La Conciliazione 17 05 2016 - Curci -...

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Gianfranco Curci Consulente del Lavoro & Avvocato Del Lavoro in Milano Revisore Cooperative – A.G.C.I. – Associazione Generale Cooperative Italiane - Formatore Aziendale – Formatore AIFOS –Sicurezza Sul Lavoro – La conciliazione e rinunzia di diritti dei lavoratori ex art. 2113 Codice Civile . La sede sindacale. Vincoli-limiti introdotti dalla Nota del Ministero del Lavoro n°5199 del 16 marzo 2016. La Commissione di Conciliazione dei Consulenti Del Lavoro 1

Transcript of La Conciliazione 17 05 2016 - Curci -...

Gianfranco CurciConsulente del Lavoro & Avvocato Del Lavoro in Milano

Revisore Cooperative – A.G.C.I. –Associazione Generale Cooperative Italiane -

Formatore Aziendale – Formatore AIFOS –Sicurezza Sul Lavoro –

La conciliazione e rinunzia di diritti dei lavoratori ex art. 2113 Codice Civile . La sede sindacale.

Vincoli-limiti introdotti dalla Nota del Ministero del Lavoro n°5199 del 16 marzo 2016.

La Commissione di Conciliazione dei Consulenti Del Lavoro

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Rinunzie – transazioni-conciliazioni

Le rinunzie e transazioni-Art. 2113 Codice Civile-

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«LE RINUNZIE E LE TRANSAZIONI , CHE HANNO PER OGGETTO DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DELLA LEGGE E DEI CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI CONCERNENTI I RAPPORTI DI CUI ALL'ART. 409 COD. PROC. CIV., NON SONO VALIDE».

Rinunzie – transazioni-conciliazioni

Le rinunzie e transazioni-Art. 2113 Codice Civile-

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« L'IMPUGNAZIONE DEVE ESSERE PROPOSTA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO SEI MESI -DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO O -DALLA DATA DELLA RINUNZIA O DELLA TRANSAZIONE, SE QUESTE SONO INTERVENUTE DOPO LA CESSAZIONE MEDESIMA».

Rinunzie – transazioni-conciliazioni

Le rinunzie e transazioni-Art. 2113 Codice Civile-

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«LE RINUNZIE E LE TRANSAZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI POSSONO ESSERE IMPUGNATE CON QUALSIASI ATTO SCRITTO, ANCHE STRAGIUDIZIALE, DEL LAVORATORE IDONEO A RENDERNE NOTA LA VOLONTÀ».

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.»

Rinunzie – transazioni-conciliazioni

Principio del favor lavoratorisLa giurisprudenza definisce il favor lavoratoris come quel principio, derivante dalle norme di legge, per cui il lavoratore è in ogni caso il contraente più debole da tutelare ( cassazione sez. Lavoro 6487/93) Dato il principio del favor lavoratoris – quanto dispone l’art.1322 del codice civile, che di fatto pone le parti contrattuali sullo stesso piano e statuisce l’atipicità dei contratti nel nostro ordinamento giuridico, non è praticamente applicabile al contratto di lavoro.

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Rinunzie – transazioni-conciliazioni

Principio del favor lavoratoris

Il diritto del lavoro di fatto è l’insieme delle norme che il legislatore ha elaborato al

fine di tutelare la parte ‘’debole ‘’ nel contratto di lavoro

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Rinunzie – transazioni-conciliazioni

La radiografia dell’art.2113 codi civ.1)Rinunzia2)Transazione3)Prestatore di lavoro 4)Diritti inderogabili : legge / contratto collettivo5)Invalidità6)Impugnazione7)Decadenza8)Artt. 185 – 410 – 411- 412 ter Cod. Proc. Civ.»

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Rinunzie – transazioni-conciliazioni

1) La rinunciaLa rinuncia è una negozio giuridico unilaterale con la quale il titolare di un diritto soggettivo manifesta la volontà di dismettere, abbandonare o non utilizzare il diritto stesso.diritto soggettivo : la facoltà accordata dal diritto oggettivo a un singolo individuo di esigere una determinata condotta da altri soggetti, ovvero lagaranzia normativa di una utilità (bene, prestazione) sostanziale e diretta a favore del soggetto titolare.

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2) La transazione – Art. 1965 Cod. Civile«La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro .Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti». ( novazione ).

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3) «Prestatori di lavoro».1)lavoratori subordinati dipendenti da imprenditori e non imprenditori;2)rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie(3);3)Gli agenti , i rappresentanti di commercio ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato Omissis

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Rinunzie – transazioni-conciliazioni

Quali diritti possono essere oggetto di una

Rinunciao

Transazione

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Rinunzie – transazioni-conciliazioni

4 ) Diritti inderogabili Diritti indisponibiliDiritti Costituzionali :Diritti primari - fondamentali –Diritto di libertà personaleDiritto di libertà e inviolabilità del domicilioDiritto di libertà di circolazione e soggiornoDiritto di libertà e segretezza della corrispondenzaDiritto di libertà di manifestazione del pensieroDiritto alla vita e all'integrità psicofisicaDiritto al mantenimento della cittadinanza e della capacità giuridicaDiritto al nome e all'immagine, i diritti matrimoniali e le potestàfamiliari.Diritto di sciopero

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5)Invalidità--Nullità – annullabilità ?

Nullità - Art. 1418 cod. Civile.«Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente»-Salute del lavoratore-Riposo settimanale - godimento ferie

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5) Invalidità--Nullità – annullabilità ?

Annullabilità –Riguarda i diritti acquisiti dalle parti che derivano da disposizioni previste dalla legge o dai contratti collettivi.

La rinunzia o transazione è sempre invalidaMA si SANA trascorsi 6 mesi dalla ‘’ data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima’’-

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5) Invalidità--Nullità – annullabilità ?

Disponibilità piena del diritto Situazioni in cui non vi è necessaria applicazione del disposto di cui all’art. 2113 codice civile :-Rinuncia o riduzione del superminimo-Rinuncia all’impugnazione di licenziamentoIn tali casi la rinuncia o transazione è valida anche se non espressa nell’ambito delle procedure richiamate dall’art.2113.

Salvo Errore – violenza – dolo.

( Vizi del consenso) 15

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‘’ Le sedi protette ‘’ ? La legge definisce questo concetto ?-art. 185 c.p.c. : giudice-Art.410 c.p.c. : commissione di conciliazione – D.T.L.-Art.411 c.p.c. – Processo verbale di conciliazione--Art. 412ter c.p.c. – sedi sindacali-Art. 412quater c.p.c. – collegio di conciliazione e arbitrato irrituale

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‘’La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative’’.

La sede sindacale –art. 412 ter. C.p.c.

art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183.-collegato lavoro-

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‘’ Le sedi protette ‘’ - La sede Sindacale?

‘’ la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell’intervento in funzione di garanzia di un terzo autorevole e quindi viene meno la presunzione di condizionamento della volontà del lavoratore ‘’( cass. 18 aprile 2008, n° 10218 – Cass 18 agosto 2008 n° 16168)-

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‘’ Le sedi protette ‘’ - La sede Sindacale? Complessa procedura di cui all’art. 410 c.p.c.

Sede sindacale‘’ se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’art.410 ‘’. ( art.411, 3°comma c.p.c.).

MA rispetto dei criteri e procedure previsti dalla contrattazione collettiva- pena invalidità del verbale di conciliazione.

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Clausole contrattazione collettiva relative alla conciliazione in sede sindacale-

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TRASPORTI MERCI-LOGISTICA Art. 39 (Controversie) – c.c.n.l. 2013 VigenteLe controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite le Rappresentanze aziendali dei lavoratori, entro quindici giorni verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.

Pulizie – Multiservizi -Art. 60 ( c.c.n.l. 2011 –vigente)(Procedure di conciliazione ed arbitrato)A. Tentativo obbligatorio di conciliazione

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Clausole contrattazione collettiva relative alla conciliazione in sede sindacale-

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-Art. 37-CCNL- Terziario-distribuzione e Servizi –commissioni paritetiche territoriali di conciliazione (enti bilaterali)

Art.7- sez. 4° - titolo VIICCNL Industria Metalmeccanica – Controversie

applicazione contrattuale – 1° istanza confronto direzione aziendale-RSE 2° istanza intervento rispettive

competenti organizzazioni sindacali

CCNL Tessili - Art.6 – definita nel dettaglio la procedura conciliativa e la composizione del

collegio conciliativo

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Mancato rispetto degli strumenti conciliativi previsti dal contratto collettivo

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Invalidità del verbale di

conciliazione

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Mancato rispetto degli strumenti conciliativi previsti dal contratto collettivo-

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Contratto collettivo

Nazionale ???

Contratto collettivo

aziendale ???Articolo 51Norme di rinvio ai contratti collettivi 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

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Aspetti pratici – Conciliazione sede sindacale-Il conciliatore deve essere incaricato dall’associazione sindacale – Firma dello stesso depositata presso la D.T.L.-Il conciliatore deve appartenere ad una organizzazione sindacale genuina alla quale il disponente sia associato o abbia conferito mandato ( cass. 3 aprile 2002 n°4730).-L’assistenza alla parte deve essere effettiva. Il lavoratore deve sapere e essere consapevole riguardo il diritto oggetto di rinunzia o di transazione ( cass. 23 ottobre 2013 n°24024)

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Aspetti pratici – Conciliazione sede sindacale-La conciliazione sindacale per la sua validità non richiede che il datore di lavoro sia assistito dalla sua organizzazione sindacale.-Il lavoratore NON PUO’ disporre della contribuzione – ( cass. 13 agosto 2007 n°17670). Salvo in caso di conciliazione monocratica ove i contributi previdenziali sono ‘’ riferiti alle somme concordate in sede conciliativa- (art.11, comma 4 d.to l.vo 124/2004).

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Nota del Ministero del Lavoro n° 5199 del 16 marzo 2016-D.T.L. Foggia - No accettazione deposito verbale

conciliazione redatto da USINo indicazione nei verbali che la conciliazione è stata raggiunta nel rispetto delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi.Associazione sindacale depositante

verbale di conciliazione non firmataria di contrattazione collettiva.

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Rinunzie – transazioni-conciliazioniNota del Ministero del Lavoro n° 5199 del 16 marzo 2016-IL MINISTERO Rinvio dell’art.2113 all’art.412 ter

evidenzia la scelta del legislatore di ‘’ limitare le conciliazioni ex art.2113 c.c. a sedi che garantiscano un certo gradiente di istituzionalizzazione’’Art. 410 c.p.c. ove si riferisce alla

associazione sindacale cui il lavoratore ‘’aderisce o conferisce mandato’’ NOper attribuire funzione conciliativa al

Sindacato, ma solo per ASSISTENZA E CONSULENZA dello stesso presso la sede protetta.

‘’ Funzione propriamente conciliativa’’ –che può esplicarsi SOLO nelle sedi e con le modalità previste dai contratti sottoscritti dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative’’.

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Rinunzie – transazioni-conciliazioniNota del Ministero del Lavoro n° 5199 del 16 marzo 2016-

IL MINISTERO

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Il soggetto sindacale che deposita il verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. ‘’ deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività’’

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Problemi in pratica con le TOMBALI ??

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Monopolio conciliazioni sindacali

CGIL-CISL-UIL

???????

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Associazionismo dei Datori di Lavoro.Il termine sindacato è solitamente associato a quello dei lavoratori. In realtà, le associazioni di categoria cosiddette "datoriali", ovvero quelle dei datori di lavoro, sono anch'essi, a tutti gli effetti, sindacati in quanto svolgono le classiche funzioni di rappresentanza, tutela, assistenza dei propri delegati.

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Rinunzie – transazioni-conciliazioni

COME SI CONCRETIZZA LA TUTELA E LA

RAPPRESENTANZA DEI RAPPRESENTATI IN CAPO ALLE ASSOCIAZIONI ? ? :

lavoratori

datori di lavoro

Con la

contrattazione collettiva

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ART. 39 CostituzioneL'organizzazione sindacale è libera .Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la lororegistrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacatisanciscano un ordinamento interno a base democratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

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L’art. 39 della Costituzione statuisce il principio della libertàsindacale.

Tale principio consente al datore di lavoro di poter decidere seapplicare o meno un contratto collettivo di categoria.

E’ necessario distinguere se:

Il datore di lavoro èiscritto a una

associazione di categoria che ha sottoscritto dei

contratti collettivi.

Il datore di lavoro non è iscritto a

una associazione di categoria che

ha sottoscritto dei contratti collettivi

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«rappresentatività»

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Nozione sociologica che indica la capacità di una organizzazione di esprimere adeguatamente il consenso dei soggetti ai quali si rivolge per rappresentarne e difenderne gli interessi- (Del Punta -Diritto Del Lavoro )

RILIEVO GIURIDICO

Maggiore rappresentatività Comparativamente

più rappresentativo

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«Sindacato comparativamente piùrappresentativo»

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La legge 549/1995 –Determinazione base

imponibile previdenzialeFINALITA’ DI ATTRIBUIRE

LEGITTIMITA’ SOLO AGLI ATTI SOTTOSCRITTI DALLA

ORGANIZZAZIONE COMPARATIVAMENTE

MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA

E la libertà sindacale ??

E la attività delle altre associazioni sindacali ?

Cosa serve ?

Rinunzie – transazioni-conciliazioni

Gli effetti del richiamo della legislazione al concetto di

……….«Sindacato comparativamente più

rappresentativo»

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«Sindacato comparativamente più rappresentativo»Questo è il requisito soggettivo che consente di poter correttamente dare applicazione a norme di diritto del lavoro e legislazione sociale. !!!�-art.1 Decreto legge n.338/1989 convertito in legge 7.12.1989 n.389 sul limite minimo di retribuzione imponibile;�-art.1 legge n.863/1984 sui contratti di solidarietà ;�-artt.13 (lavoro notturno ) e 17 commi 1 e 2 (deroghe ) del dec.leg.vo n.66/03 sull’orario di lavoro;�-artt.1 comma 2 e 4 comma 2 legge n.223/91 riguardanti rispettivamente la cigs e l’avvio della procedura di mobilità ;

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Rinunzie – transazioni-conciliazioni

«Sindacato comparativamente più rappresentativo»Questo è il requisito soggettivo che consente di poter correttamente dare applicazione a norme di diritto del lavoro e legislazione sociale. !!!

�Art.1 comma 3 dec.leg.vo n.61/00 ( lavoro a tempo parziale) �Art.47 comma 1 legge 428/90 ( consultazione sindacale trasferimento d’azienda)�Art. 20 comma 3 lett. i)- dec.leg.vo 276/2003 –somministrazione lavoro –�Art. 24 comma 4, dec.leg.vo 276/2003 – diritti sindacali ambito rapporti esternalizzati ( distacco-appalti-somministrazione)�Art. 34 comma 1, dec.leg.vo 276/2003 - previsione dei contratti collettivi delle ipotesi di lavoro a chiamata�Art. 2 del d.p.r. 218/2000 - esame congiunto per CIGS da contratti di solidarietà-

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«Sindacato comparativamente piùrappresentativo»Effetti – esempi:

TRASFERIMENTO D’AZIENDAl’art.47 legge n. 428/90 che regolamenta il trasferimento d’azienda occupante più di 15 lavoratori ,dispone al comma 1 l’obbligo per l’impresa di fornire comunicazione circa la volontà di cedere o affittare l’azienda o un ramo della stessa ad altro operatore economico nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi.Se l’ impresa applica nei confronti dei dipendenti un Ccnl non sottoscritto da associazioni non aderenti confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ? Legittimo il trasferimento ?

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