Corso di Diritto Tributario Internazionale Stabile organizzazione.

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Stabile organizzazioneStabile organizzazione

smessina
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Definizione convenzionale di “stabile Definizione convenzionale di “stabile organizzazione”organizzazione”

Il concetto di stabile organizzazione comprende sotto un unico nomen due fenomeni economici qualitativamente distinti:

1) l’esercizio all’estero di un’attività mediante una serie di mezzi materiali organizzati direttamente dall’operatore economico: stabile organizzazione materiale;

2) la presenza su un mercato estero senza l’esercizio di un’attività, ma attraverso un rappresentante, estrinsecata attraverso modalità e figure giuridiche diverse e quindi con un legame materiale meno intenso: stabile organizzazione personale

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L’articolo 5 del Modello OCSE

• Nell’articolo 5 viene descritto il concetto di stabile organizzazione materiale ai paragrafi da 1 a 4 : con la definizione contenuta al paragrafo 1; con la lista positiva di sedi che costituiscono stabile organizzazione al soddisfacimento delle altre condizioni previste, al paragrafo 2; con la lista negativa contenuta nel paragrafo 4 e, quindi, la definizione di stabile organizzazione da cantiere, illustrata al paragrafo 3.

• L’articolo prosegue con la definizione di stabile organizzazione personale illustrando la nozione di agente dipendente al paragrafo 5 e quella di agente indipendente al paragrafo 6. Infine, al paragrafo 7, viene chiarito che il rapporto di controllo non è motivo sufficiente per considerare una controllata stabile organizzazione della controllante.

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La stabile organizzazione materiale

• Definizione 1. Ai fini della presente

Convenzione, l’espressione “ stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività d’affari.

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Art. 5 – par. 2

L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione

b) una succursale c) un ufficio

d) un’officina e) un laboratorio

f) una miniera, un pozzo petrolifero o di gas, una cava o ogni altro luogo di

estrazione di risorse naturali;

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Requisiti minimali per la stabile organizzazione materiale

• esistenza di un’istallazione d’affari,

• stabilità, • connessione con l’esercizio

normale dell’impresa,• idoneità a produrre un reddito

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a) a) L’esistenza di una sede d’affari e il diritto d’uso

Secondo il Commentario il termine “sede d’affari” comprende ogni luogo, attrezzature o installazioni usati per lo svolgimento dell’attività d’impresa, anche se non fossero esclusivamente utilizzati a tale scopo. Secondo il Commentario è sufficiente che l’impresa abbia a disposizione uno spazio che utilizza per lo svolgimento della propria attività economica, indipendentemente che lo occupi legalmente o illegalmente.

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Esempi dal CommentarioCasi in cui la sede del cliente non può esser considerata a

disposizione del fornitore e, conseguentemente, non si realizzano i presupposti per avere una sede fissa d’affari presso il cliente: - venditore che visita regolarmente un importante cliente per prendere ordinativi d’acquisto ed incontra il direttore degli acquisti nel suo ufficio;- impresa di trasporti su strada che utilizza per diversi anni un punto spedizioni presso il magazzino di un cliente allo scopo di spedire le merci acquistate dal cliente

• Casi in cui la sede costituisce una stabile organizzazione: l’imbianchino che, per due anni, passa tre giorni alla settimana nell’ufficio di grandi dimensioni del cliente, il dipendente di una società al quale, per un lungo periodo di tempo, viene consentito di utilizzare un ufficio nella sede principale di un’altra società (o di una società recentemente acquisita dal gruppo) per assicurarsi che quest’ultima adempia ai contratti conclusi

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b) b) La stabilità dell’installazione

La stabilità dell’installazione è da intendersi in duplice accezione:

- in senso temporale, è necessario che l’installazione si presti ad un’utilizzazione durevole da parte dell’impresa Riguardo al grado di permanenza della sede d’affari il Commentario avverte che si deve fare riferimento allo scopo temporaneo o permanente per il quale la stabile organizzazione è stata istituita

- in senso spaziale, il criterio della localizzazione è soddisfatto non solo tutte le volte in cui la sede d’affari è fissa nel senso di immobile ed ancorata stabilmente ad un certo luogo fisico, considerando sufficiente l’esistenza di una connessione tra la sede d’affari e una determinata area geografica Vi è un’eccezione al principio della fissità della sede d’affari, ribadita anche dal Commentario, che riguarda i cantieri di costruzione e montaggio

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c) c) La connessione con l’esercizio normale dell’impresa

L’installazione deve esser finalizzata allo svolgimento di una attività rientrante nel quadro normale degli affari posti in essere dall’imprenditore estero e, purché tale attività sia in relazione di servizio rispetto agli obiettivi globali di impresa, è irrilevante che si esplichi nel settore commerciale, finanziario, tecnico o contabileFondamentale è la connessione, in rapporto di strumentalità o di oggetto dell’attività commerciale, con l’esercizio dell’impresa e che l’istallazione serva per l’esercizio attivo dell’attività d’impresa e non per una manifestazione statica della stessa (ad es. deposito o spazio espositivo)

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d) d) L’idoneità a produrre un reddito

Questo requisito non è ritenuto indispensabile ai fini

dell’esistenza di una stabile organizzazione. Infatti se, da

un lato, è sicuramente assiomatico asserire che,

nell'ambito della struttura di un'organizzazione economica

ben condotta, ogni parte contribuisce alla produttività

dell'impresa; dall'altro lato, non è detto che nell'ampio

contesto dell'intera organizzazione una certa installazione

avente carattere produttivo debba conseguentemente

essere considerata stabile organizzazione e quindi

soggetto d'imposta. Questo concetto è ribadito laddove si

legge: “as stated in paragraph 3 above, the activity need

not to be of a productive character” .

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La stabile organizzazione personale

Il principio della stabile organizzazione personale è formulato nei

paragrafi 5 e 6 dell’articolo 5 del modello OCSE, che introducono

rispettivamente i concetti di “agente dipendente” e “agente

indipendente” ricollegandovi diverse conseguenze fiscali.

La stabile organizzazione personale è costituita dalla presenza

dell’impresa su un mercato estero attraverso un

"rappresentante“.

Si estrinseca mediante modalità e figure organizzative molteplici,

e quindi con un legame materiale meno intenso o addirittura

inesistente

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Par 5 "nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, al quale si applicano le disposizioni del paragrafo 6 - agisce per conto di un’impresa ed ha, ed abitualmente esercita in uno Stato contraente, il potere di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in questo Stato, in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, a meno che l’attività di detta persona sia limitata a quelle indicate al paragrafo 4 che, se esercitate mediante una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo" Par 6 "non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto perché essa eserciti la sua attività in questo Stato mediante un mediatore, un commissionario generale o ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che tali persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività"

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a)a) L’agente dipendente

Il par 5, dell’art. 5, ha ad oggetto la figura del c.d. "agente

dipendente". Tale concetto è definito, in prima battuta in negativo,

cioè come una persona che non sia un agente indipendente (figura

descritta al paragrafo 6 dell’art.5). In positivo si tratta di una

società o persona fisica che, per l’estensione dei suoi poteri o

per la natura della sua attività, è in grado di vincolare

l’impresa non residente, in relazione ad attività

commerciali di una certa rilevanza nello Stato considerato.

allorché un’impresa estera disponga in uno Stato di

un agente dipendente, ma costui non abbia il potere

di concludere contratti a nome dell’impresa, egli non

costituisce una stabile organizzazione personale

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L’agente indipendente

Il par. 6 dell’art. 5 esclude che costituisca una stabile organizzazione personale dell’impresa estera un "agente indipendente" (mediatore, un commissionario generale o altro intermediario o soggetto). Affinché ciò si realizzi, occorre che l’agente sia indipendente dall’impresa estera tanto giuridicamente, quanto economicamente e che, quando agisce per conto dell’impresa, ciò rientri nella sua ordinaria attivitàÈ fondamentale verificare se il rischio d’impresa ricade sull’agente o sull’impresa che egli rappresenta.Il requisito dell’indipendenza economica risulta esser mancante nel caso in cui vi sia un agente giuridicamente indipendente che però operi esclusivamente per l’impresa.

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Il test della stabile organizzazioneDomanda 1: c’è una stabile organizzazione materiale? a) Si. E’ irrilevante l’ulteriore accertamento della stabile

organizzazione personale.b) No. Continua alla domanda 2.Domanda 2: le attività dell’agente sono limitate a quelle di

carattere preparatorio o ausiliario? a) Si. Non c’è stabile organizzazione personale. b) No. Continua alla domanda 3.Domanda 3: l’agente ha il potere di concludere contratti a nome

dell’impresa? a) No. Non c’e stabile organizzazione personale. b) Si. Continua alla domanda 4.Domanda 4: l’agente è giuridicamente ed economicamente

indipendente dall’impresa estera?a) No. C’è stabile organizzazione personale.b) Si. Continua alla domanda 5.Domanda 5: l’agente svolge le operazioni per conto dell’impresa

estera nell’ambito della sua ordinaria attività? a) No. C’e stabile organizzazione personale.b) Si. Non c’è stabile organizzazione personale.