Inform@Mail n · Web viewIn sostanza, il bilancio di previsione deve essere usato per simulare i...

70
DICEMBRE 2012 PARTE II FISCO In evidenza 770 Ordinario e Semplificato: le novità dei modelli 2013 pag. 2 Pronte le bozze del modello 730: cosa cambia pag. 2 In bozza anche UNICO SP e UNICO SC pag. 2 LAVORO In evidenza Attività stagionali, no al contributo addizionale per i contratti a termine pag. 3 ASpI e mini-ASpI, requisiti e condizioni per la prestazione pag. 4 Festività, il datore di lavoro può imporre la prestazione lavorativa?pag. 4 IMPRESA In evidenza Rappresentazione e valutazione delle operazioni di factoring pro-soluto secondo gli IFRS pag. 5 Dalla Corte Costituzionale uno “stop” alla Riforma dell’ISEE pag. 6 INAIL, slitta al 31 gennaio 2013 la presentazione della dichiarazione “de minimis” pag. 7 GUIDE OPERATIVE Fattura semplificata per importi fino a 100 euro pag. 7 Collaborazioni a progetto post riforma tra autonomia e subordinazione pag. 15 Il business plan: uno strumento prezioso per un vincente avvio delle nuove imprese pag. 16 STUDIO BAFUNNO 1

Transcript of Inform@Mail n · Web viewIn sostanza, il bilancio di previsione deve essere usato per simulare i...

DICEMBRE 2012 PARTE II

FISCO

In evidenza

770 Ordinario e Semplificato: le novità dei modelli 2013 pag. 2Pronte le bozze del modello 730: cosa cambia pag. 2In bozza anche UNICO SP e UNICO SC pag. 2

LAVORO

In evidenza

Attività stagionali, no al contributo addizionale per i contratti a termine pag. 3ASpI e mini-ASpI, requisiti e condizioni per la prestazione pag. 4Festività, il datore di lavoro può imporre la prestazione lavorativa? pag. 4

IMPRESA

In evidenza

Rappresentazione e valutazione delle operazioni di factoring pro-soluto secondo gli IFRS pag. 5Dalla Corte Costituzionale uno “stop” alla Riforma dell’ISEE pag. 6INAIL, slitta al 31 gennaio 2013 la presentazione della dichiarazione “de minimis” pag. 7

GUIDE OPERATIVE Fattura semplificata per importi fino a 100 euro pag. 7Collaborazioni a progetto post riforma tra autonomia e subordinazione pag. 15Il business plan: uno strumento prezioso per un vincente avvio delle nuove imprese pag. 16

FOCUSLegge di Stabilità 2013: la mappa delle novità per professionisti e imprese pag. 19

STUDIO BAFUNNO 1

FISCO

UNICO ENC/2013 in bozzaÈ stata pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza del modello UNICO 2013 ENC. Il modello deve essere utilizzato dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per dichiarare i redditi relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. Tante sono le novità del modello di quest’anno, che traggono origine dalle norme che sono state emanate nell’ultimo anno.

770 Ordinario e Semplificato: le novità dei modelli 2013L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli 770, Ordinario e Semplificato, per il periodo d’imposta 2012. I modelli - e le relative istruzioni - sono stati aggiornati con le ultime disposizioni, fra le quali la tassazione dei redditi di natura finanziaria e dei redditi di lavoro di prima occupazione. Specifiche indicazioni, inoltre, sono rivolte ai contribuenti che hanno subito situazioni riconosciute di grave disagio.

Pronte le bozze del modello 730: cosa cambiaL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello 730/2013, con le relative istruzioni. Il dichiarativo recepisce le molteplici novità normative intercorse nell’ultimo anno. Tra queste figurano quelle connesse all’introduzione dell’IMU, con i conseguenti effetti in materia di imposizione diretta su terreni e fabbricati (quadri A e B). Il nuovo modello, inoltre, sconta la soppressione, a partire dal periodo d’imposta 2012, del regime agevolato relativo alle locazioni di fabbricati di interesse storico e artistico. Ulteriori novità sono relative alle detrazioni per ristrutturazioni immobiliari e per il risparmio energetico.

In bozza anche UNICO SP e UNICO SCPronte le bozze di tre nuovi modelli dichiarativi: si tratta dei modelli UNICO 2013 SP, UNICO 2013 SC e Consolidato Nazionale e Mondiale (modello CNM). Tra le novità principali di UNICO SP e SC, la possibilità - per i soggetti che non presentano la dichiarazione IVA in via autonoma - di chiedere il rimborso dell’eventuale imposta a credito tramite una nuova sezione ad hoc nel quadro RX. La dichiarazione delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, inoltre, presenta con un quadro RU più leggero grazie a una sezione “multimodulo” in cui confluiscono i crediti vantati dal contribuente.

Costi chilometrici, tabelle in G.U.Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.Agenzia delle Entrate, comunicato 21/12/2012 (G.U. 21/12/2012, n. 297, S.O. n. 211)

In chiaro il bollo su estratti conto e comunicazioni dei prodotti finanziariEsenti dall’imposta di bollo i c/c “di base” (servizi senza spese che devono essere offerti dall’intermediario ai consumatori con ISEE inferiore a 7.500 euro) è gli estratti e libretti, intestati a persone fisiche, che hanno un valore medio di giacenza complessivo non superiore a 5.000 euro. Nella circolare n. 48/E/2012, l’Agenzia delle Entrate esamina la disciplina dell’imposta di bollo applicabile a estratti di conto corrente, rendiconti dei libretti di risparmio e comunicazioni dei prodotti finanziari, come modificata dal decreto Monti, definendone l’ambito di applicazione, i criteri di calcolo, e le agevolazioni.Agenzia delle Entrate, circolare 21/12/2012, n. 48/E

Cedolare secca: remissione in bonis solo per i contribuenti coerentiI contribuenti coerenti, che non hanno aderito alla cedolare secca per pura dimenticanza, possono usare la remissione in bonis. Il ricorso all’istituto, previsto dall’art. 2, D.L. n. 16/2012, è consentito solo è ammesso al contribuente che manifesta un comportamento coerente e che assolve a tutte le formalità e agli obblighi previsti, omettendo solo la presentazione entro i termini del modello 69.Agenzia delle Entrate, circolare 20/12/2012, n. 47/E

STUDIO BAFUNNO 2

Via libera dalla Commissione UE al regolamento IMU sugli enti non commercialiÈ arrivato il via libera della Commissione UE al sistema di esenzioni IMU previste per le attività non commerciali, con contestuale archiviazione della procedura d’infrazione avviata nei confronti dell’Italia. La Commissione UE, infatti, ha giudicato “incompatibili” con il diritto comunitario le precedenti esenzioni previste, tra il 2006 e il 2011, in materia ICI nei confronti degli enti non commerciali; tuttavia l’Italia non dovrà procedere a recuperare il mancato gettito, per via della “impossibilità” a procedere all’accertamento dell’esatta ripartizione nella destinazione degli immobili.Commissione UE, comunicato stampa 19/12/2012, n. IP/12/1412

Acconto IVA, le regole per il riversamento all’ErarioL’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per il riversamento all’Erario dell’acconto IVA del mese di dicembre 2012. Le somme versate alle banche, agli uffici postali e agli agenti della riscossione, a titolo di acconto IVA nei giorni 20, 21, 24 e 27 dicembre 2012, devono essere riversate in Banca d’Italia, entro le ore 14,50 del 31 dicembre 2012.Agenzia delle Entrate, provvedimento 18/12/2012

Processo tributario, le risposte ai dubbi sul contributo unificatoNel caso in cui il ricorrente non indichi il valore della lite nelle conclusioni del ricorso la maggiorazione del 50% del contributo unificato per omessa indicazione della PEC si applica su 1.500 euro. E' quanto contenuto in una direttiva del dipartimento della giustizia tributaria del MEF dedicata al contributo unificato, in cui si precisa anche che il termine per la prescrizione del recupero del contributo è decennale. Ministero dell’economia e delle finanze, direttiva 14/12/2012, n. 2/DGT

Crediti e debiti PA: certificazione con pagamento incertoLa certificazione del credito rilasciata dall’amministrazione o ente debitore può contenere l’indicazione della data prevista di pagamento (non superiore ai 12 mesi dalla data dell’istanza di certificazione). Per gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di stabilità interno, tuttavia, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi finanziari posti in tale contesto, è prevista la possibilità di rilasciare una certificazione senza l’indicazione di una data. Lo ha precisato la Ragioneria Generale dello Stato con le circolari n. 35 e n. 36 del 2012, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.Ministero Economia e finanze, circolari 27/11/2012, nn. 35 e 36 (G.U. 14/12/2012, n. 291)

Invio telematico della contabilità al 1° gennaio 2014E’ differita al 1° gennaio 2014 la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Agenzia delle Dogane, determinazione 13/12/2012, n. 146180/RU

IMU, il Ministero interviene su rimborsi e conguagliCon la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle finanze è intervenuto sull’IMU chiarendo alcuni aspetti legati alle modalità di rimborso o di conguaglio dell’imposta. In generale, nel documento di prassi si afferma il ruolo del Comune quale interlocutore unico del contribuente e vengono individuate procedure agevolate per chi è incorso in errori di vario tipo. Ministero Economia e finanze, risoluzione 13/12/2012, n. 2/DF

Remissione in bonis entro il 31 dicembre 2012Con la risoluzione n. 110/E/2012 l’Agenzia delle Entrate riesamina il perimetro dell’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis per gli enti che non abbiano provveduto ad inviare il modello EAS, confermando il termine del 31 dicembre (30 settembre a regime) per l’annualità corrente. Nel documento di prassi, inoltre, l’Agenzia, delinea il comportamento al quale attenersi per sanare gli invii “tardivi” del modello: in tale

STUDIO BAFUNNO 3

circostanza non è necessario procedere ad un nuovo invio del modello, essendo sufficiente il versamento della sola sanzione di 258 euro.Agenzia delle Entrate, risoluzione 12/12/2012, n. 110/E

Utile al giudice penale l'accertamento induttivoLa Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito che anche l'accertamento induttivo, posto in essere dall'Amministrazione finanziaria, può costituire, a determinate condizioni, un valido elemento di indagine. Cassazione penale, sez. III, ordinanza 5/12/2012, n. 47127

LAVORO

Attività stagionali, no al contributo addizionale per i contratti a termine Per il Ministero del Lavoro le imprese che svolgono un’attività a carattere stagionale, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010), sono esonerate dal versamento del contributo addizionale pari all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali in relazione al personale a tempo determinato.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 21/12/2012, n. 42

Somministrazione e "causalone", chi sono i lavoratori svantaggiati?Il Ministero del Lavoro chiarisce la definizione di lavoratori svantaggiati per i quali è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza che debba trovare applicazione il c.d. “causalone”.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 21/12/2012, n. 38

Ammortizzatori in deroga, come gestire le risorse economicheL'INPS dà indicazioni operative alle proprie Sedi per la gestione degli ammortizzatori in deroga, sulla scorta di quanto previsto dal Ministero del lavoro con recente nota del 20 dicembre e a seguito delle importanti novità introdotte dalla legge di riforma del lavoro.INPS, messaggio 21/12/2012, n. 21164

INPS: al via il Sistema Unico di Protocollo InformaticoTra gli obiettivi di integrazione tra INPS e le gestioni soppresse rientra l’adozione di un unico sistema di protocollo informatico per le strutture centrali e per il territorio. Dal 1° gennaio 2013 - decorso l'attuale periodo di sperimentazione - l’utilizzo del protocollo informatico INPS sarà esteso alle rimanenti strutture.INPS, circolare 20/12/2012, n. 147

Ingressi lavoratori extracomunitari per lavoro non stagionaleL'INPS fornisce chiarimenti in ordine alla gestione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri sulla base delle previsioni contenute del D.P.C.M. del 16 ottobre 2012INPS, messaggio 19/12/2012, n. 20896

Tirocini formativi non curriculari: dichiarata l’illegittimità costituzionale della normaLa Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, relativo ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari, perché lo stesso si pone in contrasto con l’art. 117, quarto comma, Costituzione, andando ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni.Corte Costituzionale, sentenza 19/12/2012, n. 287

Collaboratori coordinati e continuativi, chi ha diritto all'una tantum?L'INPS detta le istruzioni operative al fine di poter gestire correttamente la situazione dei collaboratori che presentano i requisiti di accesso all'indennità una tantum alla data del 31 dicembre 2012.

STUDIO BAFUNNO 4

INPS, messaggio 18/12/2012, n. 20803

Certificato di agibilità a titolo gratuito in via telematica L'INPS comunica che dal 1° gennaio 2013 la trasmissione delle richieste inerenti il certificato di agibilità a titolo gratuito è prevista in modalità esclusivamente telematica, mentre fino al 31 dicembre 2012 continuerà ad essere operativa anche la modalità in uso di presentazione dell’istanza su supporto cartaceoINPS, circolare 19/12/2012, n. 144

Risoluzione consensuale nel 2012: sì all'indennità di disoccupazioneNei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura prevista dalla riforma del lavoro e attiva dal 18 luglio 2012 è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all’erogazione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012. INPS, messaggio 18/12/2012, n. 20830

ASpI e mini-ASpI, requisiti e condizioni per la prestazioneLa legge di riforma del lavoro ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2013 due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione: l’indennità di disoccupazione ASpi e indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.INPS, circolare 18/12/2012, n. 142

Festività, il datore di lavoro può imporre la prestazione lavorativa? La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro chiarisce che il lavoro festivo può essere imposto al lavoratore nei medesimi casi in cui è ammesso il superamento dei limiti massimi al lavoro straordinario. Inoltre secondo la giurisprudenza costante il lavoratore gode di un diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro nella giornata festiva per cui non gli può essere imposta la prestazione. Tuttavia tale diritto non è indisponibile per cui il prestatore di lavoro può liberamente rinunciare al godimento della festività.Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, parere 18/12/2012, n. 27

Mini-ASpI e mini-ASpI 2012, come operare?Senza tener conto della data di cessazione del rapporto di lavoro, la richiesta riguardante il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, solo ed esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013, in quanto sia il 31 marzo che il 1° aprile cadono di festa.INPS, messaggio 17/12/2012, n. 20774

L'INPS illustra la nuova Aspi e Mini-AspiLa legge di riforma del mercato del lavoro, reca, con specifico riferimento alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, al fine di renderne il complessivo assetto più efficiente, coerente ed equo. Debuttano così al 1° gennaio 2013 l'ASPI e la Mini-Aspi e l'INPS affronta i risvolti applicativi che interessano i datori di lavoro.INPS, circolare 14/12/2012, n. 140

Ripresa riscossione contributi sisma: non si tratta di aiuti di StatoL'INPS precisa che le disposizioni normative che prevedono agevolazioni, tra cui quelle contributive, assumono la natura di aiuto di Stato solo nella misura in cui esse riguardano le imprese, per l'individuazione delle quali occorre fare riferimento alla definizione comunitaria.INPS, messaggio 14/12/2012, n. 20691

STUDIO BAFUNNO 5

Voucher postali, come chiedere i rimborsi?L'INPS fornisce indicazioni su alcune procedure di gestione, che contribuiscono alla regolamentazione del sistema di lavoro occasionale di tipo accessorio, relative al servizio di acquisto e riscossione dei buoni lavoro presso la rete degli uffici postali. Con l’occasione si conferma anche che i voucher cartacei emessi dalle sedi INPS acquistati entro il 31 dicembre 2011 sono riscuotibili, o è possibile chiederne il rimborso, fino al 31 dicembre 2012.INPS, messaggio 13/12/2012, n. 20559

Prorogata la presentazione del prospetto informativo per i lavoratori disabili La modifica degli standard del Sistema informatico per il Prospetto Informatico dei lavoratori disabili entrerà in vigore il 10 gennaio 2013 e per questo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza della presentazione al 15 febbraio 2013 ed ha illustrato le novità.Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 12/12/2012, n. 17699

Assunzioni agevolate: il quadro dopo la riforma LavoroDopo quasi 6 mesi di vigenza della legge n. 92 del 2012, cd. Riforma Fornero, l'INPS illustra le numerose ed importanti novità relativamente agli incentivi alle assunzioni. Il quadro che emerge risulta estremamente complesso e impegnativo per i datori di lavoro che intendono accedere ai benefici di legge.INPS, circolare 12/12/2012, n. 137

Sisma Emilia, contributi sospesi entro il 20 dicembre 2012L'INPS fa seguito alle istruzioni gia' impartite, anche con riferimento agli artigiani e commercianti, per fornire ulteriori indicazioni in ordine alla ripresa dei versamenti contributivi. Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati nel periodo della sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 20 dicembre 2012.INPS, messaggio 12/12/2012, n. 20489

Eventi sismici del maggio 2012, premi INAIL entro il 17 dicembre 2012L’INAIL ha chiarito che i soggetti beneficiari della sospensione dei premi a seguito del sisma del maggio 2012, dovranno effettuare il versamento dei premi con scadenza dal 20 maggio al 30 novembre 2012 in un’unica soluzione entro il 17 dicembre 2012. Rimane comunque ferma la possibilità di presentare istanza di rateazione ordinaria entro la stessa data. INAIL, circolare 7/12/2012, n. 66

IMPRESA

Rappresentazione e valutazione delle operazioni di factoring pro-soluto secondo gli IFRSIl Documento di Ricerca 175 “Rappresentazione e valutazione delle operazioni di factoring pro-soluto secondo gli IFRS nei bilanci dei cessionari (società di factoring) e dei cedenti” non ha l’obiettivo di definire principi contabili, né interpretazioni degli stessi, ma prende in esame la tematica applicativa del “factoring” che appare molto rilevante alla luce delle regole previste dal principio contabile IAS 39, ne riassume gli aspetti principali e propone soluzioni che hanno il maggior consenso per i revisori che si trovano ad affrontarle in pratica.Assirevi, Documento di ricerca n. 175

Dalla Corte Costituzionale uno “stop” alla Riforma dell’ISEELa Corte Costituzionale, nella sentenza n.297/2012 depositata il 19 dicembre, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 5 del Decreto Salva Italia nella parte in cui prevede che in sede di definizione delle modalità attraverso le quali procedere alla Riforma dell’’ISEE non sia contemplata la partecipazione della Conferenza unificata Stato-Regioni.

STUDIO BAFUNNO 6

Corte Costituzionale sentenza 19/12/2012, n. 295

INAIL, slitta al 31 gennaio 2013 la presentazione della dichiarazione “de minimis” La riduzione contributiva operata sulla sola quota a carico del lavoratore, non costituendo aiuto di stato alle imprese, non è soggetta all'osservanza delle regole in materia di "de minimis" . Di conseguenza le imprese tenute alla presentazione della dichiarazione "de minimis" non dovranno considerare, ai fini del calcolo dell'importo massimo degli aiuti di stato "de minimis" che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive operate sulla sola quota di contributi INPS a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione. In considerazione di ciò, il termine per la presentazione della dichiarazione “de minimis” è stato differito al 31 gennaio 2013.INAIL, nota 17/12/2012, n. 7127

Zona franca (ZFU) dell’Aquila: stabilite le modalità di accesso all’esenzione in “de minimis”Decorrono dalle ore 12 del 10 gennaio 2013 i termini per presentare le domande di accesso alle agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese della Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila.Ministero Sviluppo Economico, circolare 6/12/2012, n. 41013

Il socio illimitatamente responsabile non può appellare la sentenza di dichiarazione di fallimentoContro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo possono appellarsi gli opponenti e il debitore. Il socio illimitatamente responsabile non può essere considerato legittimato come debitore, poiché con tale termine si intende il debitore che ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato e perciò, in caso di società di persone, alla stessa società e non ai suoi soci.Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 3/12/2012, n. 21602

Tutela marchi, quando è un acronimo non è "forte"Il giudice deve valutare, in via globale e sintetica, la confondibilità del marchio considerando come parametro la normale avvedutezza del consumatore di quel tipo di prodotto tenendo conto di tutti gli elementi grafici presenti nel marchio.Corte di Cassazione, sez.I civile, sentenza 3/12/2012, n. 21601

Il Piemonte in prima linea per favorire la competitività Obiettivo della Regione Piemonte è quello di incrementare e rilanciare l'imprenditorialità giovanile e il lavoro autonomo giovanile tramite il coinvolgimento di mentori con esperienza pluriennale: le risorse stanziate ammontano a Euro 500.000,00.Determinazione 31/10/2012, n. 623

Mancato deposito del bilancio: risponde anche il nuovo amministratoreAnche il nuovo amministratore di società risponde delle sanzioni per l’omissione da parte del precedente amministratore del deposito del bilancio presso l’Ufficio del Registro (Camera di Commercio).Corte di Cassazione, sez. II, sentenza del 30/11/2012, n.21503

Calcolo degli oneri di gestione: l’Isvap fissa aliquotaL’Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettive ha fissato per l’esercizio 2013 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 4,7% dei premi.Isvap, provvedimento 30/11/2012, n. 3025

No ai controlli sul pc in uso ai dipendenti se manca la policy aziendalePer il Garante per la Privacy il datore di lavoro può effettuare controlli sull'utilizzo del personal computer concesso in uso per finalità professionali, ai dipendenti solo se ha adottato una policy aziendale sull'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e l’ha adeguatamente pubblicizzata, con particolare riferimento alle modalità e alle procedure da seguire per i controlli.Garante per la Privacy, provvedimento 18/10/2012, n. 307

STUDIO BAFUNNO 7

STUDIO BAFUNNO 8

GUIDE OPERATIVE

FATTURA SEMPLIFICATA PER IMPORTI FINO A 100 EURORoberto Fanelli

Con il decreto legge Salva-infrazioni (D.L. n. 216/2012) vengono modificate anche le disposizioni in tema di fatturazione, recate dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 e viene introdotta la possibilità di emettere fattura con modalità “semplificate”, per quelle di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché per le fatture rettificative di cui all'art. 26. In questa sede, si mettono in risalto le principali modifiche apportate all’art. 21, che devono immediatamente essere recepite dalle aziende nella loro quotidianità operativa, poiché le nuove disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 2013..

A causa del ritardo nell’attuazione o del non corretto recepimento, nell’ordinamento nazionale, delle disposizioni dell’Unione europea, la Commissione europea ha dato avvio, nei confronti dello Stato italiano, a numerosi casi di pre-infrazione (nel quadro del sistema c.d. “EU Pilot”) o di infrazione.

Con il D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dello stesso 11 dicembre ed in vigore da tale giorno), volto ad evitare l’applicazione di sanzioni da parte dell’Unione europea, il legislatore nazionale, per quelle infrazioni delle quali si è riconosciuta l’esattezza delle censure della Commissione europea, ha inteso porre rimedio modificando le norme “incriminate”, con il duplice effetto positivo di garantire il rispetto degli obblighi assunti dallo Stato italiano in sede europea e di evitare aggravi di oneri a carico dello Stato, derivanti da possibili sentenze di condanna ad una pena pecuniaria da parte della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

L’art. 1 del decreto, al fine di recepire la direttiva n. 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativa alle norme in materia di fatturazione, modifica una serie di articoli del D.P.R. n. 633/1972.

In questa sede, si esaminano le modifiche apportate all’art. 21 del decreto, che, come noto, disciplina le modalità di emissione della fattura.

Il comma 12 della norma stabilisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013”.

Comma 1

Le modifiche apportate al comma 1:

a) recano la precisazione (formale) che nell’ipotesi di emissione della fattura da parte del cessionario o committente la stessa viene emessa “per conto” del cedente (il vecchio testo prevedeva tale specificazione solo nell’ipotesi di fattura emessa “da un terzo”);

b) definiscono la fattura “elettronica”, intendendosi per tale la fattura che è stata emessa e ricevuta “in un qualunque formato elettronico” e precisando che “il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”;

c) specificano meglio quando la fattura si ha per emessa.

Vecchio testo Nuovo testo

[1] Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di

[1] Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche

STUDIO BAFUNNO 9

nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.

sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Comma 2

Il comma 2 viene modificando sia per una migliore sistemazione organica delle disposizioni sul contenuto della fattura sia per introdurre l’obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente, anche quando non è debitore dell’imposta in luogo del cedente o prestatore. Il nuovo articolo 21, inoltre, precisa che nel caso in cui il cessionario o committente “residente o domiciliato nel territorio dello Stato” non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, deve essere indicato il codice fiscale (obbligo oggi previsto indirettamente dagli articoli 6, comma 1, lettera a), e 21 del D.P.R. n. 605/1973).

Vecchio testo Nuovo testo

[2] La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale

[2] La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e

STUDIO BAFUNNO 10

nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

b) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;

d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma;

f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità;

g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

h) annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.

cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

STUDIO BAFUNNO 11

Comma 3

Il comma 3, al di là di talune modifiche formali, precisa che l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, devono essere garantite dal soggetto passivo “ mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati”. La nuova disposizione, quindi, consente di utilizzare sistemi di controllo e di gestione anche diversi dalla firma elettronica e dai sistemi EDI. Inoltre, la disposizione non prevede più l’obbligo di indicare l’IVA in euro.

Vecchio testo Nuovo testo

[3] Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario può essere emessa una sola fattura. In caso di più fatture trasmesse in unico lotto, per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni né codice eseguibile, è consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità. Le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purché l'imposta sia indicata in euro.

[3] Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

STUDIO BAFUNNO 12

Comma 4

Per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, il comma 4 estende la possibilità di emissione della fattura “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime” (finora limitata alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione) anche alle prestazioni di servizi “individuabili attraverso idonea documentazione”.

Il nuovo comma 4 (v. lett. c) e d), inoltre, prevede che “la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”:

1) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro, non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter;

2) per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter, rese da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea a un soggetto passivo nazionale;

3) per le prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies), rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea.

Vecchio testo Nuovo testo

[4] La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.

[4] La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro

STUDIO BAFUNNO 13

dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Comma 5

La modifica al comma 5 dell’art. 21 è operata solo per finalità di coordinamento con l’art. 17.

Vecchio testo Nuovo testo

[5] Nelle ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma, il cessionario o il committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

[5] Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

Comma 6

La modifica al comma 6 dell’art. 21 è effettuata soprattutto ai fini di una migliore sistemazione della materia e una più chiara leggibilità delle relative disposizioni.

Nel nuovo testo dell’art. 6 non compare più la norma che prevede l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, in quanto la materia è regolata dal nuovo comma 6-bis (come già detto, il comma 4, lettera c, dello stesso art. 21, nella nuova versione, sancisce che, in tali casi, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Vecchio testo Nuovo testo

[6] La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell'articolo 7-ter nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle

[6] La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-

STUDIO BAFUNNO 14

indicate al n. 6), per le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione della relativa norma.

bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio.".»;

Comma 6-bis e 6-ter

Nel corpo dell’art. 21, è stato inserito il comma 6-bis, che, alla lettera a), stabilisce un obbligo di emissione della fattura per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea. La stessa norma, alla lettera b), prevede un analogo obbligo per le operazioni non soggette ad IVA che si considerano effettuate fuori del territorio dell’Unione europea.

Il comma 6-ter prevede l’obbligo formale di indicare, nelle fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio, l'annotazione "autofatturazione".

Vecchio testo Nuovo testo

[6-bis] I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

STUDIO BAFUNNO 15

[6-ter] Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione".

Commi 7 e 8

I commi 7 e 8 non hanno subito modifiche.

COLLABORAZIONI A PROGETTO POST RIFORMA TRA AUTONOMIA E SUBORDINAZIONEAlfredo Casotti e Maria Rosa Gheido

Il Ministero del Lavoro indica al personale di vigilanza una serie di attività che mal si prestano ad essere inquadrate nell’ambito del lavoro a progetto, fra esse: addetti alle pulizie, commessi, baristi e camerieri, muratori, segretari, addetti a call-center in bound. In presenza di tali attività gli ispettori ricondurranno i relativi rapporti di collaborazione nell’ambito del lavoro subordinato, adottando i conseguenti provvedimenti amministrativi.

La stipula del contratto di collaborazione a progetto è subordinata all’individuazione di un “risultato finale” che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente. Il Ministero del Lavoro così interpreta, con la circolare n.29 dell11 dicembre 2012, la previsione normativa per cui il progetto deve essere “funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale”.

L’articolo 1, commi da 23 a 27 della legge 28 giugno 2012, n. 92/2012 sostituisce l’intero comma 1 dell’articolo 61 del D.lgs.n.276/2003 dal quale viene eliminata la possibilità di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, ad un programma di lavoro o fase di esso.

Rimane unicamente la possibilità di collegare quei rapporti ad uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto non può essere semplicemente indicato ma deve necessariamente rappresentare l’attività richiesta al collaboratore, dalla quale ci si attende il raggiungimento di un determinato risultato “obiettivamente verificabile”.

Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, così come non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al collaboratore deve, in ogni caso, essere lasciato un margine di autonomia anche operativa, nello svolgimento dei compiti derivanti dal contratto. Peraltro, il Ministero indica al personale di vigilanza una serie di attività che mal si prestano ad essere inquadrate nell’ambito del lavoro a progetto, fra esse gli addetti alle pulizie, commessi, baristi e camerieri, muratori, segretari, addetti a call-center in bound. In presenza di tali attività gli ispettori ricondurranno i relativi rapporti di collaborazione nell’ambito del lavoro subordinato, adottando i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Quanto ai nuovi criteri di determinazione del corrispettivo da erogare al collaboratore, la circolare sottolinea che spetta alla contrattazione collettiva determinare il compenso minimo, in mancanza del quale si assume come riferimento la retribuzione minima tabellare dei contratti collettivi applicati nel settore di riferimento per profili analoghi.

Particolare attenzione pone la circolare in commento alla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 dell’articolo 69 del D.lgs.n.276/2003 che, come noto, è stato interpretato dall’articolo 1, comma 24 della legge n.92/2012 nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

STUDIO BAFUNNO 16

Pare opportuno ricordare che l’articolo 69,comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 sancisce il divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “atipici” se non nei casi espressamente consentiti ed in tal senso dispone che, detti rapporti se:

“instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ….. sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.

Secondo la riforma, si tratta di presunzione assoluta, mentre è relativa la presunzione del secondo comma dello stesso articolo 69, che considera subordinati i rapporti di collaborazione a progetto la cui prestazione è svolta “con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente”. Ne deriva, secondo il Ministero del Lavoro, che il collaboratore può anche svolgere le medesime attività dei lavoratori dipendenti, purché le svolga con modalità organizzative radicalmente diverse.

La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma, mentre restano ferme la previgenti disposizioni per i contratti in essere a tale data.

IL BUSINESS PLAN: UNO STRUMENTO PREZIOSO PER UN VINCENTE AVVIO DELLE NUOVE IMPRESERiccardo Patimo

Il business plan è il mezzo normalmente usato per valutare a priori le effettive possibilità di successo di una data iniziativa imprenditoriale. Il più delle volte, però, questo strumento viene impiegato soltanto per produrre la documentazione necessaria per reperire le necessarie risorse finanziarie. Un corretto uso del business plan permette, invece, di simulare anticipatamente i risultati ottenibili da una data attività imprenditoriale e di valutarne la fattibilità. L’esperienza acquisita in sede di redazione del business plan consente inoltre, ove necessario, di gettare le basi per la costruzione di un valido sistema di controllo di gestione.

Il successo nell’avvio di una nuova impresa richiede un’attenta valutazione delle reali possibilità che l’idea imprenditoriale ha di poter incontrare il favore del mercato. Troppo spesso, invece, l’entusiasmo che caratterizza molte nuove iniziative si traduce nell’impazienza di avviare l’attività riducendo eccessivamente il tempo che viene dedicato a tale importante fase dello start-up.

Il business plan rappresenta lo strumento migliore per verificare la fattibilità dell’iniziativa e per individuarne gli eventuali punti deboli. Il più delle volte, invece, questo importante documento finisce per avere un ruolo marginale ed essere relegato a mero strumento di supporto per l’attività di reperimento delle fonti di finanziamento. Ciò è particolarmente vero nel caso in cui i nuovi imprenditori, soprattutto quelli più giovani, intendono sfruttare le agevolazioni offerte da leggi speciali come la vecchia L. 488/92. In realtà, invece, il business plan è destinato a svolgere un ruolo completamente diverso. Infatti, con tale strumento, l’idea imprenditoriale viene messa a fuoco e tradotta in numeri che poi, opportunamente riclassificati, consentono di evidenziare le informazioni rilevanti per stabilire se l’impresa merita di essere attuata. Nel contempo, un buon business plan permette di simulare i risultati che l’attività da intraprendere potrebbe produrre in differenti scenari, fino ad arrivare a veri e propri stress-test dove la fattibilità dell’iniziativa viene verificata ipotizzando le peggiori condizioni in cui l’impresa potrebbe trovarsi ad operare. Questo strumento può, inoltre, costituire il primo passo per l’elaborazione di un sistema di controllo di gestione che permetta un buon monitoraggio dei risultati conseguiti indirizzando al meglio le decisioni dell’imprenditore.

Passando agli aspetti pratici, in estrema sintesi, il business plan, pur non richiedendo l’adozione di un modello vincolante, andrebbe articolato nelle seguenti 3 parti:

1. Descrizione dell’iniziativa imprenditoriale;

STUDIO BAFUNNO 17

2. Costruzione dei bilanci di previsione e analisi dei risultati in essi esposti;

3. Individuazione delle fonti di finanziamento necessarie.

La descrizione dell’idea che si intende attuare consente di mettere a fuoco le attività che andranno poste in essere per la sua realizzazione. In tal modo, è possibile individuare le risorse, economiche, umane e finanziarie che sono richieste per l’avvio dell’iniziativa. Non solo, da tale primo esame potrebbe anche emergere la necessità di ottenere apposite autorizzazioni amministrative, con conseguenti riflessi sui tempi di attuazione del progetto. Una volta individuate, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, le risorse necessarie e fatta una prima stima dei tempi richiesti per l’avvio dell’impresa, è possibile passare alla stesura dei bilanci di previsione che dovrebbero abbracciare un arco temporale di non meno di tre anni. In questa fase occorre mantenere un atteggiamento critico e distaccato nei confronti dell’idea che si intende realizzare per evitare involontarie “forzature” dei risultati attesi. Infatti, soprattutto quando il business plan è destinato a supportare le richieste di finanziamento, vi è la tendenza a sovrastimare i ricavi e sottostimare i costi. Occorre, invece, fare in modo che i numeri inseriti nei bilanci di previsione siano il più possibile attendibili nonostante il fatto che trattasi di dati previsionali. In sostanza, il bilancio di previsione deve essere usato per simulare i possibili risultati dell’attività e, soprattutto, per verificare cosa accadrebbe se la stessa non dovesse ottenere il successo sperato. Uno degli errori che più di frequente vengono commessi è quello di utilizzare l’analisi del break even point al fine di calcolare il livello ottimale dei ricavi che permette il funzionamento dell’iniziativa, per poi inserire tale dato nei bilanci di previsione senza prima verificarne le effettive possibilità di conseguimento. Non di rado, infatti, tale volume di ricavi risulta del tutto aleatorio. Un buon modo per verificare l’attendibilità dei ricavi previsti consiste nel fare una sia pur minima analisi del mercato di riferimento per individuare i prezzi massimi dei beni o servizi che vi sono commercializzati. È sufficiente confrontare questi con i costi di produzione ipotizzati per avere un’idea della percentuali di ricarico effettivamente praticabili e quindi dei reali margini che possono essere ottenuti dall’attività. Certo, quanto il bene o servizio che si intende commercializzare ha caratteristiche di novità tali da non possedere ancora un mercato di riferimento, detta analisi risulta meno agevole. Anche in questi casi, però, la costruzione di un onesto conto economico di previsione permette di stimare a priori quale debba essere la percentuale di ricarico da praticare per avere successo. Talvolta, i risultati di tali analisi portano a concludere che l’attività che si vuole avviare non è sufficientemente conveniente e che quindi l’idea imprenditoriale va abbandonata o drasticamente modificata.

Un buon progetto imprenditoriale non può prescindere da un’attenta valutazione delle fonti di finanziamento necessarie per l’avvio e il sostentamento della sottostante attività. Tale operazione può essere svolta elaborando dei rendiconti finanziari, simulati sulla base di dati contenuti nei bilanci di previsione, o ricorrendo ad altri prospetti dedicati all’analisi dei flussi finanziari attesi. Fondamentale, a tale proposito, risulta la stima dei tempi di incasso dei ricavi e di quelli di pagamento dei costi. Se la determinazione di questi ultimi appare, tutto sommato, semplice potendo il più delle volte essere ricavata già dai preventivi richiesti ai potenziali fornitori, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda gli incassi. Se l’attività che si intende svolgere appartiene al settore del commercio, è ragionevole ritenere che la maggior parte dei ricavi verranno incassati contestualmente alla cessione dei beni o alla fornitura dei servizi. Al di fuori da tali ipotesi, però, la stima dei tempi di incasso dei ricavi diviene molto incerta dipendendo fortemente dalle caratteristiche del cliente. Di solito, il potere contrattuale del committente cresce proporzionalmente alle dimensioni dello stesso e pertanto, più questo è grande e importante, maggiori saranno le dilazioni di pagamento che gli si dovranno concedere. Oltre a ciò, occorre valutare gli esborsi necessari per l’acquisto di eventuali beni strumentali o rami d’azienda. L’analisi delle fonti di finanziamento necessarie per lo start-up dell’impresa andrebbe poi distinta da quella dedicata alle possibilità di raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio finanziario. Da questo punto di vista, la costruzione dei bilanci di previsione e dei prospetti dedicati all’analisi finanziaria dovrebbe costituire un sistema integrato con cui simulare gli effetti, in termini economici e finanziari, dei vari scenari che si possono presentare. In

STUDIO BAFUNNO 18

particolare, andrebbero studiate le conseguenze di un calo della domanda dei beni o servizi offerti e quelli derivanti dall’eventuale allungamento dei tempi di incasso dei ricavi. Questi stress-test permettono di meglio stimare il reale rischio di impresa dell’attività che si vuole intraprendere e, conseguentemente, valutare quali debbano essere gli utili minimi che se ne debbono ricavare. In tale ambito, non dovrebbe inoltre mancare un’analisi comparata delle possibili alternative di investimento dei capitali di rischio che vengono conferiti nella nuova attività.

Le difficoltà posta dalla valutazione anticipata dei risultati che un’iniziativa imprenditoriale può produrre sono rese ancora più difficili quando i margini di profitto dell’attività appaiono contenuti richiedendo, per una buona remunerazione del capitale investito, il conseguimento di elevati livelli di fatturato. In tali casi, il business plan, da strumento di analisi e simulazione della fattibilità dell’iniziativa, può diventare anche il punto di partenza di un sia pur embrionale sistema di controllo di gestione che consenta il costante e periodico monitoraggio dei margini conseguiti, contribuendo a prevenire l’eventuale insorgenza della crisi di impresa.

STUDIO BAFUNNO 19

FOCUS

LEGGE DI STABILITÀ 2013: LA MAPPA DELLE NOVITÀ PER PROFESSIONISTI E IMPRESESaverio Cinieri

Tutte le novità della Legge di Stabilità suddivise per argomenti. Una tabella operativa che spiega cosa cambia dal 1° gennaio 2013. Tra le novità più rilevanti si segnalano: l’estensione delle norme per rendere telematica la giustizia, il congelamento di un anno della riforma delle province, le nuove regole sulla totalizzazione contributiva e le modifiche alla Tobin tax. La Legge assorbe altresì alcuni importanti provvedimenti dal “decreto salvainfrazioni” al "milleproroghe".

La Legge di Stabilità contiene tante novità e assorbe alcuni importanti provvedimenti che, a causa dell’anticipata fine della legislatura, rischiavano di non essere approvati. Ci si riferisce, ad esempio, al c.d. “decreto salvainfrazioni” (D.L. n. 216/2012) o a quello sulle “cartelle pazze”.

Tra le altre novità si segnalano l’estensione delle norme per rendere telematica la giustizia, il congelamento di un anno della riforma delle province, le nuove regole sulla totalizzazione contributiva, alcune modifiche alla Tobin tax, giusto per citarne alcune.

Per capire meglio cosa cambia dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della maggior parte delle nuove disposizioni), di seguito si riporta una sintesi delle principali norme contenute nella legge, così come approvato dal Senato.Argomento Cosa è previsto

Istituti di patronato e assistenza sociale

Si prevede che possano costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che (singolarmente o associate):- siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni (la normativa vigente prevede tre anni);- abbiano sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e delle province (la normativa vigente prevede un terzo), secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale (individuati con DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Tale ultima disposizione si applica dal 1° gennaio 2015, mentre per il 2014 i requisiti devono essere rispettivamente riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionalePer quanto riguarda i profili finanziari, si prevede che:- parte delle risorse assegnate agli istituti di patronato e di assistenza sociale siano utilizzate per verifiche ispettive straordinarie sull’organizzazione e l’attività, nonché per la formazione del personale ispettivo addetto;- tra i criteri di ripartizione del finanziamento statale tra i vari istituti venga considerata anche, con rilievo prioritario, la qualità dei servizi prestati all’utenza, attestata annualmente dagli enti erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative (con riferimento a standard qualitativi predefiniti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

Contributi per il Fondo per l’occupazione

L’autorizzazione di spesa concernente l’erogazione dei contributi, anche comunitari, destinati al finanziamento delle iniziative previste dall’articolo 1 del D.L. 148/1993, per i quali è stato istituito il Fondo per l’occupazione, successivamente confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008. In particolare, la riduzione della richiamata autorizzazione è pari a 30 milioni di euro per il 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.

Contributo unificato

Intervenendo sull’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) in tema di contributo unificato viene previsto che colui che ha proposto un’impugnazione,

STUDIO BAFUNNO 20

anche incidentale, che viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ulteriore e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della provvedimento.La disposizione si applicherà ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di stabilità.Inoltre, vengono elevati gli importi del contributo unificato per le controversie di competenza del giudice amministrativo:- si passa da 1.500 a 1.800 euro il contributo per le controversie cui si applica il rito abbreviato;- si va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 6.000 euro per le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti Se manca l’apposita dichiarazione, il contributo dovuto è di euro 6.000;- si passa da 600 a 650 euro il contributo dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.Invece, contributo unificato nel processo amministrativo è aumentato sempre della metà per i giudizi di impugnazione.Viene anche stabilito che nel processo amministrativo, per valore della lite nei ricorsi su provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (art. 119, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 104/2010), si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi contro i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (art. 119, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010), in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.

Notificazioni tramite PEC

Apportate alcune modifiche alle nuove norme sulle notificazioni tramite PEC contenute nel D.L. n.. 179/2012, da poco convertito nella legge n. 220/2012.In particolare, viene prevista la decorrenza delle nuove norme:- dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;- a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. dei previsti decreti attuativi per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.Inoltre, si dispone che l’elenco degli indirizzi PEC delle P.A. formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

Deposito telematico atti processuali

Ulteriori novità riguardano l’introduzione dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.A tale proposito viene previsto che, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria.

STUDIO BAFUNNO 21

Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.Le nuove disposizioni si applicano:- successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione nei processi esecutivi di cui al libro III c.p.c.;- al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario nelle procedure concorsuali.Infine, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento di ingiunzione davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I, c.p.c., escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Per il giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione invece si applicano le nuove regole sul deposito telematico come sopra indicate.Il deposito si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.Il giudice:- può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti;- può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.Le nuove regole saranno attuate con appositi decreti ministeriali (tra l’altro, negli uffici giudiziari diversi dai tribunali, la decorrenza è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dei decreti).

Notificazioni a cura degli avvocati tramite PEC

Apportate alcune modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n.53 in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dei decreti attuativi.In particolare le regole ivi previste valgono solo per la notifica da parte dell’avvocato, effettuata a mezzo del servizio postale.Invece, con un nuovo articolo (art. 3-bis) viene previsto che:- la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo PEC all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi;- quando l’atto da notificare non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificare al messaggio di posta elettronica certificata;- la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna;

STUDIO BAFUNNO 22

- il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994";- l’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata;- per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo;- qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio PEC, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte.

Notificazioni tramite PEC nelle procedure concorsuali

Vengono riviste anche le norme del D.L. n. 179/2012 che hanno introdotto la PEC nelle procedure concorsuali (art. 17).In particolare, le modifiche interessano i seguenti punti:- il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è trasmesso all’indirizzo PEC del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92 L.F., unitamente ai documenti previsti. L’originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale (art. 17, comma 1, lettera e), il numero 2);- il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell’articolo 163 della L.F., il commissario liquidatore e il commissario giudiziale, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione, il proprio indirizzo PEC (art. 17, comma 2-bis).

Modifiche al codice di procedura civile per introdurre l’uso della PEC

Vengono modificate alcune disposizioni del c.p.c., in particolare quelle sul processo di esecuzione (Libro III) nell’ottica di diffondere l’uso della PEC.Tra l’altro, vengono completamente riscritti:- l’art. 548 in tema di mancata dichiarazione del terzo;- l’art. 549 sulla contestata dichiarazione del terzo.

Processo tributario

Previste modifiche anche la processo tributario.In particolare, viene disposto che le norme sulla capacità di stare in giudizio (art. 11 D.Lgs. n. 546/1992) si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle commissioni tributarie provinciali.

Tariffe avvocati

Adeguate alcune norme delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, per tener conto, per gli avvocati, delle nuove disposizioni in materia di tariffe professionali introdotte dal D.L. n. 1/2012.

Agevolazioni contributive

Viene ridotta la misura nella quale si applicano i benefici disposti con il D.L. n. 457/97 (articolo 6, primo comma) che aveva stabilito - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle imprese armatrici per il personale iscritto nelle matricole e nei registri di cui all’art. 119 codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale (ovvero adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali).

Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo

Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall’anno 2013, un fondo per:- la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie

STUDIO BAFUNNO 23

sviluppo

imprese;- la riduzione del cuneo fiscale.L’istituzione del fondo avviene secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

Tfr dipendenti pubblici

Al fine di attuare la sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell’11 ottobre 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, viene abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.Tale norma prevedeva, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori pubblici, il computo dei trattamenti di fine servizio secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2011 aveva dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva.I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato art. 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza.

Verifiche INPS

l’INPS, nel periodo 2013-2015, realizzerà, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefìci di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

CUD telematico

Viene previsto l’obbligo, dal 2013, per gli enti previdenziali, di rendere disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica.È tuttavia facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.Si precisa, infine, che dall’attuazione della disposizione in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riforma province

Viene sospesa sino al 31 dicembre 2013, la riforma delle province.Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell’incarico di commissario straordinario delle province o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, verrà nominato un commissario straordinario.

Norma antimafia Vengono apportate alcune modifiche alle disposizioni in materia antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.In particolare, il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte.Inoltre, gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimento di sequestro e confisca. e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

STUDIO BAFUNNO 24

Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.

Ammortizzatori sociali

Per l’anno 2013 nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92), è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Esodati Si prevede che le disposizioni previgenti alla legge di riforma continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi: art. 24 del D.L. n. 201/2011; art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011; art. 22 del D.L. n. 95/2012), anche nei confronti dei seguenti soggetti:- lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011:i) con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ancorché abbiano svolto (successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011) attività lavorativa retribuita (comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) entro il limite di 7.500 euro annui;ii) collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria;- lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:i) abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500. In caso di cessazione infrannuale tale importo è rapportato ai mesi lavorati;ii) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 dicembre 2014)Le modalità di attuazione degli interventi sono definite con DPCM da adottare, previo parere parlamentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.Nel caso in cui non si riesca a coprire gli oneri programmati, si provvede attraverso il

STUDIO BAFUNNO 25

blocco nel 2014 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (inclusi i vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive nazionali e regionali) superiori a sei volte il minimo Inps (più precisamente si prevede che nel caso in cui, all’esito di un monitoraggio effettuato dal Governo entro il 30 settembre 2013 sulla base dei dati forniti dall’INPS, risulti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dal 2014, il blocco della rivalutazione automatica può essere revocato o applicato in misura ridotta.Infine, è prevista una specifica verifica, ogni 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, tra Governo e parti sociali, della situazione dei lavoratori interessati, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro. A tal fine è istituito un apposito Fondo di salvaguardia, nel quale confluiscono le eventuali risorse non utilizzate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di salvaguardia.

Totalizzazione e ricongiunzione contributiva

Viene prevista la possibilità, per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, nonché alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ivi compresa la gestione separata INPS, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge (art. 24, commi 6 e 7 D.L. n. 201/2011), nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.Per gli stessi soggetti, il trattamento di inabilità (art. 2 legge 12 giugno 1984, n. 222), è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate alla totalizzazione e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.La totalizzazione deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate.Queste ultime determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni interessate, fermo restando quanto previsto dall’art. 24, comma 2, D.L. n. 201/2011, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.In caso di presentazione della domanda di ricongiunzione a decorrere dal 1° luglio 2010, se non c’è stata la liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato.Chi ha presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in

STUDIO BAFUNNO 26

vigore della legge e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto dalle nuove norme.

ASPI e mini ASPI

Previste modifiche anche ai nuovi ammortizzatori sociali introdotti dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012).In particolare:- a decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, la c.d. “mini ASPI” viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi (prima si faceva riferimento al “medesimo periodo”), anche in relazione ai trattamenti brevi;b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi diciotto mesi (prima si faceva riferimento al “medesimo periodo”);- alle prestazioni liquidate dall’ASPI si applicano, per quanto non previsto dalla legge di riforma ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola;- nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto al l’ASPI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione;- la riduzione al 2,6 per cento del un contributo sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione (art. 2, comma 39 L. n. 92/2012) slitta al 1° gennaio 2014;- la stipula di accordi collettivi per assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti mediante la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, deve avvenire entro dodici mesi (e non più sei) dall’entrata in vigore della legge n. 92/2012;- tali fondi devono assicurare la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dalla legge;- per gli incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, è confermato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 ottobre 2012.Inoltre, vengono incrementati i fondi per gli ammortizzatori sociali.

Credito d’imposta per chi eroga borse di studio

E` istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università (art. 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68).I criteri per l’attribuzione dei benefici saranno definiti con apposito decreto.I benefici sono concessi nel limite di l milione di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014.

Lotta Con una modifica al comma 36, dell’articolo 2 del D.L. n. 138/2011, viene anticipata

STUDIO BAFUNNO 27

all’evasione fiscale e destinazione delle maggiori entrate

all’anno 2013 la previsione secondo la quale le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

Sisma Emilia

Introdotte ulteriori disposizioni per le zone terremotate dell’Emilia.Le nuove disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresaindustriale e commerciale, agli esercenti attività agricole (art. 4 D.P.R. n. 633/1972), nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi già previsti (art. 3 D.L. n. 74/2012 e art. 3-bs D.L. n. 95/2012), che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici.Inoltre, ci devono essere almeno due delle seguenti condizioni (da autocertificare):a) una diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrata nello stesso periodo dell’anno 2012, rispetto all’anno 2011;b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale dell’anno 2011 resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.L’agevolazione, sostanzialmente, consiste nell’accesso di appositi finanziamenti agevolati (finanziamenti assistito dalla garanzia dello Stato) entro determinate date, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.Viene previsto un apposito iter per poter ottenere i finanziamenti.Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta (da utilizzare in compensazione) di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.L’efficacia delle nuove disposizioni è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi dell’Unione europea.Infine vengono inserite ulteriori disposizioni interpretative delle agevolazioni previste dal D.L. n. 95/2012 e D.L. n. 174/2012.

Recepimento norme D.L. “salvainfrazioni”

Viene recepito, in toto, il contenuto del D.L. n. 216/2012 (c..d “decreto salvainfrazioni”), che pertanto è destinato a non essere convertito in legge.Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti

STUDIO BAFUNNO 28

prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 216 non convertite in legge.

Salvainfrazioni – Base imponibile IVA

Si modifica la norma Iva (art. 13, comma 4, D.P.R. n. 633/1972) che disciplina la base imponibile in caso di corrispettivi e spese in valuta estera.In base alla nuova formulazione, viene previsto che ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura.In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo.La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

Salvainfrazioni – soggetti passivi IVA

Si modifica la norma Iva (art. 17, D.P.R. n. 633/1972) che disciplina i soggetti passivi IVA.In particolare, viene previsto che nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni previste per le fatturazioni e registrazioni intracomunitarie (artt. 46 e 47 D.L. n. 331/1993).

Salvainfrazioni – volume d’affari passivi IVA

Si modifica la norma Iva (art. 20, D.P.R. n. 633/1972) che disciplina il volume d’affari.A tale proposito, si dispone che le operazioni non soggette ad IVA, considerata la loro rilevanza, concorrono a formare il volume d’affari del soggetto passivo.

Salvainfrazioni – fatturazione

Viene completamente riscritta la disciplina sulla fatturazione (art. 21 D.P.R. n. 633/1972).In sintesi, si prevede che:- è introdotta la fattura elettronica intendendo per tale la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;- l’indicazione in fattura di apposite diciture per particolari fattispecie (regimi speciali, inversione contabile, ecc.);- in merito all’autenticità dell'origine, all’integrità del contenuto e alla leggibilità della fattura è lasciato al soggetto passivo la possibilità di stabilire le modalità con le quali assicurare le medesime; la norma proposta chiarisce tuttavia che, oltre all’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;- le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria..- recependo il nuovo articolo 223 della direttiva 2006/112/CE, possono essere emesse fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, sempre che le medesime trovino riscontro in un documento di trasporto (per le cessioni di beni) e in idonea documentazione (per le prestazioni di servizi).Inoltre, introducendo un nuovo comma all’art. 21 (comma 6-bis), viene stabilito:- un obbligo di emissione per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro UE;

STUDIO BAFUNNO 29

- un analogo obbligo per le operazioni non soggette ad IVA che si considerano effettuate fuori del territorio dell’UE.Infine, in base al nuovo comma 6-ter, le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio devono riportare l'annotazione "autofatturazione".

Salvainfrazioni – fattura semplificata

Viene inserita una nuova tipologia di fattura, la c.d. “fattura semplificata” (art. 21-bis D.P.R. n. 633/1972).La fattura semplificata può essere emessa solo in caso di operazioni di ammontare non superiore a 100 euro ovvero in caso di fatture rettificative (note di variazione).In questo contesto è stata prevista la possibilità di emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo; in caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.Inoltre, con la nuova norma, non è necessario che sulla fattura semplificata sia indicata la base imponibile dell’operazione e la relativa imposta, essendo sufficiente l’indicazione del corrispettivo complessivo e dell’imposta, ovvero dei dati necessari per calcolarla; ad esempio, può essere semplicemente indicato il corrispettivo (IVA compresa) e l’aliquota dell’IVA in esso inclusa.Viene inoltre specificato che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di 100 euro può essere elevato fino a quattrocento euro, nonché può essere consentita l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l’emissione delle fatture.

Salvainfrazioni – conservazione fatture

Per quanto riguarda la conservazione delle fatture, l’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 viene modificato prevedendo che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.La stessa norma prevede che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente; si intendono per fatture create in formato elettronico quelle che, ancorché create elettronicamente, non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario.

Salvainfrazioni – registrazione fatture Intra UE

Con alcune modifiche degli artt. 46, 47 e 49 del D.L. n. 331/1993 sono stati rideterminati i termini per la registrazione delle fatture e per il versamento dell’imposta in maniera da ridurre al minimo l’impatto sull’operatività dei soggetti.In particolare, per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi intracomunitarie, la direttiva 2010/45/UE ha imposto agli Stati membri di consentire l’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo l’effettuazione dell’operazione.Pertanto è stato opportunamente modificato, per le cessioni intracomunitarie, l’articolo 46, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 331/1993 (analoga modifica è stata effettuata, per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti stabiliti nell’UE, con la lettera c) dell’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972).Inoltre, modificando l’art. 47 D.L. n. 331/1993 è stato previsto che:- le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione (art. art. 46,

STUDIO BAFUNNO 30

comma 1), sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture non ricevute dal cessionario (art. 46, comma 5), sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro degli acquisti;- i contribuenti di cui all’art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (enti pubblici e privati) non soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini sopra indicati, in apposito registro.Questi ultimi contribuenti, a norma dell’art. 49, comma 1 D.L. n. 331/1993 (come modificato) non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

Salvainfrazioni – esportatore abituale

Per le operazioni non soggette ad IVA che si considerano effettuate fuori del territorio dell’Unione europea, con una modifica dell’art. 1, primo comma, lettera a), del D.L. n. 746/1983, non si tiene conto ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale.

Salvainfrazioni – parità uomo-donna

Si mira a sanare la procedura di infrazione n. 2012/0369, nell’ambito della quale la Commissione europea ha contestato il mancato recepimento della direttiva n. 2010/41/UE, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma. La predetta direttiva prevede il termine del 5 agosto 2012 ai fini dell’attuazione da parte degli Stati membri.In particolare, viene previsto che:- alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne venga estesa l’indennità di maternità, specificando che si tratta di una indennità giornaliera pari all’80% della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall’art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti;- per garantire la fonte di finanziamento della predetta estensione di tutela, il contributo annuo dovuto dai soggetti iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, istituite presso l’INPS, è applicato anche alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne;- venga esteso alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne anche il diritto al congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico ed il trattamento previdenziale. Anche in questo caso, si tratta di una forma di tutela che viene attualmente riconosciuta a tutte le lavoratrici autonome, ad eccezione delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. Anche tale forma di tutela trova la propria fonte di finanziamento nel contributo di cui sopra.Inoltre vengono apportate alcune modifiche al Codice delle pari opportunità, finalizzate ad un più corretto recepimento della direttiva in esame e, nel dettaglio:- agli organismi di parità previsti dal predetto Codice, nonché da altre disposizioni normative vigenti, spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti;- il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro riguarda anche la creazione, la fornitura di

STUDIO BAFUNNO 31

attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

Salvainfrazioni – congedo parentale

Si recepisce la direttiva 8 marzo 2010, n. 2010/18/UE, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE.In particolare, viene previsto che:- spetta la fruizione del congedo parentale anche su base oraria, in conformità a quanto dispone la clausola 3, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo quadro allegato alla direttiva;- il lavoratore, nel presentare al datore di lavoro la domanda di congedo parentale, è tenuto ad indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo, in conformità a quanto dispone la clausola 3, paragrafo 2, dell’accordo quadro;- il lavoratore e il datore di lavoro possono mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, anche al fine di concordare adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, in conformità a quanto dispone la clausola 6, paragrafo 2, dell’accordo quadro.Con riferimento, in particolare, a quest’ultima disposizione, si precisa che essa prevede la possibilità, per le parti del rapporto di lavoro individuale, di concordare misure di ripresa dell’attività lavorativa diverse ed ulteriori rispetto alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già prevista, nel nostro ordinamento, dal sopra citato art. 12-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2000.

Milleproroghe Vengono inserite nella legge di stabilità una serie di proroghe di disposizioni in scadenza.

Milleproroghe – PREU

Viene prorogata al 30 giugno 2013 (salvo ulteriore proroga con apposito D.P.C.M.) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella misura del 4 per cento sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500 (art. 5, comma 1, lett. a Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011.

Milleproroghe - Contrasto alla ludopatia

Sono prorogati al 30 giugno 2012 (salvo ulteriore proroga con apposito D.P.C.M.) le norme dell’art. 7, commi da 4 a 6 D.L. n. 158/2012 in materia di prevenzione per contrastare la ludopatia.In particolare, sono oggetto di proroga le norme che prevedono:- il divieto di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse;- l’obbligo di indicare la percentuale di vincita;- l’indicazione sulle schedine di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita;- le sanzioni per chi viola le suddette diposizioni.

Milleproroghe - Patente di guida

Vengono prorogate al 30 giugno 2013 alcune disposizioni in materia di patente di guida di cui al D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59

Milleproroghe – Taxi

Slitta al 30 giugno 2013 il termine per emanare i decreti attuativi per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia (art. 2, comma 3 D.L. 25 marzo 2010, n. 40).Con i suddetti decreti verranno, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

STUDIO BAFUNNO 32

Milleproroghe - Sicurezza sul lavoro

Slitta al 30 giugno 2013, la possibilità, concessa ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Milleproroghe - Attività di consulenza finanziaria

Spostato al 30 giugno 2013 il termine entro il quale i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti anche se gli stessi soggetti abbiano la riserva di attività (art. 19, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164).

Milleproroghe - Immigrati

Slitta al 30 giugno 2013 la semplificazione di alcune disposizioni sull’immigrazione ed, in particolare, quelle relativa alle autocertificazioni (art. 17, commi 4-bis e 4-ter D.L. n. 5/2012).

Milleproroghe - Accise

Si applicano sino la 30 giugno 2013 2012, per la produzione combinata di energia elettrica e calore, i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti nella misura del 12 per cento, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica (art. 3-bis D.L. n. 16/2012).

IMU

L’Imu diventa a tutti gli effetti un’imposta comunale.Infatti, al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell’imposta per gli anni 2013 e 2014:a) è soppressa la riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell’imposta;b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta di spettanza dei comuni.Con apposito decreto sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale. Inoltre, è soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).Allo Stato viene riservato il gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.Sempre in tema di fiscalità locale, si sospendono, per gli anni 2013 e 2014, alcune norme sulla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 23/2011 (c.d. “decreto sul federalismo comunale”) e precisamente i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9.

Tares Per il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. Tares), in vigore dal 1° gennaio 2013 (art. 14 D.L. n. 201/2011), previste le seguenti importanti modifiche:- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con- il D.P.R. n. 158/1999;- fino all’attuazione dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica (operazione prevista dal nuovo comma 9-bis dell’art. 14), la superficie delle unità immobiliari assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;- ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai

STUDIO BAFUNNO 33

fini della TARSU, o della TIA;- ai fini dell’attività di accertamento, il comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998;- al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente;- i comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2;- per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine;- per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 o di TIA 2;- per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 o alla TIA 2 applicate dal comune nell’anno precedente.

Apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro

Novellando l’articolo 110, comma 7, del TULPS (R.D. n. 773/1931) si introducono le nuove lettere c-bis) e c-ter) con lo scopo di includere tra gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro:- gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici - differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) - attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lettera c-bis),- gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (lettera c-ter).Si introducono altresì all’articolo 110 i commi:- 7-ter: rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2013 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione (trascorsi i quali il parere si intende acquisito), per la definizione delle regole tecniche per la produzione di tutte le tipologie di apparecchi previsti dall’articolo 110 comma 7, (apparecchi senza vincite in denaro) e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici e quantitativi di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un’effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché per la determinazione della base imponibile forfettaria dell’imposta sugli intrattenimenti ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. n. 640/1972;- 7-quater: specifica che:i) gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro non possono essere utilizzati per manifestazioni (concorsi e operazioni) a premio di cui al D.P.R. n. 430/2001;ii) i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con decreto ministeriale di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l’acquisizione di premi non convertibili

STUDIO BAFUNNO 34

in alcun modo in denaro, o per nuove partecipazioni al gioco all’interno del medesimo punto vendita;- comma 7-quinquies: dispone in merito alla regolarizzazione di tutti gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro utilizzati nel corso dell’anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, dietro pagamento di una somma una tantum di 500 euro, ovvero di 400 euro nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti. Le modalità di regolarizzazione saranno definite con decreto ministeriale.Infine, viene modificato il comma 9 dell’articolo 110 in tema di sanzioni per violazioni sulla distribuzione, installazione o utilizzo di tutte le tipologie di apparecchi da gioco (lettera f-bis) e in particolare delle video-lottery (lettera f-ter).In particolare:- il comma f-bis) prevede che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa apparecchi e congegni o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio.- il comma f-ter) prevede che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b) (c.d. video lottery), e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.

PREU – aliquotaA decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS (R.D. n. 773/1933) è fissata in misura pari al 5 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

Aumento aliquota IVA “ordinaria”

A decorrere dal 1° luglio 2013, l’attuale aliquota IVA del 21% viene incrementata di un punto percentuale e passa, quindi, al 22%.Rimangono ferme le aliquote agevolate del 4% e 10%.

Detassazione contratti di produttività

Vengono prorogate, per il 2013, le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.Più in dettaglio, tale misura consiste nella proroga a tutto il 2013 della detassazione dei contratti di produttivitàOve la disciplina di attuazione non sia emanata entro il 15 gennaio 2013, il Governo – previa comunicazione alle Camere – dovrà promuovere un’apposita iniziativa legislativa per finalizzare le risorse stanziate a politiche per incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, comma 100, lett. a), legge 662/1996).Le suddette misure vengono prorogate anche all’anno 2014; per il periodo di riferimento, a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l’emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.

Detrazioni per carichi di famiglia

Vengono innalzati gli importi delle detrazioni IRPEF spettanti per figli a carico.Viene in particolare elevata da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, nonché da 220 a 400 euro la maggiore detrazione per ciascun figlio portatore di handicap.

STUDIO BAFUNNO 35

Deduzioni IRAP

Viene modificata la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti di minori dimensioni.Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame gli importi deducibili ammessi in deduzione sono così elevati:- da 7.350 a 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;- da 5.550 a 6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;- da 3.700 a 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;- da 1.850 a 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.Le norme in esame elevano altresì la misura dell’aumento delle predette deduzioni applicabile in favore dei seguenti soggetti:- società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, nonché - persone fisiche esercenti attività commerciali;- persone fisiche, delle società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni.Per tali soggetti passivi, in relazione alla misura della base imponibile così come sopra illustrata, la deduzione è aumentata di 2.500 euro (in luogo di 2.150), di 1.875 euro (in luogo di 1.625), di 1.250 euro (in luogo di 1.050) e di 625 euro (in luogo di 525).

Imposta di bollo su processo penale

L’esenzione da imposta di bollo per gli agli atti e i provvedimenti del processo penale (art. 18 D.P.R. n. 115/2002) non vale per i certificati penali.

Accise sui carburanti

Confermato, anche per il 2013, la Determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane n. 88789 del 9 agosto 2012 che ha disposto l’aumento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante in attuazione dell’art. 33, comma 30, legge n. 183/2011.

Aliquote IVA su prestazioni socio-sanitarie, di diagnosi e ricovero

Apportate alcune modifiche alle aliquote IVA che si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.In particolare:- cessa l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% sulle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (tabella A, parte II, n. 41-bis D.P.R. n. 633/1972);- si applica l’aliquota del 10% alle prestazioni di cui ai numeri 18 (sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione), 19 (di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura), 20 (educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere), 21 (rese da brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù) e 27-ter (socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) dell’articolo 10, primo comma D.P.R. n.

STUDIO BAFUNNO 36

633/1972, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Tobin Tax Introdotta la tassazione sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax).Infatti, è previsto che la compravendita di azioni, e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,02 per cento sul valore della transazione.E’ soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.L’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.L’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.Sono escluse dall’imposta:le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli;i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.Le operazioni su strumenti finanziari derivati (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998), che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui sopra, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui sopra, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, letterec) e d), del D.Lgs. n. 58/1998, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui sopra o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti dei suddetti, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa (gli importi sono riportati in allegato alla Legge).L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.Nel caso in cui le operazioni sopra indicate prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all’imposta nella misura dello 0,02 per cento.Per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 14) e 15), della direttiva 2004/39/CE, degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella “white list” lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell’articolo 168-bis TUIR.La Tobin tax è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella

STUDIO BAFUNNO 37

fissa è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni.L’imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni.Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari nonché per le operazioni su strumenti finanziari, l’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti.Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente.Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell’operazione possono nominare un rappresentante fiscale che effettua gli adempimenti.Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà o della conclusione delle operazioni.Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l’Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.L’imposta , inoltre, non si applica:a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa;b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall’Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, e della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004;c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005;d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo, cod. civ., ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale;e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili (art. 117-ter D.Lgs. n. 58/1998).Sono soggette ad imposta anche le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano.In quest’ultimo caso, l’imposta si applica con un’aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con apposito decreto.Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.La Tobin tax si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013.Per il 2013 l’imposta è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione è fissata in misura pari allo 0,12 per cento.Inoltre, l’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto attuativo è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

STUDIO BAFUNNO 38

Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione e del contenzioso si applicano le norme valide per l’Iva.Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell’imposta.Detti soggetti possono sospendere l’esecuzione dell’operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell’imposta.La Tobin tax, la cui piena operatività è legata all’emanazione dei decreti attuativi, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Abbassamento deducibilità auto aziendali

La percentuale di deduzione dei costi per i veicoli aziendali 8art. 164, comma 1, lett. b) TUIR), recentemente portata al 27,5% (dalla legge n. 92/2012) viene ulteriormente ridotta al 20%.

Imposta sostitutiva sul riallineamento di partecipazioni

Gli effetti del riallineamento ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali di cui all’art. 23, comma 12 del D.L. n. 98/2011) vengo fatti slittare al 31 dicembre 2017 (in precedenza la data era al 31 dicembre 2012).Per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, lo slittamento è al 31 dicembre 2019.Inoltre, viene previsto che il versamento dell’imposta sostitutiva non è più è dovuto in tre rate di pari importo ma in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012.

Tassazione riserve matematiche imprese di assicurazione

Cambia anche l’imposta che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti a versare in misura pari allo 0,20% delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione (art. 1, comma 2 D.L. n. 209/2002).Infatti, viene previsto che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale di cui sopra è aumentata allo 0,50% (quindi, passa, allo 0,70%).Se nel 2013 l’ammontare del credito d’imposta non ancora compensato o ceduto, aumentato dell’imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, l’imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali in ciascuno degli anni successivi fino al 2024 ed è pari all’1,25 per cento a partire dal 2025.Vengono compresi tra i crediti d’imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta derivanti dall’applicazione della disposizione di cui sopra.

Tassazione contratti di assicurazione

A decorrere dall’anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data.La ritenuta è applicata a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento, ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013;la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo

STUDIO BAFUNNO 39

entro il 16 febbraio di ciascun anno.La provvista della ritenuta può essere acquisita dall’impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

Imposta sui conto correnti

L’imposta di bollo sui conti corrente(art. 13 tariffa allegata l D.P.R. n. 642/1972), a decorrere dall’anno 2013,viene stabilita nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Assicurazioni

Vengono modificate alcune norme sulle assicurazioni previste dal D.L. n. 179/2012 (in particolare, l’art. 22, comma 13 che prevede forme di cooperazione tra compagnie assicurative).

Rivalutazione reddito dominicale e agrario

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e agrario, sono rivalutati del 15%.Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5%.L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione attualmente prevista (80% per i redditi dominicali e 70% per quelli agrari).Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per l’anno 2013, si tiene conto delle suddette disposizioni.

Regimi agevolati imprese agricole

Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non sono più valide e perdono efficacia le opzioni effettuate dalle società di persone, dalle società a responsabilità limitata e dalle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola per l’imposizione dei redditi mediante l’applicazione dei dati catastali.Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui sopra.

Esenzione IRAP persone fisiche

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con dotazione di 198 milioni di euro nel 2014, di 252 milioni di euro a decorrere dal 2015 e 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, volto a esentare dall’IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.Più in dettaglio, tale fondo è istituito a decorrere dal 2014 ed è volto ad escludere dall’IRAP alcune categorie di contribuenti “minori”.Si tratta in particolare dei contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 55 del TUIR, ovvero esercenti arti e professioni, a specifiche condizioni.Usufruiranno dell’agevolazione i predetti soggetti, ove:- non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;- impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo verrà determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.Le modalità applicative dell’agevolazione in commento sono demandate al decreto ministeriale destinato ad individuare la soglia massima di beni strumentali utile ad usufruire dell’esenzione.

STUDIO BAFUNNO 40

Aliquote ridotte accise gasolio usato in agricoltura

Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte previste gli impieghi di carburante in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica (punto 5 della tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995), le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale.L’estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all’articolo 13 D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ed all’art. 25, comma 2, del D.L. n. 5/2012.Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato sono ridotti del 5% cento.Limitatamente all’anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.

IVIE e IVAFE

Vengono introdotte una serie di modifiche all’articolo 19 del D.L. 201/2011, in materia di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).In particolare, per entrambe le imposte:- si prevede il posticipo della loro istituzione dal 2011 al 2012; i versamenti già effettuati per l’anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l’anno 2012;- si rimanda alla normativa in materia di IRPEF, oltre che per quanto concerne i versamenti, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso, anche per le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo;- si abroga la norma che dispone un unico versamento delle imposte, entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.Inoltre, con riferimento all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), si prevede che la misura ridotta dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze non sia limitata ad alcune categorie di soggetti (vale a dire, i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, per il periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero).Si prevede, poi che, oltre agli immobili adibiti ad abitazione principale all’estero e alle relative pertinenze, anche gli immobili situati all’estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in deroga all’articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.Con riferimento all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) si prevede che l’imposizione in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio non sia limitata a quelli detenuti in Paesi dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Regime IVA gestioni individuali di portafogli

Si assoggetta a IVA, secondo l’aliquota ordinaria (attualmente al 21%), l’attività di gestione individuale di portafogli titoli, disponendo che sui relativi corrispettivi si debba applicare l’imposta analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli. Al fine di consentire la detrazione dell’Iva sui costi relativi ai servizi di gestione individuale di portafogli, le norme in commento consentono di optare per l’applicazione separata dell’Iva per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da Iva.L’imponibilità Iva delle gestioni individuali di portafogli si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

Rivalutazione terreni edificabili

Disposto la proroga degli adempimenti previsti per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni

STUDIO BAFUNNO 41

e partecipazioni

edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2013, introdotti, per la prima volta con gli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001.I contribuenti che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione devono corrispondere un'imposta sostitutiva nella misura del:- 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.L'imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno 2013 in un'unica soluzione oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2014 e 30 giugno 2015).La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.

Detrazione IRPEF erogazioni al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato

Sono detraibili nella misura del 19%, ai fini IRPEF, le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’art. 45, comma 1, lett. e) D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 15, comma 1, lett. i-nonies e art.78, comma 1-bis TUIR).

Recupero quote latte

Per quanto riguarda le disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte (art. 8-quinquies D.L. n. 5/2009), viene previsto che:- nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l’AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l’eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società;- la notificazione della cartella di pagamento è effettuata da AGEA, che a tal fine si avvale della Guardia di Finanza. Il personale di quest’ultima esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione;- le procedure di riscossione coattiva sospese sono proseguite, sempre avvalendosi della Guardia di Finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall’agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

Detrazione Irpef carichi di famiglia soggetti non residenti

Si proroga all’anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l’anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo.La suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2014.

Riscossione

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati (sarà emanato un apposito decreto attuativo).Per i crediti diversi da quelli di cui sopra, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l’agente della riscossione provvede a darne notizia all’ente creditore, anche in via telematica.Inoltre, sono previsti alcuni slittamenti delle norme sulla ridefinizione del servizio nazionale della riscossione (art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005).

Cartelle pazze A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei

STUDIO BAFUNNO 42

tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore.Gli atti per i quali il contribuente, mediante la presentazione di una semplice istanza di autotutela può chiedere la sospensione sono quelli interessati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.In base alle nuove disposizioni, il contribuente, mediante una semplice istanza di autotutela, può chiedere la sospensione immediata delle attività di riscossione, al verificarsi delle situazioni sopra elencate.Più precisamente, viene previsto che entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente può presentare al concessionario per la riscossione una dichiarazione (in pratica, si tratta di una istanza di autotutela), anche con modalità telematiche, con la quale dimostrare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da una delle situazioni di cui sopra.Presentata l’istanza di autotutela si apre un iter con tempistiche chiare e ben definite:- il concessionario per la riscossione ha 10 giorni di tempo per trasmettere all’ente creditore l’istanza stessa e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi;- decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore, con una comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, in alternativa, deve:i) confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio;ii) avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo;- se l’ente creditore non invia la suddetta comunicazione o non trasmette i conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, i debiti sono annullati di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.Per evitare abusi, viene previsto che, ferma restando la responsabilità penale, nel caso

STUDIO BAFUNNO 43

in cui il contribuente produce documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.Inoltre, viene introdotta anche una disciplina transitoria: le nuove disposizioni si applicheranno anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della legge (fissata al 1° gennaio 2013).L’ente creditore, a tale proposito, invierà la comunicazione e provvederà agli adempimenti di cui sopra, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le pendenze sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.Infine, viene previsto che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della legge, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione come detto nel paragrafo precedente, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.Accanto a ciò, però si elimina la disposizione (lettera gg-quinquies), comma 2 dell’articolo 7 del D.L. n. 70/2011) in base alla quale, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2.000 euro le azioni cautelari ed esecutive, come le ganasce fiscali appunto, dovevano essere precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro.

Frontalieri

Prevista, anche per il 2013, l’applicazione del limite di 6.700 euro per applicare l’Irpef ai frontalieri (art. 1, comma 204, legge n. 244/2007).In particolare, ora, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente 8.000 euro;b) per gli anni 2012 e 2013, per l'importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014 non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali.

Addizionale regionale

Slitta di un anno la possibilità per le regioni di alleggerire l'Irpef regionale con una rimodulazione per i redditi più bassi e i nuclei familiari (art. 6 D.Lgs. n. 68/2011).Pertanto, l’entrata in vigore delle nuove norme slitta al 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

STUDIO BAFUNNO 44

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.

STUDIO BAFUNNO

STUDIO BAFUNNO 45