Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di...

153
Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di appli cazione Gestione della prevenzione n ei luoghi di lavoro La valutazione generale dei rischi Il servizio di prevenzione e protezione Informazione e formazione Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza La sorveglianza sanitaria Primo soccorso Prevenzione incendi I luoghi di lavoro Uso delle attrezzature di lavoro Uso dei dispositivi di protezione individuale Movimentazione manuale dei carichi Videoterminali Stress Lavoro Correlato Rischio Elettrico Rischio Scale Microclima Fotocopiatrici e stampanti Disfunzioni vocali nei docenti Rischio Chimico Rischio Biologico TEST DI USCITA

Transcript of Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di...

Page 1: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Indice generale corso di formazione lavoratori

Introduzione generale

Definizioni e campo di applicazione

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

La valutazione generale dei rischi

Il servizio di prevenzione e protezione

Informazione e formazione

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La sorveglianza sanitaria

Primo soccorso

Prevenzione incendi

I luoghi di lavoro

Uso delle attrezzature di lavoro

Uso dei dispositivi di protezione individuale

Movimentazione manuale dei carichi

Videoterminali

Stress Lavoro Correlato

Rischio Elettrico

Rischio Scale

Microclima

Fotocopiatrici e stampanti

Disfunzioni vocali nei docenti

Rischio Chimico

Rischio Biologico

TEST DI USCITA

Page 2: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Introduzione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30/4/08 è stato pubblicato il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che riscrive tutta la (pre)vigente normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Oltre alla disciplina prevenzionale di carattere generale (procedure di gestione della prevenzione, valutazione dei rischi, formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze), vengono riviste anche alcune disposizioni di tipo tecnico (lavoratori a distanza con VDT e movimentazione manuale dei carichi).

Page 3: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

La formazione dei lavoratori La formazione dei lavoratori

Il D.Lgs. 81/08 riserva una particolare attenzione alla formazione dei soggetti responsabili della sicurezza, prefigurando diverse tipologie di percorsi formativi in relazione alla peculiarità ed alla natura del ruolo ricoperto nel luogo di lavoro.

Quanto ai singoli lavoratori, l’art. 36 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione:

a)  sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;

b)  sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c)  sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

Page 4: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni e campo di applicazioneDefinizioni e campo di applicazione

Page 5: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - LavoratoreLavoratore (art. 2 (art. 2))

Il lavoratorelavoratore è una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Vengono equiparati alla figura del lavoratore: i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto; l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del c.c soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (con riferimento alla sola valutazione dei rischi indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi)

Page 6: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - Datore di lavoroDatore di lavoro (art. 2 (art. 2))

Nel caso degli Istituti Scolastici la figura del Datore di Lavoro coincide con quella del Dirigente Scolastico anche se quest’ultimo non ha potere di spesa in riferimento alle esigenze strutturali ed impiantistiche del luogo di lavoro stessoIl Dirigente Scolastico ha altresì l'obbligo di fare richiesta all'amministrazione competente per gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici (D. Lgs. 81/08, Art. 18, comma 3).

Page 7: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - Azienda e unità produttiva Azienda e unità produttiva (art. 2(art. 2))

L’azienda azienda è il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato.

L’azienda si differenzia dall’unità produttiva.

L’unità produttivaL’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Page 8: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - Dirigente Dirigente (art. 2(art. 2))

Il dirigentedirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

È stata introdotta introdotta la definizione di dirigente

Page 9: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - PrepostoPreposto (art. 2 (art. 2))

Il prepostopreposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. All’interno delle Istituzioni Scolastiche la definizione di preposto può essere riferita alle seguenti figure professionali:•il DSGA (direttore amministrativo)•il responsabile di plesso•i responsabili dai laboratori,•i docenti (qualora utilizzano qualsiasi tipo di laboratorio)•gli insegnanti di educazione fisica (nell'utilizzo delle palestre).

È stata introdotta introdotta la definizione di preposto

Page 10: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - Responsabile del servizio di prevenzione e Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneprotezione (art. 2 (art. 2))

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezioneResponsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Page 11: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - Addetto al servizio di prevenzione e Addetto al servizio di prevenzione e protezioneprotezione (art. 2(art. 2))

L’addetto al servizio di prevenzione e protezione addetto al servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Page 12: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - Medico competenteMedico competente (art. 2(art. 2))

Il medico competentemedico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell’art. 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto dall’art. 29, c. 1, del D.Lgs. 81/08 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

Page 13: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - Rappresentante dei lavoratori per la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzasicurezza (art. 2 (art. 2))

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Page 14: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - Servizio di prevenzione e protezione dai Servizio di prevenzione e protezione dai rischirischi (art. 2(art. 2))

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Page 15: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni - Definizioni - Valutazione dei rischiValutazione dei rischi (art. 2 (art. 2))

La valutazione dei rischivalutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

È stata introdotta introdotta la definizione didefinizione di valutazione dei rischivalutazione dei rischi

Page 16: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Campo di applicazione (art. 3)Campo di applicazione (art. 3)

Il Testo Unico si applica, infatti, a tutti i lavoratori e lavoratrici Il Testo Unico si applica, infatti, a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomisubordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati

Rispetto al D.Lgs. 626/94 è stato allargato il campo di applicazione

Per i prestatori di lavoro prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.

Nei casi di distacco del lavoratore distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici, generalmente, connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Page 17: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Campo di applicazione (art. 3)Campo di applicazione (art. 3)

I lavoratori a progetto lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativicollaboratori coordinati e continuativi, di cui all’art. 409, n. 3, c.c., beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore ove inseriti nei luoghi di lavoro del committente

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorioaccessorio, si applicano le norme del D.Lgs. 81/08 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, con esclusione:

‑ piccoli lavori domestici a carattere straordinario;

‑ l’insegnamento privato supplementare;

‑ l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Page 18: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Campo di applicazione (art. 3)Campo di applicazione (art. 3)

A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanzacontinuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni relative alle attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII, D.Lgs. 81/08), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza.

Page 19: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Computo dei lavoratori (art. 4)Computo dei lavoratori (art. 4)

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi non sono computatinon sono computati:

a) i collaboratori familiari di cui all’art. 230-bis del c.c.;b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamentoc) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai

corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato;e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio;f) i lavoratori di cui alla l. 18 dicembre 1973, n. 877 ove la loro attività

non sia svolta in forma esclusiva a favore del Datore di Lavoro committente;

Page 20: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Computo dei lavoratori (art. 4)Computo dei lavoratori (art. 4)

g) i volontari, come definiti dalla l. 11 agosto 1991, n. 266, i volontari dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 1°dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni;

i) i lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del c.c., fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, n. 3, del c.c., nonché i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

m) I lavoratori in prova

Page 21: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Gestione della prevenzione nei Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoroluoghi di lavoro

Page 22: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione; l’eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno

pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono

essere, esposti al rischio;

Misure generali di tutela (art. 15)

Sono state introdotte,state introdotte, rispetto al D.Lgs. 626/94, modifiche di dettagliomodifiche di dettaglio in tema di misure generali di tutela.

Page 23: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

il controllo sanitario dei lavoratori (laddove risulti dalla Valutazione dei Rischi);

l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’assegnazione di un’altra mansione;

informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

istruzioni adeguate ai lavoratori;

Misure generali di tutela (art. 15)

Page 24: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo della sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

misure di emergenza per il primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.

Misure generali di tutela (art. 15)

Tutte le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

Page 25: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Delega di funzioni (art. 16) – Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17)

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto munito di data certa con accettazione;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il datore di lavoro non può comunque delegare le seguenti attività:

-La valutazione dei rischi con la seguente elaborazione del Documento di Valutazione ei Rischi

-La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Page 26: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve:

nominare il medico competente, laddove la valutazione dei rischi lo renda necessario;

designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

Obblighi del datore di lavoro (art. 18)

Page 27: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni materia di protezione;

adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezioni espressamente motivate, dal richiedere ai

lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave e immediato;

consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, copia dei documenti connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione;

elaborare il documento unico di valutazione dei rischi e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

Obblighi del datore di lavoro (art. 18)

Page 28: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;

comunicare in via telematica all’Inail e all’Ipsema nonché, per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non svolgano la loro funzione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Obblighi del datore di lavoro (art. 18)

Page 29: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione :

Obblighi del datore di lavoro (art. 18)

la natura dei rischi;

l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

provvedimenti su misure tecniche che possono causare rischi per persone ed ambiente e quelli relativi alle malattie professionali;

i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Page 30: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

.

In tal caso gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, relativamente ai predetti

interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

Obblighi del datore di lavoro (art. 18)

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, comprese fornitura e manutenzione per rendere sicuri locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione.

Page 31: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

Obblighi dei lavoratori (art. 20)

Page 32: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Obblighi dei lavoratori (art. 20)

In particolare, i compiti del lavoratore sono quelli di:

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all’RLS;

Page 33: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente (dove previsto).

Obblighi dei lavoratori (art. 20)

Page 34: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

La valutazione dei rischiLa valutazione dei rischi

Page 35: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28))

La VALUTAZIONEVALUTAZIONE, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.

Page 36: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28))

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione;

l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Il DOCUMENTODOCUMENTO (art. 17, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/08 )

redatto a conclusione della valutazione, deve avere “data certa” e contenere:

Page 37: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28))

l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (dove previsto);

l’individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Page 38: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29))

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. a) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, nei casi previsti.

Le attività di valutazione sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Page 39: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

I contenuti del documenti di valutazioneI contenuti del documenti di valutazione

Il documento relativo alla valutazione dei rischi è elaborato con il contributo delle diverse componenti presenti nella scuola e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dovrà pertanto essere leggibile, sia per linguaggio che per esplicitazione delle tappe del percorso fatto. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi deve provvedere con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Il documento di valutazione dei rischi dovrà quindi contenere:

A) I criteri adottati:

In questa voce possono essere comprese indicazioni circa l’individuazione delle aree/posizioni di lavoro, dei compiti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni etc. oggetto della valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la collaborazione degli esperti e la consultazione del rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per l’assunzione delle decisioni, etc.

Page 40: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

I contenuti del documenti di valutazioneI contenuti del documenti di valutazione

B) Le conclusioni della valutazione:

E’ opportuno elencare i fattori di rischio presi in considerazione, per i quali la valutazione concluda circa l’assenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione; per gli altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare gravità e probabilità delle possibili conseguenze, nonchè l’identificazione dei lavoratori esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione;

C) L’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione definite in conseguenza della valutazione, nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate;

D) Il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.

Page 41: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Le sanzioni per i lavoratoriLe sanzioni per i lavoratori

I lavoratori sono puniti, a norma dell’art. 59 del D.Lgs 81/08:

a)con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro non osservino le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (cfr. art. 20, comma 2, let. b)); non utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza (cfr. art. 20, comma 2, let. c)); non utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (cfr. art. 20, comma 2, let. d)); non segnalino immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (cfr. art. 20, comma 2, let. e)); nel caso rimuovano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (cfr. art. 20, comma 2, let. f));

Page 42: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Le sanzioni per i lavoratoriLe sanzioni per i lavoratori

Segue da let. a)

nel caso compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (cfr. art. 20, comma 2, let. g)); nel caso non partecipino ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 2, let. h)); nel caso non si sottopongano ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (cfr. art. 20, comma 2, let. i)); nel caso rifiutino, senza giustificato motivo la designazione come incaricati di primo soccorso, prevenzione incendi o gestione delle emergenze (cfr. art. 43, comma 3).

b)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro nel caso in cui i lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 3).

Page 43: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il servizio di prevenzione e Il servizio di prevenzione e protezioneprotezione

Page 44: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Servizio di prevenzione e protezione (art. 31)

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno della struttura, siano in possesso dei requisiti idonei di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08.

 

Anche se il datore di lavoro ricorre a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in

materia.

Page 45: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Gli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, devono

possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

 

Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32)

Page 46: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

L’RSPP deve inoltre possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di:

prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicologica da stress lavoro-correlato di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08;

organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative; tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

I corsi devono rispettare quanto previsto dall’ Accordo sancito il 26 gennaio 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente2006 in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, pubblicato sulla G. G. U. del 14 febbraio 2006, n. 37U. del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni.

Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32)

Page 47: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32)

Pur non essendo in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, dimostrino di aver svolto funzioni di RSPP O ASPP, professionalmente o alle dipendenze di un Datore di Lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Possono inoltre svolgere le funzioni di RSPP o ASPP coloro che:

Page 48: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; ingegneria civile e ambientale; ingegneria dell’informazione; scienze dell’economia e della gestione aziendale; scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della

moda; ingegneria industriale; scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; professioni sanitarie della prevenzione; o di altre lauree o di lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi

della normativa vigente

Addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32)

sono esonerati dalla frequenza di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Coloro che sono in possesso di laurea in:

Page 49: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione Compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 33)(art. 33)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;

ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e

sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica indetta una volta l’anno dal Datore di Lavoro;

a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle misure di primo soccorso, lotta antincendio.

Page 50: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Riunione periodica Riunione periodica (art. 35)(art. 35)

Nei luoghi di lavoro che hanno al loro interno più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

il datore di lavoro o un suo rappresentante;

il RSPP;

il medico competente, ove nominato;

il RLS.

Page 51: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

il documento di valutazione dei rischi;

l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

 

Riunione periodica Riunione periodica (art. 35)(art. 35)

Page 52: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Riunione periodica Riunione periodica (art. 35)(art. 35)

Codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi di infortuni e malattie

professionali

Obiettivi di miglioramento

della sicurezza sulla base delle linee guida per un sistema di gestione di

salute e sicurezza

Page 53: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Informazione e formazioneInformazione e formazione

Page 54: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Informazione ai lavoratori Informazione ai lavoratori (art. 36)(art. 36)

sui rischi connessi alla attività in generale;

sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione degli incendi;

sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente.

 

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

Page 55: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Informazione ai lavoratori Informazione ai lavoratori (art. 36)(art. 36)

Il Datore di lavoro provvede all’informazione del lavoratore su:

Rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le

normative di sicurezza e le disposizioni in materia

Pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei

preparati pericolosi sulla base delle schede dei

dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona

tecnica

Misure e le attività di

protezione e prevenzione

adottate

Fornisce inoltre le informazioni anche ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati.

Page 56: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata, con particolare riferimento a:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici della scuola

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37)(art. 37)

Page 57: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37)(art. 37)

In occasione

della costituzione

del rapporto di lavoro o

di somministrazione

di lavoro

Del trasferimento o

cambiamento di

mansioni

Dell’introduzione di

nuove attrezzature di

lavoro o nuove tecnologie

o sostanze pericolose

Page 58: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37)(art. 37)

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Nella Fattispecie:

• Addetti al Primo Soccorso devono frequentare un corso della durata di almeno 12 ore;

• Addetti Antincendio a Rischio ALTO un corso di formazione della durata non inferiore a 16 ore

Page 59: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37)(art. 37)

Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi specifici presso gli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo da possedere competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata minima dei corsi è di 32 ore

Page 60: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaper la sicurezza

Page 61: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47))

Nei luoghi di lavoro con Nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori più di 15 lavoratori

Il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.

Page 62: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47))

un rappresentante sino a 200 lavoratori; tre rappresentanti da 201 a 1.000 lavoratori; sei rappresentanti oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il numero minimo dei Rappresentanti è il seguente:

Page 63: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzasicurezza (art. 50)(art. 50)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla

valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione (art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/08);

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

Page 64: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzasicurezza (art. 50)(art. 50)

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella

prevista dall’art. 37 del D.lgs. 81/08;h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di

prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle

autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;l) partecipa alla riunione periodica (art. 35, D.Lgs. 81/08);m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della

sua attività;o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di

prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Page 65: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

La sorveglianza sanitariaLa sorveglianza sanitaria

Page 66: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Titoli e requisiti del medico competente Titoli e requisiti del medico competente (art. 38)(art. 38)

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei

seguenti titoli o requisiti: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei

lavoratori e psicotecnica; docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei

lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle

assicurazioni. con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa

l’Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

E’ stato introdottointrodotto nel D.Lgs. 81/08, nel D.Lgs. 81/08, rispetto al D.Lgs 626/94, l’albo dei medici competenti.

I medici in possesso dei titoli suddetti sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute (DM 4/3/2009).

Page 67: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

La gestione delle emergenzeLa gestione delle emergenze

Page 68: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Disposizioni generali per la gestione delle emergenze Disposizioni generali per la gestione delle emergenze (art. 43(art. 43))

Il datore di lavoro, ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione datore di lavoro, ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavorodei luoghi di lavoro (art. 18, c. 1, lett. t, D.Lgs. 81/08), deve:

organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione delle emergenze (art. 18, c. 1, let, b, D.Lgs. 81/08);

informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Page 69: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Disposizioni generali per la gestione delle emergenze Disposizioni generali per la gestione delle emergenze (art. 43(art. 43))

programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Page 70: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Disposizioni generali per la gestione delle emergenze Disposizioni generali per la gestione delle emergenze (art. 43(art. 43))

Il datore di lavoro,datore di lavoro, nella designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di gestione delle emergenze, deve tener conto delle dimensioni dell’edificio secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'art. 46, D.Lgs. 81/08.

I LAVORATORILAVORATORI non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Il DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Page 71: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato (art. 44(art. 44))

non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato,

si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare

il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale

pericolo

Page 72: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il primo soccorsoIl primo soccorso

Page 73: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Primo soccorso (art. 45Primo soccorso (art. 45))

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.All’interno degli Edifici Scolastici di prassi si stabilisce che vi siano almeno due addetti al Primo Soccorso.La formazione degli addetti andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico

Page 74: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Primo soccorso (art. 45Primo soccorso (art. 45))

Il d.m. 15 luglio 2003, n. 388 prevede che le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

I. Aziende o unità produttive con attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo A:Gruppo A:

Page 75: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Primo soccorso (art. 45Primo soccorso (art. 45))

Gruppo B:Gruppo B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Le Istituzioni scolastiche rientrano in tale GruppoLe Istituzioni scolastiche rientrano in tale Gruppo

Gruppo C:Gruppo C: Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Page 76: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Primo soccorso (art. 45Primo soccorso (art. 45))

NEL CASO IN CUI L’AZIENDA SIA CLASSIFICATA DINEL CASO IN CUI L’AZIENDA SIA CLASSIFICATA DI GRUPPO B GRUPPO B

Il datore di lavoro dota il luogo di lavoro di una dota il luogo di lavoro di una cassetta di prontocassetta di pronto soccorso, soccorso, e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. All’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione è presente l’Addetto alle chiamate in caso di Emergenza

La cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro e deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

Page 77: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Primo soccorso (art. 45Primo soccorso (art. 45))

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSOCONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

• Guanti sterili monouso (5 paia).

• Visiera paraschizzi

• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

• Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

• Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

• Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

• Teli sterili monouso (2).

• Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

• Confezione di rete elastica di misura media (1).

• Confezione di cotone idrofilo (1).

• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

• Un paio di forbici.

• Lacci emostatici (3).

• Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

• Termometro.

• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Page 78: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

La prevenzione incendiLa prevenzione incendi

Page 79: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

PrevenzPrevenzionione incendi (art. 46e incendi (art. 46))

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, nel rispetto delle competenze previste dall’art. 117 della Costituzione e dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di salute e sicurezza del lavoro, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale:

Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e

di tutela dei beni e dell’ambiente.

Page 80: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Prevenzione incendi (art. 46Prevenzione incendi (art. 46))

I Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

A) Criteri diretti a individuareA) Criteri diretti a individuare:1. Misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le

conseguenze qualora esso si verifichi2. Misure precauzionali di esercizio3. Metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature

antincendio4. Criteri per la gestione delle emergenze

B) Le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e B) Le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.e la sua formazione.

Nei luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/08 devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Page 81: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Misure di prevenzione incendi nell’Istituto ScolasticoMisure di prevenzione incendi nell’Istituto Scolastico

In caso di incendio si possono verificare due situazioni:

 

A) Focolaio di modeste dimensioni aggredibile con semplice uso

di estintore. In tal caso il personale preposto interviene

direttamente sul focolaio .Può scattare o meno il segnale acustico

d’allarme procedendo all’evacuazione dell’edificio intero. Avvisare

comunque i VV.FF.

Page 82: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Misure di prevenzione incendi nell’Istituto ScolasticoMisure di prevenzione incendi nell’Istituto Scolastico

Focolaio di rilevanti dimensioni In tal caso è necessario lanciare il segnale di evacuazione, avvisare i VV.FF, ed

intervenire sull’incendio con gli idranti a manichetta flessibile (vedi personale incaricato). In ogni caso mai mettere in pericolo la propria incolumità per il salvataggio di cose o strutture.

• Il docente presente in aula condurrà i propri alunni fuori dell’edificio seguendo la via di fuga prevista raggiungendo il punto di raccolta stabilito.

• Gli alunni incaricati quali Apri-Fila e Serra-Fila si disporranno uno all’inizio della fila e uno in coda e collaborano con il docente affinché nessuno rimanga indietro.

• Il personale ATA in servizio al piano interviene sul focolaio con gli strumenti del caso presenti nel piano.

• Il personale incaricato del pronto soccorso sarà pronto ad accogliere all’aperto o nei corridoi eventuali infortunati

• Chiunque dei presenti non abbia diretta responsabilità sulle operazioni connesse all’evento assisterà e vigilerà sugli alunni nei luoghi di raccolta ed eviterà di intervenire di propria iniziativa a meno che non intervengano eventi imprevisti da gestire con attenzione ai pericoli e buon senso.

Page 83: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Luoghi di lavoroLuoghi di lavoro

Page 84: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni (art. 62)Definizioni (art. 62)

Si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell‘edificio scolastico, nonché ogni altro luogo di pertinenza della struttura accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro

Page 85: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV del D.Lgs 81/08.

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, dei lavoratori disabili.

L'obbligo di strutturare i luoghi di lavoro tenendo conto della presenza di disabili vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e li accessi alle medesime, le docce, i gabinetti e i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti il datore di lavoro, previa consultazione del RLS e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Page 86: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)

Spazi lavoro e di studio(Aule, laboratori, uffici, palestre, locali di servizio) GeneralitàLa superficie minima per lavoratore deve essere di almeno 2 metri quadrati e

la cubatura di almeno 10 metri cubi.L’altezza minima del soffitto deve essere di almeno 2,70 metri.La distanza minima tra le scrivanie deve essere di almeno 0,90 metri.La superficie di lavoro deve essere libera da ostacoli sia a terra sia in altezza.Il pavimento degli spazi di lavoro deve essere adeguato alle condizioni di

utilizzo (per resistenza, caratteristiche tecniche).Il pavimento degli spazi di lavoro deve essere regolare e uniforme.Il pavimento degli spazi di lavoro deve essere pulito e libero di sostanze

sdrucciolevoli.I locali adibiti a laboratorio (Tecnico–scientifico) devono essere situati in aree

adeguate. Nelle aree adibite ad attività collettive (Aula magna, biblioteca, palestra) si

deve verificare le condizioni dei locali di sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione incendi ed evacuazione. Ulteriore attenzione deve essere posta nella funzionalità dei locali di servizio adiacenti (Ripostigli, servizi igienici, eccetera).

Page 87: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)

Nei locali adibiti al contatto con il pubblico (Presidenza, direzione, uffici amministrativi) devono essere predisposti opportuni arredi ad agevolare le funzioni operative e ricettive.

Barriere architettoniche

Tutti i dislivelli vanno opportunamente superati mediante rampe o scivoli.

I marciapiedi vanno mantenuti liberi da ostacoli (Auto, moto, biciclette in sosta). La fruibilità dei marciapiedi non deve essere ridotta

I dislivelli che possono creare intralcio alla fruizione del disabile, se l'edificio è servito da ascensore o montascale, le caratteristiche e le dimensioni devono rispondere a quanto indicato dal D.M. 14 Giugno 1989, almeno un locale igienico per ogni piano deve essere agibile al disabile in carrozzina e deve essere opportunamente attrezzato, ecc.

Spazi per attrezzature

Verificare che gli spazi di lavoro e di studio siano ordinati e dotati delle attrezzature necessarie. Devono essere disposte aree specifiche per il posizionamento ottimale di attrezzature (Fotocopiatrici, fax, telex).

  

Page 88: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)

  Porte e portoni Generalità Le porte dei locali devono consentire una rapida uscita dei lavoratori verso Le porte dei locali devono consentire una rapida uscita dei lavoratori verso

l’esterno.l’esterno. Le porte dei locali devono essere apribili dall’interno.Le porte dei locali devono essere apribili dall’interno. Le porte dei locali devono essere libere da impedimenti all’apertura.Le porte dei locali devono essere libere da impedimenti all’apertura. Devono essere identificate le uscite ideali per una efficace evacuazione Devono essere identificate le uscite ideali per una efficace evacuazione

(Uscite di emergenza).(Uscite di emergenza). Deve essere fatto divieto di fermata e/o sosta in prossimità delle porte di Deve essere fatto divieto di fermata e/o sosta in prossimità delle porte di

emergenza.emergenza. I locali devono essere muniti di porte di larghezza adeguata e in numero I locali devono essere muniti di porte di larghezza adeguata e in numero

sufficiente.sufficiente. Nei locali le porte di uscita devono essere larghe in modo adeguato.Nei locali le porte di uscita devono essere larghe in modo adeguato. Le porte trasparenti devono essere realizzate con materiali sicuri e deve Le porte trasparenti devono essere realizzate con materiali sicuri e deve

essere apposto un segnale indicativo all’altezza degli occhiessere apposto un segnale indicativo all’altezza degli occhi.

Page 89: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)Requisiti di salute e sicurezza (art. 63)

  

Uscite di emergenza

Devono essere identificate le Uscite per una efficace evacuazione.Devono essere identificate le Uscite per una efficace evacuazione. Le porte di emergenza devono avere altezza e larghezza conformi alle Le porte di emergenza devono avere altezza e larghezza conformi alle

normative vigenti.normative vigenti. Le porte di emergenza devono aprirsi nel verso dell’esodo con facilità.Le porte di emergenza devono aprirsi nel verso dell’esodo con facilità. Le porte di emergenza devono essere chiaramente segnalate, dotate di Le porte di emergenza devono essere chiaramente segnalate, dotate di

illuminazione di sicurezza che entra in funzione anche in caso di mancanza illuminazione di sicurezza che entra in funzione anche in caso di mancanza di energia elettrica.di energia elettrica.

Le porte e le vie di emergenza devono essere sgombre da qualsiasi Le porte e le vie di emergenza devono essere sgombre da qualsiasi ostacolo e consentire l’uscita rapida nel verso dell’esodo e in piena ostacolo e consentire l’uscita rapida nel verso dell’esodo e in piena sicurezza dei lavoratori.sicurezza dei lavoratori.

Page 90: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Locali sotterranei o semisotterranei (art. 65)Locali sotterranei o semisotterranei (art. 65)

E' vietatoE' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

Possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

Page 91: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Uso delle attrezzature di lavoroUso delle attrezzature di lavoro

Page 92: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni (art. 69)Definizioni (art. 69)

Attrezzatura

di lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, come la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Uso di

attrezzatura

di lavoro

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

Zona

pericolosa

Lavoratore

esposto

Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

Il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro. Operatore

Page 93: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Quando sceglie le attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Obblighi del datore di lavoro (art. 71)Obblighi del datore di lavoro (art. 71)

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi

ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e

regolamentari, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, le

quali devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative

di recepimento delle direttive comunitarie

Page 94: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro si adopera affinchè le attrezzature di lavoro siano:

installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la

permanenza dei requisiti di sicurezza specifici; corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di

manutenzione; assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza

quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione;

siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Obblighi del datore di lavoro (art. 71)Obblighi del datore di lavoro (art. 71)

Page 95: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro (art. 71)Obblighi del datore di lavoro (art. 71)

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:

l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati;

in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Page 96: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito degli obblighi di informazione ai lavoratori e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti il datore di lavoro provvede affinchè ogni lavoratore abbia una necessaria informazione e istruzione e riceva una formazione e un addestramento adeguati per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, relativamente:

Informazione, formazione e addestramento (art. 73)Informazione, formazione e addestramento (art. 73)

• alle condizioni di impiego delle attrezzature

• alle situazioni anormali prevedibili

Page 97: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Uso dei dispositivi di protezione Uso dei dispositivi di protezione individualeindividuale

Page 98: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Definizioni (art. 74)Definizioni (art. 74)

D.P.I.

(Dispositivi

di Protezione

Individuale)

Per dispositivo di protezione individuale si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio

Page 99: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

CategorieCategorie

I DPI sono suddivisi in tre categorie (art. 4, D.Lgs. n. 475/1992). Appartengono alla prima categoria, i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. La persona che usa il DPI deve avere la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire se il DPI rimane efficiente per tutto il periodo in cui viene utilizzato.

Prima categoria Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50º C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. Rientrano in questa categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali.

Page 100: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

CategorieCategorie

Terza categoria Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono provocare la morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100º C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a _50º C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. Seconda categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie

Page 101: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Obbligo di uso (art. 75)Obbligo di uso (art. 75)

All’interno dell’Istituto Scolastico l’utilizzo dei DPI di prima categoria è riferito a lavori di pulizia e piccola manutenzione da parte dei collaboratori scolastici.

Page 102: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Movimentazione manuale dei Movimentazione manuale dei carichicarichi

Page 103: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Campo di applicazione (art. 167Campo di applicazione (art. 167))

Per movimentazione manuale dei carichimovimentazione manuale dei carichi si intende l’insieme di operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Per patologie da sovraccarico biomeccanicopatologie da sovraccarico biomeccanico si intendono le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Page 104: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi

Con riferimento alle misure di prevenzione e protezione da adottare i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le seguenti misure di prevenzione e protezione:Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testaCarichi non superiori a 25 kg per uomini adulti e 15 kg per donne adulteIl raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle

spalle e l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi)Se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le

ginocchia a busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per

conservare un maggiore equilibrioLa zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al

massimo di 90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è

necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le gambeFare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano

approssimativamente alla stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da

terra)Per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile

(scaletta, sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena

Page 105: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Attrezzature munite di Attrezzature munite di videoterminalevideoterminale

Page 106: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Campo di applicazione (art. 172)Campo di applicazione (art. 172)

Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addettinon si applicano ai lavoratori addetti: ai posti di guida di veicoli o macchine; ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; ai sistemi informatici destinati, in modo prioritario, all'utilizzazione da

parte del pubblico; alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le

attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;

alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Page 107: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

VIDEOTERMINALE

Uno schermo alfanumerico o grafico a

prescindere dal tipo di procedimento di

visualizzazione utilizzato

POSTO

DI LAVORO

L'insieme che comprende le attrezzature

munite di videoterminale, o altro sistema di

immissione dati, incluso il mouse, il software

per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori

opzionali, le apparecchiature connesse,

comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il

modem, la stampante, il supporto per i

documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè

l'ambiente di lavoro immediatamente

circostante

Definizioni (art. 173)Definizioni (art. 173)

Page 108: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

LAVORATORE

Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura

munita di videoterminali, in modo

sistematico o abituale, per venti ore

settimanali, dedotte le interruzioni di

cui all'art. 175 del D.Lgs. 81/08. N.B. Le

prescrizioni in materia di attrezzature

per postazioni di VDT vengono applicate

anche a coloro che non rientrano nel

limite suddetto.

Definizioni (art. 173)Definizioni (art. 173)

Page 109: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro (art. 174)Obblighi del datore di lavoro (art. 174)

Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

ai rischi per la vista e per gli occhi;

ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;

alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Page 110: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni, tenendo conto della somma, ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Obblighi del datore di lavoro (art. 174)Obblighi del datore di lavoro (art. 174)

Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause o cambiamento di attività.

Pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione Pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminalecontinuativa al videoterminale.

Svolgimento quotidiano del lavoro (art. 175)Svolgimento quotidiano del lavoro (art. 175)

Page 111: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Caratteristiche postazione lavoro VDTCaratteristiche postazione lavoro VDT

Page 112: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Sindrome Burn-out o stress lavoro Sindrome Burn-out o stress lavoro correlatocorrelato

Page 113: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 81/2008 , e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

IntroduzioneIntroduzione

L'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, tra l’altro, che la valutazione “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”.

Page 114: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

IntroduzioneIntroduzione

Relativamente a quest’ultimo profilo, la valutazione del rischio richiede l’adozione degli stessi principi e processi basilari di altri pericoli presenti sul luogo di lavoro: identificare le fonti di stress, decidere quali azioni è necessario intraprendere, comunicare i risultati della valutazione e revisionarli a intervalli appropriati

Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e del RLS

Page 115: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Tra i segnali che denotano la presenza del problema, anche secondo l’accordo interconfederale (art. 4, comma 1), rientrano:

- alto tasso di assenteismo

- elevata rotazione del personale

- frequenti conflitti interpersonali

- lamentele da parte delle persone

- infortuni

- disfunzioni o episodi di interruzione/rallentamento dei flussi comunicativi

Indicatori oggettivi di potenziale stressIndicatori oggettivi di potenziale stress

Page 116: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Modalità valutazione stress lavoro correlato istituto Modalità valutazione stress lavoro correlato istituto scolasticoscolastico

Il metodo si basa sull’applicazione periodica dei seguenti tre strumenti :

una griglia di raccolta di dati oggettivi, che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia”(o “sentinella”), fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al tema trattato

una check list, che indaga le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e miglioramento

cui si aggiunge, solo in caso di rischio alto, un questionario soggettivo sulla percezione della problematica SL-C

Page 117: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Modalità valutazione stress lavoro correlato istituto scolasticoModalità valutazione stress lavoro correlato istituto scolastico

Page 118: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nei casi in cui la valutazione si concluda con l’evidenziazione di un problema di stress lavoro correlato si adottano delle misure di prevenzione o protezione. Nello scegliere le misure ed i provvedimenti di prevenzione adeguati, dato il carattere variabile del fenomeno stress, legato a fattori “imprevedibili”  (es. le diverse reazioni dei gruppi - o del singolo - nei confronti della medesima scelta che sia tecnica, gestionale, organizzativa o  un evento  che subentra nella vita di una persona), si possono adottare differenti misure. Tra queste:

-    misure tecniche, organizzative, procedurali

-    alternanza di mansioni nei limiti di legge e di contratto

-    riprogrammazione dell’attività

-    particolare formazione e addestramento

-    forme di comunicazione

-    forme di coinvolgimento

-    particolare sorveglianza sanitaria.

Misure di prevenzione e protezioneMisure di prevenzione e protezione

Page 119: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio ElettricoRischio Elettrico

Page 120: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio Elettrico

Il lavoratore deve utilizzare tutte le precauzioni necessarie per evitare che Il lavoratore deve utilizzare tutte le precauzioni necessarie per evitare che possano sussistere dei pericoli quando utilizza, pulisce ecc. macchine o altri possano sussistere dei pericoli quando utilizza, pulisce ecc. macchine o altri elementi che per loro natura sono collegati all’elettricità.elementi che per loro natura sono collegati all’elettricità.

Il lavoratore deve ricordare:Il lavoratore deve ricordare:

Non manomettere o modificare parti di impianti elettrici o di macchine Non manomettere o modificare parti di impianti elettrici o di macchine collegate ad esso collegate ad esso

Assicurarsi che non vi sia tensione in rete durante l’esecuzione delle seguenti Assicurarsi che non vi sia tensione in rete durante l’esecuzione delle seguenti operazioni:operazioni:pulizia dei lampadaripulizia dei lampadarisostituzioni di lampadinesostituzioni di lampadinepulizia di prese ecc.pulizia di prese ecc.

In tali casi non basta spegnere l’interruttore della corrente ma bisogna In tali casi non basta spegnere l’interruttore della corrente ma bisogna disattivare l’intero impianto elettricodisattivare l’intero impianto elettrico..

Page 121: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio Elettrico

Ricordarsi di: Sospendere subito l’uso dell’apparecchio che è collegato ad una presa, se

nell’immettere o togliere delle prese nelle spine di formano delle fiamme o scintille.

Non utilizzare apparecchi che abbiano fili elettrici scoperti anche parzialmente o che abbiano prese non perfettamente funzionanti, ad esempio quando si può notare che la presa ha subito un surriscaldamento.

Non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma procedere all’operazione tirando direttamente la spina e mantenendo accuratamente la presa al muro..

Page 122: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio Elettrico

Limitare l’uso delle prese multiple che può essere causa di sovraccarico.Limitare l’uso delle prese multiple che può essere causa di sovraccarico. Evitare l’uso di prolunghe e cavi volantiEvitare l’uso di prolunghe e cavi volanti Non adoperare acqua e altre materie conduttrici in prossimità di conduttori Non adoperare acqua e altre materie conduttrici in prossimità di conduttori

ed apparecchi sotto tensioneed apparecchi sotto tensione

Page 123: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio Scale Rischio Scale

Page 124: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Scale fisse a gradiniScale fisse a gradini

Se la scala è superiore a 4 gradini deve disporre di relativi pianerottoli al piano, deve disporre di parapetto su di un lato, deve presentare una fascia continua sul piano di calpestio rispondente ad un buon grado di invalicabilità.

Entrambi i lati devono essere chiusi.

La rampa deve essere delimitata lateralmente con la presenza di un corrimano.

Il rapporto tra alzata e pedata deve essere regolato dalla formula 2a+p = 62-64 cm con pedata minimo 30 cm.

Le scale devono essere costruite in modo robusto e conforme alle modalità d’uso ed essere in grado di resistere ai carichi massimi derivanti dall’affollamento in condizioni di emergenza.

Page 125: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Scale portatiliScale portatili

  Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego e negli anni il loro uso è stato

oggetto di specifiche disposizioni legislative.

 Per rispettare i criteri di conformità alla normativa vigente, le scale portatili devono

essere:

•costruite secondo norma UNI EN 131 e accompagnate dal nome del fabbricante, tipo di

scala, anno e mese di fabbricazione, carico max. ammissibile, angolo d’inclinazione e

dichiarazione di conformità alla norma tecnica

•accompagnate da breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti e le

istruzioni per la conservazione e manutenzione..

Page 126: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Scale portatiliScale portatili

Di seguito si forniscono alcune indicazioni pratiche:

• L’uso delle scale è riservato a personale fisicamente idoneo e non sofferente di

disturbi legati all’altezza (vertigini, ecc.).

• Scegliere le scale a mano di dimensioni appropriate all’uso.

• Non utilizzare le scale non rispondenti alle verifiche ai controlli ed informare il datore

delle eventuali anomalie riscontrate.

Page 127: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Scale portatiliScale portatili

• L’operatore prima di impiegare la scala deve verificare l’integrità della scala nel suo

insieme e dei dispositivi antisdrucciolevoli sui pioli e alle estremità inferiori.

• Quando vi è pericolo di sbandamento, la scala deve essere assicurata a parete fissa

o trattenuta al piede da altro lavoratore.

• Salire o scendere dalle scale a mano sempre con il viso rivolto verso la scala stessa,

ricorda che lungo il percorso verticale devi avere sempre tre arti appoggiati

contemporaneamente sulla scala (regola dei tre appoggi).

• La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta.

• Scendere sempre prima dalla scala prima di compiere qualsiasi spostamento

laterale..

Page 128: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Scale portatiliScale portatili

• Ricordare che non si sale o scende dalla scala tenendo in mano utensili o altri

materiali.

• Non fare avvicinare persone estranee al lavoro ai luoghi in cui si opera.

• Non gettare alcun tipo di materiale dall’alto anche se non sono presenti persone nella

zona sottostante.

• Per evitare il ribaltamento occorre mantenere il proprio baricentro più all’interno

possibile all’apertura della scala, senza sbilanciarsi verso l’esterno.

• Prestare la massima attenzione a persone e cose presenti sul percorso durante il

trasporto manuale delle scale.

• Non eseguire riparazioni alla scala.

Page 129: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

MicroclimaMicroclima

Page 130: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

MicroclimaMicroclima

La temperatura all’interno di ogni locale deve essere adeguata ( tra i 18-22°

d’inverno e i 20-24° d’estate) in modo da garantire una temperatura corporea

entro i limiti tra 36,8 e 37,4° C.

All’interno di aule, laboratori, uffici bisogna garantire l’adeguato ricambio d’aria

con l’apertura periodica delle finestre presenti e l’adeguata protezione

dall’eccessivo soleggiamento nei periodi estivi anche attraverso l’utilizzo di

sistemi oscuranti (tende, veneziane)

Page 131: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Fotocopiatrici e stampantiFotocopiatrici e stampanti

Page 132: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Fotocopiatrici e stampantiFotocopiatrici e stampanti

La fotocopiatura e stampa di documenti sono fra le più comuni e diffuse attività lavorative

svolte presso gli uffici. La quotidianità di tali operazioni, non deve far dimenticare che,

sia i prodotti per la stampa (toner), sia le macchine (fotocopiatrici, stampanti),

producono sostanze alle quali occorre prestare un po’ d’attenzione.

In particolare, i toner sono composti da vari tipi di sostanze chimiche, che possono

anche rientrare fra gli agenti chimici considerati pericolosi.

Le stesse fotocopiatrici e stampanti laser, sono fonte di emissione di varie sostanze

(ozono, formaldeide, composti organici volatili), alcune delle quali ad azione irritante.

Generalmente, l’attività di fotocopiatura e stampa svolta dai singoli lavoratori non è così

frequente da ipotizzare significativi rischi per la salute dei lavoratori, pur tuttavia, si

possono adottare ulteriori attenzioni volte a limitare ulteriormente i rischi:

Page 133: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Fotocopiatrici e stampantiFotocopiatrici e stampanti

 In primo luogo, va privilegiato l’acquisto di macchine a bassa emissione di ozono, e va

curata la loro manutenzione.

Inoltre, occorre preferire la stampa e la fotocopiatura di documenti corposi su macchine

dedicate, collocate in locali dotati di adeguato ricambio d’aria, che non siano luoghi di

lavoro permanente. Nei locali di lavoro dotati di fotocopiatrici e stampanti laser

occorre garantire la possibilità di ventilazione e in generale si raccomanda di ventilare

l’ambente di lavoro almeno quotidianamente

Occorre provvedere all’ acquisizione di prodotti per la stampa (toner) di cui sia

fornita una scheda di sicurezza completa e rispondente alla normativa ed è

preferibile che contengano sostanze chimiche non pericolose;

 Infine si raccomanda di evitare manipolazioni che comportino la dispersione di toner e

quindi la possibilità di esposizione anomala allo stesso.

Page 134: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Disfunzioni Vocali nei docentiDisfunzioni Vocali nei docenti

Page 135: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Disfunzioni vocali Docenti Disfunzioni vocali Docenti

Le principali cause, individuali ed ambientali, che conducono all’insorgere della

disfunzione vocale negli insegnanti risultano essere:

- Fattori individuali: presenza di patologie associate (disturbi respiratori nasali, rinopatie

allergiche , disturbi gastrici ), stili di vita particolari, abitudini vocali dannose (urlare).

- Fattori professionali, carico vocale eccessivo senza effettuare pause vocali e

senza l’utilizzo di alcun sistema di amplificazione del suono.

- Fattori ambientali: eccessivo sottofondo rumoroso , ambienti polverosi, ambienti

grandi , sbalzi termici, ambienti secchi

Page 136: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Disfunzioni vocali Docenti Disfunzioni vocali Docenti

Misure di prevenzione

Evitare cattive abitudini dannose per la salute quali: fumo

Ridurre rumore di sottofondo nelle classi

Evitare ambienti con effetti di riverbero

Ridurre l’attività a voce alta con pause e incrementando attrezzature tecnologiche

Page 137: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio ChimicoRischio Chimico

Page 138: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio ChimicoRischio Chimico

Il rischio di natura chimica è un rischio igienico - ambientale legato alla presenza di

agenti chimici. E' legato essenzialmente alla mancata cognizione della pericolosità di ciò

che si utilizza durante le lavorazioni e/o attività di laboratorio. Ogni sostanza o preparato

può essere tossica per l'uomo quando causa danni organici e/o funzionali. La sostanza

tossica può presentarsi sotto diverse forme (gas, polveri, vapori, ecc.) e può causare

danni all'organismo venendo inalata attraverso le vie respiratorie, per contatto cutaneo,

per ingestione, ecc.

Page 139: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio ChimicoRischio Chimico

Definizioni

Sostanze:elementi chimici e loro composti;

Preparati: miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze;

Polveri: particelle originatesi durante la lavorazione da operazioni meccaniche e

trattamenti termici;

Fumi: particelle solide disperse in aria, con dimensioni inferiori a 0,1 micron

originatesi da fenomeni di sublimazione, condensazione, ossidazione;

Nebbie: goccioline disperse in aria originatesi da spruzzatura o ebollizione di liquidi e

condensazione di gas e vapori; Gas: sostanze che alle normali condizioni di

pressione e temperatura (1 atm e 25 °C) sono in forma gassosa; Vapori: sostanze

aeriformi che alle normali condizioni di pressione e temperatura (1 atm e 25 °C) sono

in forma liquida; Dose limite (DL 50): quantità di prodotto per unità di peso corporeo

(mg/Kg) che, assorbita, provoca la morte del 50% degli animali da esperimento.

Page 140: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio ChimicoRischio Chimico

Rischi

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell'organismo sono tre:

o a. inalazione

o b. penetrazione attraverso la cute o le mucose

o c. ingestione

La classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi

Per classificare, ai fini della pericolosità, le sostanze (cioè gli elementi chimici o i loro

composti) e i preparati ( cioè miscugli o soluzioni contenenti due o più sostanze) si

considerano gli effetti fisici (esplosività, potere comburente. Infiammabilità) e gli effetti

biologici. Le sostanze pericolose ( e di conseguenza i preparati da queste derivate )

sono suddivise nelle seguenti classi di pericolo in funzione della loro potenzialità:

Page 141: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio ChimicoRischio Chimico

Page 142: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio ChimicoRischio Chimico

Page 143: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio ChimicoRischio Chimico

Page 144: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio ChimicoRischio Chimico

Page 145: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio Chimico (laboratori)Rischio Chimico (laboratori)

Nei laboratori chimici, per il particolare tipo di operazioni che vi si eseguono e

per la particolarità delle apparecchiature e soprattutto delle sostanze che si

utilizzano, è sempre da temere il pericolo di infortuni.

Occorrerà quindi curare che la scelta e la disposizione degli ambienti e degli

arredi, la organizzazione del lavoro in generale ed i procedimenti operativi

adottati, i dispositivi di sicurezza disponibili e quelli in particolare che vengono

utilizzati volta per volta, siano sempre rispondenti alla esigenza di minimizzare

la possibilità di incidenti e di infortuni.

Page 146: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio Chimico (laboratori)Rischio Chimico (laboratori)

Chi opera in un laboratorio chimico deve sempre tenere presente che oltre a

salvaguardare la propria salute ed incolumità fisica, deve salvaguardare anche

quella degli altri operatori, compagni, colleghi che utilizzano le stesse strutture

ed attrezzature; per fare questo deve conoscere nel modo migliore tutto ciò

che è oggetto del proprio lavoro, operazioni da eseguire, apparecchiature da

usare, caratteristiche di pericolosità delle sostanze che vengono impiegate, i

pericoli che possono derivare da certe operazioni e le norme per evitarli o

minimizzarli, e per questo gli devono essere messi a disposizione tutti gli

strumenti di informazione necessari.

In particolare quando si eseguono reazioni non abbastanza conosciute o si

trattano prodotti chimici nuovi , occorre abbondare nelle misure di sicurezza,

considerando pericolosa qualsiasi sostanza di cui non si conoscono bene le

caratteristiche.

Page 147: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio Chimico (laboratori)Rischio Chimico (laboratori)

Un altro aspetto che deve essere sempre tenuto presente da chi opera in un

laboratorio chimico è un corretto rapporto con le problematiche ambientali

(scarichi, smaltimento dei rifiuti ecc.), sempre con l'obbiettivo prioritario di

evitare danni alla propria ed alla altrui salute.

Tutte le indicazioni in merito devono essere incluse all’interno del

Regolamento dei laboratori

Page 148: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio Chimico (utilizzo detergenti) Rischio Chimico (utilizzo detergenti)

I detergenti sono sostanze chimiche che, a determinate concentrazioni, rimuovono lo

sporco (materiale estraneo indesiderato) dalle superfici . La patologia da detergenti

riguarda soprattutto la cute e consiste in dermatiti irritative e allergiche localizzate

soprattutto alle mani, ai polsi, agli avambracci; molti detergenti infatti contengono sali di

cromo e/o nichel provenienti dal ciclo produttivo.

Page 149: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio Chimico (utilizzo detergenti) Rischio Chimico (utilizzo detergenti)

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI

Fondamentale risulta la scelta di detergenti di semplice composizione senza l’aggiunta di

coloranti o profumi, ed il loro corretto utilizzo.

Importante, inoltre, l’abbigliamento del personale addetto alla pulizia che deve essere

protetto da eventuali contaminazioni attraverso l’uso di dispositivi di protezione

individuale quali guanti, scarpe impermeabili.

Nell’utilizzo di detergenti per la pulizia personale sono da evitare quelli a pH non

fisiologico ad azione irritante, poiché l’irritazione della cute favorisce l’insorgenza della

sensibilizzazione. Allo stesso modo devono essere evitate le pratiche di eccessiva

detersione e strofinio delle mani e degli avambracci che ledono l’integrità del film

idrolipidico, il quale svolge un’azione protettiva sulla cute (l’integrità del mantello cutaneo

è essenziale per minimizzare il passaggio di allergeni agli strati più profondi della cute).

Page 150: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio BiologicoRischio Biologico

Page 151: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio biologico Rischio biologico

Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un’attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico.

Page 152: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio biologico Rischio biologico

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICOCattivo stato di manutenzione e igiene dell’edificio; inadeguate ventilazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti (ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici); arredi e tendaggi.Per il tipo di attività svolta, in ambienti promiscui e densamente occupati, il rischio biologico è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (pollini, acari della polvere, muffe, ecc.). Fonti di pericolo specifiche per istituti ad indirizzo microbiologico o agrario possono essere le colture microbiologiche, le sostanze o i prodotti vegetali e animali.

Page 153: Indice generale corso di formazione lavoratori Introduzione generale Definizioni e campo di applicazione Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Rischio biologico Rischio biologico

PREVENZIONE E PROTEZIONE Manutenzione periodica dell’edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento Idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti (evitare sovraffollamento) Benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonee) Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con utilizzo di guanti e indumenti protettivi; mascherine in caso di soggetti allergici Vaccinoprofilassi per insegnanti e studenti Sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti Controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, inclusi controlli della qualità dell’aria indoor e delle superfici Formazione e sensibilizzazione del personale docente e non docente, degli allievi e delle famiglie in materia di rischio biologico