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Introduzione 5 INTRODUZIONE Con la presentazione di questo Rapporto, la Commissione conclude i propri lavori. Pur consapevole che molti ancora potrebbero essere gli ambiti di approfondimento, la Commissione ha inteso comunque concludere evitando di protrarre nel tempo una risposta che ritene- vo e ritengo di dover dare con la massima, possibile tempestività. E ciò, tenendo conto delle aspettati- ve del Governo; delle giuste attese di quanti, direttamente o nelle persone dei loro parenti, ebbero a sof- frire a causa della triste e profondamente ingiusta vicenda delle spoliazioni; della necessità di avviare una educazione conoscitiva permanente – specialmente da parte delle giovani generazioni – su uno spaccato della storia del nostro Paese rispetto al quale le risultanze della indagine condotta dalla Commissione vogliono costituire un richiamo ed una sollecitazione forte. Concludendo i lavori e consegnando un Rapporto che poteva risultare sicuramente perfettibile nella prospettiva di una riflessione più prolungata nel tempo, la Commissione ha voluto recuperare in qualche modo un certo ritardo con il quale il problema della spoliazione dei beni degli ebrei è stato affrontato a livello europeo ed addirittura mondiale. Su questo tema e, più in generale, sul tema dell’Olocausto, sono state impegnate, infatti, o lo sono attualmente, ben 24 Commissioni (Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America oltre ad altri 21 Paesi europei) mentre, sempre sul tema dell’Olocausto, sono state realizzate o vanno svolgendosi ricerche in altri 22 Paesi europei. Va precisato, peraltro, che l’iniziativa del Governo italiano di costituire la Commissione, presa d’intesa con la Unione delle Comunità ebraiche italiane, non può essere considerata avulsa dal contesto normativo che, segnata- mente nel dopoguerra, ancora negli anni Ottanta, e negli stessi ultimi anni ha dato corpo ad interventi riparatori e risarcitori di oggettivo rilievo ed ampiezza. Con profonda soddisfazione constato che la costituzione della Commissione è avvenuta conte- stualmente ad altre iniziative attraverso le quali Governo, Parlamento, Istituzioni hanno rinnovato la attenzione ad una parte per quanto piccola ma significativa della propria popolazione così dura- mente colpita. Devo riferirmi in particolare al riconoscimento internazionale del progetto “I giova- ni e la memoria” che ha portato il nostro Paese a far parte della Task - Force per la educazione, la memoria e la ricerca sull’Olocausto; voglio richiamare la recentissima legge con la quale il Parlamento italiano, pressoché plebiscitariamente, ha istituito la “Giornata della memoria” con la quale – come è avvenuto per la prima volta il 27 gennaio di quest’anno – veniamo stimolati a riflet- tere sulle leggi razziali, sulle responsabilità individuali e collettive negli anni in cui per migliaia di cittadini italiani fu decretata la morte civile, la spoliazione dei beni, l’espulsione dalle scuole, dalle università, dai posti di lavoro. In via preliminare sembra a me importante confermare l’obiettiva validità della iniziativa gover- nativa di costituire la Commissione e di affidare ad essa il compito di esplorare un aspetto delle perse- cuzioni antiebraiche che non è mai stato affrontato in termini complessivi e con riferimento all’intero territorio nazionale. Se sugli aspetti storici, giuridici, etico-morali della persecuzione antiebraica e delle leggi razziali esiste un’ampia bibliografia, non può dirsi lo stesso per le ricadute patrimoniali, ove si eccettuino alcune iniziative di studio circoscritte ad alcune aree territoriali. Altra considerazione preliminare: i provvedimenti che – dopo l’avvento della politica razziale inaugurata nel 1938 dallo Stato fascista – furono presi in Italia contro gli ebrei, possono cronologica- mente distinguersi in due grandi categorie, a seconda che precedettero o seguirono la data dell’armisti- zio Badoglio (8 settembre 1943) con la conseguente occupazione armata dell’Italia da parte degli eser- citi del Reich e la costituzione della Repubblica sociale italiana. Per quanto riguarda il primo periodo, le norme emanate in materia dal Governo italiano del tempo, sia con leggi che con decreti ed anche non di rado a mezzo di circolari ministeriali, pur for- mando oggetto di raccolte, di studi, di pubblicazioni, sono poco note proprio per quanto attiene alla loro applicazione. Per quanto riguarda il secondo periodo, oltre ai provvedimenti della Repubblica di Salò, non pos- sono essere dimenticati quelli, gravissimi, disposti dai Comandi germanici in esecuzione di ordini par- titi da Berlino. Questi provvedimenti sui beni erano a tutt’oggi conosciuti talora in modo incompleto e frammen- tario ed hanno reso pertanto meno agevole la ricostruzione delle vicende oggetto di indagine della Commissione.

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INTRODUZIONE

Con la presentazione di questo Rapporto, la Commissione conclude i propri lavori.Pur consapevole che molti ancora potrebbero essere gli ambiti di approfondimento, la

Commissione ha inteso comunque concludere evitando di protrarre nel tempo una risposta che ritene-vo e ritengo di dover dare con la massima, possibile tempestivit. E ci, tenendo conto delle aspettati-ve del Governo; delle giuste attese di quanti, direttamente o nelle persone dei loro parenti, ebbero a sof-frire a causa della triste e profondamente ingiusta vicenda delle spoliazioni; della necessit di avviareuna educazione conoscitiva permanente specialmente da parte delle giovani generazioni su unospaccato della storia del nostro Paese rispetto al quale le risultanze della indagine condotta dallaCommissione vogliono costituire un richiamo ed una sollecitazione forte.

Concludendo i lavori e consegnando un Rapporto che poteva risultare sicuramente perfettibilenella prospettiva di una riflessione pi prolungata nel tempo, la Commissione ha voluto recuperare inqualche modo un certo ritardo con il quale il problema della spoliazione dei beni degli ebrei statoaffrontato a livello europeo ed addirittura mondiale. Su questo tema e, pi in generale, sul temadellOlocausto, sono state impegnate, infatti, o lo sono attualmente, ben 24 Commissioni (Argentina,Brasile, Stati Uniti dAmerica oltre ad altri 21 Paesi europei) mentre, sempre sul tema dellOlocausto,sono state realizzate o vanno svolgendosi ricerche in altri 22 Paesi europei. Va precisato, peraltro, cheliniziativa del Governo italiano di costituire la Commissione, presa dintesa con la Unione delleComunit ebraiche italiane, non pu essere considerata avulsa dal contesto normativo che, segnata-mente nel dopoguerra, ancora negli anni Ottanta, e negli stessi ultimi anni ha dato corpo ad interventiriparatori e risarcitori di oggettivo rilievo ed ampiezza.

Con profonda soddisfazione constato che la costituzione della Commissione avvenuta conte-stualmente ad altre iniziative attraverso le quali Governo, Parlamento, Istituzioni hanno rinnovatola attenzione ad una parte per quanto piccola ma significativa della propria popolazione cos dura-mente colpita. Devo riferirmi in particolare al riconoscimento internazionale del progetto I giova-ni e la memoria che ha portato il nostro Paese a far parte della Task - Force per la educazione, lamemoria e la ricerca sullOlocausto; voglio richiamare la recentissima legge con la quale ilParlamento italiano, pressoch plebiscitariamente, ha istituito la Giornata della memoria con laquale come avvenuto per la prima volta il 27 gennaio di questanno veniamo stimolati a riflet-tere sulle leggi razziali, sulle responsabilit individuali e collettive negli anni in cui per migliaia dicittadini italiani fu decretata la morte civile, la spoliazione dei beni, lespulsione dalle scuole, dalleuniversit, dai posti di lavoro.

In via preliminare sembra a me importante confermare lobiettiva validit della iniziativa gover-nativa di costituire la Commissione e di affidare ad essa il compito di esplorare un aspetto delle perse-cuzioni antiebraiche che non mai stato affrontato in termini complessivi e con riferimento allinteroterritorio nazionale. Se sugli aspetti storici, giuridici, etico-morali della persecuzione antiebraica e delleleggi razziali esiste unampia bibliografia, non pu dirsi lo stesso per le ricadute patrimoniali, ove sieccettuino alcune iniziative di studio circoscritte ad alcune aree territoriali.

Altra considerazione preliminare: i provvedimenti che dopo lavvento della politica razzialeinaugurata nel 1938 dallo Stato fascista furono presi in Italia contro gli ebrei, possono cronologica-mente distinguersi in due grandi categorie, a seconda che precedettero o seguirono la data dellarmisti-zio Badoglio (8 settembre 1943) con la conseguente occupazione armata dellItalia da parte degli eser-citi del Reich e la costituzione della Repubblica sociale italiana.

Per quanto riguarda il primo periodo, le norme emanate in materia dal Governo italiano deltempo, sia con leggi che con decreti ed anche non di rado a mezzo di circolari ministeriali, pur for-mando oggetto di raccolte, di studi, di pubblicazioni, sono poco note proprio per quanto attiene allaloro applicazione.

Per quanto riguarda il secondo periodo, oltre ai provvedimenti della Repubblica di Sal, non pos-sono essere dimenticati quelli, gravissimi, disposti dai Comandi germanici in esecuzione di ordini par-titi da Berlino.

Questi provvedimenti sui beni erano a tuttoggi conosciuti talora in modo incompleto e frammen-tario ed hanno reso pertanto meno agevole la ricostruzione delle vicende oggetto di indagine dellaCommissione.

Esprimo per questo ancor maggiore soddisfazione per il contributo offerto dalla Commissioneattraverso il quale oggi possibile sollevare il velo da una storia solo apparentemente lontana e che nonera giusto rimanesse sepolta negli archivi pubblici e privati del nostro Paese.

Consapevole di indagare su una vicenda innanzitutto umana oltre che patrimoniale, laCommissione ha interpretato lincarico governativo con il necessario rigore scientifico non disgiunto dauna forte carica emotiva e da una irrinunciabile tensione morale.

Elaborando il proprio piano di lavoro la Commissione ha operato innanzitutto una precisa sceltadi campo: consultare tutte le possibili fonti in grado di illuminare una storia complessa che coinvolseuomini ed istituzioni, che innov nel clima culturale del tempo, che port alla creazione di organismiespressamente destinati alla gestione di beni oggetto di limitazioni e di confisca, che pose i responsa-bili di quegli organismi di fronte a scelte non solo non rispettose dei diritti delle persone ma molto spes-so ispirate, invece, al proprio tornaconto se non dettate da vere e proprie connivenze con il potere.

Nonostante le oggettive difficolt connesse con la dislocazione degli archivi, con la loro parzialedistruzione dovuta ad eventi eccezionali, con il loro mancato riordino, ecc. problemi tutti ai quali sifar cenno nel Rapporto sono in grado di affermare che la Commissione ha raccolto una vasta docu-mentazione spesso di oggettivo interesse. Ci avvenuto grazie alla collaborazione delle istituzioniinteressate e di cui si far ugualmente cenno nel Resoconto sintetico della attivit della Commissione,grazie allimpegno variamente espresso dai suoi componenti, grazie alla Segreteria, grazie allintelli-gente contributo di pochi ma assai qualificati ricercatori che, per un assai contenuto arco di tempo,hanno approfondito alcune particolari tematiche. Ed qui, forse, che io debbo e voglio esprimere il mioprimo e sentito ringraziamento.

Pur confermando una sostanziale soddisfazione per gli utili collegamenti che sono stati creati e perla ricchezza delle sollecitazioni che ci sono pervenute, non ritengo di sminuire il bilancio positivo dellavoro svolto segnalando che, per motivi diversi, non stato possibile disporre di alcune informazioniper settori, oltre tutto, di primario interesse; che parte della documentazione pervenuta a ridosso dellastesura del presente Rapporto; che non vi stato il tempo materiale di accedere ad archivi di depositopresso i quali era forse probabile rinvenire elementi conoscitivi utili.

Resta daltra parte il dubbio che nonostante lampiezza e la articolazione delle fonti consultate non siano state opportunamente coinvolte altre sedi pubbliche e private che avrebbero potuto assicu-rare un contributo di interesse.

Ad integrazione di queste prime note introduttive, corre lobbligo di precisare che la Commissioneha concordemente assunto lorientamento di non limitarsi allesame della fase ablativa delle spoliazio-ni, ma di considerare anche la fase riparatoria e risarcitoria. Questa opzione stata comunque conser-vata sia pur nella consapevolezza della carenza di dati conoscitivi sul punto e del loro conseguente,limitato grado di rappresentativit.

A conclusione dei ventotto mesi di lavoro, dopo aver letto numerose carte, dopo aver sviluppatodibattiti qualche volta vivaci ma sempre rispettosi delle varie opinioni, quali sono i pensieri, le rifles-sioni che fatti avvenuti oltre mezzo secolo fa pongono alle coscienze di noi tutti entrati ormai nel terzomillennio?

Una prima considerazione riguarda la vastit e la ampiezza delle spoliazioni. Ci emerge con asso-luta evidenza prendendo atto della impressionante produzione legislativa ed amministrativa centinaiae centinaia di provvedimenti del periodo 1938-43 e del periodo 1943-45 ma ancora pi dei quasi 8000decreti di confisca emanati a seguito della legislazione della Repubblica di Sal. Non fu risparmiatonessuno: n i ricchi, n i poveri, n i commercianti, n le aziende industriali, n chi aveva pacchetti azio-nari, n chi disponeva di un modesto conto bancario. Nei decreti di confisca viene elencato di tutto:pezzi di argenteria, immobili, propriet terriere, opere darte e tappeti di valore ma anche poveri ogget-ti di casa, oggetti personali sbattuti negli odiosi elenchi di confisca con sfacciataggine tale da indurrequalche autorit a disporre che si avesse maggiore sobriet nella pubblicazione degli elenchi!

La seconda considerazione riguarda la gravit gradualmente crescente dei provvedimenti che, nelsolo settore dei diritti patrimoniali che qui interessa, partirono come noto dalla iniziale limitazio-ne dei diritti di propriet prevista dalla legislazione del 1938-39, per finire alle molto pi gravi dispo-sizioni contenute nel decreto del duce del gennaio 1944.

E ci, senza valutare le scorribande dei manipoli fascisti, dei nuclei nazisti e delle autorit tede-sche delle zone di occupazione che al di fuori di qualsiasi copertura legale operarono vere e proprierazzie e ordinarono sequestri assolutamente gratuiti per gran parte dei quali non fu successivamentepossibile ottenere il recupero.

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Una terza considerazione da riferire ai diversi comportamenti adottati dalle varie istituzioni coin-volte nelle vicende. Penso ad alcuni capi di provincia notoriamente non pi prefetti di ruolo ma perso-naggi legati al regime che, con zelo degno di miglior causa, emanarono provvedimenti di sequestroprima ancora della ordinanza di polizia del 30 novembre 1943 ed evidentemente ancor prima del decretolegislativo del duce del 2 gennaio 1944; penso ad altri capi di provincia che procedettero al sequestro inbase agli accertamenti di propriet da essi compiuti, costituendo anche Uffici e Commissariati beni ebrai-ci. Questi agirono come struttura parallela allEnte appositamente creato anche per la gestione dei beniebraici (Egeli) e non certo per tutelare meglio questi beni come dimostrato in modo emblematico dalcaso Firenze, dove il commissario prefettizio dott. Martelloni si rese responsabile di manomissioni e diiniziative assolutamente arbitrarie; penso, per altro verso, al contrasto che scoppi nella RSI tra il luglio elagosto 1944 tra il Ministero delle finanze e lIspettorato per la difesa del risparmio e lesercizio del cre-dito sul rispetto del segreto bancario; penso a ministeri che si dichiararono disponibili ad elargire com-pensi a delatori che avevano segnalato luoghi dove erano stati nascosti beni di propriet ebraica; pensoancora allassurda disposizione postbellica di far ricadere sui proprietari ebrei lonere delle spese di gestio-ne per lamministrazione di beni gi confiscati da leggi razziali peraltro successivamente dichiaratenulle. Molti potrebbero essere gli esempi per dare testimonianza di metodi e comportamenti persecutori,se possibile pi aggressivi di quello che le stesse disposizioni legislative e amministrative consentivano;di atteggiamenti di servilismo; di applicazione formalisticamente rigorosa delle norme, solo raramenteaccompagnate da un minimo di umana solidariet. Si tratta di un capitolo per gran parte ancora apertoallindagine, non essendo stato possibile confrontarsi in modo compiuto con una normativa in notevolemisura pervasiva e che, come tale, aveva coinvolto molti e diversi livelli della Amministrazione pub-blica che non risposero in modo uniforme allo spirito e al dettato della stessa normativa.

Una quarta e pi positiva considerazione riguarda il volume e la diversificazione delle misure direstituzione. Un commento su questo aspetto, induce, peraltro, ad alcune puntualizzazioni. Non vi dubbio che limpianto legislativo sulle restituzioni risulta sufficientemente tempestivo ed ampio maquesto giudizio, oggettivamente positivo, va temperato ove si pensi che non poche vittime non ritrova-rono pi i loro beni e che molte di esse soffrirono a causa della lunghezza e della complessit delle pro-cedure. Daltra parte, il principio di uguaglianza, riaffermato con la Liberazione, trov nelle sue con-crete applicazioni resistenze notevoli, dovute alla impronta rilevante rilasciata da venti anni di fascismonelle strutture del Paese. stato fatto giustamente notare che, di fronte al problema dellapplicazioneconcreta di questo principio, notevolmente diverso fu il comportamento dei tre poteri tradizionali delloStato, potere legislativo, giudiziario ed esecutivo. Infatti, le resistenze, poco sensibili in sede legislati-va e parlamentare, ove pi forte era la pressione dei partiti antifascisti, furono invece notevoli sia nellagiurisprudenza che nellamministrazione. A semplice titolo esemplificativo richiamo parte di una notadellAvvocatura generale dello Stato del 23 marzo 1960 con oggetto Gestione beni ebraici confiscatio sequestrati. Realizzo beni non rivendicati. Pi specificatamente lAvvocatura dello Stato si esprime-va nei seguenti termini: In conclusione, ritiene la scrivente che, col decorso dei dieci anni dal 5 giu-gno 1946, data di entrata in vigore del D.L.L. 5 maggio 1946, n. 393, lo Stato abbia acquistato la pro-priet dei beni a suo tempo confiscati e sia stato liberato, altres, dallobbligo di restituire il prezzo rica-vato dalla vendita []. Dei predetti beni, quindi, lo Stato pu liberamente disporre.

Non entro nel merito dellinterpretazione giuridica della norma ma, sotto il profilo morale, riten-go che la posizione espressa sia ampiamente discutibile.

Avvicinandomi alla conclusione di queste note introduttive, mi corre lobbligo di dare corpo adalcune riflessioni finali e di formulare alcune proposte in termini di prospettiva, onde evitare che il lavo-ro compiuto resti fine a s stesso e che il Rapporto della Commissione viva solo lo spazio temporaledella sua consegna ufficiale al Governo.

La Commissione si confrontata innanzitutto con una realt enormemente pi ampia e comples-sa di quanto ci si potesse attendere.

Il fenomeno oggetto di indagine della Commissione ha avuto sicuramente una dimensione quan-titativa, caratteristiche qualitative ed uno sviluppo temporale significativi per la cui ricostruzione si ren-devano necessari adeguati tempi tecnici e puntuali verifiche da condurre nel rispetto della pi scrupo-losa analisi storica.

Grazie anche alla grande apertura del Governo e della Segreteria generale della Presidenza delconsiglio, la Commissione ha potuto ampliare gli iniziali e assolutamente ristretti spazi temporali atti-vando la ricerca capillare di una vasta documentazione, parte della quale non stato possibile esami-nare con la necessaria attenzione.

Non abbiamo la pretesa di avere esaurito la conoscenza di tutto. Avviandosi alla conclusione, laCommissione andata maturando la convinzione che, su non pochi aspetti, restano delle zone grigieche sarebbe necessario illuminare. Faccio riferimento ai risarcimenti per danni di guerra, al settore delrisparmio postale, alla quantificazione meno provvisoria del rapporto tra beni sottratti e beni recupera-ti. Credo sia giusto, peraltro, non alimentare delle illusioni: anche se tutti gli archivi fossero stati di-sponibili, anche se nessun dossier fosse andato perduto, sarebbe in ogni caso vano sperare di ricostrui-re dopo due terzi di secolo quanto avvenuto nel dettaglio. Credo sia necessario rassegnarsi a chenon pochi aspetti restino solo parzialmente chiariti.

Con la prudenza di chi ha presieduto per oltre due anni la Commissione, pur nella consapevolez-za di alcune difficolt incontrate, credo di interpretare il parere dei Commissari tutti se affermo che illavoro della Commissione si svolto in un clima di sostanziale serenit, favorito anche dalla assenza dicontenzioso, quanto meno consistente; che il compito ad essa affidato dal Governo di svolgere unaindagine sul fenomeno delle spoliazioni stato assolto con dignit ove ci si confronti con analoghi lavo-ri svolti da altre Commissioni; che esistono pertanto le premesse per proseguire lopera di giustizia gida tempo intrapresa e chiudere definitivamente questo periodo, limitatamente almeno agli aspetti dellariparazione materiale.

Il lavoro stato condotto avvalendosi sostanzialmente delle risorse dei vari Commissari e del-lapporto, peraltro limitato nel tempo, di una diecina di ricercatori di cui la Presidenza del consiglio haassicurato la utilizzazione con grande apertura. La Commissione ha comunque potuto contare sulla di-sponibilit di Prefetture, Questure, direttori e funzionari degli Archivi di Stato ai quali andata innotevole misura il carico della ricerca documentaria funzionari delle Banche e delle Compagnie diassicurazione, funzionari delle Camere di commercio, ecc.

Non posso chiudere queste note senza formulare alcune proposte che collochino in una prospetti-va futura il lavoro compiuto, talora con difficolt, ma sostenuto sempre con motivazioni forti. Evidenziole esigenze che abbiamo via via avvertito nel corso degli oltre due anni di lavoro:

esiste innanzitutto la necessit di coprire la conoscenza di alcuni precisi circoscritti problemi.Dopo la ricerca condotta fondamentalmente a livello orizzontale e sul pi ampio ventaglio di proble-matiche, si avverte la esigenza di una ricerca pi a carattere verticale, in profondit. Questa esigenza si maggiormente materializzata nel momento di stendere il presente Rapporto quando non risultatopossibile rispondere ad alcuni interrogativi relativi, ad esempio, alla restituzione di beni. Su questoaspetto i vari Commissari hanno riferito su quanto era stato loro possibile acquisire ma generalizzataappare la convinzione che esistano situazioni non definite e per le quali sarebbe necessario operareapprofondimenti;

coerentemente al compito assegnatole, la Commissione si limitata a svolgere una indaginegenerale sul fenomeno delle spoliazioni senza peraltro estendersi al merito e alla soluzione di singolerichieste. Sotto questo profilo la Commissione ha convenuto sulla necessit che la relativa decisione dimerito dovr essere assunta dalle varie amministrazioni rispettivamente competenti nei vari settori diinteresse, previa auspicabile creazione di un organismo competente a raccogliere le richieste e a favo-rirne la soluzione;

la Commissione condivide la necessit che lo spaccato di storia descritto nel Rapporto entri a farparte della pi ampia storia del 900. Ho fatto cenno in apertura alla legge che ha istituito la Giornatadella memoria. Ottima iniziativa che, a mio parere, deve essere alimentata da un insegnamento costan-te e permanente dei fatti della storia, capace di creare una autentica coscienza civile. Nel momento incui riemergono preoccupanti esplosioni razziste e antiebraiche, la conoscenza dei documenti e deimonumenti della discriminazione e dello sterminio, un approccio razionale e non semplicemente emo-tivo a queste brutali deviazioni costituiranno un elemento fondamentale nel percorso formativo dellegiovani generazioni.

Quanto agli strumenti per dare attuazione a queste indicazioni, diverse possono essere le soluzio-ni ed in questa prospettiva risultano oggettivamente interessanti le soluzioni adottate da altri PaesidEuropa.

In Francia, ad esempio, su proposta della Mission Matteoli (Commissione analoga alla nostra)il Governo ha insediato una Commissione incaricata di procedere agli indennizzi alle vittime delle leggiantisemite, colmando in tal modo le lacune delle restituzioni del dopoguerra. Sempre in Francia, comesecondo obiettivo si prevede di creare una Fondazione nazionale per la memoria incaricata di diffon-dere le conoscenze relative alle persecuzioni antisemite e agli attentati ai diritti delluomo commessidurante la seconda guerra mondiale. La dotazione di questa Fondazione di interesse collettivo sar ali-

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mentata da una dotazione corrispondente alle spoliazioni di cui non si ha certezza che sia avvenuta larestituzione. Lo Stato e alcune istituzioni pubbliche e private si sono gi impegnati a partecipare a que-ste iniziative di interesse generale.

La Germania ha creato una Fondazione (Memoria, responsabilit e futuro) e ha istituito un Fondofederale di 10 miliardi di marchi per lindennizzo di vittime di lavori forzati o ridotte in condizioni dischiavit durante il regime nazista al quale lindustria e il Governo tedesco contribuiranno con 5 miliar-di di marchi ciascuno. Allinterno della Fondazione stato costituito un fondo Ricordo e futuro il cuicompito sar di promuovere progetti che servano lintesa tra i popoli, gli interessi dei sopravvissuti alregime nazionalsocialista, lo scambio dei giovani, la giustizia sociale, il ricordo della minaccia attra-verso sistemi totalitari, dittature e la collaborazione internazionale nella sfera umanitaria.

Evito di richiamare altri esempi, ma credo sia importante dare una continuit al lavoro dellaCommissione che, con la consegna del Rapporto, si chiude.

mio dovere affermare che questa esigenza esiste nella triplice direzione di: curare il risarcimen-to individuale per i beni non restituiti; proseguire le ricerche; curare la memoria di un passato che hatoccato cos da vicino la comunit nazionale coltivando una didattica della storia e dando alle nuovegenerazioni una risposta alla domanda fondamentale: perch e come ci potuto accadere?

Riconsegnando al Governo il testimone che aveva ricevuto il 1 dicembre 1998, la Commissionepresenta un Rapporto che, se risulter in parte certamente incompleto, ha dato delle risposte agli inter-rogativi iniziali. Le conoscenze acquisite, le analisi prodotte, le conclusioni alle quali si pervenutipotranno avere daltra parte senso e significato se vi sar un futuro nelle direzioni sopra indicate. LaCommissione resta per questo disponibile a valutare con il Governo le modalit pratiche per dare corpoalle proposte formulate.

Desidero concludere con una considerazione finale. Gli aspetti materiali della spoliazione dei benidegli ebrei e della loro restituzione sono certamente importanti ma essi non ne costituiscono laspettoessenziale. Prima di essere un affare di danaro, la spoliazione stata una persecuzione il cui obiettivofinale era lannullamento morale e quindi lo sterminio. Nessuna storia sapr raccontare ci che uominie donne hanno vissuto quotidianamente con il conseguente peso dangoscia, di umiliazione e di mise-ria. Certamente questo il debito che si deve pagare, che stato pagato in tutte le guerre e di cui moltihanno sofferto. Ma nel nostro caso ci avvenuto in attuazione di leggi e di regolamenti discriminato-ri che hanno violentemente isolato una parte della nostra popolazione per il solo fatto della loro nasci-ta. questa una vicenda senza precedenti che non deve mai pi accadere; che non accadr se ciascunodi noi, da oggi, non legittimer in nessun modo la violazione dei diritti umani che devono essere a fon-damento della societ e delle leggi del nostro Paese.

TINA ANSELMI

Resoconto sintetico del lavoro della commissione 11

RESOCONTO SINTETICO DEL LAVORO DELLA COMMISSIONE

Con le pagine che seguono ci si propone di offrire una essenziale storia del lavoro dellaCommissione, segnalando ad un tempo le scelte adottate in relazione a talune particolari problematicheemerse e la metodologia seguita nella acquisizione della documentazione conoscitiva.

1. Compiti, composizione e organizzazione della Commissione

La Commissione stata istituita con dpcm del 1 dicembre 1998. Il primo comma dellart. 1 deldecreto stabilisce che la Commissione ha il compito di ricostruire le vicende che hanno caratterizzatoin Italia le attivit di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati.

Il secondo comma dellart. 1 stabilisce che ai fini di cui al comma 1 la Commissione che si rac-corda con analoghi organismi istituiti presso i Paesi stranieri consulta gli archivi pubblici e, previaintesa, gli archivi di strutture private. La Commissione pu, inoltre, affidare ai singoli componentiindagini speciali nellambito della ricerca generale, anche in relazione a specifiche richieste delPresidente del Consiglio dei ministri.

Il terzo comma sempre dellart. 1 stabilisce che la Commissione pu disporre audizioni e pro-porre la partecipazione ai lavori della stessa di esperti della materia. Avvalendosi di questa disposizio-ne la Commissione ha conferito i seguenti particolari incarichi: a quattro esperte archiviste la lettura ana-litica, la interpretazione, il riassunto e la realizzazione di una banca dati con elementi conoscitivi rileva-ti dai 6100 decreti di confisca della serie Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze, conservatipresso lArchivio centrale dello Stato; a due studiose esperte la predisposizione di monografie specifichesulle spoliazioni avvenute rispettivamente nelle province di Bolzano, Trento e Belluno (corrispondentecon quella a suo tempo definita Zona di operazione delle Prealpi) e nelle provincia di Trieste con atten-zione anche alle province di Fiume, Gorizia, Pola e Udine (Zona di operazione del Litorale adriatico);ad una studiosa la raccolta e il commento di documenti di archivio relativi alla gestione dellAziendaautonoma per il rilievo, la custodia e lalienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle autoritalleate o abbandonati dai tedeschi in Italia o in altro modo acquisiti (Arar); ad unaltra studiosa una ricer-ca sui danni materiali subiti dagli ebrei nel periodo 1938-1945, condotta presso la fondazione Centro didocumentazione ebraica contemporanea, e posta in appendice al capitolo Furti e saccheggi.

Nel giugno del 2000, dopo avere ottenuto la proroga della propria attivit al 31 marzo 2001, laCommissione ampliava la rete delle collaborazioni affidando ad altri quattro ricercatori e ricercatrici oltre a due ricercatrici che avevano assolto a precedenti incarichi lapprofondimento di alcuni specifi-ci aspetti, con particolare riferimento al settore bancario, allimpatto delle leggi razziali sul settore eco-nomico e per svolgere pi mirate ricerche in alcune citt (Roma, Ferrara, Modena, Parma). Alle quattroarchiviste operanti presso lArchivio centrale dello Stato stato affidato il compito di integrare, condecreti di confisca reperiti negli Archivi di Stato e con nuove tipologie documentarie, la banca dati chele stesse avevano precedentemente costruito e di proporne una adeguata presentazione e commento.

Il primo comma dellart. 2 definisce la composizione della Commissione nella quale sono presen-ti rappresentanti dellAmministrazione pubblica, del sistema bancario e assicurativo, dellUnione dellecomunit ebraiche italiane, del settore della ricerca e degli studi storici. Con decreto del 26 marzo 1999la Commissione stata integrata con un rappresentante dellUfficio ricerche storiche della BancadItalia, come previsto dal secondo comma.

Il quarto comma del decreto istitutivo della Commissione faceva cenno ad un Ufficio di segrete-ria essenzialmente costituito da un segretario e da una sua collaboratrice. Successivamente, resasi vacan-te la funzione di segretario della Commissione, il capo del Dipartimento per il coordinamento ammini-strativo ha provveduto ad affidare il suddetto incarico di coordinamento delle attivit di segreteria dellaCommissione alla sopra citata collaboratrice. In tal modo lUfficio di segreteria ha continuato egregia-mente a funzionare anche grazie alla presenza di unulteriore unit che ha collaborato direttamente con lacoordinatrice della Segreteria, fornendo un utile contributo alle valutazioni delle problematiche di naturatecnica, logistica e amministrativa. Sempre in tema di collaborazione da parte degli uffici dellaPresidenza, vanno segnalati, fra altri, lUfficio del segretario generale, lUfficio stampa e del portavoce,lUfficio per linformatica, la telematica e la statistica, il Dipartimento per gli affari generali e del perso-nale, il Dipartimento per i servizi amministrativi e tecnici, il Dipartimento per gli affari regionali. Il

Ministro per i beni culturali e ambientali ha positivamente accolto la richiesta della Presidente dellaCommissione di avvalersi di archivisti di Stato in grado di approfondire alcune tematiche di interesse:questa si concretizzata in varie forme attraverso corrispondenza, contatti telefonici, contatti diretti ecc.

La Commissione stata insediata il 17 dicembre 1998 dal dr. Marco Minniti, sottosegretario allaPresidenza del consiglio dei ministri il quale, insieme alla Presidente della Commissione, ha tenuto unaconferenza stampa. Oltre alla seduta di insediamento, la Commissione ha tenuto altre riunioni rispettiva-mente nelle date dell11 e 22 febbraio 1999, 4 , 11 , 18 e 25 marzo 1999, 22 aprile 1999, 10 e 24 maggio1999, 7, 16 e 30 giugno 1999, 15 luglio 1999, 6 e 23 settembre 1999, 14 e 27 ottobre 1999, 16 novembre1999 (incontro con le Banche), 30 novembre 1999, 16 dicembre 1999, 11 gennaio 2000, 1 febbraio 2000(incontro con le Assicurazioni), 2 e 22 marzo 2000, 5 aprile 2000, 3 e 23 maggio 2000, 5 (incontro con iricercatori) e 28 giugno 2000, 20 luglio 2000, 5 e 18 settembre 2000, 10 ottobre 2000, 15 novembre 2000,19 dicembre 2000, 10 gennaio 2001, 8 marzo 2001, 16 marzo 2001, 29 marzo 2001 e 5 aprile 2001.

Nellestate 1999 stata condivisa da tutta la Commissione lopportunit di costituire al suo inter-no un pi ristretto gruppo di lavoro con il compito di istruire particolari problemi, elaborare decisionied orientamenti da sottoporre alla Commissione, analizzare documenti di pi rilevante importanza,costruire gradualmente lo schema della relazione finale ecc. Esso stato costituito da componenti dellaCommissione, pi specificamente esperti nel settore della ricerca storica e della documentazione archi-vistica o che avevano manifestato interesse al riguardo.

Il gruppo di lavoro si riunito una quindicina di volte. Nella fase conclusiva dei lavori questo stes-so gruppo ulteriormente ristretto si costituito in gruppo redazionale per la predisposizione dellarelazione finale, avvalendosi naturalmente dei contributi interni ed esterni alla Commissione.

Si segnala, infine, che il terzo comma dellart. 2 prevede che i risultati dei lavori dellaCommissione saranno presentati, entro i sei mesi dallinsediamento, al Presidente del Consiglio deiministri. Con dpcm del 21 maggio 1999 lattivit della Commissione stata prorogata di un anno. Consuccessivo decreto del 19 aprile 2000 la conclusione dei lavori stata fissata al 31 marzo 2001; un pirecente decreto del 6 marzo 2001 ha definitivamente indicato la conclusione dei lavori al 30 aprile 2001.

2. Problematiche emerse e scelte adottate

2.1. RIFERIMENTO AI TERMINI CITTADINI EBREI, CITTADINI DI RAZZA EBRAICA, LEGGI RAZZIALI

La Commissione ha decisamente affermato di non volere e di non poter attribuire a questi terminiuna valenza di categoria giuridica, incompatibile con i principi generali del nostro diritto e perci stes-so interdetta. Essi sono stati utilizzati nella consapevolezza della loro impropriet ed arbitrariet, soloper necessit di ricerca e di esposizione di avvenimenti accaduti in unepoca in cui tali termini aveva-no valenza discriminatoria.

La persecuzione antiebraica attuata dal fascismo nel 1938-1945 fu diretta contro tutte le personeclassificate di razza ebraica sulla base di una casistica appositamente elaborata ma ignorando che gliebrei non avevano costituito, non costituivano n avrebbero mai potuto costituire una razza.

La Commissione ha condiviso il principio che non spetti alla amministrazione dire chi ebreo:tale valutazione rientra infatti nellambito della vita privata delle persone interessate senza effetti supropri diritti e obblighi. Non secondario ricordare che la cosiddetta legislazione razziale fu succes-sivamente abrogata e considerata addirittura inesistente.1

2.2. LIMITI DI CONSULTABILIT DEI DOCUMENTI E DI TRATTAMENTO DEI DATI E VINCOLI IMPOSTI DALLA NOR -MATIVA ARCHIVISTICA E DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675, TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRISOGGETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda la normativa archivistica si ritenuto che la stessa risultasse osservata nellamisura in cui, nelle premesse al decreto istitutivo della Commissione, era stata espressamente inserita

12 Rapporto generale

1 Art. 3 rdl 20 gennaio 1944, n. 25 Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranierigi dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

Resoconto sintetico del lavoro della commissione 13

la frase sentito il Ministero dellinterno e tenuto conto che, nel secondo comma dellart. 1 del mede-simo decreto, si era previsto che la stessa consulta gli archivi pubblici e, previa intesa, gli archivi distrutture private.

Su questo problema ma ancor pi sul rispetto della legge sulla privacy la Commissione statalungamente ed intensamente impegnata in relazione anche a rinnovate sollecitazioni di alcuni compo-nenti ed in particolare del rappresentante dellAssociazione bancaria italiana che, sullargomento, avevapresentato una memoria molto articolata suggerendo di acquisire sul punto lautorevole parere delGarante per la protezione dei dati personali

Venuta meno la possibilit di comporre le varie opinioni esistenti allinterno della Commissione eritenendo, peraltro, importante pervenire ad un soddisfacente chiarimento su un aspetto considerato pre-liminare per la prosecuzione dei lavori, con lettera del 30 luglio 1999 veniva interpellato il Garante.

Con successive lettere del 10 settembre e del 23 settembre 1999, questi, commentando in partico-lare le aperture contenute nel recente dlg 30 luglio 1999, n. 281, Disposizioni in materia di trattamen-to di dati personali per finalit storiche, statistiche e di ricerca scientifica definiva in linea positiva ilproblema con generale soddisfazione di tutti i commissari.

2.3. SEGNALAZIONI ED ISTANZE DI PRIVATI

Nel corso dei propri lavori la Commissione ha ricevuto non poche lettere da parte di Associazioni,Comunit ebraiche, privati cittadini, riguardanti in linea di massima:

a) segnalazioni con invio di documenti, indicazioni di fonti archivistiche, dichiarazioni di dispo-nibilit a collaborare ecc;

b) istanze varie con richiamo a vicende familiari, richieste di informazioni, soluzione di casi per-sonali ecc.

Con particolare riferimento alle istanze, quando possibile, la Commissione ha promosso taluniapprofondimenti, ha operato alcune segnalazioni (ad esempio alla Commissione per le provvidenze afavore dei perseguitati politici, antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), ha raccolto elementiconoscitivi ecc. Pur non lasciando senza risposta queste istanze, pur apprezzandone il contenuto e, in nonpochi casi, lalto significato morale, pur segnalando che avrebbe tenuto presenti le stesse nellambito deipropri lavori, la Commissione ha dovuto necessariamente richiamare i propri compiti, cos come defini-ti nellart. 1 del decreto istitutivo, confermando di sentirsi impegnata a svolgere una indagine generalesul fenomeno della spoliazione (che ha interessato, sotto varie forme, i cittadini ebrei), senza peraltroestendersi al merito e alla soluzione di singole, eventuali richieste: responsabilit che dovr essere assun-ta dalle varie Amministrazioni rispettivamente competenti nei vari settori di interesse.

In questa sede trova collocazione un riferimento agli accertamenti operati sulla propriet del pia-noforte di Listz di Palazzo Chigi Saracini e di cui gi si faceva cenno nella relazione intermedia pre-disposta nel giugno 1999. La Commissione stata indotta ad interessarsi di questo problema a seguitodi una lettera del dr. Avi Beker, rappresentante del Congresso mondiale ebraico. In essa si segnalava chequalcuno dellAccademia musicale chigiana di Siena sosteneva che il pianoforte appartenuto a FranzListz era di propriet di un ebreo che mor nellOlocausto. Al riguardo lAccademia ha inviato unappunto del prof. Guido Burchi, collaboratore dellAccademia con lincarico di assistente al direttoreartistico e di bibliotecario. Secondo il prof. Burchi, il pianoforte Bechstein appartenuto a Franz Listz,situato in una sala del Palazzo, fu regalato al conte Chigi dal sig. Roberto Almagi che aveva acquista-to il pianoforte ad unasta per regalarlo alla moglie pianista. Morta la moglie, il sig. Almagi regal ilpianoforte al conte Guido Saracini. Queste notizie furono confermate dal figlio del signor Almagi,Edoardo Achille. Egli ricordava benissimo il pianoforte a coda che si trovava nella loro abitazione invia degli Scialoia 23 e che sua madre talora suonava. Anche a lui era stato detto che era appartenuto aListz. Dopo la morte della madre, il pianoforte fu donato allAccademia chigiana. Il figlio ricordava diaverlo visto alcune volte nellAccademia chigiana, lultima volta nel giugno 1996; sul pianoforte vi erauna fotografia del padre a ricordo del donatore.

Sia pure nel contesto di un resoconto necessariamente sintetico, si ritenuto di dare un adeguatospazio alla vicenda, sia per lautorevolezza di chi formul la richiesta di chiarimenti, sia per il valoresimbolico delloggetto della vicenda stessa. Se nel caso specifico stato possibile accertarne lesattaevoluzione, per non poche altre vicende come risulter del resto dal Rapporto esistono dubbi edincertezze su cui la ricerca storica dovr operare ulteriori chiarimenti.

3. Problematiche varie non coincidenti con i compiti della Commissione

Come per le istanze di cui al punto 2.3, la Commissione stata interessata ad altre tematiche nonstrettamente coincidenti con i propri compiti istitutivi ma sulle quali ha ritenuto opportuno discutere nelproprio ambito assumendo comunque alcune iniziative. Si fa cenno di seguito a due particolari proble-matiche.

3.1. POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELLEUROPA DELLEST

La discussione sullargomento ha tratto origine da un appunto con oggetto: Olocausto Impresedi assicurazione predisposto dal Ministero dellindustria, commercio ed artigianato, Direzione gene-rale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi. Lappunto illustrava la vicenda della societAssicurazioni generali che, insieme alla RAS ed altre 14 primarie compagnie europee, era stata citatain una class action da 29 attori di origine ebraica che si dichiaravano beneficiari di polizze di assi-curazione sottoscritte, tra il 1920 e il 1945, in Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia e Bulgaria. Nellostesso appunto si precisava che lIstituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse colletti-vo (ISVAP) aveva rilevato presso talune compagnie italiane lesistenza di elementi documentali rela-tivi a rapporti assicurativi costituiti nel periodo 1920-1940 con assicurati di origine ebraica e non, resi-denti in prevalenza nei Paesi dellEst europeo che furono in via successiva interessati dalle occupa-zioni ad opera delle truppe naziste e, al termine della guerra, dalle nazionalizzazioni da parte dei regi-mi comunisti.

La Commissione, pur convenendo che le vicende sopra descritte non rientravano strettamente nel-lambito delle proprie competenze, confermava comunque il proprio interesse conoscitivo agli accordifinali che sarebbero stati definiti a livello internazionale in merito alle polizze della Sho. A questo finela Presidente pregava il direttore dellUfficio consulenza giuridica e cura pratiche legali dellISVAP membro della Commissione e che seguiva la questione a livello internazionale di trasmettere unabreve nota informativa su un incontro che una apposita Commissione internazionale, chiamata a daresoluzione alla vicenda e alla quale lISVAP partecipava aveva tenuto il 5 e 6 maggio 1999 a Londra.In data 14 maggio il rappresentante dellISVAP corrispondeva puntualmente alla richiesta consentendoalla Commissione di discutere nuovamente della questione e di raccogliere in proposito anche il pareredel Ministero degli affari esteri.

Successivamente, sia in relazione agli sviluppi che la questione stava registrando a livello inter-nazionale, sia per avviare un pi circoscritto esame delle problematiche strettamente italiane, laCommissione, in data 7 giugno 1999, promosse una audizione delle Assicurazioni generali che parteci-parono allincontro con una delegazione particolarmente qualificata.

In quella sede la questione delle polizze dellOlocausto prese ampio spazio consentendo alladelegazione della Compagnia di assicurazioni sulla base anche di una ricca documentazione di illu-strare la complessa vicenda storica.

Pur confermando che la questione esulava dai propri compiti, la Presidente e con essa laCommissione presero atto della grave situazione determinatasi e dei comprensibili motivi di preoccu-pazione esposti dalle Generali. Corrispondendo pertanto al chiaro intendimento della Compagnia diassicurazioni di avere, anche nella Commissione, un punto di riferimento istituzionale, con lettera del1 luglio 1999 la Presidente interess alla questione il Presidente del Consiglio dei ministri. Analogopasso fu fatto con lettera del 13 settembre 1999 a favore della Unione adriatica di sicurt (RAS) che, indata luglio 1999, aveva ugualmente interessato la Commissione al problema inviando un promemoriastorico-giuridico nonch schede riassuntive dei lavori della Commissione internazionale e della situa-zione processuale. Largomento fu successivamente ripreso peraltro in modo marginale nellincon-tro del 1 febbraio 2000 riservato alle Compagnie di assicurazioni.

Premessa sempre la limitata incidenza se non la estraneit di questi problemi rispetto ai propricompiti istituzionali, la Commissione non ha mancato di assumere per completezza di ricostruzione sto-rica notizie sullo stato dei lavori della International Commission Holocaust-Era Insurance Claims(ICHEIC), organismo costituito con un apposito Memorandum of understanding(MOU) allo scopo didefinire le questioni pendenti in ordine ai rimborsi di polizze stipulate da cittadini di religione ebraicacon imprese operanti prima della seconda guerra mondiale nei Paesi dellEst europeo e successivamentenazionalizzate dai governi a regime comunista. In tal senso erano stati acquisiti riferimenti ed elemen-

14 Rapporto generale

Resoconto sintetico del lavoro della commissione 15

ti documentali dalle Compagnie sopra richiamate Assicurazioni generali e Riunione adriatica di sicur-t chiamate in sede di Commissione internazionale ad esborsi cospicui in favore degli assicurati super-stiti, di loro eredi ovvero di organizzazioni ebraiche per finalit umanitarie. Al momento, le pendenzerelative a polizze in vigore nel periodo dellOlocausto, rimaste presumibilmente insolute o comunqueassoggettate a nazionalizzazione, stanno trovando composizione nellambito di due distinti accordi,quello fra il Dipartimento USA e la Repubblica federale tedesca per quanto riguarda i risarcimenti acarico dello Stato e delle imprese della Germania, ivi compresa la RAS in quanto controllata dalla com-pagnia tedesca ALLIANZ, e quello fra Assicurazioni generali e la ICHEIC formalizzato a Roma in unariunione del novembre 2000, nella quale ha portato il saluto la Presidente Anselmi. Laccordo prevede in aggiunta agli esborsi gi effettuati (in particolare, il contributo di $USA 12 milioni per la costitu-zione del General Fund di Gerusalemme) un versamento di $USA 100 milioni, a totale soddisfaci-mento di pretese ed impegni umanitari assunti nellambito del MOU. Lattuazione dellaccordo attendelemanazione da parte del Governo USA di un affidavit statement da valere nei giudizi in corso dinan-zi a talune Corti statunitensi in modo da consentire la definizione in termini non vessatori per le impre-se; per tale adempimento stato fra laltro sollecitato linteressamento anche del Governo a sostegnodel buon fine di un accordo che, per gli obiettivi riparatori perseguiti, ha suscitato lapprezzamentoanche della Commissione.

3.2. IL PROBLEMA DEI LAVORATORI COATTI IN GERMANIA

La Commissione stata interessata al problema da Associazioni e da privati. Alla base di questesollecitazioni il progetto concordato tra Governo tedesco, imprese tedesche ed alcuni altri Paesi dicreare un fondo con il quale risarcire i lavoratori stranieri a suo tempo impiegati nel lavoro coatto.

Il progetto, ove realisticamente fondato, stava comprensibilmente creando legittime speranze edaspettative fra quanti, ex internati in Germania, durante il periodo della loro deportazione erano statidestinati al lavoro coatto.

Aderendo ad una sollecitazione della Presidente, un componente della Commissione interessavain proposito il Ministero degli affari esteri mentre la stessa Presidente sensibile alle aspettative soprarichiamate e anche ai fini di evitare possibili strumentalizzazioni con lettera del 2 marzo 2000 segna-lava il problema al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai primi di marzo del 2000 un componente della Commissione forniva in merito alcune circo-stanziate informazioni raccolte presso lautorit diplomatica tedesca in Italia.

Notizie pi definite sono state acquisite presso lOrganizzazione internazionale per le migrazionie attraverso reiterati rapporti avuti con il Ministero degli affari esteri.

LOrganizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), dietro richiesta del Governo federaletedesco, lAgenzia partner della Fondazione federale incaricata di gestire le richieste di indennizzo edi pagamenti in favore di persone sottoposte a lavori forzati o deportate dal loro Paese di origine duran-te il regime nazista. In questa veste la Missione di collegamento in Italia e di coordinamento per laRegione del Mediterraneo ha risposto alla Commissione fornendo ulteriori ed aggiornate indicazionisulla iniziativa tedesca. Entrata in vigore il 12 agosto 2000, la legge che crea la Fondazione, ha istitui-to un Fondo federale di 10 miliardi di marchi per lindennizzo di vittime di lavori forzati o ridotte incondizioni di schiavit durante il regime nazista al quale lindustria ed il Governo tedesco contribui-ranno con 5 miliardi di marchi ciascuno. Il Fondo posto sotto la tutela della Fondazione federaleErinnerung Verantwortung und Zufunft(Memoria, responsabilit e futuro). Per i richiedenti ebrei,anche se residenti in Italia, le domande dovranno essere indirizzate alla Jewish Material Claimst againstGermany(Conferenza ebraica per gli indennizzi dalla Germania).

LOIM inoltre responsabile per coloro che sono stati sottoposti ai lavori forzati nel campo di con-centramento di Mathausen o presso le sue dipendenze o presso le dipendenze di Dachau che si trovava-no nel territorio austriaco. Tutti gli altri lavoratori forzati deportati negli altri territori facenti attualmen-te parte della Repubblica austriaca dovranno rivolgersi alla Fondazione di riconciliazione austriaca.

LOIM parte ed ha voce nel Consiglio direttivo (Kuratorium) della Fondazione federale che sta-bilir le procedure, le modalit e i requisiti per linoltro delle domande. La legge prevede inoltre chelOIM sar responsabile di esaminare le domande relative ai danni alla propriet ed alla salute.

LUfficio OIM di Roma, inoltre, si avvarr dellassistenza delle associazioni che da anni prestanola loro opera a favore delle vittime del nazismo, sindacati e patronati, istituti di ricerca storica e altri

enti coinvolti, nella convinzione che la loro esperienza costituisca un prezioso sostegno nellinteressedi tutti gli aventi diritto. A tal proposito, l11 ottobre 2000 stato istituito il Comitato di coordinamen-to degli enti, associazioni e patronati che operano per il risarcimento alle vittime italiane.

Le notizie sopra dettagliatamente riportate erano state anticipate dal Ministero degli affari esteri.In una lettera del 26 ottobre lo stesso Ministero segnalava che, dopo aver seguito in raccordo conlAmbasciata a Berlino tutte le fasi preparatorie della legge, continuava a seguire quelle esecutive attra-verso contatti con le altre Amministrazioni interessate, con lOIM di Roma e con le Associazioni nazio-nali che tutelano gli interessi degli ex deportati italiani. Aggiungeva ancora che presso la Farnesina erastata convocata una riunione di coordinamento con i ministeri del Tesoro, della Difesa e dellInterno,che si erano dichiarati disponibili a fornire ogni utile assistenza agli interessati per il reperimento delladocumentazione necessaria alle richieste di indennizzo. Si era tenuta altres una riunione con le princi-pali Associazioni di categoria per assicurare il coordinamento con lUfficio OIM di Roma ed il loro sup-porto allistruzione delle pratiche.

Pi recentemente la Missione in Italia OIM ha informato di aver pre-registrato nella propria banca-dati oltre 44.000 nominativi di potenziali beneficiari. Come disposto dalla Fondazione tedesca, i richie-denti ebrei italiani sono stati indirizzati alla Conference on Jewish Material Claims Against Germany(ufficio di Francoforte) competente per le loro richieste di indennizzo. Per quanto riguarda la conces-sione degli indennizzi a favore di quanti hanno subito danni patrimoniali, in circostanze in cui vi siastata lattiva partecipazione delle industrie tedesche, lOIM stata incaricata di assistere potenzialibeneficiari indipendentemente dal fatto che siano ebrei e dal loro luogo di residenza. Su questo ultimoaspetto sono intercorsi colloqui ed incontri tra rappresentanti della Commissione e responsabili OIM.In questo ultimo periodo la Missione OIM di Roma ha concentrato le proprie attivit sullinvio dellamodulistica per la richiesta di indennizzo.

Anche il Ministero degli affari esteri ha fornito ulteriori notizie in merito segnalando che nelnovembre 2000 una Missione composta da funzionari dello stesso ministero e di quello della difesa si recata a Berlino per illustrare alle autorit tedesche la posizione italiana sugli Internati militari italia-ni (IMI). Agli interlocutori tedeschi stato rappresentato il crescente interesse destato negli ex depor-tati, nellopinione pubblica e nel Parlamento dalla creazione del Fondo e come la esclusione della cate-goria pi numerosa (costituita appunto dagli internati militari) avrebbe provocato profonda delusioneed amarezza. Non si in grado di riferire in questa sede sulla decisione definitiva da parte del Consigliodamministrazione del Fondo, attesa per il mese di marzo 2001.

Appare da ultimo importante segnalare che al comma 84, articolo 144 della Legge finanziaria2001 stato previsto che al fine di favorire la conclusione delliter di risarcimento ai lavoratori coat-ti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945 il Ministero degli interni autorizzato ad ero-gare contributi per complessive L. 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli Enti e Associazioni chepredispongono gli atti per le procedure di risarcimento.

4. Obiettivi generali, linee essenziali di riferimento ed ampiezza della ricerca

La diversa estrazione professionale e la diversa collocazione istituzionale dei Commissari ha imme-diatamente segnalato la necessit di delineare certi e condivisi obiettivi nonch di definire un sia purprovvisorio schema programmatico dei lavori nella prospettiva di condurre la ricerca con una metodolo-gia aperta, non costrittiva e, purtuttavia, ancorata a chiari presupposti e precisi punti di riferimento.

4.1. OBIETTIVI GENERALI

a) analisi complessiva della normativa di carattere legislativo e regolamentare, nonch delle cir-colari e di eventuali altri provvedimenti di carattere interno;

b) quantificazione del fenomeno, sia in rapporto alle persone che avevano subito i provvedimen-ti, sia in rapporto alla qualit, quantit e valore complessivo dei beni confiscati ed eventuale analisi det-tagliata di situazioni relative a citt scelte a campione, anche in considerazione della organicit delladocumentazione acquisita;

c) analisi della normativa inerente alle restituzioni e quantificazione del fenomeno nei limiti con-sentiti dalla documentazione acquisita.

16 Rapporto generale

Resoconto sintetico del lavoro della commissione 17

4.2. LINEE ESSENZIALI DI RIFERIMENTO

Gi nella primissima fase dei lavori i Commissari si sono riconosciuti nelle seguenti linee essen-ziali cos come desunte dallappunto orientativo di un Commissario.

a) ambito cronologico della ricerca: il periodo ottobre 1938 - aprile 1945 (dallannuncio pubblicodella prima disposizione sui beni del Regno dItalia alla caduta della Repubblica sociale italiana) e ilperiodo immediatamente precedente le leggi razziali;

b) sviluppo cronologico delle acquisizioni1) periodo precedente la promulgazione delle leggi razziali

vendite/svendite precauzionali di immobili e aziende; cessazione di commesse ad aziende e conseguente cessione di queste;

2) ottobre 1938 - settembre 1943 vendite/svendite non obbligatorie di immobili ed aziende; cessazione ufficiale di commesse con conseguente, inevitabile cessazione di aziende; cessione obbligatoria delle propriet immobiliari classificate eccedenti; cessione obbligatoria delle aziende classificate non conservabili;

3) settembre 1943 - aprile 1945 sequestri e confische legali di tutti i beni (in particolare al momento degli arresti); furti e distruzioni.

4) periodo del dopoguerra (a partire dal giugno 1944) Periodo in cui ricadono tutti i provvedimenti riparatori

Nellappunto orientativo si faceva riferimento anche alle tipologie dei beni acquisiti e che riguar-davano, oltre a fabbricati urbani, aziende, terreni, mobili, anche conti correnti bancari, cassette di sicu-rezza, titoli azionari, polizze assicurative, beni artistici, beni delle comunit israelitiche e degli altri entiebraici.

c) natura delle acquisizioni: tutte le acquisizioni, comunque e a qualunque fine ottenute da orga-nismi pubblici o privati (italiani o stranieri), o da singoli privati (o gruppi di privati) la cui azione fu sol-lecitata o resa possibile da azioni di detti organismi. Aderendo ad una concezione ampia del termineacquisizione non veniva esclusa la possibilit di esaminare anche la pi generale questione della eli-minazione delle fonti di reddito e dellimpoverimento complessivo dei perseguitati.

d) ex possessori: tutte le persone, di qualsiasi nazionalit o apolidi, classificate allepoca appar-tenenti alla razza ebraica (nonch quando del caso i loro congiunti non classificati tali) e tutti glienti ed organismi ebraici.

e) ambito geografico di riferimento dallottobre 1938 all8 settembre 1943: i territori facenti parte del Regno dItalia (compresi

Pola, Fiume, Zara e dal maggio 1941 la Dalmazia e la Slovenia); dall8 settembre alla rispettiva liberazione: le Regioni assoggettate al Governo denominato-

si della Repubblica sociale italiana e alla occupazione del III Reich; limitatamente al primo periodo (ottobre 1938 - 8 settembre 1943): il Dodecanneso, le colo-

nie dAfrica e lAlbania (relativamente alla applicazione della normativa metropolitana e/o quellaeventuale locale);

i territori occupati in Grecia e Francia(relativamente ai beni dei profughi internati dalle auto-rit italiane);

f) acquisitori: italiani fino all8 settembre 1943, italiani e/o tedeschi (o eventualmente altri)dopo l8 settembre 1943.

4.3. AMPIEZZA DELLA RICERCA

Gi nelle prime fasi di lavoro e, pi ancora successivamente, emersa con chiarezza lampiezzadella ricerca e la conseguente necessit di operare con equilibrio tra la istanza di acquisire documenta-zione e testimonianze utili e la esigenza di rispettare i tempi assegnati alla Commissione per la stesuradel rapporto finale. Nel corso dei lavori la stessa Commissione ha dovuto successivamente conciliarelesigenza di pervenire ad una composizione aggregata dei dati rilevati e la naturale propensione adapprofondire particolari e specifiche casistiche. Nelle considerazioni finali saranno ulteriormente com-

mentate queste dinamiche interne alla Commissione anche ai fini di evidenziare quanto stato possibi-le rilevare e quali eventuali altri ambiti di approfondimento possano prospettarsi. In questo resocontocorre lobbligo di precisare che, grazie anche alle diverse esperienze rappresentate in Commissione, laricerca stata condotta a vasto raggio e che, proprio per questo, andata via via maturando la consa-pevolezza della sua incompiutezza.

5. Organismi consultati e metodologia adottata

In coerenza con quanto affermato al punto 4.3 la Commissione ha contattato, direttamente o indi-rettamente, numerosi organismi ritenuti depositari di documentazione utile ai fini della ricerca. Dalpunto di vista metodologico si operato come segue:

attraverso corrispondenza a cura della Presidenza e della Segreteria della Commissione cui sonospesso seguiti o si sono affiancati non pochi contatti telefonici di interpretazione o di arricchimento deidati;

attraverso corrispondenza a cura di organismi o di persone rappresentati o presenti inCommissione;

attraverso contatti e visite dirette di Commissari.Nel presente contesto non agevole n si ritiene peraltro indispensabile ricostruire la ricca corri-

spondenza intercorsa n i numerosi contatti avuti. Ci si limita, per questo, a riferire sui passaggi ritenutipi significativi precisando che, per alcuni, vengono riportati sinteticamente in questa sede i contenutidella corrispondenza intercorsa mentre, per altri, si rinvia alla ricca documentazione pervenuta allaCommissione sulla cui base stato possibile redigere il Rapporto conclusivo.

5.1. ORGANISMI CONSULTATI DALLA PRESIDENZA E DALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Prefetture e Questure, Commissari del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano,Presidente della Giunta per la Regione autonoma della Valle dAosta

Lettera dell11 gennaio 1999 Di.C.A./158/III 5.4.7.4 e 158/III. 5.4.7.5 con oggetto Commissioneper la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attivit di acquisizione dei benidei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati. Si chiede in sostanza documentazione dibase relativa agli argomenti di interesse della Commissione.

Archivi di Stato e Archivio centrale dello Stato

Lettera dell11 gennaio 1999 Di.C.A./157/III 5.4.7.6. con oggetto Commissione per la ricostru-zione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attivit di acquisizione dei beni dei cittadiniebrei da parte di organismi pubblici e privati Si chiede documentazione analoga.

Su questa richiesta di base si successivamente innestata numerosa altra corrispondenza per lin-vio o la integrazione di documenti o per lapprofondimento di casi particolari.

Con particolare riferimento allArchivio centrale dello Stato va segnalato che questo ha costituitouna sede pressoch permanente di consultazione presso il quale stato possibile prendere visione dinumerosi fondi archivistici. superfluo rilevare che questa documentazione, unitamente a quella degliArchivi di Stato, risultata di primaria importanza.

Commissariati del Governo per le Province autonome di Bolzano e di Trento, Presidenza della RegioneValle dAosta, Prefetture della Repubblica, Archivi di Stato, Soprintendenze per i beni artistici estorici, Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici e storici.

Lettera del 25 febbraio 1999 Di.C.A./1921/III.5.4.7.9. con oggetto Opere darte di proprietebraiche sequestrate e/o confiscate in Italia, nel periodo 9 settembre 1943 - 25 aprile 1945, nei territo-ri direttamente amministrati dalle Forze armate governative del III Reich, ovvero dalla c.d. Repubblicasociale italiana.

18 Rapporto generale

Resoconto sintetico del lavoro della commissione 19

Con riferimento anche a due circolari del 1 dicembre 1943 e 14 aprile 1944 dellallora ministrodellEducazione nazionale, si chiede agli uffici in indirizzo se abbiano documentazione o notizie diprovvedimenti o azioni di forza concernenti il sequestro o la confisca di opere darte di propriet ebrai-ca nonch del loro destino.

A questa ha poi fatto seguito altra corrispondenza.

In appoggio e a sostegno delle iniziative della Presidenza della Commissione vanno segnalateanche:

la lettera del 22 gennaio 1999, n.3256 dellUfficio centrale per i beni archivistici indirizzata alleSoprintendenze archivistiche . In questa lettera si pregavano i soprintendenti di voler verificare la pre-senza di serie documentarie pertinenti al tema presso gli archivi vigilati, con particolare riferimento aquelle dei Comuni e delle Banche che sottoscrissero contratti con lEgeli (Ente per la gestione e la liqui-dazione immobiliare) per individuare i beni da espropriare e per gestirli;

la lettera del 25 gennaio 1999 n. 418.8901.15 (137) dellUfficio centrale per i beni archivisticiindirizzata ai direttori degli Archivi di Stato.

In questo contesto merita segnalare la collaborazione offerta dallo stesso Ufficio centrale sia perlinvio diretto di documentazione, sia per aver favorito la consultazione di alcune bobine dellarchivioAllied Control Commission Italy 1943-1947. Di notevole interesse risultata anche la documenta-zione inviata dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia.

Archivi storici delle Province autonome di Trento e Bolzano

Lettera del 5 marzo 1999 Di.C.A./2253/III 5.4.7.6. con la quale si chiedevano documenti concer-nenti provvedimenti adottati dalle autorit governative che amministravano direttamente queste dueProvince in relazione alla legislazione allora vigente nei territori del III Reich.

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica

lettera del 12 febbraio 1999 Di.C.A./1367/III.5.4.7.1. con la quale si chiedevano documentiriguardanti lEgeli (Ente di gestione e di liquidazione immobiliare);

lettera del 31 marzo 1999 n. 608331 del Ministero del tesoro, Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti con cui si trasmetteva-no prime indicazioni sulla custodia degli atti dellEgeli;

lettera del 7 giugno 1999 n.615407 del Ministero del tesoro, Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti con cui si trasmetteva-no copie del dm 29.12.1997 del bilancio finale di liquidazione, della relazione illustrativa e dei quadridi raffronto delle attivit e passivit relativi alla gestione liquidatoria dellEgeli;

lettera del 5 marzo 1999 Di.C.A./2250/III.5.4.7.1. con la quale la Presidente chiedeva di farconoscere verso quale tipo di risparmio investimento gli italiani e, in particolare, i cittadini definitiebrei indirizzavano le loro disponibilit economiche negli anni interessati alla indagine storica dellaCommissione;

lettera del 10 maggio 1999 n.3189 del Gabinetto del Ministero del tesoro, bilancio e program-mazione economica con la quale si rispondeva che, per quanto di competenza, essendo lemissione dititoli di Stato al portatore, era impossibile risalire ai possessori dei suddetti titoli. Alla risposta venivacomunque allegata la relazione del direttore generale del debito pubblico alla Commissione di vigilan-za per gli esercizi finanziari dal 1927 - 28 al 1948 - 49 dalla quale si sarebbero potuti desumere tutti glielementi relativi alla emissione dei prestiti nel citato periodo.

Ministero delle Finanze

Con lAmministrazione finanziaria intercorsa una nutrita corrispondenza. Si richiama in modoparticolare la lettera del 21 aprile 1999 Di.C.A. 4117/III.5.4.7.1. indirizzata al Ministero delle finanze(Gabinetto; Dipartimento delle entrate; Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, Direzionecentrale servizi doganali ) e al Comando della Guardia di finanza.

Con la lettera si chiedeva di accertare lesistenza di documentazione presso le ex Intendenze difinanza e delle circoscrizioni doganali. Si chiedeva, in particolare, se fossero documentati casi di perso-

ne classificate di razza ebraica per lallora esistente legislazione antisemita che, al momento dellemi-grazione dallItalia ovvero della spedizione allestero di masserizie o bagagli, fossero state denunciate.

Con successive lettere venivano interessate la Direzione compartimentale del territorio per ilLazio, lAbruzzo e il Molise; le Direzioni compartimentali del territorio dellEmilia-Romagna, Marche,Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle dAosta eLiguria; il Dipartimento compartimentale del territorio del Lazio, Abruzzo e Molise, Ufficio del terri-torio di Viterbo; il Dipartimento compartimentale del territorio del Lazio, Abruzzo e Molise, Ufficio delterritorio, Sezione staccata di Teramo.

Anche se indirettamente, ha interessato lAmministrazione finanziaria la lettera del 15 luglio 1999Di.C.A./7344/III.5.4.7.6. indirizzata agli Archivi di Stato di Cuneo, Mantova, Novara, Pavia, Piacenza,Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Varese, Vercelli e Viterbo. La richiesta veniva formulata tenendoconto che, dalla documentazione pervenuta, risultavano numerose situazioni che vedevano coinvolti gliuffici periferici dellAmministrazione finanziaria (ex Intendenze di finanza).

In appoggio alle iniziative della Presidenza della Commissione si registrano una serie di letteredella stessa Amministrazione finanziaria alla propria struttura centrale e periferica

Agli atti risultano una serie di risposte (Dipartimento delle entrate, Dipartimento del territorio,Comando generale della Guardia di finanza, Archivi di Stato) tutte, peraltro, sostanzialmente negative.

Rilevata la frammentariet delle risposte pervenute, la Commissione ha preso la iniziativa di inte-ressare nuovamente i competenti uffici del Ministero indirizzando le due lettere seguenti:

lettera del 2 giugno 2000 di Di.C.A./664/III.5.4.7.11 agli Uffici del territorio di 19 province con-siderate pi coinvolte nella vicenda ai quali veniva chiesta documentazione eventualmente ancora con-servata relativa agli uffici finanziari dellepoca: Uffici del Registro (decreti di confisca delle proprietebraiche con i valori e la descrizione catastale); Uffici tecnici erariali (testimoniali di stato per i beniimmobili confiscati); Intendenze di finanza (decreti di restituzione dei beni confiscati eventualmenteesistenti alle voci Patrimonio beni sequestrati P.N.F. e Sezione IV Demanio dello Stato);

lettera del 19 luglio 2000 Di.C.A./8811/III.5.4.7.11 a tutte le Direzioni regionali delle entratechiedendo in modo particolare notizie sulla specifica questione degli indennizzi e dei contributi perdanni di guerra ai sensi dellart. 3, comma 2 della l 27 dicembre 1953, n.968.

In linea di massima va osservato che i risultati delle risposte non sono apparsi pari alle attese.

Ministeri dellInterno e degli Affari esteri

Per quanto riguarda il primo Ministero esiste agli atti una nota con la quale veniva trasmessa docu-mentazione. Con lo stesso Ministero ed in particolare con il Gabinetto e con la Direzione generaleaffari dei culti sono stati presi contatti diretti per lacquisizione di documenti di interesse. Gran partedella documentazione di questo Ministero, relativa agli anni della guerra, risulta gi versata allArchiviocentrale dello Stato.

Con il Ministero degli affari esteri intercorsa corrispondenza e sono stati presi contatti (anchecon la partecipazione a riunioni) per chiarire qualche aspetto emerso dalla lettura di documentazionedellepoca, per acquisire documentazione conservata presso lArchivio storico del Ministero, per cono-scere il parere dello stesso sulla problematica delle polizze stipulate nellEuropa dellEst, per organiz-zare la partecipazione italiana alla Conferenza di Vilnius sulla sottrazione dei beni artistici (alla qualesi far cenno in altra parte del Rapporto).

Commissione interministeriale per il recupero delle opere darte

lettera del 7.1.1999 n.0027315 con cui la Commissione trasmetteva il documento finale dellaConferenza di Washington sugli aspetti economici dellOlocausto: opere darte. Si riportano i passiessenziali di questa lettera A conoscenza della scrivente Commissione, a seguito di un accurato esamedellarchivio Siviero non risultano casi di opere darte di propriet ebraica attualmente presso museiod istituzioni italiane. N tanto meno sono emerse responsabilit di antiquari italiani, di cui tanto ha par-lato la stampa, nel riciclaggio di opere confiscate dai nazisti ad israeliti. Lunico caso noto fu quellodello scambio tra il maresciallo Goering e lantiquario Ventura di Firenze, con la consegna di opere ita-liane dalta epoca in cambio di nove quadri di impressionisti sequestrati in Francia a collezionisti di ori-gine israelitica. Al termine del conflitto tutte le nove opere vennero consegnate allAmbasciata diFrancia per la restituzione ai legittimi proprietari, mentre le opere cedute a Goering e successivamente

20 Rapporto generale

Resoconto sintetico del lavoro della commissione 21

recuperate in Germania, vennero incamerate dallo Stato ai sensi della legge 14 gennaio 1950, n.77,essendo restata senza esito lazione giudiziaria intentata contro lo Stato italiano dagli eredi Ventura. Nfinora le organizzazioni ebraiche italiane, per quanto sollecitate da questa Commissione, hanno fattoconoscere intenzioni rivendicative;

lettera del 5 marzo 1999 Di.C.A./2289/III.5.4.7.1 con la quale si chiedeva conferma che, sullabase di un esame dellarchivio Siviero non risultano opere darte di propriet ebraica attualmente indeposito presso musei od istituzioni italiane. Si domandava ancora se nellarchivio Siviero sono con-servate attestazioni dei responsabili di dette istituzioni sulla non presenza di tali opere o se, comunque,Siviero svilupp una indagine particolareggiata anche su tale questione;

lettera del 18.3.1999, n.00273/121 con la quale la Commissione interministeriale forniva unarisposta negativa sostenendo che se Siviero fosse stato a conoscenza di acquisizioni del genere, nel-larchivio ne sarebbe restata traccia. La Commissione inviava copia di alcune documentazioni sullarestituzione allUnione delle comunit israelitiche italiane di materiale recuperato in Italia e inGermania. Segnalava ancora un verbale di consegna alla Comunit israelitica di Roma, in data 9 marzo1966, di quattro oggetti di culto provenienti da recuperi effettuati (dalla Delegazione per la restituzio-ne) e di cui non sono stati rintracciati finora i legittimi proprietari;

lettera del 13.2.2000, n. 00273/52 con la quale la Commissione interministeriale inviava unaserie di schede tratte dalla documentazione conservata nellarchivio Siviero. Nella lettera si segnala-va ancora che era stata inviata a tutte le comunit ebraiche dItalia una lettera circolare che ricalcavaquella a suo tempo inviata da Siviero e che ebbe peraltro scarso riscontro.

A seguito di questo rapporto epistolare e dello stesso incontro avuto tra la Commissione Anselmied i responsabili della Commissione interministeriale (di cui si far cenno pi avanti), due Commissari previe intese e con la collaborazione del suo Presidente si sono recati negli uffici della stessaCommissione per approfondire la consultazione di fascicoli intestati a cittadini presumibilmente ebreie a suo tempo vittime della sottrazione di opere darte. In quella occasione fu possibile acquisire docu-menti di notevole interesse conservati in una busta avente ad oggetto Unione Comunit Israelitiche:a questi documenti si far riferimento nel contesto della trattazione sulla asportazione dei beni artisticie culturali.

Comando Carabinieri Tutela patrimonio artistico

lettera del 24 marzo 2000 Di.C.A./3697/III.5.4.7.8 al Comandante con la quale si segnalava lin-teresse della Commissione ad avere informazioni eventualmente raccolte nel quadro della attivit ditutela e di recupero del patrimonio artistico;

lettera del 19 maggio 2000 del Comando Carabinieri n.60/431-23-1997 con la quale si informa-va che allo stato, ci si muove dintesa con la Commissione interministeriale per il recupero delle operedarte con la quale a suo tempo stata realizzata la pubblicazione LOpera da ritrovare integralmen-te informatizzata nella banca dati gestita dal Comando []. Si aggiungeva peraltro che la specificaattivit finora non ha permesso di risalire a beni sottratti a cittadini ebraici, anche perch al momentonon si dispone di dati che ne facciano risalire la propriet.

Arma dei Carabinieri

Oltre ad altra corrispondenza indirizzata ad alcuni Comandi locali, con lettera del 14 giugno 2000Di.C.A./7408/III.5.4.7.8 veniva richiesto al responsabile dellUfficio storico del Comando generale deiCarabinieri di predisporre una ricerca di documenti eventualmente esistenti e riguardanti segnalazio-ni, direttive e rapporti concernenti espropri, sequestri, confische, prelevamenti illegali e distruzioni adanno di persone dichiarate di razza ebraica, di Comunit israelitiche o di altri enti similari per ilperiodo 1938-1945. Non si ottenuta alcuna risposta.

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia

lettere del 21 luglio Di.C.A./7530/III.5.4.7.1 e del 21 settembre Di.C.A. 9097/III.5.4.7.1. Si chie-deva documentazione relativa sia a provvedimenti di sequestro o confisca da parte delle autorit nazi-fasciste, sia eventuale documentazione che comprovasse, una volta abrogata la legislazione antiebrai-ca, lavvenuta restituzione agli interessati dei loro beni sequestrati e/o confiscati;

lettera di risposta dellIstituto del 9 novembre 1999 n. A8/2091. Essa faceva riferimento a docu-mentazione gi inviata dallIstituto di Trieste e alle indicazioni dellIstituto di Grosseto, secondo ilquale, presso lArchivio di Stato di Grosseto erano conservati documenti Egeli. Inviava quindi docu-menti rinvenuti nei fondi del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia e del Comitato di liberazio-ne Lombardia (es. documenti e corrispondenza riguardante la esclusione dalla applicazione delle leggidi guerra degli ebrei tedeschi ed austriaci; decreto del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia conil quale venivano dichiarate decadute tutte le misure di discriminazione delle persone fisiche apparte-nenti allebraismo; decreto che istituiva un Commissario straordinario per le Comunit israelitichedellAlta Italia).

Segnalava ancora che nel fondo Carlo a Prato erano presenti numerosissimi ritagli stampa con arti-coli antisemiti e con diverse pubblicazioni ebree.

Istituto della resistenza in Cuneo e Provincia.

lettera del 29 novembre Di.C.A.//11469/III.5.4.7.8. con cui venivano richieste le buste n. 686,687, 688 del fondo Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo riguardanti lattivit econo-mica della popolazione ebraica;

lettera del 18 gennaio 2000 n. 76/12B con la quale lIstituto rispondeva inviando la documenta-zione richiesta.

Monopoli di Stato

lettera dellottobre 1999 Di.C.A./9634/III.5.4.7.8 con la quale si chiedevano informazioni sullacessazione di un esercizio di tabaccheria per revoca della licenza. Si chiedeva anche di conoscere ilcomportamento dei Monopoli di Stato nei confronti dei fornitori, dei rivenditori al dettaglio e dei pro-pri dipendenti classificati di razza ebraica;

lettera del 19 aprile UDG/1900 RP con la quale lAmministrazione autonoma dei Monopoli diStato ribadiva che limitatamente agli archivi della Direzione generale si era provveduto ad effettuaredal mese di agosto u.s. presso lArchivio centrale dello Stato ripetuti versamenti delle carte di interes-se storico, tra cui il cessato archivio delle Divisioni stato giuridico e pensioni (anni 1980-1960) com-prensivo dei relativi schedari nominativi nel quale sar possibile reperire i fascicoli personali dei dipen-denti di religione ebraica gi appartenenti ai ruoli della scrivente Amministrazione.

Societ italiana degli autori ed editori

lettera del 17 giugno 1999 Di.C.A./6549/III.5.4.7.14 con la quale venivano chieste informazio-ni sul comportamento della SIAE nei confronti dei cittadini dichiarati ebrei;

lettera del 6.9.1999 con cui veniva inviata una breve ma essenziale relazione sul comportamen-to della SIAE;

lettera del 13 ottobre 1999 Di.C.A./9796/III.5.4.7.14 con la quale venivano chieste informazio-ni sulla posizione di tre persone;

lettera del 10 novembre 1999 con la quale venivano inviati gli elementi conoscitivi richiesti.

Fondazione Mondadori

lettera del 6 marzo 2000 Di.C.A./III.5.4.7.7 con la quale si interessava la Fondazione in meritoa tre confische di diritti dautore e si chiedevano notizie di carattere generale sulla intera questione dellacorresponsione dei diritti economici dautore a persone di razza ebraica posteriormente al 1938;

lettera del 17 marzo 2000 della Fondazione Mondadori nella quale si affermava testualmente cheil tema di estremo interesse e cercheremo di individuare un ricercatore con le competenze necessarieper svolgere le indagini richieste e mi auguro che gli archivi conservati possano aiutarci nella ricerca.

Istituto nazionale delle assicurazioni

lettera del 21 aprile 1999 Di.C.A./4118/III.5.4.7.12 con la quale si chiedevano informazioni suuna polizza vita (compresa in titoli di vario genere considerati dallEgeli non pi validi perch caduti

22 Rapporto generale

Resoconto sintetico del lavoro della commissione 23

in prescrizione e divenuti pertanto inefficaci), e sul significato di una comunicazione della Direzionegenerale INA al capo della Provincia di La Spezia;

lettera del 10 maggio 1999 dellINA con la quale si fornivano elementi di risposta negativi aquanto richiesto. Nella lettera si faceva presente, peraltro, che prassi dellINA, pur in assenza delladocumentazione, procedere ugualmente alla liquidazione dei contratti appartenuti alle vittimedellOlocausto, sulla sola base dei documenti che i beneficiari siano in grado di produrre, come eraavvenuto nel recente passato. Successivamente, con lINA sono stati sviluppati ulteriori contatti diretticonsentendo di individuare una polizza che, in caso di reperimento del relativo beneficiario, potrebbeessere liquidata. La Commissione si attivata in tal senso.

Poste Italiane spa

Si richiamano: la lettera del 21 aprile 1999 Di.C.A./4139/III.5.4.7.8. con oggetto Commissione per la rico-

struzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attivit di acquisizione dei beni dei cittadi-ni ebrei da parte di organismi pubblici e privati. Atti darchivio. Ricerche. Sulla scorta di alcune infor-mazioni relative alla citt di Parma si chiedeva di svolgere una ricerca su alcuni titoli di risparmio posta-li sottoscritti da cittadini ebrei. Si chiedeva in particolare se si fosse provveduto alla restituzione agliaventi diritto o se, in assenza del titolare o di loro eredi, gli importi fossero stati trasferiti, senza spese,allUnione delle comunit israelitiche italiane. A questa lettera si rispondeva facendo presente che, perquanto riguarda i richiamati titoli, lAmministrazione ne aveva disposto la riapertura contabile con lag-giornamento del credito, comprensivo di interessi a tutto il 31.12.1998. Con la stessa lettera si chiede-va alla Commissione se tali partite contabili dovessero essere estinte ed a quale data, nonch la desti-nazione da dare alle rispettive somme;

la lettera del 16 ottobre 1999 Di.C.A./9874/III5.4.7.8 con la quale si chiedevano informazioni suuna serie di libretti postali di risparmio aperti presso lUfficio postale di V Euganeo da cittadini dichia-rati ebrei ed internati nel campo di concentramento ivi allestito. A questa lettera si rispondeva che erastata interessata la filiale di Padova affinch venissero attivate ricerche presso lAgenzia di VEuganeo;

la lettera del 16 dicembre 1999 Di.C.A./12298/III.5.4.7.8. con la quale veniva interessato il pre-sidente dellEnte ad una serie di quesiti intesi ad approfondire la problematica complessiva del rispar-mio postale. Si rispondeva assicurando di avere interessato ai quesiti la competente Divisione servizifinanziari;

la lettera del 21 febbraio 2000 Di.C.A./2003/III.5.4.7.8. con la quale si chiedeva se nei tre comu-ni a suo tempo sede di campi di concentramento Fossoli di Carpi, Borgo San Dalmazzo, Bolzano-Gries in alcuni precisi periodi, furono aperti libretti di risparmio postale;

la lettera del 23 marzo 2000 n.1254 con la quale il presidente di Poste italiane Spa, sciogliendola precedente riserva, rispondeva agli specifici quesiti rivolti al risparmio postale segnalando in parti-colare che:

Le scritture in nostro possesso, bench distinte per singole provincie e organizzate per ordinecronologico di emissione dei titoli del risparmio, non sono purtroppo comprensive di elencazioni ana-grafiche degli intestatari che consentano ricerche a partire dal loro nome; il ricorso a tecnologie mec-canografiche nella tenuta dei conti risale solo allanno 1972 e va rammentato che la completezza degliarchivi cartacei ha risentito delle ingiurie del tempo o dellinvio al macero di intere cartelle ove com-piuti i pur lunghi periodi di giacenza;

La datazione dei primi supporti informatici applicati ai libretti di risparmio postali, pu consen-tire lelencazione di quelle partite contabili accese nel periodo 1938-1945 e prescrittesi, per decorrenzadei termini, dallanno 1972 in poi; i dati presenti nella migrazione consentono di desumere lufficio P.T.di emissione, il numero di conto, limporto prescritto ed acquisito a bilancio ma, purtroppo, non lindi-cazione degli intestatari;

La Cassa depositi e prestiti non possiede, oltre alla prescritta rendicontazione generica e gene-rale dovutale dallex Amministrazione PT, alcuna rilevanza documentale utile alle ricerche di codestaCommissione: lapporto conseguibile con il suo coinvolgimento nella vicenda appare, pertanto, a livel-li irrilevanti.

lettera del 25 ottobre 2000 Di.C.A./11536/III.5.4.7.8 con la quale la Commissione manifestavalintendimento di svolgere una indagine capillare sui libretti postali o conti correnti [] aperti da ebrei

nel periodo pi acuto delle cosiddette leggi razziali esprimendo anche lavviso che lindagine vadaoperata con riferimento a tutti gli uffici postali dei comuni presso i quali furono aperti campi di inter-namento e presso gli uffici postali dei comuni dove risulta siano stati confinati ebrei. Si concludevasegnalando il desiderio di ricevere le copie delle partite contabili dei conti correnti relativi ai librettiemessi dagli uffici postali dei comuni evidenziati negli allegati elenchi, limitatamente ai periodi ugual-mente indicati. Come sar detto in altra parte del Rapporto, Poste italiane spa ha risposto inviando ladocumentazione richiesta.

Procura militare

La corrispondenza ha inizio in occasione della pubblicazione su Il Messaggero di Roma del 20maggio 1999 di una intervista rilasciata dal procuratore militare di Roma concernente larchiviazionedi fascicoli processuali relativi a crimini di guerra. Si segnala la corrispondenza intercorsa in merito:

lettera del 26 maggio 1999 Di.C.A./5380/III 5.4.7.1 con la quale la Commissione interessava laProcura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione a fornire utili datinonch documentazione di interesse (carteggio attualmente posseduto o inviato per competenza allaautorit giudiziaria militare) riguardante episodi di spoliazione di beni mobili (denaro, gioielli ecc.)effettuata da militari germanici o della RSI ovvero congiuntamente fra loro, che, allatto dellevento cri-minoso principale perpetrato nei confronti di cittadini dichiarati ebrei dalle allora vigenti leggi raz-ziali, prima di provvedere alleccidio degli stessi, ovvero immediatamente dopo, abbiano depredato levittime dei loro beni;

lettera del 2 giugno 1999, n.2/1099 con la quale la Procura generale militare della Repubblicapresso la Corte suprema di cassazione interessava il procuratore generale militare presso la Corte mili-tare dappello a voler comunicare elementi riferibili alla consistenza e alla qualificazione dei fatti e allaverifica di episodi o azioni cos come sopra segnalati acquisendo e trasmettendo copia dei documentidi archiviazione, sempre che non ostino motivi di giustizia;

lettera dell11 giugno n. 906 99-0624/AGO con cui la Procura generale militare della Repubblicapresso la Corte militare dappello segnalava alla Commissione il parere che le richieste del procurato-re generale militare della Repubblica presso la Cassazione dovessero essere esaminate dalle singoleautorit giudiziarie militari di merito eventualmente interessate. Si aggiungeva al riguardo che spettainfatti a queste pubblici ministeri e giudici anche sulla base dello stato e dei risultati dei procedi-menti instaurati, non solo valutare la sussistenza e la consistenza di fatti di spoliazione di beni mobiliin danno di cittadini ebrei ma, soprattutto, di stabilire, caso per caso, se le specifiche situazioni proces-suali consentano il rilascio dei relativi documenti;

lettera del 20 ottobre 1999 n. P1099-1103/AGO con la quale la Procura generale militare dellaRepubblica presso la Corte militare dappello trasmetteva alla Commissione il materiale documentariopervenuto dalla Procure militari della Repubblica di Roma, Padova, Verona, Torino, La Spezia, Napoli,Bari, Palermo.

Premesso che le Procure militari della Repubblica di Padova, Verona, La Spezia, Napoli, Bari,Palermo segnalavano di non disporre di elementi informativi utili, altre Procure segnalavano le seguen-ti vicende:

a) la Procura militare di Roma inviava stralci della sentenza n. 631 del 20 luglio 1948 con la qualeil tenente colonnello delle SS germaniche Herbert Kappler veniva riconosciuto colpevole di requisizio-ne arbitraria per aver costretto gli appartenenti alla Comunit israelitica di Roma a consegnargli entro36 ore Kg.50 di oro con danno patrimoniale di rilevante entit per la Comunit israelitica di Roma[];

b) la Procura militare di Torino segnalava che, nellambito delle indagini a carico di TheoSaevecke (il relativo processo aveva condotto alla condanna allergastolo dellimputato) era emerso cheil Saevecke, con lettera del 22 maggio 1944 con intestazione Ufficio IV dellAussen Kommand diMilano, protocollo 1535/45 chiedeva al capo della provincia e prefetto di Milano Piero Parini, di volerfermare i valori patrimoniali dellebreo Reinach, proprietario della societ Oleoblitz e di altri beni divaria natura. La lettera conservata presso lArchivio di Stato di Milano, nel fondo Gabinetto diPrefettura, serie Confische beni ebraici e, in copia, al Centro di Documentazione ebraica di Milano.Nella lettera era scritto che il 6 dicembre 1943 Reinach stato da me incluso nel provvedimento dievacuazione. Infatti venne inviato per la deportazione con il convoglio ferroviario partito perAuschwitz da Milano il 6 dicembre 1943 e mor durante il viaggio. Segnalava ancora che nellambito

24 Rapporto generale

Resoconto sintetico del lavoro della commissione 25

di un altro procedimento la Procura aveva acquisito una sentenza emessa dal giudice istruttore pressoil Tribunale militare territoriale di Torino, in data 6 ottobre 1950: sentenza che veniva allegata facendoessa riferimento al saccheggio della Sinagoga israelitica in Torino, effettuato nel giugno 1944.

A completamento di questa rassegna e sebbene non sia strettamente aderente al tema si segna-la il decreto di archiviazione del procedimento nei confronti di Titho Karl Friedrich, comandante delCampo di concentramento di Carpi-Fossoli (Modena), Haage Hans, Vice comandante e altri militariappartenenti alle SS germaniche, indagati per il reato di concorso in violenza con omicidio contro pri-vati nemici e violenza contro prigionieri di guerra per avere cagionato la morte di 67 persone che nonprendevano parte alle operazioni belliche e si trovavano internate quali prigionieri di guerra nello stes-so Campo di concentramento. Il decreto era stato emesso il 10 novembre 1999 dal giudice per le inda-gini preliminari del Tribunale militare di La Spezia. Nelle osservazioni preliminari del decreto si legge,fra laltro, che in realt, dal copioso materiale documentale agli atti, si ha notizia anche di altri effera-ti crimini commessi dal personale militare tedesco del Campo in danno dei prigionieri italiani, fra cuispiccano ad esempio luccisione di due internati ebrei a colpi di pistola, con banali pretesti [].

Avvocatura generale dello Stato

lettera del 18 marzo 1999 Di.C.A./278/III.5.4.7.1. indirizzata allAvvocatura generale dello Statocon oggetto: 1938-1945 legislazione antisemita. Vicende connesse con lacquisizione da parte di orga-nismi pubblici e privati di beni c.d. ebraici. Pareri espressi sulla materia da codesta Avvocatura.S