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LE LINEE GUIDA C.N.I.
PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI (Ai sensi del D.LGS. 81/2008 e s.m.i. – TITOLO IV)
Ing. Stefano Bergagnin Ferrara: 5 febbraio 2018
Il progetto di definizione di Linee Guida per il Coordinatore in fase di Esecuzione e successivamente del Coordinatore in fase di Progettazione nasce da un’idea della Commissione Sicurezza della Federazione Ingegneri Emilia Romagna. La storia del progetto è la seguente:
• ottobre 2012: nasce l’idea da parte della Commissione Sicurezza FEDINGER di progettare delle Linee Guida per i CSE
• febbraio 2013: prima bozza del testo FEDINGER • marzo 2014: la Commissione Sicurezza Federazione Ingegneri Toscana
chiede di partecipare al progetto, si concorda di coinvolgere le rispettive ASL regionali per un contributo
• marzo-giugno 2014: collaborazione stretta tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto per arrivare ad una versione del testo condivisa
• luglio 2014: testo definitivo LG CSE Federazioni Ingegneri E.R.- Toscana • autunno 2014: inizio dibattito pubblico del testo LG CSE – E.R.-Toscana;
pervengono decine di contributi dagli esperti degli ordini provinciali • luglio 2015: il GdL sicurezza CNI elabora il testo definitivo dopo avere
valutato e inserito le proposte degli ordini provinciali pervenute • novembre 2015: diffusione del testo definitivo LG CSE - CNI 2
Dalle Linee Federazione Ingegneri Emilia Romagna alla Linee Guida CNI per i coordinatori della sicurezza
Considerato il grande interesse creatosi intorno alle Linee Guida per il Coordinatore in fase di Esecuzione il CNI decide di promuovere un progetto per la definizione delle Linee Guida per il Coordinatore in fase di progettazione. La seconda fase si è sviluppata come segue:
• ottobre 2015: il CNI contatta FEDINGER per sondare la disponibilità ad una collaborazione nel progetto di definizione di Linee Guida per il CSP
• novembre 2015: la Commissione Sicurezza FEDINGER decide di partecipare al progetto Linee Guida CSP
• dicembre 2015: la Commissione Sicurezza della Federazione Ingegneri Toscana dà la propria disponibilità, in seguito abbandonerà il progetto
• primavera 2016: richiesta di collaborazione all’ASL Emilia Romagna • primavera 2016: prima bozza del testo da parte di FEDINGER • giugno 2016: trasmissione testo all’ASL E.R. • settembre 2016: contributo ASL • novembre 2016: elaborazione bozza LG CSP da parte di FEDINGER E.R. • novembre 2016 – aprile 2017: dibattito pubblico con le commissioni
sicurezza degli ordini provinciali • maggio 2017: testo finale CNI 3
Dalle Linee Federazione Ingegneri Emilia Romagna alla Linee Guida CNI per i coordinatori della sicurezza
Fin da subito è apparso più interessante e forse più utile per gli ingegneri che svolgono la funzione di CS nei cantieri, procedere allo sviluppo di una Linea Guida per il CSE, considerate: • le maggiori difficoltà nello svolgimento della propria funzione • le numerose e notevoli responsabilità previste per il Coordinatore in
Fase di Esecuzione
Le statistiche elaborate dagli organi di vigilanza confermano che le sanzioni per i CSE sono significativamente più numerose rispetto a quelle in cui incorrono i CSP.
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Perché le LG CSE prima di tutto?
CANTIERI: SICUREZZA e INSICUREZZA
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CANTIERI: SICUREZZA e INSICUREZZA
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CANTIERI: SICUREZZA e INSICUREZZA
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1. Durante la realizzazione dell'opera, il CSE: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC ove previsto […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo ove previsto, adegua il PSC […] e il fascicolo […] in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
c) organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
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D.Lgs.81/2008 - Art. 92 – Obblighi del CSE
1. Durante la realizzazione dell'opera, il CSE: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC ove previsto […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo ove previsto, adegua il PSC […] e il fascicolo […] in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
c) organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
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D.Lgs.81/2008 - Art. 92 – Obblighi del CSE
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt.94, 95 e 96, e 97, comma 1 (verifica sicurezza DDL affidataria n.d.r.), alle prescrizioni del PSC ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il R.L. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all’AUSL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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D.Lgs.81/2008 - Art. 92 – Obblighi del CSE
2. Nei casi di cui all’art.90 comma 5 [nomina CSE in corso d’opera per subentro seconda impresa n.d.r.], il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo, di cui all'art.91 comma 1 lettere a) e b) fermo
restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) (non si predispone il fascicolo
per le manutenzioni, ndr)
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D.Lgs.81/2008 - Art. 92 – Obblighi del CSE
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI:
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Scopo
Obiettivo primario della presente linea guida è di fornire indicazioni
circa le modalità con cui il coordinatore in materia di sicurezza e
salute durante la realizzazione dell’opera [CSE], possa svolgere
l’incarico attribuito con piena consapevolezza e conoscenza sia delle
vigenti previsioni normative che dei pertinenti approcci
giurisprudenziali.
In tale ottica, si è ritenuto di fornire al coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, nell’ambito della discrezionalità che ne caratterizza l’esercizio
di tale funzione, un utile ausilio che permetta un’efficace gestione dei
compiti ad egli affidati dall’art. 92 D.Lgs. 81/2008 (che restano la base
di ogni ragionamento).
Premessa
La funzione del CSE è di “alta” vigilanza in termini di coordinamento
delle imprese; la vigilanza “operativa” è di competenza del datore di
lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria.
La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di
lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il
preposto.
Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono
nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo
del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da
quest’ultimo nell’ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il
cantiere. (opportuno segnalare quelli direttamente riscontrati).
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Premessa (… continua)
Il compito di alta vigilanza del CSE pur assicurando un’efficace azione
di coordinamento non implica una costante e continua presenza in
cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto
(sarebbe bene individuare fasi o momenti legati a specifiche
lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere la
presenza). Rimane inteso che la presenza del CSE sia opportuna in
occasione delle circostanze indicate ai successivi punto 5. lettere a),
b), c), d), f). Le fasi critiche di cui alle lettere a), b), d) dovranno essere
indicate nel crono programma dei lavori.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Premessa (… continua)
Il CSE nel caso in cui si avvalga di collaboratori del
proprio staff con adeguate capacità e formazione conforme
all’allegato XIV del D.Lgs.81/2008, mantiene la piena e
diretta responsabilità degli obblighi derivanti dall’incarico
ricevuto.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Premessa (… continua)
Si tenga inoltre presente che qualora l’incarico di CSE fosse relativo a
cantieri soggetti ad ulteriori normative oltre al Titolo IV del
D.Lgs.81/2008, quali, a titolo meramente esemplificativo:
• il D.P.C.M. n. 231 del 28 novembre 2011, relativo agli interventi
attuati dal Dipartimento della Protezione Civile;
• il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con
il Ministro della Salute, del 22 luglio 2014, relativo agli spettacoli
musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche
• il D.P.R. 177/2011 relativo a lavori in ambienti confinati o a rischio
inquinamento
Queste ed altre eventuali normative dovranno essere tenute nella
necessaria considerazione qualora prevedano ulteriori obblighi
integrativi rispetto a quanto riportato nel presente documento.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni
1.Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un
sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la
documentazione ricevuta (anche nel caso in cui i piani siano stati
redatti secondo i modelli semplificati di cui al D.I. 9 settembre 2014),
controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni
dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi,
modifiche della viabilità, etc...).
È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale
corredato da documentazione fotografica.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni
2.Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori
l’avvenuta verifica, con esito positivo, dell’idoneità tecnico-
professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come
previsto dall'allegato XVII del D.lgs. 81\08), compresa quella prevista
da normative specifiche (quali ad esempio quelle citate in premessa a
titolo esemplificativo), procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS
delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e
controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato
XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC,
dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei
Lavori e alle Imprese interessate.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni
2.In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa
affidataria, alla/e impresa/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche
necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i
POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni.
Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’ ”attuazione degli
accordi tra le parti sociali” previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d),
si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga
di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa
esplicita comunicazione all’impresa.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni
3. Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima
dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
I. Direzione Lavori (esclusivamente per il successivo punto di cui alla
lettera b) )
II. Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
III. Lavoratori autonomi eventualmente già individuati
IV. Eventuali ulteriori figure tecniche previste dalla normativa
vigente qualora necessario (ad esempio: tecnici dei gestori
sottoservizi, RSPP del committente, ecc.)
Della riunione sarà data comunicazione al Committente o al
Responsabile dei Lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga
necessario
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni
3. Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle
attività da svolgere e le eventuali proposte di
adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
b) la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello
sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con
particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all’individuazione delle
fasi ritenute più pericolose;
c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi per la fasi individuate;
d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni (continua punto 3)
e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e
gestione emergenza; a tal fine il CSE verifica che il cantiere sia
effettivamente coperto in caso si verifichi una situazione di
emergenza o un incidente (compresa l’eventuale necessità di
effettuare operazioni di salvataggio di lavoratori colti da malore e/o
infortunatisi, operanti in quota o in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati), in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di
organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo
specifico cantiere:
[…]
f) documentazione da tenere in cantiere
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni (continua punto 3. lettera e) )
1. committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS
[d.lgs.81/08 art.104 c.4] e di conseguenza i datori di lavoro sono
esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e
dunque della gestione "diretta" del Primo Soccorso [d.lgs.81/08 art
18 comma lettera (b)]
2. in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del
Primo Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione
delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle
emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle
operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle
imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un
addetto specificamente formato [rif. Doc. 10/01/2005 del
coordinamento interregionale]
3. in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente
dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS 24
Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni (continua punto 3)
Qualora la tipologia di lavorazioni previste nel cantiere prevedano
la presenza della squadra di salvataggio, la stessa dovrà essere
organizzata rispettando i summenzionati criteri.
Al termine della riunione il CSE redige il verbale di coordinamento
sottoscritto dai presenti, quale utile strumento di modifica ed
integrazione del PSC, per la corretta gestione del cantiere.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni
4.Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa/e
affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
5. Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento in relazione
alle indicazioni del cronoprogramma e in occasione di:
a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori
autonomi;
b) successive macrofasi di lavoro;
c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di
imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze o ad attività ad alto rischio
e) accadimento di incidenti/infortuni;
f) sostanziali modifiche dell’opera;
g) accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità;
h) accadimento di quasi incidente o quasi infortunio (near miss) se rilevato
con modulo di cui al D.M. 13 febbraio 2014*
Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che
costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.
Il CSE provvede, con gli strumenti che ritiene più opportuni, a mantenere
aggiornato l’elenco delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori
autonomi. 28
Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
* procedure semplificate modelli gestione
Azioni
6. Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese
esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati comunica per iscritto
al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e
affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi il divieto di ingresso (per “non autorizzato” si
intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei
quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente
o al Responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta
l’autorizzazione da parte di questi).
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni
7. Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da
determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera e dei rischi
presenti (comunque in occasione delle fasi critiche della
realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente
accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese
opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da
parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro, e indica il tempo
entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze. Tale attività
può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni (continua punto 7.)
7. Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti,
nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a
carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate, ed
eventualmente indicando un intervallo temporale per la realizzazione
di quanto prescritto. Nel verbale riferito al successivo sopralluogo ne
annoterà l’esito in riferimento alle azioni indicate.
Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità
definite in sede di inizio lavori.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni
8. In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97
comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del
PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o
Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria,
trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al
Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento
segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei
Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento
delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto (utilizzo attrezzature di lavoro e DPI in conformità alle disposizioni del titolo III ndr) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), ai fini della sicurezza.
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
TITOLO IV – Capo I Art. 94 – Obblighi dei Lavoratori Autonomi
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art.15, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
il mantenimento […] in condizioni ordinate e salubri la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro […], definendo vie […] di spostamento o circolazione le condizioni di movimentazione dei materiali la manutenzione, il controllo […] degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi ai fini di eliminare i difetti […] la delimitazione e l’allestimento zone di stoccaggio […] l’adeguamento […] della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro la cooperazione e il coordinamento tra DDL e ll.aa. le interazioni […] attività all’interno o in prossimità del cantiere
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
TITOLO IV – Capo I Art. 95 – Misure generali di tutela
(per DL imprese esecutrici)
1. I DDL delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII
(misure generali di sicurezza n.d.r.); b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del
caso, coordinamento con il committente o il RL; f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente; g) redigono il POS di cui all’art.89 c.1 lett.h)
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
TITOLO IV – Capo I Art. 96 – Obblighi dei DDL, dei dirigenti e dei preposti
1-bis. La previsione di cui al c.1, lett.g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.
2. L’accettazione da parte di ciascun DDL delle imprese esecutrici del PSC […] e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lett. a) (la redazione del documento VDR), all'articolo 18, comma 1, lett. z) (aggiornamento misure di prevenzione e protezione), e all'articolo 26, commi 1, lett. b), 2, 3 (redazione del DUVRI) e 5 (costi sicurezza), e all’articolo 29 comma 3 (aggiornamenti)
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
TITOLO IV – Capo I Art. 96 – Obblighi dei DDL, dei dirigenti e dei preposti
1. Il DDL dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
TITOLO IV – Capo I Art. 97 – Obblighi dell’Impresa affidataria
Azioni
9. In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto
direttamente riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi
interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose,
trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al RL, al
direttore lavori e all’impresa affidataria, anche nel caso in cui il
provvedimento riguardi i lavori eseguiti da un impresa
subaffidataria.
Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la
corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le
lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al RL e
all’impresa affidataria.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni
10.In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta
della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo agli
oneri della sicurezza.
11. Il CSE, in corso d’opera, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’art.100 ed il fascicolo di cui all’art.91,
comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute; ciò anche in relazione alla stima
dei costi della sicurezza del PSC che, in caso di variante in corso
d’opera, devono essere oggetto di nuova ed adeguata stima
analitica
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Azioni
12. Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa
il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), completo
dell’elaborato tecnico della copertura ricevuto, se previsto, per
lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali,
che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o al
RL, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
13. Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente
e/o RL, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa
firmare al Committente e/o al RL e all’Impresa affidataria. Tale
verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto
salvo la consegna del documento di cui al punto 11.
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Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
ALLEGATO STRALCIATO • Copia Notifica Preliminare;
• PSC, contenente planimetria di cantiere e cronoprogramma dei lavori, e fascicolo
• Programma dei lavori di demolizione (ove previsti);
• Piano Operativo di Sicurezza di competenza di ogni singolo appaltatore, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08;
• Attestati inerenti la formazione; il compito del CSE è quello di verificare l’avvenuta formazione dei lavoratori (sia quella prevista
dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni e province autonome del 21/12/2011, sia quella specifica) presenti in
cantiere, compresi i lavoratori autonomi, senza entrare nel merito dei progetti formativi
• Schede dei dati di sicurezza (SDS) degli agenti chimici utilizzati in cantiere;
• Libretto di omologazione (per attrezzature/apparecchiature non marcate CE) o libretto di prima verifica (per
attrezzature/apparecchiature marcate CE ante D.M. 11/04/2011) o scheda tecnica identificativa (per
attrezzature/apparecchiature marcate CE post D.M. 11/04/2011), delle attrezzature/apparecchiature di sollevamento riportati
nell’allegato VII del D.Lgs.81/2008, con relativi verbali di verifica periodica effettuata secondo la frequenza indicata nel
medesimo allegato;
• Verifica dell’avvenuta Dichiarazione di messa in servizio all’INAIL ed all’ASL/ARPA delle attrezzature o insiemi a pressione ai
sensi del D.M.329/2004 e dell’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature/insieme a pressione riportate
nell’allegato VII del D.Lgs.81/2008;
• Libretti d’istruzioni e uso delle singole attrezzature meccaniche e/o elettriche presenti in cantiere;
• Dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008; è compito del CSE verificare la presenza della suindicata documentazione senza
tuttavia entrare nel merito dei contenuti, che non sono di sua competenza;
• Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici di cantiere alle norme pertinenti (EN e CEI);
• Verifica dell’avvenuta denuncia all’INAIL ed all’ASL/ARPA dell’impianto di messa a terra e dell’eventuale impianto di protezione
dalla scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/2001
• Registro o scheda delle verifiche trimestrali funi e/o catene degli apparecchi di sollevamento;
• PI.M.U.S. dei ponteggi metallici; il CSE deve verificare che esso abbia i contenuti minimi previsti dall’allegato e verificare che il
ponteggio sia stato montato seguendo il disegno esecutivo o il progetto, se previsto;
• Dichiarazione del proprietario del ponteggio di conformità dello stesso all’uso (contenuta nel PiMUS);
• Progetto ponteggio per allestimenti con altezze superiori ai 20 m, o per esecuzioni particolari non previste dal libretto di
autorizzazione ministeriale (vedi allegato XVIII del D.Lgs. 81/08);
• Libretto ponteggio metallico, con relativa autorizzazione ministeriale, schemi di montaggio
• Notifica all’organo di vigilanza in caso di rimozione di strutture o materiali contenenti amianto 41
Linee Guida Coordinatore in Esecuzione
Il recepimento della direttiva “cantieri” nei più importanti Paesi
dell’Unione Europea ha determinato la caratterizzazione della
figura del coordinatore quale esperto con una funzione
manageriale, di raccordo tra la committenza e l’affidataria.
Soprattutto in alcuni Paesi, come la Gran Bretagna, la Francia e la
Germania, tale figura, oltre ad avere una competenza molto
specialistica, ha un ruolo “alto”, a garanzia soprattutto della
corretta programmazione della sicurezza nel cantiere piuttosto
che della stretta vigilanza e controllo delle lavorazioni.
DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA
42
Alcuni esempi nell’Unione Europea
Nell’ordinamento tedesco il Coordinatore, nei cantieri pericolosi o di
grandi dimensioni, genera regole vincolanti per l’impresa affidataria,
contenute in un documento specifico.
Nel Regno Unito il ruolo del Coordinatore, o meglio della figura
equivalente ad esso dato che nell’ordinamento britannico non esiste la
figura del coordinatore, sovrintende fin dal progetto preliminare i rapporti
tra committenza e affidataria (fase di progettazione) oppure riveste una
funzione dirigenziale e manageriale all’interno dell’organizzazione
dell’affidataria (fase di esecuzione).
In Spagna ha chiaramente una funzione di indirizzo della corretta
gestione del cantiere, mentre in Francia è una figura con competenze
molto specifiche e modulate in funzione della tipologia di cantiere.
DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA
43
DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA
Documentazioni a cura del SiGeKo
Il coordinatore in fase di progettazione tedesco prepara 3
documenti:
- oltre al PSC (Sicherheits und Gesundheitsschutzplan -
SIGEPLAN)
- e al fascicolo (Unterlage für spätere Arbeiten an der
baulichen Anlage)
- un regolamento da applicare in cantiere
(Baustellenordnung) in caso di lavori pericolosi di cui
all’allegato II (Anhang II der BaustellV)
44
DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA
Esempio di BAUSTELLENORDNUNG
PRÄMISSE
Die in dieser Baustellenordnung – sie ist
integrierender Bestandteil des
Sicherheitsplanes – enthaltenen
Bestimmungen sollen einen „geordneten“
Arbeitsabwicklung sowie die Sicherheit der
Arbeiter und Anlagen gewährleisten; sie sind
für den Auftragnehmer, der erklärt, sie
uneingeschränkt anzunehmen, bindende
Vertragsbestimmungen; die Kosten dafür sind
mit den Angebotspreisen vergütet.
Die Bestimmungen enthalten Regeln für die
Organisation, die Koordinierung und die
Überwachung der Baustelle; sie müssen von
allen Personen und Unternehmen beachtet
werden, die auf der Baustelle tätig sind.
Jedes Unternehmen muss seine Arbeiter
über den Inhalt dieser Baustellenordnung
informieren.
PREMESSA
Le disposizioni contenute nel presente
regolamento di cantiere – parte integrante del
piano di sicurezza – tendono a consentire
uno svolgimento “regolato” dei lavori ed a
garantire la sicurezza di lavoratori ed impianti;
costituiscono condizioni di contratto
vincolanti per l’impresa assegnataria dei
lavori, che dichiara di accettarle
incondizionatamente, ritenendo gli oneri
compensati nei prezzi d’offerta.
Sono qui comprese regole per
l’organizzazione, il coordinamento e la
sorveglianza del cantiere e vanno applicate
da tutti i soggetti che operano a qualsiasi
titolo nel cantiere.
Ogni impresa ha il dovere di informare il
proprio personale sul contenuto del presente
regolamento. 45
DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA
Documentazioni e organizzazione del cantiere
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione organizza,
convoca e gestisce le riunioni di coordinamento con le imprese
affidatarie ed esecutrici e i lavoratori autonomi. Secondo la
normativa tedesca durante queste riunioni, preliminari
all’ingresso in cantiere degli appaltatori, il coordinatore (SiGeKo -
Sicherheits und Gesundheitsschutzkoordinator) ha inoltre il
compito di illustrare il contenuto del SiGePlan e del
regolamento di cantiere (Baustellenordnung)
46
Il coordinatore identificato nel progettista (principal designer)
Nel CDM Regulations 2015 la denominazione coordinatore
scompare, e la sua funzione viene attribuita al “principal
designer” la cui modalità di incarico è definita al punto 5.
Il principal designer (progettista principale) in pratica, nel gruppo
dei progettisti, costituisce la posizione più importante
dell’organizzazione, alla quale fanno riferimento tutti gli altri
tecnici.
Anche nel testo della nuova versione del CDM 2015, assume
estrema importanza il precoce conferimento di incarico (rif.
Regulation 5).
TITOLO IV e C.D.M. Regulations 2015 n.51
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DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA
SEMPLIFICAZIONI
Sono numerose le semplificazioni presenti nelle norme di
recepimento dei Paesi considerati, alcune degne di spunto per
eventuali modifiche del nostro ordinamento. Tra queste, sono
degne di nota:
- Notifica preliminare richiesta solo a partire da cantieri di grandi
dimensioni, da inviare soltanto a inizio lavori (tutti i paesi
analizzati)
- POS semplificati, anche sotto forma di autocertificazione (D), o
tali da raggruppare i POS di tutti i subappalti (S)
- Semplificazioni importanti per le documentazioni per i lavori di
tipo domestico o in economia (F, GB, S)
- Fascicolo Tecnico allegato all’atto di vendita (F)
48
49
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI:
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Piramide del Louvre (Parigi)
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
50
Capannoni industriali
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
51
Piccoli capannoni attività artigianale
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
52
Nuova sede Palazzo della Regione Friuli
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
53
Fiedrichstrasse Bahn Berlino
Università di Bochum, edificio MB
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
54
Lipsia Gallerie Kaufhaus
Wuppertal Arcaden City
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
55
Centro commerciale (Veneto – Italia)
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
56
Il recepimento della direttiva “cantieri” nei più importanti Paesi
dell’Unione Europea ha determinato la caratterizzazione della
figura del coordinatore quale esperto con una funzione
manageriale, di raccordo tra la committenza e l’affidataria.
Soprattutto in alcuni Paesi, come la Gran Bretagna, la Francia e la
Germania, tale figura, oltre ad avere una competenza molto
specialistica, ha un ruolo “alto”, a garanzia soprattutto della
corretta programmazione della sicurezza nel cantiere piuttosto
che della stretta vigilanza e controllo delle lavorazioni.
DIRETTIVA “CANTIERI” 92/57/CEE e LINEE GUIDA
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Articolo 4: Progettazione dell'opera: principi generali
Nelle fasi di progettazione, di studio e di elaborazione del
progetto dell'opera (nel titolo IV è recepita così “nelle fasi di
progettazione dell’opera”!!!), i principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza e di salute previsti dalla direttiva 89/391/CEE
sono presi in considerazione dal responsabile dei lavori e, se del
caso, dal committente, in particolare:
— al momento delle scelte architettoniche, tecniche e / o
organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si
svolgeranno simultaneamente o successivamente,
— all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi
vari lavori o fasi di lavoro.
DIRETTIVA 92/57/CEE - art.4 – Compiti del Committente
58
Articolo 5: Progettazione dell'opera: compiti dei coordinatori
Durante la progettazione dell'opera il o i coordinatori in materia di
sicurezza e salute designati conformemente all'art.3, paragrafo 1:
a) coordinano l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.4;
b) elaborano o fanno elaborare un piano di sicurezza e di
salute che precisi le regole applicabili al cantiere interessato
[…];
c) approntano un fascicolo […]
DIRETTIVA 92/57/CEE - art.5 – Compiti del Coordinatore
59
Premessa
[…] sul ruolo del coordinatore in fase di progettazione […] non si è forse
dibattuto a sufficienza, sottovalutando spesso il fondamentale momento
del “progettare” la sicurezza, e dell’importanza che questo riveste nel
raggiungimento dell’obiettivo di garantire la salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dalla Direttiva
Europea da cui discende il vigente D.Lgs.81/08.
L’affidamento dell’incarico, che nella pratica (specialmente nei
cantieri privati) è molto spesso tardivo e non contestuale all’affidamento
dell’incarico di progettazione dell’opera, porta ad uno svilimento del
ruolo professionale del CSP ed a una mera redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell’Opera (FO)
senza che il CSP possa intervenire in modo efficace all’atto delle scelte
progettuali dell’opera.
60
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Premessa (continua)
L’attività del CSP, è dunque trattata nel presente documento cercando
di evidenziare il fatto che durante lo svolgimento dei suoi compiti, debba
necessariamente essere in sinergia sia con il progettista che con il
committente/RL e deve interagire con essi in modo che la
realizzazione dell’opera e la sua successiva manutenzione avvengano
nel pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori.
Si ricorda a tal proposito che al CSP è affidato il coordinamento
diretto dell’applicazione dei principi e delle misure generali di tutela che
avvengono al momento delle scelte architettoniche tecniche e
organizzative e della previsione dei tempi di realizzazione delle varie
fasi dell’opera.
61
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Azioni
1.Sottoscrivere con il Committente o con il Responsabile dei Lavori
(RL)/Responsabile unico del procedimento (RUP) un disciplinare di
incarico per lo svolgimento del ruolo di CSP, contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione; tale contestualità è
richiesta per la necessità di lavorare assieme ai progettisti e potere
quindi influire sulle scelte progettuali, sulle soluzioni
architettoniche e sulle tecnologie costruttive da adottare, con lo
specifico obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori durante la fase esecutiva (e manutentiva)
dell’opera da realizzare.
62
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Azioni
2.Consegnare sempre al committente o al responsabile dei lavori/RUP:
a)dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per svolgere
l’incarico di CSP, a cui allegare fotocopia dell’attestato di frequenza al
corso di cui all’art. 98 c.2 del D81 ed ai relativi aggiornamenti;
b)dichiarazione relativa alla sottoscrizione di polizza assicurativa a
copertura del ruolo con indicati tutti i dati di riferimento.
63
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Azioni
3.Informare il Committente sulle responsabilità penalmente rilevanti
a suo carico e sulla possibilità di nominare il Responsabile dei Lavori,
conferendogli uno specifico e dettagliato incarico. Fornire al
Committente un documento di sintesi che descriva i compiti a Suo
carico (o a carico del Responsabile dei lavori/RUP) previsti dalla
legislazione vigente.
4.Evidenziare al Committente che il PSC ed il FO sono parte integrante
del contratto di appalto (rif. art. 100 comma 2 del D.Lgs.81).
64
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Azioni
5.Farsi consegnare la documentazione (relativamente all’opera che
dovrà essere realizzata) in possesso del committente o raccolta o
predisposta precedentemente all’incarico di CSP.
6. Visionare il luogo dove sarà realizzata l’opera, con particolare
attenzione alle interferenze e al contesto ambientale nel quale si
svilupperà l’area di cantiere. Durante il sopralluogo il CSP effettuerà
rilievi metrici e fotografiche mirati a verificare, la presenza di sottoservizi
e/o manufatti direttamente individuabili ed in ogni caso dovrà
coinvolgere il progettista, il committente e/o il RL/RUP nella valutazione
della presenza di tali interferenze, per quanto non direttamente
riscontrabile (è opportuno richiedere agli enti gestori documentazione
integrativa in merito all’eventuale presenza e posizione di sottoservizi).
65
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Azioni
7. Qualora sia prevedibile la necessità di eseguire opere di scavo per
realizzare l’opera, il coordinatore deve segnalare al committente
e/o RL/RUP la necessità di fare una valutazione relativa
all’eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi, provvedendo a
raccogliere in sinergia con gli stessi le informazioni necessarie al
fine di effettuare la valutazione del rischio contestualizzata al sito
ed opera da realizzare, secondo le indicazioni dell’Interpello
n.14/2015 compresa, ove ritenuta necessaria, la proposta al
committente e/o RL/RUP di effettuare un’indagine strumentale,
non invasiva o tramite bonifica sistematica, da effettuarsi a cura del
Committente e/o RL /RUP stesso.
66
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
67
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
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Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Azioni
9.Predisporre un crono programma dei lavori con l’individuazione
delle fasi, sottofasi di lavoro ed interferenze spaziali e/o temporali e
dare chiara evidenza delle procedure complementari e di dettaglio,
riferibili alle scelte autonome delle imprese esecutrici che dovranno
essere esplicitate nei rispettivi POS, relative a specificità dell’opera da
realizzare.
10.Elaborare un computo metrico estimativo analitico dei costi
della sicurezza.
11.Predisporre una documentazione fotografica dello stato di
fatto, da inserire nel PSC, che evidenzi gli elementi di importanza
rilevante ai fini della sicurezza;
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Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Azioni
12.Partecipare alle riunioni di coordinamento con i progettisti, al
fine di dare indicazioni, relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro,
che possano essere di indirizzo alle scelte progettuali ed
organizzative. Al termine delle riunioni predisporre un verbale che
contenga le osservazioni formulate in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro; tale verbale, condiviso con i progettisti, sarà inviato al
Committente;
70
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Azioni
13. Redigere il PSC secondo quanto previsto dall’allegato XV del
D.Lgs.81/08 che dovrà risultare un idoneo strumento di
pianificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare
in cantiere, specifico per l’opera da realizzare, corredato da
tavole esplicative di progetto relative agli aspetti di sicurezza di
concreta fattibilità e semplice comprensione per chi opera nel
cantiere (???) non un mero elenco e richiamo di norme. Potrà
essere redatto utilizzando il modello semplificato previsto dal
Decreto interministeriale 09/09/2014.
L’elaborato dovrà essere consegnato al Committente,
predisponendo un verbale di consegna che sarà controfirmato dal
Committente stesso. Il PSC dovrà essere consegnato anche in
formato editabile in modo che possa essere facilitato il compito di
aggiornamento successivo da parte del CSE.
71
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Decreto Interministeriale 09/09/2014
72
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. – art.104bis «Art. 104-bis - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - 1. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati modelli semplificati per la redazione del
piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89,
comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del
fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»
Allegato II
Modello semplificato per la redazione del PSC
(Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente
indicative in quanto dipendenti dal contenuto)
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
MODELLO SEMPLIFICATO
73
Decreto Interministeriale 09/09/2014 – Modello PSC
74
Decreto Interministeriale 09/09/2014 – Modello PSC
75
Decreto Interministeriale 09/09/2014 – Modello PSC
Azioni
14.Predisporre il Fascicolo dell’opera secondo quanto previsto
all’allegato XVI del D.Lgs 81/08 e s.m.i. tenendo conto anche degli
obblighi individuati dalle diverse normative regionali in relazione alle
necessarie dotazioni degli edifici ai fini di contrastare il rischio di caduta
dall’alto (a titolo di esempio: D.G.R. n. 699 del 15 giugno 2015 Regione
Emilia Romagna “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione
delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria
civile” [… omissis …] );
L’elaborato dovrà essere consegnato al Committente, predisponendo
un verbale di consegna che sarà controfirmato dal Committente stesso
76
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
Azioni
15.Individuare, le prevedibili occasioni in cui sarà auspicabile effettuare
riunioni di coordinamento a cura del CSE. Queste possono essere
individuate almeno in corrispondenza di fasi fondamentali-critiche del
processo di realizzazione dell’opera;
16.Predisporre eventuale procedura complementare e di dettaglio, a
cui si dovranno attenere il CSE e le imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera, qualora vi sia un ritrovamento accidentale, imprevisto
di un eventuale ordigno bellico inesploso;
77
Linee Guida Coordinatore in Progettazione
eventuale spazio per
vostro logo dim.
4,50x1,50 cm
78
La gestione dell’opera secondo C.D.M. Regulations 2015 n.51
GRAZIE