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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc Agosto 2017

INDICE

1. PARTE GENERALE 1

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 1

ART. 2 - DIREZIONE LAVORI 1

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO – INVARIABILITÀ 2

ART. 4 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE 3

ART. 5 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE 3

ART. 6 - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 3

ART. 7 - CONDIZIONI DELL’APPALTO 3

ART. 8 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 4

ART. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI 5

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 6

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 6

ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO 8

ART.14 - Subappalti e cottimi 8

ART. 15 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 8

ART. 16 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 11

ART. 17 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 11

ART. 18 - LAVORI IN ECONOMIA 11

ART. 19 - PREZZO CHIUSO 12

ART. 20 - DISCIPLINA NEI CANTIERI 12

ART. 21 - CUSTODIA DEI CANTIERI 12

ART. 22 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 12

ART. 23 - PIANO DI SICUREZZA 13

ART. 24 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ 14

ART. 25 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 14

ART. 26 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO 14

ART. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 15

ART. 28 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 15

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ART. 30 – PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’IMPRESA 15

ART. 31 - ANTICIPAZIONI DI SOMME 16

ART. 32 - PAGAMENTI IN ACCONTO – RATA DI SALDO 16

ART. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 17

ART. 34 - CONTO FINALE 17

Art. 35 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE – RISERVE 17

ART. 36 - TERMINI E VISITA DI COLLAUDO 18

ART. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 19

ART. 38 - PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA 19

ART. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 19

ART. 41 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO 20

2. PARTE OPERE ACUSTICHE EDILI E DI ARREDO 21

Art. 1. Designazione delle opere da eseguire 21

Art. 2. Classi di reazione al fuoco dei materiali 22

Art. 3. Riferimenti normativi 22

Art. 4.Criteri di verifica dimensionali 22

Art. 3. Opere preliminari 22

Art. 4. SCELTE ESTETICHE 23

Art. 5 Accettazione dei materiali 23

Art. 6. Qualità e caratteristiche dei materiali 23

Art. 7. Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti 24

art. 8. Simmetria della regia 24

art. 9. Disconnessione dei main monitors 25

Art. 10. POSIZIONAMENTO DEI SUBWOOFER 25

Art. 11. TESSUTO TESATO E PANNELLI POROSI FONOASSORBENTI 26

Art. .12. PANNELLI ESTERNI 26

Art. 13. Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo 26

Art. 14 Collaudo definitivo 27

Art. 15. Garanzia 27

3. PARTE IMPIANTI ELETTRICI 28

Art. 1. Normalizzazione 28

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Art. 2. Unificazione 28

Art. 3. Armonizzazione 28

Art. 4. Comitato Elettrotecnico Italiano e International Electrothecnical Commission 28

Art. 5. Designazione delle opere da eseguire 28

Art. 6. Definizioni relative a impianti elettrici 28

Art. 7. Opere accessorie e provvisionali 29

Art. 8. Lavori provvisori 29

Art. 9. Prescrizioni tecniche generali 29

9.1. Canalizzazioni 31

9.2. Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli non

praticabili 33

9.3. Protezione contro i contatti indiretti 34

9.4. Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione 34

9.5. Protezione mediante doppio isolamento 35

9.6. Protezione delle condutture elettriche 35

9.7.Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo

d'arte della ditta appaltatrice: 36

9.8. Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra 36

9.9. Protezione contro i radiodisturbi 37

9.10. Stabilizzazione della tensione 37

Art. 10. Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti 38

10.1 Punti di utilizzazione 38

art. 11. Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione 39

11.1 Impianti di illuminazione 39

11.2 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti) 40

11.3 Condizioni ambiente 40

11.4 Apparecchi di illuminazione 40

11.5 Ubicazione e disposizione delle sorgenti 40

11.6 Flusso luminoso emesso 40

11.7 Luce ridotta 40

11.8 Alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza 41

Art. 12. Dispositivi particolari per impianti per servizi tecnologici e per servizi generali 42

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12.1 Quadro generale di protezione e distribuzione 42

12.7 Altri impianti 42

Art. 13. Disposizioni riguardanti gli impianti di segnalazioni acustichee luminose 43

13.1 Alimentazione 43

13.2 Trasformatori e loro protezioni 43

13.3 Circuiti 43

13.4 Materiale vario di installazione 43

Art. 14. Centrale di comando 44

Art. 15. Qualità e caratteristiche dei materiali 44

15.1 Generalità 44

15.2 Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina 44

15.3 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 45

15.4 Interruttori scatolati 45

15.5 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 46

15.6 Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante 46

15.7 Prove dei materiali 46

15.8 Accettazione 47

Art. 16. Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti 47

Art. 16. Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti 47

16.1 Verifica provvisoria e consegna degli impianti 47

16.2 Collaudo definitivo degli impianti 48

16.3 Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il

collaudo definitivo degli impianti 51

Art. 20. Garanzia degli impianti 51

4. PARTE IMPIANTI MECCANICI 52

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE 52

Art. 1. Designazione delle opere da eseguire 52

Art. 2. Impianti di riscaldamento e climatizzazione 52

2.1. Legislazione 52

2.2. Generalità 53

2.3. Certificazioni 53

2.4. Canali di distribuzione dell’aria calda 53

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2.5. Corpi scaldanti ventilati 54

2.6. Regolazione automatica 54

2.7. Quadro e collegamenti elettrici 54

2.8. Sistema di climatizzazione 55

Art. 3. Impianti di climatizzazione 55

3.1. Legislazione 55

3.2. Generalità 55

3.3. Componenti degli impianti di climatizzazione 56

3.4. Ventilatori 56

3.5. Regolazioni automatiche 56

Art. 4. Qualità e provenienza dei materiali 57

Art. 5.Verifiche e prove preliminari dell'impianto 57

Art. 6 Collaudo degli impianti 57

6.1.Norme specifiche per il collaudo 57

Art. 7. Garanzia dell'impianto 57

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1. PARTE GENERALE

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per:

la correzione acustica dell’interno della Regia del conservatorio G. Verdi di Torino, la predisposizione ed

i cablaggi necessari all’istallazione delle apparecchiature previste (non comprese nell’appalto) le opere

elettriche di illuminazione e distribuzione ed il trattamento dell’aria climatizzata di rinnovo, nel rispetto

delle norme vigenti ed in particolare:

DPR 5-10-2010 n. 207 e Dlgs 12-4-2006 N. 163, sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di

organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della

disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la

normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di

tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente CAPITOLATO, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate

forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto

del CONTRATTO. Seppur non esplicitamente richiamati e/o allegati fanno parte integrale del presente

Capitolato Speciale di Appalto (in seguito CSA) la relazione acustica a firma del Dott. Fringuellino, la

relazione impianti a firma ing. Savasta e l’elenco prezzi unitari.

Le attrezzature tecniche indicate nelle tavole di progetto non fanno parte delle opere previste nel

presente appalto.

ART. 2 - DIREZIONE LAVORI

Per l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante nominerà il Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da

designarsi a cui l’Impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.

Il Direttore dei lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli

riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell’Impresa, o dei

suoi fornitori, come pure di vietare l’impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell’Impresa che egli

ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori od all’adempimento di mansioni che l’Impresa intendesse loro

affidare.

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Egli fornirà all’Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori oltre a quanto già

contenuto nel presente Capitolato o nei disegni di progetto allegati, ulteriori disposizioni per cui,

nell’eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi

contrattuali, l’Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune

istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito

di sui arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano

state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati

dalla Legge.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO – INVARIABILITÀ

L’importo a base d’asta dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto, di cui al precedente art. 1, è

definito come segue.

LAVORI A CORPO

OPERE ACUSTICHE E DI ARREDO

Finiture di opere generali di natura edile e tecnic a

(cat OS7) (categoria prevalente) € 24 .342,50

IMPIANTI ELETTRICI

Impianto di illuminazione (Cat OS16) € 2.511,60

Impianto di forza motrice (Cat OS17) € 10.101,52

IMPIANTI MECCANICI

Impianto di climatizazzione (Cat 28) € 2.860,00

Totale a base d’asta € 39.815,62

Ai fini contabili l’importo è suddiviso per ciascuna categoria di lavorazioni come indicate nel prospetto su

esposto.

L’importo contrattuale di cui sopra resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità indicate nel

progetto esecutivo o in altri documenti di gara.”

Si precisa che gli oneri per la sicurezza sono compresi nell’importo complessivo di appalto in quanto

“oneri compresi nei prezzi”.

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L’avanzamento esecutivo dei lavori è per singole categorie d’opera come sopra suddivisi e non per voci

di prezzo, che compongono l’appalto a corpo, delle quali se ne allibra la quota parte eseguita espressa

in misura percentuale rispetto all’importo a corpo del contratto d’appalto.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della

quantità o della qualità della prestazione.

Il prezzo suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei lavori, nonché le opere

provvisionali, i lavori e le provviste necessari al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere

oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificati ed illustrato nel

presente Capitolato, in conformità di quanto specificato dall’articolo 326 comma 2) della legge

20.03.1865 n. 2240 Allegato F e nella normativa vigente (DPR 5-10-2010 n. 207 e Dlgs 12-4-2006 N.

163).

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall’Impresa alla Stazione

Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

ART. 4 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che costituiscono oggetto del presente Capitolato, di cui all’articolo 1 precedente, risultano

dalla documentazione allegata.

Le opere in appalto comprendono:

ART. 5 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano dai disegni di

progetto e dagli elementi descrittivi del presente Capitolato forniti a complemento dei disegni, salvo

quanto sarà precisato dalla Direzione lavori in corso d’opera per la esatta interpretazione del progetto e

per i dettagli di esecuzione.

La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive che non risultassero dagli elaborati tecnici

allegati al contratto, dovrà essere richiesta dall’Appaltatore al Direttore lavori a mezzo di lettera

raccomandata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei

lavori.

ART. 6 - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO

Le attrezzature tecniche ed i relativi cablaggi indicate nelle tavole di progetto non fanno parte delle

opere previste nel presente appalto.

ART. 7 - CONDIZIONI DELL’APPALTO

Per il fatto di accettare l’esecuzione dei lavori sopra descritti l’Appaltatore ammette e riconosce

pienamente:

di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato speciale e delle

condizioni locali;

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di aver visitato il luogo dove debbono eseguirsi i lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di

accesso, delle cave e della provenienza dei materiali da costruzione e le condizioni del suolo;

di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative

all’appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione

dell’opera;

di aver esaminato il progetto in ogni suo componente ; dichiara pertanto di accettare il progetto nella

sua interezza senza condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua correttezza e validità;

di aver giudicato - nell’effettuare l’offerta - i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli

elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei

trasporti.

L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi

elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non

escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per

esplicita dichiarazione del presente Capitolato speciale d’Appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell’Impresa appaltatrice equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tute le norme

che regolano il presente appalto, compreso il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche

approvato con D.M. 145/2000

In particolare l’Impresa appaltatrice, all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare

per iscritto, a norma degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole tutte contenute nelle

suddette disposizioni di Legge e di regolamenti e del presente Capitolato.

ART. 8 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse dall’Amministrazione appaltante, sentito il

Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di Legge e regolamentari ;

per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l’intervenuta

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione

che possono determinare, senza l’aumento di costo significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o

di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;

per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso

d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase di progettazione;

d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la

realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tale caso si Direttore di lavori è tenuto a dare,

senza ritardo, comunicazione al responsabile unico che a sua volta ne dà immediatamente

comunicazione al progettista.

Ove le varianti di cui al precedente punto d), eccedano i quinto dell’importo originario del contratto, si

procederà alla risoluzione del contratto e ad indizione di una nuova gara alla quale è invitato

l’aggiudicatario iniziale.

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La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo

di contratto.

L’appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziative variazioni e/o addizioni ai lavori

assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione

lavori.

Delle varianti e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione dei Lavori, ciò

anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante

l’esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore

stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato all’Amministrazione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di

dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto

e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Sono inoltre ammesse nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione le varianti in aumento o in

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino

modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e

imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In conseguenza alle predette varianti, il Responsabile della fase di esecuzione determinerà gli eventuali

costi perla sicurezza e salute del cantiere per quanto già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi

prezzi concordati; e quantificherà gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non

saranno comunque soggette al ribasso d’asta.

Per le varianti ordinate le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso

ogni altro metodo ma saranno comunque compensate a corpo e non a misura.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

ART. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEG GI E REGOLAMENTI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,

l’appalto è soggetto all’osservanza specifiche norme riguardanti i lavori pubblici

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; L’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

DPR 5-10-2010 n. 207;

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Dlgs 12-4-2006 N. 163;

Capitolato generale d’appalto (DM LP - 19 aprile 2000, n. 145)

L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori ;

delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel

quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N..I. delle norme C.E.I.., delle tabelle CEI-UNEL, anche

se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero

eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell’Appaltatore

equivale a dichiarare di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti

norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

Capitolato speciale d’appalto - Norme Amministrative;

Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 145/2000;

Capitolato tecnico generale per la “Qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni

categoria di lavoro - ordine da tenersi nell’andamento dei lavori” (allegato);

Lista delle categorie di lavoro e delle forniture;

Garanzia fideiussoria;

Polizze assicurative di legge (C.A.R. – R.C.T. – R.C.O.);

Tavole grafiche di progetto;

Relazione acustica;

Relazione impianti

CSA (Capitolato speciale di appalto);

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Garanzia a corredo del contratto:

prima della stipula del contratto, l’impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per

cento dell’importo contrattuale.

Nel caso di ribasso superiore al dieci per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti

sono quelli eccedenti il 10%.

Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al venti per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di

due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, che aggiudica l’appalto al

concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto

adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 7 Agosto 2017

La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di

danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che

l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito

dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in

cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da

eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimorso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai

risultati della liquidazione finale. Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, l’Amministrazione può,

senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

L’appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto

valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

Resta convenuto che la cauzione rimarrà in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori

che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui all’art. 360 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, qualora la rata di saldo dovuta all’Appaltatore non sia allo

scopo sufficiente, a giudizio dell’Amministrazione appaltante.

fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente

autorizzata), ai sensi della Legge 10/06/1982 n° 348 s.m.i.

Nel caso di inadempienze contrattuali l’ente appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della

cauzione di cui all’art.11.1.2 ; ed inoltre l’appaltatore deve reintegrare nel termine che gli è prefisso,

qualora l’ente appaltante debba valersi di essa in tutto od in parte durante l’esecuzione del contratto.

La medesima garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del Certificato di collaudo

provvisorio con esito positivo, da inoltrarsi dal Collaudatore alla Stazione appaltante a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

Riduzioni delle garanzie

L’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso

della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per

lavori particolari, l’appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno

dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi

grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente

manifestati.

Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni

che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando

a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni,

verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un

anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 8 Agosto 2017

A garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata,

sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno

svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli

enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di

trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.

ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Le spese di contratto sono a carico dell’impresa appaltatrice e qualsiasi altra spesa dipendente in

qualsiasi modo da contratto, senza diritto di rivalsa;

Termine di stipula del contratto:

L’appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito dalla Legge.

Cessioni e procure:

Le cessioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a titolo di corrispettivo

d’appalto possono essere effettuate secondo i contenuti e le modalità disciplinate dalla Legge.

ART.14 - Subappalti e cottimi

E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 18, terzo comma, Legge 19 marzo 1990, n. 55,

come sostituito dall’articolo 34, prima comma, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e poi dall’articolo 34,

primo comma, Legge 109/94, di cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori oggetto del presente

contratto a meno che non intervenga, da parte dell’Amministrazione, una specifica autorizzazione

scritta.

ART. 15 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AP PALTATORE

Oltre agli altri oneri del Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile

2000, n. 145 ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico

dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, compresi nell’importo contrattuale:

La pulizia generale della zona interessata dai lavori, incluso il taglio di alberi, di siepi e rampicanti.

Oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più

moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere

prestabilite, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere.

L’approntamento delle opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori compresi gli oneri del

montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell’eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre, devono essere seguite la prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione

della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o

sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici

di protezione collettiva, l’Impresa deve far ricorso alla segnaletiche di sicurezza, allo scopo di:

avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 9 Agosto 2017

prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori vengono

arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l’Amministrazione appaltante, la

Direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità,

tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture assicurative citate in precedenza.

Per quanto sopra, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed i trasporto nei luoghi di deposito, situati all’interno del cantiere,

od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché la buona conservazione e la

perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da

altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante garantendo il perfetto espletamento di tali

operazioni. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e

manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero

dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario avente la qualifica di

cui all’articolo 21 del presente capitolato speciale, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi

d’opera nello stesso esistenti anche se di proprietà dell’Amministrazione o di altre ditte, nonché di tutte

le opere già eseguire o in corso di esecuzione.

L’adozione nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell’acqua, dell’energia elettrica, del telefono,

della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere. L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di

concedere, con il rimborso delle spese l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o

lavori per conto dell’ente appaltante.

La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione

dei lavori di uno o più cartelli indicatori che dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate

nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL con indicati

anche, secondo il disposto dell’articolo 18 comma 6, della legge 55/1990 e successive modifiche ed

integrazioni, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi all’abilitazione delle

stesse all’esecuzione dei lavori da realizzare ai sensi del D.P.R. 34/2000.

Giornalmente, presso l’ufficio di cantiere, devono essere a disposizione della Direzione dei lavori le

seguenti notizie statistiche sull’andamento dei lavori:

elenco nominativo degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative;

lavoro eseguito;

cause relative la mancata lavorazione.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 10 Agosto 2017

Il pagamento delle tasse e l’accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le

autorizzazioni per eventuali opere di presidio. Occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati,

interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali.

Il libero accesso alla Direzione dei lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi

momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali.

L’assunzione, ove l’Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e

regolarmente iscritto all’Albo di categoria quale direttore tecnico del cantiere; il nominativo ed il domicilio

del direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla Direzione lavori per iscritto, prima

dell’inizio dei lavori. Onere previsto anche dall’articolo 17 del presente Capitolato.

La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le

picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d’opera,

contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in

esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione lavori.

L’esecuzione presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo

ordinati dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a

quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di sigilli

a firma del Direttore lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.

Ogni onere, che fosse prescritto dalle leggi in vigore, per denunce, approvazioni, licenze, collaudo ecc.

relativo a tutti gli impianti (fognate, idrico, elettrico, riscaldamento ecc.) i cui progetti, forniti dalla

Stazione Appaltante, costituiscono parte integrante della documentazione di appalto. L’Impresa

appaltatrice è tenuta a fornire all’Ente appaltante, una volta ultimati i lavori, tre copie complete dei

disegni più una copia su carte riproducibile di quanto realizzato a norma della Legge 46/90, comprese le

prescritte certificazioni di conformità.

Le spese per la fornitura di fotografie, nel formato cm. 18 x 24, delle opere in corso nei vari periodi

d’appalto, nel numero indicato dalla Direzione lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato

d’avanzamento.

La presentazione alla Direzione lavori per l’approvazione, della campionatura completa di tutti i

materiali, manufatti, prodotti ecc., previsti o necessari per dare completamente finita in ogni sua parte

l’opera oggetto dell’appalto.

Gli adempimenti e le spese connessi al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M.

16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della documentazione in

precedenza già inoltrata dall’Ente appaltante, sollevando l’Amministrazione appaltante, la Direzione dei

lavori da ogni adempimento e responsabilità.

L’espletamento di quanto sopra vincolerà l’emissione della rata di saldo lavori.

La consegna e l’uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere sottoposte

a collaudo e senza che l’Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però,

richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili

danni che potessero derivare ad esse.

Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d’opera, impianti di sua proprietà, materiali di

rifiuto lasciati da altre ditte entro un mese dal verbale di ultimazione.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 11 Agosto 2017

L’Impresa dovrà provvedere, prima della consegna, all’accurata pulizia generale di tutti gli alloggi ed in

particolare dovrà eliminare ogni traccia di vernice e di calce dalle murature, dai pavimenti delle

abitazioni, delle scale e dei balconi. Sarà tenuta altresì alla pulizia degli apparecchi igienico-sanitari, con

particolare riguardo alla totale asportazione delle protezioni in carta applicate ai bordi stessi.

Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che la Direzione lavori e/o i collaudatori, anche in corso

d’opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre.

Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall’attuazione del piano delle misure per la sicurezza e

coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 49/96 e allegato al contratto

Il tutto come meglio indicato al successivo articolo 23 del presente Capitolato.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo ordinato del materiale usato per le

pavimentazioni interne ed esterne, i rivestimenti, le coperture, ecc. precisato dalla Direzione lavori con

opportuno Ordine di Servizio.

ART. 16 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

Così come stabilito dagli articoli 4 e 6 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/2000,

l’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona

fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per

l’esecuzione dei lavori, restando sempre, l’Appaltatore stesso responsabile dell’operato del suo

rappresentante.

Tale persona, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà essere immediatamente sostituita senza bisogno

di alcun speciale motivo e senza indennità di sorta per l’Appaltatore o per il suo rappresentante

sostituito. In particolari casi potrà essere richiesta la specifica dimora del rappresentante tecnico entro

la Provincia ove ha sede l’Ente appaltante.

Resta inteso che il domicilio legale presso il quale l’Ente appaltante e la Direzione lavori, in ogni tempo,

potrà indirizzare ordini e notificare atti giudiziari, sarà la sede dell’Impresa aggiudicataria dichiarata in

sede di presentazione dell’offerta.

ART. 17 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RIS CUOTERE

I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone

espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare; gli atti da cui risulti tale

designazione sono allegate al contratto.

La cessazione o la decadenza dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve

essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In difetto nessuna responsabilità può

attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.

ART. 18 - LAVORI IN ECONOMIA

Tutte le opere sono compensate a corpo e non a misura

Il prezzo contrattuale indicato nella Lista delle Categorie di Lavoro e delle Forniture è fisso e invariabile.

Lavori in economia

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 12 Agosto 2017

Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili,

possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal direttore dei

lavori e verranno rimborsati sulla base dell’Elenco Prezzi allegato al contratto o dei prezzi elementari

dedotti da listini ufficiali o da listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti

di mercato.

L’effettiva necessità, le caratteristiche e l’urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto

dovranno risultare da apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal

responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dalla Stazione appaltante prima

dell’esecuzione dei lavori previsti.

L’effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di

registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite

in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto

principale d’appalto per la contabilizzazione di lavori.

ART. 19 - PREZZO CHIUSO

Come previsto dalla legge vigente non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il

primo comma dell’articolo 1664 del Codice Civile.

Viene, a norma del quarto comma del citato articolo 26 della su menzionata Legge, applicato il prezzo

chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto della variazione offerta,

ART. 20 - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L’Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l’obbligo di far osservare ai dipendenti ed

agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per

insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l’Appaltatore sarà in ogni

caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi

operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel

cantiere.

ART. 21 - CUSTODIA DEI CANTIERI

La eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata, così come previsto dalla Legge. 646, a

persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l’Appaltatore dovrà comunicare

all’Amministrazione ed al Direttore dei lavori le generalità del personale addetto alla guardiania, nonché

le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

ART. 22 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle

assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e

vecchiaia, contro le tubercolosi; il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito

all’articolo 36 dello stesso a tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso

d’appalto.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 13 Agosto 2017

L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto

del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla

categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la

categoria venga successivamente stipulato ; l’appaltatore è, altresì responsabile, in solido

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

L’appaltatore si obbliga, altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che lo

stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa appaltatrice non può opporre

eccezioni all’Ente appaltante né a titolo di risarcimento dei danni.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull’importo netto progressivo dei

lavori una ritenuta dello 0,50% e se l’Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi

provvede l’Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori

responsabilità dell’Appaltatore.

ART. 23 - PIANO DI SICUREZZA

Le prime indicazioni sulla sicurezza sono parte integrante del contratto di Appalto predisposto dalla

Stazione Appaltante,

L’appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nelle indicazioni di sicurezza

allegato al contratto e predisposto dalla stazione appaltante.

Tale piano potrà essere aggiornato in sede di esecuzione in funzione di nuove esigenze nate durante

l’esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell’impresa.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori presenti in cantiere dovranno venire segnalati al coordinatore

per l’esecuzione che si occuperà di effettuare operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le

squadre presenti in cantiere.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive che

sorgeranno dal rispetto delle indicazioni di sicurezza.

Il fatto che il piano di sicurezza sia predisposto dalla stazione appaltante non esime l’appaltatore dalla

sua diretta responsabilità legata al rispetto di tutte le norme al datore di lavoro.

L’impresa non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza

contenute nel piano.

L’impresa entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, potrà

consegnare alla stazione appaltante eventuali proposte integrative del piano di sicurezza.

L’impresa appaltatrice è obbligata, a predisporre un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei

lavori, da considerare come piano di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Quanto sopra

deve essere predisposto entro il medesimo termine di trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque

prima della consegna dei lavori.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 14 Agosto 2017

ART. 24 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’

L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione, dell’osservanza delle norme di cui

all’articolo precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei

casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia

stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri

diritti dell’Amministrazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall’Amministrazione

o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione stessa comunicherà all’appaltatore e,

se del caso, anche all’ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del

venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione così come accantonate

a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.

Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l’ispettorato

del lavoro non sia stato accertato che si obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezioni

all’Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 25 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori, così come previsto dall’art. 123 del Regolamento Generale, dovrà essere

effettuato entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso d’urgenza, sotto le riserve di

legge ai sensi dell’art. 337 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, per i cottimi fiduciari il termine

decorre dalla data di accettazione dell’offerta.

La consegna sarà effettuata con le modalità di cu al DPR 5-10-2010 n. 207 e al

Dlgs 12-4-2006 N. 163, qualora non avvenga nel termine stabilito per fatto dell’Amministrazione,

l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

L’appaltatore dovrà iniziare l’impianto di cantiere ed i lavori non oltre 15 giorni dalla data del verbale di

consegna; in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 50,00 (Euro cinquanta/00); ove il

ritardo dovesse ingiustificatamente superare 40 giorni dalla data del verbale di consegna

l’Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto ed all’incameramento della cauzione.

L’appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere

l’Amministrazione ed al direttore dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla

data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti

quadrimestrali, durante l’esecuzione degli stessi la copia dei versamenti e periodicamente, con cadenza

quadrimestrale, durante l’esecuzione degli stessi la copia dei versamenti contributivi, previdenziali,

assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva. Il direttore dei

lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei

certificati di pagamento.

ART. 26 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVOR I - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell’appalto resta stabilito in 40 giorni naturali,

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, comprensivi di tutti gli oneri indicati

nel presente capitolato e specificatamente degli oneri indicati nell’art. 16.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 15 Agosto 2017

La penale pecuniaria, per il tempo in più eventualmente impiegato oltre il termine precedentemente

fissato, sarà pari al 40 euro giornaliera , dell’importo contrattuale, aumentata delle spese di direzione,

contabilità ed assistenza ai lavori sostenuto dall’Ente appaltante per effetto della maggiore durata dei

lavori.

.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 119 del Regolamento Generale, il periodo di

ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo

dei lavori ed il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere le opere.

Ai sensi dell’art. 1382 del codice civile l’impresa appaltatrice riconosce espressamente l’essenzialità del

termine fissato per l’ultimazione dei lavori e pertanto, in aggiunta alle disposizioni del Capitolato

generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 accetta espressamente

l’applicazione oltre alla penale ed alle spese di assistenza, anche l’onere del risarcimento degli ulteriori

danni eventualmente verificatesi anche ove richiesti da terzi.

ART. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROG HE

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel Capitolato generale

d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) e nel Regolamento Generale.

ART. 28 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVO RI

In genere l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè ciò, a giudizio della direzione dei lavori, non sia

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interesse dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione dei lavori nel modo che

riterrà più conveniente senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali

compensi.

Nel caso di sospensione dei lavori l’appaltatore deve adottare di ogni provvedimento necessario per

evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite. Restano inoltre a

carico dell’appaltatore gli obblighi di risarcimento degli eventuali conseguenti al mancato od insufficiente

rispetto della presente norma.

ART. 30 – PROGRAMMA ESECUTIVO DELL’IMPRESA

, l’appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo nel

quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni:

Una previsione sulla durata dell’esecuzione delle singole lavorazioni;

L’ammontare presunto (parziale e progressivo) dell’avanzamento dei singoli lavori alle date

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 16 Agosto 2017

ART. 31 - ANTICIPAZIONI DI SOMME

L’Amministrazione può far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non

comprese nel contratto e l’appaltatore, in tal caso, deve corrispondere direttamente ai singoli creditori,

ritirandone formale quietanza, le somme che la direzione dei lavori gli abbia ordinato per iscritto di

pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni.

Sulle somme anticipate è dovuto all’appaltatore un interesse dei sei per cento all’anno in ragione del

tempo trascorso dal giorni dell’eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.

ART. 32 - PAGAMENTI IN ACCONTO – RATA DI SALDO

L’Ente appaltante, in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a

norma del capitolato, accrediterà all’impresa acconti ogni qualvolta l’avanzamento dei lavori, certificato

dalla direzione lavori, al netto della quota parte degli oneri della sicurezza, ed al netto delle prescritte

ritenute, raggiunga l’importo di € 10.000,00.

L’appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli

previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’appaltatore stesso possa addurre

a giustificazione della loro esecuzione.

L’ammontare di ogni acconto dovrà risultare:

da pagamenti in corso d’opera delle opere a corpo saranno determinati sulla base delle aliquote

percentuali definite nel prospetto di cui all’art. 3 relativa tabella, e la contabilizzazione sarà effettuata in

relazione alla quota parte di lavori effettivamente eseguiti;

Le quantificazioni del predetto quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori

a corpo potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione

vigente in materia (varianti).

L’importo complessivo del compenso a corpo previsto per la realizzazione dell’intera opera deve

intendersi fisso ed invariabile.

Il pagamento della rata di saldo, il cui importo non dovrà essere inferiore al 2% (due percento)

dell’importo di aggiudicazione delle opere, avviene entro 30 giorni dalla data di emissione del Collaudo

provvisorio, previa presentazione da parte dell’appaltatore della garanzia fideiussoria di legge.

I tempi prescritti dal capitolato per l’emissione dei certificati di pagamento si intendono decorrenti dalla

data di comunicazione scritta e documentata dell’appaltatore del raggiungimento dell’importo stabilito

per i pagamenti in acconto, di cui al presente articolo.

E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità

indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. Si precisa e conferma che

l’esecuzione delle opere, benchè ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata all’importo contrattuale.

L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale

non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’Impresa esecutrice l’importo contrattuale, l’impresa

stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L..

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 17 Agosto 2017

Le trattenute di ogni rata serviranno a maggiore garanzia della esatta e completa osservanza ed

esecuzione del contratto e verranno pagare all’Assuntore dopo l’emissione del certificato di collaudo

provvisorio con esito positivo.

Approvazione del Responsabile del procedimento, saranno contabilizzate e liquidate unitamente agli

acconti maturati.

La liquidazione si effettuerà soltanto dopo l’apposizione della firma da parte dell’Impresa Appaltatrice

sul registro di contabilità, come prescritto dal Regolamento DPR 5-10-2010 n. 207 e del Dlgs 12-4-

2006 N. 163;

L’Appaltatore in occasione dell’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori provvede a trasmettere

all’Amministrazione, tramite la Direzione Lavori, la documentazione attestante il regolare assolvimento

degli obblighi contributivi previsti.

In caso di accertata irregolarità contributiva dell’Appaltatore la Stazione appaltante provvederà alla

trattenuta del 20% (ventipercento) delle somme da corrispondersi; trattenuta che verrà corrisposta ad

avvenuta regolarizzazione.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, che dovrà essere presentata in occasione

della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell’avviso di pagamento.

La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

La rata del saldo finale non dovrà essere inferiore al 2% dell’importo di aggiudicazione delle opere.

ART. 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’appaltatore per iscritto alla

Direzione dei lavori che, così come previsto dal Regolamento D.P.R. n. 554/99, procederà alle

necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate,

l’apposito certificato di ultimazione.

ART. 34 - CONTO FINALE

Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 554/99, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre

mesi della data di ultimazione dei lavori.

Art. 35 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE – RISERVE

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all’esecuzione dei lavori vengono comunicate

dal direttore dei lavori o dall’appaltatore al responsabile del procedimento che provvederà ad

organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi

sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.

Nel caso le contestazioni dell’appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori dovrà

redigere un verbale in contraddittorio con l’appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni)

relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all’appaltatore che dovrà

presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le

risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il verbale e le osservazioni dell’appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento.

Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 18 Agosto 2017

La decisione in merito alle contestazioni dell’appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del

procedimento e comunicata all’appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere

riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di riserve dell’appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei

lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:

l’appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;

– entro i successivi quindici giorni l’appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve

sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell’indennità e l’entità degli

importi cui ritiene di aver diritto;

– il direttore dei lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul

registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a

definire i fatti e valutare le richieste economiche dell’appaltatore.

ART. 36 - TERMINI E VISITA DI COLLAUDO

Collaudi in corso d’opera

Durante l’esecuzione dei lavori l’Ente appaltante potrà effettuare operazioni di collaudo volte a verificare

la piena rispondenza delle caratteristiche delle opere in corso di realizzazione con quanto richiesto negli

elaborati di contratto.

Le operazioni di collaudo saranno comunicate all’Impresa Appaltatrice con un preavviso di dieci giorni

rispetto alla data stabilita.

La Ditta Appaltatrice è altresì tenuta a fornire mezzi tecnici e l’assistenza richiesta dal Direttore dei

lavori per l’effettuazione dei collaudi stessi.

Collaudo parziale

E’ facoltà dell’Ente appaltante richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o

totale delle opere eseguite.

In tale caso di provvederà ad un collaudo parziale delle opere da realizzare.

Collaudo - Rata di saldo

Il collaudo dell’opera ha per scopo l’accertamento della rispondenza del progetto eseguito alle previsioni

contrattuali e la verifica della conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste nel progetto e

nel Capitolato Speciale.

Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla

data di emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

L’assuntore dovrà eseguire, a suo carico, entro il termine stabilito dalla Direzione lavori, tutte quelle

opere che fossero prescritte in sede di collaudo.

Il pagamento della rata di saldo, il cui importo non dovrà essere inferiore al 2% (due percento)

dell’importo di aggiudicazione delle opere, avviene entro novanta giorni dalla data di emissione del

Collaudo provvisorio, previa presentazione da parte dell’appaltatore della garanzia, della fideiussoria.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 19 Agosto 2017

La corresponsione della rata di saldo è sospesa se l’appaltatore è inottemperante con le norme vigenti

in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori ed in materia previdenziale ed obblighi

contributivi; e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto all’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell’opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data del collaudo definitivo, sarà a carico

dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria e l’esecuzione di tutte le opere per l’eliminazione di eventuali

vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l’Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia

previsto dal Codice Civile.

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad

insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall’Ente medesimo,

addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.

Per quanto riguarda gli impianti ascensori, l’impresa costruttrice, tramite la Ditta installatrice, sarà tenuta

alla manutenzione ordinaria degli impianti per la durata di un anno dalla messa in funzione degli stessi.

ART. 38 - PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA

L’Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.

Quando l’Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all’Impresa appaltatrice per

mezzo di lettera raccomandata, quest’ultima non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né

potrà reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte dell’Ente appaltante delle predette opere avverrà nel termine perentorio

che sarà fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo di altra persona all’uopo

delegata ed in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Tale presa in possesso potrà essere ritardata per eccezionali eventi, comunque per un periodo non

eccedente i termini di emissione del certificato di collaudo.

In tal caso l’appaltatore non potrà reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita conservazione

delle opere eseguite fino al termine previsto precedentemente, oltre alla custodia del cantiere come

previsto all’articolo 21 del presente Capitolato.

ART. 40 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa saranno deferite alle competenze

esclusive del Foro di Torino.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 20 Agosto 2017

ART. 41 - FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PE R GRAVE INADEMPIMENTO

L’Amministrazione intende avvalersi della facoltà in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per

grave inadempimento del contratto dell’originario appaltatore, d’interpellare il secondo classificato, al

fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni

economiche già proposte in sede di offerta.

In caso di fallimento del secondo classificato l’Amministrazione potrà interpellare il terzo classificato e,

in tal caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni offerte dal secondo classificato.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 21 Agosto 2017

2. PARTE OPERE ACUSTICHE EDILI E DI ARREDO

Art. 1. Designazione delle opere da eseguire

Le opere qui descritte riguardano la correzione acustica dell’interno della Regia del conservatorio, non

concernendo in maniera assoluta opere di isolamento acustico, che sono già state assolte e realizzate

in un precedente lotto di lavori, regolarmente conclusi.

Tali opere scaturiscono dai risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate in data 05 aprile 2017 e descritti

nella relazione del Dott. Marco Fringuellino (in seguito relazione) a cui si rimanda per ogni

approfondimento e come detto costituisce parte integrante del presente CSA, e sostanzialmente

riguardano:

lavori edili preliminari (paragrafo 3.1.1 relazione su richiamata), con fornitura di Pannelli Acustipan della

Eurocustic o analoghi.

Oneri vari (tiro al piano materiali, predisposizione, allestimento, fissaggio di attrezzature quali monitor

video, ecc.).

Oneri di vari (tiro al piano materiali, predisposizione, allestimento, fissaggio di attrezzature quali monitor

video, ecc.)

Posa in opera di elementi in tessuto tesato (paragrafo 6 relazione di progetto) tipo Bass traps Fessurate

in topakustik (paragrafo 7.1 relazione di progetto).

Baffles posteriori al topakustik (paragrafo 7.3 relazione di progetto).

Tipo Bass trap Tipo B casse stereo; Bass trap Tipo C al sofitto, Bass trap Tipo D laterali, Bass trap Tipo

E flutter Free.

Finitura tinteggiata per flutter free.

Schroeder cm 180x110x35 max.

Alloggiamenti casse integrati nel frontale e nelle basstrapp.

Canaline perimetrali e rifiniture a terra e silenziatore per foro cavedio.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 22 Agosto 2017

Per ottenere il massimo risultato acustico, in accordo con gli accreditati riferimenti degli enti

internazionali (come l’AES appunto), la progettazione acustica dovrebbe coinvolgere tutti gli elementi

edili, come la scelta della pianta, il corretto dimensionamento del rapporto delle lunghezze dei lati, la

volumetria, la possibilità di non avere parallelismi tra le pareti, ecc. Nel caso in esame non è stata

disponibile tutta questa libertà progettuale, in quanto la stanza è già esistente, con la propria pianta, il

proprio volume e determinate lunghezze dei lati. Ciò comporta che tutti i fenomeni stazionari siano già

definiti e non variabili, se non in senso correttivo. Il presente progetto è dunque volto a migliorare il più

possibile una situazione preesistente.

Art. 2. Classi di reazione al fuoco dei materiali

Tutti i materiali che andranno posati per la realizzazione delle opere di acustica degli interni, devono

presentare la classe di reazione al fuoco più bassa possibile, in modo da rendere la camera

soddisfacente alle norme di legge vigenti.

Per quanto riguarda i manufatti in legno realizzati su misura, occorre effettuare la verniciatura totale

degli elementi, prima della posa, con vernice intumescente pigmentata, per rendere la struttura lignea in

classe 1 per la protezione contro il fuoco.

Art. 3. Riferimenti normativi

Ad oggi il quadro normativo più completo è riassunto dal documento tecnico AES TD 1001.1.01-10

(2001), il quale raccoglie, integra ed estende gran parte della materia relativa alla realizzazione di

ambienti per l’ascolto critico e dei sistemi di sonorizzazione degli stessi, con particolare riferimento alle

considerazioni esposte nelle raccomandazioni ITU-R BS 775-1, ITU-R BS 1116-1 ed EBU Tech 3276. Il

documento raccoglie inoltre le raccomandazioni espresse dal Japanese HDTV multichannel sound

forum, relative alla realizzazione di piccole e medie regie audio per la TV ad alta definizione, in gran

parte simili a quelle occidentali.

Art. 4.Criteri di verifica dimensionali

Per i criteri di verifica dimensionale si rimada alla relazione ove si possono verificare le adempienze

del presente progetto rispetto alle richieste espresse nel documento tecnico AES TD 1001.1.01-10

(2001). La regia appare assolutamente soddisfacente come regia stereo, mentre risulta troppo piccola

per essere una regia multicanale High End

Art. 3. Opere preliminari

Occorre innanzi tutto precisare che le quote e le misure indicate in progetto sono orientative e

finalizzate soprattutto alla quantificazione delle opere da eseguire.

Sarà cura dell’appaltatore il rilievo puntuale e la verifica dimensionale, sia per una corretta e calibrata

esecuzione delle opere sia in quanto l’appalto è a corpo e non a misura.

Prima di iniziare la costruzione delle strutture deputate all’acustica degli interni, è necessario adempiere

alle seguenti opere preparatorie.

Opere murarie

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 23 Agosto 2017

Come disegnato nella tavola delle demolizioni-costruzioni occorre smontare l’attuale porta di

accesso del cavedio ed il tratto di parete che la contiene fino alla quota 210 cm, mantenendo la parete

esistente da quota 210 cm fino al soffitto.

Ricostruire fino a quota 210 cm la parete su cui era la porta smontata, proseguendo linearmente la

parete del cavedio, ottenendo la congiunzione ortogonale con il muro lato nord, con la stratigrafia CP2

del precedente lotto di costruzione degli isolamenti (ossia parete in cartongesso ad orditura singola da 5

cm, rivestita da un alto con una lastra di cartongesso standard da 1,25 cm, e dall’altro con doppia lastra

di cartongesso standard da 1,25 cm; all’interno dell’orditura si inseriscano pannelli in lana minerale dello

spessore di 5 cm).

Tamponare orizzontalmente a quota 210 cm, realizzando un congiungimento fra la nuova parete

(costruita fino a quota 210 cm) e la parete esistente (rimasta da quota 210 cm in su), come visibile nella

tavola di disegno Pianta soffitti.

Posare la porta del cavedio che è stata rimossa, sulla porzione di parete dirimpetto alla porta di

ingresso della regia.

Confinare a terra, con un’opera di tamponamento, tutta la parete che separa la sala regia dal cavedio,

sotto il pavimento rialzato, in modo tale che i vani al di sotto del pavimento rialzato non siano

comunicanti fra regia e cavedio. Unica eccezione sarà rappresentata da piccole aperture (poi sigillate

acusticamente a posteriori) destinate al passaggio degli impianti elettrici e dei cablaggi audio. Un

materiale idoneo a tale scopo potrebbe essere il setto acustico realizzato con materiale tipo

ACOUSTICPAN della Eurocoustic.

Art. 4. SCELTE ESTETICHE

Le scelte estetiche (colore dei tessuti, essenze dei legni, ecc.) sono lasciate al gusto finale della

committenza. Tuttavia ogni scelta esteica va sottoposta alla preventiva approvazione della Direzione dei

Lavori (ad es. essenze lignee, coloriture, tessute e finiture in genere.

Art. 5 Accettazione dei materiali

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione

da parte della Direzione dei lavori, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla

presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si

dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.

La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Direzione dei lavori ovvero non

sottoposti alla prescritta approvazione, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

Art. 6. Qualità e caratteristiche dei materiali

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e

devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute

all'uso cui sono sottoposti durante l'esercizio.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 24 Agosto 2017

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme Nazionali ed

Internazionali ufficialmente riconosciute, debbono comunque riportare il marchio CEE.

.

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno

pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.

Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei

Paesi della CE e debbono essere forniti di scheda tecnica ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la

simbologia del CEI e la lingua italiana.

La Direzione dei lavori indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso

laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Direzione dei lavori, la quale si assumerà le sole

spese per fare eventualmente assistere alle prove di propri incaricati.

Art. 7. Verifiche e prove in corso d'opera degli im pianti

Durante il corso dei lavori, l'Direzione dei lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sulle

opere o parti degli stessi, in corso di esecuzione, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora

non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto approvato.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli

stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.),

nonché in prove parziali di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra

accennato.

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.

art. 8. Simmetria della regia

Nella regia deve essere presente un asse di simmetria per l’ascolto stereo, riportato nelle tavole

progettuali e corrispondente alla linea di sezione S/1. Questa simmetria è richiesta non solo della

stanza a livello edilizio ed architettonico, ma a TUTTI GLI INSERTI, GLI ALLESTIMENTI E GLI

ARREDI PRESENTI NELLA REGIA, I QUALI DEVONO ESSERE RIGOROSAMENTE SIMMETRICI

RISPETTO A TALE ASSE .

Infatti: La posizione ottimale di ascolto (sweet spot) è situata sull’asse di simmetria principale (asse

stereo)

La consolle va posta centrata simmetricamente alla distanza di 174 cm dal muro frontale (a quota 1,2

m), ossia a 120 cm dal filo esterno della bas trap frontale fessurata in Topakustik) (misure di progetto da

verificare in corso d’opera).

Anche la postazione di lavoro frontale al fonico, dovrà essere il più possibile contenuta per evitare

riflessioni spurie che contaminano il campo diretto proveniente dagli ascolti, creando inoltre possibili

spiacevoli effetti di “comb filtering”.

Il progetto riguarda una Regia in formato 5.2, che va realizzata secondo le specifiche tecniche ITU-R

BS 775-1 e ITU-R BS 1116-1, posizionando le cinque sorgenti full range come visibile in Fig.6 della

relazione, tenendo conto che esiste una tollerabilità di +/- 10° sull’angolo di riferimento di 110° dei canali

posteriori.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 25 Agosto 2017

art. 9. Disconnessione dei main monitors

In tutte le zone del pavimento che risulteranno posteriori alle bass traps fessurate (di cui al paragrafo 7

della relazione), andrà smantellato il pavimento rialzato attualmente presente, lasciando libero il

pavimento del rustico.

I main monitors devono essere posti su un adeguato supporto che:

- poggi sul pavimento del rustico liberato;

- li ponga ad una altezza dalla quota del pavimento rialzato della regia di 110 cm;

- presenti una inclinazione verso il basso di circa 11° rispetto all’orizzontale.

Il supporto deve essere molto rigido e massiccio, disconnesso dal pavimento e da qualsivoglia altra

parte della struttura, tramite interposizione di gomma antivibrante tipo ISOLOSS LS 1550 della SOGIMI,

spessore 1 cm. Sopra la gomma (che poggia direttamente sul pavimento del rustico liberato) può

essere consigliato posizionare una pianella pesante (pietra o marmo) o eventualmente realizzare una

base con una gettata di cemento, e sopra di essa appoggiare i supporti dei monitor. Se questi fossero

cavi sarebbe bene riempirli di materiale inerte che ne aumenti il peso (es. sabbia). Tutto ciò per

diminuire la frequenza di risonanza dei supporti ed evitare così contaminazioni spurie della risposta

all’impulso dovute a EES (Early Early Sounds) che possano propagarsi per via solida.

I monitors devono essere incassati nella parete frontale della bass trap frontale fessurata (paragrafo 7),

facendo attenzione che non vi sia nessun contatto fra la parete stessa e i monitor.

Art. 10. POSIZIONAMENTO DEI SUBWOOFER

I due subwoofer attivi Genelec 7360A SAM hanno le seguenti dimensioni:

altezza: 527 mm

Larghezza: 462 mm

profondità: 365 mm

Essi andranno posizionati per terra, ossia alla quota 0 relativa al pavimento rialzato della regia,

incassati nelle bass trap frontali fessurate (paragrafo 7), facendo attenzione che non vi sia nessun

contatto fra la parete stessa e i monitor.

Essi andranno posizionati con il filo esterno allineato al filo esterno della sorgente GENELEC 1237A

che si trova sopra di loro.

Le specifiche tecniche Genelec richiedono che si lasciato uno spazio di aria libera laterale di almeno 7,5

cm dal lato della porta del bass reflex, come descritto a titolo di esempio nella Fig. 12.

Considerato che il setto frontale fessurato non è una parete solida, questo spazio è sufficiente che sia

lasciato posteriormente alla parete di topakoustik. Si consideri che i baffles presenti dietro la parete

partono da una quota di 25 cm da terra.

Non sono necessari invece spazi ulteriori sulla profondità e sulla altezza.

È bene anche per essi rendere remoto l’amplificatore, estraendolo dalla bass trap frontale fessurata.

Anche i subwoofer devono essere disaccoppiati elasticamente, quindi anche per loro valgonole

considerazioni svolte al paragrafo 5.3 per i main monitors.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 26 Agosto 2017

Art. 11. TESSUTO TESATO E PANNELLI POROSI FONOASSOR BENTI

Tutte le superfici della regia dove specificato nelle tavole architettoniche, dovranno essere rivestite in

pannelli realizzati con tessuti tesati, deputati a nascondere materiale fonoassorbente per le medio-alte

frequenze, ottenendo un'adeguata finitura estetica. La posizione di queste tesature è riportata nelle

tavole architettoniche allegate.

La necessità acustica a riguardo del tessuto tesato è il solo fatto che sia traspirante all’aria, ossia

accoppi il campo acustico della camera con il materiale fonoassorbente nascosto per motivi estetici dal

tessuto stesso. Dunque deve essere un tessuto a trama preferibilmente larga, con bassa resistenza al

flusso dell’aria. Una seconda richiesta è la classe di reazione al fuoco, la più bassa possibile, in modo

da rendere la camera soddisfacente alle norme di legge vigenti. Tutte le altre caratteristiche cadono

sotto le scelte estetiche del committente.

Il montaggio viene eseguito costruendo dei telai in legno grezzo a scomparsa, nei quali vengono inseriti

i materiali fonoassorbenti. Al di sopra di questi materiali si tende il tessuto scelto.

Telaio in legno composto da listelli larghi 4 cm. e profondi 5 cm. Tali listelli saranno saldamente ancorati

a parete attraverso tasselli. E’ consigliata la verniciatura totale dei listelli, prima della posa, con vernice

intumescente pigmentata, per rendere la struttura lignea in classe 1 per la protezione contro il fuoco.

All’interno del telaio in legno saranno applicati pannelli fonoassorbenti porosi, consigliato il poliestere di

densità 40 kg/m3 e spessore 50 mm o di identiche proprietà acustiche, in Euroclasse A1 di reazione al

fuoco, idrorepellenti, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro incombustibile e posizionati sulla

parete con particolare collante in classe 0 di reazione al fuoco, riempiendo l’intercapedine definita dai

listelli.

I pannelli sopra descritti saranno ricoperti da tessuto in classe 1 di reazione al fuoco o minore.

A titolo di esempio si riporta in Fig.13 il tessuto Trevi della PUGI con le caratteristiche visibili in Fig. 14.

della relazione

Area totale richiesta: circa m2 22,5.

Art. .12. PANNELLI ESTERNI

Le bass traps fessurate andranno costruite con una parete in pannelli in MDF spessore 16 mm

(Euroclasse 1 di resistenza al fuoco) nobilitato con rivestimento melamminico, forato e fresato nella

faccia a vista in lamelle separate da scanalature. Il pannello in MDF fresato e forato, è munito, sul retro,

di tessuto SP 60 N in velo vetro per evitare lo spolverio dei pannelli fonoassorbenti posteriori.

La parete deve essere realizzata da lastre in legno fessurato modello tipo TOPAKUSTIK 28/4 M.

COLLAUDO DEI LAVORI E GARANZIE

Art. 13. Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo

Verifica provvisoria e consegna

Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei lavori, la

Direzione dei lavori ha la facoltà di prendere in consegna l’opera, anche se il collaudo definitivo degli

stessi non abbia ancora avuto luogo.

In tal caso, però, la presa in consegna dell’opera da parte della Direzione dei lavori dovrà essere

preceduta da una verifica provvisoria dei lavori che abbia esito favorevole.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 27 Agosto 2017

Art. 14 Collaudo definitivo

Il collaudo definitivo dovrà accertare che i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e

la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale, tenuto

conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 15. Garanzia

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire le opere come realizzate per un periodo di 12 mesi dalla data di

approvazione del certificato di collaudo.

Si intende per garanzia, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta appaltatrice di

riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti i guasti e le imperfezioni che si

dovessero manifestare per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di

montaggio.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 28 Agosto 2017

3. PARTE IMPIANTI ELETTRICI

Art. 1. Normalizzazione

Nel settore degli impianti elettrici per normalizzazione si intende l’insieme dei criteri generali in base ai

quali devono essere progettati, costruiti e collaudati gli impianti stessi.

Art. 2. Unificazione

Nel settore degli impianti elettrici l’unificazione serve a stabilire caratteristiche di materiali, macchine e

apparecchi elettrici per individuare una gamma di prodotti utile a uniformare la produzione a favore della

diminuzione dei costi e di una facilitazione nell’approvvigionamento dei materiali stessi.

Art. 3. Armonizzazione

L’intensificarsi degli scambi commerciali internazionali ha fatto nascere l’esigenza di uniformare le

normative nazionali dei diversi stati in modo da ampliare l’ambito di validità delle norme stesse; tale

attività di uniformazione delle diverse normative nazionali va sotto il nome di armonizzazione.

Art. 4. Comitato Elettrotecnico Italiano e Internat ional Electrothecnical Commission

In Italia il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) svolge il compito di normalizzazione ed unificazione nel

settore elettrico ed elettronico. In ambito mondiale opera l’IEC (International Electrothecnical

Commission), cui sono membri i comitati elettrotecnici nazionali, col compito di emettere tanto

raccomandazioni sulla base delle quali i singoli paesi membri adeguano le proprie normative che norme

tecniche da cui derivano le norme nazionali.

Art. 5. Designazione delle opere da eseguire

Per l'appalto, sono designati gli impianti da eseguire alle condizioni del presente capitolato, che

contempla l'installazione di:

– impianti elettrici utilizzatori per uso domestico e similare;

– impianti di segnalazione comuni per usi civili nell'interno dei fabbricati;

– impianti per segnalazioni automatiche di incendi;

– impianti generali di diffusione sonora;

– impianti di registrazione magnetica;

Art. 6. Definizioni relative a impianti elettrici

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici specificati nell'articolo

precedente, resta inteso che viene fatto implicito riferimento a quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.

Definizioni particolari, ove ritenuto necessario e utile, vengono espresse, in corrispondenza dei vari

impianti, nei rispettivi paragrafi.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 29 Agosto 2017

Art. 7. Opere accessorie e provvisionali

Debbono intendersi per opere provvisionali comprese nell'appalto tutte le opere accessorie direttamente

connesse all'esecuzione degli impianti, ad esempio, apertura e chiusura di tracce, fori passanti nei muri

e nei pavimenti, muratura di grappe, sostegni e simili ecc., mentre sono escluse dall'appalto le opere

murarie e di specializzazione edile, nonché quelle altre opere di rifinitura in genere, conseguenti a

impianti ultimati, come: ripresa di intonaci, di tinte ecc. e tutto ciò che non fa parte del ramo d'arte della

Ditta appaltatrice.

Le prestazioni di ponti, di sostegni di servizio e di ogni altra opera provvisionale occorrente per

l'esecuzione degli impianti, devono far carico alla Ditta appaltatrice, salvo il caso che, per la

contemporanea esecuzione delle opere edilizie, le anzidette opere provvisionali già esistano in loco. In

tal caso, la Ditta appaltatrice potrà fruirne, fermo restando gli oneri che cedono a carico della stessa per

la sicurezza sul lavoro prescritti dalle norme a quel momento vigenti.

Art. 8. Lavori provvisori

Saranno pagati a parte gli eventuali lavori provvisori (ad esempio, allacciamenti e installazioni

temporanee), ordinati di volta in volta per iscritto dalla Direzione dei Lavori, salvo il caso che non sia

previsto un compenso a corpo.

Art. 9. Prescrizioni tecniche generali

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni del

DM 37/2008, del D. Lgs. 81/2008 e loro successive modifiche e integrazioni. Le caratteristiche degli

impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento

vigenti e in particolare essere conformi:

– alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico

Italiano);

– alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice

dell'energia elettrica;

– alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia;

– alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autorità Locali.

Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata, la destinazione o

l'uso di ciascun ambiente, ai fini del rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in

materia antinfortunistica, nonché dalle norme CEI.

Prescrizioni riguardanti i circuiti – Cavi e conduttori:

a) Isolamento dei cavi:

i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e

tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei

circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V,

simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi

previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;

b) colori distintivi dei cavi:

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 30 Agosto 2017

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni

previste dalle vigenti tabelle di unificazione. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono

essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-

verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto

l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

c) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse:

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti

(affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte

tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse,

per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i

conduttori di rame sono:

• 0,75 mm2 per i circuiti di segnalazione e telecomando;

• 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione

e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;

• 2,5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a

2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW;

• 4 mm2 per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale

superiore a 3,6 kW;

d) sezione minima dei conduttori di neutro:

la sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di

fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri

può essere inferiore rispetto a quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm2 (per

conduttori in rame), allorché la corrente massima (compre eventuali armoniche) che si prevede possa

percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla corrispondente corrente ammissibile per la

sezione ridotta del neutro;

e) sezione dei conduttori di protezione, di terra ed equipotenziali: la sezione dei conduttori di terra,

protezione ed equipotenziali, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere

contro i contatti indiretti e tra loro le masse, non deve essere inferiore a quella indicata nelle tabelle

seguenti, estrapolate dalle norme CEI 64-8/5, con le seguenti

accortezze:

- quando un conduttore di protezione è comune a più circuiti la sua sezione deve essere dimensionata

sulla base del circuito di sezione maggiore;

- qualora i materiali del conduttore di fase e di protezione siano differenti la sezione del conduttore di

protezione va dimensionata in modo da avere una conduttanza equivalente a quella ottenuta

dall’applicazione della tabella;

In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di

protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8,

cioè mediante l'applicazione della seguente formula (integrale di Joule):

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 31 Agosto 2017

Sp = (l2 t)1/2 / K

nella quale:

Sp è la sezione del conduttore di protezione [mm2];

l è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto

di impedenza trascurabile [A];

t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s];

K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre

parti e dalle temperature iniziali e finali1.

Nei sistemi TN-C il conduttore PEN, che svolge tanto funzioni di conduttore di protezione che di neutro,

in accordo alla norma CEI 64-8 deve rispettare i seguenti requisiti:

Sezione non inferiore a 10mm2 se in rame o 16 mm2 se in alluminio;

Divieto di installazione di dispositivi di sezionamento e comando;

Isolamento previsto per la tensione più elevata alla quale può essere soggetto.

f) Propagazione del fuoco lungo i cavi:

i cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere

alla prova di non propagazione delle norme CEI 20-35. Quando i cavi sono raggruppati in ambiente

chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i

requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alle norme CEI 20-22.

g) Provvedimenti contro il fumo:

allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile

e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli

ambienti stessi o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme

CEI 20-37 e 20-38.

h) Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:

qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si

trovino a coesistere, in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti

corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o

corrosivi.

Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non

sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI 20-38.

9.1. Canalizzazioni

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e

salvaguardati meccanicamente.

Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o

cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere

concordato di volta in volta con l'Direzione dei lavori.

Negli impianti in edifici civili e similari si devono rispettare le seguenti prescrizioni.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 32 Agosto 2017

Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione.

• Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale

termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in

materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;

• il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al

fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5

quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere

sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza

che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi.

Comunque il diametro interno, per i circuiti di potenza, non deve essere inferiore a 16 mm;

• il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima

pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate

con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi;

• a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione

secondaria dalla linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con

cassette di derivazione; • le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di

derivazione impiegando opportuni morsetti e morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in

modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti

agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone

garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;

• i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e

le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia è ammesso

utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e

siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;

• qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi,

questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso

collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la

tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non

a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente:

NUMERO MASSIMO DI CAVI DA INTRODURRE IN TUBI PROTET TIVI 40/32

Sez. cavi mm2 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4.0 10.0 16.0

n.ro max cavi 22 18 16 14 11 9 8 5

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono essere

disposti in modo da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti,

sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. È inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature,

montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non è

consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano

all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 33 Agosto 2017

I cavidotti saranno in tubazione flessibile in PVC corrugato de 40mm di 32mm a doppio strato NTET da

installare in diversa colorazione secondo l’impiego (cavi di potenza o dati/segnale) marchio di qualità

IMQ. conforme alle seguenti normative:

CEI EN 50086-2-4; CEI EN 61386-1 ex (CEI EN 50086-1

Canalette porta cavi

Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19.

Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche ove esistenti.

Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50% della

sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8.

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8

utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono

separare cavi a tensioni nominali differenti.

I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.

Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo

quanto previsto dalle norme CEI 64-8.

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i

livelli di segregazione assicurati dalle pareti stesse.

Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare

quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.

9.2. Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunic oli

non praticabili

Qualora in sede di appalto venga prescritto alla Ditta appaltatrice di provvedere anche per la fornitura e

la posa in opera delle tubazioni, queste avranno forma e costituzione come preventivamente stabilito

dall'Direzione dei lavori (cemento, ghisa, grès ceramico, cloruro di polivinile ecc.).

Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc.,

valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento

dei cavi elettrici circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la

sabbia e senza la fila di mattoni), il rinterro ecc.

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare

discontinuità nella loro superficie interna.

Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore a 1,3 rispetto al diametro del

cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.

Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno prevedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate e apposite

cassette sulle tubazioni non interrate.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette verrà stabilito in rapporto alla natura e alla grandezza dei

cavi da infilare.

Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di

massima:

• ogni 30 m circa se in rettilineo;

• ogni 15 m circa se con interposta una curva.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 34 Agosto 2017

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.

In sede di appalto, verrà precisato se spetti all'Direzione dei lavori la costituzione dei

pozzetti o delle cassette. In tal caso, la Ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le

indicazioni necessarie per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc.

Posa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi:

Per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi, dovranno

osservarsi le relative norme CEI.

Se non diversamente specificato in sede di appalto, sarà di competenza della Ditta appaltatrice la

fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio,

mensole, isolatori, cavi, accessori, ecc.).

Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.),

saranno di competenza esclusiva e a carico del Committente, in conformità di quanto disposto al

riguardo del testo unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui RD 11 dicembre 1933 n.

1775.

9.3. Protezione contro i contatti indiretti

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico

e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento

principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).

Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di

impianti, contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili),

deve avere un proprio impianto di terra.

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati

ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di

notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è maggiore sia per condizioni ambientali (umidità) sia

per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come ad esempio: cantine,

garage, portici, giardini, ecc., le prese a spina devono essere alimentate come prescritto per la zona 3

dei bagni (norme CEI).

9.4. Coordinamento dell'impianto di terra con dispo sitivi di interruzione

Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere

realizzata con uno dei seguenti sistemi:

a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di

protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè

magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:

Rt x 50 / Is

dove Is è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione; se

l'impianto comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve

essere considerata la corrente di intervento più elevata;

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 35 Agosto 2017

b) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione

richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che

assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di

pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazione:

Rt x 50/Id

dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.

Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società distributrice, la

soluzione più affidabile, e in certi casi l'unica che si possa attuare, è quella con gli interruttori

differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza, a copertura degli inevitabili

aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.

9.5. Protezione mediante doppio isolamento

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la

protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine e apparecchi con

isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione: apparecchi di Classe II.

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione

mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche

accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.

9.6. Protezione delle condutture elettriche

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da

sovraccarichi o da corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme

CEI 64-8.

In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno

uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da

trasmettere in regime permanente).

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente

nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) e

una corrente in funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).

In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:

Ib x In x Iz If x 1,45 Iz

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego

di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono

verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature

pericolose secondo la relazione I2t x K2S2 (norme CEI 64-8//4).

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel

punto di installazione.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 36 Agosto 2017

È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a

condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme CEI

64-8/4).

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia

specifica passante, I2t, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può

essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.

Protezione di circuiti particolari:

a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;

b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti

speciali, eccezione fatta per quelli umidi;

c) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;

d) devono essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione

degli apparecchi in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o

cura intensiva (norme CEI 64-8/7).

9.7.Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo

d'arte della ditta appaltatrice:

Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo

d'arte della Ditta appaltatrice, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate a esigenze dimensionali

o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di rendere note

tempestivamente all'Direzione dei lavori le anzidette esigenze,

9.8. Protezione da sovratensioni per fulminazione i ndiretta e di manovra

a) Protezione d'impianto

Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche a esso collegate, contro le

sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e

limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto deve essere installato un

limitatore di sovratensioni che garantisca la separazione galvanica tra conduttori attivi e terra. Detto

limitatore con capacità di scarica >10kA onda 8/20 e tensione di innesco coordinata con l’isolamento

interessato, deve essere modulare e co

mponibile e avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato

b) Protezione d'utenza

Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer,

video terminali, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria

programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione nell'impianto devono essere alimentate

attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a).

Detto dispositivo deve essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa

armatura. Deve potere, altresì, essere installato nelle normali scatole da incasso.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 37 Agosto 2017

9.9. Protezione contro i radiodisturbi

a) Protezione bidirezionale di impianto

Per evitare che, attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo, quali ad esempio motori elettrici

a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità

ecc., convoglino disturbi che superano i limiti previsti dal DM 10 aprile 1984 in materia di prevenzione

ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto elettrico deve essere

disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri.

Detti dispositivi devono essere modulari e componibili e avere il dispositivo di fissaggio a scatto

incorporato per profilato unificato.

Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30

MHz.

b) Protezione unidirezionale di utenza.

Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositivi elettronici a

memoria programmabile dai disturbi generati all'interno degli impianti e da quelli captati via etere, è

necessario installare un filtro di opportune caratteristiche in aggiunta al filtro di cui al punto a) il più

vicino possibile alla presa di corrente da cui sono alimentati.

1) Utenze monofasi di bassa potenza.

Questi filtri devono essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa

armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso.

Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30

MHz.

2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza.

Per la protezione di queste utenze è necessario installare i filtri descritti al punto a) il più vicino possibile

all'apparecchiatura da proteggere.

9.10. Stabilizzazione della tensione

La direzione dei lavori, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettrica distributrice,

preciserà se dovrà essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi

stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione dovrà essere prevista per tutto

l'impianto o solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in corrispondenza di qualche singolo

utilizzatore, pure, al caso, da precisarsi.

Maggiorazioni dimensionali rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI e di legge

A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente

Capitolato, rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate per consentire

possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli

impianti.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 38 Agosto 2017

Art. 10. Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti

Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende quindi che le

prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e

l'esercizio in genere sono riferite alla potenza impegnata, la quale viene indicata dal Committente o

calcolata in base ai dati forniti dalla stessa.

Per gli impianti elettrici negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, si fa riferimento al carico

convenzionale dell'impianto. Detto carico verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti applicando alla

potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente nominale

delle prese a spina i coefficienti che si deducono dalle tabelle CEI riportate nei paragrafi seguenti (vedi

relazione di calcolo).

10.1 Punti di utilizzazione

L'impianto di alimentazione dei punti utilizzatori sarà suddiviso in più circuiti ed essenzialmente

costituito da:

quadro elettrico di comando come da schema, gruppi di prese elettriche e/o segnali da inserire a parete,

compresi di scatole portafrutti con possibilità di separazione dei componenti elettrici dai componenti

dati/segnali audio come previsto dalla vigente normativa ed al fine di evitare interferenze.

I gruppi di prese sono stati distinti nei grafici di progetto con delle lettere in modo da avere dei gruppi

omogenei di classificazioni:

Tipo A. Gruppo frutti dedicati alle casse audio Genelec, richiedono scatola da 8 frutti;

Tipo B. Gruppo frutti dedicati ai subwoofer Genelec, richiedono scatola da 8 frutti;

Tipo C. Gruppo frutti dedicato allo schermo LG appeso alla parete fronte consolle, richiede una scatola

da 8 frutti;

Tipo D. Gruppo frutti dedicato a fornire prese aggiuntive (può essere installato sia in senso verticale che

orizzontale a seconda delle necessità sia funzionali per la sala regia che per motivi tecnici di

installazione), richiede una scatola da 8 frutti;

Tipo E. Gruppo frutti dedicato esclusivamente al controllo del sistema audio tramite interruttori dedicati

ad ogni singola cassa e/o subwoofer, richiede una scatola da 8 frutti

Tipo F. Gruppo frutti dedicato al controllo dei sistemi di trasmissione audio dati ed informatici tramite

interruttori dedicati, richiede 1 scatola da 8 frutti

Tipo G. Gruppo frutti dedicato al controllo delle luci interne per illuminazione generale, presente sia

all’interno che all’esterno del locale; utilizza una scatola porta frutti da 3 frutti;

Tipo H. Gruppo frutti dedicato ai potenziometri/dimmer delle luci interne, utilizza una scatola da 8 frutti;

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 39 Agosto 2017

Tipo I. Gruppo frutti dedicato ai deviatori/interruttori delle luci interne, utilizza una scatola da 8 frutti;

L. Gruppo frutti collocato nel locale tecnico e dedicato ai deviatori/interruttori delle luci interne di base

ed alle luci del locale tecnico, utilizza una scatola da 3 frutti;

Faretti led ad incasso e a binario dimmerabili da remoto, nonchè collegamento elettrico di split in

esecuzione da esterno ad espansione diretta canalizzabile di massima silenziosità; a tale scopo si

richiede l’installazione, nelle canalizzazioni, di opportuni elementi insonorizzanti

Il cablaggio delle linee dati è pressoché simile co me percorsi al cablaggio delle linee audio ma le

stesse debbono essere distinte ed opportunamente di stanziale fino al cablaggio finale sia tra

loro sia dai cavi elettrici di potenza (oltre natur almente ad essere adeguatamente schermati ).

art. 11. Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione

11.1 Impianti di illuminazione

I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare – entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori –

su un piano orizzontale posto a 0,80 m dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno

precisati, per i valori locali, dalla Direzione dei lavori e, a titolo orientativo, se ne indicano i valori minimi

per i tipi più comuni degli ambienti sotto elencati:

Valori medi di illuminazione per i tipi di ambienti più comuni

stabilimenti con lavorazione grossolana 150 lux

stabilimenti con lavorazione media 250 lux

stabilimenti con lavorazione fine 400 lux

magazzini, depositi 100 lux

uffici in genere 250 lux

uffici tecnici 500 lux

grandi magazzini 250 lux

banche 250 lux

scuole 250 lux

motel, autogrill 150 lux

impianti sportivi 300 lux

ospedali 250 lux

locali di abitazione 150 lux

corridoi, passaggi, scale 100 lux

Per quanto non contemplato si rimanda alle Raccomandazioni Internazionali CIE.

Negli ambienti chiusi è ammesso sul piano orizzontale a 0,80 m dal pavimento, un coefficiente di

disuniformità (inteso come rapporto tra i valori massimo e minimo di illuminazione) non superiore a 2.

Ove la Direzione dei lavori intenda che per qualche ambiente il coefficiente di disuniformità debba avere

valore diverso, dovrà farne esplicita richiesta.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 40 Agosto 2017

In linea generale, ambienti adiacenti, fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone dall'uno all'altro,

non solo dovranno di norma avere differenze nei valori medi di illuminazione inferiori al 50%, ma la

qualità dell'illuminazione dovrà essere la stessa o simile.

11.2 Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti )

Il tipo di illuminazione sarà realizzato mediante l’installazione di faretti a led, dimmerabili da remoto sia

incassati che su canalina o sbarra.

Il faretto da arredo a lampada led dimmirabile costituito da corpo illuminate a faretto montabile su

binario o ad incasso con lampada LED, potenza circa 30W, temperatura di colore 3000 K° circa, flusso

luminoso non inferiore a 4000 lm.

Completo di cablaggio elettrico e di quotaparte alimentazione elettrica, alimentato a 220-240V-AC 50-

60Hz. Dimmerabile da remoto.

In ogni caso, i circuiti relativi a ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee non dovranno avere

un fattore di potenza a regime inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento.

11.3 Condizioni ambiente

La Direzione dei lavori fornirà piante e sezioni, in opportuna scala, degli ambienti da illuminare, dando

indicazioni sul colore e tonalità delle pareti, del soffitto e del pavimento degli ambienti stessi, nonché

ogni altra eventuale e opportuna indicazione.

11.4 Apparecchi di illuminazione

Si utilizzeranno faretti da arredo a lampada led dimmirabile costituito da corpo illuminate a faretto

montabile su binario o ad incasso con lampada LED, potenza circa 30W, temperatura di colore 3000 K°

circa, flusso luminoso non inferiore a 4000 lm. E segnapasso sempre a led.

11.5 Ubicazione e disposizione delle sorgenti

Particolare cura si dovrà porre all'altezza e al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura

delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto e indiretto (relazione

acustica Dott. Fringuellino).

11.6 Flusso luminoso emesso

Le sorgenti luminose installate dovranno conseguire il flusso totale (lumen), necessario per ottenere i

valori di illuminazione in lux prescritti.

11.7 Luce ridotta

Per il servizio di luce ridotta, o notturna, sarà opportuno che l'alimentazione venga compiuta

normalmente con circuito indipendente.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 41 Agosto 2017

11.8 Alimentazione dei servizi di sicurezza e alime ntazione di emergenza

Le alimentazioni dei servizi di sicurezza e di emergenza devono essere conformi alle norme CEI 64-8 in

quanto applicabili.

È prevista per alimentare gli utilizzatori e i servizi indispensabili per la sicurezza delle persone, come ad

esempio:

– luci di sicurezza scale, cabine di ascensori, passaggi, scuole, alberghi, case di riposo, comunque

dove la sicurezza lo richieda;

– computer e/o altre apparecchiature contenenti memorie volatili. Sono ammesse le seguenti sorgenti:

– batterie di accumulatori;

– pile;

– altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria; – linea di alimentazione dell'impianto

utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica di distribuzione) indipendente da quella ordinaria solo

quando sia ritenuto estremamente improbabile che le due linee possono mancare

contemporaneamente;

– gruppi di continuità.

L'intervento deve avvenire automaticamente.

L'alimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è disponibile, nel

modo seguente:

– T = 0: di continuità (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione);

– T < 0,15 s : a interruzione brevissima;

– 0,15 s < T < 0,5 s : a interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza). La sorgente di

alimentazione deve essere installata a posa fissa in locale ventilato, accessibile solo a persone

addestrate; questa prescrizione non si applica alle sorgenti incorporate negli apparecchi.

La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzata per altri scopi, salvo che

per l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per entrambi i servizi, e purché, in caso

di sovraccarico, l'alimentazione dei servizi di sicurezza risulti privilegiata.

Qualora si impieghino accumulatori, la condizione di carica degli stessi deve essere garantita da una

carica automatica e dal mantenimento della carica stessa. Il dispositivo di carica deve essere

dimensionato in modo da effettuare entro 24 ore la ricarica (norme CEI 34-22).

Gli accumulatori non devono essere in tampone.

Il tempo di funzionamento garantito deve essere di almeno 3 ore.

Non devono essere usate batterie per auto o per trazione.

Qualora si utilizzino più sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo

devono essere presi provvedimenti per impedire che ciò avvenga.

L'alimentazione di sicurezza può essere a tensione diversa da quella dell'impianto; in ogni caso i circuiti

relativi devono essere indipendenti dagli altri circuiti, cioè tali che un guasto elettrico, un intervento, una

modifica su un circuito non comprometta il corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei

servizi di sicurezza.

A tale scopo può essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti, canalizzazioni distinte, cassette di

derivazione distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi ecc.

Va evitato, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza attraversino luoghi con

pericolo di incendio; quando ciò non sia praticamente possibile i circuiti devono essere resistenti al

fuoco.

È vietato proteggere i circuiti di sicurezza contro i sovraccarichi.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 42 Agosto 2017

La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti deve essere idonea nei confronti sia

dell'alimentazione ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza, o, se previsto, di entrambe in parallelo.

I dispositivi di protezione contro i corto circuiti devono essere scelti e installati in modo da evitare che

una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuiti di sicurezza.

I dispositivi di protezione, comando e segnalazione devono essere chiaramente identificati e, a

eccezione di quelli di allarme, devono essere posti in un luogo o locale accessibile solo a persone

addestrate. Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare deve essere tale da assicurare il

ripristino del servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione

dell'alimentazione.

Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non deve compromettere né

la protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento dell'altro circuito.

Tali apparecchi devono essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti.

Art. 12. Dispositivi particolari per impianti per s ervizi tecnologici e per servizi generali

Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivati da un quadro

sul quale devono essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.

12.1 Quadro generale di protezione e distribuzione

Detto quadro deve essere installato nel locale contatori e deve avere caratteristiche costruttive uguali a

quelle prescritte ai successivi nel seguito, ed essere munito di sportello con serratura.

Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, almeno le protezioni e il comando degli

impianti descritti di seguito.

12.7 Altri impianti

a) Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli altri impianti relativi a servizi tecnologici

come:

• impianto di condizionamento dell'aria;

• altri eventuali;

dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza dal quadro dei servizi

generali mediante un proprio interruttore automatico differenziale.

Tali linee faranno capo ai quadri di distribuzione relativi all'alimentazione delle apparecchiature

elettriche dei singoli impianti tecnologici.

b) Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma a), la Direzione dei lavori indicherà se

il complesso dei quadri di distribuzione per ogni singolo impianto tecnologico, i relativi comandi e

controlli e le linee derivate in partenza dai quadri stessi, dovranno far parte dell'appalto degli impianti

elettrici, nel qual caso preciserà tutti gli elementi necessari.

Nell'anzidetto caso, in corrispondenza a ognuno degli impianti tecnologici, dovrà venire installato un

quadro ad armadio, per il controllo e la protezione di tutte le utilizzazioni precisate.

Infine, in partenza dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di alimentazione fino ai morsetti degli

utilizzatori.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 43 Agosto 2017

Art. 13. Disposizioni riguardanti gli impianti di s egnalazioni acustichee luminose

a) Chiamate semplici a pulsante, con suoneria, ad esempio, per ingressi;

b) segnali d'allarme per ascensori e simili (obbligatori);

c) chiamate acustiche e luminose, da vari locali di una stessa utenza (appartamenti o raggruppamenti di

uffici, cliniche ecc.);

d) segnalazioni di vario tipo, ad esempio, per richiesta di udienza, di occupato ecc.;

e) impianti per ricerca di persone;

f) dispositivo per l'individuazione delle cause di guasto elettrico.

13.1 Alimentazione

Per gli impianti del tipo b) è obbligatoria l'alimentazione con sorgente indipendente dall'alimentazione

principale (con pile o batterie di accumulatori, aventi tensione da 6 a 24 V).

Per gli impianti del tipo a), c), d) l'alimentazione sarà a una tensione massima di 24 V fornita da un

trasformatore di sicurezza montato in combinazione con gli interruttori automatici e le altre

apparecchiature componibili.

In particolare, gli impianti del tipo a) saranno realizzati con impiego di segnalazioni acustiche modulari,

singole o doppie con suono differenziato, con trasformatore incorporato per l'alimentazione e comando.

La diversificazione del suono consentirà di distinguere le chiamate esterne (del pulsante con targhetta

fuori porta) da quelle interne (dei pulsanti a tirante ecc.).

I dispositivi per le segnalazioni acustiche e i trasformatori si monteranno all'interno del contenitore

d'appartamento.

In alternativa si potranno installare suonerie tritonali componibili nella serie da incasso, per la chiamata

dal pulsante con targhetta e segnalatore di allarme (tipo BIP-BIP) e per la chiamata dal pulsante a

tirante dei bagni.

13.2 Trasformatori e loro protezioni

La potenza effettiva nominale dei trasformatori non dovrà essere inferiore alla potenza assorbita dalle

segnalazioni alimentate.

Tutti i trasformatori devono essere conformi alle norme CEI 14-6.

13.3 Circuiti

I circuiti degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalità di esecuzione, le cadute di tensione

massime ammesse, nonché le sezioni e gli isolamenti minimi ammessi per i relativi conduttori, dovranno

essere conformi a quanto riportato nell'art. 9.3, nonché completamente indipendenti da quelli di altri

servizi. Si precisa inoltre che la sezione minima dei conduttori non deve essere comunque inferiore a 1

mm2.

13.4 Materiale vario di installazione

In particolare per questi impianti, vengono prescritte le seguenti condizioni:

a) Pulsanti

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 44 Agosto 2017

Il tipo dei pulsanti sarà scelto in funzione del locale ove dovranno venire installati; saranno quindi: a

muro, da tavolo, a tirante – realizzato mediante cordone di materiale isolante – per i bagni, secondo le

norme e le consuetudini.

Gli allacciamenti per i pulsanti da tavolo saranno fatti a mezzo di scatole di uscita con morsetti, o

mediante uscita passacavo, con estetica armonizzante con quella degli altri apparecchi.

b) Segnalatori luminosi

I segnalatori luminosi debbono consentire un facile ricambio delle lampadine.

Art. 14. Centrale di comando

Deve essere distinta da qualsiasi apparecchiatura di altri servizi.

Deve consentire la facile ispezione e manutenzione dell'apparecchiatura e dei circuiti.

Oltre ai dispositivi di allarme ottico e acustico azionati dai rilevatori di cui al precedente punto, la

centrale di comando dovrà essere munita di dispositivi indipendenti per allarme acustico e ottico per il

caso di rottura fili o per il determinarsi di difetti di isolamento dei circuiti verso terra e fra di loro.

Art. 15. Qualità e caratteristiche dei materiali

15.1 Generalità

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui

sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,

termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di

unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno

pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.

Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei

Paesi della CE.

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia

del CEI e la lingua italiana.

15.2 Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e s imili) e prese a spina

Sono da impiegarsi apparecchi da incassi modulari e componibili.

Gli interruttori devono avere portata di 16 A; negli edifici residenziali è ammesso l'uso di interruttori di

portata di 10 A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie

completa di apparecchi atti a realizzare impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli

ambienti ecc.

La serie deve consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi interruttori nella scatola rettangolare

normalizzata, mentre, per impianti esistenti, deve preferibilmente essere adatta anche al montaggio in

scatola rotonda normalizzata.

I comandi e le prese devono eventualmente anche poter essere installati su scatole da parete con

grado di protezione IP 40 e/o IP 55.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 45 Agosto 2017

Apparecchi di comando in edifici a destinazione sociale:

Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario,

economico e comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le apparecchiature di comando

devono essere installate a un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.

Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (apparecchi

con tasti fosforescenti): vedere DPR n. 384 del 27 aprile 1978.

Prese di corrente:

Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie,

cucina ecc.) devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con

fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico.

15.3 Apparecchiature modulari con modulo normalizza to

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e

componibili con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-

18).

In particolare:

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con

potere di interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari;

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio,

trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di

corrente CE ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori

automatici di cui al punto a);

c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie

di cui ai punti a) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere

modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta

preferibilmente di distinguere se detto intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla

protezione differenziale. È ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere

di interruzione con dispositivo associato di almeno 4500 A;

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione

dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori

(alimentazione dal basso).

Gli interruttori di cui alle lettere c) e d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e interamente

assiemati a cura del costruttore.

15.4 Interruttori scatolati

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a

250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.

Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettività nei casi in cui sia

di particolare importanza la continuità del servizio.

Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEI 17-5) onde

garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 46 Agosto 2017

Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in quella con intervento

ritardato per consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle.

15.5 Interruttori automatici modulari con alto pote re di interruzione

Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate

(fino a 30 KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato potere di

interruzione in categoria di impiego P2 (norme CEI 15-5 e art. 9.15 del presente capitolato).

15.6 Quadri di comando e di distribuzione in materi ale isolante

Negli ambienti in cui la Direzione dei lavori lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si

dovranno installare quadri in materiale isolante.

Questi devono avere attitudine a non innescare l'incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo

secondo la tabella di cui all' art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8, e comunque, qualora si tratti di quadri

non incassati, devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente (glow-fire) non inferiore a

650 °C.

I quadri devono essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per

consentire il cablaggio degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato

all'ambiente di installazione e comunque non inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere

apertura a 180 gradi.

Questi quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento.

Istruzioni per l'utente

I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, atte a

dare all'utente informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle apparecchiature nonché a

individuare le cause del guasto elettrico.

L'individuazione può essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o a mezzo di dispositivi

separati.

Qualora il dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, può essere omessa l'illuminazione

di emergenza

Illuminazione di sicurezza

Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadri

elettrici, anche in situazioni di pericolo, in ogni unità abitativa devono essere installate una o più

lampade di emergenza fisse o estraibili, ricaricabili e con un'autonomia minima di 1 ora.

15.7 Prove dei materiali

La Direzione dei lavori indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso

laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Direzione dei lavori, la quale si assumerà le sole

spese per fare eventualmente assistere alle prove di propri incaricati.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 47 Agosto 2017

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di Qualità Italiano o

equivalenti ai sensi della legge n. 791 del 18 ottobre 1977.

15.8 Accettazione

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione

da parte della Direzione dei lavori, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla

presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si

dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.

La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Direzione dei lavori, provvedendo

quindi ad allontanarli dal cantiere.

Art. 16. Verifiche e prove in corso d'opera degli i mpianti

Durante il corso dei lavori, l'Direzione dei lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli

impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero

rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto approvato.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli

stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.),

nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo

scopo sopra accennato.

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.

COLLAUDO DEI LAVORI E GARANZIE

Art. 16. Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli impianti

16.1 Verifica provvisoria e consegna degli impianti

Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei lavori, la

Direzione dei lavori ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo

degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

In tal caso, però, la presa in consegna degli impianti da parte della Direzione dei lavori dovrà essere

preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia esito favorevole.

Qualora la Direzione dei lavori non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti

ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione

dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.

È pure facoltà della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria

degli impianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente,

che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni e in particolare

dovrà controllare:

– lo stato di isolamento dei circuiti;

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 48 Agosto 2017

– la continuità elettrica dei circuiti;

– il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

– l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;

– l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento

degli impianti a uso degli utenti ai quali sono destinati. Ad ultimazione della verifica provvisoria, la

Direzione dei lavori, su richiesta dell’Amministrazione, prenderà in consegna gli impianti con regolare

verbale.

16.2 Collaudo definitivo degli impianti

Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,

l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato

Speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel

corso dell'esecuzione dei lavori.

Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:

– rispondenza alle disposizioni di legge;

– rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;

– rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

– rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.

In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:

a) che siano state osservate le norme tecniche generali di cui ai punti 1, 2, 3, dell'art. 9 del presente

Capitolato Speciale;

b) che gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive indicazioni,

richiamate nel par. 2 dell'art. 4, inerenti lo specifico appalto, precisate dall'Direzione dei lavori nella

lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate – in

caso di appalto-concorso – nel progetto-offerta della Ditta aggiudicataria e non siano state concordate

modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;

c) gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di

aggiudicazione dell'appalto;

d) i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nell'art. 5,

siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;

e) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria.

Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale.

Esame a vista

Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle

prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi

all'impianto installato. Il controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto

fisso, sia conforme alle relative Norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle

prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 49 Agosto 2017

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:

– protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;

– presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarità, scelta del tipo di apparecchi

e misure di protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e

protezione, fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti

dei conduttori.

È opportuno che tali esami inizino durante il corso dei lavori.

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di

identificazione:

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo

adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in

relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli

convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate

nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di

identificazione, ove prescritti.

Verifica delle stabilità dei cavi

Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole

successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La

verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente a una

percentuale compresa tra l'1% e il 5% della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalle norme

CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili) si devono aggiungere, per gli impianti elettrici negli edifici

prefabbricati e nelle costruzioni modulari, le verifiche relative al rapporto tra diametro interno del tubo o

condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, e al dimensionamento dei

tubi o condotti.

Quest'ultima verifica si deve effettuare a mezzo di apposita sfera come descritto nelle norme CEI per gli

impianti sopraddetti.

Misura della resistenza di isolamento

Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V, nel caso di

muratura su parti di impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima

tensione di sicurezza, e di circa 500 V, nel caso di misura su parti di impianto di 1a categoria.

La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) e il circuito di terra,

e fra ogni coppia di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della stessa, gli apparecchi utilizzatori

devono essere disinseriti. La misura è relativa a ogni circuito, intendendosi per circuito la parte di

impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.

I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:

– 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; – 250.000 ohm per sistemi a tensione

nominale inferiore o uguale a 50 V.

I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:

– 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 50 Agosto 2017

– 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.

Misura delle cadute di tensione

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto e il punto

scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due

strumenti devono avere la stessa classe di precisione).

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente:

nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico

convenzionale scelto come base per la determinazione delle sezioni delle condutture.

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla

determinazione della caduta di tensione percentuale.

Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi Si deve controllare che:

– il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni

dell'impianto e della sua alimentazione;

– la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori

protetti dagli stessi.

19.2.7 Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti.

Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa

a terra (norme CEI 64-8).

Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.Lgs. 81/2008 va redatta e inviata la

dichiarazione di conformità in accordo a quanto specificato dal DPR 462/01.

Si devono effettuare le seguenti verifiche:

a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni,

materiali e modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni.

Occorre inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di

terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;

b) misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che andrà effettuata con appositi strumenti di

misura o con il metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione,

che vanno posti a una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in

modo corretto quando siano sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione

massima dell'impianto stesso; quest'ultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto, può assumersi

pari alla sua lunghezza.

Una pari distanza deve essere mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario;

c) controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti

dei dispositivi di massima corrente o differenziale. Per gli impianti con fornitura in media tensione, detto

valore va controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore

di energia elettrica;

d) quando occorre, misure delle tensioni di contatto e di passo, che vengono di regola eseguite da

professionisti, ditte o enti specializzati. Le Norme CEI 64-8 forniscono le istruzioni necessarie per

effettuare le suddette misure;

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 51 Agosto 2017

e) nei locali da bagno, la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni

metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il

collegamento equipotenziale e il conduttore di protezione. Tale controllo è da eseguirsi prima della

muratura degli apparecchi sanitari.

16.3 Norme generali comuni per le verifiche in cors o d'opera, per la verifica provvisoria e per il

collaudo definitivo degli impianti

a) Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di

iniziarle, il collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile

al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel

presente Capitolato Speciale d'appalto e cioè a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli

impianti.

Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente

parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente

previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di corrente d'alimentazione

avente tali caratteristiche, purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo

definitivo superiore a un massimo di 15 giorni.

Nel caso vi sia al riguardo impossibilità dell'Azienda elettrica distributrice o qualora la Direzione dei

lavori non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con

la corrente di alimentazione disponibile, potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso

d'opera, sia la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori.

Art. 20. Garanzia degli impianti

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di 12 mesi dalla data di

approvazione del certificato di collaudo.

Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta

appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti i guasti e le

imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali

utilizzati o per difetto di montaggio.

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914_CR_GE_R_003_capitolato speciale d’appalto.doc 52 Agosto 2017

4. PARTE IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Caratteristiche tecniche degli impianti

Art. 1. Designazione delle opere da eseguire

Per l'appalto, sono designati gli impianti da eseguire alle condizioni del presente capitolato, che

contempla l'installazione di:

– Impianti di riscaldamento; – Impianti di climatizzazione. Costituito da:

Unità ventilante canalizzabile a tutta aria da esterno, composta da un unità ventilante, protetta da porre

nell’intercapedine esterna ed unità motocondensante ad espensione diretta. In grado di soddisfare i

fabbisogni termoigrometrici necessari in sala regia combinando insieme: riscaldamento, raffrescamento

e rinnovo aria.

L’unità sarà in grado di fornire al locale la potenza termica o frigorifera necessaria rinnovando

contemporaneamente l’aria interna, mediante l’Immissione di aria rinnovo esterna trattata (filtrata,

preraffreddata o preriscaldata e deumidificata), dotata di filtro di categoria f7 e di setti fonoassorbenti

per bassissima emissione sonora, e carterizzata per posa in opera esterna. A collaudo gli impianti di

climatizzazione adeguatamente silenziati dovranno presentare un rumore di fondo limitato entro i valori

NR15 (norma ISO 1996-2: 2017) oppure NCB20 (norma ANSI/ASA S12.2 – 2008). Avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

Unità ventilante:

Portata aria nominale 600 mc/h;

Pressione utile 200 Pa;

Unità motocondensante esterna:

Potenzialità termica 4,1 Kw;

Potenzialità frigorifera 3,6 Kw;

Art. 2. Impianti di riscaldamento e climatizzazione

2.1. Legislazione

In conformità al DM 22 gennaio 2008 n. 37, gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole

di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica.

L’impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura

indicata in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi

energetici.

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Detta temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m dal pavimento.

Quanto detto vale purché la temperatura esterna non sia inferiore al minimo fissato in progetto.

Nella esecuzione dell’impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il

contenimento dei consumi energetici (DM del 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F e G del

DPR 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la

manutenzione degli impianti termici egli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”), le

vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l’igiene, l’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.

2.2. Generalità

L’impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti:

– una determinata temperatura;

– una determinata umidità relativa;

– un determinato rinnovo dell’aria.

L’aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata.

La climatizzazione può essere:

– soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente è soggetta alle limitazioni previste dalle

vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici;

– soltanto estiva;

– generale, ossia estiva ed invernale.

Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di una regolazione

locale, almeno della temperatura e per i locali principali

2.3. Certificazioni

In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati o alla

produzione, diretta o indiretta, del calore, o alla utilizzazione del calore, o alla regolazione automatica e

contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli

organi competenti. I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di

certificato di conformità rilasciato, secondo i casi, dall’ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi

ed Esperienze).

Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili

di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione, o della

eventuale sostituzione.

Il Direttore dei Lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che

rispondano alle prescrizioni vigenti.

2.4. Canali di distribuzione dell’aria calda

Negli impianti ad aria calda, in cui quest’ultima viene immessa in una pluralità di ambienti, o in più punti

dello stesso ambiente, si devono prevedere canali di distribuzione con bocche di immissione,

singolarmente regolabili per quanto concerne la portata e dimensionati, come le tubazioni, in base alla

portata ed alle perdite di carico.

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I canali debbono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, non soggetti a disgregazione od

a danneggiamenti per effetto dell’umidità e, se metallici, irrigiditi in modo che le pareti non entrino in

vibrazione.

I canali dovranno essere coibentati per l’intero loro sviluppo, a meno che il calore da essi emesso sia

espressamente previsto per il riscaldamento, o quale integrazione del riscaldamento, dei locali

attraversati.

La velocità dell’aria nei canali deve essere contenuta, così da evitare rumori molesti, perdite di carico

eccessive e fenomeni di abrasione delle pareti, specie se non si tratta di canali metallici.

Le bocche di immissione debbono essere ubicate e conformate in modo che l’aria venga distribuita

quanto più possibile uniformemente ed a velocità tali da non risultare molesta per le persone; al

riguardo si dovrà tener conto anche della naturale tendenza alla stratificazione.

In modo analogo si dovrà procedere per i canali di ripresa, dotati di bocche di ripresa, tenendo conto,

altresì, che l’ubicazione delle bocche di ripresa deve essere tale da evitare la formazione di correnti

preferenziali, a pregiudizio della corretta distribuzione.

2.5. Corpi scaldanti ventilati

Di tali apparecchi, costituiti da una batteria percorsa dal fluido termovettore e da un elettroventilatore

che obbliga l’aria a passare nella batteria, occorre accertare, oltre a quanto già esposto per i corpi

scaldanti statici, la potenza assorbita dal ventilatore e la rumorosità dello stesso.

La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell’aria evitando, altresì,

correnti moleste.

2.6. Regolazione automatica

Ogni impianto centrale deve essere provvisto di un’apparecchiatura per la regolazione automatica della

temperatura del fluido termovettore, in funzione della temperatura esterna e del conseguente fattore di

carico.

Il regolatore, qualunque sia il tipo, dispone di due sonde (l’una esterna e l’altra sulla mandata generale)

ed opera mediante valvole servo-comandate.

Il regolatore deve essere suscettibile di adeguamento del funzionamento del diagramma di esercizio

proprio dell’impianto regolato.

Debbono essere previste regolazioni separate nel caso di circuiti di corpi scaldanti destinati ad

assicurare temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentano corpi scaldanti aventi una risposta

diversa al variare della differenza tra la temperatura dell’apparecchio e la temperatura ambiente.

È indispensabile prevedere un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente per ogni

unità immobiliare ed una valvola termostatica su ciascun corpo scaldante ai fini di conseguire la

necessaria omogeneità delle temperature ambiente e di recuperare i cosiddetti apporti di calore gratuiti,

esterni ed interni.

La regolazione locale deve essere prevista per l’applicazione di dispositivi di contabilizzazione del

calore dei quali venisse decisa l’adozione.

2.7. Quadro e collegamenti elettrici

Si dovrà prevedere un quadro elettrico per il comando e la protezione di ogni singolo motore da

cortocircuiti, abbassamenti di tensione, mancanza di fase e sovraccarichi prolungati.

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Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche dovranno essere

conformi alle norme CEI ed in particolare a quella prevista espressamente per le centrali termiche in

funzione della relativa potenzialità termica

2.8. Sistema di climatizzazione

La climatizzazione avviene mediante impianti in cui l’aria viene trattata localmente nella, o nelle, batterie

di apparecchi singoli; tali batterie, sia riscaldanti, che refrigeranti sono alimentate mediante

l’evaporazione diretta di un fluido frigorigeno entro le batterie in questione;

il rinnovo dell’aria negli impianti avviene per richiamo diretto dall’esterno, da parte di ciascun

apparecchio, avviene con l’immissione, mediante una rete di canalizzazioni, di aria cosiddetta

«primaria» trattata localmente .

Negli impianti con aria primaria questa, di regola, soddisfa essenzialmente le esigenze igrometriche,

mentre gli apparecchi locali operano di regola sul solo calore sensibile.

L’impianto di climatizzazione può essere dal punto di vista gestionale:

– autonomo, quando serve un’unica unità immobiliare;

– centrale, quando serve una pluralità di unità immobiliari di un edificio, o di un gruppo di edifici.

Gli «impianti» ed i «condizionatori autonomi», destinati alla climatizzazione di singoli locali, devono

rispondere alle norme CEI ed UNI loro applicabili.

Art. 3. Impianti di climatizzazione

3.1. Legislazione

In conformità al DM 22 gennaio 2008 n. 37, gli impianti di climatizzazione devono rispondere alle regole

di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. L’impianto di

climatizzazione deve assicurare il raggiungimento della temperatura indicata in progetto, compatibile

con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. Detta temperatura deve

essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale purché

la temperatura esterna sia compresa nell’intervallo fissato in progetto.

Nella esecuzione dell’impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il

contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l’igiene,

l’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.

3.2. Generalità

L’impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti:

– una determinata temperatura;

– una determinata umidità relativa;

– un determinato rinnovo dell’aria.

L’aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata. La climatizzazione può

essere:

– soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente è soggetta alle limitazioni previste dalle

vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici;

– soltanto estiva;

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– generale, ossia estiva ed invernale.

Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di una regolazione

locale, almeno della temperatura e per i locali principali.

3.3. Componenti degli impianti di climatizzazione

Tutti i componenti destinati al riscaldamento dei locali debbono avere attestato di conformità (vedere

par.2.3). I componenti degli impianti di condizionamento dovranno comunque essere conformi alle

norme UNI, mentre gli apparecchi di sicurezza e di protezione dovranno essere provvisti di certificato di

conformità.

I componenti degli impianti in questione inoltre:

– debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere agevolmente

introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza, ai fini della loro revisione, o della eventuale

sostituzione;

– debbono essere tali da non provocare danni alle persone, o alle cose, se usati correttamente ed

assoggettati alla manutenzione prescritta.

La rumorosità dei componenti, in corso di esercizio, deve essere contenuta, eventualmente con l’ausilio

di idonei apprestamenti, per non molestare: né gli utilizzatori, né i terzi; non solo trattandosi di sala di

registrazione tutta la componentistica deve essere particolarmente silenziata anche con l’utilizzo di setti

e filtri fonoassorbenti specificatamente realizzati.

Di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, debbono essere rese chiaramente

individuabili le cause di intervento, onde renderne possibile l’eliminazione.

3.4. Ventilatori

Negli impianti di climatizzazione a tutt’aria i ventilatori impiegati per la distribuzione, per la ripresa e per

la espulsione dell’aria e negli impianti con apparecchi locali a ventilazione (ventilconvettori), dove ogni

apparecchio dispone di un proprio ventilatore, oltre al ventilatore centrale, nel caso in cui sia prevista

l’immissione di aria primaria trattata, devono essere utilizzati ventilatori rispondenti alle norme tecniche.

La potenza assorbita varia ovviamente secondo la portata e prevalenza necessarie; in impianti a

tutt’aria la potenza assorbita dovrebbe essere contenuta in un valore dell’ordine di 1/50 della potenza

frigorifera.

3.5. Regolazioni automatiche

Per quanto concerne il riscaldamento si rimanda al apr. 2.10, per quanto concerne la climatizzazione, le

regolazioni automatiche impiegate debbono essere in grado di assicurare i valori convenuti entro le

tolleranze massime espressamente previste.

Si considerano accettabili tolleranze:

– di 1 °C, soltanto in più, nel riscaldamento;

– di 2 °C, soltanto in meno, nel raffreddamento;

– del 20% in più o in meno per quanto concerne l’umidità relativa;

(sempre che non sia stato previsto diversamente nel progetto).

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Ove occorra le regolazione deve poter essere attuata manualmente con organi adeguati, accessibili ed

agibili.

Art. 4. Qualità e provenienza dei materiali

(vedi art. 15.8 parte elettrica in quanto applicabile)

Art. 5.Verifiche e prove preliminari dell'impianto

(vedi art.15.7 parte elettrica in quanto applicabile)

Art. 6 Collaudo degli impianti

(vedi art. 216 parte elettrica in quanto applicabile)

6.1.Norme specifiche per il collaudo

Il collaudo degli impianti di riscaldamento o climatizzazione invernale si deve effettuare durante la prima

stagione invernale successiva all'ultimazione dei lavori relativi alla loro installazione.

In genere, per gli impianti di climatizzazione il collaudo sarà effettuato durante un periodo di un anno a

decorrere dalla ultimazione dei lavori per tutti i periodi stagionali nei quali è previsto che l'impianto

debba funzionare.

Agli effetti del collaudo e dell'esercizio dell'impianto, valgono le seguenti prescrizioni, delle quali si deve

tener conto nella progettazione dell'impianto:

a) quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di riscaldamento e di

condizionamento invernale si deve assumere quello rilevato alle ore 13:00 del giorno o dei singoli giorni

del collaudo a mezzo termometro posto ad opportuna distanza a nord dell'edificio e schermato in modo

da non ricevere riflessi dall'edificio stesso e dagli oggetti circostanti.

Qualora nel giorno del collaudo si verifichi una temperatura esterna al di fuori di quelle indicate nel

progetto il collaudo deve essere rinviato;

b) quale valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di condizionamento di aria estivo si

deve assumere quello rilevato alle ore 13:00 del giorno o dei singoli giorni del collaudo a mezzo di

termometro posto alla bocca di presa dell'aria esterna;

c) quale temperatura dei locali si deve assumere quella rilevata nel centro degli stessi a m 1,50 dal

pavimento;

Art. 7. Garanzia dell'impianto

(vedi art. 20 parte elettrica in quanto applicabile)

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