INFORMATIVA N. 2/2018 - corevi.it INFORMATIVA MONACO 2 - 2018.pdf · Il Principato si pone nei...
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STUDIO COMMERCIALISTA
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Giustizia- D.M. n. 15997 del 12 Aprile 1995 – www.corevi.it
Dr. Alberto Crosti , Dottore Commercialista e R.C.
D.ssa Giuseppina Gennaro , Dottore Commercialista e R.C.
Dr. Carmelo Molica , Dottore in Economia Aziendale (Consulenza, Management e Professione)
Milano , 12 Marzo 2018
INFORMATIVA N. 2/2018
IL PRINCIPATO DI MONACO E L’ ITALIA : UNA
PANORAMICA DEI RAPPORTI
PREMESSA
Questo documento informativo si pone come obbiettivo di fornire una panoramica dei rapporti di natura fiscale e
sociale in essere tra il Principato di Monaco e l’ Italia , alla luce della constatazione che i contatti tra i due Paesi sono
molteplici , profondi e che non potranno che intensificarsi .
“BLACK , WHITE AND GREY LISTS “ TRA L’ APPROCCIO
DECISIONISTA DI BRUXELLES E QUELLO CONTORTO DI
ROMA
QUESTION : MA IN FIN DEI CONTI MONACO CHE COLORE HA ?
L’ EUROPA DECISIONISTA INTERVIENE A GAMBA TESA !
Recentemente l’ Unione Europea ha qualificato una serie di Stati quali Stati “black ” e “grey” predisponendo due liste ,
inizialmente con una decisione del Consiglio Ecofin del 5 Dicembre 2017 che fissava a 17 le “giurisdizioni non
collaborative” ” , numero successivamente ridotto da 17 a 9 avendo aggiunto 8 Stati ai 47 in osservazione , che vanno a
comporre la “grey list” 1. Si fa notare per altro che sono imminenti aggiornamenti alle liste .
Non appare chiaro quale sia l’ intendimento della U.E. nella redazione di queste liste stante che ciascun Stato membro
della stessa di fatto adotta propri e specifici criteri per individuare quali Stati siano “black” o “white” o “grey”, non
potendo quindi l’ U.E. parlare a nome dei singoli Stati componenti.
Né si ritiene che la decisione adottata a Bruxelles possa essere vincolante per i vari Stati non dovendo essere la
Decisione recepita nell’ ordinamento del singolo Stato costituendo la medesima da un lato unicamente un’ indicazione
di un obbiettivo di integrazione tra i vari Stati e dall’ altro una forma di dissuasione nei confronti di alcuni Stati che mal
si adeguano alle nuove regole di trasparenza fiscale e di collaborazione .
ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’ APPROCCIO DI BRUXELLES
1 per un’ approfondita disamina del percorso compiuto dalla commissione per pervenire alle decisioni riportate cfr. Antonio della Carita’ ,
Contrasto all’ evasione fiscale internazionale : un’altra black list , questa volta di matrice europea , il fisco n. 7 del 2018
2
Le decisioni adottate in seno all’U.E. sono meritevoli di alcune riflessioni , sia in senso positivo sia in negativo ,
annoverandosi tra le prime i vantaggi che dovrebbero evidenziarsi dall’ adottare da parte di tutti gli Stati membri un
solo elenco di riferimento , evitando quindi i limiti insiti in un approccio a “macchia di leopardo” , approccio che
impedirebbe il riferimento ad un contesto chiaro ed equo .
Il fatto stesso che la lista dei 9 “black” e dei 55 “grey” sia aggiornata periodicamente sulla base degli esiti dei vari
monitoraggi posti in essere dalla U.E. non può che costituire un fatto positivo obbligando questi Paesi a migliorare la
loro trasparenza e “compliance” fiscale. Dove però il disegno comunitario mostra la corda è in primo luogo nell’ esiguità del numero di Stati considerati
“black” , solo 9 , numero che appare essere incoerente con le informazioni che periodicamente circolano sul flusso di
risorse verso luoghi compiacenti e riservati . In secondo luogo , e questo è proprio l’ aspetto che più ci riguarda , al
momento attuale i singoli Stati membri dell’ U.E. potrebbero porre in essere un approccio ai Paesi “non collaborativi”
differente rispetto a quello dell’ U.E.
AD ESEMPIO , QUAL’ E’ L’ APPROCCIO DELLA FRANCIA?
A titolo puramente esemplificativo potremmo prendere in considerazione la Francia al fine di valutare come la stessa si
comporta nei confronti dei Paesi in qualche modo “non collaborativi”o a fiscalità privilegiata: in relazione alla fiscalità
privilegiata la norma generale fa riferimento ad un livello impositivo inferiore a più della metà del livello francese , con
riferimento agli Stati non cooperativi la Francia pubblica un elenco ad oggi includente 7 Stati , che viene
periodicamente aggiornato 2.
A QUALI CRITERI SI ISPIRA LA U.E.?
E’ utile menzionare seppur brevemente i criteri ai quali l’ U.E. si è ispirata al fine di redigere gli elenchi :
LA TRASPARENZA FISCALE , LA TASSAZIONE E L’ APPLICAZIONE DELLE NORME OCSE IN
MATERIA DI TRASFERIMENTO DI CAPITALI (IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL
PROGETTO B.EP.S. )
criteri che globalmente considerati ed opportunamente mediati hanno permesso di collocare un Paese in una lista
piuttosto che in un’altra.
E’ quindi possibile che uno Stato appartenente all’ U.E. consideri un Paese “a fiscalità privilegiata” , adottando quindi
una serie di comportamenti verso il Paese in questione , quando questo stesso Paese dall’ U.E. è giudicato “white “ pur
avendo una fiscalità estremamente favorevole . Il riferimento è ad esempio al Principato di Monaco , la cui fiscalità è di
assoluto vantaggio , di fatto non esistendo se non in casi limitati , compensata però dalla sua trasparenza fiscale ancora
“in itinere” , come avremo modo di verificare successivamente.
L’ U.E. COLORA DI “WHITE” IL PRINCIPATO DI MONACO !
La lettura di queste due liste , la “black” e la “grey” , permette di affermare che il Principato di Monaco non rientra in
nessuna di queste liste , ciò a dimostrazione che per l’ U.E. Monaco è a tutti gli effetti una giurisdizione collaborativa e
quindi meritevole di essere annoverata tra i Paesi “white ”. Questa collocazione di Monaco è stata per altro posta in evidenza in una intervista concessa da Mons. Pascal Saint-
Amans rilasciata all’ “Observateur de Monaco” 3
, nella quale , oltre a vari argomenti trattati , si fa cenno per l’
appunto alla posizione di Monaco verso l’ U.E. : « … omissis … Domanda : Monaco est sorti des listes grises et noires de l’ OCDE et tout récemment de l’ Union
européenne . La Principauté est elle à nouveau sur vos radars ?Risposta : Monaco n’ est pas sur notre écran radar. Les
autorités font les progrès qui étaient attendus. On n’ a pas identifié de problème majeur . Maintenant , comme tous les
autres pays , Monaco est placée sous la surveillance de ses pairs pour s’ assurer que les choses avancent en pratique.
L’ échange automatique sera un bon test. Le défi d’ examen par les pairs sera intrusif pour voir si les institutions
bancaires jouent le jeu”.
Lo Stesso concetto è stato ribadito con grande e legittima soddisfazione in occasione di una cena dell’ A.I.I.M.( 5
Dicembre 2018) da parte di Mons. Gilles Tonelli , Conseiller de Gouvernement , Ministre des Relations Extérieures et
de la Coopération (« L'actualité des activités du Département des Relations Extérieures et de la Coopération").
2 Il riferimento è agli articoli 238 A e 238 – 0 – A del C.G.I. Inoltre l’ elenco degli Stati non cooperativi è stato ufficializzato con Decreto dell’ 8 Aprile 2016 3Directeur Centre de politique et d'administration fiscales OECD - Numéro 171 , Janvier 2018
3
MONACO E’ “WHITE” PER BRUXELLES , MA PER ROMA?
Monaco quindi è riconosciuto come Stato definitivamente « white » nonostante vi siano alcuni aspetti , come ad
esempio la fiscalità privilegiata e la mancanza di una vasta rete di accordi con numerosi Stati , in particolare con alcuni
Stati facenti parte dell’ U.E. , che lasciano perplessi. Questa collocazione del Principato sembrerebbe però essere in
contrasto con la situazione attuale della normativa italiana per la quale , come vedremo successivamente , Monaco
rimane ancora”grey” , in quanto in parte “black” per via del suo inserimento nella lista di cui al D.M. del 4 Maggio
1999 (per le persone fisiche in relazione al formulario R.W.) ed in parte “white” essendo nella lista di cui al D.M. del 4
Settembre 1996 , aggiornato il 23 Marzo 2017(scambio di informazioni).
PUR SE COSE NOTE UN BREVE CENNO ALLA FISCALITÀ DEL PRINCIPATO
Al fine di meglio inquadrare la problematica è utile introdurre anche se brevemente la fiscalità diretta che viene applicata nel
principato di Monaco. Il Principato si pone nei confronti delle persone fisiche ivi residenti come un vero e proprio paradiso fiscale
stante che nessuna imposta è prelevata sui loro redditi , regola generale che trova un’ eccezione nei confronti dei cittadini francesi 4. Differente è lo scenario fiscale se sono coinvolti soggetti societari , stante che in questo caso è prevista una tassazione del 33,33% 5
qualora almeno il 25% del volume di affari della società riguardi operazioni compiute al di fuori del territorio monegasco : ne
consegue che un soggetto societario il cui fatturato sia per più del 75% di fonte monegasca non è soggetto ad alcuna tassazione. Inoltre si prevede la tassazione anche delle società che sono domiciliate a Monaco il cui reddito derivi dalla vendita o dalla
concessione in licenza di brevetti , marchi , procedimenti industriali o formule e diritti su opere letterarie ed artistiche
Infine qualora il soggetto societario sia sottoposto a tassazione , solo il reddito di fonte monegasca è soggetto a tassazione 6. Questa breve panoramica permette di affermare che un vasto numero di contribuenti residenti a Monaco , sia persone fisiche sia
soggetti societari , di fatto non corrisponde alcuna imposta confermando che , se ancora ce ne fosse bisogno , il Principato è di fatto
un Paese a fiscalità privilegiata 7.
UNA PANORAMICA DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI SIGLATI DAL PRINCIPATO
LA TRAVERSATA DEL DESERTO!
Il Principato in un breve lasso temporale ha dovuto colmare decenni di assenteismo nella gestione dei rapporti fiscali internazionali
, comportamento che si è riflesso nel giudizio che la comunità internazionale formulava sul Principato come Paese propenso ad
ospitare capitali sfuggiti alla corretta imposizione nel paese della produzione del reddito , non sempre peraltro di provenienza lecita
, garantendo ai titolari degli stessi un anonimato pressoché assoluto.
Accordi bilaterali
A livello di bilateralità ad oggi il Principato ha firmato 33 Accordi , di cui 32 sono entrati in vigore 8, e si suddividono come segue: - 23 Accordi riguardano lo scambio di informazioni : trattasi di Accordi “TIEA” (Tax information exchange agreement)
- 9 invece sono Accordi convenzionali per evitare la doppia imposizione
Tra i primi spiccano come importanza quelli stipulati in primo luogo con l’ Italia , quindi con la Germania , l’ Argentina , l’
Australia , Stati Uniti , Svezia , Norvegia , Danimarca . Tra i secondo la Convenzione stipulata con la Gran Bretagna , oltre alla già
citata Convenzione con la Francia.
E’ interessante rimarcare che , a parte la Convenzione con la Francia , tutti gli altri Accordi anche convenzionali sono stati stipulati
in un lasso di tempo che va dal 2010 ad oggi , ciò che sta a dimostrare lo sforzo compiuto dal Principato finalizzato a dare una
nuova immagine nel contesto internazionale!
Un’ altra constatazione rileva un certo interesse per la presente analisi concerne il fatto che Monaco non ha stipulato alcun tipo di
Accordo con numerosi Paesi della Comunità europea , quali ad esempio la Spagna , l’ Irlanda ed i Paesi dell’ est europeo. Spicca
come particolarmente rilevante al di fuori dei Paesi U.E. l’ assenza di qualsiasi Accordo con la Russia 9. Ai nostri fini assume una rilevanza considerevole l’ Accordo che è stato siglato con l’ Italia sul filo di lana in data 2 Marzo 2015 10,
che ha permesso da un lato a numerosi contribuenti italiani persone fisiche di regolarizzare i loro attivi situati a Monaco non
dichiarati ai fini del monitoraggio fiscale , versando inoltre le eventuali imposte non corrisposte , dall’ altro di intraprendere tra il
4 i cittadini francesi sono sottoposti alle regola della convenzione bilaterale franco – monegasca del 28 maggio 1963 , in virtù della quale gli stessi
sono soggetti al regime fiscale francese alle stesse condizioni dei contribuenti aventi il domicilio fiscale in francia. di fatto quindi per i francesi
monaco non è assolutamente un paradiso fiscale 5 l’ aliquota in questione è la stessa che veniva applicata in Francia: ora « la Loi des finances pour 2018 modifie le taux de l'impôt sur les sociétés,
pour l'abaisser à 28% dès 2018, avec un objectif à 25% en 2022 ». 6 a quanto sopra deve aggiungersi un sistema di agevolazioni concesso alle società di nuova costituzione estremamente vantaggioso 7 per una panoramica più completa cfr. Ugo Sebastiani , Principato di Monaco , Fiscalità & Commercio Internazionale n. 12 del 2017 8 Monaco a signé 33 accords (dont 32 sont en vigueur) avec notamment les Etats Unis, l’Australie, l’Inde et en Europe, la France, l’Allemagne,
l'Italie, l’Autriche, la Suède, le Danemark, la Belgique, les Pays-bas et le Royaume-Uni. l’ensemble de ces pays représente une population de plus de 2 milliards de personnes. http://www.gouv.mc/action-gouvernementale/monaco 9 I cittadini russi hanno importanti interessi a Monaco : a puro titolo esemplificativo la squadra di calcio del Principato è di proprietà di un investitore (“oligarca”) russo ! 10 cfr. Alberto Crosti , Il day after l’accordo tra il principato di monaco e l’italia (in "il fisco" n. 37 del 2015, pag. 1-3555
4
Principato e l’ Italia un percorso virtuoso di collaborazione fiscale ed amministrativa garantendo lo scambio di informazioni ,
ponendo in questo modo la parola “fine” ad un flusso di risorse finanziarie che defluivano dall’ Italia verso la “rocca” per poi
sovente perdersi definitivamente verso Paesi più o meno esotici grazie a “montaggi” compiacenti. L’ accordo in questione sullo scambio di informazioni in materia fiscale viene approvato definitivamente dal Senato italiano
diventando quindi Legge di Stato il 1° Dicembre 2016 11.
Accordi multilaterali
Il Principato contestualmente alla firma di numerosi Accordi ha concluso un Accordo con l’ U.E. che va a sostituirsi agli Accordi
derivanti dalla Direttiva sul risparmio (2003/48/CE) la cui portata è quella di garantire lo scambio automatico di informazioni
relative al risparmio privato delle persone fisiche finalizzato alla prevenzione dell’ evasione fiscale . Firmato in data 12 Luglio 2016
è divenuto operativo dal 1° Gennaio 2017. Inoltre Monaco ha aderito allo scambio automatico delle informazioni nell’ ambito del C.R.S. (“common reporting standard”) come
“fast follower” impegnandosi quindi ad attuare lo scambio automatico delle informazioni di natura finanziaria entro il 30 Settembre
2018 12. Infine Monaco in data 7 Giugno 2017 , unitamente ad altri Stati , ha aderito al progetto di Convenzione multilaterale “BEPS”
(BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING” ) Accordo multilaterale finalizzato al contrasto delle politiche fiscali aggressive poste
in essere da alcuni Stati e finalizzate alla erosione della base imponibile ed allo spostamento dei profitti . L’ Accordo in questione di
fatto , entro certi limiti , andrebbe ad affiancarsi/sostituirsi alle varie Convenzioni bilaterali in essere tra i vari Stati , la cui gestione
ed aggiornamento , stante l’ elevato numero , sta oramai diventando molto problematica . Ciò che consente al Principato di
soddisfare ad uno dei requisiti che l’ U.E. richiede siano soddisfatti per ottenere la qualifica di Stato “white”: ad onore del vero
però occorre fare notare come Monaco abbia siglato solo 8 Convenzioni , e solo questi 8 Accordi rientrano nella sfera di
implementazione della Convenzione multilaterale “BEPS” , non essendo influenzati gli Accordi del tipo TIEA.
QUALE E’ L’ APPROCCIO DELL’ ITALIA AI PAESI “BLACK” ?
L’ Italia , a partire dal periodo di imposta 1° Gennaio 2016 , è transitata da un sistema sostanzialmente imperniato su
varie liste ad un sistema “misto” , stante che accanto ad una norma di riferimento generale permangono ancora in essere
, sia formalmente sia sostanzialmente , alcune vecchie liste.
La norma in questione , l’ articolo 167 comma 4 del TUIR , apparentemente mira a semplificare l’ identificazione dei
regimi aventi una fiscalità privilegiata da un lato fissando un livello minimale di tassazione nominale da rapportarsi al
livello impositivo in Italia , sotto la quale il Paese è qualificato come Paese a fiscalità privilegiata , dall’ altro
abbandonando per lo meno nel contesto della norma qualsiasi riferimento ad un adeguato scambio di informazioni tra l’
Italia ed il Paese considerato13
. Per quanto concerne il primo aspetto , quello normativo , la revisione dei criteri fondati sulle liste ha origine dall’
articolo 1 comma 143 della legge 208 del 28 Dicembre 2015 14
il quale dispone che quando un atto normativo faccia
riferimento ai Paesi di cui al Decreto del 21 Novembre 2001 , norma di riferimento per i Paesi “black” ,di fatto il
riferimento deve intendersi fatto al comma 4 dell’ articolo 167 , tenendo presente che da un punto di vista strettamente
formale il Decreto del 2001 è ancora in vigore anche se dovrebbe considerarsi implicitamente abrogato dal comma 4
dell’ articolo 167 , demandando al livello di tassazione nominale inferiore al 50% rispetto al livello domestico l’
inclusione o meno del regime fiscale , anche speciale , tra gli Stati a regime fiscale privilegiato15
.
11 legge 1 dicembre 2016, n. 231 - ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della repubblica italiana e il governo del principato di monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con protocollo, fatto a monaco il 2 marzo 2015. (16g00246) (gu n.297 del 21-12-2016 )- entrata in
vigore del provvedimento: 22/12/2016. in data 3 marzo 2017 è stato pubblicato sulla g.u. serie generale n. 52 (17ao1553) il comunicato di entrata in
vigore dell’ accordo. inoltre in data 4 febbraio 2017 l’ accordo diventa operativo (comunicato del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 3 marzo 2017) 12 Renzo Parisotto , Il common reporting standard e lo scambio di informazioni , il rimpatrio dei capitali e la tassazione dei redditi esteri finanziari :
lo stato dell’ arte . la rendicontazione “paese per paese” , Convegno Ordine commercialisti di Brescia , Gardone Riviera , 13-14 ottobre 2017. Elenco giurisdizioni che attuano il crs a partire dall’anno 2018 con riferimento alle informazioni relative al 2017 – 53 giurisdizioni : Andorra,
Antigua E Barbuda, Aruba, Arabia Saudita, Australia, Austria, Azerbaijan , Bahamas, Bahrain, Belize, Barbados , Brasile, Brunei Darussalam,
Canada, Cile, Cina, Costa Rica, Curacao ,Emirati Arabi Uniti, Ghana, Grenada, Hong Kong, Indonesia, Israele, Giappone, Kuwait, Groenlandia,Isole Cook, Isole Marshall, Libano, Macao (Cina), Malesia, Mauritius, Monaco, Nauru, Niue, Nuova Zelanda, Panama, Pakistan
,Qatar, Repubblica Domenicana, Russia, Saint Kitts E Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent E Grenadine, Singapore, Saint Maarten, Svizzera,
Trinidad E Tobago, Turchia, Uruguay, Vanuatu. 13 la norma espressamente esclude dalla nozione di “stati o territori a regime fiscale privilegiato” gli stati appartenenti all’ unione europea ovvero
quelli aderenti allo spazio economico europeo con in quali l’ Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni 14 legge 28 dicembre 2015, n. 208 c.d. "legge di stabilità 2016" g.u. n. 302 del 30 dicembre 2015 s.o. n. 70/- art. 1.comma 143
143. quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli stati o territori di cui al decreto e al
provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo
unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo. 15 il livello nominale di tassazione è richiamato dall’ articolo 167 comma 4: 4. i regimi fiscali, anche speciali, di stati o territori si considerano
privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in italia
5
Il Legislatore però , nel momento in cui emana una norma di riferimento generale , si dimentica di razionalizzare le
varie liste esistenti lasciando quindi un’ area di incertezza dato che come avuto modo di esaminare rimane ancora in
essere l’elenco di cui al Decreto 4 Maggio 199916
relativo a soggetti “persone fisiche “ per la presunzione di residenza
di cui agli articolo 2 , c. 2 – bis del TUIR , e ciò in coerenza con quanto attestato nel decreto stesso17
. Così pure è tuttora in essere il Decreto del 4 Settembre 1996 finalizzato ad identificare una “white list” ai fini del
monitoraggio fiscale di cui al quadro RW , lista che dovrebbe essere aggiornata con cadenza semestrale al fine di tenere
conto dell’ entrata in vigore di nuove Convenzioni o di nuovi accordi “TIEA” 18
. Alla luce delle scelte operate in sede europea , fondate sulla considerazione ponderata di più variabili l’ approccio del
nostro Legislatore , che si è concretizzato da un lato nell’ emanazione di una norma che si caratterizza per la sua
incertezza , dall’ altro per il mantenimento in vita di liste riferentesi alle varie variabili , suscita alcune perplessità
ponendosi in contrasto con le scelte operate a Bruxelles , ed in particolare con i criteri ai quali si è fatto riferimento in
sede europea , criteri in parte ignorati dall’ Italia .
COME COLORA L’ ITALIA MONACO ? “GREY”!
Il convulso dinamismo normativo da un lato e l’ esigenza dall’ altro di incentivare l’ adesione alla prima edizione della
“Voluntary disclosure” stringendo un Accordo anche sul filo di lana con il Principato di Monaco hanno impedito al
Legislatore di coordinare tra di loro le varie norme , di fatto lasciando il Principato in alcune liste alle quali si fa
riferimento nel contesto dei rapporti fiscali internazionali . Precisamente è presente in primo luogo nell’elenco di cui al Decreto 4 Maggio 1999
19 che fa riferimento a soggetti
“persone fisiche “, quindi nell’elenco di cui al D.M. 4 Settembre 1996 il cui articolo 1 è stato sostituito prima dal
Decreto Ministeriale del 9 Agosto 2016 ed ultimamente dal D.M. del 23 Marzo 2017. Infine è anche presente
nell’elenco di cui al Decreto del 21 Novembre 2001 , il cui articolo 220
indica Monaco escludendo però le società che
realizzano almeno il 25% del loro fatturato fuori dal Principato , pur essendo lo stesso superato. Il mancato coordinamento tra le varie norme imputabile al permanere in vigore di regole che dovrebbero essere
soppresse anche formalmente genera proprio quegli effetti ai quali si accennava in precedenza che impediscono di fatto
di qualificare in modo categorico come “white “ Monaco non fosse altro per il fatto di essere indicata nella lista di cui
al Decreto del 4 Maggio 1999 . Vi è inoltre un’ ulteriore considerazione che concerne il rapporto tra l’ articolo 167 comma 4 e la “white list” del D.M.
del 2017 (aggiornamento del D.M. 4 Settembre 1996) , dato che nella lista sono inclusi alcuni Paesi la cui fiscalità è
senz’ altro privilegiata se la si giudica con i criteri fissati dalla norma di riferimento , ciò nonostante sono presenti nella
lista : la spiegazione di questa situazione di incoerenza sta nel fatto che il D.M. del 4 Settembre 1999 ha come criterio di
riferimento lo scambio di informazioni. Da un lato quindi Monaco è senz’ altro un Paese a fiscalità privilegiata , ma dato che ha concluso con l’ Italia un
Accordo “T.I.E.A.” ha acquisito il diritto ad essere riportato nella lista in esame.
Per comprendere come si è giunti alla situazione in esame occorre fare riferimento all’ articolo 12 del D.L. 78 del 1°
Luglio 2009 21
che richiama per l’ appunto i due decreti citati : a fronte di attività detenute illecitamente a Monaco
,presente nell’ elenco del 4 Maggio 1999 (per le persone fisiche) e nell’ elenco del 2001 (Monaco per tutte le società
fatta eccezione per quelle che realizzano più del 25% del fatturato verso l’ estero) sono tuttora applicabili i seguenti
trattamenti:
16 Gazz. uff. n. 107 del 10 maggio 1999 serie generale) individuazione di stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. (ministero delle
finanze). l’ articolo 1 afferma : si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti stati e territori:… omissis … 17 articolo 2 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (gazz. uff. n. 302 del 31 dicembre 1986 s.o.)
1. soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello stato. 2. ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi
della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
2- bis. si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella gazzetta
ufficiale. 18 l’ ultimo aggiornamento è datato 23 marzo 2017 decreto 23 marzo 2017 : modifiche al decreto 4 settembre 1996. seconda revisione semestrale degli stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale. (17a02402) (gu serie generale n.78 del 03-04-2017) 19 gazz. uff. n. 107 del 10 maggio 1999 serie generale) individuazione di stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. (ministero delle
finanze). l’ articolo 1 afferma : si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti stati e territori:… omissis … 20 decreto 21 novembre 2001 (gazz. uff. n. 273 del 23 novembre 2001 serie generale) - individuazione degli stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list"). 1. sono altresì inclusi tra gli stati e i territori di cui all'art. 1:
…omissis …. 4) monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal principato. 21 d.l. 1° luglio 2009, n. 78 gazz. uff. n. 150 del 1° luglio 2009 serie generale)- contrasto ai paradisi fiscali
6
- raddoppio dei termini di accertamento. Un’ annotazione relativamente al raddoppio dei termini di accertamento :
con Sentenza del 15 Febbraio 2017 la Corte di giustizia dell’ Unione europea , causa C-317/15, ha stabilito che la
normativa olandese che prevede termini di accertamento di dodici anni per redditi generati all’ estero rispetto ai
normali cinque anni restringe la libera circolazione dei capitali , Sentenza applicabile anche ai Paesi terzi , quali
appunto Monaco 22
. Non è difficile vedere come la Sentenza possa essere invocata per l’ articolo 12 del D.L. 78. - raddoppio delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di redazione del quadro RW
- presunzione che le attività di natura finanziaria non dichiarate siano state costituire con redditi sottratti ad
imposizione
E QUINDI ?
Sulla base di quanto precede si perverrebbe alla conclusione che Monaco rimane uno Stato a regime privilegiato per le
persone fisiche e per le società , fatta eccezione per quelle che realizzano al di fuori del Principato almeno il 25% del
volume di affari. Sostanzialmente quindi nonostante l’ Accordo rimane ancora uno Stato a rischio fiscale alto 23
. I regini in questione rilevano nelle situazioni in cui un soggetto residente in Italia controlli dei soggetti societari all’
estero dando origine alla “controlled foreign company” .Gli effetti , negativi , sono quelli individuati nella Circolare n.
35/E del 2015 , al paragrafo 3.424
: in sintesi , salvo produrre delle esimenti , l’intero reddito prodotto all’ estero è tassato
per trasparenza in Italia in capo ai soci di controllo residenti.
MONACO PERO’ E’ IN BUONA COMPAGNIA : ALTRI CASI DI SCOLLAMENTO TRA LA
LISTA DELL’ U.E. E LE LISTE DELL’ ITALIA
E’ interessante verificare se , a parte Monaco , vi siano altri Paesi che non vengono qualificati nello stesso modo dall’
U.E. e dall’ Italia .Secondo l’ U.E. i seguenti Stati sono “grey” in quanto non soddisfano ad uno o più dei parametri
posti sotto osservazione: Migliorare
lo standard di
trasparenza
Armenia; Bosnia Erzegovina; Botswana; Capo Verde; Hong Kong SAR; Curaēao; Fiji;
Macedonia; Jamaica; Giordania; Maldive; Marocco; Montenegro; Nuova Caledonia; Oman; Peru;
Qatar; Serbia; Swaziland; Taiwan; Thailandia; Turchia; Vietnam
Migliorare l’equità
fiscale
Andorra; Armenia; Aruba; Belize; Botswana; Capo Verde; Isole Cook; Curaēao; Fiji; Hong Kong
SAR; Giordania; Isola di Labuan; Liechtenstein; Malaysia; Maldive; Marocco; Mauritius; St
Vincent e Grenadines; San Marino; Seychelles; Svizzera; Taiwan, Thailandia, Turchia; Uruguay;
Vietnam
Introdurre requisiti di
sostanza Bermuda; Isole Cayman; Guernsey; Isola di Man; Jersey; Vanuatu
Applicare le misure
Albania; Armenia; Aruba; Bosnia Erzegovina; Capo Verde; Isole Cook; Isole Faroe; Fiji,
Groenlandia; Giordania; Macedonia; Maldive; Marocco; Montenegro; Nauru; Nuova Caledonia;
22 cfr. Francesco Avella , Raddoppio dei termini black list alla prova della libera circolazione dei capitali , quotidiano del fisco , Il sole 24 ore 24
marzo 2017 e Gianluca Odetto , raddoppio dei termini per il quadro rw all’ esame della corte di giustizia , eutekne , 24 febbraio 2017 23 cfr. Marco Piazza e Alberto Trainotti , Attività in svizzera , sanzioni doppie , il sole 24 ore , 15 febbraio 2017 24 circ. n. 35/e del 4 agosto 2016- agenzia delle entrate - dir. centrale normativa disciplina delle controlled foreign companies, modifiche ai criteri
di individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata, trattamento degli utili provenienti da tali paesi, disciplina del credito d’imposta estero -
chiarimenti 3.4. la disapplicazione dell’integrale tassazione in base alla seconda esimente
gli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del tuir prevedono che l’integrale imposizione dei dividendi può
essere evitata dal percettore residente in italia purché quest’ultimo dimostri che “dalle partecipazioni non sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori inclusi nel citato decreto”.
al riguardo, preme rilevare che, anche in questo caso, il riferimento nella formulazione attuale a “stati o territori inclusi nel citato decreto”
deve intendersi riferito agli stati e territori che integrano i criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati. riguardo alla dimostrazione della seconda esimente, è rimasta immutata la retroattività della prova all’inizio del periodo di possesso.
sul punto, tenuto conto dei numerosi interventi normativi, si rendono necessari alcuni chiarimenti.
la retroattività della dimostrazione non incide sui criteri da prendere in considerazione per valutare la mancanza di intenti ed effetti elusivi sin dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione.
infatti, il mutato orientamento del legislatore nel valutare il disvalore dei regimi fiscali privilegiati implica necessariamente un
aggiornamento della seconda circostanza esimente alle valutazioni attuali. ciò significa che, la verifica della congruità del carico fiscale complessivamente gravante sugli utili distribuiti deve retroagire,
utilizzando i medesimi criteri, per ciascun anno, fino ad arrivare al primo esercizio di possesso della partecipazione.
in ipotesi di utili distribuiti dal 2015 in poi, e prescindendo dalle ipotesi espressamente individuate nell’articolo 5, comma 3, del decreto attuativo n. 429/2001, il contribuente può dimostrare alternativamente che, per ciascun esercizio, sin dall’inizio del periodo di possesso:
a) il livello di tassazione effettiva scontata nel paese di residenza della partecipata è superiore al 50 per cento della tassazione nominale italiana;
b) la tassazione effettiva subita dalla partecipata estera è superiore al 50 per cento di quella che avrebbe effettivamente scontato in italia
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Anti-BEPS Niue; Saint Vincent Grenadine; Serbia; Swaziland; Taiwan; Vanuatu
L’ elenco di cui sopra , che include 47 Stati , è stato poi integrato con i seguenti 8 Stati: Panama, Corea del Sud,
Emirati Arabi Uniti, Barbados, Grenada,Macao, Mongolia e Tunisia.
Rimangono invece “black” i seguenti 9 Paesi: Isole Samoa Americane, Bahrein, Barbados, Grenada, Guam, Corea
del Sud, Macao, Isole Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad e Tobago, Tunisia
ed Emirati Arabi Uniti.
Se vengono esaminate le liste italiane si perviene ad esempio alle seguenti constatazioni:
- Trinidad e Tobago: incluso nella “white list” italiana , è invece nella “black list” dell’ U.E.
- Isole Marshall , Palau , Panama , Saint Lucia: sono “white” per l’ U.E. , non sono presenti nella “white list “
- Barbados: “grey” per l’ U.E. , “black” per il D.M. 4 Maggio 1999 , “white” per il D.M. del 23 Marzo 2017!
Inoltre anche la Svizzera , per la U.E. “grey” , da un lato è inclusa nella “white list” ex D.M. del 23 Marzo 2017 dall’
altro è inserita in quella per le persone fisiche di cui al D.M. del 4 Maggio 1999 , e quindi per la Svizzera possono
essere ripetute le osservazioni già esposte per Monaco , ed infine la normativa svizzera prevede alcuni regimi societari
che potrebbero rientrare nel perimetro applicativo dell’ articolo 167 comma 4.
UN INTRECCIO CAOTICO DI REGOLE E DI NORME!
Al fine di offrire ulteriori dettagli di natura statistica , che meglio di ogni altra considerazione possono fare capire lo
stato “confusionale” che è presente nella gestione dei rapporti con Stati o territori finalizzati alla gestione dei rapporti
fiscali , la lista di cui al D.M. 4 Maggio 1999 25
, per intenderci quella riferentesi alle persone fisiche , include 56 Stati
, quella del 23 Marzo 2017 (“white”) ne considera 135 , parecchi dei quali presenti anche nella prima , quindi “white”
per lo scambio di informazioni , “black” invece per le persone fisiche , trascurando poi la variabile “ livello di
tassazione” !
IN FIN DEI CONTI COSA FARE PER USCIRE DA QUESTO STATO CONFUSIONALE ?
L’ analisi che precede offre una panoramica dello stato di incertezza che permea i rapporti fiscali con gli Stati che , o
per un motivo o per un altro , non possono essere considerati integralmente “compliants” con gli “standards”
internazionali di trasparenza. Da un lato l’ Unione europea predispone un suo elenco , basato sulla considerazione mediata di vari fattori , che non
gode però di alcuna valenza giuridica nei confronti dei singoli Stati membri, dall’ altro però i singoli Stati pongono in
essere procedimenti di individuazione di Paesi “black” in contrasto con l’ U.E. Se il riferimento è a Monaco potrebbero essere sollevate alcune criticità , in primo luogo con riferimento alla
circostanza che Monaco , qualificata come “white” dall’ U.E. , in effetti non ha firmato alcun Accordo con numerosi
Stati dell’ U.E. , verso i quali quindi non è tenuta a trasferire informazioni se non quelle del C.R.S. , quindi se il
riferimento è all’ Italia si è dimostrato che ad oggi Monaco gode da un lato della qualifica di “white” in quanto scambia
informazioni ma di fatto è in uno stato “grey”, in quanto è presente nella lista del 1999 , ed è a “fiscalità privilegiata” ai
sensi dell’ articolo 167 comma 4 , palesando questo da un lato un contrasto con l’ U.E.e dall’ altro uno “stato
confusionale” del nostro Legislatore , stato che non fa altro che generare incertezza sia nel comportamento del
contribuente sia anche dell’ Amministrazione. Si potrebbe obbiettare alla prima criticità , cioè l’ assenza di numerosi Accordi con Paesi dell’ U.E. , sostenendo che
Monaco ha aderito allo scambio di informazioni automatico nel rispetto del C.R.S. , e che quindi anche gli Stati che non
25 decreto ministeriale 4 maggio 1999 individuazione di stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato (gu n. 107 del 10-05-1999) il ministro
delle finanze visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in materia di persone fisiche residenti in territori esteri aventi
un regime fiscale privilegiato; visto in particolare il comma 1 del predetto art. 10 che ha aggiunto all'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-bis in base al quale si considerano altresì residenti,
salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato, da individuarsi con decreto del ministro delle finanze; tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere individuati gli stati o
territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento all'imposizione delle persone fisiche; ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;
visto il proprio decreto del 28 dicembre 1998 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro avente il compito di individuare, tra l'altro, gli stati o territori da includere nel decreto del ministro delle finanze di cui al citato art. 2, comma 2-bis; tenuto conto della relazione presentata dal gruppo di
lavoro in data 19 marzo 1999, concernente i criteri utilizzabili per l'individuazione degli stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini
della tassazione del reddito delle persone fisiche; considerato che la lista degli stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori
elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli stati esteri; decreta: 1. si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti
Stati e territori:
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hanno sottoscritto Accordi con Monaco in ogni caso saranno beneficiari entro il 30 Settembre 2018 di uno scambio di
informazioni sugli attivi che loro residenti fiscali detengono nel Principato . Riteniamo che questo argomento sia debole
in primo luogo in quanto i dati che stanno pervenendo in Italia nel rispetto del C.R.S. , ma questo si suppone possa
valere per tutti i Paesi , sono scarsamente utilizzabili , incompleti ed imprecisi , situazione per altro assolutamente
prevedibile . Quindi se manca un Accordo di scambio di informazioni al di là di quello automatico è nostra opinione che
l’ invio dei dati esaurisca ogni possibile possibilità di integrazione degli stessi sulla base di una richiesta di informativa
supplementare.
Se ad esempio consideriamo la Spagna che non ha alcun Accordo con il Principato , una volta che la sua
Amministrazione riceve le informazioni di cui al C.R.S. non ha più alcun strumento per tentare di completare le
informazioni ricevute.
Le riflessioni che precedono potrebbero valere verosimilmente per altri Stati che l’ U.E. ha inserito nelle sue liste , la
cui presenza nelle liste negative (“black” o “grey”) potrebbe essere contraddetto dalle liste che ciascuno paese si crea
sulla base dei sui criteri assolutamente legittimi . Basterebbe pensare che l’ Italia ha 56 Stati nella lista “black” del D.M. del 4 Maggio 1999 , contro 9 Stati nella lista
dell’ U.E. , “delta” di difficile riavvicinamento , tenendo inoltre in considerazione che la lista italiana è oramai superata
non solo in quanto numerosi Stati ivi presenti hanno nel tempo modificato il loro regime fiscale , ma anche per il fatto
che potrebbe essere sostituita da una norma che riprenda il contenuto dell’ articolo 167 comma 4 adattandolo alle
persone fisiche.
Appare di immediata esigenza una completa rivisitazione dei criteri con i quali l’ Italia giudica i vari Stati al fine di
una loro collocazione in una lista piuttosto che in un’altra , pervenendo a risolvere questo intreccio di norme “caotico”
che da un lato causa incertezza nei contribuenti e nell’ Amministrazione , dall’ altro diffonde una immagine negativa
del sistema Paese nei confronti di Stati che , anche se “obtorto collo” , hanno firmato accordi con l’ Italia tesi a
superare un passato non più giustificabile.
E’ molto difficile spiegare che un Paese , come ad esempio Monaco , è “WHITE” per lo scambio di informazioni !
E’però “BLACK” con riferimento all’ articolo 167 comma 4 del TUIR e per la permanenza nella lista del 4 maggio
1999:
L’ IMMAGINE CHE VIENE OFFERTA MAL SI CONCILIA, TRA L’ ALTRO ,
CON LA CERTEZZA DEL DIRITTO !
Urge quindi che il Legislatore si appresti a riordinare totalmente ed in modo razionale la materia che fa capo alle
varie liste stante l’ incoerenza , la confusione , il groviglio di norme e la discriminazione dei trattamenti che le stesse
potrebbero giustificare . Il legislatore deve pervenire alla formulazione di un quadro normativo che dia al contribuente
ed alla Amministrazione delle certezze che possono sintetizzarsi in primo luogo nell’ immediata individuazione dei
Paesi a regime fiscale privilegiato : l’ attuale norma (articolo 167 comma 4 del Tuir) , pur con tutti i limiti che possa
avere , è sufficiente . Per quanto concerne il livello impositivo sarà cura del contribuente verificare il medesimo per il
Paese con il quale intende avere rapporti di natura fiscale , essendo superflui e fuorvianti i vari elenchi , per altro
incoerenti.-
Per lo scambio di informazioni , secondo parametro che deve essere tenuto in considerazione , nel caso in cui poi una
Convenzione con un Paese non sia conforme ai principi che regolano lo scambio di informazioni sarebbe sufficiente
consentire al contribuente una rapida identificazione del Paese in questione. Qualora ricorresse l’ ipotesi di cui alla
lettera b dell’ articolo 1 del Decreto Ministeriale del 9 Agosto 2016 (Stati o territori che di fatto non rispettano lo
scambio concordato di informazioni) il Ministero dovrebbe individuarli segnalando la loro situazione sempre tramite
il sito dell’ Agenzia delle Entrate26
affinché il contribuente sia messa a conoscenza che con certo Paese o Stato l’
accordo finalizzato allo scambio di informazioni non è stato raggiunto o che non è più operativo . C. Molica e A.Crosti
26 b) dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11,comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono eliminati dall'elenco
degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno
strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.».