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Ing. Moscati Enrico Dirigente coordinatore nazionale ex- 626/94 Ufficio di Vigilanza Vigili del Fuoco 2009 Organizzare il soccorso in sicurezza Come applicare il nuovo D. Lgs. 81/08 per i Vigili del Fuoco

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Ing. Moscati Enrico

Dirigente coordinatore nazionale ex-626/94

Ufficio di Vigilanza Vigili del Fuoco

2009

Organizzare il soccorso in sicurezza

Come applicare il nuovo D. Lgs. 81/08 per i Vigili del Fuoco

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Fare sicurezza sul lavoro, comporta non rischiare ovvero non esporsi al pericolo di avere un infortunio in sede o sul soccorso?

Test d’ingresso

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Il soccorso tecnico urgente è attività lavorativa comunque sottoposta alla disciplina del D.Lgs. 81/08 ?

Test d’ingresso

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Il caposquadra dei vigili del fuoco è solo un lavoratore o anche un preposto, come definito dal D.Lgs. 81/08 ?

Test d’ingresso

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Che cosa comporta per un preposto, fare sicurezza ?

Test d’ingresso

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Il vigile del fuoco è sempre un lavoratore particolare in qualsiasi attività o luogo di lavoro ?

Test d’ingresso

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A quale livello di rischio si deve esporre il vigile del fuoco ?

Test d’ingresso

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Quali criteri di valutazione e quali procedure operative si devono osservare nel soccorso alle persone ?

Test d’ingresso

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Nelle operazioni di intervento, ove è stato escluso qualsiasi pericolo alle persone, quali criteri di valutazione e quali procedure operative si devono adottare ?

Test d’ingresso

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Nelle sedi di servizio quali norme antinfortunistiche e di benessere sono da rispettare ?

Test d’ingresso

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Quali norme antinfortunistiche sono da rispettare durante l’addestramento ?

Test d’ingresso

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Nelle operazioni di soccorso tecnico urgente, quali norme antinfortunistiche si devono osservare ?

Test d’ingresso

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L’esercitazioni devono essere indirizzate solo alle attività di soccorso esterno od anche alle emergenze interne per assicurare la continuità dei servizi essenziali istituzionali verso l’esterno (115, comunicazioni, intervento) ?

Test d’ingresso

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Che cosa si deve fare in caso di infortunio di un componente della squadra o di una qualsiasi persona nell’ambito delle attività lavorative proprie ?

Test d’ingresso

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Infortuni e danni alla salute del vigile del fuoco

Il vigile del fuoco è considerato da tutti un lavoratore sottoposto ad elevato rischio per il delicato compito istituzionale di intervenire proprio in quelle situazioni anomale, dove il lavoratore ordinario è tenuto a sospendere immediatamente la propria attività lavorativa in condizione di sicurezza e ad allontanarsi per sottrarsi al pericolo.

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Infortuni e danni alla salute del Vigile del Fuoco

Di conseguenza è fisiologico che il vigile dl fuoco debba essere soggetto a rischi di infortuni e di danni alla salute nel soccorso, più di un normale lavoratore.

Il livello di rischio, riconosciuto oggettivamente alto, che corre il vigile del fuoco, deriva dalle condizioni in cui necessariamente deve operare, ovvero in scenari sconosciuti in rapida e negativa evoluzione con l’obbligo di soccorrere persone e di impedire ulteriori danni alle persone, alle cose e all’ambiente in generale.

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Il preposto

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Capo IIIGestione della prevenzione nei luoghi di lavoroSezione IMISURE DI TUTELA E OBBLIGHIArt. 19.Obblighi del preposto1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, ipreposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singolilavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioniaziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso deimezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezioneindividuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dellainosservanza, informare i loro superiori diretti;b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevutoadeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischiograve e ecifico;c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo dellesituazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioniaffinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato einevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti alrischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e ledisposizioni prese o da prendere in materia di protezione;e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dalrichiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in unasituazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigentesia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e deidispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione dipericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga aconoscenza sulla base della formazione ricevuta;g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quantoprevisto dall'articolo

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Obblighi del preposto Collaborare, avendone conoscenza, nell’indicazione dei

fattori di rischio, presenti nell’unità organizzativa alla quale è stato preposto

Attuare e far attuare dai propri dipendenti le procedure di prevenzione e protezione, stabilite dalla documentazione della sicurezza, in sede e sul soccorso

Prende tutte le iniziative del caso nell’eventualità di un pericolo immanente per l’incolumità e la salute degli operatori della squadra, oltre ovvio di qualsiasi persona autorizzata nell’area di danno.

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Obblighi del preposto

Verificare o far verificare dai propri dipendenti che tutti i D.P.I., i presidi di sicurezza e di tutela della salute siano presenti ed efficienti quotidianamente nella propria area di azione e di gestione

Segnalare situazioni di rischio o di inefficienza dei predetti sistemi di sicurezza e di tutela della salute al Servizio Prevenzione e Protezione

Intervenire sui comportamenti omissivi o negligenti dei lavoratori dipendenti

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Obblighi del lavoratore

Fornire informazioni sui quasi incidenti, che si sono verificati nell’espletamento delle proprie mansioni, e sui rischi emersi in base alla propria esperienza professionale al proprio preposto

Segnalare osservazioni, suggerimenti e soluzioni al proprio preposto, al Servizio Prevenzione e Protezione, o al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

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Obblighi del lavoratore Adottare le procedure stabilite dalla documentazione

della sicurezza e farle rispettare anche dalle altre persone

Conoscere il piano di emergenza e attenersi alle istruzioni stabilite per il proprio posto di lavoro e mansione

Segnalare situazioni anomale ed emergenze

Partecipare ai corsi formativi, di aggiornamento e di mantenimento, all’addestramento e alle esercitazioni

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Obblighi del lavoratore

Sottoporsi agli accertamenti sanitari e ai test di idoneità psico-fisici periodici per l’idoneità alla mansione

Non assumere iniziative a rischio con la rimozione di dispositivi di sicurezza o con la mancata adozione di DPI

Segnalare immediatamente l’infortunio ai preposti alle comunicazioni agli Organi competenti e alle indagini interne

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Luoghi di lavorodei vigile del fuoco

Il vigile del fuoco deve prepararsi alle fasi lavorative più rischiose, quali quelle del soccorso, con momenti di addestramento, esercitazione e simulazione di condizioni estreme in sede e fuori sede, per affrontare nelle condizioni professionali e psicologici migliori possibili, la fase operativa.

L’organizzazione del soccorso richiede anche fasi lavorative di controlli dei mezzi, delle attrezzature, e del vestiario operativo, ovvero in generale la manutenzione e le verifiche periodiche di materiali, dispositivi di protezione individuali e collettivi.

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Luoghi di lavorodei vigili del fuoco

La sedi di servizio dei vigili del fuoco sono luoghi di lavoro di attesa e di preparazione al soccorso, ma anche della prima fase dell’intervento con attività “frenetica” di uscita delle “partenze”.

I requisiti di sicurezza delle sedi di servizio devono tener conto delle attività peculiari operative, in particolare quelle aree e attrezzature finalizzate anche ai servizi logistici di risposta immediata alla richiesta del cittadino (sala 115 di allarme e coordinamento, pertiche di discesa alle autorimesse, uscite preferenziali dei mezzi di soccorso, elisuperfici, impianti di segnalazione ed allarme esterni su pubblica via, ecc..)

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Applicazionedella legge di tutela in ogni situazione

La sicurezza e la tutela della salute di tutti in ogni attività interna ed esterna del Dipartimento VF, passano attraverso il monitoraggio degli infortuni e dei danni subìti alla salute, dal personale del Dipartimento, vigile del fuoco e non, operativo e non, in sede e fuori sede, per i compiti di istituto previsti dall’Ordinamento.

Si rammenta che sono da considerarsi alla stregua dei lavoratori, anche occasionali frequentatori delle sedi di servizio o operatori volontari.

Le forze dell’Ordine e qualunque operatore soccorritore deve sottostare alle procedure di sicurezza nelle zone “rosse, arancione e gialle” sugli interventi di soccorso (Procedure di soccorso NBCR).

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Applicazionedella legge di tutela ai volontari di protezione civile

Il D.Lgs. 81/08 ha specificatamente inserito i volontari di protezione civile nei lavoratori da tutelare da parte del “datore di lavoro”.

Per i vigili del fuoco volontari, come anche per i volontari del servizio civile, inseriti nell’organizzazione, il dirigente datore di lavoro è facilmente individuabile nel CNVVF.

Per i volontari di protezione civile, inquadrati nelle Associazioni di volontariato o da Enti territoriali (Comuni, Province, Prefetture, ecc..), il datore di lavoro deve individuarsi nel soggetto, che in modo autonomo ha la gestione delle risorse per indirizzarle alla tutela della sicurezza e della salute dei volontari.

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Applicazionedella legge di tutela ai volontari di protezione civile

Quindi chi è capo dell’organizzazione di protezione civile, è tenuto a preoccuparsi: dell’idoneità dei volontari delle dotazioni di vestiario dell’equipaggiamento adeguato per i compiti di

emergenza previsti della formazione dell’addestramento ed esercitazioni periodiche

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Applicazionedella legge di tutela ai volontari di protezione civile

Nella fase di utilizzazione dei volontari di protezione civile, a supporto di un intervento tecnico urgente dei Vigili del Fuoco, il preposto alla direzione tecnica delle operazioni di soccorso, assume il ruolo di “datore di lavoro utilizzatore”.

Tale ruolo implica precisi doveri a tutela della sicurezza e salute di tutti gli operatori, anche di altri Enti ed organizzazioni, che siano presenti nell’area operativa dei Vigili del Fuoco: Il riconoscimento di appartenenza all’organizzazione accreditata L’adeguatezza dei DPI a livello di rischio della zona La conoscenza delle POS necessarie al tipo di impiego La sorveglianza sul rispetto delle misure di sicurezza

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Infortuni e danni alla salute

L’infortunio è facilmente rilevabile, quale conseguenza di un evento, che provoca lesioni immediate o danni acuti alla salute, evidenti e facilmente correlabili all’incidente.

Ben più difficile è rilevare un danno alla salute, ovvero una patologia rilevante, correlata all’esposizione occasionale in un intervento o nel ripetersi di situazioni critiche operative in una lunga vita operativa, che sorge a distanza di tempo con difficoltà a individuare il nesso di casualità con l’attività lavorativa effettuata.

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Monitoraggio delle malattie “professionali”

Se vogliamo tutelare la salute dei lavoratori, non possiamo limitarci a registrare, valutare e prevenire solo gli infortuni, ma dobbiamo monitorare anche quelle patologie ricorrenti in chi esplica determinate mansioni con regolarità e continuità.

Per i vigili del fuoco non è definita per legge una “malattia professionale”, in quanto la sua mansione non è legata ad un specifico luogo di lavoro ed ad unica tipologia di lavoro, ma eventuali patologie possono comunque sorgere nell’arco della vita lavorativa ed anche dopo, in conseguenza di un particolare intervento una tantum o per l’accumulo di fattori ricorrenti nell’organizzazione del lavoro operativo, e negli interventi.

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Monitoraggio delle malattie “professionali”

Quindi, accanto a mansioni ripetitive e localizzate nelle sedi di servizio, che consentono di riconoscere le malattie professionali, definite secondo il DPR 336/94 Cartella documenti richiamati\dpr33694 sulla classificazione delle malattie professionali.htm, emerge un campo inesplorato ed indefinito legato ai rischi della salute del vigile del fuoco, legati alle attività proprie operative, che comunque il Dipartimento deve affrontare attraverso il Servizio Sanitario e l’Opera Nazionale Assistenza.

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Monitoraggio delle malattie “professionali”

Allo stato attuale il monitoraggio della salute del vigile del fuoco, attraverso il libretto sanitario e di rischio, consente di rilevare tutte le patologie, che possono verificarsi nella vita lavorativa e, su richiesta anche dell’interessato, l’Amministrazione è tenuta a fare accertamenti ed inviare al Centro Medico Ospedaliero competente, per l’eventuale riconoscimento della patologia, quale conseguenza del servizio prestato.

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Monitoraggio delle malattie “professionali”

In ogni caso, allo stato attuale il Dipartimento richiede al Datore di lavoro dei vigili del fuoco, di nominare sempre il Medico competente, anche se non vi sono mansioni specifiche permanenti all’interno delle sedi di servizio che imporrebbero la sorveglianza sanitaria con la cartella sanitaria e di rischio, solo a questi lavoratori.

Il medico competente, imposto ai sensi del D.L.vo 81/08, deve raccogliere e monitorare le patologie, e partecipare all’azione di prevenzione sanitaria del datore di lavoro, anche e soprattutto nelle attività peculiari dei vigili del fuoco, ove sono esposti anche occasionalmente per intervento ad agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni.

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Monitoraggio delle malattie “professionali”

Su segnalazione del Medico competente, le patologie, che si manifestano a seguito di una diretta correlazione con l’attività lavorativa specifica del lavoratore, devono essere segnalate agli Uffici Sanitari Centrali del Dipartimento e all’Ufficio Centrale Ispettivo – Vigilanza D.L.vo. 81/08.

La raccolta dei dati statistici delle patologie più ricorrenti, correlate al servizio, devono essere oggetto di specifico studio per adottare misure di prevenzione e protezione efficaci, che consentano di limitare i danni alla salute .

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DPR 30/6/65 n.1124per i Vigili del Fuoco

Per il personale del CNVVF, le disposizioni di legge applicative del DPR n.1124/65, devono tener conto della tutela diretta da parte dell’Amministrazione che di fatto si sostituisce all’INAIL, come Ente erogatore di riconoscimenti ed equo indennizzo.

L’acquisizione tempestiva delle informazioni tecniche e sanitarie degli infortuni e delle malattie professionali, e gli accertamenti clinici e la correlazione delle patologie con le mansioni espletate dal lavoratore del Corpo Nazionale dei VVF, richiedono il coinvolgimento degli Organi Ispettivi tecnici e sanitari interni al Dipartimento, che sono speculari all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e ai Centri Diagnostici Sanitari dell’INAIL, individuati dal DPR 30 giugno 1965 n.1124.

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Statistiche degli infortuni Allo stato attuale, l’Ufficio della pianificazione e controllo

della formazione raccoglie direttamente i dati sugli infortuni professionali del personale operativo del Corpo.

I dati, che sono trasmessi annualmente dai Comandi prov. VVF, non includono gli infortuni occorsi al personale non operativo ed al personale in servizio presso strutture non operative.

Sono parimenti esclusi gli infortuni accaduti al di fuori dell’orario di servizio e durante l’addestramento Basico, di Aggiornamento, e di Specializzazione, presso la S.F.O. la S.F.B. ed A.F.M. della Direzione Centrale della Formazione.

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Statistiche degli infortuni C. N. VV.F. Anno 2005

Ispettorati Infortuni gg.prog vva vvd vp cs cr funz

Abruzzo 48 872 31 16 1

Basilicata 23 258 2 18 3

Calabria 110 2354 5 4 69 25 7

Campania 158 2069 1 1 99 48 8 1

Emilia Romagna 162 1994 3 7 98 41 11 2

Friuli V. G. 55 805 1 5 27 19 3

Lazio 208 2716 6 4 133 51 14

Liguria 128 2560 3 3 83 32 6 1

Lombardia 216 2122 4 24 134 49 4 1

Marche 52 1046 5 31 15 1

Molise 12 133 1 2 4 4 1

Piemonte 132 2224 1 13 70 38 10

Puglia 155 1247 2 5 103 37 7 1

Sardegna 78 2198 2 4 42 27 3

Sicilia 232 2666 6 10 154 48 13 1

Toscana 162 2588 5 7 91 44 14 1

Umbria 26 299 23 1 1 1

Veneto T.A.A. 149 1749 5 6 97 30 10 1

Totale 2.106 29.900 45 102 1.307 528 112 12

Infortuni per qualifica

Regione Infortuni tot gg assenza

Abruzzo 48 1396

Basilicata 23 396

Calabria 110 5207

Campania 158 5830

Emilia Romagna 162 4492

Friuli Venezia Giulia 55 935

Lazio 208 5909

Liguria 128 4981

Lombardia 216 6691

Marche 52 1964

Molise 12 629

Piemonte Valle D. 132 4168

Puglia 155 4529

Sardegna 78 2703

Sicilia 232 4860

Toscana 162 5384

Umbria 26 689

Veneto e T.A.A. 149 4666

Totale 2.106 65.429

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Statistiche degli infortuni I dati statistici degli infortuni sono stati aggregati per giorni di

assenza complessiva e per giorni di prognosi, riconosciuti inizialmente, ed ovviamente non possono essere confrontati con gli incidenti mortali.

I sei infortuni mortali, avvenuti nel 2005, sono nella media degli ultimi anni di osservazione, e, se rapportato all’organico complessivo operativo di 27.000 unità, implicano una incidenza di mortalità pari 1 su 4500 vigili del fuoco in un anno.

Due infortuni mortali sono avvenuti in sede e quindi in un ambiente conosciuto, e in una situazione ordinaria di servizio, al di fuori dell’emergenza dell’intervento di soccorso.

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Statistiche degli infortuni Nel 2005 gli infortuni molto gravi, ai quali è conseguita una

assenza di oltre 100 giorni, sono stati 55, equivalente ad una frequenza di 7,1*10-2 nella vita lavorativa di un vigile dl fuoco.

Di questi gravi infortuni, 30 sono accaduti durante operazioni di soccorso, e 25 in sede di servizio o in compiti di istituto ordinari.

E’ necessario evidenziare che l’infortunio, avvenuto in sede risulta raddoppiato rispetto all’anno precedente e la maggior parte degli infortuni gravi sono causati da imprudenza ovvero sottovalutazione del pericolo, o in alternativa da distrazione e da equivoci con gli altri operatori del soccorso.

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Statistiche degli infortuniC. N. VV.F. 2001 – 2005 Numero degli infortuni

Ispettorato 2001 2002 2003 2004 2005

Abruzzo e Molise* 82 45 46 49 48

Basilicata 16 15 22 23

Calabria 87 81 81 91 110

Campania 152 156 162 141 158

Emilia Romagna 142 137 174 166 162

Friuli Venezia Giulia 55 68 58 69 55

Lazio 176 188 195 188 208

Liguria 89 101 147 152 128

Lombardia 283 297 283 254 216

Marche 53 40 49 47 52

Molise 18 16 9 12

Piemonte 128 136 183 151 132

Puglia e Basilicata* 194 156 140 155 155

Sardegna 77 64 93 95 78

Sicilia 277 207 259 201 232

Toscana 188 167 187 148 162

Umbria 41 39 33 31 26

Veneto e T.A.A. 147 177 144 178 149

Totale 2.171 2.093 2.265 2.147 2.106Dall’anno 2002 compaiono anche i dati relativi alle regioni Basilicata e Molise che prima venivano accorpati rispettivamente negli Ispettorati Puglia e

Abruzzo.

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Statistiche degli infortuni La prossima tabella indica il luogo ovvero le modalità di accadimento

degli infortuni, distinto nelle due categorie principali degli infortuni in sede e fuori sede.

Nel gruppo degli infortuni in sede sono individuate quattro situazioni: durante attività di laboratorio/officina; durante il controllo dei mezzi; durante esercitazioni o addestramento; in altre circostanze all’interno della sede.

Le statistiche, a nostra disposizione, evidenziano che il numero degli infortuni all’interno delle sedi di servizio, raggiunge quasi il 50% di quelli che avvengono sugli interventi di soccorso, anche se si deve precisare che manca un confronto sul fattore “esposizione” al rischio sull’intervento di soccorso.

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Statistiche degli infortuni Riepilogo Nazionale – 2005 –

Tipo di infortuni

Regione Infortuni Laboratorio Controllo mezziAddestramento

in sedeAltro in

sedeIncidente Stradale

Addestramento fuori sede

InterventiAltro fuori

sede

Abruzzo 48 15 4 5 1 20 3

Basilicata 23 5 1 2 15

Calabria 110 2 25 2 24 8 2 42 5

Campania 158 1 24 3 21 5 2 92 10

Emilia Romagna 162 2 37 6 32 9 6 67 3

Friuli Venezia G. 55 9 2 13 3 28

Lazio 208 1 49 4 31 7 4 94 18

Liguria 128 24 10 25 4 3 54 8

Lombardia 216 3 32 12 50 14 5 96 4

Marche 52 8 3 6 12 2 20 1

Molise 12 3 2 7

Piemonte 132 15 8 36 9 61 3

Puglia 155 2 33 7 37 5 67 4

Sardegna 78 16 3 12 7 5 32 3

Sicilia 232 44 9 32 11 3 127 6

Toscana 162 28 16 30 4 1 74 9

Umbria 26 3 13 1 1 7 1

Veneto e T.A.A. 149 1 23 14 31 2 6 65 7

Totale 2.106 12 393 104 402 99 43 968 85

Fuori sedeIn sede

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Lavoro ordinario dei vigili del fuoco e soccorso

La nostra Organizzazione ha la caratteristica di operare in due situazioni completamente diverse.

La prima è l’ordinarietà nelle sedi di servizio e nei compiti istituzionali esterni per assicurare il funzionamento di tutti i servizi:

sala operativa, settori logistici di supporto formazione, logistica ai mezzi e alle attrezzature, uffici amministrativi e tecnici di gestione Sopralluoghi di prevenzione incendi Servizi di vigilanza ed antincendio

La seconda è l’emergenza all’interno e all’esterno per assicurare il soccorso tecnico urgente

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L’attività di soccorso prestata dagli operatori Vigili del fuoco all’esterno delle sedi di servizio, sarebbe alquanto problematico qualora essa fosse perseguita secondo le misure generali di tutela di cui all’art.3 del D.Lgs 626.

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Servizi ordinari e Servizi tecnici urgenti

Nella prima situazione il vigile del fuoco deve avere le stesse tutele normative che ha un lavoratore ordinario.

Sull’intervento di soccorso all’esterno, ed anche nelle sedi di servizio, per chi suona la campana di allarme, è necessario utilizzare tutte le misure possibili al massimo livello di protezione individuale, in relazione all’obbligo della tempestività dell’intervento in presenza di rischi per l’incolumità dei cittadini.

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L’obiettivo principale nel soccorso resta quello di ridurre il rischio fino a che ciò sia possibile, nella misura in cui si può ottemperare al combinato obbligo di salvaguardare la sicurezza dell’operatore e di condurre in corso positivamente la primaria ed irrinunciabile opera di soccorso.

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Servizi ordinari e Servizi tecnici urgenti nelle sedi di servizio

La specificità del lavoro del vigile del fuoco, richiede una valutazione tra le misure puntuali all’interno delle sedi di servizio, stabilite per legge per tutti i luoghi di lavoro ordinari e per tutte le attività ordinarie, e le procedure soccorsoizzate nei momenti operativi caratteristici, quali:

il controllo dei mezzi e delle attrezzature all’inizio del turno operativo,

il preallarme e l’emergenza interna, l’addestramento e l’esercitazione

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Servizi ordinari e Servizi tecnici urgenti

In tutte le realtà lavorative, all’interno delle sedi o all’esterno sul soccorso, il Dirigente datore di lavoro deve imporre procedure direttamente o attraverso funzionari con potere delegato, in ogni situazione operativa.

Qualsiasi procedura deve contenere tre tipi di misure, anche nelle situazioni più impreviste e non pianificabili,:

L’informazione ovvero comunicazione a tutti delle operazioni, interventi o attività in corso

La segnalazione in loco con cartelli, nastri, e uomini con paletta

La sorveglianza dei preposti per evitare incidenti e far rispettare le regole

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Servizi tecnici urgentiProcedure Operative Soccorso

Durante le operazioni di soccorso, l’Organizzazione deve applicare le Procedure Operative Soccorso o Standard (POS), costituite dall’insieme di direttive e regole di comportamento scritte, date nel tempo nel Corpo N. VV.F., ai vari livelli di responsabilità e competenza.

Quindi vi sono Procedure emesse a livello centrale, procedure emesse a livello regionale, procedure a livello provinciale, che non devono essere in contrasto fra loro, ma devono essere aggiuntive ed integrative per tener conto delle condizioni locali operative.

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Servizi tecnici urgenti Procedure Operative Soccorso

Le condizioni locali operative sono legate all’orografia dei luoghi, alla disponibilità di particolari mezzi ed attrezzature speciali, o di particolari nuclei operativi speciali e delle risorse umane in organico.

Queste POS devono essere conosciute da tutti ed emesse dal datore di lavoro, raccolte e pubblicizzate in ogni sede di servizio con vari strumenti, che permangono nel tempo, in analogia ai doveri deontologici del pubblico dipendente, che devono essere conservati in apposite bacheche nei luoghi di frequentazione dei lavoratori.

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Servizi tecnici urgenti Procedure Operative Soccorso

Le POS assicurano il massimo livello di protezione collettivo ed individuale del vigile del fuoco, a prescindere dalle condizioni ambientali, molte volte non valutabili immediatamente in modo adeguato, e sicuramente non valutabili preventivamente.

Le POS danno linee guida di comportamento, con opzioni e procedure di valutazione ed analisi, che richiedono formazione ed addestramento in sede.

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Servizi tecnici urgenti esterni Procedure Operative Soccorso

Dal momento che la squadra dei Vigili del Fuoco si attiva per una richiesta di intervento, scattano le POS, che sostituiscono integralmente le normali regole antinfortunistiche.

Il Responsabile, direttore tecnico, delle Operazioni di Soccorso (ROS) e tutti i preposti (capireparto e capisquadra) hanno l’obbligo di sorvegliare i luoghi dell’intervento e tutti gli operatori di soccorso, anche delle altre Istituzioni, perché siano rispettate le POS della nostra Organizzazione nelle aree operative, affidate alla responsabilità del ROS.

La prima regola delle POS è quella di delimitare l’area operativa, o meglio le zone “rossa, arancione e gialla” per gli interventi più complessi (NBCR), ovvero quella area da interdire a chiunque non in possesso dei DPI adeguati e non destinatario di uno specifico compito di soccorso, riconosciuto dal più alto in grado dei VVF (ROS).

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Aree riservatenel soccorso

Sul soccorso tecnico urgente, ritenuto il luogo di lavoro peculiare del vigile del fuoco, è difficile preventivamente individuare un’area riservata, ma emerge inequivocabile che la Vigilanza sulle attività istituzionali di emergenza non può che essere interna, anche e soprattutto per valutare l’idoneità delle misure di prevenzione e protezione presenti in caso di infortunio.

Sugli interventi, rientra nella prima valutazione del Responsabile della direzione tecnica del soccorso (ROS), rendersi conto dello scenario possibile, e definire le aree di possibile danno con immediata interdizione ed allontanamento degli estranei.

Da quel momento la classica delimitazione con nastro bianco/rosso “vigili del fuoco” determina un area operativa “riservata”, rientrante pienamente nella disciplina stabilita dall’ordinamento del Dipartimento e quindi anche da decreti delegati del D.L.vo 81/08 e alle relative POS.

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Delimitazione delle aree riservate sul soccorso

Per gli interventi NBCR sono state redatte POS particolarmente dettagliate in relazione alla presenza di particolari rischi, che si prolungano nel tempo e richiedono operazioni complesse anche di decontaminazione.

Tuttavia i criteri ispiratori sono strettamente legati all’analisi dei rischi, che via via sono acquisiti dal Responsabile della direzione tecnica del soccorso, e che impongono valutazioni tecniche, legate anche a processi di calcolo sintetizzati nel SIGEM (programma informatico di simulazione di scenari incidentali).

In ogni caso si delimitano zone da presidiare con le Forze dell’Ordine, appena possibile, ove qualsiasi soccorritore deve dotarsi di particolari DPI e deve conoscere le procedure di comportamento per la sicurezza e la salute propria e degli altri.

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- Autorità, Media- Area attesa di 2° livello

- Nessuno (area interdetta per pericolo incombente)

- Posto di comando- VF protez. ordin. - Sanitari protez.ordin.- Supporto- Attesa 1° livello

- Decontaminazione- VF protetti NBC- Sanitari protetti NBC- Supporto/Backup

- Solo Squadre HAZMAT Completamente protette

VENTO

Posto Comando - Non Pericoloso

- Operativo

- Potenzialmente Pericoloso- Operativo

- Pericoloso- Operativo

- Pericoloso- Non operativo (non accessibile)

- Non pericoloso - Non operativo

DECON

9. - PROCEDURE OPERATIVE.-3. - DEFINIZIONE DELL’AREA

OPERATIVA

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Quindi è ritenuto preliminarmente indispensabile procedere all’identificazione degli scenari ed alla classificazione degli stessi in funzione delle tipologie d’intervento al fine di definire e successivamente valutare il rischio.

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Le misure standard di prevenzione e protezione, anche di tipo procedurale, per la sicurezza degli operatori VV.F. (Procedure Operative di intervento o Standard: P.O.S.) devono contenere anche la valutazione di eventuale esposizione ad agenti biologici o chimici, nonché dei rischi concernenti l’eccesso di attività stressante sia sotto l’aspetto fisico che psicologico.

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La valutazione del rischio nelle attività di soccorso del personale VV.F. deve tenere inoltre conto delle caratteristiche condizioni in cui esso si svolge:URGENZA

EMERGENZA

PRESENZA DI SITUAZIONI DI PERICOLO INEVITABILI

CONDIZIONI AL CONTORNO VARIABILI E NON PERFETTAMENTE PREVEDIBILI.

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Procedure Operative Soccorso

A seguito agli eventi del 11 settembre 2001, i Vigili del fuoco hanno aggiornato le loro procedure di intervento, richiamandosi al modello “Incident Command System” (ICS) per le emergenze più complesse

In ogni caso il ROS svolge le 5 funzioni sul luogo dell’intervento, oppure coordina attraverso la delega sul campo a propri diretti collaboratori di singole funzioni:

comanda tutte le operazioni, di natura tecnica ai fini del soccorso; pianifica le azioni da svolgere sulla base dei dati di cui dispone e degli

altri che richiede; opera direttamente con le risorse umane e tecniche di cui dispone; adegua la logistica, richiedendo risorse umane e materiali secondo le

necessità; Sorveglia sulla sicurezza di tutti

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Procedure Operative soccorsosul soccorso

In ogni fase è fondamentale la valutazione degli aspetti della sicurezza e della salute dei vigili del fuoco

Il ROS ha in quel momento la funzione di preposto con l’obbligo di attuare le procedure pianificate e di far adottare tutte le misure possibili di sicurezza e tutela della salute, previste dalle POS.Cartella documenti richiamati\ICS procedure di pianficazione emergenze\Direttore Tecnico dei Soccorsi - DifCiv - Tirrenia.ppt

Appena è possibile in un intervento complesso e lungo è fondamentale che il Responsabile delle Operazioni di Soccorso disponga dell’affiancamento ovvero del supporto di un addetto che si interessi esclusivamente del rispetto delle procedure di sicurezza, ovvero un ASPP sul posto che segua esclusivamente tutte le attività perché siano portate avanti nel modo più sicuro possibile.Cartella documenti richiamati\ICS procedure di pianficazione emergenze\ICS\aspetti sicurezza ICS.doc       

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Procedure operative

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Dispositivi di Protezione individuali

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Il livello di rischio residuo risulta comunque elevato e non del tutto eliminabile

Perché questo risulti ragionevolmente contenuto entro limiti accettabili, occorre adottare e sviluppare misure che si orientano verso le seguenti attività:

FORMAZIONE BASICA: apprendimento professionale standardizzato

AGGIORNAMENTO: con approfondimenti tecnici ed acquisizioni di nuove conoscenze

ADDESTRAMENTO GIORNALIERO

ATTREZZATURE E INDUMENTI PROTETTIVI INDIVIDUAL PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE.

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Alla luce delle analisi valutative effettuate, emerge con chiarezza che gli elementi sui quali agire, per aumentare le condizioni di sicurezza e ridurre i rischi, mitigandone quelli residui, durante l’intervento di soccorso, sono i seguenti in ordine di priorità:

organizzazione e gestione operativa dell’intervento

qualità dei mezzi di protezione individuale

disponibilità di attrezzature ed automezzi adeguati, moderni ed efficienti

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Riunioni ed audit Il Datore di lavoro deve promuovere periodiche riunioni per verificare i

programmi formativi e i lavori pianificati con i vari funzionari tecnici interessati alle problematiche della sicurezza e con il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

Le riunioni devono essere momenti di confronto di opinioni e partecipazione attiva tra i vari quadri che operano sul fronte della sicurezza e il personale.

Gli Ispettori degli Uffici di vigilanza dei VVF, il Datore di lavoro, il Rappresentante del SPP e gli addetti al SPP, i preposti, ed anche il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, devono fare audit, ovvero fare sondaggi, chiedere informazioni e approfondire quali sono i comportamenti in certe situazioni di emergenza, e valutare le risposte se sono esaustive, ovvero sufficienti, ovvero insoddisfacenti, o assolutamente carenti.

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Specificità dei compiti istituzionali del Ministero dell’Internoe quindi dei Vigili del Fuoco

Il D.L.vo 81/08 con l’art. 3 comma 2, richiama l’obbligo di applicare le norme di sicurezza, contenute in tutte le leggi speciali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ma con la possibilità di riconoscere le particolari esigenze operative dei servizi assegnati anche al Dipartimento Vigili del Fuoco, ed anche agli Uffici dell’Amministrazione civile in materia di ordine pubblico, sicurezza e protezione civile.

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Specificità dei compiti istituzionali del Ministero dell’Internoe quindi dei Vigili del Fuoco

Le particolari esigenze operative si presentano non solo nelle sedi di servizio, luoghi ordinari di lavoro, ma soprattutto nei compiti istituzionali esterni di soccorso e di protezione civile, e quindi l’attuazione dei principi comuni del titolo I, richiedono una regolamentazione ad hoc e un sistema di controllo interno in grado di valutare le particolari esigenze del Dipartimento

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Aree riservateal controllo interno

Le esigenze da tutelare nel Dipartimento dei vigili del fuoco sono: la tempestività e la continuità del

soccorso l’utilizzo e la conservazione dei beni

strumentali di soccorso, ad un livello superiore dell’ordinario

la sicurezza e la salute di tutti, compresi gli stessi soccorritori.

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Decreti attuativiper i Vigili del fuoco

Le particolari esigenze dei compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco, devono essere stabilite con successivi Decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri del Lavoro, della Sanità e della Funzione Pubblica e devono avere adeguate soluzioni con i strumenti propri del Dipartimento.

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Decreti attuativiper i Vigili del fuoco

I decreti emessi dall’ex-D.L.vo 626/94, devono essere aggiornati alle esigenze emerse in questi anni nel dare attuazione agli obiettivi di sicurezza e di tutela della salute agli appartenenti al Dipartimento.

Allo stato attuale è stato emesso il D.I. 30 dicembre 2008, che riconosce aree riservate alla vigilanza interna, tutte le sedi di servizio centrali e periferiche del Dipartimento, dando esclusiva autonomia di controllo all’Ufficio di Vigilanza del Servizio Centrale Ispettivo.

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Decreti attuativiper i Vigili del fuoco

I decreti attuativi devono essere finalizzati : al riconoscimento delle procedure in soccorso stabilite dal Dipartimento (POS) in

tutte le proprie attività espletate al di fuori delle sedi di servizio Al riconoscimento dei capitolati tecnici speciali per le infrastrutture, laboratori,

campi prove, castelli di esercitazione, elisuperfici, attrezzature di soccorso, mezzi di soccorso, campi base e mense di emergenza

All’utilizzazione dei volontari di altri Enti nel soccorso Alle procedure di addestramento e di esercitazione dentro e fuori delle sedi di

servizio Ai controlli dei lavori e quindi dei cantieri nelle aree riservate; Alla rilevazione e raccolta dei dati statistici degli infortuni e delle patologie

correlate al soccorso

ovvero tutte quelle procedure che non possono essere svolte, come richiesto dal D.L.vo 81/08 per una Amministrazione Pubblica ordinaria, ma che devono essere adattate alle esigenze istituzionali, salvaguardando al massimo livello possibile la sicurezza e la salute dei vigili del fuoco.

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Autonomia di controllo del Dipartimentoin materia di sicurezza

Se è stato costituito l’Ufficio Centrale Ispettivo, con funzioni di Vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute, il controllo in queste attività istituzionali, non può essere svolta dalle Aziende Sanitarie Locali, dagli ex-Ispettorati del Lavoro, ecc.. o direttamente dai Comandi Prov. VV.F. competenti per territorio (limitatamente agli aspetti antincendio).

La duplicazione dei controlli è esclusa, ma non è vietata la collaborazione e la consulenza con questi Enti territoriali, per svolgere, su richiesta, verifiche tecniche, stabilite da specifiche norme .

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Aree riservate Tutte le sedi di servizio degli Uffici Centrali e Periferici

sono da ritenersi “riservate” alla Vigilanza interna, escludendo la competenza degli Organi ordinari di Vigilanza, quali le ASL, ex-Ispettorati del Lavoro, ISPELS, SPRESAL, ecc, nrc , ai sensi del D.I. 30/12/08

Quindi per “aree riservate” non si intendono solo quegli uffici, che svolgono attività “riservate sottoposte alla segretezza”, ma si intendono in modo più ampio anche tutti i luoghi, ove è prevalente l’esigenza di tutelare la massima operatività per i compiti istituzionali di soccorso e di protezione civile in genere.

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Misure della sicurezza Gli interventi per ridurre gli infortuni, si possono classificare in

quattro categorie omogenee :

Migliorieagli impianti

Migliorie Ambienti mansioni

ServizioPrevenzioneprotezione

InformazioneFormazione

addestramento

Turnazione livelli e tempiesposizione

Piano diEmergenza evacuazione

Primo soccorsoTPSS

Procedure di controllo

preposto

SostituzioneEliminazione

sostanze

IndividualeDPI

CollettiviVentilatoriaspiratori

SistemiMonitoraggiocontenimento

tecniche organizzative procedurali protezione personale

Misure di sicurezza

LaboratoriServizi sanitariPronto soccorso

Procedure OperativeStandard

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Requisiti dei luoghi di lavoro

Nell’allegato IV del D.Lgs. 81/08 sono indicati i requisiti di dimensioni, illuminazione e aerazione dei locali, ove sono presenti lavoratori con il proprio posto di lavoro

In generale tutti gli spazi al chiuso o all’aperto, ove anche occasionalmente si esercitano attività lavorativa, devono avere adeguati requisiti per evitare incidenti (cadute, movimento di mezzi, sostanze tossiche o nocive, ecc..).

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Piano di emergenza Il piano di emergenza è un capitolo fondamentale ed

indispensabile del documentazione della sicurezza, di cui ne fa parte integrante.

La redazione del documento della sicurezza senza un piano di evacuazione di tutti i lavoratori, che tenga conto delle esigenze di continuità operativa (es. continuità del 115) comporta un omissione grave da parte del Datore di lavoro e del Responsabile del SPP, sanzionato dal D.L.vo 81/08 secondo le procedure del DPR 758/94.

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Piano di emergenza In un prima parte devono essere ben chiari gli scenari più

pesanti e credibili, che possono colpire l’intera sede di servizio e tutta l’organizzazione, soprattutto quella funzionale alla continuità dell’impegno operativo esterno di soccorso.

Il piano di emergenza deve comprendere, accanto a tutti i comportamenti generali che ognuno deve adottare per autoproteggersi, anche una serie di misure pianificate ed opzionali che l’Organizzazione sul momento deve adottare in base alle varie situazioni concrete.

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Piano di emergenza La più importante decisione che deve prendere il responsabile

di turno, individuato nel qualificato di più alto livello, presente in sede, è la necessità di far evacuare le aree riservate più delicate, ad esempio la sala operativa provinciale, ma nello stesso tempo non determinare un black-out delle comunicazioni esterne e degli interventi di soccorso alla popolazione.

Il piano deve prevedere misure alternative che consentono comunque la continuità del servizio di soccorso esterno, in altro luogo e al limite con altro personale, se quello preposto si è infortunato o ha fuori uso apparati e mezzi di soccorso.

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Piano di emergenza In un Comando dei VVF il piano di evacuazione deve

focalizzare in modo dettagliato:

i sistemi di segnalazione e di allarme per il soccorso esterno, rispetto a quello rivolto all’interno per l’evacuazione,

il personale operativo, che deve assicurare il soccorso esterno, rispetto quello, che dovrà preoccuparsi di mettere in pratica il piano di emergenza interno

Le vie di uscita, mantenute sgombre per i mezzi di soccorso esterno, rispetto a quelle, che devono essere assicurate per far allontanare tutte le persone sino a raggiungere i punti di raccolta

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Piano di emergenza Il piano di emergenza deve essere specifico e calibrato in base alle

dimensioni e alle caratteristiche del sito, e deve tener conto che l’organizzazione del soccorso esterno è provinciale e può chiedere i rinforzi anche da altre sedi VF limitrofe.

Un piano di emergenza serio non è generico, uguale per tutti i Comandi ed Uffici operativi Centrali e Periferici, e non è unico in ogni circostanza, ma deve ipotizzare varie opzioni in base alle dimensioni degli eventi e al tipo di organizzazione presente sul campo, per pianificare e ottimizzare le risorse effettive presenti, lasciando il meno possibile al caso.

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Esercitazioni Il documento della sicurezza deve avere anche un

capitolo che riguarda l’esercitazione annuale, in modo che si completi la formazione di tutto il personale operativo e non, e consenta al datore di lavoro di verificare, se il piano di emergenza è valido nella pratica attuazione.

Il test ha maggiore valore e significato se tende a: coinvolgere tutto il personale, e gli abituali frequentatori e il pubblico

occasionale, ad esclusione di quello indispensabile ad assicurare il primo soccorso esterno in quel momento,

Simulare il black-out della sala operativa, dei sistemi operativi e delle aree più delicate operative, per mettere alla prova gli addetti e misurare i tempi di reazione e di attuazione delle misure alternative.

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Esercitazioni L’esercitazione deve essere effettuata distinguendo chi

non deve essere “distratto” dai servizi di soccorso esterno, mantenendo la funzionalità del 115, e sgombre le aree necessarie alla movimentazione dei mezzi ed attrezzature per il soccorso esterno.

Il restante personale, anche operativo e/o richiamato appositamente per raddoppiare le funzioni indispensabili, dovrà partecipare attivamente all’esercitazione, simulando anche le funzioni operative insostituibili, e le mansioni proprie, qualora fosse di turno.

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Esercitazioni Il Datore di lavoro deve comunicare preventivamente alla Direzione

Centrale per l’emergenza e agli Uffici di Vigilanza VVF, la data dell’esercitazione di emergenza interna, che simuli la necessità di evacuare i centri operativi, finalizzati al soccorso esterno

Infatti l’esercitazione, deve simulare la tutela di tutti gli operatori, e di tutte le risorse indispensabili per il soccorso, attraverso il mantenimento della continuità dei servizi operativi in area limitrofa con l’insediamento di un campo base

L’esercitazione si deve concludere con l’insediamento e la funzionalità di una Unità di Comando Operativo alternativo al 115 (UCL), e di un sistema di comunicazioni alternativo con le squadre di soccorso, e con l’ammassamento dei mezzi in prossimità

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Responsabilità penali

Nelle attività lavorative si possono verificare due tipi di reati penali di diversa natura a carico dei vari soggetti, che hanno obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08: Reati di pericolo ovvero derivanti da responsabilità

per assenza di misure di prevenzione e protezione senza che ciò abbia provocato danno a persona

Reati di danno ovvero derivanti da responsabilità colpose per eventi e danni che si sono verificati, a causa dell’assenza di misure di prevenzione e protezione

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Responsabilità penali

Nel primo caso interviene solo l’Organo di Vigilanza con l’imposizione delle misure previste dal D.Lgs. 81/08 e l’applicazione del DPR 758/94, con il riconoscimento di reati ivi previsti e relative sanzioni; il Magistrato comunque deve essere informato e deve archiviare il procedimento penale.

Nel secondo caso interviene direttamente d’ufficio il Magistrato, se la lesione supera i quaranta giorni di prognosi (lesione grave), anche senza denuncia di parte, ed appare l’ipotesi di nesso di causalità con l’assenza di misure previste dal D.lgs. 81/08.

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Delitti ovvero reati di danno Gli eventi che attentano all’incolumità dei lavoratori e alla sua salute

con possibili lesioni gravi superiori 40 giorni di prognosi sono considerati reati in materia di sicurezza rientranti nei delitti, previsti agli artt. 589 e 590 del C.P. da perseguire d’ufficio da parte del Magistrato, secondo il Codice di Procedura Penale.

Anche se l’evento non arriva alle estreme conseguenze esclusivamente per cause fortuite, l’azione penale è comunque obbligatoria da parte del Magistrato P.M. e dagli Organi ordinari di qualsivoglia Polizia Giudiziaria.

La rilevazione di inosservanze a specifiche norme di sicurezza, concausaconcausa di infortunio con lesioni gravi superiori 40 giorni di prognosi, rientra negli accertamenti degli Ufficiali di P.G. sotto il diretto coordinamento del Magistrato.

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Reati e contravvenzioniovvero reati prevenzionali

Nel caso di esposti, denunce o segnalazione di inosservanza a specifiche norme di sicurezza, che non hanno alcuna correlazione con un infortunio, i reati possono essere rilevati esclusivamente dagli Organi di Vigilanza.

Per le aree riservate del Ministero dell’Interno, sono da ritenersi incompetenti la ASL o altro Organo di Vigilanza ordinario esterno, al perseguimento di reati in materia di sicurezza del lavoro e di applicazione del D.L.vo 758/94.

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Informativa dei reati Nel caso di infortunio superiore a tre giorni di prognosi

nelle aree riservate, è d’obbligo l’immediata comunicazione (entro 48 ore dalla conoscenza dei fatti) da parte del Dirigente datore di lavoro alla Questura competente per territorio, quale Organo di P.G. ordinario della Magistratura per i delitti ovvero per i reati più gravi, ai sensi dell’art. 54 DPR 1124/65.

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Informativa dei reati A sua volta, la Questura ha l’obbligo di comunicare la

notizia di reato all’Organo di Vigilanza interna del D.L.vo 81/08, qualora emergano evidenti inadempienze alle specifiche leggi speciali in materia di sicurezza e salute nelle aree riservate del Ministero dell’Interno, per le prescrizioni del caso secondo le procedure del D.L.vo 758/94.

Tale obbligo è permane, anche se non emergono evidenti inadempienze, qualora la prognosi dell’infortunio supera i 30 giorni, anche con successivi certificati medici.

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Informativa dei reati Il datore di lavoro del Dipartimento è tenuto a fornire

dettagliate notizie sulla dinamica e le cause dell’incidente: La mansione e il tipo di lavoro che stava svolgendo al

momento dell’infortunio; Il tipo di lavoro rientrava nei propri compiti ed era

regolarmente autorizzato Le modalità dell’incidente La presenza o meno delle prescritte misure di sicurezza

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Reati e contravvenzioni I reati, che riguardano la sicurezza degli ambienti di lavoro,

e che hanno come pena al massimo l’arresto sino a 6 mesi o in alternativa il pagamento di una somma non superiore a Euro 4.131, sono stati trasformati in contravvenzioni dal D.L.vo 758/94.

L’apertura del procedimento di contravvenzione deve essere comunicato al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell’art. 347 del C.P.P.

Comunque la notizia di reato è iscritta dal Magistrato nel registro, di cui all’art. 335 del C.P.P., in attesa delle valutazioni degli Uffici di Vigilanza entro al massimo 60 giorni

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Reati e contravvenzioni La contravvenzione può essere estinta, se il soggetto

sottoposto al procedimento, ottempera alla prescrizione dell’Organo di Controllo interno entro i termini indicati, e paga l’ammenda liberatoria entro i termini di legge di 60 giorni.

Trascorsi i 60 giorni inutilmente, Il P.M. riprende le proprie indagini con l’assunzione di prove, atti urgenti di indagini preliminari ed eventuale sequestro preventivo, incaricando un perito d’ufficio di propria fiducia, e comunque può avocare a sé in qualsiasi momento il procedimento per l’archiviazione.

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Reati e contravvenzioni In definitiva in caso di infortunio, si può sovrapporre

all’indagine da parte della Questura, con l’eventuale comunicazione al P.M. di eventuali reati, diversi e più gravi di quelli disciplinati dal D.L.vo 758/94,

la necessità di interrompere la prosecuzione di un reato in un’area riservata, con la prescrizione tecnica, al fine di sanare la situazione da parte dell’Ufficio di Vigilanza dei VVF competenti.

Nel caso che la notizia di reato è acquisita direttamente dal Magistrato, o da altro Ufficiale di P.G. (es. Questura), dal Datore di lavoro, o dalla ASL o semplicemente da un lavoratore o da un privato, comunque l’Organo di Vigilanza dei VVF deve essere immediatamente interessato, per gli adempimenti previsti dal D.L.vo 758/94. .

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Vigilanza, Sorveglianza e Consulenza

Il D.L.vo 81/08 ha distinto in modo netto i tre momenti fondamentali di controllo e di valutazione, al fine di evitare che stessi soggetti possano effettuare più di una funzione con livelli di responsabilità diversa, vanificando il sistema di controllo.

Anche le aree riservate del Ministero dell’interno sono sottoposte a tre momenti diversi di controllo, per l’attuazione del D.L.vo 81/08.

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Vigilanza Deve essere effettuata esclusivamente dal personale

ispettivo degli Uffici di vigilanza dei VVF.

Si svolge in modo completamente autonomo a seguito di segnalazioni specifiche di omissioni e negligenze, in caso di gravi infortuni e malattie correlate al lavoro svolto, con visite a campione, oppure su disposizione del Magistrato.

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Vigilanza I soggetti preposti alla Vigilanza:

danno informazione ed assistenza ai datori di lavoro per migliorare la sicurezza

redigono regolamenti e linee guida per le ispezioni e le azioni di controllo

interpretano e controllano l’applicazione delle leggi speciali, delle procedure e dei capitolati tecnici speciali

si coordinano, con gli altri Organi di Vigilanza esterni e interni al Ministero dell’Interno, per assicurare uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale

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Vigilanza Il personale ispettivo non può sostituirsi ai

soggetti che:

hanno l’obbligo delle comunicazioni devono redigere la documentazione della sicurezza, devono acquisire le certificazioni e attestazioni, hanno possibilità di richiedere deroghe hanno la responsabilità di organizzare il personale

sottoposto

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Sorveglianza La sorveglianza è effettuata in modo sistematico in una specifica unità

lavorativa dal Datore di lavoro, dal Responsabile e dagli addetti del Servizio prevenzione e Protezione, dal medico competente, e dai preposti, secondo le competenze e i ruoli, stabiliti dal D.L.vo 81/08.

Questi soggetti hanno il dovere di: fare ispezioni periodiche, valutare e adottare misure di sicurezza nel rispetto delle norme e delle deroghe

concesse dall’Organo di Vigilanza, fare informazione e assistenza per chiarire le politiche di gestione, le linee

guida di comportamento, rispondere all’Organo di Vigilanza fare formazione organizzare e dare incarichi al personale sottoposto sorvegliare i luoghi di lavoro verificare l’osservanza delle procedure nelle attività lavorative imporre l’adozione dei DPI

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Consulenza La consulenza è effettuata da esperti qualificati, incaricati

dal datore di lavoro di effettuare studi e proporre soluzioni tecniche, al fine di redigere il documento della sicurezza.

Questi soggetti non hanno un rapporto continuativo di controllo all’interno di una specifica area riservata, ma con incarico ad hoc sono interpellati, per conoscere i rischi e proporre soluzioni, misure, tecnologie e metodologie di monitoraggio dell’ambiente e della salute.