INFORMATIVA FISCALE DEL 15 APRILE 2019 · Marco Ansaldi - Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL...

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ALBA, Via S. Barbara n. 1 (scala A) – tel. 0173-366212 - www.ansaldiassociati.it 1 Marco Ansaldi - Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO www.ansaldiassociati.it SEGUICI SU www.marcoansaldicommercialista.it 15.04.2019 INFORMATIVA FISCALE DEL 15 APRILE 2019 Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro. “ROTTAMAZIONE TER” e SALDO E STRALCIO dei debiti pag. 2 ACCORDO PER IL CREDITO 2019 pag. 3 CREDITI IVA TRIMESTRALI: scadenza richiesta rimborso al 30 aprile pag. 3 ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ: ridotti i limiti per l’obbligo pag. 4 “ESTEROMETRO”: il prossimo 30 aprile scade il termine per l’invio pag. 5 EFFICIENZA ENERGETICA: pubblicato il sito web per l’invio della docum. pag. 5 ENTI NON COMMERCIALI: assimilati ai privati per lo scarico fatture pag. 6 SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI pag. 6 BANDO INAIL ISI 2018 pag. 7 IMPOSTE CONTRIBUTI E PREMI: pubblicato il sito incentivi.gov.it pag. 8 LINEE GUIDA DELL’ISPETTORATO per l’intermediazione illecita pag. 8 MODELLO PER LA RICEZIONE DEI 730-4 pag. 8 NUOVE TARIFFE INAIL pag. 9 REDDITO DI CITTADINANZA: i requisiti nella circolare Inps pag. 9 Benefici contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate pag.10 CU INPS E INAIL E DICHIARAZIONI REDDITUALI pag.10 DOMANDA PER ANF SOLO TELEMATICA DAL 1° APRILE 2019 pag.11 Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

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15.04.2019

INFORMATIVA FISCALE DEL 15 APRILE 2019

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

“ROTTAMAZIONE TER” e SALDO E STRALCIO dei debiti pag. 2

ACCORDO PER IL CREDITO 2019 pag. 3

CREDITI IVA TRIMESTRALI: scadenza richiesta rimborso al 30 aprile pag. 3

ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ: ridotti i limiti per l’obbligo pag. 4

“ESTEROMETRO”: il prossimo 30 aprile scade il termine per l’invio pag. 5

EFFICIENZA ENERGETICA: pubblicato il sito web per l’invio della docum. pag. 5

ENTI NON COMMERCIALI: assimilati ai privati per lo scarico fatture pag. 6

SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI pag. 6

BANDO INAIL ISI 2018 pag. 7

IMPOSTE CONTRIBUTI E PREMI: pubblicato il sito incentivi.gov.it pag. 8

LINEE GUIDA DELL’ISPETTORATO per l’intermediazione illecita pag. 8

MODELLO PER LA RICEZIONE DEI 730-4 pag. 8

NUOVE TARIFFE INAIL pag. 9

REDDITO DI CITTADINANZA: i requisiti nella circolare Inps pag. 9

Benefici contributivi per l’assunzione di persone detenute o internate pag.10

CU INPS E INAIL E DICHIARAZIONI REDDITUALI pag.10

DOMANDA PER ANF SOLO TELEMATICA DAL 1° APRILE 2019 pag.11

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

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“ROTTAMAZIONE TER” e SALDO E STRALCIO dei debiti: scade al 30 aprile la domanda

Il D.L. 119/2018 ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, estendendo la facoltà di definire i debiti anche alle risorse proprie UE e all’Iva riscossa all’importazione.

La Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) ha previsto, inoltre, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica la facoltà di presentare istanza di saldo e stralcio delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti versando una somma forfettaria derivante dal valore dell’Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore a 20.000 euro. La scadenza del 30 aprile 2019 per la rottamazione ter L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento.

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di

importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

La modulistica utile alla verifica dei requisiti ed alle modalità di adesione è disponibile al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/.

La scadenza del 30 aprile 2019 per l’istanza di saldo e stralcio delle persone fisiche Sempre entro il 30 aprile 2019 le persone fisiche:

a) con valore ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro o b) per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio,

possono presentare il modello SA-ST contenente l’istanza di saldo e stralcio dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione entro il 31 ottobre 2019 dell’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l’importo delle singole rate.

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato: in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019; in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30

novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021.

La modulistica utile alla verifica dei requisiti ed alle modalità di adesione è disponibile al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/come-aderire/.

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ACCORDO PER IL CREDITO 2019 Pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti

Il nuovo “Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti delle PMI;

b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle PMI.

È stato recentemente pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al link

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%20_5%20marzo%202019.pdf,

aderenti all’iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020.

CREDITI IVA TRIMESTRALI: SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2019

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive).

In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il prossimo 30 aprile scadrà il termine per la presentazione del modello IVA TR con riferimento al primo trimestre 2019.

Le novità che interessano il nuovo modello IVA TR riguardano:

il possibile utilizzo dello stesso da parte del Gruppo Iva al fine di richiedere a rimborso il credito Iva trimestrale. L’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale da parte del Gruppo Iva è, invece, precluso;

l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per le richieste di rimborso del credito Iva trimestrale da parte dei contribuenti che hanno applicato gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dagli obblighi di certificazione del credito.

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale: solo dopo la presentazione del modello IVA TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro e solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all’Agenzia delle entrate del modello IVA TR se il credito Iva è di importo superiore a euro 5.000. Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start up innovative) è obbligatorio presentare il modello IVA TR munito del visto di conformità.

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ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ: ridotti i limiti per l’obbligo di nomina

Il D.Lgs. 14/2019, in attuazione della Legge delega 155/2017, è intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale.

La nuova disciplina della crisi d’impresa ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali; le principali finalità sono quelle di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e quindi salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze. I nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo Il nuovo codice della crisi d’impresa entra in vigore, in via generale, il prossimo 15 agosto 2020; per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; sotto tale profilo, i presupposti non si sono modificati.

Le novità riguardano invece il profilo dimensionale, in quanto in precedenza l’obbligo si innescava al superamento dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis, oggi invece nell’articolo 2477 sono stabiliti degli specifici parametri.

Vecchio limite Nuovo limite

Attivo € 4.400.000 € 2.000.000

Ricavi € 8.800.000 € 2.000.000

n. medio dipendenti 50 10

Regola di “innesco” 2 su 3 per 2 anni consecutivi 1 su 3 per 2 anni consecutivi

Va evidenziato come la riduzione dei parametri e la verifica del superamento anche solo di uno di questi, comporta un consistente allargamento della platea delle società interessate dall’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore. Decorrenza Il primo elemento da segnalare è il fatto che, per valutare l’applicazione delle nuove previsioni in sede di prima applicazione, occorre osservare i bilanci 2017 e 2018, quindi di fatto il problema si pone immediatamente.

Il punto centrale è però il rinvio di 9 mesi, che pone la scadenza degli adempimenti al 16 dicembre 2019; posto che tale rinvio è certamente operativo per la necessità di adeguamento degli statuti alle nuove previsioni, qualche dubbio potrebbe sorgere sul differimento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore quando lo statuto già preveda il rinvio all’articolo 2477, cod. civ.. Ciò posto, la relazione accompagnatoria al provvedimento in commento pare rendere applicabile il differimento di 9 mesi anche all’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

Sul punto si deve comunque segnalare come siano forti le pressioni per una possibile modifica di tale previsione, modifica finalizzata da un lato ad innalzare, almeno in parte, i nuovi parametri, dall’altro a reintrodurre la regola dei “2 su 3” precedentemente prevista.

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“ESTEROMETRO”: il prossimo 30 aprile scade il termine per l’invio

Il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi Iva indicati nel precedente comma 3 devono trasmettere “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”. Termini per l’invio dei dati Per quanto riguarda i termini entro i quali effettuare la trasmissione telematica, sempre il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che “la trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

Con il D.P.C.M. datato 27 febbraio 2019 è stato disposto il differimento al 30 aprile 2019 del termine entro il quale effettuare l’invio telematico dei dati in esame relativamente alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019, tenendo anche conto che sempre il 30 aprile 2019 rappresenta il termine “a regime” entro il quale inviare l’“esterometro” relativo alle operazioni del mese di marzo.

Sanzioni Dal punto di vista delle sanzioni, l’articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997 prevede che in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti e/o inesatti è applicabile la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, nel limite di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

EFFICIENZA ENERGETICA: pubblicato il sito web per l’invio della documentazione dei lavori conclusi dal 1° gennaio 2019

L’ENEA ha predisposto un nuovo portale dedicato all’invio telematico della documentazione richiesta entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori:

- per la fruizione della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio, relativamente agli interventi “Bonus casa” che consentono un risparmio energetico grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile;

- per la fruizione delle detrazioni Irpef/Ires del 50%/65%/70%/75%/80%/85% per la riqualificazione energetica degli edifici, relativamente agli interventi “Ecobonus”.

ENEA informa gli utenti che, conseguentemente al ritardo nella pubblicazione del portale, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1.1.19 e il 11.3.20, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i siti ecobonus2019.enea.it e bonuscasa2019.enea.it, decorre dal 11.3.19 (scade pertanto il 9 giugno 2019).

Per gli interventi la cui data di fine lavori è successiva all’11 marzo 2019 resta in vigore il termine ordinario del 90° giorno successivo.

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ENTI NON COMMERCIALI: assimilati ai privati per lo scarico delle fatture elettroniche

Lo scorso 25 marzo 2019 l’agenzia delle entrate sul proprio sito web istituzionale ha comunicato che è disponibile - accedendo all'area riservata del "sito di assistenza Entratel" e del "sito di assistenza Fisconline" - un nuovo servizio di consultazione delle fatture elettroniche per gli enti non commerciali e condomìni - non in possesso di partita Iva. Il servizio di consultazione delle fatture ricevute Gli enti non commerciali titolari di solo codice fiscale e i condomìni avranno quindi la possibilità di consultare, tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Entratel/Fisconline rilasciate da Agenzia delle entrate o di identità digitale Spid o Cns, le fatture elettroniche relative ai loro acquisti pervenute al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori. La procedura

Entrare nell’area riservata riferita al singolo Ente non commerciale ovvero al singolo Condominio

Selezionare il link "Icona logo FE" Leggere informativa sul trattamento dei dati personali Consultare le fatture elettroniche degli acquisti effettuati dall’ente non

commerciale o dal Condominio. L’agenzia ricorda che saranno consultabili solo le fatture degli operatori Iva -

fornitori degli ENC e dei Condomini – per i quali sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica e la fattura sia stata correttamente elaborata e non scartata dal SdI.

SANATORIA VIOLAZIONI FORMALI

L'articolo 9, D.L. 119/2018 ha introdotto una sanatoria degli errori formali commessi sino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del provvedimento).

Il perfezionamento di tale definizione si ottiene, oltre che con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione, con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, versamento da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La definizione Il provvedimento afferma che sono definibili le irregolarità commesse dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

La regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, compreso il versamento delle imposte sostitutive (Ivie e Ivafe).

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BANDO INAIL ISI 2018

Nell’ambito delle agevolazioni alle imprese erogate dall’Inail, l’Avviso pubblico Isi 2018 ha l’obiettivo di incentivare:

le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;

le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Sono concessi finanziamenti a fondo perduto assegnati fino a esaurimento delle risorse

finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Fondi a disposizione 369.726.206 euro, suddivisi in 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari:

asse 1 (Isi Generalista): 182.308.344 euro, ripartiti in Asse.1.1 (180.308.344 euro) per i progetti di investimento e Asse 1.2 (2.000.000 euro) per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

asse 2 (Isi Tematica): 45.000.000 euro per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);

asse 3 (Isi Amianto): 97.417.862 euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;

asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): 10.000.000 euro per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C13, C14, C15);

asse 5 (Isi Agricoltura): 35.000.000 euro per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in asse 5.1 (30.000.000 euro) per la generalità delle imprese agricole, asse 5.2 (5.000.000 euro) riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Termini di presentazione della domanda Dall’11 aprile 2019, e inderogabilmente fino alle ore 18 del 30 maggio 2019, sul sito www.inail.it – sezione Accedi ai servizi on line – i soggetti destinatari registrati avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di:

effettuare simulazioni relative al progetto da presentare; verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità; salvare la domanda inserita; effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione

presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

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IMPOSTE CONTRIBUTI E PREMI: pubblicato il sito incentivi.gov.it

Il Ministero del lavoro, con comunicato stampa del 12 marzo 2019, ha reso noto che è stato pubblicato il portale incentivi.gov.it, nuovo progetto per le imprese.

Il sito, definito un “vademecum ragionato sugli incentivi”, ha la finalità di riepilogare gli incentivi disponibili, ottimizzando le risorse pubbliche, razionalizzando gli interventi e unendo l'offerta di sviluppo di 12 enti.

LINEE GUIDA DELL’ISPETTORATO PER LE FATTISPECIE DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA

Si comunica che l’INL con circolare n. 5/2019 ha fornito le linee guida ai propri ispettori per la vigilanza in materia di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro di cui all’articolo 603-bis c.p., riformulato dalla L. 199/2016.

A parere dell’INL sono 2 le figure di incriminazione da tenere in considerazioni sul tema:

quella dell’intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluti” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

MODELLO PER LA RICEZIONE DEI 730-4

È stato approvato, con provvedimento n. 58168/2019 dell’Agenzia delle entrate, il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

I sostituti d’imposta devono inviare il quadro CT con la CU, qualora non abbiano già validamente presentato, a partire dal 2011, una comunicazione CSO, ovvero un precedente quadro CT.

Devono utilizzare il nuovo modello, che ha validità fino alla revoca, tutti i sostituti che non hanno già inviato la comunicazione e coloro che devono variare dati già comunicati a partire dal mese di marzo 2019.

La trasmissione telematica del modello può essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intermediario delegato, utilizzando l’apposita scheda contenuta nel modello, dopo aver informato il sostituto d’imposta sulla necessità di effettuare una variazione, comunica l’avvenuta cessazione del rapporto di delega dal 15 settembre al 15 gennaio dell’anno successivo.

I sostituti d’imposta sono tenuti alla presentazione di questo modello per indicare i dati necessari per assicurare la messa a disposizione dei modelli 730-4 (sede telematica, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica).

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NUOVE TARIFFE INAIL

A far data dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le nuove tariffe Inail, le quali saranno applicabili, quindi, solo sulla rata 2019 e non anche sulla regolazione del premio relativo all’anno 2018.

Si riscontra che, in linea generale, le aziende si troveranno a pagare un premio inferiore, anche se vi saranno casi in cui, al contrario, l’onere potrebbe anche aumentare.

Tra le condizioni che restano immutate si individuano le seguenti:

le 4 tariffe Inail, così dall’anno 2000, suddivise in: industria, artigianato, terziario ed altre attività;

l’inquadramento aziendale, ai fini gestionali, è sempre analogo a quello in atto presso l’Inps;

la suddivisione tariffaria in 10 grandi gruppi;

resta identica la misura della riduzione del tasso medio (modello OT24), prevista per gli interventi di prevenzione svolti dalle aziende con almeno un biennio di attività.

Le rilevanti modifiche apportate hanno prodotto un necessario slittamento delle varie scadenze operative, quest’anno previste secondo il seguente calendario:

31 marzo 2019 (invece del 31 dicembre 2018), termine entro il quale l’Inail renderà disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo dei premi;

16 maggio 2019:

- termine per il versamento dei premi ordinari e dei premi speciali;

- data entro la quale dovranno essere inviate le eventuali domande di riduzione delle retribuzioni presunte (prima entrambi previsti al 16 febbraio 2019);

- scadenza per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.

REDDITO DI CITTADINANZA: i requisiti nella circolare Inps

L’Inps, con circolare n. 43 del 20 marzo 2019, è intervenuto in materia di reddito di cittadinanza ricordando:

i requisiti, di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, di compatibilità, che i richiedenti devono possedere per avere diritto al beneficio;

gli elementi su cui è calcolato il beneficio economico; le variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio.

La circolare ricorda che, a decorrere dal mese di marzo 2019, il reddito di inclusione non può essere più richiesto e che, a partire dal successivo mese di aprile, non può più essere riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Chi ha avuto il riconoscimento prima di aprile 2019, avendo presentato domanda entro il 28 febbraio 2019, continuerà a ricevere il reddito di inclusione per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza.

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BENEFICI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONE DETENUTE O INTERNATE

La L. 193/2000 ha introdotto un’agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari.

L’assunzione di tali soggetti comporta una riduzione dell’aliquota contributiva dovuta nella misura stabilita ogni 2 anni con apposito decreto, che si applica anche durante i 6 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo.

L’agevolazione è stata estesa anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive e di servizi all’interno degli istituti penitenziari impiegando persone detenute e internate. Il D.I. 9 novembre 2001 ha delineato la riduzione contributiva nella misura dell’80% dei contributi totali. Il D.L. 78/2013 ha ampliato la durata del beneficio ai 18 e 24 mesi susseguenti alla cessazione dello stato detentivo, superando il precedente limite dei 6 mesi. Il decreto 148/2014 ha innalzato al 95% la misura della riduzione contributiva spettante.

CU INPS E INAIL E DICHIARAZIONI REDDITUALI

Si ricorda che la Legge di Stabilità 2013 ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni utilizzino il canale telematico per l’invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino per abbattere tempi e costi di consegna, pertanto gli Enti previdenziali sono tenuti a rendere disponibile in modalità telematica la Certificazione Unica (CU) dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati, con la conseguenza che i lavoratori non riceveranno al loro domicilio la documentazione.

Considerato che chi sia titolare di più CU per il medesimo anno d’imposta è tenuto a effettuare una dichiarazione reddituale per il cumulo dei redditi percepiti, pare opportuno ricordare ai lavoratori tale obbligo, così che coloro i quali abbiano percepito redditi da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, ad esempio a seguito di infortuni o cassa integrazione, possano provvedere al reperimento della documentazione.

Si fornisce di seguito un comunicato aziendale da apporre in bacheca utile allo scopo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carta intestata Ai lavoratori Loro sedi Oggetto: dichiarazioni reddituali 2019 e CU

Con la presente si ricorda che chi avesse percepito redditi per l’anno 2018 da soggetti diversi dalla scrivente può essere tenuto alla presentazione di una dichiarazione dei redditi (730 e/o modello Redditi) presentando la documentazione utile, tra cui le certificazioni CU.

La scrivente ha già provveduto alla consegna delle CU, ma chi avesse percepito prestazioni direttamente da Inps e Inail o da altri enti dovrà procurarsi le relative certificazioni, visto che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a usare canali telematici per l’invio di documentazione ai cittadini e, di conseguenza, non li riceverete in automatico ai vostri indirizzi.

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DOMANDA PER ANF SOLO TELEMATICA DAL 1° APRILE 2019

Con la circolare n. 45/2019 l’Inps ha fornito indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) e che, dal 1° aprile 2019, dovranno essere inoltrate dal lavoratore esclusivamente all’Inps in via telematica.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i 2 soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema UniEmens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’Inps dal 1° aprile 2019.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia UniEmens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per Anf che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) la domanda continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

Si fornisce il fac-simile del comunicato da affiggere in bacheca per informare i lavoratori.

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carta intestata Ai lavoratori Loro sedi

Oggetto: domande per l’assegno al nucleo familiare solo telematiche dal 1.4.2019

Si rende noto che, a partire dal 1° aprile 2019, l’Inps richiede la presentazione esclusivamente telematica della domanda per l’assegno al nucleo familiare, che, quindi, non potrà più essere ricevuta dalla scrivente in formato cartaceo, ma dovrà essere presentata direttamente dai lavoratori all’Istituto di previdenza mediante uno dei seguenti canali:

web, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;

patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Le domande già a noi presentate fino al 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere riproposte e saranno gestite con le modalità già note.

Le domande presentate in via telematica saranno istruite dall’Inps per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Il richiedente riceverà esclusivamente gli eventuali provvedimenti di rigetto e potrà visionare l’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Gli importi calcolati dall’Inps saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che, come prima, provvederà al pagamento in busta paga. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Qualora per l’erogazione della prestazione sia richiesta l’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, però, al richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto. In caso di rigetto, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

L’ufficio del personale è a disposizione per eventuali chiarimenti.