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Indice All’Alfonsine basta un rigore (Corriere Romagna Ravenna - 29/08/11) pag. 2 NORME E TRIBUTI: Comuni all'attacco sull'Ici: le strategie per la difesa (Il Sole 24 Ore - 29/08/11) pag. 3 NORME E TRIBUTI: Contenzioso a due facce per le aree edificabili (Il Sole 24 Ore - 29/08/11) pag. 4 NORME E TRIBUTI: Tra le alternative al ricorso anche la chiusura a rate (Il Sole 24 Ore - 29/08/11) pag. 5 Cambiano le regole negli uffici comunali (Il Sole 24 Ore - 29/08/11) pag. 6 NORME E TRIBUTI: L'estrazione a sorte non risolve il nodo dei revisori (Il Sole 24 Ore - 29/08/11) pag. 10 NORME E TRIBUTI: Una copia della riforma 2008 che è a rischio bocciatura (Il Sole 24 Ore - 29/08/11) pag. 11 NORME E TRIBUTI: Attuabili d'ufficio i trasferimenti nella stessa regione (Il Sole 24 Ore - 29/08/11) pag. 12 NORME E TRIBUTI: Blocco verso i soggetti diventati gestori senza gara (Il Sole 24 Ore - 29/08/11) pag. 13 NORME E TRIBUTI: Sugli affidamenti in house tetto a 900mila euro annui (Il Sole 24 Ore - 29/08/11) pag. 14 L'altro volto del federalismo (Italia Oggi - 29/08/11) pag. 16 Sì ai contratti liberi con la Pa, ma di qualità (Italia Oggi - 29/08/11) pag. 17 Città d'arte, ingresso a pagamento (Italia Oggi - 29/08/11) pag. 18 Pagina 1 di 20

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Indice

All’Alfonsine basta un rigore (Corriere Romagna Ravenna - 29/08/11) pag. 2

NORME E TRIBUTI: Comuni all'attacco sull'Ici: le strategie per la difesa (Il Sole 24 Ore -

29/08/11) pag. 3

NORME E TRIBUTI: Contenzioso a due facce per le aree edificabili (Il Sole 24 Ore -

29/08/11) pag. 4

NORME E TRIBUTI: Tra le alternative al ricorso anche la chiusura a rate (Il Sole 24 Ore -

29/08/11) pag. 5

Cambiano le regole negli uffici comunali (Il Sole 24 Ore - 29/08/11) pag. 6

NORME E TRIBUTI: L'estrazione a sorte non risolve il nodo dei revisori (Il Sole 24 Ore -

29/08/11) pag. 10

NORME E TRIBUTI: Una copia della riforma 2008 che è a rischio bocciatura (Il Sole 24 Ore -

29/08/11) pag. 11

NORME E TRIBUTI: Attuabili d'ufficio i trasferimenti nella stessa regione (Il Sole 24 Ore -

29/08/11) pag. 12

NORME E TRIBUTI: Blocco verso i soggetti diventati gestori senza gara (Il Sole 24 Ore -

29/08/11) pag. 13

NORME E TRIBUTI: Sugli affidamenti in house tetto a 900mila euro annui (Il Sole 24 Ore -

29/08/11) pag. 14

L'altro volto del federalismo (Italia Oggi - 29/08/11) pag. 16

Sì ai contratti liberi con la Pa, ma di qualità (Italia Oggi - 29/08/11) pag. 17

Città d'arte, ingresso a pagamento (Italia Oggi - 29/08/11) pag. 18

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press LIETE 29/08/2011

Caiiere

RAVENNA

Coppa Italia Eccellenza. Girone H: gli uomini di Evangelisti debuttano con una vittoria grazie al tiro dal dischetto di Salomone

All'Alfonsine basta un rigore Il Russi è meno fortunato e manca il pareggio nel finale con Tosi e Savelli

ALFONSINE 1 RUSSI

O

ALFONSINE: Minguzzi, Fanti-nelli, Fontana, Biondini, Troncos-si, Fusconi, Diana (32' st Giulia-no), M. Carioli (5' st Ricci Macca-rini), Salomone, Innocenti (48' st G. Callegari), P. Callegari. A disp. Bandini, Muncibì, Trovato, Di Giuseppe. All.: Evangelisti.

RUSSI: Gardini (38' st Masetti), Ca-sadei, Rossi, Coralli, Tosi, Pezzi, Vi-viani (32' st Dal Re), Rinaldini, Sa-velli, Calderoni (32' st Facchini), Piolanti. A disp. Vasumini, Calviello, Ancarani, Rusticali. All.: Bagnara.

ARBITRO: Delvecchio di Ra-venna.

RETE: 37' st Salomone (rig.).

AMMONITI: Fontana, Giuliano, Rinaldini, Tosi.

di Gabriele Rossi

ALFONSINE. Un rigore annaffia con un successo la nuova stagione dell'Al-fonsine, tornata al vec-chio nome dopo due sta-gioni vissute sotto la deno-minazione Il Senio. Al de-butto in coppa Italia con-tro il Russi, retrocesso

dalla D, vince 1-0 con una rete dal dischetto di Salo-mone. Una gara che sareb-be potuta terminare in pa-rità per quanto visto in campo e le occasioni crea-te da tutte e due le parti, e decisa solo da un episo-dio.

Entrambe le squadre si presentano a questo pri-

mo appuntamento ufficia-le abbastanza rinnovate e ancora alla ricerca di una propria identità e del ruo-lo da recitare in campio-nato. Devono passare 16 minuti perché accada qualcosa. Il Russi si fa sot-to con Casadei che dalla distanza impegna Min-guzzi a volare sotto la tra-

versa per salvare. Cinque minuti più tardi sono i ra-gazzi di Evangelisti a spingere da un angolo di Innocenti, Salomone al-lunga la traiettoria, la pal-la arriva in area a Tron-cossi che si gira e tira in porta, ma Gardini è bravo e con un braccio respinge sulla riga. Ancora bian-

cazzurri pericolosi al 26' quando Salomone dal li-mite però calcia alle stelle. Gli arancioni non voglio-no sfigurare e al 33' una combinazione Piolan-ti-Savelli, con quest'ulti-mo che cerca la porta, è bloccata a terra in due tempi da Minguzzi. Prima dell'intervallo P. Callega-

ri appoggia per Salomone lesto a servire Diana che solo in area si divora un gol spedendo il pallone sul fondo.

Passando alla ripresa le occasioni calano. Il primo acuto però al 51' è del Rus-si con Coralli che da de-stra serve un traversone rasoterra sul quale Pio-lanti e Savelli si avventa-no senza trovare la devia-zione vincente. All'80' l'e-pisodio chiave della parti-ta: Innocenti servito poco oltre i 16 metri, entra in a-rea dove affrontato da Ca-sadei e Tosi va giù e l'ar-bitro indica il dischetto. Dagli undici metri Salo-mone infila Gardini alla sua sinistra e porta in van-taggio l'Alfonsine all'82'. Il Russi subito dopo sfiora il pari: prima di testa con l'ex Tosi, ma la palla è alta, poi con Savelli che ruba il tempo a Fontana, entra in area e tira un rasoterra che Minguzzi neutralizza.

Primi tre punti dunque per l'Alfonsine, che mer-coledì riposa, mentre il Russi cercherà riscatto in casa con il Massa, che o-spiterà domenica prossi-ma i biancazzurri.

Pagina 43 kAlfonsine basta un rigore

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CommalrattacensullIct lestrategieperla,difeso,

press LinE 29/08/2011

Il Sole12

Immobiti&fisco. Come replicare alle lettere o ai veri e propri avvisi di accertamento

9 Comuni all'attacco sull Ici• • le strategie per la «difesa» Nelle piccole liti si può stare in giudizio senza legali

PAGINA A CURA UI

Laura Ambrosi

Negli ultimi mesi si è regi-strata una crescente attenzione dei Comuni nell'accertamento dell'Ici, l'imposta comunale su-gli immobili. Gli enti locali pos-sono inviare anche lettere o semplici comunicazioni, ma nella maggior parte dei casi il Comune invia veri e propri avvi-si di accertamento, mediante i quali sono contestate le irrego-larità ovvero le omissioni com-messe, determinando una nuo-va imposta maggiorata da inte-ressi e sanzioni.

Tra l'altro, l'articolo 12 del Dl-gs 546/92, al comma 5, prevede che quando il valore della lite sia inferiore a 2.582,28 curo, il contri-buente possa stare in giudizio di-rettamente, senza necessità di assistenza tecnica da parte di un professionista abilitato. Per va-

lore della lite si intende l'impor-to del tributo, al netto degli inte-ressi e delle eventuali sanzioni irrogate e va valutato per ogni singolo atto ricevuto (si vedano i dettagli nelle schede in alto).

I requisiti dell'avviso Formalmente l'atto deve con-tenere, oltre agli estremi del contribuente, la motivazione, identificata nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche determinanti la pretesa. Dalla motivazione, infatti, deve evin-cersi l'immobile al quale l'avvi-so sia riferito, l'eventuale di-versa base imponibile ritenuta corretta dal Comune rispetto a quanto dichiarato dal contri-buente, l'aliquota, gli interessi calcolati e le sanzioni applica-te, con l'indicazione dei riferi-menti normativi.

Sempre in merito alla moti-vazione, è espressamente pre-visto che se nella stessa è fatto riferimento a un altro atto non conosciuto o ricevuto dal con-tribuente, questo deve essere allegato. Quasi in ogni avviso di accertamento Ici è fatto rife-rimento o rinvio alla delibera comunale relativa all'anno di imposta oggetto di contestazio-

ne. Benché non immune da pa-reri discordi, si segnala che la Corte di cassazione, con la sen-tenza 20535/2010, ha rilevato, sul punto, che l'amministrazio-ne non è sollevata dall'onere di allegazione o di riproduzione del contenuto essenziale del-l'atto a cui si fa espresso riferi-mento, anche quando si tratti della delibera comunale.

Da quest'ultima è possibile riscontrare l'aliquota applica-bile per quell'anno, l'eventua-le casistica per l'esenzione ec-cetera. Ulteriore elemento uti-le per la valutazione nel meri-to dell'atto è il regolamento, dal quale sono riscontrabili, in linea di massima, aspetti più tecnici stabiliti dal Comune per la determinazione e l'ac-certamento dell'imposta.

Nell'avviso di accertamento, poi, così come per ogni atto del-la pubblica amministrazione vi sono l'indicazione del funziona-rio responsabile del procedi-mento, l'indicazione dell'uffi-cio presso il quale è possibile ot-tenere informazioni complete in merito, anche per l'eventuale richiesta di riesame in autotute-la, e le modalità per impugnar-lo, quindi l'organo presso il qua-

le è possibile ricorrere e i relati-vi termini, oltre alle indicazioni per il pagamento.

Il contenzioso «ripetibile» Un ulteriore elemento di rifles-sione sulla possibilità di aprire un contenzioso o meno contro l'atto ricevuto, è la possibilità che quanto contestato sia ripé-tibile per anni successivi. In al-tre parole, se il Comune rite-nesse errato un comportamen-to attuato dal contribuente e notificasse avviso di accerta-mento per un determinato peri-odo di imposta, è verosimile ri-tenere che poi sarà notificata la medesima contestazione an-che per anni successivi. Il con-tribuente che definisce (pagan-do quanto richiesto) la prima annualità ricevuta, si troverà in qualche modo costretto a uniformarsi anche per le suc-cessive annualità.

È chiaro dunque, che pur trattandosi di un modesto im-porto per un singolo periodo d'imposta, se lo stesso compor-ta risvolti anche per il futuro, è necessaria una valutazione più ampia e complessiva delle deci-sioni da assumere.

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press L.IfE29/08/201 1

Gli aspetti controversi . Classificazione e valutazione commerciale

Contenzioso a due facceper le aree edificabili

Frequenti sono gli avvisi diaccertamento relativi alle are eedificabili . L'articolo 5 del Dlgs504/92 stabilisce che la base im-ponibile è il valore venale in co-mune commercio al gennaiodell'anno di imposizione . Il con-tenzioso - in questo caso -nasc esia per l'esatta classificazione d iarea edificabile sia per la valuta-zione commerciale. Dev'essereil Comune - articolo 31, comma20 della legge n. 289/2002 - a da-re comunicazione al contribuen-te di quando un'area divenga edi-

LA PROCEDURAL'ente delibera un valoreminimo : chi si adegua ,pagando la relativ aimposta, è immun eda ulteriori pretese

. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .

ficabile. Il D1223/2006 (articol o36, comma 2) ha chiarito poi cheè edificabile l'area inserita cometale nello strumento urbanisti-co adottato dal Comune, indi-pendentemente dall'approva-zione della Regione e dall'ado-zione di strumenti attuativi .

Il valore dell'are a

Relativamente al valore venalein comune commercio, molti en-

ti locali, nella speranza di ridurr eil contenzioso, hanno previsto ,nei propri regolamenti, di no nprocedere ad accertamento neicasi in cui l'imposta sia versatasulla base divalori non inferiori aquelli deliberati in ciascun perio-do d'imposta. Il Comune delibe-ra un valore minimo per le areeedificabiie il contribuente che siadegui, pagando la relativa impo-sta, sarà immune daulterioripre-tese. In caso contrario,, invece ,l'ente potrà procedere ad accer-tamento determinando il valorevenale, a prescindere dai valoriin delibera, fermo restando l'ob-bligo motivazionale dell'atto .L'eventuale difesa potrà essereindirizzata dimostrando caratte-ristiche di minor pregio dell'are aoggetto di accertamento, comead esempio la mancata approva-zione regionale dello strumentourbanistico ovvero l'esistenza divincoli paesaggistici eccetera .

Sono assoggettati, con gli stes -si criteri delle aree edificabili, gl iimmobili sottoposti a interventidi ristrutturazione, anche se par-ziale. In questi casi, la base impo -nibile saràilvalore dell'area, sen -za considerare il fabbricato .

L'abitazione principal eFin dall'istituzione dell'impo-sta, sono sempre state previst edelle detrazioni prima e la totale

Delibera e re. c' /erto

• Delibere e regolamenti son oparticolarmente importanti a ifini Ici in quanto determinan otutto ciò che riguarda la baseimponibile, l'aliquota, i lversamento e l'accertamento . I nparticolare, la delibera è ladecisione della Giuntacomunale necessaria pe rdefinire le aliquot edell'imposta, i casi d iapplicazione, eventual iriduzioni o esenzioni, oltre che ivalori minimi per le areeedificabili . Il regolament ocomunale invece è necessari oper disciplinare il tributo:definizioni di talune tipologie d iimmobili (aree edificabili ,agricole, abitazione principaleeccetera), eventuali esclusioni ,metodologie per il versamento ,compensazioni, rimborsi emetodi di controllo ed eventual iistituti deflattivi delcontenzioso . Non può aver eeffetto prima detti. gennai odell'anno successivo .

esclusione dal 2008, per gli im-mobili adibiti ad abitazione prin-cipale del contribuente. La cor-retta definizione di abitazioneprincipale è quindi l'elementoprincipe per determinare lapos-sibilità di beneficiare di questeriduzioni o meno . L'articolo 8del Dlgs 504/92 definisce l'abita -zione principale come quella incui il contribuente e i suoi fami-liari dimorano abitualmente .

Una recente sentenza dellaCorte dicassazione è intervenu-ta precisando che, in assenza diuna frattura del rapporto coniu-gale, sia necessaria l'effettivaconvivenza dei coniugi e dellafamiglia per beneficiare delleagevolazioni, non contando lamera residenza anagrafica. Nelcaso esaminato due coniugi resi-denti in due differenti Comuni,non dimostrando la frattura de lloro rapporto, si sono visti disco -noscere i benefici sfruttati nelComune di mera residenza ana-grafica . L'interpretazione re-strittiva della sentenza ha indot-to alcuni enti locali adisconosce -re le agevolazioni per l'abitazio-ne principale in tutti i casi di co-niugi residenti in due differentiComuni, in assenza di un prov-vedimento di separazione o di-vorzio . Per un tale accertamen-to è intervenuta la sentenza del -la Ctp di Brescia (nr .107-15-11) i ncui si conferma che la norm aprevede la necessità della dimo-ra dei familiari e non la residen-za degli stessi. Pertanto quandoil Comune non provi o non con-testi le prove fornite dal contri-buente, l'agevolazione spetta .

RIPRODUZ IONE RISERVATA

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press L.IfE29/08/201 1

Altre possibilità . Acquiescenza, accertamento con adesione, autotutel a

Tra le alternative al ricorsoanche la chiusura a rate

I1 contribuente che non in-tende ricorrere contro l'avvisodi accertamento può valutare al-tre possibilità.

L'acquiescenz a

Chi ritiene corretto l'operatodell'ente locale può decidere dipagare quanto preteso entro iltermine di 6o giorni dalla notifi-ca dell'atto . In questo caso, l'attosi definisce e ne è confermata lalegittimità. Come evidenziato,questa circostanza potrebbe ri-flettersi anche per anni d'impo-sta successivi quando il compor-tamento è reiterato. L'acquie-scenza, quindi, renderebbe diffi-cile la contestazione di eventua-li avvisi di accertamento succes-sivamente notificati, contenent ile medesime contestazioni mariferite a differenti periodi d'im-posta . Previo accordo con il Co-mune è possibile definire il paga-mento rateale. Nel caso di paga-mento, il contribuente beneficiadella riduzione delle sanzioni .

Accertamento con adesion e

Quando il regolamento comuna-le lo preveda, è data la possibilit àdi definire l'atto di accertament omediante l'istituto di accertamen-to con adesione . L'articolo 50 del-

la legge 449/1997, ha esteso l apossibilità per i Comuni di appli -care l'istituto previsto dal Dlgs218/1997, previo richiamo nel pro -prio regolamento. L'accertamen-to con adesione, in sintesi, è la pos -sibilità per le parti (Comune econtribuente) di arrivare a un ac -cordo bonario per definire la con-troversia, quindi l'accertamento ,senza ricorrere alla giustizia tri-butaria. Il contribuente può pre-sentare un'istanza entro il termi-ne utile per pagare o proporre ri -corso, quindi entro 6o giorni dal -la notifica dell'avviso di accerta-mento. Questo deposito sospen-de tutti i termini per 90 giorni .

In questo lasso temporale il Co -mune convocherà il contribuen-te per definire un accordo in con-traddittorio, valutando quinditut-ti gli elementi addotti dallo stessoa sostegno della propria tesi . Diogni incontro sarà redatto un ver -bale . Nel caso di raggiungimentodell'accordo, le parti sottoscrive -ranno unverbale finale contenen-te gli estremi della definizione e ilmetodo di pagamento concorda-to. E infatti prevista la possibilit àdi pagamento rateale. Le sanzio-ni, nel caso di definizione, sono ri-dotte a un terzo. Una volta conclu-so positivamente il procedimen -

Il rimborsosifa strada

L'ordinanza dell aCassazione n . 19631/2010 ,ha declinato due important iprincipi in tema di rimborsoIci. Il primo in tema difabbricati del grupp o«D»: quando il contribuent edenunci l'interventodi variazioni permanent iinfluenti sull'ammontar edella rendita, l'attribuzio ne di rendita ha valor ericognitivo-dichiarativo ,con efficacia retroattiva ,con conseguente diritt oal rimborso di quantoversato in eccedenza .Il secondo principioriguarda il termin eper la richiesta di rimborso .E confermato che ladecorrenza vadadal giorno che è stat odefinitivamente accertat oil diritto alla restituzione .

to, l'atto è definitivo, precluden-do a entrambe le partila possibili-tà di ulteriori azioni al riguardo.

Se il tentativo di accertamen-to con adesione non si conclud epositivamente, il contribuent epotrà ricorrere alla giustizia tri-butaria presentando ricorso.

Istanza di autotutela

Se il contribuente ritiene l'atto il -legittimo può presentare istanzadi autotutela evidenziando tuttoquanto ritenuto errato . Questoatto prevede che il Comune rie-sami la pratica, ma non sospen-de alcun termine . Ciò significache se nel termine previsto per i lpagamento ovvero la proposizio-ne del ricorso, non fosse interve-nuto l'annullamento o l'eventua-le diniego in tal senso da partedel Comune, il contribuente do-vrà decidere come procedere a lfine di non rendere definitivo l'at-to per decorrenza dei termini.

Decorsi inutilmente i 6o gior-ni, in assenza di alcun percors ointrapreso dal contribuente,l'avviso di accertamento Ici di-viene definitivo e il Comune po-trà procedere coattivamenteper la riscossione delle somme .Gli accertamenti Ici non sono (enon saranno) atti immediata -mente esecutivi, pertanto il Co-mune potrà procedere alrecupe-ro coattivo della somma dovutamediante ruolo o dal 2012 anchesulla base dell'ingiunzione pre-vista dal Rd 639/1910, che costi-tuisce titolo esecutivo .

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p ubblica amministrazione sotto i riflettori con la manovra di Ferragosto (D1138/2011) in

vigore dallo scorso 13 agosto: la soppressione di alcune Province, la nascita delle Unioni municipali per i Comuni sotto i mille abitanti e l'accelerazione sull'obbligo di svolgere le funzioni fondamentali in forma associata per gli enti più piccoli sono alcune delle novità previste dal provvedimento. Novità che sono destinate ad avere notevoli ripercussioni sul funzionamento della macchina amministrativa, ma anche su diritti, doveri e prospettive del personale dipendente. Toccato tra l'altro da ulteriori disposizioni, come le promozioni dell'ultima ora che non valgono per il calcolo della liquidazione, l'allungamento del periodo di attesa per la riscossione del trattamento di fine servizio (Tfs) o le modifiche al contributo di solidarietà. Ecco in questa pagina i chiarimenti ai principali interrogativi, con l'indicazione degli eventuali punti da chiarire nell'iter di conversione in legge del decreto.

A CURA DI Alberto Barbiero, Arturo Bianco, Tiziano Brandelli, Mimo Zamberlan

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

BASSA MEDIA ~ ALTA

Qui trovate l'aspetto da chiarire

Questo spazio viene riservato al punto da chiarire o comunque da evidenziare

e APPALTI

Sono titolare di un'impresa edile che ha vinto un appalto di lavori da eseguire entro 112013 in un Comune di 450 abitanti. Con l'accorpamento il mio appalto è a rischio?

CAMBIANO LE REGOLE EGLI UFFICI COMUNALI

Dall'obbligo di esercitare le funzioni in forma associata alle ripercussioni della soppressione delle province sugli organici: punti oscuri e chiarimenti

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

MEDIA

Le disposizioni sull'accorpamento di Comuni riconducono la gestione delle funzione dei ser-vizi all'Unione municipale, che costituisce una forma di gestione associata obbligatoria. Pro-prio l'obbligatorietà dell'unione determina una situazione per cui la stessa subentra ai comuni in tutti i rapporti, attivi e passivi, per le attività che è destinata a gestire obbligatoriamente, quindi anche nei contratti di appalto. L'accorpa-mento sarà tuttavia efficace per il Comune che ha affidato l'appalto solo a decorrere dal primo rinnovo degli organi politici successivo all'en-trata in vigore del D1138/2on. Pertanto, qualora per tale Comune non siano previste le elezioni nel 2012 o nel 2013, l'ente continuerà a operare autonomamente nella gestione delle funzioni anuninistrative.

L'Unione municipale è il soggetto individuato per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative dei Comuni con popolazione in-feriore a mille abitanti che siano assoggettati ad accorpamento, ma i singoli Comuni conti-nuano a esistere e ad avere rappresentanza poli-tica, anche se limitata solo al sindaco.

e CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ

Ricopro l'incarico di city manager in un grande Comune e nel corso dell'anno mi hanno già fatto la trattenuta sugli importi superiori a 90mila euro. Cosa cambia con la manovra?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

MEDIA

Nel corso del 2011 sulla retribuzione lorda ec-cedente i 9omila euro il Comune ha effettua-to una trattenuta in busta paga pari al 5 per cento. Il taglio di retribuzione aumentava al w% oltre i isomila euro in forza di quanto pre-visto dall'articolo 9, comma 2, del dl 78/2010. Questa norma è stata abrogata dalla manovra di agosto quindi il Comune dovrà restituire nella prossima busta paga quanto precedente-mente trattenuto. Entro ilio di settembre il

ministero dell'Economia e delle finanze for-nirà le istruzioni operative per il versamen-to del contributo di solidarietà che sarà pa-ri sempre al 5% e al lo% per gli importi che eccedono rispettivamente i 90 ed i i5omila euro, ma questa volta la base di calcolo è data dal reddito complessivo (retribuzione lorda meno contributi) e non dalla retribu-zione lorda come avveniva prima Inoltre il contributo di solidarietà potrà essere consi-derato onere deducibile garantendo un "be-neficio" fiscale. Con ogni probabilità la trat-tenuta sarà nella busta paga con il congua-glio fiscale di fine anno.

Il Comune fa il conguaglio a dicembre ed effet-tua il versamento nello stesso mese mentre i be-nefici finanziari sono previsti nel 2012. Forse sarà obbligato a versare nel 2012.

e DIPENDENTI COMUNALI

Sono responsabile del servizio anagrafe in un Comune di 4.500 abitanti. Ora il servizio dovrà essere gestito in forma associata. Cosa cambierà per me a livello di sede di lavoro, inquadramento e retribuzione?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

OBREE 21111; MEDIA

press LinE 29/08/2011

Il Sole12

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o FUNZIONI FONDAMENTALI

Entro fine 2011 i Comuni con meno di 5mila abitanti dovranno gestire in forma associata almeno due funzioni fondamentali sulle sei elencate dalla legge 42/2009, ad esempio i compiti generali di amministrazione e controllo. Cosa rientra esattamente in queste funzioni?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

mm 1111.1. ALTA

I Comuni scelgono autonomamente le due funzioni da cominciare a gestire in forma as-sociata già da quest'anno nell'ambito delle 6 fondamentali. Per alcune di esse non vi sono problemi interpretativi, in quanto risulta chiaro cosa è compreso nella polizia locale o nei servizi sociali o nella istruzione pubblica o nella viabilità e trasporti. I problemi sussi-stono in modo particolarmente marcato per le «funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura comples-siva del 70% delle spese». Dalla lettura della disposizione sembra che siano comprese tut-te le attività non comprese nelle altre funzio-ni fondamentali, quindi anche la gestione del personale, ivi compreso il segretario, i tribu-ti, la contabilità, l'anagrafe eccetera. Occorre inoltre chiarire se, come sembra, nella funzio-ne «gestione del territorio e ambiente» sono compresi anche gli strumenti urbanistici, dall'adozione al rilascio dei permessi.

L'individuazione delle funzioni fondamentali è tecnicamente inadeguata, in quanto essa è sta-ta dettata nell'ambito del federalismo fiscale con evidenti finalità di individuazione del fabbi-sogno finanziario. Peraltro, con il nuovo codice delle autonomie essa potrebbe essere radical-mente modificata, determinando quindi ulterio-ri problemi applicativi per i Comuni che delibe-rano l'avvio della gestione associata prima del-la sua approvazione.

I dipendenti dei Comuni che aderiscono alle, gestioni associate devono passare alle dipen-denze del soggetto a cui viene assegnata la ge-stione della funzione. Quindi, nel caso specifi-co, si cesserà di essere dipendente del comu-ne e si diventerà dipendente dell'Unione, se questa è la forma scelta dall'ente. Se invece si sceglie la convenzione si rimane dipendente della propria amministrazione e si è utilizzati in forma associata. Nel caso dei responsabili titolari di posizione organizzativa avremo una drastica diminuzione del loro numero, vi-sto che dopo la gestione associata non potrà che essercene uno solo per ogni singola artico-lazione organizzativa. In ogni caso non cam-biano né l'inquadramento, né la retribuzione, né la condizione giuridica: il rapporto prose-gue alle dipendenze del nuovo soggetto. Le modalità operative (quali la sede e l'orario) sa-ranno decise dal datore di lavoro in relazione alle scelte organizzative, quali ad esempio la concentrazione di tutto l'ufficio in una unica sede o la sua frammentazione nel territorio.

È necessario dettare una disciplina per la fase di prima applicazione, per ciò che riguarda sia le condizioni dei singoli dipendenti e responsa-bili sia la disciplina contrattuale, a partire dalla costituzione del fondo e dalle modalità di incen-tivazione del personale.

o DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI

Il decreto legge 138/2011 anticipa alla fine del 2012 l'obbligo per i Comuni con meno di 30mila abitanti di liquidare le proprie società e di dismettere le partecipazioni. Cosa succede se l'obiettivo non viene raggiunto in tempo?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

ar MEDIA

La modifica della disposizione che vieta ai Co-muni di minori dimensioni di costituire società e di avere partecipazioni (articolo ut, comma 32, legge 122/2010) riduce di un anno il termine individuato perla liquidazione delle società esi-stenti e la dismissione delle partecipazioni dete-nute da tali amministrazioni. L'intervento del Dl138/2on anticipa anche il conseguimento del parametro dei tre esercizi consecutivi in utile, che costituisce una delle due situazioni deroga-torie che consentono la sopravvivenza delle so-cietà (l'altra è data dal raggiungimento del limi-te dimensionale di 3omila abitanti nel comples-so dei soci aderenti). Qualora un Comune con meno di 3omila abitanti abbia una società da es-so interamente partecipata e non riesca a real i 7- zare nessuna delle due situazioni derogatorie, dovrà obbligatoriamente metterla in liquidazio-ne entro i131 dicembre 2012. Qualora tale proces-so non fosse avviato entriil termine previsto, il Comune rischierebbe la nullità degli atti da quel momento posti in essere, poiché in viola-zione di un divieto normativamente stabilito e, conseguentemente, il blocco operativo delle re-lazioni regolate dal contratto di servizio (ad esempio pagamento dei servizi resi).

o GESTIONI ASSOCIATE

Per esercitare le funzioni comunali in forma associata, i piccoli Comuni possono scegliere due vie: l'Unione di comuni o la convenzione. Si possono esercitare alcuni servizi con la prima formula e altri con la seconda?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

ALTA

Le soluzioni che i Comuni con popolazione infe-riore a smila abitanti possono scegliere per dare vita a gestioni associate in modo da raggiungere la soglia minima di iomila abitanti sono indivi-duate dal legislatore nell'Unione dei comuni e nelle convenzioni. Sulla scelta si lascia ampia au-tonomia alle singole amministrazioni, che posso-no decidere anche di dare vita a gestioni associa-te "a geometria variabile", sia come modello or-ganizzativo (parte delle funzioni tramite l'Unio-ne e parte tramite le convenzioni) sia come Co-muni associati (queste funzioni con i Comuni a, b e c, queste altre funzioni con i Comuni c, d ed e eccetera). Occorre ricordare che le comunità montane sono definite dal Dlgs 267/2000 come Unioni di comuni.

Si deve precisare se la delega di funzioni alle comunità montane può essere utilizzata. Si deve inoltre chiarire cosa devono fare i Comuni che

'confinano solamente con enti più grandi e che non hanno l'obbligo della gestione associata. E ancora cosa si deve fare se i Comuni che sono possibili partner optano per soluzioni diverse.

o PROMOZIONI E PENSIONI

Sono un funzionario comunale vicino alla pensione (mi mancano due anni) e presto potrei essere promosso a dirigente. È vero che la manovra mi penalizza sotto il profilo pensionistico?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

BASSA

L'articolo i, comma 32, del Dl 138/2011 preve- de che gli effetti delle nomine a dirigente nell'ultimo triennio precedente la cessazione

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Il Sole12

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stione può proseguire sino alla scadenza naturale dell'affidamento, in quanto non si applica l'articolo 4 del Dl 138/2011. L'affida-mento in house può tuttavia essere mantenu-to anche se il servizio ha rilevanza economi-ca (presenta caratteristiche di redditività e può essere oggetto di un confronto concor-renziale tra operatori economici interessati), poiché il valore annuo delle attività attribuite alla società è inferiore a 9oomila euro, quindi compatibile con il limite individuato dalle norme sulla nuova disciplina dei servizi pub-blici locali.

ES> Un servizio pubblico con rilevanza economica può essere affidato in house solo se di valore annuo pari o inferiore a 900mila euro e se sono presenti i parametri comunitari (capitale socia-le dell'affidatario interamente pubblico, con-trollo analogo, prevalenza attività a favore de-gli enti soci).

TEMPISTIC,AACCORPAMENTO

Cia quando scatta l'obbligo di accorpamento dei piccoli Comuni e qual è la popolazione cui fare riferimento? Davvero bisognerà aspettare i risultati del prossimo censimento?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

ALTA

I Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti devono dare vita, insieme ad altri centri che hanno le stesse dimensioni e che sono confinanti, alla Unione municipale su-bito dopo la elezione del nuovo sindaco. Non è previsto alcun obbligo di fusione. Nel caso di inadempienza, previa diffida, il prefetto nomina un commissario ad acta che provvede direttamente. L'Unione municipale, che è un ente comple-tamente diverso dall'Unione dei comuni, dovrà gestire tutte le funzioni attualmente di competenza dei Comuni: in capo al sinda-co del piccolo Comune resteranno solamen-te i ridottissimi poteri che gli spettano co-me ufficiale di governo, essenzialmente di adozione di ordinanze contingibili e urgen-ti. Essa deve avere una popolazione non in-feriore a 5mila abitanti; limite che può esse-re abbassato o innalzato'dalla Regione, con semplice, deliberazione di giunta. Non è in alcun modo necessario attendere i risultati del nuovo censimento.

A parte i dubbi di legittimità costituzionale, non è chiaro se la popolazione a cui fare riferimento si calcola sulla base dell'ultimo censimento o, come sembra più probabile, sulla base delle re-gole del Dlgs n. 267/2000 in quella risultante all'anagrafe alla data del 31dicembre del penul-timo anno precedente. Occorre inoltre dettare le regole per la fase di prima applicazione.

per limiti di età non abbia efficacia del calcolo del trattamento di fine se' comunque denominato e della pensi La base su cui calcolare le due presta i previdenziali resta l'ultimo stipendio turato quale funzionario. La norma fa r if rimento agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 2, del Dlgs165/2001, e al calcolo del ,- la pensione stabilito nel Dpr 1092/1973. I destinatari di queste disposizioni sono i dipendenti della Pa centrale, e non quelli degli enti locali. Pur in presenza di una pro-mozione da funzionario a dirigente, a di-stanza di due anni dal pensionamento, il calcolo del trattamento di quiescenza non varia per effetto della manovra di Ferrago-sto e continua a essere determinato, per la quantificazione della quota A, dal cosid-detto "pro-rata", vale a dire una media del-la retribuzione ponderata dal tempo, in re-lazione all'ultimo quinquennio.

Risulta ulteriormente penalizzante perii dipen-dente la mancata previsione della rivalqtazio-ne della retribuzione in godimento al dipenden-te quale funzionario.

PROVINCE SOPPRESSE

Lavoro come dirigente in una Provincia a rischio di soppressione perché ha meno di 300mila abitanti. So che sarò trasferito in altro ente, ma non capisco

cosa succederà se — dopo la riorganizzazione — ci sarà un numero di posizioni dirigenziali inferiori alle persone Molate a occuparle.

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

V50.3'

ALTA

La materia è regolamentata dagli articoli 33 e 34 del Dlgs 165/2001. Il dirigente è ob-bligato a rilevare l'eccedenza di persona-le e ad attivare le procedure comunican-do alle organizzazioni sindacali la situa-zione di eccedenza con i motivi e i dipen-denti coinvolti. Inizierà un esame della si-tuazione con i sindacati per capire se esi-ste la possibilità di accordi per ricolloca-re il personale interessato anche in altre amministrazioni o con contratti di soli-darietà. Se si trova una nuova colloca-zione anche presso altro datore di lavo-ro il dipendente viene trasferito; il ri-fiuto comporta la risoluzione del rap-porto di lavoro. Con o senza accordo sindacale, se i dipendenti non sono ri-collocati vengono messi in disponibi- lità per un periodo massimo di 24 me-si decorsi i quali cessa il rapporto di lavoro. In questo periodo percepi-scono l' 8o% dello stipendio base (senza accessorio) e gli assegni fa-miliari, sono iscritti in uno speciale registro dal quale le amministrazio- ni devono attingere prima di fare nuove assunzioni e possono esse- re oggetto di riqualificazione pro-fessionale

SERVIZI AFFIDATI IN GARA

Un Comune attualmente gestisce una piscina tramite una società in house. L'affidamento ha durata prevista sino al 2020 e il valore annuo del servizio è di circa 350mila euro. La gestione esistente scade nel 2012, si deve procedere a un nuovo affidamento mediante gara?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

MI9 MEDIA

Se il servizio di gestione dell'impianto sportivo è qualificabile come servi-zio pubblico locale sen-za rilevanza economica (quando non abbia red-ditività effettiva e non vi sia una molteplicità di operatori che pos-sano concorrere per affidamento), la ge-

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e TFS RIMANDATO

Un dipendente di un Comune che maturerà i requisiti per il pensionamento d'anzianità il prossimo 30 settembre, quando riceverà la liquidazione (Tfs)?

COMPLESSITÀ DELLA MATERIA

BASSA

La manovra di Ferragosto fa dipende-re il pagamento del Tfs dalla causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Se il dipendente cessa dal lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio, il pagamento del Tfs slitta di 6 mesi, mentre se cessa per altre cause, lo slittamento viene portato da 6 me- si, già previsti dalla normativa pre- vidente, a 24 mesi. Il dipendente rischia, dunque, una volta maturato il diritto a pensione, di attendere i 12 mesi per l'apertura della "finestra" che gli consente la riscossione della pensione e, in aggiunta, al-tri 24 mesi per vedersi liquida-to il Tfs. Nel caso prospettato dal quesito, il dipendente, se, oltre a maturare i requisiti, cessa il 3o settembre, riceve-rà il Tfs non prima dell'otto-bre del 2013, a meno che non abbia maturato i 4o anni di servizio, nel qual caso il pa- gamento potrà avvenire non prima dell'aprile 2012.

Nel caso voglia attendere l'apertura della "finestra", tali termini sono aumenta- ti di un anno.

La norma non abroga il contenuto dell'articolo 12, comma 7, del DI 78/2010, che scagliona-va il pagamento del Tfs in und rata se di impor- to inferiore a 90mila euro, in due rate se compreso fra 90mila e 150mila euro e in 3 rate se superiore a 150mila euro.

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Norma di difficile attuazione

L'estrazione a sorte non risolve il nodo dei revisori

L'incarico di revisore dei con-ti di un Comune sarà come il nu-mero vincente della lotteria: usci-rà per estrazione. La novità arriva con la manovra di Ferragosto (ar-ticolo i6, comma u del Dl 138/20n), che mette mano ai crite-ri di nomina dei revisori. Dal pri-mo rinnovo successivo al 13 ago-sto scorso, i Comuni debbono sce-gliere i membri del collegio per estrazione da un elenco, nel quale possono chiedere di essere inseri-ti i professionisti iscritti a livello provinciale nel Registro dei revi-sori legali, purché siano in posses-so - precisa il decreto legge - di specifica preparazione professio-nale in materia di contabilità pub-blica e gestione economica e fi-nanziaria degli enti territoriali. So-no tagliati fuori, rispetto alla disci-plina attuale, gli iscritti all'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La manovra rivede i criteri di scelta dei revisori (senza però in-tervenire sull'articolo 234 del Dl-gs 267/2000), più volte soggetti a critica per mancanza di autono-mia dagli organi politici e della ne-cessaria professionalità (il tema è emerso anche il mese scorso du-rante l'approvazione del decreto premi e sanzioni sul federalismo fiscale). Mala strada scelta non ri-

solve certo i problemi. Anzitutto, distinguere la pro-

fessionalità non vuol certo dire affidarsi al criterio dell'estrazio-ne a sorte. I revisori dovrebbero essere scelti, invece, da un sog-getto terzo.

In fase di istituzione del regi-stro dei revisori contabili (conflu-ito successivamente in quello dei revisori legali) sono entrati an-che coloro che al tempo avevano svolto un incarico da revisore, quindi la platea è eterogenea ed ampia (i revisori sono oltre 148 mi-la, più degli iscritti all'albo unico dei professionisti contabili). Il problema, perciò, si sposta sui re-quisiti per l'accesso all'elenco. A livello universitario i rari corsi de-dicati alla contabilità pubblica so-no trai meno seguiti dagli studen-ti. D'altra parte, se la scelta si ba-sasse sull'esperienza maturata da incarichi di revisore già svolti, si taglierebbero fuori tutti i giovani e si premierebbero coloro che hanno beneficiato di nomine di organi politici.

Alla luce dell'importanza cre-scente attribuita alla formazione continua, che nella riforma delle professioni diventa obbligatoria ed è elemento di valutazione di-sciplinare (articolo 3, comma 5, del Dl 138/20n), sarebbe coerente

richiedere un certo numero an-nuo di crediti formativi sulle ma-terie di contabilità pubblica, pre-vedendo criteri più rigidi per i Co-muni più grandi.

Non è chiaro se l'elenco sarà tenuto da un unico soggetto (da individuare) o sarà formato da ogni Comune in occasione della nomina. In quest'ultimo caso, è necessario assicurare idonee forme di pubblicità delle proce-dure, per consentire a tutti di po-tersi candidare.

Non si comprende come mai, poi, in una manovra fonda-ta sul principio della liberaliz-zazione, spunti la restrizione al-lo svolgimento dell'incarico da revisore su base provinciale. Si dovrebbe invece eliminare ogni limitazione territoriale (o almeno si dovrebbe optare per l'elenco regionale).

Andrebbero inoltre riviste, an-che se il legislatore non ne fa cen-no, le limitazioni all'affidamento

L'ALTERNATIVA Contro le influenze di tipo politico sarebbe stato meglio affidarsi alla scelta da parte di terzi

di incarichi, così come andrebbe sottratta alla decisione del consi-glio comunale la determinazione del compenso, il quale dovrebbe essere adeguato alla crescente mole di controlli (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 novembre scorso). Di pari passo vanno aggiornate le novità introdotte per le Regioni (articolo 4, comma i, lettera e).

Il rinvio ad un decreto del mi-nistro dell'Interno per la fissazio-ne delle modalità di attuazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della ma-novra (cioè entro l'n novembre), per ora rimanda l'avvio del nuo-vo regime. L'auspicio è che nella conversione del decreto si pon-ga rimedio alle lacune di una nor-ma (nella quale il riferimento, per abbracciare i Comuni con re-visore unico, dovrebbe essere all'organo di revisione) di diffici-le attuazione e che appare scritta in fretta. Ciò mentre sono rima-sti al palo sia la riforma della Car-ta delle Autonomie sia il disegno di legge anticorruzione, con cui era stata data l"'illusione" della revisione della disciplina dei controlli negli enti locali.

P. Ruf. RIPRODUZIONE RISERVATA

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ANALISI

di Stefano Pozzoli

Vasti gli esiti del referen- dum, era prevedibile che nella prima manovra utile

si tornasse a legiferare sui servizi pubblici locali. Non era immagi-nabile, però, ritrovarsi, nella so-stanza e anche nella forma, un dettato di legge del tutto simile a quell'articolo 23 bis del Dl u2/2008 appena abrogato.

La parziale esclusione del ser-vizio idrico integrato (a cui co-munque, unico tra i servizi esclu-si, si applicano i commi relativi al-le nomine ed alle incompatibili-tà) rischia di essere poco più di una foglia di fico nella non remo-ta ipotesi di un giudizio di costitu-zionalità, a fronte del quale varrà il contenuto del primo quesito re-ferendario (abrogazione dell'arti-colo 23 bis) e non certo gli slogan, efficaci ma mistificatori, sull'ac-qua pubblica.

Le modifiche di rotta dovreb-bero, in altre parole, essere più in-cisive e determinanti e riguarda-re soprattutto la questione delle società in house, verso cui invece il testo di legge continua a nutrire una fiera avversione, incompati-

bile Con l'esito referendario. In particolare, riesce difficile

comprendere i limiti posti alle società in house, in termini di partecipazione a situazioni di mercato, nonostante quanto la prima parte dell'articolo 4 del Dl 138/2o1I lascia sperare. Infat-ti, l'articolo porta in sé una con-traddizione: quanto sembra tra-sparire dai commi 7 e 9 in termi-ni di apertura verso l'in house viene poi negato dal comma 33, che invece conferma l'approc-

LA CONTRADDIZIONE Nello stesso articolo un comma favorevole e uno contrario alla partecipazione a gare pubbliche

cio proprio del 23-bis. Spieghiamoci meglio. Il com-

ma 9 prevede che le società a ca-pitale interamente pubblico pos-sano partecipare alle procedure competitive ad evidenzapubbli-ca, in assenza di specifici divieti di legge. Il comma 7 precisa che,

in questi casi, è necessario costi-tuire una società ad hoc, e non operare direttamente. La scelta è intelligente: tutela i cittadini dell'ente locale proprietario, che non devono rischiare di pa-gare con la tariffa le perdite subi-te altrove, e difende la libertà di concorrenza, altrimenti messa a rischio dalla possibilità dell'azienda pubblica di coprire con gli utili di casa gli oneri del nuovo affidamento.

Con tali modalità consentire alle società in house di partecipa-re allegare non sarebbe per nien-te scandaloso e normalmente ac-cade nel resto d'Europa. È quan-to ha permesso a Ratp, multina-zionale pubblica francese del tra-sporto pubblico locale, che gode dell'affidamento diretto a Parigi, di operare in Italia, e alla milane-se Atm di vincere gare prestigio-se come quella per la gestione della metropolitana a Copena-gheit (per altro l'articolo 4 non prevede per questi casi neppure un periodo transitorio, e lascia aperta la questione delle even-tuali conseguenze della violazio-ne del divieto).

Una norma del genere, ancora,

contribuirebbe alla crescita di-mensionale delle impresepiù effi-cienti - anche se in house - così da superare uno dei maggioripro-blemi industriali del settore, il na-nismo delle nostre aziende. Sa-rebbe, infine, una novità sostan-ziale rispetto all'impianto dell'ar-ticolo 23 bis, ispirato daunpregiu-dizio di superiorità del privato sul pubblico, che è proprio quan-to gli italiani hanno rifiutato.

Purtroppo lo stesso articolo 4, al comma 33, si "controriforma", riproponendo il divieto assoluto di acquisire ulteriori servizi a chi goda di un affidamento diretto, anche se tramite società control-lanti o controllate. Unica ecce-zione è la conferma di poter par-tecipare alla prima gara successi-va alla cessazione del servizio, enunciata in una formulazione tale che ha già generato un am-pio contenzioso, in quanto ren-de sostenibile sia la tesi che si tratti di "qualsiasi" prima gara sia solo di quella del proprio ser-vizio venuto a scadenza.

L'articolo 4, in sostanza, forse per la fretta di emanare la mano-vra correttiva, contiene una pro-fonda contraddizione, che deve essere affrontata e risolta avendo a mente non solo quanto si ritie-ne che chieda Bruxelles ma an-che e soprattutto ricordandosi di ciò che hanno deciso poche setti-mane fa gli italiani.

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Una copia della riforma 2008 che è a rischio «bocciatura»

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Per le amministrazioni con più sedi

Attuabili d'ufficio i trasferimenti nella stessa regione

Maria Barilà

Gli stringenti vincoli in materia di assunzioni e le esi-genze di contenimento della spesa di personale rendono sempre più necessaria la piani-ficazione, da parte delle ammi-nistrazioni pubbliche, della di-stribuzione del personale nel-le sedi di lavoro.

I numerosi interventi legisla-tivi in materia di mobilità tra Pa, che ne confermano l'obbli-go del previo esperimento pri-ma di indire nuovi concorsi, e l'utilità complementare del-l'istituto rispetto alle assunzio-ni interessano le amministra-zioni di grandi dimensioni co-me quelle piccole. Queste ulti-me, in particolare, con i loro risi-cati margini assunzionali , pos-sono considerare la mobilità co-me una risorsa utile.

Interessa invece le ammini-strazioni con una dimensione medio-grande la nuova norma sulla mobilità interna contenu-ta nella manovra di Ferragosto (articolo i, comma 29 del decre-to legge 138/2on), che rafforza il potere datoriale di trasferi-mento dei dipendenti pubblici. Sono previste due procedure: una semplificata per i trasferi-menti infraregionali e una più

complessa per i trasferimenti interregionali.

Mediante la definizione di cri-teripreventivi da parte del dato-re di lavoro, di cui occorre dare informativa ai sindacati, sono immediatamente possibili i tra-sferimenti d'ufficio all'interno della stessa regione. Questa nor-ma prevale sulle disposizioni contrattuali, di primo e secon-do livello, di contenuto contra-rio È immediatamente utilizza-bile dalle amministrazioni che hanno sedi di lavoro diverse nell'ambito della medesima re-gione. La procedura semplifica-ta eccezionalmente si applica al personale del ministero dell'In-terno anche al di fuori del terri-torio regionale di riferimento.

Per i trasferimenti interregio-nali, invece, la procedura è più complessa, in quanto occorrerà attendere i criteri che saranno fissati dalla contrattazione col-lettiva di comparto.

Si possono ricavare dalla nor-ma due aspetti: unpotere/obbli-go organizzativo delle ammini-strazioni pubbliche e un obbli-go da parte del dipendente pub-blico ad adempiere.

Riguardo al primo aspetto, giacché inserita nel contesto della manovra, la disposizione

obbliga le amministrazioni a operare, nell'assegnazione e nel-la distribuzione delle risorse, se-condo principi di economicità e, pertanto, a distribuire il perso-nale nelle sedi in coerenza con i loro piani della performance previsti dalla riforma Brunetta e con quelli di razionalizzazio-ne che devono essere predispo-sti in un'ottica di riduzione della spesapubblica.Le ragioni tecni-che e organizzative del trasferi-mento possono derivare da un confronto tra l'unità produttiva "a quo" e quella "ad quem", che può evidenziare un maggiore carenza di organico nella secon-da. Le amministrazioni centrali con uffici in ogni provincia pos-sono definire le loro esigenze di personale anche mediante un confronto tra sedi e bacini di utenza. Nel contesto del ciclo di spending review e di definizione dei fabbisogni standard, per le amministrazioni periferiche

MOBILITA PIÙ AMPIA I criteri degli spostamenti interregionali di personale andranno invece fissati dalla contrattazione collettiva di com parto

dello Stato dovranno essere adottate specifiche metodolo-gie per quantificare i relativi fab-bisogni anche ai fmi della alloca-zione delle risorse (si veda an-che l'articolo 9 del Dl 98/20n).

Sull'altro versante c'è l'obbli-go dei dipendenti pubblici, esclusi i magistrati, di eseguire, su richiesta del datore di lavo-ro, la prestazione anche in luo-go e sede diversi, ferma restan-do la motivazione del trasferi-mento fondata su esigenze tec-niche, organizzative e produtti-ve. L'interesse dell'amministra-zione alla più funzionale utiliz-zazione del personale si deve coordinare con quello dei di-pendenti aprestare servizio nel-la sede più confacente alle pro-prie esigenze familiari, per cui, a fronte di differenti soluzioni organizzative paritarie per l'amministrazione sotto l'aspet-to funzionale, economico e di razionalizzazione delle risorse, va preferita quella meno gravo-sa per il dipendente. Sarà deter-minante defmire criteri equi e razionali per dare conto di un corretto utilizzo del potere or-ganizzativo del trasferimento.

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II Sole

Il divieto. Fuori gioco anche le controllanti, controllate o partecipat e

Blocco verso i soggett idiventati gestori senza gara

Il divieto imposto alle so-cietà affidatarie di servizi in viadiretta o senza gara, di acquisi-re nuovi servizi o espandere ter-ritorialmente quelli già gestit i(comma 33, articolo 4 del decre-to legge 138/2011) fa infrangereanche un'altra disposizion econtenuta nella nuova regola-mentazione dei servizi pubbli-ci locali a rilevanza economica .

Si tratta della norma che det-ta le condizioni a cui devonosottostare i soggetti gestori de iservizi pubblici locali titolari

di diritti di esclusiva, nei casi incui intendano svolgere attivit àin mercati diversi da quelli incui sono titolari di diritti d iesclusiva (comma 7) . Tramit eil richiamo alla legge 287/1990,sulle norme per la tutela dell aconcorrenza e del mercato, so -no fissati i due paletti per losvolgimento dell'attività per i lmercato: da un lato, l'obbligodi operare mediante società se -parate (articolo 8, comma 2-bi sdella legge 287/90) e, dall'al-tro, l'obbligo di rendere acces -

sibili i beni o servizi anche in-formativi, di cui abbiano la di -sponibilità esclusiva in dipen -denza delle attività svolte, acondizioni equivalenti, alle al -tre imprese direttamente con-cdrrenti (articolo 8, comm a2-bis della legge 287/90).

La lettura del comma sem-brerebbe consentire alle socie -tà che esercitano servizi pubbli -ci locali anche in affidament odiretto (non escluse dal com-ma) lo svolgimento di attivit àper il mercato, a condizione

che non lo facciano direttamen-te, ma tramite apposite societàseparate . Quindi si aprirebbeper le società in house la pro-spettiva di superare il limitedella territorialità.

Ma tutto ciò è ostacolato edimpedito dal divieto (contenu-to nel comma 33) per le societàche beneficiano di affidament idiretti, di partecipare alle gare(eccetto alla prima nel settorein cui esercitavano il servizio) .Il divieto, che opera per tutta ladurata della gestione, si esten-de, infatti, alle controllanti e al-le altre società che siano da es-se controllate o partecipate .L'auspicio è che la conversionedel decreto legge chiarisca lacontraddizione .

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Su21i affidamenti in hn„cc

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Manovra di Ferragosto. Dopo il referendum abrogativo di giugno

Sugli affidamenti in house tetto a 900mila euro annui Servizio idrico integrato spostato tra gli «esclusi» Patrizia Ruffini

L'attesa per la riforma dei servizi pubblici locali di rile-vanza economica, all'indoma-ni del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno, è rimasta de-lusa dalla manovra correttiva di Ferragosto. Il capitolo dei servizi pubblici locali intervie-ne sul tema delle liberalizza-zioni riproponendo gran parte delle disposizioni dell'artico-lo 23 bis del Dl 112/2008 (e del relativo regolamento attuati-vo) abrogate, dal 20 luglio, con il Dpr 113/2011 di recepimento dei risultati referendari.

Balza all'occhio lo sposta-mento del servizio idrico inte-grato nella lista dei settori esclu-si, in cui erano già presenti la di-stribuzione di gas naturale, di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e le farma-cie. Dopo l'ampia portata del re-ferendum, che ha riguardato le forme di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economi-ca in generale e non solo l'ac-qua (messa al centro della cam-pagna referendaria), ci si atten-deva un intervento modificati-vo incisivo rispetto alla prece-dente regolamentazione.

Limiti e verifiche

L'articolo 4 del Dl138/2011 ora ri-chiede agli enti locali di verifica-re la realizzabilità di una gestio-ne concorrenziale dei servizi pubblici economici e privatizza-re le attività, compatibilmente con le caratteristiche di univer-salità e accessibilità del servi-zio, limitando i servizi da conce-dere in esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mer-cato, la libera iniziativa econo-mica privata non risulti idonea a

garantire un servizio risponden-te ai bisogni della comunità. Le verifiche devono approdare in una delibera quadro, che deve dimostrare l'istruttoria compiu-ta ed evidenziare i settori sot-tratti alla liberalizzazione, il falli-mento del sistema concorren-ziale e, dall'altro lato, i benefici per lo sviluppo e l'equità della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

La delibera, da approvare en-tro il 12 agosto 2012 (e Poi periodi-camente secondo gli ordinamen-ti locali e, in ogni caso, prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servi-zi), va pubblicizzata e inviata

all'Autorità garante della concor-renza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento.

Rispetto al quadro preceden-te, gli affidamenti in house sono ulteriormente ridotti. Questi ulti-mi, infatti, sono ammessi, in dero-ga ai principi di gara, solo se il va-lore economico dell'affidamen-to non supera i 9oomila euro an-nui e sono consentiti a favore di società a capitale interamente pubblico che rispettino i requisi-ti comunitari.

Procedure competitive

Il conferimento dei servizi nei casi di diritti di esclusiva deve av-venire mediante procedure competitive ad evidenza pubbli-

I criteri

L'affidamento di servizi pubblici locali di rilevati

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Gli enti locali sono chi mati a verificare larealizza n di una gestione concorrenziale e a privatizza re le attivi

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Il Sole12

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press LinE 29/08/2011

Il Sole12

ca ( prescritti anche i contenuti del bando o della lettera invito). Sono ammesse società miste con socio privato selezionato tramite gara con doppio requisi-to (qualità di socio, con una quo-ta non inferiore al 4o% e con compiti operativi). Le gare devo-no rispettare, altresì, il trattato europeo, i principi generali dei contratti pubblici e gli standard definiti dalla legge, dalla autori-tà di settore o dagli enti affidanti

Le imprese straniere posso-no partecipare alle gare nel ri-spetto del principio di recipro-cità. È prevista, inoltre, la parte-cipazione a queste gare delle so-cietà a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei divie-ti eventualmente previsti dalla legge (comma 9).

Tale facoltà, però, è subito contrastata dal comma 33 (si ve-da anche l'analisi nella parte bas-sa di questa pagina), in cui sono disciplinati i divieti per le società affidatarie di serviziper via diret-ta o senza gara (in Italia o altro-ve): di acquisire la gestione di ser-vizi ulteriori o in ambiti territo-riali diversi; di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tra-mite controllanti o societàparte-cipate, né partecipando a gare.

Il divieto si applica anche alle controllate e alle controllanti e si estende alle patrimoniali e alle miste; mentre sono escluse le quotate e il socio privato di socie-tà mista. Unica deroga per le so-cietà affidatarie dirette di servizi pubblici è la possibilità di concor-rere, su tutto il territorio naziona-le, alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, avente a oggetto i servizi da esse forniti.

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press L.IfE29/08/2011

ItaliaOggi

L'altro volto del federalismoDI MARINO LONGONI

Pago, vedo, voto. È il principio fondante del fede-ralismo fiscale. Che però, nella sua applicazion e

pratica, rischia di trasformarsi in: pago, pago,pago. L'ultima brutta notizia, per i contribuenti,viene da Venezia, che dal 24 agosto ha introdotto

una tassa di soggiorno che dovrà essere pagatada tutti i turisti ospitati in alberghi o campeggi

della laguna. Non è stata la prima città, e nonsarà l'ultima, ad introdurre il balzello. Il via è

stato dato da Roma, il 1 ° gennaio di quest'anno .Da allora è stato un susseguirsi sempre più rapi -

do di annunci, ed è facile prevedere che dall'annoprossimo la maggior parte delle città turistich e

avrà introdotto la tassa di soggiorno. In effetti ildecreto sul federalismo municipale consente a i

capoluoghi di provincia, alle unioni dei comunie ai comuni turistici di introdurre una tassa disoggiorno del valore massimo di 5 euro a notte .Pochi saranno i comuni che sapranno resistere

alla tentazione. Anche perché gli enti locali sitrovano a dover fronteggiare i tagli ai trasfe -

rimenti (introdotti proprio con le disposizion isul federalismo fiscale). Tanto che un po' tutti i

sindaci sono da mesi alla disperata ricerca d irisorse per far fronte a questa riduzione di fondi .

E così tutti i comuni che avevano le condizioniper aumentare le aliquote delle addizionali Irpef

l'hanno fatto: si tratta di circa 3.000 enti localiche hanno innalzato la soglia del prelievo allo

0,2% o allo 0,4%. Ora che la manovra bis ha pre-visto lo sblocco dei limiti residui è facile preve -

dere che dall'anno prossimo quasi tutti i comuniarriveranno all'aliquota massima dello 0,8% . Ma

c'è dell'altro. La manovra ha infatti modificatole regole di applicazione dell'Ipt, l'imposta pro-

vinciale di trascrizione dovuta al momento in cuisi acquista l'auto o la moto. O meglio ha consen -

tito l'entrata in vigore immediata di regole giàfissate nella riforma federale. In pratica per unapotenza dell'auto fino a 53 kw non cambia nulla(si continueranno a pagare i 151 euro ora previ -sti), ma da quella soglia il prelievo aumenta in

misura pari a 3,5 euro per ogni kw in più. Quasitutte le province hanno infine aumentato l'impo-

sta sull'Rc auto dal 12,5 al 16%.Avanti di questo passo il federalismo perderà

presto gran parte del suo appeal . ©Riproduzione riservata—#&

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L'imposta di so ?iorno nei comuni turistici si estende a macchia d'olioE si aggiunge al aumento delle addizionali Irpef dell'Ipt e dell'Rc auto

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liberi con la Pa 5 ma di qualitìt T a manovra di Ferragosto, tra le varie 4r I °se ha aperto alla libera contrattazio-

ne dei compensi con la pubblica ammini-strazione. Insomma, basta coni minimi tariffari: la trattativa tra ente pubblico e professionista, sia esso avvocato o ingegne-re o dottore commercialista, potrà avveni-re anche in deroga ai minimi tariffari. Che torneranno in auge nel caso in cui la trat-tativa non si faccia: infatti, come recita l'articolo 3, comma 5, lettera d) del decreto legge 138 I 2011, «quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tarif- fe professionali stabilite con decreto dal ministro della giustizia». Non si vede come non si debba preferire una contrattazione pattuita, insomma, nel caso in cui la p.a. si voglia avvalere delle prestazioni di un legale Soprattutto perché, in linea pura-mente teorica, e in tempi di tagli ai trasft-rimenti agli enti pubblici, l'amministra-zione potrebbe trarre un

. . dalla vantaggio economico aatia partuizione, andando sotto i minimi. Resta però sempre da capire se le prestazioni «sotto-costo» possano essere realizzate con gli stessi stan-dard di qualità, e se nel contratto con la p.a. si possa anche chiedere di «.derogare» ai capitolati, magari pattuendo qualche

in . attività in meno o limitando la responsa-bilità per l'attività svolta. Tanto c'è l'assi-curazione per i professionisti, dice il decre-to legge, e quindi si potrebbe fare. Il libero mercato nei servizi professionali esiste già da tempo, ma non vorremo che le esigenze di risparmio del settore pubblico abbattes-

i se anche il valore delle professioni. Roberto Afiliacea

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Pharma, la v firmi :dia guerra dei brevetti

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ItaliaOggi

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ItaliaOggi

yiant,-io ili ltaliaOggi Sette nei comuni italiani, spinti al nuovo balzello dopo i tagli della Manovr i

Città d'arte, ingresso a pagamentoDal 2012 scatterà la tassa di soggiorno un po ' ovunque

Pagine a curaDI DuILIOLUI

1 percorso è tracciato, e l astretta ai trasferimenti d aparte dello Stato decisa conla manovra di Ferragosto non

fa che convincere anche i più ri -ottosi. La tassa di soggiorno, in -trodotta con il decreto sul Fede -ralismo fiscale, si fa strada tra icomuni italiani, che puntano sulnuovo balzello a carico dei turist iper riequilibrare le casse muni -cipali, anche a rischio di perderecompetitività .

Tocca a Venezi a

L'ultima città a introdurre l atassa è stata Venezia, con unprovvedimento entrato in vigoremercoledì scorso . L'aggravio suituristi (si applica per i primi cin -que giorni di permanenza) va dai5 euro per gli hotel a cinque stellein centro storico ai 3 centesim idi un campeggio a una stella interraferma. La misura è stata in -trodotta dopo un lungo braccio diferro con una nutrita schiera dioppositori, guidati dagli alberga -tori dell'Ava, che hanno propostoil loro ricorso al Tar, imperniatosoprattutto sulla loro presuntaposizione di sostituti d'imposta .

Restando nel Nordest, la pros-sima città a introdurre la misurasarà Padova, a partire da giovedì1° settembre, con una graduali -tà (in proporzione ai prezzi mediminimi delle strutture ricettive)

da 1 a 3 euro per pernottamen-to, con esenzione per gli under16, chi va in città per curarsi (ei parenti), i portatori di handicapnon autosufficienti (e un accom-pagnatore), i membri delle forzedell' ordine a Padova per ragionidi servizio . A regime la misuradovrebbe fruttare all'incirca 2milioni di euro annui per le cass ecomunali. In questi giorni son oanche in distribuzione dei pieghe-voli in italiano e in inglese neglialberghi della città e nei puntidi informazioni turistiche . L'im-posta è destinata a finanziareinterventi in materia di turi-smo, compresi quelli a sostegnodelle strutture ricettive, la ma-nutenzione, fruizione e recuperodei beni culturali e ambientali ,i servizi pubblici locali . AnchePadova, comunque, si trova afare i conti con l'attesa per lapronuncia del Tar regionaledopo il ricorso amministrativodi Ascom, Appe e Adiconsum ,che contestano le decisioni delComune. La fuga in avanti deidue principali centri del Veneto(14,5 milioni di arrivi e oltre 60milioni di presenze all' anno nel-la regione) rompe così i tenta-tivi di armonizzazione regional edella disciplina. Nei mesi scorsi,l'assessore regionale al TurismoMarino Finozzi aveva chiesto aiprimi cittadini una moratorianell'applicazione della tassa disoggiorno per tutto il 2011, in

segue da pag. 3

attesa di chiarimenti normativinon ancora arrivati .

Clima di attesaa Milano e Torino

La situazione è più nebulosa aNordovest. La Giunta di Milanoa settembre aprirà un tavolo conle associazioni di categoria, conla previsione di un'introduzion edell'imposta a partire dal nuov oanno. La decisione è stata presaa fine luglio e l'orientamento do-vrebbe essere di applicarla sol oagli alberghi di lusso, quelli aquattro o cinque stelle. Anche aTorino la strada sembra segnata,ma la partenza non è vicina . Inprimavera, l ' allora sindaco Ser-gio Chiamparino aveva commis-sionato uno studio sull'impatt opotenziale dell'imposta, quan-tificato in 15 milioni di euro incaso di introduzione della sogliamassima di 5 euro, rassicuran-do comunque sulla volontà dinon introdurla durante l ' annodei festeggiamenti per il 150esi-mo anniversario dell'Italia . Unorientamento confermato dallanuova amministrazione comuna-le, che sta lavorando sull'ipotesidi introdurre la misura dal nuovoanno, con i proventi che verreb-bero impiegati per migliorare la

continuità dell'offerta turistica eculturale lungo tutto l'anno. Adanticipare il comune capoluogodovrebbero essere le località sci-istiche piemontesi (Sestriere edintorni), che lavorano all'intro -duzione della tassa già sul finiredi quest'anno. Chi ha già compiu-to questo passo è il Comune diBordighera, che ha messo nerosu bianco anche la stima degl iintroiti (50 mila euro quest'an-no, 250 mila dal prossimo), m aè in corso un braccio di ferro congli albergatori, che nella mag-gior parte dei casi contestano laliceità della decisione - la tass apuò essere applicata discrezio-nalmente, nella forchetta da 1 a5 euro - e attendono una rispostadalla regione.

Tensioni in Toscana

Non è stata indolore anche ladecisione di Firenze, dove la mi-sura è operativa dal 1° luglio, inattesa di una pronuncia del Tarsui vari ricorsi presentati nelle

continua a pag. 4

Tutto parte con il federalismo municipaleL'imposta di soggiorno è stata intro-dotta con il decreto sul federalism omunicipale (dlgs 14 marzo 2011, nu-mero 23) . Il provvedimento consente acomuni capoluogo di provincia, unionidi comuni e comuni inclusi negli elen-chi regionali delle località turistich eo città d 'arte di istituire una tassa a

carico di chi alloggia nelle struttur ericettive del proprio territorio. Il bal-zello deve essere applicato con gradua-lità, fino a un massimo di 5 euro pernotte di soggiorno, in proporzione alprezzo . Il gettito è destinato a finan-ziare interventi in materia di turismo ,manutenzione, fruizione e recupero dei

beni culturali e ambientali locali e deirelativi servizi pubblici locali . I comunipossono disporre modalità di applica-zione del tributo differenti rispetto all anormativa nazionale, con la possibilit àdi esenzioni e riduzioni per fattispecieparticolari o per determinati period idi tempo .

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press Uf1E ItaliaOggi29/08/2011

Stime sull'impatto della tassa di soggiorno

CITTA' ENTRATAIN VIGORE

MISURE ARRIVI MEDIANNUI

ENTRATE ANNU EPREVISTE

Dai 3 centesimi ai 5 euro 8 milioni nel 2011Venezia 24 agosto 2011 a notte, in base alle caratteristiche 3,7 milioni 23 milioni dal 201 2della struttura recettiva

Padova 1° settembre 2011Da 1 a 3 euro per pernottamento,

con esclusione per under 16 800 mila A2 milioni d ì

regime,

euro

Milano

Torino

1° gennaio 201 2

2012

e chi è in città per curars i

Probabile l'introduzione soloper gli alberghi a quattro

e a cinque stell e

euro (media)

4 milion i

]

1,5 milioni

15-20 milioni di euro

6 milioni di euro

Località ;sciistichedel Piemonte

Inverno 2012•, Da 1 a 4 euro 1 milione 4 milioni di euro

Bordighera 1° luglio 2011 Da 1 a 5 euro n.d . 50 mila euro nel 201 1250 mila euro dal 2012

Firenze 1° luglio 2011 Da 1 a 5 euro in base alle stell edella struttura ricettiva 4 milioni 18-20 milioni di euro

Comunicostier idella Romagna

1° gennaio 2012 Da definire 3 milioni n .d .

Roma 1° gennaio 2011

Da 1 euro per i campeggiatori a 3euro per l'alloggio negli albergh i

a quattro o cinque stelle ,con l'esenzione per gli under 10

10 milioni 71 milioni di euro

Capri 1° gennaio 2012 Da 2 a 5 euro a notte per i prim icinque giorni di permanenza n.d . 3 milioni di euro

Comuni Da 1 euro per gli hotel a tre stell ea 2 euro per i cinque stelle,costiera

sorrentina1° aprile 2012 con efficacia dal 1° april e

dal 31 ottobre di ogni anno

n.d . ~i .

Otranto 1° luglio 2011

Da 1 euro per le strutture senzaprezzo a 1,50 eurofino a 3 tre stelle ,

a 2 euro per quelle superiori

800 mila

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6[00-6d)Ornila eur o1

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Sciacca 1° gennaio 2012 Da definire ~ ``~~ 4 n~C1 .

Catania 1° gennaio 2012 Da 0,50 a 1,50 euro 500 mila n .d .

Fonte: Elaborazione ItaliaOggiSette

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press L.IfE29/08/2011

ItaliaOggi

Comune che vaibalzello che trovi

scorse settimane. Il prezzo oscillada 1 a 5 euro, in base alle stel-le della struttura recettiva, conostelli e residence che vedonol'applicazione della quota fissa di2 euro, costo in linea con quellodei campeggi sopra le tre stelle(per quelli di livello inferiore lagabella si attesta a 1 euro) . Lamisura massima applicabile, inogni caso, è relativa a dieci nott idi pernottamento . In attesa disviluppi la situazione a Pisa (lamisura è già attiva nel comunedi Montescudaio) e Siena, non -ché - passando all'altro lato de -gli Appennini - a Bologna, dovedalla Giunta garantiscono chel 'eventuale introduzione non èall'ordine del giorno .

Singolare la situazione di Ri-mini, con laGiunta comunale chepunta all'introduzione dell 'impo-sta per finanziare l'ammoderna-mento della rete fognaria. Intan-to, la Regione Emilia-Romagnalavora a un' applicazione omoge-nea della misura per tutti i co-muni costieri, con la prospettiva

di partire dall'inizio del prossim oanno .

Nel Mezzogiorno si partecon il nuovo ann o

Tra i centri turistici del Mez-zogiorno l'orientamento preva-lente è a introdurre la misuradall'inizio del prossimo anno.Così è stato deciso, ad esempio,a Capri, con gli ospiti delle strut-ture recettive che pagherann otra i 2 e i 5 euro a seconda dellacategoria della stessa per i primicinque giorni di permanenza . An-che se la proposta di introdurreuna «tassa di sbarco» avanzatadall'Ancim (l'associazione ch eriunisce i comuni delle isole mi-nori) potrebbe cambiare i pianidell'amministrazione comunale,che si è già detta pronta a farspazio alla nuova misura .

Dal 1° gennaio l'imposta saràin vigore a Sciacca (Agrigento)e Catania (da 0,50 a 1,50 euro),oltre che nei comuni della fasciametapontina (Basilicata) . Nei

giorni scorsi, infine, è arrivatoil via libera - dal nuovo anno -anche dai sindaci dei sei comuniappartenenti alla costiera sor-rentina .

Per gli alberghi fino a 3 stel-le, campeggi e ostelli, il tributoè quantificato in 1 euro al gior-no, 1,50 per gli hotel a 4 stellee strutture extra-alberghiere edi 2 euro per alberghi a 5 stelle.L'applicazione avverrà nel perio-do compreso tra il 1°aprile e il31 ottobre, non sarà dovuta persoggiorni superiori a sette giorniconsecutivi e non sarà applicataagli under 18 . Potrebbe subire ,un 'accelerata nelle prossimesettimane anche il progetto diSalerno, annunciato nei gior-ni scorsi dal sindaco della cit-tà attraverso il proprio profiloFacebook. Una scelta irrituale,probabilmente motivata dallavolontà di testare il terreno (perora le reazioni sono state quasitutte di segno negativo) primadi dare il via libera al provve-dimento .

Infine ha bruciato i temp iOtranto: nella località salenti-na l ' aggravio è già in vigore daluglio – con prezzi che oscillan oda 1 euro per le strutture senzaprezzo a 1,50 euro fino a 3 trestelle, a 2 euro per quelle supe-riori - e la previsione di entrateper 500-600mila euro all 'anno.

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