Infanzia “De Zelis” C.M. PEIC82600C - MONTESILVANO · Scuola Primaria “F. Di Blasio” -...
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Scuola Secondaria di I grado “T.Delfico” - Via San Francesco, 1 – Tel. 0854453434
Scuola Primaria “F. Di Blasio” - Piazza Diaz, 2 – Tel. 0854491926 Scuola Infanzia “De Zelis” - Piazza Marconi – Tel. 085834191
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Secondaria di I grado “T.Delfico” - Primaria “F. Di Blasio” - Infanzia “De Zelis”
C.M. PEIC82600C - MONTESILVANO
Ai Genitori e agli Alunni della Scuola Secondaria
Ai Docenti della Scuola Secondaria
Al Personale ATA
Al sito web
Oggetto: Modalità di uscita degli alunni della scuola secondaria.
Si informano i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado che, al momento dell’uscita da
scuola, anche ordinaria, gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori affidatari o da
persone da questi delegati.
Il termine delle lezioni è scandito dal suono della campanella e gli alunni, accompagnati dai docenti
dell’ultima ora, escono dalle aule recandosi verso l’esterno e raggiungendo ordinatamente il cancello
assegnato alla propria classe.
In nessun caso l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o non delegata per iscritto.
Si invitano pertanto i genitori a depositare, presso l’Ufficio Didattica, le deleghe, redatte
sull’apposito modulo disponibile presso detto ufficio e allegato anche al presente avviso.
In caso di ritardo da parte del genitore (o delegato), il docente dell’ultima ora affida l’alunno al personale
presente in Segreteria, che provvede a rintracciare il genitore.
Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile, il personale di Segreteria provvederà a
contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato) per affidare loro l’alunno,
informandone immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore.
Una volta fuori dall’edificio nessun alunno può rientrare, per nessun motivo. Dopo l’uscita, alunni e genitori (o
delegati) devono lasciare rapidamente il cortile interno della scuola per consentire la chiusura dei cancelli.
Si allegano alla presente:
- Nota di chiarimento.
- Modello di delega.
LA DIRIGENTE
f.to Prof.ssa Vincenza Medina
il documento è firmato digitalmente dalla Dirigente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO 1 - NOTA DI CHIARIMENTO
Gentili famiglie,
Non c'è alcun dubbio che la scuola debba aver cura degli alunni ad essa affidati, obbligo che discende dall'art.
20481 del codice civile.
La differenza tra la scuola secondaria di primo grado e le scuole superiori è nell’art. 591 del codice penale,
che recita testualmente: "Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici [...] e della quale
abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". Nel codice
penale, dunque, è specificato che per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta
di incapacità.
Legalmente non c'è differenza tra un minore di 10 anni e uno di 13 anni, ma tra un tredicenne e un
sedicenne (anche se pur sempre un minore) vi è invece una differenza giuridica sostanziale, che consente
l’uscita autonoma da scuola (e anche di prendere la patente per motocicli e quadri cicli, sporgere
autonomamente una denuncia, recarsi all’estero non accompagnato).
Purtroppo, l’orientamento costante della giurisprudenza negli ultimi 20 anni esclude ogni azione diretta a
richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli
o non accompagnati da soggetto maggiorenne.
Esistono evidenti lacune nella normativa, colmate da sentenze di numerosi tribunali, tutte con lo stesso
orientamento in proposito:
gli atti, impropriamente definiti “liberatorie”, in cui i genitori dichiarano di assumersi ogni responsabilità
sollevandone la scuola, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno
di una responsabilità penale dell’insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli, dato che la
sicurezza dei minori non è un bene giuridicamente disponibile, né da parte dei genitori né da parte del
personale scolastico;
la responsabilità penale dell’insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli è sempre
personale e non derogabile, specie in condizioni di evidente e dichiarata mancanza di sorveglianza dovuta
alla voluta e prevista assenza del soggetto preposto e che quindi un’eventuale autorizzazione a tal fine
rilasciata dal Dirigente Scolastico, anche se sotto forma di un eventuale ordine di servizio relativo alla
modalità di rilascio degli allievi alla fine delle lezioni, risulterebbe nulla.
Lo sviluppo della necessaria autonomia dell’alunno può trovare altre molteplici occasioni nella vita familiare,
che vanno dalla partecipazione a modalità assistite di percorrenza da scuola a casa-scuola in relativa
autonomia, alle auspicate incombenze inserite a questo proposito nella normale routine familiare, ma non
può essere attuata in condizioni di non ottemperanza alla normativa da parte di un soggetto terzo
come l’Istituzione scolastica.
Non è superfluo segnalare che la problematica è ben nota al livello politico; infatti, dal 2013 è fermo in
Parlamento un disegno di legge in materia di vigilanza sugli studenti durante l’uscita dalla scuola (n.
325/2013, On. Comaroli, Munerato, Consiglio), che consentirebbe di tutelare il personale scolastico inserendo
l'uscita autonoma nel Regolamento d'Istituto (soluzione, allo stato attuale, non consentita).
Inoltre il 15 settembre 2016 gli On. Misiani, Guerini, Carnevali e Sanga hanno presentato in merito, al
Ministro dell'Istruzione, un interrogazione parlamentare a risposta scritta (C.4-14202 seduta n. 673).
1 Art. 2048 Codice civile Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
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A titolo informativo, si riportano gli stralci più significativi di alcune delle sentenze sopra citate.
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. I , N. 3074 DEL 30/3/1999
"L’Istituto d’Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo
in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi
incaricate; […]
La posizione assunta in merito da alcune Avvocature della Stato, tende ad escludere la valenza di
disposizioni interne all’Istituzione scolastica dirette a chiedere ai genitori degli alunni la
“autorizzazione” al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto
maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite “liberatorie” concretizzandosi in formule
di esonero da responsabilità dell’Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta
situazione).
Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità
dell’Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall’alunno dopo l’uscita da scuola,
potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell’Istituzione e dei suoi organi, di
detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano
probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in un’implicita ammissione di omissione di
vigilanza sugli alunni stessi. "
TRIB. TRIESTE, ORDINANZE 21/10/2010 E 02/12/2010:
[…] "il rango costituzionale del diritto all’integrità fisica dell'alunno suscettivo di lesione dall'inadempimento
dell'obbligo di vigilanza rende nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art.
1229 C.C., di tal che non possono costituire esimente della responsabilità dell'istituto scolastico, e
del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza
sorveglianza".
[…] "posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturente da
un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al
subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente
sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo sottrae rilievo a
qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori".
[…] "deve ritenersi dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l'integrità fisica
del minore il rifiuto dell'istituto scolastico di consentire al minore di rincasare da solo all'uscita da scuola";
[…] "non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai
genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di
un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente".
Sullo stesso tema e nello stesso senso si sono espressi:
Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 19/02/94, n. 1623;
Corte di Cassazione, Cass. 5/09/86, n. 5424
Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125
Corte di Cassazione, Sezione Penale (17574/2010);
Avvocatura dello Stato di Bologna, parere del 4 dicembre 2000 e 10 gennaio 2001;
Avvocatura dello Stato di Trieste, parere del 11 ottobre 2006.
Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento, auguro a tutti gli alunni, i genitori e i docenti un sereno prosieguo
dell’anno scolastico, certa che le difficoltà organizzative iniziali potranno essere superate con la
collaborazione e l’impegno di tutti.
LA DIRIGENTE
f.to Prof.ssa Vincenza Medina
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ALLEGATO 2 - MODELLO DELEGA
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “T. Delfico”
Montesilvano (PE) DELEGA RIPRESA ALUNNO
I sottoscritti, _______________________________, ________________________________, genitori
dell’alunno/a ___________________________ nato/a il ___/___/______ residente a
_______________________ in via ____________________________________, iscritto per l’a.s.
20…./20…. nella classe ____ sez. ___
DELEGANO
a ritirare il /la propri_ figli_ i seguenti signori:
1)_______________________________ doc. di riconoscimento_____________________
2)_______________________________ doc. di riconoscimento_____________________
3)_______________________________ doc. di riconoscimento_____________________
4)_______________________________ doc. di riconoscimento_____________________
DICHIARANO
di sollevare la scuola stessa da qualsiasi responsabilità conseguente.
PRENDONO ATTO
che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la bambin_ viene affidato alla persona delegata.
La presente delega vale fino a __________________________
Alla stessa persona delegata possono essere consegnati atti e comunicazioni relativi al rapporto scuola –
famiglia.
________________, lì, ……/…… /…………
FIRMA di entrambi i genitori ………………………………………………… ………………………………………..
e loro delegati ………………………………………………… ………………………………………..
………………………………………………… ………………………………………..
………………………………………………… ………………………………………..
N.B. Si fa presente che ai sensi dell’art. 591 C.C. (codice penale) al ritiro non può essere delegata
persona minore di 18 anni.
La presente domanda va protocollata in Segreteria.