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SERVIZI E LAVORI E MODIFICA DELIBERAZIONE UDP N. 70/8 DEL 31/05/2010 KjJi REGIONE MARCHE DELIBERATI. 201 |!jRi! ASSEMBLEA LEGISLATIVA 40 SEDUTA N. pag LEGISLATURA N. X DATA 30/03/2016 1 OGGETTO: NUOVO DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, L'anno 2016 addì 30 del mese di marzo in Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato. PRESENTI ASSENTI ANTONIO MASTROVINCENZO - Presidente X RENATO CLAUDIO MINARDI - Vicepresidente X MARZIA MALAIGIA - Vicepresidente X Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche dott. Antonio Mastrovincenzo che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di Presidenza Dott.ssa Paola Santonclnl. LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ' DEI PRESENTI PUBBLICATA NEL BURM N. DEL

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SERVIZI E LAVORI E MODIFICA DELIBERAZIONE UDP N. 70/8 DEL 31/05/2010

KjJi REGIONE MARCHE DELIBERATI. 201|!jRi! ASSEMBLEA LEGISLATIVA

40SEDUTA N.pag

LEGISLATURA N. XDATA 30/03/2016 1

OGGETTO: NUOVO DISCIPLINARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI,

L'anno 2016 addì 30 del mese di marzo in Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTIANTONIO MASTROVINCENZO - Presidente X

RENATO CLAUDIO MINARDI - Vicepresidente X

MARZIA MALAIGIA - Vicepresidente X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche dott. Antonio Mastrovincenzo che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di Presidenza Dott.ssa Paola Santonclnl.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL

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REGIONE MARCHECONSIGLIO REGIONALE

pag.

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OGGETTO:

NUOVO DISCIPLINARE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZIE LAVORI E MODIFICA DELIBERAZIONE UDP N. 70/8 DEL 31/05/2010.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal Servizio Amministrazione riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO 1’ art. 15 dello Statuto della Regione Marche;

VISTO l’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio;

VISTO l’art. 10 della L.R. n. n. 14 del 30 giugno 2003;

VISTO l’art. 125 del D, Lgs. n. 163/2006;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare l’art. 330;

VISTA la deliberazione UdP n. 70/8 del 31 maggio 2010;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di "Disciplinare per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2, di approvare le seguenti modifiche alla deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 70/8 del 31/05/2010 avente ad oggetto: "Approvazione disciplinare per ì 'acquisizione in economia di beni e servizi. Funzionamento della cassa economale e tenuta degli inventari dei beni mobili dell'Assemblea legislativa delle Marche"'.

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REGIONE MARCHE CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERA N. 2 0 - 1

SEDUTA N.■t

3 0 MAR, 2016pag.

3DATA

- il titolo del Disciplinare è sostituito dal seguente: “Disciplinare per il funzionamento della cassa economale e tenuta degli inventari dei beni mobili dell 'Assemblea legislativa delle Marche ”

- il Capo I avente ad oggetto: “Acquisizione in economia di beni e servizi” è soppresso;

- l’Art. 36 (Disposizioni transitorie) è soppresso.

3. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto 2. il testo del Disciplinare di cui alla delibera dell’ufficio di Presidenza n. 70/8 del 31/05/2010 è quello di cui all’allegato “B” alla presente deliberazione;

4. di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti di tutte le strutture consiliari

IL PRESIDENTDEL CONSIGLIO (Dott, Antonio M

ILSDELL’UFFI

(Dott.

■GRETARIOO DI PRESIDENZAE

)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 8/70 del 31 maggio 2010, si approvava il “Disciplinare per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Funzionamento della cassa economale e tenuta degli inventari dei beni mobili dell'Assemblea legislativa delle Marche” suddiviso nei seguenti Capi:Capo I - Acquisizione in economia di beni e servizi

Capo II - Funzionamento della Cassa economale

Capo III - Tenuta degli inventari dei beni mobili

Capo IV ( Norme finali)

Stante la necessità di adeguare il Capo I di detto Disciplinare, relativo alle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi, alle disposizioni dell’articolo 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE), nonché alle disposizioni del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR n. 207/2010, i competenti uffici del Servizio Amministrazione hanno predisposto uno schema di “Disciplinare per l'acquisizione in

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M REGIONE MARCHEASSEMBLEA LEGISLATIVA

DATA

DELIBERA N. 2 0 1. , ' *4 0 •• *SEDUTA N. ’ w

3 0 MAR, 2016pag.

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economia di beni, servizi e lavori” - allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale - con la riformulazione di nuove procedure più dettagliate e conformi alla succitata normativa.

Tale proposta di nuova regolamentazione delle procedure in economia ai sensi dell’alt. 125 del Codice dei contratti e dell’art. 330 del DPR n. 207/2010, è stata trasmessa con nota prot n. 9701 del 18/12/2015 dal Dirigente del Servizio Amministrazione al Direttore generale dell’Assemblea legislativa in risposta alla nota prot. n. 2729 del 31/03/2015 avente ad oggetto: “Piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 2015”.

Con l’approvazione del nuovo Disciplinare (Allegato A) occorrerà effettuare le seguenti modifiche alla deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 70/8 del 31/05/2010 avente ad oggetto: “Approvazione disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e servizi. Funzionamento della cassa economale e tenuta degli inventari dei beni mobili dell'Assemblea legislativa delle Marche”-.

- il titolo del Disciplinare è sostituito dal seguente: “Disciplinare per U funzionamento della cassa economale e tenuta degli inventari dei beni mobili dell’Assemblea legislativa delle Marche ”

- il Capo I avente ad oggetto: “Acquisizione in economia di beni e servizi” è soppresso;

- l’Art. 36 (Disposizioni transitorie') è soppresso

A seguito delle sopra indicate modifiche il testo del Disciplinare di cui alla delibera dell’ufficio di Presidenza n. 70/8 del 31/05/2010 è quello di cui all’allegato “B” alla presente deliberazione;

Eventuali adeguamenti delle disposizioni relative al Capo II (Funzionamento della Cassa economale) e al Capo III (Tenuta degli inventari dei beni mobili) del vecchio Disciplinare (Allegato B) saranno disposti con successivi appositi atti.

Il Servizio Amministrazione provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della presente deliberazione che sarà trasmessa a tutte le Strutture dell'Assemblea.

IL RESPONABILE D^fflocEDI MENTO

(Dott.ssa B^^^Kaponi)

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IM REG,0NE marcheIbWJ ASSEMBLEA LEGISLATIVADELIBERA N. 20 1.SEDUTA N. Q

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* _ _______ -vr~--_._____ ,_ ,

Ailegato ...... À..... a^adeliberazionen........?O D‘a ALLAGATO A~\dei......?.W 2016

DISCIPLINARE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

CAPOIAcquisizione in economia di beni e servizi

Art. 1Oggetto

1. Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,

2. Le disposizioni del presente Capo sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di procedure di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. Gli acquisti in economia sono effettuati, di norma, mediante:a) adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'alt 26 della legge 23

dicembre 1999, n,488 e art. 1, commi 455 e 456 della legge 296/2006, ovvero utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni medesime, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

b) utilizzo degli strumenti di acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) nel rispetto dell'alt. 1, comma 450, della legge 296/2006, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'alt. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i..

4. E' consentito non fare ricorso al M.E.P.A, qualora non vi sia presente il bene/servizio e la categoria merceologica oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, sia inidoneo per le necessità dell'Assemblea legislativa. L’inidoneità del bene/servizio deve essere dichiarata e motivata dal Dirigente del Servizio destinatario della fornitura.

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Allegato.................. alia7 fì 1 deliberazione n,

(lel......3 0. MAR. 2016Art. 2

Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia1. Le acquisizioni in economia sono effettuate nei rispetto degli atti di

programmazione annuale approvati con determina dell’ufficio di Presidenza.2. E' ammessa l'acquisizione in economia di beni compresi nel seguente elenco:

a) carta, stampati, registri, generi di cancelleria, francobolli, marche ovvero valori bollati, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato digitale, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni e beni di minuto consumo;

b) cassette di pronto soccorso, vestiario antinfortunistico o altro materiale occorrente per la sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) tappezzerie, vestiario, telerie, mercerie, tendaggi, nonché prodotti necessari alla loro riparazione;

d) mobili e altre attrezzature d’ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica, prodotti necessari alla loro riparazione;

e) fotocopiatrici, macchine multifunzioni, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo, attrezzature similari e relative manutenzioni;

f) personal computer, stampanti, palmari, proiettori, macchine fotografiche e attrezzature similari, nonché materiale informatico ordinario di vario genere, compresi noleggio e manutenzione, per le postazioni di lavoro;

g) attrezzature informatiche speciali, server, workstation, plotter, apparati di rete, compresi noleggio e manutenzione;

h) accessori per le riparazioni e le manutenzioni dei veicoli, carburanti, lubrificanti e altro materiale di consumo energetico;

i) attrezzi, ricambi, strumenti di lavoro, segnaletica, materiale vegetale di arredo;j) coppe, medaglie, diplomi, targhe ricordo, bandiere, corone d'alloro, omaggi

floreali, gadget, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni similari, in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, cerimonie, convegni, mostre e riunioni dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari;

k) beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile; .l) materiale di ferramenta;m) materiali e strumenti per allestimento di manifestazioni, convegni e mostre;n) beni per l’igiene e la pulizia;o) beni per lo svolgimento dell’attività di stamperia;p) beni necessari a garantire il normale funzionamento degli uffici e delle strutture

deH'Assemblea legislativa e loro manutenzione.3. E' ammessa l'acquisizione in economia di servizi compresi nel seguente elenco:

a) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, iniziative educative, nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;

b) spese di rappresentanza in occasione di solennità, feste nazionali, convegni, mostre, manifestazioni e ricorrenze varie;

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Allegato ................alladeliberazione n. ,1,

del...... 3.A..MAB, 2016c) servizi di spedizione e postali;d) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di

informazione;e) servizi di traduzione e interpretariato, trascrizione, sbobinatura e lavori di

copia, rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere, riproduzioni e di copisteria; spese per la stampa e la diffusione di documenti, periodici d'informazione, stampati speciali, ivi comprese le spese per la distribuzione e l'affissione di materiali, la produzione di materiale promozionale e pubblicitario, nonché servizi di stampa, tipografìa, litografìa anche realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica, grafica multimediale;

f) realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi;g) manutenzione, riparazione ed assistenza tecnica apparecchiature tipografiche e

affilatura lame;h) servizi appartenenti alla categoria 7 e alla categoria 12, di cui all'allegato IIA

deld.lgs. 163/2006;i) servizi di catering e di hosting;j) servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni;k) sei-vizi finanziari, di brokeraggio e assicurativi, bancari, legali, notarili e di

consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, studi e ricerche, statistica;

l) accertamenti sanitari presso strutture pubbliche o convenzionate;m) servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per amministratori e personale;n) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfìlmatura,

strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori;o) abbonamenti a banche dati;p) spedizioni e trasporti di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio,

traslochi e trasferimenti uffici;q) riparazione di tappezzerie, di indumenti da lavoro e accessori;r) riparazione ed assistenza di apparecchi da registrazione acustica, di

amplificazione visiva, di strumentazione tecnica e specialistica, di telefonia fissa e mobile e del relativo materiale accessorio;

s) riparazione di mobili e di altre attrezzature d’ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica;

t) riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, macchine utensili e relativi impianti;

u) pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, arredo bagni e servizi analoghi;

v) spese per servizi telefonici e telegrafici;w) contratti di allacciamento utenze, rinnovi contrattuali, forniture temporanee a

carattere straordinario;x) installazione, spostamento e chiusura contatori;y) verifiche periodiche impianti elettrici, telefonici, antincendio, ascensori e

similari, esclusa la realizzazione di lavori pubblici;z) servizi culturali;aa)vigilanza e servizi ausiliari per il funzionamento delle sedi regionali;

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Allegato....................aliadeliberazione n. ZDJ..... :

del.... 3.D..MÀR.. ?016

bb) servizi appartenenti all'allegato IIB del d.lgs. 163/2006 cc)servizi necessari a garantire il normale funzionamento degli uffici e delle

strutture dell'Assemblea legislativa.4. E’ comunque ammessa l'acquisizione in economia per le tipologie di beni e servizi

presenti nei cataloghi del M.E.P.A. gestito da Consip S.p.A.5. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresi consentito, a prescindere dalle

tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006.

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Allegato........... . alladeliberazione n... 2.D...1... ...

Art 3 del........O-WAR. 2016Forme di esecuzione e limiti di importo

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori ad euro 80.000,00 (IVA esclusa).

2. Le acquisizioni in economia di beni e di servizi possono essere effettuate:a) con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi

ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell'amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;

b) con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi

3. Le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ai limiti di cui al comma 1 non possono subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia

4. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

5. L'impresa affidataria resta sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non deve superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

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Allegato ............. aliadeliberazione n..... ZQ>«1 *del 2016

Art. 4Affidamento diretto

1. Il ricorso aH’affidamento diretto è consentito esclusivamente per le acquisizioni di beni e di servizi in economia rientranti nelle tipologie di cui all’art. 2 di importo inferiore ad 10.000,00 euro (IVA esclusa).

2. Si intendono affidamenti diretti anche gli Ordini di Acquisto (OdA) e le Richieste di Offerta (RdO) effettuate sul M.E.P.A alle quali siano stati invitati meno di cinque operatori.

3. Per gli affidamenti diretti per i quali non sia possibile ricorrere al M.E.P.A. si procede, di norma, con richiesta di preventivi ad almeno tre ditte individuate mediante indagini di mercato, consultazione di cataloghi e di reti telematiche e comunque in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Si può prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi di:a) nota specialità ed unicità del bene o sei-vizio da acquisire in relazione alle

caratteristiche di mercato;b) indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili

all’Assemblea.

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Al,e».................... alta

Aerazione a..... 2(jJArt. 5 1,61.....W, 2016

Responsabile unico del procedimento1. Contestualmente alla decisione di avvio di ogni procedimento di acquisizione in

economia, il Dirigente competente per l’acquisto provvede alla nomina di un responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del d.lgs. 163/2006 nonché degli articoli 272, 273 e 274 del d.p.r. 207/2010.

2. Il responsabile unico del procedimento deve essere un dipendente di ruolo dell’Assemblea legislativa, di categoria non inferiore alla D ed in possesso di adeguata preparazione e competenza in relazione ai compiti da svolgere.

3. Il responsabile unico del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali e salva diversa indicazione del Dirigente, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione.

4. Il responsabile del procedimento in particolare:a) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, designa i testimoni per

le gare al prezzo più basso; cura le pubblicazioni relative alle prestazioni da appaltare; cura la predisposizione dei bandi e degli inviti a partecipare alla gara; effettua il controllo sui livelli di prestazione, qualità e prezzo;

b) rilascia il certificato di collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite;

c) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa.5. La funzione di responsabile unico del procedimento, se non delegata ad altro

dipendente, è svolta dal Dirigente competente per l’acquisizione.6. Il nominativo del responsabile unico del procedimento deve essere indicato negli

atti della procedura, compresi gli avvisi, le lettere di invito e di ordinazione e le altre comunicazioni relative alla procedura.

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Allegato .................... alladeliberazione n.... .2.0.1. -

del...... 3.(l..MA8.2016Art. 6

Direttore dell’esecuzione1. Nell’esecuzione di contratti di servizi e forniture, di norma, il direttore

dell’esecuzione è il responsabile del procedimento.2. Nei casi previsti dall’art 300, comma 2, del d.p.r. 207/2010, contestualmente alla

decisione di avvio del procedimento di acquisizione in economia, il Dirigente competente per l’acquisizione, provvede alla nomina di un direttore deH’esecuzione del contratto diverso dal responsabile del procedimento.

3. Il direttore dell’esecuzione deve essere un dipendente di ruolo dell’Assemblea legislativa, di categoria non inferiore alla D ed in possesso di specifica competenza professionale e di titolo adeguato in relazione all’oggetto del contratto. Nei casi in cui l’Amministrazione risulti sprovvista di adeguata professionalità in grado di svolgere tale compito è ammesso l’affidamento all’esterno.

4. In particolare il direttore deH’esecuzione:a) avvia l’esecuzione della prestazioneb) effettua tutte le attività di verifica in corso d’opera;c) accerta la conformità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni

contrattuali;d) autorizza 1’emissione delle fatture;e) redige il certificato di collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione delle

prestazioni eseguite rispetto alle prescrizioni contrattuali. La verifica di conformità dichiarata dal direttore dell’esecuzione del contratto deve essere confermata dal responsabile del procedimento.

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AHegaro.......... alia

Art 7

detenizióne il 2 0 1••••••®<Ù99a«40fleS........ O.dW, 2010

Avvio della procedura di acquisizione1. L’avvio delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia deve essere

preceduto dal decreto del Dirigente competente per l’acquisto.2. Il decreto di avvio, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 163/2006 individua:

a) il responsabile del procedimento;b) l’oggetto della prestazione;c) la modalità di acquisizione;d) il quadro economico della spesa, l’importo a base della procedura e i costi della

sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenza che vanno tenuti distinti dal predetto importo base e non sono soggetti a ribasso;

e) la copertura finanziaria;f) i termini del procedimento;g) i requisiti da possedere per l’ammissione alla procedura, ai sensi degli articoli

38, 39,41 e 42 del d.lgs. 163/2006;h) il criterio di valutazione delle offerte

3. Al decreto di cui al comma 1 sono allegati:a) la lettera invito;b) l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori da invitare;c) il capitolato tecnico ed ogni altro elaborato descrittivo o grafico ritenuto

necessario per la completa definizione delle specifiche tecniche del bene o del servizio da acquisire;

d) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), ove previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro;

e) lo schema di contratto che contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra l’Assemblea legislativa e il soggetto aggiudicatario in relazione alle caratteristiche del bene o del servizio da acquisire

4. Ferme restando le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi, possono essere avviate e concluse negoziando direttamente con un unico operatore economico, esclusivamente le procedure di acquisizione di importi fino a 10.000,00 euro (IVA esclusa).

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Allegato ................ alla deliberazione n...... ,?..S. JdeI......3 £ MAR. 2016

Art. 8Svolgimento della procedura

1. Le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del d.lgs. 163/2006.

2. L’acquisizione di beni e servizi in economia è effettuata nell’ordine tramite:a) verifica della possibilità di adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi

dell'art 26 della legge 23 dicembre 1999» n.488 e art. 1, commi 455 e 456 della legge 296/2006;

b) ricorso al M.E.P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;

c) cottimo fiduciario con invio di lettera d’invito agli operatori economici individuati tramite indagine di mercato, consultazione di cataloghi anche di mercati elettronici propri o di altri amministrazioni e di reti telematiche e comunque in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento

3. L’indagine di mercato di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo è svolta, di norma, previo avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’Assemblea legislativa e nel Bollettino ufficiale della Regione Marche per un periodo non inferiore a dieci giorni. I?avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare l’offerta, con riferimento alla specificità del bene o del servizio da acquisire. L’avviso deve altresì contenere una descrizione degli elementi essenziali della procedura.

4. Nel caso di ricorso ai mercati elettronici di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, gli operatori economici da invitare alle Richieste di Offerta (RdO) sul M.E.P.A. sono scelti tra quelli abilitati per il bando di riferimento.

5. Nelle Richieste di Offerta sul M.E.P.A. e nelle altre procedure di cottimo fiduciario è richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione. Agli operatori selezionati è spedita una lettera d’invito e/o capitolato contenente, di norma, le seguenti informazioni:a) l’oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e importo massimo

previsto;b) modalità e termine per la ricezione delle offerte;c) le garanzie eventualmente richieste al contraente;d) il periodo di giorni di validità delle offerte stesse;e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, gli elementi di valutazione con i relativi pesi ponderati;f) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso

di presentazione di un’unica offerta valida;g) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico

tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

h) le modalità e il termine di esecuzione della prestazione;

10

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Allegato

deliberazione n.....dei..... 2016

aliaIQO'

Ì) le modalità e i termini di pagamento;j) le eventuali penalità;k) i requisiti soggettivi richiesti per l’affidamento e la richiesta all’offerente di

rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

l) il nominativo del responsabile unico del procedimento e, se diverso, del direttore dell’esecuzione;

m) ogni altra indicazione che si rendesse necessaria per la particolarità del bene o del servizio da acquisire.

6. Qualora non venga utilizzato il M.E.P.A. la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre. Le stesse garanzie di integrità devono essere mantenute anche nello svolgimento di Richiesta di Offerta sul M.E.P.A., qualora sia necessario richiedere documenti di gara con modalità di invio tradizionali.

7. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito o pubblicazione della Richiesta di Offerta sul M.E.P.A.. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

il

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Attentò «. . . . . •. . . . . . . . . . 31,4dèlibèt^^lotte n. ...2.D..X * 'A

dèi. . . . . . . .&&.» 2016Art. 9

Verifica dei requisiti1. Con riferimento ai requisiti di ordine generale, per importi inferiori ad € 5.000,00

si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando i controlli di cui dall'art. 71 del d.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi.

2. Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 41 e 42 del d.lgs 163/2006, per importi inferiori ad € 20.000,00 si può prescindere dagli accertamenti previsti per legge, effettuando i controlli di cui all'art. 71 del d.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati dubbi,

12

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AUe8a,°....................alla«leiibi'naiong n........ ,2 0 # j 4,

. ,J«I........2016Art. 10

Valutazione delle offerte1. Nelle procedure di cottimo fiduciario l’individuazione della migliore offerta con

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata da una Commissione di gara costituita da tre membri e nominata con provvedimento del Dirigente competente. Tale Commissione è presieduta dal medesimo Dirigente o da un suo delegato.

2. L’individuazione della migliore offerta con il criterio del prezzo più basso è effettuata dal responsabile del procedimento assistito da due testimoni.

3. La Commissione di cui al comma 1 è costituita con provvedimento del Dirigente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta,

4. Le operazioni della Commissione si svolgono in sedute pubbliche, ad esclusione di quelle ove si effettuano valutazioni tecnico-discrezionali delle offerte.

5. Delle operazioni della Commissione deve essere redatto un verbale di gara a cura di un membro della Commissione che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante o da un soggetto appositamente nominato segretario verbalizzante dal presidente. Nel caso di individuazione dell’offerta al prezzo più basso, il verbale è redatto dal responsabile del procedimento e sottoscritto anche dai due testimoni.

6. Al termine delle operazioni, la Commissione o il responsabile dei procedimento predispongono la graduatoria di gara ed aggiudicano provvisoriamente l’acquisto al miglior offerente.

7. Nelle procedure di cottimo effettuate sul M.E.P.A. il verbale può essere sostituito dal documento di riepilogo generato dai sistema.

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Alleato—.......... a7 0 1 n. . . . . . .

rìtìì 3 0 MAR. 2016Art. 11

Aggiudicazione definitiva1. L’aggiudicazione definitiva, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, è

disposta con decreto del Dirigente competente per l’acquisizione. Con il medesimo atto dirigenziale viene impegnata la spesa sul competente capitolo di bilancio.

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Allegato................ aliadeliberazione n.......£flj.

.... ••••3.(MWb 2016Art. 12

Codice identificativo di gara e pagamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

1. Per ie procedure di acquisto in economia deve essere acquisito il codice identificativo di gara (CIG/SmartCIG) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC - ex AVCP), che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall’Autorità stessa.

2. Per gli acquisti in economia è dovuto il pagamento, sia da parte della stazione appaltante sia da parte dei concorrenti, del contributo a favore dell’ANAC, istituito dall’alt. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266, con le modalità ed i limiti di importo stabiliti dall’Autorità medesima.

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Allegato...........deliberazione n.

, alla20.. 1.

Art. 13 del....... U.w.2016Garanzie

1. Le offerte e la regolare esecuzione dei contratti sono garantite dalla cauzione provvisoria e dalla cauzione definitiva previste dagli articoli 75 e 113 del d.lgs 163/2006.

2. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento fino a 10.000,00 euro, comprensivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, è possibile prevedere che l’offerta non sia corredata della garanzia di cui all’art. 75 del d.lgs 163/2006 e che l’aggiudicatario non sia obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs medesimo.

3. Non è possibile avvalersi della possibilità che l’aggiudicatario non sia obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/2006 nel caso in cui il pagamento del corrispettivo avvenga mediante acconti in corso di esecuzione.

4. La cauzione definitiva è svincolata dal dirigente competente per l’acquisto, previa verifica dell’esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

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Allegato alla

Art. 14

deliberazione n.del. . . . . . . 3.fl,.KAR, 2016

Stipulazione del contratto1. Ogni procedimento di acquisizione di beni e servizi comporta la stipulazione di

un contratto.2. I contratti per le forniture ed i servizi in economia possono essere stipulati a

mezzo di scrittura privata non autenticata che può anche consistere in apposito scambio di corrispondenza commerciale con cui l’amministrazione aggiudicatrice dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi.

3. In caso di acquisti di beni e sei-vizi attraverso il M.E.P.A., il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall’amministrazione aggiudicatrice.

4. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in tutti i casi previsti dalla legge.

5. La stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di cui all’art. 7, comma 2, lettera f, del presente disciplinare.

6. Salvo i casi di acquisti di beni e seivizi attraverso il M.E.P.A., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono aH’Amministrazione di attendere il decorso del termine predetto.

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34 I f *9 t<

Art, 15Variazioni dell’importo contrattuale

1. La stazione appaltante può richiedere la variazione dei contratti stipulati nei casi e nei modi previsti dal contratto medesimo.

2. Nei casi previsti dal contratto, la stazione appaltante può chiedere all’appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione solo fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. In caso di successive variazioni, gli incrementi o le diminuzioni si cumulano e, ai fini della valutazione del predetto limite del quinto, si rapportano all’importo originario del contratto stipulato. Non sono comunque ammesse le variazioni che elevano l’importo contrattuale in misura superiore alle soglie massime previste agli articoli 3 e 4 del presente disciplinare.

18

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Allegato...... ............ aliadeliberazione n......

Art. 16 del .. . . . . . . .3X<«. ?at6

Verifiche della regolare esecuzione e pagamenti '1. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione della prestazione

oggetto di acquisizione in economia, verificando che essa sia eseguita in conformità ai documenti contrattuali.

2. Il collaudo o la verifica di regolare esecuzione sono avviati entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione o entro il diverso termine stabilito contrattualmente.

3. A seguito del collaudo e della verifica viene redatta attestazione di regolare esecuzione, emessa dal responsabile del procedimento entro e non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.

4. Non è obbligatorio redigere l’attestazione di cui al comma precedente nelle acquisizioni di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000,00; in tali casi, l’atto di liquidazione include implicitamente l’attestazione della verifica della regolarità dell’esecuzione di quanto richiesto.

5. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura, il Dirigente competente dispone la liquidazione sul conto coll'ente dichiarato dalla ditta operante nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge 136/2010.

6. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

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Allegato................. » alla

CAPO II Lavori in economia

deliberazione n. ...Z.Vdel.......19.» 28”

Art. 17Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 40.000,00 euro.2. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni di cui all'art.

125 del d.lgs 163/2006, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo. Con riferimento alle lettere b) e c) del medesimo articolo, vengono di seguito ulteriormente specificate le tipologie di intervento:- manutenzione di opere e impianti: inteiventi di manutenzione ordinaria, come

definiti dal d.P.R. 6 giugno 2001, n, 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti in uso aU’Assemblea legislativa;

- interventi non programmabili in materia di sicurezza: interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica.

3. L'affidamento in economia, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, del d.lgs 163/2006.

20

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Allegato........ ..........alladeliberazione n.

Art. 18 del.... MAR, 7016Limiti di applicazione

È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi negli importi e nelle tipologie di cui al precedente articolo.

Art. 19Contratti misti

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni del presente Capo se l'importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto come previsto dall'alt. 14 del d.lgs 163/2006

Art. 20 Affidamento diretto

1. Per i lavori in economia di importo fino a 10.000,00 euro si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte individuate mediante indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante e comunque in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dei principi dì trasparenza, rotazione e parità di trattamento

2. Si può prescindere dai preventivi qualora la specialità o particolarità dei lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti.

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Allegato...........deliberazione n.

Art. 21Cottimo fiduciario

del......2016

1.

2.

3.

4.

5.

Per lavori di importo superiore a 10,000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, Paffidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante,Come criterio di selezione delle offerte è preferibile utilizzare quello del prezzo più basso.Per assicurare celerità alla procedura di affidamento e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei requisiti richiesti in ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dai d.lgs 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010. Prima della stipula del contratto si procede alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell’intervento.L’affidamento mediante cottimo fiduciario è disposto con provvedimento del Dirigente competente.Gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicate sul sito web istituzionale della stazione appaltante.

22

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Allegato...................alladeliberazione n .?..?, àJ„

Art. 22 del........,3,D,,MAR, 20)6

Contenuto del contratto di cottimo1. 11 contratto di cottimo deve indicare:

- l'elenco dei lavori;- i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;- le condizioni di esecuzione;- il termine di ultimazione dei lavori;- le modalità di pagamento;- le penalità in caso di ritardo;- il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di

inadempimento ai sensi dell'art. 137 del d.lgs 163/2006.

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Al!cw"................. ..^ibei tìzioue n. , \ a

Art. 23 dCl "

Contabilità dei lavori e Certificato regolare esecuzione1, La contabilità dei lavori in economia è disciplinata dalle norme vigenti in materia

previste dal d.P.R. 207/2010; si applicano le norme ivi previste sulla contabilità semplificata mediante apposizione del visto del responsabile del procedimento sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro effettivamente svolto con quanto fatturato.

2, Per i lavori in economia non si procede al collaudo; il direttore dei lavori emette, entro tre giorni dall’ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione. In luogo di tale certificato, il responsabile del procedimento appone il visto sulle fatture di spesa.

Al t. 24Norme di rinvio per la disciplina dei lavori in economia

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, si applicano ai lavori in economia le norme ed i principi previsti nel Capo I, in quanto compatibili con la materia dei lavori pubblici, nonché le disposizioni in materia del d.lgs 163/2006 e del d.P.R. 207/2010.

24

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.., i •

ALLEGATO B

“DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE E TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE”.

INDICE

CAPO I - SOPPRESSO con deliberazione UdP n..... Dei.......

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE

Art. 10 - (Cassa economale)Art. 11- (Fondo cassa economale)Art. 12 - (Anticipazione per gli autisti)Art. 13 - (Liquidazione e pagamento delle spese)Art. 14 - (Acconti per missioni)Art. 15 - (Scritture contabili)Art. 16 - (Rendiconto!)Art. 17 - (Responsabilità e vigilanza)

CAPO 111 - TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILIArt, 18 - (Disposizioni generali)Art. 19- (Consegnatario e sub-consegnatari)Art. 20 - (Responsabilità del Consegnatario e dei sub-consegnatari)Art. 21 - (Chiusura dei conti)Art. 22 - (Beni mobili e loro classificazione)Art. 23 - (Classificazione dei Beni mobili)Art. 24 - (Registro inventario generale)Art. 25 - (Giornale di entrata e di uscita)Art. 26 - (La valutazione dei beni e la rinnovazione degli inventari)Art. 27 - (Aggiornamento dei valori)Art. 28 - (La dislocazione dei beni mobili)Art, 29 - (La manutenzione dei beni mobili)Art. 30 - (Le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei beni mobili in uso)Art. 31 - (I beni mobili non soggetti alla iscrizione in inventario)Art. 32 - (Il registro delle materie di facile consumo e degli oggetti fragili)Art. 33 - (I discarichi inventariali)Art. 34 - (Dei beni ed apparecchiature di natura informaticaArt. 35 - (Dei beni mobili non più utilizzabili)

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 36 - (Disposizioni transitorie) Soppresso con deliberazione UdP n...... Del....Art. 37 - (Abrogazione)

1

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Allegato.................. aita20 1 deliberazione n.....

, , 3 0 MAR. 2016del..... .......... .CAPO I

Soppresso con deliberazione UdP n...... Del......

CAPO II FUNZIONAMENTO DELLA CASSA ECONOMALE

Art 10(Cassa economale)

1. All’inizio di ogni esercizio viene assegnato all’Economo, mediante mandato tratto su apposito capitolo di bilancio, un fondo di anticipazione per provvedere al pagamento delle spese di cui all'art. 1 commi 2 e 3 urgenti ed improrogabili. Le richieste per spese di importo fino a cinquemila euro, al netto degli oneri fiscali, presentate previa emissione di appositi buoni d’ordine datati e numerati progressivamente e adeguatamente motivate, devono essere autorizzate dal dirigente dell’Area Gestione Ammnistrativa.

2. È consentito derogare al limite di importo di cui al comma 1 per le seguenti tipologie di spesa:a) pagamenti con scadenza fissa, al fine di non incorrere in interessi di mora e ritardato

pagamento;b) spese postali per accredito dei conti correnti riferiti alle affrancatici in uso presso la

struttura assembleare.

3. Per l'attività della cassa economale viene acceso presso l'istituto di credito incaricato del servizio di cassiere speciale un apposito conto corrente bancario, intestato "Assemblea Legislativa delle Marche - fondo cassa economale”, sul quale è depositato il fondo di cui aH'articolo 11. A valere sul conto corrente stesso è consentita la richiesta di utilizzo di una carta di credito o carta prepagata utilizzabile esclusivamente daH’Economo.

4. La cassa economale è gestita dal Responsabile della P.O. Economato che opera presso ('Area Gestione Amministrativa sotto la responsabilità del dirigente della struttura medesima.

5. Le somme depositate presso la cassa economale ed i valori custoditi sono assicurati contro i rischi del furto e connessi.

Art. 11(Fondo cassa economale)

1. Il fondo di cassa economale è commisurato alle presumibili esigenze delle strutture assembleari. Le quote di anticipazione riferite a ciascun capitolo di bilancio sono considerate somme impegnate per il corrispondente importo annuo e portate in detrazione alla disponibilità dei rispettivi capitoli.

2. La cassa economale può effettuare pagamenti, diversi da quelli indicati all'articolo 12, quali erogazione di acconti, spese per notifica di atti amministrativi e spese per le quali siano previste condizioni particolari di pagamento, anche per conto di altre

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Allegato..... .............deliberazione n. ...^

alla20 1

fiscalmente valida, compatibilmente con la disponibilità finanziarie.

Art. 12(Anticipazione per gli autisti)

1. Il Dirigente dell’Area Gestione Amministrativa, annualmente, con proprio decreto autorizza {'Economo ad assegnare una dotazione agli autisti avvalendosi del fondo di cassa economale, per spese di modesta entità necessarie all’espletamento del servizio.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque in caso dì cessazione dell'incarico di autista, le anticipazioni devono essere restituite alla cassa economale.

Art. 13(Liquidazione e pagamento delle spese)

1. Il soggetto che ha richiesto l'effettuazione della spesa, in forma economale, ne attesta la regolarità del titolo, indicando l'identità dei creditore, la prestazione effettuata, l'ammontare dell'importo da pagare.

2. L’Economo effettua I pagamenti dopo aver verificato la conformità dell'ordine, la regolarità della liquidazione e, ove necessario, l'avvenuta annotazione del materiale in carico inventariale.

Art. 14(Acconti per missioni)

1. L'acconto ai soggetti aventi diritto al trattamento di missione a carico della Regione viene erogato nella misura del 75% della spesa presunta con fondi della cassa economale dietro presentazione deirautorizzazione alla missione, accompagnato da apposito modulo riepilogativo delle spese per ia quantificazione dell'anticipo.

2. All’atto dell'erogazione dell'acconto viene redatta ricevuta in duplice copia, di cui una per il dipendente che la allega alla richiesta di pagamento della missione e l'altra per la cassa economale ai fini del successivo rendiconto.

3. Su richiesta del dipendente l'acconto può essere erogato anche tramite bonifico bancario.

4. Il cassiere trasmette mensilmente, anche con mezzi informatici, l’elenco degli acconti corrisposti e da recuperare alla struttura competente in materia di gestione economica del personale per ia liquidazione del rimborso delle spese di missione.

5. L’Economo può erogare acconti a soggetti comunque autorizzati ad espletare missioni per conto dell'Assemblea Legislativa , i cui costi sono imputati a capitoli diversi da quelli utilizzati a tale scopo per il personale regionale,

3

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Allegato..... ........... ... alla.... . 20 1, adeliberazione n......... .del. . . . . ,?„0 .HA?. 2M8

6. Decorsi 3 (tre) mesi dall’erogazione, gli acconti non ancora recuperati ai sensi del comma 4 sono recuperati mediante trattenuta sullo stipendio o altri compensi e emolumenti a seguito di idonea comunicazione del dirigente dell'Area Gestione Amministrativa da trasmettere al dirigente della struttura competente in materia di gestione economica del personale e al soggetto interessato.

Art. 15(Scritture contabili)

1. Il cassiere redìge il giornale di cassa ai fini della quadratura della cassa indicando i movimenti delle entrate e delle uscite, le anticipazioni riscosse e versate distinte per anno, i rendiconti presentati, rimborsati e da rimborsare, i tìtoli pagati da rendicontare, il totale degli anticipi di cui all’articolo 14, il saldo del conto corrente bancario e i contanti in cassa.

2. La situazione di cui al comma 1 accerta la corrispondenza tra il totale delle anticipazioni in carico alla cassa economale e l’effettivo stato di utilizzo.

Art. 16(Rendiconto)

1. L’Economo cassiere redige mensilmente il rendiconto dei pagamenti effettuati, distintamente per ogni capitolo di bilancio cui le spese si riferiscono e inoltra la documentazione giustificativa dei pagamenti alla struttura regionale competente in materia di ragioneria e controllo della spesa.

2. L'Ufficio di Presidenza approva il rendiconto e l’Economo ottiene il discarico delle somme.

3. A chiusura di ogni esercizio e comunque quando tutti i rendiconti delle spese effettuate sono stati rimborsati, l’Economo provvede al versamento alla tesoreria regionale dell'integrale importo del fondo di cui all'articolo 11.

4. L’Economo effettua il versamento al cassiere speciale dell'Ente degli interessi attivi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 10, comma 3, a seguito di apposita comunicazione dell'istituto di credito.

5 Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio l’Economo trasmette i conti giudiziali delle riscossioni e delie spese alla struttura assembleare competente che provvede ai successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 17(Responsabilità e vigilanza)

1. L'Economo ed i collaboratori sono personalmente responsabili delle somme ricevute, sino a che non ne abbiano ottenuto il totale discarico.

4

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AIiegato.................... alladeliberazione u.del ......

2. In caso di cessazione dall'incarico viene effettuata la consegna della cassa al dipendente subentrante previa verifica svolta alla presenza del dirigente della struttura competente. Una copia del verbale redatto è consegnata al cassiere uscente.

3. La vigilanza sul funzionamento della cassa economale viene svolta dalla struttura competente in materia di ragioneria, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione).

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Allegato.................... all»deliberazione n. «^mIXq'Laqm

del........?.?.>■ 20WCAPO 111

TENUTA DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI

Art. 18Disposizioni generali

1. Con il presente Capo si intende disciplinare la gestione dei beni mobili acquisiti e nella disponibilità dell’Assemblea Legislativa delle Marche, individuati secondo le norme del codice civile e che appartengono ai patrimonio disponibile.

2. I beni mobili acquisiti nella disponibilità dell’assemblea legislativa fanno parte del patrimonio della Regione Marche e sono Inseriti nel rendiconto generale della Regione.

3. La gestione operativa degli adempimenti previsti nel presente disciplinare viene effettuata mediante l’impiego di procedure informatizzate.

Art. 19Consegnatario e sub-consegnatari

1. Il Dirigente dell’Area Gestione Amministrativa è consegnatario dei beni mobili acquisiti e neila disponibilità dell’Assemblea legislativa inscritti nel Registro Inventario generale di cui all'art. 24

2. I Dirigenti responsabili delle Strutture dell’Assemblea acquisiscono con il conferimento dell’incarico, la responsabilità di sub-consegnatari relativamente alle dotazioni di beni mobili inscritti nel Registro Inventario generale che siano assegnati alla struttura stessa. Agli stessi è altresì demandata la cura degli altri adempimenti previsti nel presente disciplinare, per il cui assolvimento possono avvalersi del personale dipendente specificatamente individuato.

3. I beni assegnati ai Gruppi Consiliari, elencati nel Registro Inventario Generale, sono dati in carico con apposito verbale ai Presidenti del Gruppi che assumono la responsabilità di sub-consegnatari.

4. Qualora i gruppi consiliari, acquistino con i fondi erogati mensilmente beni mobili utili per l’attività istituzionale del gruppo, gli stessi sono tenuti a comunicarlo tempestivamente all’Area Gestione Amministrativa per l’iscrizione nell’inventario generale dell’Assemblea Legislativa.

5. Tutti i beni inventariati che non sono stati consegnati ai sub-consegnatari restano in carico al Consegnatario.

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Responsabilità del Consegnatario e dei sub-consegnatari

1. Il consegnatario ed i sub-consegnatari in qualità di agenti contabili sono personalmente responsabili, fino a quando non ne abbiano ottenuto legale discarico, dei beni mobili loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all’ente da loro azione ed omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

2. La consegna dei beni si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve ovvero tra consegnatario e sub-consegnatario cessante e quello subentrante. Nel verbale dovrà essere dato atto dell’eseguita ricognizione dei beni; lo stesso sarà redatto in tre esemplari, di cui uno rimane conservato agli atti di ufficio dal subentrante, uno è rilasciato al cessante e uno al Consegnatario.

3. In sede di prima attuazione del presente disciplinare la consegna dei beni verrà effettuata direttamente dal Responsabile della P.O. Provveditorato al consegnatario e ai sub-consegnatari di cui airarticolo 19 per la parte di rispettiva competenza mediante un verbale unico.

Art. 21 Chiusura dei conti

1. Alla fine di ogni esercizio il Dirigente dell’Area Gestione Amministrativa per il tramite del responsabile della P.O. Provveditorato provvede alla chiusura dei conti ed alla compilazione di un prospetto dimostrativo dal quale risulti, distintamente per ciascun gruppo e per ciascuna categoria di oggetti, la situazione esistente al principio dell'esercizio, le variazioni verificatesi durante l’anno e la situazione finale per quantità ed importo, tenuto conto dei coefficienti previsti nelle tabelle ministeriali allegate al presente disciplinare e dall’art.34 per i materiali informatici.

2. Tale prospetto, necessario ai fini della predisposizione del Conto generale del patrimonio di cui all’art. 65 della L.R. 31/2001, deve essere trasmesso alla Ragioneria dell’Assemblea legislativa entro il mese di febbraio di ogni anno e per il successivo inoltro alla Ragioneria della Giunta regionale ai fini dell’inserimento nel conto generale della Ragioneria.

Art. 22Beni mobili e loro classificazione

1. Gli oggetti costituenti il patrimonio mobiliare dell’Assemblea legislativa si distinguono in due gruppi:

A. OGGETTI DUREVOLI: che comprendono i mobili ed arredi d’ufficio, le dotazioni di biblioteca, le macchine, gli apparecchi, gli strumenti e gli utensili di ogni specie, e altri simili oggetti.

B. MATERIALI DI CONSUMO, FACILMENTE DETERIORABILE: che comprendono le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l’uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente

2. I beni mobili durevoli, appartenenti al primo gruppo, sono inventariati mediante iscrizione nel REGISTRO INVENTARIO GENERALE, in conformità al quadro di classificazione di cui all’articolo successivo, gli oggetti del secondo gruppo sono annotati in appositi REGISTRO CARICO E SCARICO, (allegato n. 3)

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Art. 23Classificazione dei Beni mobili

1. Agli effetti dell'iscrizione in inventario i beni mobili durevoli, anche ai fine di verificarne la consistenza e la valorizzazione del patrimonio dell’Assemblea legisltiva, sono suddivisi con la seguente classificazione :

BENI MOBILI NON DISPONIBILICATEGORIA I - Mobili e masserizie per le strutture dell’Assemblea legislativa;CATEGORIA 2 - Automobili aeromobili e natanti;CATEGORIA 3 - Impianti telefonici telegrafici;CATEGORIA 4 - Macchine dattilografiche e da riproduzione e da calcolo (tra cui apparecchiature informatiche)CATEGORIA 5 - Strumenti e oggetti diversi

MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICOCATEGORIA 1: Libri e pubblicazioniCATEGORIA 2: Quadri, statue e incisioni e opere d'arte.

2. Le medaglie, coppe, trofei ed altri oggetti simili destinati alla distribuzione, per scopi di rappresentanza, non vengono inventariati e sono consegnati daH’Economo al Responsabile della Segreteria del Presidente previa iscrizione in un registro di carico e scarico di cui alla delibera dell’ufficio di Presidenza n. 217/20 del 14/11/2005.

Art. 24Registro inventario generale

1. L’iscrizione nel Registro Inventario Generale dei beni mobili avviene a cura del Consegnatario che si avvale della competente struttura P.O. Provveditorato al momento dell’acquisizione dei beni e va effettuata per singolo bene.

2. Per ciascun bene da iscrivere nel Registro Inventario generale sono previste le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo di carico o di scarico;b) numero inventariale attribuito;c) tipo di acquisizione;d) categoria di appartenenza;e) denominazione e descrizione dello stesso;f) servizio o struttura di assegnazione;g) ubicazione (edificio, piano e stanza);h) valore determinato in base al prezzo di acquisto o, mancando questo per

qualsiasi motivo, in seguito a stima.

3. La registrazione in inventario avviene con la compilazione del buono di carico redatto in tre copie di cui una rimane agli atti del consegnatario e le altre da trasmettere per via telematica certificata al sub-consegnatario competente, che avrà cura di inviarla al destinatario del bene.

4. L’inventario generale mobiliare deve essere redatto in due esemplari, di cui uno rimane agli atti dell’ufficio del consegnatario e uno agli atti dell’ufficio Ragioneria.

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5. Ai sub-consegnatari, viene annualmente trasmesso dal consegnatario l’elenco aggiornato dei beni assegnati alle rispettive strutture, della cui conservazione essi sono responsabili.

Art. 25Giornale di Entrata e di uscita

1. Il consegnatario per il tramite della competente struttura P.O. Provveditorato tiene il giornale di entrata (aumenti) e di uscita (diminuzioni) dei beni mobili che permette dì tenere in evidenza, in ordine cronologico, per ogni esercizio finanziario, le quantità dei beni in aumento ed in diminuzione.

2. Nel giornale di entrata e di uscita sono previste le seguenti indicazioni:

• numero progressivo• data di carico e scarico• descrizione del bene• valore del bene

Art, 26La valutazione dei beni e la rinnovazione degli inventari

1. Di regola i beni mobìli si iscrivono nel Registro Inventario generale e nel Giornale di entrata ed uscita per il loro prezzo d’acquisto,

2. Ogni cinque anni si provvede all’aggiornamento ed alla rinumerazione del Registro Inventario generale, se necessario anche mediante ricognizione dei beni, nonché alla rivalutazione degli stessi, sulla base di quanto previsto nell’art. 27.

Art. 27Aggiornamento dei valori

1. Per l’aggiornamento dei valori mobili in uso si procederà annualmente mediante l’utilizzazione del criterio dei coefficienti delle tabelle ministeriali allegato al presente disciplinare - TAB 1 e 2 - avvalendosi di procedure informatizzate.Tale criterio sarà applicato, secondo le modalità del D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002:

A. Per i beni appartenenti alla categoria I con riferimento alla tabella 1 :B. Per i beni appartenenti alla categoria II, III IV e V con riferimento alla tabella

2.C. Per le strumentazioni informatiche il valore si intende ammortizzato (valore

zero) nel termine di anni cinque, ai sensi dell’articolo 17, comma 20° L. 127/1997.

Ove, in seguito all’aggiornamento così effettuato, il valore risulti azzerato, il bene rimarrà iscritto nel registro inventario generale con il valore simbolico di € 5,16.

2. Per I sottoelencatì beni si procederà alla rivalutazione ogni cinque anni, come di seguito specificato:

a) Per i beni di pregio od aventi caratteristiche artistiche ed oggetti d’arte, costituenti dotazione dell'ufficio, si dovrà ricorrere al criterio di stima prudenziale tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di

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conservazione dei beni. Nei casi di particolare pregio ci si potrà avvalere dell'opera di esperti in materia;

b) I libri e le pubblicazioni di carattere non ufficiale andranno valutati al prezzo di copertina, anche se pervenuti in dono; in mancanza di prezzo si prowederà mediante stima,

c) I metalli preziosi dovranno essere conteggiati sulla base del valore intrinseco di mercato (peso del metallo prezioso moltiplicato per la quotazione alia data della valutazione).

Art. 28La dislocazione dei beni mobili

1. Su tutti i beni iscrìtti in INVENTARIO deve essere apposto, a cura del Provveditorato, apposita targhetta autoadesiva personalizzata che riporti la ragione sociale dell’Assemblea Legislativa regionale, la numerazione progressiva d’inventario sovrastampata e irremovibile.

2. A cura dei rispettivi sub-consegnatari dovrà essere compilata una "SCHEDA", riepilogativa per stanza prodotta mediante procedure informatizzate, indicante i mobili, le attrezzature, le macchine e ogni altro bene contenuti in ciascuna stanza o locale d’ufficio, con indicazione del numero d’inventario e della categoria.

3. Un esemplare di tale scheda, debitamente firmato dai sub-consegnatari, deve essere esposto nella stanza o locale relativo, agli effetti delle future ricognizioni da parte del consegnatario; altro esemplare è conservato dagli stessi sub­consegnatari.

4. Eventuali variazioni della dislocazione dei beni per spostamento o deperimenti debbono risultare da entrambe le schede così come le indicazioni delle date delle verifiche e degli accertamenti eventualmente svolti. Di tali variazioni viene data comunicazione al consegnatario.

5. Nessuno spostamento di mobili, arredi, attrezzature macchine e altri beni da stanza a stanza può essere effettuato senza preventiva autorizzazione dei sub­consegnatari.

6. Nessun trasferimento di mobili, arredi, attrezzature, macchine e beni vari può essere effettuato fra sub-consegnatari diversi senza la preventiva autorizzazione del consegnatario, al quale compete la valutazione circa la opportunità dei suddetti trasferimenti per una migliore utilizzazione dei beni.

7. I beni mobili che si trovano in ambienti di uso comune vengono presi in consegna direttamente dal consegnatario, fatte salve specifiche assegnazioni alle Strutture.

Art. 29 La manutenzione dei beni mobili

1. Le operazioni di manutenzione e di riparazione di mobili, macchine, attrezzature varie ed impianti sono, di norma, effettuate dal Provveditorato, che procederà in base alle vigenti disposizioni.

2. I sub-consegnatari hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente la necessità di lavori di manutenzione o riparazione occorrenti.

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Allegato...........deliberazione n.

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Art. 30del.......O..W/ 2016

Le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni dei bene mobili in uso

1. Nel corso delle ricognizioni o in sede di accertamenti effettuati dal consegnatario o dai sub-consegnatari, possono verificarsi discordanze fra le situazioni di fatto e ie scritture inventariali e cioè: beni che risultano esistenti ma che non sono stati registrati, ovvero beni che sono stati registrati ma che risultano mancanti.

2. Nel primo caso si procederà sollecitamente all'assunzione in carico fra le sopravvenienze attive nella categoria di appartenenza del bene non iscritto; nel secondo, dovrà essere accertata la natura della mancanza e quindi, qualora sussistano le condizioni si dovrà procedere all'accertamento delle eventuali responsabilità e al compimento degli adempimenti conseguenti.

Art. 31I beni mobili non soggetti alla iscrizione in inventario

1. Non vanno inclusi nell’inventario i beni di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali e oggetti che per l’uso continuo sono destinati a esaurirsi o a deteriorasi rapidamente. Pertanto non dovranno essere inventariati i seguenti oggetti indipendentemente dal prezzo:

> impianti elettrici per illuminazione, eccettuati i lampadari, i diffusori, i lumi da tavolo;> interruttori, commutatori, prese di corrente, porta-lampade,bracci da muro per

lampadine elettriche;> zerbini, cestini per carta straccia, cuscini per poltrona;> cariche di scorta per estintori;> oggetti di cancelleria;> oggetti di vetro, terracotta e di porcellana fatta eccezione per gli oggetti di pregio e

dì valore artistico e per gli specchi e servizi completi di vasellame e di cristalleria;> timbri di gomma e cuscinetti ;> tendine per finestre e balconi;> impianti di campanelli elettrici, eccettuati i quadri indicatori e le suoneria;> i libri e le pubblicazioni acquistati per essere utilizzati come strumenti di lavoro.

2. Non vanno, altresì, inventariati, in quanto da considerare di facile consumo, gli stampati, i registri, la carta bianca e da lettere i prodotti cartotecnici, i dischetti magnetici, i cd-rom, il legname, le colle il materiale di ferramenta, i materiali di ricambio per automezzi e ogni altro prodotto in genere per il quale l’immissione in uso corrisponde al consumo.Sono inoltre da annoverare tra i materiali di facile consumo i programmi applicativi (software), a prescindere dal costo, in considerazione del loro uso, della loro rapida obsolescenza e della loro particolare natura che non consente l’acquisizione della proprietà ma soltanto il diritto d’uso del bene.Non sono inventariati i beni che vengono installati in modo fisso nelle strutture edilizie, quali pareti attrezzate, impianti di condizionamento o di aspirazione, termoventilatori, cappe aspiranti, tende veneziane, quadri elettrici, plafoniere e simili.Infine gli oggetti di rappresentanza non vengono inventariati, ma presi in carico dall’Economo che dopo aver provveduto al contestuale scarico su apposito registro

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li consegna al Presidente. (Disciplinare Spese di rappresentanza delibera n. 217/20 dei 14/11/2005).

Art. 32Il registro delle materie di facile consumo e degli oggetti fragili

1. I beni mobili di cui al precedente articolo non iscritti nel Registro Inventario Generale, sono registrati in un apposito registro denominato "Registro delle materie di facile consumo e degli oggetti fragili".

2. Il carico in tale registro è effettuato a cura del responsabile del magazzino, sotto la responsabilità del Provveditore dell'Assemblea legislativa, sulla base di apposito buono di entrata rilevabile dalle bolle di consegna, mentre lo scarico avviene al momento della consegna ai singoli servizi con la compilazione del buono di scarico e contestuale annotazione nel registro suddetto.

3. Il Dirigente dell’Area Gestione Amministrativa determina annualmente le risorse finanziarie destinate all’acquisto del materiale di facile consumo, programmando i fabbisogni prevedendo una politica di acquisti mirata a coniugare il prezzo con la qualità senza pregiudicare le esigenze funzionali della struttura. Alla fine di ogni esercizio il provveditore presenta al dirigente il rendiconto annuale, dove sono riportate le consistenze iniziali, le loro variazioni e le rimanenze finali.

4. I materiali di facile consumo, che prima della consegna siano divenuti inservibili, sono eliminati, a cura del Provveditore, dal registro con una annotazione che ne specifichi le ragioni.

Art. 33I discarichi inventariali

1. Le variazioni nelle consistenze inventariali per cessioni di beni ad altre Amministrazioni, per vendite, permute e cessioni gratuite per qualsiasi motivazione debbono essere sempre autorizzate con decreto del Dirigente dellArea Gestione Amministrativa ed effettuate a mezzo di moduli standard indicanti con precisione ì motivi della variazione, secondo quanto previsto dal RD 827/1924 articolo 194.

2. Gli estremi dei buoni di discarico devono essere annotati nel Giornale delle Entrate e delle Uscite e nel registro inventario generale di cui aH’articolo 24 ed allegati al decreto.

3. Le variazioni per passaggi ad altri servizi o strutture sono giustificate allegando al buono di scarico quello di carico rilasciato dal sub-consegnatario al quale i mobili vengono assegnati.

Art. 34Beni ed apparecchiature di natura informatica

1. Per quanto concerne il valore dei beni e le apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, esso si intende ammortizzato nel termine massimo di anni cinque, secondo quanto previsto daH'art. 17, comma 20 della L. 127/1997. Per il discarico del materiale non più utilizzabile viene fatto rinvio a quanto previsto al comma 21 dello stesso articolo.

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Art. 35Beni mobili non più utilizzabili

1. I beni mobìli non più utilizzabili per le esigenze funzionali deH'Amministrazione posti fuori uso dal consegnatario, previo parere di una Commissione allo scopo istituita (delibera n. 694 del 19/01/2007), possono essere dismessi secondo il seguente ordine di priorità :

• alienati a titolo oneroso a terzi con l'osservanza delie modalità previste dalla normativa dei contratti pubblici

• ceduti gratuitamente alla C.R.I. , ad altre istituzioni benefiche e agli istituti scolastici;

2. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dai comma 1, è consentito l’invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto più conveniente dall’amministrazione , nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

3. La Commissione che redige il verbale di proposta di dismissione (allegati 1 e 1/a) di dismissione dovrà elencare i mobili e gli oggetti non più utilizzabili con l’indicazione dello stato di conservazione e il valore patrimoniale. Il consegnatario con proprio decreto prende atto del verbale e indica la modalità di dismissione di cui al comma 1.

4. Il decreto di dismissione viene trasmesso al Provveditore dell’Assemblea legislativa e alla Ragioneria per l’aggiornamento della situazione patrimoniale.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 36(Disposizioni transitorie)

soppresso con deliberazione udP n...... Del......... .

Art. 37(Abrogazione)

1. E’ abrogato il disciplinare economale approvato con deliberazione n. 92/11 del 29.08,1995. (Regolamento di economato degli uffici assembleari)

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Allegato.................... 'alladeliberazione n.?.fì.*!.«.*♦ ”*

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1.-.1.1TABELLA 1:L’aggiornamento del valore avviene applicando al prezzo di acquisto o all’originario valore di stima dei beni l’aliquota di deperimenti del 10%; il computo è per l'anno intero, con l’avvertenza che la frazione di anno inferiore a mesi sei viene trascurata. La stessa aliquota del 10% si applica ai beni già aggiornati nei valori in occasione di precedenti rinnovi inventariali, tenendo conto che per l’individuazione dell’anno di riferimento indicato nella tabella dovrà considerarsi la data deH'ultimo inventario.

1. - .1.1.1 Categorie: Mobili e masserizie per i servizi della RegioneDECORRENZA DALLA DATA DI ACQUISTO 0 DI STIMA (ANNI)

ALIQUOTA DELLA DIMINUZIONE DEL VALORE

DETRAZIONEANNUALE SULVALORE

VALORE RESIDUO

COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTO

1 10% 100 900 0,9002 10% 90 810 0,8103 10% 81 729 0,7294 10% 73 656 0,6565 10% 66 590 0,5906 10% 59 531 0,5317 10% 53 478 0,4788 10% 48 430 0,4309 10% 43 387 0,38710 10% 39 348 0,34811 10% 35 313 0,31312 10% 31 282 0,28213 10% 28 254 0,25414 10% 25 229 0,22915 10% 23 206 0,20616 rio% 21 185 0,18517 10% 18 167 0,16718 10% 17 150 0,15019 10% 15 135 r0J3520 10% 13 122 0,12221 10% 12 110 0,11022 10% hi 99 0,09923 10% 10 89 0,08924 10% 9 80 0,08025 10% 8 72 0,072

1.- .1.1.1.1TABELLA 2

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Allegato........... ,.....<ieliberazionen. .2JL

. . . ^>^.fd4lì,0 2016

L’aggiornamento dei valore avviene applicando al prezzo di acquisto o all’originario valore di stima dei beni l’aliquota di deperimenti del 25%; il computo è per l'anno intero, con l'avvertenza che la frazione di anno inferiore a mesi sei viene trascurata. La stessa aliquota del 25% si applica ai beni già aggiornati nei valori in occasione di precedenti rinnovi inventariali, tenendo conto che per l'individuazione dell’anno di riferimento indicato nella tabella dovrà considerarsi la data dell'ultimo inventario.

Categorie: Automobili, Impianti telefonici e telegrafici, Macchine dattilografiche e da riproduzione, Strumenti ed oggetti diversi

DECORRENZA DALLA DATA DI ACQUISTO 0 DI STIMA (ANNI)

ALIQUOTA DELLA DIMINUZIONE DEL VALORE

DETRAZIONE ANNUALE SUL VALORE

VALORE RESIDUO

COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTO

1 25% 250 750 0,7502 25% 187 563 0,5633 25% 141 422 0,4224 25% ” 105 317 0,3175 25% 79 238 0,2386 25% 59 179 0,1797 25% 45 134 0,1348 25% 33 101 0,1019 25% 25 76 0,07610 25% 19 57 0,05711 25% 14 43 0,04312 25% 11 32 0,03213 25% 8 24 0,02414 25% 6 18 0,01815 25% 4 14 0,014

ISTRUZIONI PER IL RINNOVO DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ’ DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

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Allegato......... ........deliberazione . ...............

del3 0 MAR. 2016

Le presentì istruzioni dovranno essere seguite in occasione delle operazioni di rinnovo dell’inventario dei beni mobili di proprietà deH’Assemblea legislativa.

Le stesse, dovranno, altresì, trovare applicazione nelle procedure dì aggiornamento dei valori dei beni mobili come previsto dall’art. 10, nonché nel caso di eventuali rinnovazioni a carattere straordinario.

Tenuto conto che l’individuazione dei beni mobili da iscrivere in Inventario, le relative categorie, così come gii altri beni esclusi dalla iscrizione sono individuate nel Disciplinare, le istruzioni tratteranno i seguenti argomenti:

• ricognizione dei beni mobili ed eventuali sistemazioni contabili;• aggiornamento dei valori;• formazione del nuovo inventario.

RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI

La Commissione, appositamente istituita come indicato all'articolo 18, effettua le operazioni di rinnovo dell'inventario, ogni cinque anni.Le operazioni di ricognizione dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti (vedi all. 2 - 2/a - 2/b e 2/c)li verbale, redatto in due copie dovrà prevedere:

a) la elencazione dei beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non assunti in carico;

b) l’indicazione degli eventuali beni mancanti;c) gli eventuali beni non più utilizzabili, da destinare ad altri servizi o strutture, alia

vendita, alla cessione gratuita alia C.R.I. o alle istituzioni scolastiche o alla discarica pubblica, Tutti i beni riportati nel verbale dovranno avere indicato il relativo valore patrimoniale alla data della ricognizione.

L’originale del verbale è conservato agli atti del consegnatario, la copia è trasmessa d’ufficio alla Ragioneria deH’Assemblea legislativa.Con la ricognizione si potrebbero verificare due casi:

1. i beni esistenti rinvenuti con la ricognizione corrispondono esattamente con le scritture inventariali. In tal caso dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori si chiuderà il verbale.

2. i beni elencati nel verbale di ricognizione non corrispondono con le scritture inventariali. In questo caso si dovrà procedere alle opportune sistemazioni contabili come segue:

a) per i beni rilevati e non registrati vengono emessi buoni di carico e inseriti nel registro inventario generale e nel giornale di entrata e di uscita come sopravvenienza attiva. Per quanto concerne il valore qualora non sia possibile desumerlo dai documenti contabili la commissione provvederà ad effettuare una stima dei bene.

b) per i beni risultanti mancanti per i quali esiste regolare autorizzazione allo scarico e mai scaricati, occorrerà procedere alla loro eliminazione dell’inventario emettendo regolare buono di scarico.

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c) qualora durante la ricognizione dovessero risultare beni mancanti, deteriorati o distrutti il discarico inventariale dovrà avvenire mediante l’emanazione di un apposito provvedimento del sub-consegnatario corredato della copia dei documenti giustificativi dai quali si evince che il danno subito dall’amministrazione o la diminuzione del valore delle cose mobili, non è a se o ad altri imputabile .

d) qualora sia accertata la responsabilità di un soggetto per il danno subito dall'Assemblea si procederà secondo quanto previsto dalla legge.

AGGIORNAMENTO DEI VALORI

Esaurite le operazione di ricognizione dei beni e delle eventuali sistemazioni contabili, il consegnatario dovrà procedere alle operazioni di aggiornamento dei valori dei beni esistenti in uso che andranno a formare il nuovo inventario.L’operazione di aggiornamento verrà effettuata mediante utilizzo dei criteri indicati all’articolo 10 del Disciplinare.Ai fini dell’individuazione del valore a cui applicare i vari coefficienti si precisa che dovrà considerarsi quello iscritto nell’ultimo inventario.Per quanto riguarda l’individuazione dell’anno di riferimento indicato nelle tabelle di cui all'articolo 10, dovrà considerarsi per i beni iscritti nell'inventario dalla data di quest’ultimo mentre per quelli iscritti successivamente nel Giornale di Entrata e di Uscita, la data del loro acquisto o di stima.Per l beni invece acquisiti anteriormente alla data limite fissata nella tabella il consegnatario potrà rifarsi al valore di stima tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni.

NUOVO INVENTARIO

Terminate le operazioni di aggiornamento dei valori si dovrà emettere un buono di carico o di scarico per un valore pari alla differenza tra il totale dei valori dei beni risultanti dalla vecchie scritture (vecchio inventario e giornale) e quello degli stessi beni che saranno iscritti nel nuovo inventario. Dopo la ricognizione, la sistemazione contabile e l'aggiornamento dei valori dei beni sarà compilato il nuovo inventario in originale e una copia.L’originale è conservato agli atti del consegnatario, mentre la copia è trasmessa d'ufficio alla Ragioneria deli’Assemblea legislativa.

ALLEGATO 1

PROCESSO VERBALE N. DEL

17

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Allegatodd&cnv.àone n. a

DISMISSIONE BENI MOBILI DELL’ASSEMBLEA LEGISteÀTIMA-*-^ 2016

CATEGORIA _______

Il giorno__________________ del mese di__________ dell’anno_________ presso gli ufficidel_______________ si è riunita la Commissione per la verifica dello stato di usura dei benimobili dell’Assemblea legislativa nominata con deliberazione n. 694/59 del 19.01.2007 composta da:

PresidenteComponenti

La Commissione è stata incaricata dall’ufficio di Presidenza a provvedere alla verifica dello stato di usura dei beni iscritti in inventario.

Effettuate le operazioni di ricognizione presso la sede di_____________e preso atto, aisensi dell’articolo 14 del D.P.R. n. 254/2002, della vetustà ed usura di alcuni beni di cui all’allegato A appartenenti alla Categoria _______________________ , dichiara fuori uso ibeni di cui all’allegato elenco destinando gli stessi a______________________ .

I predetti beni verranno portati in detrazione dal Registro Inventario Generale e dalla consistenza patrimoniale dell’anno _________ .

Data___________________

Firme:

I COMPONENTI

IL CONSEGNATARIO

18

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Allegato.................... alla9 fì 1deliberazione n.

del......3..Q.W. 2016

ALLEGATO 1/A

Assemblea legislativa delle Marche ALLEGATO A

Verbale n. Del

n° n° inventario valore attuale

1234567891011121314

19

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151617181920

Allegato..... ............. alladeliberazione n.

......2016

TOTALE DA PORTARE INDIMINUZIONE ALLO STATOPATRIMONIALE

ALLEGATO N. 2 PROCESSO VERBALE (*’) per il rinnovo dell'inventario dei bei mobili di proprietà dell’Assemblea legislativa

Categoria.............

I! giorno... del mese.........dell'anno.............. presso l'ufficio ........... ....si èInsediata la Commissione composta da:

1...............................................................................................2..............................................................................3. . ...................... ........................ . ................................... .................... ...............

appositamente costituita con provvedimento...... .......... ................... ...... .................

per effettuare il rinnovo dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell’Assemblea legislativa, ai sensi dell'alt 17 del DPR 4 settembre 2002, n. 254 e con l’osservanza del disciplinare approvato con delibera n. .........del............ .

Le operazioni di rinnovo hanno avuto inizio il giorno del mese..................dell'anno............ ed hanno dato i seguenti risultati di cui agli allegati 1 /A - 1/B -1/C e1/D.

A. Beni esistenti in uso(compresi eventuali beni rinvenuti ed errori materiali) n......... Euro.................

B. Beni mancanti n......... Euro........ .......C. Beni non più utilizzati

(destinati alla vendita e/o alia cessione gratuitaalla Croce Rossa o ad altro ente previstodaH'art.18, comma 1, del disciplinare n.........Euro.................

Le operazioni si sono concluse il giorno .del mese.......dell'anno.........

20

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Allegato ........... ajladeliberazione n 2.Q.J del.....?.P, MAR. 2016

Il presente processo verbale, firmato dai componenti della suddetta Commissione, è stato redatto in triplice esemplare,(1)

(1) Una copia del presente verbale dovrà rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario, mentre le altre due, unitamente all'originale ed ad una copia del nuovo inventario, saranno inviate alla Ragioneria dell’Assemblea legislativa.

VISTO: LA COMMISSIONE

Data......................

ALLEGATO N.2/A

BENI ESISTENTI IN USO AL.................................

Inventar io 0 giornale

Descrizione

0

denominazione

(*)

Quantità

(*)

Valore

Inventario

0Giornale

Valore

Aggiorna to

(*) ■

Differen za

+ o -

Note

Totale

21

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Allegato alia

deliberazione n.....1del......M» 2016

ALLEGATO N. 2/8

BENI MANCANTI

N.Inventari00 giornale

Descrizione

0

denominazione

Quantità Valore

Inventario

0

Giornale

Note

22

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Allegato.................deliberazione n....... .del 2Q|6

Totale

N.2/C

BENI NON PIU' UTILIZZABILI(da destinarsi secondo quanto previsto dalrarticolo 14 del regolamento emanato

con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254)

N. Descrizione Quantità Valore NoteInventari 0 Inventario

23

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Allegato....................alla20 1

deliberazione n.......... .00giornale

denominazione 0Giornale

(id mi*3» ..MAR.

Totale

BUONO DI CARICO E DI SCARICO

24

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del

.?

- a ITipologia

Descrizione

Allegato

Assegnazione personalePersona-Stanza

deliberazione u30ML1C

Categoria

25

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