’un consiglioregionale, con l’esercizio della pro-fessione d’avvocato e con ogni ca-rica ed ufficio indicati dalla legge.nei giudizi d’accusa contro il pre-sidente della repubblica e controi ministri intervengono, oltre i giu-dici ordinari della corte, sedicimembri eletti, all’inizio di ogni le-gislatura, dal parlamento in sedutacomune tra cittadini aventi i requi-siti per l’eleggibilità a senatore.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 2 dicembre 1947 di-venne primo, secondo, terzo, quar-to e quinto comma dell’articolo135 testo definitivo. Per l’ultimocomma vedi nota all’articolo 134.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

135articolo

titolo VIGaranzie costituzionali

sezione Ila corte costituzionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

segue emendamenti

> segue articolo 135

segue articolo 135

> segue leggi di modifica

Page 198: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membritratti a sorte da un elenco di cittadini aventi irequisiti per l’eleggibilità a senatore, che ilParlamento compila ogni nove anni medianteelezione con le stesse modalità stabilite per lanomina dei giudici ordinari.

leggi di modificalegge costituzionale 11 marzo1953, n. 1, «norme integrative dellacostituzione concernenti la cortecostituzionale» (g.u. n. 62 del 14marzo 1953).legge costituzionale 22 novembre1967, n. 2 «modificazione dell’ar-ticolo 135 della costituzione e di-sposizioni sulla corte costituzio-nale» (g.u. n. 294 del 25 novembre1967).legge costituzionale 16 gennaio1989, n. 1 «modifiche degli articoli96, 134 e 135 della costituzione edella legge costituzionale 11 mar-zo 1953, n. 1, e norme in materiadi procedimenti per i reati di cuiall’articolo 96 della costituzione»(g.u. n. 13 del 17 gennaio 1989).

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parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

135articolo

titolo VIGaranzie costituzionali

sezione Ila corte costituzionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

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IndIce deglI artIcolI

segue leggi di modifica

segue articolo 135

Page 199: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Quando la Corte dichiara l’illegittimitàcostituzionale di una norma di legge o di attoavente forza di legge, la norma cessa di avereefficacia dal giorno successivo alla pubblicazionedella decisione.La decisione della Corte è pubblicata ecomunicata alle Camere ed ai Consigli regionaliinteressati, affinché, ove lo ritengano necessario,provvedano nelle forme costituzionali.

Progetto della commissione dei 75Già art. 128Quando, nel corso di un giudizio,la questione d’incostituzionalità diuna norma legislativa è rilevatad’ufficio o quando è eccepita dalleparti, ed il giudice non la ritienemanifestamente infondata, la que-stione è rimessa per la decisionealla corte costituzionale.la dichiarazione d’incostituziona-lità può essere promossa in viaprincipale dal governo, da cin-quanta deputati, da un consiglioregionale, da non meno di dieci-mila elettori o da altro ente ed or-gano a ciò autorizzato dalla leggesulla corte costituzionale.se la corte, nell’uno o nell’altro ca-so, dichiara l’incostituzionalità del-la norma, questa cessa di avere ef-ficacia. la decisione della corte ècomunicata al parlamento, perché,ove lo ritenga necessario, provve-da nelle forme costituzionali.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire i primi due commi colseguente:“la legge stabilirà i modi e i terminiper i giudizi sull’incostituzionalitàdelle leggi”.araTa (Psli).

al terzo comma, sostituire alla pa-rola: “se”, la parola: “quando”.araTa (Psli).

sostituire all’ultimo comma, alleparole: “al parlamento” le altre: “al-le camere”.Perassi (Pri).

testo approvatodall’assembleacostituenteQuando la corte dichiara l’illegit-timità costituzionale di una normadi legge o di atto avente forza dilegge, la norma cessa di avere effi-cacia dal giorno successivo allapubblicazione della decisione.la decisione della corte è pubbli-cata e comunicata alle camere edai consigli regionali interessati, af-finché, ove lo ritengano necessa-rio, provvedano nelle forme costi-tuzionali.

leggi di modificanessuna.

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136articolo

titolo VIGaranzie costituzionali

sezione Ila corte costituzionale

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Page 200: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni,le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzied’indipendenza dei giudici della Corte.Con legge ordinaria sono stabilite le altre normenecessarie per la costituzione e il funzionamentodella Corte.Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Progetto della commissione dei 75Già art. 129la legge stabilisce le norme cheregolano i conflitti di attribuzionee la composizione e il funziona-mento della corte costituzionale.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentealle parole: “della corte costituzio-nale”, aggiungere le parole: “e legaranzie di indipendenza dei suoicomponenti”.Perassi (Pri).

testo approvatodall’assembleacostituenteuna legge costituzionale stabiliscele condizioni, le forme, i termini diproponibilità dei giudizi di legitti-mità costituzionale, e le garanzied’indipendenza dei giudici dellacorte.con legge ordinaria sono stabilitele altre norme necessarie per lacostituzione e il funzionamentodella corte.contro le decisioni della corte co-stituzionale non è ammessa alcu-na impugnazione.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

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137articolo

titolo VIGaranzie costituzionali

sezione Ila corte costituzionale

prIncIpIFondamentalI

parte I

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Page 201: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

Le leggi di revisione della Costituzione e le altreleggi costituzionali sono adottate da ciascunaCamera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendumpopolare quando, entro tre mesi dalla loropubblicazione, ne facciano domanda un quintodei membri di una Camera o cinquecentomilaelettori o cinque Consigli regionali. La leggesottoposta a referendum non è promulgata

Progetto della commissione dei 75Già art. 130la iniziativa della revisione costi-tuzionale appartiene al governoed alle camere.la legge di revisione costituzionaleè adottata da ciascuna delle ca-mere in due letture, con un inter-vallo non minore di tre mesi. per ilvoto finale in seconda lettura è ri-chiesta la maggioranza assolutadei membri di ciascuna camera.la legge di revisione costituzionaleè sottoposta a referendum popo-lare quando, entro tre mesi dallasua pubblicazione, ne facciano do-manda un quinto dei membri diuna camera o cinquecentomilaelettori o sette consigli regionali.non si fa luogo a referendum se lalegge è stata approvata in secondalettura da ciascuna delle camerea maggioranza di due terzi dei suoimembri.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituirlo col seguente:“le leggi di revisione della costi-tuzione e le altre leggi costituzio-nali devono essere adottate da cia-scuna camera in due letture conun intervallo non minore di tre mesied approvate a maggioranza asso-luta dei membri di ciascuna ca-mera nel voto finale in seconda let-tura.la legge di revisione costituzionaleè sottoposta a referendum popo-lare quando, entro tre mesi dallasua pubblicazione, ne facciano do-manda un quinto dei membri diuna camera o cinquecentomilaelettori o cinque consigli regionali.la legge sottoposta a referendumnon è promulgata se non è appro-vata dalla maggioranza dei voti va-lidamente espressi.non si fa luogo a referendum se lalegge di revisione costituzionale èstata approvata in seconda letturada ciascuna delle camere a mag-gioranza di due terzi dei suoi mem-bri.”Perassi (Pri).

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

138articolo

titolo VIGaranzie costituzionali

sezione IIrevisione dellacostituzioneleggi costituzionali

prIncIpIFondamentalI

parte I

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> segue articolo 138 > segue testo approvato

Page 202: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge è stataapprovata nella seconda votazione da ciascunadelle Camere a maggioranza di due terzi dei suoicomponenti.

testo approvatodall’assembleacostituentele leggi di revisione della costitu-zione e le altre leggi costituzionalisono adottate da ciascuna cameracon due successive deliberazioniad intervallo non minore di tre me-si, e sono approvate a maggioran-za assoluta dei componenti di cia-scuna camera nella seconda vo-tazione.le leggi stesse sono sottoposte areferendum popolare quando, en-tro tre mesi dalla loro pubblicazio-ne, ne facciano domanda un quin-to dei membri di una camera o cin-quecentomila elettori o cinqueconsigli regionali. la legge sotto-posta a referendum non è promul-gata se non è approvata dalla mag-gioranza dei voti validi.non si fa luogo a referendum se lalegge è stata approvata nella se-conda votazione da ciascuna dellecamere a maggioranza di due terzidei suoi componenti.

leggi di modificanessuna.

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titolo VIGaranzie costituzionali

sezione IIrevisione dellacostituzioneleggi costituzionali

prIncIpIFondamentalI

parte I

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IndIce deglI artIcolI

138articolo

segue testo approvato

segue articolo 138

Page 203: La storia della nostra Costituzione - Senato della Repubblica · Senato della Repubblica La pubblicazione contiene il testo della Costituzione della Repubblica italiana aggiornato

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Progetto della commissione dei 75Già art. 131la forma repubblicana è definitivaper l’Italia e non può essere ogget-to di revisione costituzionale.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesopprimere l’articolo 131, e, su-bordinatamente, sostituirlo col se-guente:la forma repubblicana non puòessere oggetto di revisione costi-tuzionale.noBile (PCi).

testo approvatodall’assembleacostituentela forma repubblicana non puòessere oggetto di revisione costi-tuzionale.

leggi di modificanessuna.

dIsposIzIonItransItorIe e FInalI

parte IIordinaMento della rePubblica

Senato della Repubblica la storia della nostra costituzione

titolo VIGaranzie costituzionali

prIncIpIFondamentalI

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

IndIcegenerale

IndIce della cartacostItuzIonale

IndIce deglI artIcolI

139articolo

sezione IIrevisione dellacostituzioneleggi costituzionali

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I

Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capoprovvisorio dello Stato esercita le attribuzioni diPresidente della Repubblica e ne assume il titolo.

Progetto della commissione dei 75disposizione non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già i biscon l’entrata in vigore della pre-sente costituzione il capo provvi-sorio dello stato esercita le attri-buzioni del presidente della re-pubblica e ne assume il titolo.BonoMi (MisTo); niTTi (UDn); or-lanDo viTTorio eManUele (Mi-sTo); ConTi (Pri); nenni (Psi);Giannini (UQ); CorBino (Pli); Ma-Crelli (Pri); BenCivenGa (UQ);TarGeTTi (Psi); UMBerTi (DC); Ca-laManDrei (Ga); GUllo FaUsTo(PCi); PorZio (UDn); FaCChineTTi(Pri); PiCCioni (DC); CevoloTTo(PDl); CaManGi (Pri); laMi sTar-nUTi, MaZZoni (Psli); ChiosTerGi,MaGrini (Pri); PersiCo (Psli);Priolo (Psi).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentecon l’entrata in vigore della costi-tuzione il capo provvisorio dellostato esercita le attribuzioni di pre-sidente della repubblica e ne as-sume il titolo.

leggi di modificanessuna.

disPosizionitransitorie e finali

prIncIpI FondamentalI

parte II

ordInamento della repubblIca

parte I

dIrIttI e doVerI deI cIttadInI

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II

Se alla data della elezione del Presidente dellaRepubblica non sono costituiti tutti i Consigliregionali, partecipano alla elezione soltanto icomponenti delle due Camere.

Progetto della commissione dei 75Già vse al momento delle prime elezionidella camera dei senatori non so-no costituiti tutti i consigli regio-nali, si procede, anche per il terzoche essi dovrebbero eleggere, conil sistema adottato per gli altri dueterzi.la prima elezione del presidentedella repubblica, ove non sianogià costituiti tutti i consigli regio-nali, ha luogo soltanto da partedei membri dell’assemblea na-zionale.

nuovo testo della commissione sostituire la parola: “parlamento”alle altre: “assemblea nazionale”.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentese alla data della elezione del pre-sidente della repubblica non sonocostituiti tutti i consigli regionali,partecipano alla elezione soltantoi componenti delle due camere.

leggi di modificanessuna.

disPosizionitransitorie e finali

prIncIpI FondamentalI

parte II

ordInamento della repubblIca

parte I

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III

Per la prima composizione del Senato dellaRepubblica sono nominati senatori, con decretodel Presidente della Repubblica, i deputatidell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresaquella all’Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella sedutadella Camera dei deputati del 9 novembre1926;

Progetto della commissione dei 75disposizione non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già v bis iper la prima elezione del senatosaranno altresì nominati senatoricon decreto del presidente dellarepubblica i membri del discioltosenato che fecero parte della con-sulta nazionale. alBerTi (DC).per la prima elezione del senato,sono nominati senatori di dirittocon decreto del capo provvisoriodello stato i deputati dell’assem-blea costituente che abbiano fattoparte del disciolto senato, o chesiano stati presidenti del consiglioo di assemblea, o che abbiano avu-to almeno tre elezioni, compresaquella all’assemblea costituente.a tale diritto si può rinunciare, mala rinuncia deve essere fatta primadella firma del decreto di nomina.leone Giovanni, avanZini (DC);rossi Paolo, PiGnaTari (Psli); Ci-FalDi, villaBrUna (Pli); CanDela(UDn); alBerTi (DC); PreZiosi(PDl); CorBino (Pli); ConDorelli(Pli); CosTanTini (Psi); MarTinel-li, CasTelli avolio (DC); aDonni-no, alDisio, anDreoTTi, anGe-lUCCi, arCaini, BalDUZZi, BasTia-neTTo, BellaTo, BeloTTi, BeTTiol,BianChini laUra, BrasChi, BUra-To, CaCCUrri, CaiaTi, CaMPosar-CUno, CaPPelleTTi, CaPPUGi, Ca-riGnani, CarisTia, CarraTelli,Caso, Cassiani, CasTelli, Cha-Trian, ChieFFi, CiaMPiTi, CiCCo-lUnGo, CiMenTi, CleriCi, CoCCia,CoDaCCi Pisanelli, ColoMBo,ColonneTTi, ConCi elisaBeTTa,CoPPi, CorsaneGo, CreMasChiCarlo, De Carlo GerarDo, DeMaria, De PalMa, Del CUrTo,Delli Caselli FiloMena, Di FaU-sTo, DoMineDò, FaBriani, FeDe-

riCi Maria, Ferrarese, Ferrario,Firrao, Foresi, FranCesChini,GaBrieli, GalaTi, GarlaTo, GeU-na, GiaCChiero, GiorDani, GoTel-li anGela, GUarienTo, GUerrieriFiliPPo, GUiDi CinGolani anGelaMaria, De UnTerriChTer Jervo-lino Maria, la Pira, leTTieri, li-Zier, MarZoTTo, MasTino PieTro,MeDa, MonTerisi, MonTini, Mo-relli lUiGi, MorTaTi, MUrDaCa,MUrGia, niCoTra Maria, noTa-rianni, nUMeroso, orlanDo Ca-Millo, Perorari, PerlinGieri,Proia, QUarello, QUinTieri aDol-Fo, raiMonDi, reGGa, resCiGno,resTaGno, rivera, roDinò UGo,roMano, saGGin, sCalFaro,sChiraTTi, sCoCa, siles, sPaTaro,sUllo, TessiTori, TiToManlio viT-Toria, Tosi, ToZZi ConDivi, Tri-MarChi, valenTi, valMarana, va-noni, viGo, viCCenTini, volPe,ZerBi, ZoTTa (DC); PasTore raF-Faele (PCi); CaCCiaTore, CalDe-ra, Faralli, FiorenTino, FoGa-Gnolo, lUiseTTi, MeriGhi, MerlinanGelina, MUsoTTo, Pieri, Prio-lo, sTaniPaCChia, TeGa, ToMBa,vernoCChi, viGna (Psi); araTa,Binni, BonFanTini, Cairo, CaPo-rali, CarBoni anGelo, CarTia,ChiaraMello, Corsi, Di Gloria,FieTTa, GhinDi, Grilli, laMi sTar-nUTi, lonGhena, Morini, Paris,Pera, salerno, saPienZa, sara-GaT, silone, siMonini, Treves,villani, ZaGari (Psli); BenCiven-Ga, CanniZZo, CaPUa, ColiTTo,Corsini, Marinaro, MasTroJan-ni, MaZZa, MiCColis, Penna BU-sCeMi oTTavia, PerUGini, roGno-ni (UQ); BellUsCi, BernaBei, Ca-ManGi, ChiosTerGi, la MalFa,MaZZei, PaolUCCi, sPalliCCi (Pri);BeneDeTTini, Caroleo, Covelli,De MarTino, FaBBri, sanTi, var-varo (MisTo); BellavisTa, Boni-no, Colonna, CrisPo, Della se-Ta, FUsCo, Morelli renaTo, Per-rone, CaPano, QUinTieri QUinTo(Pli); Basile, CevoloTTo, DonaTi,nasi, sCoTTi alessanDro (PDl);CalaManDrei (Ga).

disPosizionitransitorie e finali

prIncIpI FondamentalI

parte II

ordInamento della repubblIca

parte I

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> segue dtf iii > segue articoli aggiuntivi al Progetto

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III

hanno scontato la pena della reclusione noninferiore a cinque anni in seguito a condannadel tribunale speciale fascista per la difesadello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.Al diritto di essere nominati senatori si puòrinunciare prima della firma del decreto dinomina. L’accettazione della candidatura alleelezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

Negli atti ufficiali le firme dei pro-ponenti sono riportate in ordine al-fabetico, tranne i primi firmatari.Considerato l’elevato numero diproponenti si è ritenuto, per unamaggiore snellezza nella lettura,di raggruppare le firme in relazioneall’appartenenza ai Gruppi Parla-mentari, salvo naturalmente man-tenere nell’ordine di presentazionequelle dei primi proponenti.l deputati al parlamento dichiaratidecaduti nella seduta del 9 novem-bre 1926 e che abbiano fatto partedell’assemblea costituente.Giannini (UQ).l’accettazione della candidatura al-le elezioni politiche implica rinunciaalla nomina a senatori di diritto.CevoloTTo (DC).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteper la prima composizione del se-nato della repubblica sono nomi-nati senatori, con decreto del pre-sidente della repubblica, i deputatidell’assemblea costituente cheposseggono i requisiti di legge peressere senatori e che:sono stati presidenti del consigliodei ministri o di assemblee legi-slative;hanno fatto parte del disciolto se-nato;hanno avuto almeno tre elezioni,compresa quella all’assembleaco stituente;sono stati dichiarati decaduti nellaseduta della camera dei deputatidel 9 novembre 1926;hanno scontato la pena della re-clusione non inferiore a cinque an-ni in seguito a condanna del tribu-nale speciale fascista per la difesadello stato.sono nominati altresì senatori, condecreto del presidente della re-pubblica, i membri del disciolto se-nato che hanno fatto parte dellaconsulta nazionale.al diritto di essere nominati sena-tori si può rinunciare prima dellafirma del decreto di nomina. l’ac-cettazione della candidatura alleelezioni politiche implica rinunciaal diritto di nomina a senatore.

NotaIn sede di coordinamento il testoapprovato il 6 dicembre 1947 di-venne III e IV disposizione transi-toria e finale.

leggi di modificanessuna.

disPosizionitransitorie e finali

prIncIpI FondamentalI

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ordInamento della repubblIca

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segue articoli aggiuntivi al Progetto

segue dtf iii

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IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

Progetto della commissione dei 75disposizione non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75per la prima elezione del senato,il molise, per le sue particolari con-dizioni sarà considerato come re-gione a sé stante, con il numero disenatori che al molise stesso com-petono esclusivamente in base allasua popolazione.CaMPosarCUno (DC); ColiTTo(UQ).

Inizialmente presentato alla III di-sposizione transitoria.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteper la prima elezione del senato ilmolise è considerato come regio-ne a sé stante, con il numero deisenatori che gli compete in basealla sua popolazione.

leggi di modificanessuna.

disPosizionitransitorie e finali

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V

La disposizione dell’articolo 80 dellaCostituzione, per quanto concerne i trattatiinternazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

Progetto della commissione dei 75disposizione non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già viii bis la disposizione dell’articolo 76 del-la costituzione, per quanto con-cerne i trattati internazionali cheimportano oneri alle finanze o mo-dificazioni di leggi, avrà effetto dal-la data di convocazione delle ca-mere.Perassi (Pri).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentela disposizione dell’articolo 80della costituzione, per quantoconcerne i trattati internazionaliche importano oneri alle finanzeo modificazioni di legge, ha effettodalla data di convocazione dellecamere.

leggi di modificanessuna.

disPosizionitransitorie e finali

prIncIpI FondamentalI

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VI

Entro cinque anni dall’entrata in vigore dellaCostituzione si procede alla revisione degli organispeciali di giurisdizione attualmente esistenti,salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunalesupremo militare in relazione all’articolo 111.

Progetto della commissione dei 75Già viientro cinque anni dall’entrata in vi-gore della costituzione si procedealla revisione degli organi specialidi giurisdizione attualmente esi-stenti, salvo le giurisdizioni delconsiglio di stato e della corte deiconti. tale termine è ridotto a treanni per i tribunali militari.entro sei mesi dall’entrata in vigoredella presente costituzione si prov-vede con legge alla soppressionedel tribunale supremo militare edalla devoluzione della sua compe-tenza alla cassazione.

nuovo testo della commissione entro cinque anni dall’entrata in vi-gore della costituzione si procedealla revisione degli organi specialidi giurisdizione attualmente esi-stenti, salvo le giurisdizioni delconsiglio di stato, della corte deiconti e dei tribunali militari.entro un anno dall’entrata in vigoredella presente costituzione si prov-vede con legge alla trasformazionedel tribunale supremo militare atermini dell’articolo 111.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituire il secondo comma conil seguente:“entro sei mesi dall’entrata in vigo-re della costituzione si provvedecon legge a rivedere le attribuzionidel tribunale supremo militare percoordinarle col principio sancitodall’articolo 102”.ColiTTo, MasTroJanni, PerUGi(UQ); Perrone CaPano (Pli); Tri-PeDi, roDi, aBoZZi, venDiTTi, TU-Melli, BenCivenGa, Marinaro,MiCColis (UQ).sostituire alle parole: “sei mesi”, leparole: “un anno”.UBerTi (DC).Sub-emendamento all’emenda-mento Colitto.

testo approvatodall’assembleacostituenteentro cinque anni dall’entrata in vi-gore della costituzione si procedealla revisione degli organi specialidi giurisdizione attualmente esi-stenti, salvo le giurisdizioni delconsiglio di stato, della corte deiconti e dei tribunali militari.entro un anno dalla stessa data siprovvede con legge al riordina-mento del tribunale supremo mi-litare in relazione all’articolo 111.

leggi di modificanessuna.

disPosizionitransitorie e finali

prIncIpI FondamentalI

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VII

Fino a quando non sia emanata la nuova leggesull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.Fino a quando non entri in funzione la Cortecostituzionale, la decisione delle controversieindicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

Progetto della commissione dei 75disposizione non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già v terFino a quando non sarà emanatala nuova legge sull’ordinamentogiudiziario, in conformità alle di-sposizioni della presente costitu-zione, continueranno ad osservarsile norme dell’ordinamento ora vi-gente.Grassi (UDn).

Già iii bisFino a quando non sia entrata infunzione la corte costituzionale, lacognizione delle controversie sullematerie indicate nel primo commadell’articolo 126 della costituzioneè regolata secondo le norme vi-genti.MorTaTi (DC); Perassi (Pri).

Già iv bisnella prima formazione della cortecostituzionale i giudici restano incarica per tutto il periodo stabilitonell’articolo 127.aMBrosini (DC); CevoloTTo (PDl);UBerTi (DC).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteFino a quando non sia emanata lanuova legge sull’ordinamento giu-diziario in conformità con la co-stituzione, continuano ad osser-varsi le norme dell’ordinamentovigente.Fino a quando non entri in funzio-ne la corte costituzionale, la deci-sione delle controversie indicatenell’articolo 134 ha luogo nelle for-me e nei limiti delle norme preesi-stenti all’entrata in vigore della co-stituzione.l giudici della corte costituzionalenominati nella prima composizio-ne della corte stessa non sonosoggetti alla parziale rinnovazionee durano in carica dodici anni.

leggi di modificadisposizione transitoria modificatadall’art. 7 della legge costituzionale22 novembre 1967, n. 2: «modifi-cazione dell’articolo 135 della co-stituzione e disposizioni sulla cor-te costituzionale» (g.u. n. 294 del25 novembre 1967).l’articolo 7 della succitata leggeabrogava l’ultimo comma del testoapprovato dall’assemblea costi-tuente.

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VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organielettivi delle amministrazioni provinciali sonoindette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.Leggi della Repubblica regolano per ogni ramodella pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto alriordinamento e alla distribuzione delle funzioniamministrative fra gli enti locali restano alleProvincie ed ai Comuni le funzioni che esercitanoattualmente e le altre di cui le Regioni deleghinoloro l’esercizio.

Progetto della commissione dei 75leggi della repubblica regolanoper ogni ramo della pubblica am-ministrazione il trapasso delle fun-zioni statali attribuite alle regionie quello di funzionari e dipendentidello stato, anche centrali, che sirende necessario in conseguenzadel nuovo ordinamento.alla regione sono trasferiti, neimodi da stabilire con leggi dellarepubblica, il patrimonio, i servizied il personale delle province.

nuovo testo della commissione aggiungere il seguente comma:Fino a che non sarà provveduto alriordinamento ed alla distribuzionedelle funzioni amministrative congli altri enti locali restano alla pro-vincia le funzioni amministrativeattualmente ad essa attribuite equelle di cui la regione le deleghil’esercizio.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentele regioni, per la formazione deiloro uffici, trarranno il personaleoccorrente dalle amministrazionidello stato e da quelle degli entilocali, salvo il caso di necessità.niTTi (UDn).Presentato in sede di discussionedegli articoli 120 e 121 come arti-colo aggiuntivo; rinviato alle Dispo-sizioni transitorie e finali.

nel termine di cinque anni dall’en-trata in vigore della presente co-stituzione il parlamento provvede-rà alla revisione delle leggi vigentiin relazione alle esigenze dell’arti-colo 109.TosaTo (DC); Perassi (Pri).

Presentato in sede di discussionedegli artt. 109, 110, 111 e rinviato al-le Disposizioni transitorie e finali.

alle parole: “cinque anni”, sostituirele parole: “tre anni”.Moro (DC).Sub-emendamento all’emenda-mento Tosato-Perassi.

aggiungere il seguente comma:entro sei mesi dall’entrata in vigoredella costituzione sono indette leelezioni per la costituzione deiconsigli regionali.laConi (PCi); UBerTi (DC).

alle parole: “sei mesi”, sostituire leparole: “un anno”.CorBino (Pli); Moro (DC).Sub-emendamento all’emenda-mento Laconi-Uberti. Successiva-mente il deputato Moro ritirò lapropria firma.

al nuovo testo della commissionedopo le parole: “alla provincia”, ag-giungere le parole: “al comune”.rUini (MisTo).

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> segue dtf viii > segue testo approvato

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VIII

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti delloStato, anche delle amministrazioni centrali, chesia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per laformazione dei loro uffici le Regioni devono,tranne che in casi di necessità, trarre il propriopersonale da quello dello Stato e degli enti locali.

testo approvatodall’assembleacostituentele elezioni dei consigli regionali edegli organi elettivi delle ammini-strazioni provinciali sono indetteentro un anno dall’entrata in vigoredella costituzione.leggi della repubblica regolanoper ogni ramo della pubblica am-ministrazione il passaggio dellefunzioni statali attribuite alle re-gioni. Fino a quando non sia prov-veduto al riordinamento e alla di-stribuzione delle funzioni ammini-strative fra gli enti locali, restanoalle provincie ed ai comuni le fun-zioni che esercitano attualmentee le altre di cui le regioni deleghi-no loro l’esercizio.leggi della repubblica regolano ilpassaggio alle regioni di funzio-nari e dipendenti dello stato, an-che delle amministrazioni centrali,che sia reso necessario dal nuovoordinamento. per la formazione deiloro uffici le regioni devono, tran-ne che in casi di necessità, trarreil proprio personale da quello dellostato e degli enti locali.

Nota In sede di coordinamento il testoinizialmente approvato venne sud-diviso in due disposizioni transito-rie e finali: VIlI e IX.

leggi di modificanessuna.

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segue testo approvato

segue dtf viii

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IX

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata invigore della Costituzione, adegua le sue leggi alleesigenze delle autonomie locali e alla competenzalegislativa attribuita alle Regioni.

Progetto della commissione dei 75Vedi nota VIII disposizione transi-toria e finale.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentela repubblica, entro tre anni dal-l’entrata in vigore della costituzio-ne, adegua le sue leggi alle esigen-ze delle autonomie locali e allacompetenza legislativa attribuitaalle regioni.

leggi di modificanessuna.

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X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cuiall’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,ferma restando la tutela delle minoranzelinguistiche in conformità con l’articolo 6.

Progetto della commissione dei 75disposizione non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già 123 bisla regione Friuli-Venezia giulia,di cui all’articolo 108, sarà provvi-soriamente retta secondo le nor-me generali contemplate dal titoloV, essendo assicurata la tutela del-le minoranze linguistiche dalle ap-posite norme previste dalla costi-tuzione.GronChi, PiCCioni (DC); PieMon-Te (Psli); FaCChineTTi, MaCrelli(Pri), viGna (Psi), sCoCCiMarro(PCi).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentealla regione del Friuli-Venezia giu-lia, di cui all’articolo 116, si appli-cano provvisoriamente le normegenerali del titolo V della parte se-conda, ferma restando la tuteladelle minoranze linguistiche inconformità con l’articolo 6.

leggi di modificanessuna.

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XI

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore dellaCostituzione si possono, con leggi costituzionali,formare altre Regioni, a modificazione dell’elencodi cui all’articolo 131, anche senza il concorsodelle condizioni richieste dal primo commadell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavial’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Progetto della commissione dei 75disposizione non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già 125 bis iFino a cinque anni dopo l’entratain vigore della presente costituzio-ne si potrà procedere, con leggecostituzionale, alla modificazionedelle circoscrizioni regionali stabi-lite dall’articolo 123, anche senzail concorso delle condizioni di cuiall’articolo 125.MorTaTi (DC).

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteFatto salvo il parere delle popola-zioni interessate.MasTino PieTro (Ga).Aggiuntivo al testo Mortati.

testo approvatodall’assembleacostituenteFino a cinque anni dall’entrata invigore della costituzione si posso-no, con leggi costituzionali, forma-re altre regioni, a modificazionedell’elenco di cui all’articolo 131,anche senza il concorso delle con-dizioni richieste dal primo commadell’articolo 132, fermo rimanendotuttavia l’obbligo di sentire le po-polazioni interessate.

leggi di modificalegge costituzionale 18 marzo1958, n. 1 «scadenza del terminedi cui alla XI delle “disposizionitransitorie e finali” della costitu-zione» (g.u. n. 79 del 1° aprile1958).l’articolo unico della succitata leg-ge stabilisce che: “Il termine di cuialla XI delle disposizioni transitoriee finali della costituzione scadrà il31 dicembre 1963”.

disPosizionitransitorie e finali

prIncIpI FondamentalI

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XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasiforma, del disciolto partito fascista.In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge,per non oltre un quinquennio dalla entrata invigore della Costituzione, limitazioni temporaneeal diritto di voto e alla eleggibilità per i capiresponsabili del regime fascista.

Progetto della commissione dei 75Già iè proibita la riorganizzazione, sottoqualsiasi forma, del disciolto par-tito fascista. la disposizione del n. 2 dell’artico-lo 56 della costituzione non è ap-plicabile a chi nel periodo fascistaha rivestito le cariche indicate intale disposizione.sono stabilite con legge limitazionitemporanee alla eleggibilità e al di-ritto di voto per responsabilità fa-sciste.

nuovo testo della commissione sostituire il terzo comma col se-guente:sono stabilite con legge limitazionitemporanee alla eleggibilità e al di-ritto di voto per i capi responsabilidel regime fascista.

emendamenti approvatidall’assembleacostituenteemendamento approvatoIn deroga all’articolo 45, la leggepotrà stabilire, per non oltre unquinquennio dalla data di entratain vigore della costituzione, limi-tazioni alla eleggibilità ed al dirittodi voto per coloro che sono da ri-tenere responsabili, in grado emi-nente, della formazione e del man-tenimento del cessato regime fa-scista per la natura delle carichericoperte o dell’attività esercitata,obiettivamente determinata, in unadelle seguenti categorie: membridel governo, del gran consiglio,degli organi legislativi, del tribunalespeciale, della milizia volontaria si-curezza nazionale, delle gerarchiedel partito fino al grado di segre-tario provinciale; funzionari direttivimilitari e civili della cosiddetta re-pubblica sociale.MorTaTi (DC).Solo l’inciso relativo all’art. 45 e allalimitazione di tempo; il resto del-l’emendamento venne ritirato.

testo approvatodall’assembleacostituenteè vietata la riorganizzazione, sottoqualsiasi forma, del disciolto par-tito fascista.In deroga all’articolo 48, sono sta-bilite con legge, per non oltre unquinquennio dalla entrata in vigoredella costituzione, limitazioni tem-poranee al diritto di voto e alla eleg-gibilità per i capi responsabili delregime fascista.

leggi di modificanessuna.

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XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sonoelettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietatil’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei lorodiscendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Progetto della commissione dei 75Già iil discendenti delle case già re-gnanti in Italia non sono elettori néeleggibili a cariche pubbliche.l membri di casa savoia non pos-sono soggiornare nel territorio del-la repubblica italiana.

nuovo testo della commissione l membri e discendenti della casasavoia non possono ricoprire ca-riche elettive e uffici pubblici.agli ex re di casa savoia, alle loroconsorti e loro discendenti maschisono vietati l’ingresso e il soggior-no nel territorio della repubblica.

Già iiila legge dispone l’avocazione allostato dei beni di casa savoia.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentel beni degli ex re di casa savoia,delle loro consorti e dei loro di-scendenti maschi esistenti nel ter-ritorio nazionale sono avocati allostato.sono nulli i trasferimenti e le costi-tuzioni di diritti reali sui beni stessiavvenuti dopo il 2 giugno 1946.TarGeTTi (Psi); MaCrelli (Pri).

testo approvatodall’assembleacostituenteI membri e i discendenti di casasavoia non sono elettori e non pos-sono ricoprire uffici pubblici né ca-riche elettive.agli ex re di casa savoia, alle loroconsorti e ai loro discendenti ma-schi sono vietati l’ingresso e il sog-giorno nel territorio nazionale.I beni, esistenti nel territorio nazio-nale, degli ex re di casa savoia,delle loro consorti e dei loro di-scendenti maschi, sono avocati al-lo stato. I trasferimenti e le costi-tuzioni di diritti reali sui beni stessi,che siano avvenuti dopo il 2 giu-gno 1946, sono nulli.

leggi di modificalegge costituzionale 23 ottobre2002, n. 1 «cessazione degli effettidei commi primo e secondo dellaXIII disposizione transitoria e finaledella costituzione» (g.u. n. 252 del26 ottobre 2002).articolo unico: “I commi primo esecondo della XlII disposizionetransitoria e finale della costituzio-ne esauriscono i loro effetti a de-correre dalla data di entrata in vi-gore della presente legge costitu-zionale”.

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*

* Legge costituzionale 23 ottobre 2002, n.1:

I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzioneesauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente leggecostituzionale.

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XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre1922, valgono come parte del nome.L’Ordine mauriziano è conservato come enteospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.La legge regola la soppressione della Consultaaraldica.

Progetto della commissione dei 75Già ivnon sono riconosciuti i titoli nobi-liari. l predicati di quelli esistenti primadel 28 ottobre 1922 valgono comeparte del nome.la legge regola la soppressionedella consulta araldica.l’ordine mauriziano è mantenutocome ente ospedaliero.

nuovo testo della commissione sostituire il quarto comma con ilseguente:l’ordine mauriziano è mantenutocome ente ospedaliero, nei modistabiliti dalla legge.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteI titoli nobiliari non sono ricono-sciuti.I predicati di quelli esistenti primadel 28 ottobre 1922 valgono comeparte del nome.l’ordine mauriziano è conservatocome ente ospedaliero e funzionanei modi stabiliti dalla legge.la legge regola la soppressionedella consulta araldica.

leggi di modificanessuna.

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XV

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativoluogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

Progetto della commissione dei 75disposizione non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già vi bis iè convertito in legge il decreto le-gislativo luogotenenziale 25 giu-gno 1944, n. 151.MorTaTi (DC).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituentecon l’entrata in vigore della costi-tuzione si ha per convertito in leg-ge il decreto legislativo luogote-nenziale 25 giugno 1944, n. 151,sull’ordinamento provvisorio dellostato.

leggi di modificanessuna.

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XVI

Entro un anno dall’entrata in vigore dellaCostituzione si procede alla revisione e alcoordinamento con essa delle precedenti leggicostituzionali che non siano state finoraesplicitamente o implicitamente abrogate.

Progetto della commissione dei 75disposizione non presente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già viii terentro un anno dall’entrata in vigoredella presente costituzione si prov-vederà alla revisione e al coordi-namento con essa delle preceden-ti leggi costituzionali che non sianostate prima esplicitamente abro-gate o che non siano compatibilicon la presente costituzione.CalaManDrei (Ga).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentenessuno.

testo approvatodall’assembleacostituenteentro un anno dall’entrata in vigoredella costituzione si procede allarevisione e al coordinamento conessa delle precedenti leggi costi-tuzionali che non siano state finoraesplicitamente o implicitamenteabrogate.

leggi di modificanessuna.

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XVII

L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suoPresidente per deliberare, entro il 31 gennaio1948, sulla legge per la elezione del Senato dellaRepubblica, sugli statuti regionali speciali e sullalegge per la stampa.Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,l’Assemblea Costituente può essere convocata,quando vi sia necessità di deliberare nelle materieattribuite alla sua competenza dagli articoli 2,primo e secondo comma, e 3, comma primo esecondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.In tale periodo le Commissioni permanentirestano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,

Progetto della commissione dei 75Già visi applica all’assemblea costi-tuente la disposizione del secondocomma dell’articolo 58 della co-stituzione.

emendamenti approvatidall’assembleacostituentesostituirla con la seguente:Fino al giorno delle elezioni dellenuove camere, l’assemblea co-stituente potrà essere riconvocata,quando vi sia necessità di delibe-rare nelle materie attribuite alla suacompetenza dagli articoli 2, commiprimo e secondo, e 3, commi pri-mo e secondo, del decreto legisla-tivo 16 marzo 1946, n. 98.In tale periodo le commissioni per-manenti restano in funzione. Quel-le legislative rinviano al governo idisegni di legge, ad esse trasmes-si, con eventuali osservazioni eproposte di emendamento. I de-putati possono presentare al go-verno interrogazioni con richiestadi risposta scritta.l’assemblea costituente, agli ef-fetti di cui al primo comma del pre-sente articolo, è convocata dal suopresidente su richiesta motivatadel governo o della metà più unodei suoi membri.MorTaTi, Moro, TosaTo (DC);Grassi (UDn); MasTino GesUMi-no, BeTTiol (DC).Tranne l’espressione: “o della metàpiù uno dei suoi membri”.sostituirla con la seguente:In applicazione della norma di cuial secondo comma dell’articolo 58della costituzione, i poteri dell’as-semblea costituente sono proro-gati dalla data del suo scioglimentosino al giorno delle elezioni dellenuove camere.

In tale periodo tutte le commissio-ni permanenti restano in carica.Quelle legislative rinviano al go-verno con le eventuali osservazionie proposte di emendamento i di-segni di legge a loro trasmessi.l deputati possono presentare in-terrogazioni chiedendo rispostascritta.l’assemblea costituente può, intale periodo, essere convocata invia straordinaria dal suo presidentesu richiesta o del governo o di al-meno 200 deputati.targetti (psI).Solo l’espressione: “di almenoduecento deputati”.

l’assemblea costituente sarà con-vocata dal suo presidente per de-liberare entro il 31 gennaio 1948sulla legge elettorale del senatodella repubblica e sugli statuti re-gionali speciali.MorTaTi (DC).

aggiungere le parole: “e sulla leg-ge per la stampa”.TarGeTTi (Psi).Sub-emendamento al primo emen -damento Mortati.

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> segue dtf Xvii > segue testo approvato

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XVII

con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.I deputati possono presentare al Governointerrogazioni con richiesta di risposta scritta.L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiestamotivata del Governo o di almeno duecentodeputati.

testo approvatodall’assembleacostituentel’assemblea costituente sarà con-vocata dal suo presidente per de-liberare, entro il 31 gennaio 1948,sulla legge per la elezione del se-nato della repubblica, sugli statutiregionali speciali e sulla legge perla stampa.Fino al giorno delle elezioni dellenuove camere, l’assemblea co-stituente può essere convocata,quando vi sia necessità di delibe-rare nelle materie attribuite alla suacompetenza dagli articoli 2, primoe secondo comma, e 3, commaprimo e secondo, del decreto le-gislativo 16 marzo 1946, n. 98.In tale periodo le commissioni per-manenti restano in funzione. Quel-le legislative rinviano al governo idisegni di legge, ad esse trasmes-si, con eventuali osservazioni eproposte di emendamenti.I deputati possono presentare algoverno interrogazioni con richie-sta di risposta scritta.l’assemblea costituente, agli ef-fetti di cui al secondo comma delpresente articolo, è convocata dalsuo presidente su richiesta moti-vata del governo o di almeno due-cento deputati.

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segue testo approvato

segue dtf Xvii

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XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capoprovvisorio dello Stato entro cinque giorni dallasua approvazione da parte dell’AssembleaCostituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.Il testo della Costituzione è depositato nella salacomunale di ciascun Comune della Repubblicaper rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948,affinché ogni cittadino possa prendernecognizione.

Progetto della commissione dei 75Già iXla presente costituzione sarà pro-mulgata dal capo provvisorio dellostato, entro cinque giorni dalla suaapprovazione da parte dell’assem-blea costituente.

articoli aggiuntivi al Progetto dellacommissione dei 75Già iX bis Il governo provvederà a far depo-sitare il testo della costituzionenella sala comunale di ciascun co-mune della repubblica, tenendoloivi esposto per tutto l’anno 1948,affinché ogni cittadino possa pren-derne cognizione.BonoMi ivanoe (Pli); ConTi (Pri);veroni (PDl).

emendamenti approvatidall’assembleacostituentealla già iXaggiungere: “ed entrerà in vigoreil 1° gennaio 1948”.TarGeTTi (Psi)

testo approvatodall’assembleacostituentela presente costituzione è pro-mulgata dal capo provvisorio dellostato entro cinque giorni dalla suaapprovazione da parte dell’assem-blea costituente, ed entra in vigoreil 1° gennaio 1948.Il testo della costituzione è depo-sitato nella sala comunale di cia-scun comune della repubblicaper rimanervi esposto, durante tut-to l’anno 1948, affinché ogni citta-dino possa prenderne cognizione.

leggi di modificanessuna.

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La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inseritanella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dellaRepubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata comeLegge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini edagli organi dello Stato.

controfirMano

il Presidente dell’asseMblea costituenteuMberto terracini

il Presidente del consiGlio dei Ministrialcide de GasPeri

v. il GuardasiGilliGiusePPe Grassi

ENRICO DE NICOLA FIRMA LA CARTA COSTITUZIONALE

IL 27 DICEMBRE 1947

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.