LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE di... · 2013. 2. 13. · LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE L’ONU...
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LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
L’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)è la più importante organizzazione
internazionale esistente e ha la sede principale a New York.
Il suo Statuto, elaborato nella conferenza che, su iniziativa di Cina naz. (Taiwan),
Gran Bretagna, URSS ( attuale Russia) e USA, riunì a san Francisco in California dal
25 aprile al 26 aprile 1945, i rappresentanti di 50 paesi, entrò in vigore il 24 ottobre
1945.
Attualmente, quasi tutti gli stati del mondo sono membri dell’ONU. Ne restano fuori,
oltre ai cosiddetti microstati (come Andorra e San Marino), la Svizzera, le due Coree,
Taiwan e la Rhodesia. L’Italia venne ammessa all’ONU il 14 dicembre 1955.
Quali sono gli scopi dell’ONU?
Leggiamo nel suo atto di nascita, lo Statuto di cui propongo uno stralcio:
STATUTO DELLE NAZIONI UNITE
Premessa
LO STATUTO DELLE NAZIONI UNITE NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, DECISI
a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha
portato indicibili afflizioni all'umanità,
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella
eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,
a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e alle altri fonti del diritto
internazionale possano essere mantenuti,
a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,
E PER TALI FINI
a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato,
ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata,
salvo che nell'interesse comune,
ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,
ABBIAMO RISOLUTO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINI
di conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di
pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono
con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.
Capitolo I
FINI E PRINCIPI
Articolo 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per
prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della
pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la
composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una
violazione della pace;
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e
dell'autodeterminazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico,
sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Articolo 2
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti
princìpi:
1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana uguaglianza di tutti i suoi Membri.
2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti ed i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro,
devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la
sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro
l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile
con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendano in
conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato
contro cui le Nazioni Unite intraprendano un'azione preventiva o coercitiva.
6. L'Organizzazione deve fare in modo che gli Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in
conformità a questi princìpi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che
appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali
questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non
pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.
Capitolo IX
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA E SOCIALE
Articolo 55
Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra
le nazioni, basati sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite
promuoveranno:
a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della manodopera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e
sociale;
b. la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale
ed educativa;
c. il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza,
sesso, lingua o religione.
ATTIVITA’
Leggi attentamente lo statuto dell’ONU e rispondi alle seguenti domande
1. Da che cosa si vogliono salvare le future generazioni?
2. In che cosa si ha fede?
3. Che cosa si vuole promuovere?
4. Per quali ragioni gli Stati dell’ONU uniscono le loro forze?
5. A quale caso viene limitato l’uso delle armi?
6. Con quali mezzi i membri dell’ONU devono cercare di risolvere le loro controversie
internazionali?
GLI ORGANI FONDAMENTALI DELL’ONU
L'articolo 7 (capitolo 3) dello Statuto delle Nazioni Unite istituisce sei organi principali
indispensabili per il funzionamento e il governo dell'organizzazione.
Accanto a questi esistono una serie di agenzie, fondi, commissioni e programmi che fanno
parte del Sistema ONU.
l'Assemblea generale, composta dai rappresentanti di tutti i paesi membri, che
dispongono dì un voto ciascuno. Si riunisce di norma una volta l'anno, ma svolge
abitualmente il proprio lavoro nominando apposite commissioni, con il compito di
trattare singoli problemi;
il Consiglio di sicurezza, composto di 15 membri, di cui cinque permanenti
(USA, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina) e dieci eletti a rotazione; ha il
compito di garantire la pace e la sicurezza nel mondo. I membri permanenti hanno
il diritto di veto, cioè possono opporsi alle decisioni del Consiglio stesso: il voto
contrario di uno solo può impedire l'attuazione di qualsiasi deliberazione;
il Consiglio economico e sociale, composto di 54 membri eletti dall'Assemblea
generale; coordina gli interventi di carattere sociale, umanitario ed economico
soprattutto a favore dei paesi in via di sviluppo; - la Corte internazionale di
giustizia, con sede a L'Aia (Paesi Bassi), composta da 15 giudici (eletti
dall'Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza), che regolano le controversie
secondo i principi del diritto internazionale;
il Segretariato generale, capeggiato dal Segretario generale; dà attuazione alle
deliberazioni degli altri organi dell'ONU, ne coordina l'attività e, se necessario,
svolge funzioni di mediazione fra gli stati.
I CASCHI BLU
In caso di guerre locali o qualora la pace sia minacciata in un'area della Terra, il Consiglio
di sicurezza può decidere l'intervento di reparti militari, i Caschi blu, messi a disposizione
da vari stati aderenti all'ONU, con l'obiettivo di interporsi fra i contendenti ed evitarne lo
scontro.
I Caschi blu hanno inoltre il compito di proteggere la popolazione civile e di garantire
l'arrivo degli aiuti sanitari e alimentari; non possono mai prendere parte ad azioni di
guerra.
Con il loro invio, l'ONU mira soprattutto a impedire l'estendersi dei conflitti e a
salvaguardare l'incolumità della popolazione.
Se uno stato ne aggredisce un altro, provocando una guerra, il Consiglio di sicurezza
dell'ONU può ricorrere a sanzioni economiche e diplomatiche contro lo stato aggressore.
Ad esempio può essere imposto l'embargo, cioè il blocco di tutti i rapporti commerciali con
lo stato ritenuto responsabile del conflitto.
Non sempre questa misura è efficace, perché non tutti i paesi del mondo rispettano
l'ordine d'embargo.
Inoltre, la limitazione alla circolazione delle merci, compresi i beni di prima necessità,
finisce per colpire la popolazione civile.
RICORDO dalla Costituzione
La costituzione della Repubblica Italiana recepisce i principi codificati nello statuto dell’ONU.
Essa:
- ripudia la guerra (art. 11)
- tutela i diritti fondamentali dell’uomo (art. 2)
- promuove il progresso e la dignità sociale (art. 3)
- collabora con gli altri stati a migliorare le condizioni degli altri popoli (art. 11)
LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
IL 10 dicembre 1948 , a tre anni dalla sua fondazione, l’ONU emise un documento di grande valore sociale,
morale e politico: la “Dichiarazione Universale dei diritto dell’Uomo”
Essa fissa le libertà e i diritti fondamentali dell’uomo nei campi sociale, economico, politico, culturale e
religioso e impegna ogni stato membro nella loro attuazione.
Essa rappresenta un vero e proprio “vangelo” della democrazia e della civiltà.
Fonti normative e documenti
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei
loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole
evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e
l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di
vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni
Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione,
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale
tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che
violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti
che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti
ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la
sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al
momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al
momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio
Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di
mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante
il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in
pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio
Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa
attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui
stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad
altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e
alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore
deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione,
la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati
in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della
libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e
i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di
qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
Potrai trovare le risposte a queste domande negli articoli della “Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo” indicati
tra parentesi.
Leggi attentamente e fanne oggetto di riflessione.
1. In nome di quali doti gli uomini devono agire bene gli uni verso gli altri? (art. 1)
2. Quali discriminazioni sociali vengono abolite? (art. 2)
3. Quando colui che ha commesso un reato potrà essere considerato colpevole? (art. 11)
4. La differenza di razza, di cittadinanza e di religione possono impedire matrimoni misti? (art. 16)
5. I genitori possono obbligare i figli a un matrimonio da loro combinato? (art. 16)
6. Quali libertà fondamentali vengono garantite agli individui? (art. 17-19-20)
7. Qual è il fondamento della sovranità dello Stato? (art. 21)
8. Come si esprime la volontà popolare? (art. 21)
9. Questi principi politici, fatti propri totalmente anche dalla nostra “Costituzione”, caratterizzano uno
Stato totalitario o democratico? (art. 1)
SINTESI
L’ONU è una comunità internazionale sorta nel 1945 subito dopo la Seconda Guerra Mondiale con
l’adesione di 50 Paesi, di cui oggi (2003) fanno parte 191 stati del mondo, compresa l’ITALIA DAL 1955.
L’atto di nascita dell’ONU è lo Statuto, nel quale sono dichiarate le finalità che l’organizzazione si
propone: collaborare per mantenere la pace trai popoli, promuovere l’amicizia fra gli Stati, garantire le
libertà fondamentali a tutti gli uomini della Terra, migliorare il tenore di vita delle popolazioni più
povere e svantaggiate.
Il documento di maggior valore sociale, morale e politico dell’ONU è la “Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo”, emanata nel 1948.
Il documento fissa i diritti fondamentali di tutti gli uomini indistintamente nei campi sociale,
economico, culturale, politico, religioso; e impegna gli Stati membri nella loro attuazione.
L’azione delle nazioni unite è sostenuta e integrata da ben 16 organizzazioni collegate, le quali
hanno sed58423i periferiche in ogni stato membro. Le principali sono l’UNICEF, la FAO, l’OMS o
WHO (World Health Organizzation), l’ILO, l’ACNUR.
L’UNICEF
L’UNICEF si occupa di problemi relativi alla maternità e all’infanzia di
tutto il mondo.
Ha cura specialmente dei bambini di quei paesi dove la fame o la
guerra pongono in pericolo la loro sopravvivenza, ma si occupa
anche della loro saluta, della loro educazione, e del loro benessere.
Venne fondato nel 1946 e la sua sigla esattamente United Nations
International Children Emergency Found (Fondo internazionale di emergenza per l’infanzia delle
Nazioni Unite).
La FAO
La FAO (Food and Agricolture Organizzation= organizzazione per
l’agricoltura e l’alimentazione) sorse nel 1945 come Organo speciale
delle Nazioni Unite avente il compito di migliorare la produzione, la
distribuzione, e lo scambio dei prodotti alimentari agricoli nei paesi
membri.
Oggi la FAO si occupa anche della diffusione delle tecniche dei metodi
e dei mezzi atti a migliorare la produzione agricola in tutto il mondo; ha la sua sede a Roma.
L’OMS (o WHO)
L’OMS (Organizzazione mondiale per la Sanità) o WHO (World Health
Organizzation) si assume il compito di migliorare la salute di tutte le
popolazioni del mondo, favorendo le ricerche mediche e inviando
medicine e presidi sanitari agli Stati del terzo Mondo e a quelli che
più ne hanno bisogno.
L’OMS è una istituzione molto importante perché la difesa della
salute, un bene primario a cui tutti gli uomini hanno diritto, è uno dei
compiti fondamentali di tutti gli Stati, i quali debbono farsene carico a non trascurare niente di ciò
che può contribuire a procurarla e a conservarla.
Per salute si intende non solo l’assenza delle malattie, ma anche il benessere fisico, mentale e
sociale che può derivare agli individui da un ambiente di vita sano, non stressante e adatto a
favorire la liberazione delle migliori facoltà umane.
La vastità di questo compito fa sì che l’OMS si suddivida in vari settori, secondo le specifiche
attività a cui si rivolge in particolare:
Controllare il diffondersi delle epidemie e dei focolai di malattie facili ad estendersi, e a
informarne tutti gli Stati del mondo;
Favorire ricerche in ogni campo per migliorare la salute e per combattere le malattie più
diffuse e più pericolose, come il cancro e l’AIDS;
Aiutare i Paesi poveri a sviluppare nel modo migliore possibile i servizi igienici e sanitari;
Promuovere campagne pubblicitarie e informative sui pericoli della droga, dell’alcool e del
fumo; su quelli derivanti dall’inquinamento ambientale e dalle malattie contagiose: AIDS,
tubercolosi, meningite, malaria, tifo, colera e malattie infettive che esistono nel mondo allo
stato endemico.
Nell’ambito della prevenzione, l’OMS si occupa soprattutto della sensibilizzazione dei popoli
alla difesa dell’ambiente, problema che non può essere risolto da un solo Stato, ma da tutti gli
Stati della Terra in collaborazione.
L’OMS ha sede a Ginevra.
Osserviamo bene il simbolo dell’OMS: vi è rappresentato il segno dell’Esculapio, l’antico
simbolo della medicina, formato da un serpentello che si avvolge attorno al caduceo di
Mercurio , il dio messaggero di Giove.
Nel disco è segnata la Terra con i suoi continenti: al di fuori lo circonda una corona composta
da due ramoscelli d’ulivo, quelli stessi adottati dall’ONU come simbolo della pace.
Il segno di Esculapio è indicatore della salute e della eterna giovinezza, doti che gli antichi Greci
attribuivano al serpente, il quale ogni anno, cambiando pelle, era capace di rinascere a nuova
vita.
Questo segno attraversa il mondo perché il bene della salute appartiene a tutti i suoi abitanti,
senza distinzione alcuna.
L’UNESCO
L’UNESCO (United Nations Education Science and Culture
Organization= Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura ) è l’Organo che
all’interno dell’ONU si occupa di diffondere nel mondo la
cultura, l’arte e la scienza, attraverso le quali gli uomini si
educano e perfezionano le loro facoltà morali, mentali e
sociali.
Ha sede a Parigi, dove venne fondato nel 1965; da quel tempo l’UNESCO non ha
cessato di lottare contro l’analfabetismo diffuso nel mondo, e di prodigarsi per
diffondere nel mondo la conoscenza delle culture di tutti i popoli attraverso
seminari, conferenze, incontri, mostre e soprattutto per mezzo del suo bel giornale
“Il corriere dell’UNESCO” che esce mensilmente tradotto in tutte le lingue.
Il simbolo dell’UNESCO è una figura che riguarda il Partenone di Atene, il più bel
tempio dell’età classica edificato dai Greci sull’acropoli di Atene in onore di Minerva
Parthenos ( Vergine) tra il 447 e il 438 aC.
Presso i popoli appartenenti alla cultura occidentale, il Partenone è il simbolo
dell’arte e della cultura, nonché della grandezza politica di Atene al tempo di Pericle.
Verifica sugli Organismi della Comunità Internazionale
SINTESI
All’ONU fanno capo molte Istituzioni sparse negli stati del mondo e sorte o create per far fronte a tutte le
attività che questo Organismo si propone. Le principali di esse sono:
- l’UNICEF, che si occupa dell’infanzia e della maternità, e ha cura specialmente dei bambini di quei
Paesi dove fame, guerra e malattie mettono a rischio la loro sopravvivenza;
- la FAO, che ha il compito per studiare i mezzi per migliorare la produzione e la qualità
dell’alimentazione negli stati membri dell’ONU e di intervenire nella distribuzione delle risorse nei
Paesi più poveri;
- l’OMS, che si propone di migliorare la salute di tutti i cittadini del mondo, di controllare il
diffondersi delle malattie mortali o sociali e delle epidemie, di sviluppare il servizio igienico
sanitario tra i popoli più arretrati e più svantaggiati;
- l’UNESCO, che si occupa di diffondere nel mondo la cultura, l’arte e la scienza attraverso le quali gli
uomini si educano e si perfezionano;
- l’ILO, che si propone l’intento di tutelare i lavoratori e di migliorare in tutto il mondo le condizioni
generali di lavoro.
- L’ACNUR, che assiste i rifugiati, cioè le persone che hanno dovuto abbandonare il loro Paese per
guerre e carestie. I rifugiati sono attualmente più di 17 milioni in tutto il mondo. Vivono in
massima parte in campi-profughi in condizioni che lasciano loro poca speranza per un futuro
migliore.
La Costituzione Italiana
I principi fondamentali
Articolo 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo,
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Articolo 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
LLaa nnoossttrraa CCoossttiittuuzziioonnee
PPrriinncciippii FFoonnddaammeennttaallii
AArrtt.. 11:: LLaa nnoossttrraa ccllaassssee èè uunnaa ppiiccccoollaa ccoommuunniittàà ffoonnddaattaa ssuulllloo ssttuuddiioo,,
ssuullll’’iimmppeeggnnoo,, ssuullllaa ccoollllaabboorraazziioonnee,, ssuullllaa ffrraanncchheezzzzaa,, ssuull rriissppeettttoo ppeerr sséé ee
ppeerr ggllii aallttrrii..
AArrtt.. 22:: LLaa nnoossttrraa ccoommuunniittàà rriiccoonnoossccee ii ddiirriittttii ddii cciiaassccuunnoo ee rriicchhiieeddee aa ttuuttttii
ll’’aaddeemmppiimmeennttoo ddeell pprroopprriioo ddoovveerree..
AArrtt.. 33:: TTuuttttii nnooii ssiiaammoo uugguuaallii sseennzzaa ddiiffffeerreennzzaa ddii sseessssoo,, ddii nnaazziioonnaalliittàà,, ddii
rreelliiggiioonnee,, ddii aassppeettttoo,, ddii ssiimmppaattiiaa,, ddii ccaappaacciittàà..
AArrtt.. 44:: LLaa nnoossttrraa ccoommuunniittàà rriiccoonnoossccee aa ttuuttttii iill ddiirriittttoo ddii iinnffoorrmmaarrssii ee ddii
eedduuccaarrssii.. CCiiaassccuunnoo hhaa iill ddoovveerree ddii iimmppeeggnnaarrssii,, sseeccoonnddoo llee pprroopprriiee
ppoossssiibbiilliittàà,, ppeerr ffaarr pprrooggrreeddiirree llaa nnoossttrraa ccoommuunniittàà..
AArrtt.. 55:: LLaa nnoossttrraa ccoommuunniittàà nnoonn ddeevvee uussaarree llaa vviioolleennzzaa ee llaa pprreeppootteennzzaa ppeerr
rriissoollvveerree lliittii ee//oo ddiissccuussssiioonnii..
DDiirriittttii ee ddoovveerrii ddeeii ssooccii
AArrtt.. 66:: LLaa lliibbeerrttàà ddii cciiaassccuunnoo ffiinniissccee llìì ddoovvee iinniizziiaa qquueellllaa ddeellll’’aallttrroo..
AArrtt.. 77:: CCiiaassccuunnoo ddii nnooii hhaa iill ddiirriittttoo ddii eesspprriimmeerree llee pprroopprriiee iiddeeee,,
mmoottiivvaannddoollee,, ee iill ddoovveerree ddii rriissppeettttaarree qquueellllee ddeeggllii aallttrrii,, ssee vvaalliiddaammeennttee
mmoottiivvaattee..
AArrtt.. 88:: CCiiaassccuunnoo ddii nnooii hhaa iill ddoovveerree ddii rriissppeettttaarree llee ccoossee pprroopprriiee ee aallttrruuii..
AArrtt.. 99:: CCiiaassccuunnoo ddii nnooii hhaa iill ddiirriittttoo ddii mmuuoovveerrssii lliibbeerraammeennttee nneellll’’aauullaa ee
nneellllaa ssccuuoollaa,, mmaa hhaa iill ddoovveerree ddii nnoonn ddiissttuurrbbaarree ggllii aallttrrii,, ddii nnoonn
iinntteerrrroommppeerree llee ssppiieeggaazziioonnii,, ddii nnoonn iinntteerrrroommppeerree iill pprroopprriioo ee ll’’aallttrruuii
llaavvoorroo..
AArrtt.. 1100:: DDuurraannttee llee ccoonnvveerrssaazziioonnii ssii hhaa iill ddiirriittttoo ddii eesspprriimmeerree llee pprroopprriiee
iiddeeee nneell mmoommeennttoo ooppppoorrttuunnoo,, mmaa ssii hhaa iill ddoovveerree ddii aassccoollttaarree sseennzzaa
iinntteerrrroommppeerree ggllii aallttrrii ee ddii cchhiieeddeerree llaa ppaarroollaa aallzzaannddoo llaa mmaannoo aassppeettttaannddoo iill
ccoonnsseennssoo ddeell rreellaattoorree..
AArrtt.. 1111:: QQuuaallssiiaassii ddeecciissiioonnee iimmppoorrttaannttee ddeevvee eesssseerree ssoottttooppoossttaa aa
vvoottaazziioonnee ppaalleessee oo sseeggrreettaa ee iill rriissuullttaattoo aapppprroovvaattoo ddaallllaa mmaaggggiioorraannzzaa,,
ddeevvee eesssseerree aacccceettttaattoo ddaa ttuuttttii sseennzzaa ccoonntteessttaazziioonnii..
AArrtt.. 1122:: CCiiaassccuunnoo ddii nnooii hhaa iill ddoovveerree ddii mmaanntteenneerree ppuulliittaa ee iinn oorrddiinnee llaa
pprroopprriiaa ppeerrssoonnaa ee ll’’aammbbiieennttee iinn ccuuii vviivvee,, ppeerr iill rriissppeettttoo ddii sséé ee ddeeggllii aallttrrii..
AArrtt.. 1133:: CCiiaassccuunnoo ddii nnooii hhaa iill ddoovveerree ddii aaiiuuttaarree iill ccoommppaaggnnoo nneell mmoommeennttoo
ddeell bbiissooggnnoo,, ssppeecciiffiiccaannddoo cchhee ,, aaiiuuttaarree iill ccoommppaaggnnoo nnoonn ssiiggnniiffiiccaa ffaarr
ccooppiiaarree ii ccoommppiittii mmaa ssppiieeggaarrggllii ll’’aarrggoommeennttoo cchhee nnoonn hhaa ccaappiittoo..
AArrtt.. 1144:: II ssooccii hhaannnnoo iill ddoovveerree ddii eesssseerree nneell mmaassssiimmoo ssiilleennzziioo,, dduurraannttee llaa
ccoorrrreezziioonnee ddeeii ccoommppiittii,, dduurraannttee llaa lleettttuurraa ddeellllee cciirrccoollaarrii,, ee dduurraannttee llee
ccoonnvveerrssaazziioonnii ttrraa mmaaeessttrrii ee ooppeerraattoorrii ssccoollaassttiiccii..
AArrtt.. 1155:: II ssuuddddeettttii aarrttiiccoollii ddii lleeggggee ppoossssoonnoo eesssseerree mmooddiiffiiccaattii ppeerr ddeecciissiioonnee
ddeellllaa mmaaggggiioorraannzzaa aallmmeennoo ddeell 7755%% ddeellllaa ccllaassssee..
L’ORDINAMENTO DELLO STATO
ITALIANO
ELEZIONI POLITICHE I Cittadini eleggono
CAMERA
DEI DEPUTATI
(N. 630 tutti elettivi)
SENATO
DELLA REPUBBLICA
(N. 315 elettivi + 5 nominati dal
Pres. Rep. + gli ex Pres. Rep.)
+ = POTERE
LEGISLATIVO
Eleggono
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Nomina i MINISTRI
scelti dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri
Presidente
del
Consiglio
dei Ministri +
GOVERNO
=
POTERE
ESECUTIVO
Presiede il CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA Ordine di controllo del potere Giudiziario
POTERE
GIUDIZIARIO
(insieme dei
giudici nazionali)
Nomina 1/3 dei giudici della
CORTE COSTITUZIONALE, organo garante della legittimità delle leggi di fronte
alla “ COSTITUZIONE ITALIANA”
=
L’ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Il Parlamento
L’art. 1 della nostra “Costituzione” afferma che “L’Italia e una
Repubblica fondata sul lavoro” e che “La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”
In che modo il popolo può esercitare la sua sovranità dandosi da se
stesso delle leggi e un Governo?
Il popolo esercita la sua sovranità non direttamente in prima persona ma
per mezzo dei suoi rappresentanti, eletti con votazioni a suffragio
universale.
Ogni cinque anni, tutti i cittadini che abbiano diritto al voto partecipano alle elezioni
politiche dei deputati e dei senatori, i quali andranno a formare il Parlamento.
Che cos’è il Parlamento?
E’ l’organo che esprime la volontà popolare e che esercita la funzione legislativa.
Esso:
fa le leggi;
elegge il capo dello Stato ( insieme con i rappresentanti delle Regioni);
accorda o toglie la fiducia al Governo, controllandone l’indirizzo e l’attività.
E’ composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, che hanno
pari funzioni.
I deputati sono più numerosi e vengono eletti dai cittadini che abbiano compiuto il
18° anno di età; i senatori sono in minor numero e vengono eletti dai cittadini che
abbiano compiuto il 25° anno di età.
Al collegio dei senatori eletti vanno aggiunti 5 senatori a vita, nominati dal Presidente
della Repubblica per meriti speciali conseguiti in campo sociale, scientifico o
culturale; e vanno aggiunti tutti i Presidenti della Repubblica i quali, allo scadere del
mandato acquistano automaticamente il titolo e le funzioni di “senatore a vita”.
La formazione delle leggi
Sappiamo che la funzione legislativa spetta al Parlamento. L’art. 70 della
Costituzione dice infatti che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere”.
Ma l’iniziativa di formulare le leggi appartiene solo alle Camere o può essere presa
anche da altri?
Secondo il dettato costituzionale l’iniziativa delle leggi appartiene:
- a ciascun membro delle Camere: deputato, ministro o senatore che sia; - al Governo; - alle Regioni; - al Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro; - ai privati cittadini, purché siano in numero non inferiore a 50.000 tra gli aventi
diritto al voto. Ognuno di questi organi può formulare una proposta di legge su qualsiasi materia, e
presentarla alle Camere perché possa svolgere il suo cammino fino all’approvazione:
si dice , con la parola latina “iter”.
QUAL’E’ L’ITER LEGISLATIVO
In primo luogo, una volta presentata a una delle camere, la proposta di legge viene
inoltrata alla Commissione Parlamentare di quella Camera stessa per essere
studiata, discussa ed eventualmente corretta, integrata o modificata.
Poi, così accettata e messa a punto, torna alla camera di partenza, e questa, in
Assemblea Plenaria, la esamina da capo articolo per articolo e quindi la respinge o la
approva con votazione finale.
Se viene approvata, la proposta di legge passa all’altra Camera, dove ripete l’iter
precedentemente compiuto: primo esame da parte della Commissione
Parlamentare di quella Camera, esame conclusivo della Camera in Assemblea
Plenaria con votazione finale.
Dunque ogni proposta, o progetto, o disegno di legge subisce quattro esami: due da
parte delle Commissioni camerali e due da parte delle Camere: quanto tempo
occorre per un tale laborioso cammino?
Occorre molto tempo. Senza contare che se la camera che esamina il disegno di
legge per seconda, vi apporta delle modifiche, questo disegno di legge ritorna alla
prima Camera che l’aveva esaminato per l’approvazione delle modifiche apportate
dalla seconda camera, e così via finché non si è trovato pieno accordo tra le due
Camere.
Una volta che è stato raggiunto il pieno accordo e il progetto di legge ha assunto la
sua forma definitiva di “legge dello Stato”, questa viene presentata come tale al
Presidente della Repubblica per l’atto finale della sua promulgazione, che deve
avvenire entro il limite massimo di un mese di tempo.
Dopo che è stata promulgata mediante la firma del Presidente della Repubblica e
l’apposizione del Sigillo dello Stato da parte del Ministero Guardasigilli (Ministro di
Grazia e Giustizia) che la controfirma
la legge viene pubblicata sulla GAZZETTA UFFICIALE, sul Bollettino ufficiale delle
leggi e dei Decreti e viene affissa in tutti gli Albi comunali ed ora anche su INTERNET
sul sito della gazzetta ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it/ nel termine di 15
giorni dalla data di avvenuta pubblicazione la legge entra in vigore e diventa
operante.
Tutti i cittadini debbono osservarla perché “ la legge non ammette ignoranza“.
Non è troppo lungo questo iter, e troppo macchinoso questo sistema?
Sì , lo è. Però si tratta dell’iter ordinario della legge che è prescritto quando si tratti
di leggi costituzionali, di leggi elettorali, di approvazione dei bilanci dello Stato,
preventivi e consuntivi, delle leggi che autorizzano la ratifica dei trattati
internazionali, delle leggi-delega.
In tutti gli altri casi, ove ne sia dichiarata l’urgenza, per la formulazione delle leggi
ordinarie si può ricorrere a procedimenti abbreviati.
Il primo di tali procedimenti consiste nel deferire l’esame l’approvazione dei disegni
di legge a commissioni permanenti o commissioni formate per il caso e composte in
modo da rappresentare proporzionalmente tutti i gruppi politici parlamentari.
Il secondo consiste nel far ricorso ai decreti di legge, i quali vengono emanati dal
Governo in caso di urgenza e diventano subito efficaci.
Però nel termine di 60 giorni dalla loro entrata in vigore, i decreti-legge debbono
venire ratificati dalle Camere e altrimenti perdono la loro efficacia e decadono.
PER CAPIRE
LEGGE DELEGA legge con la quale le due Camere seguendo l’iter legislativo ordinario, conferiscono al
Governo la facoltà di emanare disposizioni di legge su una materia circoscritta la quale, per il suo vasto
campo di applicazione, renderebbe troppo lunga e laboriosa la discussione in aula.
DECRETO LEGGE norma di legge emanata dal Governo senza la delega delle Camere, per ragioni di
necessità e di urgenza.
MINISTRO GUARDASIGILLI IN ITALIAZ è IL Ministro di Grazia e Giustizia, a cui è affidato il sigillo dello
Stato con il quale si convalidano le leggi. Un tempo era il Ministro che aveva in custodia i sigilli del Re.
ITER= la serie di passaggi che una legge deve seguire prima di giungere alla sua approvazione. La
parola iter è latina e significa “viaggio”, “cammino”. In senso lato, indica la serie di formalità
necessarie per il compimento di una pratica (iter burocratico) o per il raggiungimento di determinate
conclusioni ( iter di una sentenza).
REFERENDUM=voce latina: “ad referendum”= “per riferire”. Forma di democrazia diretta con cui gli
elettori sono chiamati ad esprimere la propria volontà relativamente all’ abrogazione di una legge. La
votazione per il referendum è molto semplice consiste nello scrivere sulla scheda un SI o un NO: “vuoi
conservare la norma che dice …” con la crocetta sul SI la legge continua ad essere in vigore, con la
crocetta sul NO la legge viene abrogata.
Il Governo
Alla funzione di governo la nostra “Costituzione” dedica l’intero Titolo III della parte
seconda, suddiviso in tre sezioni: il Consiglio dei Ministri, la Pubblica
Amministrazione, gli Organi Ausiliari
Il Consiglio dei Ministri
Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri,
che, insieme, costituiscono il Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri è titolare del potere esecutivo.
Il Presidente del Consiglio è ora eletto direttamente dal popolo sovrano, e sceglie i
Ministri che saranno nominati dal Presidente della Repubblica e insieme presteranno
giuramento alla Costituzione italiana.
Chi sono i Ministri?
I Ministri sono deputati al parlamento designati dal Presidente del Consiglio e
nominati dal Presidente della Repubblica per ricoprire la carica di capi dei diversi
ministeri, cioè di quei settori particolari dell’Amministrazione statale di cui assumono
la completa direzione politica e amministrativa.
Al tempo dell’unificazione dell’Italia nel 1860, i ministri erano soltanto nove, ma nel
corso del tempo il loro numero è andato crescendo progressivamente per la necessità
di adeguare lo Stato ai nuovi e moltiplicati bisogni della società in trasformazione.
A seconda del fine a cui assolvono, i ministeri vengono ripartiti in quattro gruppi:
Ministeri economici quali Bilancio, Finanze, Tesoro
Ministeri preposti alla difesa e ai rapporti internazionali quali il Ministero
degli Esteri, e quello della Difesa;
Ministeri preposti all’ordine interno e all’amministrazione della giustizia,
quali il Ministero dell’Interno, e quello di Grazia e Giustizia;
Ministeri che presiedono alle varie attività sociali ed economiche dello Stato,
che sono i più numerosi:
Pubblica Istruzione
Beni culturali ed
Ambientali
Turismo e Spettacolo
Industria
Commercio e
Artigianato
Agricoltura e Foreste
Lavoro e Previdenza
Sociale
Poste e
Telecomunicazioni
Trasporti Marina Mercantile
Lavori Pubblici
Ricerca la formazione dell’attuale Governo.
PER CAPIRE
MINISTRO = dal latino “minister”: colui che è inferiore, subalterno, al servizio di
qualcuno. Oggi la parola designa chi esercita un determinato ministero, un compito
alto e nobile o un ufficio nell’interesse della collettività.
GOVERNO = dal latino “gubernum” timone della nave. Quindi il Governo,
l’istituzione statale che raggruppa i diversi ministeri è come il timoniere che sta al
timone della nave Italia.
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica secondo l’ordinamento del nostro Stato
o non fa parte del Governo
o non fa le leggi
o non amministra la giustizia
Tuttavia la sua figura è molto importante perché egli “è il Capo dello Stato” e rappresenta
l’unità nazionale.
Così recita l’art. 87 della Costituzione, il quale elenca anche le funzioni e le particolarità che
gli sono attribuite.
Pur senza governare e legiferare il Presidente della Repubblica:
può mandare messaggi alle Camere per suggerire provvedimenti legislativi o politici;
promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;
può sospendere la promulgazione di una legge che a suo parere non sia confacente agli
interessi del paese o non fedele al dettato della “Costituzione”;
nomina i ministri su indicazione del presidente del Consiglio dei Ministri;
indice i referendum popolari;
nomina 5 giudici della Corte Costituzionale;
presiede il Consiglio Superiore della Magistratura;
può concedere la Grazia e commutare le pene ai condannati;
ha il comando delle forze armate
accredita e riceve i rappresentanti diplomatici degli altri Paesi e ratifica i trattati
internazionali.
Il Presidente della Repubblica resta in carica 7 anni e può essere rieletto alla fine del suo
mandato.
Però nessun Presidente della Repubblica, fino ad oggi è stato eletto una seconda volta.
PER CAPIRE REFERENDUM = metodo di esercitare la democrazia diretta da parte del popolo, il quale viene chiamato ad
esprimere la sua volontà relativamente alla entrata in vigore o all’abrogazione (cancellazione) di una legge.
Nello Stato italiano l’esercizio del referendum è disciplinato dall’Art.75 della “Costituzione”.
RATIFICARE = approvare, attribuire definitivo valore ad un atto approvato da altri ( ad es. una legge
approvata dalle Camere).
PROMULGARE = divulgare, diffondere, portare a conoscenza di tutti con l’ordine di eseguire.
INDIRE = bandire, fissare le elezioni o un concorso, stabilire con pubblica ordinanza.
REATO = fatto contrario ad una disposizione di legge, a cui segue una sanzione penale.
Il potere giudiziario e la magistratura
Abbiamo detto che fra le prerogative del presidente della Repubblica c’è anche quello
di nominare 5 giudici della Corte Costituzionale:
Che cos’è la Corte Costituzionale? E’ un Organo giudiziario composto da 15 giudici, di cui 5 nominati dal Presidente
della Repubblica, 5 nominati dal parlamento in seduta comune, 5 nominati dalla
Magistratura.
Ha il compito di giudicare sulla legittimità delle leggi emanate dal Governo di fronte
alla “Costituzione”; sui conflitti di potere fra Stato e regione o tra Regioni; sulle
accuse di comportamento anticostituzionale rivolte al Presidente della Repubblica o
ai Ministri. (art. 134 e 135 della Costituzione).
Che cos’è il Consiglio Superiore della Magistratura? Prima di rispondere alla domanda occorre sapere bene che cos'è la Magístratura.
Essa è l'organo che esercita il potere giudiziario ed è costituita dall'”ínsieme dei
giudici di tutto il Paese, i quali amministrano la giustizia e fanno rispettare le
leggi”.
Si diviene giudice non per elezioni o per appartenenza ai partiti politici, ma per titoli
di studio e per selezione attraverso i concorsi. Dice infatti l'art. 101 della
“Costituzione”: “La giustizia è amministrata in nome del popolo. í giudici sono
soggetti soltanto alla legge”.
I giudici costituiscono il «Terzo Potere», autonomo e indipendente dagli altri due.
Ma come garantire l'indipendenza, l'imparzialità, la giustizia di questo Terzo Potere?
Proprio allo scopo è stato istituito il Consiglio Superiore della Magístratura, il quale
ha il compito di decidere su tutto quello che riguarda i magistrati nell'esercizio delle
foro funzioni e rispetto alle assunzioni, alle assegnazioni della sede, ai trasferimenti,
alle promozioni e anche alle sanzioni disciplinari.
Il collegamento del potere giudiziario con i poteri politici dello Stato, il legislativo e
l'esecutivo, è rappresentato dal Presidente della Repubblica, il quale nella sua veste
di Presidente dei Consiglio della Magistratura stesso decide sulla sua convocazione e
stabilisce 1'”ordine dei giorno”, cioè gli argomenti e i problemi di cui si deve trattare.
Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da membri di diritto (il
Presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di Cassazione) e da membri eletti, scelti per un terzo dal
Parlamento (in seduta comune, tra professori universitari in materie giuridiche e
avvocati dopo 15 anni di esercizio della professione) e per due terzi dai magistrati
ordinari di ogni categoria, fra loro stessi.
Dura in carica 4 anni e i suoi componenti elettivi non sono immediatamente
rieleggibili.
I nostri codici L'ordinamento giuridico dei nostro Stato è raccolto in due Codici: il Civile e il Penale.
E Il Codice Civile contiene le leggi che riguardano la vita sociale e che regolano i
rapporti fra i cittadini; ad esempio: i rapporti familiari, quelli patrimoniali, di lavoro,
di proprietà; i rapporti condominiali e quelli di vicinato, le norme di circolazione
stradale, ecc.
E Il Codice Penale definisce quali sono i reati contro lo Stato, contro la famiglia, le
persone, il patrimonio, l'ordine pubblico, e ne prevede le rispettive pene.
L'infrazione alle leggi dei due Codici comporta una condanna, alla quale si giunge
dopo lo svolgimento di un processo, civile o penale, al termine dei quale il giudice
emette la sentenza e commina la pena.
Verifica sulla Costituzione italiana e sull’ordinamento dello Stato