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INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ...........................................................................................................................................3

CAPO I – NORME GENERALI .....................................................................................................................................................3 ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..........................................................................................................................................3 ART. 2 - FINALITA’ ED EFFICACIA DELLE NORME ............................................................................................................................3 ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI ...................................................................................................................................................3 ART. 4 - CONTENUTI PRESCRITTIVI ................................................................................................................................................4 ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI ...........................................................................................................................................5

CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI .................................................................................................................5 ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI ............................................................................5

CAPO III – PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI .................................................................................................................6 ART. 7 – APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI ...........................................................................................6 ART. 8 - INDICI URBANISTICI ..........................................................................................................................................................7 ART. 9 - GRANDEZZE URBANISTICHE ED EDILIZIE ...........................................................................................................................7 ART. 10 - PARAMETRI ECOLOGICI...................................................................................................................................................7

CAPO IV – CRITERI PEREQUATIVI ..............................................................................................................................................7 ART. 11 - CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONI E PREMIALITA' .................................................................7

TITOLO II – SPAZIO RURALE .................................................................................................................................................... 10

CAPO I – DISCIPLINA DELLO SPAZIO RURALE .........................................................................................................................10 ART. 12 - DEFINIZIONE .................................................................................................................................................................10 ART. 13 – DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE ..............................................................................................................................11 ART. 14 – DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE POTENZIALMENTE TRASFORMABILI .....................................................................12 ART. 15 - DISCIPLINA DELLE AREE BOSCATE (TUTELA BOSCHIVA – BOSCHI) ........................................................................................12 ART. 16 – ATTIVITA’ ESTRATTIVE ..................................................................................................................................................14 ART. 17 – DISCIPLINA DELLE MODIFICAZIONI DEL SUOLO ...........................................................................................................14 ART. 18 – DISCIPLINA PER LE SERRE E MANUFATTI STAGIONALI ..................................................................................................15 ART. 19 - RECINZIONI NELLE ZONE AGRICOLE ..............................................................................................................................15

TITOLO III – BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - AMBITI DI TUTELA E DI

VINCOLO ................................................................................................................................................................................. 16

CAPO I – INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEGLI EDIFICI SPARSI ............................................................................................16 ART. 20 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEI BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO SPARSI NEL TERRITORIO .............16

CAPO II – CRINALI, CONI VISUALI, U.D.P. ................................................................................................................................17 ART. 21 - DISCIPLINA PER LA SALVAGUARDIA DEI CRINALI E DEI CONI VISUALI ............................................................................17 ART. 22 - DISCIPLINA GENERALE DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO ....................................................................................................18

CAPO III - RERU ......................................................................................................................................................................21 ART. 24 - DISCIPLINA DELLA RETE ECOLOGICA .............................................................................................................................21

CAPO IV – AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO - AMBIENTALE ..........................................................................................24 ART. 25 - AREE URBANE CONSOLIDATE (CLASSE 1 ART. 36 DEL PTCP) ..............................................................................................24 ART. 26 - AMBITI DELLA TUTELA FAUNISTICA: ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (CLASSE 2 ART. 36 DEL PTCP) ......................24 ART. 27 - PASCOLI (CLASSE 3 ART. 36 DEL PTCP) ...............................................................................................................................25 ART. 28 – AREE AD ELEVATA DIVERSITÀ FLORISTICO-VEGETAZIONALE (SOTTOCLASSE 4A ART. 36 DEL PTCP) .....................................25 ART. 29 - SITI NATURA 2000 (SOTTOCLASSE 4B ART. 36 DEL PTCP) .....................................................................................................26 ART. 30 - STRADE STORICHE E PANORAMICHE ............................................................................................................................ 27 ART. 31 - VINCOLO IDROGEOLOGICO ........................................................................................................................................... 27

CAPO V - AMBITI DELLA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (Zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004) ...................28 ART. 32 - AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D. LGS. 42/2004 ART. 136) ............................................................................28 ART. 33 – AMBITI FLUVIALI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA (D. LGS. 42/2004, ART. 142, C. 1, LETT. C) ................................28 ART. 34 - AREE INTERESSATE DA STRUTTURE ARCHEOLOGICHE O MATERIALI ANTICHI ......... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ART. 35 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI DEGLI USI CIVICI ..................................................................................................................31 ART. 36 - AMBITI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004: AMBITI MONTANI .................................31

TITOLO IV – SITUAZIONI INSEDIATIVE ..................................................................................................................................... 32

CAPO I – AMBITI URBANI .......................................................................................................................................................32 ART. 37 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI ............................................................................................................................................32

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ART. 38 - DESTINAZIONI PREVALENTI NEGLI AMBITI ...................................................................................................................33 ART. 39 - INSEDIAMENTI ESISTENTI CON VALORE STORICO ........................................................................................................33 ART. 40 – INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ESISTENTI .....................................................................................34 ART. 41 – NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ..........................................................................................35 ART. 42 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DIREZIONALI PER SERVIZI ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE .......................................36 ART. 43 – INSEDIAMENTI PER ATTREZZATURE E SERVIZI ..............................................................................................................36 ART. 44 – AREE PER LA SPIRITUALITA’ .......................................................................................................................................... 37 ART. 45 – PERCORSO DELLA SPIRITUALITÀ...................................................................................................................................38 ART. 46 – AVIOSUPERFICIE ..........................................................................................................................................................38

TITOLO V - INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE ........................................................................... 38

CAPO I – VIABILITA' E MOBILITA' ............................................................................................................................................38 ART. 47 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA VIARIO CARRABILE .......................................................................................................38

CAPO II – DOTAZIONE IMPIANTISTICA E INFRASTRUTTURE ...................................................................................................39 ART. 48 - DOTAZIONE IMPIANTISTICA .........................................................................................................................................39 ART. 49 – ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO CIMITERIALE ..............................................................................................................41 ART. 50 - ZONE PER INSEDIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CRITERI PER LA VULNERABILITÀ DEI SISTEMI URBANI -

DISPOSIZIONI GENERALI .............................................................................................................................................................41 ART. 51 - STRUTTURA URBANA MINIMA .....................................................................................................................................42

CAPO III – INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ELETTROMAGNETICO, ACUSTICO E LUMINOSO ................................................43 ART. 52 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ..................................................................................................................................43 ART. 53 - INQUINAMENTO ACUSTICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE...........................................43 ART. 54 - SISTEMA ARIA (INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO) - DISCIPLINA DELLE AREE SENSIBILI ......................................43 ART. 55 – DISCIPLINA DELLE FASCE DI RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI ................................................................................... 44 ART. 56 - INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO .............................................................................................45 ART. 57 – NORMA FINALE 46

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Cascia è conforme alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico del territorio e materie correlate”, vigente al momento della redazione dello stesso.

ART. 2 - FINALITA’ ED EFFICACIA DELLE NORME

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, unitamente agli elaborati grafici della Parte Strutturale del PRG, regolano la tutela e la valorizzazione del territorio, le trasformazioni urbanistiche, la realizzazione di servizi ed infrastrutture, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. Esse hanno efficacia prevalente su altri regolamenti comunali in materia urbanistica ed edilizia; sono comunque soggette ad eventuali modificazioni derivanti dall’emanazione di normative sovraordinate di immediata applicazione.

ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI

1. La Parte Strutturale del PRG si compone dei seguenti elaborati: • Relazione illustrativa;

• Norme Tecniche di Attuazione;

• Schede relative al Censimento edifici sparsi nel territorio agricolo art. 89 c. 4 L.R. 1/2015;

• Tav. 1A/1B Zoning Di Piano;

• Tav. 2A/2B Rete Ecologica Regione Umbria e Ambiti delle Risorse Naturalistico Ambientali

Faunistiche;

• Tav. 3 Struttura Urbana Minima (SUM) e Piano Comunale dei Servizi (PCS);

• Tav. 4A/4B Sistemi Paesaggistici e Sistema dei Vincoli Ambientali;

• Tav. 5A/5B Sistemi Vincoli Paesaggistici e Censimento Edifici Art. 89, c. 4, L.R. 1/2015;

• Carta Geologica (Tavole G1 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6);

• Carta Geomorfologica (Tavole G2 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6);

• Carta della predisposizione al dissesto (Tavole G3 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6);

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• Carta della pericolosità sismica (Tavole G4 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6);

• Carta Idrogeologica (Tavole G5 Nn. 1,2,3,4,5 E 6);

• Carta della vulnerabilità degli acquiferi (Tavole G6 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6);

• Carta della pericolosità Idraulica (Tavole G7 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6);

• Carta dello Zoning Geologico Tecnico (Tavole G8 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6);

• Relazione Geologica e Idraulica;

• Relazione di Studio sulla Valutazione del Rischio Idraulico dei piccoli Invasi Collinari;

• Relazione Idrologica-Idraulica del Fosso di Paccione;

• Relazione Idrologica-Idraulica del Fosso di Mechiglio;

• Relazione Idrologica-Idraulica del Fosso di S. Anatolia;

• Relazione Idrologica-Idraulica del Fosso di S. Trinità;

• Rapporto ambientale di VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

• Sintesi non tecnica di VAS;

• Relazione per V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale).

ART. 4 - CONTENUTI PRESCRITTIVI 1. Il PRG Parte Strutturale interessa l’intero territorio comunale.

2. Esso, in particolare identifica, mediante individuazione fondiaria:

• gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e che assicurano il rispetto della biodiversità;

• le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati;

• le aree agricole e le aree boscate;

• gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico – culturale di cui all'art. 96 della L.R. 1/2015 nonché gli insediamenti esistenti non aventi tale caratteristiche;

• le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità e la rete viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti di alta tensione e gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e radiodiffusione esistenti situati il Loc. Monte Pozzoni.

• fissa gli indirizzi per la formazione del PRG parte operativa (PRG PO).

3. Ferma restando l'efficacia a tempo indeterminato del PRG, i contenuti e le previsioni del PRG parte strutturale sono commisurati ad un periodo decennale.

4. Nella formazione della parte operativa del PRG dovranno essere rispettati i contenuti normativi e cartografici stabiliti dal PRG parte strutturale. Qualora i contenuti del PRG parte operativa siano

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difformi dal PRG parte strutturale quest' ultimo prevale.

ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI

1. La specificazione dei contenuti e delle prescrizioni del PRG parte strutturale è effettuata mediante la disciplina dettata dal PRG parte operativa. L'attuazione delle previsioni del PRG avviene mediante:

• intervento diretto: intervento che non necessita di titolo abilitativo e quello per il quale è richiesto il solo titolo abilitativo (Segnalazione certificata inizio attività – Permesso di costruire);

• intervento diretto condizionato: intervento diretto di cui al punto precedente subordinato alla stipula di rapporti convenzionali;

• intervento indiretto: intervento la cui attuazione è subordinata alla formazione di Piani Attuativi.

2. Il PRG PO può individuare gli ambiti del territorio urbanizzato entro i quali le previsioni del PRG Parte strutturale si attuano tramite Programma urbanistico, con i contenuti, le finalità e le modalità previste all’art. 72 della L.R. 1/2015.

3. I contenuti e gli indirizzi del PRG parte strutturale si attuano anche mediante piani di settore per specifiche materie oggetto di approfondimenti particolari (Piano del verde e della forestazione urbana, Piano del traffico, ecc.).

CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI

ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI

1. Le dotazioni territoriali e funzionali, ai sensi del Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n. 2, vengono dimensionate nel PRG parte strutturale ed individuate nel PRG parte operativa, secondo una popolazione di circa 8.300 abitanti calcolata sulla base del rapporto tra il volume residenziale esistente e la popolazione attuale risultato pari a 50 mq/ab., esse vengono quantificate come segue:

Dotazioni territoriali e funzionali al servizio degli insediamenti residenziali

ART.85 Reg. Reg. 2/2015

Dotazioni previste (mq/ab) Dotazioni richieste (mq/ab)

A Istruzione – scuola materna e dell’obbligo

4 4

B Attrezzature di interesse comune

4 4

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C Spazi pubblici attrezzati a verde per il gioco e lo sport e urbanizzazione primaria

5

5

D Parcheggi e spazi per la raccolta differenziata e per le fermate del trasporto pubblico locale

5

5

Totale 18 18

Dotazioni territoriali e funzionali di interesse comunale e sovra comunale

CAPO III – PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI

ART. 7 – APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI

1.Il P.R.G. esplicita la propria disciplina attraverso parametri urbanistici, edilizi ed ecologici, definiti dal Regolamento comunale per l’attività edilizia e dalle relative norme vigenti in materia.

2. I parametri urbanistici ed ecologici trovano applicazione negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti da trasformare e completare, nei nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, negli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi di completamento e di nuova previsione, negli insediamenti per attrezzature e servizi, così come specificato nel PRG parte

ART. 84 Reg. Reg. 2/2015

Dotazioni previste (mq/ab) Dotazioni richieste (mq/ab)

A Attrezzature per la salute e l’assistenza

25 mq/ab

(Come esplicitato in Relazione illustrativa e relativamente ai Bacini di utenza del PRG PS)

35

B Verde pubblico in parchi urbani e territoriali

C Attrezzature per lo sport e le attività culturali

D Grandi infrastrutture per il parcheggio

E Infrastrutture tecnologiche

F Istruzione superiore

G Infrastrutture di protezione civile

H Aree finalizzate a tutelare e riqualificare il patrimonio storico-ambientale

Totale 25 35

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operativa.

ART. 8 - INDICI URBANISTICI

1. Gli indici e le grandezze urbanistiche trovano la loro disciplina all’interno del PRG PO e all’interno del Regolamento Comunale per l’Attività Edilizia, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”.

ART. 9 - GRANDEZZE URBANISTICHE ED EDILIZIE

1. Ai fini della definizione delle grandezze urbanistiche ed edilizie si fa riferimento al Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”, dove vengono definiti i criteri di calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione.

ART. 10 - PARAMETRI ECOLOGICI

1. Ai fini della definizione dei parametri ecologici si fa riferimento Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”.

CAPO IV – CRITERI PEREQUATIVI

ART. 11 - CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONI E PREMIALITA' 1. Il PRG assume l’obiettivo di promuovere forme di perequazione, premialità e compensazione tra i proprietari delle aree interessate da previsioni di trasformazione, ai fini del perseguimento di un’equa distribuzione dei diritti edificatori. Tutte le zone insediabili in cui si articola il PRG sono idonee a generare quantità edificatorie per perequazione, premialità e compensazione, in linea con i principi e nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 1/2015, Titolo II, Capo V, e l’attuazione avviene secondo le modalità dettagliate nel PRG Parte operativa in base al disposto dall’art. 40 c. 2 L.R. 1/2015. Laddove tale istituto non possa essere applicato a causa della necessità di conseguire obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme di compensazione, in base alle quali i diritti edificatori non goduti possono essere compensati mediante il trasferimento in altre aree edificabili secondo il principio di equivalenza dei valori immobiliari e sulla base delle modalità fissate dal PRG Parte operativa. 2. La perequazione urbanistica si applica alle aree interessate da interventi di trasformazione urbanistica (Ambiti per nuovi insediamenti, di sostituzione, da riqualificare e aree destinate alla

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realizzazione di attrezzature di interesse collettivo) secondo il principio per il quale i proprietari, indipendentemente dalle specifiche destinazioni assegnate alle singole aree, partecipano, in misura proporzionale alle proprietà possedute, sia alla capacità edificatoria riconosciuta dal PRG PO sia agli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana. Essa si realizza mediante attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un’equa distribuzione dei costi e dei benefici prodotti dalla pianificazione e ad assicurare al Comune le aree per dotazioni territoriali e funzionali senza ricorso all’esproprio. L’individuazione delle aree discende dal complessivo progetto del PRG PS, e coniuga l’esigenza di realizzare un esteso patrimonio di aree pubbliche destinate alla fruizione collettiva con quella di mettere in atto una significativa politica di nuova offerta di edilizia sociale. 3. La premialità è finalizzata ad incentivare l'assunzione, da parte dei soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento oltre a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi volti a migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali. 4. La compensazione consiste nell’attribuzione da parte del Comune di quantità edificatorie a proprietari di immobili, a fronte di impegni onerosi di natura edilizia, urbanistica o ambientale non imposti dalle disposizioni legislative, ovvero in sostituzione del pagamento di oneri conseguenti ad atti restrittivi dei diritti reali disposti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, previste dal PRG. Sono quantità edificatorie derivanti da compensazione quelle previste dal comma 2 dell’art. 39 della L.R. 1/2015. 5. In ragione delle caratteristiche fattuali e di diritto, il PRG PS riconosce a tutte le zone a insediamenti, nel rispetto dei limiti previsti ai commi 2 e 3 dell’art. 36 L.R. 1/2015, una capacità edificatoria che si articola in due componenti: l’indice perequativo e l’indice pubblico. L’indice perequativo genera diritti edificatori destinati al libero mercato e, in parte, all’edilizia sociale di iniziativa privata. L’indice pubblico genera diritti edificatori riservati all’Amministrazione comunale per la promozione di interventi di edilizia residenziale sociale pubblica. Detti indici saranno esplicitati nel PRG Parte operativa per quanto previsto dall’art. 40 c. 2 L.R. 1/2015. 6. I diritti edificatori riconosciuti con l’indice perequativo a un’area possono essere oggetto di trasferimento in altra area, qualora l’Amministrazione intenda acquisire la prima come dotazione territoriale. Alle aree che ricevono i diritti edificatori trasferiti, il PRG PS riconosce una possibilità edificatoria composta, oltre che dall’indice perequativo e dall’indice pubblico, anche da componenti di carattere premiale, perseguendo gli obiettivi di cui al comma 2 art. 38 L.R. 1/2015. Anche i diritti edificatori derivanti dall’indice pubblico, finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale pubblica, possono essere oggetto di trasferimento allo scopo di garantire le condizioni di sostenibilità tecnica, economica e gestionale degli interventi.

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7. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico e di qualità del PRG PS, il PRG PO assoggetterà le aree di trasformazione urbanistica alla seguente ripartizione: - un’area privata, articolata in una porzione destinata alla concentrazione della capacità edificatoria riconosciuta dal PRG PO e una porzione permeabile o di verde pubblico per garantire la qualità ecologico-ambientale dei nuovi interventi; - un’area destinata alle dotazioni territoriali, comprensiva della quota dovuta per legge come standard urbanistico, i suoli costituenti la quale vengono ceduti all’Amministrazione comunale a titolo gratuito. Essa comprende anche i suoli destinati a interventi di edilizia residenziale sociale. 8. La contribuzione alle dotazioni territoriali avviene di norma nella forma della cessione di suoli (perequazione fondiaria). È demandata al PRG PO la facoltà di specificare possibili modalità alternative di contribuzione alle dotazioni territoriali da parte dei soggetti attuatori. In particolare, la contribuzione sotto forma di suoli potrà essere integrata o sostituita dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana (perequazione integrata). È altresì facoltà dell’Amministrazione comunale, effettuate le opportune valutazioni in sede di PRG PO, trasformare le capacità edificatorie destinate all’edilizia sociale privata in edilizia di libero mercato. A fronte di tale eventuale cambiamento di destinazione dei diritti edificatori, al soggetto attuatore verrà richiesta una contribuzione alle dotazioni territoriali in termini di suoli, opere o servizi, con particolare riferimento agli obiettivi fissati per le situazioni urbane interessate. 9. Per assicurare il principio di equità tra i titolari della proprietà e di collaborazione con la Pubblica Amministrazione in attuazione delle scelte di pianificazione, il PRG Parte strutturale riconosce la possibilità della cessione al Comune senza condizioni, oneri o indennizzi della parte dell’area del comparto, da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, opere di urbanizzazione in genere, aree per favorire l’edilizia residenziale sociale; tale cessione è perequata consentendo che l’equivalente SUC realizzabile in applicazione dell’Iut, venga trasferita nella restante parte dell’area. 10. Il PRG Parte operativa, in applicazione dei commi precedenti e di quanto previsto dalla L.R. 1/2015, può agire sui valori degli indici di edificabilità in termini di premialità e/o ai fini compensativi. 11. L’eventuale attuazione delle condizioni di cui ai commi precedenti è garantita da una convenzione sottoscritta tra i titolari della proprietà e l’Amministrazione comunale; a tal fine il PRG Parte operativa definisce gli schemi convenzionali necessari per l'applicazione della procedura di perequazione urbanistica. 12. Il PRG Parte operativa può, per i comparti di attuazione, definire schede progetto aventi valore di indirizzo per l’attuazione diretta ovvero per la formazione dei piani attuativi, composte da elementi normativi e schemi grafici relativamente alle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, opere di urbanizzazione in genere, aree per favorire l’edilizia residenziale sociale ed aree edificabili nonché alle tipologie edilizie, agli allineamenti, alle superfici coperte,

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agli spazi liberi, alla sagoma di massimo ingombro. 13. Il PRG Parte operativa può riconoscere specifiche condizioni premiali a favore dei titolari della proprietà che si impegnano ad attuare le seguenti azioni, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 1/2015:

• ripristinare, realizzare e riqualificare spazi, infrastrutture e attrezzature pubbliche o di uso pubblico;

• eliminare i detrattori ambientali e paesaggistici;

• favorire lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo delle risorse naturali ed energetiche;

• favorire l’edilizia sociale;

• realizzare interventi finalizzati a garantire l’efficienza in caso di eventi sismici e ridurre la vulnerabilità sismica urbana.

14. In applicazione di quanto previsto in materia di compensazione dalla L.R. 1/2015, il PRG Parte operativa può prevedere l’utilizzazione delle quantità edificatorie derivanti da compensazione in base al disposto del comma 2 art. 40 L.R. 1/2015. 15. Le quantità edificatorie attribuite attraverso l'applicazione degli strumenti di cui sopra sono iscritte nel “Registro delle quantità edificatorie” per quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 1/2015. I valori delle compensazioni e delle premialità vengono definiti sulla base di perizie tecnico -estimative e sono deliberate dal Comune nel rispetto di quanto disposto dall’art. 46 L.R. 1/2015. 16. Le premialità e le compensazioni conseguenti all’applicazione della presente norma, in termini di aree e di quantità edificatorie, possono incrementare le previsioni del PRG di non oltre il trenta per cento di quanto consentito dall’art. 95 c. 3 L.R. 1/2015.

TITOLO II – SPAZIO RURALE

CAPO I – DISCIPLINA DELLO SPAZIO RURALE

ART. 12 - DEFINIZIONE

1. Lo spazio rurale è la parte di territorio caratterizzata da insediamenti sparsi, ove viene svolta principalmente l’attività agro-silvo-pastorale e che è esterna agli ambiti urbani così come sono stati delimitati nella carta di zoning di Piano.

A livello cartografico, lo spazio rurale, in funzione delle proprie caratteristiche, è suddiviso nelle seguenti aree:

• Aree agricole;

• Aree agricole potenzialmente trasformabili;

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• Aree boscate (Boschi PRG – Tutela boschiva).

ART. 13 – DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE 1. All’interno delle aree agricole sono consentite, oltre alla residenza, tutte le attività di coltivazione del fondo e di allevamento di animali, nonché le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, privilegiando, ove possibile, quelle rispettose dell’ambiente agrario tradizionale e finalizzate alla produzione dei prodotti tipici. 2. Nel territorio agricolo sono inoltre ammesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento, le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale. Nelle aree agricole si applica quanto disposto al presente Titolo II nel rispetto e fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.R. 1/2015 “Testo Unico governo del territorio e materie correlate”. 3. La realizzazione di nuovi edifici destinati alla residenza o per le attività produttive agricole e la realizzazione di strutture e impianti per le finalità precedentemente elencate, dovrà avvenire nel rispetto dei parametri stabiliti dall’art. 90 L.R. 1/2015 e dalla normativa di settore. I nuovi edifici di cui al presente comma sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della Suc prevista dall’intervento. Il calcolo per la realizzazione degli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all’applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la Suc sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell’impresa agricola. L’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell’impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui e/o ricadenti in comuni confinanti della Provincia di Perugia. In quest’ultima ipotesi tale applicazione è consentita previa comunicazione ai comuni interessati. Ai fini dell’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo, esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al Comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d’uso. 4. Gli interventi relativi agli edifici esistenti sono quelli previsti dall’art. 91 della L.R. 1/2015 “Testo

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Unico governo del territorio e materie correlate”.

5. Le attività ricettive di tipo agrituristico ed extralberghiero sono ammesse in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia. Per le attività extralberghiere dovranno essere garantite le dotazioni territoriali e funzionali nel rispetto dei minimi fissati dal Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2. E’ consentita la realizzazione nell’area di pertinenza dei fabbricati interessati dall’attività di cui sopra la realizzazione di attrezzature non coperte per lo sport ed il tempo libero, nei limiti stabiliti dal Regolamento Regionale 2/2015.

6. E’ consentita la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative pertinenziali alle abitazioni o alle attività di servizi e agrituristiche, nei limiti stabiliti dal Regolamento Regionale 2/2015.

7. Tutti gli interventi di modificazione, di trasformazione e di infrastrutturazione aventi valenza paesaggistica dovranno comunque tendere alla tutela, alla valorizzazione ed al recupero ambientale del paesaggio agrario in tutte le sue articolazioni ed i necessari progetti, qualora non espressamente prescritto dalle norme seguenti, dovranno tenere conto dei criteri contenuti nell'Allegato A al PTCP “Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano Paesaggistico”.

8. Nello spazio rurale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 1/2015, è altresì consentita:

• la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, compresa la rete escursionistica, tenendo conto della disciplina delle singole zone interessate e della compatibilità ambientale e paesaggistica in relazione alle singole unità di paesaggio;

• la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, per l’irrigazione e di opere pertinenziali;

• la realizzazione di strutture per l’esercizio dell’attività venatoria nei limiti di quanto consentito dall’art. 89 della L.R. 1/2015. 9. Tutti gli interventi ammessi nello spazio rurale di cui sopra, sono assoggettati alla disciplina delle Unità di Paesaggio di cui al successivo art. 22, nonché alla disciplina per la salvaguardia dei crinali e dei coni visuali di cui al successivo art. 21.

ART. 14 – DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE POTENZIALMENTE TRASFORMABILI

1. Le Aree agricole potenzialmente trasformabili di cui all’elaborato 1 “Zoning di Piano”, sono riconducibili alle zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti come definite all’art. 21, comma 2 lettera g) della LR 1/2015, individuate in continuità con l’insediamento esistente, per le quali il PRG-PO potrà prevedere la relativa disciplina urbanistica nel rispetto comunque dell'indice di utilizzazione fondiaria compreso tra 0,15/0,35 mq/mq e nel rispetto del dimensionamento del PRG Parte strutturale. ART. 15 - DISCIPLINA DELLE AREE BOSCATE (Tutela boschiva – Boschi)

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1. Sono le aree agricole coperte da bosco vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, articolo 142, comma 1, lett. g), delimitate fondiariamente dal PRG Parte strutturale ove gli interventi consentiti sono quelli necessari per la coltivazione del bosco. 2. Per le aree boscate ricadenti nello spazio rurale è prevista una fascia di transizione pari a metri venti in cui l’attività edilizia è limitata ai soli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto di quanto previsto all’art. 85 c. 4 L.R. 1/2015. Per le aree boscate a confine con gli ambiti insediati la fascia di transizione è pari a metri cinque. 3. Salvo più restrittivi vincoli, per tali aree, nel rispetto della disciplina delle Unità di Paesaggio in cui ricadono, è ammessa:

• la realizzazione di impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco, o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo;

• la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce taglia fuoco;

• le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) finalizzate al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;

• gli interventi sul patrimonio edilizio esistente come disposto dall’art. 85 c. 4 L.R. 1/2015, da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo. Tutte le opere di sistemazione con valenza paesaggistica dovranno essere conformate ai criteri contenuti nell'Allegato A al PTCP “Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico”.

4. In dette aree è stabilito il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 dell’art. 85 L.R. 1/2015, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, è vietato:

• il prelievo non regolamentato di biomassa;

• la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;

• la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;

• l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;

• la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria.

5. Le aree boscate non sono computabili ai fini dell’applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall’art. 90 L.R. 1/2015.

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6. La destinazione ad area boscata, come riportata nella Tavola 5/A-5/B – Boschi PRG, Tutela boschiva – lettera g) c. 1 art. 142 D. Lgs. 42/2004 - risulta prevalente sulle altre eventuali destinazioni urbanistiche previgenti fino al definitivo accertamento negativo (non presenza di bosco) della Comunità Montana, ai sensi della DGR 1098/2005. Gli scostamenti dovranno, preventivamente a qualsiasi intervento, essere certificati dalla Comunità Montana ai sensi della D.G.R. 1098/2005. La rimozione del vincolo che accerta la non presenza di aree boscate sarà oggetto di variante ai sensi della lettera g) comma 4 art. 32 L.R. 1/2015. 7. Ai fini della presente normativa, il PRG Parte strutturale intende quali “soprassuoli percorsi dal fuoco” le aree boscate che siano state parzialmente o totalmente distrutti da incendi; dette aree sono individuate e censite dal catasto delle aree percorse dal fuoco, annualmente aggiornato a seguito del manifestarsi degli eventi. In queste aree, e in quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da alluvioni o frane, comunque nel rispetto di quanto previsto all’art. 85 della L.R. 1/2015 e all’art. 10 della L. 353/2000, è vietata: - per quindici anni una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio; - per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio, secondo quanto previsto dalla L. 353/2000; - per cinque anni le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo i casi di specifica autorizzazione. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

ART. 16 – ATTIVITA’ ESTRATTIVE 1. Le attività di coltivazione di cava si esercitano nel rispetto di quanto disposto con la L.R. 2/2000 e ss. mm. e ii. e relativo R.R. 3/2005 e ss. m. e ii., nonché di quanto previsto dal P.R.A.E.

ART. 17 – DISCIPLINA DELLE MODIFICAZIONI DEL SUOLO 1. Il trattamento del suolo dovrà rendere evidente il disegno originario degli spazi aperti di stretta pertinenza agli edifici, evitando la messa a dimora di nuovi impianti vegetazionali, di alterare forme e perimetrazioni con particolare riferimento alle vie di accesso, ad eventuali giardini e parchi. Alle specie già presenti dovranno appartenere alberature ed elementi del corredo vegetazionale inseriti ex novo. Dovrà essere prevista la conservazione di eventuali manufatti in pietra delle pertinenze (pozzo, vasca, sedili, manufatti decorativi, muri e terrazzamenti). Le nuove pavimentazioni esterne dovranno essere in materiale compatibile con il territorio agricolo, con il contesto e con l’uso a cui sono destinate. Non è ammesso l'uso di superfici asfaltate; l'eventuale inserimento di area a parcheggio dovrà avere suolo permeabile o semipermeabile ad elementi inseriti.

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2. Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione di specifici interventi e potranno essere realizzati con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dalla relativa normativa di settore. Per la gestione dei materiali da scavo si fa riferimento alle vigenti norme nazionali. 3. Non rientrano tra gli interventi suddetti le lavorazioni del terreno e le opere di scavo e rinterro finalizzate alle attività agricole con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori del fondo interessato dagli interventi o dei terreni dell’impresa agricola, da effettuare comunque nel rispetto dell’assetto morfologico e paesaggistico locale. 4. Qualora l'area sia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 o nell’ambito di strutture censite, gli interventi che comportano modificazioni del suolo dovranno essere attuati nel rispetto del contenuto del decreto di vincolo o delle norme di riferimento, comunque salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità caratterizzano il paesaggio e l'ambiente circostante.

ART. 18 – DISCIPLINA PER LE SERRE E MANUFATTI STAGIONALI

1. Nelle aree agricole, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regionali, è consentita la realizzazione di serre e tunnel stagionali che non comportano trasformazione permanente del suolo (di cui alla D.G.R. 13 luglio 2015 n. 851) e non costituiscono superficie utile coperta realizzati con strutture leggere a carattere precario, di materiale metallico, plastico o legno facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse. Il rivestimento può essere effettuato con tendaggi plastici trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti. 2. Le serre, qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono SUC. La realizzazione di nuovi edifici di cui al comma 2 dell’art. 90 L.R. 1/2015 è subordinata alla condizione che l’impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate.

ART. 19 - RECINZIONI NELLE ZONE AGRICOLE 1. Nelle zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore, o per motivi di sicurezza, nonché a protezione di attrezzature o impianti per animali, così come stabilito all’art. 89 comma 2 della L.R. 1/2015. Gli interventi attuabili sono disciplinati dall’art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2015 e realizzate, se ricorrono, con le modalità del successivo art. 24.

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TITOLO III – BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE - AMBITI DI TUTELA E DI VINCOLO

CAPO I – INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEGLI EDIFICI SPARSI

ART. 20 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEI BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO SPARSI NEL TERRITORIO

1. Il PRG PS individua gli Edifici sparsi di interesse storico, architettonico, culturale di cui al Censimento redatto ai sensi dell’art. 89, comma 4, LR 1/2015, riportandone l’individuazione nella Tav. 5A/5B. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente, sono individuate con apposita schedatura le classificazioni degli edifici oggetto di censimento, individuati nel modo seguente:

� Beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale di categoria “A”

� Beni immobili di interesse culturale di categoria “B”

� Beni immobili non di interesse storico, architettonico e culturale di categoria “C” .

3. Rientrano nella categoria “A” gli edifici aventi le caratteristiche di cui all’art. 3 comma 2 lett. d) dell’allegato A alla D.G.R. 420/2007 come aggiornato con D.G.R. n. 852 del 13 luglio 2015), anche se non puntualmente censiti, che per quanto tali si differenziano dal tessuto edilizio ordinario e ricorrente per qualità storico-artistiche, particolari caratteristiche tecniche, costruttive o tipologiche, specifiche funzioni e destinazioni d'uso. Sono tali, ad esempio, le chiese, i santuari, le abbazie ed i conventi, le rocche e i castelli, le torri, le recinzioni e le pavimentazioni, le fontane, gli acquedotti ed i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti. Sono ricompresi, altresì, piccoli manufatti quali edicole votive ed i segni della religiosità locale, pozzi, cisterne, forni, pietre miliari ed altri simili. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del medesimo. Sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia interna comprensiva del cambio di destinazione d’uso. Non sono ammissibili ampliamenti. La classificazione è compiuta ed asseverata dal progettista facendo riferimento al manufatto o all’edificio o unità edilizia, oggetto di intervento ed in rapporto all’intero contesto storico-urbanistico o naturalistico-ambientale nel quale esso è inserito. In particolare per “l’edilizia tradizionale prevalentemente integra” dovranno essere individuate le unità edilizie definitesi tali in epoca storica, siano esse originarie o frutto di successive ristrutturazioni unitarie comunque anteriori all’ultima guerra mondiale, escludendo le condizioni di fatto dovute a modifiche, accorpamenti, frazionamenti, e interventi in genere d’origine recente.

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4. Rientrano nella categoria “B” gli edifici aventi le caratteristiche di cui all’art 3 comma 2 lett. a),b),e) dell’allegato A alla D.G.R. 420/2007 come aggiornato con D.G.R. n. 852 del 13 luglio 2015 . Sono consentite le tipologie d’intervento così come riportate nelle schede del censimento di classificazione dell’immobile. Gli interventi dovranno essere sempre realizzati nel rispetto del progetto originario e del contesto ove risulta inserito l’immobile con l’obbligo della conservazione degli elementi tipologici, costruttivi, architettonici e decorativi riconosciuti e propri dell’edilizia tradizionale secondo quanto stabilito al precedente art. 13 commi 4 e 7. 5. Rientrano nella categoria “C” gli edifici aventi le caratteristiche di cui all’art .3 comma 2 lett. c) dell’allegato A alla D.G.R. 420/2007 come aggiornato con D.G.R. n. 852 del 13 luglio 2015 . Sono consentite le tipologie d’intervento così come riportate nelle schede del censimento di classificazione dell’immobile. Gli interventi dovranno essere sempre realizzati nel rispetto del progetto originario e del contesto ove risulta inserito l’immobile prestando attenzione al recupero e al miglioramento delle caratteristiche proprie dell’edilizia tradizionale 6. A carattere generale, tutte le aree, i nuclei, i complessi ed i singoli edifici, perimetrati e inclusi nelle schede:"Censimento beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale” e per i quali sia riconosciuta la valenza di cui alla categoria “A” e “B”, dovranno essere progettati osservando le categorie di intervento, le destinazioni d'uso, le prescrizioni e gli indirizzi previsti nella D.G.R. 852/2015. Gli interventi consentiti dovranno tenere conto del rapporto esistente tra l’edificio e il sito naturale circostante che quindi definisce l’ambito d’intervento al fine di restituire un'immagine architettonica unitaria all'intero aggregato e rispettare le caratteristiche originarie. Le prescrizioni specifiche riferite ad ogni singola scheda prevalgono sulle prescrizioni generali facendo salvo quanto previsto dalla DGR 852/2015. 7. In caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, l’intervento dovrà prevedere che la demolizione dell’edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione. In caso contrario non sarà possibile procedere all’intervento edificatorio con automatica inefficacia del titolo abilitativo. 8. Ai fini della corretta individuazione dei singoli interventi sui fabbricati in applicazione del presente Titolo, si rinvia all’art. 7, comma 1 lettera m) e all’art. 88, comma 1, lettera c) della L.R. 1/2015 e all’art. 22 del R.R. 2/2015.

CAPO II – CRINALI, CONI VISUALI, U.D.P.

Art. 21 - DISCIPLINA PER LA SALVAGUARDIA DEI CRINALI E DEI CONI VISUALI

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1. La disciplina per la salvaguardia dei crinali ha per oggetto la regolamentazione degli interventi al fine di rendere le trasformazioni ammissibili compatibili e congruenti con l’assetto morfologico del territorio comunale. Il PRG Parte strutturale, individua i crinali da assoggettare alla tutela nell’elaborato 4A/4B “Sistemi paesaggistici e sistema dei vincoli ambientali”, per i quali dovrà essere osservata una fascia di rispetto con ampiezza di 30 m per lato dall’asse del crinale. Tale fascia non viene individuata in caso di ambiti già urbanizzati. 2. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è preclusa ogni attività di modificazione del territorio e dell’ambiente ad esclusione dei tagli colturali dei boschi e dell’attività silvopastorale, è vietata la realizzazione di nuovi edifici, le costruzioni non amovibili, la realizzazione di discariche e depositi, l’installazione di antenne, la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali. 3. In dette fasce è consentita:

• l'attività agricola silvo - pastorale;

• la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;

• l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;

• la manutenzione delle sedi stradali;

• interventi sul patrimonio edilizio esistente di MO, MS, OI , RC, RE come definiti dall’art. 91 della L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015, che non ostacolino la visuale.

4. L’elaborato 4A/AB del PRG Parte strutturale “Sistemi paesaggistici e Sistema dei vincoli Ambientali” riporta i coni visuali oggetto di tutela. All’interno dei coni visuali sono consentiti esclusivamente gli interventi che non alterino le caratteristiche peculiari del luogo, la sua immagine paesaggistica e la prospettiva panoramica. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio e di modifica dell’ambiente panoramico, con eccezione della MO, MS, OI, RC, RE come definiti dall’art. 91 della L.R. 1/2015 e dal R.R. 2/2015, sono subordinati alla redazione di un progetto che evidenzi gli elementi modificativi del sistema immagine e l’interazione degli stessi con la veduta oggetto di tutela. Vanno tutelati i segni a terra riferiti alla trama agricola delimitata da sentieri, filari, alberature. La salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata - in sede autorizzatoria - anche con il rilascio di specifiche prescrizioni che potranno riguardare la localizzazione e il dimensionamento delle opere consentite, oltre al rilascio di specifiche prescrizioni concernenti la messa a dimora di essenze vegetali.

ART. 22 - DISCIPLINA GENERALE DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO 1. La disciplina generale delle Unità di Paesaggio ha per oggetto la regolamentazione degli interventi al fine di rendere le trasformazioni ammissibili compatibili e congruenti con l’assetto paesaggistico del territorio comunale. Le Unità di Paesaggio (U.d.P.) che caratterizzano il territorio comunale sono individuate nell’elaborato 4A/4B del PRG Parte strutturale “Sistemi paesaggistici e Sistema dei vincoli

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Ambientali” sulla base della struttura paesaggistica provinciale ed in accordo con i caratteri morfologici ed agro-forestali dei luoghi. Le norme per le U.d.P. sono graduate in relazione ai caratteri paesaggistici, secondo gli indirizzi fissati dalla Normativa del P.T.C.P. agli artt. 32, 33 e 34, che prevedono norme di qualificazione del paesaggio in alta trasformazione, norme di controllo per il paesaggio in evoluzione e norme di valorizzazione per il paesaggio in conservazione. 2. La finalità della disciplina del Paesaggio è quella di favorire la conservazione, l'arricchimento armonico e la percezione dei segni e delle relazioni tra i segni che restituiscono i valori naturali ed antropici costitutivi del territorio e danno testimonianza del loro mutamento nella storia. 3. Ogni intervento edificatorio e di pratica agricola nelle U.d.P. dovrà garantire la salvaguardia degli elementi caratterizzanti il paesaggio vegetale quando costituiscono elementi notevoli e sono composti da specie spontanee e naturalizzate non sottoposte a pratica colturale ordinaria: alberature rilevanti quali esemplari o coppie di cipressi o pini posti a segnale di luoghi significativi o disposti in filare semplice o doppio (viali), nonché le querce camporili poste a divisione dei campi o su ciglioni e terrazzamenti; sono tutelati gli elementi dell’arredo del territorio quali maestà, edicole votive, fontane rustiche, pozzi, portali d’ingresso ai fondi agricoli, etc. Sono altresì tutelate le conformazioni morfologiche tipiche quali ciglionamenti, terrazzamenti, rupi, calanche ecc. quando realizzano situazioni di rilievo paesaggistico. 4. La disposizione dei manufatti rurali nel territorio, la loro tipologia, la varietà e l’articolazione delle suddivisioni del terreno coltivato, costituiscono elementi fondamentali di riconoscibilità del paesaggio rurale storico: ad essi si dovranno sempre correlare le proposte di tutela, valorizzazione e sviluppo. 5. L'architettura tradizionale dei luoghi, le forme, le dimensioni, i materiali ed i colori, contribuiscono a determinare la qualità del paesaggio antropizzato, e per tale motivo dovranno ispirare qualsiasi azione di trasformazione. 6. I nuovi manufatti edilizi dovranno essere compatibili con le caratteristiche storiche e paesaggistiche dei luoghi ed essere ubicati nell’area di pertinenza del centro aziendale, se esistente, o nel sito più opportuno ai fini del corretto rapporto con il paesaggio rurale circostante. Gli ampliamenti e/o nuovi insediamenti edilizi dovranno avvenire nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, architettoniche ed ambientali dei luoghi di intervento delle diverse U.d.P.; la tipologia degli edifici dell’edilizia sparsa di eventuale nuova edificazione avrà quale modello le tipiche costruzioni rurali: saranno pertanto da privilegiare forme in pianta regolare, con coperture a falde inclinate. Gli annessi rurali saranno preferibilmente collocati nelle adiacenze degli edifici principali in modo da realizzare nuclei aventi una composizione formale complessivamente coerente. 7. Le finalità di caratterizzazione e qualificazione degli edificati saranno perseguite anche attraverso le scelte di dettaglio, con la coerente adozione di materiali e tecnologie costruttive e

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più in particolare:

- i progetti dovranno riguardare la sistemazione delle aree di pertinenza degli edificati, in accordo con le finalità fissate per le singole U.d.P;

- sono preferiti quali materiali esterni in vista la pietra locale e gli intonaci a base di calce tinteggiati con colori sulla scala delle terre;

- nelle pavimentazioni delle aree di pertinenza sono preferiti i selciati, gli acciottolati e la ghiaia;

- le recinzioni, ove consentite, dovranno essere simili a quelle già presenti nel medesimo sito oggetto di intervento. 8. Gli interventi nelle aree agricole finalizzati allo sviluppo economico delle aziende agricole, agrozootecniche e agro-silvicole dovranno perseguire la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dei luoghi. La sistemazione e la gestione dei terreni di collina o comunque dei terreni acclivi deve garantire una corretta gestione delle acque superficiali tale da limitare i fenomeni di erosione superficiale. 9. La realizzazione di impianti a rete, aerei o sotterranei, dovrà garantire la permeabilità e il collegamento tra le parti attraversate, in rapporto alle caratteristiche ambientali dei luoghi; le infrastrutture a rete devono prioritariamente insistere su “segni” già esistenti sul territorio (strade, canali, divisioni tra campi, confini poderali, etc…). 10. Nelle nuove infrastrutture viarie, oltre al rispetto delle disposizioni generali, il manto dovrà rispettare i colori ed i materiali dei luoghi interessati; per tali interventi, il consolidamento delle scarpate e delle opere di contenimento dovrà avvenire, ove tecnicamente possibile, attraverso l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica; La rete viaria minore dovrà preferibilmente restare non asfaltata; nella necessità di dover procedere all’asfaltatura dovranno essere utilizzati bitumi a basso impatto. Nelle modifiche dei tracciati viari particolare attenzione sarà riservata ai “relitti” stradali, questi saranno obbligatoriamente smantellati e ricondotti alle tipologie del paesaggio circostante nel caso di dismissione; nel caso invece di declassamento dei relitti, questi saranno uniformati, per dimensioni e finiture, alla rete viaria minore e preferibilmente non asfaltati. 11. La scelta delle essenze impiegate per scopi ornamentali sia nelle adiacenze degli edifici che negli spazi aperti, dovrà essere congruente con il paesaggio circostante; tale scelta sarà compiuta sulla base degli abachi di riferimento di cui all’allegato C al PTCP “Abachi delle specie vegetali”; saranno da preferire, nelle esposizioni a sud essenze spoglianti, riservando l’impiego delle sempreverdi nelle esposizioni a nord. 12. Il PRG - parte operativa, sulla base delle norme generali di cui al presente articolo può definire ulteriori indirizzi, criteri e norme di progettazione paesaggistica degli interventi ad attuazione diretta e indiretta ricadenti nelle U.d.P. ART. 23 – AREE AD ALTA ESPOSIZIONE PANORAMICA

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1. Nella Tavola 4/A-4/B “Sistemi paesaggistici e Sistema dei vincoli ambientali” sono riportate, ai sensi dell’art. 29 c. 4 del P.T.C.P., le aree che, per la loro sensibilità hanno un peso particolare nella gestione paesaggistica e panoramica del territorio comunale ai fini dell’eventuale installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. 2. Nel territorio comunale sono presenti: aree ad alta esposizione panoramica incompatibili, aree a compatibilità condizionata e aree potenzialmente compatibili. 3. Nelle aree incompatibili l’installazione di impianti eolici è preclusa in quanto, per la loro elevata visibilità dal sistema viario principale non è compatibile con l’obiettivo strategico di tutela e valorizzazione dell’immagine dell’Umbria. 4. Nella aree a compatibilità condizionata dovrà essere effettuato uno studio preventivo riferito prevalentemente alla localizzazione e la messa in opera di microimpianti (altezza complessiva non superiore a 30m) che dovrà accertare, sulla base di una verifica apposita, eseguita dai proponenti con metodologia analoga e con un livello di precisione pari o superiore a quello effettuato dalla Provincia di Perugia, la non visibilità degli impianti dalla rete viaria principale della Provincia nonché l’adeguata ventosità ai fini della funzionalità degli stessi. 5. Nelle aree potenzialmente compatibili l’installazione di impianti di produzione di energia eolica è consentita purché sussistano tutte le condizioni di cui all’art. 29 c. 4 punto A3) del P.T.C.P. 6. E’ sempre fatta salva la normativa nazionale e regionale di settore;

CAPO III - RERU

ART. 24 - DISCIPLINA DELLA RETE ECOLOGICA 1. Il PRG Parte strutturale nella Tav. 2 “Rete ecologica Regione Umbria e Ambiti delle Risorse naturalistico ambientali faunistiche” individua le seguenti categorie:

• Unità Regionali di connessione ecologica (habitat e connettività);

• Corridoi e Pietre di guado (habitat e connettività);

• Barriere antropiche (aree edificate, strade e ferrovie); 2. Le Unità Regionali di connessione ecologica costituiscono aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse con la relativa fascia di permeabilità ecologica. Esse comprendono al loro interno:

• Boschi: per i quali dovrà essere attuato quanto previsto dall’art. 15 delle presenti N.T.A.

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• Pascoli: si dovranno mantenere e tutelare i pascoli primari con particole attenzione a quelli primari e secondari che dovranno essere mantenuti anche tramite la limitazione dell'espansione di arbusteti e cespuglieti nelle aree pascolive, la difesa dal degrado idrogeologico delle aree pascolive, la conservazione di radure e garighe nel contesto boschivo difendendole dall'assalto della vegetazione forestale con interventi mirati e periodici; dovrà essere incentivata l'espansione della vegetazione arbustiva nelle zone di riforestazione e di protezione idrogeologica (fatta eccezione per i pascoli).

• Arbusteti: grande importanza rivestono gli arbusteti come aree rifugio-trofiche per la fauna e come zone cuscinetto tra le aree agricole e quelle boscate, pertanto dovranno essere mantenuti gli arbusteti esistenti.

3. I Corridoi ecologici e le Pietre di guado costituiscono aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali. Essi costituiscono un elemento importante per il mantenimento della biodiversità e, a tale scopo, ne dovrà essere assicurata la conservazione e favorito il potenziamento. Nei tratti di interruzione dei corridoi dovrà essere favorita la riconnessione con operazioni di riforestazione, o nel caso di interruzioni determinate da insediamenti urbani, attraverso l'introduzione di elementi di seminaturalità.

• Nei corridoi e pietre di guado individuati dalla Rete Ecologica regione Umbria e nei nuovi corridoi ecologici cartografati nelle Tav. 2A/2B, è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie con le modalità previste dell’art. 26 del R.R. 2/2015.

• Nei corridoi e pietre di guado è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricolturali e silvicolturali. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

Per tali strutture ecologiche è fondamentale assicurare la continuità ed il miglioramento delle sue componenti biotiche, favorendo di conseguenza la ricomposizione delle parti boscate di connessione e potenziando la vegetazione ripariale e le siepi nei coltivi di pianura. Interventi nei corsi d'acqua e nelle formazioni ripariali

• Le sponde dei corsi d'acqua saranno mantenute in una condizione naturale evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi.

• Nelle difese idrauliche si farà uso, ove possibile, di interventi di consolidamento basati sulla ingegneria naturalistica.

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Interventi nei fossi e corsi d’acqua secondari Le sponde dei corsi d'acqua dovranno essere mantenute in una condizione naturale evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi.

• Non potrà essere estirpata la vegetazione legnosa arborea ed arbustiva ma ne è consentita soltanto la manutenzione.

Interventi nei Corridoi boschivi

Questi sono di rilevante interesse per preservare il patrimonio ecologico residuo in quanto rappresentano dei veri ponti di collegamento tra aree altrimenti disgiunte. Per tale motivo è vietata la riduzione delle superfici e ne è consentita solo la manutenzione.

• Non potranno essere estirpate le siepi lineari arbustive e arboreo-arbustive;

• Dovranno essere incentivate la formazione di siepi, macchie boscate, filari alberati, scoline e fossi dovranno essere mantenuti in funzione.

Interventi nei corridoi di vegetazione arbustiva ed arborea

• Lungo le aree individuate come corridoi faunistici e pietre di guado dovranno essere potenziate le formazioni arboree lineari, le siepi lungo le strade, lungo i percorsi e le siepi di delimitazione dei fondi agricoli utilizzando specie vegetali rigorosamente autoctone.

• dovranno essere ripristinati i filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli;

• le formazioni arboree ed arbustive non potranno essere tagliate o estirpate ma solo manutenute;

• non potranno essere realizzate strutture costituenti barriera che possano limitare lo spostamento della fauna all’interno del corridoio ecologico.

• si dovrà prevedere la realizzazione di passaggi per la fauna sulla viabilità principale.

• Nel caso della realizzazione di recinzioni tra i fondi, queste dovranno consentire il passaggio della fauna e dovrà essere incentivata la realizzazione di recinzioni a filo e quelle costituite solo da siepi, mentre le altre tipologie di recinzione dovranno prevedere dei varchi ogni 20 metri, di dimensioni almeno 30x30 cm.

4. Barriere Antropiche

I progetti di opere che producono frammentazione della rete ecologica (barriere antropiche) dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica, come di seguito specificato:

Sottopassi faunistici Durante la fase di progettazione di un nuovo tracciato stradale, dovranno essere previsti studi atti all'individuazione di "Passaggi per la fauna selvatica". Essi costituiranno elementi di un ecosistema che permetterà alla fauna selvatica di attraversare le barriere costituite dai manufatti lineari (strade, ferrovie, canali). Si dovranno prevedere: Ponti biologici, nel caso in cui si prevede la realizzazione di grandi infrastrutture lineari. Sottopassi, nel caso di infrastrutture di limitate dimensioni.

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Passaggi per pesci, nel caso in cui, lungo il fiume o il corso d’acqua, si prevede lo sbarramento con briglie o dighe. Barriere antiattraversamento per piccola fauna al fine di impedire l’accesso della fauna sulla carreggiata nei punti delle sedi stradali in cui siano stati rilevati frequenti attraversamenti di animali e allo scopo di indirizzarli in punti a maggiore sicurezza. Realizzazione di fasce arboreo–arbustive ai lati delle strade Per garantire la permeabilità ecologica delle aree urbanizzate si dovrà prevedere la piantumazione di elementi arborei e/o arbustivi, utilizzando specie autoctone, in particolare lungo la viabilità che collega aree verdi perturbane con quelle poste all’interno della città al fine di creare “cunei. Riqualificazione del tessuto urbano esistente Nelle aree di nuova edificazione si dovrà procedere alla realizzazione di una fascia di vegetazione, di ampiezza variabile in ragione delle dimensioni e della tipologia del nuovo insediamento, con funzione di separazione tra l’urbanizzato e il territorio circostante. La scelta delle specie, che saranno comunque autoctone e provenienti da ecotipi locali, avverrà tenendo conto delle caratteristiche ecosistemiche e della vegetazione potenziale dell’area interessata, nonché della funzione “tampone” che la vegetazione naturale può svolgere. La realizzazione di un “diaframma verde”, in grado di porsi come barriera tra le strutture e l’ambiente circostante, provvederà a mitigare il disturbo acustico e visivo che le strutture antropiche determinano su gran parte degli elementi della fauna. Aree residuali Nelle aree libere residuali devono essere attuate opere di compensazione ambientale attraverso la realizzazione di aree verdi con piantumazione di specie vegetali arboree e/o arbustive autoctone.

CAPO IV – AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO - AMBIENTALE

ART. 25 - AREE URBANE CONSOLIDATE (Classe 1 art. 36 del PTCP)

1. Le aree urbane consolidate (classe 1 di cui all'art. 36 del PTCP), individuate alla Tavola 2/A-2/B “Rete ecologica comunale e Ambiti delle risorse naturalistico ambientali faunistiche”sono le aree interessate da processi di urbanizzazione in atto o previsti dal PRG ricadenti nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale.

In dette aree si applica la disciplina prevista dalle vigenti norme in cui ricadono le singole zone.

2. Le aree verdi urbane che concorrono alla formazione delle reti ecologiche urbane relazionate con quelle territoriali circostanti dovranno essere adeguatamente progettate e realizzate.

ART. 26 - AMBITI DELLA TUTELA FAUNISTICA: ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Classe 2 art. 36 del PTCP – aree dell’agricoltura intensiva)

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1. Sono le zone che fanno parte degli ambiti di interesse faunistico, individuate nell’elaborato 2/A-2/B “Rete ecologica comunale e Ambiti delle risorse naturalistico ambientali faunistiche”, destinati alla riproduzione, all’irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona e naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria. Salvo diversi e più restrittivi vincoli in tali zone si applicano le disposizioni previste dal “piano faunistico venatorio provinciale”, la L.R. 14/94 e ss. mm. e ii. e il “Regolamento provinciale per la disciplina degli allevamenti di selvaggina all’interno delle oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura”.

2. All’interno di tali zone salvo diversi e più restrittivi vincoli è consentita l’edificazione con le modalità di cui al precedente art. 13.

3. L'Amministrazione comunale, di concerto con gli Enti competenti promuove le necessarie azioni di valorizzazione e di conservazione, prevedendo o prescrivendo le eventuali opere di compensazione o mitigazione a fronte degli interventi urbanistico-edilizi e infrastrutturali ammessi, al fine di salvaguardare e incrementare i livelli di biopermeabilità.

ART. 27 - PASCOLI (Classe 3 art. 36 del PTCP) 1. Le aree della classe 3, individuate alla Tavola 2/A-2/B “Rete ecologica comunale e Ambiti delle risorse naturalistico ambientali faunistiche” sono quelle aventi forti connotati di naturalità meritevoli di maggiore tutela e che costituiscono l’ attuale rete ecologica faunistica territoriale. In queste aree è ammessa la sola realizzazione di attrezzature o impianti a rete o puntuali di interesse pubblico. Nella realizzazione di infrastrutture dovrà essere garantito un alto grado di biopermeabilità che dovrà essere confrontabile con quella esistente al momento dell’ avvio dei lavori; per le grandi infrastrutture viarie, deve essere garantita, ai fini della biopermeabilità, la possibilità di attraversamenti adeguati sia per dimensioni che per frequenza. Le recinzioni, ove ammesse, dovranno garantire la biopermeabilità e dovranno essere realizzate esclusivamente con arbusti e piante autoctone di cui all’allegato C del PTCP “Abachi delle specie vegetali”. Negli edifici esistenti, fatte salve le specifiche norme per quelli oggetto di censimento, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 91 commi 1 e 5 della L.R. 1/2015. Gli interventi edilizi ammessi non dovranno comunque comportare una riduzione quantitativa del patrimonio arboreo.

ART. 28 – AREE AD ELEVATA DIVERSITÀ FLORISTICO-VEGETAZIONALE (sottoclasse 4a art. 36 del PTCP)

1. Le aree indicate come "zone di elevata diversità floristico-vegetazionale" sono individuate nell’elaborato 2/A-2/B “Rete ecologica e Ambiti delle risorse naturalistico ambientali faunistiche”.

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In dette aree sul patrimonio edilizio esistente, fatte salve le specifiche norme per gli edifici oggetto di censimento, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) di cui all’art. 7 L.R. 1/2015. In tali zone è vietata la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree nonché della vegetazione ripariale.

2. Sono consentiti interventi per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e la realizzazione di infrastrutture viarie nel rispetto di quanto sopra e subordinatamente all’accertamento delle condizioni di divieto di cui al comma 3 dell’art. 83 della L.R. 1/2015.

ART. 29 - SITI NATURA 2000 (Sottoclasse 4b art. 36 del PTCP)

1. Le aree di cui al presente articolo, individuate nell’elaborato 4A/4B “Sistemi Paesaggistici e Sistema dei vincoli ambientali” sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e del D.P.R.120/2003, nonché al rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 12/2010, dalla DGR 423/2013 e dall’art. 84 della L.R. 1/2015 e loro ss. mm. e ii. In tali aree sono consentite solo forme di utilizzo del suolo che non compromettano l’equilibrio dell’ambiente naturale esistente.

2 . All’interno di dette aree, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 91 della L.R. 1/2015, sono consentiti:

• il Recupero del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi ammessi sono MO, MS, RC, RE, nonché l’ampliamento di cui all’art. 91 della L.R. n. 1/2015;

• per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d’uso, purchè ciò non comporti l’insediamento di nuove attività con emissioni inquinanti o acustiche che possono recare disturbo alle specie faunistiche e vegetazionali presenti; tutti gli interventi edilizi sono assoggettati alle disposizioni della DGR 852/2015.

• il ripristino e/o la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei sentieri e/o mulattiere e/o piste forestali finalizzate a fini escursionistici, tagliafuoco o produttivi con l’assoluta osservanza della permanenza delle caratteristiche tecniche originarie dei tracciati;

3. All’interno di dette aree, con esclusione di quanto disciplinato dal precedente comma 2, è preclusa: ogni attività di modificazione del territorio e dell’ambiente (ad esclusione dei tagli colturali dei boschi e dell’attività silvopastorale); la realizzazione di reti tecnologiche aeree; l’apposizione della cartellonistica pubblicitaria (con esclusione di quella relativa alla rete escursionistica).

4. In detti territori sono inibite – ai sensi della D.G.R. 214/99 - le manifestazioni sportive con motoveicoli ed autoveicoli adatti a fuoristrada.

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ART. 30 - STRADE STORICHE E PANORAMICHE

1. Il PRG Parte strutturale alla tavola 4/A-4/B “Sistemi paesaggistici e sistema dei vincoli ambientali” riporta le direttrici delle strade storiche per le quali vale l'indirizzo di generale tutela e conservazione del tracciato e degli elementi di equipaggiamento funzionale e di arredo di valenza storica e tradizionale; gli interventi dovranno tendere a non modificare la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale, lo sviluppo planimetrico del tracciato mantenendo, ove possibile, i livelli di percettibilità originaria.

2. Nel rispetto di quanto sopra l’adeguamento e l’ampliamento della sede stradale è consentito all’interno degli ambiti urbani o in presenza di insediamenti che per caratteristiche richiedono un potenziamento dell’infrastruttura, qualora il tracciato originario risulti comunque già compromesso. In questi ultimi casi l’intervento sarà limitato a tratti strettamente necessari. Gli interventi consentiti dovranno comunque tendere prioritariamente a mantenere le caratteristiche geometriche e costruttive originali ovvero ripristinare le eventuali caratteristiche perdute, ma comunque definite.

3. Di norma, è ammesso il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi di materiale, il ripristino delle opere di regimazione delle acque superficiali con le stesse modalità e tecniche delle opere preesistenti, è ammessa altresì la depolverizzazione e l'impiego di bitumi a basso impatto, evitando le opere di asfaltatura.

4. Per la viabilità panoramica, riportata nella tavola 4/A-4/B “Sistemi paesaggistici e sistema dei vincoli ambientali” la fascia di rispetto delle visuali, ad esclusione dei tratti ove sono già presenti insediamenti, è pari a 20 m. dal ciglio stradale; in tale fascia è vietata la nuova edificazione e la trasformazione o l’ampliamento del patrimonio edilizio esistente qualora siano di ostacolo o limitanti la godibilità delle vedute panoramiche. E’ vietato lungo il tracciato l’allestimento di cartelli pubblicitari e la realizzazione di depositi di materiali.

ART. 31 - VINCOLO IDROGEOLOGICO 1. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 novembre 1923 n. 3267, sono individuate nell’elaborato 4A/AB “Sistemi Paesaggistici e Sistema dei vincoli ambientali”. Il vincolo riguarda aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno ed è finalizzato essenzialmente ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze o con l'uso e la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda. 2. In tali aree si applica il disposto dell'art. 127 della L.R. 1/2015.

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CAPO V - AMBITI DELLA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (Zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004)

ART. 32 - AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D. Lgs. 42/2004 art. 136)

1. Le zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 136, c.1, lett.c) e d) sono individuate nell’elaborato 5A/5B “Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento edifici art. 89 c. 4 L.R. 1/2015”, nelle aree così individuate, costituite dai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale, nel rispetto dei contenuti del Decreto di vincolo, del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 38 del P.T.C.P., sono consentite le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che non pregiudicano detti beni; per gli interventi edilizi valgono le seguenti specificazioni:

• gli interventi ammessi di nuova edificazione, di recupero dell'esistente e di sistemazione delle aree libere dovranno attenersi ai criteri progettuali di cui all’allegato A del PTCP “Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico” nonché rifarsi ai contenuti della D.G.R. 852/2015 e dovranno tendere prioritariamente alla riqualificazione ed alla valorizzazione degli elementi urbanistico-edilizi e paesaggistici presenti;

• I terreni agricoli, ricompresi all’interno delle aree vincolate, concorrono, assieme a quelli esterni a dette aree alla definizione del volume ammissibile, fermo restando che gli edifici corrispondenti vanno localizzati all’esterno dell’area vincolata ma in adiacenza ad essa. Qualora l’interessato dimostri di avere tutti i terreni ricadenti all’interno dell’area vincolata, l’ubicazione degli edifici ammessi va definita in relazione ai contenuti del decreto di vincolo ai caratteri edificativi delle Unità di paesaggio, dei coni visuali e dei crinali. I volumi del patrimonio edilizio esistente concorrono alla definizione del volume complessivo ammesso.

• Entro l'ambito vincolato il P.R.G. Parte operativa definisce la perimetrazione, la riconferma o la modifica della zonizzazione esistente verificandone gli aspetti di compatibilità e prevedendo adeguate misure di compensazione e mitigazione degli impatti visuali.

ART. 33 – AMBITI FLUVIALI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA (D. Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. c)

1. In detti ambiti, individuati nell’elaborato 5A/5B “Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento edifici art. 89 c. 4 L.R. 1/2015”, sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali corridoi ecologici alla scala territoriale a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale; Le fasce di rispetto sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda 2. In tali ambiti si applica la disciplina di cui ai successivi commi e quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004, dall’art. 108 L.R. 1/2015 e dall’art. 39 c. 4 del P.T.C.P.

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3. All’esterno degli insediamenti, all’interno della fascia dei 100 m, misurata come sopra, fermo restando l’assicurazione della garanzia della sicurezza idraulica, sono consentiti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 108 della L.R. 1/2015:

• nel tratto compreso fra i 30 e i 150 m gli interventi di MO, MS, RC, RE, la nuova costruzione e l’ampliamento di cui all’art. 91 della L.R. n. 1/2015 per quelli a destinazione residenziale;

• per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d’uso, purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d’acqua, previa predisposizione di piano di recupero.

• Nel tratto al di sotto dei 30 m. è vietata la nuova costruzione.

• Qualora la RE ricomprenda la demolizione o la RU di edifici esistenti ricadenti all’interno della fascia di rispetto di m. 30, la ricostruzione dovrà effettuarsi al di fuori di detta fascia di rispetto.

4. Sono ammessi gli interventi di MO, MS, RC, RE, e l’ampliamento di cui all’art. 91 della L.R. n. 1/2015 per quelli a destinazione residenziale. Per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d’uso, purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d’acqua, previa predisposizione di piano di recupero.

5. Sono vietate le edificazioni e gli scavi nei pressi dei corsi d’acqua a distanza inferiore a metri 10 dal piede degli argini e loro accessori nonché, nel caso in cui i corsi d’acqua fossero sprovvisti di argini, dal ciglio superiore degli stessi.

6. Gli interventi ammessi di nuova edificazione, di recupero dell'esistente e di sistemazione delle aree libere dovranno attenersi ai criteri progettuali di cui all’allegato A del PTCP e dovranno tendere prioritariamente alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate.

7. E' vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d’acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica, qualora necessarie, dovranno essere improntate a criteri di massima compatibilità ambientale e caratterizzate dall’uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico.

8. Il PRG Parte strutturale ha individuato le aree di salvaguardia paesaggistica dei corsi d’acqua principali di rilevanza territoriale; tenendo conto della disciplina per lo spazio rurale, in considerazione del fatto che si tratta di aree delimitate in tangenza o all’esterno degli ambiti fluviali, per queste aree vale quanto previsto nella fascia di rispetto fra i 30 e i 150 m all’esterno degli insediamenti. 9. Ai fine di quanto riportato nel presente articolo per perimetro di centro abitato si intende quello coincidente con il perimetro degli insediamenti, riportano negli elaborati del PRG Parte strutturale.

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10. In conformità all’art. 96 del R.D. 523/1904 va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori una fascia di almeno m. 4,00 a partire dal piede dell’unghia arginale o dal ciglio del corso d’acqua.

ART. 34 - AREE INTERESSATE DA STRUTTURE ARCHEOLOGICHE O MATERIALI ANTICHI 1. Il PRG individua all'elaborato 5 “Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento edifici art. 33 L.R. 11/2005 e aree archeologiche lett. m), comma 1 art. 142 D. Lgs. 42/2004”. Nella medesima tavola è perimetrata l’antica centuriazione dell’altopiano di Chiavano, la viabilità principale dell’antica centuriazione, con le relative fasce di tutela. L’intero ambito rientra tra quelli interessati dal fenomeno della transumanza e del pascolo storico. 2. Nelle aree archeologiche di cui al comma 1 l’esercizio delle funzioni subdelegate ai Comuni viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per l’Umbria, il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento autorizzativo comunale; gli interventi oggetto di autorizzazione sono le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di trasformazione urbanistica e territoriale sia pubbliche che private; le opere da prevedere devono essere indirizzate all’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio archeologico sottoposto a tutela. Sono escluse trasformazioni urbanistiche, edilizie e di rilevante modifica dei suoli. Sono ammessi solamente gli interventi di MO, MS, RC, RE. I lavori per la conduzione agricola dei terreni non devono venire ad interessare le stratigrafie archeologiche ancora intatte. Non è consentito pertanto procedere ad arature profonde con mezzi meccanici, scavi od opere di movimento terra o terrazzamento dei suoli. Tutti i suddetti interventi nonché l’esecuzione di movimenti terra, scavi e terrazzamenti di qualsiasi entità, saranno subordinati alla preventiva approvazione da parte della Soprintendenza Archeologica per l’Umbria. 3. Gli interventi edilizi che possono interessare i siti di cui al comma 2 sono subordinati all’obbligo, per il proprietario unitamente al direttore dei lavori, di inviare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria una comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, al fine di eventuali sopralluoghi e controlli. La Soprintendenza indicherà se gli interventi dovranno essere effettuati in presenza di personale della Soprintendenza stessa, con i relativi oneri a carico del proprietario; ai sensi del D. Lgs. 42/2004, nel caso di rinvenimenti di interesse archeologico dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza archeologica dell’Umbria al fine della loro collocazione. 4. Nelle aree della centuriazione dell’altopiano di Chiavano di cui al comma 1 non è consentibile:

- l’eliminazione delle chiusure vive e morte dei campi e del reticolo idraulico di drenaggio; - L’abbattimento di alberature autoctone disposte in filare, presso incroci o comunque aventi funzione di segnalazione; - la demolizione, l’alterazione o spostamento di edicole, maestà e Viae Crucis e di qualsiasi altro segno materiale avente rapporto col piano centuriale;

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- lo spostamento, la chiusura, la deviazione e l’obliterazione o snaturamento del reticolo viario storicizzato, compresa la viabilità interpoderale. Gli interventi consentiti sono quelli disciplinati dall’art. 30.

Le opere realizzabili, dovranno rispettare l’orientamento prevalente della trama centuriale riportata nella CAU (Carta Archeologica dell’Umbria), salvo motivate esigenze di opere di pubblica utilità. 5. Nelle fasce di tutela della viabilità antica si applica quanto disciplinato al comma 3. All’interno delle fasce di tutela, al di fuori della perimetrazione degli ambiti urbani, sono vietati gli interventi di nuova costruzione. 6. E’ compito del PRG PO approfondire e disciplinare la componente del pascolo storico associato al fenomeno della transumanza di cui al comma 1.

ART. 35 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI DEGLI USI CIVICI 1. Il Piano Regolatore Generale, parte strutturale, nell’elaborato 5A/5B “Sistema dei vincolo paesaggistici e censimento edifici art. 89 c. 4 L.R. 1/2015”, individua gli ambiti degli usi civici. Tali ambiti sono vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. h del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Per gli ambiti degli usi civici valgono le norme delle aree boscate di cui al precedente art. 15

ART. 36 - AMBITI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004: AMBITI MONTANI 1. Negli elaborati 5A/5B “Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento edifici art. 33 L.R. 11/2005”- il PRG Parte strutturale individua il limite degli ambiti montani che si trovano a quota altimetrica superiore a 1200 metri sul livello del mare. 2. Gli ambiti montani, ai sensi dell'Art. 142 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 42/2004, sono sottoposti a vincolo come beni paesaggistici e ambientali. Pertanto in tali ambiti, qualunque intervento edilizio o di modificazione morfologica del suolo o di realizzazione di infrastrutture o altri manufatti deve essere accompagnato da "autorizzazione paesistica", salvo i casi in cui tale autorizzazione non è richiesta, ai sensi dell’art.149 del citato D.Lgs. 42/2004 e secondo le modalità previste nel Regolamento Comunale per l’attività edilizia. 3. In tali aree sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale, che possono pregiudicare le caratteristiche dei luoghi. 4. Non devono essere previsti nuovi complessi insediativi. All’interno delle eventuali componenti del sistema insediativo, comprendenti ambiti soggetti a pianificazione pregressa, il PRG Parte operativa definisce la perimetrazione, la riconferma o la modifica della zonizzazione

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verificandone gli aspetti di compatibilità e prevedendo adeguate misure di compensazione e mitigazione. 5. Gli interventi di nuova edificazione, di recupero dell'esistente e di sistemazione delle aree libere dovranno attenersi ad elevati criteri progettuali per il recupero edilizio e la nuova edificazione e dovranno tendere prioritariamente alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate. 6. Sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di MO, MS, RC, RE, AM e RU e quelli di cui alle norme per l’edificabilità nello spazio rurale di cui al precedente Titolo II, finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate.

TITOLO IV – SITUAZIONI INSEDIATIVE

CAPO I – AMBITI URBANI

ART. 37 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI

1. Il P.R.G. parte strutturale delimita fondiariamente nell’elaborato 1A/1B “Zoning di Piano” gli ambiti soggetti a mantenimento e trasformazione, quantificando e qualificando le destinazioni d’uso consentite ed i relativi parametri urbanistici nel rispetto dei valori riportati nel dimensionamento di cui alla relazione generale. 2. Il Dimensionamento contiene la quota pianificabile in termini di superficie territoriale minima per dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio degli insediamenti residenziali, nonché il valore massimo delle aree per servizi privati. Il PRG parte operativa localizza i relativi spazi. 3. Le destinazioni quantificate nel dimensionamento per attrezzature e servizi sono localizzate nel PRG parte operativa; per ogni sottozona il PRG parte operativa stabilisce la compatibilità di queste ad accogliere aree e strutture per la protezione civile, in accordo con il Piano Comunale della Protezione Civile e vista la natura dinamica di quest'ultimo in ordine all'organizzazione del servizio a livello territoriale. 4. Agli articoli successivi sono riportate le altezze fuori terra massime per ogni destinazione prevalente e i relativi indici edificatori massimi di riferimento, tenendo conto degli eventuali ambiti di vincolo il PRG parte operativa può stabilire altezze e indici inferiori, da graduare in relazione ai valori ambientali e alla disciplina dell’Unità di Paesaggio, anche tenuto conto degli edifici e insediamenti.

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5. Gli insediamenti si suddividono in prevalentemente residenziali e produttivi direzionali per servizi, esistenti e di nuova previsione, soggetti a mantenimento e/o a trasformazione e completamento, in relazione ai valori urbanistici ed edilizi definiti nel Dimensionamento. Oltre alle destinazioni prevalenti previste per i singoli insediamenti, gli ambiti possono contenere anche una quota di aree per verde privato, normate dal PRG parte operativa, con la funzione di zone di filtro ecologico e tali da consentire una adeguata flessibilità nella gestione attuativa del PRG. 6. All’interno degli insediamenti per attrezzature e servizi e degli insediamenti produttivi il PRG parte operativa localizza le isole ecologiche. In nessun caso gli ambiti possono prevedere la realizzazione di impianti per la termovalorizzazione dei rifiuti.

ART. 38 - DESTINAZIONI PREVALENTI NEGLI AMBITI

1. I successivi articoli, unitamente al Dimensionamento, fissano i contenuti, le quantità ed i parametri dei singoli ambiti da dettagliare nel PRG parte operativa. Il PRG parte strutturale all'elaborato 1/A-1B “Zoning di Piano” definisce i seguenti insediamenti:

� esistenti con valore storico (art. 92 R.R. 2/2015);

� prevalentemente residenziali esistenti (art. 94 R.R. 2/2015)

� prevalentemente residenziali nuovi (art. 95 R.R. 2/2015);

� produttivi direzionali per servizi esistenti e di nuova previsione (art. 96 R.R. 2/2015);

� per attrezzature e servizi (art. 91 R.R. 2/2015).

ART. 39 - INSEDIAMENTI ESISTENTI CON VALORE STORICO

1. Nell’elaborato 1A/1B “Zoning di Piano” all’interno degli ambiti sono individuati in termini fondiari gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale e le parti di territorio da essi interessati che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, comprese le aree circostanti, che ne costituiscono l’integrazione storico – ambientale e paesaggistica, tale perimetrazione trova corrispondenza nel PRG parte operativa.

Detti insediamenti che rivestono valore storico culturale, come tali sottoposti a tutela e valorizzazione, sono perimetrali nelle aree di: Cascia, Avendita, Roccaporena, San Giorgio, Buda, Fogliano, Logna, Maltignano, Onelli, Ocosce, S.Anatolia.

2. Il PRG parte operativa fissa la normativa di dettaglio finalizzata alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche delle preesistenze edilizie e degli spazi pubblici attraverso i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne degli edifici, opere interne alle singole unità immobiliari, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; sono ammessi cambi di destinazione d’uso nel rispetto dei caratteri storici, tipologici, architettonici degli edifici e comunque gli interventi ammessi dovranno rispettare quanto disposto dal Titolo III Capo I della L.R. 1/2015.

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ART. 40 – INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI ESISTENTI 1. Il PRG Parte Strutturale nell’elaborato 1A/1B “Zoning di Piano” delimita gli Ambiti urbani ricomprendenti gli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti consolidati da conservare, trasformare e completare. 2. Tali insediamenti presentano un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione, per essi sono previste azioni di conservazione, e/o trasformazione, riqualificazione e completamento. Gli interventi sono finalizzati alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici, delle aree e delle infrastrutture esistenti attraverso il recupero, l’ampliamento e completamento, la equilibrata integrazione tra residenza e le attività economiche, sociali e di servizio tra esse compatibili, tenendo conto delle esigenze di decongestionamento e di miglioramento dell’accessibilità, della mobilità, dell’assetto e della qualità urbana. 3. Il PRG Parte Operativa, nel rispetto della Parte Strutturale nonché del Dimensionamento dello stesso, dovrà disciplinare dettagliatamente le destinazioni d’uso ammesse, le distanze, le caratteristiche tipologiche etc., necessarie all’attuazione di detti insediamenti, assegnando ad esse specifici caratteri e parametri d’intervento urbanistici ed edilizi, definendo le norme tecniche d’attuazione nel rispetto delle presenti norme, specificando ed eventualmente articolando gli interventi ammessi, assicurando le dotazioni territoriali e funzionali minime. 4. Ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi si applica quanto previsto dalla L.R. 1/2015 e dal Regolamento regionale 2/2015. 5. Le dotazioni territoriali e funzionali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 2/2015 in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 37 delle presenti norme relativamente ai Bacini d’utenza. 6. Il PRG parte operativa definisce l’indice di utilizzazione fondiario per ciascuna zona nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici, edilizi ed ecologici: Iut massimo pari a 0,50 mq/mq; Indice di permeabilità stabilito dall’art. 33 del R.R. 2/2015; altezza massima ml. 10,50. Nella località di Roccaporena l’altezza massima consentita degli edifici non dovrà superare i 8,50 ml. Qualora l’altezza massima degli edifici circostanti di tali zone sia inferiore a quella massima ammissibile, l’altezza massima non dovrà superare quella degli edifici circostanti. 7. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’attività edilizia. 8. Il PRG Parte Operativa e il Regolamento comunale per l’attività edilizia dovranno dettagliare quanto disposto dalle presenti norme oltre a specificare ulteriori indicazioni urbanistiche

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particolari, caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e manufatti in genere, dotazioni territoriali ecc..

ART. 41 – NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 1. Il PRG Parte Strutturale nell’elaborato 1A/1B “Zoning di Piano” delimita gli Ambiti urbani ricomprendenti i nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, che sono le parti del territorio oggetto di trasformazione insediativa, sia in termini di espansione del territorio urbano, che in termini di sostituzione di parti del tessuto urbano medesimo. Detti insediamenti sono caratterizzati dalla previsione di una prevalente presenza di residenza e dalla contestuale presenza di attività sociali, culturali, commerciali e artigianali e servizi tra essi compatibili. 2. In tali zone sono compatibili le seguenti destinazioni d’uso che il P.R.G. parte operativa può ulteriormente articolare: residenza, commercio al minuto, uffici pubblici e privati, attività produttive artigianali compatibili con la residenza, magazzini e depositi, attività culturali per lo spettacolo e lo sport, servizi di quartiere, autorimesse. 3. In tali insediamenti è consentita la nuova edificazione nel rispetto delle presenti norme e di quelle specifiche del PRG Parte Operativa. Il PRG parte operativa definisce per ciascuna zona i parametri urbanistici, edilizi ed ecologici nel rispetto dei seguenti valori: Iut massimo 0,42 mq/mq; Indice di permeabilità stabilito dall’art. 33 del R.R. 2/2015; altezza massima ml. 8,50. Il PRG parte operativa definisce l’indice di utilizzazione fondiaria per ciascuna zona nel rispetto dei parametri sopra riportati. L’attuazione degli interventi è consentita previa presentazione di Piano Attuativo, salvo quanto disposto dall’art. 101 e segg. del Regolamento Regionale 2/2015. 4. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’attività edilizia e dal Regolamento regionale 2/2015. 5. Le dotazioni territoriali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 2/2015 in base a quanto previsto dall’art. 6 delle presenti norme relativamente ai Bacini d’utenza. 6. Ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi si applica quanto previsto dalla L.R 1/2015. 7. Il PRG Parte Operativa e il Regolamento comunale per l’attività edilizia dovranno dettagliare quanto disposto dalle presenti norme oltre a specificare ulteriori indicazioni urbanistiche particolari, caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e manufatti in genere, dotazioni territoriali ecc..

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ART. 42 – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DIREZIONALI PER SERVIZI ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE 1. Gli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi esistenti e di nuova previsione, sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali produttive e per servizio e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti produttivi turistici di tipo alberghiero e gli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Sono compresi anche insediamenti per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale e le relative fasce di rispetto. Il P.R.G. parte operativa può ulteriormente articolare le destinazioni d’uso e perimetra fondiariamente tali aree. In nessuna area possono essere localizzati stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 2. L’attuazione è ammessa tramite intervento diretto o indiretto secondo le modalità stabilite dal PRG P.O. 3. Per gli insediamenti di cui al presente articolo il PRG Parte operativa delimita fondiariamente le zone definendo per ciascuna zona i parametri urbanistici, edilizi ed ecologici nei seguenti limiti:

• Indice di copertura – (Ic): (mq/mq) max 0,50

• Iut massimo (mq/mq) max 0,50

• Indice di permeabilità - (Ip): stabilito dall’art. 33 del R.R. 2/2015

• Altezza edificio: (ml) max 9,50 Il PRG parte operativa definisce l’indice di utilizzazione fondiaria per ciascuna zona nel rispetto dei parametri sopra riportati. 4. Ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi si applica quanto previsto dalla L.R 1/2015 5. Le dotazioni territoriali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 2/2015 in base a quanto previsto dagli artt. 6 e 37 delle presenti norme relativamente ai Bacini d’utenza. 6. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’attività edilizia.

ART. 43 – INSEDIAMENTI PER ATTREZZATURE E SERVIZI 1. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 81 del regolamento regionale 2/2015 il Comune di Cascia ha individuato tre bacini di utenza: A) Bacini di utenza di livello elementare (BLE), corrispondenti agli ambiti per le quali sono di

norma necessari l'asilo nido, la scuola d'infanzia, le attrezzature di interesse comune, gli spazi

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pubblici di quartiere attrezzati a verde e per attività sportive di base, i parcheggi, gli spazi per la raccolta differenziate dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale, le infrastrutture tecnologiche e per la protezione civile;

B) bacini di utenza di livello comunale (BLC) per i quali sono di norma necessarie tutte le altre dotazioni territoriali e funzionali di cui agli artt. 84 e 85 del regolamento regionale 1/2015 attinenti l'intero territorio comunale;

C) bacini di utenza di livello intermedio (BLI) corrispondenti ad aggregazioni di frazioni o quartieri per i quali sono di norma necessari, oltre ai servizi di cui alla lettera a) le scuole primarie e secondarie di primo grado, le delegazioni comunali, le sedi delle forze di pubblica sicurezza, il verde in parchi urbani e territoriali, le attrezzature per lo sport e il tempo libero.

2. Il PRG Parte strutturale all’elaborato 1A/1B “Zoning di Piano” individua gli insediamenti per attrezzature e servizi che sono le parti del territorio destinate a realizzare le dotazioni territoriali e funzionali necessarie a garantire i livelli di qualità urbana ed ecologico ambientale costituite dall’insieme di servizi, spazi e attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o privati di uso pubblico o di interesse generale o collettivo, volte a soddisfare le esigenze attuali del territorio e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal presente PRG. 3. Il PRG Parte strutturale quantifica l’entità delle aree a tal fine destinate con riferimento ai Bacini d’utenza esplicitati nella relazione illustrativa del presente PRG PS, e individuati nell’elaborato 3 del PRG Parte strutturale “SUM e PCS”; il PRG Parte operativa delimita fondiariamente tali aree e definisce la tipologia del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 2/2015. 4. Qualora sia consentita la realizzazione di edifici si applicano i seguenti parametri indici urbanistici ed ecologici: Iut max 0,30 mq/mq; Indice di permeabilità stabilito dall’art. 33 del R.R. 2/2015; Altezza edificio max ml. 10,50. Il PRG parte operativa definisce l’indice di utilizzazione fondiaria per ciascuna zona nel rispetto dei parametri sopra riportati. 5. L’attuazione degli interventi di nuova costruzione, qualora consentiti, è prevista con la modalità diretta condizionata ai sensi dell’art. 105 del R.R. 2/2015.

ART. 44 – AREE PER LA SPIRITUALITA’ 1. Il PRG Parte strutturale all’elaborato 1A/1B “Zoning di Piano” individua gli insediamenti per attrezzature e servizi destinate all’accoglienza e al culto religioso legato alla figura di S.Rita da Cascia. Tali aree sono individuate soltanto nella frazione di Roccaporena. Gli interventi consentiti si limitano alla creazione di percorsi e piccole strutture di supporto per la fruizione dei luoghi ritiani. I percorsi dovranno armonizzarsi con il contesto in cui sono inseriti seguendo l’andamento naturale dei luoghi e dovranno essere realizzati con elevati livelli di qualità e con l’utilizzo di materiali compatibili con il contesto in cui ricadono.

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ART. 45 – PERCORSO DELLA SPIRITUALITÀ 1. Il PRG Parte strutturale all’elaborato 1A/1B “Zoning di Piano” individua il percorso della spiritualità che coincide con il tracciato del sentiero di S.Rita tra Roccaporena e la località denominata “Molinaccio”. Gli interventi consentiti si limitano al mantenimento e al potenziamento del percorso e delle relative infrastrutture. Le opere dovranno armonizzarsi con il contesto in cui sono inserite seguendo l’andamento naturale dei luoghi e dovranno essere realizzate con elevati livelli di qualità e con l’utilizzo di materiali compatibili con il contesto in cui ricadono.

ART. 46 – AVIOSUPERFICIE

1. Il PRG-PO individua all’interno delle aree censite all’art. 96 del Reg. Reg. 2/2015 del PRG-PS l’area da completare e sviluppare come Aviosuperficie e localizzata nella frazione di S.Giorgio. 2. Il PRG-PO può prevedere l’adeguamento delle aree di cui al comma 1, finalizzato al miglioramento funzionale delle attrezzature necessarie all’attività sportiva, nel rispetto degli standard di qualità ambientale e paesaggistica che saranno richieste in sede di progettazione di dettaglio. 3. Ai fini dello svolgimento delle attività connesse all’aviosuperficie, è consentita, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la realizzazione di ripari per gli aeromobili in strutture tipo hangar. E’ compatibile con le aree classificate come aviosuperficie la realizzazione di strutture per l’accoglienza, la residenza e il ristoro degli utenti dell’aviosuperficie stessa. 4. Gli interventi relativi all’aviosuperficie ed alle attività connesse sono oggetto di un progetto unitario ad attuazione diretta condizionata che nel suo insieme costituisce intervento rilevante ai fini della disciplina paesaggistica.

TITOLO V - INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

CAPO I – VIABILITA' E MOBILITA'

ART. 47 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA VIARIO CARRABILE

1. La rete viaria che attraversa il territorio comunale si articola come segue:

- Strade extraurbane secondarie di tipo C;

- Strade locali e vicinali di tipo F.

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2. Le fasce di rispetto delle strade, costituite dalle strisce di terreno esterne al confine stradale sulle quali insistono limitazioni all'uso e alle trasformazioni, sono definite in relazione alla classificazione della rete stradale in conformità al codice della strada (D.Lgs. 285/92 92 e ss. mm. e ii.) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/’92).

3. La profondità delle fasce di rispetto stradale relativa alle strade come classificate al precedente punto deve essere, fuori dal limite dei centri abitati, non inferiore a:

� ml. 30 dal ciglio stradale, per le strade di Tipo C, ovvero per le statali di qualunque larghezza e per le strade provinciali e comunali aventi larghezza uguale o superiore a ml 10,50;

� ml. 20 per le strade di interesse locale Tipo F – Provinciali e Comunali non comprese tra quelle della categoria precedente;

� ml. 10 per le strade vicinali.

4. In tali fasce gli interventi edificatori consentiti sono disciplinati dall’art. 105 della L.R. 1/2015. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono, per le fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nei modi previsti dal Regolamento comunale per l’attività edilizia. Per quanto non previsto dal PRG si applicano le disposizioni dell’art. 25 del Regolamento Regionale 9/2008, nonché quanto previsto negli articoli da 97 a 105 della L.R. 1/2015. 5. Tali fasce, a protezione della sede stradale, sono inedificabili. In sede di progettazione della rete stradale, o anche successivamente, in tali ambiti sono comunque ammessi:

� i parcheggi e le aree sosta;

� gli impianti di distributori di carburante e le relative strutture accessorie;

� la realizzazione di attrezzature inerenti il traffico stradale. Il PRG Parte operativa, all’interno degli ambiti, definirà specificatamente, i parametri di utilizzazione, di destinazione e le modalità attuative. 6. L’area ricadente nella fascia di rispetto produce eventuali diritti edificatori secondo la disciplina della componente nella quale ricade; tali diritti sono da esercitare su aree esterne confinanti alla fascia di rispetto e aventi la medesima classificazione di zona. 7. La viabilità di progetto dovrà essere oggetto di una accurata definizione di dettaglio, in sede di stesura del PRG Parte operativa e/o redazione dei progetti di opera pubblica.

CAPO II – DOTAZIONE IMPIANTISTICA E INFRASTRUTTURE ART. 48 - DOTAZIONE IMPIANTISTICA

1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue ricadenti negli ambiti edificabili dovrà essere

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osservata una distanza minima di metri cento tra l’edificazione e il limite dell’area dell’impianto da definire nel P.R.G. parte operativa.

2. Per i punti di captazione delle risorse idro-potabili pubbliche è prevista una fascia di salvaguardia di metri duecento, fermo restando quanto previsto dall’art. 107 della L.R. 1/2015, dove non è ammesso:

� accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

� spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

� dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

� individuazione di aree cimiteriali;

� apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

� apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

� gestione di rifiuti;

� stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

� centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

� pozzi perdenti;

� pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

All’interno della fascia di rispetto, per un raggio di metri dieci dal punto di captazione, vi è una zona di tutela assoluta che dovrà essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio a tal uopo previste.

All’interno della fascia di rispetto di metri duecento, qualora la stessa sia interessata da edificazioni esistenti o ammissibili, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela della zona stessa anche attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione, reti fognarie e di depurazione. Nell’elaborato dei progetti edilizi che prevedono l’edificazione in tali ambiti dovranno essere dettagliate le distanze dai punti di captazione delle risorse idro-potabili esistenti.

3. Le reti fognarie, in virtù di quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R. n. 357 del 01.12.2009, dovranno essere collegate ad adeguati sistemi di trattamento, in virtù anche di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.. La tempistica di adeguamento delle reti fognarie esistenti è stabilita dalla norma nazionale, per tale tipologia di impianto, entro il 2015. Per le reti fognarie di nuova realizzazione, per effetto della misura Q3P del Piano di Tutela delle Acque, l’adeguamento dovrà essere contestuale alla realizzazione della stessa rete fognaria. Inoltre per effetto ella misura Q17P del richiamato Piano si prevederà un aumento della

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capacità depurativa degli agglomerati al fine di tenere conto di tutti i contributi di carico convogliati alla depurazione, derivanti dall’applicazione delle misure sul sistema fognario.

4. I metanodotti sono soggetti alle "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo, e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0.8" e successive modifiche ed integrazioni previste dal D.M. 24.11.1984.

Nei progetti di valenza urbanistico-edilizia dovranno comunque essere dettagliate le distanze dai metanodotti esistenti e verificate le eventuali distanze da rispettare.

5. Per gli impianti industriali, impianti di recupero e trattamento dei rifiuti dovranno essere adottate scelte progettuali e misure atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, dell'inquinamento delle acque e delle emissioni in atmosfera. Su tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di impianti di stoccaggio, compostaggio, termovalorizzazione di qualsiasi tipo di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

ART. 49 – ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO CIMITERIALE 1. Nell’elaborato 1A/1B “Zoning di Piano” è riportato il vincolo cimiteriale; in tali aree non è consentito, ai sensi dell’art. 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e del DPR 10.09.90, n. 285, costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi scopo siano adibiti, entro la fascia di vincolo. 2. Le fasce di rispetto sono stabilite secondo le località in: - ml 50 per il cimitero di Cascia; - ml 100 per i cimiteri di Castel S.Maria, Colforcella, Onelli, Avendita e Logna; - ml 50 per i cimiteri di Poggioprimocaso, Roccaporena e Malignano. 3. Per tutti gli altri cimiteri restano valide le fasce di rispetto di 200 ml. ART. 50 - ZONE PER INSEDIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE - CRITERI PER LA VULNERABILITÀ DEI SISTEMI URBANI - DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il comune di Cascia già dispone del piano comunale di protezione civile sulla base delle normative nazionali e degli indirizzi regionali. Sono individuati nel PRG parte strutturale: a) le tipologie di rischio geologico e idraulico presenti sul territorio comunale, così come elencate all’Allegato 1 alle presenti norme e individuate cartograficamente nelle tavole 1A/1B “Zoning di Piano”. b) le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza e al soccorso della popolazione in caso di calamità c) gli edifici aventi valore strategico ai fini dell’articolazione dei soccorsi; d) le aree per l’ammassamento della popolazione in caso di emergenza; Risultano inoltre già sviluppati gli studi relativi:

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e) al sistema minimo di gestione dell’emergenza attraverso l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) approvato con Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 59 del 10 febbraio 2014 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2012, n. 1112; f) alla microzonazione sismica di Livello 2 delle aree destinate al ricovero della popolazione di Piazzale Papa Leone XIII, tutto il centro storico, il polo scolastico, zona per l’ammassamento di Padule e Poggioprimocaso (sito dov’è ubicata un’altra area destinata all’ammassamento) realizzate in base alla DGR 1112/2012. 2. Le aree di ammassamento della popolazione (aree a breve termine) sono le aree di prima accoglienza, dove la popolazione riceve le prime informazioni sull’evento calamitoso e i primi generi di comfort in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero. Tali aree, sono tutte quelle aree pubbliche e/o private, nello spazio urbano e nello spazio rurale (quali piazze, luoghi aperti sicuri, ecc.) da destinare provvisoriamente alla fase dell’emergenza. Possono essere utilizzate, per l’accoglienza a breve termine, anche le strutture ricettive, i campeggi, gli impianti sportivi, gli edifici pubblici, ecc.. Qualora le aree di ammassamento della popolazione distino più di 5 km dalle aree di ricovero della popolazione stante la vastità del territorio comunale, possono anche essere provvisoriamente attrezzate con containers e tende. Le aree di attesa stabilite dal Comune sono riportate in cartografia all'elaborato 3 con specifica simbologia. 3. Le aree di ricovero della popolazione (aree a lungo termine) sono le aree dimensionate e progettate per l’installazione di prefabbricati, container e relativi servizi; inoltre devono essere dotate dei servizi essenziali (luce, acqua, fognature, ecc.) e non essere soggette a rischi incombenti. Le aree di ricovero della popolazione devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere posizionate nelle vicinanze dei centri abitati più grandi;

- facilità di accesso dalle infrastrutture viarie;

- assenza di condizioni e di situazioni di criticità ambientale;

- presenza o facile realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;

- grandi dimensioni, con possibilità di ulteriore ampliamento. ART. 51 - STRUTTURA URBANA MINIMA

1. Il PRG Parte Strutturale all'elaborato 3 “Struttura Urbana Minima e Piano Comunale dei Servizi”, definisce fondiariamente gli elementi insediativi e le infrastrutture lineari e nodali, costituenti nel loro insieme la SUM - Struttura Urbana Minima – di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici, allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana. La definizione cartografica proposta deve essere considerata indicativa per il PRG Parte Operativa, al quale è demandata l'effettiva definizione e disciplina.

2. Il PRG Parte Operativa detta la disciplina specifica per tali ambiti al fine di qualificare dal punto

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di vista antisismico gli immobili e le infrastrutture di cui al precedente comma. L'obiettivo da perseguire con il PRG Parte Operativa è quello di qualificare sismicamente gli immobili e le infrastrutture considerate strategiche in modo tale da garantire la minima efficienza necessaria ad assolvere le normali funzioni a cui gli stessi sono deputati. Il PRG Parte Operativa, al fine di raggiungere tali obiettivi, potrà anche prevedere meccanismi premiali e compensativi.

CAPO III – INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ELETTROMAGNETICO, ACUSTICO E LUMINOSO

ART. 52 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Il miglioramento delle qualità dell’aria, con riferimento ai limiti e obbiettivi fissati dalla legislazione vigente in materia, dovrà essere perseguito dall’Amministrazione Comunale attraverso strumenti e regolamenti di settore, che favoriscano limitazioni e compensazioni delle emissioni inquinanti in atmosfera, quali:

• individuazione di “ambiti industriali” idonei al nuovo insediamento o al trasferimento, delle attività produttive che comportano emissioni inquinanti;

• introduzione di norme che incentivano l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per le nuove costruzioni.

ART. 53 - INQUINAMENTO ACUSTICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il PRG Parte strutturale, nel rispetto del piano comunale di classificazione, approvato con D.C.C. n. 26/2010, persegue l’obiettivo di tutelare l’ambiente esterno, l’ambiente abitativo e la salute pubblica, dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche. 2. Il Piano Comunale di classificazione acustica, redatto in conformità della Legge Regionale 6 giugno 2002, n. 8, ha suddiviso il territorio comunale in 4 zone acustiche in quanto nel territorio di Cascia non sono individuate aree ricadenti nella V e Vi classe acustica. 3. Il piano disciplina i requisiti acustici passivi degli edifici, stabilisce quando è necessaria la valutazione previsionale del clima acustico e le opere soggette a valutazione di impatto acustico. ART. 54 - SISTEMA ARIA (INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO) - DISCIPLINA DELLE AREE SENSIBILI

1. Nel Comune di Cascia l’installazione o la realizzazione di antenne per telefonia mobile, strutture di S.R.B e elettrodotti sono vietate nelle seguenti aree sensibili: a) con alta densità abitativa: - insediamenti esistenti con valore storico;

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- insediamenti prevalentemente residenziali esistenti; - nuovi insediamenti prevalentemente residenziali; b) con presenza o previsione di strutture di tipo assistenziale e/o sanitario (centri per gli anziani, strutture per l’infanzia, strutture per portatori di handicap etc.); c) con presenza o previsione di strutture scolastiche e/o di tipo educativo (scuole materne, asili, elementari, medie etc.). d) aree per la spiritualità di cui all’art. 44 delle presenti NTA. Qualora le strutture sopra richiamate non abbiano nel PRG Parte operativa una loro specifica individuazione (aree con pluralità di funzioni), l'area sensibile è costituita dall’edificio (o dagli edifici) e dalle sue pertinenze e dalle aree di circolazione che prospettano il lotto (edificio più pertinenze). 2. Le strutture per telefonia o S.R.B. possono essere collocate nelle aree per attrezzature di interesse comunale o sovracomunale e nel territorio agricolo ove compatibili. I criteri localizzativi devono comunque tenere conto delle prescrizioni e delle incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre impatti sul territorio. Il Comune può prescrivere modifiche, adeguamenti e la delocalizzazione di siti che producono emissione di onde elettromagnetiche con tensione nominale superiore a 20 kV, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale e sanitaria dell'area. 3. Gli impianti radioelettrici devono essere costruiti od eserciti in modo da assicurare la minimizzazione dell'esposizione all'interno delle aree sensibili, compatibilmente con la qualità del segnale. 4. Al fine di attuare quanto espresso al comma precedente, il Comune può avvalersi della collaborazione della Provincia di Perugia e dell’ARPA Umbria per la identificazione e riqualificazione delle sorgenti le cui emissioni devono essere minimizzate. 5. Si deve provvedere all'adeguamento continuo dello stato dell'arte delle infrastrutture, della potenza di emissione, degli impianti di trasmissione e relativi accessori, delle soluzioni di mascheramento, al fine del continuo abbattimento del valore delle emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché del contenimento dei volumi occupati e della minimizzazione dell'impatto ambientale. 6. Il Piano Regolatore Generale, parte operativa, deve individuare e perimetrare le aree sensibili nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo. ART. 55 – DISCIPLINA DELLE FASCE DI RISPETTO PER GLI ELETTRODOTTI 1. Le fasce di rispetto per gli elettrodotti devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e D.M. 29/05/2008. Qualora non siano disponibili, ai sensi dell’art. 6 del DPCM, i dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto,

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devono essere applicate le distanze previste dal Decreto ministeriale 16 gennaio 1991 e ss. mm. e ii. 2. All’interno delle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso abitativo, scolastico, sanitario, ovvero che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore. 3. La distanza di rispetto delle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa. 4. Le norme e le procedure per l’autorizzazione alla costruzione di impianti (elettrodotti, stazioni e cabine elettriche) sono definite all’art. 178 della L.R. 1/2015 in riferimento anche alle linee guida di settore approvate da ARPA Umbria.

ART. 56 - INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO 1. Al fine di contenere l’installazione sul territorio comunale di impianti di illuminazione esterna pubblici e privati carenti dei requisiti antinquinamento e ridotto consumo sui nuovi impianti si applica quanto previsto dalla L.R. 28 febbraio 2005 n. 20 e successivo Regolamento di attuazione. ART. 57 NORMA FINALE 1. Per la normativa sugli aspetti relativi agli ambiti di pericolosità geologica, geomorfologica ed idraulica si rinvia all’Allegato 1 alle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Detta normativa – All. 1 - ha effetto prevalente.