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LA COLPA PENALE DEL MEDICO - keyeditore.it · Annalisa Gasparre, dopo la laurea a pieni voti...
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Cendon / Book
LA COLPA PENALE
DEL MEDICO
LETTURA GUIDATA ALLA GIURISPRUDENZA
E ALLE QUESTIONI PIÙ RECENTI
Annalisa Gasparre
DIRITTO PENALE PROFESSIONAL
Edizione MAGGIO 2015
Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601
ISBN 978-88-6959-201-0
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Cendon / Book
DIRITTO PENALE
Professional
LA COLPA PENALE
DEL MEDICO
LETTURA GUIDATA ALLA GIURISPRUDENZA
E ALLE QUESTIONI PIÙ RECENTI
Annalisa Gasparre
L'autore Annalisa Gasparre, dopo la laurea a pieni voti conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia, si è perfezionata in Diritto e Procedura penale presso l’Università degli Studi di Milano, nonché in Criminologia Clinica, sempre all’Università degli Studi di Milano (facoltà di Medicina e Chirurgia). Eclettica, è sempre alla ricerca di soluzioni e interpretazioni, anche nella creazione di nuove proposte legislative, oltre che in quella, classica, di critica e analisi interpretazione. “Faro” della ricerca è sempre l’obiettivo di giungere ad una sintesi equilibrata, forse impossibile, tra i diritti del reo e quelli della vittima. La costante formazione è intesa come una fucina di idee, attività forense e storie umane, nel confronto con i Maestri e aprendo alla sperimentazione. È membro della redazione della rivista Persona&Danno, nonché autrice di Ebook editi da Cendon Libri e Aracne Editrice. Ha scritto contributi anche per Dirittoambiente.net, Penalecontemporaneo, Osservatoriosullalegalità.org, GlocalUniversity Network; Justowin, Dirittominorile, Diritto24, nonché Diritto e Giustizia. Con Key ha pubblicato “Vittimologia e politica criminale: un matrimonio necessario”. L’Opera Il volume illustra una rassegna ragionata della giurisprudenza recente in tema di responsabilità penale del medico. Si approfondisce in particolare il profilo del nesso di causalità e quello della colpa, anche alla luce delle querelle seguenti al Decreto Balduzzi sulla colpa lieve e sul rilievo dell’osservanza delle linee-guida. Il taglio dato all’opera prevede un’accurata introduzione di tipo teorico alternata al commento dei più recenti arresti giurisprudenziali in cui si snoda il diritto vivente in materia di responsabilità medica in sede penale. In conclusione si pongono riflessioni critiche sul valore del consenso in ambito penale.
INDICE
Capitolo primo
LA CONDOTTA COLPOSA
1. La colpa penale – 1.1. Negligenza, imperizia, imprudenza – 1.2. Colpa specifica e linee-guida: rinvio – 2. – L’attività medica è una prestazione d’opera professionale – 2.1. Diagnosi – 2.1.1. Omesso approfondimento del quadro clinico – 2.2. Prognosi – 2.3. Terapia – 3. Il grado della colpa – 3.1. Colpa per assunzione – 3.2. Misurare la colpa – 4. L’utilizzo dell’art. 2236 c.c. nella giurisprudenza penale – 4.1. Connessione tra colpa grave ed urgenza terapeutica – 4.2. Il ruolo delle linee-guida – 5. I riflessi della Legge Balduzzi, tra colpa lieve e linee-guida – 5.1. Rimessione alla Corte costituzionale: un’occasione mancata – 6. Consenso informato per escludere l’antigiuridicità: rinvio – 7. Cooperazione di persone e attività in équipe – 7.1. La tesi dell’affidamento – 7.1.1. L’aiuto chirurgo – 7.1.2. Gli specialisti – 7.1.3. In sala operatoria – 7.1.4. Gli infermieri
Capitolo secondo
LA CAUSALITÀ
1. Premessa – 2. Brevi richiami alle teorie sul rapporto di causalità – 2.1. La teoria condizionalistica o dell’equivalenza – 2.2. La sussunzione sotto leggi scientifiche – 2.3. La causalità adeguata – 2.4. La causalità umana – 3. Posizione di garanzia del sanitario e
costruzione giuridica del reato omissivo – 3.1. Équipe e medico
specialista – 4. Causalità commissiva ed omissiva – 4.1. Criteri di accertamento del nesso di causalità nella giurisprudenza – 4.2. La probabilità logica e il nesso causale – 4.3. Il giudizio controfattuale.
Capitolo terzo
IL VALORE DEL CONSENSO 1. L’attività medico-chirurgico protagonista dei processi penali – 1.1. Un’attività lecita e anzi utile – 1.2. La cornice normativa – 2. La tensione tra doveri professionali e autodeterminazione del paziente – 3. Il ruolo del consenso: se manca o riguarda un intervento diverso –
3.1. Causa di giustificazione o non configurabilità della tipicità? – 3.2. Il consenso è irrilevante? – 3.3. La relazione medico-paziente – 3.3.1. L’evento prodotto dall’atto chirurgico – 3.4. Un tentativo di sintesi – 4. Casistitica: la medicina estetica
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Capitolo Primo
LA CONDOTTA COLPOSA
SOMMARIO 1. La colpa penale – 1.1. Negligenza, imperizia, imprudenza –
1.2. Colpa specifica e linee-guida: rinvio – 2. L’attività medica è una
prestazione d’opera professionale – 2.1. Diagnosi – 2.1.1. Omesso
approfondimento del quadro clinico – 2.2. Prognosi – 2.3. Terapia – 3. Il
grado della colpa – 3.1. Colpa per assunzione – 3.2. Misurare la colpa – 4.
L’utilizzo dell’art. 2236 c.c. nella giurisprudenza penale – 4.1. Connessione
tra colpa grave ed urgenza terapeutica – 4.2. Il ruolo delle linee-guida – 5. I
riflessi della Legge Balduzzi, tra colpa lieve e linee-guida – 5.1. Rimessione
alla Corte costituzionale – 6. Consenso informato per escludere
l’antigiuridicità: rinvio – 7. Cooperazione di persone e attività in équipe –
7.1. La tesi dell’affidamento – 7.1.1. L’aiuto chirurgo – 7.1.2. Gli specialisti –
7.1.3. In sala operatoria – 7.1.4. Gli infermieri
1. La colpa penale.
L’elemento soggettivo (o psicologico) dell’illecito penale descritto
come «colpa» è disciplinato dall’art. 43 del codice penale, a mente
del quale il delitto:
«(Omissis) è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se
preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o
imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline».
Fondamento costituzionale della responsabilità colposa è
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà imposti dall’art. 2
Costituzione.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo stabilita dalla
menzionata disposizione di parte generale si applica sia ai delitti che
alle contravvenzioni, ogni qualvolta la legge penale faccia dipendere
da tale distinzione qualsiasi effetto giuridico.
Delle due componenti di «rappresentazione» e «volontà»
caratteristiche del dolo, ciò che differenzia la colpa è essenzialmente
la mancanza di volontà; non assume rilevanza differenziale rispetto
al dolo la «rappresentazione» del fatto che può esistere anche nel
reato colposo. Cosciente o incosciente che sia il coefficiente
psicologico in capo all’agente, la colpa rappresenta sostanzialmente
un rimprovero di natura normativa per violazione di regole cautelari,
rimprovero che deve potersi muovere al soggetto agente se
sussistono gli elementi della prevedibilità ed evitabilità di un fatto
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incluso in quel “fascio di eventi” che le regole cautelari mirano a
scongiurare.
In via preliminare va ricordato che il settore medico si erge su
un’area delimitata dal c.d. rischio consentito, di cui la colpa
rappresenta il limite espresso all’interno delle norme cautelari; difatti
l’attività medica è ontologicamente un’attività pericolosa, pertanto, al
di fuori da casi di dolo, l’aspetto volitivo del professionista è quello di
agire sull’integrità fisica di una persona – talvolta con condotte
materialmente lesive come nel caso della chirurgia – al fine di
apportare beneficio (e non un danno) alla salute del paziente.
Nondimeno, quella condotta – proprio perché rientra nella tipologia di
azioni che possono produrre anche aspetti lesivi – può cagionare un
evento pregiudizievole, non voluto, ma prevedibile ed evitabile.
Quello della prevedibilità dell’evento dannoso è un quesito dirimente
per l’accertamento della colpa, indispensabile per evitare
sconfinamenti con la responsabilità oggettiva, ripudiata
dall’ordinamento penale e costituzionale. Pertanto,
«Ai fini dell’elemento soggettivo della colpa, occorre accertare, con
valutazione ex ante, la prevedibilità dell’evento, giacché non può essere
addebitato all’agente di non avere previsto un evento che, in base alle
conoscenze che aveva o avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere»
(Cass. pen., sez. IV, 06 febbraio 2007, n. 4675, in Diritto&Giustizia, 5
maggio 2007, con nota di Rispoli).
Ancora più netta e precisa la Cassazione quando chiama in causa
l’agente modello e il pericolo di incorrere in responsabilità oggettiva:
«In tema di reati colposi, per verificare la sussistenza dell’elemento
soggettivo della colpa, occorre accertare, con valutazione “ex ante”, la
prevedibilità dell’evento, giacché non può essere addebitato all’agente
modello (“homo eiusdem professionis et condicionis”) di non aver previsto
un evento che, in base alle conoscenze che aveva o avrebbe dovuto avere,
non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire
una forma di responsabilità oggettiva»
(Cass. pen., sez. VI, 22 settembre 2011, n. 47474, in Diritto&Giustizia, 23
dicembre 2011, con nota di Capitani).
In generale, quanto alla fonte del rimprovero, per andare esente da
colpa, il medico deve rispettare sia le prescrizioni generali che quelle
particolari, in quanto quest’ultime regole finalizzate ad impedire
eventi – pur involontari – connessi allo svolgimento di attività
consentite.