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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 1 La riforma del 2003 di Fischler La riforma del 2003 di Fischler Maria Rosaria Pupo D’Andrea Istituto Nazionale di Economia Agraria - (INEA) Sede regionale della Calabria

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La riforma del 2003 di FischlerLa riforma del 2003 di Fischler

Maria Rosaria Pupo D’Andrea

Istituto Nazionale di Economia Agraria - (INEA)Sede regionale della Calabria

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Nasce come “revisione di medio termine” (Mid-Term Review - MTR) di Agenda 2000

Doveva essere una semplice revisione di metà percorso per verificare l’effetto delle riforme introdotte nel 1999

In realtà, la proposta contiene novità che vanno ben oltre la semplice verifica

La Mid-Term Review si è trasformata in una riforma più incisiva della stessa Agenda 2000, approfondendo il processo di riorientamento degli strumenti e la finalità stessa del sostegno

Con un percorso relativamente veloce il 26 giugno 2003 viene approvata la riforma Fischler (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

La riforma Fischler del 2003

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Migliorare la competitività dell’agricoltura europea

Riorientare la produzione al mercato

Promuovere un’agricoltura sostenibile e socialmente accettabile

Rafforzare lo sviluppo rurale

Semplificare il regime di sostegno

Rendere la PAC più rispondente agli impegni assunti o da assumere in sede WTO

Gli obiettivi

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Gli strumenti

1) Disaccoppiamento degli aiuti e istituzione del “regime di pagamento unico” (RPU)

2) Modulazione degli aiuti diretti

3) Condizionalità degli aiuti diretti

La riforma ruota attorno a tre cardini:

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La PAC disegnata dalla riforma del 2003 è rappresentata da un sostegno in larghissima parte disaccoppiato legato al possesso della terra sulla quale deve svolgersi l’attività agricola, e vincolato al rispetto di standard minimi ambientali, di qualità alimentare, di salubrità dei prodotti agricoli, di benessere degli animali, di gestione dei terreni agricoli (condizionalità)

Aiuto non più “accoppiato” alla produzione ma gli agricoltori sono liberi di produrre/non produrre ricevendo comunque l’aiuto (nel rispetto della condizionalità)

Nel corso di 40 anni si è passati da un aiuto legato a “quanto” si produce, ad un aiuto legato a “cosa” si produce, ad un aiuto legato al “possesso” della terra e alla più generale e ampia definizione di “attività agricola” (dove per essa si intende anche il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali)

Il disaccoppiamento

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Da produzione “orientata ai sussidi”

dove la scelta di cosa produrre era dettata dall’entità degli aiuti che si potevano ottenere a seconda di come veniva ripartita la superficie tra le diverse colture, indipendentemente dalle richieste del mercato

anche in “assenza” di mercato, la produzione realizzata poteva essere venduta all’intervento a un prezzo minimo garantito

a produzione “orientata al mercato”

dove l’aiuto è slegato dal prodotto e le decisioni produttive sono determinate dalle condizioni di mercato, data la struttura aziendale e la sua localizzazione geografica

Il disaccoppiamento

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Il disaccoppiamentoEffetti del disaccoppiamento:

Riallocazione delle superfici (tra quelle che danno diritto all’aiuto) Riduzione della produzione

non è necessario produrre per ottenere l’aiuto la riduzione non è uniforme tra i prodotti e riguarderà

soprattutto le produzioni prima “orientate” all’ottenimento dei sussidi

Effetto sui prezzi la riduzione del prezzo di intervento imposta dalla riforma

per alcuni prodotti comporta la riduzione dei prezzi di mercato (e quindi la convenienza a produrre)

la riduzione della produzione, a sua volta, determina un aumento dei prezzi (e quindi della convenienza a produrre)

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Il disaccoppiamento

Miglioramento della qualità

Mercato diventa riferimento per le decisioni produttive

Impossibile sostenere la concorrenza sulle produzioni di qualità medio-basse (a causa dei nostri più elevati costi di produzione)

Necessario puntare sui prodotti di qualità per i quali i consumatori sono disposti a pagare prezzi più elevati (caso dell’olio d’oliva)

Mercato regolato da equilibrio tra domanda ed offerta

Si riducono le distorsioni dei meccanismi di formazione dei prezzi agricoli

Passaggio da sostegno alla produzione (modello accoppiato) a sostegno al reddito dei produttori (modello disaccoppiato)

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Il disaccoppiamento

Assegna una rendita ai produttori derivante da ciò che hanno fatto in passato (aiuto al passato)

Rende il sostegno maggiormente visibile, passa, cioè, dal bilancio comunitario (da consumatori a contribuenti)

Esplicita un sostegno già presente, che, proprio per questo, deve essere qualificato agli occhi dei consumatori e dei contribuenti

La legittimazione del sostegno avviene attraverso il suo condizionamento ad obiettivi di valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura

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Il disaccoppiamento: il RPU

Regime di pagamento unico (RPU): contenitore nel quale vengono travasati la maggior parte degli aiuti diretti prima contenuti nelle singole OCM, inquadrandoli in una cornice unica di diritti ed obblighi

La riforma ritaglia un ampio ruolo per gli Stati membri chiamati ad operare una serie di scelte per adattare la PAC alle specifiche realtà territoriali

Il regolamento di riforma iniziale è il 1782/2003, modificato più volte per integrare nel RPU nuovi prodotti

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RPU: aiuti interessati

Gli aiuti diretti che confluiscono nel RPU sono:

Aiuto alla superficie per seminativi, legumi da granella, riso Aiuto alla produzione per le sementi Indennità ai produttori di patate da amido Premi OCM carni bovine e ovicaprine Aiuti alle regioni ultraperiferiche Pagamenti per foraggi essiccati Premi e pagamenti supplementari OCM latte (tra 2005 e 2007) Aiuti per superficie per il luppolo Aiuti alla produzione olio d’oliva Aiuti alla produzione tabacco dal 2006 Aiuto alla produzione cotone Aiuti “compensativi” zucchero

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RPU: entrata in vigore

Il RPU è entrato in vigore il 1° gennaio 2005

Tuttavia, gli Stati membri hanno potuto posticipare l’avvio del RPU al 2006 o al 2007, dopo un periodo transitorio (periodo transitorio facoltativo)

Dei 15 “vecchi” membri dell’UE, 9 paesi, tra cui l’Italia, hanno deciso di applicare il RPU partire dal 2005.

Gli altri 6 hanno applicato il RPU dal 2006

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RPU: i massimali nazionali

Per ciascuno Stato membro è fissato un massimale nazionale, cioè un tetto all’ammontare di sostegno a cui ha diritto Il massimale è calcolato in base alla media degli aiuti storici ricevuti da ciascuno Stato in un periodo storico di riferimento

L’obiettivo è di stabilizzare la spesa su quanto storicamente maturato

Il massimale legittima definitivamente lo status quo sul fronte della distribuzione del sostegno tra paesi

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RPU: i massimali nazionali (2007)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

euro

Be Da Ge Gr Sp Fr Ir It Lu PB Au Po Fi Sv RU

2%3%

16%

6%

13%

24%

4%

11%11%

0,1%

2% 2% 2% 2% 2%

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RPU: diritti all’aiuto

Ogni agricoltore che accede al RPU è titolare di un certo numero di diritti all’aiuto per ettaro

Per ricevere il pagamento dell’importo fissato nel titolo, ogni diritto all’aiuto deve essere abbinato ad un ettaro di superficie aziendale

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RPU: la riserva

Gli Stati membri devono costituire una riserva nazionale di diritti da usare in via prioritaria per attribuire titoli ai “nuovi agricoltori” e a coloro che si trovano in “situazioni particolari” (agricoltore che per ben individuati motivi possiede superficie ammissibile ma non diritti o che possiede diritti ma un numero insufficiente di superficie ammissibile)

La riserva serve ad attenuare uno dei principali problemi posti dall’introduzione del RPU, cioè quello dell’accesso al regime dei nuovi agricoltori che, non avendo maturato aiuti nel passato, sarebbero esclusi dal regime di aiuti diretti

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RPU: le tipologie dei titoli

Titoli ordinari

Titoli da riserva

Titoli di ritiro, derivanti dall’obbligo di porre a riposo (set aside) parte della superficie a seminativi (obbligo esistente nella “vecchia” OCM seminativi)

Titoli speciali, attribuiti ai produttori zootecnici che hanno maturato aiuti ma non hanno superficie ammissibile (allevamenti in stalla)

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RPU: modello classico e modello regionalizzato

Il RPU può essere adottato secondo due varianti:

il modello classico o storico applica il disaccoppiamento sulla base degli aiuti ricevuti da ciascuna azienda nel periodo storico di riferimento

il modello regionalizzato o forfetario non fa riferimento ai dati storici aziendali ma distribuisce un aiuto forfetario ad ettaro a tutti gli agricoltori della regione interessata

Il modello storico è quello originariamente concepito

Tra gennaio e giugno 2003 le trattative tra Stati membri e Commissione per l’approvazione della riforma introducono una novità di rilievo: il modello regionalizzato

Entrambi i modelli possono essere applicati secondo numerose varianti

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Modello storico: i beneficiari

Nel modello storico di RPU i beneficiari sono i produttori storici, cioè coloro che nel periodo di riferimento (generalmente 2000-2002) hanno ricevuto almeno uno degli aiuti diretti che ricadono nel RPU

L’aiuto è definito a livello aziendale sulla base degli aiuti ricevuti nel periodo di riferimento

Tale modello può applicarsi a livello nazionale o regionale

In questo secondo caso ogni regione diventa responsabile di un proprio definito ammontare di risorse finanziarie (massimale regionale) e della propria politica

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Modello storico: calcolo del diritto all’aiuto

Ogni agricoltore che accede al RPU è titolare di un diritto all’aiuto per ettaro calcolato dividendo l’importo di riferimento, cioè la media triennale dei pagamenti complessivamente percepiti dall’azienda negli anni di riferimento (generalmente 2000-2002) per il numero medio di ettari che in quegli anni hanno dato vita a quei pagamenti diretti

Il numero medio di ettari definisce il numero totale dei diritti all’aiuto di ciascun agricoltore

I titoli possono essere trasferiti all’interno dello Stato membro

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Modello classico: calcolo del diritto all’aiuto

anno ha Aiuti (€)

2000 5 10.000

2001 7 8.000

2002 3 3.000

Azienda X:

Importo di riferimento = (2.000+2.100+2.500)/3 = 2.200 €

Numero medio ettari=(2+4+3)/3=3 ha

L’agricoltore avrà diritto a 3 titoli del valore di 733 euro ad ettaro

Valore diritto = importo di riferimento/n. medio ettari

Azienda Y:

anno ha Aiuti (€)

2000 2 2.000

2001 4 2.100

2002 3 2.500

Importo di riferimento = (10.000+8.000+3.000)/3 = 7.000 €

Numero medio ettari=(7+5+3)/3=5 ha

L’agricoltore avrà diritto a 5 titoli del valore di 1.400 euro ad ettaro

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Modello storico: uso del suolo

Per avere diritto al pagamento dell’importo fissato nel titolo, ogni diritto all’aiuto deve essere abbinato ad un ettaro di superficie aziendale. La superficie che beneficia del pagamento, cioè quella abbinata al diritto, può

essere destinata a qualsiasi attività agricolatranne

vite ortaggi e alberi da frutta patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola

può non essere utilizzata a fini produttivima l’agricoltore ha l’obbligo di mantenerla in buone condizioni agronomiche e ambientali (concetto ampio di attività agricola) rispettando i requisiti fissati nell’ambito della condizionalità

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Modello regionalizzato (artt. 58-59)

Il modello regionalizzato presuppone la suddivisione del massimale nazionale in massimali regionali (art. 58)

La regionalizzazione permette di calcolare un pagamento forfetario ad ettaro di uguale valore per tutti gli agricoltori della regione

Esso è calcolato dividendo il massimale regionale per la superficie regionale ammissibile (superficie investita a colture annuali o a pascolo permanente escluse le superfici destinate a colture permanenti (vite, frutteti e agrumeti), a colture forestali o ad usi non agricoli) (art. 59)

Sono interessati dall’aiuto tutti gli agricoltori della regione, compresi quelli che non soddisfano i criteri di ammissibilità (perché nel periodo storico di riferimento non avevano ricevuto aiuti diretti)

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Modello regionalizzato: calcolo del diritto all’aiuto

Supponiamo Stato membro con 3 regioni e un massimale nazionale di 1.020.000 €

Regioni Massimale regionale

Superficie ammissibile

Aiuto/ettaro (€/ha)

Regione 1 200.000 € 500 ha 400 €/ha

Regione 2 320.000 € 500 ha 640 €/ha

Regione 3 500.000 € 1.000 ha 500 €/ha

Ogni agricoltore riceverà un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili posseduto nel primo anno di applicazione del RPU, del valore di400 €/ha nella Regione 1; 640 €/ha nella Regione 2; 500 €/ha nella Regione 3

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Modello regionalizzato: criteri

La regione può applicare la regionalizzazione su tutto o parte del massimale regionale

In quest’ultimo caso il regime assume una forma mista (ed effetti redistributivi differenti) a seconda del criterio di distribuzione:

1. Verticale (per una o più componenti (settori) del massimale)

2. Orizzontale (per quote percentuali di tutto il massimale)

3. Ibrido (che riunisce i criteri verticale e orizzontale)

La quota residuale viene distribuita agli agricoltori “storici” sulla base dei rispettivi riferimenti storici

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Modello regionalizzato: uso del suolo

Poiché il massimale regionale è distribuito sulla base della superficie ammissibile, nel modello regionalizzato avranno diritto al pagamento forfetario ad ettaro anche i produttori ortofrutticoli che nel modello classico sono invece esclusi, mentre restano escluse le colture permanenti (vigneti, frutteti, agrumeti) perché non rientrano nella superficie ammissibile

I diritti stabiliti con il modello regionalizzato possono essere trasferiti solo all’interno della stessa regione o tra regioni aventi diritti per ettaro di pari valore

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Effetto redistributivo

Il modello regionalizzato attua una redistribuzione degli aiuti tra gli agricoltori della regione interessata (a scapito degli agricoltori dei settori più “sostenuti” nel passato), ma mantiene la distribuzione storica tra regioni

Il modello storico mantiene la distribuzione storica (status quo) tra le aziende (e quindi tra settori e aree)

In entrambi i casi la riforma mantiene la distribuzione storica delle risorse tra gli Stati membri

Modello “storico” vs. modello “regionalizzato”

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Nuovi agricoltori

Nel modello storico il pagamento unico rappresenta una barriera all’ingresso di nuovi agricoltori nel settore (non possiedono diritti perché non hanno maturato aiuti nel passato)

La riserva serve ad attenuare questo problema distribuendo titoli ai nuovi agricoltori

Nel modello regionalizzato il problema è meno accentuato e a carico di chi non possiede superficie ammissibile

Produttori ortofrutticoli

Nel modello regionalizzato i produttori ortofrutticoli ricevono aiuti (ma non i produttori di vite e alberi da frutto (colture permanenti)) e questo comporta una distorsione della concorrenza a scapito dei produttori ortofrutticoli dei paesi che applicano il modello storico, nel quale l’ortofrutta non percepisce aiuti

Modello “storico” vs. modello “regionalizzato”

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Ciascuno Stato membro ha potuto decidere di mantenere per seminativi, carni ovicaprine, carni bovine e luppolo il regime di aiuti parzialmente disaccoppiati esistenti prima della riforma (aiuto ad ettaro o a capo di bestiame)

Per ciascuno dei quattro prodotti la Commissione ha fissato la % massima di “riaccoppiamento” e un massimale per ciascun pagamento diretto (sottratto al pagamento unico)

L’obiettivo era di fornire uno strumento per mantenere la produzione e scongiurare il rischio di abbandono insito nel disaccoppiamento

Disaccoppiamento parziale: articoli 64-68 bis

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L’attuazione parziale “annacqua” il disaccoppiamento perché mantiene il legame di una parte dell’aiuto con la produzione (vengono mantenuti parte degli aiuti ad ettaro o a capo di bestiame esistenti prima della riforma)

Il disaccoppiamento parziale è percepito dagli agricoltori come un vincolo alla libertà imprenditoriale

Per ottenere le risorse finanziarie storicamente maturate l’agricoltore è “costretto” a realizzare la produzione oggetto d’aiuto mentre con il disaccoppiamento totale riceve le risorse storiche maturate e ha meno vincoli sulle produzioni da realizzare

Il disaccoppiamento parziale è percepito positivamente dai settori a valle dell’attività primaria che temono la riduzione della materia prima prodotta localmente

Disaccoppiamento parziale: alcune valutazioni

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Ciascuno Stato membro ha potuto scegliere di trattenere fino al 10% di ciascuna componente del massimale nazionale per effettuare pagamenti supplementari a favore di specifici tipi di agricoltura ritenuti importanti per tutelare e valorizzare l’ambiente, o per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli a favore di specifiche tipologie di agricoltura

Gli Stati membri hanno deciso i settori interessati dalla trattenuta, le percentuali e le condizioni di ammissibilità. Solo queste ultime possono essere modificate di anno in anno

Il ricorso all’art. 69 permette di legittimare il sostegno al settore agricolo indispensabile per giustificare il suo mantenimento nel lungo periodo

Attuazione parziale: art. 69

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L’applicazione dell’art. 69 consente a ciascuno Stato membro di perseguire una propria strategia nazionale di valorizzazione della qualità, dell’ambiente e della commercializzazione, identificando settori e condizioni di ammissibilità al pagamento che rispondono a specifiche priorità

L’obiettivo era di dotare ciascun paese di uno strumento selettivo per “premiare” i comportamenti virtuosi degli agricoltori (coloro che si impegnano a “fare qualcosa in più”)

Tuttavia, l’impatto dell’art. 69 dipende molto dalla capacità degli Stati membri di definire condizioni di ammissibilità realmente selettive

Il rischio è di effettuare una partita di giro (sottrarre risorse al pagamento unico per redistribuirle agli stessi agricoltori a cui sono sottratte) senza chiedere nulla in cambio e con l’aggravante del costo burocratico sostenuto

Art. 69: alcune valutazioni

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Gli Stati membri hanno potuto escludere dall’ambito del RPU alcuni aiuti che continuano ad essere erogati sulla base dei criteri precedenti la riforma (ad esempio aiuto alla produzione per le sementi)

Art. 70: esclusioni facoltative

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Aiuti specifici (Titolo IV)Per numerosi prodotti, che nelle aree di produzione rivestono una importanza strategica (economica, sociale o ambientale), è previsto il pagamento di aiuti specifici, cioè di aiuti che mantengono il legame con la produzione e che di, conseguenza, limitano la portata del disaccoppiamento

Ad esempio: Grano duro (40 €/ha) Colture proteiche (55,57 €/ha) Riso (75 €/ha) Frutta in guscio (120,75 €/ha + 120,75 euro/ha) Colture energetiche (45 €/ha) Patate da fecola (66,32 €/t di fecola) Cotone (aiuto ad ettaro differenziato per i 3 paesi produttori) Oliveti (aiuto nazionale differenziato per i 5 paesi produttori) Tabacco (aiuto nazionale differenziato per i paesi produttori)

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Le riforma di alcune OCM Per tenere conto del ruolo che alcune colture rivestono sugli equilibri socio-economici di determinate aree, gli aiuti diretti di pertinenza delle relative OCM sono stati integrati nel RPU con modalità differenti da quelle standard

Per olio d’oliva, tabacco, luppolo e cotone, entrate nel RPU dal 2006, agli Stati membri è stato lasciato il compito di decidere come integrare gli aiuti nel RPU

Per il settore lattiero-caseario la riforma Fischler ha avviato una riforma del settore (dal 2004) che ha istituito gli aiuti diretti, successivamente integrati nel RPU sulla base di scelte nazionali circa i tempi e le modalità di integrazione

Per lo zucchero nel 2006 è stata approvata una riforma che lascia agli Stati membri la facoltà di decidere se avviare una più o meno intensa attività di ristrutturazione/diversificazione degli zuccherifici abbandonando la produzione di zucchero e della coltura di barbabietola da zucchero

Per ortofrutta e vino sono allo studio proposte di riforma

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L’OCM latte prima della riforma Fischler

L’OCM dei prodotti lattiero-caseari si basa su una politica dei prezzi e prevede il controllo della produzione attraverso un sistema di quote di produzione e aiuti per l’ammasso, il consumo e lo smaltimento della produzione

Il regime delle quote è stato introdotto nel 1984 e prorogato a più riprese fino al 2008

Il sistema prevede l’assegnazione di “quote” ai singoli produttori (QRI - Quantitativo di riferimento individuale) nell’ambito di una quantitativo nazionale di riferimento (QRG - Quantitativo di riferimento globale) che rappresenta il tetto che la produzione non deve superare

Se la produzione supera il QRG scattano le “multe” (prelievi supplementari) a carico dei produttori responsabili dell’esubero

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La riforma dell’OCM latteA partire dal 2004 si è avuta una riduzione dei prezzi istituzionali parzialmente compensata dalla introduzione di pagamenti diretti ai produttori (premi base e pagamenti supplementari)

Dal 2007, con possibilità di anticipare al 2005 o 2006, questi pagamenti diretti sono inseriti nel RPU

I beneficiari sono chi riceve tali aiuti nel 2007 (o 2005 o 2006) (non riferimento “storico” ma futuro, con conseguente presumibile pressione sul mercato (prezzo) delle quote per approvvigionarsi di diritti alla data prevista)

L’Italia ha deciso di introdurre i pagamenti latte nel RPU dal 2006:

i beneficiari sono chi ha ricevuto pagamenti nel 2006

i produttori hanno ricevuto un aiuto disaccoppiato (integrato nel RPU) calcolato sulla base della quota aziendale posseduta al 31/3/2006 (blocco affitti)

Regime delle quote esteso fino al 2015

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 38

Prima della riforma i produttori ricevevano un aiuto direttamente “accoppiato” alla quantità prodotta

La riforma Fischler ha dato agli Stati membri la possibilità di far confluire nel RPU almeno il 60% degli aiuti alla produzione del periodo storico di riferimento e di usare la restante parte come dotazione nazionale per erogare aiuti supplementare in favore di particolari categorie di oliveti (completa soppressione dell’aiuto alla produzione)

L’Italia ha optato per il totale disaccoppiamento degli aiuti decidendo di far confluire il 100% degli aiuti storici nel RPU

Il 5% del plafond nazionale viene destinato al finanziamento delle attività delle organizzazioni di operatori in favore della qualità, della tracciabilità e certificazione del prodotto, dell’ambiente

La riforma dell’OCM olio d’oliva

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 39

Prima della riforma i produttori ricevevano un aiuto direttamente “accoppiato” alla quantità prodotta

La riforma Fischler ha dato agli Stati membri la possibilità di far confluire nel RPU almeno il 40% degli aiuti alla produzione del periodo storico di riferimento e di usare la restante parte per erogare aiuti ad ettaro (fino al 2009)

L’Italia ha optato per il disaccoppiamento parziale degli aiuti

40% aiuti storici nel regime di pagamento unico

60% aiuti storici distribuito come aiuto ad ettaro

Per la Puglia si è adottato il disaccoppiamento totale degli aiuti (100% nel RPU) per permettere l’abbandono della produzione tabacchicola, costituita prevalentemente da varietà levantine ormai fuori dal mercato, e la riconversione verso altre colture

Dal 2010 il 50% delle risorse storiche verrà trasferito al II pilastro della PAC (sviluppo rurale) in favore della ristrutturazione

La riforma dell’OCM tabacco

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 40

L’OCM zucchero prevede il controllo della produzione attraverso un sistema di quote di produzione nazionali distribuite ai trasformatori (zuccherifici)

Il sostegno della produzione primaria (barbabietola) avviene attraverso un sistema di prezzi istituzionali che garantisce loro il pagamento di un prezzo minimo

Il regime delle quote è stato introdotto nella campagna 1968/69 e prorogato a più riprese

La riforma dell’OCM zucchero è l’ultima in ordine di tempo (2006)

La riforma prevede la riduzione dei prezzi istituzionali parzialmente compensata dalla introduzione di un pagamento diretto ai produttori che confluisce nel RPU

Schema di riduzione della produzione attraverso un regime volontario di rinuncia alla quota (da parte dello Stato membro)

I produttori bieticoli dei paesi che rinunciano a parte della quota nazionale di produzione ricevono un pagamento addizionale accoppiato alla produzione

Aiuto alla ristrutturazione e diversificazione per l’industria

Sistema delle quote esteso fino al 2014/15

La riforma dell’OCM zucchero

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RPU: le scelte dei paesiRegime classico

Regime ibrido statico

Regime ibrido

dinamico (forfetario)

Parziale disaccoppiamento

aiuti

Articolo 69

Esclusioni facoltative

Belgio x x xFrancia x x xSpagna x x x xPortogallo x x x xIrlanda xGalles xScozia x xGrecia x xPaesi Bassi x x xAustria x xItalia x x xLussemburgo xIrlanda del Nord xDanimarca x xSvezia x x x xInghilterra xFinlandia x x x xGermania x x x

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 42

RPURPU:: confronto tra paesi confronto tra paesi

Quadro eterogeneo nell’applicazione del RPU

11 tra paesi/regioni hanno scelto il modello storico (mantenimento status quo distributivo)

4 tra paesi/regioni hanno scelto il modello ibrido statico (parziale redistribuzione aiuti)

3 tra paesi (Germania Finlandia e Inghilterra) giungeranno gradualmente ad un aiuto forfetario ad ettaro (totale redistribuzione aiuti) attraverso un sistema ibrido dinamico

Ampia applicazione del parziale disaccoppiamento (10 paesi/regioni).

Uso più moderato dell’art. 69 (7 paesi/regioni)

Giudizio direttamente legato alla maggiore o minore “selettività” delle condizioni di ammissibilità

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La modulazione degli aiuti diretti

Nasce con Agenda 2000 (Regolamento “orizzontale” n. 1259/1999) in forma volontaria (gli Stati membri decidono se e come applicarla)

È stata resa obbligatoria e sottoposta a forte modifica con la riforma Fischler di giugno 2003, dopo ampio dibattito

La modulazione riduce gli aiuti diretti di cui una azienda beneficia e sposta le risorse così liberate dalle politiche di mercato (I pilastro) alle politiche di sviluppo rurale (II pilastro)

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La modulazione nella riforma Fischler

La modulazione approvata con la riforma di giugno 2003:

è obbligatoria per gli Stati membri

parte dal 2005, con un taglio che va dal 3% al 5% in tre anni (dal 2007 fino al 2012 rimane al 5%)

prevede una franchigia sui primi 5.000 euro di aiuti per ciascuna azienda che agisce successivamente al taglio (viene dato a ciascuna azienda un aiuto aggiuntivo che è pari al 100% del taglio effettuato sui primi 5.000 euro di aiuti di ciascuna azienda)

le risorse tagliate (al netto dell’aiuto aggiuntivo) sono destinate allo sviluppo rurale

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Modulazione: rafforzamento del II pilastro Le risorse passano allo sviluppo rurale con due diversi criteri:

1 punto percentuale (20% dal 2007) resta nello Stato membro

Il resto (80% dal 2007) torna all’UE e redistribuito secondo “criteri oggettivi” (SAU, occupazione agricola e PIL pro capite)

Nel complesso (compreso anche l’aiuto aggiuntivo), ogni Stato membro deve recuperare almeno l’80% delle risorse tagliate

Possono essere finanziate tutte le misure del piano di sviluppo rurale (PSR)

Obbligo di cofinanziamento dello Stato membro

Possibilità di applicare una modulazione volontaria (fino al 20%) decisa nell’ambito delle prospettive finanziarie 2007-2013 (limitata a Portogallo e regno Unito)

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 46

La riforma Fischler porta ad un rafforzamento della condizionalità

Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a:

rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) (norme già esistenti)

mantenere i terreni agricoli in buone condizioni agronomiche a ambientali (BCAA) (nuove norme)

Gli Stati Membri sono obbligati ad applicare la condizionalità

I requisiti (standard) devono essere definiti dalle autorità nazionali (regionali) competenti che devono stabilire anche efficaci procedure di controllo e sanzione

Il mancato rispetto della condizionalità comporta la riduzione degli aiuti fino al loro completo annullamento

La condizionalità nella riforma Fischler

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Il sostegno pubblico è condizionato al rispetto di standard ambientali, di sicurezza alimentare, di salute e benessere degli animali e di salute delle piante

Soltanto il rispetto di queste norme garantisce il pagamento completo degli aiuti finanziari. Una sorta di “scambio” tra maggiori vincoli e accesso ai finanziamenti pubblici

L’obiettivo dello strumento è di: introdurre nuovi requisiti non (ancora) contemplati dalla legge migliorare il rispetto delle norme legali vigenti

Elemento essenziale nella strategia di integrazione ambientale della PAC

Il concetto di condizionalità

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Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)

19 atti comunitari in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute degli animali e delle piante e di benessere degli animali già in vigore

L’applicazione è graduale dal 2005 al 2007

Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

Hanno il compito di contrastare l’abbandono delle superfici conseguente al disaccoppiamento degli aiuti, in particolare nelle aree marginali (in vigore dal 1° gennaio 2005)

Proteggere il suolo dall’erosione Mantenere la sostanza organica del suolo Mantenere la struttura del suolo Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il

deterioramento degli habitat

CGO e BCAA

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 49

La condizionalità nell’UE

Emerge un quadro dell’attuazione molto variegato

La definizione delle pratiche da rendere obbligatorie per la protezione del suolo e per i terreni non coltivati è stata molto variabile da paese a paese

Il processo che ha portato i singoli paesi a definire l’insieme delle norme della condizionalità non è stato omogeneo

Vi sono differenze molto rilevanti in termini di conoscenza delle problematiche ambientali e di capacità amministrativa di gestione del sistema, oltre che di requisiti richiesti agli agricoltori

Molti Stati membri, tra cui l’Italia, hanno definito vincoli che le aziende possono soddisfare facilmente per minimizzare i rischi del mancato rispetto degli obblighi e per ridurre i costi amministrativi associati al controllo

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 50

Sganciamento del sostegno dalla produzione e riorientamento al mercato

Notevole passo avanti anche se …

… elementi quali aiuti specifici, attuazione parziale limitano la portata del disaccoppiamento e affievoliscono il passaggio del sostegno dal prodotto al produttore

… il disaccoppiamento comporta il rischio abbandono della produzione

Risultati attesi dalla riforma Fischler

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 51

Semplificazione

Notevole passo avanti, ma …

… notevole complessità dell’avvio dell’applicazione del regolamento 1782/2003 (costruzione e continui aggiornamenti per inclusione nuove OCM nel RPU)

… estrema complicazione derivante dalla possibilità di adottare numerose varianti (applicazione regionale, parziale, esclusioni, inizio applicazione)

… estrema complessità dei controlli e della gestione del sistema (mercato dei diritti)

Risultati attesi dalla riforma Fischler

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 52

Flessibilità

Nuovo ruolo assegnato agli Stati membri ...

… da politica meccanicistica e unica a PAC che permette agli Stati membri di adattare la PAC ad obiettivi interni scegliendo gli strumenti e applicabili nel modo più opportuno, nell’ambito di una cornice di riferimento proposta dall’UE. Tuttavia…

… scelte non modificabili (in alcuni casi scelte scarsamente coraggiose)

… distorsione della concorrenza tra agricoltori per vincoli diversi a seconda del paese/regione (condizionalità, art. 69)

Risultati attesi dalla riforma Fischler

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 53

Flessibilità (segue)

… distorsione della concorrenza tra agricoltori per il diverso trattamento degli aiuti (storico/forfetario, ortofrutta si/no)

… rende difficile una lettura omogenea di “come si muove la PAC” anche all’interno di uno stesso Stato

… mette in luce le differenti capacità gestionali degli Stati membri

Risultati attesi dalla riforma Fischler

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 54

Giustificazione sociale del sostegno (sostenibilità e accettabilità)

Condizionalità, l’art. 69 e modulazione vanno in questa direzione, ma…

… per quanto riguarda i primi due strumenti, molto dipende da quanto stringenti siano i vincoli attuati e la loro effettiva applicazione (efficacia dei controlli) a livello nazionale/regionale

… assimilazione del sostegno ad una rendita pura per la parte non legata all’attività agricola

Risultati attesi dalla riforma Fischler

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 55

Giustificazione sociale del sostegno (sostenibilità e accettabilità) (segue)

… giustificazione sociale difficile rispetto ad altri settori dell’economia se il sostegno non è efficacemente e visibilmente mirato a premiare i comportamenti “virtuosi” degli agricoltori

La modulazione manda un deciso segnale che gli aiuti non sono immodificabili e garantiti a vita, anche se …

… si spostano risorse dal I al II pilastro, ma, comunque, nello stretto ambito della politica per l’agricoltura

Risultati attesi dalla riforma Fischler

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 56

Tra il 2007 e il 2008 sono attese:

Riforme delle OCM ortofrutta (la riforma dovrebbe essere approvata entro giugno) e prodotti vitivinicoli (la proposta legislativa sarà presentata il 4 luglio)

Health check (“controllo sullo stato di salute della PAC”) che dovrebbe portare a consistenti “aggiustamenti” della PAC (in realtà ulteriore revisione interna all’agricoltura)

Revisione intermedia di tutte le politiche comunitarie, compresa la PAC, nel 2008/09 (decisa nell’accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013) che disegnerà il peso della PAC dopo il 2013 in relazione alle altre politiche e il suo finanziamento

Semplificazione normativa e OCM unica

L’agenda futura

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 57

L’attuale OCM si basa su misure strutturali e di mercato:

Gestione del potenziale viticoloBlocco nuovi impianti fino al 2010 con deroghe:Regolarizzazioni degli impianti abusiviNuovi diritti di impianto

Regime di aiuti alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Meccanismi di mercato:DistillazioniAiuti al magazzinaggio privato e all’utilizzazione

L’attuale OCM vino

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 58

Congruo regime di estirpazioni (400.000 ettari in 5 anni pari a circa 12% del vigneto attuale) volontario per i produttori ma obbligatorio per Stato membro, con aiuto decrescente

Integrazione delle superfici estirpate nel pagamento unico

Abolizione dei diritti di impianto (dopo il 2013) Abolizione di distillazione e aiuti magazzinaggio e utilizzazione

dei mosti Mantenimento del regime di ristrutturazione Introduzione di una dotazione nazionale (envelope)

Ristrutturazione Contenimento della produzione (vendemmia in verde) Gestione crisi

Rafforzamento II pilastro attraverso trasferimenti fondi (simile al tabacco)

La proposta di riforma dell’OCM vino 200.000Obiettivo è riequilibrare il mercato:

tutte le superfici

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 59

L’attuale OCM si basa su meccanismi di programmazione degli interventi a cura delle OP (Organizzazioni di Produttori)

Le OP hanno il compito di programmare, concentrare e qualificare l’offerta per adeguarla alla domanda attraverso l’elaborazione di un programma operativo (PO)

Le OP hanno anche il compito di stabilizzare il mercato attraverso la gestione dei ritiri dal mercato

Ortofrutta trasformata

Per pomodori, pesche, pere e agrumi destinati alla trasformazione viene concesso un aiuto alla produzione per quantità di materia primaL’aiuto è versato alle OP che poi lo trasferiscono ai produttori

L’attuale OCM ortofrutta

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 60

Rafforzamento del ruolo OP

Crisi di mercato gestite da OP (cofinanziate con fondi comunitari)

Ortofrutta trasformata nel pagamento unico (come integrare a scelta Stato membro)

Estensione della condizionalità agli ortofrutticoltori che ricevono aiuti diretti

Misure ambientali nei PO (almeno 20%)

Misure di promozione del consumo

La proposta di riforma dell’OCM ortofrutta

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 61

Abolizione dei diversi tipi di titoli del RPU

Aumento del tasso di modulazione obbligatoria (dal 5% al 10%)

Abolizione di tutti gli aiuti ancora accoppiati (disaccoppiamento parziale, art. 69, titolo IV e eccezioni)

Abolizione del modello “storico” degli aiuti (distinti per azienda) in favore di pagamenti forfetari (uguali per tutti)

Tetti e soglie minime agli aiuti

Health check e revisione (1)

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 62

Modalità di abolizione delle quote latte dal 2016 (atterraggio morbido)

Revisione delle misure di mercato (intervento, ammasso, restituzioni alle esportazioni)

Eliminazione del set aside

Revisione dei meccanismi di finanziamento della PAC (cofinanziamento?)

Health check e revisione (2)

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 63

Regime classico

Regime ibrido statico

Regime forfetario

Parziale disaccoppiamento

aiuti

Articolo 69

Esclusioni facoltative

Belgio x x xFrancia x x xSpagna x x x xPortogallo x x x xIrlanda xGalles xScozia x xGrecia x xPaesi Bassi x x xAustria x xItalia x x xLussemburgo xIrlanda del Nord xDanimarca x xSvezia x x x xInghilterraFinlandia x x xGermania x x

RPU: post-2013?

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 64

Semplificazione tecnica (?)

1) Revisione dei regolamenti per eliminare carichi amministrativi e spese “inutili” a carico di agricoltori e amministrazioni

2) OCM unica - Regolamento unico per creare un unico quadro di riferimento per le misure di mercato settoriali (intervento, ammasso, scambi, commercializzazione). Teoricamente una riorganizzazione e risistemazione della normativa per sostituire 21 OCM con una “OCM unica”. Nei fatti si prospettano anche cambiamenti delle politiche

Primo passo verso effettiva semplificazione? Si rendono evidente le forti differenziazioni esistenti tra i meccanismi di mercato dei diversi prodotti, per poi renderli omogenei (e semplificare) in futuro

Semplificazione e OCM unica

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INEA – Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE 65

Semplificata, sia dal punto di vista tecnico che politico (health check, semplificazione e OCM unica)

Finanziariamente ridimensionata?

Dalla revisione del bilancio del 2009 verranno forti pressioni per ridurre drasticamente le risorse finanziarie per il settore

Queste pressioni potranno essere contrastate solo presentando una PAC realmente orientata a premiare comportamenti “virtuosi” e riqualificata agli occhi dei cittadini, consumatori e contribuenti

Dopo il 2013 potrebbe prendere corpo un ulteriore e più deciso spostamento di risorse ed enfasi verso lo sviluppo rurale

Quale PAC in futuro?