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1 FORMAZIONE PREPOSTO D.L. n°81/08 e s.m.i. Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Contenuti: - Principali soggetti: Compiti, relazioni, obblighi e responsabilità - Relazione con i soggetti esterni del sistema di prevenzione - Definizione ed individuazione dei fattori di rischio - Incidenti ed infortuni mancati - Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori - Valutazione dei rischi nella scuola - Misure tecniche, procedurali ed organizzative di prevenzione e protezione - Funzioni di controllo delle norme ed uso dei DPI Alfredo Laudati

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FORMAZIONE

PREPOSTO

D.L. n°81/08 e s.m.i.

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Contenuti:

- Principali soggetti: Compiti, relazioni, obblighi e responsabilità - Relazione con i soggetti esterni del sistema di prevenzione - Definizione ed individuazione dei fattori di rischio - Incidenti ed infortuni mancati - Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori - Valutazione dei rischi nella scuola - Misure tecniche, procedurali ed organizzative di prevenzione e protezione - Funzioni di controllo delle norme ed uso dei DPI

Alfredo Laudati

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PRINCIPALI SOGGETTI: Compiti, relazioni, obblighi e responsabilità

Datore di Lavoro

Art. 2 – Definizione

DATORE DI LAVORO: “ Soggetto titolare del rapporto di lavoro col lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita poteri decisionali e di spesa “.

Art. 10 – Obblighi del D.L.

Il D.L. deve:

- Designare preventivamente i lavoratori incaricati della attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.

- Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei DPI. - Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle Norme vigenti in materia di

sicurezza ed igiene sul lavoro e di uso dei DPC e DPI. - Adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento (di cui

agli artt. 36 e 37 – Se non rispetta la modalità, il D.L. è punito con ammenda da 2000 a 4000 euro)

- Consegnare tempestivamente al RLS copia del DVR (dopo averlo consultato nella redazione)

- Comunicare annualmente all’INAIL il nominativo dell’RLS. - Convocare la riunione periodica annuale se con più di 15 lavoratori (di cui

all’art. 15).

Per l’omissione di cui ai punti precedenti, il D.L. è punito con l’ammenda da 1500 – 5200 euro o con l’arresto da 2 a 4 mesi.

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- Valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del DVR (di cui agli artt. 28 e

29). (E’ punito con ammenda da 2500 a 6400 o con l’arresto da tre a sei mesi per l’omissione della Valutazione dei Rischi o da 2000 a 4000 euro se adotta il documento ma in mancanza dei requisiti di cui all’art. 28 e da 2500 a 6400 per la mancata nomina dell’RSPP).

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Preposto

Art. 2 – Definizione

PREPOSTO: “ Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori “.

Art. 19 – Obblighi del Preposto

Il Preposto deve:

- Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori della Normativa e delle disposizioni aziendali e di uso dei DPC e DPI e, in caso della persistente inosservanza, informare il superiore

- Richiedere l’osservanza delle misure di prevenzione e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro.

- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere al lavoratore di riprendere l’attività in cui persiste una situazione di pericolo

- Informare il D.L. delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI e DPC sia di ogni altra condizione di pericolo.

Il Preposto è punito, per l’omissione di cui ai punti precedenti, con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro.

- Verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni,

accedano alle zone che li espongano a rischi specifici. - Informare i lavoratori di un pericolo grave ed immediato e delle disposizioni

prese a riguardo.

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- Frequentare appositi corsi di formazione ed aggiornamento (di cui all’art. 37).

Il Preposto è punito, per l’omissione di cui ai punti precedenti, con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro.

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Lavoratori

Art. 2 – Definizione

LAVORATORE: “ Persona che, indipendentemente della tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione “.

Art. 20 – Obblighi del Lavoratore

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal D.L.

In Particolare deve:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal D.L., dai Dirigenti e dai Preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale.

- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i dispositivi di sicurezza, nonché i dispositivi di protezione messi loro a disposizione.

- Segnalare immediatamente al D.L., al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione in caso di pericolo di cui vengono a conoscenza adoperandosi, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo dandone notizia all’RLS.

- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo e non compiere manovre che possano compromettere la sicurezza propria ed altrui.

- Accettare la designazione di addetto primo soccorso ed antincendio. - Partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal D.L.

e previsti dalla Normativa (sicurezza generale e specifica, primo soccorso e lotta antincendio ed eventuale addestramento).

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I Lavoratori sono puniti, per l’omissione di cui ai punti precedenti, con l’ammenda da 200 a 600 euro.

I lavoratori hanno il diritto:

- Di ricevere tutte le informazioni riguardanti la salute e la sicurezza (sui rischi connessi alla attività specifica, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dai luoghi di lavoro, nonché sui nominativi delle figure responsabili.

- Di Consultare, collaborare alla redazione (attraverso l’RLS, attraverso cui partecipa alla riunione periodica) del DVR, ed alla nomina del RSPP con diritto di discussione alla formazione (questa deve avere contenuti facilmente comprensibili ed avvenire durante l’orario di lavoro e non comportare oneri economici a proprio carico

- alla nomina di un RLS (1 ogni 200 lavoratori – 3 fino a 1000 – 6 oltre 1000) eletto dagli stessi lavoratori se entro i 15 o dalle rappresentanze sindacali se più di 15 – o dai lavoratori in assenza di quest’ultime.

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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Art. 2 - Definizioni Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, deve: consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a (DVR) nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro comunicati all’INAIL che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, alle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

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consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Art. 25 - Obblighi del medico competente Fornisce informazioni sul significato di sorveglianza', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi Il documento di valutazione rischi (DVR) redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi Le attivita' di elaborazione del DVR sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6 (lavorazioni di tipo industriale), il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

Art. 35 - Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

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3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 4. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi

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dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori.

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6. 2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48. 4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente:

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a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unita' produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Le modalita' di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma. 3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. 4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di

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preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico. 5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalita' di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente. 6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale. 7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, ore di aggiornamento annuale. 8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita' produttiva; c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti

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alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali e', di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita'; o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto del del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo

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26, comma 3, nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 164 - Informazione e formazione Il datore di lavoro provvede affinche': a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;

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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Art. 2 - Definizioni «RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE»: persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, devono: fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi;

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b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 25 - Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere anche l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

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Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione 1. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unita' produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico. 3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia. 8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli RSPP 1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, con

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verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. 7. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di istituti. 8. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 9. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

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Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Art. 36 - Informazione ai lavoratori Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione anche sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

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RELAZIONI CON I SOGGETTI ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Le relazioni con i soggetti esterni del sistema di prevenzione sono curate dal Datore di Lavoro.

Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è istituita la Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui fanno parte rappresentanti di tutti i Ministeri, delle Regioni ed esperti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed altrettanti in rappresentanza dei datori di lavoro. Tale Commissione ha il compito di:

- esaminare i problemi applicativi della Normativa - validare le buone prassi - redigere annualmente una relazione sul possibile sviluppo della Normativa - definire i criteri del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori

autonomi - valutare le problematiche relative all’attuazione delle Direttive Comunitarie ed

internazionali - promuovere la differenza di genere in relazione ai rischi ed alla conseguente

prevenzione.

Sul territorio nazionale è istituito il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione ai fini di fornire dati utili per programmare e verificare le attività di prevenzione degli infortuni (a cui possono accedere le parti sociali).

Del SINP , fanno parte tra gli altri, l’INAIL, l’IPSEMA e l’ ISPESL enti pubblici aventi compiti in materia di sicurezza e salute, nonché di consulenza e formazione RSPP e ASPP, divulgazione della cultura della salute.

L’INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), raccoglie i dati ai fini statistici ed informativi (assenze per infortuni di almeno un giorno), concorre agli studi e ricerche, partecipa con pareri e proposte alla elaborazione della normativa. Il Datore di lavoro deve comunicare all’INAIL i dati relativi ad infortuni che comportano l’assenza di almeno un giorno oltre quello dell’infortunio. Deve altresì comunicare il nome del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L’ISPESL (Istituto Superiore della Previdenza e Sicurezza sul Lavoro) svolge studi e ricerche scientifiche nel campo della prevenzione degli infortuni, effettua verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro, svolge, congiuntamente alle ASL, attività di vigilanza sulle strutture sanitarie; supporta il SSN e formula pareri sulla congruità della norma specifica e quella generale. Diffonde le buone prassi.

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L’iPSEMA raccoglie e registra i dati ai fini statistici ed informativi del settore marittimo.

Tutti questi Enti, compresi i Vigili del Fuoco, svolgono attività di informazione, assistenza, consulenza e formazione.

ART. 13 – Vigilanza

La Vigilanza sulla applicazione della Legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è svolta dall’ASL competente per territorio e, per quanto di competenza, dal Corpo dei Vigili del Fuoco.

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DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Art. 2 – definizioni

RISCHIO: “Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente o alla loro combinazione”

VALUTAZIONE DEI RISCHI: Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (questa è una delle misure generali di tutela dei lavoratori di cui all’ art. 15).

Il D.L., attraverso i suoi collaboratori e il RSPP (e previa consultazione dell’ RLS) effettua tale valutazione, attraverso l’elaborazione di un documento DVR riportante l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati (fino a 10-50 lavoratori il DVR può essere redatto con procedure standardizzate). In base a ciò, elimina i rischi alla fonte e, ove non sia possibile, li riduce al minimo in considerazione delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico.

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Di tutto ciò, il D.L., ne informa i lavoratori, i quali sono tenuti al rispetto delle Norme in materia ed alle disposizioni contenute nel DVR e quindi, a segnalare eventuali situazioni di pericolo.

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INCIDENTI ED INFORTUNI MANCATI

Le norme sui sistemi di gestione della sicurezza fanno rientrare anche gli “accidents” (infortuni) e gli “incidents” (incidenti) nella sfera delle situazioni da gestire in analogia alla gestione delle non conformità.

A questo fine con il termine infortuni si indicano sia gli infortuni veri e propri, sia le malattie professionali; per incidenti si intendono invece gli eventi che possono determinare un infortunio, che non necessariamente si è verificato. Pertanto la voce incidenti comprende anche i “mancati infortuni”

La gestione degli incidenti si interfaccia in molti casi con la gestione di emergenze di carattere ambientale o di sicurezza; tali emergenze saranno registrate secondo la procedura descritta in questo capitolo.

Il mancato infortunio è definito “evento senza esito” ovvero l’evento si è verificato poichè nato da situazioni impreviste che avrebbero potuto determinare un rischio per le persone evitato solo per circostanze favorevoli, per fortuna o abilità.

Mentre gli infortuni possono essere facilmente rilevati in quanto generalmente danno luogo ad una serie di obblighi normativi a carico dell’azienda (nel caso di infortunio: denuncia dell’infortunio, tenuta del registro infortuni, ecc.) o assicurativi (nel caso di un incendio: la richiesta di indennizzo all’assicurazione), il rilevamento degli incidenti dipende dal livello di sensibilità del personale. Spesso non si vuole segnalare gli incidenti per non essere colpevolizzati o per semplice disinteresse; un’adeguata formazione del personale ed un clima aziendale aperto o “positivo” potrà accrescere la disponibilità del personale a segnalare tali situazioni.

Segnalare significa analizzare e quindi prevenire.

Gli incidenti rappresentano una miniera di informazioni vitale per la prevenzione degli infortuni: come hanno evidenziato ricerche ormai consolidate ad ogni infortunio grave corrispondono circa 30 infortuni lievi e 300 incidenti appunto: limitando o eliminando gli incidenti si potranno evitare infortuni ben più gravi.

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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Dal convegno a cui hanno partecipato l’ISPESL, l’INAIL, i sindacati ed il Ministero della Salute “Comunicare per prevenire”:

Agire sul piano della comunicazione, significa creare uno spazio di incontro fra tutti gli attori della prevenzione allo scopo di favorire il radicamento di stili di vita salutari ed il rafforzamento del valore della sicurezza.

Solo in questo modo una comunicazione efficace, intesa come necessario collegamento tra i lavoratori e le istituzioni, che consente ai lavoratori di diventare parte attiva del sistema di prevenzione.

L’ISPESL, grazie al suo sito web, si è fortemente attivato in tal senso, ritenendo opportuna una estensione consapevole a tutti i cittadini affinchè, la cultura della prevenzione intervenga fin dall’età scolare in tutti gli ambienti di lavoro dove si presentano rischi per la sicurezza.

“L’INFORMAZIONE CHE FORMA”

Tutto ciò perché una comunicazione istituzionale efficace può contribuire in maniera determinante, non soltanto alla diminuzione degli eventi infortunistici, ma anche e soprattutto a migliorare le condizioni organizzative; questo a cominciare da attori importanti come l’RLS e l’RSPP come “strumenti” di dialogo nel mondo del lavoro, intermediari tra le istituzioni ed i lavoratori.

Oltre tutto questo, resta fondamentale la comunicazione interna alla azienda per favorire la prevenzione degli incidenti nel luogo di lavoro; in particolare, fra le diverse figure interessate, è fondamentale che si instauri un corretto equilibrio, ovvero un momento in cui ci sia una effettiva parità tra “emittente” e “ricevente”.

L’incomprensione può avvenire per:

- Assenza di codice (insieme di regole convenzionali) e/o disparità di codice quando il messaggio non è compreso o è compreso in modo errato dal ricevente.

- Interferenza di codice, quando il codice dell’emittente è compreso dal ricevente, ma è modellato sul proprio orizzonte di attesa.

- Delegittimazione, quando il codice dell’emittente è compreso dal ricevente ma viene stravolto per motivi ideologici o per svalutazione della fonte. Gli strumenti di comunicazione o “canali” usati sono:

- Scritti (lettere, circolari, questionari, interviste ecc.)

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- Parlati (incontri, riunioni, ecc.) - Visivi (segnaletica, bacheche ecc.) - Tecnologici (telefono, fax, posta elettronica, internet ecc.)

In tutti i modi, risulta fondamentale trasmettere un messaggio in modo da consentire a chi lo riceve di interpretarlo, dandogli lo stesso significato di chi lo ha trasmesso.

Ciò poiché comunicare non vuol dire semplicemente fare informazione, ma anche partecipazione, comunanza e condivisione.

E’ fondamentale inoltre, riflettere sul “principio della piramide” ovvero, per coloro che ci ascoltano è molto più agevole seguire il contenuto se è stata esplicitamente dichiarata “l’idea di fondo” che si vuole perseguire.

L’RLS deve quindi fungere da tramite per instaurare un corretto rapporto comunicativo di “feedback” (messaggio di ritorno) fra dirigenza e lavoratori e lavoratori fra loro, al fine di certificare il raggiungimento dell’obiettivo comunicativo che la fonte si era proposta e la corretta ricezione e comprensione del messaggio da parte del ricevente.

E’ quindi indispensabile “saper ascoltare” le proposte che provengono dai lavoratori.

A tal fine è opportuno specificare le percentuali dell’assimilazione delle tecniche di comunicazione:

- Verbale 20% - Visiva 30% - Verbale e visiva 50% - Verbale, visiva e discussione 70% - Verbale, visiva, discussione ed uso 90%

In aggiunta alla corretta scelta della tecnica di comunicazione, occorre impegnarsi nell’andare oltre la trasmissione di conoscenze ed esperienze pratiche, così da ottenere una sensibilizzazione culturale che porti i lavoratori ad assumersi la responsabilità di prestare attenzione e quindi a “comunicare in modo corretto” i rischi presenti sul lavoro, rischi certamente influenzati dal livello culturale.

E’ però evidente che la tecnica del saper comunicare non può da sola essere sufficiente, è indispensabile che il lavoratore sia messo nella condizione di voler comunicare, quindi che comprenda l’importanza del suo ruolo ai fini del

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raggiungimento del fine comune della sicurezza nel proprio luogo di lavoro; tale luogo deve essere sentito come ambiente proprio dove il lavoratore trascorre parte della propria vita che deve necessariamente svolgersi in sicurezza. Tale sensibilizzazione deve assumere un aspetto importante del rapporto preposto-lavoratori tanto più quando ci si trova difronte a lavoratori neo-assunti o stranieri. Sembra quindi evidente che il ruolo del preposto non è ne deve essere di mero controllo: Sensibilizzare aiuta il rispetto delle regole e facilita il rapporto e l’attività lavorativa.

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VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA SCUOLA

Videoterminali (rischi fisici)

Art. 173 - Definizioni

- Si intende per videoterminale uno schema alfanumerico o grafico (non quindi le calcolatrici e le macchine munite di dispositivi di visualizzazione dati).

- Si intende per posto di lavoro, l’insieme delle attrezzature munite di videoterminale (compreso software per l’interfaccia uomo/macchina) eventualmente con tastiera e mouse, le apparecchiature connesse (telefono, modem, stampante ecc.), la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente immediatamente circostante.

- Si intende per lavoratore, colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali (dedotte le interruzioni di cui all’art.175).

Art. 174 – Obblighi del D.L. e del Preposto

- Il D.L., all’atto della valutazione del rischio nel DVR analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a:

a) Ai rischi per la vista e per gli occhi b) Ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale c) Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

Il tutto, tenendo conto delle possibili combinazioni dei rischi riscontrati.

- Il D.L. quindi, organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV

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Art. 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro

- Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività (le cui modalità sono stabilite nella contrattazione collettiva aziendale). In assenza di modalità prestabilite, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore continuative al videoterminale (possono variare in base al parere del medico competente).

- Le pause non possono essere cumulabili all’inizio e al termine dell’orario di lavoro.

Art. 41 – Sorveglianza Sanitaria

- Qualora ne faccia richiesta, e questa è riconosciuta correlata ai rischi dal medico competente, il lavoratore ha diritto alla sorveglianza sanitaria che comprende una visita preventiva intesa a constatare la sua idoneità alla mansione specifica (idoneità, idoneità parziale, inidoneità temporanea o permanente), oltre ad una visita periodica una volta l’anno (biennale per l’idoneità parziale) o diversamente in base al parere del medico. Le visite sono a cura e spesa del D.L. compresi gli esami e le indagini diagnostiche. Le visite possono anche essere fatte in fase pre-assuntiva a scelta del D.L. Art. 176 – Sorveglianza Sanitaria

- I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 con particolare riferimento a: a) alla vista e per gli occhi b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico Il D.L. per l’inosservanza degli articoli precedenti, è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2500 a 6400 euro

- Il D.L. fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva quando l’esito delle verifiche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

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Art. 177 – Informazione e formazione

- Il D.L. deve: Fornire ai lavoratori informazioni per quanto riguarda:

a) Le misure applicabili al posto di lavoro. b) Le modalità di svolgimento dell’attività. c) La protezione degli occhi e della vista.

Fornire ai lavoratori adeguata formazione. Il D.L. per l’inosservanza degli articoli precedenti, è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro ALLEGATO XXXIV L’utilizzazione delle attrezzature non deve essere fonte di rischio. La risoluzione dello schermo deve garantire una buona definizione ed una immagine stabile con contrasti tra caratteri e sfondo, facilmente regolabili dall’utilizzatore.

La tastiera deve essere facilmente regolabile nella inclinazione e lo spazio intorno ad essa deve consentire un appoggio degli avambracci tale da non provocare affaticamento, anche nell’uso del mouse. Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile e di dimensioni sufficienti a svolgere il lavoro (deve contenere schermo, tastiera, documenti e materiale accessorio) ed avere una altezza compresa tra 70 e 80 cm.; deve permettere l’ingresso del sedile e dei braccioli. Il sedile deve essere stabile, regolabile in altezza in maniera indipendente dallo schienale ed essere girevole; quest’ultimo deve fornire un adeguato supporto alla zona

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dorso-lombare ed avere altezza ed inclinazione regolabili. Assieme al sedile, deve avere bordi smussati. I rischi sono di tipo muscolo-scheletrico, in particolare per la zona lombare della schiena ed il collo per una posizione non corretta e rilassata della schiena.

Rischi particolari possono causare problemi muscolo-scheletrici alla spalla, al braccio e al polso (Gli elementi dell’apparato scheletrico devono essere tra loro quanto più possibili perpendicolari ed i muscoli non essere in tensione). E’ importante quindi una corretta postura ( e esercizi di rilassamento muscolare durante le pause) e l’utilizzo di attrezzatura che rispetti le regole ergonomiche.

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Movimentazione manuale dei carichi

Art. 167 – Campo di applicazione Si intende per M.M.C. le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico, comprese le operazioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le sue caratteristiche od in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comporta rischio per il lavoratore di patologie da sovraccarico biomeccanico (patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervo-vascolari), in particolari dorso-lombari. Art. 168 – Obblighi del D.L Il D.L. adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la M.M.C.; se non è possibile, fornisce ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio, tenendo conto dell’Allegato XXXIII ed in particolare:

- Organizza i posti di lavoro in modo che la M.M.C. assicuri condizioni di sicurezza.

- Evita o riduce i rischi, in particolare di patologie dorso-lombari, tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’Allegato XXXIII.

- Sottopone, se del caso, i lavoratori a sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41.

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Art. 169 – Informazione, formazione ed addestramento Tenuto conto dell’Allegato XXXIII, il D.L. deve:

- Fornisce le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico da movimentare.

- Assicura la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi.

- Fornisce l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella M.M.C..

ALLEGATO XXXIII La M.M.C. può costituire un rischio di patologie da sovraccarico, in particolare dorso-lombari, nei seguenti casi:

- Il carico è troppo pesante. - E’ ingombrante o difficile da afferrare. - E’ in equilibrio instabile o il contenuto rischia di spostarsi. - E’ collocato in una posizione tale per cui deve essere mantenuto o maneggiato

ad una certa distanza dal tronco o con una torsione e/o inclinazione del tronco. - Può, per la struttura o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in

particolare in caso di urto. Lo sforzo fisico può comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, nei seguenti casi:

- E’ eccessivo. - Può essere effettuato soltanto con una torsione del tronco. - Può comportare un movimento brusco del carico. - E’ compiuto col corpo in posizione instabile.

Le caratteristiche dell’ambiente possono aumentare la possibilità di rischio nei seguenti casi:

- Lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente. - Il pavimento è ineguale, presenta rischi di inciampo o è scivoloso, presenta

dislivelli. - Il pavimento o il punto d’appoggio sono instabili

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- La temperatura, l’umidità e la ventilazione sono inadeguate. L’attività può comportare un rischio se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati.

- Pause di recupero fisiologico insufficienti. - Distanze troppo grandi di sollevamento o di trasporto.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- Inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto conto delle differenze di genere e di età.

- Indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore. - Insufficienza od inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o

dell’addestramento. Norme tecniche ISO 11228 parti 1, 2, 3

Nell’atto del sollevare il carico, è fondamentare portare il carico quanto più possibile in corrispondenza del baricentro del corpo; quando invece il carico deve essere calato dall’alto, bisogna servirsi di scalini portatili o altro dispositivo stabile

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Nell’atto dello spostamento orizzontale invece, è necessario non ruotare il busto ma aiutarsi con un movimento statico delle gambe; Così come è fondamentale, in caso di movimento verticale del carico, il piegamento delle gambe.

E’ fondamentale quindi, una corretta postura durante la MMC al fine di evitare danni all’apparato muscolo-scheletrico Per la M.M.C. occasionale, Il carico massimo previsto è di : per Lavoratori > di 18 anni : 30 Kg per i maschi e 20 per le donne per Lavoratori < di 18 anni : 20 Kg per i maschi e 15 per le donne

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Rischio da stress lavoro-correlato

Lo stress risulta essere la seconda causa di malattia in Italia.

L’INAIL ha dettato le linee guida per fornire uno strumento utile per la valutazione e la gestione del rischio da stress lavoro correlato (vedere Appendice 1)

In base all’Accordo Europeo del 8/4/2004 è fondamentale “..considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficacia ed un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali, per i lavoratori e la società nel suo insieme.

Lo “stress” è la reazione emotiva avversa ad eccessive pressioni (adattativo o disadattativo) o che comunque il lavoratore valuta come eccedenti le proprie risorse (Lazaurus e Kolkman); Il lavoratore vive questi momenti con alterati livelli d’ansia accompagnati spesso da senso di inadeguatezza. Tale situazione produce effetti negativi in termini di impegno, prestazione e produttività dei lavoratori, incidenti ed abbandono precoce, assenze dal lavoro ecc.

Selye lo definì come” sindrome di adattamento” che prevede tre fasi

- Di allarme (in cui il lavoratore riconosce il pericolo) - Di resistenza (atto di una complessa risposta biologica al fattore stressore) - Di esaurimento (riduzione dell’adattamento psico-fisico)

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I sintomi sono:

- Affaticamento fisico ed emotivo. - Atteggiamento apatico e distaccato - Diminuzione dell’autocontrollo

I disturbi comportamentali sono:

- La tristezza - L’irritabilità - La rabbia - Stanchezza - Ritardo cronico - Infortuni ripetuti - Attacchi di panico - Insonnia - La depressione - La riduzione del senso di autostima - La difficoltà di concentrazione e memoria

Tra le novità introdotte dal D.L. 81/08, è il concetto di salute che, recependo l’Accordo Europeo 2004, definisce tale concetto come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale del Lavoratore” nel rispetto dei principi ergonomici, nella scelta delle attrezzature, nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute, del lavoro monotono e di quello ripetitivo nonché nel rispetto dei ruoli.

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Con le integrazioni al D.L. 81/08 introdotte dal D.L. 106/09, la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, deve essere effettuata e riportata nel DVR con obbligo alla data del 31/12/2010.

Infatti, in data 17/11/10 la Commissione Consultiva ha approvato le indicazioni per la valutazione dello stress effettuata, in riferimento a gruppi omogenei, a cura del D.L., in collaborazione dell’ RSPP e previa consultazione dell’RLS.

Tali indicazioni prevedono una fase propedeutica, una valutazione preliminare ed, eventualmente una valutazione approfondita.

Nella fase propedeutica è necessario:

- Costituire un gruppo di gestione e di valutazione Il D.L. costituisce tale gruppo di cui fanno parte un delegato del D.L., l’RLS, l’RSPP, l’ASPP e MC (se previsto), con la funzione di monitorare ed agevolare l’attuazione del programma attraverso una pianificazione, una gestione e promozione e una supervisione.

- Sviluppo di una strategia comunicativa con coinvolgimento del personale Oltre ad una adeguata informazione a tutti i lavoratori, gli stessi, tramite l’RLS, saranno sentiti in merito alla valutazione dei fattori di contesto e contenuto ( con eventuali questionari ).

- Sviluppo del piano di valutazione del rischio

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In base al risultato, tenuto conto che la valutazione di tale rischio è un processo dinamico, è necessario effettuare una programmazione temporale con la previsione di step di verifica, stabilendo le attività da svolgere ed i soggetti deputati ad ogni singola fase.

La fase preliminare consiste nella rilevazione di indicatori di rischio da stress oggettivi e verificabili grazie alla predisposizione di una “lista di controllo” che permette di rilevare parametri tipici delle condizioni di stress riferibili a tre famiglie:

- Eventi sentinella (indici infortunistici, assenze per malattia, frequenti lamentele ecc.)

- Fattori di Contenuto (ambiente di lavoro ed attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze ed i requisiti richiesti ecc.)

- Fattori di Contesto (ruolo nell’ambito del lavoro, autonomia decisionale, conflitti interpersonali di lavoro e non – mobbing con demansionamento - , evoluzione e sviluppo di carriera).

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre a quello complessivo dell’area; i punteggi delle tre aree vengono sommati ed il risultato consente di identificare il posizionamento nella “tabella dei livelli di rischio”.

- Rischio non rilevante < o = 25 % (si riporta nel DVR con controllo periodico) - Rischio medio tra 25 o 50 % (si procede alla valutazione approfondita) - Rischi alto > 50 (controllo costante)

Se tale fase non rivela elementi di rischio ovvero è di “esito negativo”, tale risultato è riportato nel DVR con la previsione di un piano di monitoraggio temporale (ogni 2/3 anni circa);

Se invece, è di “esito positivo” si procede alla fase approfondita pianificazione di interventi correttivi e, se questi si rivelano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita (riferita ai singoli episodi ed ai singoli lavoratori).

Non esistono metodi risolutivi, è però fondamentale che il D.L. intervenga sul livello organizzativo del lavoro, allontanando per quanto possibile, la causa dello stress dal lavoratore in difficoltà. Per questi, poiché la medicina non offre terapie curative dirette (ma solo farmaci che attenuano gli effetti collaterali), è importante l’apprendimento di tecniche di rilassamento (training autogeno di schultz) in quanto lo stress causa tensione fisica ed emotiva. Allo stesso modo è importante acquisire abilità di gestione dello stress, in modo che un inizio di

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accumulo di tensione oltrepassi una certa soglia trasformando lo stress in psicopatologia.

Per le modalità di attuazione del controllo è importante seguire l’Appendice 1 delle Linee guida 2011 dell’Inail.

VEDERE ANCHE RISCHI ELETTRICI E MECCANICI DI USO DELLE ATTREZZATURE NELLA FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI

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MISURE TECNICHE, PROCEDURALI ED ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 2 – Definizione

PREVENZIONE: “ Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo esperienza e tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno ”

SPP: “ Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati alla attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dei rischi ”.

RSPP: “ Persona in possesso delle capacità professionali di cui all’art. 32, designata dal D.L., a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione ”. di n° adeguato alla natura dei rischi e relativi alla attività lavorativa e disporre di mezzi e tempo adeguato.

PROTEZIONE: “ Atto del proteggere – difendere, riparare, soccorrere “

Art.32 – Servizio di Prevenzione e Protezione

Il D.L. organizza il SPP all’interno dell’azienda o unità produttiva o incarica servizi o persone esterne sempre nel rispetto delle capacità di cui all’art. 32.

Negli Istituti di istruzione l’RSPP deve essere interno alla unità scolastica o interno ad un’altra unità che si dichiari a tal fine disponibile.

Art. 33 – Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

I compiti del SPP sono:

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- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro

- Elaborazione di misure preventive e protettive e sistemi di controllo di tali sistemi.

- Elaborazione di procedure di sicurezza. - Proposizione di programmi di informazione, formazione dei lavoratori. - Partecipazione e consultazione in materia di sicurezza, nonché alla riunione

periodica annuale. - Fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi presenti in azienda.

Art. 15 – Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

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p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Artt. 28 e 29 – Valutazione dei Rischi

La valutazione dei rischi deve contenere:

- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione.

- L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.

- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

- L’indicazione del nominativo dell’RSPP e del RLS (è interpellato in fase di elaborazione)

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La valutazione e il DVR devono essere rielaborati a seguito di infortuni significativi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione. Il DVR (che fino a 50 lavoratori può essere redatto con procedura standardizzata) deve essere custodito presso l’unità produttiva.

Art. 30 – Modelli di Organizzazione e di gestione

Il M.O.G. deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- Al rispetto degli standard tecnici relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

- Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

- Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei RLS, di Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori.

- Alla attività di vigilanza delle procedure e delle istruzione da parte dei lavoratori - Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge. - Alle verifiche periodiche ed alla efficacia delle procedure adottate.

Di tutto ciò, deve essere prevista opportuna registrazione, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste nel modello.

Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla igiene sul lavoro.

Art. 35 – Riunione periodica

Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il D.L. direttamente o tramite il SPP indice almeno una volta l’anno una riunione in cui partecipano:

- Il D.L. o un suo rappresentante; - L’RSPP; - L’RLS.

In tale riunione il D.L. sottopone all’esame dei partecipanti:

- Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) - L’andamento degli infortuni

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- I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuali (DPI)

- I programmi di informazione, formazione ed addestramento di tutte le figure interessate.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- Codici comportamentali e buone prassi - Criticità riscontrate - Obiettivi di miglioramento della gestione della sicurezza

La suddetta riunione, la cui convocazione può essere richiesta dal RLS (se fino a 15 lavoratori), può avere luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio o di variazioni nella tecnica della prevenzione.

Artt. 36 e 37 – Informazione, formazione ed addestramento

Il D.L. provvede affinchè ciascun lavoratore riceva adeguata informazione su:

- I rischi connessi all’attività della azienda in generale - Le procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione - I nominativi dei lavoratori incaricati di cui al punto precedente - I nominativi del RSPP e ASPP - I rischi specifici cui è esposto in relazione alla attività svolta, le norma di

sicurezza e le disposizioni aziendali - L’uso di sostanze pericolose - Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il D.L. assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:

- Concetti di rischio, danno prevenzione e protezione, organizzazione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed assistenza.

- Rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

La durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione sono stabiliti nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

La formazione, ove previsto l’addestramento, devono avvenire in occasione:

- Della costituzione del rapporto di lavoro - Del trasferimento o cambiamento di mansioni

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- Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di sostanze pericolose.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (che hanno diritto ad una formazione particolare), deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione del rischio o all’insorgenza di nuovi rischi (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) di contenuti disciplinati da accordi sindacali e previa consultazione dell’RLS.

I lavoratori incaricati della attività di prevenzioni incendi e lotta antincendio e di evacuazione dai luoghi di lavoro (di cui al D.M. 10/3/1998) e di primo soccorso ( di cui al D.M. 388 ) e comunque di gestione delle emergenze, devono adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico.

I contenuti minimi e le modalità di effettuazione della formazione dei Dirigenti e dei preposti è disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

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FUNZIONE DI CONTROLLO DELLE NORME ED USO DPI

Abbiamo precedentemente letto l’articolo 19 del D.L. 81/08 relativo agli obblighi del preposto quando afferma che:

Il Preposto deve:

- Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori della Normativa e delle disposizioni aziendali e di uso dei DPC e DPI e, in caso della persistente inosservanza, informare il superiore

- Richiedere l’osservanza delle misure di prevenzione e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro.

- Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere al lavoratore di riprendere l’attività in cui persiste una situazione di pericolo

- Informare il D.L. delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI e DPC sia di ogni altra condizione di pericolo.

Il Preposto è punito, per l’omissione di cui ai punti precedenti, con l’arresto f ino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1200 euro.

- Verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni, accedano alle zone che li espongano a rischi specifici.

- Informare i lavoratori di un pericolo grave ed immediato e delle disposizioni prese a riguardo.

- Frequentare appositi corsi di formazione ed aggiornamento (di cui all’art. 37).

Il Preposto è punito, per l’omissione di cui ai punti precedenti, con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro.

PER L’UTILIZZO DEI DPI VEDERE ANCHE LA FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI