Ing. Carlo Savasta · art. 22 - trattamento e tutela dei lavoratori 12 art. 23 - piano di sicurezza...
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Ing. Carlo Savasta Via Tommaso Villa, 75 – 10127 Torino Tel. +393357828751 Email [email protected] ______________________________________________________________________________________________
914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc Agosto 2017
INDICE
1. PARTE GENERALE 1
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 1
ART. 2 - DIREZIONE LAVORI 1
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO – INVARIABILITÀ 2
ART. 4 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE 3
ART. 5 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE 3
ART. 6 - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 3
ART. 7 - CONDIZIONI DELL’APPALTO 3
ART. 8 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 4
ART. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI 5
ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 6
ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 6
ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO 8
ART.14 - Subappalti e cottimi 8
ART. 15 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 8
ART. 16 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 11
ART. 17 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 11
ART. 18 - LAVORI IN ECONOMIA 11
ART. 19 - PREZZO CHIUSO 12
ART. 20 - DISCIPLINA NEI CANTIERI 12
ART. 21 - CUSTODIA DEI CANTIERI 12
ART. 22 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 12
ART. 23 - PIANO DI SICUREZZA 13
ART. 24 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ 14
ART. 25 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 14
ART. 26 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO 14
ART. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 15
ART. 28 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 15
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ART. 30 – PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’IMPRESA 15
ART. 31 - ANTICIPAZIONI DI SOMME 16
ART. 32 - PAGAMENTI IN ACCONTO – RATA DI SALDO 16
ART. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 17
ART. 34 - CONTO FINALE 17
Art. 35 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE – RISERVE 17
ART. 36 - TERMINI E VISITA DI COLLAUDO 18
ART. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 19
ART. 38 - PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA 19
ART. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 19
ART. 41 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO 20
2. PARTE OPERE ACUSTICHE EDILI E DI ARREDO 21
Art. 1. Designazione delle opere da eseguire 21
Art. 2. Classi di reazione al fuoco dei materiali 22
Art. 3. Riferimenti normativi 22
Art. 4.Criteri di verifica dimensionali 22
Art. 3. Opere preliminari 22
Art. 4. SCELTE ESTETICHE 23
Art. 5 Accettazione dei materiali 23
Art. 6. Qualità e caratteristiche dei materiali 23
Art. 7. Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti 24
art. 8. Simmetria della regia 24
art. 9. Disconnessione dei main monitors 25
Art. 10. POSIZIONAMENTO DEI SUBWOOFER 25
Art. 11. TESSUTO TESATO E PANNELLI POROSI FONOASSORBENTI 26
Art. .12. PANNELLI ESTERNI 26
Art. 13. Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo 26
Art. 14 Collaudo definitivo 27
Art. 15. Garanzia 27
3. PARTE IMPIANTI ELETTRICI 28
Art. 1. Normalizzazione 28
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Art. 2. Unificazione 28
Art. 3. Armonizzazione 28
Art. 4. Comitato Elettrotecnico Italiano e International Electrothecnical Commission 28
Art. 5. Designazione delle opere da eseguire 28
Art. 6. Definizioni relative a impianti elettrici 28
Art. 7. Opere accessorie e provvisionali 29
Art. 8. Lavori provvisori 29
Art. 9. Prescrizioni tecniche generali 29
9.1. Canalizzazioni 31
9.2. Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli non
praticabili 33
9.3. Protezione contro i contatti indiretti 34
9.4. Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione 34
9.5. Protezione mediante doppio isolamento 35
9.6. Protezione delle condutture elettriche 35
9.7.Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo
d'arte della ditta appaltatrice: 36
9.8. Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra 36
9.9. Protezione contro i radiodisturbi 37
9.10. Stabilizzazione della tensione 37
Art. 10. Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti 38
10.1 Punti di utilizzazione 38
art. 11. Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione 39
11.1 Impianti di illuminazione 39
11.2 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti) 40
11.3 Condizioni ambiente 40
11.4 Apparecchi di illuminazione 40
11.5 Ubicazione e disposizione delle sorgenti 40
11.6 Flusso luminoso emesso 40
11.7 Luce ridotta 40
11.8 Alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza 41
Art. 12. Dispositivi particolari per impianti per servizi tecnologici e per servizi generali 42
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12.1 Quadro generale di protezione e distribuzione 42
12.7 Altri impianti 42
Art. 13. Disposizioni riguardanti gli impianti di segnalazioni acustichee luminose 43
13.1 Alimentazione 43
13.2 Trasformatori e loro protezioni 43
13.3 Circuiti 43
13.4 Materiale vario di installazione 43
Art. 14. Centrale di comando 44
Art. 15. Qualità e caratteristiche dei materiali 44
15.1 Generalità 44
15.2 Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina 44
15.3 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 45
15.4 Interruttori scatolati 45
15.5 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 46
15.6 Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante 46
15.7 Prove dei materiali 46
15.8 Accettazione 47
Art. 16. Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti 47
Art. 16. Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti 47
16.1 Verifica provvisoria e consegna degli impianti 47
16.2 Collaudo definitivo degli impianti 48
16.3 Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il
collaudo definitivo degli impianti 51
Art. 20. Garanzia degli impianti 51
4. PARTE IMPIANTI MECCANICI 52
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 52
Art. 1. Designazione delle opere da eseguire 52
Art. 2. Impianti di riscaldamento e climatizzazione 52
2.1. Legislazione 52
2.2. Generalità 53
2.3. Certificazioni 53
2.4. Canali di distribuzione dell’aria calda 53
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2.5. Corpi scaldanti ventilati 54
2.6. Regolazione automatica 54
2.7. Quadro e collegamenti elettrici 54
2.8. Sistema di climatizzazione 55
Art. 3. Impianti di climatizzazione 55
3.1. Legislazione 55
3.2. Generalità 55
3.3. Componenti degli impianti di climatizzazione 56
3.4. Ventilatori 56
3.5. Regolazioni automatiche 56
Art. 4. Qualità e provenienza dei materiali 57
Art. 5.Verifiche e prove preliminari dell'impianto 57
Art. 6 Collaudo degli impianti 57
6.1.Norme specifiche per il collaudo 57
Art. 7. Garanzia dell'impianto 57
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1. PARTE GENERALE
CAPITOLO I
PARTE GENERALE
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per:
la correzione acustica dell’interno della Regia del conservatorio G. Verdi di Torino, la predisposizione ed
i cablaggi necessari all’istallazione delle apparecchiature previste (non comprese nell’appalto) le opere
elettriche di illuminazione e distribuzione ed il trattamento dell’aria climatizzata di rinnovo, nel rispetto
delle norme vigenti ed in particolare:
DPR 5-10-2010 n. 207 e Dlgs 12-4-2006 N. 163, sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di
organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della
disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la
normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di
tutela della salute dei lavoratori.
Le indicazioni del presente CAPITOLATO, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate
forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto
del CONTRATTO. Seppur non esplicitamente richiamati e/o allegati fanno parte integrale del presente
Capitolato Speciale di Appalto (in seguito CSA) la relazione acustica a firma del Dott. Fringuellino, la
relazione impianti a firma ing. Savasta e l’elenco prezzi unitari.
Le attrezzature tecniche indicate nelle tavole di progetto non fanno parte delle opere previste nel
presente appalto.
ART. 2 - DIREZIONE LAVORI
Per l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante nominerà il Direttore dei Lavori.
Il Direttore dei lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da
designarsi a cui l’Impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.
Il Direttore dei lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli
riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell’Impresa, o dei
suoi fornitori, come pure di vietare l’impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell’Impresa che egli
ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori od all’adempimento di mansioni che l’Impresa intendesse loro
affidare.
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Egli fornirà all’Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori oltre a quanto già
contenuto nel presente Capitolato o nei disegni di progetto allegati, ulteriori disposizioni per cui,
nell’eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi
contrattuali, l’Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune
istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito
di sui arbitrio.
Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano
state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati
dalla Legge.
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO – INVARIABILITÀ
L’importo a base d’asta dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto, di cui al precedente art. 1, è
definito come segue.
LAVORI A CORPO
OPERE ACUSTICHE E DI ARREDO
Finiture di opere generali di natura edile e tecnic a
(cat OS7) (categoria prevalente) € 24 .342,50
IMPIANTI ELETTRICI
Impianto di illuminazione (Cat OS16) € 2.511,60
Impianto di forza motrice (Cat OS17) € 10.101,52
IMPIANTI MECCANICI
Impianto di climatizazzione (Cat 28) € 2.860,00
Totale a base d’asta € 39.815,62
Ai fini contabili l’importo è suddiviso per ciascuna categoria di lavorazioni come indicate nel prospetto su
esposto.
L’importo contrattuale di cui sopra resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità indicate nel
progetto esecutivo o in altri documenti di gara.”
Si precisa che gli oneri per la sicurezza sono compresi nell’importo complessivo di appalto in quanto
“oneri compresi nei prezzi”.
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L’avanzamento esecutivo dei lavori è per singole categorie d’opera come sopra suddivisi e non per voci
di prezzo, che compongono l’appalto a corpo, delle quali se ne allibra la quota parte eseguita espressa
in misura percentuale rispetto all’importo a corpo del contratto d’appalto.
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della
quantità o della qualità della prestazione.
Il prezzo suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei lavori, nonché le opere
provvisionali, i lavori e le provviste necessari al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere
oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificati ed illustrato nel
presente Capitolato, in conformità di quanto specificato dall’articolo 326 comma 2) della legge
20.03.1865 n. 2240 Allegato F e nella normativa vigente (DPR 5-10-2010 n. 207 e Dlgs 12-4-2006 N.
163).
Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall’Impresa alla Stazione
Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.
ART. 4 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Le opere che costituiscono oggetto del presente Capitolato, di cui all’articolo 1 precedente, risultano
dalla documentazione allegata.
Le opere in appalto comprendono:
ART. 5 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano dai disegni di
progetto e dagli elementi descrittivi del presente Capitolato forniti a complemento dei disegni, salvo
quanto sarà precisato dalla Direzione lavori in corso d’opera per la esatta interpretazione del progetto e
per i dettagli di esecuzione.
La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive che non risultassero dagli elaborati tecnici
allegati al contratto, dovrà essere richiesta dall’Appaltatore al Direttore lavori a mezzo di lettera
raccomandata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei
lavori.
ART. 6 - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO
Le attrezzature tecniche ed i relativi cablaggi indicate nelle tavole di progetto non fanno parte delle
opere previste nel presente appalto.
ART. 7 - CONDIZIONI DELL’APPALTO
Per il fatto di accettare l’esecuzione dei lavori sopra descritti l’Appaltatore ammette e riconosce
pienamente:
di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato speciale e delle
condizioni locali;
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di aver visitato il luogo dove debbono eseguirsi i lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di
accesso, delle cave e della provenienza dei materiali da costruzione e le condizioni del suolo;
di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative
all’appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione
dell’opera;
di aver esaminato il progetto in ogni suo componente ; dichiara pertanto di accettare il progetto nella
sua interezza senza condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua correttezza e validità;
di aver giudicato - nell’effettuare l’offerta - i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli
elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei
trasporti.
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non
escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per
esplicita dichiarazione del presente Capitolato speciale d’Appalto.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell’Impresa appaltatrice equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tute le norme
che regolano il presente appalto, compreso il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche
approvato con D.M. 145/2000
In particolare l’Impresa appaltatrice, all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare
per iscritto, a norma degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole tutte contenute nelle
suddette disposizioni di Legge e di regolamenti e del presente Capitolato.
ART. 8 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse dall’Amministrazione appaltante, sentito il
Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di Legge e regolamentari ;
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l’intervenuta
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione
che possono determinare, senza l’aumento di costo significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o
di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso
d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase di progettazione;
d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tale caso si Direttore di lavori è tenuto a dare,
senza ritardo, comunicazione al responsabile unico che a sua volta ne dà immediatamente
comunicazione al progettista.
Ove le varianti di cui al precedente punto d), eccedano i quinto dell’importo originario del contratto, si
procederà alla risoluzione del contratto e ad indizione di una nuova gara alla quale è invitato
l’aggiudicatario iniziale.
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La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo
di contratto.
L’appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziative variazioni e/o addizioni ai lavori
assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione
lavori.
Delle varianti e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione dei Lavori, ciò
anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante
l’esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore
stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato all’Amministrazione.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto
e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Sono inoltre ammesse nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione le varianti in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto.
In conseguenza alle predette varianti, il Responsabile della fase di esecuzione determinerà gli eventuali
costi perla sicurezza e salute del cantiere per quanto già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi
prezzi concordati; e quantificherà gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non
saranno comunque soggette al ribasso d’asta.
Per le varianti ordinate le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso
ogni altro metodo ma saranno comunque compensate a corpo e non a misura.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
ART. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEG GI E REGOLAMENTI
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
l’appalto è soggetto all’osservanza specifiche norme riguardanti i lavori pubblici
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; L’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
DPR 5-10-2010 n. 207;
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Dlgs 12-4-2006 N. 163;
Capitolato generale d’appalto (DM LP - 19 aprile 2000, n. 145)
L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori ;
delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel
quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N..I. delle norme C.E.I.., delle tabelle CEI-UNEL, anche
se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.
La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell’Appaltatore
equivale a dichiarare di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti
norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.
ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
Capitolato speciale d’appalto - Norme Amministrative;
Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 145/2000;
Capitolato tecnico generale per la “Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni
categoria di lavoro - ordine da tenersi nell’andamento dei lavori” (allegato);
Lista delle categorie di lavoro e delle forniture;
Garanzia fideiussoria;
Polizze assicurative di legge (C.A.R. – R.C.T. – R.C.O.);
Tavole grafiche di progetto;
Relazione acustica;
Relazione impianti
CSA (Capitolato speciale di appalto);
ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Garanzia a corredo del contratto:
prima della stipula del contratto, l’impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per
cento dell’importo contrattuale.
Nel caso di ribasso superiore al dieci per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%.
Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al venti per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di
due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, che aggiudica l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di
danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che
l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito
dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in
cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimorso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale. Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, l’Amministrazione può,
senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.
L’appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Resta convenuto che la cauzione rimarrà in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori
che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui all’art. 360 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, qualora la rata di saldo dovuta all’Appaltatore non sia allo
scopo sufficiente, a giudizio dell’Amministrazione appaltante.
fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente
autorizzata), ai sensi della Legge 10/06/1982 n° 348 s.m.i.
Nel caso di inadempienze contrattuali l’ente appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della
cauzione di cui all’art.11.1.2 ; ed inoltre l’appaltatore deve reintegrare nel termine che gli è prefisso,
qualora l’ente appaltante debba valersi di essa in tutto od in parte durante l’esecuzione del contratto.
La medesima garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del Certificato di collaudo
provvisorio con esito positivo, da inoltrarsi dal Collaudatore alla Stazione appaltante a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Riduzioni delle garanzie
L’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso
della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per
lavori particolari, l’appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno
dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi
grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente
manifestati.
Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni
che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando
a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni,
verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un
anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.
Ing. Carlo Savasta Via Tommaso Villa, 75 – 10127 Torino Tel. +393357828751 Email [email protected] ______________________________________________________________________________________________
914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 8 Agosto 2017
A garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata,
sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno
svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli
enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.
ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO
Le spese di contratto sono a carico dell’impresa appaltatrice e qualsiasi altra spesa dipendente in
qualsiasi modo da contratto, senza diritto di rivalsa;
Termine di stipula del contratto:
L’appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito dalla Legge.
Cessioni e procure:
Le cessioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a titolo di corrispettivo
d’appalto possono essere effettuate secondo i contenuti e le modalità disciplinate dalla Legge.
ART.14 - Subappalti e cottimi
E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, Legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall’articolo 34, prima comma, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e poi dall’articolo 34,
primo comma, Legge 109/94, di cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente
contratto a meno che non intervenga, da parte dell’Amministrazione, una specifica autorizzazione
scritta.
ART. 15 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AP PALTATORE
Oltre agli altri oneri del Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile
2000, n. 145 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico
dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, compresi nell’importo contrattuale:
La pulizia generale della zona interessata dai lavori, incluso il taglio di alberi, di siepi e rampicanti.
Oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere.
L’approntamento delle opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori compresi gli oneri del
montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell’eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.
Inoltre, devono essere seguite la prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione
della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici
di protezione collettiva, l’Impresa deve far ricorso alla segnaletiche di sicurezza, allo scopo di:
avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 9 Agosto 2017
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori vengono
arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l’Amministrazione appaltante, la
Direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità,
tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative citate in precedenza.
Per quanto sopra, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed i trasporto nei luoghi di deposito, situati all’interno del cantiere,
od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché la buona conservazione e la
perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da
altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante garantendo il perfetto espletamento di tali
operazioni. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e
manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.
la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario avente la qualifica di
cui all’articolo 21 del presente capitolato speciale, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera nello stesso esistenti anche se di proprietà dell’Amministrazione o di altre ditte, nonché di tutte
le opere già eseguire o in corso di esecuzione.
L’adozione nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.
Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell’acqua, dell’energia elettrica, del telefono,
della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere. L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di
concedere, con il rimborso delle spese l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto dell’ente appaltante.
La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione
dei lavori di uno o più cartelli indicatori che dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate
nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL con indicati
anche, secondo il disposto dell’articolo 18 comma 6, della legge 55/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi all’abilitazione delle
stesse all’esecuzione dei lavori da realizzare ai sensi del D.P.R. 34/2000.
Giornalmente, presso l’ufficio di cantiere, devono essere a disposizione della Direzione dei lavori le
seguenti notizie statistiche sull’andamento dei lavori:
elenco nominativo degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative;
lavoro eseguito;
cause relative la mancata lavorazione.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 10 Agosto 2017
Il pagamento delle tasse e l’accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le
autorizzazioni per eventuali opere di presidio. Occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali.
Il libero accesso alla Direzione dei lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali.
L’assunzione, ove l’Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e
regolarmente iscritto all’Albo di categoria quale direttore tecnico del cantiere; il nominativo ed il domicilio
del direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla Direzione lavori per iscritto, prima
dell’inizio dei lavori. Onere previsto anche dall’articolo 17 del presente Capitolato.
La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le
picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d’opera,
contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in
esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione lavori.
L’esecuzione presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a
quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli
a firma del Direttore lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.
Ogni onere, che fosse prescritto dalle leggi in vigore, per denunce, approvazioni, licenze, collaudo ecc.
relativo a tutti gli impianti (fognate, idrico, elettrico, riscaldamento ecc.) i cui progetti, forniti dalla
Stazione Appaltante, costituiscono parte integrante della documentazione di appalto. L’Impresa
appaltatrice è tenuta a fornire all’Ente appaltante, una volta ultimati i lavori, tre copie complete dei
disegni più una copia su carte riproducibile di quanto realizzato a norma della Legge 46/90, comprese le
prescritte certificazioni di conformità.
Le spese per la fornitura di fotografie, nel formato cm. 18 x 24, delle opere in corso nei vari periodi
d’appalto, nel numero indicato dalla Direzione lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato
d’avanzamento.
La presentazione alla Direzione lavori per l’approvazione, della campionatura completa di tutti i
materiali, manufatti, prodotti ecc., previsti o necessari per dare completamente finita in ogni sua parte
l’opera oggetto dell’appalto.
Gli adempimenti e le spese connessi al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M.
16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della documentazione in
precedenza già inoltrata dall’Ente appaltante, sollevando l’Amministrazione appaltante, la Direzione dei
lavori da ogni adempimento e responsabilità.
L’espletamento di quanto sopra vincolerà l’emissione della rata di saldo lavori.
La consegna e l’uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere sottoposte
a collaudo e senza che l’Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però,
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che potessero derivare ad esse.
Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d’opera, impianti di sua proprietà, materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte entro un mese dal verbale di ultimazione.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 11 Agosto 2017
L’Impresa dovrà provvedere, prima della consegna, all’accurata pulizia generale di tutti gli alloggi ed in
particolare dovrà eliminare ogni traccia di vernice e di calce dalle murature, dai pavimenti delle
abitazioni, delle scale e dei balconi. Sarà tenuta altresì alla pulizia degli apparecchi igienico-sanitari, con
particolare riguardo alla totale asportazione delle protezioni in carta applicate ai bordi stessi.
Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che la Direzione lavori e/o i collaudatori, anche in corso
d’opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre.
Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall’attuazione del piano delle misure per la sicurezza e
coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 49/96 e allegato al contratto
Il tutto come meglio indicato al successivo articolo 23 del presente Capitolato.
La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo ordinato del materiale usato per le
pavimentazioni interne ed esterne, i rivestimenti, le coperture, ecc. precisato dalla Direzione lavori con
opportuno Ordine di Servizio.
ART. 16 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
Così come stabilito dagli articoli 4 e 6 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/2000,
l’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona
fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per
l’esecuzione dei lavori, restando sempre, l’Appaltatore stesso responsabile dell’operato del suo
rappresentante.
Tale persona, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà essere immediatamente sostituita senza bisogno
di alcun speciale motivo e senza indennità di sorta per l’Appaltatore o per il suo rappresentante
sostituito. In particolari casi potrà essere richiesta la specifica dimora del rappresentante tecnico entro
la Provincia ove ha sede l’Ente appaltante.
Resta inteso che il domicilio legale presso il quale l’Ente appaltante e la Direzione lavori, in ogni tempo,
potrà indirizzare ordini e notificare atti giudiziari, sarà la sede dell’Impresa aggiudicataria dichiarata in
sede di presentazione dell’offerta.
ART. 17 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RIS CUOTERE
I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone
espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare; gli atti da cui risulti tale
designazione sono allegate al contratto.
La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In difetto nessuna responsabilità può
attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.
ART. 18 - LAVORI IN ECONOMIA
Tutte le opere sono compensate a corpo e non a misura
Il prezzo contrattuale indicato nella Lista delle Categorie di Lavoro e delle Forniture è fisso e invariabile.
Lavori in economia
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 12 Agosto 2017
Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili,
possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal direttore dei
lavori e verranno rimborsati sulla base dell’Elenco Prezzi allegato al contratto o dei prezzi elementari
dedotti da listini ufficiali o da listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti
di mercato.
L’effettiva necessità, le caratteristiche e l’urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto
dovranno risultare da apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal
responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dalla Stazione appaltante prima
dell’esecuzione dei lavori previsti.
L’effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite
in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto
principale d’appalto per la contabilizzazione di lavori.
ART. 19 - PREZZO CHIUSO
Come previsto dalla legge vigente non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
primo comma dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Viene, a norma del quarto comma del citato articolo 26 della su menzionata Legge, applicato il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto della variazione offerta,
ART. 20 - DISCIPLINA NEI CANTIERI
L’Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l’obbligo di far osservare ai dipendenti ed
agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l’Appaltatore sarà in ogni
caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi
operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel
cantiere.
ART. 21 - CUSTODIA DEI CANTIERI
La eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata, così come previsto dalla Legge. 646, a
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l’Appaltatore dovrà comunicare
all’Amministrazione ed al Direttore dei lavori le generalità del personale addetto alla guardiania, nonché
le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.
ART. 22 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e
vecchiaia, contro le tubercolosi; il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito
all’articolo 36 dello stesso a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso
d’appalto.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 13 Agosto 2017
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto
del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla
categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la
categoria venga successivamente stipulato ; l’appaltatore è, altresì responsabile, in solido
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’appaltatore si obbliga, altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che lo
stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa appaltatrice non può opporre
eccezioni all’Ente appaltante né a titolo di risarcimento dei danni.
A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull’importo netto progressivo dei
lavori una ritenuta dello 0,50% e se l’Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi
provvede l’Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori
responsabilità dell’Appaltatore.
ART. 23 - PIANO DI SICUREZZA
Le prime indicazioni sulla sicurezza sono parte integrante del contratto di Appalto predisposto dalla
Stazione Appaltante,
L’appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nelle indicazioni di sicurezza
allegato al contratto e predisposto dalla stazione appaltante.
Tale piano potrà essere aggiornato in sede di esecuzione in funzione di nuove esigenze nate durante
l’esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell’impresa.
Gli eventuali subappaltatori o lavoratori presenti in cantiere dovranno venire segnalati al coordinatore
per l’esecuzione che si occuperà di effettuare operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le
squadre presenti in cantiere.
I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive che
sorgeranno dal rispetto delle indicazioni di sicurezza.
Il fatto che il piano di sicurezza sia predisposto dalla stazione appaltante non esime l’appaltatore dalla
sua diretta responsabilità legata al rispetto di tutte le norme al datore di lavoro.
L’impresa non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza
contenute nel piano.
L’impresa entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, potrà
consegnare alla stazione appaltante eventuali proposte integrative del piano di sicurezza.
L’impresa appaltatrice è obbligata, a predisporre un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, da considerare come piano di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Quanto sopra
deve essere predisposto entro il medesimo termine di trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima della consegna dei lavori.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 14 Agosto 2017
ART. 24 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’
L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione, dell’osservanza delle norme di cui
all’articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri
diritti dell’Amministrazione.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall’Amministrazione
o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione stessa comunicherà all’appaltatore e,
se del caso, anche all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del
venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione così come accantonate
a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.
Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l’ispettorato
del lavoro non sia stato accertato che si obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezioni
all’Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
ART. 25 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
La consegna dei lavori, così come previsto dall’art. 123 del Regolamento Generale, dovrà essere
effettuato entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso d’urgenza, sotto le riserve di
legge ai sensi dell’art. 337 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, per i cottimi fiduciari il termine
decorre dalla data di accettazione dell’offerta.
La consegna sarà effettuata con le modalità di cu al DPR 5-10-2010 n. 207 e al
Dlgs 12-4-2006 N. 163, qualora non avvenga nel termine stabilito per fatto dell’Amministrazione,
l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.
L’appaltatore dovrà iniziare l’impianto di cantiere ed i lavori non oltre 15 giorni dalla data del verbale di
consegna; in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 50,00 (Euro cinquanta/00); ove il
ritardo dovesse ingiustificatamente superare 40 giorni dalla data del verbale di consegna
l’Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
l’Amministrazione ed al direttore dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla
data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
quadrimestrali, durante l’esecuzione degli stessi la copia dei versamenti e periodicamente, con cadenza
quadrimestrale, durante l’esecuzione degli stessi la copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva. Il direttore dei
lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei
certificati di pagamento.
ART. 26 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVOR I - PENALE PER IL RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell’appalto resta stabilito in 40 giorni naturali,
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, comprensivi di tutti gli oneri indicati
nel presente capitolato e specificatamente degli oneri indicati nell’art. 16.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 15 Agosto 2017
La penale pecuniaria, per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente
fissato, sarà pari al 40 euro giornaliera , dell’importo contrattuale, aumentata delle spese di direzione,
contabilità ed assistenza ai lavori sostenuto dall’Ente appaltante per effetto della maggiore durata dei
lavori.
.
Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 119 del Regolamento Generale, il periodo di
ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo
dei lavori ed il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere le opere.
Ai sensi dell’art. 1382 del codice civile l’impresa appaltatrice riconosce espressamente l’essenzialità del
termine fissato per l’ultimazione dei lavori e pertanto, in aggiunta alle disposizioni del Capitolato
generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 accetta espressamente
l’applicazione oltre alla penale ed alle spese di assistenza, anche l’onere del risarcimento degli ulteriori
danni eventualmente verificatesi anche ove richiesti da terzi.
ART. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROG HE
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato generale
d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) e nel Regolamento Generale.
ART. 28 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVO RI
In genere l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè ciò, a giudizio della direzione dei lavori, non sia
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interesse dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione dei lavori nel modo che
riterrà più conveniente senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.
Nel caso di sospensione dei lavori l’appaltatore deve adottare di ogni provvedimento necessario per
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite. Restano inoltre a
carico dell’appaltatore gli obblighi di risarcimento degli eventuali conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma.
ART. 30 – PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’IMPRESA
, l’appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo nel
quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:
Una previsione sulla durata dell’esecuzione delle singole lavorazioni;
L’ammontare presunto (parziale e progressivo) dell’avanzamento dei singoli lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 16 Agosto 2017
ART. 31 - ANTICIPAZIONI DI SOMME
L’Amministrazione può far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non
comprese nel contratto e l’appaltatore, in tal caso, deve corrispondere direttamente ai singoli creditori,
ritirandone formale quietanza, le somme che la direzione dei lavori gli abbia ordinato per iscritto di
pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni.
Sulle somme anticipate è dovuto all’appaltatore un interesse dei sei per cento all’anno in ragione del
tempo trascorso dal giorni dell’eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.
ART. 32 - PAGAMENTI IN ACCONTO – RATA DI SALDO
L’Ente appaltante, in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a
norma del capitolato, accrediterà all’impresa acconti ogni qualvolta l’avanzamento dei lavori, certificato
dalla direzione lavori, al netto della quota parte degli oneri della sicurezza, ed al netto delle prescritte
ritenute, raggiunga l’importo di € 10.000,00.
L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli
previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre
a giustificazione della loro esecuzione.
L’ammontare di ogni acconto dovrà risultare:
da pagamenti in corso d’opera delle opere a corpo saranno determinati sulla base delle aliquote
percentuali definite nel prospetto di cui all’art. 3 relativa tabella, e la contabilizzazione sarà effettuata in
relazione alla quota parte di lavori effettivamente eseguiti;
Le quantificazioni del predetto quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori
a corpo potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione
vigente in materia (varianti).
L’importo complessivo del compenso a corpo previsto per la realizzazione dell’intera opera deve
intendersi fisso ed invariabile.
Il pagamento della rata di saldo, il cui importo non dovrà essere inferiore al 2% (due percento)
dell’importo di aggiudicazione delle opere, avviene entro 30 giorni dalla data di emissione del Collaudo
provvisorio, previa presentazione da parte dell’appaltatore della garanzia fideiussoria di legge.
I tempi prescritti dal capitolato per l’emissione dei certificati di pagamento si intendono decorrenti dalla
data di comunicazione scritta e documentata dell’appaltatore del raggiungimento dell’importo stabilito
per i pagamenti in acconto, di cui al presente articolo.
E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità
indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. Si precisa e conferma che
l’esecuzione delle opere, benchè ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all’importo contrattuale.
L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale
non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.
Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’Impresa esecutrice l’importo contrattuale, l’impresa
stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L..
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 17 Agosto 2017
Le trattenute di ogni rata serviranno a maggiore garanzia della esatta e completa osservanza ed
esecuzione del contratto e verranno pagare all’Assuntore dopo l’emissione del certificato di collaudo
provvisorio con esito positivo.
Approvazione del Responsabile del procedimento, saranno contabilizzate e liquidate unitamente agli
acconti maturati.
La liquidazione si effettuerà soltanto dopo l’apposizione della firma da parte dell’Impresa Appaltatrice
sul registro di contabilità, come prescritto dal Regolamento DPR 5-10-2010 n. 207 e del Dlgs 12-4-
2006 N. 163;
L’Appaltatore in occasione dell’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori provvede a trasmettere
all’Amministrazione, tramite la Direzione Lavori, la documentazione attestante il regolare assolvimento
degli obblighi contributivi previsti.
In caso di accertata irregolarità contributiva dell’Appaltatore la Stazione appaltante provvederà alla
trattenuta del 20% (ventipercento) delle somme da corrispondersi; trattenuta che verrà corrisposta ad
avvenuta regolarizzazione.
Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, che dovrà essere presentata in occasione
della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell’avviso di pagamento.
La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
La rata del saldo finale non dovrà essere inferiore al 2% dell’importo di aggiudicazione delle opere.
ART. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’appaltatore per iscritto alla
Direzione dei lavori che, così come previsto dal Regolamento D.P.R. n. 554/99, procederà alle
necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate,
l’apposito certificato di ultimazione.
ART. 34 - CONTO FINALE
Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 554/99, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre
mesi della data di ultimazione dei lavori.
Art. 35 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE – RISERVE
Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all’esecuzione dei lavori vengono comunicate
dal direttore dei lavori o dall’appaltatore al responsabile del procedimento che provvederà ad
organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi
sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.
Nel caso le contestazioni dell’appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori dovrà
redigere un verbale in contraddittorio con l’appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni)
relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all’appaltatore che dovrà
presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le
risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
Il verbale e le osservazioni dell’appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento.
Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 18 Agosto 2017
La decisione in merito alle contestazioni dell’appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del
procedimento e comunicata all’appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere
riserva sul registro di contabilità.
Nel caso di riserve dell’appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei
lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:
l’appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;
– entro i successivi quindici giorni l’appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve
sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell’indennità e l’entità degli
importi cui ritiene di aver diritto;
– il direttore dei lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul
registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a
definire i fatti e valutare le richieste economiche dell’appaltatore.
ART. 36 - TERMINI E VISITA DI COLLAUDO
Collaudi in corso d’opera
Durante l’esecuzione dei lavori l’Ente appaltante potrà effettuare operazioni di collaudo volte a verificare
la piena rispondenza delle caratteristiche delle opere in corso di realizzazione con quanto richiesto negli
elaborati di contratto.
Le operazioni di collaudo saranno comunicate all’Impresa Appaltatrice con un preavviso di dieci giorni
rispetto alla data stabilita.
La Ditta Appaltatrice è altresì tenuta a fornire mezzi tecnici e l’assistenza richiesta dal Direttore dei
lavori per l’effettuazione dei collaudi stessi.
Collaudo parziale
E’ facoltà dell’Ente appaltante richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o
totale delle opere eseguite.
In tale caso di provvederà ad un collaudo parziale delle opere da realizzare.
Collaudo - Rata di saldo
Il collaudo dell’opera ha per scopo l’accertamento della rispondenza del progetto eseguito alle previsioni
contrattuali e la verifica della conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste nel progetto e
nel Capitolato Speciale.
Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data di emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
L’assuntore dovrà eseguire, a suo carico, entro il termine stabilito dalla Direzione lavori, tutte quelle
opere che fossero prescritte in sede di collaudo.
Il pagamento della rata di saldo, il cui importo non dovrà essere inferiore al 2% (due percento)
dell’importo di aggiudicazione delle opere, avviene entro novanta giorni dalla data di emissione del
Collaudo provvisorio, previa presentazione da parte dell’appaltatore della garanzia, della fideiussoria.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 19 Agosto 2017
La corresponsione della rata di saldo è sospesa se l’appaltatore è inottemperante con le norme vigenti
in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori ed in materia previdenziale ed obblighi
contributivi; e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Salvo quanto disposto all’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.
ART. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data del collaudo definitivo, sarà a carico
dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria e l’esecuzione di tutte le opere per l’eliminazione di eventuali
vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l’Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia
previsto dal Codice Civile.
Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad
insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo,
addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.
Per quanto riguarda gli impianti ascensori, l’impresa costruttrice, tramite la Ditta installatrice, sarà tenuta
alla manutenzione ordinaria degli impianti per la durata di un anno dalla messa in funzione degli stessi.
ART. 38 - PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
L’Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Quando l’Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all’Impresa appaltatrice per
mezzo di lettera raccomandata, quest’ultima non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né
potrà reclamare compensi di sorta.
La presa di possesso da parte dell’Ente appaltante delle predette opere avverrà nel termine perentorio
che sarà fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo di altra persona all’uopo
delegata ed in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Tale presa in possesso potrà essere ritardata per eccezionali eventi, comunque per un periodo non
eccedente i termini di emissione del certificato di collaudo.
In tal caso l’appaltatore non potrà reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita conservazione
delle opere eseguite fino al termine previsto precedentemente, oltre alla custodia del cantiere come
previsto all’articolo 21 del presente Capitolato.
ART. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa saranno deferite alle competenze
esclusive del Foro di Torino.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 20 Agosto 2017
ART. 41 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PE R GRAVE INADEMPIMENTO
L’Amministrazione intende avvalersi della facoltà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del contratto dell’originario appaltatore, d’interpellare il secondo classificato, al
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta.
In caso di fallimento del secondo classificato l’Amministrazione potrà interpellare il terzo classificato e,
in tal caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni offerte dal secondo classificato.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 21 Agosto 2017
2. PARTE OPERE ACUSTICHE EDILI E DI ARREDO
Art. 1. Designazione delle opere da eseguire
Le opere qui descritte riguardano la correzione acustica dell’interno della Regia del conservatorio, non
concernendo in maniera assoluta opere di isolamento acustico, che sono già state assolte e realizzate
in un precedente lotto di lavori, regolarmente conclusi.
Tali opere scaturiscono dai risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate in data 05 aprile 2017 e descritti
nella relazione del Dott. Marco Fringuellino (in seguito relazione) a cui si rimanda per ogni
approfondimento e come detto costituisce parte integrante del presente CSA, e sostanzialmente
riguardano:
lavori edili preliminari (paragrafo 3.1.1 relazione su richiamata), con fornitura di Pannelli Acustipan della
Eurocustic o analoghi.
Oneri vari (tiro al piano materiali, predisposizione, allestimento, fissaggio di attrezzature quali monitor
video, ecc.).
Oneri di vari (tiro al piano materiali, predisposizione, allestimento, fissaggio di attrezzature quali monitor
video, ecc.)
Posa in opera di elementi in tessuto tesato (paragrafo 6 relazione di progetto) tipo Bass traps Fessurate
in topakustik (paragrafo 7.1 relazione di progetto).
Baffles posteriori al topakustik (paragrafo 7.3 relazione di progetto).
Tipo Bass trap Tipo B casse stereo; Bass trap Tipo C al sofitto, Bass trap Tipo D laterali, Bass trap Tipo
E flutter Free.
Finitura tinteggiata per flutter free.
Schroeder cm 180x110x35 max.
Alloggiamenti casse integrati nel frontale e nelle basstrapp.
Canaline perimetrali e rifiniture a terra e silenziatore per foro cavedio.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 22 Agosto 2017
Per ottenere il massimo risultato acustico, in accordo con gli accreditati riferimenti degli enti
internazionali (come l’AES appunto), la progettazione acustica dovrebbe coinvolgere tutti gli elementi
edili, come la scelta della pianta, il corretto dimensionamento del rapporto delle lunghezze dei lati, la
volumetria, la possibilità di non avere parallelismi tra le pareti, ecc. Nel caso in esame non è stata
disponibile tutta questa libertà progettuale, in quanto la stanza è già esistente, con la propria pianta, il
proprio volume e determinate lunghezze dei lati. Ciò comporta che tutti i fenomeni stazionari siano già
definiti e non variabili, se non in senso correttivo. Il presente progetto è dunque volto a migliorare il più
possibile una situazione preesistente.
Art. 2. Classi di reazione al fuoco dei materiali
Tutti i materiali che andranno posati per la realizzazione delle opere di acustica degli interni, devono
presentare la classe di reazione al fuoco più bassa possibile, in modo da rendere la camera
soddisfacente alle norme di legge vigenti.
Per quanto riguarda i manufatti in legno realizzati su misura, occorre effettuare la verniciatura totale
degli elementi, prima della posa, con vernice intumescente pigmentata, per rendere la struttura lignea in
classe 1 per la protezione contro il fuoco.
Art. 3. Riferimenti normativi
Ad oggi il quadro normativo più completo è riassunto dal documento tecnico AES TD 1001.1.01-10
(2001), il quale raccoglie, integra ed estende gran parte della materia relativa alla realizzazione di
ambienti per l’ascolto critico e dei sistemi di sonorizzazione degli stessi, con particolare riferimento alle
considerazioni esposte nelle raccomandazioni ITU-R BS 775-1, ITU-R BS 1116-1 ed EBU Tech 3276. Il
documento raccoglie inoltre le raccomandazioni espresse dal Japanese HDTV multichannel sound
forum, relative alla realizzazione di piccole e medie regie audio per la TV ad alta definizione, in gran
parte simili a quelle occidentali.
Art. 4.Criteri di verifica dimensionali
Per i criteri di verifica dimensionale si rimada alla relazione ove si possono verificare le adempienze
del presente progetto rispetto alle richieste espresse nel documento tecnico AES TD 1001.1.01-10
(2001). La regia appare assolutamente soddisfacente come regia stereo, mentre risulta troppo piccola
per essere una regia multicanale High End
Art. 3. Opere preliminari
Occorre innanzi tutto precisare che le quote e le misure indicate in progetto sono orientative e
finalizzate soprattutto alla quantificazione delle opere da eseguire.
Sarà cura dell’appaltatore il rilievo puntuale e la verifica dimensionale, sia per una corretta e calibrata
esecuzione delle opere sia in quanto l’appalto è a corpo e non a misura.
Prima di iniziare la costruzione delle strutture deputate all’acustica degli interni, è necessario adempiere
alle seguenti opere preparatorie.
Opere murarie
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 23 Agosto 2017
Come disegnato nella tavola delle demolizioni-costruzioni occorre smontare l’attuale porta di
accesso del cavedio ed il tratto di parete che la contiene fino alla quota 210 cm, mantenendo la parete
esistente da quota 210 cm fino al soffitto.
Ricostruire fino a quota 210 cm la parete su cui era la porta smontata, proseguendo linearmente la
parete del cavedio, ottenendo la congiunzione ortogonale con il muro lato nord, con la stratigrafia CP2
del precedente lotto di costruzione degli isolamenti (ossia parete in cartongesso ad orditura singola da 5
cm, rivestita da un alto con una lastra di cartongesso standard da 1,25 cm, e dall’altro con doppia lastra
di cartongesso standard da 1,25 cm; all’interno dell’orditura si inseriscano pannelli in lana minerale dello
spessore di 5 cm).
Tamponare orizzontalmente a quota 210 cm, realizzando un congiungimento fra la nuova parete
(costruita fino a quota 210 cm) e la parete esistente (rimasta da quota 210 cm in su), come visibile nella
tavola di disegno Pianta soffitti.
Posare la porta del cavedio che è stata rimossa, sulla porzione di parete dirimpetto alla porta di
ingresso della regia.
Confinare a terra, con un’opera di tamponamento, tutta la parete che separa la sala regia dal cavedio,
sotto il pavimento rialzato, in modo tale che i vani al di sotto del pavimento rialzato non siano
comunicanti fra regia e cavedio. Unica eccezione sarà rappresentata da piccole aperture (poi sigillate
acusticamente a posteriori) destinate al passaggio degli impianti elettrici e dei cablaggi audio. Un
materiale idoneo a tale scopo potrebbe essere il setto acustico realizzato con materiale tipo
ACOUSTICPAN della Eurocoustic.
Art. 4. SCELTE ESTETICHE
Le scelte estetiche (colore dei tessuti, essenze dei legni, ecc.) sono lasciate al gusto finale della
committenza. Tuttavia ogni scelta esteica va sottoposta alla preventiva approvazione della Direzione dei
Lavori (ad es. essenze lignee, coloriture, tessute e finiture in genere.
Art. 5 Accettazione dei materiali
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione
da parte della Direzione dei lavori, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla
presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si
dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Direzione dei lavori ovvero non
sottoposti alla prescritta approvazione, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.
Art. 6. Qualità e caratteristiche dei materiali
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e
devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
all'uso cui sono sottoposti durante l'esercizio.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 24 Agosto 2017
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme Nazionali ed
Internazionali ufficialmente riconosciute, debbono comunque riportare il marchio CEE.
.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno
pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei
Paesi della CE e debbono essere forniti di scheda tecnica ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua italiana.
La Direzione dei lavori indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Direzione dei lavori, la quale si assumerà le sole
spese per fare eventualmente assistere alle prove di propri incaricati.
Art. 7. Verifiche e prove in corso d'opera degli im pianti
Durante il corso dei lavori, l'Direzione dei lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sulle
opere o parti degli stessi, in corso di esecuzione, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora
non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto approvato.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.),
nonché in prove parziali di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra
accennato.
Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
art. 8. Simmetria della regia
Nella regia deve essere presente un asse di simmetria per l’ascolto stereo, riportato nelle tavole
progettuali e corrispondente alla linea di sezione S/1. Questa simmetria è richiesta non solo della
stanza a livello edilizio ed architettonico, ma a TUTTI GLI INSERTI, GLI ALLESTIMENTI E GLI
ARREDI PRESENTI NELLA REGIA, I QUALI DEVONO ESSERE RIGOROSAMENTE SIMMETRICI
RISPETTO A TALE ASSE .
Infatti: La posizione ottimale di ascolto (sweet spot) è situata sull’asse di simmetria principale (asse
stereo)
La consolle va posta centrata simmetricamente alla distanza di 174 cm dal muro frontale (a quota 1,2
m), ossia a 120 cm dal filo esterno della bas trap frontale fessurata in Topakustik) (misure di progetto da
verificare in corso d’opera).
Anche la postazione di lavoro frontale al fonico, dovrà essere il più possibile contenuta per evitare
riflessioni spurie che contaminano il campo diretto proveniente dagli ascolti, creando inoltre possibili
spiacevoli effetti di “comb filtering”.
Il progetto riguarda una Regia in formato 5.2, che va realizzata secondo le specifiche tecniche ITU-R
BS 775-1 e ITU-R BS 1116-1, posizionando le cinque sorgenti full range come visibile in Fig.6 della
relazione, tenendo conto che esiste una tollerabilità di +/- 10° sull’angolo di riferimento di 110° dei canali
posteriori.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 25 Agosto 2017
art. 9. Disconnessione dei main monitors
In tutte le zone del pavimento che risulteranno posteriori alle bass traps fessurate (di cui al paragrafo 7
della relazione), andrà smantellato il pavimento rialzato attualmente presente, lasciando libero il
pavimento del rustico.
I main monitors devono essere posti su un adeguato supporto che:
- poggi sul pavimento del rustico liberato;
- li ponga ad una altezza dalla quota del pavimento rialzato della regia di 110 cm;
- presenti una inclinazione verso il basso di circa 11° rispetto all’orizzontale.
Il supporto deve essere molto rigido e massiccio, disconnesso dal pavimento e da qualsivoglia altra
parte della struttura, tramite interposizione di gomma antivibrante tipo ISOLOSS LS 1550 della SOGIMI,
spessore 1 cm. Sopra la gomma (che poggia direttamente sul pavimento del rustico liberato) può
essere consigliato posizionare una pianella pesante (pietra o marmo) o eventualmente realizzare una
base con una gettata di cemento, e sopra di essa appoggiare i supporti dei monitor. Se questi fossero
cavi sarebbe bene riempirli di materiale inerte che ne aumenti il peso (es. sabbia). Tutto ciò per
diminuire la frequenza di risonanza dei supporti ed evitare così contaminazioni spurie della risposta
all’impulso dovute a EES (Early Early Sounds) che possano propagarsi per via solida.
I monitors devono essere incassati nella parete frontale della bass trap frontale fessurata (paragrafo 7),
facendo attenzione che non vi sia nessun contatto fra la parete stessa e i monitor.
Art. 10. POSIZIONAMENTO DEI SUBWOOFER
I due subwoofer attivi Genelec 7360A SAM hanno le seguenti dimensioni:
altezza: 527 mm
Larghezza: 462 mm
profondità: 365 mm
Essi andranno posizionati per terra, ossia alla quota 0 relativa al pavimento rialzato della regia,
incassati nelle bass trap frontali fessurate (paragrafo 7), facendo attenzione che non vi sia nessun
contatto fra la parete stessa e i monitor.
Essi andranno posizionati con il filo esterno allineato al filo esterno della sorgente GENELEC 1237A
che si trova sopra di loro.
Le specifiche tecniche Genelec richiedono che si lasciato uno spazio di aria libera laterale di almeno 7,5
cm dal lato della porta del bass reflex, come descritto a titolo di esempio nella Fig. 12.
Considerato che il setto frontale fessurato non è una parete solida, questo spazio è sufficiente che sia
lasciato posteriormente alla parete di topakoustik. Si consideri che i baffles presenti dietro la parete
partono da una quota di 25 cm da terra.
Non sono necessari invece spazi ulteriori sulla profondità e sulla altezza.
È bene anche per essi rendere remoto l’amplificatore, estraendolo dalla bass trap frontale fessurata.
Anche i subwoofer devono essere disaccoppiati elasticamente, quindi anche per loro valgonole
considerazioni svolte al paragrafo 5.3 per i main monitors.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 26 Agosto 2017
Art. 11. TESSUTO TESATO E PANNELLI POROSI FONOASSOR BENTI
Tutte le superfici della regia dove specificato nelle tavole architettoniche, dovranno essere rivestite in
pannelli realizzati con tessuti tesati, deputati a nascondere materiale fonoassorbente per le medio-alte
frequenze, ottenendo un'adeguata finitura estetica. La posizione di queste tesature è riportata nelle
tavole architettoniche allegate.
La necessità acustica a riguardo del tessuto tesato è il solo fatto che sia traspirante all’aria, ossia
accoppi il campo acustico della camera con il materiale fonoassorbente nascosto per motivi estetici dal
tessuto stesso. Dunque deve essere un tessuto a trama preferibilmente larga, con bassa resistenza al
flusso dell’aria. Una seconda richiesta è la classe di reazione al fuoco, la più bassa possibile, in modo
da rendere la camera soddisfacente alle norme di legge vigenti. Tutte le altre caratteristiche cadono
sotto le scelte estetiche del committente.
Il montaggio viene eseguito costruendo dei telai in legno grezzo a scomparsa, nei quali vengono inseriti
i materiali fonoassorbenti. Al di sopra di questi materiali si tende il tessuto scelto.
Telaio in legno composto da listelli larghi 4 cm. e profondi 5 cm. Tali listelli saranno saldamente ancorati
a parete attraverso tasselli. E’ consigliata la verniciatura totale dei listelli, prima della posa, con vernice
intumescente pigmentata, per rendere la struttura lignea in classe 1 per la protezione contro il fuoco.
All’interno del telaio in legno saranno applicati pannelli fonoassorbenti porosi, consigliato il poliestere di
densità 40 kg/m3 e spessore 50 mm o di identiche proprietà acustiche, in Euroclasse A1 di reazione al
fuoco, idrorepellenti, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro incombustibile e posizionati sulla
parete con particolare collante in classe 0 di reazione al fuoco, riempiendo l’intercapedine definita dai
listelli.
I pannelli sopra descritti saranno ricoperti da tessuto in classe 1 di reazione al fuoco o minore.
A titolo di esempio si riporta in Fig.13 il tessuto Trevi della PUGI con le caratteristiche visibili in Fig. 14.
della relazione
Area totale richiesta: circa m2 22,5.
Art. .12. PANNELLI ESTERNI
Le bass traps fessurate andranno costruite con una parete in pannelli in MDF spessore 16 mm
(Euroclasse 1 di resistenza al fuoco) nobilitato con rivestimento melamminico, forato e fresato nella
faccia a vista in lamelle separate da scanalature. Il pannello in MDF fresato e forato, è munito, sul retro,
di tessuto SP 60 N in velo vetro per evitare lo spolverio dei pannelli fonoassorbenti posteriori.
La parete deve essere realizzata da lastre in legno fessurato modello tipo TOPAKUSTIK 28/4 M.
COLLAUDO DEI LAVORI E GARANZIE
Art. 13. Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo
Verifica provvisoria e consegna
Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei lavori, la
Direzione dei lavori ha la facoltà di prendere in consegna l’opera, anche se il collaudo definitivo degli
stessi non abbia ancora avuto luogo.
In tal caso, però, la presa in consegna dell’opera da parte della Direzione dei lavori dovrà essere
preceduta da una verifica provvisoria dei lavori che abbia esito favorevole.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 27 Agosto 2017
Art. 14 Collaudo definitivo
Il collaudo definitivo dovrà accertare che i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e
la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale, tenuto
conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto.
Art. 15. Garanzia
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire le opere come realizzate per un periodo di 12 mesi dalla data di
approvazione del certificato di collaudo.
Si intende per garanzia, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di
riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti i guasti e le imperfezioni che si
dovessero manifestare per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di
montaggio.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 28 Agosto 2017
3. PARTE IMPIANTI ELETTRICI
Art. 1. Normalizzazione
Nel settore degli impianti elettrici per normalizzazione si intende l’insieme dei criteri generali in base ai
quali devono essere progettati, costruiti e collaudati gli impianti stessi.
Art. 2. Unificazione
Nel settore degli impianti elettrici l’unificazione serve a stabilire caratteristiche di materiali, macchine e
apparecchi elettrici per individuare una gamma di prodotti utile a uniformare la produzione a favore della
diminuzione dei costi e di una facilitazione nell’approvvigionamento dei materiali stessi.
Art. 3. Armonizzazione
L’intensificarsi degli scambi commerciali internazionali ha fatto nascere l’esigenza di uniformare le
normative nazionali dei diversi stati in modo da ampliare l’ambito di validità delle norme stesse; tale
attività di uniformazione delle diverse normative nazionali va sotto il nome di armonizzazione.
Art. 4. Comitato Elettrotecnico Italiano e Internat ional Electrothecnical Commission
In Italia il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) svolge il compito di normalizzazione ed unificazione nel
settore elettrico ed elettronico. In ambito mondiale opera l’IEC (International Electrothecnical
Commission), cui sono membri i comitati elettrotecnici nazionali, col compito di emettere tanto
raccomandazioni sulla base delle quali i singoli paesi membri adeguano le proprie normative che norme
tecniche da cui derivano le norme nazionali.
Art. 5. Designazione delle opere da eseguire
Per l'appalto, sono designati gli impianti da eseguire alle condizioni del presente capitolato, che
contempla l'installazione di:
– impianti elettrici utilizzatori per uso domestico e similare;
– impianti di segnalazione comuni per usi civili nell'interno dei fabbricati;
– impianti per segnalazioni automatiche di incendi;
– impianti generali di diffusione sonora;
– impianti di registrazione magnetica;
Art. 6. Definizioni relative a impianti elettrici
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici specificati nell'articolo
precedente, resta inteso che viene fatto implicito riferimento a quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.
Definizioni particolari, ove ritenuto necessario e utile, vengono espresse, in corrispondenza dei vari
impianti, nei rispettivi paragrafi.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 29 Agosto 2017
Art. 7. Opere accessorie e provvisionali
Debbono intendersi per opere provvisionali comprese nell'appalto tutte le opere accessorie direttamente
connesse all'esecuzione degli impianti, ad esempio, apertura e chiusura di tracce, fori passanti nei muri
e nei pavimenti, muratura di grappe, sostegni e simili ecc., mentre sono escluse dall'appalto le opere
murarie e di specializzazione edile, nonché quelle altre opere di rifinitura in genere, conseguenti a
impianti ultimati, come: ripresa di intonaci, di tinte ecc. e tutto ciò che non fa parte del ramo d'arte della
Ditta appaltatrice.
Le prestazioni di ponti, di sostegni di servizio e di ogni altra opera provvisionale occorrente per
l'esecuzione degli impianti, devono far carico alla Ditta appaltatrice, salvo il caso che, per la
contemporanea esecuzione delle opere edilizie, le anzidette opere provvisionali già esistano in loco. In
tal caso, la Ditta appaltatrice potrà fruirne, fermo restando gli oneri che cedono a carico della stessa per
la sicurezza sul lavoro prescritti dalle norme a quel momento vigenti.
Art. 8. Lavori provvisori
Saranno pagati a parte gli eventuali lavori provvisori (ad esempio, allacciamenti e installazioni
temporanee), ordinati di volta in volta per iscritto dalla Direzione dei Lavori, salvo il caso che non sia
previsto un compenso a corpo.
Art. 9. Prescrizioni tecniche generali
Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni del
DM 37/2008, del D. Lgs. 81/2008 e loro successive modifiche e integrazioni. Le caratteristiche degli
impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento
vigenti e in particolare essere conformi:
– alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico
Italiano);
– alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice
dell'energia elettrica;
– alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia;
– alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autorità Locali.
Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata, la destinazione o
l'uso di ciascun ambiente, ai fini del rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in
materia antinfortunistica, nonché dalle norme CEI.
Prescrizioni riguardanti i circuiti – Cavi e conduttori:
a) Isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei
circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V,
simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi
previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi:
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 30 Agosto 2017
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni
previste dalle vigenti tabelle di unificazione. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono
essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-
verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto
l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti
(affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte
tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse,
per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i
conduttori di rame sono:
• 0,75 mm2 per i circuiti di segnalazione e telecomando;
• 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione
e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
• 2,5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a
2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW;
• 4 mm2 per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale
superiore a 3,6 kW;
d) sezione minima dei conduttori di neutro:
la sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di
fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri
può essere inferiore rispetto a quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm2 (per
conduttori in rame), allorché la corrente massima (compre eventuali armoniche) che si prevede possa
percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla corrispondente corrente ammissibile per la
sezione ridotta del neutro;
e) sezione dei conduttori di protezione, di terra ed equipotenziali: la sezione dei conduttori di terra,
protezione ed equipotenziali, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere
contro i contatti indiretti e tra loro le masse, non deve essere inferiore a quella indicata nelle tabelle
seguenti, estrapolate dalle norme CEI 64-8/5, con le seguenti
accortezze:
- quando un conduttore di protezione è comune a più circuiti la sua sezione deve essere dimensionata
sulla base del circuito di sezione maggiore;
- qualora i materiali del conduttore di fase e di protezione siano differenti la sezione del conduttore di
protezione va dimensionata in modo da avere una conduttanza equivalente a quella ottenuta
dall’applicazione della tabella;
In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di
protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8,
cioè mediante l'applicazione della seguente formula (integrale di Joule):
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 31 Agosto 2017
Sp = (l2 t)1/2 / K
nella quale:
Sp è la sezione del conduttore di protezione [mm2];
l è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto
di impedenza trascurabile [A];
t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s];
K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre
parti e dalle temperature iniziali e finali1.
Nei sistemi TN-C il conduttore PEN, che svolge tanto funzioni di conduttore di protezione che di neutro,
in accordo alla norma CEI 64-8 deve rispettare i seguenti requisiti:
Sezione non inferiore a 10mm2 se in rame o 16 mm2 se in alluminio;
Divieto di installazione di dispositivi di sezionamento e comando;
Isolamento previsto per la tensione più elevata alla quale può essere soggetto.
f) Propagazione del fuoco lungo i cavi:
i cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere
alla prova di non propagazione delle norme CEI 20-35. Quando i cavi sono raggruppati in ambiente
chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i
requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alle norme CEI 20-22.
g) Provvedimenti contro il fumo:
allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile
e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli
ambienti stessi o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme
CEI 20-37 e 20-38.
h) Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:
qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si
trovino a coesistere, in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti
corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o
corrosivi.
Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non
sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI 20-38.
9.1. Canalizzazioni
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e
salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o
cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere
concordato di volta in volta con l'Direzione dei lavori.
Negli impianti in edifici civili e similari si devono rispettare le seguenti prescrizioni.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 32 Agosto 2017
Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione.
• Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale
termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in
materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;
• il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al
fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5
quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere
sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza
che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi.
Comunque il diametro interno, per i circuiti di potenza, non deve essere inferiore a 16 mm;
• il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate
con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi;
• a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione
secondaria dalla linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con
cassette di derivazione; • le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di
derivazione impiegando opportuni morsetti e morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in
modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti
agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone
garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;
• i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e
le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia è ammesso
utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e
siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
• qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi,
questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso
collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la
tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non
a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente:
NUMERO MASSIMO DI CAVI DA INTRODURRE IN TUBI PROTET TIVI 40/32
Sez. cavi mm2 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 10.0 16.0
n.ro max cavi 22 18 16 14 11 9 8 5
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono essere
disposti in modo da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti,
sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. È inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature,
montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non è
consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano
all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 33 Agosto 2017
I cavidotti saranno in tubazione flessibile in PVC corrugato de 40mm di 32mm a doppio strato NTET da
installare in diversa colorazione secondo l’impiego (cavi di potenza o dati/segnale) marchio di qualità
IMQ. conforme alle seguenti normative:
CEI EN 50086-2-4; CEI EN 61386-1 ex (CEI EN 50086-1
Canalette porta cavi
Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19.
Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche ove esistenti.
Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50% della
sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8
utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono
separare cavi a tensioni nominali differenti.
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.
Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo
quanto previsto dalle norme CEI 64-8.
Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i
livelli di segregazione assicurati dalle pareti stesse.
Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare
quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.
9.2. Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunic oli
non praticabili
Qualora in sede di appalto venga prescritto alla Ditta appaltatrice di provvedere anche per la fornitura e
la posa in opera delle tubazioni, queste avranno forma e costituzione come preventivamente stabilito
dall'Direzione dei lavori (cemento, ghisa, grès ceramico, cloruro di polivinile ecc.).
Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc.,
valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.
Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento
dei cavi elettrici circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la
sabbia e senza la fila di mattoni), il rinterro ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare
discontinuità nella loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore a 1,3 rispetto al diametro del
cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno prevedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate e apposite
cassette sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette verrà stabilito in rapporto alla natura e alla grandezza dei
cavi da infilare.
Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di
massima:
• ogni 30 m circa se in rettilineo;
• ogni 15 m circa se con interposta una curva.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 34 Agosto 2017
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
In sede di appalto, verrà precisato se spetti all'Direzione dei lavori la costituzione dei
pozzetti o delle cassette. In tal caso, la Ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le
indicazioni necessarie per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc.
Posa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi:
Per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi, dovranno
osservarsi le relative norme CEI.
Se non diversamente specificato in sede di appalto, sarà di competenza della Ditta appaltatrice la
fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio,
mensole, isolatori, cavi, accessori, ecc.).
Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.),
saranno di competenza esclusiva e a carico del Committente, in conformità di quanto disposto al
riguardo del testo unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui RD 11 dicembre 1933 n.
1775.
9.3. Protezione contro i contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico
e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento
principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di
impianti, contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili),
deve avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati
ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di
notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è maggiore sia per condizioni ambientali (umidità) sia
per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come ad esempio: cantine,
garage, portici, giardini, ecc., le prese a spina devono essere alimentate come prescritto per la zona 3
dei bagni (norme CEI).
9.4. Coordinamento dell'impianto di terra con dispo sitivi di interruzione
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere
realizzata con uno dei seguenti sistemi:
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di
protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè
magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:
Rt x 50 / Is
dove Is è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione; se
l'impianto comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve
essere considerata la corrente di intervento più elevata;
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 35 Agosto 2017
b) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione
richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che
assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di
pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazione:
Rt x 50/Id
dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società distributrice, la
soluzione più affidabile, e in certi casi l'unica che si possa attuare, è quella con gli interruttori
differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza, a copertura degli inevitabili
aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.
9.5. Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la
protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine e apparecchi con
isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione: apparecchi di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione
mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche
accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.
9.6. Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme
CEI 64-8.
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno
uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da
trasmettere in regime permanente).
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente
nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) e
una corrente in funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib x In x Iz If x 1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego
di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono
verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature
pericolose secondo la relazione I2t x K2S2 (norme CEI 64-8//4).
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel
punto di installazione.
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È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI
64-8/4).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia
specifica passante, I2t, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può
essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
Protezione di circuiti particolari:
a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti
speciali, eccezione fatta per quelli umidi;
c) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;
d) devono essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione
degli apparecchi in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o
cura intensiva (norme CEI 64-8/7).
9.7.Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo
d'arte della ditta appaltatrice:
Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo
d'arte della Ditta appaltatrice, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate a esigenze dimensionali
o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di rendere note
tempestivamente all'Direzione dei lavori le anzidette esigenze,
9.8. Protezione da sovratensioni per fulminazione i ndiretta e di manovra
a) Protezione d'impianto
Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche a esso collegate, contro le
sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e
limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto deve essere installato un
limitatore di sovratensioni che garantisca la separazione galvanica tra conduttori attivi e terra. Detto
limitatore con capacità di scarica >10kA onda 8/20 e tensione di innesco coordinata con l’isolamento
interessato, deve essere modulare e co
mponibile e avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato
b) Protezione d'utenza
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer,
video terminali, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria
programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione nell'impianto devono essere alimentate
attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a).
Detto dispositivo deve essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa
armatura. Deve potere, altresì, essere installato nelle normali scatole da incasso.
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9.9. Protezione contro i radiodisturbi
a) Protezione bidirezionale di impianto
Per evitare che, attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo, quali ad esempio motori elettrici
a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità
ecc., convoglino disturbi che superano i limiti previsti dal DM 10 aprile 1984 in materia di prevenzione
ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto elettrico deve essere
disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri.
Detti dispositivi devono essere modulari e componibili e avere il dispositivo di fissaggio a scatto
incorporato per profilato unificato.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30
MHz.
b) Protezione unidirezionale di utenza.
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositivi elettronici a
memoria programmabile dai disturbi generati all'interno degli impianti e da quelli captati via etere, è
necessario installare un filtro di opportune caratteristiche in aggiunta al filtro di cui al punto a) il più
vicino possibile alla presa di corrente da cui sono alimentati.
1) Utenze monofasi di bassa potenza.
Questi filtri devono essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa
armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30
MHz.
2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza.
Per la protezione di queste utenze è necessario installare i filtri descritti al punto a) il più vicino possibile
all'apparecchiatura da proteggere.
9.10. Stabilizzazione della tensione
La direzione dei lavori, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettrica distributrice,
preciserà se dovrà essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi
stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione dovrà essere prevista per tutto
l'impianto o solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in corrispondenza di qualche singolo
utilizzatore, pure, al caso, da precisarsi.
Maggiorazioni dimensionali rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI e di legge
A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente
Capitolato, rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate per consentire
possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli
impianti.
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Art. 10. Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti
Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende quindi che le
prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e
l'esercizio in genere sono riferite alla potenza impegnata, la quale viene indicata dal Committente o
calcolata in base ai dati forniti dalla stessa.
Per gli impianti elettrici negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, si fa riferimento al carico
convenzionale dell'impianto. Detto carico verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla
potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente nominale
delle prese a spina i coefficienti che si deducono dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti (vedi
relazione di calcolo).
10.1 Punti di utilizzazione
L'impianto di alimentazione dei punti utilizzatori sarà suddiviso in più circuiti ed essenzialmente
costituito da:
quadro elettrico di comando come da schema, gruppi di prese elettriche e/o segnali da inserire a parete,
compresi di scatole portafrutti con possibilità di separazione dei componenti elettrici dai componenti
dati/segnali audio come previsto dalla vigente normativa ed al fine di evitare interferenze.
I gruppi di prese sono stati distinti nei grafici di progetto con delle lettere in modo da avere dei gruppi
omogenei di classificazioni:
Tipo A. Gruppo frutti dedicati alle casse audio Genelec, richiedono scatola da 8 frutti;
Tipo B. Gruppo frutti dedicati ai subwoofer Genelec, richiedono scatola da 8 frutti;
Tipo C. Gruppo frutti dedicato allo schermo LG appeso alla parete fronte consolle, richiede una scatola
da 8 frutti;
Tipo D. Gruppo frutti dedicato a fornire prese aggiuntive (può essere installato sia in senso verticale che
orizzontale a seconda delle necessità sia funzionali per la sala regia che per motivi tecnici di
installazione), richiede una scatola da 8 frutti;
Tipo E. Gruppo frutti dedicato esclusivamente al controllo del sistema audio tramite interruttori dedicati
ad ogni singola cassa e/o subwoofer, richiede una scatola da 8 frutti
Tipo F. Gruppo frutti dedicato al controllo dei sistemi di trasmissione audio dati ed informatici tramite
interruttori dedicati, richiede 1 scatola da 8 frutti
Tipo G. Gruppo frutti dedicato al controllo delle luci interne per illuminazione generale, presente sia
all’interno che all’esterno del locale; utilizza una scatola porta frutti da 3 frutti;
Tipo H. Gruppo frutti dedicato ai potenziometri/dimmer delle luci interne, utilizza una scatola da 8 frutti;
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Tipo I. Gruppo frutti dedicato ai deviatori/interruttori delle luci interne, utilizza una scatola da 8 frutti;
L. Gruppo frutti collocato nel locale tecnico e dedicato ai deviatori/interruttori delle luci interne di base
ed alle luci del locale tecnico, utilizza una scatola da 3 frutti;
Faretti led ad incasso e a binario dimmerabili da remoto, nonchè collegamento elettrico di split in
esecuzione da esterno ad espansione diretta canalizzabile di massima silenziosità; a tale scopo si
richiede l’installazione, nelle canalizzazioni, di opportuni elementi insonorizzanti
Il cablaggio delle linee dati è pressoché simile co me percorsi al cablaggio delle linee audio ma le
stesse debbono essere distinte ed opportunamente di stanziale fino al cablaggio finale sia tra
loro sia dai cavi elettrici di potenza (oltre natur almente ad essere adeguatamente schermati ).
art. 11. Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione
11.1 Impianti di illuminazione
I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare – entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori –
su un piano orizzontale posto a 0,80 m dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno
precisati, per i valori locali, dalla Direzione dei lavori e, a titolo orientativo, se ne indicano i valori minimi
per i tipi più comuni degli ambienti sotto elencati:
Valori medi di illuminazione per i tipi di ambienti più comuni
stabilimenti con lavorazione grossolana 150 lux
stabilimenti con lavorazione media 250 lux
stabilimenti con lavorazione fine 400 lux
magazzini, depositi 100 lux
uffici in genere 250 lux
uffici tecnici 500 lux
grandi magazzini 250 lux
banche 250 lux
scuole 250 lux
motel, autogrill 150 lux
impianti sportivi 300 lux
ospedali 250 lux
locali di abitazione 150 lux
corridoi, passaggi, scale 100 lux
Per quanto non contemplato si rimanda alle Raccomandazioni Internazionali CIE.
Negli ambienti chiusi è ammesso sul piano orizzontale a 0,80 m dal pavimento, un coefficiente di
disuniformità (inteso come rapporto tra i valori massimo e minimo di illuminazione) non superiore a 2.
Ove la Direzione dei lavori intenda che per qualche ambiente il coefficiente di disuniformità debba avere
valore diverso, dovrà farne esplicita richiesta.
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In linea generale, ambienti adiacenti, fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone dall'uno all'altro,
non solo dovranno di norma avere differenze nei valori medi di illuminazione inferiori al 50%, ma la
qualità dell'illuminazione dovrà essere la stessa o simile.
11.2 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti )
Il tipo di illuminazione sarà realizzato mediante l’installazione di faretti a led, dimmerabili da remoto sia
incassati che su canalina o sbarra.
Il faretto da arredo a lampada led dimmirabile costituito da corpo illuminate a faretto montabile su
binario o ad incasso con lampada LED, potenza circa 30W, temperatura di colore 3000 K° circa, flusso
luminoso non inferiore a 4000 lm.
Completo di cablaggio elettrico e di quotaparte alimentazione elettrica, alimentato a 220-240V-AC 50-
60Hz. Dimmerabile da remoto.
In ogni caso, i circuiti relativi a ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee non dovranno avere
un fattore di potenza a regime inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento.
11.3 Condizioni ambiente
La Direzione dei lavori fornirà piante e sezioni, in opportuna scala, degli ambienti da illuminare, dando
indicazioni sul colore e tonalità delle pareti, del soffitto e del pavimento degli ambienti stessi, nonché
ogni altra eventuale e opportuna indicazione.
11.4 Apparecchi di illuminazione
Si utilizzeranno faretti da arredo a lampada led dimmirabile costituito da corpo illuminate a faretto
montabile su binario o ad incasso con lampada LED, potenza circa 30W, temperatura di colore 3000 K°
circa, flusso luminoso non inferiore a 4000 lm. E segnapasso sempre a led.
11.5 Ubicazione e disposizione delle sorgenti
Particolare cura si dovrà porre all'altezza e al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura
delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto e indiretto (relazione
acustica Dott. Fringuellino).
11.6 Flusso luminoso emesso
Le sorgenti luminose installate dovranno conseguire il flusso totale (lumen), necessario per ottenere i
valori di illuminazione in lux prescritti.
11.7 Luce ridotta
Per il servizio di luce ridotta, o notturna, sarà opportuno che l'alimentazione venga compiuta
normalmente con circuito indipendente.
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11.8 Alimentazione dei servizi di sicurezza e alime ntazione di emergenza
Le alimentazioni dei servizi di sicurezza e di emergenza devono essere conformi alle norme CEI 64-8 in
quanto applicabili.
È prevista per alimentare gli utilizzatori e i servizi indispensabili per la sicurezza delle persone, come ad
esempio:
– luci di sicurezza scale, cabine di ascensori, passaggi, scuole, alberghi, case di riposo, comunque
dove la sicurezza lo richieda;
– computer e/o altre apparecchiature contenenti memorie volatili. Sono ammesse le seguenti sorgenti:
– batterie di accumulatori;
– pile;
– altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria; – linea di alimentazione dell'impianto
utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica di distribuzione) indipendente da quella ordinaria solo
quando sia ritenuto estremamente improbabile che le due linee possono mancare
contemporaneamente;
– gruppi di continuità.
L'intervento deve avvenire automaticamente.
L'alimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è disponibile, nel
modo seguente:
– T = 0: di continuità (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione);
– T < 0,15 s : a interruzione brevissima;
– 0,15 s < T < 0,5 s : a interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza). La sorgente di
alimentazione deve essere installata a posa fissa in locale ventilato, accessibile solo a persone
addestrate; questa prescrizione non si applica alle sorgenti incorporate negli apparecchi.
La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzata per altri scopi, salvo che
per l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per entrambi i servizi, e purché, in caso
di sovraccarico, l'alimentazione dei servizi di sicurezza risulti privilegiata.
Qualora si impieghino accumulatori, la condizione di carica degli stessi deve essere garantita da una
carica automatica e dal mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di carica deve essere
dimensionato in modo da effettuare entro 24 ore la ricarica (norme CEI 34-22).
Gli accumulatori non devono essere in tampone.
Il tempo di funzionamento garantito deve essere di almeno 3 ore.
Non devono essere usate batterie per auto o per trazione.
Qualora si utilizzino più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo
devono essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga.
L'alimentazione di sicurezza può essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni caso i circuiti
relativi devono essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto elettrico, un intervento, una
modifica su un circuito non comprometta il corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei
servizi di sicurezza.
A tale scopo può essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni distinte, cassette di
derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi ecc.
Va evitato, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza attraversino luoghi con
pericolo di incendio; quando ciò non sia praticamente possibile i circuiti devono essere resistenti al
fuoco.
È vietato proteggere i circuiti di sicurezza contro i sovraccarichi.
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La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti deve essere idonea nei confronti sia
dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza, o, se previsto, di entrambe in parallelo.
I dispositivi di protezione contro i corto circuiti devono essere scelti e installati in modo da evitare che
una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza.
I dispositivi di protezione, comando e segnalazione devono essere chiaramente identificati e, a
eccezione di quelli di allarme, devono essere posti in un luogo o locale accessibile solo a persone
addestrate. Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare deve essere tale da assicurare il
ripristino del servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione
dell'alimentazione.
Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non deve compromettere né
la protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento dell'altro circuito.
Tali apparecchi devono essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti.
Art. 12. Dispositivi particolari per impianti per s ervizi tecnologici e per servizi generali
Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivati da un quadro
sul quale devono essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.
12.1 Quadro generale di protezione e distribuzione
Detto quadro deve essere installato nel locale contatori e deve avere caratteristiche costruttive uguali a
quelle prescritte ai successivi nel seguito, ed essere munito di sportello con serratura.
Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, almeno le protezioni e il comando degli
impianti descritti di seguito.
12.7 Altri impianti
a) Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli altri impianti relativi a servizi tecnologici
come:
• impianto di condizionamento dell'aria;
• altri eventuali;
dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza dal quadro dei servizi
generali mediante un proprio interruttore automatico differenziale.
Tali linee faranno capo ai quadri di distribuzione relativi all'alimentazione delle apparecchiature
elettriche dei singoli impianti tecnologici.
b) Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma a), la Direzione dei lavori indicherà se
il complesso dei quadri di distribuzione per ogni singolo impianto tecnologico, i relativi comandi e
controlli e le linee derivate in partenza dai quadri stessi, dovranno far parte dell'appalto degli impianti
elettrici, nel qual caso preciserà tutti gli elementi necessari.
Nell'anzidetto caso, in corrispondenza a ognuno degli impianti tecnologici, dovrà venire installato un
quadro ad armadio, per il controllo e la protezione di tutte le utilizzazioni precisate.
Infine, in partenza dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di alimentazione fino ai morsetti degli
utilizzatori.
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Art. 13. Disposizioni riguardanti gli impianti di s egnalazioni acustichee luminose
a) Chiamate semplici a pulsante, con suoneria, ad esempio, per ingressi;
b) segnali d'allarme per ascensori e simili (obbligatori);
c) chiamate acustiche e luminose, da vari locali di una stessa utenza (appartamenti o raggruppamenti di
uffici, cliniche ecc.);
d) segnalazioni di vario tipo, ad esempio, per richiesta di udienza, di occupato ecc.;
e) impianti per ricerca di persone;
f) dispositivo per l'individuazione delle cause di guasto elettrico.
13.1 Alimentazione
Per gli impianti del tipo b) è obbligatoria l'alimentazione con sorgente indipendente dall'alimentazione
principale (con pile o batterie di accumulatori, aventi tensione da 6 a 24 V).
Per gli impianti del tipo a), c), d) l'alimentazione sarà a una tensione massima di 24 V fornita da un
trasformatore di sicurezza montato in combinazione con gli interruttori automatici e le altre
apparecchiature componibili.
In particolare, gli impianti del tipo a) saranno realizzati con impiego di segnalazioni acustiche modulari,
singole o doppie con suono differenziato, con trasformatore incorporato per l'alimentazione e comando.
La diversificazione del suono consentirà di distinguere le chiamate esterne (del pulsante con targhetta
fuori porta) da quelle interne (dei pulsanti a tirante ecc.).
I dispositivi per le segnalazioni acustiche e i trasformatori si monteranno all'interno del contenitore
d'appartamento.
In alternativa si potranno installare suonerie tritonali componibili nella serie da incasso, per la chiamata
dal pulsante con targhetta e segnalatore di allarme (tipo BIP-BIP) e per la chiamata dal pulsante a
tirante dei bagni.
13.2 Trasformatori e loro protezioni
La potenza effettiva nominale dei trasformatori non dovrà essere inferiore alla potenza assorbita dalle
segnalazioni alimentate.
Tutti i trasformatori devono essere conformi alle norme CEI 14-6.
13.3 Circuiti
I circuiti degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalità di esecuzione, le cadute di tensione
massime ammesse, nonché le sezioni e gli isolamenti minimi ammessi per i relativi conduttori, dovranno
essere conformi a quanto riportato nell'art. 9.3, nonché completamente indipendenti da quelli di altri
servizi. Si precisa inoltre che la sezione minima dei conduttori non deve essere comunque inferiore a 1
mm2.
13.4 Materiale vario di installazione
In particolare per questi impianti, vengono prescritte le seguenti condizioni:
a) Pulsanti
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 44 Agosto 2017
Il tipo dei pulsanti sarà scelto in funzione del locale ove dovranno venire installati; saranno quindi: a
muro, da tavolo, a tirante – realizzato mediante cordone di materiale isolante – per i bagni, secondo le
norme e le consuetudini.
Gli allacciamenti per i pulsanti da tavolo saranno fatti a mezzo di scatole di uscita con morsetti, o
mediante uscita passacavo, con estetica armonizzante con quella degli altri apparecchi.
b) Segnalatori luminosi
I segnalatori luminosi debbono consentire un facile ricambio delle lampadine.
Art. 14. Centrale di comando
Deve essere distinta da qualsiasi apparecchiatura di altri servizi.
Deve consentire la facile ispezione e manutenzione dell'apparecchiatura e dei circuiti.
Oltre ai dispositivi di allarme ottico e acustico azionati dai rilevatori di cui al precedente punto, la
centrale di comando dovrà essere munita di dispositivi indipendenti per allarme acustico e ottico per il
caso di rottura fili o per il determinarsi di difetti di isolamento dei circuiti verso terra e fra di loro.
Art. 15. Qualità e caratteristiche dei materiali
15.1 Generalità
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui
sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,
termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno
pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei
Paesi della CE.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia
del CEI e la lingua italiana.
15.2 Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e s imili) e prese a spina
Sono da impiegarsi apparecchi da incassi modulari e componibili.
Gli interruttori devono avere portata di 16 A; negli edifici residenziali è ammesso l'uso di interruttori di
portata di 10 A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie
completa di apparecchi atti a realizzare impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli
ambienti ecc.
La serie deve consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi interruttori nella scatola rettangolare
normalizzata, mentre, per impianti esistenti, deve preferibilmente essere adatta anche al montaggio in
scatola rotonda normalizzata.
I comandi e le prese devono eventualmente anche poter essere installati su scatole da parete con
grado di protezione IP 40 e/o IP 55.
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Apparecchi di comando in edifici a destinazione sociale:
Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario,
economico e comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le apparecchiature di comando
devono essere installate a un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (apparecchi
con tasti fosforescenti): vedere DPR n. 384 del 27 aprile 1978.
Prese di corrente:
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie,
cucina ecc.) devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con
fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico.
15.3 Apparecchiature modulari con modulo normalizza to
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e
componibili con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-
18).
In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con
potere di interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio,
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di
corrente CE ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori
automatici di cui al punto a);
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie
di cui ai punti a) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta;
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere
modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta
preferibilmente di distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla
protezione differenziale. È ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere
di interruzione con dispositivo associato di almeno 4500 A;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione
dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori
(alimentazione dal basso).
Gli interruttori di cui alle lettere c) e d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e interamente
assiemati a cura del costruttore.
15.4 Interruttori scatolati
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a
250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.
Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettività nei casi in cui sia
di particolare importanza la continuità del servizio.
Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEI 17-5) onde
garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 46 Agosto 2017
Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in quella con intervento
ritardato per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle.
15.5 Interruttori automatici modulari con alto pote re di interruzione
Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate
(fino a 30 KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato potere di
interruzione in categoria di impiego P2 (norme CEI 15-5 e art. 9.15 del presente capitolato).
15.6 Quadri di comando e di distribuzione in materi ale isolante
Negli ambienti in cui la Direzione dei lavori lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si
dovranno installare quadri in materiale isolante.
Questi devono avere attitudine a non innescare l'incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo
secondo la tabella di cui all' art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8, e comunque, qualora si tratti di quadri
non incassati, devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente (glow-fire) non inferiore a
650 °C.
I quadri devono essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per
consentire il cablaggio degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato
all'ambiente di installazione e comunque non inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere
apertura a 180 gradi.
Questi quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento.
Istruzioni per l'utente
I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, atte a
dare all'utente informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle apparecchiature nonché a
individuare le cause del guasto elettrico.
L'individuazione può essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o a mezzo di dispositivi
separati.
Qualora il dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, può essere omessa l'illuminazione
di emergenza
Illuminazione di sicurezza
Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadri
elettrici, anche in situazioni di pericolo, in ogni unità abitativa devono essere installate una o più
lampade di emergenza fisse o estraibili, ricaricabili e con un'autonomia minima di 1 ora.
15.7 Prove dei materiali
La Direzione dei lavori indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Direzione dei lavori, la quale si assumerà le sole
spese per fare eventualmente assistere alle prove di propri incaricati.
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 47 Agosto 2017
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di Qualità Italiano o
equivalenti ai sensi della legge n. 791 del 18 ottobre 1977.
15.8 Accettazione
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione
da parte della Direzione dei lavori, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla
presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si
dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Direzione dei lavori, provvedendo
quindi ad allontanarli dal cantiere.
Art. 16. Verifiche e prove in corso d'opera degli i mpianti
Durante il corso dei lavori, l'Direzione dei lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli
impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero
rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto approvato.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.),
nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo
scopo sopra accennato.
Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
COLLAUDO DEI LAVORI E GARANZIE
Art. 16. Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti
16.1 Verifica provvisoria e consegna degli impianti
Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei lavori, la
Direzione dei lavori ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo
degli stessi non abbia ancora avuto luogo.
In tal caso, però, la presa in consegna degli impianti da parte della Direzione dei lavori dovrà essere
preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia esito favorevole.
Qualora la Direzione dei lavori non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti
ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione
dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.
È pure facoltà della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria
degli impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente,
che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e in particolare
dovrà controllare:
– lo stato di isolamento dei circuiti;
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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 48 Agosto 2017
– la continuità elettrica dei circuiti;
– il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
– l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
– l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento
degli impianti a uso degli utenti ai quali sono destinati. Ad ultimazione della verifica provvisoria, la
Direzione dei lavori, su richiesta dell’Amministrazione, prenderà in consegna gli impianti con regolare
verbale.
16.2 Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato
Speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel
corso dell'esecuzione dei lavori.
Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:
– rispondenza alle disposizioni di legge;
– rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
– rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
– rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.
In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
a) che siano state osservate le norme tecniche generali di cui ai punti 1, 2, 3, dell'art. 9 del presente
Capitolato Speciale;
b) che gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni,
richiamate nel par. 2 dell'art. 4, inerenti lo specifico appalto, precisate dall'Direzione dei lavori nella
lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate – in
caso di appalto-concorso – nel progetto-offerta della Ditta aggiudicataria e non siano state concordate
modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;
c) gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di
aggiudicazione dell'appalto;
d) i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nell'art. 5,
siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;
e) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria.
Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale.
Esame a vista
Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle
prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi
all'impianto installato. Il controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto
fisso, sia conforme alle relative Norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle
prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza.
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Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
– protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;
– presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi
e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e
protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti
dei conduttori.
È opportuno che tali esami inizino durante il corso dei lavori.
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di
identificazione:
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo
adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in
relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli
convenzionali.
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate
nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di
identificazione, ove prescritti.
Verifica delle stabilità dei cavi
Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole
successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La
verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente a una
percentuale compresa tra l'1% e il 5% della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalle norme
CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili) si devono aggiungere, per gli impianti elettrici negli edifici
prefabbricati e nelle costruzioni modulari, le verifiche relative al rapporto tra diametro interno del tubo o
condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, e al dimensionamento dei
tubi o condotti.
Quest'ultima verifica si deve effettuare a mezzo di apposita sfera come descritto nelle norme CEI per gli
impianti sopraddetti.
Misura della resistenza di isolamento
Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V, nel caso di
muratura su parti di impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima
tensione di sicurezza, e di circa 500 V, nel caso di misura su parti di impianto di 1a categoria.
La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) e il circuito di terra,
e fra ogni coppia di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della stessa, gli apparecchi utilizzatori
devono essere disinseriti. La misura è relativa a ogni circuito, intendendosi per circuito la parte di
impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
– 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; – 250.000 ohm per sistemi a tensione
nominale inferiore o uguale a 50 V.
I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:
– 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;
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– 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.
Misura delle cadute di tensione
La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto e il punto
scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due
strumenti devono avere la stessa classe di precisione).
Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente:
nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico
convenzionale scelto come base per la determinazione delle sezioni delle condutture.
Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla
determinazione della caduta di tensione percentuale.
Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi Si deve controllare che:
– il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni
dell'impianto e della sua alimentazione;
– la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori
protetti dagli stessi.
19.2.7 Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti.
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa
a terra (norme CEI 64-8).
Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.Lgs. 81/2008 va redatta e inviata la
dichiarazione di conformità in accordo a quanto specificato dal DPR 462/01.
Si devono effettuare le seguenti verifiche:
a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni,
materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni.
Occorre inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di
terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;
b) misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che andrà effettuata con appositi strumenti di
misura o con il metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione,
che vanno posti a una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in
modo corretto quando siano sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione
massima dell'impianto stesso; quest'ultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto, può assumersi
pari alla sua lunghezza.
Una pari distanza deve essere mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario;
c) controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti
dei dispositivi di massima corrente o differenziale. Per gli impianti con fornitura in media tensione, detto
valore va controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore
di energia elettrica;
d) quando occorre, misure delle tensioni di contatto e di passo, che vengono di regola eseguite da
professionisti, ditte o enti specializzati. Le Norme CEI 64-8 forniscono le istruzioni necessarie per
effettuare le suddette misure;
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e) nei locali da bagno, la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni
metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il
collegamento equipotenziale e il conduttore di protezione. Tale controllo è da eseguirsi prima della
muratura degli apparecchi sanitari.
16.3 Norme generali comuni per le verifiche in cors o d'opera, per la verifica provvisoria e per il
collaudo definitivo degli impianti
a) Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di
iniziarle, il collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile
al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel
presente Capitolato Speciale d'appalto e cioè a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli
impianti.
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente
parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente
previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di corrente d'alimentazione
avente tali caratteristiche, purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo
definitivo superiore a un massimo di 15 giorni.
Nel caso vi sia al riguardo impossibilità dell'Azienda elettrica distributrice o qualora la Direzione dei
lavori non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con
la corrente di alimentazione disponibile, potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso
d'opera, sia la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori.
Art. 20. Garanzia degli impianti
L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di
approvazione del certificato di collaudo.
Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta
appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti i guasti e le
imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali
utilizzati o per difetto di montaggio.
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4. PARTE IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Caratteristiche tecniche degli impianti
Art. 1. Designazione delle opere da eseguire
Per l'appalto, sono designati gli impianti da eseguire alle condizioni del presente capitolato, che
contempla l'installazione di:
– Impianti di riscaldamento; – Impianti di climatizzazione. Costituito da:
Unità ventilante canalizzabile a tutta aria da esterno, composta da un unità ventilante, protetta da porre
nell’intercapedine esterna ed unità motocondensante ad espensione diretta. In grado di soddisfare i
fabbisogni termoigrometrici necessari in sala regia combinando insieme: riscaldamento, raffrescamento
e rinnovo aria.
L’unità sarà in grado di fornire al locale la potenza termica o frigorifera necessaria rinnovando
contemporaneamente l’aria interna, mediante l’Immissione di aria rinnovo esterna trattata (filtrata,
preraffreddata o preriscaldata e deumidificata), dotata di filtro di categoria f7 e di setti fonoassorbenti
per bassissima emissione sonora, e carterizzata per posa in opera esterna. A collaudo gli impianti di
climatizzazione adeguatamente silenziati dovranno presentare un rumore di fondo limitato entro i valori
NR15 (norma ISO 1996-2: 2017) oppure NCB20 (norma ANSI/ASA S12.2 – 2008). Avente le seguenti
caratteristiche tecniche:
Unità ventilante:
Portata aria nominale 600 mc/h;
Pressione utile 200 Pa;
Unità motocondensante esterna:
Potenzialità termica 4,1 Kw;
Potenzialità frigorifera 3,6 Kw;
Art. 2. Impianti di riscaldamento e climatizzazione
2.1. Legislazione
In conformità al DM 22 gennaio 2008 n. 37, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole
di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica.
L’impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura
indicata in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi
energetici.
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Detta temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m dal pavimento.
Quanto detto vale purché la temperatura esterna non sia inferiore al minimo fissato in progetto.
Nella esecuzione dell’impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il
contenimento dei consumi energetici (DM del 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F e G del
DPR 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici egli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”), le
vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l’igiene, l’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.
2.2. Generalità
L’impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti:
– una determinata temperatura;
– una determinata umidità relativa;
– un determinato rinnovo dell’aria.
L’aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata.
La climatizzazione può essere:
– soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente è soggetta alle limitazioni previste dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici;
– soltanto estiva;
– generale, ossia estiva ed invernale.
Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di una regolazione
locale, almeno della temperatura e per i locali principali
2.3. Certificazioni
In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati o alla
produzione, diretta o indiretta, del calore, o alla utilizzazione del calore, o alla regolazione automatica e
contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli
organi competenti. I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di
certificato di conformità rilasciato, secondo i casi, dall’ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi
ed Esperienze).
Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili
di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione, o della
eventuale sostituzione.
Il Direttore dei Lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che
rispondano alle prescrizioni vigenti.
2.4. Canali di distribuzione dell’aria calda
Negli impianti ad aria calda, in cui quest’ultima viene immessa in una pluralità di ambienti, o in più punti
dello stesso ambiente, si devono prevedere canali di distribuzione con bocche di immissione,
singolarmente regolabili per quanto concerne la portata e dimensionati, come le tubazioni, in base alla
portata ed alle perdite di carico.
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I canali debbono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, non soggetti a disgregazione od
a danneggiamenti per effetto dell’umidità e, se metallici, irrigiditi in modo che le pareti non entrino in
vibrazione.
I canali dovranno essere coibentati per l’intero loro sviluppo, a meno che il calore da essi emesso sia
espressamente previsto per il riscaldamento, o quale integrazione del riscaldamento, dei locali
attraversati.
La velocità dell’aria nei canali deve essere contenuta, così da evitare rumori molesti, perdite di carico
eccessive e fenomeni di abrasione delle pareti, specie se non si tratta di canali metallici.
Le bocche di immissione debbono essere ubicate e conformate in modo che l’aria venga distribuita
quanto più possibile uniformemente ed a velocità tali da non risultare molesta per le persone; al
riguardo si dovrà tener conto anche della naturale tendenza alla stratificazione.
In modo analogo si dovrà procedere per i canali di ripresa, dotati di bocche di ripresa, tenendo conto,
altresì, che l’ubicazione delle bocche di ripresa deve essere tale da evitare la formazione di correnti
preferenziali, a pregiudizio della corretta distribuzione.
2.5. Corpi scaldanti ventilati
Di tali apparecchi, costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un elettroventilatore
che obbliga l’aria a passare nella batteria, occorre accertare, oltre a quanto già esposto per i corpi
scaldanti statici, la potenza assorbita dal ventilatore e la rumorosità dello stesso.
La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell’aria evitando, altresì,
correnti moleste.
2.6. Regolazione automatica
Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un’apparecchiatura per la regolazione automatica della
temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del conseguente fattore di
carico.
Il regolatore, qualunque sia il tipo, dispone di due sonde (l’una esterna e l’altra sulla mandata generale)
ed opera mediante valvole servo-comandate.
Il regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di esercizio
proprio dell’impianto regolato.
Debbono essere previste regolazioni separate nel caso di circuiti di corpi scaldanti destinati ad
assicurare temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentano corpi scaldanti aventi una risposta
diversa al variare della differenza tra la temperatura dell’apparecchio e la temperatura ambiente.
È indispensabile prevedere un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente per ogni
unità immobiliare ed una valvola termostatica su ciascun corpo scaldante ai fini di conseguire la
necessaria omogeneità delle temperature ambiente e di recuperare i cosiddetti apporti di calore gratuiti,
esterni ed interni.
La regolazione locale deve essere prevista per l’applicazione di dispositivi di contabilizzazione del
calore dei quali venisse decisa l’adozione.
2.7. Quadro e collegamenti elettrici
Si dovrà prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore da
cortocircuiti, abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati.
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Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche dovranno essere
conformi alle norme CEI ed in particolare a quella prevista espressamente per le centrali termiche in
funzione della relativa potenzialità termica
2.8. Sistema di climatizzazione
La climatizzazione avviene mediante impianti in cui l’aria viene trattata localmente nella, o nelle, batterie
di apparecchi singoli; tali batterie, sia riscaldanti, che refrigeranti sono alimentate mediante
l’evaporazione diretta di un fluido frigorigeno entro le batterie in questione;
il rinnovo dell’aria negli impianti avviene per richiamo diretto dall’esterno, da parte di ciascun
apparecchio, avviene con l’immissione, mediante una rete di canalizzazioni, di aria cosiddetta
«primaria» trattata localmente .
Negli impianti con aria primaria questa, di regola, soddisfa essenzialmente le esigenze igrometriche,
mentre gli apparecchi locali operano di regola sul solo calore sensibile.
L’impianto di climatizzazione può essere dal punto di vista gestionale:
– autonomo, quando serve un’unica unità immobiliare;
– centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio, o di un gruppo di edifici.
Gli «impianti» ed i «condizionatori autonomi», destinati alla climatizzazione di singoli locali, devono
rispondere alle norme CEI ed UNI loro applicabili.
Art. 3. Impianti di climatizzazione
3.1. Legislazione
In conformità al DM 22 gennaio 2008 n. 37, gli impianti di climatizzazione devono rispondere alle regole
di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. L’impianto di
climatizzazione deve assicurare il raggiungimento della temperatura indicata in progetto, compatibile
con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. Detta temperatura deve
essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale purché
la temperatura esterna sia compresa nell’intervallo fissato in progetto.
Nella esecuzione dell’impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il
contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l’igiene,
l’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.
3.2. Generalità
L’impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti:
– una determinata temperatura;
– una determinata umidità relativa;
– un determinato rinnovo dell’aria.
L’aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata. La climatizzazione può
essere:
– soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente è soggetta alle limitazioni previste dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici;
– soltanto estiva;
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– generale, ossia estiva ed invernale.
Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di una regolazione
locale, almeno della temperatura e per i locali principali.
3.3. Componenti degli impianti di climatizzazione
Tutti i componenti destinati al riscaldamento dei locali debbono avere attestato di conformità (vedere
par.2.3). I componenti degli impianti di condizionamento dovranno comunque essere conformi alle
norme UNI, mentre gli apparecchi di sicurezza e di protezione dovranno essere provvisti di certificato di
conformità.
I componenti degli impianti in questione inoltre:
– debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere agevolmente
introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza, ai fini della loro revisione, o della eventuale
sostituzione;
– debbono essere tali da non provocare danni alle persone, o alle cose, se usati correttamente ed
assoggettati alla manutenzione prescritta.
La rumorosità dei componenti, in corso di esercizio, deve essere contenuta, eventualmente con l’ausilio
di idonei apprestamenti, per non molestare: né gli utilizzatori, né i terzi; non solo trattandosi di sala di
registrazione tutta la componentistica deve essere particolarmente silenziata anche con l’utilizzo di setti
e filtri fonoassorbenti specificatamente realizzati.
Di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, debbono essere rese chiaramente
individuabili le cause di intervento, onde renderne possibile l’eliminazione.
3.4. Ventilatori
Negli impianti di climatizzazione a tutt’aria i ventilatori impiegati per la distribuzione, per la ripresa e per
la espulsione dell’aria e negli impianti con apparecchi locali a ventilazione (ventilconvettori), dove ogni
apparecchio dispone di un proprio ventilatore, oltre al ventilatore centrale, nel caso in cui sia prevista
l’immissione di aria primaria trattata, devono essere utilizzati ventilatori rispondenti alle norme tecniche.
La potenza assorbita varia ovviamente secondo la portata e prevalenza necessarie; in impianti a
tutt’aria la potenza assorbita dovrebbe essere contenuta in un valore dell’ordine di 1/50 della potenza
frigorifera.
3.5. Regolazioni automatiche
Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda al apr. 2.10, per quanto concerne la climatizzazione, le
regolazioni automatiche impiegate debbono essere in grado di assicurare i valori convenuti entro le
tolleranze massime espressamente previste.
Si considerano accettabili tolleranze:
– di 1 °C, soltanto in più, nel riscaldamento;
– di 2 °C, soltanto in meno, nel raffreddamento;
– del 20% in più o in meno per quanto concerne l’umidità relativa;
(sempre che non sia stato previsto diversamente nel progetto).
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Ove occorra le regolazione deve poter essere attuata manualmente con organi adeguati, accessibili ed
agibili.
Art. 4. Qualità e provenienza dei materiali
(vedi art. 15.8 parte elettrica in quanto applicabile)
Art. 5.Verifiche e prove preliminari dell'impianto
(vedi art.15.7 parte elettrica in quanto applicabile)
Art. 6 Collaudo degli impianti
(vedi art. 216 parte elettrica in quanto applicabile)
6.1.Norme specifiche per il collaudo
Il collaudo degli impianti di riscaldamento o climatizzazione invernale si deve effettuare durante la prima
stagione invernale successiva all'ultimazione dei lavori relativi alla loro installazione.
In genere, per gli impianti di climatizzazione il collaudo sarà effettuato durante un periodo di un anno a
decorrere dalla ultimazione dei lavori per tutti i periodi stagionali nei quali è previsto che l'impianto
debba funzionare.
Agli effetti del collaudo e dell'esercizio dell'impianto, valgono le seguenti prescrizioni, delle quali si deve
tener conto nella progettazione dell'impianto:
a) quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di riscaldamento e di
condizionamento invernale si deve assumere quello rilevato alle ore 13:00 del giorno o dei singoli giorni
del collaudo a mezzo termometro posto ad opportuna distanza a nord dell'edificio e schermato in modo
da non ricevere riflessi dall'edificio stesso e dagli oggetti circostanti.
Qualora nel giorno del collaudo si verifichi una temperatura esterna al di fuori di quelle indicate nel
progetto il collaudo deve essere rinviato;
b) quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di condizionamento di aria estivo si
deve assumere quello rilevato alle ore 13:00 del giorno o dei singoli giorni del collaudo a mezzo di
termometro posto alla bocca di presa dell'aria esterna;
c) quale temperatura dei locali si deve assumere quella rilevata nel centro degli stessi a m 1,50 dal
pavimento;
Art. 7. Garanzia dell'impianto
(vedi art. 20 parte elettrica in quanto applicabile)
Ing. Carlo Savasta Via Tommaso Villa, 75 – 10127 Torino Tel. +393357828751 Email [email protected] ______________________________________________________________________________________________
914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 58 Agosto 2017