Piano Spiaggia Montesilvano

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CITTA’ DI MONTESILVANO Deliberazione n. 225 del 28/12/2009 - Foglio n. 1 Si passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n° 3 dell’O.d.G. ad oggetto: “Adozione di variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale”. L’illustrazione del provvedimento è curata dall’Assessore all’Urbanistica Domenico DI GIACOMO il quale spiega i motivi che hanno indotto l’Amministrazione ad apportare alcune modifiche al Piano. La relazione dell’Assessore DI GIACOMO è integralmente riportata nella allegata trascrizione dattiloscritta ricavata dalla registrazione della seduta. Prende la parola il Cons. TOCCO per un breve intervento. Alle ore 18,45, per pochi minuti, la Presidenza viene assunta dal Cons. TOCCO. Alle ore 19,00 il Presidente con il consenso unanime dei presenti, sospende la seduta. Alle ore 19,05 la seduta riprende. Il Segretario Dott.ssa Nunzia BUCCILLI, procede ad un nuovo appello nominale dal quale risultano presenti i Conss.: P A CORDOMA Pasquale - Sindaco X CATONE Vittorio - Presidente X P A 1) BIFERI Oscaro X 16) DI NICOLA Stefania X 2) BRATTI Giovanni X 17) DI PASQUALE Francesco X 3) BROCCHI Leo Nello X 18) DI STEFANO Gabriele X 4) CACCAMO Alfredo X 19) FALCO Ermanno X 5) CHIULLI Adriano X 20) FINOCCHIO Rocco X 6) CILLI Paolo X 21) MARAGNO Francesco X 7) CIPOLLETTI Giancarlo X 22) MARCHEGIANI Luigi X 8) COZZI Valter X 23) MENE’ Giuseppe X 9) DE LEONARDIS Raffaele X 24) ODOARDI Cristian X 10) DE MARTINIS Ottavio X 25) OLIVIERI Benito X 11) DI BLASIO Stefano X 26) ORSINI Mauro X 12) DI CENSO Emilio X 27) PARLIONE Maria Rosaria X 13) DI EMANUELE Claudio X 28) RUSSI Maurizio X 14) DI GIOVANNI Cristina X 29) TOCCO Adriano X 15) D’IGNAZIO Feliciano X CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI ASSENTI N. 15 Alle ore 19,06 entra il Consigliere ODOARDI – I presenti sono 17. L’Assessore DI GIACOMO procede all’illustrazione del provvedimento ed illustra, altresì, alcuni emendamenti proposti dalla Giunta, che si allegano al presente atto sub “A” relativi alle Norme tecniche di attuazione al Piano del demanio comunale; A questo punto il Cons. MARCHEGIANI illustra due emendamenti da apportare all’art. 8 delle “Norme Tecniche di Attuazione”, così come precisamente riportato nell’allegato “B”. Frattanto entrano in aula i Conss. BROCCHI e DI STEFANO – I presenti sono 19. Il Presidente consente l’inizio del dibattito nel corso del quale intervengono i Conss.: ODOARDI, BROCCHI, ORSINI, DI STEFANO e MARCHEGIANI, come riportato nella allegata trascrizione. Si dà atto che alle ore 19,40 esce il Cons. DI STEFANO – I presenti sono 18. Escono, altresì, i Conss. ODOARDI e BROCCHI – I presenti sono 16. Il Presidente pone, quindi, ai voti gli emendamenti illustrati ed allegati alla presente delibera:

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CITTA’ DI MONTESILVANO Deliberazione n. 225 del 28/12/2009 - Foglio n. 1

Si passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n° 3 dell’O.d.G. ad oggetto: “Adozione di variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale”. L’illustrazione del provvedimento è curata dall’Assessore all’Urbanistica Domenico DI GIACOMO il quale spiega i motivi che hanno indotto l’Amministrazione ad apportare alcune modifiche al Piano. La relazione dell’Assessore DI GIACOMO è integralmente riportata nella allegata trascrizione dattiloscritta ricavata dalla registrazione della seduta. Prende la parola il Cons. TOCCO per un breve intervento. Alle ore 18,45, per pochi minuti, la Presidenza viene assunta dal Cons. TOCCO. Alle ore 19,00 il Presidente con il consenso unanime dei presenti, sospende la seduta. Alle ore 19,05 la seduta riprende. Il Segretario Dott.ssa Nunzia BUCCILLI, procede ad un nuovo appello nominale dal quale risultano presenti i Conss.:

P A CORDOMA Pasquale - Sindaco X CATONE Vittorio - Presidente X P A 1) BIFERI Oscaro X 16) DI NICOLA Stefania X 2) BRATTI Giovanni X 17) DI PASQUALE Francesco X 3) BROCCHI Leo Nello X 18) DI STEFANO Gabriele X 4) CACCAMO Alfredo X 19) FALCO Ermanno X 5) CHIULLI Adriano X 20) FINOCCHIO Rocco X 6) CILLI Paolo X 21) MARAGNO Francesco X 7) CIPOLLETTI Giancarlo X 22) MARCHEGIANI Luigi X 8) COZZI Valter X 23) MENE’ Giuseppe X 9) DE LEONARDIS Raffaele X 24) ODOARDI Cristian X 10) DE MARTINIS Ottavio X 25) OLIVIERI Benito X 11) DI BLASIO Stefano X 26) ORSINI Mauro X 12) DI CENSO Emilio X 27) PARLIONE Maria Rosaria X 13) DI EMANUELE Claudio X 28) RUSSI Maurizio X 14) DI GIOVANNI Cristina X 29) TOCCO Adriano X 15) D’IGNAZIO Feliciano X CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 CONSIGLIERI ASSENTI N. 15 Alle ore 19,06 entra il Consigliere ODOARDI – I presenti sono 17. L’Assessore DI GIACOMO procede all’illustrazione del provvedimento ed illustra, altresì, alcuni emendamenti proposti dalla Giunta, che si allegano al presente atto sub “A ” relativi alle Norme tecniche di attuazione al Piano del demanio comunale; A questo punto il Cons. MARCHEGIANI illustra due emendamenti da apportare all’art. 8 delle “Norme Tecniche di Attuazione”, così come precisamente riportato nell’allegato “B” . Frattanto entrano in aula i Conss. BROCCHI e DI STEFANO – I presenti sono 19. Il Presidente consente l’inizio del dibattito nel corso del quale intervengono i Conss.: ODOARDI, BROCCHI, ORSINI, DI STEFANO e MARCHEGIANI, come riportato nella allegata trascrizione. Si dà atto che alle ore 19,40 esce il Cons. DI STEFANO – I presenti sono 18. Escono, altresì, i Conss. ODOARDI e BROCCHI – I presenti sono 16. Il Presidente pone, quindi, ai voti gli emendamenti illustrati ed allegati alla presente delibera:

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EMENDAMENTI PROPOSTI DAL CONS. MARCHEGIANI:

ART. 8 – comma 2 alle “Norme Tecniche di Attuazione” Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti e di seguito riportati: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, ORSINI, RUSSI, TOCCO, l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 8 – comma 8 alle“Norme Tecniche di Attuazione” Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato.

EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA GIUNTA alle norme t ecniche di attuazione relativamente ai seguenti articoli:

ART. 5 Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 7 Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 8 Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 8 pag. 12 Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16

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CITTA’ DI MONTESILVANO Deliberazione n. 225 del 28/12/2009 - Foglio n. 3

VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 8 pag. 13 Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 21 Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 28 Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 31 Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 35 punto 8 Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 26 Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI;

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ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. ART. 26 bis Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), l’emendamento è accolto ed approvato. Per effetto del precedente emendamento (Art. 26 bis), la deliberazione sarà modificata con l’aggiunta del seguente punto da inserire dopo il punto 2: “Dare mandato all’Ufficio Urbanistica di modificare la cartografia inserendo una fascia di dieci metri fronte mare da adibire alle aree per alaggio imbarcazioni a remi o a pedali da collocare tra gli stabilimenti La Saturnia ed Il Brigantino nei limiti della disponibilità di spiaggia libera eccedenti la quota del venti per cento”. Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO), il suddetto punto è accolto ed approvato. A questo punto il Presidente pone ai voti la deliberazione in uno con gli emendamenti accolti ed approvati e con l’aggiunta del punto sopra riportato. Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l’illustrazione del provvedimento a cura dell’Assessore all’Urbanistica Domenico DI GIACOMO, nonché il corposo dibattito che ne è conseguito, così come si legge nell’unito resoconto dattiloscritto ricavato dalla registrazione della seduta; ACCOLTI ED APPROVATI , così come riportato nella verbalizzazione introduttiva del presente provvedimento, gli emendamenti che si allegano; Premesso:

� Che con deliberazione del C.C. n. 66 del 17/06/2005 è stato adottato il piano spiaggia del Comune di Montesilvano;

� Che con deliberazione di C.C. n. 65 del 07/06/2006 è stato approvato il piano spiaggia del Comune di Montesilvano;

� Che si riscontra l’esigenza di rivedere in parte le scelte operate nell’atto di pianificazione vigente sia per ovviare ad alcune incongruenze riscontrate nella fase applicativa delle norme e sia per migliorare il piano stesso sotto l’aspetto dell’ecosistema riferito al demanio marittimo e dell’offerta turistica quale risorsa economica del territorio montesilvanese;

Considerato:

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� Che la bozza del piano è stata sottoposta alla discussione politica nonché all’attenzione delle categorie interessate al fine di apportare quelle modifiche volte a migliorare il piano nel senso sopra descritto;

� Che le modifiche apportate non modificano nella sostanza il piano ma riguardano aspetti di dettaglio riferiti in particolare al contenuto delle norme tecniche di attuazione e, pertanto, vengono confermati gli studi e gli elaborati di carattere generale che hanno portato all’approvazione del piano con deliberazione di C.C. n. 65 del 07/06/2006;

� Che rispetto agli elaborati grafici rappresentanti lo stato di progetto approvati con deliberazione n. 65/2006 sono state apportate alcune modifiche riguardanti l’aumento della superficie destinata a spiaggia libera derivante da una diversa disciplina delle aree destinate a riserva sociale e dalla diversa disposizione di alcune aree da alaggio;

Preso atto che: il progetto elaborato dall’ufficio urbanistica consiste nella modifica dei seguenti elaborati NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 3 A STATO DI PROGETTO 3° 1 STATO DI PROGETTO 3 A2 VARIANTE Ritenuto Di stralciare la tavola 3G riguardante “particolari vari” Ritenuto Di adottare la variante al piano demaniale marittimo; Visto il parere favorevole a maggioranza espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 16/12/2009; Dato atto del parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che si allega e forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Con voti palesi, espressi per alzata di mano come si trascrive di seguito: CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 14 resi dai Consiglieri: CORDOMA, CATONE, BIFERI, CACCAMO, CILLI, COZZI, DE MARTINIS, DI CENSO, DI EMANUELE, DI NICOLA, FALCO, MARCHEGIANI, MENE’, RUSSI; ASTENUTI N. 2 (ORSINI, TOCCO);

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

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2. di adottare la variante al piano spiaggia ai sensi dell’art. 20 della L.R. 18/1993

così come rimesso dal Settore Urbanistica e composto dai seguenti elaborati debitamente emendati come illustrato in premessa del presente atto:

- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - 3 A STATO DI PROGETTO - 3° 1 STATO DI PROGETTO - 3 A2 VARIANTE dando mandato all’Ufficio Urbanistica di modificare la cartografia inserendo una fascia di dieci metri fronte mare da adibire alle aree per alaggio imbarcazioni a remi o a pedali da collocare tra gli stabilimenti La Saturnia ed Il Brigantino nei limiti della disponibilità di spiaggia libera eccedenti la quota del venti per cento;

3. di specificare che gli elaborati approvati con delibera di C.C. n. 65 del 07/06/2006 diversi da quelli citati al punto 2 rimangono in vigore in quanto non oggetto di modifica ad eccezione della tavola 3G che viene stralciata dal Piano del Demanio Marittimo;

4. di dare atto che gli elaborati grafici, a firma del Dirigente del Settore VII,

firmati in originale dal Presidente del C.C. e dal Segretario Generale, non vengono allegati alla presente delibera ma depositati agli atti dell’Ufficio Urbanistica, ne formano parte integrante e sostanziale;

5. di demandare al Dirigente del Settore VII quanto di competenza per

l’esecuzione del presente atto.

COMUNE DI MONTESILVANO (PROVINCIA DI PESCARA)

DD/10/YYYY

1 PIANO DEL DEMANIO COMUNALE

(Piano Particolareggiato in attuazione del PRG vigente, ed ai sensi

della L.R. 141/97 e del PDM approvato in data 29/07/04 con D.C.R. n.

141/1)

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(Testo adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 17/06/2005, modificato ed integrato a seguito acco glimento osservazioni e approvato definitivamente con delibe ra di Consiglio Comunale n. 65 del 07/06/2006)

variante

��NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SETTORE URBANISTICA DIRIGENTE UFFICIO URBANISTICA I N D I C E

Art. 1 Finalità ed obiettivi 3

Art. 2 Ambito di applicazione 3

Art. 3 Durata del Piano - Prescrizioni 3

Art. 3

bis

Rispetto delle prescrizioni del Piano 4

Art. 4 Perimetro e consistenza della concessione 4

Art. 5 Parametri 4

Art. 6 Arenile – Zonizzazioni 4

Art. 7 Destinazioni d'uso – Definizioni 6

Art. 8 Costruzioni sull’arenile 8

Art. 9 Strutture prendisole 10

Art. 10 Caratteri ambientali ed edilizi 10

Art. 11 Tipi di intervento ammessi 11

Art. 12 Interventi di demolizione e ricostruzione 12

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Art. 13 Realizzazione in ristrutturazione 12

Art. 14 Servizi igienico sanitari 12

Art. 15 Volumi tecnici 13

Art. 16 Arredo delle zone funzionali 12

Art. 17 Sottozona funzionale aree con attrezzature fisse 13

Art. 18 Barriere architettoniche 13

Art. 19 Modalità di intervento 14

Art. 20 Cabine ENEL 14

Art. 21 Spiagge libere e Aree demaniali -Tipologie

d’insediamento

15

Art. 22 Prolungamenti stradali 18

Art. 23 Corridoi di visuale 18

Art. 24 Stabilimenti balneari ed edifici con particolari

caratteristiche

18

Art. 25 Accessi alla spiaggia ed agli stabilimenti balneari 18

Art. 26 Aree per alaggio da diporto 19

Art. 27 Corridoi accesso a mezzi meccanici 19

Art. 28 Area studio dell’arenile 19

Art. 29 Area naturalistica 19

Art. 30 Area per attrezzature turistico ricreative 20

Art. 31 Essenze vegetali 20

Art. 32 Impianti tecnologici 20

Art. 33 Lavori sull’arenile 21

Art. 34 Insegne 21

Art. 34

bis

Chioschi temporanei

Esclusioni

22

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Art. 35

Articolo 1 – Finalità ed obiettivi Il presente piano particolareggiato del Piano del Demanio Marittimo Comunale della Città di Montesilvano è volto a perseguire uno sviluppo sostenibile della fascia costiera del territorio comunale; a promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale ed a promuovere la riqualificazione delle aree demaniali marittime; a tal fine, il piano si pone come obiettivo principale la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche della zona costiera del territorio comunale, attraverso una razionalizzazione degli interventi ed un’organizzazione generale degli spazi, e l’ammodernamento di servizi e funzioni. Inoltre il P.D.M.C. ha come obiettivo quello di individuare indirizzi per il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari, favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica, regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse, costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera, individuare le aree che possono essere oggetto di rilascio di “nuove concessioni”, individuare le unità minime d'intervento, gli ambiti dove è possibile attivarle e le modalità di gestione possibili, individuare e preservare le spiagge libere, attraverso una approfondita analisi dello stato di fatto, individuare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell’offerta turistica in particolare di quella balneare, mettere in relazione le aree nel loro complesso, con il sistema della viabilità pedonale e ciclabile, nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte di tutti i cittadini. In particolare la variante al piano si pone l’obiettivo di migliorare la gestione del demanio marittimo sotto l’aspetto ambientale, turistico e dei servizi offerti al cittadino. Articolo 2 – Ambito di applicazione Le disposizioni del presente piano particolareggiato trovano applicazione sul territorio costiero nell’ambito del P.R.G., nella zonizzazione di: “Zone F10 – Aree ed attrezzature balneari art. 69 NTA e più precisamente dal filo marciapiede lato mare di V.le A. Moro sino

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al tratto di mare antistante la battigia sul territorio comunale e disciplinano tutti gli interventi da eseguirsi su tale ambito. Per ciò che non viene specificatamente disciplinato dalle presenti norme, si deve far riferimento alle norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché al PDM approvato in data 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1 e alle leggi nazionali in materia, oltre, gli elaborati grafici allegati. Nell’ambito del predetto territorio costiero potranno essere consentite attività di natura commerciale, coerenti con la fruizione della spiaggia e con le attività balneari in genere, in conformità alle prescrizioni della pianificazione in materia commerciale e delle attività distributive approvata dal Comune di Montesilvano. Articolo 3 – Durata del piano - Prescrizioni Il piano ha un periodo di validità di 10 anni dalla data di approvazione definitiva. Hanno valore vincolante ai fini degli interventi ammessi:

a il perimetro delle singole concessioni demaniali, così come ridefinito nella tavola di progettazione Tav. 3, anche se di futura sistemazione in caso di ristrutturazioni ecc….

b i tratti di litorale e di spiaggia con le destinazioni d’uso

c le presenti normative Articolo 3 bis – Rispetto delle prescrizioni del Pi ano Ogni soggetto, pubblico o privato, avente titolo ai sensi di Legge, che intende intervenire sulle aree delimitate dal presente Piano, è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli elaborati che costituiscono il Piano del Demanio Marittimo Comunale; Articolo 4 - Perimetro e consistenza delle concessi oni Il perimetro e l’attribuzione delle Concessioni demaniali riportato nelle planimetrie in scala 1:2.000 è stato desunto dai documenti depositati presso l’ufficio competente.

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In caso di imprecisioni, diversità o carenze dei dati contenuti nel (PDMC) questionario e negli allegati trasmessi all'Amministrazione Comunale dai singoli operatori del settore, o in mancanza di questi documenti, lo stato di fatto è quello corrispondente allo stato di diritto, ovvero alla documentazione presente all’Ufficio Demanio al momento dell’adozione del presente piano o negli uffici tecnici comunali. Ad esso fanno riferimento gli interventi ammessi dal presente Piano. Nel caso in cui si verificassero successivamente modifiche del perimetro delle attuali concessioni demaniali, regolarmente autorizzate e comunque riferite ad un solo concessionario, sono applicabili conseguentemente le disposizioni delle presenti N.T.A. Qualora pervengano variazioni dello stato di diritto, che dovranno essere documentate unicamente con atti ufficiali dell’ufficio competente relativamente alle superfici convenzionate, ove queste comportino interventi ammissibili, ai sensi del presente comma, sono conseguentemente applicabili le disposizioni previste nel PDMC. Articolo 5 – Parametri Si definiscono:

��posto ombra (po) l'area di competenza del singolo ombrellone o della singola tenda. Il numero dei posti ombra deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti

��indice di affollamento (if) il rapporto fra la superficie delle varie

concessioni balneari ed il numero convenzionale di bagnanti.

��sono richiamati tutti i parametri edilizi di cui all’art. 5) delle N.T.A. del P.D.M.

��in conformità a quanto disposto dall’Ordinanza balneare regionale

dell’anno 2005 deve essere mantenuta una distanza minima di ml. 5 tra la prima fila di ombrelloni e la battigia; in caso di avanzamento del mare, la prima fila dovrà essere indietreggiata per mantenere invariato tale corridoio.

Articolo 6 - Arenile - Zonizzazione Il piano del Demanio Marittimo Comunale disciplina l’area compresa fra il Viale A. Moro a partire dal filo marciapiede lato mare e la battigia e tra questa ed il tratto di mare antistante.

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CITTA’ DI MONTESILVANO Deliberazione n. 225 del 28/12/2009 - Foglio n. 12

Si definisce "arenile" la zona compresa fra il primo marciapiede di Viale A.Moro e la battigia. Per i tratti ove esistono edifici non balneari a destinazione terziaria con fronte sul Viale litoraneo a mare dello stesso, si considera arenile la zona compresa fra il filo a mare degli stessi edifici e la battigia. La spiaggia della città di Montesilvano, ai sensi dell’art. 2) punto 2 del PDM, è spiaggia sabbiosa. La spiaggia sarà così definita in 3 settori principali, da sud direzione nord:

VALORE Rispetto al rischio erosione

ELEVATO Va dalla concessione demaniale denominata “Tortuga” alla concessione demaniale denominata “Stella del Mare”

R=78,6

MODERATO Va dalla concessione demaniale denominata “Verde Mare” alla concessione demaniale denominata “Bagni Giulietta”

R=51,6

BASSO Va dalla concessione demaniale denominata “Rosa dei Venti” alla Foce del Saline

R=48,2

VALORE Rispetto al livello di sensibilità socio – economica

BASSO Va dalla concessione demaniale denominata “Tortuga” alla concessione demaniale denominata “Stella del Mare”

E=31,6

BASSO Va dalla concessione demaniale denominata “Verde Mare” alla concessione demaniale denominata “Bagni Giulietta”

E=31,6

BASSO Va dalla concessione demaniale denominata “Rosa dei Venti” alla Foce del Saline

E=30,2

VALORE Rispetto all’indice di vulnerabilità

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morfologica

MEDIO Va dalla concessione demaniale denominata “Tortuga” alla concessione demaniale denominata “Stella del Mare”

PIV=47

BASSO Va dalla concessione demaniale denominata “Verde Mare” alla concessione demaniale denominata “Bagni Giulietta”

PIV=20

BASSO Va dalla concessione demaniale denominata “Rosa dei Venti” alla Foce del Saline

PIV=18

L’arenile è suddiviso in diverse zone funzionali principali:

��Spiagge a concessione a privati ��Zone di aggregazione spazi aperti pubblici ��Zone di aggregazione Comunale ��Corridoi ��Alaggio natanti ��Fossi di scarico ��Attrezzature turistico – ricreative sulla foce del

fiume ��Tratti di mare

1 tratti di mare antistanti le aree demaniali ad uso turistico

2 scogli 3 pontili

Articolo 7 - Destinazione d'uso - Definizioni Negli stabilimenti balneari le destinazioni d'uso previste sono le seguenti:

��Stabilimento balneare: complesso di attrezzature e spazi. ��Posto ombra: l'area di competenza del singolo ombrellone o della singola tenda. Il numero dei posti ombra deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti . ��Ombrellone: La distanza tra ombrelloni è fissata stabilendo un interasse di metri 3 tra ombrellone in ogni direzione. In alternativa sarà consentito installare gli ombrelloni con

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interesse in profondità di 4 metri e 2.5 metri in direzione del litorale. Per le concessioni direttamente connesse alla gestione di strutture alberghiere è possibile derogare a detto limite in funzione del numero delle stanze della struttura alberghiera. Il numero degli ombrelloni non potrà comunque superare il numero delle camere e/o alloggi disponibili per la singola struttura alberghiera. ��Capannoni : sinonimo di “complesso balneare”, costruzioni destinate ai servizi dello stabilimento balneare. ��Cabine : si intendono come cabine le strutture composte di abitacolo e terrazzino, o all’aperto, fornite di attaccapanni, specchio, sgabello e porta con chiusura dall’interno, destinate a spogliatoio, rimessaggio e docce. ��Servizi igienico-sanitari : si intendono come servizi igienico-sanitari locali distinti ed adeguatamente aerati, comprendenti ciascuno almeno un w.c., un lavabo, uno specchio e porta con chiusura dall’interno. ��Docce calde : per docce calde all’aperto si intendono locali distinti ed adeguatamente aerati con erogazione di acqua calda; tali locali prevedono la chiusura solo delle pareti laterali con pannelli di chiusura in legno dell'altezza massima, dal piano di campagna, non oltre la linea di gronda delle cabine esistenti o anche, più semplicemente trattasi di soffioni all’aperto dotati di piatto doccia. ��?Spogliatoi : per spogliatoi comuni si intendono spazi adibiti al deposito degli abiti dei clienti dello stabilimento balneare; uno degli spogliatoi dovrà rispettare la normativa vigente sulle barriere architettoniche. ��Rimessaggi : per rimessaggi si intendono spazi destinati al ricovero delle attrezzature balneari. ��Volumi tecnici : si definiscono volumi tecnici quei manufatti di dimensione strettamente necessaria e sufficiente ad ospitare gli impianti a cui sono destinati.

��Opere accessorie : si definiscono opere accessorie quei manufatti che non comportano aumento di superficie coperta, resi necessari da esigenze funzionali e di esercizio, volte in ogni caso al miglioramento qualitativo dello stabilimento balneare.

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Tali opere comprendono: pensiline e coperture di spazi di parcheggio, recinzioni con siepi, superfici a verde - anche alberato - attrezzato, pavimentazioni di percorsi pedonali, pavimentazioni di percorsi carrabili, elementi di arredo urbano, palestre fitness all’aperto, spazi relax all’aperto, attrezzature ludico-ricreative, spazi per docce all'aperto e strutture precarie.

Inoltre, all’interno degli stabilimenti balneari esistenti, è ammessa l’installazione di una struttura precaria, posta in essere solo nel periodo di apertura dello stabilimento balneare. Tale struttura dovrà essere realizzata con copertura in cannucciato o tenda permeabile, in forma tonda o rettangolare o a lati uguali per una superficie massima pari a mq. 25. L’installazione, di tale struttura dovrà avvenire previa valutazione dell’integrazione compositiva, cromatica ed in linea con la tradizione culturale della spiaggia . non dovrà avere carattere definitivo e servirà solo per ombreggiatura. Non potrà essere tamponata e resa definitiva. Definizioni Urbanistiche Spiagge libere, la cui superficie complessiva nel Piano del Demanio Comunale deve essere minimo il 20% della superficie delle spiagge in concessione calcolate in mq, aperte a tutti i cittadini, dove non è possibile richiedere alcuna somma per la posa ombrelloni. Su tale area al calare del sole, non potrà essere lasciata alcuna struttura ombreggiante o suppellettile. L’Amministrazione Comunale, in tali aree si fa carico della pulizia e dell’azione di salvataggio nelle forme più opportune anche attraverso il ricorso a società specializzata o a coop. Dovrà allocare bagni provvisori, docce, oltre a piantumare piccole parti dell’area stessa con essenze mediterranee. Corridoi per il libero accesso al mare Tra le spiagge in concessione deve essere lasciato sempre uno spazio di almeno 5 mt. lineari atto a garantire un corridoio di libero accesso al mare a carico dei confinanti per ml. 2,50 ciascuno. Laddove tale corridoio di transito non rispetta i parametri di cui sopra, le concessioni dovranno adeguarsi entro il 31.12.2012 dall’approvazione del presente piano, e comunque prioritariamente, dovranno rimuovere le cause che ostacolano l’accesso al mare portando il corridoio a ml 5 se intendono

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avvalersi di ristrutturazioni o demolizioni con ricostruzione fatte salve

tutte le normative richiamate dall’art. 2) delle N.T.A. **** In caso di inottemperanza rispetto a quanto stabilito al comma precedente tale motivo sarà causa di mancato rinnovo della concessione demaniale marittima del concessionario inadempiente. Per i corridoi riguardanti le concessioni nella zona dei “Grandi Alberghi” che non confluiscono direttamente sulla viabilità esistente la larghezza è ridotta a ml. 2 a carico dei confinanti ciascuno per 1 metro lineare. Le aree di libero accesso “corridoi” non possono essere invase, e vengono definite mediante l’apposizione di TOTEM in legno che, rispettando le norme di sicurezza, ne individuano i confini. Anche per gli stabilimenti privati adiacenti alla spiaggia libera occorre prevedere il corridoio di libero accesso con conseguente distacco dalla stessa di ml 2,5. Articolo 8 - Costruzioni sull’arenile Sono consentite le tipologie di insediamento di cui all’art. 4) delle N.T.A. del PDM, la concessione (permesso a costruire), può essere rilasciata per l’insediamento di esercizi o l’esercizio di più tipologie tra loro compatibili e con riferimento per le caratteristiche dimensionali al punto 5 delle N.T.A. del PDM. E’ fatta salva la ristrutturazione di manufatti esistenti all’interno di tale fascia legittimamente realizzati o condonati. Le tettoie, sui quattro lati consentiti, saranno realizzate in legno con eventuali integrazioni di metallo. In ogni caso dette strutture dovranno essere rivestite in legno. Gli infissi esterni dovranno essere in legno, così pure le loro protezioni che dovranno essere unicamente in legno. La tettoia realizzabile sul lato marciapiede potrà essere realizzata in allineamento al filo marciapiede esistente. In tal caso la struttura non potrà estendersi, in ogni sua parte, oltre il filo del marciapiede lato mare. La copertura degli stabilimenti balneari con strutture fisse, siano esse pubbliche che private, dovranno essere realizzate con copertura piana o con tetto a falde con esclusione di riferimento alla tipologia di tetto di civile abitazione. L’inclinazione delle falde non potrà superare il 20% e la gronda non potrà superare la larghezza di ml. 0,70. E’ ammessa la possibilità di mascherare la copertura inclinata attraverso l’apposizione di “mantovana” perimetrale in legno o di altro elemento la cui validità (per

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integrazione, decoro, ecc..) dovrà essere giudicata dall’A.C. e comunque rispettare l’altezza massima fissata nel PDM approvato in data 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1 (art. 5 comma 14). Sulla struttura a tetto piano che, staticamente validata da tecnico abilitato, possa supportare la presenza di folla, possono essere posizionati elementi amovibili per il relax ed il ristoro, (tipo ombrelloni e teli di forma e colore confacenti alla tipologia adriatica) nel rispetto dell’art. 5, comma 15 del PDM approvato in data 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1; Non sono ammesse tamponature neanche in vetro, fatto salvo il lato fronte mare dove potranno essere apposti pannelli in vetro di altezza massima di ml. 1,50 e fatte salve le norme di sicurezza e comunque rimovibili, al fine di evitare sopraelevazioni. Per accedere a tale copertura è consentito realizzare una scala di accesso all’interno della piattaforma di base, secondo le normative vigenti in tema di sicurezza, specie per quanto attiene l’evacuazione. Gli stabilimenti, in caso di demolizione dell’esist ente potranno essere ricostruiti, (art. 8 N.T.A.) con le superfic i già assentite o, comunque, fino al raggiungimento delle superfici ma ssime previste dal PDM nel caso le superfici già assentit e siano inferiori a tale limite. Al fine di riorganizzare e rendere p iù funzionali gli spazi già assentiti, sarà possibile realizzare le n uove costruzioni anche attraverso un organismo edilizio diverso risp etto alla costruzione demolita I materiali per la nuova ricostruzione dovranno essere in Bioarchitettura, con materiali naturali tipo legno e assimilati e finiture esterne con tonalità di color e dal bianco all’azzurro , con validazione dello sportello di Bioarchitettura comunale. Le superfici copribili con volume dovranno essere realizzate allineandosi a 5 metri dal filo marciapiede esistente lato mare. Sono inoltre consentite, in particolare, e sempre nel rispetto del PDM approvato in data 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1;

a Nuove tettoie laterali a falda inclinata, che potranno essere costruite con una larghezza massima di ml. 5,00 ed altezza media di ml. 2,70.

b La nuova tettoia a falda inclinata sul lato mare potrà essere costruita della misura massima di ml. 5.00 di profondità ed altezza media di ml. 2,70.

c le tettoie dovranno essere costruite esclusivamente in legno.

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d le strutture per il relax ed il ristoro, dovranno essere realizzate in legno o materiale leggero rivestito in legno e costruite con struttura autonoma, che potrà essere coperta con cannicci o tende o con materiale rigido tesato, in questo caso con superficie esterna color bianco\crema (max 100 mq.) La pavimentazione, in caso di ampliamenti, dovrà essere realizzata in legno o, dove non possibile, con mattonelle stuccate in maniera che il piano si presenti uniforme e facilmente lavabile e conforme alle norme anti infortunio. E’ inoltre consentita, laddove vi siano le condizioni igienico – distributive, la chiusura perimetrale degli spazi all’interno del perimetro del capannone, con infissi in legno e vetro oppure alluminio verniciato e vetro, il tutto a impacchettature a scomparsa, da utilizzare, al solo uso di ristorante, ad esclusione della tettoia lato strada . La tettoia sul lato mare potrà essere chiusa in permanenza con vetrate e materiali amovibili solo per chi rientra nella normativa del PDM ed usa tale tettoia per la ristorazione.

E' possibile realizzare o trasferire lo spazio bar esistente, sotto la tettoia lato mare, con materiale in legno e per il solo periodo di balneazione;

a Le nuove cabine dovranno essere di forma tradizionale, composte da un abitacolo con riferimento agli elementi tipici delle cabine storiche della riviera abruzzese. Dovranno essere in legno o elementi prefabbricati con pareti lisce e dovranno avere la copertura coibentata, possibilmente con struttura in legno o elementi prefabbricati e la parte superiore ricoperta con guaina colr bianco\crema o con tegole canadesi di colori appropriati.

Le cabine di nuova costruzione dovranno rispettare le dimensioni, modalità costruttive ed allineamenti di quelle già esistenti nella stessa concessione, fatto salvo la modifica della posizione delle stesse per il contenimento della barriera visiva e rispettare le presenti prescrizioni. Le suddette cabine dovranno avere una larghezza non inferiore a ml. 1,40/1,50 ed una lunghezza di mt. 1,40/1,70 e l’altezza variabile da ml. 2,00 a ml. 2,40 e sarà comunque consentita la sostituzione di cabine esistenti anche se di misura inferiore.

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L’aggetto dell’eventuale conversa di scolo delle acque piovane compresa tra una cabina e l’altra non dovrà avere sporgenza maggiore di ml. 0,15 e una larghezza di ml 0,20. La costruzione di nuove cabine, è ammessa esclusivamente su file perpendicolari al mare ed in caso di riorganizzazione con lo spostamento di quelle esistenti da una posizione parallela a quella perpendicolare. Considerato che l'obiettivo dell'A.C. è comunque quello di favorire il miglioramento della barriera visiva, sarà consentito lo spostamento delle cabine dalla posizione parallela a perpendicolare posizionata su una sola fila per lato della concessione, anche per que gli stabilimenti che, successivamente allo spostamento, superano i limiti imposti per la barriera visiva .

I servizi igienico sanitari dovranno comprendere ciascuno almeno un w.c. ed un lavabo e, nella dotazione minima, dovranno essere riservati: uno agli uomini, uno alle donne, ed uno ai portatori di handicap, con indicazioni ben visibili e con il rispetto del DPR 503/96. Nel caso in cui i servizi igienici siano realizzati in muratura dovranno essere rivestiti all’esterno, in legno e avere copertura coibentata e ricoperta con relativa guaina e manto finale in tegole canadesi; in caso dovesse essere usato il solo cemento prefabbricato , lo stesso dovrà essere finito con tinta e con colori di tipo tradizionale, uguali a quelle delle altre cabine esistenti in concessione, o, in assenza di cabine, color bianco\crema. Degli spogliatoi ammessi, o richiesti per adeguamenti o implementazioni, uno dovrà comunque rispettare la normativa vigente sulle barriere architettoniche, ai sensi della legge 13.01.1989, n. 13 e successivo regolamento di attuazione, gli altri potranno avere oltre alla destinazione di spogliatoio comune quella di rimessaggio, in questo caso l’apposizione del rimessaggio sarà consentito, fermo restando le vigenti normative, solo se realizzato con struttura in legno. I lavori di ammodernamento, sostituzioni ed implementazioni dovranno rispettare le indicazioni di cui al DPR 503/96. Articolo 9 – Strutture prendisole Al fine di permettere un prolungamento della stagione estiva, durante il periodo di apertura degli stabilimenti balneari, sancito di anno in anno

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dall’Ordinanza Balneare Regionale, è permesso installare all’interno dello stabilimento balneare una struttura “prendisole”, in legno e vetro antinfortunistico senza copertura, atta a permettere alle persone di beneficiare di una “stagione estiva” più lunga. La struttura “prendisole” dovrà essere realizzata in modo da permettere alle persone di trattenersi al sole ben protetti dal vento. Tale struttura, potrà essere installata esclusivamente all’interno della zona funzionale del capannone e non potrà superare i mq 15 di superficie con altezza massima dei pannelli di mt. 1,50. Come struttura “prendisole” potrà essere utilizzato anche lo spazio del pergolato se esistente e se adeguatamente modificato. La struttura prendisole dovrà essere obbligatoriamente rimossa alla fine ufficiale della stagione estiva. Per tale intervento è necessario il corrispondente titolo abilitativi (DIA). Articolo 10 - Caratteri ambientali ed edilizi Tutti gli interventi da realizzare a mare del V.le A. Moro, devono essere finalizzati al miglioramento ed all’adeguamento del livello di qualità degli stabilimenti balneari esistenti e degli edifici non balneari a destinazione terziaria, nel rispetto delle qualità ambientali e paesaggistiche della costa. I caratteri ambientali ed edilizi dello stabilimento balneare sono definiti dalla presenza e/o dal concorso di uno o più dei seguenti elementi:

a lo sviluppo del fronte sul viale litoraneo; b la superficie dell'arenile in concessione; c la collocazione areale dello stabilimento balneare; d la presenza di alberature, siepi, ecc. di pregio; e le tipologie edilizie ed i materiali.

f Il superamento delle barriere architettoniche; Per quanto riguarda gli edifici non balneari a destinazione terziaria gli elementi caratterizzanti sono:

a l’ubicazione rispetto al Viale della riviera; b la dimensione; c la tipologia edilizia ed i materiali di finitura;

d superamento delle barriere architettoniche. L’Amministrazione Comunale si impegna a realizzare strutture in legno o di canne e legno da apporre prima degli imbocchi di attraversamento a mare per la protezione dell’arenile e la salvaguardia della circolazione stradale e pedonale, per l’ipotesi di eventi atmosferici (vento) che

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possono produrre lo spostamento di masse di sabbia in direzione del lungomare esistente. Articolo 11 - Tipi di intervento ammessi I tipi di interventi ammessi, fermo restando le indicazioni date, si riferiscono alle definizioni del PDM approvato in data 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1; Gli interventi ammessi sono i seguenti:

A manutenzione ordinaria; B manutenzione straordinaria; C restauro e risanamento conservativo; D ristrutturazione edilizia; E ristrutturazione urbanistica;

F nuovi interventi Ai fini ed agli effetti degli interventi ammessi, valgono le seguenti

disposizioni: a) in ogni sottozona sono consentite unicamente le destinazioni d'uso

riportate nelle presenti N.T.A.; b) nell'ambito degli stabilimenti balneari è consentita la realizzazione di

nuove cabine, docce coperte, servizi igienici, spogliatoi, locali tecnici e rimessaggi nell'ambito della vigente normativa, così come stabilito nell’articolo 13) delle presenti norme;

c) e’ consentita la realizzazione senza che ciò crei peggioramenti degli impatti visivi a mare, di locali per servizi igienico - sanitari e per due spogliatoi e/o volumi tecnici e dispense, purché sia rispettato lo schema tipologico allegato alle presenti N.T.A., anche in mancanza di volumi da recuperare è inoltre ammesso aggiungere un ulteriore modulo con le destinazioni sopra dette con lo stesso schema tipologico, nel pieno rispetto dei parametri di cui all’art. 5 del PDM approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1;

d) e' consentito il trasferimento all'esterno sotto la tettoia fronte mare dello spazio bar posto all'interno dello stabilimento;

e) nel caso di demolizione e ricostruzione di coperture di superfici di parcheggio, i nuovi manufatti dovranno risultare di facile rimozione e dotati di coperture leggere: tela o cannicci e verde rampicante;

f) su ogni concessione può insistere un solo stabilimento: - Per le concessioni esistenti, nominalmente individuate nei tabulati e negli atti del presente piano,.

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- Per le nuove concessioni con fronte non inferiore a ml 40,00 che si dovessero creare a seguito della ridefinizione dei fronti a mare dovuta all’accorpamento di concessioni esistenti è ammessa la costruzione di un complesso balneare. La creazione di nuove concessioni è ammessa solo attraverso la sommatoria degli stabilimenti esistenti che determinino complessi balneari con un fronte minimo di ml. 40,00 e non superiore a ml 50 per tutte le concessioni; g) In caso di interventi di ristrutturazione urbanistica del complesso balneare, sia di parte o in tutto delle cabine è prescritta la demolizione dei manufatti esistenti ricadenti nelle sottozone in contrasto con le presenti norme, salvo quei manufatti regolarmente autorizzati in base a previsioni urbanistiche per i quali dovrà essere valutato il loro inserimento nell’ambito della nuova soluzione progettuale. Per gli edifici non classificati come stabilimenti balneari gli interventi ammessi sono quelli sopracitati ai punti: A), B), C), D) ed in particolare la ristrutturazione edilizia è ammessa esclusivamente senza aumento di superficie utile e volume, ad eccezione di quanto imposto dalle leggi sanitarie, antincendio o da altre normative tese a migliorare la funzionalità dei servizi. Si specifica inoltre che, gli aumenti di superficie e volume ammessi sono pari ai minimi previsti dalle leggi sopracitate. Per gli stabilimenti balneari con autonoma licenza di ristorazione annuale sono ammessi tutti gli interventi presenti nelle seguenti N.T.A. relativi agli stabilimenti balneari, inoltre, è consentita la realizzazione di dotazioni minime stabilite dalle normative vigenti in materia di igiene e sanità anche in ampliamento della SUL e volume ammesso nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 5 comma 10 del PDM. approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1; L’iter per l’approvazione dei progetti relativi agli edifici e stabilimenti balneari di cui sopra è specificato all’articolo 19) delle presenti norme. Articolo 12 – Interventi di demolizione e ricostruz ione

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Nel caso di demolizione e ricostruzione dello stabilimento (capannone) dovranno essere rispettate le caratteristiche, le dimensioni e l’altezza massima di cui all’articolo 8) così come precedentemente richiamate. Per quanto attiene ai manufatti destinati a cabina, rimessaggio, deposito, servizi igienico - sanitari e docce l'altezza utile prevista è quella normata dalle leggi in vigore (ml. 2,40). Articolo 13 – Realizzazione in ristrutturazione. Il progetto di riassetto dello stabilimento balneare deve rispettare tutte le caratteristiche delle presenti norme ed allegati e deve essere finalizzato al conseguimento di un risultato di organicità compositiva e formale. Le nuove cabine, spogliatoi, docce coperte, servizi igienici, rimessaggi e locale tecnico dovranno essere realizzate come previsto nell’articolo 8) delle presenti N.T.A. e secondo lo schema allegato (anche se di riferimento). L'adeguamento dovrà essere realizzato contemporaneamente alla rimozione di materiale obsoleto o inquinante che la Ditta dovrà dichiarare anche a seguito di preventivo sopralluogo dell’U.T.C. Articolo 14 - Servizi igienico sanitari La dotazione minima obbligatoria di servizi igienico sanitari e di docce è quella indicata nelle presenti norme. Nella dotazione minima è compreso il wc per i portatori di handicap e almeno una doccia calda all'aperto. Tra i servizi igienico sanitari come sopra calcolati, ed almeno uno dovrà essere obbligatoriamente riservato ai portatori di handicap nel rispetto della normativa delle presenti N.T.A. Il numero minimo di wc al di sotto del quale non si potrà scendere sarà di un wc per uomini, uno per donne, oltre a quello riservato ai portatori di handicap. La presenza di bagni riservati a bambini è facoltativa ed è requisito che valorizza l’offerta dei servizi balneari al cittadino. L’Amministrazione Comunale valuta positivamente le iniziative degli stabilimenti che intendono realizzare tali manufatti e, al fine di incentivare la realizzazione dei bagni riservati ai bambini, qualora il richiedente attivi la procedura di costruzione di tale servizio entro e non oltre il 31/12/2012, per le opere relative, non saranno dovuti gli oneri concessori e le aree a ciò destinate rientreranno fra le opere comprese al comma 2 dell’art.5 del PDM assimilando queste opere dedicate

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all’infanzia alla stessa stregua di quelle riferite alle categorie svantaggiate. Le aree fronteggianti gli accessi ai servizi igienici ( ad esclusione di quelle riservate ai bambini) potranno essere opportunamente delimitate e potranno essere installate strutture precarie, poste in essere solo nel periodo di apertura della stagione balneare, con copertura in cannucciato e per una superficie massima di mq 15 (quindici). Articolo 15 - Volumi tecnici E’ consentita a completamento dall’art. 14) delle presenti norme, la costruzione di un manufatto ad uso locale tecnico per il contenimento della caldaia, boiler, autoclavi ecc. di dimensioni identiche a quelle dei moduli già previsti ad uso rimessaggio - spogliatoi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 10 del PDM. approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1; l’iter di approvazione è quello stabilito dalle vigenti norme. E’ ammessa l’apposizione dei contatori delle utenze. Articolo 16 - Arredo delle zone funzionali L’arenile deve essere mantenuto in ogni stagione, per quanto possibile, in buone condizioni quindi: a) Le aree a verde di pregio ambientale non possono essere in

nessun caso alterate. Si esclude pertanto ogni abbattimento di essenze e/o alberature di particolare pregio.

b) Le aree a verde o a verde alberato di cui all'articolo 6) delle presenti N.T.A., potranno essere delimitate con cordonati in pietra, con elementi in cotto o comunque di tipo tradizionale e/o il legno.

c) I percorsi pedonali dovranno essere pavimentati in quadretti di legno o di plastica resistente e/o cemento E rigorosamente esclusa la pavimentazione con materiale bituminoso o con cemento in platea.

d) E' consentita la realizzazione di percorsi di accesso allo stabilimento balneare in quadri o in listoni di legno e/o cemento per facilitare l'accesso ai portatori di handicap. E' consentita la realizzazione di percorsi pedonali sino alla battigia, con legno spessorato e/o cemento, ancorato e senza interruzioni, se non minime, per facilitare l’accesso alla spiaggia ai portatori di handicap. Il legno potrà essere sostituito, in questo caso e sempre che

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costituisca valida soluzione, in quadri di plastica dura ben ancorati. I percorsi dovranno rispettare le indicazioni di cui al DPR 503/96.

Articolo 17 – Sottozona funzionale - aree con attr ezzature fisse Nella sottozona destinata prevalentemente alle attrezzature balneari fisse, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 8) delle presenti N.T.A. in merito alle tipologie e alle dimensioni delle strutture realizzabili si precisa che: a) L'adeguamento e le demolizioni non saranno obbligatorie nel caso

di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi riguardanti la dotazione minima dei servizi igienico - sanitari e degli spogliatoi.

Articolo 18 - Barriere architettoniche Ogni struttura, attrezzatura ed arredo dovrà rispettare la legislazione e la normativa vigente sulle barriere architettoniche, con particolare riferimento alla legge n. 13 del 09.01.1989, L. 104/92 e successivo regolamento di attuazione ed al D.P.R. 503/96. Gli interventi richiesti dai proprietari di stabilimenti balneari, qualsiasi essi siano, potranno essere autorizzati solo con l’assolvimento del superamento delle barriere architettoniche e con la dotazione di servizi igienici per portatori di Handicap. Oltre agli spogliatoi e i bagni, ci sarà la possibilità di calate a mare e l’apposizione di tende e piattaforme, tali strutture potranno essere inserite per la migliore accoglienza sulla spiaggia dove potranno essere previste, al fine dell’inserimento equilibrato, non più di 3 postazioni “effettivamente riservate” per portatori di handicap oltre le misure massime previste dalle presenti norme, ed in rapporto alla superficie di spiaggia a disposizione. Nelle spiagge libere l’A.C. provvederà alla creazione dei passaggi carrozzabili di larghezza di ml. 2,00 con strutture lignee ancorate e saranno effettivamente riservati 2 posti per portatori di handicap ogni 30 posti ombra, su apposita piattaforma lignea di ml. 4x4 cad., tali strutture saranno rimosse a fine stagione. L’A.C. si farà carico in almeno 4 spiagge libere opportunamente intervallate, di inserire un bagno per disabili. Le postazioni e i servizi dovranno essere ben segnalati; in corrispondenza di queste zone sulla Via A.Moro, dovranno essere riservati parcheggi per disabili in quantità pari ai posti di ombreggio per gli stessi.

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La realizzazione dei percorsi per il superamento delle barriere architettoniche, dei regolamentari servizi igienici nonché la realizzazione di sistemazioni dell’arenile per garantire la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i portatori di handicap devono essere oggetto di apposito elaborato grafico da allegare alla richiesta edilizia di realizzazione di opere e la loro effettiva esecuzione dovrà prevedere la definizione in loco (nell’ambito delle opere costituenti lo stabilimento balneare) dei percorsi e delle aree a ciò destinate con appositi pittogrammi e delimitazioni previste dalla normativa in vigore. La realizzazione delle opere definite al comma precedente sono da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata così come stabilito dai comma 3, 9, 10 dell’art.5 del PDM. Articolo 19 - Modalità di intervento . Il rilascio di permessi a costruire o DIA, è in ogni caso subordinato al rispetto delle presenti norme, e comunque al contenuto del presente articolo. I progetti dovranno contenere: a) Planimetria generale in scala 1:500 dello stato attuale e di

progetto contente: - il perimetro della superficie di concessione, - le superfici coperte da immobili, - i volumi anche accessori, che si intendono o si devono demolire, - le aree destinate a verde, - gli spazi per parcheggi con l'indicazione dei posti auto, cicli e

motocicli, (EVENTUALI) - le superfici da destinare ad attrezzature ludiche ricreative e opere

accessorie, - l'indicazione grafica, il numero ed il tipo di alberature esistenti e di

quelle che si intendono abbattere e reintegrare, - ogni altra indicazione conseguente al rispetto delle presenti

norme, ivi compreso il numero dei posti ombra che, in caso di qualsiasi intervento, dovrà essere attestato mediante contestuale presentazione di atto sostitutivo di notorietà.

b) Tavole planimetriche in scala 1:100 o 1:50 dello stato attuale e di progetto con l'indicazione e computo delle superfici a verde e a parcheggio e delle superfici e dei volumi di tutte le attrezzature esistenti e previste con la precisazione delle relative destinazioni d'uso, ivi compresi i posti ombra, precisando se trattasi di tende o di

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ombrelloni. Dovranno altresì essere fedelmente rappresentate le, le tettoie, il pergolato, le cabine, i servizi igienico-sanitari, le docce al coperto ed all'aperto, i depositi e/o rimessaggi ed i volumi tecnici.

d) In caso di opere interne, trattandosi di area assoggettata alle disposizioni del Testo unico , si applica il contenuto di cui all’art . del REC .

Articolo 20– Cabine ENEL Le Cabine ENEL e le relative pertinenze dovranno costituire un insieme adeguato alle caratteristiche ambientali delle aree nelle quali sono comprese, oltre che garantire la sicurezza anche in ordine alla prevenzione incendi. Tali cabine dovranno essere realizzate con materiali tradizionali a faccia vista o con superfici intonacate, e quelle esistenti dovranno essere uniformate a tali prescrizioni. La costruzione di dette cabine è legata alle esigenze dell’Ente erogatore del servizio. Articolo 21 - Spiagge libere e Aree demaniali – Tipologie di

insediamento. Le spiagge libere effettivamente quantificate in MQ 56.962 pari al 21,88 % del demanio sono quei tratti di arenile non in concessione, destinati alla libera e gratuita fruizione, come previsto dall’art 5 comma 18 del PDM approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1, individuate nelle tavv. 3A e 3A1e 3A2 di progetto del PDMC. I diciassette tratti di arenile destinati a spiaggia libera verranno indicati, tramite l’apposizione di insegne, sul marciapiede lato mare. Le Aree Demaniali a Riserva Sociale esulano dalle spiagge libere e sono quantificate in MQ 1264,80 pari al 0,49% della superficie demaniale, inoltre l’A.C., si fa carico degli oneri derivanti dalla pulizia e dal controllo delle stesse (art. 5 comma 19 del P.D.M. approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1 ) I servizi minimi, di tipo igienico, possono essere realizzati con strutture fisse in legno o rivestite in legno e con le modalità di cui all’art. 5, punto 20 del P.D.M., approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1 a fine stagione, esclusa la eventuale struttura fissa per i servizi igienici, non può essere lasciata alcuna altra struttura sull’arenile, compreso le eventuali piattaforme in cls.

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Le Aree Demaniali, (art. 5 comma 19 del P.D.M. approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1) che l’A.C. ha individuato nelle tavv. 3A e 3A1 di progetto hanno come possibile uso: Aree a riserva sociale L’area destinata a Riserva sociale sarà destinata per le colonie marine di Enti e associazioni del Comune di Montesilvano e dei Comuni dell’entroterra che ne faranno richiesta nei termini previsti da apposito bando emanato dal Comune di Montesilvano. Ciascuna colonia potrà utilizzare detta area per uno dei seguenti periodi: 15 giugno – 5 luglio 6 luglio – 25 luglio 26 luglio – 15 agosto 16 agosto – 5 settembre Il bando per l’assegnazione dell’area dovrà prevedere, in ordine di importanza, i seguenti criteri di assegnazione: numero di persone previste per la colonia esperienza pregressa nell’organizzazione di colonie estive Strutture fisse A.C. L’A.C. concede a se stessa n. 4 aree demaniali (non ricadenti nelle spiagge libere) per un totale di MQ 2400 pari a 0,92 % della superficie dell’arenile, con conseguente pagamento di un canone ai sensi della Legge 494 del 1993 Su tali aree, andranno ad insistere quattro strutture fisse che l’A.C. assegnerà a se stessa, individuate nelle tavv. 3A, 3A1 e 3A2 di progetto del PDMC, la cui realizzazione in materiale biocompatibile dovrà essere quella di cui alle tavv. 3C1,3C2,3C3,3C4, di progetto. Tali strutture devono essere dotate di servizi igienici di spazi per bar e ristorazione leggera, inoltre, al loro interno possono essere stabiliti altri usi turistici e culturali. Le aree su cui ricadono le strutture in questione non prevedono in alcun modo offerta di ombreggio né il pagamento per gli altri servizi ai bagnanti. L’arenile è aperto al transito e/o alla sosta di tutti. L’A.C., previo parere della Conferenza dei Capigruppo, con proprio successivo atto di Consiglio Comunale ed a mezzo di bando pubblico

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regolamenterà i modi di gestione di tali strutture ed indicherà i costi, le graduatorie ed i tempi di affidamento in gestione Le indicazioni plano volumetriche sono quelle di cui al progetto approvato precisando che la superficie della struttura fissa fa riferimento all’art. 5 commi 9 e 10 del PDM (approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1) ed assume come lotto di riferimento l’area su cui insiste. Le strutture fisse dovranno rigorosamente rispettare l’abbattimento delle barriere architettoniche e le indicazioni di cui al D.P.R. 503/96 oltrechè essere costituiti da elementi di Bioarchitettura validati dallo sportello Comunale di Bioarchitettura. La realizzazione di queste strutture è prioritariamente subordinata alla messa in sicurezza della zona dal rischio erosione, con interventi atti a garantire l’annullamento del rischio. Inoltre, la creazione delle stesse avviene previo specifici studi in materia, per l’ottenimento, prima della loro esecuzione, di tutti i pareri e relativi nulla/osta sui disegni esecutivi compreso lo studio di impatto ambientale; Aree demaniali riservate alle strutture ricettive ( PDM): L’A.C., nell’intento di rilanciare il turismo ed agevolare chi è nel settore turistico-alberghiero, ed ha un albergo nella fascia di territorio compreso tra il mare e l’ex tracciato ferroviario, intende, laddove richiesto, assegnare l’utilizzo di un tratto di spiaggia, con le modalità che la stessa emanerà con successivo atto di Giunta Comunale Le aree da assegnare, nel numero di 5, saranno successivamente individuate delimitate e quantificate all’interno della superficie demaniale. L’area da utilizzare dovrà essere intestata e collegata alla struttura ricettiva e non potrà essere ceduta separatamente né potranno essere autorizzati subingressi. Le aree potranno avere solo ombreggio per i clienti della struttura ricettiva e dovranno essere senza strutture fisse, rispettare quanto previsto art. 5 comma 20 del PDM (approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1) oltre alla sola posa di 1 ombrellone per camera. La quantità di aree che l’A.C. intende mettere a disposizione è pari alle aree eccedenti il 20% della superficie minima da riservare alle spiagge libere, sino ad un valore massimo del 4%. Gli stessi gestori dovranno provvedere alla pulizia delle aree, a delimitare le aree mediante l’apposizione di TOTEM in legno che, rispettando le norme di sicurezza, ne individuano i confini, piantumarle ed a pagare l’insegna di accesso al mare, come da allegato alle norme. A fine stagione dovranno essere rimosse tutte le strutture in quanto tali

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concessioni sono da considerarsi stagionali. La piantumazione di alberi ad arbusti dovrà avvenire nella prima fascia di ml. 15 a partire dal marciapiede della riviera. L’apposizione delle essenze e la loro ubicazione, dovrà essere espressamente approvata dall’U.T.C. Per quanto non precisato, sono richiamate le altre norme del PDM (approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1) e della presente normativa. ��Le scogliere L’A.C. è responsabile delle scogliere, della loro manutenzione e del loro uso, la stessa non può affidarne l’utilizzo agli stabilimenti prospicienti le stesse. I pontili L’A.C. realizzerà i pontili previsti nel P.D.M.C. che potranno essere usati liberamente dai cittadini. I pontili dovranno essere realizzati in legno. La parte strutturale portante del pontile potrà essere realizzata anche in cemento armato, mentre tutte le altre parti strutturali dovranno essere realizzate in legno spessorato (anche con anima in acciaio). La realizzazione di queste strutture è subordinata a studi specifici in materia per l’ottenimento, prima della loro esecuzione, di tutti i pareri e relativi nulla/osta sui disegni esecutivi compreso lo studio di impatto ambientale; inoltre dovranno assicurare, a seguito di opportune analisi, la loro neutralità ai fenomeni erosivi. Impianti sportivi Sono fatti salvi tutti gli impianti sportivi presenti sul litorale. E’ possibile delimitare, nel corso della stagione balneare aree da attrezzare ad attività sportive sulla sabbia quali pallavolo, calcetto, bocce. etc. Le delimitazioni e sistemazioni, soggette ad autorizzazione dell’A.C. dovranno essere rimosse alla fine della stagione balneare. La realizzazione di qualunque altra struttura sportiva (ad esempio piscine o campi polivalenti) sarà possibile solo nel caso l’arenile abbia una profondità superiore a ml. 60 e a condizione che l’area rientri nell’ambito delle superfici previste al comma 9 dell’art.5 del PDM. Sarà possibile avere, ogni 4 stabilimenti, una piattaforma galleggiante per gli sport a mare della superficie max di ml. 10 x 20, da trasportare la mattina entro le h.8,00 a largo e da rientrare, dietro le scogliere, dopo le h. 20,00 e in caso di mare mosso. A fine stagione estiva, la stessa dovrà essere allontanata dalla spiaggia. Gli impianti insistenti sulle spiagge libere vanno rimossi.

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Aree per spiaggiato: L’A.C. nell’ambito delle sue funzioni di raccolta dello spiaggiato ai sensi delle leggi vigenti in coordinamento, mette a disposizione, con apposita ordinanza sindacale, per tutti gli operatori del settore che hanno strutture a mare nel periodo invernale e sino a 15 gg prima dell’apertura del periodo turistico, tratti di spiagge libere per il ricovero dello spiaggiato. L’accumulo dello stesso e l’allontanamento a discarica sarà a totale carico dell’ A. C. All’apertura della stagione balneare i tratti di spiaggia libera usati per il deposito dello piaggiato torneranno alla loro destinazione iniziale. −� aree per strutture utilizzate dall'Amministrazione Comunale Nel tratto di arenile con destinazione spiaggia libera, compreso tra la concessione n. 108 e la concessione n. 110, tra la via Italica e la Via Bocca di valle, l'amministrazione si riserva un area di mq. 1,825, 00 pari allo 0, 97 % del PDM per strutture di pubblico utilizzo. Dette aree l'amministrazione comunale intende destinarle alla realizzazione di un mercatino ittico e di una struttura turistico ricettiva (ex pronto soccorso a mare). Articolo 22 – Prolungamenti stradali I prolungamenti ideali delle strade pubbliche e le delimitazioni, sono invarianti e stabiliti dal presente Piano. Tali passi devono essere lasciati liberi al passaggio pedonale e non devono essere interessati , dove possibile, da strutture balneari fisse; le delimitazioni dovranno essere realizzata con essenze arboree a cura degli stabilimenti balneari confinanti. Per i varchi di accesso all’arenile nel periodo di chiusura degli stabilimenti balneari si fa riferimento ai parametri del Piano del Demanio Marittimo. Articolo 23 – Corridoi di visuale Per dare la possibilità di fruire della vista del mare a chi transita sul V.le A. Moro, sono stati individuati, nella cartografia, e non dovranno essere ostacolati in nessun modo e da nessun tipo di barriera, i corridoi di visuale. Nel periodo estivo, i corridoi di visuale, che non sono in corrispondenza dei prolungamenti delle strade, o quelli che sono in corrispondenza di

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prolungamenti di strade ma ubicati all’interno della concessione, potranno essere interessati dalla presenza di tende ed ombrelloni. I corridoi di visuale, in aggiunta ai prolungamenti stradali di accesso alla spiaggia, normati nel precedente articolo 23, permetteranno di avere una forte percezione della presenza del mare. In caso di intervento di riorganizzazione dello stabilimento balneare è ammesso lo spostamento del corridoio di visuale all’interno della concessione stessa e a parità dimensionale del corridoio di visuale esistente. Articolo 24 - Stabilimenti balneari ed edifici con particolari caratteristiche Per gli stabilimenti balneari e gli edifici con particolari caratteristiche, che per la loro conformazione hanno difficoltà planimetriche all'attuazione delle presenti norme di carattere generale, allo scopo di migliorarne la dotazione dei servizi, si prevede la presentazione da parte dei concessionari o dei proprietari di un progetto di recupero e riorganizzazione. La valutazione sarà legata:

a All’uso dei materiali biocompatibili b Al contenimento energetico c All’abbattimento delle barriere architettoniche d Ai servizi offerti

e All’abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto del D.P.R. 503/96

La delimitazione degli stabilimenti, dovrà avvenire mediante l’apposizione di TOTEM in legno che, rispettando le norme di sicurezza, ne individuano i confini, inoltre conforme con quanto previsto dall’Ordinanza Balneare Regionale Articolo 25 – Delimitazioni ed accessi al mare Durante il periodo invernale all’interno delle concessioni, a salvaguardia delle attrezzature, il concessionario può proteggere il corpo centrale compresi eventuali portici e/o verande o un’area specificata attigua di mq 100 con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a ml 2,00. rispettando le norme in materia di sicurezza. La delimitazione dovrà essere rimossa entro e non oltre il 15 Aprile. Tuttavia dovrà essere garantito comunque l’accesso al mare dai corridoi.

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Per quanto non specificato, si richiamano le norme riguardanti recinzioni, delimitazioni ed accessi al mare contenuti nel PDM (approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1) Articolo 26 – Aree per alaggio da diporto. Le zone risultano individuate nella planimetria di progetto, le stesse saranno attrezzate per la sosta di piccole barche da pesca e da diporto; queste ultime di lunghezza massima di cinque metri. L’apposizione di argani, verricelli, ecc…, dovrà essere autorizzata preventivamente dall’A.C. Le aree dovranno essere tenute in perfetto stato igienico sanitario; non dovranno essere lasciati sulla spiaggia rifiuti di pesca, cordame, reti, ecc..; al trasgressore sarà revocata la licenza di approdo. Nel caso dell’attivazione del porticciolo, l’alaggio, dovrà essere lasciato libero entro 6 mesi dall’agibilità dello stesso.

Articolo 26 bis: L’Amministrazione, verificando preliminarmente il parere dell’U.T.C. e della Guardia Costiera, riserva un’area per alaggio imbarcazioni a remi o a pedali di massimo 10 ml nell’area riservata a spiaggia libera tra gli Stabilimenti “La Saturnia” e “Il Brigantino”. Per effetto del presente emendamento, modificare la deliberazione con l’aggiunta del seguente punto da inserire dopo il punto 2: “Dare mandato all’Ufficio Urbanistica di modificare la ca rtografia inserendo una fascia di dieci metri fronte mare da adibire alle aree per alaggio imbarcazioni a remi o a pedali da collocare tra gli stabilimenti La Saturnia ed Il Brigantino nei l imiti della disponibilità di spiaggia libera eccedenti la quota del venti per cento”.

Articolo 27 – Corridoi accesso a “Mezzi Meccanici”. Gli accessi che l’A.C. ha individuato nelle tavv. 3A e 3A1 di progetto del PDMC. potranno essere utilizzati dai soli mezzi di soccorso per il pronto intervento sull’arenile, di lavoro per il pronto intervento sul litorale, per il carico e scarico di merci, per il servizio spiaggia. Questi corridoi dovranno rimanere sempre liberi.

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Articolo 28 - Area Studio dell’arenile Le aree individuate con apposito simbolo nella tavo la di progetto denominata: “Area studio dell’arenile” sono aree a particolare suscettività turistico – urbanistica che per la lor o complessità e la loro potenzialità e valenza urbanistica devono esse re studiate, con appositi progetti di approfondimento. L’area a mare , ingloba un tratto di arenile, che avrà destinazioni fissate da l P.D.M.C. sino all’eventuale approvazione del piano di dettaglio d ell’area studio dell’arenile. L’area studio include: a) la strada della riviera, la struttura di proprietà della provincia di Pescara ex Stella Mari s, alcuni edifici retrostanti con annessi spazi e la via marinelli. b) il tratto finale di viale europa ed il tratto di arenile antistante la stessa via. Vengono inoltre individuate le aree studio c) Foce del Saline e d) area fosso mazzocco. Nelle aree a) b) c) d), dovrà essere approvato app osito piano di dettaglio e potrà essere prevista la realizzazione di un piccolo porticciolo. L'obiettivo dell'A.C. sarà, in seguito alla realizz azione del porticciolo, di trasferire, in tale struttura, tutt i gli attuali natanti da diporto, con recessione delle aree attualmente prev iste ad alaggio, in spiagge libere. L’A.C. potrà ricorrere a project – financing per l’ effettiva attuazione delle iniziative previste nelle aree studio. Articolo 29 - Area Naturalistica. L’Area individuata sulle Tavv. di progetto alla foce del Fiume Saline, definita area alla foce del Fiume Saline, definita area naturalistica, sarà trattata come area particolarmente sensibile, con valenza naturalistica, sarà possibile, a cura dell’A.C., riadattare il percorso pedonale (con struttura stabilizzata a terra), sarà possibile la ripiantumazione e la realizzazione di una piccola torretta, esclusivamente in legno, di avvistamento. L’area sarà libera senza alcun onere per i cittadini. Sarà curato particolarmente l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’Amministrazione intende valorizzare e riprendere la tradizione che vuole la presenza dei trabocchi lungo l’asta terminale del fiume Saline. Tali installazioni saranno oggetto di apposito regolamento, da approvarsi in Consiglio Comunale, che stabilirà modalità di assegnazione di tali strutture, le quali potranno prevedere superfici massime di 40 metri quadrati.

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Per la loro realizzazione sarà possibile esclusivamente adoperare strutture in legno e riproporre le modalità costruttive tramandate dalla tradizione dei trabocchi che insistevano in loco. Articolo 30 – Aree per attrezzature turistico ricre ative. Le aree individuate, a completamento del Piano del Demanio Comunale, lungo il fiume ed in prossimità della foce, contigua all’area naturalistica già esistente, potrà essere resa più fruibile ai cittadini attraverso anche una ristrutturazione della viabilità di accesso. Le strutture esistenti, potranno essere ristrutturate, sia se riguardano i volumi che le s.u. (superfici utili, come piattaforme ecc..). Se le stesse saranno ristrutturate con materiale di bioarchitettura, valutato dal preposto sportello comunale, potranno avere incrementi modesti sino al 20% delle volumetrie e delle s.u. esistenti, al fine del miglioramento dell’offerta turistica, sempre nel pieno rispetto dall’ art. 5 comma 10 del PDM (approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1) L’A.C. studierà apposita tipologia in bioarchitettura per piccoli chioschi da collocare tra il marciapiede della riviera e gli spazi retrostanti di arenile, per la vendita (commercio) al dettaglio di oggetti, bigiotteria, attrezzature per il mare, souvenir sempre nel pieno rispetto dall’ art. 5 comma 10 del PDM (approvato il 29/07/04 con D.C.R. n. 141/1) Articolo 31 - Essenze vegetali ed aree verdi La messa a dimora di essenze vegetali sull'arenile, nelle zone a tale scopo previste, dovrà avvenire scegliendo essenze preferibilmente autoctone, e/o tradizionali tipiche della macchia mediterranea da presentare con apposito progetto ed in aggiunta è ammessa la piantumazione di palmifere. Tutte le scelte di essenze dovranno essere sottoposte al vaglio dell’ufficio del Verde Pubblico Comunale. La superficie massima di sistemazione a verde con sistemazione a prato ed essenze vegetali non potrà superare in mq fino al 10% dell'area della concessione con il limite massimo di 150 mq.. Tale superficie è da considerarsi al di fuori delle superfici di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 5 del PDM regionale. Articolo 32 – Impianti tecnologici. Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l’adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: fogne, acqua, luce, gas, telefono e l’eventuale impianto di diffusione sonora.

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L’impianto di pubblica illuminazione dovrà essere realizzato entro la fascia del marciapiede. Nell’ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l’installazione di pompe di sollevamento; qualora non ci sia la possibilità di allaccio alla rete pubblica. Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti o alla loro ristrutturazione. Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o dall’Azienda di Soggiorno ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia. Sono esclusi apparati ripetitivi di segnale lungo tutta la costa. Gli impianti di depurazione per le piscine, dovranno risultare completamente interrati e di facile accesso per l’ispezione. L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di raggiungere obiettivi ecosostenibili consente di installare impianti fotovoltaici, pannelli solari e altri dispositivi rivolti alla produzione di energia alternativa sulle coperture dei fabbricati costituenti lo stabilimento balneare. L’Amministrazione Comunale con apposito atto regolamentare valuterà iniziative atte ad incentivare l’installazione di tali apparati anche in relazione alla possibilità di utilizzare parte dell’energia prodotta per i fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale. Al fine di incentivare tale iniziativa e non precludendo la possibilità di realizzare solarium così come previsto dall’art.15 del PDM, si concede la possibilità di incrementare la superficie a tettoia, su cui installare detti impianti, fino a 40 mq rispetto al limite fissato dal comma 10 del PDM. Articolo 33 – Lavori sull’arenile. L’arenile e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere effettuata nei seguenti periodi:

1 i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di complessi balneari debbono essere effettuati al di fuori della stagione balneare cosi come regolamentata da apposita ordinanza in materia;

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2 i lavori di manutenzione ordinaria dei complessi balneari debbono essere portati a termine entro il 30 maggio e non possono essere effettuati durante la stagione estiva, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia;

3 i lavori di livellamento della spiaggia debbono essere ultimati entro il 30 aprile*** di ciascun anno, salvo quanto previsto da apposita ordinanza in materia;

4 I lavori inerenti l’arenile e il risanamento delle scogliere dovranno essere effettuati al di fuori della stagione balneare cosi come regolamentata da apposita ordinanza in materia;

5 l’A. C. entro 180 giorni dall’approvazione del piano, fisserà un sistema di caposaldi nelle zone limitrofe agli insediamenti turistici al fine di consentire la verifica dell’espansione dell’onda massima di tempesta.

6 i nuovi manufatti (complesso balneare) che verranno realizzati dovranno essere posti dal piano dell’arenile ad un’altezza minima di ml 1,50 rispetto alla quota di

1 m.m. misurata in riferimento ai caposaldi IGM95, tale da contenere l’espansione dell’onda massima di tempesta. 1 Per quanto concerne i tratti di arenile in cui sono presenti i due

collettori di scarico, fosso Mazzocco e fosso Vallicella, questi saranno recuperati totalmente come spiaggia previa un’opera di bonifica la quale avverrà mediante la creazione di collettori di scarico a mare adeguatamente interrati. Queste strutture sono subordinate a studi specifici in materia per l’ottenimento, prima della loro esecuzione, di tutti i pareri e relativi nulla/osta sui disegni esecutivi compreso lo studio di impatto ambientale; inoltre dovranno assicurare, a seguito di opportune analisi, la loro neutralità ai fenomeni erosivi.

Articolo 34 - Insegne Sulla fascia costiera sono vietate insegne che vadano a deturpare la valenza ambientale e paesaggistica dei luoghi.

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La loro posizione dovrà essere uguale per tutti gli stabilimenti balneari, passaggi, pontili, ecc.., ossia parallelamente al mare sul lato dx di ogni ingresso o centralmente ad esso a mo’ di portale. Ogni singolo stabilimento balneare potrà posizionare l’insegna recante il nome del bagno in una posizione ben visibile dal viale A. Moro ma che non vada ad alterare i caratteri dello stabilimento balneare. Il progetto delle insegne dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al parere in materia paesistica ed ambientale e dovrà essere tale da conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica. Le insegne per le aree riservate saranno progettate dall’A.C. ed indicheranno in maniera chiara i limiti di intervento degli assegnatari (vedi allegati). La loro apposizione è obbligatoria. Articolo 34 bis – Chioschi temporanei In caso di inagibilità dichiarata da parte degli organi competenti (vigili del fuoco, U.T.C., ecc..) ad utilizzare le strutture destinate all’accoglienza dei bagnanti (stabilimenti) ) è possibile inserire, ai fini della gestione della concessione demaniale, chioschi temporanei poggiati sull’arenile, per la sola durata della stagione balneare, aventi superficie massima di 25 metri quadrati. Articolo 35 – Esclusioni. Sono esclusi dal Piano del Demanio Comunale le seguenti strutture ed attività:

1 2 i cantieri navali; 3 le attività di acqua cultura; 4 le attività produttive con cicli che producano

rilevanti impatti ambientali sotto il profilo paesistico ed ambientale;

5 le attività inquinanti (depositi, raffinerie, ecc….); 6 tutte le attività che arrechino molestia all’uso

corrente delle spiagge e non risultino decorose per la qualità della nuova riviera;

7 è fatto divieto di sdoppiare, a partire dalla data di adozione del presente atto, le concessioni demaniali ai sensi dell’art. 46 comma 1 del Codice della Navigazione

8.- non possono essere traslati in aree demaniali diverse d a quelle in cui insistono, gli stabilimenti balneari esistenti, fatto

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salvo il caso in cui vi sia l’abbattimento a seguit o di eventi calamitosi naturali.