IL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08 La formazione generale dei ... Decreto Legislativo... · IL DECRETO...

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IL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08 La formazione generale dei lavoratori Sommario Modulo 1 - Introduzione......................................................................................................................... 4 1. Introduzione .......................................................................................................................................... 4 2. La nascita delle norme sulla Sicurezza del lavoro.................................................................................. 4 3. La tutela derivante da Codice Penale, Civile e Costituzione.................................................................. 4 4. L’evoluzione della disciplina dal dopoguerra ........................................................................................ 5 5. Il Decreto Legislativo 626/94 ................................................................................................................. 5 6. Sintesi storica......................................................................................................................................... 6 7. Il decreto legislativo 81/08 .................................................................................................................... 7 Modulo 2 - Valutazione dei rischi e prevenzione..................................................................................... 8 1. Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione ........................................................................... 8 2. Valutare i rischi ...................................................................................................................................... 9 3. I ruoli coinvolti ....................................................................................................................................... 9 4. L’obiettivo della valutazione.................................................................................................................. 9 5. La partecipazione dei lavoratori .......................................................................................................... 10 6. La soggettività nel valutare.................................................................................................................. 10 7. Quando iniziare il processo di valutazione .......................................................................................... 10 8. Chi concorre alla valutazione............................................................................................................... 11 Modulo 3 - Il documento di valutazione dei rischi ................................................................................. 11 1. Il Documento di Valutazione dei rischi ................................................................................................ 11 2. Le fasi del processo di valutazione ...................................................................................................... 12 2.1. La creazione del TEAM...................................................................................................................... 12 2.2. Raccolta delle informazioni .............................................................................................................. 13 2.3. Identificazione zone omogenee ....................................................................................................... 14

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IL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08 La formazione generale dei lavoratori

Sommario

Modulo 1 - Introduzione ......................................................................................................................... 4

1. Introduzione .......................................................................................................................................... 4

2. La nascita delle norme sulla Sicurezza del lavoro .................................................................................. 4

3. La tutela derivante da Codice Penale, Civile e Costituzione .................................................................. 4

4. L’evoluzione della disciplina dal dopoguerra ........................................................................................ 5

5. Il Decreto Legislativo 626/94 ................................................................................................................. 5

6. Sintesi storica ......................................................................................................................................... 6

7. Il decreto legislativo 81/08 .................................................................................................................... 7

Modulo 2 - Valutazione dei rischi e prevenzione..................................................................................... 8

1. Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione ........................................................................... 8

2. Valutare i rischi ...................................................................................................................................... 9

3. I ruoli coinvolti ....................................................................................................................................... 9

4. L’obiettivo della valutazione .................................................................................................................. 9

5. La partecipazione dei lavoratori .......................................................................................................... 10

6. La soggettività nel valutare.................................................................................................................. 10

7. Quando iniziare il processo di valutazione .......................................................................................... 10

8. Chi concorre alla valutazione ............................................................................................................... 11

Modulo 3 - Il documento di valutazione dei rischi ................................................................................. 11

1. Il Documento di Valutazione dei rischi ................................................................................................ 11

2. Le fasi del processo di valutazione ...................................................................................................... 12

2.1. La creazione del TEAM ...................................................................................................................... 12

2.2. Raccolta delle informazioni .............................................................................................................. 13

2.3. Identificazione zone omogenee ....................................................................................................... 14

2.3 b. Identificazione dei pericoli ............................................................................................................ 14

2.3 c. Identificazione delle persone/ruoli esposti al rischi ...................................................................... 16

2.3 d. Stima/misura della probabilità e della gravità degli effetti ........................................................... 18

Modulo 4 - Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ........................... 20

1. Il Sistema di gestione ........................................................................................................................... 20

2. Il modello organizzativo ....................................................................................................................... 21

Modulo 5 - Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori

di rischio .............................................................................................................................................. 22

1. Misure di prevenzione e protezione: definizione e significato ........................................................... 22

2. Definizione delle misure tecniche, organizzative procedurali ............................................................. 22

3. Pianificazione delle misure di prevenzione ......................................................................................... 23

4. Verifica dell'attuazione delle misure di controllo del rischio e valutazione della loro efficacia ......... 25

5. Revisione del processo di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure

di controllo dei rischi ............................................................................................................................... 25

6. Cosa si intende per procedura ............................................................................................................. 25

7. L’obiettivo della procedura.................................................................................................................. 25

8. Le caratteristiche della procedura ....................................................................................................... 26

9. Buone prassi e linee guida ................................................................................................................... 26

10. Istruzioni operative e One Point Lessons .......................................................................................... 26

11. Registri: registrazioni dei dati e delle informazioni correlate.Tracciabilità dei processi ................... 27

12. Priorità degli interventi ...................................................................................................................... 27

13. Finalità del SGSSL ............................................................................................................................... 27

Modulo 6 - Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali .............................................................. 28

1. Il datore di lavoro ................................................................................................................................ 28

2. Il dirigente ............................................................................................................................................ 28

3. Compiti e obblighi di dirigenti e datore di lavoro ................................................................................ 28

4. La delega di funzioni ............................................................................................................................ 30

5. Il Principio di effettività ....................................................................................................................... 30

6. Il preposto ............................................................................................................................................ 31

7. Obblighi del preposto .......................................................................................................................... 31

8. Sanzioni per il Datore di Lavoro ........................................................................................................... 31

9. Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente ..................................................................................... 31

10. Sanzioni per il preposto ..................................................................................................................... 32

11. Il lavoratore ....................................................................................................................................... 32

12. I doveri del lavoratore ....................................................................................................................... 32

13. Le sanzioni per i lavoratori................................................................................................................. 33

14. Il Servizio di Prevenzione e Protezione .............................................................................................. 33

15. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ................................................................. 33

16. Il Rappresentante dei Lavoratori ....................................................................................................... 33

17. Il medico competente ........................................................................................................................ 34

18. I progettisti ........................................................................................................................................ 34

19. La riunione periodica ......................................................................................................................... 34

Modulo 7 - Funzione di vigilanza delle attività lavorative ...................................................................... 35

1. Funzione di vigilanza delle attività lavorative ...................................................................................... 35

Modulo 8 - La sorveglianza sanitaria ..................................................................................................... 36

1. Cos’è la sorveglianza sanitaria ............................................................................................................. 36

2. Gli obiettivi della sorveglianza sanitaria .............................................................................................. 36

3. Le visite mediche ................................................................................................................................. 37

4. Obblighi del datore di lavoro e dirigenti .............................................................................................. 37

Modulo 1 - Introduzione

1. Introduzione

Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ha realizzato un testo unico in materia di

sicurezza sul lavoro.

Il Decreto regola lo scenario normativo che è alla base di tutta l'attività di prevenzione negli ambienti di

lavoro e attribuisce ai diversi soggetti interessati precise responsabilità e doveri: ai datori di lavoro la

responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza, ma soprattutto di programmare e

di gestire le misure di prevenzione, di coinvolgere i lavoratori nel processo di valutazione dei rischi, di

informarli e formarli, di assicurare un'adeguata sorveglianza medica dove è necessario. In particolare, a

seguito di modifiche recenti, la responsabilità dei dirigenti è stata ampliata e ad essi è stato attribuito un

ruolo del tutto analogo a quello del datore di lavoro.

Questo corso ha l’obiettivo di presentare i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Dopo un’introduzione dedicata all’evoluzione storica della normativa, il corso illustrerà:

· i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, con focus sulla valutazione dei rischi; · i modelli di organizzazione della prevenzione aziendale; · diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; · organi di vigilanza, controllo e assistenza e la sorveglianza sanitaria.

2. La nascita delle norme sulla Sicurezza del lavoro

Le prime norme sulla Sicurezza del lavoro risalgono alla fine dell’800; a quell’epoca non vi erano regole di

prevenzione ma solo tutele previdenziali e il concetto dominante nell’accadimento degli infortuni era

quello della fatalità o dell’errore umano cosicché la prevenzione era solo un aspetto dell’educazione che

bisognava assicurare. Erano prese in considerazione solo le attività dell’epoca e non erano previste ne

sanzioni ne concrete azioni di vigilanza.

3. La tutela derivante da Codice Penale, Civile e Costituzione

Il Codice Penale (1930) identifica il Datore di Lavoro come responsabile dei reati in materia di sicurezza del

lavoro.

Il Codice Civile (1942) configura come dovere posto a carico del Datore di Lavoro la tutela della salute del

lavoratore. In particolare stabilisce per l’imprenditore l’obbligo della massima sicurezza tecnologicamente

perseguibile, intendendo con questo il legame tra scelta tecnologica e valutazione dei rischi come

confermato da importanti sentenze della Corte Costituzionale.

La Costituzione della Repubblica (1947) con gli Articoli 32, 35 e 41 sancisce alcuni principi fondamentali tuttora validi per la sicurezza dei lavoratori.

Leggi gli articoli

Art. 32 “La Repubblica Italiana tutela la Salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.”

Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”

Art. 41 “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

4. L’evoluzione della disciplina dal dopoguerra

Nel dopoguerra la legislazione detta obblighi da rispettare attraverso alcuni strumenti:

Identificazione di precisi destinatari delle norme(datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori)

Previsione di specifiche sanzioni

Garanzia della vigilanza sulla loro applicazione (attraverso specifici organismi tecnici).

Negli anni ’60 si intensificano i movimenti di Lotta Operaia, è frutto di quella stagione lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70). Con esso si sanciscono almeno due principi :

I lavoratori mediante loro rappresentanze hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute

Il lavoratore da oggetto passivo di tutela diventa soggetto attivo di auto-tutela.

Nel 1978 viene promulgata la Legge 833/78 (nota come Riforma Sanitaria) con cui avviene la costituzione delle Unità Sanitarie Locali nonché l’attribuzione a esse delle competenze in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori.

I Principi ispiratori di tale Norma furono:

La Tutela della Salute come Diritto Fondamentale

L’unitarietà tra Salute Fisica e Psichica

L’integrazione tra le misure terapeutiche con altre misure (ambientali, produttive, urbanistiche, eccetera)

Negli anni 80 - 90 la prevenzione si innova e interviene sui rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili; si delinea un sistema basato su Procedure e Valutazione del Rischio.

5. Il Decreto Legislativo 626/94

Con la formulazione del Decreto Legislativo 626/94 il sistema prevenzionale e di sicurezza italiano si allinea alle indicazioni dell'Europa Comunitaria.

Il Decreto sancisce maggiore attenzione a tre elementi:

Valutazione del rischio, formazione e informazione, definizione di ulteriori procedure e misure di

sicurezza.

Creazione di un sistema relazionale più articolato per gestire la sicurezza

Rapido adeguamento della normativa al progresso tecnico.

Le principali innovazioni sono rappresentate dal passaggio da una Sicurezza Oggettiva a una Sicurezza Soggettiva e da una Sicurezza garantita dalle macchine a una Sicurezza ottenuta responsabilizzando i vari soggetti aziendali.

Gli Obiettivi del decreto sono quelli di creare una prevenzione che risponda alle seguenti caratteristiche:

Completa: cioè che coinvolge tutte le figure aziendali

Organizzata: cioè l’Organizzazione struttura se stessa per governare la Prevenzione

Preventiva: secondo il concetto che Prevenire è meglio che curare

Valutata: cioè col tentativo di rendere misurabile /apprezzabile il Rischio

Informata: cioè in altri termini comunica il Rischio

Permanente: il Datore di Lavoro aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e in relazione al grado di evoluzione della tecnica

Il D. Lgs. 626/94, tuttavia, non è stato ovunque applicato nei dovuti modi, principalmente per:

la ricerca del rispetto formale e non di quello sostanziale della norma;

la Carenza di formazione e di aggiornamento dei professionisti della prevenzione;

l’affidamento dello svolgimento degli adempimenti a consulenti esterni;

una scarsa attenzione da parte delle aziende alla costruzione di una cultura della sicurezza;

la carenza o l’assenza della partecipazione nonostante la legge la solleciti e la richieda;

l’episodicità e discontinuità della gestione della salute e sicurezza e la carenza di un sistema di

gestione.

6. Sintesi storica

La Sintesi storica della prevenzione può quindi essere riassunta nel modo seguente

Anni 50-70 o Attività produttiva basata su modelli organizzativi “scientifici” o Interventi preventivi agevolati da modalità e funzioni lavorative “rigide”

Anni 70 o Diffusione delle tecnologie e reticoli di unità aziendali di piccola-media grandezza

Anni 80 o Maggiore attenzione al problema umano (evidenza dei costi umani, assicurativi e sanitari –

primi interventi della Comunità Europea)

Con una approccio differenziato e schematizzabile nel modo seguente:

Prevenzione tecnica: relativa ai requisiti di sicurezza e manutenzione delle macchine, degli impianti e dei prodotti, incluse le attrezzature di lavoro

Prevenzione igienico-ambientale: relativa alla conoscenza ed al controllo degli agenti chimici, (polveri, acidi, solventi, ecc.) e fisici (radiazioni, rumore, ecc.) negli ambienti di lavoro, nonché alle

problematiche relative all’emissione ed immissione nell’aria, nell’acqua e nel terreno di sostanze pericolose;

Prevenzione sanitaria: con un approccio di tipo risarcitorio più che genuinamente preventivo e quindi più sulla conoscenza e sul controllo dei danni che sulla conoscenza e sul controllo dei rischi.

7. Il decreto legislativo 81/08

Il Governo, nella consapevolezza della assoluta priorità della materia della sicurezza, ha perseguito con

convinzione l’obiettivo di procedere al riassetto e alla riforma delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sul lavoro.

A tale scopo, la legge delega 3 agosto 2007 numero 123, ha previsto, non solo la riorganizzazione della

normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro bensì anche la rivisitazione della materia attraverso

l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti, in una logica unitaria e innovativa, e nel pieno rispetto delle

previsioni della Costituzione.

La legge delega 123/07 introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro: ad esempio:

provvedimento di sospensione di ogni attività imprenditoriale, in caso di gravi e reiterate violazioni;

obbligo di unico Documento Valutazione Rischi per eliminare le interferenze nei contratti di appalto o d’opera;

ulteriori diritti di Rappresentanti Lavoratori Sicurezza.

Il D.Lgs. 81/08 è il perno ora del nostro sitema legislativo a proposito di Salute e Sicurezza dei Lavoratori; esso attua l’art. 1 della Legge 123/07 riordinando in un unico testo normativo i decreti legislativi derivanti dalle direttive europee e le norme di igiene e sicurezza precedenti lasciando tuttavia escluse alcune norme (ad esempio quelle relative al lavoro a turni o alla Tutela della Gravidanza e allattamento).

Gli aspetti generali del Decreto legislativo sono entrati in vigore il 15 maggio 2008.

Il decreto si compone di XIII Titoli e di LII Allegati (compresi gli allegati 3A e 3B).

Le principali novità del D.Lgs. 81/08

Estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi); è cambiata la definizione di lavoratore (anche i volontari..)

Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (Rappresentante Lavoratori Sicurezza [RLS], preposto)

Introdotta l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche

Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, dei RLS e di recente integrata dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011

Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per i lavori in appalto (Interferenze lavorative)

Definizione di un sistema di gestione e organizzazione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, derivanti da “condizioni e azioni pericolose”.

Con il decreto legislativo 81/08 si afferma che la Sicurezza:

inizia dalla Direzione

è compito di tutti

è un progetto permanente in tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti

è basata sulla prevenzione e non sull’azione riparatrice

richiede una informazione, formazione e addestramento continui

è misurabile Si introduce con questo Decreto in modo esplicito la liceità e l’obbligo di applicare il sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro come elemento che rende evidente l’impegno all’attuazione della Legge e dei suoi precetti.

Modulo 2 - Valutazione dei rischi e prevenzione

1. Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione

Iniziamo illustrando le definizioni dei concetti più importanti in tema di sicurezza del lavoro.

Il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Pertanto, per rischio si intende la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle

condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Il danno è la lesione fisica, o l’alterazione dello stato di salute, che si verifica in seguito a un incidente

qualsiasi o a un infortunio.

La precauzione comprende tutte le misure che si applicano a pericoli potenziali la cui presenza non è certa.

Parlando di prevenzione facciamo riferimento al complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche

secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel

rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno

Il rischio residuo è il rischio che permane dopo l’applicazione delle misure

Con il termine “protezione” indichiamo il complesso di azioni e di misure volte a eliminare o ridurre le

conseguenze dell’esposizione al rischio residuo. Il rischio residuo può essere contenuto con l’utilizzo di

dispositivi di protezione collettiva (per esempio, in caso di rischio biologico e /o chimico, l’utilizzo di

impianti e cappe di aspirazione), comunque da preferirsi, ovvero con dispositivi di protezione individuale,

cioè da “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo – art. 74, DLgs 81/2008 e s.m.i.”

La salute è intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in

un’assenza di malattia o d’infermità.

Il sistema di promozione della salute e sicurezza è il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con

la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le

condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori

La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata a

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure

volte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

2. Valutare i rischi

Valutare i rischi, secondo il legislatore, significa realizzare una “valutazione globale e documentata di tutti i

rischi per la salute e sicurezza de i lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la

propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare

il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

3. I ruoli coinvolti

La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, e la predisposizione dei conseguenti documenti, è

l'asse portante della filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori: tutti i datori di lavoro,

indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, dal settore lavorativo delle loro aziende, siano esse di

natura pubblica o privata, sono soggetti all'obbligo di valutare i rischi connessi con l'attività da essi

esercitata. Per alcuni settori l’applicazione delle norme deve essere modulata in funzione delle particolari

esigenze degli specifici servizi.

La valutazione dei rischi riguarda di fatto tutti i lavoratori subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi

equiparati, tra gli altri i lavoratori: volontari, con contratto di somministrazione, a progetto, a prestazione

occasionale, a domicilio, con lavoro a distanza.

4. L’obiettivo della valutazione

Valutare i rischi ha l’obiettivo di eliminare, ridurre e/o controllare i rischi presenti in un ambiente

lavorativo.

La valutazione del rischio deve essere, pertanto, uno strumento fortemente finalizzato alla pianificazione e

alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione di natura tecnica, organizzativa e

procedurale e, più in generale, all’organizzazione del sistema di gestione della prevenzione aziendale, in

termini di salute e sicurezza, supportato da un adeguata definizione di ruoli, responsabilità e strumenti di

comunicazione.

L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel mettere in grado il datore di lavoro di prendere i

provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori,

quali:

prevenzione dei rischi professionali

informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

integrazione della formazione professionale dei lavoratori

concordare con il medico competente la sorveglianza sanitaria

organizzazione e risorse (mezzi, persone, mezzi economici, …) destinati a porre in atto i

provvedimenti necessari.

L'esame sistematico dei problemi di prevenzione in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa non dovrà

trascurare le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di

apparecchi, ...) fino all’emergenza.

Si ribadisce che la valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli

collegati allo stress lavorativo correlato, …, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, …,

nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia

contrattuale.”

Questo fa comprendere come l’oggetto della tutela della salute possa riguardare in modo ampio i rischi

psicosociali quali mobbing, burn-out oltre che i rischi specifici.

5. La partecipazione dei lavoratori

Non va persa di vista la natura di processo partecipato che la valutazione deve assumere, sia come garanzia

di aver raccolto tutta l'informazione disponibile sui pericoli (tra cui le trasformazioni che l'organizzazione

del lavoro "formale" subisce, all'atto della sua concreta messa in pratica da parte dei lavoratori), sia per

ottenere il coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci e nella loro

applicazione.

Il processo di partecipazione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze è dovuto per legge, oltre che

fortemente auspicabile.

6. La soggettività nel valutare

La valutazione dei rischi comporta inevitabilmente soggettività nell'attribuire maggiore o minore rilevanza

ai diversi rischi e, di conseguenza, agli interventi da attivare, in tutti i casi in cui la valutazione del rischio

non sia supportata da uno standard normativo o tecnico di riferimento.

In queste situazioni si rende necessario uno sforzo rilevante, da parte del datore di lavoro e, di

conseguenza, dei suoi Dirigenti e Preposti, in termini di comunicazione e di formazione corretta sui rischi

lavorativi, perché la consapevolezza dell'esistenza di un rischio non rappresenti un evento episodico e non

condiviso.

A mitigare la soggettività del valutatore possono contribuire l'uso razionale di standard tecnici, igienico -

ambientali, organizzativi nonché la raccolta e lo studio della sintomatologia eventualmente accusata dai

lavoratori. Inoltre la proficua consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e

l’analisi critica dei giudizi soggettivi dei lavoratori rappresenta un momento decisivo per l’integrazione delle

conoscenze di quegli aspetti di rischio che sfuggono o sono sottovalutati dal management e dai valutatori.

7. Quando iniziare il processo di valutazione

Per le nuove attività lavorative il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di valutazione ovvero

a redigere l'autocertificazione entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata:

in occasione di modifiche dei processi o della organizzazione del lavoro significative ai fini della

salute e sicurezza dei lavoratori;

in relazione all’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;

a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la

necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate nel termine di trenta

giorni dalla evidenza delle cause che ne hanno richiesto l’aggiornamento.

Per quel che riguarda la figura del medico competente, egli è formalmente incaricato (con nomina scritta)

sin da subito in tutti quei casi in cui la normativa vigente prevede un obbligo già definito a priori di

sottoporre i dipendenti ad accertamenti sanitari.

Nel caso, invece, in cui la necessità e l'obbligo di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sia

condizionato dalla preventiva valutazione dell'esistenza del rischio, come ad esempio nel caso della

movimentazione manuale di carichi, dell'esposizione a cancerogeni e ad agenti biologici, la nomina del

medico competente è effettuata successivamente una volta conclusa la fase della prima valutazione dei

rischi, integrata dal contributo del Medico Competente, per la valutazione dei rischi per la salute.

8. Chi concorre alla valutazione

L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, controllo e gestione dei rischi lavorativi riguarda il datore

di lavoro; questa responsabilità non è delegabile, così come la nomina del RSPP.

Alla valutazione collaborano anche il Responsabile (e/o gli addetti) del Servizio di Prevenzione e Protezione

nonché, ove previsto, il medico competente: essi forniscono il loro contributo di conoscenze, per il

rispettivo ambito professionale, utili all'inquadramento (e qualificazione) dei rischi lavorativi e alle strategie

più idonee per la loro eliminazione o il loro contenimento.

La valutazione si avvale, inoltre, del contributo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il

quale da un lato, laddove adeguatamente formato è a sua volta ravvisabile come una specifica risorsa

tecnica e di comunicazione del rischio, e, dall'altro lato, costituisce il punto di riferimento ed il collettore

delle specifiche conoscenze, esperienza e valutazione dei lavoratori, che pure rivestono grande importanza

nel processo di controllo dei rischi lavorativi.

Infine, al processo di valutazione e gestione dei rischi debbono partecipare, per quanto di loro competenza,

i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori; devono anche fornire informazioni relative a criteri,

ambiti e limiti per l'utilizzazione (sicura) di ambienti, impianti e strumenti di lavoro.

Modulo 3 - Il documento di valutazione dei rischi

1. Il Documento di Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi si compendia nel Documento di Valutazione dei Rischi, che può essere compilato

anche su supporto informatico e deve avere una data certa di redazione. La scelta dei criteri di redazione

del documento è rimessa al datore di lavoro.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto con criteri di semplicità, brevità e

comprensibilità. Esso contiene:

i criteri adottati di valutazione dei rischi: indicazioni circa l’individuazione delle aree/posizioni di

lavoro, dei compiti/mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni ecc. oggetto della

valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la

collaborazione degli esperti e la consultazione del rappresentante per la sicurezza; criteri seguiti per

l’assunzione delle decisioni, ecc.

le conclusioni della valutazione: sono elencati i pericoli presi in considerazione, per i quali la

valutazione concluda circa l’assenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere

ulteriori misure di prevenzione; per gli altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a

stimare probabilità e gravità delle possibili conseguenze, nonché l’identificazione dei lavoratori

esposti e, se disponibili, i relativi livelli di esposizione, da riportare anche nel documento sanitario

l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione definite in conseguenza della

valutazione, nonché dei dispositivi di protezione collettiva e individuale utilizzate

il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.

A completamento del documento dovranno essere redatti un piano di sorveglianza sanitaria del personale

esposto ai rischi e un programma con scadenze definite, coerente con il documento di valutazione dei rischi

stesso, e un piano-programma di informazione, formazione e addestramento riguardante tutti i rischi e, in

particolare, quelli specifici per ogni lavoratore.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere tenuto a disposizione in azienda per la consultazione

anche da parte dell'Organo di Vigilanza.

2. Le fasi del processo di valutazione

Il processo di valutazione dei rischi si compone delle seguenti attività:

1. Creazione del TEAM

2. Raccolta delle informazioni

3. Identificazione pericoli e valutazione dei rischi

a. Identificazione zone omogenee per rischio dell’azienda

b. Identificazione dei pericoli e delle relative misure di controllo esistenti

c. Identificazione delle persone/ruoli esposti al rischio

d. Stima/misura della probabilità e della gravità degli effetti

e. Pianificazione delle misure di prevenzione

f. Verifica dell'attuazione delle misure di controllo del rischio e della loro efficacia

4. Revisione del processo di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle

misure di controllo dei rischi

2.1. La creazione del TEAM

Il TEAM della valutazione dei rischi è composto di norma da:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto al Servizio di Prevenzione e

Protezione (ASPP)

Medico Competente

e coinvolge/consulta all’atto della valutazione:

Il responsabile e/o referente delegato dell’area coinvolta nel processo di valutazione

I lavoratori dell’area coinvolta nel processo di valutazione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei Servizi Tecnici, se necessario

I consulenti esterni, se necessari.

2.2. Raccolta delle informazioni

Il TEAM di valutazione è tenuto a attivarsi per dotarsi di una serie di informazioni rilevanti; in particolare:

norme legali e aziendali

mansioni/ruoli

pericoli e rischi già noti

esposizione dei lavoratori ai pericoli (frequenza, durata e livello)

dati su infortuni accaduti

dati su audit eseguiti

risultanze delle attività di controllo, ispezione, collaudo e manutenzione

organizzazione del lavoro, mansioni, manuali operativi e procedure

criteri e specifiche di progetto, logiche di controllo strumentale

Le fonti dalle quali può attingere sono principalmente:

norme di legge (nazionali ed europee)

linee-guida nazionali ed europee

normative tecniche

regolamenti aziendali

organigrammi e funzionigrammi aziendali

norme contrattuali

riviste specializzate

documentazione e manuali operativi aziendali

dati, schede di sicurezza e manuali forniti da fabbricanti e fornitori

Riferimenti normativi

Criteri organizzativi

Riferimenti documentali

rapporti incidenti

rapporti audit effettuati

rapporti sopralluoghi

esperienza dei lavoratori (o dei loro rappresentanti)

2.3. Identificazione zone omogenee

Le zone omogenee di rischio per l’azienda sono (elenco non esaustivo):

Aree ospedaliere

Unità operative e relative degenze

Comparti operatori e terapie intensive

Radiologia, Radioterapia, medicina nucleare

Laboratorio di analisi

Pronto soccorso e 118

Farmacie

Locali tecnici / Aree tecniche

Aree di supporto logistico

Uffici

Luoghi comuni

Aree non ospedaliere

Aree ambulatoriali di diagnosi e terapia

Aree trattamento psichiatrico e socio-sanitarie

Uffici, sale attesa, sale meeting

Locali tecnici

Aree di supporto logistico

Luoghi comuni

Luoghi di lavoro estemporanei (ad esempio luoghi frequentati da operatori sanitari addetti alla

vigilanza o al Primo Soccorso)

2.3 b. Identificazione dei pericoli

Con lo scopo di identificare più facilmente i pericoli, questi possono essere classificati nei seguenti gruppi:

Tipologie di pericolo:

Comunicazioni aziendali

1. Pericoli strutturali

a. Struttura

i. Caratteristiche

1. Architettoniche

2. Funzionali

ii. Impianti

1. Elettrico

2. Termosanitario

a. Termico

b. Sanitario

c. Distribuzione vapore

3. Idrico

4. Sollevamento

5. Gas medicinali

6. Trattamento aria

7. Antincendio

8. Distribuzione conbustibili

iii. Macchine e attrezzature

1. Macchine speciali

b. Incendio/altre emergenze (es.: terremoto, alluvioni ecc.)

2. Pericoli fisici

a. Rumori

b. Vibrazioni

c. Radiazioni

i. Ionizzanti

ii. Non ionizzanti

d. Clima

i. Micro

ii. Macro

e. Illuminazione

3. Pericoli chimici

a. Cancerogeno/mutageno/teratogeno

b. Allergologico

c. Farmaci

d. Gas

i. Anestetici

ii. Ossigeno

iii. Altri

e. Detergenti / Disinfettanti

f. Reagenti / Additivi

4. Pericoli biologici

a. Virus

b. Batteri

c. Altri (es.: OGM, colture cellulari, ecc.)

5. Pericoli ergonomici e organizzativi

a. Movimentazione manual carichi e/o pazienti

b. Posturale

c. Elevato impegno visivo

d. Turnazione

e. Psico-sociali

6. Pericoli particolari

a. Per la gravidanza

b. Per l’età

c. Per gli ipersuscettibili

d. Per i diversamente abili

e. Contratti

f. Provenienza

Per ogni tipologia di pericolo devono essere definite ed attuate le misure di controllo, elaborate con

riferimento alle normative di legge e di buona tecnica.

2.3 c. Identificazione delle persone/ruoli esposti al rischi

Le funzioni e i ruoli implicano in successione logica delle attività, che comprendono dei compiti, composti a

loro volta da gesti professionali. Le persone esposte ai rischi, sulla base delle diverse funzioni e ruoli, sono,

pertanto, le seguenti: potranno avere attività simili , ma compiti o gesti professionali, che rendono il loro

profilo di rischio diverso.

Persone esposte ai rischi, sulla base delle diverse funzioni e ruoli:

Funzioni:

1. Figure sanitarie

a. Medici e assimilati

b. Operatori non medici

i. Infermieri professionali e assimilati

ii. Operatore Socio Sanitario

iii. Operatore Tecnico Sanitario

c. Tecnici

i. Di laboratorio

ii. Di radiologia

iii. Di neuro fisio patologia

iv. Della riabilitazione e ass.

v. Di anatomia patologica

vi. Della sicurezza

d. Laureati non medici

i. Chimici / Biologi

ii. Veterinari

iii. Fisici

iv. Farmacisti

2. Figure non sanitarie

a. Diplomati / Laureati

b. Amministrativi

c. Operai

d. Funzioni ausiliarie

i. Portineria

ii. Guardiania

iii. Centralinisti

iv. Fattorini

v. Autisti

vi. Magazzinieri

vii. Personale di cucina

viii. Addetti movimentazione merci

ix. Addetti lavanderia/guardaroba

x. Addetti pulizie

3. Figure esterne

a. Pazienti

b. Visitatori

c. appaltatori

In particolare, ci sono alcuni soggetti che possono essere esposti a rischi maggiori; sono:

Dipendenti diversamente abili

Nuovi assunti o cambio di mansione

Donne gravide e madri che allattano

Personale non convenientemente formato o inesperto

Addetti alla manutenzione

Addetti del servizio d'emergenza

Dipendenti con malattie croniche ed esenzioni

Dipendenti con lingua e cultura diverse (per esempio osservanti pratiche di digiuno prolungate)

2.3 d. Stima/misura della probabilità e della gravità degli effetti

La valutazione dei rischi deve includere preliminarmente l’identificazione dei rischi che possono essere

eliminati; per gli altri rischi le tecniche di valutazione e calcolo dei rischi, sono state definite delle tecniche

ad hoc.

La formula più comunemente usata per il calcolo del rischio (R) è R = P x D / K, dove (P) è la stima del valore

di probabilità di accadimento associato a ogni scenario, (D) è la stima delle conseguenze degli eventi

ipotizzati, (K) è un coefficiente relativo alle attività di formazione ed addestramento effettuate

Si possono considerare, per esempio, i seguenti valori per P e D:

Scala delle probabilità P

1 - Improbabile

La carenza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi poco probabili

indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.

2 - Poco probabile

La carenza rilevata può provocare un danno solo in circostanze fortuite. Sono noti rarissimi episodi

già verificatisi.

3 - Probabile

La carenza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico diretto. E’ noto

qualche episodio in cui alla carenza ha fatto seguito un danno.

4 - Altamente Probabile

Esiste una correlazione diretta tra la carenza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i

lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa carenza rilevata in Azienda o in organizzazioni

simili o in situazioni operative simili

Scala dell’entità del danno D

1 - Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con un’inabilità rapidamente reversibile. Esposizione

cronica con effetti reversibili.

2 - Medio

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti

reversibili.

3 - Grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con

effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

4 - Gravissimo

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica

con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

La seguente matrice permette di individuare il valore di R

P = 4 4 8 12 16

P = 3 3 6 9 12

P = 2 2 4 6 8

P = 1 1 2 3 4

D = 1 D = 2 D = 3 D = 4

Il valore di R, così ottenuto è diviso per i valori assunti da K, in funzione di quanto segue:

Scala indice di formazione Ki, proposta da alcuni ricercatori

1,0 – mancanza o insufficienza di informazione o solo informazione non assistita (cartellonistica,

opuscoli …)

1,2 – informazione assistita a meno del 50% degli addetti

1,4 – informazione assistita a + del 50% degli addetti

1,6 – formazione e addestramento ad almeno il 50% degli addetti nell’unità operativa

1,8 – Massimo di informazione, formazione e addestramento

L’utilizzo dell’indice Ki permette di formulare il valore corretto di R, cioè R = P x D / Ki

A seconda dei valori di R, si ha la seguente classificazione del rischio:

R = 1 : rischio insignificante

2<R≤4 : rischio accettabile

4<R<8 : rischio moderato

R≥8 : rischio intollerabile

Modulo 4 - Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza

sul lavoro

1. Il Sistema di gestione

Per superare gli ostacoli all’applicazione del decreto 626 e ottenere, il “miglioramento continuo” delle

prestazioni in fatto di salute e sicurezza, occorre poter gestire, in modo coordinato ed integrato tutta la

materia della sicurezza (dagli acquisti alla produzione, all’organizzazione del personale, ai controlli, alla

comunicazione, al marketing) in altre parole, occorre attuare un Sistema di Gestione della Sicurezza, che si

integri nel Sistema di Gestione Generale dell’azienda.

Possiamo paragonare il sistema di gestione generale dell’azienda alle regole di convivenza di una famiglia

(ad esempio gli orari del pranzo o della cena, gli orari di rientro a casa) e il sistema di gestione della salute e

sicurezza all’applicazione di quei comportamenti e regole che rendono la casa e i suoi abitanti sicuri (ad

esempio chiudere i rubinetti del gas e dell’acqua prima di andare in vacanza).

Il Legislatore ha compreso l’importanza dei Sistemi di gestione; infatti, sia nel Testo Unico (DLgs 81/2008),

sia nella normativa collegata essi sono citati espressamente. Basti ricordare:

la modifica alla L.231/01 , secondo la quale, l’infortunio grave o gravissimo e colposo diventa un

reato societario;

l’art. 30 del D. Lgs. 81/2008, in base al quale per escludere la responsabilità amministrativa,

occorre che la società attui un modello di organizzazione e gestione idoneo.

Il vero punto di forza del sistema di gestione è il fatto che esso integra, per il raggiungimento dei risultati,

tutti i processi aziendali in un sistema armonico, i cui componenti sono progettati per raggiungere

l’obiettivo di continuo miglioramento.

Al contrario, l’approccio di tipo tradizionale ragiona invece più in termini “verticali”: se un problema esiste,

“quel problema” deve essere risolto; è l’approccio di “programma”, invece che di “sistema”, appunto: il

focus è posto su indicatori, come il numero di infortuni o sull’ottemperanza alle norme e agli standard.

Nell’approccio di sistema, si allarga la prospettiva a considerare come i “programmi” interferiscano con

altri programmi, come il “programma” possa o non possa migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei

lavoratori e come il “programma” possa essere migliorato, attraverso un sistema di valutazione e feed-

back.

Realizzare un sistema di gestione implica:

allineamento degli obiettivi della salute e sicurezza con quelli dell’ Organizzazione;

integrazione di programmi e sistemi;

definizione di politiche, procedure, programmi e obiettivi comunicati più efficacemente a tutta la

forza lavoro;

applicabilità a differenti realtà;

definizione di una struttura per il miglioramento continuo;

uno strumento per eseguire periodicamente e sistematicamente audit sulle prestazioni.

Gli obblighi e le responsabilità dell’azienda riguardo al sistema aziendale di gestione della sicurezza sono

ben definiti sia nello Standard OHSAS 18001:2007 (certificabile da Parte Terza), sia nelle linee guida UNI-

INAIL (non certificabile da Parte Terza).

2. Il modello organizzativo

Per una efficace attuazione del Sistema di Gestione assume grande rilevanza la definizione del modello

organizzativo.

Il modello organizzativo è un’integrazione del modello organizzativo esistente, che già presidia e formalizza

ruoli, attività, responsabilità e risultati riguardanti la gestione aziendale.

Il Modello deve prevedere un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze, le tecniche e i poteri

necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio per la salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro.

Le variabili organizzative, che caratterizzano il modello, sono:

la struttura ovvero l’insieme dei ruoli e delle relazioni gerarchiche;

l’autorità e la responsabilità gestionali di ogni ruolo;

i sistemi procedurali che definiscono le attività di ogni ruolo.

Nel modello organizzativo per la salute e sicurezza dei lavoratori, alcuni ruoli avranno autorità e

responsabilità essenziali:

il Datore di lavoro: governo della politica di sicurezza

i Dirigenti: decisioni nella realizzazione della politica

i Preposti: supervisione (attuazione delle direttive e delle procedure di prevenzione e controllo

della loro osservanza)

il Medico competente, l’ASPP, l’RSPP: fornitura di servizi specialistici per la prevenzione

i RLS: consultazione, consulenza e controllo

il Lavoratore: esecuzione delle attività in sicurezza

Modulo 5 - Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione

e protezione in base ai fattori di rischio

1. Misure di prevenzione e protezione: definizione e significato

Al termine del processo di valutazione dei rischi occorre individuare e descrivere i rimedi che servono per

prevenire i rischi o per proteggersi dalle conseguenze, cioè dai danni.

Questi rimedi sono le misure di prevenzione e protezione, che complessivamente sono classificabili in

misure tecniche (es.: porta tagliafuoco, protezione di una macchina), organizzative (turnazione, accesso ai

luoghi a rischio) e procedurali (modalità esecutive di attività e compiti)

Le misure di prevenzione e protezione sono elaborate in funzione della valutazione dei rischi e seguono la

loro priorità, cioè a rischio alto segue misura prioritaria, a rischio basso, misura non prioritaria.

2. Definizione delle misure tecniche, organizzative procedurali

Le misure tecniche, organizzative e procedurali rappresentano le azioni che un’organizzazione mette in atto

per far fronte ai rischi individuati nel relativo processo di valutazione. Normalmente le misure tecniche

comportano un budget di spesa, quelle organizzative e procedurali, invece, possono essere non onerose.

Mentre le prime fanno, di solito, riferimento a macchine, impianti e strutture, le seconde trattano delle

modalità gestionali di un’organizzazione; per esempio, la turnazione, la definizione delle mansioni, le

attività di informazione, formazione e addestramento, le procedure di acquisto, di manutenzione, di

appalto e di tutta l’operatività in genere.

La scopo delle misure e delle modalità per la loro attuazione è quello di abbassare il livello di un rischio a un

livello accettabile per l’organizzazione, il cui valore, cioè, sia sotto il limite predefinito e condiviso di

significatività di quel rischio e, comunque, gestito con finalità di costante miglioramento.

Per ogni misura devono essere definiti un responsabile dell’attuazione, le risorse necessarie, i tempi entro i

quali essa, una volta attuata, debba aver dimostrato la sua efficacia e la frequenza di monitoraggio (audit).

Completata una valutazione dei rischi e avendo tenuto conto delle esistenti misure di controllo dei rischi,

l’organizzazione deve essere in grado di determinare se le esistenti misure di controllo dei rischi siano

adeguate o necessitino di miglioramenti o di integrazione con nuove misure.

Se sono necessari miglioramenti o nuove misure, la loro scelta deve essere determinata in base al principio

di gerarchia delle misure di controllo dei rischi, ossia l’eliminazione dei pericoli ove possibile, seguita dalla

riduzione dei rischi (riducendo sia la probabilità di accadimento sia la gravità del danno), con l’adozione di

dispositivi di protezione individuale (DPI), come ultima risorsa.

Di seguito forniamo alcuni esempi di applicazione del principio di gerarchia delle misure di controllo dei

rischi:

1. Eliminazione – modificare un progetto per eliminare il pericolo, ad esempio introdurre mezzi di

sollevamento meccanico per eliminare il pericolo di movimentazione manuale dei carichi;

2. Sostituzione – sostituire un materiale con un altro meno pericoloso, o ridurre l’energia di un

sistema (es. diminuire la forza, amperaggio, pressione, temperatura etc.);

3. Misure di controllo tecniche – installare un sistema di ventilazione, schermature delle macchine,

dispositivi di blocco, cabine di insonorizzatone etc.: i cosiddetti Dispositivi di Protezione Collettiva –

(DPC);

4. Segnaletica, avvertimenti e/o controlli operativi – segnali di sicurezza, segnalazioni di aree

pericolose, segnali luminosi, segnalazioni dei percorsi pedonali, sirene o lampeggianti di

avvertimento, allarmi, procedure di sicurezza, controlli delle attrezzature, controlli dell’accesso,

sistemi di lavoro in sicurezza, permessi di lavoro, ecc.;

5. Dispositivi di protezione individuale (DPI) – Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie, guanti

protettivi, occhiali protettivi, sovracamici, visiere, imbracature e funi di sicurezza, oto-protettori e,

ecc.

Nell’applicazione del principio di gerarchia si devono tenere in considerazione i costi, i benefici in termini di

riduzione del rischio e l’affidabilità delle opzioni disponibili.

Ogni organizzazione deve tenere conto di:

esigenze di una combinazione di più misure di controllo dei rischi,

buone prassi riconosciute per il controllo dello specifico pericolo in esame,

adeguamento del lavoro alle caratteristiche degli operatori (es. per tenere conto delle capacità

mentali e fisiche individuali),

ricorso al progresso tecnologico per migliorare il controllo dei rischi,

utilizzo di misure di protezione collettiva (es. scelta di misure tecniche che proteggano chiunque

nelle vicinanze di un pericolo, preferendole ai dispositivi di protezione individuale - DPI),

comportamento dei lavoratori (occorre verificare cioè se una particolare misura di controllo dei

rischi sia accettata e se possa essere attuata efficacemente),

tipologie ricorrenti di errori umani (es. errore nella ripetizione frequente di un’azione, cadute della

memoria e dell’attenzione, mancata comprensione o errore di stima, violazioni di regolamenti o

procedure) e mezzi per prevenirli,

necessità di introdurre la manutenzione programmata, ad esempio, delle protezioni delle

macchine,

possibile necessità di provvedimenti in caso di emergenze/imprevisti ove le misure di controllo dei

rischi possono fallire,

possibile mancanza di familiarità con il luogo di lavoro e con le misure di controllo dei rischi

esistenti, di coloro che non sono alle dirette dipendenze dell’organizzazione (ad esempio visitatori e

personale degli appaltatori).

3. Pianificazione delle misure di prevenzione

L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione deve essere realizzata secondo i principi generali

di tutela come previsti dal Decreto 81/08 :

eliminare i rischi;

utilizzare al minimo gli agenti nocivi

sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;

combattere i rischi alla fonte;

applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;

adeguarsi al progresso tecnico;

cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione;

integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative dell’azienda.

Le conclusioni desunte

dall'identificazione dei pericoli e dei lavoratori esposti

dall’entità dell’esposizione

dalla probabilità con cui possono verificarsi effetti dannosi

dall’entità delle possibili conseguenze

orienteranno le azioni conseguenti alla valutazione stessa.

La valutazione delle misure di prevenzione e protezione non deve trascurare la verifica di idoneità e di

efficacia di quelle già in essere e, progressivamente, di quelle via via adottate.

Il piano/programma di attuazione deve contemplare

gli interventi da adottare

i tempi previsti per la realizzazione degli interventi

la verifica della loro effettiva messa in atto

la verifica della loro efficacia

la revisione periodica delle eventuali variazioni intercorse nelle attività sanitarie e più in generale,

lavorative o nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle

azioni intraprese.

In altri termini, una volta stabilito il valore R del rischio in esame, se ne determina la sua "magnitudo" (o

grado di intollerabilità) e, quindi, la "priorità di richiesta d’intervento”, direttamente proporzionale alla

magnitudo (nel senso che: massima magnitudo = priorità 1, minima magnitudo = priorità 4), nel seguente

modo:

R = 1 : nessun intervento immediato; eventuali azioni future (priorità 4)

2<R<4 : azioni correttive e migliorative da adottare nel medio-lungo

periodo (priorità 3)

4<R<8 : azioni correttive necessarie da attuare nel breve periodo (priorità 2)

R>8 : azioni correttive urgenti : “rischio intollerabile” (priorità1)

Per ogni misura di controllo è opportuno che sia individuato un responsabile della sua attuazione e una

scadenza, entro cui essa deve essere messa in atto, adottando tabelle di identificazione delle

responsabilità, come ad esempio la R.A.C.I. (sigla che identifica per ogni fase del processo le figure R,

Responsabili “di portare a termine l’attività di prevenzione”, A, dall’inglese “Accountable” responsabili

legali, C, persone da consultare, I, persone che devono essere informate)

4. Verifica dell'attuazione delle misure di controllo del rischio e valutazione della loro efficacia

Una volta che le misure di controllo sono state definite e sono stati definiti il responsabile e la scadenza

(quando quest'ultima ha senso), è programmata una valutazione del rischio residuo al fine di garantire che

esse siano state espletate ed efficaci.

5. Revisione del processo di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure

di controllo dei rischi

Il processo in questione deve essere rivisto in occasione di modifiche della situazione in essere, e cioè in

occasione di:

modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e

sicurezza dei lavoratori

evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione

infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

6. Cosa si intende per procedura

Con procedura si intende l'insieme di norme da seguire agendo per un determinato fine.

La parola deriva da: procedere, nel senso di agire con giustizia.

Il termine,originariamente utilizzato nell’ambito del Diritto, si è diffuso in tutte le discipline, anche e

soprattutto tecniche, laddove agire con giustizia diventa fare le cose giuste e previste. Oggi si può dire che

in qualsiasi ambito ci sia un minimo di organizzazione esistono delle procedure che stabiliscono il modo di

agire in specifiche situazioni o come trattare determinati eventi. Tale aspetto è così importante che

esistono Enti nazionali ed internazionali il cui scopo istituzionale è quello di redigere, formalizzare,

mantenere, diffondere procedure unificate, come ad esempio: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)

in Italia, Norme Europee (EN) in Europa, International Organization for Standardization (ISO) nel mondo.

7. L’obiettivo della procedura

Scopo della procedura è far sì che, in un determinato ambito, tutti gli operatori agiscano in modo uniforme

e formalmente riconosciuto.

La procedura presume quindi come attore principale l'essere umano: l’organizzazione, attraverso le sue

componenti direzionali, ne curerà la progettazione, ne gestirà l’applicazione, la manutenzione,

l’aggiornamento e l’integrazione.

L’organizzazione ne curerà inoltre la conoscenza e l’apprendimento in tutti i componenti

dell’organizzazione stessa (mediante informazione, formazione e addestramento) e ne verificherà

periodicamente l’efficienza e l’efficacia (con Audit ed esercitazioni) facendone oggetto di riflessione e

discussione nelle occasioni previste: riunioni periodiche coi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e

col Datore di Lavoro, ad esempio.

8. Le caratteristiche della procedura

Una procedura deve avere un fine specifico, essere scritta e redatta da esperti della materia, deve essere

imperativa e indicare una sequenza temporale di azioni.

Per ogni azione devono essere indicati gli strumenti necessari e i soggetti responsabili. Inoltre devono

essere elencate le regole di comportamento, con richiamo alle norme da seguire per ogni azione.

La procedura inoltre deve essere costruita o, almeno, verificata coi suoi utilizzatori

9. Buone prassi e linee guida

Le Procedure fanno parte dell’insieme documentale in cui si organizza il Sistema di Gestione della Salute e

Sicurezza nei luoghi di Lavoro (SGSSL). Accanto alle procedure esistono altri strumenti di cui ci si può

avvalere per realizzare il governo responsabile ed efficace dell’organizzazione: si tratta delle Buone Prassi e

delle Linee Guida (v. art. 2 DLgs 81/08 e s.m.i.). Le procedure possono essere Gestionali (traducono lo

standard di riferimento/la legge in comportamento organizzativo), Operative (modalità di attuazione dei

rimedi o misure) e di Emergenza.

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di

buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte

dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),dall’Istituto

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui

all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,previa istruttoria

tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione (art. 2, DLgs 81/08 e s.m.i.);

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e

sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2, DLgs

81/08 e s.m.i.).

10. Istruzioni operative e One Point Lessons

Nella “Piramide” documentale il Manuale è lo strumento che in sintesi rappresenta il culmine di tutto

l’azione di Governo della Prevenzione e Sicurezza a cura dell’alta direzione.

Il Datore di Lavoro poi può articolare ulteriormente (seguendo le indicazioni del SGSSL) i suoi provvedimenti

inserendo:

le Istruzioni operative (I.O.) per argomenti in cui è necessario descrivere più in dettaglio

l’operatività dei lavoratori

e le istruzioni di dettaglio, come le One Point Lessons o lezioni su un punto, che focalizzano in modo

chiaro e sintetico, le modalità di esecuzione di una specifica operazione.

In questi casi ci si può avvalere di illustrazioni (foto ,disegni..) che, in modo adeguato, esplichino il testo

scritto che è ridotto allo stretto indispensabile.

11. Registri: registrazioni dei dati e delle informazioni correlate. Tracciabilità dei processi

Il SGSSL definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le

responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di

prevenzione. Si spiega in tal modo la necessità di adottare un sistema di registrazioni di fatti e azioni

(Registri) inerenti le fasi di processo che consentano la rintracciabilità in caso di eventi avversi o incidenti e

la loro documentabilità. Questo non solo, ovviamente, ai fini legali ma soprattutto ai fini preventivi.

In questo contesto il Dirigente in quanto collaboratore del Datore di lavoro che condivide con lui l’onere

della gestione si avvale delle procedure approvate, come strumento fondamentale per garantire la

sicurezza nei luoghi di lavoro a cui è obbligato in modo coerente e solidale appunto col Datore di Lavoro.

12. Priorità degli interventi

Una volta determinate le misure di controllo dei rischi, l’organizzazione definisce la priorità degli interventi

necessari ad attuarle. E’ preferibile che gli interventi si concentrino prioritariamente su attività ad alto

rischio o che consentono una riduzione sostanziale del rischio.

In alcuni casi potrà essere necessario modificare le attività di lavoro, fintanto che le misure di controllo dei

rischi non siano state attivate, o attuare misure temporanee compensative fino al completamento di

misure più efficaci. Per esempio: l’uso di un dispositivo di protezione dell’udito o la segregazione dell’area

come misura transitoria fino a quando la fonte di rumore non possa essere eliminata, ovvero l’intervento di

più operatori nella movimentazione di un carico, in attesa di un ausilio che faciliti tale compito. Le misure

temporanee compensative non devono però esser considerate come sostitutive di quelle, più efficaci, a

lungo termine.

Requisiti di legge, linee-guida, standard volontari o codici di buone prassi possono specificare adeguate

misure di controllo dei rischi. In alcuni casi, sarà necessario che le misure consentano di raggiungere livelli

di rischio tanto basso quanto ragionevolmente praticabile (principio del As Low As Reasonably Practicable,

o ALARP).

L’organizzazione deve attuare un monitoraggio continuo per assicurare che sia mantenuta l’adeguatezza

delle misure di controllo dei rischi, in tal modo testimoniando l’impegno per l’attuazione delle norme

relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

13. Finalità del SGSSL

Un SGSSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza per i lavoratori che

l’Azienda si è data, in un’efficace prospettiva costi/benefici. Lo scopo infatti è quello di:

ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli

derivati da incidenti, infortuni e malattie legate al lavoro, sia per i dipendenti che per i terzi;

contribuire a migliorare i livelli di sicurezza e salute sul lavoro;

migliorare l’immagine interna ed esterna dell’Organizzazione.

Modulo 6 - Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

1. Il datore di lavoro

Il Datore di Lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto titolare dei

poteri decisionali e di spesa per l’impresa. E’ il responsabile della conduzione dell’azienda e viene

comunemente individuato nel legale rappresentante.

Sono obblighi inderogabili del Datore di Lavoro:

la valutazione di tutti i rischi con l’elaborazione del documento di valutazione;

la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

2. Il dirigente

L’articolo 2 del D. Lgs. 81/08 definisce il Dirigente come:

”…persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla

natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e

vigilando su di essa”

Appare subito evidente l’innovazione rispetto al D. Lgs. 626 il ruolo del dirigente è infatti definito

chiaramente ed è prevista la condivisione col datore di lavoro di un corposo elenco di obblighi.

In sostanza il dirigente, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, diventa l’alter ego del datore di

lavoro.

Si tratta di un ruolo giuridico, cioè definito dalla legge, che nulla ha a che spartire con l’omonimo ruolo

contrattuale.

Il Dirigente è nominato dal Datore di Lavoro.

3. Compiti e obblighi di dirigenti e datore di lavoro

I compiti e gli obblighi del Dirigente condivisi col Datore di Lavoro possono essere raggruppati per

semplicità in categorie.

Assegnazione e verifica di Ruoli:

nominare il medico competente e richiedere l’osservanza dei suoi obblighi;

assegnare attività/ruoli coerenti con le competenze e con stato di salute e di sicurezza del

lavoratore;

vigilare che i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti a mansioni con giudizio di

idoneità;

rendere sicuro l’accesso a zone di lavoro pericolose.

Valutazione dei rischi:

conoscere i rischi generali dell’azienda e quelli specifici della propria unità (DVR) e il modello di

organizzazione e gestione;

fornire i DPI (sentiti il medico competente e l’RSPP) ai preposti e lavoratori;

elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in caso di attività in appalto

o sub-appalto;

prevenire rischi alla salute della popolazione o all’ambiente esterno a seguito dell’adozione di

nuove tecnologie.

Comunicazione:

informare i lavoratori sui rischi (specifici e gravi), sulle procedure e attività di prevenzione e

protezione, su chi ricopre i ruoli di ASPP, RSPP, di primo soccorso e di prevenzione incendi;

comunicare all’INAIL l’andamento degli infortuni con assenza di almeno un giorno e con assenza

superiore ai tre giorni; comunicare i nominativi dei RLS;

consultare e informare il RLS sulla valutazione dei rischi e sul modello di organizzazione e di

gestione.

Formazione e addestramento:

formare i lavoratori sui rischi specifici del settore e del comparto di appartenenza e sul modello di

organizzazione e gestione, all’inizio del rapporto di lavoro, nei trasferimenti o cambiamenti di

mansione; con l’introduzione di nuove tecnologie; periodicamente in relazione all’evoluzione dei

rischi;

addestrare i lavoratori (saper fare) a mezzo di persona esperta all’uso sicuro di impianti, macchine,

attrezzature, sostanze e dispositivi (inclusi i DPI) e le procedure di lavoro;

formare in modo specifico e periodico i preposti al modello di organizzazione e gestione

Programmazione e controllo:

programmare la prevenzione (interventi tecnici, ergonomici, formativi, manutentivi, buone prassi,

codici di condotta) al fine di eliminare o, ove non sia possibile, ridurre i rischi in relazione alle

conoscenze acquisite o al progresso tecnico;

controllare i risultati e riprogrammare gli interventi per garantire nel tempo i livelli di sicurezza.

Organizzazione:

richiedere l’osservanza dei lavoratori delle norme vigenti, delle misure aziendale e dell’uso dei DPI;

promuovere la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e consentire loro di verificare,

mediante l’RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza;

mettere a disposizione dei RLS il documento di valutazione di rischio (DVR);

Emergenza:

designare preventivamente i lavoratori per la gestione delle emergenze (squadre antincendio,

incaricati per l’evacuazione, il salvataggio, il primo soccorso);

disporre che i lavoratori esposti al rischio di pericolo grave e immediato ed inevitabile,

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di

lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (piano di emergenza ed evacuazione).

4. La delega di funzioni

Il Datore di Lavoro può delegare alcuni suoi compiti, con l’eccezione di quelli citati all’art.17 del D. Lgs.

81/08, e cioè:

la valutazione di tutti i rischi (pena un’ammenda dai 1.000 ai 4.000 euro)

e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (pena l’arresto

da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

La delega di funzioni al Dirigente da parte del datore di lavoro deve essere attuata secondo quanto previsto

dall’art. 16 del DLgs 81/08.

La delega se non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

che risulti da atto scritto recante data certa;

che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica

natura delle funzioni delegate;

che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla

specifica natura delle funzioni delegate;

che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro sul corretto

espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, a meno che non sia stato adottato, ed

efficacemente attuato, un modello di verifica e controllo.

Il delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni. In questo

caso però il soggetto delegato non potrà a sua volta delegare ad altri.

5. Il Principio di effettività

L’art. 299 del DLgs 81/08 richiama il principio di effettività nel ricoprire un determinato ruolo. Il principio di

effettività, porta a valorizzare i ruoli e i poteri effettivamente conferiti ai soggetti di cui il datore di lavoro si

avvale, rendendo quindi irrilevanti le qualificazioni formali

Questo principio è confermato dalla giurisprudenza. Per esempio: in assenza del preposto nominato, un

infermiere anziano invia uno giovane ad effettuare una manovra senza accertarsi della sua competenze; a

fronte di un incidente, l’infermiere anziano diventa di fatto Preposto e ne assume le relative responsabilità.

6. Il preposto

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale potere di iniziativa.

7. Obblighi del preposto

Il preposto ha l’obbligo di:

sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in

materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di

protezione individuale;

verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone

che li espongono ad un rischio grave e specifico;

richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e

dare istruzioni in caso di pericolo per l’abbandono della zona pericolosa

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

segnalare le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione

individuale, nonché di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;

frequentare appositi corsi di formazione.

8. Sanzioni per il Datore di Lavoro

Un’importante novità del decreto legislativo 81/08 è rappresentata dal potere conferito agli organi di

vigilanza di “SOSPENDERE L’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE” nel caso di:

Impiego di personale non regolarmente assunto;

Reiterate violazioni circa il superamento del limite di orario di lavoro;

Gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza.

Altre sanzioni sono previste per mancati adempimenti al decreto; nel caso, ad esempio, di mancata

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi le pene vanno dall’ammenda fino a 6.400 euro,

all’arresto fino a 8 mesi.

9. Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente

In base all’art. 55 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono passibili di sanzioni che vanno

dall’ammenda fino a 5.200 Euro, all’arresto fino a 4 mesi in caso di mancata osservanza degli obblighi ad

essi imposti (mancata formazione dei lavoratori, mancata cooperazione e coordinamento)

10. Sanzioni per il preposto

In base all’art. 56 anche i preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza dei

propri obblighi e le sanzioni massime prevedono un’ammenda di 1.200 Euro e l’arresto fino a 2 mesi.

11. Il lavoratore

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al

solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e

familiari.

I lavoratori sono chiamati a collaborare con il datore di lavoro in un sistema di gestione integrata delle

attività di prevenzione e protezione dai rischi, ricoprendo così una posizione di primo piano e

maggiormente partecipativa per quel che riguarda il fattivo miglioramento delle condizioni di lavoro.

12. I doveri del lavoratore

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,

conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. (art. 20 D. Lgs.

81/08)

In particolare i lavoratori sono tenuti a:

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai

fini della protezione collettiva ed individuale;

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi loro a disposizione;

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e

dispositivi di sicurezza nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per

eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per

la Sicurezza (RLS);

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di

controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;

sottoporsi ai controlli sanitari.

13. Le sanzioni per i lavoratori

Anche per i lavoratori così come per i dirigenti e i preposti sono previste sanzioni (economiche e sino

all’arresto) in caso di violazioni di norme per la sicurezza.

14. Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è una struttura composta da tecnici qualificati nel campo della

sicurezza, con il compito di individuare e valutare i fattori di rischio, elaborare le misure preventive e

protettive per la sicurezza e l’igiene del lavoro indicandone i sistemi di controllo, proporre i programmi di

formazione e informazione dei lavoratori, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e

sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica annuale.

15. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L’art. 31 del D. Lgs. 81 richiede al datore di lavoro di organizzare il “Servizio di Prevenzione e Protezione”,

designando allo scopo 1 o più addetti, tra cui il Responsabile.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:

individuare e valutare i fattori di rischio, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza

dell’organizzazione aziendale;

elaborare misure preventive e protettive e i sistemi di controllo delle stesse;

elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori;

partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;

fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza sul lavoro;

collaborare con il Medico Competente per la valutazione dei rischi.

16. Il Rappresentante dei Lavoratori

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è definito come la “persona eletta o designata per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Tra le attribuzioni del rappresentante, elencate nell’art. 50 sono incluse le seguenti:

accesso ai luoghi di lavoro ed alle informazioni e documentazioni concernenti la valutazione dei

rischi;

consultazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione;

proposizione di misure in merito all’attività di prevenzione;

partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35.

Perciò in ogni azienda i lavoratori dovranno procedere all’elezione del proprio rappresentante; nel caso di

più aziende nello stesso ambito territoriale e con meno di 15 lavoratori ciascuna, il rappresentante potrà

essere uno solo per più siti lavorativi. La nomina del rappresentante non è obbligo sanzionato, ma rientra

bensì nell’insieme di misure volte a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori, anche attraverso un

comportamento attivo e partecipativo degli stessi, si tratta quindi di un vero e proprio diritto di tutela.

17. Il medico competente

Il Medico Competente è nominato dal Datore di Lavoro nei casi previsti dalla legge e ha i seguenti obblighi:

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei

rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;

programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei

rischi specifici;

istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio

per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo

possesso;

consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo

possesso;

invia all’ISPESL, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto;

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;

informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;

comunica al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria

effettuata;

visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.

18. I progettisti

I progettisti dei luoghi di lavoro e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di

prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e

scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e

regolamentari in materia.

19. La riunione periodica

Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, è previsto che debba essere indetta una

riunione almeno una volta l’anno e ogni qualvolta vengano effettuate significative variazioni di esposizione

dei lavoratori ai rischi precedentemente individuati.

Sono tenuti a partecipare alla riunione:

il datore di lavoro o un suo rappresentante;

il responsabile del servizio di prevenzione o protezione dai rischi;

il medico competente, ove previsto;

il rappresentante di lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione devono essere discussi almeno i seguenti punti:

il documento dei valutazione dei rischi;

l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione

della salute.

Nelle aziende con meno di 15 lavoratori la convocazione della riunione, non obbligatoria, può essere

richiesta dal rappresentante dei lavoratori.

Modulo 7 - Funzione di vigilanza delle attività lavorative

1. Funzione di vigilanza delle attività lavorative

L’organizzazione del Lavoro e l’adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza gravano

sul Datore di Lavoro e sul Dirigente, il Preposto è tenuto alla mera sorveglianza sull’esecuzione dei lavori

rispetto alle direttive ricevute .

In particolare il Datore di lavoro deve adempiere ai Doveri di: Prevenzione Tecnica e Organizzativa,

Informazione e Formazione, e alla Vigilanza e Controllo.

Al datore di lavoro viene richiesta una particolare accuratezza sia nell'individuazione dei pericoli e della

valutazione dei Rischi, sia nella scelta delle misure di prevenzione, anche se non specificamente previste

dalle norme. Ciò amplia notevolmente il dovere di sicurezza del datore di lavoro, in quanto tale dovere non

è più fissato da regole precise e statiche, che inevitabilmente col tempo verrebbero superate, ma da

princìpi che devono essere continuamente aggiornati, tenendo conto di particolarità del lavoro, esperienza

e tecnica.

Il dovere di sicurezza del datore di lavoro comprende anche la tutela delle persone, che possono venire

occasionalmente a contatto con l'ambiente di lavoro, cioè degli estranei e comunque di tutte le persone

non direttamente dipendenti dal datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro ravvisi l’insorgere di un eventuale pericolo, mediante indagini statistiche,

esperienza e stato della tecnica, deve adottare misure idonee atte a prevenire un ulteriore danno.

Infine l’evoluzione del dovere di vigilanza in capo al datore di lavoro e ai dirigenti approda alle variazioni al

comma 3 bis dell’articolo 18 del Decreto legislativo 81/08 col quale entrambe le figure vigilano affinché i

Preposti, i Lavoratori, i Progettisti, i Fabbricanti e i Fornitori, gli Installatori e, infine, il Medico Competente

adempiano ai loro obblighi .

Modulo 8 - La sorveglianza sanitaria

1. Cos’è la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza

dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di

svolgimento dell’attività lavorativa.

Si tratta quindi di un’attività di prevenzione che si fonda sul controllo medico del lavoratore.

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente, oltre che nei casi previsti dalla

legge, anche “nei casi previsti dalle direttive comunitarie”, dalle indicazioni fornite dalla Commissione

consultiva permanente, nonché su richiesta del lavoratore, a seguito della quale il medico competente

riconosca la correlazione fra attività di lavoro e rischi lavorativi (sorveglianza straordinaria), o in caso di

esposizione accidentale (sorveglianza eccezionale)

Per le attività lavorative comportanti le situazioni di rischio previste dalla normativa è pertanto fatto

obbligo al datore di lavoro di istituire la sorveglianza sanitaria affidandola al medico competente.

In caso di presenza di più medici competenti è prevista la possibilità di nominare un Medico Competente

Coordinatore.

La sorveglianza sanitaria dà esito ad una relazione sullo stato sanitario della popolazione lavorativa

osservata (relazione sanitaria da illustrare in occasione della riunione periodica ex art.35, c.2, lett. b, DLgs

81/2008).

2. Gli obiettivi della sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di prevenire le malattie professionali e le malattie correlate al lavoro e

di impedire che malattie dovute a qualsiasi causa possano peggiorare per effetto del lavoro.

Scopo primario della sorveglianza medica è quindi la valutazione dello stato generale di salute del

lavoratore confrontato con le condizioni di lavoro che possono incidere, sotto il profilo sanitario,

sull'idoneità alla mansione specifica, che può esprimersi secondo quanto previsto all’art. 41, c.6:

Art. 41, c.6

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei

seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

idoneità;

idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

inidoneità temporanea;

inidoneità permanente.

tenendo conto dell’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

I giudizi di idoneità parziale, inidoneità temporanea, inidoneità permanente sono relativi a idoneità

definibili critiche. L’attribuzione di un giudizio di idoneità critica sollecita l’organizzazione e il suo Datore di

Lavoro all’individuazione di modalità di gestione della salute, che, se possibile, modificando e migliorando

ambiente e processi di lavoro, garantiscano l’effettiva tutela di tale bene costituzionalmente rilevante.

Tale problematica è particolarmente rilevante in ambito sanitario, dove spesso la salute e la sicurezza del

lavoratore si correlano a quelle del paziente.

Il Medico Competente deve predisporre inoltre una comunicazione periodica che descrive l’esito della

sorveglianza sanitaria, secondo indicatori e informazioni standardizzati, definiti da un apposito Allegato al

DLgs 81/2008 e s.m.i., allo scopo di contribuire alla sorveglianza epidemiologica della patologia

occupazionale a vari livelli.

3. Le visite mediche

La sorveglianza sanitaria si attua anche con l’effettuazione di visite mediche, la cui tipologia è

sinteticamente qui riportata.

La visita medica preventiva preassuntiva è finalizzata a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro

cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la idoneità alla mansione specifica.

La visita medica periodica serve a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di

idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti viene stabilita, in genere, in una volta

l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, in funzione della valutazione del rischio.

La visita medica in occasione del cambio della mansione serve a verificare l’idoneità alla mansione specifica.

La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro va effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

La visita medica va inoltre effettuata a seguito di un'assenza per malattia protrattasi per più di 60 giorni

consecutivi ed è obbligatoria prima del rientro in servizio.

E’ vietato effettuare le visite mediche:

per accertare stati di gravidanza;

negli altri casi vietati dalla normativa vigente (per esempio siero positività da HIV senza consenso

informato).

4. Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano

un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile

con il suo stato di salute.

Il dirigente deve verificare che i suoi collaboratori aderiscano ai programmi di sorveglianza sanitaria.