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1 LA CITTA' E' LA NOSTRA CASA Le nostre ragioni contro il Piano casa Polverini/Zingaretti che aggira le regole e le decisioni pubbliche lasciando le mani libere ai privati PRIMA DI TUTTO: Il Piano casa non e’ una legge nazionale, e il suo tempo e’ ampiamente scaduto COSA NON E’ CAMBIATO DALLA LEGGE POLVERINI ALLA LEGGE ZINGARETTI: 1) la possibilità di derogare agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, cancellando il potere decisionale delle istituzioni - Comune e Municipi – 2) il Lazio è l’unica regione d’Italia in cui il Piano casa si applica a case che non esistono 3) il Piano casa può diventare “piano centro commerciale” DUE CONDIZIONI IRRINUNCIABILI: - Se si prorogano i termini, bisogna consentire ai comuni di rimettere “i paletti” - Piano trasparenza 17 settembre 2014

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LA CITTA' E' LA NOSTRA CASA

Le nostre ragioni contro il Piano casa Polverini/Zingaretti che aggira le regole e le decisioni pubbliche lasciando le mani

libere ai privati  

 

 

PRIMA DI TUTTO: Il Piano casa non e’ una legge nazionale, e il suo tempo e’ ampiamente scaduto

COSA NON E’ CAMBIATO DALLA LEGGE POLVERINI ALLA LEGGE ZINGARETTI: 1) la possibilità di derogare agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali, cancellando il potere decisionale delle istituzioni - Comune e Municipi – 2) il Lazio è l’unica regione d’Italia in cui il Piano casa si applica a case che non esistono 3) il Piano casa può diventare “piano centro commerciale” DUE CONDIZIONI IRRINUNCIABILI: - Se si prorogano i termini, bisogna consentire ai comuni di rimettere “i paletti” - Piano trasparenza

17 settembre 2014

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Se non fosse che è molto difficile per gente come noi, comitati cittadini e associazioni ambientaliste, raggiungere l’opinione pubblica (a meno che – come abbiamo visto recentemente – le nostre obiezioni non incrocino casualmente agli interessi privati di qualche “pezzo da 90”), la battaglia contro il “Piano Casa 2” l’avremmo già vinta. Perché è molto facile dimostrare – ed è quello che intendiamo fare qui sotto – che le modifiche del Piano casa Zingaretti modificano ben poco il Piano Casa Polverini. E che per l’attuale amministrazione di centro sinistra c’è poco da vantarsi per aver cancellato i punti del Piano Polverini impugnati davanti alla Corte Costituzionale. Anzi, caso mai ci sarebbe da spiegare come mai sono rimasti vigenti per un altro anno e mezzo, con conseguenze sull’ambiente e sui territori che chissà quando verremo a sapere. E come mai si è chiesto di rinviare l’esame della Corte, ormai quasi un anno fa, impedendo a un’eventuale pronuncia sfavorevole di fermare molti sciagurati interventi grazie alla retroattività della sentenza. E c’è anche poco da vantarsi – come ha fatto l’Assessore Civita in Consiglio l’11 settembre scorso – per aver cancellato il famigerato comma che regalava all’ ”ultimo arrivato” il 10% della somma di tutte le cubature di un piano particolareggiato, anche di quelle non sue. Per capire di cosa si trattava, prendiamo l’esempio portato dall’Assessore Caudo al nostro seminario di gennaio: “Se io ho un’area non edificata dove era previsto un albergo a Porta di Roma, e chiedo un cambio di destinazione d’uso, [con il Piano casa] non ottengo solo l’aumento di cubatura riferito all’albergo, ma mi porto a casa il 10 % della cubatura di tutta Porta di Roma, compreso Ikea, Le Roy Merlin etc, solo perché “esistono”…. No, non diremo “bravi” a quelli che hanno cancellato questa norma. “Ci mancherebbe” che non l’avessero cancellata. E non diremo “bravi” soprattutto perché tutte le altre modifiche sono veramente poca cosa, se paragonate a tutto quello che è stato detto e gridato a suo tempo dal centro sinistra contro la Legge Polverini. E’ vero, come ha ricordato l’Assessore, che non hanno “mai detto in campagna elettorale…che avremmo cancellato il Piano casa. … Abbiamo detto che avremmo rivisto il Piano casa recuperando innanzitutto il dialogo oggi interrotto con il Governo nazionale e il MiBAC per superare il ricorso presentato verso la Corte Costituzionale. Poi diciamo che andava rilanciata

l’industria delle costruzioni, eccetera” … Eppure proprio Civita, quando era assessore all’urbanistica della Provincia di Roma, a proposito di quei “cardini” del provvedimento, come vedremo rimasti invariati nell’attuale versione, affermava: “Il Piano casa scassa le regole, illude i cittadini con la filosofia del “tutto è lecito”, mentre non si affrontano i veri problemi delle nostre città. Così facendo si favoriscono solamente i conflitti e si danneggia sia chi è impegnato a pianificare uno sviluppo sostenibile del territorio, ma anche chi vuole avviare trasformazioni seguendo le regole. Si tratta di una deregulation del mattone che rischia di compromettere l’agro romano e di rendere più brutti e insicuri i centri storici, facendo nascere interi quartieri senza servizi e infrastrutture”…. E Sinistra Ecologia e Libertà, poco presente numericamente in consiglio, ma che vanta la vicepresidenza della Regione con Massimiliano Smeriglio, aveva ingaggiato contro i commi che contestiamo, una durissima battaglia, culminata addirittura con la pubblicazione del “Manuale del giovane speculatore”, un titolo

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ancora più ironico, se rileggiamo oggi quelle considerazioni sferzanti, nel silenzio di molti esponenti di esponenti e militanti rispetto al Piano casa 2. Silenzio che accomuna deputati e consiglieri comunali che si sono tanto spesi nel dibattito sull’interesse pubblico dello Stadio della Roma. Silenzio di presidenti e consiglieri dei Municipi, che forse non si rendono conto che se non fanno sentire la propria voce adesso, dopo non potranno più dire una parola su tutti gli interventi che

pioveranno sui loro territori. Silenzio dell’INU, Istituto Nazionale di Urbanistica, che all’epoca della Polverini aveva preso una posizione “senza se e senza ma”, e che aveva espresso delle critiche anche in occasione del nostro dibattito del gennaio scorso. Aspettiamo speranzosi che anche loro “battano un colpo” prima che sia troppo tardi. Sembra un film: “Piano Casa 2 – la vendetta”

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PIANO CASA 1 E PIANO CASA 2 A CONFRONTO

 Figura  1  La  Città  del  Gusto  nel  quartiere  Marconi

Istruzioni per l’uso: Proponiamo una sintesi dei punti che riteniamo più rilevanti per la valutazione del provvedimento, facendo presente che riguardano le tematiche urbanistiche relative alla versione della proposta di legge 75 attualmente in discussione in Consiglio (in calce gli articoli citati, il testo completo con il confronto tra le varie versioni è consultabile sul nostro sito) PRIMA DI TUTTO: IL PIANO CASA NON E’ UNA LEGGE NAZIONALE, E IL SUO TEMPO E’ AMPIAMENTE SCADUTO Il cosiddetto “Piano casa” nasce da un’Intesa Stato-Regioni del 2009, che introduceva la possibilità di ampliamento di “edifici residenziali uni-bi familiari” o nell’ambito di “interventi straordinari di demolizione e ricostruzione”, “con l’obiettivo di rilanciare l'economia, rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie, promuovere la semplificazione procedurale dell'attività edilizia”. Tutto questo per un periodo limitato, che nelle intenzioni non doveva superare i 18 mesi. In Lazio sono passati 5 anni[1] e l’Assessore Civita ha già annunciato che intende chiedere di prorogare la scadenza oltre il termine del 31 gennaio 2015 fissato dal Piano Polverini. Noi chiediamo che la legge non venga prorogata, anche lasciando vigente la versione Polverini fino all’inizio del 2015

COSA NON E’ CAMBIATO DALLA LEGGE POLVERINI ALLA LEGGE ZINGARETTI[2]

1) LA POSSIBILITA’ DI DEROGARE AGLI STRUMENTI URBANISTICI ED EDILIZI COMUNALI, CANCELLANDO IL POTERE DECISIONALE DELLE ISTITUZIONI - COMUNE E MUNICIPI – PREPOSTE L’Intesa Stato-Regioni lo dice molto chiaramente, sebbene con il solito “preferibilmente”: le leggi regionali di applicazione del “Piano Casa” devono essere scritte “in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale[3]. Il Piano casa Polverini/Zingaretti invece sottrae gli interventi ai pareri e alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione, permettendo sistematicamente di derogare ai Piani Regolatori vigenti[4]. Ma la deroga non riguarda solo le norme e le pianificazioni già approvate: se il Piano casa verrà prorogato, durante tutta la sua ulteriore durata consentirà di rimettere in discussione qualsiasi progetto in corso e qualunque accordo con il Comune, permettendo ai soggetti privati di chiedere ulteriori aumenti di cubature e cambi di destinazione, dato che – come vedremo – il Piano si applica anche agli edifici ancora da costruire.

• Per spiegare di cosa parliamo, facciamo una domanda che speriamo qualcuno si sia posto: negli ex stabilimenti militari del Flaminio, dove è in elaborazione il progetto della Città della Scienza, se oggi il Comune fa un accordo con Cassa Depositi e Prestiti, a cui spetta

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circa la metà dell’area, stabilendo delle percentuali precise per gli edifici privati da costruire, sia rispetto alle destinazioni (abitativo, commerciale, recettivo) sia rispetto alle cubature realizzabili, con una proroga del Piano casa, Cassa Depositi e Prestiti - o altri subentranti – potrebbe azzerare l'accordo, chiedendo l’aumento delle cubature e la trasformazione della parte edilizia privata ora mista in “completamente residenziale”?

• Un esempio che invece è già realtà, è quello della cosiddetta “Città del Gusto” nel quartiere Portuense, un complesso che comprende una multisala cinematografica, UCI CINEMA MARCONI, la “Città del Gusto”, oltre ad un parcheggio multipiano, un ambulatorio ASL e un supermercato. Grazie al “Piano casa” i proprietari hanno avuto il permesso di demolire e ricostruire la struttura esistente con un cospicuo premio di cubatura, trasformando in appartamenti e negozi le precedenti destinazioni al servizio della collettività. Con la conseguenza che sarà incrementata la densità demografica e saranno ridotti drasticamente gli spazi destinati a pubblica utilità in uno dei quartieri più densamente edificati di Roma, senza che né Comune né Municipio possano eccepire alcunché.

A questo punto non capiamo a cosa si riferisse l’Assessore Civita nel dichiarare che: “La legge 75 si pone tre obiettivi. Il primo è cancellare o modificare le norme che possono stravolgere la pianificazione urbanistica…” Noi chiediamo che venga cancellata la frase “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti”, soprattutto dagli articoli introdotti nel 2011 dal Piano Polverini (6) : l’Art. 3 ter (cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale) e l’Art. 3 quater (riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree libere attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale). Nota: Potremmo fermarci qui, visto che, se i cambi di destinazione e l’aumento di cubatura fossero sottoposti al parere dell’Amministrazione, non solo rispetto alla “fattibilità”, ma rispetto all’”opportunità” e al “pubblico interesse”, verrebbe ristabilito l’indispensabile sistema di regole e garanzie assicurato dal governo pubblico delle trasformazioni[5].

 Figura  2  Gli  ex  stabilimenti  Buffetti  alla  Magliana

2) IL LAZIO E’ L’UNICA REGIONE D’ITALIA IN CUI IL PIANO CASA SI APPLICA A CASE CHE NON ESISTONO La citata Intesa Stato-Regioni prevedeva esclusivamente interventi di ampliamento di edifici di volumetrie limitate e anche interventi – denominati “straordinari” - di demolizione e ricostruzione, tutti a destinazione residenziale[6]. Il Piano casa Polverini (e ora quello Zingaretti) “forza” l’Intesa inserendovi anche gli interventi di nuova costruzione, cioè non solo gli edifici ultimati e magari dismessi, ma anche quelli “che abbiano ottenuto il titolo abitativo edilizio”[i], cioè edifici ancora “sulla carta”. E carta straccia diventano così i progetti approvati dall’amministrazione, che possono essere rimodulati nella direzione del maggiore profitto del privato anziché della pianificazione pubblica. E fanno parte del “pacchetto” anche gli “accordi di programma”, uno

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strumento urbanistico utilizzato per fissare delle regole a quegli interventi privati che devono “produrre” un interesse pubblico, e che grazie al Piano Casa possono/potranno cancellare i patti già sottoscritti. Cioè cambiare le regole del gioco durante la partita.

• Molti sono gli esempi di edificazioni in corso i cui titolari hanno già chiesto di usufruire del Piano casa per aumenti di cubature e cambi di destinazione: Bufalotta (III Municipio), l’intervento cosiddetto “I-60” in via di Grotta Perfetta (VIII municipio), San Lorenzo (II Municipio) su cui “piovono” letteralmente cubature[7]. Significativo l’esempio sollevato dal Presidente dell’XI Municipio Veloccia mesi fa, che riguarda la fabbrica ex Buffetti alla Magliana, dove era previsto un PRINT ([8]), con parti residenziali a cui erano affiancate strutture pubbliche - una piazza e un auditorium - in una zona completamente sprovvista di teatri, e povera di spazi pubblici attrezzati - che rischia di trasformarsi in appartamenti e locali commerciali.

• Un altro esempio è l’accordo di programma per il Mercato Appio, nel VII Municipio, dove il costruttore privato ha già chiesto di avvalersi del Piano per convertire una parte delle previste strutture commerciali, complementari al mercato rionale, in appartamenti.

 Figura  3  Cantiere  Mercato  Appio

Chiediamo che siano esclusi dai benefici dalla Legge 11 Agosto 2009, n. 21 gli interventi di “nuova costruzione”, o che siano quantomeno sottoposti al parere vincolante delle amministrazioni competenti, e che siano comunque esclusi gli interventi già oggetto di accordi di programma, se venisse annullata la “contropartita pubblica” già negoziata . 3) IL PIANO CASA PUO’ DIVENTARE “PIANO CENTRO COMMERCIALE” Il Piano casa Civita Zingaretti conserva un altro articolo introdotto dalle modifiche Polverini/Ciocchetti del 6 agosto 2012, l’Art. 3 quater (Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree libere attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale) che permette addirittura i cambi di destinazione di edifici dismessi, da "uso non residenziale" (ad esempio uffici) a “altro uso non residenziale” (ad esempio centri commerciali) . Con la nuova aggiunta, a “riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso” anche delle”aree libere”. E naturalmente sempre “in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati”. Sono esclusi, bontà loro, “teatri e cinema”, ma questo è in realtà un “merito” della Polverini, che l’aveva già intordotto, così come il limite “massimo di 2.500 metri quadrati di superficie utile lorda” e l’esclusione “delle zone omogenee E”… Chiediamo di abolire la possibilità di autorizzazione “in automatico” di queste trasformazioni, restituendo al Comune e ai Municipi la titolarità delle decisioni, e prevedendo anche forme di consultazione dei cittadini.

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 Figura  4  Porta  di  Roma,  Bufalotta

DUE CONDIZIONI IRRINUNCIABILI: SE SI PROROGANO I TERMINI, BISOGNA CONSENTIRE AI COMUNI DI RIMETTERE “I PALETTI” Se alla fine il Consiglio approvasse la proroga della legge regionale, chiediamo che sia concessa ai Comuni una riapertura dei termini entro i quali definire quali aree ed edifici debbano essere esclusi dagli interventi del Piano Casa, applicando il criterio di ridefinizioni esclusivamente restrittive[10]. E’ a nostro avviso un atto di rispetto nei confronti dei Sindaci, dei Presidenti dei Municipi, degli assessori all’urbanistica, dell’Assemblea Capitolina e dei consigli comunali: se viene tolta loro la prerogativa di decidere “a valle” sugli interventi del Piano Casa, sia almeno restituita loro la possibilità di decidere “ a monte” su cosa e come preservare. Nella prospettiva di estendere la tutela a tutti i tessuti delle città storiche.

• Rimandiamo al Dossier di Legambiente per la segnalazione delle zone di pregio della città “a rischio”: basti citare la Garbatella e Città giardino a Montesacro (dove ci risulta che siano già state chieste diverse autorizzazioni per usufruire del Piano Casa)

 Figura  5  Garbatella

PIANO TRASPARENZA Secondo l’art. 3 ter - Comma “ I comuni istituiscono il registro degli interventi di cui al presente articolo al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito del territorio comunale. I comuni provvedono annualmente a trasmettere i dati riepilogativi alla Regione”. Lo scopo del comma è impedire che un soggetto possa usufruire del Piano Casa a più riprese sullo stesso immobile. Ma sarebbe utile che tali dati venissero messi a disposizione del pubblico, e soprattutto che ne venissero tratte tutte le informazioni in grado di dare un quadro della

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situazione e permettere un bilancio di questi 5 anni di “Piano casa”. Per valutare se e quanto gli obiettivi siano stati raggiunti: quanti posti di lavoro, quanti benefici economici per l’edilizia, quanti interventi e con quali ricadute ed effetti sui territori. E magari che ne facessero una brochure da mettere sul sito e distribuire a chi dovrà votare la legge e la sua proroga. Come si fa in tutte le imprese serie prima di rinnovare un provvedimento e come vorremmo che facesse anche l’ ”impresa Lazio”, per dimostrare che prende decisioni sulla pelle dei cittadini a ragion veduta. E nell’interesse pubblico. CI RISERVIAMO DI APPROFONDIRE ULTERIORMENTE ALTRI PUNTI, in particolare quelli che riguardano le opere di urbanizzazione (e relativa monetizzazione) e i vincoli in aree a rischio idrogeologico (che però, diciamo subito, ci sembra frutto di una strumentalizzazione, poiché nessun intervento può essere autorizzato in aree a rischio) NOTA: siamo a disposizione per la tempestiva correzione e pubblicazione di eventuali inesattezze, repliche e osservazioni che dovessero pervenirci ______________________________________________________________________________ [1] Dall’ Intesa 31 marzo 2009 La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avrà validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni. A oggi il Piano casa è stato lasciato scadere in alcune regioni, come la Lombardia, mentre in altre è prossimo alla naturale conclusione [2] Le obiezioni che solleviamo si riferiscono a modifiche introdotte dalla Giunta Polverini che permangono nella versione attuale [3] Dall’ Intesa 31 marzo 2009: Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi: (…) c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale. [4] “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati”- appare nel testo 6 volte, corrispondenti ad altrettanti commi, Art.3 comma 1, Art.3 Comma 2, Art. 3 ter comma 1, Art. 3 quater comma 1, Art. 4 comma 1, Art.5 comma 1 [5] Si tratta del punto fondamentale, da cui discendono tutti gli altri, in cui molti ravvisano anche il rischio incostituzionalità (> leggi l’articolo su democrazia e Diritto 1/2009Il secondo “piano casa”: una (incostituzionale) de-pianificazione del territori di Cerulli Irelli, Vicenzo; De Lucia, Luca) . Nella Proposta 75 rimangono le norme che costituiscono una sorta di “prevaricazione” rispetto al potere decisionale del Comune, e soprattutto un sovvertimento del principio di pianificazione, unico baluardo per l’armonica crescita della città, fondata sulla tutela del patrimonio storico e culturale e sul rispetto dei diritti dei cittadini, rispetto all’anarchia di un sistema in cui sono solo le leggi del mercato e del profitto a guidare lo sviluppo urbanistico. Recita la circolare esplicativa del gennaio 2012: “…è fuor di dubbio che la legge regionale è fonte prevalente sulle difformi disposizioni della normativa pianificatoria comunale, soprattutto considerando che, nel caso di specie… reca norme speciali e di carattere eccezionale”. In pratica l’eccezione e la deroga prevalgono sulla pianificazione e la regola [6]Sempre utilizzando però una formula sibillina che lascia aperte altre possibilità a discrezione delle Regioni che devono emanare le leggi: Da Intesa Stato regioni: (…) Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:

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1. a) regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni — al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;

2. b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;

3. c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

[7] Ci risultano ad oggi 11 in poco più di un chilometro quadrato [8] PRINT programma integrato https://carteinregola.wordpress.com/urbanistica/glossario/print-programma-integrato/ [9] Art. 2 comma 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione di nuova costruzione* e di sostituzione edilizia degli edifici di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater*, 4, e 5 (per i quali, alla data del 31 dicembre sussista, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

1. a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ovvero, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio; b) siano edifici ultimati per i quali intervenga il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria sia stato rilasciato ed allegato alla presentazione del progetto

(cancellato da Pl 76 la possibilità di applicazione ad alcuen condizoni nelle aree protette, impugnato dal MIBAC) [10] Art. 2 comma 4. I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.

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Gli emendamenti di Carteinregola alla Legge Regionale 11 agosto 2009, n.21  

Art.1      Modifiche alla Legge Regionale 11 agosto 2009, n.21

Art. 2 (Ambito di applicazione) COMMA 1. Eliminare le parole “di nuova costruzione” prima di “e di sostituzione edilizia”, e inserire dopo “di sostituzione edilizia”[come nella legge originale n. 21/09] le parole “con demolizione e ricostruzione” COMMA 2 Inserire, al punto d) dopo “nelle aree del demanio marittimo”, “nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne” ”[come nella legge originale n. 21/09] In caso di proroga della Legge oltre il 31 gennaio 2014: COMMA 4 Inserire “I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2015, possono individuare, con deliberazione del Consiglio comunale, ulteriori ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo”.

Art. 3 (Interventi di ampliamento degli edifici) COMMA 1 Eliminare all’inizio del paragrafo: “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti” Art. 3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale) Nota bene: a nostro avviso l’articolo 3 ter dovrebbe essere completamente eliminato, con il ripristino di alcuni articoli e commi della legge originale n. 21/09 che limitavano i cambiamenti di destinazione d’uso agli interventi relativi ai programmi integrati per il ripristino ambientale (Art. 7 comma 1 lett, B e per il riordino urbano e delle periferie (Art. 8 comma 3), ponendo però la condizione che la ristrutturazione urbanistica prevedesse una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, e una quota destinata ad edilizia residenziale sociale, aggiungendo che gli interventi sugli edifici a destinazione industriale dovevano essere dimensionati esclusivamente sulla base della superficie esistente demolita. I cambi di destinazioni d’uso potevano essere fatti in deroga alle previsioni degli strumenti

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urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, solo per gli edifici proprietà dell’ Ater o di altri enti pubblici per incrementare l’offerta di alloggi sociali. COMMA 1 Eliminare all’inizio del paragrafo: “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati” Eliminare dopo “dismessi o mai utilizzati al..” la frase “ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio” e, di seguito, “limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione.” COMMA 4 Eliminazione completa del comma, sia rispetto alla parte già inserita nella legge: “Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale degli edifici adibiti a strutture sanitarie private che cessano l’attività sanitaria in conseguenza di quanto previsto nei piani regionali di rientro della rete ospedaliera o nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, nonché di tutti i provvedimenti ad essi connessi”, sia rispetto all’emendamento inserito in Commissione: “Inoltre, ai sensi del comma1, sono consentiti cambi di destinazione d’uso a residenziale degli edifici adibiti ad alloggi temporanei per l’emergenza abitativa in forza di atti e contratti con la pubblica amministrazione, che alla data del 31 dicembre 2013 siamo dismessi o abbiano ricevuto lettera di disdetta, anche ai soli fini di ricontrattazione dei termini o che non possano più proseguire l’attività emergenziale per manifesta volontà dell’amministrazione in conseguenza di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012,n.95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 nonché di tutti i provvedimenti delle stesse amministrazioni pubbliche ad esso connessi” INSERIRE COMMA: “Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche per l’abbattimento delle barriere architettoniche” Art. 3 quater (Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale) Eliminazione completa dell’articolo In alternativa: COMMA 1 Eliminare all’inizio del paragrafo: “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati” Dopo la frase “che siano dismessi o mai utilizzati alla data del …” cancellare :”ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione” COMMA 2 bis.

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Da Eliminare: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle previsioni urbanistiche delle aree libere non residenziali nell'ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione di quelle a cui lo strumento urbanistico generale vigente o altro strumento attuativo attribuisce destinazione industriale o artigianale.” Art. 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici) COMMA 1 Eliminare “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati” COMMA 2 Inserire, dopo: “Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente e dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e in conformità al decreto del Ministro per le infrastrutture 14 gennaio 2008”, “l’altezza degli edifici non può comunque superare l’altezza massima degli edifici contermini” INSERIRE COMMA: “Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche per l’abbattimento delle barriere architettoniche” Art. 5 (Interventi di recupero degli edifici esistenti) COMMA 1 Eliminare In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati Inserire al punto b) [come da legge 21/09] a favore del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, così come definito dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura e/o loro eredi Inserire al punto b) [come da legge 21/09] a favore del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, così come definito dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura e/o loro eredi

Art. 18 (Standard per l’edilizia residenziale sociale) Da legge completa:

http://notes.regione.lazio.it/RegioneLazio/Leggi.nsf/Ricconsiglio/4E4E7396E14D6A83C125761500373129

Eliminare le parole “di nuova formazione” per poterne permettere l’applicazione alla generalità degli strumenti urbanistici, ivi compreso quello di Roma, le cui procedure di formazione sono terminate con la definitiva approvazione del Piano Regolatore Generale nel 2008, cioè in data antecedente all’emanazione della legge 21. Con la conseguenza che continuerebbe a non essere obbligatoria l’individuazione delle aree standard per l’edilizia residenziale sociale .

Art. 18 (Standard per l’edilizia residenziale sociale)

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1. Fatto salvo quanto disciplinato dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, al fine di soddisfare il fabbisogno di alloggi sociali ed evitarne la concentrazione in circoscritti ambiti urbani, negli strumenti urbanistici generali di nuova formazione e nei relativi strumenti attuativi, nonché nelle varianti generali di nuova formazione, alle aree necessarie per la dotazione degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 sono aggiunte le aree o immobili per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, in applicazione dell’articolo 1, commi 258 e 259, della l. 244/2007 da cedere gratuitamente da parte dei proprietari singoli o in forma consortile o associata, all’amministrazione comunale. 2. In relazione al tipo di intervento urbanistico, la cessione gratuita di cui al comma 1 riguarda prevalentemente le zone C del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ricomprese nei piani urbanistici attuativi. 3. Nei casi di cui al comma 1 la cessione delle aree per l’edilizia residenziale sociale è determinata nella misura minima del 20 per cento dell’area fondiaria edificabile, fatte salve le cessioni complessive per gli standard urbanistici. I comuni, al fine di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale sociale, possono incrementare tale percentuale. 4. (23) 5. Nell’ambito delle percentuali di area fondiaria edificabile destinate all’edilizia residenziale sociale indicate nel comma 3, i comuni riservano almeno la metà delle stesse alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sovvenzionata. (24) 6. Nell’ambito degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, gli standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 devono essere dimensionati con riferimento al numero di abitanti previsti, ivi compresi quelli derivanti dalla quota per l’edilizia residenziale sociale. 7. Fatta salva la cessione gratuita delle aree di cui al presente articolo, ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale pari alla capacità edificatoria delle aree fondiarie cedute per l’edilizia residenziale sociale e stabilire oneri straordinari in relazione all’incremento del valore immobiliare. Il comune può, con procedure ad evidenza pubblica, assegnare quota-parte delle aree acquisite, destinandole ad edilizia libera residenziale destinata ad affitti a canone concordato o alle altre forma stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

 

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