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Indizi” di mutualità Indizi” di mutualità Il ruolo “esclusivo” del revisore cooperativo in materia di Il ruolo “esclusivo” del revisore cooperativo in materia di accertamento della mutualità accertamento della mutualità Collegio dei revisori Padova, 10 novembre 2011 Servizio Revisione Regionale Servizio Revisione Regionale

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““Indizi” di mutualitàIndizi” di mutualitàIl ruolo “esclusivo” del revisore cooperativo in materia di Il ruolo “esclusivo” del revisore cooperativo in materia di

accertamento della mutualitàaccertamento della mutualità

Collegio dei revisoriPadova, 10 novembre 2011

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Tra le forme societarie previste nel codice civile quella cooperativa è l’unica la cui disciplina imponga un controllo amministrativo specifico sul rispetto costante di tratti cd. “caratteristici”, strutturalmente e funzionalmente intesi

Il tema delle verifiche di competenza del revisore di enti cooperativi è di particolare interesse ed attualità

Il riconoscimento del requisito di prevalenza di cui agli art. 2512 e 2513 c.c. consente alle “cooperative a mutualità prevalente” di fruire di agevolazioni fiscali, il cui regime è stato tra l’altro oggetto di recenti modifiche normative (D.L.vo 138/2011 conv. in L. 148/2011)

E’ altrettanto recente una sentenza della Corte di Giustizia Europea che sottolinea la necessità di verificare “in concreto” la reale natura mutualistica della società cooperativa, a prescindere da elementi puramente formali, per confermarne la titolarità a beneficiare di trattamenti tributari cd. “di favore”

Il controllo amministrativo sul rispetto del diritto Il controllo amministrativo sul rispetto del diritto societariosocietario

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«Spetta quindi allo Stato membro interessato realizzare e far applicare procedure di controllo e di vigilanza opportune al fine di garantire la coerenza delle specifiche misure fiscali introdotte a favore delle società cooperative con la logica e la struttura generale del sistema tributario ed evitare che enti economici scelgano questa specifica forma giuridica esclusivamente al fine di godere delle agevolazioni in materia d’imposte previste per siffatto tipo di società»

Sentenza 8.09.11 della Corte europea di giustiziaSentenza 8.09.11 della Corte europea di giustizia(cause riunite C-78/08, C-79/08 e C-80/08)(cause riunite C-78/08, C-79/08 e C-80/08)

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“La revisione cooperativa è finalizzata ad accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali previdenziali e di altra natura”

L’art. 4, comma 1 lett. b del D.L.vo 220/2002L’art. 4, comma 1 lett. b del D.L.vo 220/2002

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La riforma societaria del 2003 ha previsto che le agevolazioni fiscali spettino esclusivamente alle cooperative a mutualità “prevalente” (ed in misura minore alle “non prevalenti”); quelle che, sia nella forma (previsioni statutarie) che nella sostanza (profili gestionali), osservano costantemente i criteri ed i requisiti mutualistici definiti, rispettivamente, dagli art. 2513 e 2514 c.c.

La L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) ha successivamente ridisegnato il regime tributario per le cooperative, per differenziarlo in funzione della presenza, o meno, della condizione civilistica di prevalenza mutualistica

Quanto disposto dal D.L.vo 220/2002, approvato in un’epoca in cui la distinzione tra cooperative a “mutualità prevalente” e cooperative “diverse” era sconosciuta, è da interpretarsi di conseguenza, con l’effetto che la verifica della natura mutualistica (l’aspetto formale) è connessa all’accertamento del grado di prevalenza mutualistica (l’aspetto sostanziale, fondato su evidenze di carattere “amministrativo-contabile”), dal quale tuttavia resta pur sempre distinta

L’art. 4, comma 1 lett. b del D.L.vo 220/2002L’art. 4, comma 1 lett. b del D.L.vo 220/2002interpretato “in chiave moderna”interpretato “in chiave moderna”

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MutualitàMutualità

Agevolazioni fiscaliAgevolazioni fiscali

Patrimonio Patrimonio “contabile”“contabile”

Patrimonio Patrimonio “storico”“storico”

CooperazioneCooperazione“spuria”“spuria”

CrisiCrisiaziendaleaziendale

Accertamento dei presupposti mutualistici: perché ?Accertamento dei presupposti mutualistici: perché ?

““forma”forma” ““sostanzasostanza””

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La “forma”La “forma” L’iscrizione all’Albo (la cui natura “costitutiva” è contenuta nel L’iscrizione all’Albo (la cui natura “costitutiva” è contenuta nel “nuovo” art. 2511 c.c.) è uno dei presupposti necessari per il “nuovo” art. 2511 c.c.) è uno dei presupposti necessari per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 15, comma 1 del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 220/2002; Corte di Cassazione - sezione tributaria civile, D.Lgs. n. 220/2002; Corte di Cassazione - sezione tributaria civile, Ord. 28/01/2010 n. 1970);Ord. 28/01/2010 n. 1970); L’esplicito inserimento a statuto dei requisiti previsti agli artt. splicito inserimento a statuto dei requisiti previsti agli artt. 2511, 2512, 2514 del c.c.;2511, 2512, 2514 del c.c.;

La struttura di bilancio (indicazione “separata” della attività svolta con i soci?);

La documentazione della condizione di prevalenza, da parte di amministratori e sindaci, nelle rispettive relazioni (art. 2513 comma 1 c.c.; art. 2545 c.c.);

La comunicazione periodica di mantenimento o variazione della condizione di prevalenza (o non prevalenza) mutualistica (art. 10 l. 99/2009, commi 4, 6 e 8);

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La “forma”La “forma”

La corretta iscrizione all’Albo (sezione), come risulta da visura camerale aggiornata;

La coerenza di informazioni provenienti dalle suddette “fonti”; La previsione statutaria di (eventuale) erogazione di ristorni, di accantonamento a riserva legale nella misura minima del 30% degli utili e di destinazione del 3% degli utili ai fondi mutualistici della cooperazione

……

L’accertamento dei suddetti presupposti può essere ritenuto sufficiente, dato l’oggetto e le

finalità proprie dell’istituto della vigilanza ?

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Secondo quanto previsto dalla normativa sulla vigilanza, l’accertamento di “natura mutualistica dell’ente” non potrebbe prescindere dallo svolgimento di controlli sostanziali (“verifica della gestione amministrativo-contabile”), pur fondati sull’esame di prove documentali

Ciò che non può ridursi a mera “trascrizione”, nel verbale, di quanto formalmente rilevato dai documenti che compongono il bilancio

E’ richiesta, invece, una vera e propria “revisione” agli indicatori di mutualità (“amministrativi”/qualitativi e “contabili”/quantitativi) esposti in bilancio, per accertare se:

I criteri “amministrativi” osservati dalla gestione per il conseguimento degli scopi sociali abbiano effettivamente contribuito a far partecipare i soci ai benefici della mutualità

I criteri “contabili” osservati dagli amministratori per determinare la percentuale di prevalenza abbiano dato luogo a risultati corrispondenti a quelli ottenuti in sede di “revisione mutualistica”

La “sostanza”La “sostanza”

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L’art. 10, comma 11, L. 23 luglio 2009, n. 99 - modificando l’art. 1, commi 1 e 2, D.L.vo 220/2002 - ribadisce che la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico

La novella, come noto, ha soppresso il riferimento agli “interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche”, ribadendo che la vigilanza cooperativa “è finalizzata all'accertamento dei “requisiti mutualistici” e stabilendo che “tale accertamento è riservato, in via esclusiva, al Ministero”

Affermazione sulla quale, ne avevamo già discusso, nemmeno il Corpo di polizia tributaria sembra avere dubbi: “l’esclusività attiene fondamentalmente ai controlli sulla “mutualità”, che costituisce l’essenza stessa della natura di ente cooperativo e presupposto per le agevolazioni di qualsivoglia natura (fiscali, finanziarie, creditizie, etc.)” [cfr. pag.80 della monografia “Le agevolazioni fiscali alle cooperative, con particolare riferimento a quelle creditizie”]; salvo, poi, cadere in contraddizione, almeno sulla base delle istruzioni operative per i verificatori, diramate con circolare n. 1-2008 (…)

Il ruolo “esclusivo” del revisore cooperativoIl ruolo “esclusivo” del revisore cooperativoin materia di accertamento della mutualitàin materia di accertamento della mutualità

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I predetti controlli “esclusivi” sono orientati ad accertare l’effettiva natura mutualistica della cooperativa vigilata, che la normativa in materia di riordino della vigilanza ha da tempo individuato nella reale consistenza della base sociale, nella concreta partecipazione dei soci alla vita dell’impresa ed allo scambio mutualistico, nell’assenza di scopi di lucro

Presupposti da accertare sia sul piano formale (“soggettivo”/p. da 3 p. da 3 a 8 e p.22 del verbalea 8 e p.22 del verbale) che sostanziale (“oggettivo” o “amministrativo contabile”/p.11, 13, 13bis, 14 del verbale) e da documentare opportunamente nel fascicolo di revisione

Il revisore, ad esempio, potrebbe esporre nel verbale, pur sinteticamente, i controlli effettuati “a campione” atti a comprovare la percentuale di prevalenza riportata nell’apposita scheda; conveniente, in questo senso, reperire ed allegare al fascicolo documentazione probatoria a supporto della citata condizione di prevalenza

Il ruolo “esclusivo” del revisore cooperativoIl ruolo “esclusivo” del revisore cooperativoin materia di accertamento della mutualitàin materia di accertamento della mutualità

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Rammentiamo che, a seguito delle novità introdotte con art. 10 della L.99/2009, il modello C17 ha assunto, in pratica, la funzione di vero e proprio “biglietto da visita mutualistico” della cooperativa, che lo utilizza anche per comunicare annualmente le “notizie di bilancio”

All’incaricato della vigilanza, pertanto, il ruolo “esclusivo” (art. 10, comma 11, L. 23 luglio 2009, n. 99) di accertare, responsabilmente (art. 7 L. 142/2001; Circolare MSE del 16.10.2009) e nella sostanza (art. 4 comma 1 lett. b del D.L.vo 220/2002, “interpretato” a seguito della riforma societaria) la mutualità dell’ente cooperativo

Certo, pur in vigenza dell’art. 14 del D.P.R. 601/73 che, “doverosamente”, continua ad attribuire alla Amministrazione finanziaria il compito di controllo ed accertamento fiscale per “bilanciare” il “diritto” ad usufruire di benefici fiscali. Interessanti, a tal proposito, taluni orientamenti della Corte di cassazione, anche di recente pubblicazione

La responsabilità del revisore cooperativoLa responsabilità del revisore cooperativo

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Corte di cassazione, sent. n. 1797/2005, n. Corte di cassazione, sent. n. 1797/2005, n. 13280/2005, 13280/2005,

n. 10544/2006, n. 8202/2007, n. 23002/2009n. 10544/2006, n. 8202/2007, n. 23002/2009L’Amministrazione finanziaria può disconoscere le agevolazioni fiscali riservate alle cooperative a mutualità prevalente qualora, in base ad elementi certi, rilevi che la forma giuridica cooperativa funga, in realtà, da copertura ad una normale attività imprenditoriale

L’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, tesa a verificare la natura e le modalità di svolgimento della attività produttiva, non sarebbe condizionata dalla richiesta di “parere preventivo” agli Organi di vigilanza (art. 14, comma 4 del D.P.R. 601/73) - tenuti tra l’altro ad esprimersi esclusivamente in merito ai requisiti “soggettivi” di società cooperativa - qualora, accertata l’effettiva assenza dei presupposti oggettivi di prevalenza, sempre secondo l’orientamento della Cassazione, tale “parere preventivo” non si renderebbe affatto necessario (di diverso avviso il MEF/circolare 26 del 21.10.88 e risoluzione 232/E/1997)

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Corte di cassazione, sent. n. 8140/2011Corte di cassazione, sent. n. 8140/2011 Secondo il giudice di legittimità, poi, è sufficiente per il disconoscimento dei benefici fiscali che l’Amministrazione finanziaria accerti, in relazione allo specifico periodo d’imposta, l’insussistenza dei presupposti necessari a consentire di accertare nel concreto il rispetto dei principi civilistici di mutualità (la sentenza, nello specifico, riguarda una cooperativa di lavoro) Ciò che la Cassazione ravvisa nella mancanza e/o l’irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie secondo quanto disposto dall’art. 73 del TUIR e dagli artt. 13 e 14 del DPR 600/1973 (in particolare, il registro dei cespiti ammortizzabili, il registro Iva delle vendite, il registro delle retribuzioni) oppure nella omessa presentazione della dichiarazione annuale, “indice” di occultamento di redditi conseguiti nell’anno d’imposta oggetto di verifica. Infrazioni sostanziali che “vanificherebbero” il contenuto dell’art. 14, comma 2 del DPR 601/1973, per il quale i requisiti della mutualità si ritengono sussistenti qualora negli statuti siano espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell’art. 26 del D.L.vo C.P.S. 1577/1947, “e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall’approvazione degli statuti stessi”

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L’art. 10, comma 11, L. 23 luglio 2009, n. 99 attua, in pratica, quanto previsto dalla lettera i) dell’art. 7 della Legge 142/2001, che demandava al legislatore delegato il compito di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti tra diverse tipologie di controllo, per evitare che sulla natura mutualistica dell’ente cooperativo potessero esprimersi più autorità amministrative

Non vi sono dubbi sul fatto che la vigilanza “esclusiva” in materia di controlli amministrativi sul rispetto del diritto societario da parte degli enti cooperativi non escluda, automaticamente, il possibile intervento di altre Autorità che possono ben operare “in concorrenza” (dal loro punto di vista, “in esclusiva”) per le materie di specifica competenza: il diritto tributario, il diritto del lavoro, etc.

E’ evidente che la presenza di più Uffici pubblici competenti a vigilare sulle cooperative imponga un efficace coordinamento tra i medesimi, al fine di assicurare il «buon andamento» dell’amministrazione (art. 97, comma 1, Cost.)

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Nessuna sovrapposizione di ruoliNessuna sovrapposizione di ruoli

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Un esempio importante di tale coordinamento, non a caso non a caso successivo alla L. 99/2009,successivo alla L. 99/2009, è rappresentato dalla convenzione stipulata il 28 settembre 2010 tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle entrate, in materia di di verifica del rispetto dei requisiti di mutualità previsti dagli artt. 2511 e seguenti del codice civile e di accertamento delle condizioni di spettanza o meno delle agevolazioni fiscali previste dalle norme tributarie

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Anzitutto, la convenzione attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico la possibilità di avvalersi, per lo svolgimento della vigilanza, anche di personale dell’Agenzia delle Entrate (… in progressiva “sostituzione” del personale delle DPL …?) che dovrà conseguire una specifica abilitazione mediante appositi corsi di formazione promossi dal Ministero

Ai funzionari dell’Agenzia abilitati, e soltanto a questi, il Ministero potrà conferire l’incarico di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria delle società cooperative, finalizzata ad accertare i presupposti mutualistici per l’applicabilità delle agevolazioni fiscali

La convenzione attua quanto disposto dell’art. 7, comma 2, del D.L.vo 220/2002, che prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, per lo svolgimento dell’attività di revisione, possa avvalersi, oltreché di propri revisori, anche di personale dipendente di altre amministrazioni

Nessuna sovrapposizione di ruoliNessuna sovrapposizione di ruoli

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Ciò che, piuttosto, rappresenta la “novità” è che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’attività di controllo fiscale che le compete, potrà prevedere la partecipazione di propri funzionari in possesso dell’abilitazione rilasciata dal Ministero

Solo in caso di richiesta di intervento in sede di controllo fiscale, rivolta dall’Agenzia delle Entrate al Ministero, per l’accertamento dei presupposti di applicabilità delle agevolazioni fiscali, il Ministero (competente in via “esclusiva”) avrà l’obbligo di affidare l’incarico ad un funzionario dell’Agenzia appositamente abilitato

L’Agenzia, nella pratica, potrebbe così assolvere, in forma completamente “autonoma”, anche all’ “obbligatorio” parere preventivo previsto dall’art. 14, comma 3, del D.P.R. 601/73 (“I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'Amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro e gli altri organi di vigilanza”)

Nessuna sovrapposizione di ruoliNessuna sovrapposizione di ruoli

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In sintesi, ed è ciò che più conta, la convenzione coordina l’attività delle due Amministrazioni, riconoscendo, in caso di controllo fiscale, un ruolo “significativo” ai funzionari dell’Agenzia abilitati presso il Ministero dello Sviluppo Economico; nel rispetto, tuttavia, della competenza esclusiva del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di accertamento dei requisiti di mutualità (il Ministero affida l’incarico …)

L’accordo, senza dubbio, è da considerare positivamente se contribuirà concretamente a risolvere i problemi dovuti all’inerzia dell’autorità governativa in materia di vigilanza sulle non associate, rappresentando in tal senso un efficace strumento per la lotta al fenomeno della cooperazione spuria

Questo, d’altra parte, il senso del Protocollo sulla cooperazione, siglato il 10 Ottobre 2007 (in attuazione di quello sul welfare, sottoscritto tra governo e parti sociali il 23 luglio dello stesso anno) che sanciva, appunto, l’impegno del governo per l’adozione di provvedimenti atti ad assicurare l’applicazione dell’istituto della revisione cooperativa all’intero universo delle società cooperative, prevedendo altresì la necessità della revisione cooperativa per l’aggiudicazione di appalti pubblici

Nessuna sovrapposizione di ruoliNessuna sovrapposizione di ruoli

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La circolare Agenzia delle Entrate 21/E del La circolare Agenzia delle Entrate 21/E del 18.05.201118.05.2011L’Agenzia delle Entrate, proprio in tale contesto, ha reso noti gli

indirizzi operativi per l’attività di prevenzione e di contrasto all’evasione

In tema di società cooperative, infatti, il documento di prassi richiama la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, recitando testualmente: “nell’ambito del contrasto all’utilizzo abusivo dei regimi agevolativi, l’attività svolta nei confronti delle società cooperative deve essere eseguita con maggiore incisività rispetto al passato”

Tra i settori a maggior rischio di evasione e/o elusione sono indicati quelli dell’abitazione, della produzione e lavoro, dei servizi sanitari e sociali, delle pulizie e delle telecomunicazioni (…). Tra i profili di rischio: la persistenza di crediti IVA, di perdite che manifestino situazioni antieconomiche, ma anche l’incoerenza di indicatori gestionali, come il costo del lavoro rispetto ai ricavi di vendita (…)

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Il fatto che l’ “esclusiva” in materia di controlli amministrativi sul rispetto del diritto societario da parte degli enti cooperativi appartenga al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita per accertarne l’effettiva titolarità a beneficiare di trattamenti tributari “di favore”, ma che le risultanze di tale attività di verifica possano - eventualmente - contrastare con quelle ottenute dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale, induce alcune riflessioni di carattere pratico

Lo stesso Nucleo di Polizia Tributaria, almeno sulla base degli “indirizzi operativi” diramati attraverso la già citata circolare 1-2008, potrebbe ben esercitare attività di controllo nei confronti di società cooperative, allo scopo di verificare, in concreto, la sussistenza del carattere di “mutualità prevalente” indagando, pertanto, sui requisiti di legge necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse alla specifica natura giuridica di cooperativa

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Identità di revisore cooperativoIdentità di revisore cooperativo

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E se altra Amministrazione mettesse in discussione la sussistenza del “carattere mutualistico” di cooperativa, quantomeno in base ai risultati ottenuti con modalità operative dissimili da quelle generalmente osservate dall’incaricato di vigilanza … ?

Mi assumo, allora, la responsabilità “esclusiva” di “certificare”, con semplice presa d’atto, quanto “dichiarato” dalla società che, mediante apposita relazione annuale sul carattere mutualistico, “autocertifica” i propri requisiti mutualistici?; mi fido?

Una “revisione mutualistica” limitata alla sola verifica di presupposti di carattere formale può essere ritenuta sufficiente a giustificare la proposta di rilascio dell’attestazione di revisione che “titola” la cooperativa a beneficiare delle agevolazioni fiscali?

Nello spirito “assistenziale” che contraddistingue la vigilanza, anzi, non sarebbe invece opportuno iniziare ad ipotizzare un approccio metodologico “diverso”, in quanto a informazioni mutualistiche da , in quanto a informazioni mutualistiche da raccogliere e criteri di indagine da osservare?raccogliere e criteri di indagine da osservare?

Identità di revisore cooperativoIdentità di revisore cooperativo

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A maggior ragione, proprio nello spirito di assistenza e supporto ai A maggior ragione, proprio nello spirito di assistenza e supporto ai processi amministrativi e gestionali della cooperativa, si potrebbe processi amministrativi e gestionali della cooperativa, si potrebbe ravvisare la convenienza ad orientare opportunamente le verifiche ravvisare la convenienza ad orientare opportunamente le verifiche mutualistiche, per “testare” e, perché no, contribuire ad “affinare” la mutualistiche, per “testare” e, perché no, contribuire ad “affinare” la struttura “amministrativo-contabile” della società vigilata, anche in struttura “amministrativo-contabile” della società vigilata, anche in vista di vista di controlli sulla mutualità condotti - eventualmente - da soggetti “terzi” (… la cooperativa, poi, non potrebbe dire di non essere stata preventivamente informata ed adeguatamente preparata a tale, “remota”, possibilità …)

Identità di revisore cooperativoIdentità di revisore cooperativo

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Quale sarebbe, in definitiva, il “giusto” approccio metodologico da adottare? (il revisore è incaricato di pubblico servizio e, pur non esercitando i poteri tipici della funzione pubblica, svolge pur sempre una attività disciplinata nelle sue forme)

Fino a che punto sarebbe conveniente “insistere” nelle “indagini” sulla “natura mutualistica dell’ente”, senza correre il rischio di “invadere” il campo riservato ad altre Autorità? (il revisore “indaga” sugli aspetti di specifica competenza non disponendo, certamente, dei poteri tipici di polizia giudiziaria o tributaria)

Quale sarebbe il livello di approfondimento più utile ed opportuno? Quale sarebbe il livello di approfondimento più utile ed opportuno? (il revisore (il revisore ha facoltà di accedere alle sedi dell’ente cooperativo, di “convocare ed interrogare i soggetti coinvolti nell’attività”, di acquisire e trattenere la documentazione sociale)

Quali, in definitiva, i limiti metodologici “ragionevoli” per una Quali, in definitiva, i limiti metodologici “ragionevoli” per una indagine efficace? (il revisore indagine efficace? (il revisore assolve pur sempre i propri compiti nell’ ”interesse pubblico”)

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Come esplicitato dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico: “L’attività di vigilanza è volta a garantire la trasparenza nella gestione ed il corretto funzionamento amministrativo della cooperativa, oltre che ad assicurare che le società e gli enti che si definiscono "mutualistici", perseguano effettivamente tali finalità. E' inoltre preposta al monitoraggio della situazione economica e gestionale della cooperativa, con compiti di verifica nella corretta tenuta della contabilità e nella regolarità rispetto alle norme di legge e a quelle straordinarie. La competenza in materia di vigilanza e provvedimenti “sanzionatori” si esplica nel versante societario escludendo il profilo lavoristico e quello fiscale in senso stretto

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Identità di revisore cooperativoIdentità di revisore cooperativo

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E’ chiaro come, ad esempio, quanto disposto dall’art. 4, comma 1 E’ chiaro come, ad esempio, quanto disposto dall’art. 4, comma 1 lett. b del D.L.vo 220/2002, l’accertamento della «legittimazione lett. b del D.L.vo 220/2002, l’accertamento della «legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura» non deve essere interpretato nel senso di attribuire al altra natura» non deve essere interpretato nel senso di attribuire al revisore cooperativo il ruolo di Ispettore del fisco; lrevisore cooperativo il ruolo di Ispettore del fisco; la legge, infatti,infatti, non prevede esplicitamente che il Revisore provveda a controllare i calcoli delle imposte ed a segnalare eventuali errori riconducibili, per ipotesi, alla non corretta applicazione della normativa fiscale (art. 12 legge 904/77, art. 10-11-12 DPR 601/73, etc.)

Diverso il caso in cui il revisore - nell’esercizio delle proprie funzioni - rilevasse violazioni tributarie e contributive conseguenti ad applicazione indebita di agevolazioni previste dalla normativa tributaria, ravvisando la non sussistenza dei presupposti per la fruizione dei benefici fiscali, oppure avesse notizia di un reato avesse notizia di un reato tributario perseguibile d’ufficio (art. 331 c.p.p.)tributario perseguibile d’ufficio (art. 331 c.p.p.)

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Nonostante tutto sappiamo bene che, in sede di vigilanza, non sia infrequente riscontrare situazioni che rendono difficoltoso delimitare la reale “portata” della vigilanza ed ancora più complicato definire in anticipo l’insieme delle verifiche che, in assoluto, consentirebbero di accertare la “natura mutualistica dell’ente”, almeno secondo criteri operativi standardizzati e condivisi

Nell’ambito dell’oggetto della revisione cooperativa, così come Nell’ambito dell’oggetto della revisione cooperativa, così come definito dal D.L.vo 220/02, si ritiene che il revisore sia tenuto - nella definito dal D.L.vo 220/02, si ritiene che il revisore sia tenuto - nella generalità dei casi - a svolgere tutti quei controlli che, in base alle generalità dei casi - a svolgere tutti quei controlli che, in base alle proprie valutazioni ed proprie valutazioni ed agli orientamenti consolidati dalla prassi operativa, possano essere “univocamente” riconosciuti quali “ragionevolmente” connessi alla esigenza di garantire un adeguato “ragionevolmente” connessi alla esigenza di garantire un adeguato accertamento della effettiva condizione di “mutualità”accertamento della effettiva condizione di “mutualità”

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In tal senso sembra giustificabile “modulare” la “portata” delle In tal senso sembra giustificabile “modulare” la “portata” delle verifiche (variabile per verifiche (variabile per tipologia, estensione, quantità, durata …) al variare delle caratteristiche (attività esercitata, struttura attività esercitata, struttura organizzativa, dimensioni, …) organizzativa, dimensioni, …) della società vigilata, della situazione , della situazione nella quale versa (in liquidazione volontaria, inattiva …), delle nella quale versa (in liquidazione volontaria, inattiva …), delle condizioni previste dalla normativa (regimi derogatori, prevalenti “di condizioni previste dalla normativa (regimi derogatori, prevalenti “di diritto”…) o dalla vigilanza (ad es. II° annualità)diritto”…) o dalla vigilanza (ad es. II° annualità)

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Accertamento dei presupposti di democrazia interna:

Ogni socio cooperatore ha espresso un voto, indipendentemente Ogni socio cooperatore ha espresso un voto, indipendentemente dalla quota o dal numero delle azioni possedute?; esercita diritto di dalla quota o dal numero delle azioni possedute?; esercita diritto di voto chi è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni?voto chi è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni? Ai soci sovventori è complessivamente assegnato, al massimo, Ai soci sovventori è complessivamente assegnato, al massimo, un terzo dei voti spettanti a tutti i soci?; ai soci cooperatori persone un terzo dei voti spettanti a tutti i soci?; ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti al massimo cinque voti?giuridiche sono attribuiti al massimo cinque voti? Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall’atto per la validità delle deliberazioni sono determinate dall’atto costitutivo?costitutivo? Il Presidente dell’Assemblea ne verifica la regolarità della Il Presidente dell’Assemblea ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti … costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti … documenta i risultati delle votazioni?documenta i risultati delle votazioni? …… ……

Spunti di carattere operativoSpunti di carattere operativo

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Accertamento della reale consistenza della base sociale:

I requisiti dei soci sono coerenti con quanto previsto dall’atto costitutivo e rispetto alla attività svolta in concreto? (ad es.: coop. coop. agricola > visura camerale del socio s.s., s.r.l. o s.p.a. o agricola > visura camerale del socio s.s., s.r.l. o s.p.a. o dichiarazione volontaria che attesta il regime ai fini iva applicabile al socio; coop. sociale tipo B > documento che certifica la ; coop. sociale tipo B > documento che certifica la condizione di svantaggio; coop. sociale tipo A > diploma condizione di svantaggio; coop. sociale tipo A > diploma professionale OO.SS, etc.)professionale OO.SS, etc.); Le delibere di ammissione, documentate nel libro del CdA, sono legittime?; Risultano ammessi nella compagine sociale soggetti sprovvisti o carenti dei requisiti necessari?; Le procedure per l’ammissione, il recesso e l’esclusione del socio sono coerenti rispetto a quanto previsto nell’atto costitutivo?; ……

Spunti di carattere operativoSpunti di carattere operativo

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Accertamento della concreta partecipazione dei soci alla vita dell’impresa ed allo scambio mutualistico:

La frequenza delle assemblee è ritenuta congrua rispetto alle necessità richieste dalla attività esercitata, dalla struttura organizzativa, dalle dimensioni aziendali, da particolari situazioni di mercato?; L’oggetto delle convocazioni è sufficientemente comprensibile? (o gli argomenti, oggetto di discussione, ripetitivi …?); I verbali di assemblea sono impostati in modo sufficientemente chiaro ed esauriente, rispetto alla importanza degli argomenti oggetto di trattazione?; Il numero e l’identità dei soci presenti o rappresentati in assemblea è regolarmente “documentato”? (art. 2375 comma 1 c.c.); la lista dei presenti o rappresentati, completa di firme autografe, è allegata ai verbali di assemblea?; Coloro che hanno esercitato il voto ne avevano effettivamente diritto? (verifica, a campione, dei nominativi dei votanti, dei necessari requisiti, delle rispettive date di ammissione ed effettiva iscrizione a libro soci, successivamente alla relativa delibera del CdA …); ……

Spunti di carattere operativoSpunti di carattere operativo

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Accertamento della assenza o limitazione dello scopo di lucro: Accertamento della assenza o limitazione dello scopo di lucro:

Distribuzione surrettizia di riserve ai soci?; Distribuzione surrettizia di riserve ai soci?; Erogazione di dividendi in misura superiore ai limiti previsti dalla Erogazione di dividendi in misura superiore ai limiti previsti dalla legge?; legge?; Errata determinazione ed attribuzione dei ristorni?; Errata determinazione ed attribuzione dei ristorni?; Errata determinazione degli interessi corrisposti sui Errata determinazione degli interessi corrisposti sui prestiti restiti sociali?;sociali?; …… ……

Accertamento della mutualità nella cooperativa agricola di Accertamento della mutualità nella cooperativa agricola di conferimento. La vconferimento. La verifica del grado di prevalenza mutualistica, rispetto a quanto esposto in nota integrativa e comunicato tramite mod. C17, potrebbe prevedere lo svolgimento di controlli “incrociati” su base campionaria (per accertare chi, quando e quanto ha conferito):

Esame del libro soci, del registro dei conferimenti, delle schede contabili e/o dei prospetti extracontabili dalle quali, normalmente, risulta il mensile ed il progressivo cumulato dei prodotti conferiti da ogni socio. Esame delle delibere di determinazione dei conguagli (CdA) e di liquidazione (Assemblea);

Spunti di carattere operativoSpunti di carattere operativo

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Spunti di carattere operativoSpunti di carattere operativo Esame del libro giornale, del registro IVA acquisti (n° prot. … reg. del …), delle fatture di acquisto, delle matrici dell'assegno di liquidazione;

“Riconciliazione” delle identità dei soci, ai quali i valori di conferimento sono attribuiti, con quelle risultanti da libro soci (socio conferente iscritto a libro soci al n° …; domanda di ammissione del …; ammissione con verbale del CdA n° … del …; comunicazione di ammissione a socio del …);

……

Accertamento della mutualità nella cooperativa di produzione Accertamento della mutualità nella cooperativa di produzione lavoro. lavoro. La verifica del grado di prevalenza mutualistica, rispetto a quanto esposto in nota integrativa e comunicato tramite mod. C17, potrebbe prevedere il controllo del numero effettivo di soci lavoratori in forza alla società nell’esercizio oggetto di indagine, che consiste nella:

Individuazione delle caratteristiche dei soci (art. 2527 c.c.); Verifica della procedura seguita per l’ammissione, il recesso, l’esclusione dei soci (art. 2528 c.c.) ……

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La verifica della procedura di ammissione, a sua volta, presupporrebbe l’accertamento della:

Effettiva comunicazione all’interessato; Effettiva annotazione nel libro soci; Corretta instaurazione (contestuale o successiva) con il socio del rapporto di lavoro; Avvenuta sottoscrizione della lettera di assunzione; Avvenuta comunicazione al Centro per l’impiego; Avvenuta sottoscrizione per presa visione, da parte del socio lavoratore, del regolamento ex L. 142/2001; Avvenuta iscrizione del socio lavoratore nel LUL; ……

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Spunti di carattere operativoSpunti di carattere operativo

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… continua …

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